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LIBRO BIANCO SUL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
UNO SPACCATO - ALL’OMBRA DI GRANDI
INTERESSI ECONOMICI - DI MALA
AMMINISTRAZIONE, DI OSCURI RAPPORTI TRA
PUBBLICO E PRIVATO, DI VIOLAZIONE DI NORME,
DI DELEGITTIMAZIONI ED INTIMIDAZIONI
RITORSIVE, DI PARERI MIRATI DELL’UFFICIO
LEGISLATIVO E LEGALE, DI MOLTIPLICAZIONI DI
UFFICI E DI ELARGIZIONI DI LAUTE PREBENDE
PREELETTORALI.
**********
PREMESSA
A cinque anni dalla legge di riforma della Pubblica
Amministrazione regionale, la n. 10 del 2000, l’apparato
burocratico offre un’immagine sempre più antitetica ai
principi ispiratori della legge stessa, sia per quanto riguarda
la struttura mastodontica raggiunta che il cattivo
funzionamento complessivo, con una desolante
2
penalizzazione della tanto declamata efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e con un’impennata vorticosa
della spesa.
Altro che snellimento delle strutture ed eliminazione
degli sprechi, altro che compattazione ed omogeneizzazione
delle competenze, altro che separazione del potere politico
dalle funzioni di gestione amministrativa, altro che
affermazione dei principi di autonomia ed imparzialità nei
procedimenti: lo spettacolo offerto è proprio tutto l’opposto,
dalla dilatazione e polverizzazione dei compiti alla
proliferazione e duplicazione degli uffici (sia interni ai
Dipartimenti che speciali), il tutto condito con assegnazioni
degli incarichi dirigenziali senza criteri di trasparenza e di
motivazioni e con i mai dismessi tentativi di ingerenza e di
condizionamento dei procedimenti.
Questo Libro bianco vuole offrire la testimonianza di
uno spaccato di situazioni ed avvenimenti verificatisi negli
ultimi due anni al Dipartimento Territorio e Ambiente
dell’omonimo Assessorato Regionale, assurti negativamente
anche alla cronaca degli organi di stampa ed alcuni dei
quali attualmente oggetto di indagini dell’Autorità
Giudiziaria, come esempio del clima pesante, intimidatorio
e punitivo in cui si trova spesso costretto ad operare chi ha
3
soltanto il “torto” di fare quotidianamente il proprio dovere
d’ufficio nel rispetto delle norme e della legalità.
Il Libro mette a fuoco, principalmente, le vicende
connesse al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera delle Distillerie Bertolino (Partinico) e Trapas
(Petrosino) da parte dei Dirigenti Chimici del Servizio 3 del
Dipartimento, Dott. Gioacchino Genchi e Dott. Alessandro
Pellerito, contro il cui legittimo operato, oltre alle due Ditte,
si sono ripetutamente mossi, a vario titolo e con ogni
mezzo a disposizione, Dirigenti Generali, Assessori,
Presidente della Regione, Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Ambiente e persino la Segreteria del Ministro
Giovanardi (!), in una vorticosa escalation di azioni e
comportamenti tendenti a delegittimare ed isolare
pericolosamente i due Dirigenti non solo deferendoli per
provvedimenti disciplinari, ma additandoli a responsabili
persino agli occhi degli operatori del settore vitivinicolo.
Il Libro affronta anche la vicenda della costruzione e
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dei quattro
mega impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani -
impropriamente definiti termovalorizzatori – previsti dal
Piano dei Rifiuti a Palermo, Augusta, Paternò e
Casteltermini-Campofranco, sui quali i due Dirigenti del
4
Servizio 3 avrebbero dovuto emanare il relativo
provvedimento di competenza, ma che, nel frattempo, li ha
portati ad evidenziare procedure quantomeno anomale da
parte della Struttura Commissariale per l’emergenza rifiuti e
la tutela delle acque, laddove questa ha già provveduto ad
adottare autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97
(installazione e gestione impianti di smaltimento rifiuti)
senza il preventivo rilascio di quelle ex D.P.R. 203/88
(emissioni in atmosfera) come previsto per legge. Appare
superfluo ricordare che in capo alle decisioni dei due
Dirigenti del Servizio 3 si giocherebbe una partita di opere
dal costo di molte centinaia di milioni di euro, su cui è
altrettanto superfluo non ritenere che non vi sia stato fin
dall’inizio una specifica attenzione dei “poteri” a tutto
campo.
Infine, il Libro denuncia con estrema durezza il
cumulo di illegittimità, violazioni di legge e dei diritti
sindacali con cui è stata imbastita dal vertice politico ed
amministrativo dell’Assessorato la manovra di fittizia
ristrutturazione del Dipartimento Territorio e Ambiente, la
quale, oltre a manifestarsi di stretto stampo clientelare e
pre elettorale, viene a costituire “finalmente” l’occasione
per “saldare il conto” con i Dirigenti non duttili né malleabili
ai “poteri”.
5
**********
La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e
Ambiente
Il 07/07/05, con nota DTA n. 790, circa ad una settimana
dal suo insediamento e senza avere praticamente messo piede
in Assessorato, l’Avv. Lo Bue, subentrato al Dott. Marinese alla
direzione del Dipartimento Territorio e Ambiente, comunica a
tutti i Dirigenti che “…è emersa la necessità di effettuare una
ristrutturazione degli uffici ed una rivisitazione dei contratti
individuali di lavoro, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse
umane disponibili e migliorare l’organizzazione degli uffici,
anche alla luce delle esperienze e dei risultati sinora
conseguiti…” e che “ai sensi dell’art. 96 della l.r. 26 marzo
2002, n. 2, entro 90 giorni dall’insediamento dello scrivente si
procederà alla revoca di tutti i contratti individuali di lavoro
già stipulati ed alla stipula di nuovi contratti”.
Contestualmente, l’Avv. Lo Bue chiede ai Dirigenti l’invio dei
propri curricula.
E’ bene tenere a mente quanto afferma l’Avv. Lo Bue in
relazione a quello che invece saranno i suoi comportanti ed il
suo operato futuri, contraddistinti da una serie impressionante
di decisioni organizzative illegittime, illogiche, arbitrarie, prive
di qualsiasi trasparenza, il tutto all’insegna della negazione
6
dei principi più elementari e fondamentali di buona e corretta
amministrazione del pubblico denaro.
Il Dirigente generale “dimentica” di fornire le dovute
informazioni alle Organizzazioni Sindacali, incorrendo nella
prima di quella che diventerà nel giro di qualche mese una
lunga serie di violazioni delle relazioni sindacali.
Il 19/07/05, con nota DTA n. 827, l’Avv. Lo Bue,
imitando il passo del gambero, chiede a tutti i Dirigenti una
relazione illustrativa sull’attività svolta nel primo semestre
2005. Alla luce di questa richiesta, se pure ce ne fosse stato
bisogno, appare subito incomprensibile su quali basi e su quali
informazioni precedenti in suo possesso l’Avv. Lo Bue avesse
fondato la propria convinzione di ristrutturare il Dipartimento
per migliorarne l’organizzazione in rapporto ai risultati
conseguiti (a lui ovviamente sconosciuti).
Il 01/09/05, dopo un periodo di assoluta quiescenza,
l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le Organizzazioni
Sindacali per “discutere” le modifiche al funzionigramma del
Dipartimento. Il documento, che egli stesso riferisce
candidamente essere stato redatto dall’Assessore Cascio,
viene distribuito all’inizio della riunione, suscitando le
proteste dei rappresentanti sindacali che lamentano la
mancata informazione preventiva.
Questa è la seconda violazione, in ordine di tempo, in cui
incorre l’Avv. Lo Bue nei rapporti sindacali in ordine alla
7
mancata informazione preventiva. Inoltre, la redazione del
funzionigramma operata dall’Assessore Cascio, come
comunicato dall’Avv. Lo Bue, rappresenta una palese
ingerenza del potere politico in materia non più prevista dalla
legge, oltre che una precisa violazione della stessa.
Peraltro, lo stesso Dirigente Generale non appare
neppure in grado di motivare il contenuto della proposta né di
giustificare la proliferazione indiscriminata delle Aree e dei
Servizi ivi prevista. In realtà, il nuovo funzionigramma, per un
verso, palesa subito connotati di stampo apertamente
clientelare e pre elettorale, mentre, per un altro, sembra la
conferma definitiva alle voci che anticipavano la necessità di
dovere rimuovere quei Dirigenti “scomodi” già oggetto nei
mesi scorsi di maldestri tentativi di defenestrazione
(deferimento alla Commissione di disciplina ed alla Giunta di
Governo).
Il fatto è che, diventata insostenibile la posizione del
Dott. Marinese e non andati a buon fine i suoi tentativi,
bisognava trovare altre soluzioni per ristabilire “l’ordine”
all’interno dell’Assessorato e magari, con l’occasione, si
veniva a sfruttare la possibilità di piazzare nell’immediato un
po’ di poltrone (4 da aggiungere ai 10 esistenti) per Dirigenti
di provata “fede e fiducia” e se ne prenotava un altro cospicuo
60% (otto da aggiungere ai 14) da attivare in periodo di
scadenza elettorale. In un’unica operazione, quindi, si
“innocuizzava” qualche Dirigente “scomodo”, con ciò dando
8
un segnale intimidatorio per gli altri, e si gonfiavano gli Uffici
del 120% (da 10 a 22) .
Ecco escogitarsi, allora, l’arrivo dell’Avv. Lo Bue,
fedelissimo ed organico dell’Assessore Cascio, ed il ricorso a
quello che può ben definirsi il famigerato art. 96 della l.r. 26
marzo 2002, n. 2, cioè l’arma dello spoil system della
dirigenza posta nelle mani del Dirigente Generale, ovverosia
del soggetto che è emanazione diretta del potere politico, il
tutto in una rappresentazione farsesca della pretesa
separazione del potere politico dalla gestione amministrativa.
Ma, per spiegare gli antefatti e trovare alcune delle radici
che stanno all’origine di questa manovra occorre fare un passo
indietro e ripercorrere alcune ben note vicende.
Il caso della Distilleria Bertolino
23/10/2003 Il Servizio 3 del Dipartimento Territorio e Ambiente,
competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera di pertinenza dell’Assessorato T.A. (Dott. Genchi,
Responsabile del Servizio, ed Ing. Lucia, Responsabile dell’Unità
Operativa S3-I “Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88” nel periodo
maggio 2002 - novembre 2003, poi sostituito dal Dott. Pellerito)
comunica alla Distilleria l’inizio del procedimento amministrativo
volto alla revisione del D.A. n. 134/17, con il quale l’Assessorato, ai
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88, aveva autorizzato la Ditta al
proseguimento delle emissioni in atmosfera in quanto impianto
9
preesistente al 1988, data di entrata in vigore del suddetto D.P.R.
La revisione si impone a causa del mutato quadro normativo
avvenuto con il D.M. 05/02/98 relativamente all’utilizzo come
combustibile del materiale denominato “vinacce esauste” e del
composto denominato “biogas”, proveniente dalla fermentazione di
rifiuti, in alcune caldaie.
Passano solo uno o due giorni ed il Dott. Genchi è convocato dal
Dirigente Generale del Dipartimento, Dott. Ignazio Marinese, che,
in termini perentori, gli chiede conto e ragione del motivo per cui si
voglia “chiudere” la Distilleria Bertolino e perché egli non sia stato
informato dell’iniziativa. Posto di fronte alle motivazioni dell’avvio
del procedimento amministrativo e preso atto di figurare, senza
essersene avveduto, tra gli indirizzi della missiva, il Dott. Marinese
provvede subito ad informare ed a rassicurare un interlocutore
telefonico. Questo episodio costituisce il primo tangibile
interessamento diretto del Dott. Marinese nel caso Bertolino e la
sua prima manifestazione di ostilità comportamentale nei confronti
del Dott. Genchi. E come considerare la stessa telefonata in diretta
se non una ostentata esibizione di sicurezza a dimostrazione della
disponibilità di importanti rapporti amicali.
12/01/2004 A seguito di sopralluoghi e riunioni effettuati con
rappresentanti della Provincia regionale di Palermo ed il
Dipartimento periferico dell’ARPA di Palermo, nonché per una serie
di inadempienze riscontrate a carico della Distilleria, il Servizio 3
diffida la Ditta a fornire la documentazione, mai esibita,
comprovante il possesso delle apparecchiature di controllo previste
dalla legge e le relative registrazioni delle concentrazioni dei
10
parametri inquinanti. Il provvedimento riguarda anche l’utilizzo
come combustibile delle sostanze sottoposte al regime del D.M.
05/02/98 (vinacce, buccette e biogas) in assenza dei previsti
analizzatori automatici in continuo. C’è da rilevare che nel corso
delle verbalizzazioni dei sopralluoghi anzidetti la titolare della
Distilleria ostenta un atteggiamento apertamente intimidatorio e di
ricerca della rissa, arrivando a definire il funzionario responsabile
della Provincia come persona che “si prostituisce sulla stampa”.
Nel corso delle riunioni emerge un’unità di vedute e di convinzioni
tra il Servizio 3 e gli altri Enti (Provincia, Dipartimento ARPA di
Palermo e USL) riguardo alla normativa da applicare alle caldaie
Marchesi e Girola, nonchè all’essiccatore, cioè il D.M. 05/02/98.
19/01/2004 La Distilleria presenta un ricorso gerarchico al Dott.
Marinese contro la diffida, le cui controdeduzioni sono affidate al
Servizio 3.
Nella stessa mattinata, mentre è in corso un accertamento ispettivo
presso la Distilleria da parte della Polizia Provinciale su incarico del
Servizio 3, il Dott. Marinese convoca nella sua stanza il Dott.
Genchi ed alla presenza della titolare della Distilleria manifesta con
tono acceso e risentito il suo aperto dissenso sull’operazione in
atto. Il Dott. Genchi fa presente l’inopportunità di discutere
questioni d’ufficio in presenza della controparte. La sig.ra Bertolino,
quasi da “padrona di casa”, incoraggiata dal clima creatosi, si lancia
persino in affermazioni provocatorie riguardo la professionalità di
chimico del Dott. Genchi, nell’assenza più totale di un qualsiasi
accenno d’intervento da parte del Dott. Marinese. Dopo un duro
scontro verbale il Dott. Genchi ritiene di non dovere più proseguire
la discussione e si allontana.
11
L’episodio stigmatizza bene il tipo di rapporti ostentati dal Dott.
Marinese e dalla sig.ra Bertolino e, ancor più, il clima pesante di
prevaricazione e l’ingerenza autoritaria che si cerca di imporre sin
d’allora sulla conduzione del procedimento con aperta tracotanza.
18/02/2004 Nonostante l’accuratezza delle controdeduzioni fornite
dal Servizio 3, quale unico Organo competente in materia, che
conclude per il rigetto del ricorso gerarchico, il Dott. Marinese, con
D.D.G. n. 137, ne dispone invece il riesame e sospende gli effetti
della diffida del 12 gennaio. Il Dott. Marinese, infatti, aveva affidato
“altre” controdeduzioni a due dirigenti “terzi” dell’A.R.T.A., l’ing.
Sergio Lucia (da qualche mese ritenuto più idoneo dallo stesso
Dott. Marinese a ricoprire la carica di Responsabile dell’Unità
Operativa “Affari del Personale” con un raddoppio dell’indennità
stipendiale, da 7000 a 14000 euro) e l’ing. Giacomo Talluto
(Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali” della Direzione,
mai occupatosi di inquinamento atmosferico). I due ingegneri non
solo hanno ritenuto fondato il ricorso, ma hanno rilevato – a loro
dire - anche la sussistenza di presunti atti illegittimi compiuti dal
Servizio 3. Tale atto sancisce l’inizio ufficiale della “stretta
collaborazione” tra il Dott. Marinese, l’Ing. Talluto e l’Ing. Lucia.
12/03/2004 Il Servizio 3 confuta punto per punto le argomentazioni
dei due “esperti” del Dott. Marinese, rilevandone incongruenze ed
errori macroscopici, oltre che ignoranza di questioni sia tecniche
che amministrative basilari. A questo punto il Dott. Marinese è in
possesso di tutti gli elementi di conoscenza per definire, con
rigetto, il ricorso gerarchico. Il Servizio gli comunica anche di avere
concluso il procedimento di revisione dell’autorizzazione alle
12
emissioni della Distilleria e di stare predisponendo il relativo
Decreto.
18/03/2004 Il Servizio 3 concede alla Distilleria trenta giorni di
tempo per dotare il camino da 60 m dell’essiccatore dei misuratori
in continuo delle emissioni prodotte, vietando, nelle more, l’utilizzo
delle vinacce esauste come combustibile per l’alimentazione di
questo impianto.
23/03/2004 Come se non fosse a conoscenza di nulla, il Dott.
Marinese convoca per il 06/04/05 una conferenza di servizi per
definire il ricorso gerarchico. In realtà, il proposito, neppure mal
celato, è di ricevere un avallo dalla conferenza sul regime
normativo da applicare agli impianti termici della Distilleria che sia
diverso e molto più permissivo di quello previsto dal Servizio 3 al
fine di delegittimarne l’operato e le determinazioni.
24/03/2004 Il Servizio 3 comunica al Dott. Marinese che, dopo
mesi di attività istruttoria consistita in sopralluoghi e riunioni
tecniche con la maggior parte degli Enti invitati alla conferenza di
servizi, nonché a seguito di approfondita analisi della
documentazione acquisita agli atti, sta per emanare il Decreto di
revisione del D.A. 134/17 del 1995 della Distilleria. Sotto questo
aspetto il tema della conferenza appare superato, ma nel caso di
conferma della stessa, il Servizio 3 si impegnava ad illustrare
l’emanando provvedimento nel corso della riunione.
05/04/2004 Il Servizio 3 emana il DRS n. 368. Il provvedimento
prevede l’assoggettamento delle caldaie “Marchesi” e “Girola” e
13
dell’essiccatore delle vinacce al regime del DM 05/02/98, già
automaticamente operante almeno dall’agosto 1999, e prescrive,
tra l’altro, il convogliamento e l’abbattimento delle emissioni diffuse
provenienti dall’accumulo all’aperto delle decine di migliaia di
tonnellate di vinacce. In breve, vinacce, buccette, fecce e
quant’altro dovevano essere stoccati in apposite strutture chiuse,
adottando tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione
delle esalazioni maleodoranti.
06/04/2004 La conferenza di servizi, presenti i rappresentanti
dell’A.S.L. n. 6, dell’A.R.P.A., della Provincia di Palermo, del
Sindaco di Partinico ed di altri funzionari dello stesso Comune, dei
Servizi 1 (“Acque e rifiuti”) e 3 dell’A.R.T.A., si pronuncia
all’unanimità sulla normativa da adottare per la disciplina delle
emissioni della Distilleria Bertolino, cioè il D.M. 05/02/98, in
perfetto accordo con il DRS n. 368 appena emanato ed illustrato
nel corso della riunione. Più volte il Dott. Marinese chiede un
pronunciamento chiaro ed inequivocabile, ed ogni volta lo riceve in
modo incontrovertibile, tanto da chiudere la conferenza
sottolineando “…allora siamo tutti d’accordo.” Il verbale è redatto in
stenografia da un funzionario portato dal Dott. Marinese. Nel corso
del dibattito il Dott. Marinese manifesta un atteggiamento
particolarmente ostile nei confronti del Dott. Genchi e del Dott.
Pellerito, soprattutto in relazione al DRS n. 368, di cui si dichiara
essere all’oscuro oltre che imbarazzato circa l’utilità della indizione
della conferenza. In realtà, il Dott. Marinese non riesce a
dissimulare il nervosismo per l’andazzo della riunione diverso dalle
sue aspettative, per il resto finge di non ricordare di essere stato
messo al corrente da 13 giorni che il DRS n. 368 sarebbe stato
14
emanato prima della conferenza ed illustrato nella stessa. Al
termine, la collaboratrice del Dott. Marinese, Dott.ssa Spatafora si
lascia scappare un minaccioso “ne riparleremo dal punto di vista
amministrativo ! ”. Come si vedrà in seguito, di questa conferenza
di servizi la Direzione del Dipartimento fornirà via via 3 diversi
verbali e, a seguito di apposita richiesta del resoconto stenografico,
risponderà con un incomprensibile ed indecifrabile “non è mai
pervenuto” (!)
08/04/2005 La Distilleria Bertolino, a 48 ore dalla chiusura della
conferenza di servizi, presenta ricorso al TAR avverso il
provvedimento di diffida del 18/03/04.
19/04/2004 Il Sostituto del Dirigente Generale, Dott.ssa Maria
Adelaide Spatafora, invia la prima stesura del verbale della
conferenza del 6 aprile, dalla quale si evince il carattere unanime
delle conclusioni dei partecipanti.
20/04/2004 Il T.A.R. respinge la richiesta di sospensiva della Ditta
Bertolino avverso la nota di diffida del 18/03/04.
Lo stesso giorno, la Dott.ssa Spatafora, sulla base delle conclusioni
definite in sede della Conferenza di Servizi del 6 aprile e sulla base
del DRS n. 368, archivia, con DDG n. 429, il procedimento relativo
al ricorso gerarchico proposto dalla Distilleria Bertolino.
23/04/2004 Si tiene presso l’Assessorato una riunione, descritta
dalla stampa come “conferenza di servizi”, di cui manca la nota di
convocazione, non si conoscono il soggetto proponente ed i
soggetti ufficialmente partecipanti, né qualsivoglia verbale che
15
riporti il contenuto delle questioni trattate. Nessuno di questi atti,
ammesso che siano stati mai redatti, sarà mai fornito, nonostante
esplicita richiesta.
Quel che è certo è che alla riunione partecipano il Presidente della
Regione, Salvatore Cuffaro, l’Assessore Mario Parlavecchio, la
Dott.ssa M. A. Spatafora, il Direttore dell’A.R.P.A. regionale, Ing.
Sergio Marino, il direttore del Reparto Chimico del D.A.P. di
Palermo, Dott. Luigi Librici, il Vice Commissario per l’emergenza
rifiuti, avv. Felice Crosta, ed un dirigente della stessa struttura
commissariale, Dott. Antonio Patella. Questa riunione “fantasma” si
rivelerà fondamentale nello sviluppo della vicenda.
Lo stesso giorno infatti la Dott.ssa Spatafora invita l’avv. Felice
Crosta ad esprimersi sulla questione oggetto della Conferenza di
Servizi del 6 aprile, facendo presente la necessità di dover chiudere
il ricorso gerarchico. La richiesta appare talmente strumentale e
fuori luogo che, nel sottoporgli il quesito, gli nasconde, persino, di
avere archiviato il ricorso tre giorni prima, con il DDG n. 429 del
20/04/04.
26/04/2004 L’avv. Crosta, con nota n. 8347, esprime il proprio
“parere”, ritenendo errata la classificazione delle vinacce esauste e
del biogas come rifiuti e facendo esplicito riferimento ad una nota,
a suo dire, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.
In realtà, quest’ultima non è altro che un “appunto” anonimo, su
carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto al
Ministro dell’Ambiente, Matteoli, e proveniente dalla segreteria del
Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi. In tale appunto
si “raccomanda” a Matteoli di intervenire sulla conferenza di servizi
indetta dal Dott. Marinese per evitare che si producessero
16
provvedimenti amministrativi “penalizzanti” gli interessi della
Distilleria Bertolino. Giova ricordare il rapporto di parentela (cugini)
tra il Ministro Giovanardi e il Presidente dell’Associazione Distillatori
(AssoDistil).
28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la seconda stesura del
verbale della conferenza del 6 aprile. Si afferma che è venuta meno
l’unanimità delle conclusioni a cui si era pervenuti in conferenza,
poichè il parere del Vice Commissario F. Crosta, seppur in un
momento successivo, è in contrasto con l’opinione unanime dei
partecipanti. Inoltre, con la stessa nota si comunica che il carattere
“decisorio” della conferenza non sussiste più.
Nel verbale vengono introdotte modifiche sostanziali, quali, ad
esempio, le conclusioni unanimi della conferenza, che,
incredibilmente, si trasformano in un intervento conclusivo di 21
righe del Sindaco di Partinico. La Dott.ssa Spatafora, pertanto,
riapre un verbale chiuso 22 giorni prima e ne cambia le conclusioni.
28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invita il Dott. Genchi, nella
qualità di responsabile del Servizio 3, a riformulare - nel termine
perentorio di tre giorni - il D.R.S. n. 368, sulla base del D.P.C.M. 8
marzo 2002, che contiene limiti e prescrizioni più permissivi
rispetto al DM 05/02/98. La Dott.ssa si spinge, addirittura, ad
affermare che l’applicazione del D.P.C.M. è richiesta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a promuovere l’appunto
anonimo prima ad “avvertenza” e poi ad “indirizzo” espressi dalla
stessa Presidenza del Consiglio. A sostegno delle sue tesi la
Dott.ssa cita le conclusioni a cui si sarebbe giunti nell’ambito della
“riunione” del 23 aprile 2004, che, a suo dire, sarebbe stata
17
convocata dall’Assessore Parlavecchio alla presenza del Presidente
della Regione, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti,
Salvatore Cuffaro.
29/04/2004 Il Dott. Genchi, nel contestare le tesi della Dott.ssa
Spatafora, argomenta una serie di motivazioni tra cui la non
competenza della struttura commissariale a rilasciare pareri ed il
fatto che lo scritto anonimo, in quanto tale, è privo di alcun valore
e tanto meno può definirsi un atto d’indirizzo ministeriale. Si
dichiara, quindi, impossibilitato a modificare contra legem il DRS n.
368 pena la violazione delle norme in materia di inquinamento
atmosferico e la mancata tutela dell’ambiente e delle popolazioni
esposte, cioè ad eseguire atti di favore nei confronti di un soggetto
privato, tutti elementi concorrenti alla commissione di reati.
04/05/2004 La Dott.ssa Spatafora avoca alla Direzione del
Dipartimento il procedimento autorizzatorio della Distilleria e
dispone che il dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base
(U.O.B.), Dott. A. Pellerito, responsabile del procedimento,
“predisponga uno schema di Decreto, a firma del Dirigente
Generale….entro e non oltre i due giorni dal ricevimento della
presente”. L’atto di avocazione è totalmente illegittimo, in quanto
manca del presupposto dell’ “inerzia” del Dirigente previsto dalla
legge (art. 7, lettera g, l.r. 10/2000).
06/05/2004 Anche il Dott. Pellerito comunica alla Dott.ssa
Spatafora la propria impossibilità di dare seguito alla sua richiesta
per gli stessi motivi già comunicati dal Dott. Genchi.
18
07/05/2004 La Dott.ssa Spatafora, con DDG n. 503, ammette al
riesame il DRS n. 368, sospendendone l’efficacia, e riassoggetta la
Distilleria Bertolino ai limiti del D.A. n. 134/17 di dieci anni prima.
Inoltre onera l’ARPA di effettuare quei controlli sulle emissioni che
sono normalmente a carico delle ditte ! L’Ing. Lucia viene incaricato
di procedere al riesame del DRS n. 368 (senza alcun termine
perentorio). Come si vedrà, l’Ing. Lucia finirà il riesame dopo 6
mesi, in un tempo 60 volte maggiore a quello concesso al Dott.
Genchi e 90 volte maggiore a quello concesso al Dott. Pellerito,
concedendo alla ditta i limiti, ben più permissivi, del DPCM
08/03/2002. E’ persino superfluo osservare che gli asseriti motivi
d’urgenza paventati dalla Dott.ssa Spatafora sono inesistenti e
soltanto strumentali all’avocazione illegittima della pratica. Il
comportamento e le decisioni prese dalla Dott.ssa Spatafora
appaiono ancor più gravi se si pensa che appena il 20/04/05 il TAR
di Palermo aveva respinto la richiesta di sospensiva da parte della
Distilleria Bertolino negando proprio la sussistenza di motivi
d’urgenza !
28/05/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la terza stesura del verbale
della conferenza del 6 aprile. In questa versione le conclusioni della
Conferenza non vengono più attribuite alla persona del Sindaco di
Partinico ma, esclusivamente, al Servizio 3. E’ successo, infatti, che
il Comune di Partitico ha inviato una durissima nota di protesta con
la quale sconfessa clamorosamente il secondo verbale, rilevando
che “l’ultima correzione da noi richiesta non è stata inserita
correttamente, stravolgendo completamente, nella parte finale del
verbale, le precisazioni da noi richieste, inserendo affermazioni a
carico del Sindaco Giordano che non solo lo stesso non ha fatto ma
19
che vanno nel senso opposto a quanto abbiamo segnalato appunto
nella citata nostra nota a correzione.” Di fatto si dichiara che il
secondo verbale contiene dei falsi.
14/06/2004 Il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente – prof.
Paolo Togni – su richiesta dell’Assodistil (ricordarsi la parentela tra
il Ministro Giovanardi ed il presidente dell’Associazione, nonché
l’appunto anonimo) redige un “parere” sull’inquadramento giuridico
dei sottoprodotti della distillazione e relativi limiti di emissione in
atmosfera, che invia solo all’Assodistil e che perviene, il giorno
dopo, al Dott. Marinese tramite la Distilleria Bertolino. La richiesta
d’intervento contenuta nell’appunto anonimo del 26/04/05 si
materializza nella persona del prof. Paolo Togni. Per sapere di tutto
e di più su questo personaggio basta digitare il suo nome nel
motore di ricerca www.google.it
22/06/2004 Il Dott. Marinese, acquisito dalla Distilleria Bertolino
questo “parere” che egli fa passare come redatto dal Ministero
dell’Ambiente, intima al Servizio 3 di conformarsi all’atto di
indirizzo del Ministero.
08/07/2004 L’Ing. Vincenzo Galioto, responsabile dell’unità
operativa Opere depurative e fognarie dell’Assessorato, a seguito di
incarico conferito dal Dott. Marinese, relaziona, dopo un
sopralluogo presso la Distilleria, che il biogas utilizzato come
combustibile proviene dalla digestione anaerobica di rifiuti di
distillazione. Questa relazione, che viene ulteriormente a
sconfessare le tesi della Distilleria, del Dott. Marinese e del prof.
20
Togni, non verrà mai presa in alcuna considerazione dallo stesso
Dott. Marinese. Sarà come non fosse mai esistita !
26/07/2004 Il Servizio 3 contesta al Dott. Marinese che il “parere”
è una nota personale del Capo di Gabinetto, non un atto di indirizzo
del Ministero, peraltro priva di qualsiasi valore amministrativo e
natura vincolante in quanto è notorio che il Capo di Gabinetto non
è figura istituzionalmente deputata e competente al rilascio di
pareri, per di più tecnici. Giustappunto, proprio nel caso specifico
del Ministero dell’Ambiente, il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245, nel
regolamentare le competenze degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, non contempla alcun compito di rilascio di pareri per il
Capo di Gabinetto. Nel merito degli aspetti tecnici, poi, la nota del
prof. Togni contiene errori di livello scolastico medio-inferiore,
definendo procedimenti meccanici quelli che in realtà sono
elementari processi fisici e chimico-fisici (estrazione con acqua e
solubilizzazione di sostanze organiche ed inorganiche idrosolubili
contenute nelle vinacce).
14/09/2004 Scende in campo anche il cons. Claudio Iafolla, capo
dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il quale, in una
nota di quattro righe inviata solo all’Assessorato al Territorio e
Ambiente, comunica, a seguito di un esame – a suo dire – giuridico
e “tecnico” (!), di condividere la nota del prof. Togni. Resta del
tutto oscura la competenza “tecnica” del cons. Iafolla su
problematiche chimiche. Non è credibile, inoltre, che riguardo le
iniziative del prof. Togni il capo dell’Ufficio Legislativo sconosca le
norme (D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245) che definiscono i compiti
istituzionali degli Uffici dove entrambi operano.
21
04/10/2004 Il Dott. Marinese, alla luce di detta nota, “dispone” a
tutte le Province Regionali, alle Commissioni Provinciali per la
Tutela dell’Ambiente ed ai Servizi dell’Assessorato “di conformare i
propri atti al parere in questione”, dimenticando, ancora una volta,
di non aver alcuna competenza in proposito e perseverando con
palese ed indebita ingerenza a delegittimare l’operato del Dott.
Genchi e del Dott. Pellerito.
15/10/2004 Il Servizio 3 ribadisce che il proprio operato,
strettamente in linea con la norme di legge, non può essere
condizionato dalle opinioni e considerazioni personali del prof.
Togni e del cons. Iafolla e che in mancanza di apposita modifica
legislativa, continuerà ad applicare fedelmente la normativa vigente
in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La nota
rappresenta un atto di forte denuncia della rete di “collegamenti”
venutasi a creare con il fine, ormai malcelato, di surrogare la
normativa del settore con un unico pseudo quaDotto interpretativo
di tutto favore nei confronti della Distilleria Bertolino.
20/10/2004, Il Dott. Marinese con la nota n. 67890, minutata dalla
Dott.ssa Spatafora e dall’Ing. Talluto, risponde alla mozione n. 290
del 24 maggio 2004 - a lui inviata “per le valutazioni e le
osservazioni del caso” – con la quale l’Assemblea Regionale
“impegna il governo ad assumere tutte le iniziative e gli strumenti
idonei ad assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione di
ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla salute e ad un ambiente
sano, …”. In essa esterna una lunga sequenza di affermazioni false,
ingannevoli e fuorvianti in almeno 30 dei 41 (!) punti in cui articola
la risposta. L’operato del trio Marinese, Spatafora e Talluto nei
22
confronti della massima istituzione dell’amministrazione regionale,
al fine di coprire proprie ed altrui responsabilità nella vicenda
Bertolino, non solo risulta già di per sè particolarmente grave, ma è
uno spaccato esemplare del livello di tracotante fiducia d’impunità
su cui ritengono poter contare, indisturbati, certi personaggi
all’interno della pubblica amministrazione regionale. (sulla vicenda
si rimanda interamente alla relazione redatta dal Dott. Genchi ed
inviata ai Deputati dell’ARS presentatori della mozione, alla
Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle
pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali
ed alla Commissione di disciplina per il personale
dell’amministrazione regionale).
29/10/2004 Il Dott. Marinese, con nota n. 840, ribadisce la
disposizione del 04/10/2004 ed “ordina” l’immediata esecuzione
della suddetta direttiva generale di settore. Proseguendo nei toni
intimidatori, oltre che diffamatori, afferma di non ritenere più
“…ammissibili interpretazioni personali di norme…con le quali si
disconoscono i pareri del Ministero dell’Ambiente e le note del
Commissario per l’emergenza rifiuti…”. I termini da “caserma”
usati, le intimazioni perentorie e le reazioni scomposte denotano
sempre più la deriva del Dott. Marinese dal rispetto di ogni
parvenza di regole di correttezza, trasparenza ed imparzialità. A
questo punto sembra quasi scontato aspettarsi di tutto.
04/11/2004 Il Dott. Marinese emana il DDG n. 1140, predisposto
dopo 6 mesi dall’Ing. Sergio Lucia (dirigente dell’unita operativa
“Affari del personale), con il quale revoca il DRS n. 368 e prescrive
limiti alle emissioni in atmosfera di gran lunga più permissivi
23
secondo il D.P.C.M. 08/03/2002 (per un confronto vedasi Tab. 1-
3). Il lungo lasso di tempo impiegato dall’Ing. Lucia per la
redazione del provvedimento testimonia la pretestuosità e la falsità
dei motivi d’urgenza invocati dalla Dott.ssa Spatafora, nella veste
di sostituto del Dott. Marinese, al momento dell’avocazione della
pratica. Il provvedimento è in palese contraddizione, sia sotto gli
aspetti tecniche che normativi, con il rapporto istruttorio redatto,
su esplicita richiesta dell’Ing. Lucia, dal Dott. Pellerito, con la
relazione dell’Ing. Galioto, dirigente del Servizio 1 “Acque e Rifiuti”,
redatta su incarico del Dott. Marinese e, paradossalmente, persino
con la documentazione fornita, nel tempo, dalla stessa Distilleria
Bertolino. In merito ai processi tecnici ed alle elementari nozioni
scientifiche, ignorati o travisati dall’Ing. Lucia per applicare la
normativa più permissiva, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici
parlerà di “analfabetismo di ritorno”.
ESSICCATORE
(ciminiera)
D.A. 134/1995
DRS 368
(GENCHI)
DDG 1140
(LUCIA &
MARINESE)
POLVERI 50 10 50
SOSTANZE
ORGANICHE
VOLATILI
600 10 600
OSSIDO DI
CARBONIO
nessun limite 50 nessun limite
OSSIDI DI AZOTO 650 200 650
OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 2000
ACIDO
CLORIDOTTICO
nessun limite 10 nessun limite
ACIDO
FLUORIDOTTICO
nessun limite 1 nessun limite
Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti
tra i tre decreti di autorizzazione per l’essiccatore
24
CALDAIA
GIROLA
D.A. 134/1995
DRS 368
(GENCHI )
DDG 1140
(LUCIA &
MARINESE)
POLVERI 50 10 30
SOSTANZE
ORGANICHE
VOLATILI
600 10 30
OSSIDO DI
CARBONIO
nessun limite 50 250
OSSIDI DI AZOTO 650 200 400
OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 200
ACIDO
CLORIDOTTICO
nessun limite 10 nessun limite
ACIDO
FLUORIDOTTICO
nessun limite 1 nessun limite
Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti
tra i tre decreti di autorizzazione per la caldaia “Girola”
Sull’illegittima avocazione e su varie ipotesi di reato a carico del
Dirigente Generale ed altri soggetti, connesse al procedimento
sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Distilleria
Bertolino, i Dirigenti del Servizio 3, Dott. Gioacchino Genchi e
Dott. Alessandro Pellerito, hanno presentato esposti e denunce sia
alla Commissione di Garanzia per la trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali sia all’A.G.
09/11/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito vengono informati
che da tre mesi risulta aperto a loro carico un procedimento
disciplinare. Alcuni mesi dopo, casualmente, si scopre che nello
stesso mese di agosto, il Dott. Marinese aveva attivato un
procedimento parallelo riservato presso la Giunta di Governo per il
25
tramite dell’Assessore Cascio, richiedendo la revoca dei contratti
dei due Dirigenti.
Le “accuse” sono:
- dichiarazioni lesive della pubblica amministrazione, per aver
evidenziato la stesura, da parte della Direzione del Dipartimento,
di tre versioni via via differenti del verbale della conferenza dei
servizi indetta dal Dott. Marinese il 06/04/04, contenenti
sostanziali “rimaneggiamenti”;
- violazione delle direttive del Dirigente Generale, per essersi
rifiutati di applicare la normativa più permissiva da lui “ordinata”
nei confronti della Distilleria Bertolino, che li avrebbe indotto a
non rispettare la legge ed a disconoscere elementari nozioni
scientifiche.
- non aver informato il Dirigente Generale della prossima
emanazione del DRS 368, circostanza questa totalmente falsa,
avendogliene data comunicazione scritta ben 13 giorni prima della
conferenza dei servizi del 06/04/04.
Negli stessi giorni il Dott. Marinese, con crescente livore, invia a
molteplici indirizzi (tra cui le Procure della Repubblica di Palermo e
Marsala, il Ministero dell’Ambiente, Enti periferici) note contenenti
affermazioni gravemente denigratorie e diffamatorie dell’attività
lavorativa dei Dott. Genchi e Pellerito tendenti a sconfessarne
l’operato, nonchè altamente lesive della loro professionalità di
Chimici. La richiesta di rettifica avanzata dai due dirigenti non avrà
alcun riscontro.
10/11/2004 Il Dott. Genchi presenta un dettagliato esposto alla
Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle
pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali
26
denunciando gli abusi perpetrati dal Dott. Marinese con il supporto
dei suoi collaboratori, nonchè i provvedimenti ritorsivi e punitivi
scatenati dallo stesso, chiedendo di essere sentito con urgenza.
13/12/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito contestano
puntualmente le “accuse” del Dott. Marinese, evidenziando a suo
carico circostanziati elementi di falsità ideologica e materiale, di
abuso, di diffamazione e di calunnia.
13/12/2004 La Commissione di Garanzia convoca in audizione il
Dott. Genchi, il Dott. Pellerito, che nel frattempo ne aveva fatto
richiesta, ed il Dott. Marinese. L’audizione di quest’ultimo ha toni
burrascosi, poiché diversi componenti della Commissione gli
muovono pesanti contestazioni di legittimità, ma non solo, del suo
operato. La reazione del Dott. Marinese è particolarmente
scomposta e tracotante: straparla di “gerarchia” e di dirigenti
“subalterni” cui spetta l’obbligo di eseguire gli ordini impartiti dai
superiori (alias i Dirigenti Generali), lamenta mancanza di
disciplina, si scaglia persino contro chi della Commissione lo incalza
con le domande. Di lì a qualche giorno, in un delirio di
(pre)potenza, arriva a chiedere addirittura la ricusazione di uno dei
rappresentanti dell’ARS nella Commissione.
24/12/2004 Il Dott. Marinese non prende neppure in considerazione
gli scritti difensivi (in realtà, accusatori) dei Dott. Genchi e Pellerito
e li deferisce alla Commissione regionale di disciplina.
09/03/2005 Si tiene la prima riunione della Commissione di
disciplina, che viene subito bloccata poiché tra i componenti, quale
27
rappresentante di recentissima nomina dell’Assessorato Territorio,
figura l’Ing. Talluto, ovverosia colui che ha strettamente collaborato
con il Dott. Marinese in tutti gli atti posti in essere dallo stesso nella
vicenda della Distilleria Bertolino. La designazione dell’Ing. Talluto
è un ulteriore dimostrazione dell’arroganza e del tentativo di
ingerenza finanche all’interno della Commissione da parte del Dott.
Marinese. La Commissione è costretta a riconoscere
l’incompatibilità dell’Ing. Talluto, ma da quel momento in poi non si
riunirà mai più riguardo questo procedimento.
23/03/2005 La Procura della Repubblica di Palermo procede al
sequestro di gran parte della distilleria, per il mancato rispetto della
normativa in materia di recupero di rifiuti e di emissioni in
atmosfera; qualche giorno prima anche la Provincia Regionale di
Palermo prende provvedimenti nei confronti della ditta, vietando il
proseguimento dell’attività di recupero rifiuti. Questi provvedimenti
non fanno che confermare quanto sempre affermato dal Servizio 3
in ordine alla normativa cui assoggettare la combustione di vinacce
e biogas, nonchè le emissioni diffuse.
26/04/2005 Il Servizio 3, con DRS n. 325, anche a seguito di
esposti che denunciavano vizi e falsità contenuti nel DDG n. 1140
del Dott. Marinese, provvede, nella qualità di unico Organo
competente in merito, alla sua revoca, sia per i motivi denunciati,
sia per l’illegittimità in sé dell’atto, e ristabilisce la legalità
confermando i contenuti del DRS n. 368.
Il Dott. Marinese interviene immediatamente sulla revoca del
proprio provvedimento, contestando al Dott. Genchi la non
competenza a poter modificare un decreto del dirigente generale.
28
Nonostante il Servizio fornisca, richiamando la normativa vigente in
materia di procedure amministrative, gli ovvi chiarimenti, il Dott.
Marinese richiede un parere all’Ufficio Legislativo e Legale, nel
quale omette, accuratamente, di indicare il caso dell’avocazione
illegittima della pratica, cioè il caso specifico in cui proprio egli
stesso, non essendo riuscito ad imporre al Servizio le sue volontà,
si era appropriato della pratica senza la sussistenza dei motivi di
“inerzia” previsti dalla legge (art. 7, lettera g, L.R. 10/2000).
09/05/2005 In sintonia “temporale” con l’operato del Dott.
Marinese la titolare della Distilleria Bertolino presenta al TAR Lazio
motivi aggiunti ad un proprio precedente ricorso, rilevando, tra
l’altro, che il Dirigente del Servizio 3 non aveva il potere di
revocare il Decreto del Dirigente Generale. Il Servizio non viene
investito dell’incarico di redigere le necessarie e previste
controdeduzioni per l’Avvocatura dello Stato e, pertanto, non può
evidenziare al TAR la natura illegittima dell’avocazione del
fascicolo. Il TAR Lazio, con Ordinanza, accoglie la domanda di
sospensiva della Distilleria Bertolino del DRS n. 325. Di fatto viene
ad essere ripristinato un Decreto, il DDG n. 1140 del Dott.
Marinese, illegittimo nei presupposti oltre che viziato da falsità nei
contenuti.
19/05/2005 l’Ufficio Legislativo e Legale fornisce un parere dal
contenuto sconcertante, dove le regole cardine dei procedimenti
amministrativi, l’autonomia e l’imparzialità delle figure del
responsabile del procedimento e del responsabile del
provvedimento finale non vengono neppure menzionate, e, al
contempo, ripropone una concezione arcaica e superata della
29
Pubblica Amministrazione, fondata su “subordinazioni” e
“sovraodinazioni” gerarchiche, che nulla hanno più a che vedere
con le norme vigenti sopra citate. Il tutto viene ad avvalorare e
giustificare i comportamenti e le azioni del Dott. Marinese nel caso
Bertolino.
Alla fine di Giugno 2005 si insedia in Assessorato il nuovo Dirigente
Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, Avv. Giovanni Lo
Bue, il quale ben presto riceve le visite della titolare della Distilleria
Bertolino, così come, subito dopo l’emanazione del DRS 673 del
10/08/05, la stessa titolare veniva ricevuta dall’Assessore al
Territorio e Ambiente.
10/08/2005 il Servizio 3 contesta le tesi del parere, rilevando
incongruenze, assenza di riferimenti alle norme vigenti sulla
trasparenza e sulla conduzione dei procedimenti amministrativi e
contrasti con le stesse.
Lo stesso giorno, a seguito di consultazione con l’Avvocatura dello
Stato sulle possibili procedure da adottare riguardo l’Ordinanza del
TAR Lazio, il Servizio emana il DRS n. 673, con il quale si revocano
e ritirano tutti i precedenti provvedimenti di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera della Distilleria Bertolino, tranne quello
originario del 1995. Viene mantenuto il dispositivo tecnico non
interessato dall’Ordinanza e vengono riformulate le premesse alla
luce delle motivazioni che avevano determinato la stessa
Ordinanza. Si precisano, pertanto, le cause d’illegittimità e di nullità
del DDG n. 1140, la competenza del Servizio e non del Dirigente
Generale all’emanazione delle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e
l’applicazione delle norme in materia di procedimenti
30
amministrativi, per cui “è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso
di potere o da incompetenza” e “…può essere annullato
d’ufficio…dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge” . E’ fin troppo scontato che non essendo il
Dirigente Generale l’Organo competente ad emanare il
provvedimento originario (cioè il DDG n. 1140), lo stesso non
poteva neppure essere l’Organo competente a ritirarlo. Molto
semplicemente, il DDG era di fatto nullo e come tale doveva essere
dichiarato dall’Organo preposto, cioè dal Servizio 3.
01/09/2005 la Distilleria Bertolino presenta un ricorso gerarchico
avverso al DRS n. 673 indirizzato al Presidente della Regione,
all’Assessore al Territorio e Ambiente ed al Dirigente Generale del
Territorio e Ambiente, nonostante che il provvedimento sia stato
riformulato alla luce dell’Ordinanza del TAR Lazio. Non si
comprende il motivo per cui il ricorso, se gerarchico, rechi come
primi destinatari il Presidente della Regione e l’Assessore al
Territorio e Ambiente.
Resta in ogni caso il fatto essenziale che provvedimenti come quelli
in questione - autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo
scarico iDottico di un depuratore, di VIA, ecc. – sono senza ombra
di dubbio provvedimenti finali, la cui emanazione è delegata in toto
alle competenze dei dirigenti dei Servizi, e, come tali, non sono
assoggettabili ad impugnativa di tipo gerarchico, bensì a ricorso
straordinario al Presidente della Regione o al TAR.
06/09/2005 l’Avv. Lo Bue (oltre 20 anni di esperienza all’Ufficio
Legislativo e Legale), invece di dichiarare irricevibile il ricorso,
chiede, quasi fosse alle prime armi e digiuno della materia, un
31
parere al suo ex Ufficio Legislativo e Legale. Analogamente al suo
predecessore, Dott. Marinese, omette di precisare, anche lui, i
presupposti ed i contenuti d’illegittimità del DDG n. 1140
(avocazione illegittima del procedimento), la competenza esclusiva
del Servizio 3 nell’emanazione dei provvedimenti finali ex D.P.R.
203/88 all’interno dell’Assessorato Territorio e Ambiente,
limitandosi ad allegare alla richiesta le osservazioni del Servizio 3
del 10/8/05 sul precedente parere del 19/05/05. Tuttavia, la
trasmissione delle suddette osservazioni, fa sì che l’Ufficio
Legislativo e Legale venga messo formalmente a conoscenza
dell’avocazione illegittima e della conseguente illegittimità del DDG
1140.
08/09/2005 l’Avv. Lo Bue dà l’incarico al Servizio 3 di formulare le
controdeduzioni al ricorso. Non si danno disposizioni di trattazione
urgente né si assegna un termine di tempo per la risposta. La nota
suddetta equivale, a tutti gli effetti, ad intestazione per il Servizio
della responsabilità del procedimento amministrativo “ricorso
gerarchico” da sottoporre alla valutazione del responsabile del
provvedimento finale, cioè dello stesso Avv. Lo Bue.
09/09/2005 alle ore 9.07 perviene, via fax, all’Assessorato
Territorio e Ambiente il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale
redatto in tempo record dall’Avv. Paolo Chiapparone e
controfirmato dall’Avv. Giovanni Carapezza in sostituzione
dell’Avvocato Generale Francesco Castaldi. Nel ribadire il
contenuto del precedente parere e, quindi, senza riferirsi ai casi di
avocazione illegittima della pratica da parte del Dirigente Generale,
i due estensori si spingono, incredibilmente, persino a considerare
32
“non definitivi” i Decreti autorizzativi ex D.P.R. 203/88 emanati dal
Responsabile del Servizio, giustificando, così, la possibilità del
ricorso gerarchico avverso gli stessi e l’intervento del Dirigente
Generale. I due estensori, inoltre, pur essendo questa volta venuti
a conoscenza dei fatti specifici, ne omettono completamente i
risvolti, esitando il parere come se si trattasse di una tipica
avocazione per inerzia e non per una palesemente illegittima.
Ancora una volta il parere non è congruente con lo stato dei fatti
cui si doveva riferire ed ignora del tutto, oltre che non vi fa alcun
riferimento, i principi cardine della normativa in materia di
conduzione dei procedimenti amministrativi (responsabile del
procedimento e responsabile del provvedimento finale, autonomia,
imparzialità, ecc.; l. 241/90, l.r. 10/91 e l. 15/05).
Immediatamente dopo l’arrivo del parere, con eccezionale velocità,
l’Avv. Lo Bue, nel giro di qualche ora, redige, emana e notifica alla
Distilleria Bertolino il DDG n. 720, con cui ne accoglie il ricorso
gerarchico ed annulla il DRS n. 673. Collabora al tutto l’Ing. Talluto
della Direzione (ex collaboratore del Dott. Marinese in tutta la
vicenda Bertolino, mai occupatosi di materia inerente le emissioni
in atmosfera, estensore, tra l’altro, della risposta, contenente
falsità e travisamenti, alla mozione n, 290 approvata dall’ARS il
26/5/04). A cose fatte, L’Avv. Lo Bue notifica alle ore 13.30 il DDG
anche al Dott. Genchi. comunicando …omissis… anche di averlo già
notificato alla Distilleria Bertolino. Con questo provvedimento
viene nuovamente reso operativo il DDG. n. 1140, viziato, come
più volte ricordato, da illegittimità nei presupposti e nei contenuti,
oltre che da falsità. Ancora una volta appaiono manifesti quelli che
la Procura della Repubblica di Palermo definisce “…gli appoggi di cui
la stessa (Distilleria) poteva fruire all’interno dell’amministrazione
33
regionale, tanto che la Presidente era addirittura presente nel
momento in cui il Dirigente Generale aveva chiesto spiegazioni al
funzionario incaricato sullo stato della procedura ed aveva
anticipato che avrebbe sospeso la diffida emanata dalla medesima
Amministrazione. Lo stesso, come si vedrà in seguito, aveva poi
revocato l’assegnazione del procedimento al medesimo funzionario
ed aveva immediatamente sottoposto a revisione il decreto
autorizzativo appena emanato”. (Decreto di sequestro preventivo
ex art. 321 c.p.p. emesso dalla sezione GIP del Tribunale di
Palermo il 18/3/05, pag. 9). Come emerge dagli avvenimenti
succedutisi, la fitta rete di connivenze non solo si è riproposta, ma
si è ulteriormente connotata in ramificazioni più estese, a più alti
livelli e dai risvolti ancora più preoccupanti.
L’Avv. Lo Bue ha emanato il provvedimento di accoglimento del
ricorso gerarchico (“giustificato” come procedura valida dai due
Avvocati dell’Ufficio Legislativo e Legale) con tanta fretta da non
potere neppure aspettare che il procedimento risultasse
formalmente concluso con l’acquisizione delle controdeduzioni da
lui espressamente richieste al Servizio 3. L’Avv. Lo Bue ha ritenuto,
pertanto, di fare a meno dell’acquisizione della proposta del
responsabile del procedimento, di cui avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto o motivarne il dissenso (art. 4 l.
15/2005) “L’organo competente per l’adozione del provvedimento
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile
del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale”.
34
L’Avv. Lo Bue, nelle premesse del DDG n. 720, omette,
ovviamente, di richiamare la propria nota con cui chiedeva al
Servizio 3 di formulare le controdeduzioni al ricorso gerarchico.
Sarebbe grave se il suddetto DDG risultasse tra la documentazione
prodotta dalla Distilleria all’udienza del Tribunale del riesame
avvenuta nella stessa mattinata del 9/9/05, poiché sarebbe fin
troppo scoperto il motivo e lo scopo dell’anomala fretta di emanare
il DDG n. 720, potendosi inoltre configurare il rischio che i giudici
possano adottare inconsapevolmente decisioni falsate da atti e
comportamenti penalmente perseguibili.
13/09/2005 il Servizio 3 contesta all’Avv. Lo Bue la validità e la
legittimità del DDG n. 720, rilevando i motivi di irricevibilità del
ricorso e quindi l’impossibilità per lui stesso di pronunciarsi su di
esso. Vengono, inoltre, evidenziate, punto per punto, le
incongruenze e le contraddizioni logiche contenute nei pareri
espressi dall’Ufficio Legislativo e Legale e recepiti acriticamente
dall’Avv. Lo Bue, il quale è invitato a ritirare in autotutela, per
manifesta nullità, il proprio provvedimento. Nonostante ripetute
richieste da parte del Servizio 3 di conoscere il responsabile del
suddetto procedimento, ad oggi l’Avv. Lo Bue non ha dato alcun
riscontro.
Lo stesso giorno l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 una richiesta di
informazioni da parte della Procura della Repubblica di Palermo
riguardo alle determinazioni assunte dall’Assessorato in ordine
all’istanza di autorizzazione ex DPR 203/88, artt, 12 e 13, per i
digestori anaerobici, presentata allo stesso Avvocato dalla
Distilleria Bertolino in data 12/09/05. Risulta che la titolare della
35
Distilleria abbia espressamente richiesto, di presenza, all’Avv. Lo
Bue che dell’argomento non venisse investito il Servizio 3.
16/09/2005 (venerdì pomeriggio) il Servizio invia apposita
relazione, per conoscenza anche alla Procura, e predispone la nota
di riscontro alla Distilleria a firma dell’Avv. Lo Bue. In questa nota
l’Avv. Lo Bue, di fatto, riconosce che la normativa vigente da
applicare alla Distilleria in materia di emissioni in atmosfera è
quella prevista dal DRS n. 368 del 05/04/04 e dal DRS n. 673 del
10/08/05, rispettivamente vanificati dai provvedimenti del
Dirigente Generale pro tempore, Dott. Marinese, e da lui stesso.
19/09/2005 (lunedì mattina) l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 la
nota di risposta della Distilleria Bertolino di pari data, chiedendo un
riesame dell’istanza.
Lo stesso giorno 19/09/05 il Servizio 3, sulla base di quanto già
concordato e consegnato per le vie brevi, invia all’Avv. Lo Bue la
documentazione comprovante le tesi sostenute in merito alle
illegittimità e nullità degli atti della Direzione del Dipartimento e, da
ultimo, dello stesso Avvocato (DDG n. 720 del 09/09/05). Nella
nota, nel caso in cui la Direzione avesse ritenuto necessari altri
chiarimenti, si propongono una serie di quesiti, dettagliati ed
inequivocabili, da sottoporre all’Ufficio Legislativo e Legale.
Ancora il 19/09/05, l’Avv. Lo Bue, con i DDG n. 745 e n. 756 di pari
data, prima ancora di avere completato i passaggi amministrativi e
sindacali previsti dalla l.r. 10/2000 e dal Contratto collettivo di
lavoro della dirigenza regionale, revoca tutti i contratti dei dirigenti
del Dipartimento. Questo provvedimento blocca di fatto tutta
l’attività amministrativa del Dipartimento e configura una
36
interruzione di pubblico servizio. Nello specifico del Servizio 3,
l’Avv. Lo Bue impedisce da questo momento ogni intervento del
Dott. Genchi e del Dott. Pellerito nella vicenda della Distilleria. Può
anche darsi che la nota predisposta dai due Dirigenti e firmata
dall’Avv. Lo Bue senza la piena cognizione dei suoi effetti (non
dissequestro dei digestori anaerobici) abbia segnato un punto di
non ritorno per lui stesso, tanto da costringerlo o da essere
costretto all’intervento radicale di revoca dei contratti. Ogni altra
ipotesi, stante l’ormai prossima naturale scadenza dei contratti ai
primi di novembre, appare fin troppo di scarso peso.
20/09/2005 l’Avv. Lo Bue revoca la delega alla firma dei
provvedimenti finali dei dirigenti, intestati ai responsabili delle Aree
e dei Servizi del Dipartimento. Anche questa disposizione è un
ulteriore conferma della paralisi amministrativa del Dipartimento e
dell’interruzione del pubblico servizio.
Per quanto concerne l’attività in corso del Servizio 3, nel rilevare la
singolare e tempestiva coincidenza degli atti predisposti dall’Avv.
Lo Bue e dalla Distilleria Bertolino nella settimana dal 13/09 al
19/09, si evidenzia, come elemento di estrema gravità, che con il
provvedimento di revoca degli incarichi si sono di fatto interrotte le
istruttorie relative ai ricorsi presentati dalla Distilleria ai TAR del
Lazio e della Sicilia, alla risposta alla nota della Distilleria del
19/09/05 e, in prospettiva, si sono poste le basi per la rimozione
dei Dirigenti che da due anni si sono prodigati con fermezza a fare
rispettare alla Distilleria le norme di tutela ambientale vigenti ed i
principi di trasparenza e legalità all’interno dell’Assessorato. Solo
per essersi attenuti ai propri doveri di ufficio il Dott. Genchi ed il
Dott. Pellerito hanno dovuto contrastare numerosi tentativi di
37
condizionamento e di delegittimazione della loro attività lavorativa,
culminati con il deferimento alla Commissione regionale di
disciplina ad opera del Dott. Marinese e con la richiesta di revoca
dell’incarico alla Giunta Regionale sempre ad opera dello stesso
Dott. Marinese con la collaborazione dell’Assessore Cascio.
04/10/2005 Puntualmente, come era prevedibile, l’Avv. Lo Bue,
assumendosi l’onere e la responsabilità di condurre in porto la
manovra ritorsiva e punitiva avviata, ma non riuscita, dal Dott.
Marinese, rimuove il Dott. Genchi da responsabile del Servizio 3 e
lo destina al Servizio “Qualità dei corpi idrici”, cioè ad un ufficio
che, nella sua attuale configurazione, altro non è che una Unità
Operativa mascherata da Servizio. In tutto questo il Dott. Genchi
non ha neppure presentato domanda per la copertura di tale
incarico. In sostituzione del Dott. Genchi, Chimico, l’Avv. Lo Bue
nomina il Dott. Aldo Guadagnino, Geologo, mai occupatosi
ovviamente di problemi di inquinamento atmosferico e, quindi, del
tutto “ignaro” della materia, il quale, per di più, non ha fatto
domanda per ricoprire l’incarico presso il Servizio 3.
Lo stesso 4 ottobre il Capo di Gabinetto dell’Assessore Cascio
trasmette all’Avv. Lo Bue una nota a firma del Presidente della
Regione con accluso il Decreto di citazione a giudizio riguardante la
titolare della Distilleria Bertolino e la figlia in cui la Regione Siciliana
risulta parte offesa. La nota viene assegnata dalla Direzione ai
Servizi “Inquinamento atmosferico” e “Qualità dei corpi idrici”. Per
effetto dei provvedimenti illegittimi ed arbitrari del Dott. Marinese e
dell’Avv. Lo Bue si vengono a determinare una serie di situazioni
paradossali:
38
a) Quelli che risultano essere i reati contestati ai titolari della
Distilleria sono, invece, “oro colato” per il D.D.G. n. 1140 del Dott.
Marinese;
b) Il D.D.G. n. 720 dell’Avv. Lo Bue, illegittimo e nullo, ha
“riesumato” il D.D.G. n. 1140, anch’esso illegittimo;
c) La Regione Siciliana si trova parte offesa in un procedimento
penale in cui gli imputati sono, ad oggi, formalmente legittimati e
coperti da un provvedimento della stessa Amministrazione (D.D.G.
n. 1140);
d) All’udienza dibattimentale del 18 novembre p.v. “rischiano” di
presentarsi, in rappresentanza dell’Assessorato: per l’inquinamento
atmosferico il Dott. Guadagnino, del tutto ignaro della materia e
della problematica specifica del caso in questione; per
l’inquinamento idrico il Dott. Genchi, che da oltre 3 anni non si
occupa più di inquinamento delle acque e specificatamente del caso
in questione; per gli aspetti di legge e del contenzioso l’Ing. Lucia,
nominato a dirigere l’Area 1 del Personale e del Contenzioso al
posto dell’unico avvocato del Dipartimento;
e) L’Ing. Lucia è colui che ha predisposto il D.D.G. n. 1140, il cui
contenuto costituisce il capo d’imputazione, e, quindi, è parte in
causa nelle illegittimità del Dott. Marinese.
10/10/05 l’Ufficio Legislativo e Legale, rivedendo radicalmente le
precedenti valutazioni, “riscopre” (parere n. 13491/258.11.05 del
07/10/05) che sussistono le ragioni affermate dal Servizio 3 in
merito alla definitività del provvedimento di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera emanato dal Dirigente del Servizio su delega
di legge. Il parere conclude che per questo tipo di atti è da
escludere la possibilità di un’impugnativa in via gerarchica. Ci sono
39
voluti circa 35 giorni e due pareri per arrivare a chiarire ciò che
avrebbe dovuto essere chiaro, in quanto ad ovvietà, fin dall’inizio.
Alla luce dei tempi impiegati dall’Ufficio Legislativo e Legale per il
rilascio di questo parere (21 giorni) e della modalità ordinaria di
trasmissione (via posta), c’è ancor più da chiedersi a cosa fosse
dovuta la singolare “celerità” della redazione del precedente (2
giorni) e della trasmissione (via fax) e da chi eventualmente fosse
stata sollecitata e per quale motivo. All’Avv. Lo Bue non resta,
quindi, che il ritiro immediato del proprio D.D.G. n. 720 poiché
palesemente nullo oltre che illegittimo.
19/10/05 Sono trascorsi 9 giorni dall’arrivo in Assessorato del
parere dell’Ufficio Legislativo e Legale, ma l’Avv. Lo Bue non ha
ancora ritirato l’illegittimo D.D.G. n. 720. Il fatto è che l’Avv. Lo
Bue sembra avere perduto quella eccezionale rapidità e solerzia
che lo portò a redigere, emanare e notificare il suddetto
provvedimento nel volgere di qualche ora. Adesso, nonostante il
parere chiarificatore dell’Ufficio Legislativo e Legale, egli riflette e
medita, con il risultato che mantiene “in vita” 2 provvedimenti
illegittimi, ancorché nulli, ovverosia il D.D.G. n.1140 del Dott.
Marinese ed il suo D.D.G. n. 720, il tutto a vantaggio e beneficio
della Distilleria Bertolino.
Impianti di termodistruzione
Estate 2004 Tra luglio ed agosto 2004 si tengono numerose
conferenze di servizi presso la Struttura del Commissario per
l’emergenza rifiuti, aventi per oggetto l’istruttoria finalizzata al
40
rilascio delle autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, per
gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti previsti dal piano
regionale, tra i quali quattro grandi inceneritori previsti nei territori
di Bellolampo, Paternò, Augusta e Casteltermini/Campofranco.
Il Servizio 3 è investito della competenza del rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione degli impianti, prevista dall’art.
6 del D.P.R. 203/88. Detta autorizzazione viene, eventualmente,
rilasciata soltanto dopo aver acquisito i pareri obbligatori, sebbene
non vincolanti, di competenza delle Commissioni Provinciali di
Tutela dell’Ambientale (C.P.T.A.) e dei Sindaci dei Comuni nel cui
territorio deve sorgere l’impianto.
Novembre 2004 - Gennaio 2005 Il Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti rilascia le autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D.
Lgs. 22/97, a tutti gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti
previsti dal relativo piano regionale. In dette ordinanze il
commissario vincola l’avvio degli impianti all’ottenimento
dell’autorizzazione ex DPR 203/88; come detto, invece,
l’autorizzazione ex DPR 203 è preventiva alla costruzione
dell’impianto. Inoltre nelle ordinanze vengono citati i pareri delle
CC.PP.T.A., nonostante gli stessi siano atti endoprocedimentali
finalizzati esclusivamente all’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera. Il Servizio fa rilevare queste “anomalie” alla struttura
commissariale, richiamando anche la prassi correttamente seguita
fino ad allora dalla struttura stessa. Si apre così un fitto scambio di
note, in alcune delle quali si arriva a insinuare un’inerzia da parte
del Servizio 3, nonostante lo stesso sottolinei più volte il fatto che
l’iter istruttorio non sia ancora concluso per la mancata
trasmissione dei pareri obbligatori.
41
13 Dicembre 2004 – Su incarico della Procura della Repubblica di
Palermo, la Sezione di P.G. della Guardia di Finanza acquisisce in
Assessorato numerosa documentazione, tra cui gli atti inerenti
l’inceneritore previsto a Bellolampo ed il parere rilasciato dalla
Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente di Agrigento
sull’inceneritore previsto nel territorio dei Comuni di Casteltermini
(AG) e Campofranco (CL).
28/01/2005 – il Servizio 3, con riferimento alle autorizzazioni
rilasciate dal commissario delegato per l’emergenza rifiuti per gli
impianti integrati di smaltimento di rifiuti, tra l’altro, rappresenta
alla relativa struttura che:
1) i pareri delle Commissioni Provinciali di Tutela dell’Ambiente,
(C.C.P.P.T.A.) costituiscono atti endoprocedimentali finalizzati
alla stesura di un provvedimento di competenza
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,
2) in alcuni casi il Servizio ha invitato la C.P.T.A. a chiedere
integrazioni alla ditta, pertanto i pareri già espressi, e citati
nelle ordinanze, sono di fatto incompleti;
3) l’art. 6 del DPR 203/88 autorizza la costruzione dell’impianto,
mentre nelle ordinanze si subordina soltanto “l’avvio
dell’impianto” all’ottenimento dell’autorizzazione ex DPR
203/88,
4) in alcuni casi, a causa di successive richieste di integrazioni, le
prescrizioni contenute nelle ordinanze, o addirittura gli
intestatati dell’autorizzazione, non coinciderebbero con quelle
del provvedimento eventualmente rilasciato dal Servizio 3.
42
09/03/2005 – il Vice commissario delegato per l’emergenza rifiuti
rappresenta, tra l’altro:
1) di aver concesso, diversamente a quanto fatto finora, sia
l’autorizzazione ex art. 27 che quella ex art. 28 “al fine di
rendere chiaro agli istanti il quadro normativo complessivo al
quale è subordinata sia la realizzazione che la gestione di un
impianto di smaltimento e recupero”,
2) di ritenere “la disposizione dell’art. 27 del D.lgs. 22/1997 norma
speciale rispetto alle antecedenti disposizioni del D.P.R.
203/88”,
3) che il Servizio 3 “continua a non esprimersi in merito” agli
impianti integrati di smaltimento di rifiuti.
20/05/2005 – Il Servizio 3 rappresenta che le note della struttura
non chiariscono affatto le perplessità sollevate e, al fine di
ristabilire la corretta e doverosa realtà dei fatti, evidenzia che:
1) il settore degli inquinamenti aeriformi è totalmente relegato nel
contesto del D.P.R. 203/88;
2) Le ordinanze di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D. Lgs.
22/97 emanate dal commissario per l’emergenza rifiuti sono
basate su un atto endoprocedimentale la cui espressione finale
è esclusivamente un decreto rilasciabile dal Servizio 3 (parere
delle C.C.P.P.T.A.),
3) Nessuno dei fascicoli afferenti gli impianti integrati di
smaltimento di rifiuti risulta essere completo.
18/07/2005 Il vicecommissario Avv. Felice Crosta nel riconfermare
le proprie convinzioni, già confutate come “anomale” dai Dirigenti
del Servizio 3, si spinge finanche ad una “fantasiosa” distinzione tra
43
effluenti gassosi ed emissioni in atmosfera, disciplinate – a suo dire
– da disposizioni normative differenti, con buona pace delle più
elementari nozioni di chimica !
19/09/2005 Alla data in cui l’Avv. Lo Bue revoca i contratti dei
dirigenti del Dipartimento lo stato dei procedimenti relativi ai 4
mega inceneritori risulta essere:
1) Inceneritore di Palermo: risultano acquisiti i pareri della
C.P.T.A. e del Comune di Palermo; si è ancora in attesa che
la C.P.T.A. di Palermo verifichi la congruità del progetto
presentato con i contenuti del D.Lgs. 133/05 sugli
inceneritori di rifiuti (recepimento della Direttiva CE
2000/76). Pertanto, la documentazione non è completa e, in
ogni caso, l’impianto appare sovradimensionato.
2) Inceneritore di Augusta: risultano acquisiti i pareri della
C.P.T.A. di Siracusa e del Comune di Augusta (quest’ultimo è
contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Siracusa
verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti
del D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere
negativo del Comune di Augusta, che, peraltro, è
condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione.
3) Inceneritore di Paternò: risultano acquisiti i pareri della
C.P.T.A. di Catania e del Comune di Paternò (quest’ultimo è
contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Catania
verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti
del D. Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere
negativo del Comune di Paternò, che, peraltro, è
condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione.
4) Inceneritore di Campofranco e Casteltermini: risultano
acquisiti i pareri della C.P.T.A. di Agrigento (interlocutorio) e
dei Comuni di Campofranco e Casteltermini (quest’ultimi
sono contrari); non è ancora pervenuto il parere della
C.P.T.A. di Caltanissetta. Si è ancora in attesa che la
C.P.T.A. di Agrigento verifichi la congruità del progetto
presentato con i contenuti del D. Lgs. 133/05 sugli
44
inceneritori di rifiuti. Stante i pareri negativi dei Comuni di
Campofranco e Casteltermini e quello interlocutorio della
della C.P.T.A. di Agrigento che, peraltro, si condividono,
mancherebbero le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione.
Da questo momento in poi, con la revoca dei contratti operata
dall’Avv. Lo Bue in maniera unilaterale ed ingiustificata, oltre che
senza necessità visto l’approssimarsi della loro naturale scadenza, si
interrompe bruscamente l’attività del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito
nello svolgimento dei compiti nel settore di loro competenza e
pertinenza.
La “rimozione” del Dott. Genchi e la sua “sostituzione” con un
Dirigente del tutto “ignaro” della materia rappresenta sia una
gravissima e pericolosa continuità ritorsiva contro l’attività
lavorativa espletata con zelo e fermezza dal dirigente, sia
l’ennesimo malcelato tentativo di “trasferire in mani sicure”, meglio
ancora se non competenti, la vicenda della Distilleria Bertolino e
quella degli inceneritori. Il tutto con l’aggravante, nell’operato
dell’Avv. Lo Bue, di avere effettuato tale rimozione mentre, come
detto, il Dott. Genchi stava definendo l’iter autorizzatorio degli
inceneritori, il cui esito, probabilmente negativo, avrebbe di certo
comportato uno sconvolgimento traumatico degli scenari già
predefiniti in materia di smaltimento dei rifiuti da parte del
Commissario delegato Presidente della Regione. Vale la pena
ricordare che la posta in gioco per la sola costruzione di questi
impianti si aggira sul miliardo di euro, senza contare gli utili
ricavabili dai gestori. Nel campo della gestione dei rifiuti, a maggior
ragione quando in ballo ci sono interessi economici di tale portata,
appare scontato l’appetito vorace della criminalità organizzata, che
45
nel caso specifico prende il nome di ecomafia, le cui appendici o i
cui collegamenti con gli apparati politici e burocratici è stata più
volte confermata.
Analoghi sono gli scenari che riguardano la Distilleria Bertolino e
gli effetti che si ripercuotono sull’intera vicenda. Con singolare
tempestività e coincidenza le decisioni dell’Avv. Lo Bue vengono ad
interrompere la stesura per l’Avvocatura dello Stato delle
controdeduzioni ai ricorsi presentati ai TAR del Lazio e di Palermo
dalla Distilleria proprio in vicinanza delle udienze conclusive, con il
possibile grave pregiudizio per gli interessi dell’Amministrazione
regionale e con l’altrettanto possibile beneficio per la controparte.
In tale contesto, in vista della prossima apertura, il 18 novembre
p.v., della fase dibattimentale del processo alla titolare della
Distilleria ed alla figlia, l’iniziativa dell’Avv. Lo Bue “eviterà” che sia
il Dott. Genchi a rappresentare l’Assessorato. E questo, se ancora
ci fossero dubbi, la dice lunga su tutto…
La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e
Ambiente
46
Comportamenti antisindacali – Violazioni di
legge – Illegittimità di atti – Falsi
1. Comportamenti antisindacali
07/07/05 Con nota n. 790/DTA l’Avv. Lo Bue comunica ai
Dirigenti, ma non alle OO.SS., che avrebbe proceduto alla
ristrutturazione del Dipartimento, alla revoca di tutti i
contratti ed alla stipula di nuovi.
Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione
01/09/05 l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le
OO.SS. per discutere la proposta di nuovo funzionigramma,
ma fornisce solo in sede di riunione la documentazione,
impedendone il preventivo esame e la necessaria
valutazione.
Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione
19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue, mentre
è in corso la trattativa sindacale, revoca tutti gli incarichi
dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) senza informare le OO.SS.
Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione
47
20/09/05 Con nota n. 988 l’Avv. Lo Bue attiva direttamente
la concertazione e la consultazione sindacale sui criteri
generali per l’attribuzione dell’indennità di parte variabile
alle Aree, Servizi ed U.O. e per modifiche al
funzionigramma (U.O.), senza fornire preventiva
informazione.
Violazione art. 6, comma 2, CCRL – Mancata informazione
21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe
di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e
Servizi. Anche di tale atto non viene data informazione.
Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione
03/10/05 Con nota n. 1079 l’Avv. Lo Bue decide con atto
unilaterale ed arbitrario, senza concludere la concertazione
e definire i criteri per la corresponsione della retribuzione di
posizione, le attribuzioni “temporanee” per le Aree e
Servizi.
Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione
04/10/05 Con diverse note (da n. 1266 a n. 1279) l’Avv. Lo
Bue conferisce con “decorrenza immediata” gli incarichi
dirigenziali di Aree e Servizi, senza portare a conoscenza
delle OO.SS. i criteri adottati per l’attribuzione.
Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione
48
11/10/05 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del
DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al
Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione
del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n.
XXX del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la
concertazione sindacale, la modifica al precedente
funzionigramma delle unità operative del Dipartimento.
Violazione art. 7, comma 3, CCRL – Mancata conclusione
della concertazione
2. Violazioni di legge
19/09/05 Con DDG n. 745 l’Avv. Lo Bue approva il nuovo
funzionigramma “sostituendosi” al Presidente della Regione
cui spetta il compito con apposito D.P.Reg.
Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03
19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue revoca
tutti gli incarichi dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) e
paralizza l’amministrazione per un periodo ad oggi in corso,
essendo venuti meno i responsabili di tutti i procedimenti di
cui all’art. 4 della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991.
Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica utilità”.
49
Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme
disciplinanti i rapporti di lavoro”.
21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe
di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e
Servizi, “perfezionando” le violazioni iniziate nel giorno
precedente.
Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica utilità”.
Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme
disciplinanti i rapporti di lavoro”.
11/10/2005 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del
DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al
Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione
del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n.
396 del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la
concertazione sindacale, la modifica al precedente
funzionigramma delle unità operative del Dipartimento.
Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03
3. Falsi
Sono contenuti nella nota DTA n. 1079 del 03/11/2005
50
a) L’Avv. Lo Bue redige una tabella nella quale inserisce
tra i nominativi dei Dirigenti che hanno presentato
istanza per determinati Servizi ed Aree anche quelli
che non l’hanno presentata e ad alcuni di essi
conferisce l’incarico. Ad uno lo nomina senza neppure
avere presentato il curriculum.
b) L’Avv. Lo Bue afferma che l’art. 7 della L.R. 10/2000
“demanda al Dirigente Generale una sufficiente
discrezionalità nella scelta dei dirigenti…”. Tale
enunciato è inesistente.
c) L’Avv. Lo Bue elenca i principi ed i criteri da lui
adottati per l’affidamento degli incarichi, salvo poi a
nominare dirigenti privi di tali requisiti escludendo
quelli che ne sono in possesso. L’Avv. Lo Bue attesta,
quindi, il possesso di titoli e competenze specifici per
la copertura dell’incarico a dirigenti che ne sono
sprovvisti.

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  • 1. 1 LIBRO BIANCO SUL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA UNO SPACCATO - ALL’OMBRA DI GRANDI INTERESSI ECONOMICI - DI MALA AMMINISTRAZIONE, DI OSCURI RAPPORTI TRA PUBBLICO E PRIVATO, DI VIOLAZIONE DI NORME, DI DELEGITTIMAZIONI ED INTIMIDAZIONI RITORSIVE, DI PARERI MIRATI DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE, DI MOLTIPLICAZIONI DI UFFICI E DI ELARGIZIONI DI LAUTE PREBENDE PREELETTORALI. ********** PREMESSA A cinque anni dalla legge di riforma della Pubblica Amministrazione regionale, la n. 10 del 2000, l’apparato burocratico offre un’immagine sempre più antitetica ai principi ispiratori della legge stessa, sia per quanto riguarda la struttura mastodontica raggiunta che il cattivo funzionamento complessivo, con una desolante
  • 2. 2 penalizzazione della tanto declamata efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e con un’impennata vorticosa della spesa. Altro che snellimento delle strutture ed eliminazione degli sprechi, altro che compattazione ed omogeneizzazione delle competenze, altro che separazione del potere politico dalle funzioni di gestione amministrativa, altro che affermazione dei principi di autonomia ed imparzialità nei procedimenti: lo spettacolo offerto è proprio tutto l’opposto, dalla dilatazione e polverizzazione dei compiti alla proliferazione e duplicazione degli uffici (sia interni ai Dipartimenti che speciali), il tutto condito con assegnazioni degli incarichi dirigenziali senza criteri di trasparenza e di motivazioni e con i mai dismessi tentativi di ingerenza e di condizionamento dei procedimenti. Questo Libro bianco vuole offrire la testimonianza di uno spaccato di situazioni ed avvenimenti verificatisi negli ultimi due anni al Dipartimento Territorio e Ambiente dell’omonimo Assessorato Regionale, assurti negativamente anche alla cronaca degli organi di stampa ed alcuni dei quali attualmente oggetto di indagini dell’Autorità Giudiziaria, come esempio del clima pesante, intimidatorio e punitivo in cui si trova spesso costretto ad operare chi ha
  • 3. 3 soltanto il “torto” di fare quotidianamente il proprio dovere d’ufficio nel rispetto delle norme e della legalità. Il Libro mette a fuoco, principalmente, le vicende connesse al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera delle Distillerie Bertolino (Partinico) e Trapas (Petrosino) da parte dei Dirigenti Chimici del Servizio 3 del Dipartimento, Dott. Gioacchino Genchi e Dott. Alessandro Pellerito, contro il cui legittimo operato, oltre alle due Ditte, si sono ripetutamente mossi, a vario titolo e con ogni mezzo a disposizione, Dirigenti Generali, Assessori, Presidente della Regione, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e persino la Segreteria del Ministro Giovanardi (!), in una vorticosa escalation di azioni e comportamenti tendenti a delegittimare ed isolare pericolosamente i due Dirigenti non solo deferendoli per provvedimenti disciplinari, ma additandoli a responsabili persino agli occhi degli operatori del settore vitivinicolo. Il Libro affronta anche la vicenda della costruzione e delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dei quattro mega impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani - impropriamente definiti termovalorizzatori – previsti dal Piano dei Rifiuti a Palermo, Augusta, Paternò e Casteltermini-Campofranco, sui quali i due Dirigenti del
  • 4. 4 Servizio 3 avrebbero dovuto emanare il relativo provvedimento di competenza, ma che, nel frattempo, li ha portati ad evidenziare procedure quantomeno anomale da parte della Struttura Commissariale per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, laddove questa ha già provveduto ad adottare autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (installazione e gestione impianti di smaltimento rifiuti) senza il preventivo rilascio di quelle ex D.P.R. 203/88 (emissioni in atmosfera) come previsto per legge. Appare superfluo ricordare che in capo alle decisioni dei due Dirigenti del Servizio 3 si giocherebbe una partita di opere dal costo di molte centinaia di milioni di euro, su cui è altrettanto superfluo non ritenere che non vi sia stato fin dall’inizio una specifica attenzione dei “poteri” a tutto campo. Infine, il Libro denuncia con estrema durezza il cumulo di illegittimità, violazioni di legge e dei diritti sindacali con cui è stata imbastita dal vertice politico ed amministrativo dell’Assessorato la manovra di fittizia ristrutturazione del Dipartimento Territorio e Ambiente, la quale, oltre a manifestarsi di stretto stampo clientelare e pre elettorale, viene a costituire “finalmente” l’occasione per “saldare il conto” con i Dirigenti non duttili né malleabili ai “poteri”.
  • 5. 5 ********** La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e Ambiente Il 07/07/05, con nota DTA n. 790, circa ad una settimana dal suo insediamento e senza avere praticamente messo piede in Assessorato, l’Avv. Lo Bue, subentrato al Dott. Marinese alla direzione del Dipartimento Territorio e Ambiente, comunica a tutti i Dirigenti che “…è emersa la necessità di effettuare una ristrutturazione degli uffici ed una rivisitazione dei contratti individuali di lavoro, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse umane disponibili e migliorare l’organizzazione degli uffici, anche alla luce delle esperienze e dei risultati sinora conseguiti…” e che “ai sensi dell’art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, entro 90 giorni dall’insediamento dello scrivente si procederà alla revoca di tutti i contratti individuali di lavoro già stipulati ed alla stipula di nuovi contratti”. Contestualmente, l’Avv. Lo Bue chiede ai Dirigenti l’invio dei propri curricula. E’ bene tenere a mente quanto afferma l’Avv. Lo Bue in relazione a quello che invece saranno i suoi comportanti ed il suo operato futuri, contraddistinti da una serie impressionante di decisioni organizzative illegittime, illogiche, arbitrarie, prive di qualsiasi trasparenza, il tutto all’insegna della negazione
  • 6. 6 dei principi più elementari e fondamentali di buona e corretta amministrazione del pubblico denaro. Il Dirigente generale “dimentica” di fornire le dovute informazioni alle Organizzazioni Sindacali, incorrendo nella prima di quella che diventerà nel giro di qualche mese una lunga serie di violazioni delle relazioni sindacali. Il 19/07/05, con nota DTA n. 827, l’Avv. Lo Bue, imitando il passo del gambero, chiede a tutti i Dirigenti una relazione illustrativa sull’attività svolta nel primo semestre 2005. Alla luce di questa richiesta, se pure ce ne fosse stato bisogno, appare subito incomprensibile su quali basi e su quali informazioni precedenti in suo possesso l’Avv. Lo Bue avesse fondato la propria convinzione di ristrutturare il Dipartimento per migliorarne l’organizzazione in rapporto ai risultati conseguiti (a lui ovviamente sconosciuti). Il 01/09/05, dopo un periodo di assoluta quiescenza, l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le Organizzazioni Sindacali per “discutere” le modifiche al funzionigramma del Dipartimento. Il documento, che egli stesso riferisce candidamente essere stato redatto dall’Assessore Cascio, viene distribuito all’inizio della riunione, suscitando le proteste dei rappresentanti sindacali che lamentano la mancata informazione preventiva. Questa è la seconda violazione, in ordine di tempo, in cui incorre l’Avv. Lo Bue nei rapporti sindacali in ordine alla
  • 7. 7 mancata informazione preventiva. Inoltre, la redazione del funzionigramma operata dall’Assessore Cascio, come comunicato dall’Avv. Lo Bue, rappresenta una palese ingerenza del potere politico in materia non più prevista dalla legge, oltre che una precisa violazione della stessa. Peraltro, lo stesso Dirigente Generale non appare neppure in grado di motivare il contenuto della proposta né di giustificare la proliferazione indiscriminata delle Aree e dei Servizi ivi prevista. In realtà, il nuovo funzionigramma, per un verso, palesa subito connotati di stampo apertamente clientelare e pre elettorale, mentre, per un altro, sembra la conferma definitiva alle voci che anticipavano la necessità di dovere rimuovere quei Dirigenti “scomodi” già oggetto nei mesi scorsi di maldestri tentativi di defenestrazione (deferimento alla Commissione di disciplina ed alla Giunta di Governo). Il fatto è che, diventata insostenibile la posizione del Dott. Marinese e non andati a buon fine i suoi tentativi, bisognava trovare altre soluzioni per ristabilire “l’ordine” all’interno dell’Assessorato e magari, con l’occasione, si veniva a sfruttare la possibilità di piazzare nell’immediato un po’ di poltrone (4 da aggiungere ai 10 esistenti) per Dirigenti di provata “fede e fiducia” e se ne prenotava un altro cospicuo 60% (otto da aggiungere ai 14) da attivare in periodo di scadenza elettorale. In un’unica operazione, quindi, si “innocuizzava” qualche Dirigente “scomodo”, con ciò dando
  • 8. 8 un segnale intimidatorio per gli altri, e si gonfiavano gli Uffici del 120% (da 10 a 22) . Ecco escogitarsi, allora, l’arrivo dell’Avv. Lo Bue, fedelissimo ed organico dell’Assessore Cascio, ed il ricorso a quello che può ben definirsi il famigerato art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, cioè l’arma dello spoil system della dirigenza posta nelle mani del Dirigente Generale, ovverosia del soggetto che è emanazione diretta del potere politico, il tutto in una rappresentazione farsesca della pretesa separazione del potere politico dalla gestione amministrativa. Ma, per spiegare gli antefatti e trovare alcune delle radici che stanno all’origine di questa manovra occorre fare un passo indietro e ripercorrere alcune ben note vicende. Il caso della Distilleria Bertolino 23/10/2003 Il Servizio 3 del Dipartimento Territorio e Ambiente, competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di pertinenza dell’Assessorato T.A. (Dott. Genchi, Responsabile del Servizio, ed Ing. Lucia, Responsabile dell’Unità Operativa S3-I “Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88” nel periodo maggio 2002 - novembre 2003, poi sostituito dal Dott. Pellerito) comunica alla Distilleria l’inizio del procedimento amministrativo volto alla revisione del D.A. n. 134/17, con il quale l’Assessorato, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88, aveva autorizzato la Ditta al proseguimento delle emissioni in atmosfera in quanto impianto
  • 9. 9 preesistente al 1988, data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. La revisione si impone a causa del mutato quadro normativo avvenuto con il D.M. 05/02/98 relativamente all’utilizzo come combustibile del materiale denominato “vinacce esauste” e del composto denominato “biogas”, proveniente dalla fermentazione di rifiuti, in alcune caldaie. Passano solo uno o due giorni ed il Dott. Genchi è convocato dal Dirigente Generale del Dipartimento, Dott. Ignazio Marinese, che, in termini perentori, gli chiede conto e ragione del motivo per cui si voglia “chiudere” la Distilleria Bertolino e perché egli non sia stato informato dell’iniziativa. Posto di fronte alle motivazioni dell’avvio del procedimento amministrativo e preso atto di figurare, senza essersene avveduto, tra gli indirizzi della missiva, il Dott. Marinese provvede subito ad informare ed a rassicurare un interlocutore telefonico. Questo episodio costituisce il primo tangibile interessamento diretto del Dott. Marinese nel caso Bertolino e la sua prima manifestazione di ostilità comportamentale nei confronti del Dott. Genchi. E come considerare la stessa telefonata in diretta se non una ostentata esibizione di sicurezza a dimostrazione della disponibilità di importanti rapporti amicali. 12/01/2004 A seguito di sopralluoghi e riunioni effettuati con rappresentanti della Provincia regionale di Palermo ed il Dipartimento periferico dell’ARPA di Palermo, nonché per una serie di inadempienze riscontrate a carico della Distilleria, il Servizio 3 diffida la Ditta a fornire la documentazione, mai esibita, comprovante il possesso delle apparecchiature di controllo previste dalla legge e le relative registrazioni delle concentrazioni dei
  • 10. 10 parametri inquinanti. Il provvedimento riguarda anche l’utilizzo come combustibile delle sostanze sottoposte al regime del D.M. 05/02/98 (vinacce, buccette e biogas) in assenza dei previsti analizzatori automatici in continuo. C’è da rilevare che nel corso delle verbalizzazioni dei sopralluoghi anzidetti la titolare della Distilleria ostenta un atteggiamento apertamente intimidatorio e di ricerca della rissa, arrivando a definire il funzionario responsabile della Provincia come persona che “si prostituisce sulla stampa”. Nel corso delle riunioni emerge un’unità di vedute e di convinzioni tra il Servizio 3 e gli altri Enti (Provincia, Dipartimento ARPA di Palermo e USL) riguardo alla normativa da applicare alle caldaie Marchesi e Girola, nonchè all’essiccatore, cioè il D.M. 05/02/98. 19/01/2004 La Distilleria presenta un ricorso gerarchico al Dott. Marinese contro la diffida, le cui controdeduzioni sono affidate al Servizio 3. Nella stessa mattinata, mentre è in corso un accertamento ispettivo presso la Distilleria da parte della Polizia Provinciale su incarico del Servizio 3, il Dott. Marinese convoca nella sua stanza il Dott. Genchi ed alla presenza della titolare della Distilleria manifesta con tono acceso e risentito il suo aperto dissenso sull’operazione in atto. Il Dott. Genchi fa presente l’inopportunità di discutere questioni d’ufficio in presenza della controparte. La sig.ra Bertolino, quasi da “padrona di casa”, incoraggiata dal clima creatosi, si lancia persino in affermazioni provocatorie riguardo la professionalità di chimico del Dott. Genchi, nell’assenza più totale di un qualsiasi accenno d’intervento da parte del Dott. Marinese. Dopo un duro scontro verbale il Dott. Genchi ritiene di non dovere più proseguire la discussione e si allontana.
  • 11. 11 L’episodio stigmatizza bene il tipo di rapporti ostentati dal Dott. Marinese e dalla sig.ra Bertolino e, ancor più, il clima pesante di prevaricazione e l’ingerenza autoritaria che si cerca di imporre sin d’allora sulla conduzione del procedimento con aperta tracotanza. 18/02/2004 Nonostante l’accuratezza delle controdeduzioni fornite dal Servizio 3, quale unico Organo competente in materia, che conclude per il rigetto del ricorso gerarchico, il Dott. Marinese, con D.D.G. n. 137, ne dispone invece il riesame e sospende gli effetti della diffida del 12 gennaio. Il Dott. Marinese, infatti, aveva affidato “altre” controdeduzioni a due dirigenti “terzi” dell’A.R.T.A., l’ing. Sergio Lucia (da qualche mese ritenuto più idoneo dallo stesso Dott. Marinese a ricoprire la carica di Responsabile dell’Unità Operativa “Affari del Personale” con un raddoppio dell’indennità stipendiale, da 7000 a 14000 euro) e l’ing. Giacomo Talluto (Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali” della Direzione, mai occupatosi di inquinamento atmosferico). I due ingegneri non solo hanno ritenuto fondato il ricorso, ma hanno rilevato – a loro dire - anche la sussistenza di presunti atti illegittimi compiuti dal Servizio 3. Tale atto sancisce l’inizio ufficiale della “stretta collaborazione” tra il Dott. Marinese, l’Ing. Talluto e l’Ing. Lucia. 12/03/2004 Il Servizio 3 confuta punto per punto le argomentazioni dei due “esperti” del Dott. Marinese, rilevandone incongruenze ed errori macroscopici, oltre che ignoranza di questioni sia tecniche che amministrative basilari. A questo punto il Dott. Marinese è in possesso di tutti gli elementi di conoscenza per definire, con rigetto, il ricorso gerarchico. Il Servizio gli comunica anche di avere concluso il procedimento di revisione dell’autorizzazione alle
  • 12. 12 emissioni della Distilleria e di stare predisponendo il relativo Decreto. 18/03/2004 Il Servizio 3 concede alla Distilleria trenta giorni di tempo per dotare il camino da 60 m dell’essiccatore dei misuratori in continuo delle emissioni prodotte, vietando, nelle more, l’utilizzo delle vinacce esauste come combustibile per l’alimentazione di questo impianto. 23/03/2004 Come se non fosse a conoscenza di nulla, il Dott. Marinese convoca per il 06/04/05 una conferenza di servizi per definire il ricorso gerarchico. In realtà, il proposito, neppure mal celato, è di ricevere un avallo dalla conferenza sul regime normativo da applicare agli impianti termici della Distilleria che sia diverso e molto più permissivo di quello previsto dal Servizio 3 al fine di delegittimarne l’operato e le determinazioni. 24/03/2004 Il Servizio 3 comunica al Dott. Marinese che, dopo mesi di attività istruttoria consistita in sopralluoghi e riunioni tecniche con la maggior parte degli Enti invitati alla conferenza di servizi, nonché a seguito di approfondita analisi della documentazione acquisita agli atti, sta per emanare il Decreto di revisione del D.A. 134/17 del 1995 della Distilleria. Sotto questo aspetto il tema della conferenza appare superato, ma nel caso di conferma della stessa, il Servizio 3 si impegnava ad illustrare l’emanando provvedimento nel corso della riunione. 05/04/2004 Il Servizio 3 emana il DRS n. 368. Il provvedimento prevede l’assoggettamento delle caldaie “Marchesi” e “Girola” e
  • 13. 13 dell’essiccatore delle vinacce al regime del DM 05/02/98, già automaticamente operante almeno dall’agosto 1999, e prescrive, tra l’altro, il convogliamento e l’abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dall’accumulo all’aperto delle decine di migliaia di tonnellate di vinacce. In breve, vinacce, buccette, fecce e quant’altro dovevano essere stoccati in apposite strutture chiuse, adottando tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione delle esalazioni maleodoranti. 06/04/2004 La conferenza di servizi, presenti i rappresentanti dell’A.S.L. n. 6, dell’A.R.P.A., della Provincia di Palermo, del Sindaco di Partinico ed di altri funzionari dello stesso Comune, dei Servizi 1 (“Acque e rifiuti”) e 3 dell’A.R.T.A., si pronuncia all’unanimità sulla normativa da adottare per la disciplina delle emissioni della Distilleria Bertolino, cioè il D.M. 05/02/98, in perfetto accordo con il DRS n. 368 appena emanato ed illustrato nel corso della riunione. Più volte il Dott. Marinese chiede un pronunciamento chiaro ed inequivocabile, ed ogni volta lo riceve in modo incontrovertibile, tanto da chiudere la conferenza sottolineando “…allora siamo tutti d’accordo.” Il verbale è redatto in stenografia da un funzionario portato dal Dott. Marinese. Nel corso del dibattito il Dott. Marinese manifesta un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito, soprattutto in relazione al DRS n. 368, di cui si dichiara essere all’oscuro oltre che imbarazzato circa l’utilità della indizione della conferenza. In realtà, il Dott. Marinese non riesce a dissimulare il nervosismo per l’andazzo della riunione diverso dalle sue aspettative, per il resto finge di non ricordare di essere stato messo al corrente da 13 giorni che il DRS n. 368 sarebbe stato
  • 14. 14 emanato prima della conferenza ed illustrato nella stessa. Al termine, la collaboratrice del Dott. Marinese, Dott.ssa Spatafora si lascia scappare un minaccioso “ne riparleremo dal punto di vista amministrativo ! ”. Come si vedrà in seguito, di questa conferenza di servizi la Direzione del Dipartimento fornirà via via 3 diversi verbali e, a seguito di apposita richiesta del resoconto stenografico, risponderà con un incomprensibile ed indecifrabile “non è mai pervenuto” (!) 08/04/2005 La Distilleria Bertolino, a 48 ore dalla chiusura della conferenza di servizi, presenta ricorso al TAR avverso il provvedimento di diffida del 18/03/04. 19/04/2004 Il Sostituto del Dirigente Generale, Dott.ssa Maria Adelaide Spatafora, invia la prima stesura del verbale della conferenza del 6 aprile, dalla quale si evince il carattere unanime delle conclusioni dei partecipanti. 20/04/2004 Il T.A.R. respinge la richiesta di sospensiva della Ditta Bertolino avverso la nota di diffida del 18/03/04. Lo stesso giorno, la Dott.ssa Spatafora, sulla base delle conclusioni definite in sede della Conferenza di Servizi del 6 aprile e sulla base del DRS n. 368, archivia, con DDG n. 429, il procedimento relativo al ricorso gerarchico proposto dalla Distilleria Bertolino. 23/04/2004 Si tiene presso l’Assessorato una riunione, descritta dalla stampa come “conferenza di servizi”, di cui manca la nota di convocazione, non si conoscono il soggetto proponente ed i soggetti ufficialmente partecipanti, né qualsivoglia verbale che
  • 15. 15 riporti il contenuto delle questioni trattate. Nessuno di questi atti, ammesso che siano stati mai redatti, sarà mai fornito, nonostante esplicita richiesta. Quel che è certo è che alla riunione partecipano il Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, l’Assessore Mario Parlavecchio, la Dott.ssa M. A. Spatafora, il Direttore dell’A.R.P.A. regionale, Ing. Sergio Marino, il direttore del Reparto Chimico del D.A.P. di Palermo, Dott. Luigi Librici, il Vice Commissario per l’emergenza rifiuti, avv. Felice Crosta, ed un dirigente della stessa struttura commissariale, Dott. Antonio Patella. Questa riunione “fantasma” si rivelerà fondamentale nello sviluppo della vicenda. Lo stesso giorno infatti la Dott.ssa Spatafora invita l’avv. Felice Crosta ad esprimersi sulla questione oggetto della Conferenza di Servizi del 6 aprile, facendo presente la necessità di dover chiudere il ricorso gerarchico. La richiesta appare talmente strumentale e fuori luogo che, nel sottoporgli il quesito, gli nasconde, persino, di avere archiviato il ricorso tre giorni prima, con il DDG n. 429 del 20/04/04. 26/04/2004 L’avv. Crosta, con nota n. 8347, esprime il proprio “parere”, ritenendo errata la classificazione delle vinacce esauste e del biogas come rifiuti e facendo esplicito riferimento ad una nota, a suo dire, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. In realtà, quest’ultima non è altro che un “appunto” anonimo, su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto al Ministro dell’Ambiente, Matteoli, e proveniente dalla segreteria del Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi. In tale appunto si “raccomanda” a Matteoli di intervenire sulla conferenza di servizi indetta dal Dott. Marinese per evitare che si producessero
  • 16. 16 provvedimenti amministrativi “penalizzanti” gli interessi della Distilleria Bertolino. Giova ricordare il rapporto di parentela (cugini) tra il Ministro Giovanardi e il Presidente dell’Associazione Distillatori (AssoDistil). 28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la seconda stesura del verbale della conferenza del 6 aprile. Si afferma che è venuta meno l’unanimità delle conclusioni a cui si era pervenuti in conferenza, poichè il parere del Vice Commissario F. Crosta, seppur in un momento successivo, è in contrasto con l’opinione unanime dei partecipanti. Inoltre, con la stessa nota si comunica che il carattere “decisorio” della conferenza non sussiste più. Nel verbale vengono introdotte modifiche sostanziali, quali, ad esempio, le conclusioni unanimi della conferenza, che, incredibilmente, si trasformano in un intervento conclusivo di 21 righe del Sindaco di Partinico. La Dott.ssa Spatafora, pertanto, riapre un verbale chiuso 22 giorni prima e ne cambia le conclusioni. 28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invita il Dott. Genchi, nella qualità di responsabile del Servizio 3, a riformulare - nel termine perentorio di tre giorni - il D.R.S. n. 368, sulla base del D.P.C.M. 8 marzo 2002, che contiene limiti e prescrizioni più permissivi rispetto al DM 05/02/98. La Dott.ssa si spinge, addirittura, ad affermare che l’applicazione del D.P.C.M. è richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a promuovere l’appunto anonimo prima ad “avvertenza” e poi ad “indirizzo” espressi dalla stessa Presidenza del Consiglio. A sostegno delle sue tesi la Dott.ssa cita le conclusioni a cui si sarebbe giunti nell’ambito della “riunione” del 23 aprile 2004, che, a suo dire, sarebbe stata
  • 17. 17 convocata dall’Assessore Parlavecchio alla presenza del Presidente della Regione, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, Salvatore Cuffaro. 29/04/2004 Il Dott. Genchi, nel contestare le tesi della Dott.ssa Spatafora, argomenta una serie di motivazioni tra cui la non competenza della struttura commissariale a rilasciare pareri ed il fatto che lo scritto anonimo, in quanto tale, è privo di alcun valore e tanto meno può definirsi un atto d’indirizzo ministeriale. Si dichiara, quindi, impossibilitato a modificare contra legem il DRS n. 368 pena la violazione delle norme in materia di inquinamento atmosferico e la mancata tutela dell’ambiente e delle popolazioni esposte, cioè ad eseguire atti di favore nei confronti di un soggetto privato, tutti elementi concorrenti alla commissione di reati. 04/05/2004 La Dott.ssa Spatafora avoca alla Direzione del Dipartimento il procedimento autorizzatorio della Distilleria e dispone che il dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base (U.O.B.), Dott. A. Pellerito, responsabile del procedimento, “predisponga uno schema di Decreto, a firma del Dirigente Generale….entro e non oltre i due giorni dal ricevimento della presente”. L’atto di avocazione è totalmente illegittimo, in quanto manca del presupposto dell’ “inerzia” del Dirigente previsto dalla legge (art. 7, lettera g, l.r. 10/2000). 06/05/2004 Anche il Dott. Pellerito comunica alla Dott.ssa Spatafora la propria impossibilità di dare seguito alla sua richiesta per gli stessi motivi già comunicati dal Dott. Genchi.
  • 18. 18 07/05/2004 La Dott.ssa Spatafora, con DDG n. 503, ammette al riesame il DRS n. 368, sospendendone l’efficacia, e riassoggetta la Distilleria Bertolino ai limiti del D.A. n. 134/17 di dieci anni prima. Inoltre onera l’ARPA di effettuare quei controlli sulle emissioni che sono normalmente a carico delle ditte ! L’Ing. Lucia viene incaricato di procedere al riesame del DRS n. 368 (senza alcun termine perentorio). Come si vedrà, l’Ing. Lucia finirà il riesame dopo 6 mesi, in un tempo 60 volte maggiore a quello concesso al Dott. Genchi e 90 volte maggiore a quello concesso al Dott. Pellerito, concedendo alla ditta i limiti, ben più permissivi, del DPCM 08/03/2002. E’ persino superfluo osservare che gli asseriti motivi d’urgenza paventati dalla Dott.ssa Spatafora sono inesistenti e soltanto strumentali all’avocazione illegittima della pratica. Il comportamento e le decisioni prese dalla Dott.ssa Spatafora appaiono ancor più gravi se si pensa che appena il 20/04/05 il TAR di Palermo aveva respinto la richiesta di sospensiva da parte della Distilleria Bertolino negando proprio la sussistenza di motivi d’urgenza ! 28/05/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la terza stesura del verbale della conferenza del 6 aprile. In questa versione le conclusioni della Conferenza non vengono più attribuite alla persona del Sindaco di Partinico ma, esclusivamente, al Servizio 3. E’ successo, infatti, che il Comune di Partitico ha inviato una durissima nota di protesta con la quale sconfessa clamorosamente il secondo verbale, rilevando che “l’ultima correzione da noi richiesta non è stata inserita correttamente, stravolgendo completamente, nella parte finale del verbale, le precisazioni da noi richieste, inserendo affermazioni a carico del Sindaco Giordano che non solo lo stesso non ha fatto ma
  • 19. 19 che vanno nel senso opposto a quanto abbiamo segnalato appunto nella citata nostra nota a correzione.” Di fatto si dichiara che il secondo verbale contiene dei falsi. 14/06/2004 Il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente – prof. Paolo Togni – su richiesta dell’Assodistil (ricordarsi la parentela tra il Ministro Giovanardi ed il presidente dell’Associazione, nonché l’appunto anonimo) redige un “parere” sull’inquadramento giuridico dei sottoprodotti della distillazione e relativi limiti di emissione in atmosfera, che invia solo all’Assodistil e che perviene, il giorno dopo, al Dott. Marinese tramite la Distilleria Bertolino. La richiesta d’intervento contenuta nell’appunto anonimo del 26/04/05 si materializza nella persona del prof. Paolo Togni. Per sapere di tutto e di più su questo personaggio basta digitare il suo nome nel motore di ricerca www.google.it 22/06/2004 Il Dott. Marinese, acquisito dalla Distilleria Bertolino questo “parere” che egli fa passare come redatto dal Ministero dell’Ambiente, intima al Servizio 3 di conformarsi all’atto di indirizzo del Ministero. 08/07/2004 L’Ing. Vincenzo Galioto, responsabile dell’unità operativa Opere depurative e fognarie dell’Assessorato, a seguito di incarico conferito dal Dott. Marinese, relaziona, dopo un sopralluogo presso la Distilleria, che il biogas utilizzato come combustibile proviene dalla digestione anaerobica di rifiuti di distillazione. Questa relazione, che viene ulteriormente a sconfessare le tesi della Distilleria, del Dott. Marinese e del prof.
  • 20. 20 Togni, non verrà mai presa in alcuna considerazione dallo stesso Dott. Marinese. Sarà come non fosse mai esistita ! 26/07/2004 Il Servizio 3 contesta al Dott. Marinese che il “parere” è una nota personale del Capo di Gabinetto, non un atto di indirizzo del Ministero, peraltro priva di qualsiasi valore amministrativo e natura vincolante in quanto è notorio che il Capo di Gabinetto non è figura istituzionalmente deputata e competente al rilascio di pareri, per di più tecnici. Giustappunto, proprio nel caso specifico del Ministero dell’Ambiente, il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245, nel regolamentare le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non contempla alcun compito di rilascio di pareri per il Capo di Gabinetto. Nel merito degli aspetti tecnici, poi, la nota del prof. Togni contiene errori di livello scolastico medio-inferiore, definendo procedimenti meccanici quelli che in realtà sono elementari processi fisici e chimico-fisici (estrazione con acqua e solubilizzazione di sostanze organiche ed inorganiche idrosolubili contenute nelle vinacce). 14/09/2004 Scende in campo anche il cons. Claudio Iafolla, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il quale, in una nota di quattro righe inviata solo all’Assessorato al Territorio e Ambiente, comunica, a seguito di un esame – a suo dire – giuridico e “tecnico” (!), di condividere la nota del prof. Togni. Resta del tutto oscura la competenza “tecnica” del cons. Iafolla su problematiche chimiche. Non è credibile, inoltre, che riguardo le iniziative del prof. Togni il capo dell’Ufficio Legislativo sconosca le norme (D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245) che definiscono i compiti istituzionali degli Uffici dove entrambi operano.
  • 21. 21 04/10/2004 Il Dott. Marinese, alla luce di detta nota, “dispone” a tutte le Province Regionali, alle Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente ed ai Servizi dell’Assessorato “di conformare i propri atti al parere in questione”, dimenticando, ancora una volta, di non aver alcuna competenza in proposito e perseverando con palese ed indebita ingerenza a delegittimare l’operato del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito. 15/10/2004 Il Servizio 3 ribadisce che il proprio operato, strettamente in linea con la norme di legge, non può essere condizionato dalle opinioni e considerazioni personali del prof. Togni e del cons. Iafolla e che in mancanza di apposita modifica legislativa, continuerà ad applicare fedelmente la normativa vigente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La nota rappresenta un atto di forte denuncia della rete di “collegamenti” venutasi a creare con il fine, ormai malcelato, di surrogare la normativa del settore con un unico pseudo quaDotto interpretativo di tutto favore nei confronti della Distilleria Bertolino. 20/10/2004, Il Dott. Marinese con la nota n. 67890, minutata dalla Dott.ssa Spatafora e dall’Ing. Talluto, risponde alla mozione n. 290 del 24 maggio 2004 - a lui inviata “per le valutazioni e le osservazioni del caso” – con la quale l’Assemblea Regionale “impegna il governo ad assumere tutte le iniziative e gli strumenti idonei ad assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione di ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla salute e ad un ambiente sano, …”. In essa esterna una lunga sequenza di affermazioni false, ingannevoli e fuorvianti in almeno 30 dei 41 (!) punti in cui articola la risposta. L’operato del trio Marinese, Spatafora e Talluto nei
  • 22. 22 confronti della massima istituzione dell’amministrazione regionale, al fine di coprire proprie ed altrui responsabilità nella vicenda Bertolino, non solo risulta già di per sè particolarmente grave, ma è uno spaccato esemplare del livello di tracotante fiducia d’impunità su cui ritengono poter contare, indisturbati, certi personaggi all’interno della pubblica amministrazione regionale. (sulla vicenda si rimanda interamente alla relazione redatta dal Dott. Genchi ed inviata ai Deputati dell’ARS presentatori della mozione, alla Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali ed alla Commissione di disciplina per il personale dell’amministrazione regionale). 29/10/2004 Il Dott. Marinese, con nota n. 840, ribadisce la disposizione del 04/10/2004 ed “ordina” l’immediata esecuzione della suddetta direttiva generale di settore. Proseguendo nei toni intimidatori, oltre che diffamatori, afferma di non ritenere più “…ammissibili interpretazioni personali di norme…con le quali si disconoscono i pareri del Ministero dell’Ambiente e le note del Commissario per l’emergenza rifiuti…”. I termini da “caserma” usati, le intimazioni perentorie e le reazioni scomposte denotano sempre più la deriva del Dott. Marinese dal rispetto di ogni parvenza di regole di correttezza, trasparenza ed imparzialità. A questo punto sembra quasi scontato aspettarsi di tutto. 04/11/2004 Il Dott. Marinese emana il DDG n. 1140, predisposto dopo 6 mesi dall’Ing. Sergio Lucia (dirigente dell’unita operativa “Affari del personale), con il quale revoca il DRS n. 368 e prescrive limiti alle emissioni in atmosfera di gran lunga più permissivi
  • 23. 23 secondo il D.P.C.M. 08/03/2002 (per un confronto vedasi Tab. 1- 3). Il lungo lasso di tempo impiegato dall’Ing. Lucia per la redazione del provvedimento testimonia la pretestuosità e la falsità dei motivi d’urgenza invocati dalla Dott.ssa Spatafora, nella veste di sostituto del Dott. Marinese, al momento dell’avocazione della pratica. Il provvedimento è in palese contraddizione, sia sotto gli aspetti tecniche che normativi, con il rapporto istruttorio redatto, su esplicita richiesta dell’Ing. Lucia, dal Dott. Pellerito, con la relazione dell’Ing. Galioto, dirigente del Servizio 1 “Acque e Rifiuti”, redatta su incarico del Dott. Marinese e, paradossalmente, persino con la documentazione fornita, nel tempo, dalla stessa Distilleria Bertolino. In merito ai processi tecnici ed alle elementari nozioni scientifiche, ignorati o travisati dall’Ing. Lucia per applicare la normativa più permissiva, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici parlerà di “analfabetismo di ritorno”. ESSICCATORE (ciminiera) D.A. 134/1995 DRS 368 (GENCHI) DDG 1140 (LUCIA & MARINESE) POLVERI 50 10 50 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI 600 10 600 OSSIDO DI CARBONIO nessun limite 50 nessun limite OSSIDI DI AZOTO 650 200 650 OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 2000 ACIDO CLORIDOTTICO nessun limite 10 nessun limite ACIDO FLUORIDOTTICO nessun limite 1 nessun limite Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti tra i tre decreti di autorizzazione per l’essiccatore
  • 24. 24 CALDAIA GIROLA D.A. 134/1995 DRS 368 (GENCHI ) DDG 1140 (LUCIA & MARINESE) POLVERI 50 10 30 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI 600 10 30 OSSIDO DI CARBONIO nessun limite 50 250 OSSIDI DI AZOTO 650 200 400 OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 200 ACIDO CLORIDOTTICO nessun limite 10 nessun limite ACIDO FLUORIDOTTICO nessun limite 1 nessun limite Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti tra i tre decreti di autorizzazione per la caldaia “Girola” Sull’illegittima avocazione e su varie ipotesi di reato a carico del Dirigente Generale ed altri soggetti, connesse al procedimento sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Distilleria Bertolino, i Dirigenti del Servizio 3, Dott. Gioacchino Genchi e Dott. Alessandro Pellerito, hanno presentato esposti e denunce sia alla Commissione di Garanzia per la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali sia all’A.G. 09/11/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito vengono informati che da tre mesi risulta aperto a loro carico un procedimento disciplinare. Alcuni mesi dopo, casualmente, si scopre che nello stesso mese di agosto, il Dott. Marinese aveva attivato un procedimento parallelo riservato presso la Giunta di Governo per il
  • 25. 25 tramite dell’Assessore Cascio, richiedendo la revoca dei contratti dei due Dirigenti. Le “accuse” sono: - dichiarazioni lesive della pubblica amministrazione, per aver evidenziato la stesura, da parte della Direzione del Dipartimento, di tre versioni via via differenti del verbale della conferenza dei servizi indetta dal Dott. Marinese il 06/04/04, contenenti sostanziali “rimaneggiamenti”; - violazione delle direttive del Dirigente Generale, per essersi rifiutati di applicare la normativa più permissiva da lui “ordinata” nei confronti della Distilleria Bertolino, che li avrebbe indotto a non rispettare la legge ed a disconoscere elementari nozioni scientifiche. - non aver informato il Dirigente Generale della prossima emanazione del DRS 368, circostanza questa totalmente falsa, avendogliene data comunicazione scritta ben 13 giorni prima della conferenza dei servizi del 06/04/04. Negli stessi giorni il Dott. Marinese, con crescente livore, invia a molteplici indirizzi (tra cui le Procure della Repubblica di Palermo e Marsala, il Ministero dell’Ambiente, Enti periferici) note contenenti affermazioni gravemente denigratorie e diffamatorie dell’attività lavorativa dei Dott. Genchi e Pellerito tendenti a sconfessarne l’operato, nonchè altamente lesive della loro professionalità di Chimici. La richiesta di rettifica avanzata dai due dirigenti non avrà alcun riscontro. 10/11/2004 Il Dott. Genchi presenta un dettagliato esposto alla Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali
  • 26. 26 denunciando gli abusi perpetrati dal Dott. Marinese con il supporto dei suoi collaboratori, nonchè i provvedimenti ritorsivi e punitivi scatenati dallo stesso, chiedendo di essere sentito con urgenza. 13/12/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito contestano puntualmente le “accuse” del Dott. Marinese, evidenziando a suo carico circostanziati elementi di falsità ideologica e materiale, di abuso, di diffamazione e di calunnia. 13/12/2004 La Commissione di Garanzia convoca in audizione il Dott. Genchi, il Dott. Pellerito, che nel frattempo ne aveva fatto richiesta, ed il Dott. Marinese. L’audizione di quest’ultimo ha toni burrascosi, poiché diversi componenti della Commissione gli muovono pesanti contestazioni di legittimità, ma non solo, del suo operato. La reazione del Dott. Marinese è particolarmente scomposta e tracotante: straparla di “gerarchia” e di dirigenti “subalterni” cui spetta l’obbligo di eseguire gli ordini impartiti dai superiori (alias i Dirigenti Generali), lamenta mancanza di disciplina, si scaglia persino contro chi della Commissione lo incalza con le domande. Di lì a qualche giorno, in un delirio di (pre)potenza, arriva a chiedere addirittura la ricusazione di uno dei rappresentanti dell’ARS nella Commissione. 24/12/2004 Il Dott. Marinese non prende neppure in considerazione gli scritti difensivi (in realtà, accusatori) dei Dott. Genchi e Pellerito e li deferisce alla Commissione regionale di disciplina. 09/03/2005 Si tiene la prima riunione della Commissione di disciplina, che viene subito bloccata poiché tra i componenti, quale
  • 27. 27 rappresentante di recentissima nomina dell’Assessorato Territorio, figura l’Ing. Talluto, ovverosia colui che ha strettamente collaborato con il Dott. Marinese in tutti gli atti posti in essere dallo stesso nella vicenda della Distilleria Bertolino. La designazione dell’Ing. Talluto è un ulteriore dimostrazione dell’arroganza e del tentativo di ingerenza finanche all’interno della Commissione da parte del Dott. Marinese. La Commissione è costretta a riconoscere l’incompatibilità dell’Ing. Talluto, ma da quel momento in poi non si riunirà mai più riguardo questo procedimento. 23/03/2005 La Procura della Repubblica di Palermo procede al sequestro di gran parte della distilleria, per il mancato rispetto della normativa in materia di recupero di rifiuti e di emissioni in atmosfera; qualche giorno prima anche la Provincia Regionale di Palermo prende provvedimenti nei confronti della ditta, vietando il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti. Questi provvedimenti non fanno che confermare quanto sempre affermato dal Servizio 3 in ordine alla normativa cui assoggettare la combustione di vinacce e biogas, nonchè le emissioni diffuse. 26/04/2005 Il Servizio 3, con DRS n. 325, anche a seguito di esposti che denunciavano vizi e falsità contenuti nel DDG n. 1140 del Dott. Marinese, provvede, nella qualità di unico Organo competente in merito, alla sua revoca, sia per i motivi denunciati, sia per l’illegittimità in sé dell’atto, e ristabilisce la legalità confermando i contenuti del DRS n. 368. Il Dott. Marinese interviene immediatamente sulla revoca del proprio provvedimento, contestando al Dott. Genchi la non competenza a poter modificare un decreto del dirigente generale.
  • 28. 28 Nonostante il Servizio fornisca, richiamando la normativa vigente in materia di procedure amministrative, gli ovvi chiarimenti, il Dott. Marinese richiede un parere all’Ufficio Legislativo e Legale, nel quale omette, accuratamente, di indicare il caso dell’avocazione illegittima della pratica, cioè il caso specifico in cui proprio egli stesso, non essendo riuscito ad imporre al Servizio le sue volontà, si era appropriato della pratica senza la sussistenza dei motivi di “inerzia” previsti dalla legge (art. 7, lettera g, L.R. 10/2000). 09/05/2005 In sintonia “temporale” con l’operato del Dott. Marinese la titolare della Distilleria Bertolino presenta al TAR Lazio motivi aggiunti ad un proprio precedente ricorso, rilevando, tra l’altro, che il Dirigente del Servizio 3 non aveva il potere di revocare il Decreto del Dirigente Generale. Il Servizio non viene investito dell’incarico di redigere le necessarie e previste controdeduzioni per l’Avvocatura dello Stato e, pertanto, non può evidenziare al TAR la natura illegittima dell’avocazione del fascicolo. Il TAR Lazio, con Ordinanza, accoglie la domanda di sospensiva della Distilleria Bertolino del DRS n. 325. Di fatto viene ad essere ripristinato un Decreto, il DDG n. 1140 del Dott. Marinese, illegittimo nei presupposti oltre che viziato da falsità nei contenuti. 19/05/2005 l’Ufficio Legislativo e Legale fornisce un parere dal contenuto sconcertante, dove le regole cardine dei procedimenti amministrativi, l’autonomia e l’imparzialità delle figure del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento finale non vengono neppure menzionate, e, al contempo, ripropone una concezione arcaica e superata della
  • 29. 29 Pubblica Amministrazione, fondata su “subordinazioni” e “sovraodinazioni” gerarchiche, che nulla hanno più a che vedere con le norme vigenti sopra citate. Il tutto viene ad avvalorare e giustificare i comportamenti e le azioni del Dott. Marinese nel caso Bertolino. Alla fine di Giugno 2005 si insedia in Assessorato il nuovo Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, Avv. Giovanni Lo Bue, il quale ben presto riceve le visite della titolare della Distilleria Bertolino, così come, subito dopo l’emanazione del DRS 673 del 10/08/05, la stessa titolare veniva ricevuta dall’Assessore al Territorio e Ambiente. 10/08/2005 il Servizio 3 contesta le tesi del parere, rilevando incongruenze, assenza di riferimenti alle norme vigenti sulla trasparenza e sulla conduzione dei procedimenti amministrativi e contrasti con le stesse. Lo stesso giorno, a seguito di consultazione con l’Avvocatura dello Stato sulle possibili procedure da adottare riguardo l’Ordinanza del TAR Lazio, il Servizio emana il DRS n. 673, con il quale si revocano e ritirano tutti i precedenti provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Distilleria Bertolino, tranne quello originario del 1995. Viene mantenuto il dispositivo tecnico non interessato dall’Ordinanza e vengono riformulate le premesse alla luce delle motivazioni che avevano determinato la stessa Ordinanza. Si precisano, pertanto, le cause d’illegittimità e di nullità del DDG n. 1140, la competenza del Servizio e non del Dirigente Generale all’emanazione delle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e l’applicazione delle norme in materia di procedimenti
  • 30. 30 amministrativi, per cui “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” e “…può essere annullato d’ufficio…dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge” . E’ fin troppo scontato che non essendo il Dirigente Generale l’Organo competente ad emanare il provvedimento originario (cioè il DDG n. 1140), lo stesso non poteva neppure essere l’Organo competente a ritirarlo. Molto semplicemente, il DDG era di fatto nullo e come tale doveva essere dichiarato dall’Organo preposto, cioè dal Servizio 3. 01/09/2005 la Distilleria Bertolino presenta un ricorso gerarchico avverso al DRS n. 673 indirizzato al Presidente della Regione, all’Assessore al Territorio e Ambiente ed al Dirigente Generale del Territorio e Ambiente, nonostante che il provvedimento sia stato riformulato alla luce dell’Ordinanza del TAR Lazio. Non si comprende il motivo per cui il ricorso, se gerarchico, rechi come primi destinatari il Presidente della Regione e l’Assessore al Territorio e Ambiente. Resta in ogni caso il fatto essenziale che provvedimenti come quelli in questione - autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico iDottico di un depuratore, di VIA, ecc. – sono senza ombra di dubbio provvedimenti finali, la cui emanazione è delegata in toto alle competenze dei dirigenti dei Servizi, e, come tali, non sono assoggettabili ad impugnativa di tipo gerarchico, bensì a ricorso straordinario al Presidente della Regione o al TAR. 06/09/2005 l’Avv. Lo Bue (oltre 20 anni di esperienza all’Ufficio Legislativo e Legale), invece di dichiarare irricevibile il ricorso, chiede, quasi fosse alle prime armi e digiuno della materia, un
  • 31. 31 parere al suo ex Ufficio Legislativo e Legale. Analogamente al suo predecessore, Dott. Marinese, omette di precisare, anche lui, i presupposti ed i contenuti d’illegittimità del DDG n. 1140 (avocazione illegittima del procedimento), la competenza esclusiva del Servizio 3 nell’emanazione dei provvedimenti finali ex D.P.R. 203/88 all’interno dell’Assessorato Territorio e Ambiente, limitandosi ad allegare alla richiesta le osservazioni del Servizio 3 del 10/8/05 sul precedente parere del 19/05/05. Tuttavia, la trasmissione delle suddette osservazioni, fa sì che l’Ufficio Legislativo e Legale venga messo formalmente a conoscenza dell’avocazione illegittima e della conseguente illegittimità del DDG 1140. 08/09/2005 l’Avv. Lo Bue dà l’incarico al Servizio 3 di formulare le controdeduzioni al ricorso. Non si danno disposizioni di trattazione urgente né si assegna un termine di tempo per la risposta. La nota suddetta equivale, a tutti gli effetti, ad intestazione per il Servizio della responsabilità del procedimento amministrativo “ricorso gerarchico” da sottoporre alla valutazione del responsabile del provvedimento finale, cioè dello stesso Avv. Lo Bue. 09/09/2005 alle ore 9.07 perviene, via fax, all’Assessorato Territorio e Ambiente il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale redatto in tempo record dall’Avv. Paolo Chiapparone e controfirmato dall’Avv. Giovanni Carapezza in sostituzione dell’Avvocato Generale Francesco Castaldi. Nel ribadire il contenuto del precedente parere e, quindi, senza riferirsi ai casi di avocazione illegittima della pratica da parte del Dirigente Generale, i due estensori si spingono, incredibilmente, persino a considerare
  • 32. 32 “non definitivi” i Decreti autorizzativi ex D.P.R. 203/88 emanati dal Responsabile del Servizio, giustificando, così, la possibilità del ricorso gerarchico avverso gli stessi e l’intervento del Dirigente Generale. I due estensori, inoltre, pur essendo questa volta venuti a conoscenza dei fatti specifici, ne omettono completamente i risvolti, esitando il parere come se si trattasse di una tipica avocazione per inerzia e non per una palesemente illegittima. Ancora una volta il parere non è congruente con lo stato dei fatti cui si doveva riferire ed ignora del tutto, oltre che non vi fa alcun riferimento, i principi cardine della normativa in materia di conduzione dei procedimenti amministrativi (responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale, autonomia, imparzialità, ecc.; l. 241/90, l.r. 10/91 e l. 15/05). Immediatamente dopo l’arrivo del parere, con eccezionale velocità, l’Avv. Lo Bue, nel giro di qualche ora, redige, emana e notifica alla Distilleria Bertolino il DDG n. 720, con cui ne accoglie il ricorso gerarchico ed annulla il DRS n. 673. Collabora al tutto l’Ing. Talluto della Direzione (ex collaboratore del Dott. Marinese in tutta la vicenda Bertolino, mai occupatosi di materia inerente le emissioni in atmosfera, estensore, tra l’altro, della risposta, contenente falsità e travisamenti, alla mozione n, 290 approvata dall’ARS il 26/5/04). A cose fatte, L’Avv. Lo Bue notifica alle ore 13.30 il DDG anche al Dott. Genchi. comunicando …omissis… anche di averlo già notificato alla Distilleria Bertolino. Con questo provvedimento viene nuovamente reso operativo il DDG. n. 1140, viziato, come più volte ricordato, da illegittimità nei presupposti e nei contenuti, oltre che da falsità. Ancora una volta appaiono manifesti quelli che la Procura della Repubblica di Palermo definisce “…gli appoggi di cui la stessa (Distilleria) poteva fruire all’interno dell’amministrazione
  • 33. 33 regionale, tanto che la Presidente era addirittura presente nel momento in cui il Dirigente Generale aveva chiesto spiegazioni al funzionario incaricato sullo stato della procedura ed aveva anticipato che avrebbe sospeso la diffida emanata dalla medesima Amministrazione. Lo stesso, come si vedrà in seguito, aveva poi revocato l’assegnazione del procedimento al medesimo funzionario ed aveva immediatamente sottoposto a revisione il decreto autorizzativo appena emanato”. (Decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dalla sezione GIP del Tribunale di Palermo il 18/3/05, pag. 9). Come emerge dagli avvenimenti succedutisi, la fitta rete di connivenze non solo si è riproposta, ma si è ulteriormente connotata in ramificazioni più estese, a più alti livelli e dai risvolti ancora più preoccupanti. L’Avv. Lo Bue ha emanato il provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico (“giustificato” come procedura valida dai due Avvocati dell’Ufficio Legislativo e Legale) con tanta fretta da non potere neppure aspettare che il procedimento risultasse formalmente concluso con l’acquisizione delle controdeduzioni da lui espressamente richieste al Servizio 3. L’Avv. Lo Bue ha ritenuto, pertanto, di fare a meno dell’acquisizione della proposta del responsabile del procedimento, di cui avrebbe dovuto necessariamente tenere conto o motivarne il dissenso (art. 4 l. 15/2005) “L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.
  • 34. 34 L’Avv. Lo Bue, nelle premesse del DDG n. 720, omette, ovviamente, di richiamare la propria nota con cui chiedeva al Servizio 3 di formulare le controdeduzioni al ricorso gerarchico. Sarebbe grave se il suddetto DDG risultasse tra la documentazione prodotta dalla Distilleria all’udienza del Tribunale del riesame avvenuta nella stessa mattinata del 9/9/05, poiché sarebbe fin troppo scoperto il motivo e lo scopo dell’anomala fretta di emanare il DDG n. 720, potendosi inoltre configurare il rischio che i giudici possano adottare inconsapevolmente decisioni falsate da atti e comportamenti penalmente perseguibili. 13/09/2005 il Servizio 3 contesta all’Avv. Lo Bue la validità e la legittimità del DDG n. 720, rilevando i motivi di irricevibilità del ricorso e quindi l’impossibilità per lui stesso di pronunciarsi su di esso. Vengono, inoltre, evidenziate, punto per punto, le incongruenze e le contraddizioni logiche contenute nei pareri espressi dall’Ufficio Legislativo e Legale e recepiti acriticamente dall’Avv. Lo Bue, il quale è invitato a ritirare in autotutela, per manifesta nullità, il proprio provvedimento. Nonostante ripetute richieste da parte del Servizio 3 di conoscere il responsabile del suddetto procedimento, ad oggi l’Avv. Lo Bue non ha dato alcun riscontro. Lo stesso giorno l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 una richiesta di informazioni da parte della Procura della Repubblica di Palermo riguardo alle determinazioni assunte dall’Assessorato in ordine all’istanza di autorizzazione ex DPR 203/88, artt, 12 e 13, per i digestori anaerobici, presentata allo stesso Avvocato dalla Distilleria Bertolino in data 12/09/05. Risulta che la titolare della
  • 35. 35 Distilleria abbia espressamente richiesto, di presenza, all’Avv. Lo Bue che dell’argomento non venisse investito il Servizio 3. 16/09/2005 (venerdì pomeriggio) il Servizio invia apposita relazione, per conoscenza anche alla Procura, e predispone la nota di riscontro alla Distilleria a firma dell’Avv. Lo Bue. In questa nota l’Avv. Lo Bue, di fatto, riconosce che la normativa vigente da applicare alla Distilleria in materia di emissioni in atmosfera è quella prevista dal DRS n. 368 del 05/04/04 e dal DRS n. 673 del 10/08/05, rispettivamente vanificati dai provvedimenti del Dirigente Generale pro tempore, Dott. Marinese, e da lui stesso. 19/09/2005 (lunedì mattina) l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 la nota di risposta della Distilleria Bertolino di pari data, chiedendo un riesame dell’istanza. Lo stesso giorno 19/09/05 il Servizio 3, sulla base di quanto già concordato e consegnato per le vie brevi, invia all’Avv. Lo Bue la documentazione comprovante le tesi sostenute in merito alle illegittimità e nullità degli atti della Direzione del Dipartimento e, da ultimo, dello stesso Avvocato (DDG n. 720 del 09/09/05). Nella nota, nel caso in cui la Direzione avesse ritenuto necessari altri chiarimenti, si propongono una serie di quesiti, dettagliati ed inequivocabili, da sottoporre all’Ufficio Legislativo e Legale. Ancora il 19/09/05, l’Avv. Lo Bue, con i DDG n. 745 e n. 756 di pari data, prima ancora di avere completato i passaggi amministrativi e sindacali previsti dalla l.r. 10/2000 e dal Contratto collettivo di lavoro della dirigenza regionale, revoca tutti i contratti dei dirigenti del Dipartimento. Questo provvedimento blocca di fatto tutta l’attività amministrativa del Dipartimento e configura una
  • 36. 36 interruzione di pubblico servizio. Nello specifico del Servizio 3, l’Avv. Lo Bue impedisce da questo momento ogni intervento del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito nella vicenda della Distilleria. Può anche darsi che la nota predisposta dai due Dirigenti e firmata dall’Avv. Lo Bue senza la piena cognizione dei suoi effetti (non dissequestro dei digestori anaerobici) abbia segnato un punto di non ritorno per lui stesso, tanto da costringerlo o da essere costretto all’intervento radicale di revoca dei contratti. Ogni altra ipotesi, stante l’ormai prossima naturale scadenza dei contratti ai primi di novembre, appare fin troppo di scarso peso. 20/09/2005 l’Avv. Lo Bue revoca la delega alla firma dei provvedimenti finali dei dirigenti, intestati ai responsabili delle Aree e dei Servizi del Dipartimento. Anche questa disposizione è un ulteriore conferma della paralisi amministrativa del Dipartimento e dell’interruzione del pubblico servizio. Per quanto concerne l’attività in corso del Servizio 3, nel rilevare la singolare e tempestiva coincidenza degli atti predisposti dall’Avv. Lo Bue e dalla Distilleria Bertolino nella settimana dal 13/09 al 19/09, si evidenzia, come elemento di estrema gravità, che con il provvedimento di revoca degli incarichi si sono di fatto interrotte le istruttorie relative ai ricorsi presentati dalla Distilleria ai TAR del Lazio e della Sicilia, alla risposta alla nota della Distilleria del 19/09/05 e, in prospettiva, si sono poste le basi per la rimozione dei Dirigenti che da due anni si sono prodigati con fermezza a fare rispettare alla Distilleria le norme di tutela ambientale vigenti ed i principi di trasparenza e legalità all’interno dell’Assessorato. Solo per essersi attenuti ai propri doveri di ufficio il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito hanno dovuto contrastare numerosi tentativi di
  • 37. 37 condizionamento e di delegittimazione della loro attività lavorativa, culminati con il deferimento alla Commissione regionale di disciplina ad opera del Dott. Marinese e con la richiesta di revoca dell’incarico alla Giunta Regionale sempre ad opera dello stesso Dott. Marinese con la collaborazione dell’Assessore Cascio. 04/10/2005 Puntualmente, come era prevedibile, l’Avv. Lo Bue, assumendosi l’onere e la responsabilità di condurre in porto la manovra ritorsiva e punitiva avviata, ma non riuscita, dal Dott. Marinese, rimuove il Dott. Genchi da responsabile del Servizio 3 e lo destina al Servizio “Qualità dei corpi idrici”, cioè ad un ufficio che, nella sua attuale configurazione, altro non è che una Unità Operativa mascherata da Servizio. In tutto questo il Dott. Genchi non ha neppure presentato domanda per la copertura di tale incarico. In sostituzione del Dott. Genchi, Chimico, l’Avv. Lo Bue nomina il Dott. Aldo Guadagnino, Geologo, mai occupatosi ovviamente di problemi di inquinamento atmosferico e, quindi, del tutto “ignaro” della materia, il quale, per di più, non ha fatto domanda per ricoprire l’incarico presso il Servizio 3. Lo stesso 4 ottobre il Capo di Gabinetto dell’Assessore Cascio trasmette all’Avv. Lo Bue una nota a firma del Presidente della Regione con accluso il Decreto di citazione a giudizio riguardante la titolare della Distilleria Bertolino e la figlia in cui la Regione Siciliana risulta parte offesa. La nota viene assegnata dalla Direzione ai Servizi “Inquinamento atmosferico” e “Qualità dei corpi idrici”. Per effetto dei provvedimenti illegittimi ed arbitrari del Dott. Marinese e dell’Avv. Lo Bue si vengono a determinare una serie di situazioni paradossali:
  • 38. 38 a) Quelli che risultano essere i reati contestati ai titolari della Distilleria sono, invece, “oro colato” per il D.D.G. n. 1140 del Dott. Marinese; b) Il D.D.G. n. 720 dell’Avv. Lo Bue, illegittimo e nullo, ha “riesumato” il D.D.G. n. 1140, anch’esso illegittimo; c) La Regione Siciliana si trova parte offesa in un procedimento penale in cui gli imputati sono, ad oggi, formalmente legittimati e coperti da un provvedimento della stessa Amministrazione (D.D.G. n. 1140); d) All’udienza dibattimentale del 18 novembre p.v. “rischiano” di presentarsi, in rappresentanza dell’Assessorato: per l’inquinamento atmosferico il Dott. Guadagnino, del tutto ignaro della materia e della problematica specifica del caso in questione; per l’inquinamento idrico il Dott. Genchi, che da oltre 3 anni non si occupa più di inquinamento delle acque e specificatamente del caso in questione; per gli aspetti di legge e del contenzioso l’Ing. Lucia, nominato a dirigere l’Area 1 del Personale e del Contenzioso al posto dell’unico avvocato del Dipartimento; e) L’Ing. Lucia è colui che ha predisposto il D.D.G. n. 1140, il cui contenuto costituisce il capo d’imputazione, e, quindi, è parte in causa nelle illegittimità del Dott. Marinese. 10/10/05 l’Ufficio Legislativo e Legale, rivedendo radicalmente le precedenti valutazioni, “riscopre” (parere n. 13491/258.11.05 del 07/10/05) che sussistono le ragioni affermate dal Servizio 3 in merito alla definitività del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera emanato dal Dirigente del Servizio su delega di legge. Il parere conclude che per questo tipo di atti è da escludere la possibilità di un’impugnativa in via gerarchica. Ci sono
  • 39. 39 voluti circa 35 giorni e due pareri per arrivare a chiarire ciò che avrebbe dovuto essere chiaro, in quanto ad ovvietà, fin dall’inizio. Alla luce dei tempi impiegati dall’Ufficio Legislativo e Legale per il rilascio di questo parere (21 giorni) e della modalità ordinaria di trasmissione (via posta), c’è ancor più da chiedersi a cosa fosse dovuta la singolare “celerità” della redazione del precedente (2 giorni) e della trasmissione (via fax) e da chi eventualmente fosse stata sollecitata e per quale motivo. All’Avv. Lo Bue non resta, quindi, che il ritiro immediato del proprio D.D.G. n. 720 poiché palesemente nullo oltre che illegittimo. 19/10/05 Sono trascorsi 9 giorni dall’arrivo in Assessorato del parere dell’Ufficio Legislativo e Legale, ma l’Avv. Lo Bue non ha ancora ritirato l’illegittimo D.D.G. n. 720. Il fatto è che l’Avv. Lo Bue sembra avere perduto quella eccezionale rapidità e solerzia che lo portò a redigere, emanare e notificare il suddetto provvedimento nel volgere di qualche ora. Adesso, nonostante il parere chiarificatore dell’Ufficio Legislativo e Legale, egli riflette e medita, con il risultato che mantiene “in vita” 2 provvedimenti illegittimi, ancorché nulli, ovverosia il D.D.G. n.1140 del Dott. Marinese ed il suo D.D.G. n. 720, il tutto a vantaggio e beneficio della Distilleria Bertolino. Impianti di termodistruzione Estate 2004 Tra luglio ed agosto 2004 si tengono numerose conferenze di servizi presso la Struttura del Commissario per l’emergenza rifiuti, aventi per oggetto l’istruttoria finalizzata al
  • 40. 40 rilascio delle autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, per gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti previsti dal piano regionale, tra i quali quattro grandi inceneritori previsti nei territori di Bellolampo, Paternò, Augusta e Casteltermini/Campofranco. Il Servizio 3 è investito della competenza del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione degli impianti, prevista dall’art. 6 del D.P.R. 203/88. Detta autorizzazione viene, eventualmente, rilasciata soltanto dopo aver acquisito i pareri obbligatori, sebbene non vincolanti, di competenza delle Commissioni Provinciali di Tutela dell’Ambientale (C.P.T.A.) e dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio deve sorgere l’impianto. Novembre 2004 - Gennaio 2005 Il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti rilascia le autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, a tutti gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti previsti dal relativo piano regionale. In dette ordinanze il commissario vincola l’avvio degli impianti all’ottenimento dell’autorizzazione ex DPR 203/88; come detto, invece, l’autorizzazione ex DPR 203 è preventiva alla costruzione dell’impianto. Inoltre nelle ordinanze vengono citati i pareri delle CC.PP.T.A., nonostante gli stessi siano atti endoprocedimentali finalizzati esclusivamente all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il Servizio fa rilevare queste “anomalie” alla struttura commissariale, richiamando anche la prassi correttamente seguita fino ad allora dalla struttura stessa. Si apre così un fitto scambio di note, in alcune delle quali si arriva a insinuare un’inerzia da parte del Servizio 3, nonostante lo stesso sottolinei più volte il fatto che l’iter istruttorio non sia ancora concluso per la mancata trasmissione dei pareri obbligatori.
  • 41. 41 13 Dicembre 2004 – Su incarico della Procura della Repubblica di Palermo, la Sezione di P.G. della Guardia di Finanza acquisisce in Assessorato numerosa documentazione, tra cui gli atti inerenti l’inceneritore previsto a Bellolampo ed il parere rilasciato dalla Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente di Agrigento sull’inceneritore previsto nel territorio dei Comuni di Casteltermini (AG) e Campofranco (CL). 28/01/2005 – il Servizio 3, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dal commissario delegato per l’emergenza rifiuti per gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti, tra l’altro, rappresenta alla relativa struttura che: 1) i pareri delle Commissioni Provinciali di Tutela dell’Ambiente, (C.C.P.P.T.A.) costituiscono atti endoprocedimentali finalizzati alla stesura di un provvedimento di competenza dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 2) in alcuni casi il Servizio ha invitato la C.P.T.A. a chiedere integrazioni alla ditta, pertanto i pareri già espressi, e citati nelle ordinanze, sono di fatto incompleti; 3) l’art. 6 del DPR 203/88 autorizza la costruzione dell’impianto, mentre nelle ordinanze si subordina soltanto “l’avvio dell’impianto” all’ottenimento dell’autorizzazione ex DPR 203/88, 4) in alcuni casi, a causa di successive richieste di integrazioni, le prescrizioni contenute nelle ordinanze, o addirittura gli intestatati dell’autorizzazione, non coinciderebbero con quelle del provvedimento eventualmente rilasciato dal Servizio 3.
  • 42. 42 09/03/2005 – il Vice commissario delegato per l’emergenza rifiuti rappresenta, tra l’altro: 1) di aver concesso, diversamente a quanto fatto finora, sia l’autorizzazione ex art. 27 che quella ex art. 28 “al fine di rendere chiaro agli istanti il quadro normativo complessivo al quale è subordinata sia la realizzazione che la gestione di un impianto di smaltimento e recupero”, 2) di ritenere “la disposizione dell’art. 27 del D.lgs. 22/1997 norma speciale rispetto alle antecedenti disposizioni del D.P.R. 203/88”, 3) che il Servizio 3 “continua a non esprimersi in merito” agli impianti integrati di smaltimento di rifiuti. 20/05/2005 – Il Servizio 3 rappresenta che le note della struttura non chiariscono affatto le perplessità sollevate e, al fine di ristabilire la corretta e doverosa realtà dei fatti, evidenzia che: 1) il settore degli inquinamenti aeriformi è totalmente relegato nel contesto del D.P.R. 203/88; 2) Le ordinanze di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 emanate dal commissario per l’emergenza rifiuti sono basate su un atto endoprocedimentale la cui espressione finale è esclusivamente un decreto rilasciabile dal Servizio 3 (parere delle C.C.P.P.T.A.), 3) Nessuno dei fascicoli afferenti gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti risulta essere completo. 18/07/2005 Il vicecommissario Avv. Felice Crosta nel riconfermare le proprie convinzioni, già confutate come “anomale” dai Dirigenti del Servizio 3, si spinge finanche ad una “fantasiosa” distinzione tra
  • 43. 43 effluenti gassosi ed emissioni in atmosfera, disciplinate – a suo dire – da disposizioni normative differenti, con buona pace delle più elementari nozioni di chimica ! 19/09/2005 Alla data in cui l’Avv. Lo Bue revoca i contratti dei dirigenti del Dipartimento lo stato dei procedimenti relativi ai 4 mega inceneritori risulta essere: 1) Inceneritore di Palermo: risultano acquisiti i pareri della C.P.T.A. e del Comune di Palermo; si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Palermo verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti (recepimento della Direttiva CE 2000/76). Pertanto, la documentazione non è completa e, in ogni caso, l’impianto appare sovradimensionato. 2) Inceneritore di Augusta: risultano acquisiti i pareri della C.P.T.A. di Siracusa e del Comune di Augusta (quest’ultimo è contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Siracusa verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere negativo del Comune di Augusta, che, peraltro, è condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. 3) Inceneritore di Paternò: risultano acquisiti i pareri della C.P.T.A. di Catania e del Comune di Paternò (quest’ultimo è contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Catania verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D. Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere negativo del Comune di Paternò, che, peraltro, è condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. 4) Inceneritore di Campofranco e Casteltermini: risultano acquisiti i pareri della C.P.T.A. di Agrigento (interlocutorio) e dei Comuni di Campofranco e Casteltermini (quest’ultimi sono contrari); non è ancora pervenuto il parere della C.P.T.A. di Caltanissetta. Si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Agrigento verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D. Lgs. 133/05 sugli
  • 44. 44 inceneritori di rifiuti. Stante i pareri negativi dei Comuni di Campofranco e Casteltermini e quello interlocutorio della della C.P.T.A. di Agrigento che, peraltro, si condividono, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Da questo momento in poi, con la revoca dei contratti operata dall’Avv. Lo Bue in maniera unilaterale ed ingiustificata, oltre che senza necessità visto l’approssimarsi della loro naturale scadenza, si interrompe bruscamente l’attività del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito nello svolgimento dei compiti nel settore di loro competenza e pertinenza. La “rimozione” del Dott. Genchi e la sua “sostituzione” con un Dirigente del tutto “ignaro” della materia rappresenta sia una gravissima e pericolosa continuità ritorsiva contro l’attività lavorativa espletata con zelo e fermezza dal dirigente, sia l’ennesimo malcelato tentativo di “trasferire in mani sicure”, meglio ancora se non competenti, la vicenda della Distilleria Bertolino e quella degli inceneritori. Il tutto con l’aggravante, nell’operato dell’Avv. Lo Bue, di avere effettuato tale rimozione mentre, come detto, il Dott. Genchi stava definendo l’iter autorizzatorio degli inceneritori, il cui esito, probabilmente negativo, avrebbe di certo comportato uno sconvolgimento traumatico degli scenari già predefiniti in materia di smaltimento dei rifiuti da parte del Commissario delegato Presidente della Regione. Vale la pena ricordare che la posta in gioco per la sola costruzione di questi impianti si aggira sul miliardo di euro, senza contare gli utili ricavabili dai gestori. Nel campo della gestione dei rifiuti, a maggior ragione quando in ballo ci sono interessi economici di tale portata, appare scontato l’appetito vorace della criminalità organizzata, che
  • 45. 45 nel caso specifico prende il nome di ecomafia, le cui appendici o i cui collegamenti con gli apparati politici e burocratici è stata più volte confermata. Analoghi sono gli scenari che riguardano la Distilleria Bertolino e gli effetti che si ripercuotono sull’intera vicenda. Con singolare tempestività e coincidenza le decisioni dell’Avv. Lo Bue vengono ad interrompere la stesura per l’Avvocatura dello Stato delle controdeduzioni ai ricorsi presentati ai TAR del Lazio e di Palermo dalla Distilleria proprio in vicinanza delle udienze conclusive, con il possibile grave pregiudizio per gli interessi dell’Amministrazione regionale e con l’altrettanto possibile beneficio per la controparte. In tale contesto, in vista della prossima apertura, il 18 novembre p.v., della fase dibattimentale del processo alla titolare della Distilleria ed alla figlia, l’iniziativa dell’Avv. Lo Bue “eviterà” che sia il Dott. Genchi a rappresentare l’Assessorato. E questo, se ancora ci fossero dubbi, la dice lunga su tutto… La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e Ambiente
  • 46. 46 Comportamenti antisindacali – Violazioni di legge – Illegittimità di atti – Falsi 1. Comportamenti antisindacali 07/07/05 Con nota n. 790/DTA l’Avv. Lo Bue comunica ai Dirigenti, ma non alle OO.SS., che avrebbe proceduto alla ristrutturazione del Dipartimento, alla revoca di tutti i contratti ed alla stipula di nuovi. Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione 01/09/05 l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le OO.SS. per discutere la proposta di nuovo funzionigramma, ma fornisce solo in sede di riunione la documentazione, impedendone il preventivo esame e la necessaria valutazione. Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione 19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue, mentre è in corso la trattativa sindacale, revoca tutti gli incarichi dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) senza informare le OO.SS. Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione
  • 47. 47 20/09/05 Con nota n. 988 l’Avv. Lo Bue attiva direttamente la concertazione e la consultazione sindacale sui criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di parte variabile alle Aree, Servizi ed U.O. e per modifiche al funzionigramma (U.O.), senza fornire preventiva informazione. Violazione art. 6, comma 2, CCRL – Mancata informazione 21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e Servizi. Anche di tale atto non viene data informazione. Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione 03/10/05 Con nota n. 1079 l’Avv. Lo Bue decide con atto unilaterale ed arbitrario, senza concludere la concertazione e definire i criteri per la corresponsione della retribuzione di posizione, le attribuzioni “temporanee” per le Aree e Servizi. Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione 04/10/05 Con diverse note (da n. 1266 a n. 1279) l’Avv. Lo Bue conferisce con “decorrenza immediata” gli incarichi dirigenziali di Aree e Servizi, senza portare a conoscenza delle OO.SS. i criteri adottati per l’attribuzione. Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione
  • 48. 48 11/10/05 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n. XXX del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la concertazione sindacale, la modifica al precedente funzionigramma delle unità operative del Dipartimento. Violazione art. 7, comma 3, CCRL – Mancata conclusione della concertazione 2. Violazioni di legge 19/09/05 Con DDG n. 745 l’Avv. Lo Bue approva il nuovo funzionigramma “sostituendosi” al Presidente della Regione cui spetta il compito con apposito D.P.Reg. Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03 19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue revoca tutti gli incarichi dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) e paralizza l’amministrazione per un periodo ad oggi in corso, essendo venuti meno i responsabili di tutti i procedimenti di cui all’art. 4 della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991. Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità”.
  • 49. 49 Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro”. 21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e Servizi, “perfezionando” le violazioni iniziate nel giorno precedente. Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità”. Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro”. 11/10/2005 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n. 396 del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la concertazione sindacale, la modifica al precedente funzionigramma delle unità operative del Dipartimento. Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03 3. Falsi Sono contenuti nella nota DTA n. 1079 del 03/11/2005
  • 50. 50 a) L’Avv. Lo Bue redige una tabella nella quale inserisce tra i nominativi dei Dirigenti che hanno presentato istanza per determinati Servizi ed Aree anche quelli che non l’hanno presentata e ad alcuni di essi conferisce l’incarico. Ad uno lo nomina senza neppure avere presentato il curriculum. b) L’Avv. Lo Bue afferma che l’art. 7 della L.R. 10/2000 “demanda al Dirigente Generale una sufficiente discrezionalità nella scelta dei dirigenti…”. Tale enunciato è inesistente. c) L’Avv. Lo Bue elenca i principi ed i criteri da lui adottati per l’affidamento degli incarichi, salvo poi a nominare dirigenti privi di tali requisiti escludendo quelli che ne sono in possesso. L’Avv. Lo Bue attesta, quindi, il possesso di titoli e competenze specifici per la copertura dell’incarico a dirigenti che ne sono sprovvisti.