SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Riassunti di
Diritto Commerciale: il
Fallimento

Si ricorda che:


•   l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio;
•   la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata!
•   gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito;
•   il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo:
    - devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo;
•   il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons




Ti ricordo che se vuoi contribuire mandando degli appunti o quant'altro possa essere utile ad altri
puoi farlo inviando il materiale tramite il modulo presente su
                                 http://profland.altervista.org/mail.htm


Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile.


Profman


Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da Profland:
                                      http://profland.altervista.org



                                                                                                      1/8
sezione Profstudio
                     http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm


oppure da qualche mirror, come:
                           www.profland.cjb.net www.profland.135.it


                           o dalla pagina dedicata su slideshare.net:
                                  www.slideshare.net/profman




                                                                                2/8
RELAZIONE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI PROPRIE DEL CURATORE
FALLIMENTARE
Il tema che andrò a trattare riguarda i compiti specifici del curatore nelle procedure fallimentari;
innanzitutto, vorrei dire che l’argomento è vasto e complesso, cosicché cercherò di sintetizzare al
massimo focalizzando i punti salienti.
Bisogna partire da un punto fermo, è cioè che il legislatore ha voluto eliminare dal mercato, le
imprese in situazione patologica di insolvenza, attraverso la legge fallimentare ( decreto regio del 6
marzo 1942 n° 267).
Assodato che esistono quattro diversi organi, preposti al fallimento, e sono il                Tribunale
fallimentare, organo super partes, il G. D. che è l’organo legiferante e che dirige tutte le operazioni
ed autorizza ad agire il curatore che a sua volta è da un lato organo ausiliario di giustizia, dall’altro
è organo esecutore e propulsore della procedura, io lo definirei come il motore del fallimento, e per
ultimo vi è il comitato dei creditori che ha funzioni meramente consultive.
In pratica, nella prassi, tutta la procedura ricade, nel bene e nel male sul curatore, il quale
innanzitutto deve svolgere senza alcun indugio tutte le operazioni di ordinaria amministrazione ed
anche quelle di straordinaria amministrazione, in questo caso, previa autorizzazione del g.d.
competente.
Egli nelle sue funzioni è un pubblico ufficiale ex art. 30 l.f., ed in quanto tale è tenuto a riferire al
P.M. con relazione degli eventuali reati dei quali venga a conoscenza nell’esercizio del suo ufficio;
deve ricercare eventuali elementi di responsabilità del fallito, ai fini della giustizia penale, non può
delegare ad altri le sue funzioni tranne per singole operazioni sempre previa autorizzazione del g.d.;
i reati del curatore hanno natura di reati propri con tutte le conseguenze penali che hanno come
soggetto un pubblico ufficiale, quindi non deve omettere di adempiere ad i suoi compiti;
( successivamente ritorneremo suli reati penali del curatore).
In ogni caso egli deve adempiere ai propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia.
Le prime operazioni da fare:
1) nominato dal Tribunale competente deve, entro 2 giorni accettare l’incarico, se non sussistono
   motivi ostativi, quali ad esempio la conoscenza personale del fallito, pena la sostituzione con
   altro curatore ex art. 29 l.f.
2) Deve acquisire tutti i documenti della procedura, sia se si tratta di persone giuridiche che di
   persone fisiche; poi tutte le informazioni sul fallito, la sede della società, i motivi e le cause del
   fallimento, e per avere maggiori notizie deve convocare il fallito per un vero e proprio
   interrogatorio formale nel quale chiederà le cause del dissesto, le dimensioni dell’azienda, le
   operazioni compiute, eventuali beni mobili ed immobili esistenti, i rapporti con altri soggetti; al

                                                                                                     3/8
termine dell’interrogatorio il curatore redigerà un verbale sottoscritto dal fallito, in cui lo
   ammonirà della propria veste di pubblico ufficiale da cui derivano gravi responsabilità in caso di
   dichiarazioni false o reticenti. Nel caso in cui il fallito si rifiutasse di sottoporsi
   all’interrogazione il curatore dovrà chiedere al g.d. di disporre l’accompagnamento coatto a
   mezzo forza pubblica ex art. 49 l.f.( il curatore a mio avviso dovrebbe sempre addivenire ad una
   soluzione accondiscendente, e deve tener presente della condizione psicologica del fallito, in
   virtù del principio del buon padre di famiglia).
3) Deve entro 30 gg. recarsi presso l’ex ufficio IVA, oggi agenzia delle entrate, e compilare un
   modello di variazione dati, con cui comunicherà al fisco (che aimè è il principale nostro
   nemico) che il soggetto è fallito, e da ora in poi tutte le comunicazioni fiscali e le dichiarazioni
   le farà il curatore (come ben illistraton dal collega); ( Premesso che la dichiarzione di fallimento
   è pubblica poiché è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale);
4) La l.f.ex artt. 87-88 parla di operazioni di invetariazione, ma nella pratica corrente il curatore
   contatta il cancelliere designato dal tribunale competente per recarsi presso la sede della società,
   previa convocazione e presenza non necessaria del fallito. Verranno così elencati ed inventariati
   tutti i beni, se possibile anche valutati in maniera corretta dal curatore ( nell’impossibilità ci si
   riserverà di valutarli), nelle more il cancelliere redigerà un verbale, che verrà sottoscritto dal
   cancelliere stesso e dal fallito, al termine dell’inventario deve essere sentito il fallito, ex art. 87
   l.f., sull’eventuale esistenza di altri beni da apprendere, ammonendolo sulla responsabilità in cui
   incorre nel caso di false dichiarazioni ex art. 220 l.f. (reclusine da 6 a 18 mesi); al termine il
   curatore se vi sono beni nominerà un custode responsabile di detti beni, è prassi nominare i
   parenti più stretti    del fallito, in mancanza lo stesso. È opportuno redigere al più presto
   l’inventario dei beni, onde evitare che il fallito distragga alcuni beni dalla massa dei creditori. A
   questo proposito vorrei dare alcuni consigli pragmatici, infatti in molte situazioni il legislatore
   ha lasciato ampia libertà di azione al curatore, anche se è intervenuta la giurisprudenza in alcuni
   casi: es. se ci si reca nella sede del fallito è qui non esiste più la sua attività, che è stata rilevata o
   sostituita da altra attività, come ci si deve comportare? Razionalmente, non esistendo più
   l’attività del fallito il curatore all’atto dell’inventario potrebbe decidere di non agire, ma a mio
   avviso, proprio in qualità di pubblico ufficiale, egli agirà, potrà recarsi con il cancelliere nella
   sede, facendo mettere a verbale la deposizione del nuovo titolare che nulla a che fare con il
   fallito, e gli farà dichiarare che tutti i beni presenti sono suoi. Poi, successivamente, se del caso,
   potrà esperite azione revocatoria; ( in alcuni casi si è omessa tale procedura ed il curatore è stato
   assoggettato ad azione di responsabilità civile da parte dei creditori; mutatis mutandis egli
   potrebbe anche in virtù dei suoi poteri sigillare tutti i beni, e bloccare l’attività del nuovo titolare

                                                                                                          4/8
arrecandogli gravi danni economici).
5) Il curatore, avento avuta notizia certa ( es. dalle scritture contabili) dell’esistenza di creditori,
   dovra comunicare loro l’avvenuto fallimento e la data di fissazione dell’udienza di verifica dei
   crediti e tutte le necessarie informazioni per poter presentare la domanda di ammissione al
   passivo. Se il curatore omette ciò il creditore o i creditori potrebbero rivalersi nei suoi confronti.
   È opportuno comunicare l’avvenuto fallimento all’ufficio postale, infatti il curatore riceverà la
   posta del fallito, variazione alla cam.del comm., è prassi che tali operazioni vengano poste in
   essere dalla cancelleria fallimentare.
6) Il curatore deve istutuire il giornale del fallimento con tutte le entrate e le uscite, in ordine
   cronologico; va detto che il curatore in caso di mancanza di fondi, e tenuto ad anticipare le
   spese. L’art. 91 l.f. consente la prenotazione a debito delle spese di bollo altrimenti dovute su
   ogni istanza presentata in cancelleria per il g.d. competente, in ogni caso in calce ad ogni
   istanza(sempre di fallimenti senza fondi) è dovuta la dizione “con prenotazione a debito per
   mancanza di fondi”.
7) dovrà fare delle visure alla conservatoria dei registri immobiliari per riscontrare eventuali
   vendite di immobili in prossimità del fallimento, così da adire azione di revocatoria
   fallimentare. Se vengono rinvenuti beni mobili od immobili, bisogna trascrivere la sentenza di
   fallimento alla conservatoria dei registri imm. per i beni imm. ed al p.r.a. per taluni beni mobili
   quali ad esempio le auovetture.
8) Fatte queste prime operazioni, il curatore dovrà studiare tutta la procedura, poiché entro un
   mese, ma nella prassi i mesi sono 3, dovrò relazionare ex art. 33 l.f. al G D e metterlo a
   conoscenza sulla situazione della procedura; è prassi consolidata che tale relazione venga
   inviata anche in procura. La relazione del curatore non può essere consultata da nessuno fuorchè
   dal g.d. e dal P.M., unica deroga è ammessa su specifica autorizzazione del g.d. In ogni caso
   nella stessa vanno indicate le cause del fallimento, la responsabilità del fallito, se si tratta di
   società va vanno raccolte informazioni in ordine alla “mala gestio” degli amministratori; la
   relazione deve riferire sulle responsabilità penali del fallito, il curatore dovrà verificare
   operazioni imprudenti negligenti o depauperamento del patrimonio con eccessivo abuso di
   credito. Vanno valutati eventuali reati di bancarotta, importante evidenziare che se sussistono
   cause di bancarotta o semplice o preferenziale e se il curatore omette di comunicare eventuali
   anomalie al g.d. competente od alla procura, ne risponde penalmente. Infatti se sono state
   depositate le scritture contabili è indispensabile un loro esame attento al fine di verificare la
   sussistenza di eventuali reati di cui renderne edotta la procura. È bene ricordare che il fallito
   entro 24 ore dalla dichiarazione di fallimento è obbligato a depositare le scritture contabili in

                                                                                                     5/8
cancelleria, non bisogna incorrere nell’errore di invitare il fallito a consegnare le scritture
   contabili direttamente al curatore.
9) Teniamo ben presente che dopo la dichiarazione di fallimento nel caso di società, riscontrata
   l’esistenza di soci illimitatamente responsabili il tribunale o d’ufficio o su domanda del curatore
   dovrà estendere il fallimento ai medesimi soci, dopo averli smentiti in camera di consiglio. Il
   fallimento sociale determina automaticamente il fallimento dei soci illititatamente responsabili,
   sarà irrilevante la posizione economica personale del socio che viene in ogni caso attratto nel
   fallimento.(es. s.n.c., nel caso di s.a.s. può essere dichiarato fallito oltre il socio accomandatario,
   anche il socio accomandante in violazione del divieto di immistione ex art. 2320 c.c. cioè ha
   posto in essere atti propri dell’amministratore).


Come ha ben illustarto il collega, il curatore è tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi ed Iva,
infatti se egli omette ciò è sanzionato dal fisco in prima persona; nella pratica in caso di dichiarazio
ex art. 74 bis se il curatore non è in possesso dei libri contabili, quindi è impossibilitato, egli deve
tempestivamente comunicare alle autorità competenti l’impossibilità di agire, onde evitare le
sanzioni per omessa dichiarazione.


Responsabilità penali del curatore
Le mansioni del curatore come abbiamo visto sono vaste ed articolate, inevitabilmente comportano
molteplici ipotesi di responsabilità in virtù della violazione del dovere di diligenza e cautela
professionale accentuati dal ruolo di pub. Uffi. Ex art. 228-229-230 l.f.
Nell’art. 228- si parla di interesse privato del curatore negli atti del fallimento, tutto ciò per evitare
che il curatore si serva dell’ufficio stesso per conseguire un fine privato, quando egli esplichi
un’attività volta a realizzare un interesse non ricollegabile alla finalità esclusiva del fallimento;
nell’art. 229- si parla di responsabilità penali per accettazione di retribuzione non dovuta
nell’art. 230- si parla di omessa consegna o deposito di cose del fallito: come l’appropriazione o
distrazione di denaro, infatti va ricordato che tutto il denaro del fallimento derivante ad esempio da
attività di cassa, deve essere depositato, immediatamente dal curatore entro 5 gg. su di un libretto al
risparmio, previa autorizzaizone del g.d.


LE NOVITA’ NELLA DISCIPLINA DEI FALLIMENTI
Come ben saprete, dal prossimo anno solare, vi saranno novità rilevanti in materia di diritto
societario, che a mio avviso porteranno l’aumento degli estimatori della s.r.l. e la riduzione del
gradimento di quelli per la s.p.a., infatti ad esempio si procederà all’emissione di obbligazioni per le

                                                                                                        6/8
srl, fatto innovativo, derivante dal legislatore tedesco.
Tali novità andranno ad intaccare anche la sfera fallimentare, infatti è bene ricordare l’art. 2501 del
cod. civ. comma II che così recitava: la partecipazione alla fusione non è consentita alle società
sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell’attivo; la rivisitazione dell’art. 2501 recita così: la partecipazione alla fusione non è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo; da ciò si evince che il
legislatore ha lasciata aperta la porta alla possibilità da parte di talune società di acquisire le società
fallite, fatto che ravvisa una innovazione della procedura fallimentare.
azioni revocatorie
come ho già detto ora andrò ad esporre l’interessante concetto di azione revocatoria, che è di due
tipi ordinaria ex art. 66 l.f. e fallimentare ex art.67 l.f.; tale strumento è una delle principali armi a
disposizione del curatore per riuscire ad eliminare tutte le operazioni fittizie o meno poste in essere
ante fallimento.
Spesso e volentieri, l’imprenditore che si trova in cattive acque decide di vendere realmente o
fittiziamente i suoi beni sia mobili che immobili a terzi, anche a prezzi che sono di gran lunga
inferiori al valore di mercato, ed allora qui deve agire il curatore per evitare il depauperamento della
massa creditoria, revocando gli atti e apprendendo nella procedura fallimentare i beni; 2 sono le
possibili strade la rev. ordinaria in cui può essere revocato ogni atto idoneo ad incidere
negativamente sul patromonio dell’obbligato (fallito), qui sarà l’avvocato nominato dal g.d. su
richiesta del curatore a dover provare l’eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis,
ciè la consapevolezza del terzo contraente di agire arrecando un danno ad altri creditori.
Nella rev,.fallimentare tali condizioni sono declassate, cioè si considerano in re ipsa, sarà la
controparte a dover provare il contrario.




                                                                                                       7/8
Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da:
              http://profland.altervista.org


                     sezione Profstudio
http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm


               oppure da qualche mirror, come:
         www.profland.cjb.net www.profland.135.it


      o dalla pagina dedicata su slideshare.net:
               www.slideshare.net/profman




                                                                  8/8

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

il deposito in albergo
il deposito in albergoil deposito in albergo
il deposito in albergo
 
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
 
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliareLa conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
 
Le obbligazioni
Le obbligazioniLe obbligazioni
Le obbligazioni
 
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
 
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeLa conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
 
Mediazione & Condominio
Mediazione & CondominioMediazione & Condominio
Mediazione & Condominio
 
La Proposta d'Acquisto
La Proposta d'Acquisto La Proposta d'Acquisto
La Proposta d'Acquisto
 
17 Contratti tipici
17 Contratti tipici17 Contratti tipici
17 Contratti tipici
 
Possesso
PossessoPossesso
Possesso
 
Modulo 3 unità 2 la cambiale,l'assegno e gli altri titoli di credito
Modulo 3 unità 2 la cambiale,l'assegno e gli altri titoli di creditoModulo 3 unità 2 la cambiale,l'assegno e gli altri titoli di credito
Modulo 3 unità 2 la cambiale,l'assegno e gli altri titoli di credito
 
Il contratto
Il contrattoIl contratto
Il contratto
 
Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012
 
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
 
Commissione Sovraindebitamento
Commissione SovraindebitamentoCommissione Sovraindebitamento
Commissione Sovraindebitamento
 
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
 
246 2015 il preliminare di vendita trasferisce la sola detenzione qualifi...
246   2015   il preliminare di vendita trasferisce la sola detenzione qualifi...246   2015   il preliminare di vendita trasferisce la sola detenzione qualifi...
246 2015 il preliminare di vendita trasferisce la sola detenzione qualifi...
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
15 invalidità
15 invalidità15 invalidità
15 invalidità
 
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
 

Viewers also liked

Diritto Societario
Diritto SocietarioDiritto Societario
Diritto Societario
Alma Laboris
 
Sovraindebitamento
Sovraindebitamento Sovraindebitamento
Sovraindebitamento
SICEA
 
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-lifeIl-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
Roberto Verde
 

Viewers also liked (20)

Appunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto CommercialeAppunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto Commerciale
 
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIL'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
 
Corsi di Alta Formazione 2016 - Diritto Fallimentare
Corsi di Alta Formazione 2016 - Diritto FallimentareCorsi di Alta Formazione 2016 - Diritto Fallimentare
Corsi di Alta Formazione 2016 - Diritto Fallimentare
 
Diritto Societario
Diritto SocietarioDiritto Societario
Diritto Societario
 
Arbitrato e Conciliazione
Arbitrato e ConciliazioneArbitrato e Conciliazione
Arbitrato e Conciliazione
 
italia.it
italia.it italia.it
italia.it
 
Sovraindebitamento
Sovraindebitamento Sovraindebitamento
Sovraindebitamento
 
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-lifeIl-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
Il-valore-del-fallimento-growth-hack-your-life
 
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
 
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALELO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
 
Mappa Concettuale CCNL
Mappa Concettuale CCNLMappa Concettuale CCNL
Mappa Concettuale CCNL
 
Regime fiscale del rent to buy
Regime fiscale del rent to buyRegime fiscale del rent to buy
Regime fiscale del rent to buy
 
Dichiarazione dei redditi: chi paga le tasse sull'assegno di mantenimento
Dichiarazione dei redditi: chi paga le tasse sull'assegno di mantenimentoDichiarazione dei redditi: chi paga le tasse sull'assegno di mantenimento
Dichiarazione dei redditi: chi paga le tasse sull'assegno di mantenimento
 
Ape nuovi dubbi dal dl destinazione italia
Ape nuovi dubbi dal dl destinazione italiaApe nuovi dubbi dal dl destinazione italia
Ape nuovi dubbi dal dl destinazione italia
 
Il conto corrente dedicato nuovo obbligo per i notai introdotto con la legge ...
Il conto corrente dedicato nuovo obbligo per i notai introdotto con la legge ...Il conto corrente dedicato nuovo obbligo per i notai introdotto con la legge ...
Il conto corrente dedicato nuovo obbligo per i notai introdotto con la legge ...
 
Ape il ministro cancellieri ammette l'errore sulla nullità degli atti
Ape il ministro cancellieri ammette l'errore sulla nullità degli attiApe il ministro cancellieri ammette l'errore sulla nullità degli atti
Ape il ministro cancellieri ammette l'errore sulla nullità degli atti
 
Dl competitività srl controllo va via per giusta causa slides
Dl competitività srl controllo va via per giusta causa slidesDl competitività srl controllo va via per giusta causa slides
Dl competitività srl controllo va via per giusta causa slides
 
Attestato di Prestazione Energetica e il Pasticcio delle norme tecniche di at...
Attestato di Prestazione Energetica e il Pasticcio delle norme tecniche di at...Attestato di Prestazione Energetica e il Pasticcio delle norme tecniche di at...
Attestato di Prestazione Energetica e il Pasticcio delle norme tecniche di at...
 
Decreto Competitività arriva la Circolare del MiSE per l'iscrizione immedia...
Decreto Competitività  arriva la Circolare del MiSE per  l'iscrizione immedia...Decreto Competitività  arriva la Circolare del MiSE per  l'iscrizione immedia...
Decreto Competitività arriva la Circolare del MiSE per l'iscrizione immedia...
 
Decreto Competitività: trasformazione societaria, semplificata la stima slides
Decreto Competitività: trasformazione societaria, semplificata la stima slidesDecreto Competitività: trasformazione societaria, semplificata la stima slides
Decreto Competitività: trasformazione societaria, semplificata la stima slides
 

Similar to Appunti di Diritto commerciale: il Fallimento

Pillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italiaPillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italia
Prof. Cosimo Loré
 
Guida aste-immobiliari
Guida aste-immobiliariGuida aste-immobiliari
Guida aste-immobiliari
morc74
 
Arbitro bancario
Arbitro bancarioArbitro bancario
Arbitro bancario
AMBVARESE
 
Movimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibiliMovimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibili
Paolo Soro
 
Modulo ricorso multe_generico
Modulo ricorso multe_genericoModulo ricorso multe_generico
Modulo ricorso multe_generico
khamrin
 
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'eredeParere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
Avvocatoavarese Avarese
 

Similar to Appunti di Diritto commerciale: il Fallimento (20)

Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
 
Pillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italiaPillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italia
 
Guida aste-immobiliari
Guida aste-immobiliariGuida aste-immobiliari
Guida aste-immobiliari
 
Scheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordatoScheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordato
 
S. Pettinato - Le procedure di composizione delle crisi presso le Camere di C...
S. Pettinato - Le procedure di composizione delle crisi presso le Camere di C...S. Pettinato - Le procedure di composizione delle crisi presso le Camere di C...
S. Pettinato - Le procedure di composizione delle crisi presso le Camere di C...
 
Arbitro bancario
Arbitro bancarioArbitro bancario
Arbitro bancario
 
La relazione ex art. 33 l.fall.
La relazione ex art. 33 l.fall.La relazione ex art. 33 l.fall.
La relazione ex art. 33 l.fall.
 
Presentazione scuola distrettuale avvocati
Presentazione  scuola distrettuale avvocatiPresentazione  scuola distrettuale avvocati
Presentazione scuola distrettuale avvocati
 
Guida all'Acquisto e alla Vendita della Casa
Guida all'Acquisto e alla Vendita della CasaGuida all'Acquisto e alla Vendita della Casa
Guida all'Acquisto e alla Vendita della Casa
 
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTAREGuida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
 
Movimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibiliMovimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibili
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
 
Guida successioni tutelate
Guida successioni tutelateGuida successioni tutelate
Guida successioni tutelate
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
 
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
 
Introduzione alle aste giudiziarie
Introduzione alle aste giudiziarie Introduzione alle aste giudiziarie
Introduzione alle aste giudiziarie
 
Modulo ricorso multe_generico
Modulo ricorso multe_genericoModulo ricorso multe_generico
Modulo ricorso multe_generico
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
 
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'eredeParere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
Parere pro veritate eredita' gravata da debiti dell'erede
 
Aspetti fiscali della procedura esecutiva immobiliare
Aspetti fiscali della procedura esecutiva immobiliareAspetti fiscali della procedura esecutiva immobiliare
Aspetti fiscali della procedura esecutiva immobiliare
 

More from profman

More from profman (20)

Belle piume
Belle piumeBelle piume
Belle piume
 
Greetings from Antartica - Beautè de l'Antarctique
Greetings from Antartica - Beautè de l'AntarctiqueGreetings from Antartica - Beautè de l'Antarctique
Greetings from Antartica - Beautè de l'Antarctique
 
Street Creativity
Street CreativityStreet Creativity
Street Creativity
 
Foto spettacolari - Spectaculaire foto’s
Foto spettacolari - Spectaculaire foto’sFoto spettacolari - Spectaculaire foto’s
Foto spettacolari - Spectaculaire foto’s
 
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e AmministrativoPrincipi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
 
Foto rare - Rare Photos
Foto rare - Rare PhotosFoto rare - Rare Photos
Foto rare - Rare Photos
 
Appunti di Scienza delle finanze
Appunti di Scienza delle finanzeAppunti di Scienza delle finanze
Appunti di Scienza delle finanze
 
Non disperare
Non disperareNon disperare
Non disperare
 
Vacanze stravaganti Wacky Holidays
Vacanze stravaganti Wacky HolidaysVacanze stravaganti Wacky Holidays
Vacanze stravaganti Wacky Holidays
 
Appunti di Strategia aziendale: esercizi
Appunti di Strategia aziendale: eserciziAppunti di Strategia aziendale: esercizi
Appunti di Strategia aziendale: esercizi
 
Appunti di Strategia aziendale: lucidi
Appunti di Strategia aziendale: lucidiAppunti di Strategia aziendale: lucidi
Appunti di Strategia aziendale: lucidi
 
Appunti di Strategia aziendale: caso marzotto
Appunti di Strategia aziendale: caso marzottoAppunti di Strategia aziendale: caso marzotto
Appunti di Strategia aziendale: caso marzotto
 
Appunti di Strategia aziendale
Appunti di Strategia aziendaleAppunti di Strategia aziendale
Appunti di Strategia aziendale
 
Appunti di Storia economica: seminari
Appunti di Storia economica: seminariAppunti di Storia economica: seminari
Appunti di Storia economica: seminari
 
Appunti di Storia economica: rivoluzione industriale
Appunti di Storia economica: rivoluzione industrialeAppunti di Storia economica: rivoluzione industriale
Appunti di Storia economica: rivoluzione industriale
 
Appunti di Storia economica: economia italiana
Appunti di Storia economica: economia italianaAppunti di Storia economica: economia italiana
Appunti di Storia economica: economia italiana
 
Appunti di Storia economica: economia mondiale
Appunti di Storia economica: economia mondialeAppunti di Storia economica: economia mondiale
Appunti di Storia economica: economia mondiale
 
Appunti di Ragioneria: bilancio civilistico
Appunti di Ragioneria: bilancio civilisticoAppunti di Ragioneria: bilancio civilistico
Appunti di Ragioneria: bilancio civilistico
 
Appunti di Ragioneria
Appunti di RagioneriaAppunti di Ragioneria
Appunti di Ragioneria
 
Appunti di Organizzazione aziendale: domande
Appunti di Organizzazione aziendale: domandeAppunti di Organizzazione aziendale: domande
Appunti di Organizzazione aziendale: domande
 

Recently uploaded

Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
lorenzodemidio01
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
lorenzodemidio01
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
giorgiadeascaniis59
 

Recently uploaded (18)

Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibile
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
 
LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
 
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxTosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
 
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxAristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
 
Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
 

Appunti di Diritto commerciale: il Fallimento

  • 1. Riassunti di Diritto Commerciale: il Fallimento Si ricorda che: • l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio; • la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata! • gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito; • il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo: - devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo; • il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons Ti ricordo che se vuoi contribuire mandando degli appunti o quant'altro possa essere utile ad altri puoi farlo inviando il materiale tramite il modulo presente su http://profland.altervista.org/mail.htm Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile. Profman Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da Profland: http://profland.altervista.org 1/8
  • 2. sezione Profstudio http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm oppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.135.it o dalla pagina dedicata su slideshare.net: www.slideshare.net/profman 2/8
  • 3. RELAZIONE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI PROPRIE DEL CURATORE FALLIMENTARE Il tema che andrò a trattare riguarda i compiti specifici del curatore nelle procedure fallimentari; innanzitutto, vorrei dire che l’argomento è vasto e complesso, cosicché cercherò di sintetizzare al massimo focalizzando i punti salienti. Bisogna partire da un punto fermo, è cioè che il legislatore ha voluto eliminare dal mercato, le imprese in situazione patologica di insolvenza, attraverso la legge fallimentare ( decreto regio del 6 marzo 1942 n° 267). Assodato che esistono quattro diversi organi, preposti al fallimento, e sono il Tribunale fallimentare, organo super partes, il G. D. che è l’organo legiferante e che dirige tutte le operazioni ed autorizza ad agire il curatore che a sua volta è da un lato organo ausiliario di giustizia, dall’altro è organo esecutore e propulsore della procedura, io lo definirei come il motore del fallimento, e per ultimo vi è il comitato dei creditori che ha funzioni meramente consultive. In pratica, nella prassi, tutta la procedura ricade, nel bene e nel male sul curatore, il quale innanzitutto deve svolgere senza alcun indugio tutte le operazioni di ordinaria amministrazione ed anche quelle di straordinaria amministrazione, in questo caso, previa autorizzazione del g.d. competente. Egli nelle sue funzioni è un pubblico ufficiale ex art. 30 l.f., ed in quanto tale è tenuto a riferire al P.M. con relazione degli eventuali reati dei quali venga a conoscenza nell’esercizio del suo ufficio; deve ricercare eventuali elementi di responsabilità del fallito, ai fini della giustizia penale, non può delegare ad altri le sue funzioni tranne per singole operazioni sempre previa autorizzazione del g.d.; i reati del curatore hanno natura di reati propri con tutte le conseguenze penali che hanno come soggetto un pubblico ufficiale, quindi non deve omettere di adempiere ad i suoi compiti; ( successivamente ritorneremo suli reati penali del curatore). In ogni caso egli deve adempiere ai propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia. Le prime operazioni da fare: 1) nominato dal Tribunale competente deve, entro 2 giorni accettare l’incarico, se non sussistono motivi ostativi, quali ad esempio la conoscenza personale del fallito, pena la sostituzione con altro curatore ex art. 29 l.f. 2) Deve acquisire tutti i documenti della procedura, sia se si tratta di persone giuridiche che di persone fisiche; poi tutte le informazioni sul fallito, la sede della società, i motivi e le cause del fallimento, e per avere maggiori notizie deve convocare il fallito per un vero e proprio interrogatorio formale nel quale chiederà le cause del dissesto, le dimensioni dell’azienda, le operazioni compiute, eventuali beni mobili ed immobili esistenti, i rapporti con altri soggetti; al 3/8
  • 4. termine dell’interrogatorio il curatore redigerà un verbale sottoscritto dal fallito, in cui lo ammonirà della propria veste di pubblico ufficiale da cui derivano gravi responsabilità in caso di dichiarazioni false o reticenti. Nel caso in cui il fallito si rifiutasse di sottoporsi all’interrogazione il curatore dovrà chiedere al g.d. di disporre l’accompagnamento coatto a mezzo forza pubblica ex art. 49 l.f.( il curatore a mio avviso dovrebbe sempre addivenire ad una soluzione accondiscendente, e deve tener presente della condizione psicologica del fallito, in virtù del principio del buon padre di famiglia). 3) Deve entro 30 gg. recarsi presso l’ex ufficio IVA, oggi agenzia delle entrate, e compilare un modello di variazione dati, con cui comunicherà al fisco (che aimè è il principale nostro nemico) che il soggetto è fallito, e da ora in poi tutte le comunicazioni fiscali e le dichiarazioni le farà il curatore (come ben illistraton dal collega); ( Premesso che la dichiarzione di fallimento è pubblica poiché è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale); 4) La l.f.ex artt. 87-88 parla di operazioni di invetariazione, ma nella pratica corrente il curatore contatta il cancelliere designato dal tribunale competente per recarsi presso la sede della società, previa convocazione e presenza non necessaria del fallito. Verranno così elencati ed inventariati tutti i beni, se possibile anche valutati in maniera corretta dal curatore ( nell’impossibilità ci si riserverà di valutarli), nelle more il cancelliere redigerà un verbale, che verrà sottoscritto dal cancelliere stesso e dal fallito, al termine dell’inventario deve essere sentito il fallito, ex art. 87 l.f., sull’eventuale esistenza di altri beni da apprendere, ammonendolo sulla responsabilità in cui incorre nel caso di false dichiarazioni ex art. 220 l.f. (reclusine da 6 a 18 mesi); al termine il curatore se vi sono beni nominerà un custode responsabile di detti beni, è prassi nominare i parenti più stretti del fallito, in mancanza lo stesso. È opportuno redigere al più presto l’inventario dei beni, onde evitare che il fallito distragga alcuni beni dalla massa dei creditori. A questo proposito vorrei dare alcuni consigli pragmatici, infatti in molte situazioni il legislatore ha lasciato ampia libertà di azione al curatore, anche se è intervenuta la giurisprudenza in alcuni casi: es. se ci si reca nella sede del fallito è qui non esiste più la sua attività, che è stata rilevata o sostituita da altra attività, come ci si deve comportare? Razionalmente, non esistendo più l’attività del fallito il curatore all’atto dell’inventario potrebbe decidere di non agire, ma a mio avviso, proprio in qualità di pubblico ufficiale, egli agirà, potrà recarsi con il cancelliere nella sede, facendo mettere a verbale la deposizione del nuovo titolare che nulla a che fare con il fallito, e gli farà dichiarare che tutti i beni presenti sono suoi. Poi, successivamente, se del caso, potrà esperite azione revocatoria; ( in alcuni casi si è omessa tale procedura ed il curatore è stato assoggettato ad azione di responsabilità civile da parte dei creditori; mutatis mutandis egli potrebbe anche in virtù dei suoi poteri sigillare tutti i beni, e bloccare l’attività del nuovo titolare 4/8
  • 5. arrecandogli gravi danni economici). 5) Il curatore, avento avuta notizia certa ( es. dalle scritture contabili) dell’esistenza di creditori, dovra comunicare loro l’avvenuto fallimento e la data di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e tutte le necessarie informazioni per poter presentare la domanda di ammissione al passivo. Se il curatore omette ciò il creditore o i creditori potrebbero rivalersi nei suoi confronti. È opportuno comunicare l’avvenuto fallimento all’ufficio postale, infatti il curatore riceverà la posta del fallito, variazione alla cam.del comm., è prassi che tali operazioni vengano poste in essere dalla cancelleria fallimentare. 6) Il curatore deve istutuire il giornale del fallimento con tutte le entrate e le uscite, in ordine cronologico; va detto che il curatore in caso di mancanza di fondi, e tenuto ad anticipare le spese. L’art. 91 l.f. consente la prenotazione a debito delle spese di bollo altrimenti dovute su ogni istanza presentata in cancelleria per il g.d. competente, in ogni caso in calce ad ogni istanza(sempre di fallimenti senza fondi) è dovuta la dizione “con prenotazione a debito per mancanza di fondi”. 7) dovrà fare delle visure alla conservatoria dei registri immobiliari per riscontrare eventuali vendite di immobili in prossimità del fallimento, così da adire azione di revocatoria fallimentare. Se vengono rinvenuti beni mobili od immobili, bisogna trascrivere la sentenza di fallimento alla conservatoria dei registri imm. per i beni imm. ed al p.r.a. per taluni beni mobili quali ad esempio le auovetture. 8) Fatte queste prime operazioni, il curatore dovrà studiare tutta la procedura, poiché entro un mese, ma nella prassi i mesi sono 3, dovrò relazionare ex art. 33 l.f. al G D e metterlo a conoscenza sulla situazione della procedura; è prassi consolidata che tale relazione venga inviata anche in procura. La relazione del curatore non può essere consultata da nessuno fuorchè dal g.d. e dal P.M., unica deroga è ammessa su specifica autorizzazione del g.d. In ogni caso nella stessa vanno indicate le cause del fallimento, la responsabilità del fallito, se si tratta di società va vanno raccolte informazioni in ordine alla “mala gestio” degli amministratori; la relazione deve riferire sulle responsabilità penali del fallito, il curatore dovrà verificare operazioni imprudenti negligenti o depauperamento del patrimonio con eccessivo abuso di credito. Vanno valutati eventuali reati di bancarotta, importante evidenziare che se sussistono cause di bancarotta o semplice o preferenziale e se il curatore omette di comunicare eventuali anomalie al g.d. competente od alla procura, ne risponde penalmente. Infatti se sono state depositate le scritture contabili è indispensabile un loro esame attento al fine di verificare la sussistenza di eventuali reati di cui renderne edotta la procura. È bene ricordare che il fallito entro 24 ore dalla dichiarazione di fallimento è obbligato a depositare le scritture contabili in 5/8
  • 6. cancelleria, non bisogna incorrere nell’errore di invitare il fallito a consegnare le scritture contabili direttamente al curatore. 9) Teniamo ben presente che dopo la dichiarazione di fallimento nel caso di società, riscontrata l’esistenza di soci illimitatamente responsabili il tribunale o d’ufficio o su domanda del curatore dovrà estendere il fallimento ai medesimi soci, dopo averli smentiti in camera di consiglio. Il fallimento sociale determina automaticamente il fallimento dei soci illititatamente responsabili, sarà irrilevante la posizione economica personale del socio che viene in ogni caso attratto nel fallimento.(es. s.n.c., nel caso di s.a.s. può essere dichiarato fallito oltre il socio accomandatario, anche il socio accomandante in violazione del divieto di immistione ex art. 2320 c.c. cioè ha posto in essere atti propri dell’amministratore). Come ha ben illustarto il collega, il curatore è tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi ed Iva, infatti se egli omette ciò è sanzionato dal fisco in prima persona; nella pratica in caso di dichiarazio ex art. 74 bis se il curatore non è in possesso dei libri contabili, quindi è impossibilitato, egli deve tempestivamente comunicare alle autorità competenti l’impossibilità di agire, onde evitare le sanzioni per omessa dichiarazione. Responsabilità penali del curatore Le mansioni del curatore come abbiamo visto sono vaste ed articolate, inevitabilmente comportano molteplici ipotesi di responsabilità in virtù della violazione del dovere di diligenza e cautela professionale accentuati dal ruolo di pub. Uffi. Ex art. 228-229-230 l.f. Nell’art. 228- si parla di interesse privato del curatore negli atti del fallimento, tutto ciò per evitare che il curatore si serva dell’ufficio stesso per conseguire un fine privato, quando egli esplichi un’attività volta a realizzare un interesse non ricollegabile alla finalità esclusiva del fallimento; nell’art. 229- si parla di responsabilità penali per accettazione di retribuzione non dovuta nell’art. 230- si parla di omessa consegna o deposito di cose del fallito: come l’appropriazione o distrazione di denaro, infatti va ricordato che tutto il denaro del fallimento derivante ad esempio da attività di cassa, deve essere depositato, immediatamente dal curatore entro 5 gg. su di un libretto al risparmio, previa autorizzaizone del g.d. LE NOVITA’ NELLA DISCIPLINA DEI FALLIMENTI Come ben saprete, dal prossimo anno solare, vi saranno novità rilevanti in materia di diritto societario, che a mio avviso porteranno l’aumento degli estimatori della s.r.l. e la riduzione del gradimento di quelli per la s.p.a., infatti ad esempio si procederà all’emissione di obbligazioni per le 6/8
  • 7. srl, fatto innovativo, derivante dal legislatore tedesco. Tali novità andranno ad intaccare anche la sfera fallimentare, infatti è bene ricordare l’art. 2501 del cod. civ. comma II che così recitava: la partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo; la rivisitazione dell’art. 2501 recita così: la partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo; da ciò si evince che il legislatore ha lasciata aperta la porta alla possibilità da parte di talune società di acquisire le società fallite, fatto che ravvisa una innovazione della procedura fallimentare. azioni revocatorie come ho già detto ora andrò ad esporre l’interessante concetto di azione revocatoria, che è di due tipi ordinaria ex art. 66 l.f. e fallimentare ex art.67 l.f.; tale strumento è una delle principali armi a disposizione del curatore per riuscire ad eliminare tutte le operazioni fittizie o meno poste in essere ante fallimento. Spesso e volentieri, l’imprenditore che si trova in cattive acque decide di vendere realmente o fittiziamente i suoi beni sia mobili che immobili a terzi, anche a prezzi che sono di gran lunga inferiori al valore di mercato, ed allora qui deve agire il curatore per evitare il depauperamento della massa creditoria, revocando gli atti e apprendendo nella procedura fallimentare i beni; 2 sono le possibili strade la rev. ordinaria in cui può essere revocato ogni atto idoneo ad incidere negativamente sul patromonio dell’obbligato (fallito), qui sarà l’avvocato nominato dal g.d. su richiesta del curatore a dover provare l’eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis, ciè la consapevolezza del terzo contraente di agire arrecando un danno ad altri creditori. Nella rev,.fallimentare tali condizioni sono declassate, cioè si considerano in re ipsa, sarà la controparte a dover provare il contrario. 7/8
  • 8. Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da: http://profland.altervista.org sezione Profstudio http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm oppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.135.it o dalla pagina dedicata su slideshare.net: www.slideshare.net/profman 8/8