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ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento




     L’accreditamento a garanzia della
         conformità degli operatori

                                         Alberto Musa

                                           ACCREDIA




                      Alessandria, 30 novembre 2012




             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                              30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il percorso

ACCREDIA 2009 – 2010 – 2011 - 2012

Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione
delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di
certificazione e ispezione, SIT - Laboratori di taratura e ISS - Laboratori di
prova per la sicurezza degli alimenti.

   Reg. CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato.
     (Articolo 4 Principi generali 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di
    accreditamento)


    [22-12-2009] Firmati i due decreti ministeriali che designano
      ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
            attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al
      regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23
    luglio 2009, n. 99

   Convenzioni e protocolli con i Ministeri competenti per le attività di
    autorizzazione e notifica degli operatori di valutazione della conformità.



                   «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                          Alberto MUSA                                   30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)

ACCREDIA – Ministero Sviluppo Economico (MSE)
 Sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)
 MID - strumenti di misura (2004/22/CE)
 Caldaie ad acqua calda (1992/42/CE)
 PED - Attrezzature a pressione (1997/23/CE)
 ATEX - apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera
  potenzialmente esplosiva (1994/09/CE)
 Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)
 Apparecchiature radio (1999/05/CE)


ACCREDIA - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)
 Servizio europeo di telepedaggio (SET)
 Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE)


              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                     Alberto MUSA                              30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
 I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)
ACCREDIA - MSE – Lavoro e Politiche sociali
 Macchine (2006/42/CE)
 Ascensori (1995/16/CE)
 Bassa tensione (2006/95/CE)
 Dispositivi di protezione individuale [DPI] (1989/686/CEE)

ACCREDIA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
             Territorio e del Mare (MATTM)
 Valutazione delle emissioni di gas serra nella produzione di
  biocarburanti, delle certificazioni EMAS, nel recupero di gas fluorurati
  e nell’impatto acustico di macchine funzionanti all’aperto. Rumore
  (2000/14/CE)
 Gas serra (2003/87/CE)
 Biocarburanti (2009/30/CE)
 Fonti rinnovabili (2009/28/CE)
 Gas fluorurati (Reg. 842/2006)
 Emas (Reg. 1221/2009)

                «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                       Alberto MUSA                              30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)

ACCREDIA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)


 Accreditamento/Estensione dell’Accreditamento ai sensi
  della Norma UNI CEI EN 45011 degli Organismi di
  Certificazione di   organizzazioni   che   effettuano
  operazioni di saldatura di veicoli e componenti
  ferroviari.

 Accreditamento degli Organismi di Certificazione del
  personale che certificano il personale addetto ai
  controlli non distruttivi nel settore Manutenzione
  Ferroviaria.

              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                     Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Il sistema italiano di assicurazione della qualità


           ACCREDIA - Sistema di accreditamento




Organismi di                                                                    Laboratori di
Certificazione         Laboratori di                  Laboratori di              prova per la
 Verifica e               prova                         taratura               sicurezza degli
 Ispezione                                                                         alimenti




          Tutela il mondo delle imprese
                e dei consumatori


              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                     Alberto MUSA                                       30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
 L’operatività

ACCREDIA articola la propria attività in quattro Dipartimenti:
    Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti e del personale –
    Verifica e Ispezione;
 Laboratori di prova;
 Laboratori di taratura;
 Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.


A questa attività di verifica si collega quella di delibera, condotta dai
Comitati Settoriali di Accreditamento:
 Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione (CASDCI);
 Comitato Settoriale di Accreditamento dei Dipartimenti Laboratori di prova e
  Laboratori di prova per la Sicurezza degli alimenti (CSADL/DS);
 Comitato Settoriale di Accreditamento Taratura (CSADT);
 Comitato Settoriale di Accreditamento degli Organismi Notificati (CSAOONN);
 Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSAAMB).


                  «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                         Alberto MUSA                              30 novembre 2012
ACCREDIA
 Il settore cogente
In base a quanto stabilito da queste convenzioni/protocolli,
l'accreditamento costituisce pre-requisito obbligatorio per il
rilascio dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti e per
la conseguente notifica alla Commissione Europea da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico.



Con l'accreditamento Accredia,
gli Organismi di Certificazione
autorizzati saranno iscritti nella
banca    dati    NANDO       (New
Approach        Notified      and
Designated Organisations)



               «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                      Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Il contesto internazionale
Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)


  IAF International                               ILAC International Laboratory
 Accreditation Forum                                  Accreditation Cooperation



                                                                              • Accordo di Mutuo
                                                                               Riconoscimento
                                    EA                                         (MLA)
                           European Cooperation
                             for Accreditation                                • Contratti di
                                                                                cooperazione

                          ACCREDIA
                          ACCREDIA
                 EA MLA / IAF MLA / ILAC MRA
                 EA MLA / IAF MLA /


Organismi di                                                                    Laboratori di
certificazione       Laboratori di                   Laboratori di               prova per la
 e ispezione            prova                          taratura                sicurezza degli
                                                                                   alimenti


             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                                         30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento

ACCREDIA è firmataria degli Accordi EA, IAF e ILAC per tutti gli
schemi di accreditamento: SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP, LAB, LAT




             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                              30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti
A ottobre 2012 operano sotto accreditamento 1384 soggetti tra
Laboratori e Organismi:

      Laboratori                                                             1027
      di Prova

      ISO/IEC 17025                                   1022


      ISO 15189                                          1


      Proficiency Test Provider                          4


      Laboratori                                                             168
      di Taratura
      Organismi di                                                           126
      Certificazione
      Organismi                                                               63
      di Ispezione

            «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                   Alberto MUSA                                     30 novembre 2012
L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti degli Organismi
I 189 Organismi di Certificazione e ispezione detengono:
353 accreditamenti per i diversi schemi.

   ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici                      2

   DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto                                     6
   SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia                       7

   SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni           10

   FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare                   11

   PRS - Certificazioni di personale                                             22

   SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro          23

   SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale                        39

   ISP - Ispezioni                                                               63

   PRD - Certificazioni di prodotto                                              73

   SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità                    91


                «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                       Alberto MUSA                               30 novembre 2012
Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’attività di valutazione: garanzia del sistema

Sono c.a. 165mila i siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:

 137.800 Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità
  (ISO 9001 e affini)

 17.500 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale
  (ISO 14001)

 8.800 Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
  (OHSAS 18001)

 440 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
  (ISO 27001)

 630 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
  (ISO 22000)

 20 Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici
  (ISO 20000)




                 «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                        Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’attività di valutazione: garanzia del sistema

Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti
qualificati nel settore di competenza.

393  sono gli ispettori in forza ai quattro dipartimenti
     ACCREDIA:
277 per i Laboratori di prova e di prova per la sicurezza
    degli alimenti;
 69 per i Laboratori di taratura;
 47 per gli Organismi di certificazione e ispezione.
 +
 23 sono gli esperti tecnici.



             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA




       DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
      REPUBBLICA (27/01/2012 n° 43)
                  DI ATTUAZIONE DEL
      REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006
  SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO
                                      SERRA




          «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                 Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto
l’intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e
Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure di
cui    ai  Regolamenti     di  esecuzione    del   Regolamento
842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra intese ad
ottimizzare l’attività di Accreditamento degli Organismi di
Certificazione:
  delle persone, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e
  relativi documenti applicabili.
      delle organizzazioni, ai sensi della norma UNI CEI EN
  45011:1999 e relativi documenti applicabili.
   degli organismi di attestazione, ai sensi della norma UNI CEI EN
  45011:1999 e relativi documenti applicabili.

              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                     Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Emissione da parte di ACCREDIA dei Regolamenti Tecnici
(RT) che definiscono le regole per la corretta ed efficace
implementazione dei riferimenti normativi applicabili.

I documenti sono stati elaborati e aggiornati da Funzionari
ACCREDIA con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente.

Al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle
prescrizioni contenute nei documenti stessi abbiamo accolto
anche gli utili input di Ecocerved per la messa a punto della
Banca dati, di organismi di certificazione e delle varie
associazioni di categoria.


             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA



RT-28
Prescrizioni per l’accreditamento di
Organismi operanti le certificazioni
delle persone addette alle attività di
cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008,
n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
(Schema PRS ai sensi della norma ISO/IEC 17024)




              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                     Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

RT-29
Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi
operanti le certificazioni dei servizi di:
     installazione,   manutenzione    o   riparazione    di
              apparecchiature   fisse   di   refrigerazione,
     condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti
       taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle
    disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.

 installazione, manutenzione o riparazione di impianti
  fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
     taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle
  disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)


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                                        Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

RT-30
Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi
operanti le certificazioni del servizio di
erogazione di corsi di formazione per personale
addetto al recupero di determinati gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore in
conformità al Regolamento (CE) 307/2008,
nonché le condizioni per il riconoscimento
reciproco degli attestati di formazione rilasciati
in conformità allo stesso.

(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)


             «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                    Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Da una analisi fatta da una Associazione di
categoria sono previste circa:

• 16.000 certificazioni di Persone;
• 6.000 certificazioni di Organizzazioni.

Oggi     quattordici   (14)      Organismi      di
Certificazione hanno inoltrato Domanda di
Accreditamento o di Estensione ad ACCREDIA
per poter rilasciare certificati accreditati nello
schema Personale e/o Prodotto/Servizio.


          «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                 Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA


Il Comitato   Settoriale  di   Accreditamento
Ambiente (CSA-AMB) ha deliberato:
 il 26 luglio l’estensione dell’accreditamento
   di due Organismi di Certificazione;

 il 09 ottobre l’estensione dell’accreditamento
   di altri tre Organismi di Certificazione.




           «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                  Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Per i cinque Organismi di Certificazione è stata deliberata la seguente
estensione:
CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE:
 addetto a svolgere attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,
  condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
  effetto serra (Regolamento (CE) n. 303/2008);
 addetto a svolgere attività su impianti fissi di protezione antincendio ed
  estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n.
  304/2008);
 addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad
  alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008);
 addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
  dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008).

   ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
  (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
  gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-28
  (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle
  persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
  304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008).

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Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Per un Organismo di Certificazione è stata deliberata anche la
seguente estensione:

PRODOTTO/SERVIZIO (FORMAZIONE):

 Certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per
  personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto
  serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in
  conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008

   ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
  (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
  gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30
  (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del
  servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al
  recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
  condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento
  (CE) 307/2008).




                «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                       Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA


Gli Organismi di Certificazione che ottengono
l’accreditamento                      devono                      trasmettere               al
MATTM      il       Tariffario                     e         il       Certificato           di
Accreditamento,                    requisito                      necessario            per
ottenere         da             parte                  del              Ministero            il
«RICONOSCIMENTO»                                      per                   emettere           i
certificati attraverso il:

     PROCESSO DI CERTIFICAZIONE


           «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
                                  Alberto MUSA                                         30 novembre 2012
Processo di certificazione


L’Organismo di Certificazione deve predisporre
documenti per tenere sotto controllo:

   Domanda (di certificazione);

   Valutazione;

   Decisione sulla certificazione;

   Sorveglianza;

   Rinnovo;

   Uso dei certificati e dei loghi/marchi.

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                                 Alberto MUSA                              30 novembre 2012
Processo di certificazione
Domanda (di certificazione)

ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve fornire, su richiesta,
un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione…..
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un
modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante di chi presenta
domanda opportunamente autorizzato…
RT-28: I candidati devono fare apposita domanda all’Organismo. Tale domanda
deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre
informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre
fornire a supporto della domanda: copia di un documento di identificazione
valida e due foto tessera….
RT-29: La domanda di certificazione dovrà contenere anche il numero e il
nominativo delle persone impiegate….
RT-30: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un
modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante opportunamente
autorizzato…

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Processo di certificazione
Valutazione

ISO 17024: Gli esami devono essere pianificati e strutturati in modo tale da
assicurare che tutti i requisiti dello schema siano obiettivamente e
sistematicamente verificati, con documentata e sufficiente evidenza utile a
confermare la competenza del candidato.
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve valutare la conformità dei
prodotti del richiedente, alle norme rientranti nel campo di applicazione della
certificazione definito nella relativa domanda e ai criteri specificati nelle regole
dello schema di certificazione.
RT-28: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la
verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.
RT-29: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la
verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.
RT-30: La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti
normativi. Nel caso in cui l’Organismo di Attestazione effettui il corso fuori sede,
il primo aspetto da verificare da parte dell’Organismo di Certificazione dovrà
essere l’idoneità delle infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi
docenti).

                 «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
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Processo di certificazione
Decisione sulla certificazione
ISO 17024: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente
dall‘Organismo di Certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del
processo di certificazione. Coloro che prendono la decisione in merito alla
certificazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua
formazione.
EN 45011: L’Organismo di Certificazione non deve delegare la propria autorità a
persona o enti esterni, per la concessione, il mantenimento, l’estensione, la riduzione,
la sospensione o la revoca della certificazione.
RT-28: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (istruttoria,
prove teorica e pratica). I membri dell’Organo Deliberante non devono aver
partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell’Organo deve essere
presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore,
documentata con almeno 5 anni di esperienza.
RT-29: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il
Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.
RT-30: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il
Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.

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Processo di certificazione
Sorveglianza
ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire un processo di
sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate …….
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve avere procedure documentate per
l’esecuzione della sorveglianza con i criteri applicabili nel relativo sistema di
certificazione………
RT-28: Ogni anno le persone devono inoltrare una dichiarazione con cui
attestano di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno e di
non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico
svolto.
RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.
Nell’arco dei 5 anni di validità della certificazione, l’Organismo dovrà effettuare
due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di
certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in
Organismo.
RT-30: La certificazione della competenza degli Organismi di Attestazione ha una
durata di 5 anni. La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata
minima di 8 ore presso la sede dell’organismo di attestazione.


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Processo di certificazione

Rinnovo

ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire i requisiti per il
rinnovo … per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i
requisiti di certificazione in vigore.
EN 45011: non prevede il rinnovo ma l’Organismo di Certificazione
richiederà all’organizzazione certificata di essere informato circa ogni
modifica menzionata riguardante il prodotto.
RT-28: La certificazione della competenza del personale ha una durata
di 10 anni. Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame.
RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata
di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un
nuovo iter di certificazione.
RT-30: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata
di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un
nuovo iter di certificazione.

               «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
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Processo di certificazione
Registro Telematico
È istituito, presso il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, sulla base delle risorse già destinate a tali
finalità dalla normativa vigente, il Registro Telematico nazionale
delle persone e delle imprese certificate.
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda
svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente
iscriversi al Registro.
Il registro è gestito dalle Camere di Commercio in
conformità all’art. 13 del DPR 43/2012.

 L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i
                     certificati e gli attestati

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Processo di certificazione

Uso dei certificati e dei loghi/marchi

 Le revoche e le sospensioni delle certificazioni
  devono essere inserite per via telematica dagli
  stessi Organismi di Certificazione nella sezione
  apposita del Registro Telematico di cui al DPR n°
  43/2012, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.
 Le informazioni sui certificati in vigore possono
  essere pubblicate anche sul sito Accredia, in
  quanto Organismo di Accreditamento, tramite
  interconnessione diretta con il Registro Telematico
  nazionale delle persone e delle imprese certificate
  di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.

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ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento




Grazie per l’attenzione

ACCREDIA
www.accredia.it
info@accredia.it



             Dipartimento Certificazione e Ispezione
                          NUOVA SEDE

                                      Via Tonale 26
                                      20125 Milano

                                milano@accredia.it
                                    02 2100961
                                   02 21009637


              «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
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Accredia convegno (alessandria) 30 11-12

  • 1. ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori Alberto Musa ACCREDIA Alessandria, 30 novembre 2012 «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 2. L’Ente unico nazionale di accreditamento Il percorso ACCREDIA 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di certificazione e ispezione, SIT - Laboratori di taratura e ISS - Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.  Reg. CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato. (Articolo 4 Principi generali 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di accreditamento)  [22-12-2009] Firmati i due decreti ministeriali che designano ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99  Convenzioni e protocolli con i Ministeri competenti per le attività di autorizzazione e notifica degli operatori di valutazione della conformità. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 3. L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri) ACCREDIA – Ministero Sviluppo Economico (MSE)  Sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)  MID - strumenti di misura (2004/22/CE)  Caldaie ad acqua calda (1992/42/CE)  PED - Attrezzature a pressione (1997/23/CE)  ATEX - apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva (1994/09/CE)  Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)  Apparecchiature radio (1999/05/CE) ACCREDIA - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)  Servizio europeo di telepedaggio (SET)  Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 4. L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri) ACCREDIA - MSE – Lavoro e Politiche sociali  Macchine (2006/42/CE)  Ascensori (1995/16/CE)  Bassa tensione (2006/95/CE)  Dispositivi di protezione individuale [DPI] (1989/686/CEE) ACCREDIA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)  Valutazione delle emissioni di gas serra nella produzione di biocarburanti, delle certificazioni EMAS, nel recupero di gas fluorurati e nell’impatto acustico di macchine funzionanti all’aperto. Rumore (2000/14/CE)  Gas serra (2003/87/CE)  Biocarburanti (2009/30/CE)  Fonti rinnovabili (2009/28/CE)  Gas fluorurati (Reg. 842/2006)  Emas (Reg. 1221/2009) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 5. L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri) ACCREDIA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)  Accreditamento/Estensione dell’Accreditamento ai sensi della Norma UNI CEI EN 45011 degli Organismi di Certificazione di organizzazioni che effettuano operazioni di saldatura di veicoli e componenti ferroviari.  Accreditamento degli Organismi di Certificazione del personale che certificano il personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore Manutenzione Ferroviaria. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 6. Il sistema italiano di assicurazione della qualità ACCREDIA - Sistema di accreditamento Organismi di Laboratori di Certificazione Laboratori di Laboratori di prova per la Verifica e prova taratura sicurezza degli Ispezione alimenti Tutela il mondo delle imprese e dei consumatori «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 7. L’Ente unico nazionale di accreditamento L’operatività ACCREDIA articola la propria attività in quattro Dipartimenti:  Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti e del personale – Verifica e Ispezione;  Laboratori di prova;  Laboratori di taratura;  Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti. A questa attività di verifica si collega quella di delibera, condotta dai Comitati Settoriali di Accreditamento:  Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione (CASDCI);  Comitato Settoriale di Accreditamento dei Dipartimenti Laboratori di prova e Laboratori di prova per la Sicurezza degli alimenti (CSADL/DS);  Comitato Settoriale di Accreditamento Taratura (CSADT);  Comitato Settoriale di Accreditamento degli Organismi Notificati (CSAOONN);  Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSAAMB). «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 8. ACCREDIA Il settore cogente In base a quanto stabilito da queste convenzioni/protocolli, l'accreditamento costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti e per la conseguente notifica alla Commissione Europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Con l'accreditamento Accredia, gli Organismi di Certificazione autorizzati saranno iscritti nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 9. Il contesto internazionale Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA) IAF International ILAC International Laboratory Accreditation Forum Accreditation Cooperation • Accordo di Mutuo Riconoscimento EA (MLA) European Cooperation for Accreditation • Contratti di cooperazione ACCREDIA ACCREDIA EA MLA / IAF MLA / ILAC MRA EA MLA / IAF MLA / Organismi di Laboratori di certificazione Laboratori di Laboratori di prova per la e ispezione prova taratura sicurezza degli alimenti «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 10. L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ACCREDIA è firmataria degli Accordi EA, IAF e ILAC per tutti gli schemi di accreditamento: SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP, LAB, LAT «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 11. L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli accreditamenti A ottobre 2012 operano sotto accreditamento 1384 soggetti tra Laboratori e Organismi: Laboratori 1027 di Prova ISO/IEC 17025 1022 ISO 15189 1 Proficiency Test Provider 4 Laboratori 168 di Taratura Organismi di 126 Certificazione Organismi 63 di Ispezione «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 12. L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli accreditamenti degli Organismi I 189 Organismi di Certificazione e ispezione detengono: 353 accreditamenti per i diversi schemi. ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici 2 DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto 6 SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia 7 SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni 10 FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare 11 PRS - Certificazioni di personale 22 SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro 23 SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale 39 ISP - Ispezioni 63 PRD - Certificazioni di prodotto 73 SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 91 «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 13. Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento L’attività di valutazione: garanzia del sistema Sono c.a. 165mila i siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:  137.800 Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini)  17.500 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)  8.800 Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)  440 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)  630 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)  20 Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO 20000) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 14. Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento L’attività di valutazione: garanzia del sistema Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti qualificati nel settore di competenza. 393 sono gli ispettori in forza ai quattro dipartimenti ACCREDIA: 277 per i Laboratori di prova e di prova per la sicurezza degli alimenti; 69 per i Laboratori di taratura; 47 per gli Organismi di certificazione e ispezione. + 23 sono gli esperti tecnici. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 15. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (27/01/2012 n° 43) DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 16. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l’intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure di cui ai Regolamenti di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra intese ad ottimizzare l’attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione:  delle persone, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e relativi documenti applicabili.  delle organizzazioni, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili.  degli organismi di attestazione, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 17. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Emissione da parte di ACCREDIA dei Regolamenti Tecnici (RT) che definiscono le regole per la corretta ed efficace implementazione dei riferimenti normativi applicabili. I documenti sono stati elaborati e aggiornati da Funzionari ACCREDIA con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente. Al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nei documenti stessi abbiamo accolto anche gli utili input di Ecocerved per la messa a punto della Banca dati, di organismi di certificazione e delle varie associazioni di categoria. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 18. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA RT-28 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. (Schema PRS ai sensi della norma ISO/IEC 17024) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 19. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA RT-29 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008. (Schema PRD ai sensi della norma EN 45011) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 20. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA RT-30 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità allo stesso. (Schema PRD ai sensi della norma EN 45011) «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 21. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Da una analisi fatta da una Associazione di categoria sono previste circa: • 16.000 certificazioni di Persone; • 6.000 certificazioni di Organizzazioni. Oggi quattordici (14) Organismi di Certificazione hanno inoltrato Domanda di Accreditamento o di Estensione ad ACCREDIA per poter rilasciare certificati accreditati nello schema Personale e/o Prodotto/Servizio. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 22. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Il Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSA-AMB) ha deliberato:  il 26 luglio l’estensione dell’accreditamento di due Organismi di Certificazione;  il 09 ottobre l’estensione dell’accreditamento di altri tre Organismi di Certificazione. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 23. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Per i cinque Organismi di Certificazione è stata deliberata la seguente estensione: CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE:  addetto a svolgere attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 303/2008);  addetto a svolgere attività su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008);  addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008);  addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008). ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-28 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008). «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 24. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Per un Organismo di Certificazione è stata deliberata anche la seguente estensione: PRODOTTO/SERVIZIO (FORMAZIONE):  Certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008). «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 25. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 I Regolamenti Tecnici ACCREDIA Gli Organismi di Certificazione che ottengono l’accreditamento devono trasmettere al MATTM il Tariffario e il Certificato di Accreditamento, requisito necessario per ottenere da parte del Ministero il «RICONOSCIMENTO» per emettere i certificati attraverso il: PROCESSO DI CERTIFICAZIONE «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 26. Processo di certificazione L’Organismo di Certificazione deve predisporre documenti per tenere sotto controllo:  Domanda (di certificazione);  Valutazione;  Decisione sulla certificazione;  Sorveglianza;  Rinnovo;  Uso dei certificati e dei loghi/marchi. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 27. Processo di certificazione Domanda (di certificazione) ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve fornire, su richiesta, un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione….. EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante di chi presenta domanda opportunamente autorizzato… RT-28: I candidati devono fare apposita domanda all’Organismo. Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre fornire a supporto della domanda: copia di un documento di identificazione valida e due foto tessera…. RT-29: La domanda di certificazione dovrà contenere anche il numero e il nominativo delle persone impiegate…. RT-30: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante opportunamente autorizzato… «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 28. Processo di certificazione Valutazione ISO 17024: Gli esami devono essere pianificati e strutturati in modo tale da assicurare che tutti i requisiti dello schema siano obiettivamente e sistematicamente verificati, con documentata e sufficiente evidenza utile a confermare la competenza del candidato. EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve valutare la conformità dei prodotti del richiedente, alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione definito nella relativa domanda e ai criteri specificati nelle regole dello schema di certificazione. RT-28: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame. RT-29: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame. RT-30: La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti normativi. Nel caso in cui l’Organismo di Attestazione effettui il corso fuori sede, il primo aspetto da verificare da parte dell’Organismo di Certificazione dovrà essere l’idoneità delle infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi docenti). «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 29. Processo di certificazione Decisione sulla certificazione ISO 17024: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall‘Organismo di Certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Coloro che prendono la decisione in merito alla certificazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. EN 45011: L’Organismo di Certificazione non deve delegare la propria autorità a persona o enti esterni, per la concessione, il mantenimento, l’estensione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione. RT-28: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (istruttoria, prove teorica e pratica). I membri dell’Organo Deliberante non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell’Organo deve essere presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore, documentata con almeno 5 anni di esperienza. RT-29: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto. RT-30: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 30. Processo di certificazione Sorveglianza ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate ……. EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve avere procedure documentate per l’esecuzione della sorveglianza con i criteri applicabili nel relativo sistema di certificazione……… RT-28: Ogni anno le persone devono inoltrare una dichiarazione con cui attestano di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto. RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell’arco dei 5 anni di validità della certificazione, l’Organismo dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in Organismo. RT-30: La certificazione della competenza degli Organismi di Attestazione ha una durata di 5 anni. La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata minima di 8 ore presso la sede dell’organismo di attestazione. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 31. Processo di certificazione Rinnovo ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire i requisiti per il rinnovo … per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i requisiti di certificazione in vigore. EN 45011: non prevede il rinnovo ma l’Organismo di Certificazione richiederà all’organizzazione certificata di essere informato circa ogni modifica menzionata riguardante il prodotto. RT-28: La certificazione della competenza del personale ha una durata di 10 anni. Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame. RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. RT-30: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 32. Processo di certificazione Registro Telematico È istituito, presso il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro. Il registro è gestito dalle Camere di Commercio in conformità all’art. 13 del DPR 43/2012. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 33. Processo di certificazione Uso dei certificati e dei loghi/marchi  Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli stessi Organismi di Certificazione nella sezione apposita del Registro Telematico di cui al DPR n° 43/2012, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.  Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito Accredia, in quanto Organismo di Accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012. «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012
  • 34. ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento Grazie per l’attenzione ACCREDIA www.accredia.it info@accredia.it Dipartimento Certificazione e Ispezione NUOVA SEDE Via Tonale 26 20125 Milano milano@accredia.it 02 2100961 02 21009637 «L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012

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  1. Prova, Taratura e Analisi Mediche
  2. N°164.018