1. r. X al^e~fin.,
-"nit;;s";-.."-
• - =NTL
'lcShiig, mpicAtr. Intm.t.... • • •
c,amt,et,iEitkr•
AznJa osretraLrrarchtc
COSA DI CE LA cAssAmosz
«Prevaricazione psicologica
dannosa per la salute»
IL CODICE civile e il codice penale non prevedono il reato di mob-
bing. Tanto che il giudice del lavoro Carla Ponterio, nell'accogliere il
ricorso di una dipendente vessata sul luogo di lavoro, ha constatato la
violazione dell'articolo 2087 del codice civile, che obbliga l'imprendito-
re ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutela-
re l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, affinché ne
siano salvaguardati sul luogo di lavoro la dignità e i diritti fondamenta-
li riconosciuti dalla Costituzione.
La Corte di Cassazione ha poi definito il mobbing come una condotta
nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente,
protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che
assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da
cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipenden-
te nell'ambiente dì lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico
e della personalità del medesimo». Insomma, comportamenti dannosi
per la salute, come nel caso in questione. L'Inail ha infatti riconosciuto
alla donna una malattia professionale con tanto di indennizzo, al quale
si aggiunge il risarcimento ordinato dal giudice.
Pagina 4