Le norme che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali costituiscono uno strumento imprescindibile per una corretta ricostruzione, interpretazione e applicazione del diritto interno. Una difesa effettiva ed efficace non può quindi prescindere dalla conoscenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle norme di diritto dell’Unione Europea in materia di diritti fondamentali. La materia penale, sostanziale e procedurale, è posta di fronte a sfide particolarmente complesse che incidono in profondità sul volto stesso del diritto penale e che aprono scenari, almeno in parte, ancora imprevedibili.
6. insufficienza del
sistema di
garanzie del COE
ad alimentare la
fiducia reciproca?
“Sebbene tutti gli Stati
membri siano firmatari della
CEDU, l’esperienza ha
dimostrato che questa da
sola non sempre assicura
un grado sufficiente di
fiducia nei sistemi di
giustizia penale degli altri
Stati membri”
(considerando n. 6 dir. 64;
considerando n. 7 dir. 13;
considerando n. 5 dir. 48)
CEDU … nec
es
sari
o
u
n
s
is
tem
a
d
i gara
nz
i
e
procedural
i
UE ?
7. “Ai fini di un rafforzamento della fiducia
reciproca è necessaria un’applicazione più
coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti
all’articolo 6 della CEDU.
È inoltre necessario, per mezzo della presente
direttiva e di altre misure, sviluppare
ulteriormente all’interno dell’Unione le
norme minime stabilite nella CEDU e nella
Carta “
(considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13;
considerando n. 6 dir. 48)
gara
nz
i
e
procedural
i
UE
8. Stockholm
Progra
m
(Swedish Procedural
Rights Roadmap)
Right to Interpretatio
n
an
d
Translatio
n
(Dir 2010/64/UE)
Righ
t
t
o
Informatio
n
(Dir 2012/13/UE)
Acces
s
t
o
a
Lawyer
(Dir 2013/48/UE)
Childre
n
safeguard
s
(Dir (UE) 2015/800)
Lega
l
ai
d
(Dir (UE)
2015/1919)
Presumptio
n
of
innocence
(Dir (UE) 2016/343)
10. UNIONE EUROPEA
“lisbon
iz
zaz ion
e
” dell
a
cooper
az
ion
e
giud
iz
iari
a
penal
e
e
d
i
pol
iz
i
a
Schengen
1985 /1995
Trattati CECA
/ CEE /
Euratom
1951 / 1957
Atto Unico europeo
1986 sicurezza
Lisbona
2009
Maastricht
1992 GAI
principio di
attribuzione
Amsterdam
1998 LSG - DQ
d
is
applic
az
ione
rinvi
o
pregiud
iz
ial
e
interpret
az
ion
e
confom
e
impossibile?
11. rapporti verticali /
orizzontali diritto UE
diritto comunitario e
ordinamento italianoe
ffi
cacia
dirett
a
e
ffi
caci
a
indirett
a
3.risarcimento
del danno
1. interpretazione conforme
Pupino C 105/03, 2005
2. controllo di
costituzionalità
117/1 Costituzione
su
ffi
ciente precisione
incondizionatezza
(Francovich C 6 / 90, 1991)
disapplic
az
ion
e
(inter
parte
s
)
“PRIMAUTÈ”
direttive
scadute
se no
interpretazione
conforme
12. interpret
az
ione conform
e
si praeter, no* contra
legem
d
is
applic
az
ion
e
rispetto principi
fondamentali
dell’ordinamento
(“controlimiti”: Melloni &
Taricco VS. Solange III)
eccezioni “primautè”
Costa c. Enel C 6/64 1964
Simmenthal C 106/77 1978
“Comunità è ente superiore con limitazioni di
sovranità degli Stati”
“normativa interna ipso iure inapplicabile” (anche
d’u
ffi
cio, Peterbroeck C 312/93, 195
Grantital C.Cost. 17/1984
ottica “dualistica”; primato del diritto
comunitario per e
ff
etto del trasferimento
delle materie di competenza se
“immediatamente applicabile”, salvo un
“nucleo minimo di principi fondamentali
dell’ordinamento e diritti inalienabili
della persona umana”
15. art 2
art 3
art 4
art 5
art 6
art 8
art 10
art 2
art 4
art 5 1/2
art. 6
art 47
art 7
art 11
diritt
o
all
a
vit
a
diviet
o
d
i
tortur
a
schiavitù lavor
o
fo
rz
at
o
libertà sicur
ez
z
a
fair tria
l
vit
a
privat
a
Liber
a
manifest
az
ion
e
Carta Cedu
18. Mandat
o
d
i
arr
es
t
o
europe
o
“una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro di emissione in vista dell’arresto o
della consegna da parte di altro Stato membro
(di esecuzione) di una persona al
fi
ne
dell’esercizio di funzioni giudiziarie in materia
penale o dell’esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della libertà
personale (art. 1, 2° co.)”
DQ 2002/584/GAI del 2002
(L. legge 69 del 12 aprile
2005)
“mutuo riconoscimento”
deroga “doppia
incriminazione”
procedura giudiziaria pura
“controllo su
ffi
ciente” (AG)
20. «l’Unione ha l’obiettivo di
mantenersi e svilupparsi come
spazio di libertà, sicurezza e
giustizia in cui sia assicurata,
nel rispetto dei diritti
fondamentali di ciascuno,
la libera circolazione delle
persone mediante l’adozione di
misure appropriate per quanto
concerne la prevenzione della
criminalità e la lotta contro
quest’ultima»
articoli 3, paragrafo 2,
TUE e 67, paragrafo 1,
TFUE
«L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea» «i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali»
articolo 6, § 1 e 3 TUE
diritt
i
fondamental
ie
UE
21. «Il meccanismo del mandato
d’arresto europeo si basa su
un elevato livello di
fiducia tra gli Stati
membri. L’attuazione di tale
meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave
e persistente violazione da
parte di uno Stato membro
dei principi sanciti
all’articolo 6, paragrafo 1,
TUE, constatata dal Consiglio
in applicazione
dell’articolo 7, paragrafo 1,
TUE, e con le conseguenze
previste al paragrafo 2 dello
stesso articolo»
considerando 10, DQ 584 cit.
diritt
i
fondamentalie
M
A
E
« La presente decisione quadro rispetta i
diritti fondamentali ed osserva i principi
sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella
Carta»
considerando 12, DQ 584/2002
«l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali
e i fondamentali principi giuridici sanciti
dall’articolo 6 TUE non può essere
modificato per effetto della decisione
quadro 2002/584/GAI»
art. 1, §3 DQ 2002/584/GAI del
Consiglio del 13.6.2002
22. «[s]arebbe difficile per l’Unione adempiere
efficacemente alla sua missione se il
principio di leale cooperazione, che
implica in particolare che gli Stati membri
adottino tutte le misure generali o
particolari in grado di garantire l’esecuzione
dei loro obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione (...), non si imponesse anche
nell’ambito della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, che è del resto
interamente fondata sulla
cooperazione tra gli Stati membri e le
istituzioni»
Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386),
“La Carta garantisce il diritto di
ogni persona non soltanto alla
libertà, ma anche alla
sicurezza. Tale diritto, al
pari di quello garantito
dall’articolo 4 della Carta, è un
diritto assoluto e inderogabile
N. (C-601/15 PPU,
EU:C:2016:84) GC 2016
limitazione delle possibilità di
rifiuto di consegna?
Wolzenburg (C-123/08,
EU:C:2009:616) GC 2009
23. «Un atto dell’Unione deve essere
interpretato, nei limiti del
possibile, in modo da non inficiare
la sua validità e in conformità con
il diritto primario nel suo
complesso e, in particolare, con le
disposizioni della Carta»
sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43,
punto 44, Riesame Commissione/Strack,
C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 40, N.
cit.
«Eventuali limitazioni
all’esercizio dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti
e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità,
possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute
dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà
altrui»
Art. 52 Carta dei diritti
fondamentali
?
24. «Sussiste quindi il rischio chiaro ed
evidente che il reato resti impunito e che il
suo autore risulti recidivo, violando così i
diritti e le libertà degli altri cittadini
dell’Unione»
Conclusioni dell’avvocato generale Bot,
C-404/15, 3 marzo 2016
«Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non
costituisce un motivo di non esecuzione
del mandato d’arresto europeo fondato
sul rischio di violazione, nello Stato
membro emittente, dei diritti
fondamentali della persona consegnata»
28. MAE INESEGUIBILE SE
“(..)
l
’autorità giud
iz
iaria del
l
’esec
u
zion
e
accert
a
ch
e
esist
e
, nell
o
Stat
o
membr
o
emittent
e
, un rischi
o
real
e
d
i
viol
az
ion
e
de
l
contenut
o
esse
nz
ial
e
de
l
diritto fondamental
e
a
u
n
equ
o
process
o
a
caus
a
d
i
carenz
e
sistemich
e
o
general
iz
zat
e
riguardant
i
i
l
poter
e
giud
iz
iari
o
d
i
tal
e
Stat
o
membr
o
”
CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
29. considerandu
m
(16) L
a
present
e
decision
e
quadr
o
rispett
a
i
diritt
i
fondamental
ie
os
serv
a
i
princip
i
sancit
i
, i
n
particolar
e
,
dal
l
’articol
o
6 del trattat
o
sul
l
’Union
e
europe
a
e
contenut
i
nell
a
Cart
a
de
i
diritt
i
fondamental
i
del
l
’Union
e
europe
a
. Nessun
a
disp
os
iz
ion
e
dell
a
present
e
decision
e
quadr
o
dovrebb
e
esser
e
interpretat
a
ne
l
sens
o
d
i
vietare i
l
ri
fi
ut
o
de
l
ricon
os
ciment
o
d
i
un
a
decision
e
sull
e
misur
e
cautelari qualor
a
sussistan
o
element
i
oggettiv
i
per ritener
e
ch
e
ess
a
si
a
stat
a
disp
os
t
a
a
lfi
n
e
d
i
punir
e
un
a
person
a
a
motiv
o
de
l
sess
o
, dell
a
r
az
z
a
, dell
a
religion
e
,
del
l
’origin
e
etnic
a
, dell
a
n
az
ionalità, dell
a
lingua , dell
e
opinion
i
politich
e
o
del
l
’orientament
o
sessual
e
oppur
e
ch
e
l
a
pos
iz
ion
e
d
i
tal
e
person
a
p
os
s
a
risultar
e
pregiudicat
a
per un
o
d
i
tal
i
motiv
i
.
Articol
o
5: Diritt
i
fondamental
i
: L
a
present
e
decision
e
quadr
o
no
n
pregiudic
a
l
’obblig
o
d
i
rispettar
e
i
diritt
i
fondamental
ie
i
princip
i
giuridic
i
fondamental
i
sancit
i
dal
l
’articol
o
6
de
l
trattat
o
sul
l
’Union
e
europe
a
.
ESO
DQ 829/2009
30. La creazione di uno spazio di libert
à
, di sicurezza e di giustizia
nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di
conformit
à
, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e,
in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale
presunzione
è
relativa. Di conseguenza, se sussistono seri
motivi per ritenere che l’es
e
cuzione di un atto di indagine richiesto
in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo
Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di
protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta,
l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata
Direttiva EIO 2014/41 (cons. 19), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10
MAE (10) Il meccanismo del
mandato d'arresto europeo si
basa su un elevato livello di fiducia
tra gli Stati membri.
OIE
32. Oie .. d
a
fi
duci
a
ciec
a
Protezione dei
diritti
fondamentali
“rebuttable” presumption
of compliance of member
states with fundamental
rights (§ 19)
specificità dei sistemi
nazionali
proportionality
principle (double
check)
primacy of EU law
MA rispetto delle
tradizioni
costituzionali
..
a
s
fi
duci
a
?
33. Considerando 83 I
l
present
e
regolament
o
f
a
obblig
o
al
l
’EPPO d
i
rispettar
e
, i
n
particolar
e
, i
l
diritt
o
a
u
n
giudic
e
impa
rz
ial
e
,
i
diritt
i
dell
a
difes
a
e
l
a
presu
nz
ion
e
d
i
innoce
nz
a
sancit
i
dagl
i
articol
i
47
e
48 dell
a
Cart
a
(
e
50)
Articol
o
5 L’. L’EPPO garantisc
e
ch
e
l
e
su
e
attività
rispettin
o
i
diritt
i
sancit
i
dall
a
Cart
a
. Tutt
e
l
e
attività
del
l
’EPPO son
o
svolt
e
ne
l
rispett
o
de
i
principi dell
o
stat
o
d
i
diritt
o
e
dell
a
propo
rz
ionalità.
Articol
o
41 L
e
attività del
l
’EPPO s
i
svolgon
o
ne
l
pien
o
rispett
o
de
i
diritt
i
degl
i
indagat
ie
degl
i
imputat
i
sancit
i
dall
a
Cart
a
, i
n
particolar
e
i
l
diritt
o
a
u
n
giudic
e
impa
rz
ial
e
e
i
diritt
i
dell
a
difes
a
. Chiunqu
e
si
a
indagat
o
o
imputat
o
i
n
u
n
procediment
o
penal
e
del
l
’EPPO god
e
almen
o
de
i
diritt
i
procedural
i
stabilit
i
da
l
diritt
o
del
l
’Union
e
, compres
e
l
e
direttiv
e
relativ
e
a
i
diritt
i
degl
i
indagat
ie
degl
i
imputat
i
ne
l
quadr
o
d
i
u
n
process
o
penal
e
, qual
i
attuat
e
da
l
diritt
o
n
az
ional
i
(..)
EPPO
REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL
CONSIGLIO de
l
12 ottobr
e
2017 relativ
o al
l
’attu
az
ion
e
d
i
un
a
cooper
az
ion
e
ra
ff
o
rz
at
a sul
l
’istit
u
zion
e
dell
a
Procur
a
europe
a
(«EPPO»)