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Versione 2015 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina
m.farina@unica.it
A.A. 2015/16
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Contratto telematico e commercio elettronico
2
Contratto telematico
e
commercio elettronico
Modulo II
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Contratto telematico e commercio elettronico
3
• Inquadramento del contratto
telematico
• Il contratto telematico
• La conclusione dell’accordo
• Tempo e luogo di conclusione
del contratto telematico
• La forma elettronica
• Gli strumenti di firma
• Crittografia simmetrica
• Crittografia asimmetrica
• Emissione e uso delle chiavi
Indice
• La paternità
• Funzione di Hash
• Integrità
• Firma digitale
• L’ente certificatore
• Definizioni
• Valore giuridico del documento
informatico e delle firme elettroniche
• Firma autografa vs Firma digitale
• La Posta Elettronica Certificata
(PEC)
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Contratto telematico e commercio elettronico
4
Inquadramento in base all’oggetto del contratto
il contratto telematico è quello che ha un oggetto informatico:
cioè il contratto che ha ad oggetto il trasferimento di un bene o
l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (ad
es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la
manutenzione di un software)
Osservazione: questo tipo di inquadramento (per oggetto) non è altro
che un modo diverso (trasversale) di classificare i contratti tipici (vendita,
fornitura, appalto, ecc.) o atipici (es. leasing) il cui comune denominatore
è l’avere ad oggetto un bene o un servizio telematico
Inquadramento del contratto telematico
P r i m o o r i e n t a m e n t o
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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Contratto telematico e commercio elettronico
5
Inquadramento in base alla causa del contratto
il contratto telematico è qualsiasi contratto in cui lo scopo
concretamente perseguito dalle parti viene realizzato attraverso il mezzo
informatico che ne facilita l’attuazione pratica
Osservazione: questo tipo di inquadramento (per causa) ha notevolmente
ampliato la categoria dei contratti telematici, andando oltre la semplice
definizione di contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma
comprendendo qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato
attraverso lo strumento informatico.
S e c o n d o o r i e n t a m e n t o
EVOLUZIONE
Inquadramento del contratto telematico
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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Contratto telematico e commercio elettronico
6
Inquadramento in base alla forma del contratto
(è una variante del secondo orientamento) il contratto telematico è
qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente attuato dalle parti
attraverso il mezzo informatico, cioè esteriorizzato con una “forma
informatica”
Osservazione: questo tipo di inquadramento (per forma)
comprenderebbe, al giorno d’oggi, buona parte dei contratti (quasi tutti)
redatti mediante il semplice utilizzo di un pc e di un editor di testo (per es
microsoft word, blocco note ecc): quindi anche un contratto in
compresenza sottoscritto con firma autografa
Te r z o o r i e n t a m e n t o
Inquadramento del contratto telematico
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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Contratto telematico e commercio elettronico
7
Il contratto telematico
“il nucleo duro del commercio elettronico”
CONTRATTO
Art. 1321 c.c.
Il contratto è l’accordo di due o più
parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.
TELEMATICA
Trasmissione di informazioni a
distanza tra sistemi di computers
collegati in rete
CONTRATTO TELEMATICO
Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che
le parti manifestano il loro consenso utilizzando
computer collegati in rete
D e f i n i z i o n e
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Contratto telematico e commercio elettronico
8
Due principali categorie
di soggettiConsumatore:
che opera in ambito estraneo alla
propria attività professionale o
imprenditoriale eventualmente
svolta
Professionista:
che opera nell’ambito della
propria attività imprenditoriale o
professionale
Combinando i soggetti si
ottengono varie tipologie
contrattuali:
B2B – B2C- C2C
A ciascuna combinazione si applica una
disciplina differente: codice del consumo
(d.lgs. 206/2005) oppure Codice Civile
P r o f i l o s o g g e t t i v o
Il contratto telematico
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Contratto telematico e commercio elettronico
9
Incontro tra
proposta ed accettazione
Contratto
point and click
pressione del tasto negoziale
(facta concludentia)
Contratto e-mail
metodo tradizionale
La conclusione dell’accordo
I l p r o b l e m a d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e
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Contratto telematico e commercio elettronico
10
Fase assente nei contratti conclusi
tra professionista e consumatore
(schema del contratto per
adesione)
Fase presente nei contratti tra
professionisti (in posizione
paritetica)
L e t r a t t a t i v e
La formazione
dell’accordo contrattuale
è normalmente preceduta
dalla fase delle trattative
Applicazione della disciplina relativa ai contratti a distanza tra professionista e
consumatore
(Codice del Consumo - Titolo II INFORMAZIONI AI CONSUMATORI) +
D.lgs. 70/2003, art. 12 (obblighi informativi) e responsabilità extracontrattuale
Art. 1337 c.c. - Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
La conclusione dell’accordo
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Contratto telematico e commercio elettronico
11
annullamento del contratto per dolo o
per errore.
richiesta di risarcimento del
danno per responsabilità
precontrattuale del fornitore
Vi o l a z i o n e d e g l i o b b l i g h i i n f o r m a t i v i
Disciplina comune e disciplina
a tutela del consumatore
salvo che il fatto non costituisca
reato (art. 21 d. lgs. n. 70/2003)
applicazione di una sanzione
amministrativa, applicata ai sensi
della legge n. 689 del 1981
Disciplina speciale
del commercio elettronico
oltre alle suddette conseguenze
civilistiche in termini di
responsabilità precontrattuale ed
annullabilità per dolo o errore
La conclusione dell’accordo
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Contratto telematico e commercio elettronico
12
Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
A s p e t t i p r o b l e m a t i c i …
• Contratto concluso via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, attraverso
l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione
da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.);
• Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point
and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente,
nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia
dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);
• Contratto concluso mediante il pagamento della prestazione
pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio
dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano
conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto
(art. 1327 c.c.);
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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Contratto telematico e commercio elettronico
13
• Contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente
con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo
e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi
destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del
proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta
• Contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano
conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente
(proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare
del sito (oblato) contente l’invito a proporre.
Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
A s p e t t i p r o b l e m a t i c i …
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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Contratto telematico e commercio elettronico
14
Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta, l’accettazione, la
loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi
non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La corrispondenza elettronica è attualmente
equiparata alla corrispondenza cartacea
Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”;
L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la
posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga altrimenti, alla
notificazione per mezzo della posta. (Art. 48 CAD)
Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
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Contratto telematico e commercio elettronico
15
L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …
Il contratto è concluso nel luogo in cui il
proponente ha scaricato la posta
elettronica contenente l’accettazione
dell’oblato
PROBLEMA: il proponente scarica
la posta da un computer portatile
durante un viaggio in treno
Il contratto è concluso nel luogo in cui è
collocato il server del provider contenente
la casella postale del proponente
PROBLEMA: il server è collocato
in uno stato off-shore al fine di
escludere le garanzie della
normativa comunitaria
Il contratto è concluso nel luogo ove ha
sede l’impresa o viene svolta l’attività
professionale del destinatario
dell’accettazione, indipendentemente dal
luogo ove si trova il server o il provider
SOLUZIONE: preferibile in quanto
derivante dalla lettura correlata
della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs.
70/2003
Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
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Contratto telematico e commercio elettronico
16
Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto
virtuale può essere risolto anche attraverso l’applicazione del diritto
internazionale privato e delle convenzioni internazionali uniformi
 L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato ”
 Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di
beni mobili del 1980
 Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni
contrattuali del 1980
NOTA. Foro competente contratti con il consumatore:
luogo di residenza o di domicilio del consumatore
(art. 63 Cod. Consumo).
L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …
Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
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Contratto telematico e commercio elettronico
17
Firma elettronica e
Firma digitale
Il genere e la specie
Necessità di accertare la paternità
e l’integrità del documento
FIRMA DIGITALE
Forma libera e Forma vincolata
La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
18
L e f o n t i …
D.P.R. 445/2000
(TUDA)
1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE)
2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
3. FIRMA DIGITALE
4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
D. LGS. 82/2005
(CAD – Prima stesura)
1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE)
2. FIRMA DIGITALE
3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
D. LGS. 235/2010
(NUOVO CAD)
1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE)
2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
3. FIRMA DIGITALE
4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
19
Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59
“Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni
effetto di legge”
E v o l u z i o n e n o r m a t i v a
La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
20
Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59
E v o l u z i o n e n o r m a t i v a
• Non è più indispensabile il supporto cartaceo perché il
documento possa essere considerato giuridicamente
rilevante.
• Sono necessari strumenti di sicurezza=crittografia idonei
a garantirne la provenienza, e quindi l'originalità del
documento.
Smaterializzazione del documento
La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
21
 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (ex art. 15, L. 15 marzo 1997 n. 59):
“Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici”
 D.P.C.M. 8 febbraio 1999:
“Regolamento tecnico di attuazione del sulla materia D.P.R. 513/97 “
 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”
 D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10:
“Recepimento della direttiva 1999/93/CE”
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Contratto telematico e commercio elettronico
22
 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137:
“Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di
firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10”
 D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”
 D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69”
 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134)
“Misure urgenti per la crescita del paese
E v o l u z i o n e n o r m a t i v a
La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
23
 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221):
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”
 D.P.C.M. 22.02.2013:
“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli
20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2 e 71”
 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ”
 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98)
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
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La forma elettronica
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Contratto telematico e commercio elettronico
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Gli strumenti di firma
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Contratto telematico e commercio elettronico
25
F = (
I = /
R = ?
M = $
A = £
FIRMA (/?$£
Crittografia simmetrica
a c h i a v e u n i c a
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26
F = (
I = /
R = ?
M = $
A = £
Documento
FIRMA
u n e s e m p i o
Documento
FIRMA
??????????
( / ? $ £
Crittografia simmetrica
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27
CHIAVE
PUBBLICA
CHIAVE
PRIVATA
V d . P G P - Z i m m e r m a n
S i s t e m a R S A – ( R i v e s t , S h a m i r, A d l e m a n )
a c h i a vi c o m p l e m e n t a r i
Crittografia simmetrica
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28
Tutti i documenti chiusi con la
chiave privata
Tutti i documenti chiusi
con la chiave privata di
tizio si aprono con la
chiave pubblica di tizio
certificatore
TIZIO
Privata Pubblica
Si aprono con la chiave
pubblica corrispondente
Emissione e uso delle chiavi
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29
CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO
CHIAVE
PUBBLICA
DI TIZIO
TIZIO
(mittente)
CAIO
(destinatario)
La paternità
i d e n t i t à
certificatore
TESTO
IN
CHIARO
TESTO
IN
CHIARO
TESTO
CIFRATO
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30
 dall’impronta non si può
risalire ai dati di origine;
 dati diversi danno luogo
a impronte diverse;
A partire da qualsiasi quantità di dati
restituisce una quantità fissa di dati
denominata “digest” o “impronta”.
Funzione di Hash
I n t e g r i t à d e l d o c u m e n t o
N.B.:La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-256
(in precedenza SHA-1 a 160 bit)
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31
%$£*!”&
HASH
IMPRONTA DEL DOCUMENTO IMPRONTA DEL DOCUMENTO
%$£*!”&
confronto
Integrità
g e n u i n i t à
TIZIO
(mittente)
CAIO
(destinatario)TESTO IN
CHIARO
TESTO IN
CHIARO
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32
TIZIO
CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO
CREAZIONE
DELL’IMPRONTA
TRAMITE
L’ALGORITMO
DI HASH
DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
(p.es. contratto di
compravendita)
CONTRATTO
DI
COMPRAVENDITA
%/&$**#
DOC. CHIARO
IMPRONTA
La firma digitale
DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
%/&$**#
+
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33
CAIO
DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
%/&$**#
+CHIAVE PUBBLICA
DI TIZIO
ORA E’ NECESSARIO
ACCERTARE L’INTEGRITA’
DEL DOCUMENTO
ATTRAVERSO
IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO
CONFRONTO, DELLE IMPRONTE
CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA
PARTE “IN CHIARO” DEL
DOCUMENTO E OTTIENE UNA
NUOVA IMPRONTA
CAIO CONFRONTA LE DUE
IMPRONTE
%/&$**# %/&$**#
La firma digitale
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34
SOLUZIONE
Gli Enti Certificatori accertano ed assicurano
l’identità dei titolari di firma digitale
L’ ente certificatore
L a t e r z a p a r t e f i d a t a
ATTENZIONE
In “rete” gli utenti utilizzano nicknames
INCONVENIENTE: ogni utente, che utilizza una coppia di
chiavi, potrebbe spacciarsi per un’altra persona ed usare un nome
inesistente o appartenente ad altri
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
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35
TIZIO CAIO
CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO
CHIAVE
PUBBLICA
DI TIZIO
TESTO IN
CHIARO
TESTO
CIFRATO
CON
FIRMA
DIGITALE
TESTO IN
CHIARO
+
IMPRONTA
ENTE CERTIFICATORE
(p.es. INFOCERT)
L a t e r z a p a r t e f i d a t a
L’ ente certificatore
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36
 Identifica la persona che richiede il certificato e rende certa
l’identità del soggetto fisico che ha generato una firma
 Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica
 Rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati di
sottoscrizione: aggiornamento Liste Certificati Revocati (CRL) e
Liste Certificati Sospesi (CSL)
 Marcatura temporale del documento (Time stamping): il
documento acquista data certa ed è opponibile ai terzi (art. 22,
lett. g, D.P.R. 445/2000)
L a t e r z a p a r t e f i d a t a
L’ ente certificatore
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Contratto telematico e commercio elettronico
37
La firma digitale
Documento sottoscritto con firma
digitale:
• piena efficacia giuridica
• a condizione che non sia
modificato dopo l’apposizione
della firma
La firma digitale nel nostro ordinamento
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Contratto telematico e commercio elettronico
38
Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures
La firma CADES
- Formato .p7m
- Necessario utilizzare
programmi ad hoc per
l’apertura (Dike,
Arubasign, ecc…)
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Contratto telematico e commercio elettronico
39
Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures
La firma CADES
Controfirma o
Firma
matrioska
La busta generata dalla
sottoscrizione
precedente viene
re-imbustata in una
nuova busta
CAdES
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Contratto telematico e commercio elettronico
40
Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures
La firma CADES
Firme
congiunte
Vengono aggiunte
ulteriori firme nella
busta, accompagnate
dai relativi certificati
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Contratto telematico e commercio elettronico
41
Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures
La firma CADES
Sia nella prima tipologia di firma (controfirma) che nella seconda tipologia
(firme congiunte) è presente un’unica versione del documento, che pertanto
può solo essere oggetto di ulteriori firme digitali senza modificarne il
contenuto
Non è possibile gestire diverse versioni di uno stesso documento all’interno
della busta crittografica.
Qualora fosse necessario riportare sul documento delle annotazioni successive
alla sottoscrizione (ad esempio i dati della segnatura di protocollo), sarà
necessario esportare il documento nel formato originario, ossia non
firmato, per apportarvi le annotazioni.
Le modifiche, però, se apportate nell’unica versione del documento presente
all’interno della busta CAdES, avrebbe come risultato quello di invalidare la
firma.
LIMITE della firma CADES
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Contratto telematico e commercio elettronico
42
PDF Advanced Electronic Signatures
La firma PADES
- Formato .pdf (non
cambia il formato del
documento dopo la
firma)
- Per la lettura del
documento è sufficiente
un comune software
reader (presenti sul
mercato in varie
versioni)
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Contratto telematico e commercio elettronico
43
PDF Advanced Electronic Signatures
La firma PADES
È implementata una funzione
che consente la gestione delle
versioni (versioning)
Ogni versione successiva alla
prima, contiene la versione
integrale, non modificata, del
documento precedente
(comprese le firme digitali)
Ogni modifica al documento
(ulteriore firma o aggiunta di testo
o immagini) produce, infatti, una
nuova versione che contiene la
versione originale non modificata
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Contratto telematico e commercio elettronico
44
Vantaggi e svantaggi della firma Pades
La firma PADES
• È possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti;
• È possibile modificare il documento (ad es. inserendo delle
annotazioni) ulteriori firme senza invalidare le precedenti versioni e
firme apposte;
• Nel documento in formato PDF è possibile collocare fisicamente la
firma digitale in un preciso punto del documento (interessante per le
applicazioni in cui la collocazione della firma ha una valenza giuridica,
come per le clausole vessatorie);
VANTAGGI della firma PADES
Unico svantaggio, rispetto alla firma Cades, è la
possibilità di firmare unicamente file di tipo .pdf
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Contratto telematico e commercio elettronico
45
nella Pubblica Amministrazione e non solo…
La firma PADES
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (TUDA)
Art. 55 (R): Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile.
Con il provvedimento del 16 Aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della Giustizia, sono state emanate le nuove specifiche
tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
(Regolamento concernente le regole tecniche del Processo Civile Telematico), la
firma PADES è utilizzabile anche nel PCT (Processo Civile Telematico)
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Contratto telematico e commercio elettronico
46
La firma CADES e PADES a confronto
CADES PADES
Formato .P7m .Pdf
Software per lettura Software ad hoc
Reader (Adobe
acrobat, Foxit, Nitro,
ecc…)
Modifiche dopo la
firma
NO (invalida) SI (valida)
Collocazione fisica
della firma
NO SI
Tipologia di file da
firmare
qualunque solo file .pdf
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Contratto telematico e commercio elettronico
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Definizioni
O g g i : D . L g s . 8 2 / 2 0 0 5 + D . L g s . 2 3 5 / 2 0 1 0
p) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti
q) FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica”;
q-bis) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:“insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”;
r) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma
s) FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
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Contratto telematico e commercio elettronico
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(i-bis) copia informatica di documento analogico: “il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto”
(i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: “il
documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento
analogico da cui e' tratto”
(i-quater) copia informatica di documento informatico: “il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto
su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”
(i-quinquies) duplicato informatico: “il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della
medesima sequenza di valori binari del documento originario”
N u o v e …
Definizioni
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Contratto telematico e commercio elettronico
49
Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche
A r t . 2 0 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e
rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente
codice.
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 21.
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Contratto telematico e commercio elettronico
50
A r t . 2 1 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o s o t t o s c r i t t o c o n f i r m a e l e t t r o n i c a
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350,
primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico,
sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche
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Contratto telematico e commercio elettronico
51
Firma autografa Firma digitale
Creazione manuale mediante algoritmo di creazione
Apposizione
sul documento: la firma è
parte integrante del
documento
come allegato: il documento firmato è
costituito dalla copia (documento,firma)
Verifica
confronto con una firma
autenticata: metodo
insicuro
mediante algoritmo di verifica
pubblicamente noto: metodo sicuro
Documento copia distinguibile Indistinguibile
Validità
temporale
illimitata limitata dalla scadenza
Firma autografa vs firma digitale
F o n t e : W i k i p e d i a
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Contratto telematico e commercio elettronico
52
Le prime fonti 1. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
2. D.M. 2 novembre 2005
3. “Vecchio CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82)
Le fonti attuali 4. D.L. 29 novembre 2008, n.185
(convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2)
5. D.P.C.M. 6 maggio 2009
6. “Nuovo CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82
+ D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.235)
7. Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012
8. Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012
La Posta Elettronica Certificata
L a P E C
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Contratto telematico e commercio elettronico
53
DEFINIZIONE: è un sistema di posta elettronica nel quale il
mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici
Invia al mittente la ricevuta di
spedizione del messaggio, che
costituisce prova legale
Invia al mittente la ricevuta della
avvenuta o mancata consegna
nella casella di PEC del
destinatario, con data certa
Conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui
riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali
D . L . 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 , n . 1 8 5
La Posta Elettronica Certificata
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Contratto telematico e commercio elettronico
54
NOTA: Per le pubbliche amministrazioni, l’uso della PEC costituisce un obbligo, rispetto a destinatari la
cui PEC sia regolarmente pubblicata nel registro delle imprese, negli elenchi informatici dei professionisti
o negli indirizzari CEC-PAC dei cittadini. Il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche
amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, “una fattispecie di
improprio uso di denaro pubblico” (spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea);
inoltre la mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della
performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI).
Comunicazioni tra cittadini e P.A. (art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185 e art. 3
DPCM 6.5.2009): per i cittadini che aderiscono al servizio CEC-PAC manifestano l’esplicita
accettazione dell’invio tramite CEC-PAC, da parte delle pubbliche amministrazioni, di tutti i
provvedimenti e atti che riguardano lo stesso cittadino. Le pubbliche amministrazioni non devono
chiedere una preventiva dichiarazione di disponibilità all'uso della PEC, perché questa deriva dalla
presenza della CEC-PAC nell’indirizzario elettronico dei cittadini.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e
professionisti (art. 16, comma 9, del D.L. 185): possono avvenire tramite PEC senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
La Posta Elettronica Certificata
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Contratto telematico e commercio elettronico
55
Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata
“Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti
che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi
della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni
utilizzano la posta elettronica certificata” […]
Attualmente non sono individuabili soggetti che hanno preventivamente dichiarato il
proprio indirizzo PEC sulla base della “vigente normativa tecnica”; in quanto la più
aggiornata disciplina delle preventive dichiarazioni degli indirizzi PEC non è
contenuta in una “normativa tecnica”, ma nel D.L. 185/2008 e nel DPCM 6.5.2009.
La normativa tecnica è contenuta nel DM 2.11.2005, n. 19818, l’art. 5, riguarda la
comunicazione della disponibilità all'uso della PEC ma è di fatto inapplicabile, poiché
si riferisce alla dichiarazione dell'abrogato art. 4, comma 4, del DPR 68/2005
(abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 16, comma 11, del D.L. 185/2008).
L a P E C n e l C A D
La Posta Elettronica Certificata
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Contratto telematico e commercio elettronico
56
Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata
“La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e
rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica
certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei
provvedimenti che lo riguardano” […]
La disposizione potrebbe apparire come attributiva di una mera facoltà concessa
alle pubbliche amministrazioni di utilizzare la PEC, contraddicendo tutta la ratio del
processo di dematerializzazione basato sulla PEC.
La “dichiarazione” si riferisce alla inesistente “vigente normativa tecnica”.
L a P E C n e l C A D
La Posta Elettronica Certificata
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Contratto telematico e commercio elettronico
57
Art. 6, comma 1 bis: “la
consultazione degli indirizzi PEC, di
cui agli artt. 16, comma 10, e 16 bis,
comma 5 del D.L. 185, nonché
l'estrazione di elenchi dei suddetti
indirizzi da parte delle pubbliche
amministrazioni, deve essere
effettuata sulla base di regole
tecniche emanate da DigitPA,
sentito il Garante per la protezione
dei dati personali.”
Queste disposizioni saranno inapplicabili sino a quando non
saranno emanate le regole tecniche dal DigitPA, ai sensi
dell’art. 71 del CAD.
Art. 65: le istanze e dichiarazioni devono essere
“trasmesse dall'autore mediante la propria casella
di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con regole
tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in
un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.”
L a P E C n e l C A D
La Posta Elettronica Certificata
Grazie per l’attenzione
Docente: Massimo Farina
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/
http://ict4forensics.diee.unica.it/
m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it
A.A. 2015/16
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
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59
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,
rappresentare, eseguire o recitare l'opera;
• di modificare quest’opera;
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 Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati
dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non
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 Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
 Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per
crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza
identica o equivalente a questa.
o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i
termini della licenza di quest’opera.
o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di
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  • 1. Versione 2015 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it A.A. 2015/16 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
  • 2. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 2 Contratto telematico e commercio elettronico Modulo II
  • 3. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 3 • Inquadramento del contratto telematico • Il contratto telematico • La conclusione dell’accordo • Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico • La forma elettronica • Gli strumenti di firma • Crittografia simmetrica • Crittografia asimmetrica • Emissione e uso delle chiavi Indice • La paternità • Funzione di Hash • Integrità • Firma digitale • L’ente certificatore • Definizioni • Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche • Firma autografa vs Firma digitale • La Posta Elettronica Certificata (PEC)
  • 4. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 4 Inquadramento in base all’oggetto del contratto il contratto telematico è quello che ha un oggetto informatico: cioè il contratto che ha ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (ad es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la manutenzione di un software) Osservazione: questo tipo di inquadramento (per oggetto) non è altro che un modo diverso (trasversale) di classificare i contratti tipici (vendita, fornitura, appalto, ecc.) o atipici (es. leasing) il cui comune denominatore è l’avere ad oggetto un bene o un servizio telematico Inquadramento del contratto telematico P r i m o o r i e n t a m e n t o
  • 5. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 5 Inquadramento in base alla causa del contratto il contratto telematico è qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente perseguito dalle parti viene realizzato attraverso il mezzo informatico che ne facilita l’attuazione pratica Osservazione: questo tipo di inquadramento (per causa) ha notevolmente ampliato la categoria dei contratti telematici, andando oltre la semplice definizione di contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma comprendendo qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informatico. S e c o n d o o r i e n t a m e n t o EVOLUZIONE Inquadramento del contratto telematico
  • 6. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 6 Inquadramento in base alla forma del contratto (è una variante del secondo orientamento) il contratto telematico è qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente attuato dalle parti attraverso il mezzo informatico, cioè esteriorizzato con una “forma informatica” Osservazione: questo tipo di inquadramento (per forma) comprenderebbe, al giorno d’oggi, buona parte dei contratti (quasi tutti) redatti mediante il semplice utilizzo di un pc e di un editor di testo (per es microsoft word, blocco note ecc): quindi anche un contratto in compresenza sottoscritto con firma autografa Te r z o o r i e n t a m e n t o Inquadramento del contratto telematico
  • 7. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 7 Il contratto telematico “il nucleo duro del commercio elettronico” CONTRATTO Art. 1321 c.c. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. TELEMATICA Trasmissione di informazioni a distanza tra sistemi di computers collegati in rete CONTRATTO TELEMATICO Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che le parti manifestano il loro consenso utilizzando computer collegati in rete D e f i n i z i o n e
  • 8. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 8 Due principali categorie di soggettiConsumatore: che opera in ambito estraneo alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta Professionista: che opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale Combinando i soggetti si ottengono varie tipologie contrattuali: B2B – B2C- C2C A ciascuna combinazione si applica una disciplina differente: codice del consumo (d.lgs. 206/2005) oppure Codice Civile P r o f i l o s o g g e t t i v o Il contratto telematico
  • 9. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 9 Incontro tra proposta ed accettazione Contratto point and click pressione del tasto negoziale (facta concludentia) Contratto e-mail metodo tradizionale La conclusione dell’accordo I l p r o b l e m a d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e
  • 10. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 10 Fase assente nei contratti conclusi tra professionista e consumatore (schema del contratto per adesione) Fase presente nei contratti tra professionisti (in posizione paritetica) L e t r a t t a t i v e La formazione dell’accordo contrattuale è normalmente preceduta dalla fase delle trattative Applicazione della disciplina relativa ai contratti a distanza tra professionista e consumatore (Codice del Consumo - Titolo II INFORMAZIONI AI CONSUMATORI) + D.lgs. 70/2003, art. 12 (obblighi informativi) e responsabilità extracontrattuale Art. 1337 c.c. - Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La conclusione dell’accordo
  • 11. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 11 annullamento del contratto per dolo o per errore. richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale del fornitore Vi o l a z i o n e d e g l i o b b l i g h i i n f o r m a t i v i Disciplina comune e disciplina a tutela del consumatore salvo che il fatto non costituisca reato (art. 21 d. lgs. n. 70/2003) applicazione di una sanzione amministrativa, applicata ai sensi della legge n. 689 del 1981 Disciplina speciale del commercio elettronico oltre alle suddette conseguenze civilistiche in termini di responsabilità precontrattuale ed annullabilità per dolo o errore La conclusione dell’accordo
  • 12. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 12 Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico A s p e t t i p r o b l e m a t i c i … • Contratto concluso via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, attraverso l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.); • Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.); • Contratto concluso mediante il pagamento della prestazione pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto (art. 1327 c.c.);
  • 13. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 13 • Contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta • Contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente (proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito (oblato) contente l’invito a proporre. Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico A s p e t t i p r o b l e m a t i c i …
  • 14. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 14 Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La corrispondenza elettronica è attualmente equiparata alla corrispondenza cartacea Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”; L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i … La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga altrimenti, alla notificazione per mezzo della posta. (Art. 48 CAD) Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
  • 15. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 15 L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i … Il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l’accettazione dell’oblato PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile durante un viaggio in treno Il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider contenente la casella postale del proponente PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di escludere le garanzie della normativa comunitaria Il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività professionale del destinatario dell’accettazione, indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider SOLUZIONE: preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003 Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
  • 16. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 16 Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto virtuale può essere risolto anche attraverso l’applicazione del diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali uniformi  L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ”  Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980  Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo). L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i … Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
  • 17. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 17 Firma elettronica e Firma digitale Il genere e la specie Necessità di accertare la paternità e l’integrità del documento FIRMA DIGITALE Forma libera e Forma vincolata La forma elettronica
  • 18. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 18 L e f o n t i … D.P.R. 445/2000 (TUDA) 1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA D. LGS. 82/2005 (CAD – Prima stesura) 1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA DIGITALE 3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA D. LGS. 235/2010 (NUOVO CAD) 1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA La forma elettronica
  • 19. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 19 Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59 “Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge” E v o l u z i o n e n o r m a t i v a La forma elettronica
  • 20. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 20 Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59 E v o l u z i o n e n o r m a t i v a • Non è più indispensabile il supporto cartaceo perché il documento possa essere considerato giuridicamente rilevante. • Sono necessari strumenti di sicurezza=crittografia idonei a garantirne la provenienza, e quindi l'originalità del documento. Smaterializzazione del documento La forma elettronica
  • 21. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 21  D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (ex art. 15, L. 15 marzo 1997 n. 59): “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici”  D.P.C.M. 8 febbraio 1999: “Regolamento tecnico di attuazione del sulla materia D.P.R. 513/97 “  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: “Recepimento della direttiva 1999/93/CE” E v o l u z i o n e n o r m a t i v a La forma elettronica
  • 22. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 22  D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137: “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”  D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”  D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) “Misure urgenti per la crescita del paese E v o l u z i o n e n o r m a t i v a La forma elettronica
  • 23. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 23  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221): “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”  D.P.C.M. 22.02.2013: “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71”  D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”  D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” E v o l u z i o n e n o r m a t i v a La forma elettronica
  • 24. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 24 Gli strumenti di firma
  • 25. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 25 F = ( I = / R = ? M = $ A = £ FIRMA (/?$£ Crittografia simmetrica a c h i a v e u n i c a
  • 26. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 26 F = ( I = / R = ? M = $ A = £ Documento FIRMA u n e s e m p i o Documento FIRMA ?????????? ( / ? $ £ Crittografia simmetrica
  • 27. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 27 CHIAVE PUBBLICA CHIAVE PRIVATA V d . P G P - Z i m m e r m a n S i s t e m a R S A – ( R i v e s t , S h a m i r, A d l e m a n ) a c h i a vi c o m p l e m e n t a r i Crittografia simmetrica
  • 28. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 28 Tutti i documenti chiusi con la chiave privata Tutti i documenti chiusi con la chiave privata di tizio si aprono con la chiave pubblica di tizio certificatore TIZIO Privata Pubblica Si aprono con la chiave pubblica corrispondente Emissione e uso delle chiavi
  • 29. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 29 CHIAVE PRIVATA DI TIZIO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO TIZIO (mittente) CAIO (destinatario) La paternità i d e n t i t à certificatore TESTO IN CHIARO TESTO IN CHIARO TESTO CIFRATO
  • 30. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 30  dall’impronta non si può risalire ai dati di origine;  dati diversi danno luogo a impronte diverse; A partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa di dati denominata “digest” o “impronta”. Funzione di Hash I n t e g r i t à d e l d o c u m e n t o N.B.:La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-256 (in precedenza SHA-1 a 160 bit)
  • 31. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 31 %$£*!”& HASH IMPRONTA DEL DOCUMENTO IMPRONTA DEL DOCUMENTO %$£*!”& confronto Integrità g e n u i n i t à TIZIO (mittente) CAIO (destinatario)TESTO IN CHIARO TESTO IN CHIARO
  • 32. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 32 TIZIO CHIAVE PRIVATA DI TIZIO CREAZIONE DELL’IMPRONTA TRAMITE L’ALGORITMO DI HASH DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO (p.es. contratto di compravendita) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA %/&$**# DOC. CHIARO IMPRONTA La firma digitale DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO %/&$**# +
  • 33. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 33 CAIO DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO %/&$**# +CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO ORA E’ NECESSARIO ACCERTARE L’INTEGRITA’ DEL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO CONFRONTO, DELLE IMPRONTE CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA PARTE “IN CHIARO” DEL DOCUMENTO E OTTIENE UNA NUOVA IMPRONTA CAIO CONFRONTA LE DUE IMPRONTE %/&$**# %/&$**# La firma digitale
  • 34. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 34 SOLUZIONE Gli Enti Certificatori accertano ed assicurano l’identità dei titolari di firma digitale L’ ente certificatore L a t e r z a p a r t e f i d a t a ATTENZIONE In “rete” gli utenti utilizzano nicknames INCONVENIENTE: ogni utente, che utilizza una coppia di chiavi, potrebbe spacciarsi per un’altra persona ed usare un nome inesistente o appartenente ad altri
  • 35. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 35 TIZIO CAIO CHIAVE PRIVATA DI TIZIO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO TESTO IN CHIARO TESTO CIFRATO CON FIRMA DIGITALE TESTO IN CHIARO + IMPRONTA ENTE CERTIFICATORE (p.es. INFOCERT) L a t e r z a p a r t e f i d a t a L’ ente certificatore
  • 36. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 36  Identifica la persona che richiede il certificato e rende certa l’identità del soggetto fisico che ha generato una firma  Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica  Rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati di sottoscrizione: aggiornamento Liste Certificati Revocati (CRL) e Liste Certificati Sospesi (CSL)  Marcatura temporale del documento (Time stamping): il documento acquista data certa ed è opponibile ai terzi (art. 22, lett. g, D.P.R. 445/2000) L a t e r z a p a r t e f i d a t a L’ ente certificatore
  • 37. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 37 La firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale: • piena efficacia giuridica • a condizione che non sia modificato dopo l’apposizione della firma La firma digitale nel nostro ordinamento
  • 38. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 38 Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures La firma CADES - Formato .p7m - Necessario utilizzare programmi ad hoc per l’apertura (Dike, Arubasign, ecc…)
  • 39. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 39 Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures La firma CADES Controfirma o Firma matrioska La busta generata dalla sottoscrizione precedente viene re-imbustata in una nuova busta CAdES
  • 40. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 40 Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures La firma CADES Firme congiunte Vengono aggiunte ulteriori firme nella busta, accompagnate dai relativi certificati
  • 41. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 41 Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures La firma CADES Sia nella prima tipologia di firma (controfirma) che nella seconda tipologia (firme congiunte) è presente un’unica versione del documento, che pertanto può solo essere oggetto di ulteriori firme digitali senza modificarne il contenuto Non è possibile gestire diverse versioni di uno stesso documento all’interno della busta crittografica. Qualora fosse necessario riportare sul documento delle annotazioni successive alla sottoscrizione (ad esempio i dati della segnatura di protocollo), sarà necessario esportare il documento nel formato originario, ossia non firmato, per apportarvi le annotazioni. Le modifiche, però, se apportate nell’unica versione del documento presente all’interno della busta CAdES, avrebbe come risultato quello di invalidare la firma. LIMITE della firma CADES
  • 42. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 42 PDF Advanced Electronic Signatures La firma PADES - Formato .pdf (non cambia il formato del documento dopo la firma) - Per la lettura del documento è sufficiente un comune software reader (presenti sul mercato in varie versioni)
  • 43. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 43 PDF Advanced Electronic Signatures La firma PADES È implementata una funzione che consente la gestione delle versioni (versioning) Ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del documento precedente (comprese le firme digitali) Ogni modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata
  • 44. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 44 Vantaggi e svantaggi della firma Pades La firma PADES • È possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti; • È possibile modificare il documento (ad es. inserendo delle annotazioni) ulteriori firme senza invalidare le precedenti versioni e firme apposte; • Nel documento in formato PDF è possibile collocare fisicamente la firma digitale in un preciso punto del documento (interessante per le applicazioni in cui la collocazione della firma ha una valenza giuridica, come per le clausole vessatorie); VANTAGGI della firma PADES Unico svantaggio, rispetto alla firma Cades, è la possibilità di firmare unicamente file di tipo .pdf
  • 45. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 45 nella Pubblica Amministrazione e non solo… La firma PADES D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (TUDA) Art. 55 (R): Segnatura di protocollo La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Con il provvedimento del 16 Aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, sono state emanate le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche del Processo Civile Telematico), la firma PADES è utilizzabile anche nel PCT (Processo Civile Telematico)
  • 46. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 46 La firma CADES e PADES a confronto CADES PADES Formato .P7m .Pdf Software per lettura Software ad hoc Reader (Adobe acrobat, Foxit, Nitro, ecc…) Modifiche dopo la firma NO (invalida) SI (valida) Collocazione fisica della firma NO SI Tipologia di file da firmare qualunque solo file .pdf
  • 47. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 47 Definizioni O g g i : D . L g s . 8 2 / 2 0 0 5 + D . L g s . 2 3 5 / 2 0 1 0 p) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti q) FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”; q-bis) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:“insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”; r) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma s) FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • 48. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 48 (i-bis) copia informatica di documento analogico: “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto” (i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto” (i-quater) copia informatica di documento informatico: “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (i-quinquies) duplicato informatico: “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” N u o v e … Definizioni
  • 49. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 49 Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche A r t . 2 0 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.
  • 50. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 50 A r t . 2 1 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o s o t t o s c r i t t o c o n f i r m a e l e t t r o n i c a 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche
  • 51. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 51 Firma autografa Firma digitale Creazione manuale mediante algoritmo di creazione Apposizione sul documento: la firma è parte integrante del documento come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia (documento,firma) Verifica confronto con una firma autenticata: metodo insicuro mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo sicuro Documento copia distinguibile Indistinguibile Validità temporale illimitata limitata dalla scadenza Firma autografa vs firma digitale F o n t e : W i k i p e d i a
  • 52. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 52 Le prime fonti 1. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 2. D.M. 2 novembre 2005 3. “Vecchio CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82) Le fonti attuali 4. D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) 5. D.P.C.M. 6 maggio 2009 6. “Nuovo CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 + D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.235) 7. Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 8. Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 La Posta Elettronica Certificata L a P E C
  • 53. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 53 DEFINIZIONE: è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale attestante l’invio e la consegna di documenti informatici Invia al mittente la ricevuta di spedizione del messaggio, che costituisce prova legale Invia al mittente la ricevuta della avvenuta o mancata consegna nella casella di PEC del destinatario, con data certa Conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali D . L . 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 , n . 1 8 5 La Posta Elettronica Certificata
  • 54. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 54 NOTA: Per le pubbliche amministrazioni, l’uso della PEC costituisce un obbligo, rispetto a destinatari la cui PEC sia regolarmente pubblicata nel registro delle imprese, negli elenchi informatici dei professionisti o negli indirizzari CEC-PAC dei cittadini. Il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, “una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico” (spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea); inoltre la mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI). Comunicazioni tra cittadini e P.A. (art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185 e art. 3 DPCM 6.5.2009): per i cittadini che aderiscono al servizio CEC-PAC manifestano l’esplicita accettazione dell’invio tramite CEC-PAC, da parte delle pubbliche amministrazioni, di tutti i provvedimenti e atti che riguardano lo stesso cittadino. Le pubbliche amministrazioni non devono chiedere una preventiva dichiarazione di disponibilità all'uso della PEC, perché questa deriva dalla presenza della CEC-PAC nell’indirizzario elettronico dei cittadini. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e professionisti (art. 16, comma 9, del D.L. 185): possono avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. La Posta Elettronica Certificata
  • 55. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 55 Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata “Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata” […] Attualmente non sono individuabili soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo PEC sulla base della “vigente normativa tecnica”; in quanto la più aggiornata disciplina delle preventive dichiarazioni degli indirizzi PEC non è contenuta in una “normativa tecnica”, ma nel D.L. 185/2008 e nel DPCM 6.5.2009. La normativa tecnica è contenuta nel DM 2.11.2005, n. 19818, l’art. 5, riguarda la comunicazione della disponibilità all'uso della PEC ma è di fatto inapplicabile, poiché si riferisce alla dichiarazione dell'abrogato art. 4, comma 4, del DPR 68/2005 (abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 16, comma 11, del D.L. 185/2008). L a P E C n e l C A D La Posta Elettronica Certificata
  • 56. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 56 Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata “La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano” […] La disposizione potrebbe apparire come attributiva di una mera facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni di utilizzare la PEC, contraddicendo tutta la ratio del processo di dematerializzazione basato sulla PEC. La “dichiarazione” si riferisce alla inesistente “vigente normativa tecnica”. L a P E C n e l C A D La Posta Elettronica Certificata
  • 57. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 57 Art. 6, comma 1 bis: “la consultazione degli indirizzi PEC, di cui agli artt. 16, comma 10, e 16 bis, comma 5 del D.L. 185, nonché l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi da parte delle pubbliche amministrazioni, deve essere effettuata sulla base di regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.” Queste disposizioni saranno inapplicabili sino a quando non saranno emanate le regole tecniche dal DigitPA, ai sensi dell’art. 71 del CAD. Art. 65: le istanze e dichiarazioni devono essere “trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.” L a P E C n e l C A D La Posta Elettronica Certificata
  • 58. Grazie per l’attenzione Docente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/ m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it A.A. 2015/16 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
  • 59. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Contratto telematico e commercio elettronico 59 Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o Tu sei libero: • di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; • di modificare quest’opera; • Alle seguenti condizioni:  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.  Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra Licenza