2. Eseguito da :
G. Cordio
G. Di Martino
V. Giaconia
S. Milazzo
A. Musumeci
A. Panarello
N. Rizzuto.
Classe II P a.s.2018/19
3. La famiglia moderna è una famiglia
mononucleare, composta da pochi
membri. La famiglia romana, invece,
era molto allargata e l’autorità
assoluta della famiglia era nelle mani
del pater familias.
La famiglia è il fulcro sul quale si erge
la società romana.
4. Il padre romano era il custode
delle memorie degli antenati,
nonché del fuoco domestico,
accanto al quale si
veneravano gli dei della
famiglia o lares; l’unico che
poteva disporre del
patrimonio della gens.
Tuttavia nell’antica storia di
Roma il valore assegnato al
padre gli dava un potere
enorme che era però il
fondamento dell’autorità cui
si doveva obbedienza
assoluta.
5. Il figlio che nasceva nella famiglia romana o vi veniva adottato era
sottoposto alla potestà del pater, spesso fino all'età matura. Se era
femmina, usciva dalla potestà di costoro solo per entrare sotto quella del
marito o dell'avo di lui.
Il maschio invece aveva una possibilità in più, che era l'emancipazione. Egli
poteva diventare un soggetto sui iuris non solo al momento della morte
dell'avo, ma anche quando questi era ancora in vita. Emancipato che fosse
o meno, il figlio maschio godeva dei diritti politici. Poteva crearsi una
situazione particolare, quando il magistrato non era emancipato e quindi
era tenuto a obbedire al padre, ma non si ebbero mai casi di abuso della
patria potestas su magistrati. Si ebbero invece casi di magistrati che
punirono con la morte i loro stessi figli per disobbedienza sul campo di
battaglia.
Era la famiglia a impartire l'educazione e l'istruzione ai figli e a trasmettere
i primi rudimenti ai fanciulli, che concernevano sia il leggere e lo scrivere
che la preparazione alla guerra e al lavoro.
I FIGLI NELL’ANTICA ROMA
6.
7. La donna nell’antica Roma
Anche se completamente sottomessa all’autorità del paterfamilias, la donna si
trovava nell’antica Roma in una condizione leggermente migliore di quella che
aveva in Grecia. Ciò non significa, tuttavia, che le fossero riconosciute molte
libertà. Infatti la sua esistenza si svolgeva tutta in funzione della famiglia e del
matrimonio.
Molto giovane, sposava un uomo che il padre aveva scelto per lei e al quale
l’aveva promessa fin da bambina. Celebrate le nozze, passava sotto il potere di
un nuovo capofamiglia, che poteva essere il marito o addirittura il suocero, il
padre dello sposo, finché era in vita.
Contrariamente alla donna greca, però, la donna romana poteva uscire di casa
quando desiderava, assistere agli spettacoli e alle cerimonie, partecipare alle
feste. Poteva, anzi doveva, occuparsi dell’educazione dei figli e aveva il compito
di insegnare loro i valori tradizionali della società romana.
Tutto questo nei primi secoli della repubblica. Successivamente le cose
cambiarono, almeno dal punto di vista economico. La donna poté rimanere
padrona della sua parte d’eredità, uguale a quella dei fratelli maschi, acquistare
beni, ottenere in uso per tutta la vita una parte dei beni del marito defunto pari
a quella dei figli.
Spesso l’amore, l’affetto, la stima reciproca non ebbero importanza, anche se si
conoscono casi di coniugi legati da un sentimento autentico.
8. Potevano essere
consanguinei, ma più spesso
si trattava di servitori legati
alla famiglia anche da
generazioni, oppure di liberti
(schiavi liberati). Erano
totalmente dipendenti dal
pater familias.
9. Nella società romana oltre ai cittadini, che godevano di ogni diritto,
agli schiavi e ai liberti esisteva un’altra classe sociale, piuttosto
particolare: i “clientes”.
Di solito erano i liberti (gli schiavi affrancati) che diventavano clienti,
ma non era sempre così. Pare che in origine, i clienti fossero i
proprietari delle terre conquistate dai Romani e diventate, così, “ager
publicus”, cioè territorio dello Stato romano; quando queste terre
diventarono di proprietà delle famiglie romane, gli ex proprietari, che
non erano stati ridotti in schiavitù, si misero sotto la protezione dei
nuovi padroni. Si venne a creare un rapporto giuridico particolare, del
resto previsto anche dalle Legge delle XII Tavole. Il padrone aveva
l’obbligo di difendere gli interessi del cliente e di concedergli aiuti
economici, mentre il cliente era tenuto alla prestazione gratuita di
determinati servizi, dell’ubbidienza assoluta e del pieno appoggio in
ogni circostanza, soprattutto in caso di votazione.