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Cooperazione giudiziaria internazionale penale: estradizione e MAE

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Cooperazione giudiziaria internazionale penale: estradizione e MAE

  1. 1. Cooperazione giudiziaria penale. Mae e Estradizione. Avv. Nicola Canestrini UNITRENTO, 8 maggio 2020
  2. 2. “Feindstrafrecht” “Le indiscutibili e crescenti esigenze della lotta contro la criminalità sul piano internazionale, pur sollecitando una sempre più fattiva e leale collaborazione tra gli Stati, non possono in nessun caso andare a detrimento dei valori che la Costituzione dichiara inviolabili.” Corte Costituzionale, sentenza 280/1985
  3. 3. “REX IN REGNO SUO EST IMPERATOR”
  4. 4. mutua assistenza mutuo riconoscimento sovranità nazionale filtro politico margine di discrezionalità no termini lex loci esempi fiducia reciproca rapporti diretti fra AG ridotta discrezionalità termini perentori lex fori esempi
  5. 5. FONTICostituzione art. 26 art. 10 art. 117 Codice di procedura penale artt. 696 ss. (“diritto penale internazionale”) Convenzioni internazionali Convenzione europea di estradizione (1957; l. 300/1963) Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria (1959; l. 215/1961) MAE Convenzione di Ginevra Convenzione EDU .. Codice Penale art. 13
  6. 6. art 13 c.p. legge penale italiana, convenzioni e usi principio di doppia incriminazione (reciprocità) anche extra-convenzionale cittadino (art. 26 Costituzione) principio di specialità
  7. 7. estradizione processuale esecutiva attiva passiva convenzionale extraconvenzionale
  8. 8. garanzia giurisdizionale fase amministrativa estradizione: SISTEMA “MISTO” (cautelare / merito)
  9. 9. estradizione passiva Corte di Appello Corte di Cassazione (anche merito) Ministro della Giustizia Tribunale amministrativo regionale Consiglio di Stato
  10. 10. estradizione passiva richiesta Ministero Giustizia Procuratore generale Corte di appello semplificata ordinaria 40 giorni / udienza
  11. 11. “Red notice” Interpol
  12. 12. Interpol Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale riorganizzata nel 1956 195+ paesi aderenti sede a Lione, articolata in strutture periferiche (Uffici Centrali Nazionali; in Italia “Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia”) assistenza reciproca tra le Autorità di polizia criminale
  13. 13. abuso? scopo Article2 .. To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing n the different countries and in the spirit of the “Universal Declaration of Human Rights” organizzazione apolitica Article 3 It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character.
  14. 14. “domanda di arresto provvisorio” “match” del sistema informativo (“red notice”) perquisizione e arresto PG habeas corpus 48 h + convalida 96h misura coercitiva “provvisoria” udienza camerale consenso o dissenso all’estradizione (art 717 c.p.p.) semplificata ordinaria 40 giorni / udienza
  15. 15. fase cautelare arresto (art 716 c.p.p.) - habeas corpus - convalida “misura coercitiva provvisoria” condizioni: fuga e prognosi favorevole per estradizione Ministro della giustizia: prosecuzione entro 10 giorni 717/4 c.p.p. / salva revoca 718 c.p.p. termini massimi di fase (12 - 18 mesi + 3) / 40 gg ricorso in Cassazione per violazione di legge (719 c.p.p.)
  16. 16. indizi di colpevolezza? processuale passiva extraconvenzionale convenzionale? (Cass. pen., 43170/14)
  17. 17. condizioni ostative alla estradizione passiva (misura cautelare!) reato politico (art. 26 / 10 Costituzione, at. 698 c.p.p.) unfair trial o sentenza contraria a principi fondamentali (art. 705/2 c.p.p.) trattamento inumano o degradante (art. 705/3 -> 698 c.p.p.) rapporti di organizzazioni internazionali? (Corte Edu, caso Saadi c. Italia; Cass.pen., 32685/10)
  18. 18. reato politico art 8/3 c.p.: Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. vs. art 10, 26 Cost.: i reati sono qualificabili come politici in ragione dell'interesse giuridico che risulti leso, purchè risultino ispirati dalla volontà di affermare valori di libertà e democrazia protetti dalla nostra Costituzione (Sez. 6, n. 31123 del 19/06/2003, Baazaoui)
  19. 19. unfair trial / sentenza contraria principi fondamentali Costituzione CEDU Patto internazionale sui diritti civili e politici contumacia? tutela dei minori? irretroattività legge penale? responsabilità personale?
  20. 20. atti persecutori / discriminatori, trattamenti inumani degradanti scelta normativa / di fatto possibilità di tutela legale? situazione diffusa e non episodica in concreto diplomatic assurances?
  21. 21. rapporti di organizzazioni internazionali? (Corte Edu, caso Saadi c. Italia; Cass.pen., 32685/10)
  22. 22. Corte Appello di Venezia, maggio 2016
 (ad eterno ricordo)
  23. 23. Corte di Cassazione, IV, dicembre 2016
  24. 24. handbrakes asilo politico? Corte EDU interim measure “rule 39”? NB: INGIUSTA DETENZIONE
  25. 25. «l’Unione ha l’obiettivo di mantenersi e svilupparsi come spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata, nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno, la libera circolazione delle persone mediante l’adozione di misure appropriate per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima» articoli 3, paragrafo 2, TUE e 67, paragrafo 1, TFUE «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» «i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» articolo 6, § 1 e 3 TUE diritti fondamentali e UE
  26. 26. «Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo» considerando 10, DQ 584 cit. DIRITTI FONDAMENTALI E MAE « La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta» considerando 12, DQ 584/2002 «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della decisione quadro 2002/584/GAI» art. 1, §3 DQ 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002
  27. 27. «[s]arebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (...), non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni» Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386), “La Carta garantisce il diritto di ogni persona non soltanto alla libertà, ma anche alla sicurezza. Tale diritto, al pari di quello garantito dall’articolo 4 della Carta, è un diritto assoluto e inderogabile N. (C-601/15 PPU, EU:C: 2016:84) GC 2016 possibilità di limitazione delle possibilità di rifiuto di consegna Wolzenburg (C-123/08, EU:C: 2009:616) GC 2009
  28. 28. «Un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta» sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, punto 44, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 40, N. cit. «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» Art. 52 Carta dei diritti fondamentali ?
  29. 29. «Sussiste quindi il rischio chiaro ed evidente che il reato resti impunito e che il suo autore risulti recidivo, violando così i diritti e le libertà degli altri cittadini dell’Unione» Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, C-404/15, 3 marzo 2016. «Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non costituisce un motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della persona consegnata»
  30. 30. “Feindstrafrecht” “quando l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’esecuzione dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro emittente, tenuto conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 4 della Carta , essa è tenuta a valutarela sussistenza di tale rischio quando decide in ordine alla consegna alle autorità dello Stato membro emittente della persona colpita da un mandato d’arresto europeo. Invero, l’esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona” “Obbligo di verifica” sul rispetto dei diritti CGUE, C-404/15 ARANYOSI E CALdARARU, 5 APRILE 2016, GC
  31. 31. “sistema multilivello”
  32. 32. “Fonti” Direttive regolamenti TrattatiCarta dei diritti fondamentali decisioni (decisioni quadro ex III pilastro) CGUE Pronunce corti Stati membri CEDU Costituzioni Stati membri
  33. 33. Cedu art 2 art 3 art 4 art 5 art 6 art 8 art 10 art 2 art 4 art 5 1/2 art. 6 art 47 art 7 art 11 DIRITTO ALLA VITA DIVIETO DI TORTURA SCHIAVITÙ LAVORO FORZATO LIBERTÀ SICUREZZA FAIR TRIAL VITA PRIVATA … Carta
  34. 34. spazio SLG post Tampere 1999 diritti fiducia reciproco riconoscimento
  35. 35. insufficienza del sistema di garanzie del COE ad alimentare la fiducia reciproca “Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri” (considerando n. 6 dir. 64; considerando n. 7 dir. 13; considerando n. 5 dir. 48) perchè un sistema di garanzie procedurali UE ?
  36. 36. “Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un’applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all’articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta “ (considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13; considerando n. 6 dir. 48) garanzie procedurali UE
  37. 37. Stockholm Program (Swedish Procedural Rights Roadmap) RIGHT TO INTERPRETATION AND TRANSLATION (Dir 2010/64/UE) RIGHT TO INFORMATION (Dir 2012/13/UE) ACCESS TO A LAWYER (Dir 2013/48/UE) CHILDREN SAFEGUARDS (Dir (UE) 2015/800) LEGAL AID (Dir (UE) 2015/1919) PRESUMPTION OF INNOCENCE (Dir (UE) 2016/343
  38. 38. UNIONE EUROPEA
 “LISBONIZZAZIONE” DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE E DI POLIZIA Schengen 1985 /1995 Trattati CECA / CEE / Euratom 1951 / 1957 Atto Unico europeo 1986 sicurezza Lisbona 2009 Maastricht 1992 GAI principio di attribuzione Amsterdam 1998 LSG - DQ disapplicazione rinvio pregiudiziale interpretazione confome impossibile?
  39. 39. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. (art. 3) Access to a Lawyer (Dir 2013/48/UE) MAE “DOPPIA DIFESA” Stato di Emissione e Stato di Esecuzione (art. 10) nullità!
  40. 40. La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata Direttiva EIO 2014/41 (cons. 10), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10 MAE (10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri.
  41. 41. MAE INESEGUIBEILE SE “ (..) l’autorità giudiziaria dell’esecuzione accerta che esiste, nello Stato membro emittente, un rischio reale di violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti il potere giudiziario di tale Stato membro” CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
  42. 42. MAE ATTIVO ITALIANO IN ABSENTIA CGUE Melloni 2013 vs. BVerfG Solange III 2015 TRATTAMENTO INUMANO Aranyosi Caldararu 2016 (Torregiani)
  43. 43. WWW.CANESTRINILEX.COM t @canestriniLex  in canestriniLex f canestriniLex

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