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La disciplina dell’autotrasporto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: una normativa liquida - Fadda
1. La disciplina dell’autotrasporto alla luce
delle novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2015: una normativa liquida
Stefano Fadda
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Milano, 12 novembre 2015
2. La normativa di riferimento
La legge 298/74
La riforma dell’autotrasporto
– La legge 32/05
– Il D. Lgs. 286/05
La controriforma dell’autotrasporto
– L’art. 83 bis del D.L. 112/08
– I provvedimenti modificativi delle norme previgenti
– Il D.L. 103/10
La Legge di Stabilità 2015
E adesso??
3. Le modifiche della Legge di Stabilità 2015
(Legge 190/2014)
1. Al d. lgs. n. 286/2005:
a. soppressione della scheda di trasporto
b. disciplina della subvezione
2. all’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008:
a. abrogazione costi minimi
b. corresponsabilità committente; vettore e subvettori
3. introdotto l’obbligo della negoziazione assistita quale
condizione di procedibilità ai fini dell’esercizio in
giudizio di un’azione relativa ad una controversia in
materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto
4. è stato modificato il regime di accesso alla professione
di autotrasportatore, con riferimento al requisito della
idoneità finanziaria
4. 4
Con la Legge di Stabilità 2015 viene meno la
disciplina relativa alla scheda di trasporto,
introdotta dal D. Lgs. n. 214/2008
Circolare Ministero dell’Interno 31/12/2014:
non può essere più richiesta l'esibizione
della scheda di trasporto
restano in vigore le disposizioni che
prevedono l'obbligo di portare a bordo la
documentazione della merce per finalità
fiscali, di sicurezza o per altre finalità
(documenti per trasporto rifiuti, animali vivi,
carburanti, merci pericolose, ecc.)
Le istruzioni scritte
La scheda di trasporto
5. La subvezione
Sub-vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa
non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel
territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di
altro vettore
L’accorciamento della filiera (art. 6 ter)
6. La prima subvezione
Subvezione solo se «concordata» preventivamente o in
corso di esecuzione del contratto
Il vettore assume le responsabilità del committente in
ordine alla verifica della regolarità del subvettore
La risoluzione per inadempimento
Il pagamento del «compenso pattuito per le prestazioni già
eseguite» (contraddittorietà della norma alla luce dell’art.
1460 cod. civ.)
7. La subvezione…..successiva
Il divieto di ulteriore subvezione
La sanzione: nullità del relativo contratto
Perdita o avaria della merce trasportata:
il regime di responsabilità (prescrizione; onere della prova;
limitazione del debito)
I profili assicurativi
Il pagamento del «compenso pattuito per le prestazioni già
eseguite»
«Il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il
compenso già previsto per il primo sub-vettore»
Il collettame
Altre eccezioni (definizione di committente e di vettore)
8. La disciplina contrattuale della subvezione
Premessa
– L’articolo 7 ter
– La corresponsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza
della circolazione stradale
– La corresponsabilità retributiva, contributiva ed assicurativa
Individuare i subvettori positivamente
Divieto di ulteriori allungamenti della filiera (obbligazione
del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ.)
Penali
Verifica della regolarità dei subvettori
La documentazione dell’avvenuto pagamento
Penali
Casistica particolare
9. Il nuovo art. 83 bis: corrispettivi
“Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono
rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e
sociale” (comma 4)
Il Ministero «pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi» (art. 1, comma 250, Legge di
Stabilità)
10. La sentenza della Corte di giustizia UE
(4 settembre 2014)
1) l'elaborazione di costi minimi per i servizi di autotrasporto ad
opera di organi che siano espressione delle categorie
interessate è contraria ai principi comunitari in tema di libera
concorrenza, risultando quindi illegittima con conseguente
inapplicabilità dei costi stessi;
2) anche qualora i costi minimi siano elaborati da organismi
pubblici:
a)essi costituiscono veri e propri prezzi;
b)in quanto tali, essi limitano la concorrenza;
c)essi non costituiscono idoneo presidio della sicurezza
della circolazione stradale
11. L’interpretazione della pronuncia europea
Le sentenze del Tar Lazio
Tribunale di Milano, ordinanza in data 2 febbraio 2015
Tribunale di Mantova, ordinanza in data 2 ottobre 2014
Tribunale di Parma, ordinanze in data 26 novembre 2014 e
in data 15 dicembre 2014 (“alla luce di quanto sopra, si
ritiene che, con la citata pronuncia, la Corte di Giustizia UE
abbia affermato un principio di carattere generale, che,
pertanto, riguarda non soltanto le tabelle pubblicate
dall’Osservatorio sull’Autotrasporto (vigenti nei casi
esaminati dalla Corte di Giustizia UE) fino all’agosto 2012,
ma anche quelle fissate, successivamente, dal Ministero dei
Trasporti”)
Tribunale di Reggio Emilia, 20 maggio 2015 (sentenza)
Tribunale di Ravenna, 23 febbraio 2015 (sentenza)
Tribunale di Alessandria, 16 luglio 2015 (sentenze)
12. La responsabilità solidale committente-vettore
Affidamento del trasporto a vettori «in regola»
Verifica preventiva
• Fino al 15.11.2015 attraverso il D.U.R.C.
• Dal 15.11.2015 attraverso accesso al portale dell’Albo Nazionale del
Trasporto
In caso di omesso controllo obbligo in solido con vettore e
sub vettore per:
• trattamenti retributivi
• trattamenti contributivi previdenziali
• i premi assicurativi dovuti agli enti competenti
Limiti
• Entro 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto
• Prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto (criterio
proporzionale)
• Escluse le sanzioni amministrative