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Diritti fondamentali e cooperazione penale europea

  1. L a cooper az ion e giud iz iari a in materi a penal e e l atutel a de i diritt i fondamental i Avv. Nicola Canestrini UCPI & Global Campus, 16 dicembre 2020 Tutel a de i diritt i fondamental i i n Europ a - l e inters ez ion i de l diritt o conve nz ional e e del l 'UE co l diritt o penal e intern o - scuol a d i alt a form az ion e special is tic a del l ’avvocat o penal is t a
  2. “Feindstrafrecht” “L e ind is cutibil ie cres cent ies ige nz e dell a lott a contr o l a criminalità su l pian o intern az ional e , pur sollecitand o un a sempr e più fattiv a e leal e collabor az ion e tr a gl i Stat i , no n p os son o i n n es sun c as o andar e a detriment o de i valor i ch e la C os tituzion e dichiar a inviolabil i .” Corte Costituzionale, sentenza 280/1985
  3. mutu a assiste nz a mutu o ricon os ciment o sovranità nazionale filtro politico margine di discrezionalità no termini lex loci esempi fiducia reciproca rapporti diretti fra AG ridotta discrezionalità termini perentori lex fori esempi
  4. sp az io SLG p os t Tamper e 1999 diritt i fi duci a reciproc o ricon os ciment o
  5. insufficienza del sistema di garanzie del COE ad alimentare la fiducia reciproca? “Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri” (considerando n. 6 dir. 64; considerando n. 7 dir. 13; considerando n. 5 dir. 48) CEDU … nec es sari o u n s is tem a d i gara nz i e procedural i UE ?
  6. “Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un’applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all’articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta “ (considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13; considerando n. 6 dir. 48) gara nz i e procedural i UE
  7. Stockholm Progra m (Swedish Procedural Rights Roadmap) Right to Interpretatio n an d Translatio n (Dir 2010/64/UE) Righ t t o Informatio n (Dir 2012/13/UE) Acces s t o a Lawyer (Dir 2013/48/UE) Childre n safeguard s (Dir (UE) 2015/800) Lega l ai d (Dir (UE) 2015/1919) Presumptio n of innocence (Dir (UE) 2016/343)
  8. Diritt o penale “europe o ” e ordinament o italian o
  9. UNIONE EUROPEA 
 “lisbon iz zaz ion e ” dell a cooper az ion e giud iz iari a penal e e d i pol iz i a Schengen 1985 /1995 Trattati CECA / CEE / Euratom 1951 / 1957 Atto Unico europeo 1986 sicurezza Lisbona 2009 Maastricht 1992 GAI principio di attribuzione Amsterdam 1998 LSG - DQ d is applic az ione rinvi o pregiud iz ial e interpret az ion e confom e impossibile?
  10. rapporti verticali / orizzontali diritto UE diritto comunitario e ordinamento italianoe ffi cacia dirett a e ffi caci a indirett a 3.risarcimento del danno 1. interpretazione conforme Pupino C 105/03, 2005 2. controllo di costituzionalità 117/1 Costituzione su ffi ciente precisione incondizionatezza (Francovich C 6 / 90, 1991) disapplic az ion e (inter parte s ) “PRIMAUTÈ” direttive scadute se no interpretazione conforme
  11. interpret az ione conform e si praeter, no* contra legem d is applic az ion e rispetto principi fondamentali dell’ordinamento (“controlimiti”: Melloni & Taricco VS. Solange III) eccezioni “primautè” Costa c. Enel C 6/64 1964 Simmenthal C 106/77 1978 “Comunità è ente superiore con limitazioni di sovranità degli Stati” “normativa interna ipso iure inapplicabile” (anche d’u ffi cio, Peterbroeck C 312/93, 195 Grantital C.Cost. 17/1984 ottica “dualistica”; primato del diritto comunitario per e ff etto del trasferimento delle materie di competenza se “immediatamente applicabile”, salvo un “nucleo minimo di principi fondamentali dell’ordinamento e diritti inalienabili della persona umana”
  12. “sistem a multilivell o ”
  13. “Fonti” Direttive regolamenti TrattatiCarta dei diritti fondamentali decisioni (decisioni quadro ex III pilastro) CGUE Pronunce corti Stati membri CEDU Costituzioni Stati membri
  14. art 2 art 3 art 4 art 5 art 6 art 8 art 10 art 2 art 4 art 5 1/2 art. 6 art 47 art 7 art 11 diritt o all a vit a diviet o d i tortur a schiavitù lavor o fo rz at o libertà sicur ez z a fair tria l vit a privat a Liber a manifest az ion e Carta Cedu
  15. rapport i d i organ iz z az ion i intern az ional i ? (Corte Edu, caso Saadi c. Italia; Cass.pen., 32685/10)
  16. Mandat o d i arr es t o europe o “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro di emissione in vista dell’arresto o della consegna da parte di altro Stato membro (di esecuzione) di una persona al fi ne dell’esercizio di funzioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (art. 1, 2° co.)” DQ 2002/584/GAI del 2002 (L. legge 69 del 12 aprile 2005) “mutuo riconoscimento” deroga “doppia incriminazione” procedura giudiziaria pura “controllo su ffi ciente” (AG)
  17. http://www.ejn-crimjust.europa.eu
  18. «l’Unione ha l’obiettivo di mantenersi e svilupparsi come spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata, nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno, la libera circolazione delle persone mediante l’adozione di misure appropriate per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima» articoli 3, paragrafo 2, TUE e 67, paragrafo 1, TFUE «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» «i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» articolo 6, § 1 e 3 TUE diritt i fondamental ie UE
  19. «Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo» considerando 10, DQ 584 cit. diritt i fondamentalie M A E « La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta» considerando 12, DQ 584/2002 «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della decisione quadro 2002/584/GAI» art. 1, §3 DQ 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002
  20. «[s]arebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (...), non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni» Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386), “La Carta garantisce il diritto di ogni persona non soltanto alla libertà, ma anche alla sicurezza. Tale diritto, al pari di quello garantito dall’articolo 4 della Carta, è un diritto assoluto e inderogabile N. (C-601/15 PPU, EU:C:2016:84) GC 2016 limitazione delle possibilità di rifiuto di consegna? Wolzenburg (C-123/08, EU:C:2009:616) GC 2009
  21. «Un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta» sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, punto 44, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 40, N. cit. «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» Art. 52 Carta dei diritti fondamentali ?
  22. «Sussiste quindi il rischio chiaro ed evidente che il reato resti impunito e che il suo autore risulti recidivo, violando così i diritti e le libertà degli altri cittadini dell’Unione» Conclusioni dell’avvocato generale Bot, C-404/15, 3 marzo 2016 «Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non costituisce un motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della persona consegnata»
  23. “no t right s tha t ar e theoretica l or illusor y bu t right s tha t ar e practica l an d e ff ectiv e ” ECtHR, Artico v Italy judgment (1980)
  24. “Feindstrafrecht” “quand o l ’autorità giudiz iari a dell o Stat o membr o d ’esec u zion e dispon e d i element i ch e attestan o u n rischi o concret o d i trattament o inumano o degradant e de i detenut i nell o Stat o membr o emittent e , tenuto cont o de l livell o d i tutel a de i diritt i fondamental i garantit o da l diritt o del l ’Union e e , i n particolar e , dal l ’articol o 4 dell a Cart a , essa è tenut a a valutarel a sussiste nz a d i tal e rischi o quand o decid e i n ordin e all a consegn a all e autorità dell o Stat o membr o emittent e dell a person a colpit a d a u n mandat o d ’arrest o europe o . Inver o , l ’esec u zion e d i u n si ff att o mandat o no n può condurr e a u n trattament o inuman o o degradant e d i tal e person a ” “Obbligo di verifica” sul r is pett o de i diritt i CGUE, C-404/15 ARANYOSI E CALdARARU, 5 APRILE 2016, GS CGUE,C-128/18DOROBANTU,15OTTOBRE2019,GS
  25. Diritt i fondamental i ne l mutu o ricon os ciment o del l ’UE - M A E Poltora k c as e c -452/16 (2016) Opinio n 2/13 acc es sio n EU t o ECHR A rany os i Caldarar u c -404/15 (2016) an d development s (Dorobant u ) “Wi es bade n ” C-505/19 n e b is i n idem i n cooper az ion e intern az ional e Celmer C-216/18 fair tria l right s …
  26. MAE INESEGUIBILE SE “(..) l ’autorità giud iz iaria del l ’esec u zion e accert a ch e esist e , nell o Stat o membr o emittent e , un rischi o real e d i viol az ion e de l contenut o esse nz ial e de l diritto fondamental e a u n equ o process o a caus a d i carenz e sistemich e o general iz zat e riguardant i i l poter e giud iz iari o d i tal e Stat o membr o ” CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
  27. considerandu m (16) L a present e decision e quadr o rispett a i diritt i fondamental ie os serv a i princip i sancit i , i n particolar e , dal l ’articol o 6 del trattat o sul l ’Union e europe a e contenut i nell a Cart a de i diritt i fondamental i del l ’Union e europe a . Nessun a disp os iz ion e dell a present e decision e quadr o dovrebb e esser e interpretat a ne l sens o d i vietare i l ri fi ut o de l ricon os ciment o d i un a decision e sull e misur e cautelari qualor a sussistan o element i oggettiv i per ritener e ch e ess a si a stat a disp os t a a lfi n e d i punir e un a person a a motiv o de l sess o , dell a r az z a , dell a religion e , del l ’origin e etnic a , dell a n az ionalità, dell a lingua , dell e opinion i politich e o del l ’orientament o sessual e oppur e ch e l a pos iz ion e d i tal e person a p os s a risultar e pregiudicat a per un o d i tal i motiv i . Articol o 5: Diritt i fondamental i : L a present e decision e quadr o no n pregiudic a l ’obblig o d i rispettar e i diritt i fondamental ie i princip i giuridic i fondamental i sancit i dal l ’articol o 6 de l trattat o sul l ’Union e europe a . ESO DQ 829/2009
  28. La creazione di uno spazio di libert à , di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformit à , da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’es e­ cuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata Direttiva EIO 2014/41 (cons. 19), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10 MAE (10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. OIE
  29. Ordin e d i indagin e Europe o Gavanozov Cas e C-324/17 october 2019 Lega l remedie s ? Motiv o di riu fu t o per l es ion e de i diritt i fondamental i ( 11.1 (f) A an d Other s c -584/19 (2020) Issuin g authorit y
  30. Oie .. d a fi duci a ciec a Protezione dei diritti fondamentali “rebuttable” presumption of compliance of member states with fundamental rights (§ 19) specificità dei sistemi nazionali proportionality principle (double check) primacy of EU law MA rispetto delle tradizioni costituzionali .. a s fi duci a ?
  31. Considerando 83 I l present e regolament o f a obblig o al l ’EPPO d i rispettar e , i n particolar e , i l diritt o a u n giudic e impa rz ial e , i diritt i dell a difes a e l a presu nz ion e d i innoce nz a sancit i dagl i articol i 47 e 48 dell a Cart a ( e 50) Articol o 5 L’. L’EPPO garantisc e ch e l e su e attività rispettin o i diritt i sancit i dall a Cart a . Tutt e l e attività del l ’EPPO son o svolt e ne l rispett o de i principi dell o stat o d i diritt o e dell a propo rz ionalità. Articol o 41 L e attività del l ’EPPO s i svolgon o ne l pien o rispett o de i diritt i degl i indagat ie degl i imputat i sancit i dall a Cart a , i n particolar e i l diritt o a u n giudic e impa rz ial e e i diritt i dell a difes a . Chiunqu e si a indagat o o imputat o i n u n procediment o penal e del l ’EPPO god e almen o de i diritt i procedural i stabilit i da l diritt o del l ’Union e , compres e l e direttiv e relativ e a i diritt i degl i indagat ie degl i imputat i ne l quadr o d i u n process o penal e , qual i attuat e da l diritt o n az ional i (..) EPPO REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO de l 12 ottobr e 2017 relativ o al l ’attu az ion e d i un a cooper az ion e ra ff o rz at a sul l ’istit u zion e dell a Procur a europe a («EPPO»)
  32. Ruolo de l giudic e n az ional e ? ( e dell a difes a !)
  33. " Th os e wh o woul d giv e up es sentia l Libert y , t o purch as e a littl e temporary Safet y , d es erv e neither Libert y nor Safet y ." Benjamin Franklin, 1755
  34. canestrin i L ex .co m t @canestriniLex  in canestriniLex f canestriniLex
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