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©Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Proprietà letteraria riservata
ISBN 978-88-909105-1-7
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Via Crescenzio, 2 – 00193 – Roma
http://osservatorioamianto.jimdo.com/
Email osservatorioamianto@gmail.com
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del volume.
Sono vietate in tutti i Paesi la traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l’adattamento,
anche parziali, con qualsiasi mezzo effettuate, per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale senza la specifica autorizzazione dell’Editore.
Atti del Convegno
Lotta all’amianto:
il diritto incontra la scienza
Roma 14.11.2012
Editore: Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali
Prima edizione: 30 Novembre 2013
ISBN 9788890910517
Organizzazione del Convegno
Comitato Scientifico
Claudio Bianchi
Ezio Bonanni
Ronald E. Gordon
Luciano Mutti
Pietro Sartorelli
Morando Soffritti
Segreteria Organizzativa
Carmen Cirielli
Anna Corbi
Atti a cura di
Lorenza Fiumi
Michele Rucco
Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa
Silvia Arata
Carmen Cirielli
Edmondo Cirielli
Anna Corbi
Laura Pirelli
Programma dei lavoriProgramma dei lavoriProgramma dei lavoriProgramma dei lavori
Apertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenuto
Carmen Cirielli Coordinatore Segreteria del Convegno
Michele Rucco Segretario Generale ONA
Relazione Pag. 1-8
Le iniziative parlamentariLe iniziative parlamentariLe iniziative parlamentariLe iniziative parlamentari
Presiede Pippo GianniPippo GianniPippo GianniPippo Gianni componente Commissione d’inchiesta errori sanitari e
membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Proposta di legge
Modera Valentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina Renzopaoli Giornalista
Dorina Bianchi Componente Commissione Parlamentare Morti Bianche,
componente della Commissione Lavoro del Senato e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ONA
Proposta di legge
Edmondo Cirielli Presidente della Commissione Difesa della Camera, Presidente
della Provincia di Salerno
Proposta di legge
Fabrizio Santori Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della
Commissione Sicurezza del Comune di Roma
Pierfelice Zazzera Vice Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Enzo Brogi Consigliere Regionale della Toscana e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ONA
Antonio Paravia Segretario della Commissione Industria e componente della
Commissione Parlamentare Morti Bianche
Fulvio Bonavitacola Membro della IX Commissione Trasporti, poste
telecomunicazioni
Gianpiero Catone Sottosegretario all’Ambiente e alla tutela del territorio e del
mare del IV Governo Berlusconi
La tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della Magistratura
Presiede Ezio BonanniEzio BonanniEzio BonanniEzio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto
Slide
Modera Valentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina Renzopaoli Giornalista
Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School
of Medicine di New York
Il concetto di “trigger dose”
Relazione - Slide Pag. 9
Morando Soffritti Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna
Il mesotelioma: patologia dose dipendente
Slide
Gaetano Veneto Ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bari
Diritto alla salute o diritto al lavoro: un falso dilemma
Relazione Pag. 10-11
Sergio Dini Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova
Le indagini sulle responsabilità nell’organizzazione del lavoro e la loro
qualificazione giuridica
Paolo Rivella Commercialista e consulente della Procura della Repubblica di
Torino di Milano e di Trieste
La individuazione dei responsabili civili e penali
Relazione Pag. 12-16
Barbara Valenzano Dirigente del Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione
delle Emergenze di ARPA Puglia, consulente di diversi Uffici Giudiziari
Accertamenti tecnico-scientifici a supporto dell’onere della prova: analisi di un
caso studio
Relazione Pag. 17-35
Beniamino Deidda Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
L’accertamento del nesso di causalità e della colpa in ordine alle patologie
asbesto correlate
Maurizio Ascione Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano
Il nesso di causalità nell’accertamento delle responsabilità per le patologie
asbesto correlate
Relazione Pag. 36-66
Giuseppe Marceca Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Casi pratici di presenza di amianto ed implicazioni medico legali
John Eaves Avvocato negli USA
The influence of lobby and the need for international unity of the victims. The
ability of the Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) to protect victims with lawsuits
in the United States (L’influenza delle lobby e la necessità di una unione
internazionale delle vittime. La possibilità dell’Osservatorio Nazionale Amianto di
tutelare le vittime con azioni legali negli Stati Uniti)
LLLLa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoro
Presiede Paolo Pitotto Medico del lavoro, consulente della Procura della
Repubblica di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Relazione Pag. 67-73
Modera Valentina Renzopaoli Giornalista
Matteo Villanova Presidente Osservatorio Laboratorio Rispetto Emozionale Eta'
Evolutiva (OLTREEE) Universita' Roma Tre
Danno emozionale indiretto e nuclei di patologia in età evolutiva
Renato Sinno Professore Emerito dell’Università di Napoli in mineralogia, membro
del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Un problema irrisolto: l’amianto
Relazione Pag. 74-80
Lorenza Fiumi Ricercatrice CNR membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
La mappatura delle coperture in cemento-amianto
Relazione Pag. 81-93
Pietro Sartorelli Ordinario di Medicina del Lavoro presso l’Università di Siena,
membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Quale sorveglianza sanitaria per gli esposti all’amianto? L’esperienza
dell’Università di Siena
Relazione Pag. 94-100
Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School
of Medicine di New York
Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di
mesoteliomi, tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi
Relazione - Slide Pag. 101
Giancarlo Ugazio Ordinario di Patologia Generale presso l’Università di Torino,
Presidente del G.R.I.P.P.A - Gruppo di Ricerca per la Prevenzione della Patologia
Ambientale, membro del comitato tecnico scientifico dell’ONA
Asbesto/Amianto, Ieri-Oggi-Domani, Viaggio tra verità, reticenze ipocrisia e
Dolore
Relazione Pag. 102-109
Luciano Mutti Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica
ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica
Relazione - Slide Pag. 110
Gerardo Ciannella Direttore Servizio di Medicina Preventiva Ospedale Monaldi
della Azienda dei Colli di Napoli, Docente in Medicina del Lavoro, Facoltà di
Medicina, Università Federico II di Napoli, e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ONA
Il rischio ambientale per esposizione ad amianto
Relazione - Slide Pag. 111-117
Claudio Bianchi Anatomopatologo consulente di diversi Uffici Giudiziari,
Presidente della Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Gorizia
Il rischio di mesotelioma nei lavoratori esposti all’asbesto
Relazione - Slide Pag. 118
Aristide Lombardi Direttore della Scuola di Sanità Militare e membro del Comitato
Tecnico Scientifico dell’ONA
Il rischio amianto in aeronautica civile e militare
Relazione Pag. 119-121
Proposte di LeggeProposte di LeggeProposte di LeggeProposte di Legge
Pippo GianniPippo GianniPippo GianniPippo Gianni componente Commissione d’inchiesta errori sanitari e membro del
Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
Proposta di legge
Dorina Bianchi Componente Commissione Parlamentare Morti Bianche,
componente della Commissione Lavoro del Senato e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ONA
Proposta di legge
Edmondo Cirielli Presidente della Commissione Difesa della Camera, Presidente
della Provincia di Salerno
Proposta di legge
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Ezio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto Morando Soffritti
Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna
Il mesotelioma: patologia dose dipendente
Morando Soffritti Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna
Il mesotelioma: patologia dose dipendente
Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School
of Medicine di New York
Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di mesoteliomi,
tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi
Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School
of Medicine di New York
Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di mesoteliomi,
tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi
Luciano Mutti Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica
ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica
Gerardo Ciannella Direttore Servizio di Medicina Preventiva Ospedale Monaldi
della Azienda dei Colli di Napoli, Docente in Medicina del Lavoro, Facoltà di
Medicina, Università Federico II di Napoli, e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ONA
Il rischio ambientale per esposizione ad amianto
Claudio Bianchi Anatomopatologo consulente di diversi Uffici Giudiziari, Presidente
della Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Gorizia
Il rischio di mesotelioma nei lavoratori esposti all’asbesto
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
1
L’Osservatorio Nazionale Amianto e la sua “mission”
Michele Rucco
Segretario Generale dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Via Svetonio, 16 – 04100 – Latina (Italia) Tel. +39 340 2553965
e-mail: segretariogenerale.ona@gmail.com
Buongiorno signore e signori, vi do il mio benvenuto e vi ringrazio per la vostra
partecipazione.
Oggi è una giornata di studio e di lavoro in cui cercheremo insieme di fare il punto sulle
problematiche del rapporto tra salute, lavoro e ambiente,
un rapporto che spesso è stato impostato e gestito nel modo sbagliato e di cui il dramma
originato dall’amianto e dal suo uso nefasto rappresenta il caso più emblematico.
La nostra volontà, infatti, è quella di essere al servizio delle vittime, ma anche e
soprattutto al servizio di tutti coloro che corrono il rischio di diventare vittime.
Per questo non ci stancheremo mai di batterci per la prevenzione primaria, per un
ambiente pulito, per la bonifica dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro.
Per questo, il Convegno non è soltanto un momento di visibilità, è soprattutto un punto
di raccordo del lavoro quotidiano svolto dalla nostra Associazione,un momento di
confronto e di riflessione da cui ripartire, più forti e più attrezzati, per continuare la
nostra battaglia per il rispetto della vita, della sua dignità, della sua qualità.
Una battaglia che ha caratterizzato tutto il percorso che ci ha portato fino qui.
L’Osservatorio Nazionale sull’Amianto, infatti, nasce nel 2008 promosso dalla Libera
Università Telematica Arti e Scienze Moderne come centro di alta formazione e di
ricerca tecnico-giuridica e normativa.
Fin dall’inizio della sua attività però si è trovato a raccogliere la sofferenza e le
difficoltà dei lavoratori esposti all’amianto e dei familiari delle vittime, troppo spesso
lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai, per sua natura,
essere definito un “problema privato”.
Ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria strage che conta circa 5.000 decessi ogni
anno.
Una strage che si ripete anno dopo anno nel silenzio assordante degli organi di
informazione, in un contesto di mancato riconoscimento dei diritti e di sostanziale
impunità dei responsabili di questo eccidio.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
2
Non era possibile limitarsi ad “osservare”: abbiamo avvertito l’imperativo etico di
aiutare persone che erano state lasciate sole, cercando di dare un supporto ed un
sostegno, concreto, fattivo.
Consapevoli che il dolore, la disperazione, la rabbia dei singoli, le vicende personali
hanno un respiro ed un orizzonte nazionale; travalicano lo specifico problema
dell’amianto e richiedono capacità di interloquire, di ragionare, di confrontarsi a più
livelli.
Per ottenere il riconoscimento di diritti inalienabili, primo fra tutti il diritto alla salute.
Richiedono anche un profondo cambiamento culturale in grado di porre termine allo
scambio (vorrei e dovrei dire al ricatto) tra lavoro per sopravvivere e salute, che per
troppo tempo ha caratterizzato i rapporti industriali e le stesse politiche sindacali.
Rendere raggiungibili questi obiettivi ha richiesto uno sforzo di fantasia creativa per
ridefinire la nostra mission e per ripensare profondamente la nostra struttura
organizzativa.
Da una configurazione monocentrica abbiamo immaginato una rete, una configurazione
plurale radicata nei territori e raccordata dalla identità concettuale, dalla identificazione
e dalla condivisione valoriale.
Questa idea è stata vincente:
3
Presenza
ONA Onlus
al 30.09.2011
A settembre 2011 l’ONA era un’Associazione piena di potenzialità e ricca di saperi, di
conoscenze, che quasi si esaurivano in se stesse.
Venivano poco utilizzate le risorse e le competenze annidate nei territori e nelle
persone. Ne conseguiva un agire frammentato e limitato spesso alle aule giudiziarie, con
grande dispendio di energie in battaglie contro avversari ciclopici.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
3
4
Presenza
ONA Onlus
al 30.06.2013
Oggi l’Osservatorio conta migliaia di soci, che prestano il loro contributo di idee e di
lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; molti di loro
sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli (sindaci, consiglieri
comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori) espressione di tutte le formazioni
politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere apartitico e scevro da
ideologie dell’Associazione.
Siamo presenti in quasi tutte le Regioni, dal Veneto alla Sicilia, dalla Valle d’Aosta alla
Puglia, attraverso i nostri Comitati, organizzati ciascuno secondo le proprie
caratteristiche e le proprie capacità.
I Comitati sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di
perseguire le finalità dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte
specifiche alle specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti, così
come si manifestano e si concretizzano nei singoli ambiti di operatività.
Possiamo contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte
insigni professori e affermati professionisti, molti dei quali sono oggi qui presenti e li
ringraziamo, ed intratteniamo rapporti di collaborazione con agenzie ed istituzioni di
tutto il mondo.
Le finalità dell’ONA sono quelle di
1) promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana,
attraverso
a) la prevenzione primaria, cioè la riduzione del rischio e che si sostanzia nella
completa rimozione di tutti gli agenti tossici dagli ambienti di vita e di lavoro;
b) la prevenzione secondaria, che è riduzione del danno e che si attua con la
diagnosi precoce;
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
4
c) la prevenzione terziaria, che è riduzione delle conseguenze del danno e si
realizza col rispetto del principio sancito dall’Unione Europea “chi inquina,
paga”;
2) rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i
cittadini esposti ad amianto e ad altri patogeni, perché nessuno venga lasciato solo;
3) tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, e che costituiscono
l’essenza della dignità umana.
L’Osservatorio oggi opera
• a fianco delle persone per assicurare quelli che abbiamo chiamato “i diritti
negati”;
voglio ricordare, oltre le migliaia di pratiche amministrative e di procedimenti
giudiziari,
o la sentenza del TAR del Lazio avverso il cosiddetto Decreto Damiano;
o i ricorsi alla corte europea (il primo, 2008 contro decreto Damato)
o il processo di Torino, che ha visto la condanna di Schmydiner e dei suoi
sodali
• a fianco delle Istituzioni locali e nazionali,
o dando il nostro contributo nella preparazione
di interrogazioni parlamentari sia in ambito nazionale che
europeo (ricordo per tutte ultima l’interrogazione dell’on. Sonia
Alfano al Parlamento Europeo)
di proposte di legge (fra le quali quelle della senatrice Dorina
Bianchi, dell’on. Pippo Gianni, del senatore Domenico Scilipoti),
o partecipando ai lavori delle commissioni legislative regionali (come nel
Lazio)
o intervenendo nei consigli comunali (come è stato a Gela)
o agendo operativamente attraverso gli Sportelli Amianto (come ad Asti e
a Sezze)
o svolgendo attività di surroga nell’individuare la presenza di amianto
(ricordo fra tutti, l’asilo nido di Rosignano, l’asilo “Cocco e drilli” di
Roma nonché la Stazione Tuscolana sempre di Roma)
· Questo con le istituzioni è un lavoro incessante, tant’è che anche oggi mi rivolgo
agli onorevoli deputati e senatori qui presenti, per portare alla loro attenzione la
necessità di un intervento prima di tutto umanitario: al momento in Italia ci sono
circa 2.700 lavoratori già riconosciuti affetti da grave malattia professionale asbesto
correlata che continuano a lavorare in condizioni insalubri e assolutamente
sfavorevoli, e che stanno morendo uno dopo l’altro, lasciando le famiglie
nell’indigenza e senza redditi. Questi lavoratori meriterebbero di essere collocati a
riposo, anche solo sulla base dell'età contributiva maturata. Mi chiedo e vi chiedo:
non sarebbe possibile inserirli fra i beneficiari dell’emendamento alla legge di
stabilità relativo ai cosiddetti “esodati”? Potreste farvi carico di questa richiesta,
verificandone la fattibilità e sostenendola con il vostro autorevole impegno? Confido
nella vostra sensibilità e riprendo il discorso sulle attività dell’ONA che opera anche
• a fianco della Magistratura, nella sua azione di repressione dei reati contro la
salute e contro
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
5
l’ambiente, e nella sua azione di ristoro dei danni causati ai singoli e alle
comunità;
o comunicando fatti e notizie, di cui siamo in possesso grazie alle indagini
difensive svolte in qualità di parte offesa;
o presentando esposti e denunce, sia verso singole situazione di pericolo
sia argomentando intorno alla cosiddetta “lobby dell’amianto”;
o costituendoci parte civile nei processi penali (ultimo quello dell’Ilva di
Taranto);
• a fianco delle strutture mediche
o per potenziare e far conoscere le strutture di eccellenza;
o per migliorare l’erogazione degli interventi di prevenzione secondaria;
o per alimentare il circuito dell’informazione e della conoscenza;
Questi pochi esempi sono in grado di evidenziare come l’Osservatorio opera ed intende
operare a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori coincidenti
con i nostri, per agire in sinergia a tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti.
Ribadisco con forza “a fianco ed insieme” perché vogliamo UNIRE E CONDIVIDERE,
perché la frammentazione non paga.
Vogliamo unire e condividere perché il campo dell’ignoranza è molto vasto ed
inesplorato: la prima cosa che fa genera confusione.
13
Ad esempio, in molti ambiti, il problema amianto viene semplicisticamente ridotto al
problema degli esposti, delle loro patologie,
un problema, che riguarda in definitiva una porzione limitata della popolazione:
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
6
ma questa impostazione non permette di cogliere l’aspetto centrale costituito dal
problema creato dagli altri tossici, dagli altri agenti patogeni, da tutti i tossici, da tutti gli
agenti patogeni.
I tossici, i patogeni debbono essere banditi e la loro presenza deve essere rimossa dagli
ambienti di vita e di lavoro.
Per questo richiediamo con forza che venga concluso il percorso iniziato con la legge
257 del 1992
che venga stabilito un termine entro il quale completare la bonifica dell’amianto su tutto
il territorio nazionale
Per non essere più costretti a condividere il commento amaro e cinico di Vauro.
14
Per questo noi ci impegniamo in questa nostra battaglia, che è al tempo stesso culturale
e valoriale.
E che è ben rappresentata dal nostro simbolo, il guerriero etrusco, dal suo scudo
decorato con il "fiore della vita";
lo scudo è metafora della lotta del bene contro il male, della verità contro la menzogna,
della giustizia contro l’ingiustizia.
Rappresenta un forte impegno etico, finalizzato ad uno scambio valoriale, a una
rivoluzione culturale:
rimuovere la centralità del profitto per tornare alla centralità dell’uomo, alla dignità
della persona.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
7
15
IL F IO R E D E L L A
V IT A
E’ motivo di orgoglio per tutti noi ricordare che questo profondo significato etico è stato
apprezzato anche dal Santo Padre (oggi emerito) Benedetto XVI che ha esortato
l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua “importante attività a difesa
dell’ambiente e della salute pubblica”.
16
“Saluto i rappresentanti
dell’Associazione
Nazionale Vittime
dell’Amianto e
dell’Osservatorio
Nazionale Amianto e li
esorto a proseguire la
loro importante attività a
difesa dell’ambiente e
della salute pubblica”
S.S. Benedetto XVI
Verbale Udienza del 27.4.2011
Libreria Editrice Vaticana
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
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8
Voglio concludere questo mio intervento con una citazione di Albert Schweitzer,
l’apostolo laico del rispetto della vita, che segna i limiti dell’uomo e
contemporaneamente è un inno alla sua potenza.
Quello che tu puoi fare
è solo una goccia nell’oceano,
ma è ciò che dà significato
alla tua vita.
Albert Schweitzer
17
Vi ringrazio per l’attenzione, vi auguro un buon lavoro.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
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X 9
The Concept of "Trigger Dose"
Ronald E. Gordon
Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York
Abstract
It has clearly been determined that asbestos exposure can cause the development of
fibrosis of the lung and tumors of the lung and many other organs. In the early years
following the discovery of this correlation and documentation of causation it was
believed that there was a threshold effect with regard to the amount of asbestos which
can cause the fibrosis or tumors. The problem that has been faced over the years is that
we have been dealing with humans with extensive and variable backgrounds. Further,
the type of asbestos and the size of the asbestos may be significantly more important in
causation than the overall amount. It has been shown that all types of asbestos,
serpentine (chrysotile) and amphibole type (crocidolite, amosite anthophyllite and
tremolite/actinolite) have different degrees of toxicity to human tissue over a specific
time. It is also know that there is a significant latency between exposure and the onset
of disease (generally considered 10 year minimum). It is also very important that all the
exposures and asbestos fiber types be included in causation as long as the exposure
occurred at least 8-10 years prior to the onset of the disease. However, over a longer
period, they may all be equally as toxic based on the same amount of exposure.
Documentation of exposure based on the environmental issues is the most important
with regard to the Helsinki Conferences. Secondarily, finding the asbestos in the tissues
where the disease was found has been shown to be very important as well. It is
important to also understand that the serpentine (chrysotile) type asbestos has a
relatively short half life in tissue because it is digested and or removed to alternate sites
in the body. Finally, one has to consider the susceptibility of the patient to the asbestos.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
10
Diritto al lavoro e diritto alla salute un falso dilemma
Il caso “Ilva di Taranto”
Gaetano Veneto
Ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari
Nel mondo del diritto al lavoro, nel nostro Paese, si sta operando troppo spesso in questi
giorni una callida operazione dialettica, prospettando un falso dilemma: salute o lavoro?
Tutto ciò avviene in questi tempi di disoccupazione così tanto dilagante in tutti i Paesi
dell'Unione Europea ed, in particolare, nel tormentato Sud dell'Italia. Il dilemma viene
molto spesso proposto, ipocritamente e senza alcun senso del ridicolo anche da alcuni
esponenti del nostro Governo, quest’ultimo impegnato a prospettare una “crescita” di
cui non si vede l'ombra per mancanza di efficaci iniziative, visto l'attuale impegno a
salvare solo finanze private e pubbliche con pur doverosi interventi di contenimento di
spesa.
Il diritto al lavoro viene così riletto e riproposto, specialmente in particolari situazioni
socialmente drammatiche, in una prospettiva dialettica se non proprio alternativa con
quello alla salute: sia il primo che il secondo diritto, come è noto, sono scolpiti
indelebilmente ed inequivocabilmente in molte norme costituzionali e, testualmente,
negli articoli 4 e 32 Cost.. Richiamando questi due diritti inalienabili si constata, in
specifiche occasioni, ora una lesione del primo, ora del secondo, secondo i casi
patologici che si presentano. Operata una constatazione di sostanziale contrapposizione,
nei fatti e nelle aziende, come nel caso ILVA, se ne auspica "una positiva
coniugazione". Orbene, non sembra che il diritto al lavoro, riconosciuto dalla
Costituzione quale diritto di tutti i cittadini, possa essere inteso quale diritto ad un
lavoro purchessia tale da pregiudicare, ad esempio, la salute di chi lo svolge o quella di
altre persone, o la propria od altrui libertà, ma solo "come diritto ad un lavoro che
anzitutto si svolga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona (salute,
sicurezza, libertà e dignità umana), i quali valgono, dunque, a permearne l'essenza,
cosicchè nessuna contrapposizione può profilarsi tra i due diritti, la tutela del lavoro
presupponendo imprescindibilmente quella della salute ...". Tutte le parole innanzi
virgolettate, che ben potrebbero trovar posto in testi accademici non condizionati da
frequenti ed opportunistiche scelte di campo operate da giuslavoristi d'abord, sono
contenute in una rigorosa (quanto equilibrata) ordinanza di un Magistrato della
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
11
Repubblica Italiana, che ha inchiodato imprenditori, amministratori privati e pubblici,
Governi statali e regionali a responsabilità che resteranno anch'esse scolpite nella storia
dell'indegnità ed inadeguatezza politica e morale del nostro Paese.
Non si può ignorare il dramma dell'ILVA, di Taranto e, più in generale, di tutto l'assetto
economico-produttivo industriale del nostro Paese, insieme al rinnovato ed accentuato
dramma di una disoccupazione, specie giovanile, che solo in queste ultime settimane è
stata rilevata, finalmente con chiarezza e sincerità, nella percentuale globale di oltre il
25%, sommando la cifra dei disoccupati iscritti, dei lavoratori a nero e dei giovani che
nemmeno si presentano a dichiarare il loro stato di non lavoro, dando così il segno di
una sfiducia totale e di rifiuto di un sistema in cui vivono sempre più infelicemente,
cercando (nei casi migliori, purtroppo) di scapparsene verso lidi più ospitali, anche se
sempre più difficili da trovare.
Mala tempora currunt.
E così il quadro può chiudersi. Solo pochi mesi fa è stata messa mano ad una prima e
parziale riforma, ancora una volta, del mercato del lavoro. Soprattutto, dopo lunga e
spesso incolta discussione su stabilità e flessibilità, vulgo sull'articolo 18 dello Statuto
dei Lavoratori disordinatamente riformato e ridotto, in forma contorta, al tema del
restringimento dell'area di stabilità del rapporto, ci si trova ora già nell'imbuto di un
autunno ed inverno predisposti ad essere per tutti un tragico ed insieme risibile prologo
di una lunga campagna elettorale di infimo profilo. Come già si può intuire, sperando di
essere smentiti, quest'ultima sarà tutta intrisa di disvalori, primo fra tutti l'assoluta
generale sordità ed indifferenza ai problemi della necessaria ed urgente rivitalizzazione
del mercato del lavoro, rendendo finalmente quest'ultimo davvero dinamico e capace di
stimolare originali e diversificate occasioni di “nuovi lavori” che soprattutto, garantendo
stabilità occupazionale, sappiano coniugare diritto alla salute e diritto ad un lavoro certo
e duraturo.
E' impegno di tutti quello di seguire, anche proponendo dure e costruttive critiche, i
gravi eventi che stanno modificando, senza un progetto globale e spesso con colpi di
mano, funditus il diritto del lavoro, senza che, spesso, gli operatori di questo mondo
sappiano incidervi adeguatamente.
A questo impegno è doveroso richiamare, con le parole e con i fatti come in questo
Convegno, tutti: qualcuno già sta contribuendo, nel suo campo, doverosamente
(pensiamo oggi soprattutto alla magistratura) a tener vivo ed attuale il dettato della
Costituzione che va rispettata senza forzature o infingimenti elusivi, come nel caso del
tendenzioso dibattito (a Taranto ed altrove) sull’equilibrio tra diritto alla salute ed
“alternativo” diritto al lavoro. I due diritti sono da leggersi ed applicarsi insieme, senza
nessuna alternativa ma in un coordinamento virtuoso che veda davvero il nostro Paese
“una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Proviamo tutti a muoverci su questa linea, chiedendo ad ognuno di operare
adeguatamente.
Gaetano Veneto
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Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
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Soggetti responsabili civili e penali
Tecniche d’indagine e ostacoli per l’individuazione delle imprese
Paolo Rivella
Commercialista e consulente della Procura della Repubblica di Torino, di Milano e di Trieste
e-mail:info@studiopaolorivella.it
Abstract
L’individuazione dei responsabili civili e penali è una materia complessa che richiede
un’attenta ricerca e analisi dei dati a disposizione. Ricerca e analisi che non è sufficiente
demandare alle Camere di Commercio. L'attuale anagrafe italiana delle imprese non
permette l'identificazione delle imprese indagate per uso di amianto e dei relativi
amministratori in modo lineare. Le Camere di Commercio forniscono i dati grezzi, che
devono essere esaminati attentamente per trovare specifiche informazioni, prestando
attenzione a non farsi fuorviare dal gergo insolito dei documenti camerali ed integrando
i dati con altre fonti indiziarie. In prospettiva, gli archivi di INPS ed INAIL potrebbero
utilmente integrare i dati del Registro Imprese.
1. Introduzione
L’individuazione dei responsabili civili e penali è una materia complessa che richiede
un’attenta ricerca e analisi dei dati a disposizione. Ricerca e analisi che non è sufficiente
demandare alle Camere di Commercio. Tanto più in casi di imprese storiche come
quelle che coinvolgono l’utilizzo e/o la lavorazione delle fibre di amianto.
Vediamo perché.
Nelle aule di giustizia, l'amianto viene spesso discusso e contestato in relazione a
lavorazioni industriali. Diventa quindi indispensabile individuare con precisione
l'impresa dove avvenivano queste lavorazioni: chi era, chi è oggi, esiste ancora?
Nel lunghissimo periodo di latenza del mesotelioma, accade quasi sempre che l’impresa
originaria:
• abbia cambiato denominazione;
• abbia venduto o conferito lo stabilimento (a volte all'interno del medesimo gruppo
societario, altre volte a un nuovo gruppo);
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• sia stata incorporata in un'altra società;
• oppure sia fallita.
Senza contare che magari, lungo il percorso, può essere comparsa una società con la
stessa denominazione della società che usava l'amianto, totalmente estranea ai fatti del
processo.
Se poi entriamo in ambito penale, sarà necessario individuare le generalità degli
amministratori della società o delle società che hanno gestito lo stabilimento,
evidenziando, se possibile, chi tra loro aveva deleghe specifiche per gestire la sicurezza
dei lavoratori. Inoltre sarà necessario individuare gli amministratori di fatto italiani o
esteri, non solo chi aveva incarichi formali.
Nel mio intervento di oggi non tratterò questo ultimo argomento molto interessante e
altrettanto complesso, ma vi parlerò delle difficoltà relative all’individuazione delle
imprese responsabili.
2. Le risposte inadeguate dell'anagrafe italiana delle imprese
Se in Italia l'anagrafe delle imprese funzionasse come l'anagrafe delle persone fisiche,
l'autorità giudiziaria potrebbe ottenere le informazioni semplicemente scrivendo alla
Camera di Commercio, così come quando scrive alle anagrafi dei comuni.
Purtroppo non è così. Quando la Camera di Commercio risponde, la risposta è quasi
sempre ambigua, o, nel peggiore dei casi, la risposta sembra adeguata, ma a processo
iniziato si scopre che è sbagliata, nel momento in cui i legali della difesa, che
rappresentano le imprese e hanno dati di prima mano, evidenziano l’errore.
Cosa accade quando la Procura della Repubblica interpella la Camera di Commercio?
Un volenteroso funzionario svolge la ricerca richiesta e stampa i certificati di tutte le
imprese in cui compare il nome indicato. Se l'impresa è inserita in un gruppo societario,
il nome comparirà molte volte.
Ecco così che invece di consegnare l'ago richiesto, la Camera di Commercio
consegna alla Procura un pagliaio all'interno del quale, forse, è presente l'ago.
3. Ostacoli all'identificazione delle imprese responsabili
In pratica, la Camera di Commercio consegna documenti grezzi. Il vero lavoro inizia
ora, dobbiamo cercare in un mare di carte i pochi elementi che ci interessano.
Nel distillare questi documenti i tranelli in cui cadere sono tanti. Ne esaminiamo tre:
a) Registro Imprese vs Registro Società
Il 19 febbraio 1996 le Camere di Commercio hanno iniziato a gestire e digitalizzare il
Registro Imprese. Questa data può generare equivoci anche gravi perché le visure
camerali delle società preesistenti indicano proprio il 19 febbraio 1996 come data di
iscrizione al Registro anche se l'impresa era già attiva precedentemente. Esiste anche un
Registro Ditte, archivio digitalizzato gestito dalle Camere di Commercio prima del
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Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari
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1996. Raramente utile, è da consultare come "ultima spiaggia", quando non si trovano
informazioni altrove.
Prima del 1996 faceva fede il Registro Società, tenuto dalla Cancelleria Società dei
Tribunali. Questo registro documentava le variazioni delle sole società commerciali,
escludendo gli imprenditori individuali. Il Registro Società consisteva in fascicoli
cartacei aperti al pubblico. E questo rappresenta, quasi sempre, garanzia di disordine. Se
la società ha poca storia, riordinare il fascicolo è solo questione di tempo e pazienza. Se
la società è grande e ha una lunga storia, il fascicolo si compone di decine e decine di
faldoni. In questo caso, il disordine nella collocazione degli atti diventa un ostacolo
insormontabile. Ma vi è di peggio: spesso alcuni documenti risultano mancanti.
Non basta, altri problemi complicano la ricerca: i luoghi e i metodi di archiviazione.
Al momento del passaggio di consegne, i Tribunali hanno trasmesso alle Camere di
Commercio i voluminosi archivi cartacei. Queste, a loro volta, li hanno trasferiti in
capannoni normalmente distanti dagli uffici camerali, anche centinaia di chilometri.
Quando un utente oggi chiede di consultare un atto precedente al 1996, la Camera di
Commercio impiega giorni, a volte settimane per recuperarlo. Le Camere di Commercio
inoltre, non sempre si muovono bene negli ex archivi dei Tribunali: archivi che non
hanno creato loro, che erano gestiti con criteri diversi da quelli attuali e che sono arrivati
già in disordine.
b) Cessato vs Trasferito
Esistono tanti Registri Imprese quante sono le Camere di Commercio. Ciascun Registro
Imprese è autonomo, anche se la gestione informatica è centralizzata a Padova. Quando
una società commerciale trasferisce la sede legale da una provincia ad un'altra, il
Registro Imprese della provincia di origine registra che la società “cessa”. Chi legge un
certificato o una visura camerale, non deve mai pensare che la parola cessata, riferita ad
un'impresa, significhi estinta. Molto spesso vuol dire solo trasferita. Se l'impresa è
trasferita, bisogna continuare la ricerca, consultando il Registro Imprese di destinazione.
Il percorso di ricerca è però lungo, dispersivo, costoso e denso di ostacoli, nonostante si
possa svolgere online.
Prima di iniziare, devo essermi registrato una tantum e devo assicurarmi di avere
caricato un credito sufficiente sul mio conto (il conto funziona come una carta
telefonica prepagata). Iniziata la ricerca, praticamente ogni passo è a pagamento. Anche
solo cercare un nome o un codice fiscale ha un costo. Quando si passa alla visura storica
o a qualche bilancio, si spendono decine di euro al minuto. Per consultare, sempre a
pagamento, gli atti menzionati sulla visura, vi è un'ulteriore scomodità: la scarsa
chiarezza sul contenuto degli atti. Nel dubbio, finirò di perdere tempo e denaro
visionando più atti di quanto necessario.
Per esempio, se voglio acquisire un contratto di cessione di azienda, quasi sempre finirò
di visionare inutilmente (pagando ad ogni errore) anche altri atti accessori che non mi
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interessano, quale il modulo di accompagnamento del deposito dell'atto, il modulo
dell'autentica di firme e così via. Il sistema di vendita della Camera di Commercio non
mi permette di capire a priori cosa sto comprando.
È sicuramente più semplice trovare una società in Inghilterra per esempio, dove è
presente un unico registro imprese consultabile online, dove i pagamenti avvengono
online con carta di credito, e dove i prezzi sono bassi e le spiegazioni vengono fornite
nella lingua corrente, non in un gergo particolare dove "cessata" vuole in realtà dire
"trasferita".
c) Nomi vecchi vs nomi nuovi
Nell'odierno archivio gestito dalla Camera di Commercio, le imprese sono censite solo
secondo l'ultima denominazione assunta. Le denominazioni precedenti cessano di
essere ricercabili telematicamente.
Sembra assurdo ma è così. Vediamo cosa implica.
Nel campo dell'amianto, tipicamente una ricerca parte dalla fotocopia di un libretto di
lavoro, ove è scritto che l'operaio tal dei tali ha lavorato per la Zeta Spa tra il 1960 e il
1980. È un esempio di fantasia, naturalmente. Se la Zeta ha cambiato denominazione, la
mia ricerca presso la Camera di Commercio, o attraverso altre società, risulterà nulla.
Non troverò la società, anche se questa esiste.
Solo se ho il codice fiscale sono in grado di trovare la nuova denominazione
assunta dalla società. Ma nel 1960 il codice fiscale ancora non esisteva. E anche dopo
l'introduzione del codice fiscale, nel 1972, i timbri societari sui libretti di lavoro spesso
continuavano a non indicarlo.
Senza codice fiscale inizia una ricerca al buio, consultando più fonti
contemporaneamente, incluso internet, Google e persino Facebook. A volte, sul
Registro Imprese si trova una filiale della società, in una provincia diversa dalla sede
legale, filiale che è stata chiusa quando ancora la società usava la sua vecchia
denominazione. In questo caso si può comprare la visura della filiale cessata e trovare
così l'abbinamento tra il vecchio nome con il codice fiscale. Oppure si cerca su Google,
provando varie combinazioni di parole e setacciando i risultati per eliminare l'inevitabile
invasione di riferimenti irrilevanti. Su Facebook, nel 2011, ho trovato un dato che era
stato cercato inutilmente presso tre Camere di Commercio: Milano, Brescia, Torino. Si
trattava di una società storica, che era stata quotata alla borsa di Milano tra il 1899 e il
1935. Ce lo confermava una pubblicazione della Consob. So per certo che l'archivio
storico della Camera di Commercio di Milano aveva dedicato molto impegno nella
ricerca, eppure non aveva trovato il fascicolo. Scrivendo su Facebook, un appassionato
di meccanica ha chiarito l'arcano: ad un certo punto della sua storia, la società era stata
incorporata da un'altra società. Dopo l'incorporazione aveva cambiato denominazione
assumendo quella della sua più famosa controllata, ma il fascicolo della Cancelleria
Società del Tribunale era rimasto intestato al nome originario, così come allora era
prassi.
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Se invece ho il codice fiscale troverò la visura della ex Zeta, oggi, ad esempio,
diventata Ipsilon SpA. Anche con la visura, in ogni caso, non avrò mai una tabella dove
sono elencate tutte le denominazioni assunte dalla società nel corso del tempo. Dovrò
invece cercare il cambio di denominazione nell'elenco cronologico di tutte le
variazioni che la società ha presentato alla Camera di Commercio. Questo elenco è
lunghissimo, centinaia di pagine, migliaia per una società "storica". Cercare un cambio
di denominazione è come cercare uno specifico numero di telefono nella guida
telefonica. Non il nome dell'abbonato, ma proprio il numero di telefono.
E non è finita: per ogni indicazione di cambio di denominazione la visura riporta solo la
vecchia denominazione, ma non la nuova. E’ necessario partire dal fondo della visura
(perché l'ordine cronologico è invertito), risalire verso la prima pagina e annotarsi una
ad una le vecchie denominazioni, fino all'ultima variazione. Che non riporterà
comunque il nuovo nome assunto dalla società. Facile incorrere nell’errore.
4. Identificazione dei soggetti responsabili come complessa indagine indiziaria
Credo di aver dimostrato che l'identificazione dell'impresa responsabile dell'uso di
amianto non è un'attività meramente meccanica o compilativa, ma una complessa
indagine indiziaria.
Quando uso la parola "indizi" intendo non solo i dati forniti dalla Camera di
Commercio, che come abbiamo visto spesso sono di difficile reperimento e
interpretazione, ma anche le testimonianze dei lavoratori e dei sindacalisti, le buste
paga, le notizie reperite su Internet, a volte i testi di storia economica e altro ancora.
Utilizzare più fonti è indispensabile.
La ricerca dell'impresa finisce spesso di essere un'indagine vera e propria: si
individuano gli indizi, si fanno ipotesi, si verificano, si scartano quelle ritenute false e si
continua a cercare, sempre sapendo che purtroppo l'unica conferma definitiva è quella
che emerge dal dibattimento al processo, quando la controparte fornirà la sua versione
dei fatti.
5. Una proposta sulle fonti d’indagine
In chiusura, presento un'idea per il futuro: utilizzare come fonte d’indagine gli archivi
INAIL e INPS.
Finora, gli archivi dell'INAIL sono stati utilizzati soprattutto dagli epidemiologi, ma
contengono dati interessanti sulle varie sedi dell'impresa, il relativo numero dei
lavoratori e le variazioni nel tempo della forza lavoro occupata.
I commercialisti forensi potrebbero ricavare da questa fonte - e dalla fonte parallela
degli archivi INPS - notizie preziose da elaborare a favore del Pubblico Ministero.
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
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Valutazione quantitativa dell’Esposizione all’Amianto
Alfonso Gerardo Celeste, Emanuela Laterza, Barbara Valenzano
Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze di ARPA Puglia
a.celeste@arpa.puglia.it , e.laterza@arpa.puglia.it, b.valenzano@arpa.puglia.it
1. PREMESSA
La presente metodologia è stata sviluppata al fine di definire la sussistenza
dell’esposizione al Rischio Amianto nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13,
comma 8, L. 257/92 e art. 47 del D.L. 30/092003 N. 269, convertito in Legge N. 326 del
2003, ed accertare se nelle lavorazioni risultino impiegati materiali o semilavorati
contenenti amianto, se le macchine e le attrezzature industriali prevedano componenti,
parti o materiali d’uso in amianto e se in rapporto alla specificità delle mansioni
effettivamente svolte dall’operatore, l’entità dell’esposizione all’amianto, le modalità e
la durata della stessa, così come specificato nella D.L. 18/8/91 N. 277 e s.m.i., sia tale
da determinare concentrazioni medie annue non inferiore a 0,1/fibre cc come valore
medio su 8 ore al giorno per un periodo non inferiore a 10 anni.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
In Italia, a partire dall’anno 1986, sono stati emanati una serie di provvedimenti
legislativi al fine di restringere i settori di applicazione dell’amianto sino a culminare
con la completa dismissione dello stesso, il cui termine ultimo fu fissato nell’aprile
1994, termine entro cui era obbligatorio avviare a discariche autorizzate i prodotti in
giacenza o le rimanenze di magazzino, anche provenienti dagli scarti di lavorazione.
Successivamente è stato emanato il DPR n. 215 del 24.05.1988 “Attuazione delle
direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima
modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”.
Il Decreto Legislativo n. 277 del 15.08.1991, che recepisce le Direttive 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, prescrive misure per la tutela
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
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della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione di
agenti chimici, fisici e biologici. In particolare, il Capo III definisce le norme specifiche
relative ai rischi derivanti dall’esposizione a rischio amianto.
Tale decreto individua le norme da attuarsi per tutte le attività lavorative caratterizzate
da rischio di esposizione a fibre d’amianto o dei materiali contenenti amianto.
Esso definisce il valore limite di esposizione personale dei lavoratori a polvere
d’amianto pari a 0,1 ff/cc per un periodo di riferimento di otto ore. Tale valore, nel caso
di attività saltuaria con amianto costituito da crisotilo, risulta ridotto e pari a 0,5 giorni-
fibra/cc per un periodo di riferimento di otto ore su un periodo di quaranta ore. I predetti
valori limite di esposizione per i lavoratori sono espressi come media ponderata in
funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore. Tale dispositivo normativo
stabilisce, inoltre, le dimensioni delle fibre di amianto, da considerare nelle misurazioni
per la valutazione dell’esposizione ad amianto, pari a lunghezza < 5 mm, larghezza < 3
mm, rapporto lunghezza/larghezza>3:1 e prevede l’effettuazione di campionamenti
ambientali per identificare, se necessario, la cause ed il grado di inquinamento da
amianto.
La Legge n. 257 del 27 marzo 1992, che ha recepito la Direttiva Europea n. 382 del
1991, definisce le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. In
particolare, essa disciplina le modalità di estrazione, importazione, lavorazione,
utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nonché esportazione
dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, nel territorio nazionale, e detta “norme
per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,
dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che
lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle
aree interessate dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla
individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull’inquinamento da amianto”. Tale Legge ha recepito limiti, procedure e metodi di
analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto definiti nella
Direttiva 87/217/CEE.
L’art. 3 della predetta Legge stabilisce che “la concentrazione di fibre di amianto
respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori
limite fissati dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991, come modificato dalla
presente legge”. Inoltre, esso sancisce che “i limiti, le procedure e i metodi di analisi
per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 114”.
A tal scopo, il Decreto del Ministero della Sanità del 6 Settembre 1994 definisce
normative, metodologie e tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12
della Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
da applicarsi in riferimento a strutture edilizie di uso civile, commerciale o industriale
aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti
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e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre aereo
disperse.
Esso definisce i criteri e gli strumenti operativi da attuare nell’ambito delle attività di
rilevamento ed analisi del rivestimento degli edifici, nonché le modalità di
pianificazione e programmazione delle attività di rimozione e fissaggio e le procedure
da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione dell’amianto, previste all’art. 12,
comma 2 della Legge 27 Marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto.
Tale decreto classifica i Materiali Contenenti Amianto (MCA) presenti negli edifici in
tre gran di categorie: 1. materiali che rivestono superfici gettati in opera; 2. rivestimenti
isolanti di tubi e caldaie; 3.altri materiali comprendenti, in particolare, pannelli ad alta
densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I
materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli
maggiormente diffusi.
Inoltre, il Decreto Legislativo n. 114 del 17 Marzo 1995 “Attuazione della direttiva
87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto” individua limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione
dei valori dell’inquinamento da amianto ovvero quelli definiti dalla Direttiva
CE/87/217. I principi fondamentali affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di
legittimità precisano quanto segue:
- la ratio della disposizione legislativa va rinvenuta nella finalità di offrire, ai
lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo, non
inferiore a dieci anni, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante
di lavorazioni che presentano un obbiettiva potenzialità morbigena (Corte
Costituzionale n. 5/2000);
- le finalità della norma giustificano una interpretazione estensiva della stessa, nel
senso che essa è considerata applicabile ai lavoratori assicurati
obbligatoriamente contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione
all’amianto, anche se tale assicurazione non è gestita dall’INAIL (Corte
Costituzionale n. 127/2002);
- il parametro con cui selezionare l’esposizione rilevante ai fini della concessione
dei benefici previdenziali pensionistici va ricavato dalla normativa
prevenzionale ed, in particolare, dagli articoli 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91, che
fissano il valore limite di esposizione pari a 0,1 ff/cm3
, valore confermato
dall’art. 59-decies del D.Lgs. 626/94 e dal più recente art. 254 del D.Lgs. n.
81/08.
Tali principi giurisprudenziali sono stati recepiti dal legislatore che, con due interventi
ravvicinati, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia, al fine di:
- superare la disparità di trattamento tra lavoratori esposti all’amianto a seconda
che fossero assicurati INAIL o meno;
- definire criteri certi e, contemporaneamente un termine ultimo, per il
riconoscimento dei benefici pensionistici;
-
Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012
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- rimodulare i benefici stessi, salvaguardando le aspettative create dalla previgente
normativa per i lavoratori ai quali l’INAIL aveva già rilasciato, o stava per farlo,
il certificato di esposizione all’amianto.
Tali due dispositivi legislativi sono:
1) L’art. 47 del D.L. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, con cui il legislatore
ha sancito per tutti i lavoratori, anche se non assicurati INAIL, il diritto ai
benefici previdenziali a condizione che, per un periodo non inferiore a dieci
anni, siano stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore
a 0,1 ff/cm3
come valore medio su otto ore al giorno.
Tale articolo ha modificato i benefici pensionistici:
- riducendo il coefficiente stabilito dall’art. 13, comma 8, della Legge n.
257/1992 da 1,5 a 1,25;
- stabilendo che tale coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della
determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della
maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Inoltre, esso ha fissato un termine ultimo per la presentazione delle domande all’INAIL
per il rilascio del Certificato di Esposizione; questo termine, il cui mancato rispetto
comporta la decadenza del diritto, e di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale che avrebbe dovuto dettare le modalità di attuazione della norma.
2) L’art. 3, comma 192, della Legge n. 350/03 (Legge Finanziaria 2004),
apportando una deroga all’impianto normativo dettato dall’art. 47, ha fatto salve
le disposizioni previgenti per i lavoratori assicurati INAIL che alla data del 2
ottobre 2003:
1) abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’art. 13, comma 8, della Legge 257/1992 e successive modifiche;
2) abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o ottengano
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data del 2 ottobre 2003.
In definitiva si può affermare che il legislatore abbia voluto sostanzialmente confermare
i criteri di accesso ai benefici già seguiti in precedenza, recependo il parametro, prima
adottato in sede amministrativa e poi affermato dalla giurisprudenza di legittimità , della
esposizione non inferiore a 0,1 ff/cm3
e correggendo lievemente il periodo (esposizione
non inferiore, e non più, come in precedenza, superiore ai dieci anni).
Infine, L’art. 246 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – (Titolo IX - Capo III “Protezione dai
Rischi connessi all’Esposizione all’Amianto”) dispone l’applicazione di ogni misura
protettiva a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle
aree interessate.
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3. ANALISI STORICA DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO NELL’INDUSTRIA
L’Italia è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino alla fine degli
anni ottanta. A partire dagli anni del dopoguerra sino all’intervenuta Legge n. 257 del
1992 sono state prodotte circa 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo. Gli anni
compresi tra l’anno 1976 e l’anno 1980 hanno rappresentato il periodo di picco dei
livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte. Fino all’anno 1987, la
produzione, in Italia, non è mai stata al di sotto le 100.000 tonnellate/anno per poi
decrescere rapidamente fino al bando emesso nell’anno 1992. Le importazioni italiane
di amianto grezzo sono state pure molto consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000
tonnellate/anno fino al 1991. Complessivamente, dal dopoguerra all’anno 1992, l’Italia
ha importato 1.900.885 tonnellate di amianto.
A causa del costo contenuto e l’ampia disponibilità di materiale, l’utilizzo dell’amianto
è avvenuto in numerosissime applicazioni industriali sfruttando le proprietà di
resistenza al fuoco, di isolamento e insonorizzazione. Infatti, per le sue proprietà
coibenti, sia rispetto al calore sia rispetto all’elettricità, l’amianto è stato molto utilizzato
in quasi tutti gli stabilimenti industriali di un particolare periodo storico e specialmente
in quelli elettrotecnici, chimici, navali, aeronautici ed edili, per realizzare macchine,
prodotti e manufatti, praticamente indistruttibili, indeformabili, leggeri, incombustibili.
L’amianto era utilizzato, infatti, per rivestire i tubi di vapore e le altre condotte per
liquidi o gas caldi, per proteggere ed isolare i conduttori elettrici, per l’isolamento
acustico dei locali, di abitazione e lavoro; era impastato con cemento per realizzarne
prodotti e manufatti che venivano utilizzati nell’industria e per ogni altra attività, per le
loro qualità termoisolanti, fisiche e meccaniche, come per esempio il fibrocemento. Era
molto utilizzato nelle lavorazioni a caldo, in particolare in quelle di forgiatura e
fonderia.
Il settore industriale, infatti, è stato fortemente interessato dal diffuso utilizzo di
materiali contenenti amianto, sia il relazione agli elementi strutturali che impiantistici.
A tal riguardo, nel “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, Decontaminazione,
Smaltimento e Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall’Amianto in
Puglia”, edito nell’anno 2012, la Regione Puglia ha individuato i seguenti campi di
applicazione dell’amianto dei settori dell’edilizia e dell’impiantistica industriale:
- Edilizia industriale: coperture in fibro-cemento, pannellature e tamponature:
nell’edilizia industriale si è fatto un ampio ricorso al fibrocemento ed ai
materiali contenenti amianto sia per motivazioni di ordine tecnico legate alle
caratteristiche termo-meccaniche che per ragioni economiche. In particolare, le
coperture più diffuse di insediamenti industriali erano rappresentate da lastre
ondulate di cemento amianto, in cui quest’ultimo era presente in una percentuale
compresa tra il 12 ed 15 % sul peso totale. I minerali utilizzati per la produzione
di tali lastre ondulate era il crisotilo, anche se spesso venivano aggiunte quantità
di crocidolite (a volte riconoscibile da ciuffi blu) e/o amosite. Anche i pannelli
divisori o le tamponature erano spesso realizzati con materiali compositi
dell’amianto con cemento, lane minerali, resine organiche e cellulosa.
- Condotte e tubi coibentati: gli impianti a rete utilizzati anche per fluidi
industriali (oli, acidi, etc.) spesso erano in amianto e la percentuale di tale
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minerale poteva subire degli incrementi percentuali in funzione delle condizioni
termiche di esercizio a cui essi dovevano operare.
Ulteriore applicazione industriale estremamente diffusa era riferita alla
coibentazione di tubazioni metalliche di vario genere: tale coibentazione veniva
effettuata con impasti di amianto contenente amosite, fissata con gesso o silicati
di magnesio o sodio. Di frequente tale impasto era assicurato alla tubazione
mediante una retinatura metallica a sua volta ricoperta da un sottile strato in
cemento-amianto. Tale tecnica di coibentazione è denominata “coppella” ed a
volte si rinviene ricoperta da uno strato in lamierino zincato o da telatura
bituminosa nelle parti danneggiate o sottoposte a manutenzione.”
- Impianti industriali: numerosi impianti industriali e relativi componenti quali
reattori, refrigeratori, giunti di espansione, ma anche tubazioni e serbatoi, allo
scopo di assicurare la tenuta termica sono stati coibentati con amianto friabile
composto prevalentemente di amosite. Tali coibentazioni risultano normalmente
ricoperte da rete metallica di contenimento e lamiera zincata esterna. Anche in
serbatoi e impianti di refrigerazione, l’amianto è stato egualmente impiegato
come isolante termico allo scopo di abbassare il punto di brina. L’amianto è
stato spesso utilizzato in punti di tenuta e giunti particolarmente critici in cui
venivano raggiunte condizioni operative spinte specie in termini di temperature,
così come anche in forni, nei reattori (anche quelli realizzati con materiali
refrattari), impianti termici, impianti a pressione e bombole. In tali condizioni
spesso si ricorreva a treccia di crisotilo tessuto e corde di crisotilo. L’amianto si
rinviene anche in bombole di acetilene dove costituisce una frazione importante
del peso totale del contenitore. In giunti flangiati e guarnizioni spesso venivano
utilizzati tessuti di amianto e di miscele di amianto con varie componenti
resinose organiche (la più nota è l’amiantite, prodotta in fogli di vario spessore e
ritagliabile da fustellatrici per ottenere guarnizioni di giunti, di motori, di
valvole, di tubazioni, di contenitori). In aggiunta si ricorreva all’amianto per
proteggere ed isolare parti di macchinari quali convertitori di coppia o per
realizzare coibentazioni isolanti elettriche, termiche, antifiamma, antibrina,
antirombo e antirumore.
- Impianti elettrici: nella realizzazione di quadri elettrici ed impiantistica elettrica
in genere, centraline di distribuzione e telefoniche, etc. l’amianto è stato
largamente utilizzato nelle forme di cartoni, pannelli, materassini isolanti,
caminetti spegniarco in cemento-amianto, paratie in glasal o sindanio (tipi di
cemento-amianto prodotti con particolari miscele ad alta pressione e
particolarmente duri).
4. CASO STUDIO: ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL’AZIENDA
Lo stabilimento oggetto di studio ha una superficie complessiva di oltre 200.000 mq, di
cui 23.600 mq coperti, accorpa due settori produttivi: il primo comprende un impianto
per la produzione di tubi in c.a. precompresso rullati per diametri interni da 600 mm a
2.200 mm, uno impianto per la produzione di tubi in calcestruzzo ad armatura diffusa
(TAD) per diametri interni da 400 mm a 1.400 mm e un impianto per la produzione di
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traverse ferroviarie biblocco in c.a., mentre nell’altro settore è allocato il reparto
produzione pali in cemento armato centrifugato. Inoltre, alcuni capannoni presentano
coperture in eternit.
Lo stabilimento è stato progressivamente messo in disuso a partire dagli anni novanta.
A seguito della dismissione dello stabilimento, l’area non è mai stata interessata da
alcun intervento di bonifica.
A tal proposito, si evidenzia la necessità che “la parte obbligata”, responsabile
dell’inquinamento, provvedesse alla caratterizzazione e bonifica dell’area su cui
insistono le fonti di contaminazione (art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inoltre, si sottolinea il fatto che, considerare, ai fini della valutazione dei rischi di
esposizione dei lavoratori ad amianto, il solo capannone destinato alla produzione di
pali quale sorgente primaria di rischio è risultato, in questo caso come in altri casi
valutati, un errore tecnico-procedurale commesso dai CCTTU del Giudice del Lavoro;
peraltro detta ipotesi proveniva dalle dichiarazioni del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione di Stabilimento e non vi è traccia, nelle perizie dei CCTTU, di
alcuna valutazione tecnica che tenesse conto di dati oggettivi, verificati in sito, o
bibliografici, e di quanto dichiarato dai lavoratori, oltre che dalla parte datoriale.
I certificati di analisi emessi dal Laboratorio interessato evidenziavano che nei campioni
“guarnizione piccola”, “guarnizione spessa” e “guarnizione grande” sottoposti ad
analisi risultava esservi presenza di amianto rispettivamente al 47% p, 70%p e 35% p,
cui si sarebbero dovuti sommare i “contributi ambientali”. Tuttavia, su base
bibliografica, i manufatti e le componenti industriali tipiche del processo in oggetto,
interessati dalla presenza di amianto non risultano essere esclusivamente le
“guarnizioni” considerate nell’ambito delle attività peritali condotte.
5. ACCERTAMENTI ESEGUITI
Nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio risultavano eseguiti i seguenti
Accertamenti Peritali:
• indagini ambientali effettuate circa dieci anni dopo la conclusione delle
attività lavorative dell’operatore;
• certificato di analisi di un campione di “rivestimento con materiale
ignifugo delle strutture metalliche, prelevato dalla parete del c.d. tunnel
per la stagionatura del reparto tubi”,;
• certificato di analisi del campione di “guarnizione piccola”;
• certificato di analisi del campione di “guarnizione spessa”;
• certificato di analisi del campione di “guarnizione grande”;
• documentazione relativa ad operazioni di manutenzione su coperture e
tamponature in fibrocemento e smaltimenti in MCA;
• copia dei libretti sanitari del ricorrente.
E’ possibile affermare, sulla base della esperienza operativa, nonché da quanto desunto
dalla Banca Dati INAIL, ovvero da fonti bibliografiche, che gli accertamenti eseguiti
sulle guarnizioni di diverso tipo, precedentemente elencate, non risultano
rappresentative di tutte le componenti industriali interessate dalla presenza di amianto,
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quali, ad esempio, superfici ricoprimenti ed isolanti, rivestimenti di tubazioni e caldaie,
funi, corde, tessuti immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi,
prodotti bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti
amianto, come rilevabile dalla Tabella I del D.M. 6 settembre 1994. Tutti prodotti cui i
lavoratori, sono venuti a contatto per oltre dieci anni nel corso della propria attività
presso lo stabilimento.
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA POTENZIALE ESPOSIZIONE A FIBRE DI
AMIANTO
Nell’ambito delle attività di analisi dei rischi connessi all’esposizione all’amianto, si è
provveduto all’effettuazione di indagini storiche della letteratura scientifica disponibile
in riferimento a tale tematica.
La valutazione del livello di rischio connesso all’esposizione ad amianto del lavoratore
è stata effettuata applicando la metodologia definita dal Ministero del Lavoro, di cui alla
la Nota Tecnica “Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al
problema della valutazione delle condizioni lavorative per l’applicazione a favore dei
lavoratori delle disposizioni della Legge 271/93”.
Tale metodologia prevede la preventiva acquisizione di tutte le documentazioni
disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell’INAIL
stesso (Banca Dati Amyant), utili per poter definire il contesto lavorativo ed ambientale
in cui il singolo lavoratore operava. Si fa presente che, nell’ambito della presente
valutazione, si è tenuto conto sia delle mansioni specifiche del lavoratore nel tempo, che
del livello di inquinamento ambientale connesso alla cospicua presenza ed utilizzo di
materiali contenenti amianto negli ambienti di lavoro in cui lo stesso operava.
6.1 Analisi del Contesto Lavorativo e delle Mansioni Specifiche del lavoratore
L’esposizione ad amianto dei lavoratori operanti presso lo stabilimento è connessa non
solo alle lavorazioni specifiche svolte nell’opificio, bensì alla presenza di materiali
contenenti amianto coibentati all’interno di arredi, strutture, manufatti e pavimentazioni
la cui vetustà può comunque aver determinato dispersione di fibre d’amianto negli
ambienti di lavoro.
A tal proposito, si evidenzia che il “Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)”
nell’ambito del “Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di
Attività” ha pubblicato il “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi”.
Nell’ambito di tale catalogazione, effettuata per il comparto di Macchinari&Impianti, si
evidenzia un cospicuo utilizzo di materiali contenenti amianto in tale settore industriale.
In particolare, dall’analisi di tale Rapporto, emerge che l’uso di amianto nel comparto
“carpenteria metallica” è stato molto variegato ed è stato sia diretto (realizzazione di
strutture o impianti coibentati) sia indiretto (protezioni contro il calore radiante ed
isolamento da contatto). Infatti, per i lavori su grandi strutture metalliche, tra cui tubi,
cisterne, reattori, venivano impiegate resistenze elettriche rivestite in amianto per il
preriscaldo delle parti da unire. Per rallentare il raffreddamento dopo saldatura
venivano impiegati cuscini in tela di amianto riempiti di amianto in fibra o tessuti simili
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a coperte. Cuscini di fattura analoga venivano utilizzati per appoggiare le ginocchia su
strutture calde in fase di saldatura. L’utilizzazione di protezioni contro il calore è
verosimilmente proseguita per tutti gli anni ’80.
In riferimento al comparto “cementifici”, nell’ambito di tale Rapporto, si evince quanto
segue. “Gli impianti di produzione di cemento utilizzano forni solitamente riscaldati
con combustibili fossili. E’ stata segnalata la presenza di coibentazioni dei serbatoi e
delle linee di trasporto del carburante nei cementifici che hanno utilizzato oli
combustibili pesanti, dato che questi ultimi hanno necessità di essere mantenuti a
temperature tali da renderli fluidi. Le coibentazioni erano realizzate con fiocco o
pannelli in amianto e laddove queste non siano state già bonificate vi è la possibilità
che siano ancora in opera. E’ stato segnalato che in alcuni cementifici venivano
prodotti manufatti a base di cemento, alcuni possono aver prodotto anche manufatti in
cemento amianto. La produzione di cemento amianto è stata consentita fino alla fine di
aprile del 1994. Manutentori degli impianti possono inoltre aver fatto uso di
guarnizioni e baderne in amianto per le flange delle tubature e MCA per coibentazioni
di parte dei forni.”
Per quel che attiene il comparto “edilizia”, tale rapporto evidenzia che “le costruzioni
edilizie sono quelle che hanno assorbito gran parte della produzione nazionale di
materiali contenenti amianto. Si è trattato in gran parte di materiali compatti (lastre,
tubi, canne fumarie, serbatoi e altri manufatti in fibrocemento compresi arredi per
esterno: cucce da cani, fiore, ecc.) e mattonelle in vinil-amianto per i pavimenti. In
misura quantitativamente molto minore in edilizia sono stati utilizzati materiali
friabili.”
In esso è altresì precisato che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato
bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi sono stati
addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le
screpolature.”
In considerazione di quanto emerso dall’analisi storica condotta in riferimento
all’utilizzo dell’amianto nel comparto industriale sul territorio nazionale e, nello
specifico, in quello regionale, si ritiene che la presenza di materiali contenenti amianto
nelle lavorazioni e nei processi di stabilimento risultava consistente e non
esclusivamente afferente ai processi afferenti al “box stagionatura, caldaie, bitumatura”
come affermato dai CCTTU.
Pertanto, si ritiene che i lavoratori dello stabilimento risultassero tutti costantemente
esposti ad amianto in considerazione sia della dispersione ambientale dello stesso in
strutture ed impianti con cospicua presenza di amianto ed afferenti all’intero
stabilimento (e non solo il box stagionatura, caldaia e bitumatura), sia dell’utilizzo,
anche indiretto di tale materiale, in lavorazioni e processi che avrebbero potuto dare
origine ad esposizione da polveri di amianto significative, quali ad esempio macchinari
dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa 1.20 m) e guarnizioni in amianto che
avevano consumo continuo e necessità di ricambio ogni tre settimane, oltre che ganci
che scorrevano lungo tutte le coperture su funi e corde dotate anche di freni in amianto.
Tutte componenti con forte contenuto di amianto, come rilevabile dalla Tabella I del
D.M. 6 settembre 1994.
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Inoltre, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio può comportare di per
sé un pericolo per la salute degli occupanti, tale condizione è aggravata qualora lo stesso
sia manomesso. Tale condizione può rappresentare un pericolo apprezzabile di rilascio
di fibre di amianto.
Infatti, come precedentemente detto, il “Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)”
nell’ambito del “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi” allegato al
“Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di Attività” ha
evidenziato un uso cospicuo e molto variegato di materiali contenenti amianto nei
comparti “carpenteria metallica”, “cementifici” ed “edilizia”.
Inoltre, si precisa che, dalla lettura della Relazione Tecnica dei CCTTUU è emerso che
“i tubi di adduzione del vapore venivano rivestiti con bitume, ma mai con amianto bensì
con guaina in lana di vetro”. A tal proposito, si evidenzia che è plausibile che tali
rivestimenti fossero costituiti da materiale contenente amianto, quali il bitume o lana di
vetro, peraltro, riportati nella Tabella I del D.M. 6 settembre 1994. Tali materiali
pericolosi risultano presenti in tutto lo Stabilimento in quanto necessari per tutte le fasi
dei processi di lavorazione. Infatti, in merito, nel “Catalogo dell’Uso di Amianto in
Comparti Produttivi” è precisato che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è
stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi
sono stati addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le
screpolature.”
Infatti, in riferimento alla presenza di materiali contenenti amianto presso lo
stabilimento è emerso che “nel reparto tubi erano presenti pannellature di spessore di
4 cm in m.c.a. e nel reparto Bitumatura analoghe pannellature di 2 cm di spessore con
lana di roccia”.
Inoltre, si è rilevato che nel cosiddetto “tunnel per la stagionatura/rivestimento” del
Reparto Tubi si è accertata la presenza di pannelli di materiale ignifugo potenzialmente
contenente amianto.
Tuttavia, si evidenzia che, comunque, la presenza di tale materiale è stata accertata, in
concentrazioni superiori al 35 % in peso, in altri camipioni prelevati nel capannone
adibito a magazzino e denominati “guarnizione piccola”, “guarnizione spessa” e
“guarnizione grande”. A tal proposito, si precisa che dall’analisi dei Rapporti di Prova
Analitici è emerso che i campioni sui quali è stata condotta l’analisi sono stati prelevati
in sede di sopralluogo; tuttttavia non si è avuta alcuna evidenza dei criteri secondo cui i
CTTU hanno proceduto alla scelta dei materiali da campionare e sottoporre a
successive analisi. In particolare, non è tecnicamente condivisibile la scelta dei CCTTU
di campionare esclusivamente il rivestimento delle strutture metalliche e delle
guarnizioni (queste ultime risultate comunque positive ad amianto) anziché, ad esempio,
campionare le coperture interne dei diversi reparti (e nello specifico quella del reparto
pali), rivestimenti bituminosi di tubazioni e caldaie, come indicato in tabella I del D.M.
6 settembre 1994 e dalle linee guida INAIL. Inoltre, tali analisi sono relative a
campionamenti eseguite nei capannoni in disuso, nei quali, pertanto, non risulta in atto
qualsivoglia attività lavorativa che comunque determinerebbe una aggravio delle
condizioni di inquinamento indoor per effetto di logorio/abrasione/consumo di
materiale.
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In relazione alle componenti meccaniche, ancor più grave è stata la scelta operata dai
CCTTU in relazione ai campioni su cui eseguire controlli analitici. Non si ha contezza
delle motivazioni che hanno indotto gli stessi a campionare le sole guarnizioni e non, ad
esempio, macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa 1.20 m), ganci,
coperture, funi e corde dotate certamente di freni in amianto, paranchi per il
sollevamento e trasporto di tubi, rivestimenti di tubazioni e caldaie, tessuti,
immagazzinanti in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti
bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti
amianto, e tutte le altre componenti di cui alla tabella I del D.M. 6 settembre 1994
presenti nelle aree di lavoro cui operava il lavoratore, già di per sé classificate
pericolose, per tale tipologia di impianto, come rilevabile dalla banca dati INAIL. Tali
criteri avrebbero di fatto costituito il presupposto di una valutazione oggettiva.
A tal proposito, si evidenzia che i lavoratori operavano in un contesto lavorativo che, di
fatto, risultava caratterizzato da condizioni ambientali più critiche in relazione alla
presenza di ingenti manufatti ed elementi in amianto rispetto a quelle considerate
nell’ambito dei predetti accertamenti effettuati e delle conseguenti analisi di laboratorio
rese. Infatti, la qualità dell’aria ambiente ed il relativo livello di inquinamento indoor
sono strettamente correlati alle attività professionali dei lavoratori, ai materiali per la
costruzione ed agli arredi presenti, alla componentistica industriale utilizzata, ai metodi
particolari di pulizia utilizzati, nonché all’adeguatezza della ventilazione degli ambienti.
In considerazione di quanto detto, tenuto conto che, negli anni in esame, si faceva largo
uso di materiali contenenti amianto per le coibentazioni di parti calde, per le azioni
frenanti, per i prodotti bituminosi e vinilici e carta amianto utilizzati, così come peraltro
confermato dal “Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di
Attività”, é ragionevole assumere che i lavoratori a diretto contatto con tali
coibentazioni fossero esposti a concentrazioni di fibre d’amiamo in tutte le otto ore
lavorative.
Dai dati disponibili presso la Banca Dati Amyant, è stato possibile individuare i valori
di concentrazione, in relazione alle attività lavorative specifiche espletate dal lavoratore.
Si precisa che, ai fini della presente valutazione, sono state presi in considerazione i
tempi effettivi di servizio del lavoratore in oggetto, escludendo, pertanto, i periodi di
astensione del lavoro, ivi inclusi quelli di Cassa Integrazione Guadagni. Inoltre, per quel
che attiene le mansioni specifiche si è fatto riferimento a quanto riportato nel curriculum
lavorativo, nonché alle dichiarazioni di altri lavoratori operanti presso il medesimo
stabilimento.
6.2 Metodologia Applicata per la Valutazione dell’Esposizione del Lavoratore a
fibre di amianto
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano
rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che potrebbero essere inalate. Il criterio più
importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali, si
definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere
mediante la semplice pressione delle dita.
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La Tabella 1 riportata in Allegato I del DM 6.09.94 individua i “Principali tipi di
materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre”.
Tra questi, alla luce di quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene che i Materiali
Contenenti Amianto di Terza Categoria che presumibilmente risultavano utilizzati o
comunque presenti presso lo stabilimento risultano essere Rivestimenti isolanti di
tubazioni o caldaie, caratterizzati da “elevato potenziale di rilascio di fibre se i
rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto”, Prodotti in
cemento amianto, i quali “possono rilasciare fibre se abrasi, segai, perforati o
spazzolati, oppure se deteriorati”, Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con
intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche
rinforzate ricoprenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto”
che possono determinare “improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale” con
“possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati”.
La valutazione dell’effettiva presenza di fibre di amianto negli ambienti lavorativi dello
Stabilimento è stata effettuata tenendo conto delle “Linee di condotta delle Consulenze
Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative
per l’applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della Legge 271/93”. In
ogni caso, nell’ambito della presente valutazione del rischio di esposizione si è tenuto
conto sia delle mansioni specifiche del lavoratore sia del contesto lavorativo in cui lo
stesso svolgeva le proprie attività lavorative.
Valutazione dell’Esposizione ad Amianto relativa alla alle Attività del Singolo
Operatore
Le Linee Guida INAIL prevedono che la valutazione dell’esposizione ad amianto
relativa alle attività del singolo operatore sia effettuata tenendo conto delle seguenti
condizioni lavorative per i singoli operatori, ovvero che gli stessi abbiano svolto:
a) attività che comportano l’impiego di amianto come materia prima (estrazione
dell’amianto; produzione di manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni
di guarnizioni, di corde, di tessuti posa in opera di coibentazioni per
l’edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie;
lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);
b) attività diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie,
all’amianto,·sempre che si possa orientativamente ritenere che la
concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm3
come valore
medio su otto ore al giorno.
Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell’art.
24, comma 3 del D.Lgs. n. 277/1991. Le attività considerate nella presente relazione
risultano essere afferenti a quelle indicate sia al caso a) che al caso b). E’ possibile
affermare, infatti, che le attività svolte dal lavoratore, siano di fatto assimilabili a quelle
di cui al precedente punto a), oltre che b), per effetto dell’inalazione indoor ed outdoor e
del contatto dermico, cui è stato esposto durante il periodo lavorativo di oltre dieci anni,
nello Stabilimento, ovvero per essere venuto a contatto diretto con polveri di amianto
derivanti dalla presenza di macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa
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1.20 m), ganci, coperture, funi e corde dotate di freni in amianto, paranchi per il
sollevamento e trasporto di tubi, rivestimenti di tubazioni e caldaie, tessuti
immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti bituminosi,
vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti amianto,
guarnizioni di diversa tipologia, tutte componenti industriali di cui alla Tabella I del
D.M. 6 settembre 1994 presenti nelle aree di lavoro cui lo stesso operava.
Al fine di individuare le lavorazioni che abbiano comportato l’impiego di amianto, si è
fatto riferimento all’Elenco delle Lavorazioni riportato nella Tabella 1 allegata al D.M.
6 Settembre 1994 del Ministro della Sanità. Pertanto, le attività lavorative considerate,
ai fini della presente valutazione, risultano essere quelle ottenute tramite la Banca Dati
Amyant di INAIL, relative al comparto produttivo “Lastre e Tubi” - settore industriale
“Manifatture Italiane” - ed, in particolare, afferenti alle attività produttive riportate in
Tabella I.
Attività Fi (ff/cc)
alimentazione e miscelazione 0,03 ff/cc;
fabbricazione tubi e lastre 0,50 ff/cc
fibrocemento 0,10 ff/cc ÷ 4,5 ff/cc (valore medio 2,30 ff/cc)
linea tubi 0,03 ff/cc
preparazione 0,9 ff/cc
produzione pezzi speciali 0,02 ff/cc
rettifica 0,80 ff/cc
rettifica e taglio 0,18 ff/cc
Tabella I – Valori di concentrazione indicati nella Banca Dati Amyant di INAIL
Inoltre, è stata considerata significativamente a rischio amianto l’attività di
manutenzione che, a rotazione, era svolta su tutti gli impianti e macchinari dello
stabilimento.
In particolare, in riferimento a tali attività sono stati considerati i valori di esposizione,
indicati in Tabella II e reperibili dalla Banca Dati Amyant.
Attività Fi (ff/cc)
manutentori su coibentazioni in amianto mirate
alla sostituzione o riparazione di parti in
amianto
0,1 ff/cc;
perforazione tagli di tubi coibentati 0,3 ff/cc ÷ 1,7 ff/cc (valore medio 1,00 ff/cc)
manipolazione o il montaggio di materiali da
costruzione ed elementi strutturali
0,6 ff/cc ÷ 2,2 ff/cc (valore medio 1,40 ff/cc)
Tabella II - Valori di concentrazione specifici indicati nella Banca Dati Amyant di INAIL
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I valori di esposizione specifici relativi alle singole attività lavorative sono stati valutati
considerando un periodo di esposizione del lavoratore in relazione alla singola
lavorazione pari a 1/8 della giornata lavorativa, ovvero pari ad un’ora al giorno.
I valori di esposizione specifici relativi alle predette attività manutentive sono stati
calcolati nell’ipotesi di interventi di durata pari a circa quindici minuti su base
giornaliera.
Per il calcolo della concentrazione media annua delle fibre di amianto, come valore
medio di 8 ore al giorno, necessario per l’identificazione dell’esposizione nel caso di
attività con esposizioni, anche saltuarie, all’amianto,· sempre che si possa
orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1
fibre/cm3
è stata applicata la formula definita da G. Massacci, P.L. Cocco, C. Manca,
G. Avataneo, G. Gigli, G. Usala, 2003 “Utilizzo di stime retrospettive di esposizione ad
asbesto nella valutazione del diritto ai benefici previsti dalla legge 271/93”.
∑
∑ ⋅
=
Ti
To
Te
TiFi
E [1]
dove:
E = concentrazione media giornaliera delle fibre cui il lavoratore é stato esposto nel
corso di una carriera lavorativa;
Fi= concentrazione delle fibre nell'ambiente nell’i-esimo periodo di lavoro, rilevabile
da stime elaborate sulle misurazioni disponibili, sulla base di simulazione di
condizioni di lavoro non più esistenti, o, in loro sostituzione, approssimabile in
maniera critica a partire da dati pubblicati (Verdel e Ripanucci, 1996) e reperibili
nella Banca Dati Amyant dell’INAIL;
Ti = durata dell’i-esimo periodo di lavoro;
Te = durata dell’esposizione riferita ad un anno;
T0 = durata standard dell’attività lavorativa nel corso di un anno, considerando otto
ore al giorno
Nell’ambito della presente valutazione, la durata standard dell’attività lavorativa [T0]
svolta nell’arco temporale di un anno, è stata definita tenendo conto dei periodi di
riposo del lavoratore e dei “periodi di fermo” per Cassa Integrazione Guadagni che
hanno interessato l’azienda, come indicato in Tabella III.
Periodo di Lavoro n. anni giorni/anno
1968 1 50
dal 1969 al 1977 8 250
dal 1978 al 1992 14 200
T0 210
Tabella 1. Valori di Input per il calcolo di T0
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Pertanto, considerando le seguenti giornate lavorative annuali, indicate in Tabella III, è
stato calcolato un valore di T0 pari a 210 giorni/anno.
Quindi, applicando la formula è [1], si ottengono i valori unitari indicati in Tabella IV.
Attività Fi (ff/cc) ore/giorno T0(ore/anno) Te(ore/anno) Ti TiFi Ei
alimentazione e
miscelazione
0,03 ff/cc; 1 1680 210 210 6,3 0,00375
fabbricazione tubi e lastre 0,50 ff/cc 1 1680 210 210 105 0,0625
fibrocemento 2,30 ff/cc 1 1680 210 210 483 0,2875
linea tubi 0,03 ff/cc 1 1680 210 210 6,3 0,00375
preparazione 0,9 ff/cc 1 1680 210 210 6,3 0,00375
produzione pezzi speciali 0,02 ff/cc 1 1680 210 210 189 0,1125
Rettifica 0,80 ff/cc 1 1680 210 210 4,2 0,0025
rettifica e taglio 0,18 ff/cc 1 1680 210 210 168 0,1
manutentori su coibentazioni
in amianto
0,1 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 5,25 0,0125
perforazione tagli di tubi
coibentati
1,00 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 52,5 0,125
Manipolazione/montaggio di
materiali da costruzione ed
elementi strutturali
1,40 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 73,5 0,175
Elav. 0,91125
Tabella IV – Output di calcolo dei valori unitari di esposizione ambientale ad amianto
Valutazione dall’Esposizione Ambientale
La concentrazione di fibre aerodisperse in ambienti indoor è significativamente
correlata allo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto in esso presenti.
A tal scopo, si sono considerate fonti indirette da letteratura, quali L. Paoletti – “La
ricerca dell’amianto in campioni ambientali e in campioni biologici” e P.G. Piolatto,
M.G. Putzu, G.C. Botta – “Fibre di amianto e V.R.”
In particolare, si è fatto riferimento alle concentrazioni ambientali in ambienti confinati
indicate del predetto studio di P.G. Piolatto poiché ritenute più conservative per il
lavoratore.
Tabella V – Valori delle Concentrazioni Ambientali in Ambienti Confinati1
1
Cfr. G Ital Med Lav Erg 2003;25;1 – www.gimle.fsm.it
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Valutazione dall’Esposizione ad Amianto del Lavoratore operante presso lo
Stabilimento
Si ritiene, quindi, necessario ricondurre la valutazione in oggetto all’applicazione della
seguente relazione:
( ) AmbientaleEspTi
T
Te
FiTiE .
0
+÷











⋅⋅= ∑∑ [2]
Pertanto, si evidenzia che applicando tale metodo si è ottienuto un valore superiore a 0,1
fibre/cm3
e considerando che tale esposizione ha superato 10 anni, il lavoratore è da
considerarsi “esposto all’amianto” ai sensi delle leggi citate.
6.3 Ulteriori potenziali aggravanti del livello di rischio
La valutazione dell’esposizione ad amianto del lavoratore è stata effettuata tenendo
conto di tutti gli aspetti di rischio correlati alla mansione specifica dello stesso, nonché
all’effettiva presenza di materiale contenente amianto negli ambienti lavorativi in cui lo
stesso svolgeva la propria attività lavorativa.
Tale analisi di fatto evidenzia un esposizione maggiore del rischio rispetto a quanto
accertato dai CC.TT.UU., tuttavia, a tal proposito si precisa che tale risultato è motivato
dall’aver considerato ulteriori aspetti di aggravio del livello di rischio non considerati
nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Infatti, si evidenzia che le valutazioni effettuate dai CC.TT.UU. tengono conto
unicamente di tre zone (“box stagionatura, caldaie, bitumatura”) dello stabilimento;
non è riscontrabile una analisi specifica dei rischi dell’intero stabilimento per sezione
produttiva tale da poter escludere la presenza di lavorazioni e materiali che potessero
comunque determinare un’esposizione ad amianto, considerato che gli stessi sono
ampiamente individuati e considerati sia a livello nazionale nel “Catalogo dell’Uso di
Amianto in Comparti Produttivi” sia nel “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente,
Decontaminazione, Smaltimento e Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti
dall’Amianto in Puglia”.
Inoltre, è opportuno rilevare che le indagini ambientali effettuate sia dalla Società, ai
sensi del DM 06.09.1994, sia dai CC.TT.UU., sono comunque riferite ad un periodo
temporale che, di fatto, non può essere assimilato a quello in cui il lavoratore operava
presso lo Stabilimento. Infatti, considerata l’entrata in vigore della Legge n. 257/92,
l’utilizzo dell’amianto negli ambiti produttivi è progressivamente cessato. Pertanto, la
configurazione dello stabilimento, in oggetto, negli anni 2000 ÷ 2010, in cui sono state
effettuate le predette indagini ambientali, rappresenta una condizione lavorativa
evidentemente meno cautelativa rispetto a quella in cui effettivamente operava il
lavoratore. Peraltro, si evidenzia che tali indagini ambientali sono comunque state
eseguite negli anni successivi alla messa in disuso dello stabilimento e
conseguentemente in assenza di attività produttiva nello stabilimento con macchinari ed
apparecchiature funzionanti che, in ogni caso, avrebbero comunque determinato di per
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sé, un aggravio del livello di inquinamento indoor. Infatti, dall’analisi delle potenziali
caratteristiche merceologiche dei manufatti prodotti presso lo stabilimento è possibile
ritenere cospicua la presenza di amianto negli stessi, riportati nella Tabella I del DM
06.09.94. A tal proposito, ad esempio, si sottolinea che, nell’ambito della Consulenza
Tecnica d’Ufficio, è stato dichiarato che “i tubi di adduzione del vapore venivano
rivestiti con bitume, ma mai con amianto bensì con guaina in lana di vetro”. Tuttavia, il
“Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi”, di cui al “Registro Nazionale
Mesotelioni (ReNaM)” precisa che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato
usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi sono
stati addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le
screpolature.”. In considerazione di quanto detto si rileva che tali rivestimenti
risultassero presenti in tutto lo Stabilimento in quanto necessari per tutte le fasi dei
processi di lavorazione e che gli stessi erano costituiti da materiale contenente amianto,
quali il bitume o lana di vetro, peraltro, riportati nella Tabella I del D.M. 6 settembre
1994.
7. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto e sulla base della documentazione tecnico scientifica
visionata, si ritiene di concludere quanto di seguito riportato:
1. sussistono le condizioni di esposizione al Rischio Amianto dell’istante, nei termini e
nelle modalità previste dall’art. 13, comma 8, L. 257/92 e art. 47 del D.L. 30/092003
N. 269 convertito in Legge N. 326 del 2003, in quanto vi è stato l’uso di tale
materiale nell’ambito delle lavorazioni di competenza del lavoratore con particolare
riferimento ai materiali utilizzati o comunque con i quali lo stesso è venuto a
contatto (guarnizioni di diversa tipologia cui si è accertata la composizione fino al
75% p di amianto, rivestimenti bituminosi di tubazioni e caldaie, tessuti
immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti
bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti
amianto) e per lavorazioni effettuate (utilizzo di macchinari dotati di freni e ferodi
e cerchi di amianto, ganci, coperture, funi e corde già di per sé classificate
pericolose e peraltro dotate di freni in amianto, paranchi per il sollevamento e
trasporto di tubi). Tutte lavorazioni che comportavano usura e conseguente
dispersione di polvere di amianto. A tal proposito i CCTTU non hanno provveduto
ad individuare né i materiali utilizzati dal lavoratore, né tanto meno le lavorazioni
specifiche svolte dallo stesso limitandosi ad affermare che “non vi fosse lavorazione
con uso significativo di tale minerale” senza alcun approfondimento su base
quantitativa, a partire dagli stessi esiti degli accertamenti condotti. A tal proposito si
fa presente, che, indipendentemente dalle “lavorazioni che prevedevano l’uso di tale
minerale”, è possibile affermare che il lavoratore in ogni caso ne è venuto a contatto
per inalazione diretta e per effetto dei materiali utilizzati e delle apparecchiature e
componenti meccaniche presenti in Stabilimento caratterizzate da elevate
percentuali in peso di amianto come appunto valutate e riportate in Tabella 1;
2. Altro elemento di valutazione dei CCTTU è stato il Documento di Valutazione dei
Rischi ed il libretto sanitario che nulla indicava in relazione alle mansioni specifiche
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  • 1.
  • 2. ©Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Proprietà letteraria riservata ISBN 978-88-909105-1-7 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Via Crescenzio, 2 – 00193 – Roma http://osservatorioamianto.jimdo.com/ Email osservatorioamianto@gmail.com Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del volume. Sono vietate in tutti i Paesi la traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l’adattamento, anche parziali, con qualsiasi mezzo effettuate, per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale senza la specifica autorizzazione dell’Editore.
  • 3. Atti del Convegno Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza Roma 14.11.2012 Editore: Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali Prima edizione: 30 Novembre 2013 ISBN 9788890910517
  • 4. Organizzazione del Convegno Comitato Scientifico Claudio Bianchi Ezio Bonanni Ronald E. Gordon Luciano Mutti Pietro Sartorelli Morando Soffritti Segreteria Organizzativa Carmen Cirielli Anna Corbi Atti a cura di Lorenza Fiumi Michele Rucco Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa Silvia Arata Carmen Cirielli Edmondo Cirielli Anna Corbi Laura Pirelli
  • 5. Programma dei lavoriProgramma dei lavoriProgramma dei lavoriProgramma dei lavori Apertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenutoApertura dei lavori e saluto di benvenuto Carmen Cirielli Coordinatore Segreteria del Convegno Michele Rucco Segretario Generale ONA Relazione Pag. 1-8 Le iniziative parlamentariLe iniziative parlamentariLe iniziative parlamentariLe iniziative parlamentari Presiede Pippo GianniPippo GianniPippo GianniPippo Gianni componente Commissione d’inchiesta errori sanitari e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Proposta di legge Modera Valentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina Renzopaoli Giornalista Dorina Bianchi Componente Commissione Parlamentare Morti Bianche, componente della Commissione Lavoro del Senato e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Proposta di legge Edmondo Cirielli Presidente della Commissione Difesa della Camera, Presidente della Provincia di Salerno Proposta di legge Fabrizio Santori Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Roma Pierfelice Zazzera Vice Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Enzo Brogi Consigliere Regionale della Toscana e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA
  • 6. Antonio Paravia Segretario della Commissione Industria e componente della Commissione Parlamentare Morti Bianche Fulvio Bonavitacola Membro della IX Commissione Trasporti, poste telecomunicazioni Gianpiero Catone Sottosegretario all’Ambiente e alla tutela del territorio e del mare del IV Governo Berlusconi La tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della MagistraturaLa tutela delle vittime e l’azione di contrasto della Magistratura Presiede Ezio BonanniEzio BonanniEzio BonanniEzio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto Slide Modera Valentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina RenzopaoliValentina Renzopaoli Giornalista Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York Il concetto di “trigger dose” Relazione - Slide Pag. 9 Morando Soffritti Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna Il mesotelioma: patologia dose dipendente Slide Gaetano Veneto Ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari Diritto alla salute o diritto al lavoro: un falso dilemma Relazione Pag. 10-11 Sergio Dini Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova Le indagini sulle responsabilità nell’organizzazione del lavoro e la loro qualificazione giuridica Paolo Rivella Commercialista e consulente della Procura della Repubblica di Torino di Milano e di Trieste La individuazione dei responsabili civili e penali Relazione Pag. 12-16
  • 7. Barbara Valenzano Dirigente del Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze di ARPA Puglia, consulente di diversi Uffici Giudiziari Accertamenti tecnico-scientifici a supporto dell’onere della prova: analisi di un caso studio Relazione Pag. 17-35 Beniamino Deidda Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze L’accertamento del nesso di causalità e della colpa in ordine alle patologie asbesto correlate Maurizio Ascione Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Il nesso di causalità nell’accertamento delle responsabilità per le patologie asbesto correlate Relazione Pag. 36-66 Giuseppe Marceca Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Casi pratici di presenza di amianto ed implicazioni medico legali John Eaves Avvocato negli USA The influence of lobby and the need for international unity of the victims. The ability of the Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) to protect victims with lawsuits in the United States (L’influenza delle lobby e la necessità di una unione internazionale delle vittime. La possibilità dell’Osservatorio Nazionale Amianto di tutelare le vittime con azioni legali negli Stati Uniti) LLLLa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoroa medicina e la tutela della salute nel rapporto di lavoro Presiede Paolo Pitotto Medico del lavoro, consulente della Procura della Repubblica di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Relazione Pag. 67-73 Modera Valentina Renzopaoli Giornalista Matteo Villanova Presidente Osservatorio Laboratorio Rispetto Emozionale Eta' Evolutiva (OLTREEE) Universita' Roma Tre
  • 8. Danno emozionale indiretto e nuclei di patologia in età evolutiva Renato Sinno Professore Emerito dell’Università di Napoli in mineralogia, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Un problema irrisolto: l’amianto Relazione Pag. 74-80 Lorenza Fiumi Ricercatrice CNR membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA La mappatura delle coperture in cemento-amianto Relazione Pag. 81-93 Pietro Sartorelli Ordinario di Medicina del Lavoro presso l’Università di Siena, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Quale sorveglianza sanitaria per gli esposti all’amianto? L’esperienza dell’Università di Siena Relazione Pag. 94-100 Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di mesoteliomi, tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi Relazione - Slide Pag. 101 Giancarlo Ugazio Ordinario di Patologia Generale presso l’Università di Torino, Presidente del G.R.I.P.P.A - Gruppo di Ricerca per la Prevenzione della Patologia Ambientale, membro del comitato tecnico scientifico dell’ONA Asbesto/Amianto, Ieri-Oggi-Domani, Viaggio tra verità, reticenze ipocrisia e Dolore Relazione Pag. 102-109 Luciano Mutti Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica Relazione - Slide Pag. 110
  • 9. Gerardo Ciannella Direttore Servizio di Medicina Preventiva Ospedale Monaldi della Azienda dei Colli di Napoli, Docente in Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina, Università Federico II di Napoli, e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Il rischio ambientale per esposizione ad amianto Relazione - Slide Pag. 111-117 Claudio Bianchi Anatomopatologo consulente di diversi Uffici Giudiziari, Presidente della Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Gorizia Il rischio di mesotelioma nei lavoratori esposti all’asbesto Relazione - Slide Pag. 118 Aristide Lombardi Direttore della Scuola di Sanità Militare e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Il rischio amianto in aeronautica civile e militare Relazione Pag. 119-121 Proposte di LeggeProposte di LeggeProposte di LeggeProposte di Legge Pippo GianniPippo GianniPippo GianniPippo Gianni componente Commissione d’inchiesta errori sanitari e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Proposta di legge Dorina Bianchi Componente Commissione Parlamentare Morti Bianche, componente della Commissione Lavoro del Senato e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Proposta di legge Edmondo Cirielli Presidente della Commissione Difesa della Camera, Presidente della Provincia di Salerno Proposta di legge
  • 10. slideslideslideslide Ezio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto Morando Soffritti Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna Il mesotelioma: patologia dose dipendente Morando Soffritti Direttore Scientifico Istituto Ramazzini di Bologna Il mesotelioma: patologia dose dipendente Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di mesoteliomi, tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York Analisi dei danni provocate dalle fibre sui tessuti umani e sviluppo di mesoteliomi, tumori polmonari, e presso altri organi, ed asbestosi Luciano Mutti Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica Gerardo Ciannella Direttore Servizio di Medicina Preventiva Ospedale Monaldi della Azienda dei Colli di Napoli, Docente in Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina, Università Federico II di Napoli, e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Il rischio ambientale per esposizione ad amianto Claudio Bianchi Anatomopatologo consulente di diversi Uffici Giudiziari, Presidente della Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Gorizia Il rischio di mesotelioma nei lavoratori esposti all’asbesto
  • 11. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 1 L’Osservatorio Nazionale Amianto e la sua “mission” Michele Rucco Segretario Generale dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Via Svetonio, 16 – 04100 – Latina (Italia) Tel. +39 340 2553965 e-mail: segretariogenerale.ona@gmail.com Buongiorno signore e signori, vi do il mio benvenuto e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Oggi è una giornata di studio e di lavoro in cui cercheremo insieme di fare il punto sulle problematiche del rapporto tra salute, lavoro e ambiente, un rapporto che spesso è stato impostato e gestito nel modo sbagliato e di cui il dramma originato dall’amianto e dal suo uso nefasto rappresenta il caso più emblematico. La nostra volontà, infatti, è quella di essere al servizio delle vittime, ma anche e soprattutto al servizio di tutti coloro che corrono il rischio di diventare vittime. Per questo non ci stancheremo mai di batterci per la prevenzione primaria, per un ambiente pulito, per la bonifica dei territori e degli ambienti di vita e di lavoro. Per questo, il Convegno non è soltanto un momento di visibilità, è soprattutto un punto di raccordo del lavoro quotidiano svolto dalla nostra Associazione,un momento di confronto e di riflessione da cui ripartire, più forti e più attrezzati, per continuare la nostra battaglia per il rispetto della vita, della sua dignità, della sua qualità. Una battaglia che ha caratterizzato tutto il percorso che ci ha portato fino qui. L’Osservatorio Nazionale sull’Amianto, infatti, nasce nel 2008 promosso dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne come centro di alta formazione e di ricerca tecnico-giuridica e normativa. Fin dall’inizio della sua attività però si è trovato a raccogliere la sofferenza e le difficoltà dei lavoratori esposti all’amianto e dei familiari delle vittime, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai, per sua natura, essere definito un “problema privato”. Ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria strage che conta circa 5.000 decessi ogni anno. Una strage che si ripete anno dopo anno nel silenzio assordante degli organi di informazione, in un contesto di mancato riconoscimento dei diritti e di sostanziale impunità dei responsabili di questo eccidio.
  • 12. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 2 Non era possibile limitarsi ad “osservare”: abbiamo avvertito l’imperativo etico di aiutare persone che erano state lasciate sole, cercando di dare un supporto ed un sostegno, concreto, fattivo. Consapevoli che il dolore, la disperazione, la rabbia dei singoli, le vicende personali hanno un respiro ed un orizzonte nazionale; travalicano lo specifico problema dell’amianto e richiedono capacità di interloquire, di ragionare, di confrontarsi a più livelli. Per ottenere il riconoscimento di diritti inalienabili, primo fra tutti il diritto alla salute. Richiedono anche un profondo cambiamento culturale in grado di porre termine allo scambio (vorrei e dovrei dire al ricatto) tra lavoro per sopravvivere e salute, che per troppo tempo ha caratterizzato i rapporti industriali e le stesse politiche sindacali. Rendere raggiungibili questi obiettivi ha richiesto uno sforzo di fantasia creativa per ridefinire la nostra mission e per ripensare profondamente la nostra struttura organizzativa. Da una configurazione monocentrica abbiamo immaginato una rete, una configurazione plurale radicata nei territori e raccordata dalla identità concettuale, dalla identificazione e dalla condivisione valoriale. Questa idea è stata vincente: 3 Presenza ONA Onlus al 30.09.2011 A settembre 2011 l’ONA era un’Associazione piena di potenzialità e ricca di saperi, di conoscenze, che quasi si esaurivano in se stesse. Venivano poco utilizzate le risorse e le competenze annidate nei territori e nelle persone. Ne conseguiva un agire frammentato e limitato spesso alle aule giudiziarie, con grande dispendio di energie in battaglie contro avversari ciclopici.
  • 13. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 3 4 Presenza ONA Onlus al 30.06.2013 Oggi l’Osservatorio conta migliaia di soci, che prestano il loro contributo di idee e di lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; molti di loro sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli (sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori) espressione di tutte le formazioni politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere apartitico e scevro da ideologie dell’Associazione. Siamo presenti in quasi tutte le Regioni, dal Veneto alla Sicilia, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, attraverso i nostri Comitati, organizzati ciascuno secondo le proprie caratteristiche e le proprie capacità. I Comitati sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte specifiche alle specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti, così come si manifestano e si concretizzano nei singoli ambiti di operatività. Possiamo contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte insigni professori e affermati professionisti, molti dei quali sono oggi qui presenti e li ringraziamo, ed intratteniamo rapporti di collaborazione con agenzie ed istituzioni di tutto il mondo. Le finalità dell’ONA sono quelle di 1) promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, attraverso a) la prevenzione primaria, cioè la riduzione del rischio e che si sostanzia nella completa rimozione di tutti gli agenti tossici dagli ambienti di vita e di lavoro; b) la prevenzione secondaria, che è riduzione del danno e che si attua con la diagnosi precoce;
  • 14. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 4 c) la prevenzione terziaria, che è riduzione delle conseguenze del danno e si realizza col rispetto del principio sancito dall’Unione Europea “chi inquina, paga”; 2) rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i cittadini esposti ad amianto e ad altri patogeni, perché nessuno venga lasciato solo; 3) tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, e che costituiscono l’essenza della dignità umana. L’Osservatorio oggi opera • a fianco delle persone per assicurare quelli che abbiamo chiamato “i diritti negati”; voglio ricordare, oltre le migliaia di pratiche amministrative e di procedimenti giudiziari, o la sentenza del TAR del Lazio avverso il cosiddetto Decreto Damiano; o i ricorsi alla corte europea (il primo, 2008 contro decreto Damato) o il processo di Torino, che ha visto la condanna di Schmydiner e dei suoi sodali • a fianco delle Istituzioni locali e nazionali, o dando il nostro contributo nella preparazione di interrogazioni parlamentari sia in ambito nazionale che europeo (ricordo per tutte ultima l’interrogazione dell’on. Sonia Alfano al Parlamento Europeo) di proposte di legge (fra le quali quelle della senatrice Dorina Bianchi, dell’on. Pippo Gianni, del senatore Domenico Scilipoti), o partecipando ai lavori delle commissioni legislative regionali (come nel Lazio) o intervenendo nei consigli comunali (come è stato a Gela) o agendo operativamente attraverso gli Sportelli Amianto (come ad Asti e a Sezze) o svolgendo attività di surroga nell’individuare la presenza di amianto (ricordo fra tutti, l’asilo nido di Rosignano, l’asilo “Cocco e drilli” di Roma nonché la Stazione Tuscolana sempre di Roma) · Questo con le istituzioni è un lavoro incessante, tant’è che anche oggi mi rivolgo agli onorevoli deputati e senatori qui presenti, per portare alla loro attenzione la necessità di un intervento prima di tutto umanitario: al momento in Italia ci sono circa 2.700 lavoratori già riconosciuti affetti da grave malattia professionale asbesto correlata che continuano a lavorare in condizioni insalubri e assolutamente sfavorevoli, e che stanno morendo uno dopo l’altro, lasciando le famiglie nell’indigenza e senza redditi. Questi lavoratori meriterebbero di essere collocati a riposo, anche solo sulla base dell'età contributiva maturata. Mi chiedo e vi chiedo: non sarebbe possibile inserirli fra i beneficiari dell’emendamento alla legge di stabilità relativo ai cosiddetti “esodati”? Potreste farvi carico di questa richiesta, verificandone la fattibilità e sostenendola con il vostro autorevole impegno? Confido nella vostra sensibilità e riprendo il discorso sulle attività dell’ONA che opera anche • a fianco della Magistratura, nella sua azione di repressione dei reati contro la salute e contro
  • 15. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 5 l’ambiente, e nella sua azione di ristoro dei danni causati ai singoli e alle comunità; o comunicando fatti e notizie, di cui siamo in possesso grazie alle indagini difensive svolte in qualità di parte offesa; o presentando esposti e denunce, sia verso singole situazione di pericolo sia argomentando intorno alla cosiddetta “lobby dell’amianto”; o costituendoci parte civile nei processi penali (ultimo quello dell’Ilva di Taranto); • a fianco delle strutture mediche o per potenziare e far conoscere le strutture di eccellenza; o per migliorare l’erogazione degli interventi di prevenzione secondaria; o per alimentare il circuito dell’informazione e della conoscenza; Questi pochi esempi sono in grado di evidenziare come l’Osservatorio opera ed intende operare a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori coincidenti con i nostri, per agire in sinergia a tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti. Ribadisco con forza “a fianco ed insieme” perché vogliamo UNIRE E CONDIVIDERE, perché la frammentazione non paga. Vogliamo unire e condividere perché il campo dell’ignoranza è molto vasto ed inesplorato: la prima cosa che fa genera confusione. 13 Ad esempio, in molti ambiti, il problema amianto viene semplicisticamente ridotto al problema degli esposti, delle loro patologie, un problema, che riguarda in definitiva una porzione limitata della popolazione:
  • 16. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 6 ma questa impostazione non permette di cogliere l’aspetto centrale costituito dal problema creato dagli altri tossici, dagli altri agenti patogeni, da tutti i tossici, da tutti gli agenti patogeni. I tossici, i patogeni debbono essere banditi e la loro presenza deve essere rimossa dagli ambienti di vita e di lavoro. Per questo richiediamo con forza che venga concluso il percorso iniziato con la legge 257 del 1992 che venga stabilito un termine entro il quale completare la bonifica dell’amianto su tutto il territorio nazionale Per non essere più costretti a condividere il commento amaro e cinico di Vauro. 14 Per questo noi ci impegniamo in questa nostra battaglia, che è al tempo stesso culturale e valoriale. E che è ben rappresentata dal nostro simbolo, il guerriero etrusco, dal suo scudo decorato con il "fiore della vita"; lo scudo è metafora della lotta del bene contro il male, della verità contro la menzogna, della giustizia contro l’ingiustizia. Rappresenta un forte impegno etico, finalizzato ad uno scambio valoriale, a una rivoluzione culturale: rimuovere la centralità del profitto per tornare alla centralità dell’uomo, alla dignità della persona.
  • 17. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 7 15 IL F IO R E D E L L A V IT A E’ motivo di orgoglio per tutti noi ricordare che questo profondo significato etico è stato apprezzato anche dal Santo Padre (oggi emerito) Benedetto XVI che ha esortato l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua “importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica”. 16 “Saluto i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vittime dell’Amianto e dell’Osservatorio Nazionale Amianto e li esorto a proseguire la loro importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica” S.S. Benedetto XVI Verbale Udienza del 27.4.2011 Libreria Editrice Vaticana
  • 18. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 8 Voglio concludere questo mio intervento con una citazione di Albert Schweitzer, l’apostolo laico del rispetto della vita, che segna i limiti dell’uomo e contemporaneamente è un inno alla sua potenza. Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita. Albert Schweitzer 17 Vi ringrazio per l’attenzione, vi auguro un buon lavoro.
  • 19. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X 9 The Concept of "Trigger Dose" Ronald E. Gordon Direttore del Dipartimento di Patologia della Mount Sinai School of Medicine di New York Abstract It has clearly been determined that asbestos exposure can cause the development of fibrosis of the lung and tumors of the lung and many other organs. In the early years following the discovery of this correlation and documentation of causation it was believed that there was a threshold effect with regard to the amount of asbestos which can cause the fibrosis or tumors. The problem that has been faced over the years is that we have been dealing with humans with extensive and variable backgrounds. Further, the type of asbestos and the size of the asbestos may be significantly more important in causation than the overall amount. It has been shown that all types of asbestos, serpentine (chrysotile) and amphibole type (crocidolite, amosite anthophyllite and tremolite/actinolite) have different degrees of toxicity to human tissue over a specific time. It is also know that there is a significant latency between exposure and the onset of disease (generally considered 10 year minimum). It is also very important that all the exposures and asbestos fiber types be included in causation as long as the exposure occurred at least 8-10 years prior to the onset of the disease. However, over a longer period, they may all be equally as toxic based on the same amount of exposure. Documentation of exposure based on the environmental issues is the most important with regard to the Helsinki Conferences. Secondarily, finding the asbestos in the tissues where the disease was found has been shown to be very important as well. It is important to also understand that the serpentine (chrysotile) type asbestos has a relatively short half life in tissue because it is digested and or removed to alternate sites in the body. Finally, one has to consider the susceptibility of the patient to the asbestos.
  • 20. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 10 Diritto al lavoro e diritto alla salute un falso dilemma Il caso “Ilva di Taranto” Gaetano Veneto Ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari Nel mondo del diritto al lavoro, nel nostro Paese, si sta operando troppo spesso in questi giorni una callida operazione dialettica, prospettando un falso dilemma: salute o lavoro? Tutto ciò avviene in questi tempi di disoccupazione così tanto dilagante in tutti i Paesi dell'Unione Europea ed, in particolare, nel tormentato Sud dell'Italia. Il dilemma viene molto spesso proposto, ipocritamente e senza alcun senso del ridicolo anche da alcuni esponenti del nostro Governo, quest’ultimo impegnato a prospettare una “crescita” di cui non si vede l'ombra per mancanza di efficaci iniziative, visto l'attuale impegno a salvare solo finanze private e pubbliche con pur doverosi interventi di contenimento di spesa. Il diritto al lavoro viene così riletto e riproposto, specialmente in particolari situazioni socialmente drammatiche, in una prospettiva dialettica se non proprio alternativa con quello alla salute: sia il primo che il secondo diritto, come è noto, sono scolpiti indelebilmente ed inequivocabilmente in molte norme costituzionali e, testualmente, negli articoli 4 e 32 Cost.. Richiamando questi due diritti inalienabili si constata, in specifiche occasioni, ora una lesione del primo, ora del secondo, secondo i casi patologici che si presentano. Operata una constatazione di sostanziale contrapposizione, nei fatti e nelle aziende, come nel caso ILVA, se ne auspica "una positiva coniugazione". Orbene, non sembra che il diritto al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione quale diritto di tutti i cittadini, possa essere inteso quale diritto ad un lavoro purchessia tale da pregiudicare, ad esempio, la salute di chi lo svolge o quella di altre persone, o la propria od altrui libertà, ma solo "come diritto ad un lavoro che anzitutto si svolga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona (salute, sicurezza, libertà e dignità umana), i quali valgono, dunque, a permearne l'essenza, cosicchè nessuna contrapposizione può profilarsi tra i due diritti, la tutela del lavoro presupponendo imprescindibilmente quella della salute ...". Tutte le parole innanzi virgolettate, che ben potrebbero trovar posto in testi accademici non condizionati da frequenti ed opportunistiche scelte di campo operate da giuslavoristi d'abord, sono contenute in una rigorosa (quanto equilibrata) ordinanza di un Magistrato della
  • 21. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 11 Repubblica Italiana, che ha inchiodato imprenditori, amministratori privati e pubblici, Governi statali e regionali a responsabilità che resteranno anch'esse scolpite nella storia dell'indegnità ed inadeguatezza politica e morale del nostro Paese. Non si può ignorare il dramma dell'ILVA, di Taranto e, più in generale, di tutto l'assetto economico-produttivo industriale del nostro Paese, insieme al rinnovato ed accentuato dramma di una disoccupazione, specie giovanile, che solo in queste ultime settimane è stata rilevata, finalmente con chiarezza e sincerità, nella percentuale globale di oltre il 25%, sommando la cifra dei disoccupati iscritti, dei lavoratori a nero e dei giovani che nemmeno si presentano a dichiarare il loro stato di non lavoro, dando così il segno di una sfiducia totale e di rifiuto di un sistema in cui vivono sempre più infelicemente, cercando (nei casi migliori, purtroppo) di scapparsene verso lidi più ospitali, anche se sempre più difficili da trovare. Mala tempora currunt. E così il quadro può chiudersi. Solo pochi mesi fa è stata messa mano ad una prima e parziale riforma, ancora una volta, del mercato del lavoro. Soprattutto, dopo lunga e spesso incolta discussione su stabilità e flessibilità, vulgo sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori disordinatamente riformato e ridotto, in forma contorta, al tema del restringimento dell'area di stabilità del rapporto, ci si trova ora già nell'imbuto di un autunno ed inverno predisposti ad essere per tutti un tragico ed insieme risibile prologo di una lunga campagna elettorale di infimo profilo. Come già si può intuire, sperando di essere smentiti, quest'ultima sarà tutta intrisa di disvalori, primo fra tutti l'assoluta generale sordità ed indifferenza ai problemi della necessaria ed urgente rivitalizzazione del mercato del lavoro, rendendo finalmente quest'ultimo davvero dinamico e capace di stimolare originali e diversificate occasioni di “nuovi lavori” che soprattutto, garantendo stabilità occupazionale, sappiano coniugare diritto alla salute e diritto ad un lavoro certo e duraturo. E' impegno di tutti quello di seguire, anche proponendo dure e costruttive critiche, i gravi eventi che stanno modificando, senza un progetto globale e spesso con colpi di mano, funditus il diritto del lavoro, senza che, spesso, gli operatori di questo mondo sappiano incidervi adeguatamente. A questo impegno è doveroso richiamare, con le parole e con i fatti come in questo Convegno, tutti: qualcuno già sta contribuendo, nel suo campo, doverosamente (pensiamo oggi soprattutto alla magistratura) a tener vivo ed attuale il dettato della Costituzione che va rispettata senza forzature o infingimenti elusivi, come nel caso del tendenzioso dibattito (a Taranto ed altrove) sull’equilibrio tra diritto alla salute ed “alternativo” diritto al lavoro. I due diritti sono da leggersi ed applicarsi insieme, senza nessuna alternativa ma in un coordinamento virtuoso che veda davvero il nostro Paese “una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Proviamo tutti a muoverci su questa linea, chiedendo ad ognuno di operare adeguatamente. Gaetano Veneto
  • 22. 12Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 12 Soggetti responsabili civili e penali Tecniche d’indagine e ostacoli per l’individuazione delle imprese Paolo Rivella Commercialista e consulente della Procura della Repubblica di Torino, di Milano e di Trieste e-mail:info@studiopaolorivella.it Abstract L’individuazione dei responsabili civili e penali è una materia complessa che richiede un’attenta ricerca e analisi dei dati a disposizione. Ricerca e analisi che non è sufficiente demandare alle Camere di Commercio. L'attuale anagrafe italiana delle imprese non permette l'identificazione delle imprese indagate per uso di amianto e dei relativi amministratori in modo lineare. Le Camere di Commercio forniscono i dati grezzi, che devono essere esaminati attentamente per trovare specifiche informazioni, prestando attenzione a non farsi fuorviare dal gergo insolito dei documenti camerali ed integrando i dati con altre fonti indiziarie. In prospettiva, gli archivi di INPS ed INAIL potrebbero utilmente integrare i dati del Registro Imprese. 1. Introduzione L’individuazione dei responsabili civili e penali è una materia complessa che richiede un’attenta ricerca e analisi dei dati a disposizione. Ricerca e analisi che non è sufficiente demandare alle Camere di Commercio. Tanto più in casi di imprese storiche come quelle che coinvolgono l’utilizzo e/o la lavorazione delle fibre di amianto. Vediamo perché. Nelle aule di giustizia, l'amianto viene spesso discusso e contestato in relazione a lavorazioni industriali. Diventa quindi indispensabile individuare con precisione l'impresa dove avvenivano queste lavorazioni: chi era, chi è oggi, esiste ancora? Nel lunghissimo periodo di latenza del mesotelioma, accade quasi sempre che l’impresa originaria: • abbia cambiato denominazione; • abbia venduto o conferito lo stabilimento (a volte all'interno del medesimo gruppo societario, altre volte a un nuovo gruppo);
  • 23. 13Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 13 • sia stata incorporata in un'altra società; • oppure sia fallita. Senza contare che magari, lungo il percorso, può essere comparsa una società con la stessa denominazione della società che usava l'amianto, totalmente estranea ai fatti del processo. Se poi entriamo in ambito penale, sarà necessario individuare le generalità degli amministratori della società o delle società che hanno gestito lo stabilimento, evidenziando, se possibile, chi tra loro aveva deleghe specifiche per gestire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre sarà necessario individuare gli amministratori di fatto italiani o esteri, non solo chi aveva incarichi formali. Nel mio intervento di oggi non tratterò questo ultimo argomento molto interessante e altrettanto complesso, ma vi parlerò delle difficoltà relative all’individuazione delle imprese responsabili. 2. Le risposte inadeguate dell'anagrafe italiana delle imprese Se in Italia l'anagrafe delle imprese funzionasse come l'anagrafe delle persone fisiche, l'autorità giudiziaria potrebbe ottenere le informazioni semplicemente scrivendo alla Camera di Commercio, così come quando scrive alle anagrafi dei comuni. Purtroppo non è così. Quando la Camera di Commercio risponde, la risposta è quasi sempre ambigua, o, nel peggiore dei casi, la risposta sembra adeguata, ma a processo iniziato si scopre che è sbagliata, nel momento in cui i legali della difesa, che rappresentano le imprese e hanno dati di prima mano, evidenziano l’errore. Cosa accade quando la Procura della Repubblica interpella la Camera di Commercio? Un volenteroso funzionario svolge la ricerca richiesta e stampa i certificati di tutte le imprese in cui compare il nome indicato. Se l'impresa è inserita in un gruppo societario, il nome comparirà molte volte. Ecco così che invece di consegnare l'ago richiesto, la Camera di Commercio consegna alla Procura un pagliaio all'interno del quale, forse, è presente l'ago. 3. Ostacoli all'identificazione delle imprese responsabili In pratica, la Camera di Commercio consegna documenti grezzi. Il vero lavoro inizia ora, dobbiamo cercare in un mare di carte i pochi elementi che ci interessano. Nel distillare questi documenti i tranelli in cui cadere sono tanti. Ne esaminiamo tre: a) Registro Imprese vs Registro Società Il 19 febbraio 1996 le Camere di Commercio hanno iniziato a gestire e digitalizzare il Registro Imprese. Questa data può generare equivoci anche gravi perché le visure camerali delle società preesistenti indicano proprio il 19 febbraio 1996 come data di iscrizione al Registro anche se l'impresa era già attiva precedentemente. Esiste anche un Registro Ditte, archivio digitalizzato gestito dalle Camere di Commercio prima del
  • 24. 14Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 14 1996. Raramente utile, è da consultare come "ultima spiaggia", quando non si trovano informazioni altrove. Prima del 1996 faceva fede il Registro Società, tenuto dalla Cancelleria Società dei Tribunali. Questo registro documentava le variazioni delle sole società commerciali, escludendo gli imprenditori individuali. Il Registro Società consisteva in fascicoli cartacei aperti al pubblico. E questo rappresenta, quasi sempre, garanzia di disordine. Se la società ha poca storia, riordinare il fascicolo è solo questione di tempo e pazienza. Se la società è grande e ha una lunga storia, il fascicolo si compone di decine e decine di faldoni. In questo caso, il disordine nella collocazione degli atti diventa un ostacolo insormontabile. Ma vi è di peggio: spesso alcuni documenti risultano mancanti. Non basta, altri problemi complicano la ricerca: i luoghi e i metodi di archiviazione. Al momento del passaggio di consegne, i Tribunali hanno trasmesso alle Camere di Commercio i voluminosi archivi cartacei. Queste, a loro volta, li hanno trasferiti in capannoni normalmente distanti dagli uffici camerali, anche centinaia di chilometri. Quando un utente oggi chiede di consultare un atto precedente al 1996, la Camera di Commercio impiega giorni, a volte settimane per recuperarlo. Le Camere di Commercio inoltre, non sempre si muovono bene negli ex archivi dei Tribunali: archivi che non hanno creato loro, che erano gestiti con criteri diversi da quelli attuali e che sono arrivati già in disordine. b) Cessato vs Trasferito Esistono tanti Registri Imprese quante sono le Camere di Commercio. Ciascun Registro Imprese è autonomo, anche se la gestione informatica è centralizzata a Padova. Quando una società commerciale trasferisce la sede legale da una provincia ad un'altra, il Registro Imprese della provincia di origine registra che la società “cessa”. Chi legge un certificato o una visura camerale, non deve mai pensare che la parola cessata, riferita ad un'impresa, significhi estinta. Molto spesso vuol dire solo trasferita. Se l'impresa è trasferita, bisogna continuare la ricerca, consultando il Registro Imprese di destinazione. Il percorso di ricerca è però lungo, dispersivo, costoso e denso di ostacoli, nonostante si possa svolgere online. Prima di iniziare, devo essermi registrato una tantum e devo assicurarmi di avere caricato un credito sufficiente sul mio conto (il conto funziona come una carta telefonica prepagata). Iniziata la ricerca, praticamente ogni passo è a pagamento. Anche solo cercare un nome o un codice fiscale ha un costo. Quando si passa alla visura storica o a qualche bilancio, si spendono decine di euro al minuto. Per consultare, sempre a pagamento, gli atti menzionati sulla visura, vi è un'ulteriore scomodità: la scarsa chiarezza sul contenuto degli atti. Nel dubbio, finirò di perdere tempo e denaro visionando più atti di quanto necessario. Per esempio, se voglio acquisire un contratto di cessione di azienda, quasi sempre finirò di visionare inutilmente (pagando ad ogni errore) anche altri atti accessori che non mi
  • 25. 15Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 15 interessano, quale il modulo di accompagnamento del deposito dell'atto, il modulo dell'autentica di firme e così via. Il sistema di vendita della Camera di Commercio non mi permette di capire a priori cosa sto comprando. È sicuramente più semplice trovare una società in Inghilterra per esempio, dove è presente un unico registro imprese consultabile online, dove i pagamenti avvengono online con carta di credito, e dove i prezzi sono bassi e le spiegazioni vengono fornite nella lingua corrente, non in un gergo particolare dove "cessata" vuole in realtà dire "trasferita". c) Nomi vecchi vs nomi nuovi Nell'odierno archivio gestito dalla Camera di Commercio, le imprese sono censite solo secondo l'ultima denominazione assunta. Le denominazioni precedenti cessano di essere ricercabili telematicamente. Sembra assurdo ma è così. Vediamo cosa implica. Nel campo dell'amianto, tipicamente una ricerca parte dalla fotocopia di un libretto di lavoro, ove è scritto che l'operaio tal dei tali ha lavorato per la Zeta Spa tra il 1960 e il 1980. È un esempio di fantasia, naturalmente. Se la Zeta ha cambiato denominazione, la mia ricerca presso la Camera di Commercio, o attraverso altre società, risulterà nulla. Non troverò la società, anche se questa esiste. Solo se ho il codice fiscale sono in grado di trovare la nuova denominazione assunta dalla società. Ma nel 1960 il codice fiscale ancora non esisteva. E anche dopo l'introduzione del codice fiscale, nel 1972, i timbri societari sui libretti di lavoro spesso continuavano a non indicarlo. Senza codice fiscale inizia una ricerca al buio, consultando più fonti contemporaneamente, incluso internet, Google e persino Facebook. A volte, sul Registro Imprese si trova una filiale della società, in una provincia diversa dalla sede legale, filiale che è stata chiusa quando ancora la società usava la sua vecchia denominazione. In questo caso si può comprare la visura della filiale cessata e trovare così l'abbinamento tra il vecchio nome con il codice fiscale. Oppure si cerca su Google, provando varie combinazioni di parole e setacciando i risultati per eliminare l'inevitabile invasione di riferimenti irrilevanti. Su Facebook, nel 2011, ho trovato un dato che era stato cercato inutilmente presso tre Camere di Commercio: Milano, Brescia, Torino. Si trattava di una società storica, che era stata quotata alla borsa di Milano tra il 1899 e il 1935. Ce lo confermava una pubblicazione della Consob. So per certo che l'archivio storico della Camera di Commercio di Milano aveva dedicato molto impegno nella ricerca, eppure non aveva trovato il fascicolo. Scrivendo su Facebook, un appassionato di meccanica ha chiarito l'arcano: ad un certo punto della sua storia, la società era stata incorporata da un'altra società. Dopo l'incorporazione aveva cambiato denominazione assumendo quella della sua più famosa controllata, ma il fascicolo della Cancelleria Società del Tribunale era rimasto intestato al nome originario, così come allora era prassi.
  • 26. 16Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari 16 Se invece ho il codice fiscale troverò la visura della ex Zeta, oggi, ad esempio, diventata Ipsilon SpA. Anche con la visura, in ogni caso, non avrò mai una tabella dove sono elencate tutte le denominazioni assunte dalla società nel corso del tempo. Dovrò invece cercare il cambio di denominazione nell'elenco cronologico di tutte le variazioni che la società ha presentato alla Camera di Commercio. Questo elenco è lunghissimo, centinaia di pagine, migliaia per una società "storica". Cercare un cambio di denominazione è come cercare uno specifico numero di telefono nella guida telefonica. Non il nome dell'abbonato, ma proprio il numero di telefono. E non è finita: per ogni indicazione di cambio di denominazione la visura riporta solo la vecchia denominazione, ma non la nuova. E’ necessario partire dal fondo della visura (perché l'ordine cronologico è invertito), risalire verso la prima pagina e annotarsi una ad una le vecchie denominazioni, fino all'ultima variazione. Che non riporterà comunque il nuovo nome assunto dalla società. Facile incorrere nell’errore. 4. Identificazione dei soggetti responsabili come complessa indagine indiziaria Credo di aver dimostrato che l'identificazione dell'impresa responsabile dell'uso di amianto non è un'attività meramente meccanica o compilativa, ma una complessa indagine indiziaria. Quando uso la parola "indizi" intendo non solo i dati forniti dalla Camera di Commercio, che come abbiamo visto spesso sono di difficile reperimento e interpretazione, ma anche le testimonianze dei lavoratori e dei sindacalisti, le buste paga, le notizie reperite su Internet, a volte i testi di storia economica e altro ancora. Utilizzare più fonti è indispensabile. La ricerca dell'impresa finisce spesso di essere un'indagine vera e propria: si individuano gli indizi, si fanno ipotesi, si verificano, si scartano quelle ritenute false e si continua a cercare, sempre sapendo che purtroppo l'unica conferma definitiva è quella che emerge dal dibattimento al processo, quando la controparte fornirà la sua versione dei fatti. 5. Una proposta sulle fonti d’indagine In chiusura, presento un'idea per il futuro: utilizzare come fonte d’indagine gli archivi INAIL e INPS. Finora, gli archivi dell'INAIL sono stati utilizzati soprattutto dagli epidemiologi, ma contengono dati interessanti sulle varie sedi dell'impresa, il relativo numero dei lavoratori e le variazioni nel tempo della forza lavoro occupata. I commercialisti forensi potrebbero ricavare da questa fonte - e dalla fonte parallela degli archivi INPS - notizie preziose da elaborare a favore del Pubblico Ministero.
  • 27. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X17 Valutazione quantitativa dell’Esposizione all’Amianto Alfonso Gerardo Celeste, Emanuela Laterza, Barbara Valenzano Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze di ARPA Puglia a.celeste@arpa.puglia.it , e.laterza@arpa.puglia.it, b.valenzano@arpa.puglia.it 1. PREMESSA La presente metodologia è stata sviluppata al fine di definire la sussistenza dell’esposizione al Rischio Amianto nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13, comma 8, L. 257/92 e art. 47 del D.L. 30/092003 N. 269, convertito in Legge N. 326 del 2003, ed accertare se nelle lavorazioni risultino impiegati materiali o semilavorati contenenti amianto, se le macchine e le attrezzature industriali prevedano componenti, parti o materiali d’uso in amianto e se in rapporto alla specificità delle mansioni effettivamente svolte dall’operatore, l’entità dell’esposizione all’amianto, le modalità e la durata della stessa, così come specificato nella D.L. 18/8/91 N. 277 e s.m.i., sia tale da determinare concentrazioni medie annue non inferiore a 0,1/fibre cc come valore medio su 8 ore al giorno per un periodo non inferiore a 10 anni. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI In Italia, a partire dall’anno 1986, sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi al fine di restringere i settori di applicazione dell’amianto sino a culminare con la completa dismissione dello stesso, il cui termine ultimo fu fissato nell’aprile 1994, termine entro cui era obbligatorio avviare a discariche autorizzate i prodotti in giacenza o le rimanenze di magazzino, anche provenienti dagli scarti di lavorazione. Successivamente è stato emanato il DPR n. 215 del 24.05.1988 “Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”. Il Decreto Legislativo n. 277 del 15.08.1991, che recepisce le Direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, prescrive misure per la tutela
  • 28. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X18 della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione di agenti chimici, fisici e biologici. In particolare, il Capo III definisce le norme specifiche relative ai rischi derivanti dall’esposizione a rischio amianto. Tale decreto individua le norme da attuarsi per tutte le attività lavorative caratterizzate da rischio di esposizione a fibre d’amianto o dei materiali contenenti amianto. Esso definisce il valore limite di esposizione personale dei lavoratori a polvere d’amianto pari a 0,1 ff/cc per un periodo di riferimento di otto ore. Tale valore, nel caso di attività saltuaria con amianto costituito da crisotilo, risulta ridotto e pari a 0,5 giorni- fibra/cc per un periodo di riferimento di otto ore su un periodo di quaranta ore. I predetti valori limite di esposizione per i lavoratori sono espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore. Tale dispositivo normativo stabilisce, inoltre, le dimensioni delle fibre di amianto, da considerare nelle misurazioni per la valutazione dell’esposizione ad amianto, pari a lunghezza < 5 mm, larghezza < 3 mm, rapporto lunghezza/larghezza>3:1 e prevede l’effettuazione di campionamenti ambientali per identificare, se necessario, la cause ed il grado di inquinamento da amianto. La Legge n. 257 del 27 marzo 1992, che ha recepito la Direttiva Europea n. 382 del 1991, definisce le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. In particolare, essa disciplina le modalità di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nonché esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, nel territorio nazionale, e detta “norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento da amianto”. Tale Legge ha recepito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto definiti nella Direttiva 87/217/CEE. L’art. 3 della predetta Legge stabilisce che “la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991, come modificato dalla presente legge”. Inoltre, esso sancisce che “i limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 114”. A tal scopo, il Decreto del Ministero della Sanità del 6 Settembre 1994 definisce normative, metodologie e tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12 della Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto da applicarsi in riferimento a strutture edilizie di uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti
  • 29. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X19 e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre aereo disperse. Esso definisce i criteri e gli strumenti operativi da attuare nell’ambito delle attività di rilevamento ed analisi del rivestimento degli edifici, nonché le modalità di pianificazione e programmazione delle attività di rimozione e fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione dell’amianto, previste all’art. 12, comma 2 della Legge 27 Marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto. Tale decreto classifica i Materiali Contenenti Amianto (MCA) presenti negli edifici in tre gran di categorie: 1. materiali che rivestono superfici gettati in opera; 2. rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 3.altri materiali comprendenti, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 114 del 17 Marzo 1995 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto” individua limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto ovvero quelli definiti dalla Direttiva CE/87/217. I principi fondamentali affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità precisano quanto segue: - la ratio della disposizione legislativa va rinvenuta nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo, non inferiore a dieci anni, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano un obbiettiva potenzialità morbigena (Corte Costituzionale n. 5/2000); - le finalità della norma giustificano una interpretazione estensiva della stessa, nel senso che essa è considerata applicabile ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, anche se tale assicurazione non è gestita dall’INAIL (Corte Costituzionale n. 127/2002); - il parametro con cui selezionare l’esposizione rilevante ai fini della concessione dei benefici previdenziali pensionistici va ricavato dalla normativa prevenzionale ed, in particolare, dagli articoli 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91, che fissano il valore limite di esposizione pari a 0,1 ff/cm3 , valore confermato dall’art. 59-decies del D.Lgs. 626/94 e dal più recente art. 254 del D.Lgs. n. 81/08. Tali principi giurisprudenziali sono stati recepiti dal legislatore che, con due interventi ravvicinati, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia, al fine di: - superare la disparità di trattamento tra lavoratori esposti all’amianto a seconda che fossero assicurati INAIL o meno; - definire criteri certi e, contemporaneamente un termine ultimo, per il riconoscimento dei benefici pensionistici; -
  • 30. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X20 - rimodulare i benefici stessi, salvaguardando le aspettative create dalla previgente normativa per i lavoratori ai quali l’INAIL aveva già rilasciato, o stava per farlo, il certificato di esposizione all’amianto. Tali due dispositivi legislativi sono: 1) L’art. 47 del D.L. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, con cui il legislatore ha sancito per tutti i lavoratori, anche se non assicurati INAIL, il diritto ai benefici previdenziali a condizione che, per un periodo non inferiore a dieci anni, siano stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 0,1 ff/cm3 come valore medio su otto ore al giorno. Tale articolo ha modificato i benefici pensionistici: - riducendo il coefficiente stabilito dall’art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992 da 1,5 a 1,25; - stabilendo che tale coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Inoltre, esso ha fissato un termine ultimo per la presentazione delle domande all’INAIL per il rilascio del Certificato di Esposizione; questo termine, il cui mancato rispetto comporta la decadenza del diritto, e di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che avrebbe dovuto dettare le modalità di attuazione della norma. 2) L’art. 3, comma 192, della Legge n. 350/03 (Legge Finanziaria 2004), apportando una deroga all’impianto normativo dettato dall’art. 47, ha fatto salve le disposizioni previgenti per i lavoratori assicurati INAIL che alla data del 2 ottobre 2003: 1) abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della Legge 257/1992 e successive modifiche; 2) abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data del 2 ottobre 2003. In definitiva si può affermare che il legislatore abbia voluto sostanzialmente confermare i criteri di accesso ai benefici già seguiti in precedenza, recependo il parametro, prima adottato in sede amministrativa e poi affermato dalla giurisprudenza di legittimità , della esposizione non inferiore a 0,1 ff/cm3 e correggendo lievemente il periodo (esposizione non inferiore, e non più, come in precedenza, superiore ai dieci anni). Infine, L’art. 246 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – (Titolo IX - Capo III “Protezione dai Rischi connessi all’Esposizione all’Amianto”) dispone l’applicazione di ogni misura protettiva a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
  • 31. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X21 3. ANALISI STORICA DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO NELL’INDUSTRIA L’Italia è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni ottanta. A partire dagli anni del dopoguerra sino all’intervenuta Legge n. 257 del 1992 sono state prodotte circa 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo. Gli anni compresi tra l’anno 1976 e l’anno 1980 hanno rappresentato il periodo di picco dei livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte. Fino all’anno 1987, la produzione, in Italia, non è mai stata al di sotto le 100.000 tonnellate/anno per poi decrescere rapidamente fino al bando emesso nell’anno 1992. Le importazioni italiane di amianto grezzo sono state pure molto consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al 1991. Complessivamente, dal dopoguerra all’anno 1992, l’Italia ha importato 1.900.885 tonnellate di amianto. A causa del costo contenuto e l’ampia disponibilità di materiale, l’utilizzo dell’amianto è avvenuto in numerosissime applicazioni industriali sfruttando le proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento e insonorizzazione. Infatti, per le sue proprietà coibenti, sia rispetto al calore sia rispetto all’elettricità, l’amianto è stato molto utilizzato in quasi tutti gli stabilimenti industriali di un particolare periodo storico e specialmente in quelli elettrotecnici, chimici, navali, aeronautici ed edili, per realizzare macchine, prodotti e manufatti, praticamente indistruttibili, indeformabili, leggeri, incombustibili. L’amianto era utilizzato, infatti, per rivestire i tubi di vapore e le altre condotte per liquidi o gas caldi, per proteggere ed isolare i conduttori elettrici, per l’isolamento acustico dei locali, di abitazione e lavoro; era impastato con cemento per realizzarne prodotti e manufatti che venivano utilizzati nell’industria e per ogni altra attività, per le loro qualità termoisolanti, fisiche e meccaniche, come per esempio il fibrocemento. Era molto utilizzato nelle lavorazioni a caldo, in particolare in quelle di forgiatura e fonderia. Il settore industriale, infatti, è stato fortemente interessato dal diffuso utilizzo di materiali contenenti amianto, sia il relazione agli elementi strutturali che impiantistici. A tal riguardo, nel “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, Decontaminazione, Smaltimento e Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall’Amianto in Puglia”, edito nell’anno 2012, la Regione Puglia ha individuato i seguenti campi di applicazione dell’amianto dei settori dell’edilizia e dell’impiantistica industriale: - Edilizia industriale: coperture in fibro-cemento, pannellature e tamponature: nell’edilizia industriale si è fatto un ampio ricorso al fibrocemento ed ai materiali contenenti amianto sia per motivazioni di ordine tecnico legate alle caratteristiche termo-meccaniche che per ragioni economiche. In particolare, le coperture più diffuse di insediamenti industriali erano rappresentate da lastre ondulate di cemento amianto, in cui quest’ultimo era presente in una percentuale compresa tra il 12 ed 15 % sul peso totale. I minerali utilizzati per la produzione di tali lastre ondulate era il crisotilo, anche se spesso venivano aggiunte quantità di crocidolite (a volte riconoscibile da ciuffi blu) e/o amosite. Anche i pannelli divisori o le tamponature erano spesso realizzati con materiali compositi dell’amianto con cemento, lane minerali, resine organiche e cellulosa. - Condotte e tubi coibentati: gli impianti a rete utilizzati anche per fluidi industriali (oli, acidi, etc.) spesso erano in amianto e la percentuale di tale
  • 32. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X22 minerale poteva subire degli incrementi percentuali in funzione delle condizioni termiche di esercizio a cui essi dovevano operare. Ulteriore applicazione industriale estremamente diffusa era riferita alla coibentazione di tubazioni metalliche di vario genere: tale coibentazione veniva effettuata con impasti di amianto contenente amosite, fissata con gesso o silicati di magnesio o sodio. Di frequente tale impasto era assicurato alla tubazione mediante una retinatura metallica a sua volta ricoperta da un sottile strato in cemento-amianto. Tale tecnica di coibentazione è denominata “coppella” ed a volte si rinviene ricoperta da uno strato in lamierino zincato o da telatura bituminosa nelle parti danneggiate o sottoposte a manutenzione.” - Impianti industriali: numerosi impianti industriali e relativi componenti quali reattori, refrigeratori, giunti di espansione, ma anche tubazioni e serbatoi, allo scopo di assicurare la tenuta termica sono stati coibentati con amianto friabile composto prevalentemente di amosite. Tali coibentazioni risultano normalmente ricoperte da rete metallica di contenimento e lamiera zincata esterna. Anche in serbatoi e impianti di refrigerazione, l’amianto è stato egualmente impiegato come isolante termico allo scopo di abbassare il punto di brina. L’amianto è stato spesso utilizzato in punti di tenuta e giunti particolarmente critici in cui venivano raggiunte condizioni operative spinte specie in termini di temperature, così come anche in forni, nei reattori (anche quelli realizzati con materiali refrattari), impianti termici, impianti a pressione e bombole. In tali condizioni spesso si ricorreva a treccia di crisotilo tessuto e corde di crisotilo. L’amianto si rinviene anche in bombole di acetilene dove costituisce una frazione importante del peso totale del contenitore. In giunti flangiati e guarnizioni spesso venivano utilizzati tessuti di amianto e di miscele di amianto con varie componenti resinose organiche (la più nota è l’amiantite, prodotta in fogli di vario spessore e ritagliabile da fustellatrici per ottenere guarnizioni di giunti, di motori, di valvole, di tubazioni, di contenitori). In aggiunta si ricorreva all’amianto per proteggere ed isolare parti di macchinari quali convertitori di coppia o per realizzare coibentazioni isolanti elettriche, termiche, antifiamma, antibrina, antirombo e antirumore. - Impianti elettrici: nella realizzazione di quadri elettrici ed impiantistica elettrica in genere, centraline di distribuzione e telefoniche, etc. l’amianto è stato largamente utilizzato nelle forme di cartoni, pannelli, materassini isolanti, caminetti spegniarco in cemento-amianto, paratie in glasal o sindanio (tipi di cemento-amianto prodotti con particolari miscele ad alta pressione e particolarmente duri). 4. CASO STUDIO: ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL’AZIENDA Lo stabilimento oggetto di studio ha una superficie complessiva di oltre 200.000 mq, di cui 23.600 mq coperti, accorpa due settori produttivi: il primo comprende un impianto per la produzione di tubi in c.a. precompresso rullati per diametri interni da 600 mm a 2.200 mm, uno impianto per la produzione di tubi in calcestruzzo ad armatura diffusa (TAD) per diametri interni da 400 mm a 1.400 mm e un impianto per la produzione di
  • 33. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X23 traverse ferroviarie biblocco in c.a., mentre nell’altro settore è allocato il reparto produzione pali in cemento armato centrifugato. Inoltre, alcuni capannoni presentano coperture in eternit. Lo stabilimento è stato progressivamente messo in disuso a partire dagli anni novanta. A seguito della dismissione dello stabilimento, l’area non è mai stata interessata da alcun intervento di bonifica. A tal proposito, si evidenzia la necessità che “la parte obbligata”, responsabile dell’inquinamento, provvedesse alla caratterizzazione e bonifica dell’area su cui insistono le fonti di contaminazione (art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Inoltre, si sottolinea il fatto che, considerare, ai fini della valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad amianto, il solo capannone destinato alla produzione di pali quale sorgente primaria di rischio è risultato, in questo caso come in altri casi valutati, un errore tecnico-procedurale commesso dai CCTTU del Giudice del Lavoro; peraltro detta ipotesi proveniva dalle dichiarazioni del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di Stabilimento e non vi è traccia, nelle perizie dei CCTTU, di alcuna valutazione tecnica che tenesse conto di dati oggettivi, verificati in sito, o bibliografici, e di quanto dichiarato dai lavoratori, oltre che dalla parte datoriale. I certificati di analisi emessi dal Laboratorio interessato evidenziavano che nei campioni “guarnizione piccola”, “guarnizione spessa” e “guarnizione grande” sottoposti ad analisi risultava esservi presenza di amianto rispettivamente al 47% p, 70%p e 35% p, cui si sarebbero dovuti sommare i “contributi ambientali”. Tuttavia, su base bibliografica, i manufatti e le componenti industriali tipiche del processo in oggetto, interessati dalla presenza di amianto non risultano essere esclusivamente le “guarnizioni” considerate nell’ambito delle attività peritali condotte. 5. ACCERTAMENTI ESEGUITI Nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio risultavano eseguiti i seguenti Accertamenti Peritali: • indagini ambientali effettuate circa dieci anni dopo la conclusione delle attività lavorative dell’operatore; • certificato di analisi di un campione di “rivestimento con materiale ignifugo delle strutture metalliche, prelevato dalla parete del c.d. tunnel per la stagionatura del reparto tubi”,; • certificato di analisi del campione di “guarnizione piccola”; • certificato di analisi del campione di “guarnizione spessa”; • certificato di analisi del campione di “guarnizione grande”; • documentazione relativa ad operazioni di manutenzione su coperture e tamponature in fibrocemento e smaltimenti in MCA; • copia dei libretti sanitari del ricorrente. E’ possibile affermare, sulla base della esperienza operativa, nonché da quanto desunto dalla Banca Dati INAIL, ovvero da fonti bibliografiche, che gli accertamenti eseguiti sulle guarnizioni di diverso tipo, precedentemente elencate, non risultano rappresentative di tutte le componenti industriali interessate dalla presenza di amianto,
  • 34. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X24 quali, ad esempio, superfici ricoprimenti ed isolanti, rivestimenti di tubazioni e caldaie, funi, corde, tessuti immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti amianto, come rilevabile dalla Tabella I del D.M. 6 settembre 1994. Tutti prodotti cui i lavoratori, sono venuti a contatto per oltre dieci anni nel corso della propria attività presso lo stabilimento. 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA POTENZIALE ESPOSIZIONE A FIBRE DI AMIANTO Nell’ambito delle attività di analisi dei rischi connessi all’esposizione all’amianto, si è provveduto all’effettuazione di indagini storiche della letteratura scientifica disponibile in riferimento a tale tematica. La valutazione del livello di rischio connesso all’esposizione ad amianto del lavoratore è stata effettuata applicando la metodologia definita dal Ministero del Lavoro, di cui alla la Nota Tecnica “Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l’applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della Legge 271/93”. Tale metodologia prevede la preventiva acquisizione di tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell’INAIL stesso (Banca Dati Amyant), utili per poter definire il contesto lavorativo ed ambientale in cui il singolo lavoratore operava. Si fa presente che, nell’ambito della presente valutazione, si è tenuto conto sia delle mansioni specifiche del lavoratore nel tempo, che del livello di inquinamento ambientale connesso alla cospicua presenza ed utilizzo di materiali contenenti amianto negli ambienti di lavoro in cui lo stesso operava. 6.1 Analisi del Contesto Lavorativo e delle Mansioni Specifiche del lavoratore L’esposizione ad amianto dei lavoratori operanti presso lo stabilimento è connessa non solo alle lavorazioni specifiche svolte nell’opificio, bensì alla presenza di materiali contenenti amianto coibentati all’interno di arredi, strutture, manufatti e pavimentazioni la cui vetustà può comunque aver determinato dispersione di fibre d’amianto negli ambienti di lavoro. A tal proposito, si evidenzia che il “Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)” nell’ambito del “Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di Attività” ha pubblicato il “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi”. Nell’ambito di tale catalogazione, effettuata per il comparto di Macchinari&Impianti, si evidenzia un cospicuo utilizzo di materiali contenenti amianto in tale settore industriale. In particolare, dall’analisi di tale Rapporto, emerge che l’uso di amianto nel comparto “carpenteria metallica” è stato molto variegato ed è stato sia diretto (realizzazione di strutture o impianti coibentati) sia indiretto (protezioni contro il calore radiante ed isolamento da contatto). Infatti, per i lavori su grandi strutture metalliche, tra cui tubi, cisterne, reattori, venivano impiegate resistenze elettriche rivestite in amianto per il preriscaldo delle parti da unire. Per rallentare il raffreddamento dopo saldatura venivano impiegati cuscini in tela di amianto riempiti di amianto in fibra o tessuti simili
  • 35. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X25 a coperte. Cuscini di fattura analoga venivano utilizzati per appoggiare le ginocchia su strutture calde in fase di saldatura. L’utilizzazione di protezioni contro il calore è verosimilmente proseguita per tutti gli anni ’80. In riferimento al comparto “cementifici”, nell’ambito di tale Rapporto, si evince quanto segue. “Gli impianti di produzione di cemento utilizzano forni solitamente riscaldati con combustibili fossili. E’ stata segnalata la presenza di coibentazioni dei serbatoi e delle linee di trasporto del carburante nei cementifici che hanno utilizzato oli combustibili pesanti, dato che questi ultimi hanno necessità di essere mantenuti a temperature tali da renderli fluidi. Le coibentazioni erano realizzate con fiocco o pannelli in amianto e laddove queste non siano state già bonificate vi è la possibilità che siano ancora in opera. E’ stato segnalato che in alcuni cementifici venivano prodotti manufatti a base di cemento, alcuni possono aver prodotto anche manufatti in cemento amianto. La produzione di cemento amianto è stata consentita fino alla fine di aprile del 1994. Manutentori degli impianti possono inoltre aver fatto uso di guarnizioni e baderne in amianto per le flange delle tubature e MCA per coibentazioni di parte dei forni.” Per quel che attiene il comparto “edilizia”, tale rapporto evidenzia che “le costruzioni edilizie sono quelle che hanno assorbito gran parte della produzione nazionale di materiali contenenti amianto. Si è trattato in gran parte di materiali compatti (lastre, tubi, canne fumarie, serbatoi e altri manufatti in fibrocemento compresi arredi per esterno: cucce da cani, fiore, ecc.) e mattonelle in vinil-amianto per i pavimenti. In misura quantitativamente molto minore in edilizia sono stati utilizzati materiali friabili.” In esso è altresì precisato che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi sono stati addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le screpolature.” In considerazione di quanto emerso dall’analisi storica condotta in riferimento all’utilizzo dell’amianto nel comparto industriale sul territorio nazionale e, nello specifico, in quello regionale, si ritiene che la presenza di materiali contenenti amianto nelle lavorazioni e nei processi di stabilimento risultava consistente e non esclusivamente afferente ai processi afferenti al “box stagionatura, caldaie, bitumatura” come affermato dai CCTTU. Pertanto, si ritiene che i lavoratori dello stabilimento risultassero tutti costantemente esposti ad amianto in considerazione sia della dispersione ambientale dello stesso in strutture ed impianti con cospicua presenza di amianto ed afferenti all’intero stabilimento (e non solo il box stagionatura, caldaia e bitumatura), sia dell’utilizzo, anche indiretto di tale materiale, in lavorazioni e processi che avrebbero potuto dare origine ad esposizione da polveri di amianto significative, quali ad esempio macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa 1.20 m) e guarnizioni in amianto che avevano consumo continuo e necessità di ricambio ogni tre settimane, oltre che ganci che scorrevano lungo tutte le coperture su funi e corde dotate anche di freni in amianto. Tutte componenti con forte contenuto di amianto, come rilevabile dalla Tabella I del D.M. 6 settembre 1994.
  • 36. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X26 Inoltre, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio può comportare di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, tale condizione è aggravata qualora lo stesso sia manomesso. Tale condizione può rappresentare un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Infatti, come precedentemente detto, il “Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)” nell’ambito del “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi” allegato al “Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di Attività” ha evidenziato un uso cospicuo e molto variegato di materiali contenenti amianto nei comparti “carpenteria metallica”, “cementifici” ed “edilizia”. Inoltre, si precisa che, dalla lettura della Relazione Tecnica dei CCTTUU è emerso che “i tubi di adduzione del vapore venivano rivestiti con bitume, ma mai con amianto bensì con guaina in lana di vetro”. A tal proposito, si evidenzia che è plausibile che tali rivestimenti fossero costituiti da materiale contenente amianto, quali il bitume o lana di vetro, peraltro, riportati nella Tabella I del D.M. 6 settembre 1994. Tali materiali pericolosi risultano presenti in tutto lo Stabilimento in quanto necessari per tutte le fasi dei processi di lavorazione. Infatti, in merito, nel “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi” è precisato che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi sono stati addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le screpolature.” Infatti, in riferimento alla presenza di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento è emerso che “nel reparto tubi erano presenti pannellature di spessore di 4 cm in m.c.a. e nel reparto Bitumatura analoghe pannellature di 2 cm di spessore con lana di roccia”. Inoltre, si è rilevato che nel cosiddetto “tunnel per la stagionatura/rivestimento” del Reparto Tubi si è accertata la presenza di pannelli di materiale ignifugo potenzialmente contenente amianto. Tuttavia, si evidenzia che, comunque, la presenza di tale materiale è stata accertata, in concentrazioni superiori al 35 % in peso, in altri camipioni prelevati nel capannone adibito a magazzino e denominati “guarnizione piccola”, “guarnizione spessa” e “guarnizione grande”. A tal proposito, si precisa che dall’analisi dei Rapporti di Prova Analitici è emerso che i campioni sui quali è stata condotta l’analisi sono stati prelevati in sede di sopralluogo; tuttttavia non si è avuta alcuna evidenza dei criteri secondo cui i CTTU hanno proceduto alla scelta dei materiali da campionare e sottoporre a successive analisi. In particolare, non è tecnicamente condivisibile la scelta dei CCTTU di campionare esclusivamente il rivestimento delle strutture metalliche e delle guarnizioni (queste ultime risultate comunque positive ad amianto) anziché, ad esempio, campionare le coperture interne dei diversi reparti (e nello specifico quella del reparto pali), rivestimenti bituminosi di tubazioni e caldaie, come indicato in tabella I del D.M. 6 settembre 1994 e dalle linee guida INAIL. Inoltre, tali analisi sono relative a campionamenti eseguite nei capannoni in disuso, nei quali, pertanto, non risulta in atto qualsivoglia attività lavorativa che comunque determinerebbe una aggravio delle condizioni di inquinamento indoor per effetto di logorio/abrasione/consumo di materiale.
  • 37. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X27 In relazione alle componenti meccaniche, ancor più grave è stata la scelta operata dai CCTTU in relazione ai campioni su cui eseguire controlli analitici. Non si ha contezza delle motivazioni che hanno indotto gli stessi a campionare le sole guarnizioni e non, ad esempio, macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa 1.20 m), ganci, coperture, funi e corde dotate certamente di freni in amianto, paranchi per il sollevamento e trasporto di tubi, rivestimenti di tubazioni e caldaie, tessuti, immagazzinanti in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti amianto, e tutte le altre componenti di cui alla tabella I del D.M. 6 settembre 1994 presenti nelle aree di lavoro cui operava il lavoratore, già di per sé classificate pericolose, per tale tipologia di impianto, come rilevabile dalla banca dati INAIL. Tali criteri avrebbero di fatto costituito il presupposto di una valutazione oggettiva. A tal proposito, si evidenzia che i lavoratori operavano in un contesto lavorativo che, di fatto, risultava caratterizzato da condizioni ambientali più critiche in relazione alla presenza di ingenti manufatti ed elementi in amianto rispetto a quelle considerate nell’ambito dei predetti accertamenti effettuati e delle conseguenti analisi di laboratorio rese. Infatti, la qualità dell’aria ambiente ed il relativo livello di inquinamento indoor sono strettamente correlati alle attività professionali dei lavoratori, ai materiali per la costruzione ed agli arredi presenti, alla componentistica industriale utilizzata, ai metodi particolari di pulizia utilizzati, nonché all’adeguatezza della ventilazione degli ambienti. In considerazione di quanto detto, tenuto conto che, negli anni in esame, si faceva largo uso di materiali contenenti amianto per le coibentazioni di parti calde, per le azioni frenanti, per i prodotti bituminosi e vinilici e carta amianto utilizzati, così come peraltro confermato dal “Terzo Rapporto: Possibile Occasioni di Esposizione per Settore di Attività”, é ragionevole assumere che i lavoratori a diretto contatto con tali coibentazioni fossero esposti a concentrazioni di fibre d’amiamo in tutte le otto ore lavorative. Dai dati disponibili presso la Banca Dati Amyant, è stato possibile individuare i valori di concentrazione, in relazione alle attività lavorative specifiche espletate dal lavoratore. Si precisa che, ai fini della presente valutazione, sono state presi in considerazione i tempi effettivi di servizio del lavoratore in oggetto, escludendo, pertanto, i periodi di astensione del lavoro, ivi inclusi quelli di Cassa Integrazione Guadagni. Inoltre, per quel che attiene le mansioni specifiche si è fatto riferimento a quanto riportato nel curriculum lavorativo, nonché alle dichiarazioni di altri lavoratori operanti presso il medesimo stabilimento. 6.2 Metodologia Applicata per la Valutazione dell’Esposizione del Lavoratore a fibre di amianto La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che potrebbero essere inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali, si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita.
  • 38. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X28 La Tabella 1 riportata in Allegato I del DM 6.09.94 individua i “Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre”. Tra questi, alla luce di quanto espresso nei precedenti paragrafi, si ritiene che i Materiali Contenenti Amianto di Terza Categoria che presumibilmente risultavano utilizzati o comunque presenti presso lo stabilimento risultano essere Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie, caratterizzati da “elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto”, Prodotti in cemento amianto, i quali “possono rilasciare fibre se abrasi, segai, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati”, Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto” che possono determinare “improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale” con “possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati”. La valutazione dell’effettiva presenza di fibre di amianto negli ambienti lavorativi dello Stabilimento è stata effettuata tenendo conto delle “Linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l’applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della Legge 271/93”. In ogni caso, nell’ambito della presente valutazione del rischio di esposizione si è tenuto conto sia delle mansioni specifiche del lavoratore sia del contesto lavorativo in cui lo stesso svolgeva le proprie attività lavorative. Valutazione dell’Esposizione ad Amianto relativa alla alle Attività del Singolo Operatore Le Linee Guida INAIL prevedono che la valutazione dell’esposizione ad amianto relativa alle attività del singolo operatore sia effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni lavorative per i singoli operatori, ovvero che gli stessi abbiano svolto: a) attività che comportano l’impiego di amianto come materia prima (estrazione dell’amianto; produzione di manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni di guarnizioni, di corde, di tessuti posa in opera di coibentazioni per l’edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali); b) attività diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all’amianto,·sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm3 come valore medio su otto ore al giorno. Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 277/1991. Le attività considerate nella presente relazione risultano essere afferenti a quelle indicate sia al caso a) che al caso b). E’ possibile affermare, infatti, che le attività svolte dal lavoratore, siano di fatto assimilabili a quelle di cui al precedente punto a), oltre che b), per effetto dell’inalazione indoor ed outdoor e del contatto dermico, cui è stato esposto durante il periodo lavorativo di oltre dieci anni, nello Stabilimento, ovvero per essere venuto a contatto diretto con polveri di amianto derivanti dalla presenza di macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi (di diametro circa
  • 39. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X29 1.20 m), ganci, coperture, funi e corde dotate di freni in amianto, paranchi per il sollevamento e trasporto di tubi, rivestimenti di tubazioni e caldaie, tessuti immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti amianto, guarnizioni di diversa tipologia, tutte componenti industriali di cui alla Tabella I del D.M. 6 settembre 1994 presenti nelle aree di lavoro cui lo stesso operava. Al fine di individuare le lavorazioni che abbiano comportato l’impiego di amianto, si è fatto riferimento all’Elenco delle Lavorazioni riportato nella Tabella 1 allegata al D.M. 6 Settembre 1994 del Ministro della Sanità. Pertanto, le attività lavorative considerate, ai fini della presente valutazione, risultano essere quelle ottenute tramite la Banca Dati Amyant di INAIL, relative al comparto produttivo “Lastre e Tubi” - settore industriale “Manifatture Italiane” - ed, in particolare, afferenti alle attività produttive riportate in Tabella I. Attività Fi (ff/cc) alimentazione e miscelazione 0,03 ff/cc; fabbricazione tubi e lastre 0,50 ff/cc fibrocemento 0,10 ff/cc ÷ 4,5 ff/cc (valore medio 2,30 ff/cc) linea tubi 0,03 ff/cc preparazione 0,9 ff/cc produzione pezzi speciali 0,02 ff/cc rettifica 0,80 ff/cc rettifica e taglio 0,18 ff/cc Tabella I – Valori di concentrazione indicati nella Banca Dati Amyant di INAIL Inoltre, è stata considerata significativamente a rischio amianto l’attività di manutenzione che, a rotazione, era svolta su tutti gli impianti e macchinari dello stabilimento. In particolare, in riferimento a tali attività sono stati considerati i valori di esposizione, indicati in Tabella II e reperibili dalla Banca Dati Amyant. Attività Fi (ff/cc) manutentori su coibentazioni in amianto mirate alla sostituzione o riparazione di parti in amianto 0,1 ff/cc; perforazione tagli di tubi coibentati 0,3 ff/cc ÷ 1,7 ff/cc (valore medio 1,00 ff/cc) manipolazione o il montaggio di materiali da costruzione ed elementi strutturali 0,6 ff/cc ÷ 2,2 ff/cc (valore medio 1,40 ff/cc) Tabella II - Valori di concentrazione specifici indicati nella Banca Dati Amyant di INAIL
  • 40. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X30 I valori di esposizione specifici relativi alle singole attività lavorative sono stati valutati considerando un periodo di esposizione del lavoratore in relazione alla singola lavorazione pari a 1/8 della giornata lavorativa, ovvero pari ad un’ora al giorno. I valori di esposizione specifici relativi alle predette attività manutentive sono stati calcolati nell’ipotesi di interventi di durata pari a circa quindici minuti su base giornaliera. Per il calcolo della concentrazione media annua delle fibre di amianto, come valore medio di 8 ore al giorno, necessario per l’identificazione dell’esposizione nel caso di attività con esposizioni, anche saltuarie, all’amianto,· sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm3 è stata applicata la formula definita da G. Massacci, P.L. Cocco, C. Manca, G. Avataneo, G. Gigli, G. Usala, 2003 “Utilizzo di stime retrospettive di esposizione ad asbesto nella valutazione del diritto ai benefici previsti dalla legge 271/93”. ∑ ∑ ⋅ = Ti To Te TiFi E [1] dove: E = concentrazione media giornaliera delle fibre cui il lavoratore é stato esposto nel corso di una carriera lavorativa; Fi= concentrazione delle fibre nell'ambiente nell’i-esimo periodo di lavoro, rilevabile da stime elaborate sulle misurazioni disponibili, sulla base di simulazione di condizioni di lavoro non più esistenti, o, in loro sostituzione, approssimabile in maniera critica a partire da dati pubblicati (Verdel e Ripanucci, 1996) e reperibili nella Banca Dati Amyant dell’INAIL; Ti = durata dell’i-esimo periodo di lavoro; Te = durata dell’esposizione riferita ad un anno; T0 = durata standard dell’attività lavorativa nel corso di un anno, considerando otto ore al giorno Nell’ambito della presente valutazione, la durata standard dell’attività lavorativa [T0] svolta nell’arco temporale di un anno, è stata definita tenendo conto dei periodi di riposo del lavoratore e dei “periodi di fermo” per Cassa Integrazione Guadagni che hanno interessato l’azienda, come indicato in Tabella III. Periodo di Lavoro n. anni giorni/anno 1968 1 50 dal 1969 al 1977 8 250 dal 1978 al 1992 14 200 T0 210 Tabella 1. Valori di Input per il calcolo di T0
  • 41. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X31 Pertanto, considerando le seguenti giornate lavorative annuali, indicate in Tabella III, è stato calcolato un valore di T0 pari a 210 giorni/anno. Quindi, applicando la formula è [1], si ottengono i valori unitari indicati in Tabella IV. Attività Fi (ff/cc) ore/giorno T0(ore/anno) Te(ore/anno) Ti TiFi Ei alimentazione e miscelazione 0,03 ff/cc; 1 1680 210 210 6,3 0,00375 fabbricazione tubi e lastre 0,50 ff/cc 1 1680 210 210 105 0,0625 fibrocemento 2,30 ff/cc 1 1680 210 210 483 0,2875 linea tubi 0,03 ff/cc 1 1680 210 210 6,3 0,00375 preparazione 0,9 ff/cc 1 1680 210 210 6,3 0,00375 produzione pezzi speciali 0,02 ff/cc 1 1680 210 210 189 0,1125 Rettifica 0,80 ff/cc 1 1680 210 210 4,2 0,0025 rettifica e taglio 0,18 ff/cc 1 1680 210 210 168 0,1 manutentori su coibentazioni in amianto 0,1 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 5,25 0,0125 perforazione tagli di tubi coibentati 1,00 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 52,5 0,125 Manipolazione/montaggio di materiali da costruzione ed elementi strutturali 1,40 ff/cc 0,25 1680 210 52,5 73,5 0,175 Elav. 0,91125 Tabella IV – Output di calcolo dei valori unitari di esposizione ambientale ad amianto Valutazione dall’Esposizione Ambientale La concentrazione di fibre aerodisperse in ambienti indoor è significativamente correlata allo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto in esso presenti. A tal scopo, si sono considerate fonti indirette da letteratura, quali L. Paoletti – “La ricerca dell’amianto in campioni ambientali e in campioni biologici” e P.G. Piolatto, M.G. Putzu, G.C. Botta – “Fibre di amianto e V.R.” In particolare, si è fatto riferimento alle concentrazioni ambientali in ambienti confinati indicate del predetto studio di P.G. Piolatto poiché ritenute più conservative per il lavoratore. Tabella V – Valori delle Concentrazioni Ambientali in Ambienti Confinati1 1 Cfr. G Ital Med Lav Erg 2003;25;1 – www.gimle.fsm.it
  • 42. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X32 Valutazione dall’Esposizione ad Amianto del Lavoratore operante presso lo Stabilimento Si ritiene, quindi, necessario ricondurre la valutazione in oggetto all’applicazione della seguente relazione: ( ) AmbientaleEspTi T Te FiTiE . 0 +÷            ⋅⋅= ∑∑ [2] Pertanto, si evidenzia che applicando tale metodo si è ottienuto un valore superiore a 0,1 fibre/cm3 e considerando che tale esposizione ha superato 10 anni, il lavoratore è da considerarsi “esposto all’amianto” ai sensi delle leggi citate. 6.3 Ulteriori potenziali aggravanti del livello di rischio La valutazione dell’esposizione ad amianto del lavoratore è stata effettuata tenendo conto di tutti gli aspetti di rischio correlati alla mansione specifica dello stesso, nonché all’effettiva presenza di materiale contenente amianto negli ambienti lavorativi in cui lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa. Tale analisi di fatto evidenzia un esposizione maggiore del rischio rispetto a quanto accertato dai CC.TT.UU., tuttavia, a tal proposito si precisa che tale risultato è motivato dall’aver considerato ulteriori aspetti di aggravio del livello di rischio non considerati nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Infatti, si evidenzia che le valutazioni effettuate dai CC.TT.UU. tengono conto unicamente di tre zone (“box stagionatura, caldaie, bitumatura”) dello stabilimento; non è riscontrabile una analisi specifica dei rischi dell’intero stabilimento per sezione produttiva tale da poter escludere la presenza di lavorazioni e materiali che potessero comunque determinare un’esposizione ad amianto, considerato che gli stessi sono ampiamente individuati e considerati sia a livello nazionale nel “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi” sia nel “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, Decontaminazione, Smaltimento e Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall’Amianto in Puglia”. Inoltre, è opportuno rilevare che le indagini ambientali effettuate sia dalla Società, ai sensi del DM 06.09.1994, sia dai CC.TT.UU., sono comunque riferite ad un periodo temporale che, di fatto, non può essere assimilato a quello in cui il lavoratore operava presso lo Stabilimento. Infatti, considerata l’entrata in vigore della Legge n. 257/92, l’utilizzo dell’amianto negli ambiti produttivi è progressivamente cessato. Pertanto, la configurazione dello stabilimento, in oggetto, negli anni 2000 ÷ 2010, in cui sono state effettuate le predette indagini ambientali, rappresenta una condizione lavorativa evidentemente meno cautelativa rispetto a quella in cui effettivamente operava il lavoratore. Peraltro, si evidenzia che tali indagini ambientali sono comunque state eseguite negli anni successivi alla messa in disuso dello stabilimento e conseguentemente in assenza di attività produttiva nello stabilimento con macchinari ed apparecchiature funzionanti che, in ogni caso, avrebbero comunque determinato di per
  • 43. Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza - Roma 14 novembre 2012 Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari X33 sé, un aggravio del livello di inquinamento indoor. Infatti, dall’analisi delle potenziali caratteristiche merceologiche dei manufatti prodotti presso lo stabilimento è possibile ritenere cospicua la presenza di amianto negli stessi, riportati nella Tabella I del DM 06.09.94. A tal proposito, ad esempio, si sottolinea che, nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio, è stato dichiarato che “i tubi di adduzione del vapore venivano rivestiti con bitume, ma mai con amianto bensì con guaina in lana di vetro”. Tuttavia, il “Catalogo dell’Uso di Amianto in Comparti Produttivi”, di cui al “Registro Nazionale Mesotelioni (ReNaM)” precisa che “per l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le malte per intonaci e gli stucchi sono stati addittivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di amianto per impedire le screpolature.”. In considerazione di quanto detto si rileva che tali rivestimenti risultassero presenti in tutto lo Stabilimento in quanto necessari per tutte le fasi dei processi di lavorazione e che gli stessi erano costituiti da materiale contenente amianto, quali il bitume o lana di vetro, peraltro, riportati nella Tabella I del D.M. 6 settembre 1994. 7. CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto e sulla base della documentazione tecnico scientifica visionata, si ritiene di concludere quanto di seguito riportato: 1. sussistono le condizioni di esposizione al Rischio Amianto dell’istante, nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13, comma 8, L. 257/92 e art. 47 del D.L. 30/092003 N. 269 convertito in Legge N. 326 del 2003, in quanto vi è stato l’uso di tale materiale nell’ambito delle lavorazioni di competenza del lavoratore con particolare riferimento ai materiali utilizzati o comunque con i quali lo stesso è venuto a contatto (guarnizioni di diversa tipologia cui si è accertata la composizione fino al 75% p di amianto, rivestimenti bituminosi di tubazioni e caldaie, tessuti immagazzinati in gran quantità, prodotti in cemento amianto abrasi, prodotti bituminosi, vinilici, carta amianto, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi contenenti amianto) e per lavorazioni effettuate (utilizzo di macchinari dotati di freni e ferodi e cerchi di amianto, ganci, coperture, funi e corde già di per sé classificate pericolose e peraltro dotate di freni in amianto, paranchi per il sollevamento e trasporto di tubi). Tutte lavorazioni che comportavano usura e conseguente dispersione di polvere di amianto. A tal proposito i CCTTU non hanno provveduto ad individuare né i materiali utilizzati dal lavoratore, né tanto meno le lavorazioni specifiche svolte dallo stesso limitandosi ad affermare che “non vi fosse lavorazione con uso significativo di tale minerale” senza alcun approfondimento su base quantitativa, a partire dagli stessi esiti degli accertamenti condotti. A tal proposito si fa presente, che, indipendentemente dalle “lavorazioni che prevedevano l’uso di tale minerale”, è possibile affermare che il lavoratore in ogni caso ne è venuto a contatto per inalazione diretta e per effetto dei materiali utilizzati e delle apparecchiature e componenti meccaniche presenti in Stabilimento caratterizzate da elevate percentuali in peso di amianto come appunto valutate e riportate in Tabella 1; 2. Altro elemento di valutazione dei CCTTU è stato il Documento di Valutazione dei Rischi ed il libretto sanitario che nulla indicava in relazione alle mansioni specifiche