1. TITOLO IV D.lgs. 626/94
USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
(D.P.I.)
I dispositivi di protezione si suddividono in:
COLLETTIVI
INDIVIDUALI
Mezzi e
sistemi di tipo
organizzativo
Dispositivi
destinati
all’uso
personale
2. PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.3 D.lgs.626/94
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
ISOLAMENTO DEL RISCHIO
DISPOSITIVI
DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA
ALLONTANAMENTO DELL’OPERATORE
In presenza di RISCHIO RESIDUO
PREVEDERE L’IMPIEGO DEI DPI
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende
(art.40 D.Lgs.626/94):
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia
specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI
3. NON SONO DPI (esclusioni):
Non sono compresi tra i DPI, gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a proteggere il lavoratore da
eventuali rischi PRESENTI nel luogo di lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sono dunque da considerare
DPI, ad esempio, le uniformi dei camerieri od i copricapi che i cuochi
devono indossare durante il lavoro per motivi igienici, in quanto non
destinati a proteggere tali categorie di lavoratori dai rischi connessi
alla loro attività.
REQUISITI DPI
(art.42 D.Lgs.626/94)
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti
requisiti generali:
possesso della marcatura CE (D.lgs. 475/1992) e di tutte le
certificazioni previste;
presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o
comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in
sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve
prevenire);
adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del
lavoratore.
4. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(art.43 D.Lgs.626/94)
Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI
disponibili, i DPI più:
idonei a proteggere i lavoratori;
Fornire i DPI con marchio CE;
Fissare le condizioni d’uso e manutenzione ;
Verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile dal
lavoratore;
Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni
fornite;
Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi
presenti nel luogo di lavoro.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(art.44 D.Lgs.626/94)
I lavoratori hanno i seguenti obblighi:
devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità
fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di
propria iniziativa;
devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro
disposizione;
devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la riconsegna dei
DPI, al termine dell’orario di lavoro.
5. CATEGORIE DEI DPI
D.lgs.n.475/1992
I dispositivi di protezione sono suddivisi in tre
grandi categorie, secondo il grado di rischio
che devono eliminare
I categoria
II categoria
III categoria
Ogni DPI oltre al marchio CE deve riportare
la sua marcatura specifica che lo identifica
sotto il profilo della classe di appartenenza.
PRIMA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria i DPI di
progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni
fisici di lieve entità
Alcuni esempi:
Guanti per giardinaggio
Filtri per protezione dai raggi solari
6. TERZA CATEGORIA - SALVAVITA
Appartengono a questa categoria i DPI di
progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o lesioni
gravi e di carattere permanente
Alcuni esempi:
Dispositivi contro le cadute dall’alto
Gli apparecchi di protezione delle vie
respiratorie (autorespiratori)
SECONDA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria i DPI che
non rientrano nelle categorie precedenti
Alcuni esempi:
Protettori auricolari
Guanti per rischi meccanici
Guanti in maglia metallica
7. SCELTA DEI DPI
La scelta per un certo DPI piuttosto che per un altro
scaturisce da un raffronto fra:
requisiti richiesti in conseguenza dell’analisi dei
rischi lavorativi;
caratteristiche delle sostanze;
modalità di impiego e di esposizione degli addetti.
Oltre alla marcatura CE ogni DPI deve poter
essere identificabile attraverso la sua marcatura
specifica
La marcatura deve riportare:
Il nome, il marchio o altro elemento che identifichi il
fabbricante
Il codice o il nome commerciale di riferimento
Qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione
del DPI.
(taglia, pittogrammi, prestazioni etc.)
La marcatura deve essere indelebile per tutta la
durata del DPI
8. CRITERI DI SCELTA E CARATTERISTICHE
DA INDIVIDUARE
La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve
individuare "il meglio" in commercio in relazione allo specifico rischio da
evitare o ridurre.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 2087 c.c. dispone l’obbligo di adottare
tutte le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono
anche ripresi dall’art. 4 c. 5 lettera "b" del D.Lgs 626/94 allorché viene
evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di
prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle
conoscenze tecniche.
Per situazioni non particolarmente complesse sono da ritenere d’ausilio,
ai fini della scelta del DPI, gli Allegati III e IV del D.Lgs 626/94
9. UTILIZZAZIONE DEI DPI
Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l’uso dei
DPI non può essere previsto ed imposto per tutta la durata del
turno lavorativo.
E’ da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i
datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per
esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in
relazione all’utente che li indossa.
In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto,
comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico competente; questi
potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti
specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di
protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque
assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza da lui
effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le
esigenze dell’utilizzatore.
ADDESTRAMENTO
DPI TERZA CATEGORIA
La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III
categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati
segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli
utilizzatori).
Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente
consigliabile che l’addestramento venga effettuato anche per altre
tipologie di DPI al fine di completare la "formazione" all’utilizzazione
di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l’avvenuto addestramento
venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri
firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi.
10. ADDESTRAMENTO
L’informazione e la formazione debbono essere ovviamente
comprensibili (termine questo che si estende anche agli eventuali
lavoratori stranieri nell’impresa) e, indipendentemente dall’esibizione
di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale
assolvimento dell’obbligo, nella logica del sostanziale rispetto della
norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica
che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della formazione
e dell’addestramento.
Per esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica
sull’apprendimento e campagne di valutazione e verifiche sull’uso
prima e dopo l’effettuazione di momenti formativi.
Per quanto riguarda il controllo sull’addestramento potrà essere assai
semplicemente effettuato mediante richiesta al lavoratore di
indossare il DPI secondo le istruzioni e l’addestramento ricevuti.
TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
11. DPI sono classificati in base alle parti del corpo
che devono proteggere
(allegato IV del D.Lgs. n. 626/94):
dispositivi di protezione della testa;
dispositivi di protezione dell'udito;
dispositivi di protezione degli occhi e del viso;
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;
dispositivi di protezione della pelle;
dispositivi di protezione del tronco e dell'addome;
dispositivi di protezione dell'intero corpo;
indumenti di protezione.
PROTEZIONE DEL CAPO
12. PROTEZIONE DEL CAPO
Gli “elmetti“e i “caschi” sono destinati a proteggere le
zone parietali, la sommità del capo e la nuca.
Sono generalmente realizzati con materiale plastico
resistente (policarbonato) e nel contempo leggero.
Servono a proteggere da:
Rischi da agenti meccanici (cadute di oggetti, urti e
impigliamento dei capelli
Rischi chimici (gocciolamenti o spruzzi di prodotti
chimici…)
PROTEZIONE DEL CAPO
Norma EN 397
La norma EN397, relativa agli "elmetti di protezione per le industrie", esige
quanto segue per la marcatura: Ogni elmetto deve avere un marchio
stampato o impresso che riporti le seguente indicazioni:
a) il numero della presente norma europea,
b) il nome o la marca del fabbricante,
c) l'anno e il trimestre di fabbricazione,
d) il tipo di elmetto
e) la taglia o la scala taglie
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13. PROTEZIONE DEL VISO E OCCHI
Norma EN 166
PROTEZIONE DEL VISO E OCCHI
Gli occhiali insieme agli schermi e alle visiere sono
finalizzati a proteggere viso e occhi e sono i più importanti
DPI, utilizzabili in molteplici situazioni. Devono essere
conformati in modo da garantire un ampio campo visivo;
ottima trasparenza, assenza di effetti sferici, astigmatici
o prismatici.
Devono proteggere da:
Rischi da agenti meccanici ( urti, schegge…)
Rischi da esposizione a radiazioni (laser, fiamme
ossiacetileniche…)
Rischi chimici (polveri, liquidi corrosivi, sostanze
tossiche…)
14. PROTEZIONE ARTI SUPERIORI
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI
In determinate lavorazioni che comportano dei rischi per mani
e braccia, è necessario utilizzare dei mezzi di protezione come i
guanti.
A)
B)
C)
D)
Agenti fisici meccanici e termici
Elettricità
Guanti per protezione da agenti chimici
Guanti per protezione da agenti biologici
15. PROTEZIONE ARTI SUPERIORI
Pittogramma
Norma di
riferimento
Livelli di prestazione
EN 388 Rischi
meccanici
a resistenza all’abrasione
b resistenza al taglio da lama
c resistenza allo strappo
d resistenza alla perforazione
EN 388 Rischi
meccanici
Rischi di impatto
EN 388 Rischi
meccanici
indice
Elettricità statica
EN 374 Rischi
Resistenza alla penetrazione di microchimici e micro- organismi attraverso materiali porosi,
organismi
cuciture, ecc.
EN 374 Rischi
Resistenza a danni chimici
chimici e micro- (tempo di permeazione)
organismi
0-4
0-5
0-4
0-4
1-3
1-6
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI
Pittogramma
Norma di
riferimento
EN 407
Rischi da calore
EN 511 Protezione
dal freddo
EN 421 Protezione
da radiazioni
ionizzanti
e
contaminazione
radioattiva
Livelli di prestazione
indice
-Resistenza all’infiammabilità
-Resistenza al calore di contatto
-Resistenza al calore convettivo
-Resistenza al calore radiante
- Resistenza a spruzzi di
materiale fuso
-Resistenza a grandi quantità di
materiale fuso
0-4
0-5
0-4
0-4
-resistenza al freddo di
convenzione
-resistenza al freddo di contatto
- resistenza all’acqua (0
perm.30’)
0-4
0-4
0-1
16. PROTEZIONE ARTI INFERIORI
PROTEZIONE ARTI INFERIORI
La protezione interessa tutta la parte della
gamba, dal ginocchio al piede compreso e viene
effettuata con l’ausilio di dispositivi diversi.
Le calzature antinfortunistiche si differenziano
in funzione del pericolo da cui si devono
preservare.
Caratteristiche:
Puntale in acciaio (rischi meccanici)
Lamina metallica antiperforazione
Impermeabilizzazione (rischi chimici)
Resistenza al calore (rischi termici)
17. PROTETTORI AURICOLARI
PROTETTORI AURICOLARI
I mezzi di protezione auricolare rappresentano
una soluzione efficace per la protezione dei
lavoratori dal danno provocato da rumore
(ipoacusia) quando i mezzi tecnici di
abbattimento delle sorgenti di rumore si
rivelano insufficienti o non praticabili.
I protettori auricolari interrompono la
pressione a livello dell’orecchio esterno,
generando una riduzione dell’intensità rumorosa
18. PROTETTORI AURICOLARI
CUFFIE
Sono costituite da conchiglie che coprono le orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per mezzo
di cuscinetti morbidi solitamente riempiti con liquido o espanso. Le conchiglie sono solitamente rivestite con
materiale fonoassorbente.
Tipi di archetti che collegano le conchiglie
Le cuffie sono disponibili con archetti di sostegno che passano sopra alla testa, dietro la nuca, sotto il
mento, sul naso e universali. Le cuffie con archetto di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento consentono
di indossare contemporaneamente un elmetto di sicurezza. Gli archetti universali possono essere indossati
sulla testa, dietro alla nuca e sotto il mento. Gli archetti universali, gli archetti di sostegno dietro alla nuca e
sotto il mento possono essere integrati da cinghie di sostegno che assicurino un adattamento affidabile alla
cuffia.
INSERTI AURICOLARI
Si tratta di protettori auricolari che vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca
del padiglione auricolare per chiudere a tenuta l’imbocco del meato acustico esterno. Talvolta sono provvisti
di un cordone o di un archetto di interconnessione. Gli inserti auricolari si suddividono in due categorie:
inserti monouso: destinati ad essere utilizzati una sola volta;
inserti riutilizzabili: destinati ad essere utilizzati più volte.
Inserti auricolari prestampati
Inserti auricolari modellabili dall’utilizzatore
Inserti auricolari realizzati su misura
Inserti auricolari con archetto
norma EN 458 : fornisce i criteri per la valutazione del grado di protezione
necessario (SNR)
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PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
RESPIRATORI
Dipendenti
dall’atmosfera
Indipendenti
dall’atmosfera
RESPIRATORI A
FILTRO
RESPIRATORI
ISOLANTI
• ossigeno < 19.5% *
• concentrazione dei contaminanti
> limiti del respiratore a filtro
(FPO)
• gas e vapori con soglia olfattiva
> TLV (esaurim. filtro)
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19. Selezione del Respiratore
Respiratori a filtro
I respiratori a filtro si suddividono in tre categorie:
Respiratori a
Filtro
Contro polveri
Contro gas e vapori
Combinati: contro
gas, vapori e
polveri
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Selezione del Respiratore
Respiratori per gas e vapori
Le sostanze sono trattenute mediante l’azione
chimico-fisica di carboni attivi presenti nel filtro.
L’azione del filtro può essere associato al
funzionamento di una spugna che assorbe l’acqua.
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20. Selezione del Respiratore
Respiratori antipolvere
Per i respiratori o filtri antipolvere sono state definite
3 classi (EN 149- EN 143) in funzione dell’efficienza
filtrante* (FPO) del dispositivo:
FPO
P1
4
P2
10 - 16
P3
30 - 400
* In relazione al fattore di protezione cioè il rapporto tra la concentrazione del contaminante
nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del facciale.
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Selezione del Respiratore
Classificazione dei filtri antigas
Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa UNI
EN 141 e 405 sono le seguenti:
A
A
Gas e vapori organici con punto di ebollizione
superiore a 65°C
B
B
Gas e vapori inorganici
E
E
Gas acidi
K
K
Ammoniaca e derivati
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21. Selezione del Respiratore
Classificazione dei filtri speciali antigas
Esistono poi dei filtri speciali, specifici per le sostanze qui
indicate:
AX
Gas e vapori organici con punto di
ebollizione inferiore a 65°C (EN371)
SX
Sostanze specificatamente indicate (EN 372)
Hg-P3
Mercurio (EN 141)
Form
Formaldeide
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Selezione del Respiratore
Filtri antigas:
Per ogni tipo di filtro esistono tre classi di protezione in base alla capacità cioè la
quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non
l’efficienza filtrante che è 100%).
CLASSE
CAPACITA’
LIMITE DI UTILIZZO
1
BASSA
1000 ppm
2
MEDIA
5000 ppm
3
ALTA
10000 ppm
L’efficienza filtrante totale per un dispositivo antigas è determinata dal tipo di
maschera e non dal filtro utilizzato.
DISPOSITIVO
FPO
Semimaschera
30
Pieno facciale
400
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