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A partire dal luglio 2014, è operativo il D.Lgs n.102 che
promuove l’efficienza energetica nelle grandi imprese,
nella Pubblica Amministrazione e nelle Piccole/Medie
Imprese attraverso misure innovative. Tra queste,
l’obbligo per le grandi imprese e quelle a forte
consumo di energia di effettuare una diagnosi
energetica entro il 5 dicembre 2015 per poi ripeterla
ogni 4 anni.
DIAGNOSI ED EFFICIENZA
ENERGETICA
D.Lgs 102/2014
www.powerengineeringsrl.com
Industria chimica Industria estrattiva
Industria elettromeccanica Grande distribuzione
Per venire incontro agli obblighi delle aziende
interessate al tema dell’ efficienza energetica
ed ai sistemi per realizzarla
POWER ENGINEERING
mette a disposizione la sua professionalità.
INSIEME PER L’EFFICIENZA ED
IL RISPARMIO ENERGETICO
I consumi di energia elettrica in ITALIA
Anno 2014
Su un consumo nazionale di 291.083 TWh
 INDUSTRIA : 122.505 TWh
 DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE : 20.905 TWh
L’obbligo dell’esecuzione della Diagnosi Energetica, così
come chiarito nel Maggio 2015 dalla Direzione Generale
Mercato Elettrico del MISE, deve prevedere un
Piano di Monitoraggio permanente
in modo da tener sotto controllo i dati significativi utili al
processo gestionale dando il giusto peso energetico allo
specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.
.
Oltre all’esigenza di adempiere alle disposizioni di
legge, il Ministero dello Sviluppo Economico , ritiene
che le Diagnosi rappresentino un’opportunità per le
imprese in quanto permettono di individuare i margini
di miglioramento degli usi energetici e di intervenire
per contenere i consumi e ridurre le spese in modo da
accrescere il proprio vantaggio competitivo.
OBIETTIVO
OBBLIGHI NORMATIVI
Decreto Legislativo
102/2014
I soggetti obbligati alla diagnosi ed efficienza energetica sono:
LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
In base al DECRETO MINISTERIALE del 5 aprile 2013 si definiscono” imprese a forte consumo di
energia “ le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti
condizioni:
 abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia
elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
 il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo
svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato,
determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3%.
LE GRANDI IMPRESE
In base al Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 si definiscono “ grandi imprese “ tutte quelle che
hanno le seguenti caratteristiche:
 numero di occupati oltre 249,
 fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro,
 bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
D.Lgs 102/2014D.Lgs 102/2014
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS
e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa
un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’ allegato 2 del decreto.
I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione
CHI PUO’ ESEGUIRE L’AUDIT
I soggetti qualificati, anche se non certificati (almeno fino a luglio 2016), possono eseguire l'audit: si
tratta di ESCO (Energy Service Company), Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), auditor energetici.
SANZIONI
Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015
sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. Se la diagnosi non è
effettuata in conformità alle prescrizioni viene ridotta del 50%. La sanzione non esime l'azienda
dall'effettuare la diagnosi, che deve essere comunque comunicata all'ENEA entro 6 mesi
dell'irrogazione della sanzione.
Diagnosi ed Efficienza Energetica
RIFASAMENTO :
COSFI A 0,95 DAL 2016
L’Autorità ha dato maggiori strumenti ai distributori per il raggiungimento degli obbiettivi della
delibera, trasformando di fatto i requisiti in materia di immissione di energia reattiva non più
come semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti «regola tecnica»
L’AEEG al fine di poter raggiungere i propri obiettivi, definiti nella Delibera 180/2013/R/EEL, ha
incrementato le soglie relative ai corrispettivi per prelievi di energia reattiva in funzione del
mancato raggiungimento dell’efficienza energetica
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti A. e B. può comportare la
richiesta da parte del gestore di rete competente l’adeguamento degli impianti, pena la
sospensione del servizio.
.
L ‘AEEG impone agli utenti BT, MT e AT requisiti stringenti per quanto riguarda il prelievo di
energia reattiva dalla rete.
La Delibera si inserisce nel contesto di efficientamento energetico descritto dal Decreto
Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il quale recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obbiettivo nazionale di
risparmio energetico.
L’introduzione della Delibera cambia le regole stabilendo:
A. Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di
potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei
periodi di alto carico è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio
mensile è 0,7.
B. Non è consenti agi utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti
di prelievo nella titolarità di clienti finali.
OBIETTIVO
OBBLIGHI NORMATIVI
Delibera AEEG
180/2013/R/EEL
POWER ENGINEERING offre alle aziende obbligate agli adempimenti previsti dalla Delibera
180/2013/R/EEL un'attività di Audit di Assessment e Diagnosi Energetica
RIFASAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
Si definisce rifasamento qualsiasi provvedimento adoperato per aumentare (o come si dice comunemente a
migliorare) il fattore di potenza ( cos φ ) in un dato carico, allo scopo di ridurre, a pari potenza attiva assorbita, il
valore della corrente che circola nell'impianto. Lo scopo del rifasamento è soprattutto quello di diminuire le perdite
d'energia e di ridurre l'assorbimento di potenza reattiva proporzionalmente ai macchinari e alle linee esistenti in un
sito industriale. Il rifasamento degli impianti ha acquistato importanza poiché l'ente distributore dell'energia elettrica
ha imposto clausole contrattuali attraverso i provvedimenti tariffari del CIP (nº 12/1984 e nº 26/1989) che obbligano
l'utente a rifasare il proprio impianto, pena il pagamento di una penale.
Il rifasamento dell'impianto elettrico industriale correttamente dimensionato rappresenta l'intervento tecnologico a
più basso tempo di recupero d'investimento. Generalmente, il rifasamento di un impianto produttivo si ripaga in
pochi mesi
Nei circuiti con particolari utilizzatori come le lampade a filamento, gli scaldacqua, certi tipi di forni, la potenza
apparente assorbita è tutta potenza attiva. Nei circuiti con utilizzatori che hanno al loro interno avvolgimenti, come i
motori, le saldatrici, gli alimentatori delle lampade fluorescenti, i trasformatori, una parte della potenza apparente
assorbita viene impegnata per eccitare i circuiti magnetici e non è quindi impiegata come potenza attiva, ma come
potenza generalmente chiamata potenza reattiva.
Il rifasamento elettrico - aspetti teorici e presupposti tecnici
Nelle utenze industriali, la maggior parte dei carichi è costituita da motori e trasformatori, che generano un campo
magnetico. Questo fatto introduce uno sfasamento tra tensione e corrente, causando il consumo di potenza reattiva
(espressa in kVAR). Questa potenza concorre al consumo di energia reattiva, misurata in kVARh dall'ente erogatore.
La sola potenza "utile" (in grado, cioè, di trasformare l'energia elettrica in lavoro meccanico) è quella attiva. La
potenza reattiva non solo non può essere trasformata in lavoro meccanico, ma causa anche il transito in rete di una
maggiore corrente efficace rispetto a quella che si avrebbe consumando sola potenza attiva. Poiché le perdite per
effetto Joule lungo i cavi elettrici sono proporzionali al quadrato della corrente circolante, un aumento di
quest'ultima, dovuto all'assorbimento di potenza reattiva, introduce una maggiore perdita di energia, a parità di
potenza attiva fornita. La potenza reattiva-induttiva, quindi, costituisce un carico supplementare per i generatori, i
trasformatori e le linee di trasporto e distribuzione, impegnando il fornitore di energia a sovradimensionare i propri
generatori a scapito del rendimento e provocando altresì una maggiore caduta di tensione in linea, che si traduce in
ulteriori perdite di potenza attiva. Per ovviare a questo problema, si inseriscono in parallelo ai motori delle batterie di
condensatori (carichi capacitivi) che contrastano l'effetto dei carichi induttivi, tendendo a riportare in "fase" tensione
e corrente. Proprio per questo motivo tale operazione viene detta "rifasamento". Notare che, viceversa, qualora la
natura del carico fosse capacitiva, si può introdurre dei componenti induttivi che contrastano l'effetto dei carichi
capacitivi.
In presenza di impianti in bassa tensione e con potenza impegnata maggiore di 15 kW, quando il fattore di potenza
medio mensile è inferiore a 0,7 l'utente è obbligato a rifasare l'impianto. Quando il fattore di potenza medio mensile
è compreso tra 0,7 e 0,95 non c'è l'obbligo di rifasare l'impianto ma l'utente paga una penale per l'energia reattiva.
Quando il fattore di potenza medio mensile è superiore a 0,95 ed inferiore ad 1 non c'è l'obbligo di rifasare l'impianto
e non si paga nessuna quota d'energia reattiva.
Se il rifasamento (carico capacitivo) rimane attivo sulla linea quando non ce n'è bisogno, assorbe energia reattiva
capacitiva che si somma alla reattiva induttiva normalmente consumata dall'impianto. La somma delle due energie
può causare l'addebito di somme per eccessivo consumo reattivo, anche se in realtà l'utente sta rifasando gli impianti
dell'ente fornitore.
L'utente è quindi sollecitato a rifasare almeno fino ad un fattore di potenza = 0,95.

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Comunicazione obblighi normativi

  • 1. A partire dal luglio 2014, è operativo il D.Lgs n.102 che promuove l’efficienza energetica nelle grandi imprese, nella Pubblica Amministrazione e nelle Piccole/Medie Imprese attraverso misure innovative. Tra queste, l’obbligo per le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia di effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 per poi ripeterla ogni 4 anni. DIAGNOSI ED EFFICIENZA ENERGETICA D.Lgs 102/2014 www.powerengineeringsrl.com Industria chimica Industria estrattiva Industria elettromeccanica Grande distribuzione Per venire incontro agli obblighi delle aziende interessate al tema dell’ efficienza energetica ed ai sistemi per realizzarla POWER ENGINEERING mette a disposizione la sua professionalità. INSIEME PER L’EFFICIENZA ED IL RISPARMIO ENERGETICO I consumi di energia elettrica in ITALIA Anno 2014 Su un consumo nazionale di 291.083 TWh  INDUSTRIA : 122.505 TWh  DISTRIBUZIONE COMMERCIALE : 20.905 TWh L’obbligo dell’esecuzione della Diagnosi Energetica, così come chiarito nel Maggio 2015 dalla Direzione Generale Mercato Elettrico del MISE, deve prevedere un Piano di Monitoraggio permanente in modo da tener sotto controllo i dati significativi utili al processo gestionale dando il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato. . Oltre all’esigenza di adempiere alle disposizioni di legge, il Ministero dello Sviluppo Economico , ritiene che le Diagnosi rappresentino un’opportunità per le imprese in quanto permettono di individuare i margini di miglioramento degli usi energetici e di intervenire per contenere i consumi e ridurre le spese in modo da accrescere il proprio vantaggio competitivo. OBIETTIVO OBBLIGHI NORMATIVI Decreto Legislativo 102/2014
  • 2. I soggetti obbligati alla diagnosi ed efficienza energetica sono: LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA In base al DECRETO MINISTERIALE del 5 aprile 2013 si definiscono” imprese a forte consumo di energia “ le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:  abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;  il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3%. LE GRANDI IMPRESE In base al Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 si definiscono “ grandi imprese “ tutte quelle che hanno le seguenti caratteristiche:  numero di occupati oltre 249,  fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro,  bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. D.Lgs 102/2014D.Lgs 102/2014 Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’ allegato 2 del decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione CHI PUO’ ESEGUIRE L’AUDIT I soggetti qualificati, anche se non certificati (almeno fino a luglio 2016), possono eseguire l'audit: si tratta di ESCO (Energy Service Company), Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), auditor energetici. SANZIONI Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. Se la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni viene ridotta del 50%. La sanzione non esime l'azienda dall'effettuare la diagnosi, che deve essere comunque comunicata all'ENEA entro 6 mesi dell'irrogazione della sanzione. Diagnosi ed Efficienza Energetica
  • 3. RIFASAMENTO : COSFI A 0,95 DAL 2016 L’Autorità ha dato maggiori strumenti ai distributori per il raggiungimento degli obbiettivi della delibera, trasformando di fatto i requisiti in materia di immissione di energia reattiva non più come semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti «regola tecnica» L’AEEG al fine di poter raggiungere i propri obiettivi, definiti nella Delibera 180/2013/R/EEL, ha incrementato le soglie relative ai corrispettivi per prelievi di energia reattiva in funzione del mancato raggiungimento dell’efficienza energetica Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti A. e B. può comportare la richiesta da parte del gestore di rete competente l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. . L ‘AEEG impone agli utenti BT, MT e AT requisiti stringenti per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete. La Delibera si inserisce nel contesto di efficientamento energetico descritto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il quale recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obbiettivo nazionale di risparmio energetico. L’introduzione della Delibera cambia le regole stabilendo: A. Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7. B. Non è consenti agi utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali. OBIETTIVO OBBLIGHI NORMATIVI Delibera AEEG 180/2013/R/EEL POWER ENGINEERING offre alle aziende obbligate agli adempimenti previsti dalla Delibera 180/2013/R/EEL un'attività di Audit di Assessment e Diagnosi Energetica
  • 4. RIFASAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Si definisce rifasamento qualsiasi provvedimento adoperato per aumentare (o come si dice comunemente a migliorare) il fattore di potenza ( cos φ ) in un dato carico, allo scopo di ridurre, a pari potenza attiva assorbita, il valore della corrente che circola nell'impianto. Lo scopo del rifasamento è soprattutto quello di diminuire le perdite d'energia e di ridurre l'assorbimento di potenza reattiva proporzionalmente ai macchinari e alle linee esistenti in un sito industriale. Il rifasamento degli impianti ha acquistato importanza poiché l'ente distributore dell'energia elettrica ha imposto clausole contrattuali attraverso i provvedimenti tariffari del CIP (nº 12/1984 e nº 26/1989) che obbligano l'utente a rifasare il proprio impianto, pena il pagamento di una penale. Il rifasamento dell'impianto elettrico industriale correttamente dimensionato rappresenta l'intervento tecnologico a più basso tempo di recupero d'investimento. Generalmente, il rifasamento di un impianto produttivo si ripaga in pochi mesi Nei circuiti con particolari utilizzatori come le lampade a filamento, gli scaldacqua, certi tipi di forni, la potenza apparente assorbita è tutta potenza attiva. Nei circuiti con utilizzatori che hanno al loro interno avvolgimenti, come i motori, le saldatrici, gli alimentatori delle lampade fluorescenti, i trasformatori, una parte della potenza apparente assorbita viene impegnata per eccitare i circuiti magnetici e non è quindi impiegata come potenza attiva, ma come potenza generalmente chiamata potenza reattiva. Il rifasamento elettrico - aspetti teorici e presupposti tecnici Nelle utenze industriali, la maggior parte dei carichi è costituita da motori e trasformatori, che generano un campo magnetico. Questo fatto introduce uno sfasamento tra tensione e corrente, causando il consumo di potenza reattiva (espressa in kVAR). Questa potenza concorre al consumo di energia reattiva, misurata in kVARh dall'ente erogatore. La sola potenza "utile" (in grado, cioè, di trasformare l'energia elettrica in lavoro meccanico) è quella attiva. La potenza reattiva non solo non può essere trasformata in lavoro meccanico, ma causa anche il transito in rete di una maggiore corrente efficace rispetto a quella che si avrebbe consumando sola potenza attiva. Poiché le perdite per effetto Joule lungo i cavi elettrici sono proporzionali al quadrato della corrente circolante, un aumento di quest'ultima, dovuto all'assorbimento di potenza reattiva, introduce una maggiore perdita di energia, a parità di potenza attiva fornita. La potenza reattiva-induttiva, quindi, costituisce un carico supplementare per i generatori, i trasformatori e le linee di trasporto e distribuzione, impegnando il fornitore di energia a sovradimensionare i propri generatori a scapito del rendimento e provocando altresì una maggiore caduta di tensione in linea, che si traduce in ulteriori perdite di potenza attiva. Per ovviare a questo problema, si inseriscono in parallelo ai motori delle batterie di condensatori (carichi capacitivi) che contrastano l'effetto dei carichi induttivi, tendendo a riportare in "fase" tensione e corrente. Proprio per questo motivo tale operazione viene detta "rifasamento". Notare che, viceversa, qualora la natura del carico fosse capacitiva, si può introdurre dei componenti induttivi che contrastano l'effetto dei carichi capacitivi. In presenza di impianti in bassa tensione e con potenza impegnata maggiore di 15 kW, quando il fattore di potenza medio mensile è inferiore a 0,7 l'utente è obbligato a rifasare l'impianto. Quando il fattore di potenza medio mensile è compreso tra 0,7 e 0,95 non c'è l'obbligo di rifasare l'impianto ma l'utente paga una penale per l'energia reattiva. Quando il fattore di potenza medio mensile è superiore a 0,95 ed inferiore ad 1 non c'è l'obbligo di rifasare l'impianto e non si paga nessuna quota d'energia reattiva. Se il rifasamento (carico capacitivo) rimane attivo sulla linea quando non ce n'è bisogno, assorbe energia reattiva capacitiva che si somma alla reattiva induttiva normalmente consumata dall'impianto. La somma delle due energie può causare l'addebito di somme per eccessivo consumo reattivo, anche se in realtà l'utente sta rifasando gli impianti dell'ente fornitore. L'utente è quindi sollecitato a rifasare almeno fino ad un fattore di potenza = 0,95.