Appunti di Diritto Commerciale: i Titoli di Credito
1. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
- Diritto Commerciale: Titoli di credito
fid
Siracusa 18 mag. 03
TITOLI DI CREDITO
TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
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2. Appunti d’esame
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3. Appunti d’esame
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-PREMESSA
La disciplina sulla circolazione ordinaria dei crediti non è sufficientemente rapida(è necessario per
legge l’accettazione del debitore nel trasferimento del credito e la notifica al cessionario) ne
sufficientemente sicura(rischi:clausole inesatte,modifica successiva delle clausole,risoluzione e
rescissione,cessione a più persone del credito,insolvenza del debitore).
E’viceversa rapida(per l’effetto reale del trasferimento) e sicura(l’acquisto in buona fede ed il
possesso ne garantiscono la proprietà) la disciplina sulla circolazione dei beni mobili
La disciplina dei titoli di credito è analoga alla disciplina dei beni mobili in quanto sono analoghe le
esigenze di sicurezza e rapidità nella circolazione del credito. I titoli di credito sono documenti
sottoscritti dal debitore costitutivi del diritto cartolare, in cui il debitore dichiara di obbligarsi ad
adempiere una prestazione nei confronti di chiunque alla scadenza sia possessore del documento.
Nel documento si è dunque“materializzato”il diritto di credito (c.d. incorporazione) con la
conseguenza che il credito diventa suscettibile di possesso analogamente a ciò che si verifica per i
beni mobili.
-LEGITTIMAZIONE,AUTONOMIA E LETTERALITA’
La legittimazione,l’autonomia e la letteralità sono caratteri dei titoli di credito che rendono la
circolazione di essi più rapida e più sicura
-la LEGITTIMAZIONE: è legittimato a pretendere dal debitore la prestazione colui che, secondo
il titolo di credito in questione e la rispettiva disciplina, sia portatore legittimo(es. nei titoli al
portatore legittimato è il possessore del titolo).Il legittimato può non avere la titolarità del diritto
cartolare. Chi appare portatore legittimo del titolo di credito può pretendere l’adempimento senza
bisogno di provare la titolarità del diritto stesso
-l’AUTONOMIA è intesa in un duplice significato:
1) il debitore cartolare non può opporre al terzo portatore legittimo le eccezioni del c.d. rapporto
sottostante ne le altre eccezioni intercorrenti fra i precedenti titolari del credito (principio dell’
incorporazione del credito)
2)l’acquisto in buona fede dal non titolare del diritto di credito ed il possesso del titolo rendono
l’acquirente titolare del diritto di credito
-la LETTERALITA’: il debitore che ha assunto l’obbligazione deve adempierla esattamente per
ciò che risulta dai termini letterali del titolo,non sono quindi validi gli accordi successivi(tranne gli
accordi fra il debitore e l’attuale titolare del diritto)
Il legislatore non ha garantito la posizione del terzo creditore in buona fede nei seguenti casi:
- falsità della sottoscrizione del debitore
- difetto di capacità o di rappresentanza nell’emissione del titolo
inoltre un ulteriore rischio può essere il mancato pagamento del debitore cartolare(ma nell’assegno
e nella cambiale ,salva clausola contraria,è possibile l’azione di regresso contro l’alienante).
Nel caso di furto o distruzione del titolo di credito il titolare rimane tale, ma perdendo la
legittimazione non può ne pretendere il pagamento dal debitore ne trasferire ad altri il suo credito.
Per riacquistare la legittimazione,il titolare del credito cartolare deve o ridiventare portatore
legittimo o richiedere la procedura giudiziale dell’ammortamento (per i titoli di credito all’ordine e
nominativo).La legittimazione comporta la presunzione della titolarità del diritto di credito.
-TITOLI AL PORTATORE,ALL’ORDINE E NOMINATIVI
Il diritto cartolare può essere trasferito secondo la legge sulla circolazione dei titoli di credito ed
in questo caso l’acquirente diventa portatore legittimo ed acquista un diritto letterale ed autonomo,
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4. Appunti d’esame
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oppure senza rispettare le norme prescritte ed in questo caso l’acquirente subisce gli effetti della
cessione ordinaria dei crediti,l’avente causa acquista quindi lo stesso diritto di credito del dante
causa ed è soggetto alle eccezioni di quest’ultimo. Si diventa portatori legittimi del titolo di credito
se il titolo è trasferito secondo la sua “legge di circolazione”,questa è differente a secondo che il
titolo sia al portatore,all’ordine o nominativo.
-TITOLI AL PORTATORE : è sufficiente per essere portatori legittimi il solo possesso (art.2003)
-TITOLI AL L’ORDINE : è necessario il possesso ed una serie continua di girate .La girata è una
dichiarazione scritta e sottoscritta nel titolo, con cui il portatore legittimo di questo ,detto girante,
ordina al debitore di adempiere nei confronti di un altro soggetto ,detto giratario. La girata è
continua quando a tutte le girate corrisponde il nome del girante precedente ed è intesa in senso
formale (valutazione strettamente visiva). La girata in bianco è la girata che non contiene il nome
del giratario o al suo posto contiene l’indicazione”al portatore” (art.2009). Per essere portatore
legittimo del titolo girato in bianco è necessario il semplice possesso.
La girata di solito ha una funzione di circolazione ,serve infatti a fare diventare il giratario
portatore legittimo,ma può avere anche una funzione di garanzia ,il girante infatti deve garantire
il giratario nel caso di inadempienza dell’emittente. La garanzia è ope legis nella girata della
cambiale e dell’assegno bancario,per gl’altri titoli di credito è indispensabile una clausola espressa
nel titolo. La girata per procura (o per incasso) è effettuata mediante una clausola nella quale il
rappresentante del girante diventa giratario senza acquisire il titolo di credito,le eccezioni vanno
quindi proposte al girante. La girata a titolo di pegno fa assumere al giratario la posizione di
creditore pignoratizio
-TITOLI NOMINATIVI : è necessario il possesso e l’intestazione nel titolo e nel registro
dell’emittente, a suo favore (art.2021).L’emittente deve quindi tenere un registro con le intestazioni
dei titoli emessi. L’emittente è tenuto ad annotare il nome del titolare nel titolo e nel registro nelle
seguenti ipotesi:
- richiesta dell’alienante intestatario del titolo (art.2022 c.2)
- richiesta dell’acquirente esibente il titolo e l’atto di acquisto (art 2002 c.2)
- richiesta dell’acquirente legittimato da una serie continua di girate autenticate (art.2023)
-ECCEZIONI OPPONIBILI AL PORTATORE LEGITTIMO DEL TITOLO DI CREDITO
Il debitore cartolare estingue la propria prestazione adempiendo all’obbligazione nei confronti del
portatore legittimo. Ciò avviene anche se il portatore non è titolare del diritto di credito ma a patto
che non vi sia ne dolo ne colpa grave del debitore (art.1992 c.2).
Il debitore nei confronti del portatore legittimo può opporre solo le seguenti eccezioni(art.1993 c.1):
1) eccezioni personali al portatore legittimo
2) eccezioni di forma del titolo
3) eccezioni sul contesto letterali del titolo
4) eccezioni di falsità della firma,di incapacità di rappresentanza e di mancanza di volontà
5) eccezioni per mancanza di presupposti per l’azione giudiziaria (es.protesto)
le eccezioni n° 2 e 5 sono reali,cioè possono essere opponibili a qualsiasi portatore legittimo
le eccezioni sui rapporti con i precedenti creditori non possono essere proposte,tranne nel solo caso
dell’exceptio doli ove l’ultimo creditore abbia appositamente agito a danno del debitore per fargli
perdere la possibilità di presentare un eccezione.
-CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO
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5. Appunti d’esame
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Oltre alla classificazione in titoli nominativi,all’ordine e al portatore si possono fare altre
classificazioni:
-TITOLI IN SERIE e TITOLI INDIVIDUALI: i titoli in serie sono titoli uguali emessi in
un'unica operazione,questi possono, a spese del richiedente,essere riuniti in un titolo
multiplo ed essere successivamente rifrazionati. I titoli individuali possono essere emessi
insieme ma sono operazioni distinte, per questo possono avere un contenuto diverso.
-TITOLI COMPLETI e TITOLI INCOMPLETI : sono titoli completi i titoli che presentano
l’intera dichiarazione dell’emittente e tutte le clausole che lo regolano(es.cambiale). Sono
titoli incompleti i titoli che fanno riferimento ad altri documenti.
- TITOLI ASTRATTI e TITOLI CAUSALI: il titolo astratto è un titolo nel quale non risulta
la causa del rapporto sottostante. Il titolo causale è un titolo nel quale rileva la causa del
rapporto. Sono titoli causali i titoli di deposito ed i titoli di trasporto (titoli rappresentativi di
merci) questi titoli attribuiscono al titolare il potere di pretendere la consegna della merce ed
il potere di trasmettere ad altri il possesso mediante trasferimento del titolo.
-AMMORTAMENTO DEL TITOLO DI CREDITO
L’ammortamento è la procedura giudiziale mediante la quale il titolare del diritto di credito
nominativo o all’ordine riacquista la legittimazione del titolo sottratto,smarrito o distrutto.
La procedura di ammortamento di divide in due fasi,una necessaria l’altra eventuale.
-fase necessaria : è necessaria la richiesta del ricorso dell’ammortamento al presidente del
tribunale del luogo del pagamento del credito cartolare. Nel ricorso vanno indicati i requisiti del
titolo e per i titoli in bianco i requisiti per la identificazione. Se gli accertamenti danno esito positivo
il presidente del tribunale emette il decreto d’ammortamento del titolo ,questo decreto va notificato
a cura del ricorrente al debitore. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale
l’ammortamento diventa definitivo (a patto che non sia presentata l’opposizione al tribunale).
Nel caso in cui il titolo sia acquistato in buona fede da un terzo entro i successivi 30 giorni dalla
pubblicazione,questi diventa il nuovo titolare del diritto di credito e può richiedere l’eventuale
somma pagata all’ammortante dal creditore.
-fase eventuale: è una fase successiva a quella necessaria e si verifica se è presentata opposizione
al decreto di ammortamento . Con l’opposizione si instaura un procedimento in contraddittorio per
definire chi è il titolare del diritto di credito. L’opponente deve dimostrare di aver acquisito in
buona fede il diritto di credito,l’altra parte deve viceversa dimostrare la mala fede o la colpa grave
del portatore attuale e dei precedenti.
Nei titoli al portatore non è ammessa la procedura di ammortamento
Nei titoli al portatore sottratti o smarriti la vittima può denunciare questi eventi all’emittente e
dandone la prova,decorso il termine di prescrizione del titolo,può esigere la prestazione. Se durante
il termine di prescrizione qualcuno acquista in buona fede il diritto di credito,la vittima dello
smarrimento o della sottrazione perde il suo diritto a favore del possessore in buona fede.
Nei titoli al portatore distrutti o deteriorati il possessore che ne dimostri la distruzione o che
consegni il titolo deteriorato ha diritto dall’emittente ad ottenere un titolo equivalente
-DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE E TITOLI IMPROPRI
Determinati documenti attribuiscono legittimità al titolare ma sono privi dei caratteri di letteralità ed
autonomia,questi documenti sono:
- documenti di legittimazione: sono documenti identificativi del titolare del diritto alla prestazione
(es. biglietti di viaggio)
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6. Appunti d’esame
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- titoli impropri: consentono il trasferimento del credito ma non fanno parte dei titoli di credito
(es. vaglia postale).
In questi titoli l’incorporazione è imperfetta per cui se il documento è smarrito non c’è bisogno
della procedura di ammortamento ma basta dimostrarne la titolarità. Quando il diritto e cedibile il
debitore può inoltre opporre all’ultimo cessionario le eccezioni personali ai creditori precedenti.
-TITOLI ATIPICI
Secondo gli interpreti, il principio dell’autonomia privata rende possibile l’emissione di titoli di
credito atipici (artt.1322 c.2 e1324) col limite però che non possono essere emessi titoli di credito
al portatore atipici quando questi hanno per oggetto l’obbligazione di pagare una somma di denaro
(art.2004).Altro limite è il controllo della Consob sull’emissione dei titoli di massa se dirette al
pubblico. Non è inoltre ammissibile da parte delle imprese diverse da quelle bancarie il ricorso a
titoli atipici di raccolta di risparmio fra il pubblico mediante prestiti (c.d. titoli di debito)
LA CAMBIALE
-NOZIONE DI CAMBIALE
La cambiale è un titolo di credito solitamente all’ordine,completo,astratto,avente efficacia di titolo
esecutivo,in cui l’autore del titolo assume l’obbligo di pagare ovvero di far pagare incondizionalm
ente una somma determinata,nel luogo e alla scadenza indicati nel titolo stesso.
Le cambiali sono di due tipi:
- cambiale propria: è la cambiale per cui l’emittente si impegna personalmente nell’adempimento
- cambiale tratta : è la cambiale nella quale l’autore del titolo (traente) rivolge l’ordine di pagare ad
un altro soggetto (trattario).
Il soggetto al quale va pagata la cambiale è denominato prenditore o beneficiario.
Caratteri della cambiale:
- titolo normalmente all’ordine:le cambiali sono titoli all’ordine e seguono la disciplina di questi
se non vi è l’indicazione “non all’ordine”o altra equivalente. La cambiale non all’ordine segue la
disciplina della cessione ordinaria del credito (è necessaria la notificazione del trasferimenti del
credito o il consenso del debitore emittente o del trattario,il cessionario subentra nella stessa
posizione del trasferente e quindi il debitore può opporre tutte le eccezioni dei precedenti titolari
del credito)
- titolo completo : è un titolo completo ,nel senso che tutte le clausole che la regolamentano
devono essere contenute tutte nella stessa cambiale.
- titolo astratto : è un titolo astratto in quanto non risulta la causa ne del rapporto di valuta
(emittente o traente-primo prenditore) ne il rapporto di provvista (traente-trattario)
- titolo esecutivo :è possibile con essa iniziare subito la procedura esecutiva sui beni ,senza
la richiesta di una sentenza di condanna e senza la richiesta di un decreto ingiuntivo di pagamento.
La convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 ha regolamentato per molti paesi europei e per alcuni
dell’america latina una legge cambiaria uniforme
-CONTENUTO DELLA CAMBIALE
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7. Appunti d’esame
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La cambiale è un documento stampato,dattiloscritto o manoscritto,in lingua italiana o straniera
e redatto in carta bollata (per fini fiscali).La cambiale può contenere tre tipi di clausole:
1) CLAUSOLE INDISPENSABILI ,sono clausole essenziali in mancanza di esse non nasce un
obbligazione cambiaria ma bensi’un obbligazione di diritto comune,queste clausole sono:
- denominazione, nella stessa lingua del titolo a pena di nullità, di ”cambiale”, ”vaglia cambiario” o
“pagherò cambiario” nel contesto del titolo.
- ordine incondizionato (cambiale tratta) o la promessa incondizionata (cambiale propria) di
pagamento di una somma determinata
- nome del prenditore ,cioè del primo creditore.
- data dell’ emissione cambiaria
- nome del trattario (per la cambiale tratta)
- sottoscrizione del traente o dell’emittente autografa.
2) CLAUSOLE NON INDISPENSABILI ,in mancanza di esse si applicano le norme suppletive di
legge,queste clausole sono:
- indicazione della scadenza,questa può essere:
- a vista , è la cambiale che può essere pagata in qualsiasi momento entro l’anno.
- a certo tempo vista , è la cambiale che scade dopo un certo periodo stabilito dopo
l’accettazione del trattario o dopo il visto dell’emittente
- a certo tempo data, la cambiale scade dopo un certo periodo stabilito dopo l’emissione
- a giorno fisso, quando è indicato un giorno determinato
Se nella cambiale non è indicata alcuna scadenza questa va considerata a vista,se nella cambiale è
indicata una forma diversa da quelle sopra indicate di scadenza (l’elenco è tassativo) la cambiale è
nulla(art.38 c.2 l.camb.)
- indicazione del luogo del pagamento ,è il territorio del comune o il luogo del domicilio in cui va
presentata la cambiale,se non è indicato il luogo allora si terrà conto del domicilio dell’emittente,se
la cambiale va presentata al domicilio di un terzo allora si avrà la cambiale domiciliata .
- indicazione del luogo di emissione della cambiale ,in mancanza si considera luogo di emissione
per la cambiale propria ,il luogo indicato accanto all’emittente,per la cambiale tratta il luogo
indicato accanto al trattario.
3) CLAUSOLE EVENTUALI ,sono clausole accessorie e sono:
- clausola “non all’ordine”
- clausola “senza spese”
- clausola “non accettabile” ,se apposte dall’emittente o dal traente valgono per tutti gli
obbligati cambiari,se è apposta dal girante vale solo per questo.
- clausola “di interessi”,indica gli interessi ( per cambiali “a vista” e a “certo tempo vista”)
4) REGIME FISCALE DELLE CAMBIALI , il pagamento del bollo non è richiesto per la validità
della cambiale,ma la sua irregolarità non attribuisce valore di titolo esecutivo al documento. Il bollo
ha solo un fine fiscale e varia in proporzione alla somma cambiaria.
-LA CAMBIALE IN BIANCO
La cambiale in bianco è quel documento nel quale,apposta la sottoscrizione dell’autore del titolo
e la dichiarazione di cambiale,manchi una restante clausola essenziale da determinare
successivamente (solitamente è la somma cambiaria).Non si ha cambiale in bianco per mancanza
di clausole non indispensabili o eventuali. Chi riceve una cambiale in bianco deve riempirla
secondo l’accordo di riempimento,se ciò non si verifica il debitore può opporgli l’eccezione di
inosservanza dell’accordo o del rapporto. Questa eccezione può essere proposta anche ai successivi
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8. Appunti d’esame
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portatori cambiari che sono a conoscenza della difformità dell’accordo. L’onere della prova
dell’abusivo riempimento spetta al debitore proponente l’eccezione .Il riempimento dev’essere
effettuato entro 3 anni.
-PLURALITA’DELLE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE
La cambiale nasce dalla dichiarazione dell’autore del titolo (traente o emittente),ma
successivamente ad esso possono essere aggiunti da altri soggetti ulteriori dichiarazioni
che vincolano il sottoscrittore nei confronti del creditore cambiario. Nella cambiale tratta
il portatore della cambiale può richiedere al trattario l’accettazione (scrivendo e sottoscrivendo
sulla cambiale una dichiarazione di accettazione),questa lo vincola facendolo diventare obbligato
cambiario. La girata cambiaria fa diventare portatore legittimo il giratario(funzione di
trasferimento)ma lo rende obbligato,in caso di inadempienza del debitore,nei confronti del giratario
e dei giratari successivi(funzione di garanzia).Con la dichiarazione di avallo l’avallante si assume
insieme al debitore(avallato)l’obbligo di pagare la cambiale(funzione di garanzia).Gli obbligati
cambiari si distinguono in:
- obbligati diretti (emittente,accettante e loro avallanti): il pagamento da loro effettuato estingue il
rapporto cambiario
- obbligati di regresso (traente,giranti e loro avallanti):si estinguono per mancanza di protesto
ed il termine di prescrizione dell’obbligo è più breve. Il pagamento dell’obbligato in regresso non
estingue il rapporto cambiario in quanto egli potrà a sua volta pretendere l’adempimento dai giranti
che lo precedono,dal traente o dai loro avallanti. L’ultimo giratario alla scadenza potrà richiedere il
pagamento della cambiale al debitore principale. In mancanza di pagamento potrà a sua scelta
pretendere la somma da qualsiasi obbligato cambiario (diretti o di regresso).
L’ordine della cambiale è il seguente:
1) accettante o emittente
2) avallanti dell’accettante o dell’emittente
3) traente
4) avallanti del traente
5) primo girante
6) avallanti del girante
7) secondo e successivi giranti
in questo ordine ognuno è obbligato per chi lo segue e se ha pagato può rivalersi nei confronti di chi
lo precede.
-INDIPENDENZA DELLE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE
Le obbligazioni derivanti dalle dichiarazioni cambiarie seguono il principio dell’indipendenza
,nel senso che l’invalidità di una obbligazione non comporta l’invalidità delle altre (art.7 l.camb.)
Se la sottoscrizione dell’emittente o del traente è falsa,restano valide le obbligazioni dell’accettante
,dell’avallante e dei giranti. Se il vizio formale riguarda le obbligazioni di un obbligato cambiario
diverso dall’autore del titolo saranno nulle le sole obbligazioni di costoro rimanendo valide le altre.
Un eccezione del principio dell’indipendenza riguarda l’invalidità delle obbligazioni dell’avallato
per vizio di forma ,questo comporta l’invalidità dell’obbligazione dell’avallante. Nella fattispecie
della alterazione del testo della cambiale ,chi ha firmato dopo l’alterazione si obbliga per il
contenuto del documento alterato,chi ha firmato prima per il contenuto del testo precedente .In
mancanza di prova contraria si considerano apposte le sottoscrizioni prima dell’alterazione.
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9. Appunti d’esame
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-REQUISITI DELLE DICHIARAZIONI CAMBIARIE
La mancanza di questi requisiti rendono l’obbligazione invalida:
- Sottoscrizione della dichiarazione, dev’essere apposta sulla cambiale. La sottoscrizione del
trattario vale come accettazione,la sottoscrizione di altro soggetto vale come avallo. L’accettazione
e l’avallo vanno sottoscritti sul retto,la girata sul retro.
- Capacità di agire, possono emettere cambiali tutte le persone capaci,compresi i minori emancipati
autorizzati all’esercizio di un impresa commerciale. Per i minori emancipati non autorizzati
(incapaci relativi) e necessaria la clausola”con assistenza” e la sottoscrizione del curatore. Per i
minori non emancipati e per gli interdetti (incapaci assoluti) si obbligano i rappresentanti legali
per l’esercizio del commercio ed i genitori o i tutori con l’autorizzazione del giudice tutelare
negl’altri casi. L’incapace di intendere e di volere e tutelato anche nei confronti del possessore in
buona fede,per cui la dichiarazione cambiaria è annullabile.
- Rappresentanza volontaria, le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute mediante
rappresentante con la formula “per procura”o “per rappresentanza di”. Il potere di rappresentanza
dev’essere espresso nella procura,se ciò non avviene il falsus procurator rimane in nome proprio
obbligato.
- Contenuto delle dichiarazioni cambiarie ,le dichiarazioni cambiarie non possono essere sottoposte
a condizioni,se ciò è fatto la cambiale è nulla. Se la condizione è apposta all’accettazione o
all’avallo è nulla solo l’obbligazione di questi soggetti. Se è apposta ad una girata la condizione
si considera come non scritta.
-ACCETTAZIONE
Nella cambiale tratta,il trattario è debitore del traente (rapporto di provvista) ed affinché diventi
debitore anche nei confronti del portatore legittimo è indispensabile una sua dichiarazione mediante
la quale si renda obbligato. Questa dichiarazione si chiama “accettazione” ed avviene apponendo la
clausola”accettato”o”visto”o altra equivalente seguita dalla sottoscrizione,oppure mediante la
semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale. Prima dell’accettazione
il portatore legittimo non ha alcuna possibilità di agire nei confronti del trattario,infatti questo è
obbligato solo nei confronti del traente. Accettando il trattario si obbliga nei confronti anche
del portatore legittimo. L’accettazione può essere richiesta sino al giorno della scadenza della
cambiale. Per la cambiale “a certo tempo vista” dev’essere accettata entro 1 anno dall’emissione
,con l’opportunità di poter essere il termine prolungato o abbreviato dal traente e solo abbreviato
dal girante. Per le cambiali con diversa scadenza può essere prescritto dal traente o dai giranti un
termine determinato. Se la cambiale non viene presentata entro questo termine e la clausola è stata
apposta dal traente,nessuno degli obbligati di regresso è responsabile per la mancata accettazione o
per il mancato pagamento della cambiale. Se la clausola è stata apposta da un girante,questi è
il solo libero dalla responsabilità. Il traente può vietare l’accettazione del trattario mediante la
clausola”non accettabile”o altra equivalente,non è possibile apporre la clausola in queste 3 ipotesi:
1) cambiale “a certo tempo vista”
2) cambiale ”domiciliata completa” (pagabile dal terzo)
3) cambiale “domiciliata incompleta” (pagabile dal trattario al domicilio di un terzo)
Se il trattario accetta ugualmente la cambiale”non accettabile” l’accettazione è valida e quindi
rimane obbligato. Il traente ha facoltà di vietare l’accettazione entro un determinato termine
dilatorio. Il trattario può effettuare una seconda richiesta di accettazione al fine di informarsi sulla
cambiale.
- REVOCA DELL’ACCETTAZIONE
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10. Appunti d’esame
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Se la sottoscrizione è cancellata dal trattario prima della riconsegna della cambiale, l’accettazione si
considera non avvenuta. Se però il trattario in diverso documento ha dichiarato nei confronti di altri
firmatari di aver accettato,nei confronti di questi egli è obbligato. In caso di mancata accettazione il
portatore legittimo può emettere un protesto e dopo può esercitare l’azione di regresso per mancata
accettazione nei confronti del traente,giranti e loro avallanti detratto lo sconto. L’accettazione
dev’essere fatta per tutta la somma e non prevede l’apposizione di condizioni. Se l’accettazione è
fatta su una parte della somma,la restante parte è richiedibile agli obbligati in regresso. Nel caso in
cui sia apposta una condizione questa rende nulla l’accettazione.
-AVALLO
L’avallo è una dichiarazione cambiaria mediante la quale il dichiarante (avallante) assume una
garanzia ,letterale ed astratta,per il pagamento,totale o parziale,della somma indicata nella cambiale,
collocandosi nella medesima posizione dell’avallato. Per dichiarare l’avallo basta o apporre
semplicemente la sottoscrizione sul retto o scrivere sulla cambiale o sull’ allungamento di questa la
clausola”per avallo di..”o altra equivalente seguita dalla sottoscrizione. Se non è indicato il nome
dell’avallato,nella cambiale tratta si presume che sia il traente,e nella cambiale propria l’emittente.
L’avallante è obbligato al pari dell’avallato,egli è un obbligato diretto o di regresso a secondo di chi
è avallante. L’avallante è obbligato nei confronti degli obbligati dell’avallato,se adempie al proprio
obbligo può rivolgersi,con l’azione cambiaria, contro l’avallato ed i suoi obbligati cambiari.
Avallante ed avallato sono debitori solidali. L’obbligazione dell’avallante è valida anche se non lo è
quella dell’avallato. Solo nel caso di invalidità del vizio di forma l’invalidità della obbligazione
dell’avallato determina l’invalidità della obbligazione dell’avallante.
-LA CAMBIALE DI FAVORE
La cambiale di favore, come l’avallo, ha una funzione di garanzia. Il pagamento di una cambiale
può essere garantito mediante l’intervento di un terzo che mediante una convenzione di favore col
debitore del rapporto sottostante gli rilascia una cambiale (detta di favore)che la gira al creditore del
rapporto sottostante,assumendo cosi’ quale girante una obbligazione cambiaria di regresso.
L’emittente è denominato favorente,il prenditore-girante è detto favorito. Il favorente è obbligato
nei confronti dei portatori della cambiale in base alla dichiarazione con cui si impegna. La
convenzione di favore può essere opposta,quale eccezione personale,al favorito. Il favorente
ha diritto di ripetere dal favorito le somme che eventualmente è stato costretto a pagare.
-LA GIRATA
Il credito cambiario si trasferisce apponendo sul titolo la girata e consegnando la cambiale
(possesso). L’acquirente diventa cosi’ portatore legittimo.
Nella cambiale “non all’ordine” il credito cambiario si trasferisce mediante un atto di cessione,cioè
mediante un negozio di trasferimento notificato al debitore. In questa cambiale l’acquirente non
acquista un credito letterale ed autonomo,ma bensi’ lo stesso credito dell’alienante ed è soggetto
alle sue eccezioni. Se la clausola “non all’ordine”è apposta dal girante,la cambiale rimane all’ordine
e l’unica conseguenza è che il girante rimane responsabile solamente in via di regresso al suo
giratario.
La girata dev’essere scritta sulla cambiale o sull’allungamento di essa e dev’essere sottoscritta dal
girante, può essere apposta sul fronte o sul tergo del documento (nella cambiale in bianco solo sul
tergo). La girata dev’essere priva di condizioni,se è apposta si considera non scritta,viceversa la
girata parziale è nulla e quindi il giratario non diventa portatore legittimo. Il credito può essere
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11. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
trasferito senza girata secondo i modi di diritto comune , cosi’ non si acquista un credito cartolare
ma bensi’lo stesso diritto del cedente ed inoltre si è soggetti all’eccezioni di quest’ultimo. Gli stessi
effetti si hanno nella girata tardiva (girata posteriore al protesto per mancato pagamento o posteriore
al termine utile per elevare protesto). Le girate anomale sono:
- girata “per procura”
- girata tardiva
- girata con exceptio doli (il giratario acquista il credito con l’intenzione di far perdere il debitore
cambiario delle eccezioni personali opponibili al girante).
Alla girata tardiva e alla girata con exceptio doli si possono opporre tutte le eccezioni del
cedente,per questo derogano ai principi di letteralità ed autonomia.
La girata ha una funzione di garanzia in quanto fa nascere una obbligazione di regresso del girante
nei confronti del proprio e dei successivi giratari. Per evitare l’obbligo di regresso basta apporre
la clausola”senza garanzia”o”senza responsabilità” o altra equivalente. Per evitare l’obbligo di
regresso solo per gl’altri giratari e non per il successivo basta apporre la clausola “non all’ordine”
-LA CAMBIALE IPOTECARIA
Con la girata della cambiale oltre al credito si trasferiscono tutti i diritti accessori,fra cui il pegno e
l’ipoteca (garanzie reali). La cambiale ipotecaria è una cambiale nella quale è stata inserita una
clausola ipotecaria in garanzia del pagamento. L’ipoteca per essere costituita deve essere iscritta
nei registri immobiliari a favore dell’attuale possessore della cambiale ed annotata su di essa.
L’ipoteca si trasmette in modo autonomo ai successivi portatori legittimi del titolo,per cui si
trasferisce anche nell’acquisto a non domino. La cancellazione dell’ipoteca va annotata sulla
cambiale e può essere richiesta solo se vi è il consenso del creditore iscritto nei registri immobiliari.
-LA CESSIONE DELLA PROVVISTA
Nella cambiale tratta, il credito trasferito non è il credito del rapporto di provvista
(questo può esserlo solo se vi è stata accettazione del trattario).Eccezionalmente è ammesso che il
traente possa inserire nella cambiale tratta una clausola di cessione del credito di provvista
(extracartolare).Questa clausola è soggetta ai seguenti limiti:
- è utilizzabile solo per le cambiali tratte che non devono essere accettate (con clausola”non
accettabile” o rifiutate)
- la cessione è valida nei limiti della provvista originaria da un rapporto di fornitura di merci
- la clausola di cessione dev’essere inserita nel contesto del titolo e deve contenere la data ed il
numero della fattura della fornitura delle merci
- la cessione dev’essere notificata al debitore per essere efficace sui terzi e sul debitore ceduto
Dopo la notifica della cessione il credito di provvista si trasferisce con la girata e la consegna
della cambiale. Il trattario ceduto può opporre tutte le eccezioni del rapporto di provvista al
cessionario.
-SCADENZA E PAGAMENTO
Alla scadenza il pagamento cambiario va richiesto nella cambiale tratta al trattario,nella cambiale
propria all’emittente. Il pagamento va richiesto nel giorno della scadenza o in uno dei 2 giorni
feriali successivi. Oltre questi giorni si perde il diritto di azione di regresso. Per la scadenza a vista
,la cambiale va presentata al pagamento entro 1 anno dall’emissione,il traente può allungare o
abbreviare il termine,i giranti possono solo abbreviarlo (in questo caso trascorso il termine del
pagamento si perde il diritto di regresso per quel girante).La cambiale va presentata nel comune e
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12. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
all’indirizzo del luogo di pagamento,se questo manca il pagamento va richiesto nella residenza del
trattario (per la cambiale tratta),dell’emittente (per la cambiale propria),del domiciliatario (per la
cambiale domiciliata). Legittimato a chiederne il pagamento è il portatore legittimo della
cambiale,essendo la cambiale un titolo all’ordine,è il possessore del documento che risulta ultimo
giratario di una serie continua di girate. Il debitore pagante l’intera somma può apporre sulla
cambiale pagata la quietanza,oppure per pagamento parziale può essere fatta la menzione sul titolo.
Il debitore può anticipare il pagamento,ma il creditore può rifiutarlo. Si ha mora del creditore
quando la cambiale non viene presentata entro il termine di pagamento,il debitore ha facoltà di
depositare la somma presso l’autorità competente a spese,rischio e pericolo del creditore.
-AZIONE CAMBIARIA :DIRETTA E DI REGRESSO
Se alla presentazione della cambiale il pagamento è rifiutato dal trattario o dall’emittente,il
portatore legittimo può pretendere l’adempimento da tutti gli obbligati cambiari e può agire
giudizialmente contro di essi mediante 2 azioni cambiarie a propria scelta:
-Azione cambiaria diretta: è l’azione instaurata nei confronti degli obbligati diretti
(accettante,emittente e loro avallanti),è sufficiente provare il rifiuto del pagamento. L’azione può
essere intentata nei confronti di chiunque degli obbligati diretti,trattandosi di obbligati solidali.
-Azione cambiaria di regresso: è l’azione instaurata contro gli obbligati di regresso (traente,giranti e
loro avallanti).I giranti con clausola “di garanzia”non sono obbligati cosi’ come il girante con
clausola”non all’ordine”per tutti i giratari (tranne il suo successivo).l’azione di regresso può essere
proposta a uno o più obbligati.
-CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI REGRESSO
Per poter agire contro gli obbligati di regresso sono indispensabili le seguenti condizioni:
-presentazione all’accettazione: per le cambiali”a certo tempo vista”e nelle cambiali nelle quali è
prescritta l’accettazione entro il termine
-presentazione al pagamento: è necessaria la presentazione al pagamento nel termine prescritto
-protesto: è un atto redatto da un notaio,o da un ufficiale giudiziario,o da un aiutante ufficiale
giudiziario o dal segretario comunale,mediante il quale si dichiari in forma solenne il mancato
pagamento. Il notaio e l’ufficiale giudiziario possono presentare il titolo al debitore principale
(anche mediante presentatori).Il protesto dev’essere fatto nel comune in cui è richiesto il pagamento
o nei luoghi alternativi indicati dalla legge cambiaria. Il protesto o è riportato sulla cambiale o
risulta da un documento separato nel quale è stata trascritta la cambiale. Il protesto deve indicare il
debitore,la data ed il luogo in cui è fatto,il richiedente,ecc. ecc. Il protesto,in quanto atto pubblico,
fa piena prova fino a querela di falso. I protesti vengono raccolti e pubblicati in appositi registri
della camera di commercio. I protesti vengono cancellati o dal decreto di riabilitazione o trascorsi 5
anni. Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione di rifiuto del pagamento. Se non si eleva
il protesto nei termini indicati si decade dal diritto di richiedere i crediti in regresso. Se il traente ha
posto la clausola “senza protesto”o”senza spese”il protesto non è indispensabile ed i crediti in
regresso non si estinguono. Mediante l’azione di regresso è possibile chiedere la somma cambiaria
con gli interessi (se vi è la clausola di interessi) e le spese del protesto
-REGRESSO ANTICIPATO
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13. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
Prima della scadenza della cambiale è possibile pretendere dagli obbligati di regresso la somma
cambiaria (ma ad essa va sottratto lo sconto) ma solo nelle seguenti ipotesi:
1) rifiuto dell’accettazione del trattario (per la cambiale tratta)
2) rifiuto parziale dell’accettazione (per cambiale tratta)
3) fallimento del trattario (per cambiale tratta)
4) fallimento del traente di una cambiale”non accettabile” (per cambiale tratta)
5) insolvenza del trattario o dell’emittente o esecuzione infruttuosa sui beni del debitore
-OBBLIGO DELL’AVVISO
Gli obbligati di regresso devono essere avvisati in tempo del rifiuto del pagamento o del rifiuto
della accettazione. Il portatore legittimo deve avvisare entro i 4 giorni feriali successivi il traente
e l’ultimo girante che abbia indicato il proprio indirizzo. Entro 2 giorni ogni girante deve avvisare
il girante precedente.
-PROCESSO CAMBIARIO: AZIONI CAMBIARIE
Diversi sono i procedimenti giudiziali a disposizione del creditore cambiario che non è stato pagato:
- procedimento ordinario di cognizione: la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva
- procedimento sommario: è emanato con esso o un decreto ingiuntivo di pagamento al quale è
possibile fare opposizione (si instaura cosi’un procedimento ordinario di cognizione) o un decreto
provvisoriamente esecutivo
- procedura esecutiva :se la cambiale è fiscalmente in regola ha valore di titolo esecutivo e quindi
sono inutili i precedenti procedimenti. Il debitore in questo caso deve notificare l’atto di precetto
,atto con cui si intima a pagare entro un termine. Se non vi è pagamento si procede a pignoramento
e vendita forzata dei beni.
-PROCESSO CAMBIARIO: ECCEZIONI CAMBIARIE
Il debitore contro il quale si procede giudizialmente si difende mediante eccezioni
(contraddittorio,opposizione al decreto ingiuntivo,opposizione al precetto). Le eccezioni possono
essere reali (si possono opporre a tutti i creditori cartolari) e personali (si possono opporre solo a
determinati creditori cartolari)
- ECCEZIONI REALI (O ASSOLUTE):
1) eccezioni di forma
2) eccezioni sulla lettera del titolo,il debitore pretende di esercitare diritti diversi dalla lettera
del titolo
3) eccezioni sulla mancanza di condizioni necessarie per l’esercizio del diritto cambiario,
es .si esercita l’azione di regresso senza avanzare il protesto
4) eccezione di falsità della firma,di incapacità,difetto di rappresentanza e violenza assoluta
- ECCEZIONI PERSONALI (O RELATIVE):
1) eccezione per vizi della volontà (errore,dolo,violenza morale)
2) eccezione di abusivo riempimento o di tardivo riempimento di cambiale in bianco
3) eccezioni desunte dai rapporti personali
4) eccezioni di mancanza di legittimità o di mancanza di titolarità
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14. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
alle eccezioni si affianca, come strumento giudiziale di difesa,la richiesta di sospensione dell’
esecuzione nel procedimento dell’esecuzione forzata,la sospensione può essere concessa per:
- disconoscimento della firma
- disconoscimento della rappresentanza del sottoscrittore
- per altri motivi gravi e fondati
-AZIONE CAUSALE
Quando viene emessa o girata la cambiale esiste un debito derivante da un negozio giuridico
(rapporto fondamentale) accanto a questo debito si affianca il debito cambiario. Per pretendere
il pagamento quindi il creditore può o esercitare l’azione cambiaria o esercitare l’azione causale.
Il pagamento se effettuato estingue il credito cambiario ed il credito del rapporto fondamentale.
La convenienza delle due azioni consiste nell’opportunità di avere per l’azione causale un termine
per agire più lungo rispetto all’azione cambiaria, cosi’ estinta l’una sarà ancora possibile agire con
l’altra. Per esercitare l’azione causale sono però indispensabile le seguenti 3 condizioni:
1) Accertamento mediante protesto della mancato pagamento o mancata accettazione(non
necessario nei confronti dell’emittente e del primo prenditore)
2) Offerta della cambiale al debitore mediante deposito in cancelleria (non
necessario nei confronti dell’emittente e del primo prenditore)
3) Compimento degl’atti necessari per salvaguardare le azioni di regresso del debitore
L’azione causale non è esercitatile se le parti hanno convenuto che con essa si sarebbe avuto la
novazione del rapporto fondamentale (si estingue quindi il rapporto fondamentale e permane il solo
rapporto cambiario)
-AZIONE DI ARRICCHIMENTO
L’azione di arricchimento è l’azione esercitabile dal portatore legittimo della cambiale nei confronti
di chi si sia arricchito a suo danno (per perdita dell’azione cambiaria o per mancanza di azione
causale). L’azione di arricchimento è un azione extracambiaria
-AMMORTAMENTO
E’ la procedura alla quale può fare ricorso il portatore legittimo in caso di smarrimento,sottrazione e
distruzione della cambiale (vedi pg 4)
-PRESCRIZIONE
I termini di prescrizione sono differenti in base al tipo di azione cambiaria.
- azione contro gli obbligati diretti ,si prescrive dopo 3 anni dalla scadenza
- azione del portatore contro gli obbligati di regresso ,si prescrive in 1 anno dal giorno del
protesto,oppure nel caso di clausola”senza spese” in 1 anno dopo la scadenza.
- azione del girante contro gli obbligati di regresso ,si prescrivono in 6 mesi dal giorno del
pagamento o dal giorno dell’esercizio su di lui dell’azione di regresso
- azione di arricchimento ,si prescrive in 1 anno dal giorno della perdita cambiaria
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15. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
Gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di un obbligato,non interrompono gl’atti
interrottivi nei confronti degl’altri obbligati.
La prescrizione dell’azione causale inizia a decorrere dal giorno della scadenza della cambiale
o del rifiuto della accettazione.
L’ASSEGNO BANCARIO
-NOZIONE E FUNZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale il traente ordina ad una banca di pagare
a vista una somma determinata al portatore legittimo del documento.
Per usufruire degli assegni è necessario una convenzione di assegno fra il cliente e l’istituto di
credito, questa deriva da:
- contratto di deposito in conto corrente
- apertura di credito in conto corrente
- altra operazione bancaria anche atipica
Il cliente può emettere assegni fino ad una determinata somma disponibile (c.d. provvista)
,se manca l’autorizzazione all’emissione o mancano i fondi(assegno a vuoto),l’assegno è
ugualmente valido e il traente assume un obbligazione cartolare.
Gli assegni sono redatti su moduli stampati all’interno del libretto degli assegni.
Gli assegni assomigliano alle cambiali tratte ma se ne differiscono per queste caratteristiche:
- nell’assegno la scadenza è sempre “a vista”
- nell’assegno il trattario è sempre un banchiere
- nell’assegno il banchiere è un obbligato extracartolare,fino alla somma convenuta,con il traente
non è quindi un obbligato del portatore legittimo(con l’accettazione nella cambiale tratta vale
invece il contrario)
L’assegno adempie ad una funzione di pagamento la cambiale invece adempie ad una funzione di
credito.
-DISCIPLINA DELL’ASSEGNO CAMBIARIO
Buona parte della disciplina dell’assegno bancario corrisponde alla disciplina della cambiale, ma se
ne differisce per molti aspetti.
1)REQUISITI:
- la denominazione di “assegno bancario” o “chéque”.
- la scadenza sempre“a vista.”
- il trattario dev’essere un banchiere,l’assegno dev’essere autorizzato e dev’essere coperto.
- il rappresentante può emettere assegni anche per conto di un terzo.
- il luogo del pagamento,se non è indicato,è quello indicato accanto al banchiere o il luogo di
emissione dell’assegno.
- il traente e il trattario devono essere due soggetti diversi.
- la data di emissione dev’essere apposta sul titolo ed essere vera.
- la promessa di interessi si ha per non iscritta.
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16. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
- l’assegno in bianco è invalido(tranne se riguarda il nome del prenditore).
2)LEGGE DI CIRCOLAZIONE:
L’assegno può essere di 2 tipi :o “all’ordine” o “al portatore”,se nulla è indicato è
“all’ordine”viceversa per essere “al portatore” deve essere inserita la dizione “al portatore”
o altra equivalente. Gli assegni al portatore non possono superare la somma di £ 20.000.000,per
assegni di cifra superiore deve essere indicato il nome del prenditore più la clausola”non
trasferibile”.
girata:
Negli assegni “all’ordine” la girata,come per la cambiale,ha la medesima funzione del trasferimento
del diritto cartolare e di garanzia del pagamento,nei titoli al portatore la girata ha solo la funzione di
garanzia (norme sul regresso). La girata al trattario vale come quietanza e l’assegno non può essere
più girato(tranne la girata per altro stabilimento)
3)ACCETTAZIONE:
L’assegno non prevede l’accettazione,l’ apposizione su di esso si ha per non iscritta.
Il banchiere trattario non diventa mai obbligato cartolare nei confronti del portatore legittimo
dell’assegno bancario. Con l’apposizione del”visto” il trattario si obbliga a bloccare i fondi della
provvista per la copertura dell’assegno.
4)PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO:
La scadenza”a vista” è l’unica forma di scadenza per l’assegno,per cui dopo l’emissione l’assegno
può essere presentato e pagato in qualsiasi momento,ciò vale anche per l’assegno post-datato.
termine di presentazione:
L’assegno deve essere presentato per il pagamento entro un termine finale,decorrente dalla data di
emissione,di 8 giorni se il comune di emissione e di pagamento coincidono,di 15 giorni se non
coincidono. La scadenza del termine determina la seguenti conseguenze:
1) estinzione delle obbligazioni di regresso dei giranti.
2) obbligo del trattario di pagare anche se l’assegno è scaduto.
3) il traente può ritirare i fondi anche in presenza del”visto”.
4) per l’assegno scoperto il traente non può essere sanzionato amministrativamente.
pagamento:
Il banchiere trattario non è tenuto al pagamento al portatore legittimo dell’assegno,ma è tenuto
extracartolarmente solo verso il traente,in forza della convenzione d’assegno. Il pagamento
estingue tutte le obbligazioni cartolari di regresso ed extracartolari,a condizione che il pagamento
sia effettuato nei confronti del portatore legittimo dell’assegno, senza dolo o colpa grave del
trattario.
falsificazione della firma del traente:
Il trattario non è tenuto a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.
E’invece discusso in dottrina,nel silenzio della legge,come ci si debba comportare nei confronti
della firma falsa del traente. La falsificazione può prevedere la colpa o del traente o del trattario:
-colpa del traente: può avvenire,ad esempio, per negligenza nella custodia del libretto degli
assegni e comporta l’obbligo del pagamento al portatore legittimo.
-colpa della banca trattaria:può avvenire,per esempio,se non si è fatto il controllo della firma
del traente,la banca è obbligata al pagamento avverso il portatore legittimo.La colpa della banca
è presunta legalmente.
-colpa di entrambi:traente e trattario sono quindi corresponsabili e coobbligati.
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17. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
In assenza di colpa la dottrina è divisa nell’attribuire responsabilità al traente o al trattario.
Nella convenzione d’assegno può essere inserita,per gli assegni con firma falsificata,una clausola
limitativa di responsabilità del trattario per colpa lieve.
alterazione della somma dell’assegno:
In questo caso è indispensabile valutare se l’alterazione era dalla banca trattaria riconoscibile.
Se questa era riconoscibile,il traente non risponde della somma eccedente.
Se l’assegno è presentato in una banca diversa dalla trattaria è possibile che vi sia benestare
telefonico per la conferma della sufficienza della provvista. La banca trattaria col benestare può:
1) fornire informazioni sull’esistenza della provvista:in questo caso la banca trattaria è
responsabile per le informazioni errate.
2) bloccare i fondi:la banca trattaria è responsabile se ha permesso al traente di disporre della
provvista.
3) dare mandato(extracartolare)di pagamento dell’assegno:la banca trattaria è responsabile
secondo le norme sul mandato.
rifiuto di pagamento:
Se la banca trattaria si rifiuta di pagare al portatore l’assegno,questi può rivolgersi in via di regresso
al traente,ai giranti ed ai loro avallanti .Per giranti ed avallanti ci si può rivolgere solo se sono
rispettati i termini di pagamento ed il mancato pagamento è stato constatato mediante protesto,o
dichiarazione scritta del trattario sull’assegno e registrata, o mediante dichiarazione in stanza di
compensazione .Come la cambiale,l’assegno è un titolo esecutivo.
5)ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE O SENZA COPERTURA :
Se l’assegno è stato tratto senza l’autorizzazione bancaria di emissione oppure se l’assegno,
presentato in tempo utile,è scoperto,senza che sia saldato nei successivi 60 giorni(con interessi
legali, penale del 10% e spese di protesto), il traente è soggetto a sanzioni pecuniarie
amministrative. Il prefetto può emettere nei confronti del traente dell’assegno scoperto
provvedimenti di interdizione dell’emissione di assegni. Sanzioni accessorie sono previste
nei confronti di chi abbia emesso assegni scoperti per una cifra superiore a £ 100.000.000.
revoca dell’autorizzazione:
La revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni e l’invito a restituire il libretto degli assegni deve
essere comunicata dalla banca trattaria entro 20 giorni dal protesto o dal mancato pagamento per
difetto di provvista. In caso contrario la banca è obbligata a pagare gli assegni sino a £ 10.000.000
anche nel caso di provvista insufficiente. La banca può riautorizzare all’emissione il traente dopo 3
mesi dal giorno della revoca (6 mesi per revoca su assegni scoperti sopra i £ 20.000.000).
6)AMMORTAMENTO:
E’ la procedura alla quale può fare ricorso il portatore legittimo in caso di smarrimento,sottrazione e
distruzione dell’assegno bancario,essa è analoga a quella della cambiale. (vedi pg 4)
7)PRESCRIZIONE:
L’azione di regresso del portatore contro il traente,i giranti e gl’altri obbligati si prescrive in 6 mesi
dal giorno dal termine di presentazione
L’azione di regresso contro il precedente dell’ordine cambiario,da parte di chi ha pagato, si
prescrive in 6 mesi dal giorno del pagamento dell’assegno o dal giorno in cui l’azione di regresso è
stata esercitata nei suoi confronti.
L’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno decorrente dal giorno della perdita dell’azione
cartolare.
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18. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
-ASSEGNO SBARRATO, ASSEGNO DA ACCREDITARE, ASSEGNO NON
TRASFERIBILE:
Per diminuire i pericoli di furto o smarrimento del titolo,incombenti sul portatore,è possibile
apporre sull’assegno segni o clausole particolari,che rendono difficili la riscossione al ladro o al
ritrovatore.
-assegno sbarrato: il traente o il portatore possono apporre sul fronte due linee rette parallele(c.d.
sbarre),. Lo sbarramento può essere di due tipi:
-sbarramento generale: se fra le sbarre non è indicato nulla o è indicata la parola “banchiere”. Il
pagamento può essere effettuato dalla banca trattaria o ad un suo cliente o ad un altro banchiere
-sbarramento speciale : se fra le sbarre è indicato il nome del banchiere. Il pagamento può
essere effettuato dalla banca trattaria solamente al banchiere indicato o ad un proprio cliente.
Lo sbarramento non impedisce la circolazione del titolo,ma l’ultimo giratario deve essere per forza
un banchiere o un suo cliente. I banchieri possono acquistare o incassare un assegno bancario solo
dai propri clienti o da altri banchieri,se non sono osservate le seguenti disposizioni,il banchiere
trattario e gli altri banchieri,sono responsabili,nei limiti dell’assegno,del risarcimento dei danni
eventualmente causati al vero creditore,facilitando la riscossione del falso creditore.
-assegno da accreditare: Il traente o il portatore di un assegno bancario possono vietare che il
titolo sia pagato in contanti,apponendo sulla faccia anteriore di questo le parole”da accreditare”o
altra espressione equivalente,in tal caso il trattario può solo accreditare l’assegno nel conto che il
portatore ha presso di lui o compensarlo con un altro credito. La clausola”da accreditare”fa in modo
che l’assegno può essere riscosso solamente dai clienti del trattario.
-assegno non trasferibile:l’assegno con clausola”non trasferibile”o altra equivalente non può
circolare(non è possibile girarlo).Questo assegno può essere riscosso solamente dal prenditore.
In caso di furto non è necessaria la procedura di ammortamento,in quanto è possibile a proprie
spese richiederne un duplicato dal traente.
-ASSEGNO “VADEMECUM” (A COPERTURA GARANTITA)
Gli assegni a copertura garantita assicurano il prenditore dell’esistenza del fondo. Sulla carta
filigranata dell’assegno è impressa la cifra massima per cui l’assegno può essere emesso. Il
banchiere rilascia moduli per un importo complessivo non superiore al fondo ed il cliente non può
disporne fino a quando non abbia pagato gli assegni e restituito gli eventuali moduli non emessi.
In questo modo i portatori degli assegni sono sicuri della presenza del fondo.
-CARTA-ASSEGNI
E’un documento rilasciato dal banchiere trattario al cliente,che lo sottoscrive nella faccia anteriore,
in cui di solito sono indicati:
-numero della carta
-numero del conto corrente
-nome del titolare del conto e della carta
-data di scadenza della carta ed indicazione dell’importo massimo dell’assegno
Nella faccia posteriore della carta vi è una dichiarazione del banchiere in cui questo assicura la
solvibilità dell’emissione,a condizione che il prenditore:
-faccia firmare l’assegno dal traente in sua presenza
-accerti la corrispondenza della firma e del numero del conto apposti sull’assegno e sulla carta
-trascriva il numero della carta sul retro dell’assegno
-presenti per il pagamento l’assegno al banchiere trattario entro il termine della carta-assegni
Gli effetti giuridici della carta-assegni sono controversi,alcuni ritengono che il banchiere si obblighi
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19. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
extracartolarmente a pagare il prenditore anche in assenza di provvista,alle condizioni indicate sulla
carta assegni.
-ASSEGNO TURISTICO(TRAVELLER’S CHECK)
E’uno strumento di pagamento che garantisce i rischi del furto,dello smarrimento o della mancanza
di provvista. Sull’assegno,filigranato e indicante l’importo massimo, deve essere presente la doppia
firma conforme del prenditore.La seconda firma va apposta davanti al prenditore.L’acquirente del
titolo irregolare per non corrispondenza della firma, non diventa titolare del diritto di
credito.L’assegno turistico può non indicare il nome del prenditore,in questo caso risulta essere un
assegno al portatore.
ASSEGNO CIRCOLARE e TITOLI SPECIALI
-ASSEGNO CIRCOLARE:
E’uno strumento di pagamento all’ordine,in esso deve essere presente:
- la denominazione di “assegno circolare”sul titolo.
- la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata.
- l’indicazione del prenditore,della data e del luogo di emissione.
- la sottoscrizione della banca emittente.
- clausola”non trasferibile”per importi superiori a £ 20.000.000
L’assegno circolare è modellato sul pagherò cambiario(o cambiale propria,vedi pg 6) ,perché viene
emesso direttamente su richiesta del cliente,che ne versa l’importo corrispondente o ne consente
l’addebitamento sul suo conto,da una banca che diventa debitrice principale ,obbligandosi a pagarlo
a vista al portatore, presso tutti i recapiti indicati sul titolo. E’un titolo all’ordine che può essere
sbarrato,da accreditare,non trasferibile e turistico. Per emettere assegni circolari la banca deve
essere autorizzata dalla banca d’Italia e tenere presso essa una cauzione in proporzione ai titoli
emessi. Il possessore decade dall’azione di regresso contro i giranti se non presenta il titolo di
pagamento entro 30 giorni dall’emissione. L’azione contro il banchiere emittente si prescrive dopo
3 anni dalla emissione. La girata a favore dello stesso emittente estingue l’assegno.
-VAGLIA CAMBIARIO:
Il vaglia cambiario, emesso dalla banca d’Italia,dal banco di Napoli e dal banco di Sicilia,è un
titolo all’ordine con cui la banca emittente si impegna a pagare a vista una determinata somma di
denaro al portatore legittimo del titolo. Corrispondono agli assegni circolari delle altre banche,ma se
ne differiscono per la denominazione”vaglia cambiario.Per usufruire del vaglia cambiario,come per
l’assegno circolare,è necessario il versamento della somma indicata nel vaglia,somma su cui la
stessa banca si obbligherà a pagare al portatore legittimo.
-ASSEGNO BANCARIO LIBERO E PIAZZATO:
Sono emessi dalla banca d’Italia,dal banco di Napoli e dal banco di Sicilia. Sono titoli all’ordine
modellati sul modello della cambiale tratta, pagabili a vista presso qualsiasi filiale(assegno bancario
libero)o presso una sola filiale(assegno bancario piazzato).Consentono un agevole trasmissione del
denaro da luogo a luogo.
-ASSEGNO CIRCOLARE DELL’ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI:
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20. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
E’l’assegno circolare,autorizzato dalla banca d’Italia, emesso da un istituto centrale raggruppante
diverse banche aderenti.
-FEDE DI CREDITO:
E’un titolo di credito all’ordine emesso dal banco di Napoli e dal banco di Sicilia,pagabile a vista
presso qualsiasi filiale. Deve contenere:
-denominazione di “fede di credito”
-promessa di pagare una somma determinata
-indicazione del prenditore,della data e del luogo di emissione
-sottoscrizione del banco emittente
La fede di credito può contenere:
-indicazione della causa: può essere indicata la causa trasferente il diritto fra il girante ed ilgiratario.
-apposizione di una condizione:il banco pagherà la somma solo in caso di dimostrazione
dell’avveramento della condizione.
Per ambedue i casi la girata deve essere scritta a mano (ed autenticata da un notaio per la
condizione) e sottoscritta dal girante.
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21. Appunti d’esame
Diritto Commerciale visto su: Profland
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http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm
oppure da qualche mirror, come:
www.profland.cjb.net www.profland.135.it
o dalla pagina dedicata su slideshare.net:
www.slideshare.net/profman
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