Protezioni minori :strategie dell'Unione Europea e sinergie internazionali
1. Protezioni Minori: la strategia dell’Unione europea e le sinergie con
i trattati internazionali
Isabella Cusanno avvocato
La competenza dell’Unione Europea in tema di diritti dell’infanzia si
sviluppa in forza dei dettati delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
dalla Carta dei diritti fondamentali e viene ribadita negli Obiettivi di
sviluppo del Millennio e nella Comunicazione della Commissione del
4 luglio 2006 che espone le linee guida di una strategia per la difesa
dei diritti dell’infanzia e nella Comunicazione della Commissione per
“Riservare ai minori un posto speciale nella politica estera della UE “
datata 5 febbraio 2008. E si concretizza in forma di regolamenti che
devono operare in sinergia con quanto viene stipulato a livello
internazionale ,ed in particolare conle Convenzioni dell’Aja, per
mantenere coerente il panorama legislativo di intervento.
Il Consiglio di Tampere del 19991
sottolinea l’importanza del raccordo
delle legislazioni e della necessità di un reciproco riconoscimento dei
provvedimenti e delle attività giudiziarie per raggiungere lo scopo di
assicurare giustizia certa ed uguale a tutti2
.
1
Il Consiglio Europeo di Tampere (15- 16 ottobre 1999) Conclusioni della Presidenza Verso un’
unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere.
2
Dal Consiglio di Colonia alla Carta dei diritti fondamentali proclamata con il Trattato di Nizza
passando per il Consiglio di Tampere: la proclamazione dei diritti dei minori in un mondo di uguali
2. Comunque ai nostri fini ci interessa approfondire quella branca di
produzione internazionale relativa alla regolamentazione della
protezione minori3
all’interno degli istituti di diritto familiare e
tralasceremo, se non per accennarne in modo superficiale, le
fattispecie di diritto penale.4
La Convenzione dell’ Aja in tema di protezioni minori:
L’impegno della Conferenza dell’Aja sulla materia si è concretizzato in
molte convenzioni alcune delle quali, più delle altre, di grande
importanza giuridica, tecnico pratica e sociale ed hanno determinato
svolte nella legislazione e nella giurisprudenza nazionale,
cambiamenti innovativi che avrebbero tardato ancora decenni senza
questo pungolo chiarificatore.
L’analisi condotta viene concentrata sulla produzione della
Conferenza della Aja nella specifica materia, perché il suo intervento
si sviluppa in modo sistematico e costante, seguendo una linea
coerente e come tale si è imposta all’attenzione legislativa
dell’Unione Europea, ed ad essa nei suoi Regolamenti l’Unione
Europea fa costante riferimento, ancora più che alla produzione del
Consiglio d’Europa5
o di altri organismi interessati.
3
Responsabilità genitoriale, affido, tutela, curatela, gestione patrimoniale, curatela speciale: oneri
a carico dei genitori naturali o di soggetti o famiglie o enti e istituti investiti dell’incarico. La
protezione minori è una dizione succinta che comprende tutto questo. Ma riguarda ogni
valutazione della vita del minore: diritti di visita, viaggi e permanenza all’estero per qualsiasi
scopo o fine, come verrà meglio esplicitato dalla Convenzione dell’Aja del 1996
4
Reati commessi da minori, reati in danno di minori, ma ci limiteremo ai reati inerenti la
violazione degli obblighi familiari commessi quindi ai reati in danno dei minori
5
Convenzione di Lussemburgo del 1980 del tutto simile alla Convenzione dell’Aja del 1996,
emessa però nell’ambito delle attività e sotto l’egida del Consiglio d’Europa
3. Convenzione dell’ Aja del 1961: Regolamenta la legislazione
applicabile in tema di protezione del minore e le modalità di
interconnessione di legislazioni concorrenti.6
Al minore straniero si
applicano le norme dello stato di residenza abituale. Saranno quindi
competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua
persona o dei suoi beni le autorità giudiziarie ed amministrative dello
stato di residenza abituale. Con residenza abituale si intende lo Stato
nel quale sono presenti i vincoli affettivi del minore.7
Qualora lo Stato
di cittadinanza del minore residente abitualmente all’estero lo
ritenga necessario, gli viene riconosciuta la competenza necessaria ad
emanare misure di tutela della sua persona o del suo patrimonio.Lo
Stato di cittadinanza del minore potrà operare dopo aver informato
le autorità dello Stato di residenza abituale del minore stesso.
Queste misure sostituiscono quelle adottate dallo Stato di residenza.
In caso di trasferimento del minore dallo Stato in cui è cittadino ad
altro Stato, le misure adottate dallo Stato di cittadinanza rimangono
in vigore nella nuova residenza8
.
Convenzione dell’Aja del 1973: Regolamenta le obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio,
6
Atti notarili volume 4 Utet giuridica Torino : la questione delle competenze nell’ambito degli atti
notarili afferenti minori (curatela ad acta ed espressione del consenso del minore)
7
La scelta di privilegiare lo Stato in cui sono presenti i legami affettivi del minore al posto dello
Stato di cittadinanza, anche se ovviamente il più delle volte i due luoghi coincidono, è un modo
per sottolineare la prevalenza dei suoi vincoli relazionali con la famiglia di appartenenza piuttosto
che con il concetto giuspubblicistico di cittadinanza.
8
Nella convenzione del 1961 permane la presenza dello Stato di cittadinanza in un posizione
ambivalente: succedanea da una parte e preclusiva o prevalente dall’altra
4. affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli non
legittimi.9
Individua la legge applicabile sia con riferimento alle obbligazioni in
favore di adulti che in favore di minori. In via generale la legge
applicabile è quella dello stato di residenza del creditore .
Soccorre la normativa nazionale comune,in sostituzione della legge
dello Stato di residenza del creditore, se la normativa non consente al
soggetto tutelato di instaurare obbligazioni alimentari a carico del
soggetto onerato.
Ed ancora soccorre la norma interna dell’autorità adita, se anche
questa seconda legislazione non consente l’individuazione di obblighi
alimentari o non regolamenta la fattispecie.
In deroga al principio di reciprocità si applica anche la norma di uno
Stato non contraente10
.La legge individuata come applicabile può
essere omessa solo se lede l’ordine pubblico e comunque va
contemperata tenendo conto dei bisogni del creditore e delle
disponibilità finanziarie del debitore11
.
9
La distinzione tra figli legittimi, legittimati, riconoscibili, naturali, irriconoscibili, adottivi, è stato
uno delle questioni più difficili da superare per assicurare quella identità di trattamento dei
minori all’interno di uno stesso Stato ed all’interno della comunità internazionale
10
Il principio di reciprocità, ossia quel principio che comporta l’applicazione di una disposizione
solo se per la medesima fattispecie nello Stato di riferimento viene applicata la medesima norma,
pur se giustificato da una specie di garanzia distributiva, si risolve in una conclamata disparità di
trattamento dei minori nel medesimo Stato. Per questo, nel tema di protezione minori, il
principio di reciprocità o il vincolo della firma su un trattato non potevano essere elementi di
esclusione dalla garanzia giuridica e dalla uniformità di trattamento
11
Elemento giuridico questo al quale l’Italia ha prestato scarsa attenzione. Nella convinzione di
difendere un diritto indisponibile, le scarse disponibilità finanziarie del debitore non sono mai
entrate nella valutazione del giudice sia nell’emissione dell’ordinanza contente l’importo
dell’assegno di mantenimento per i figli minori , sia nella valutazione di colpevolezza
5. Con riferimento alle obbligazioni alimentari determinate in sede di
divorzio separazione nullità o annullamento, la legge applicabile è la
medesima sulla base della quale è stato pronunciato lo scioglimento
del vincolo.
Per il rimborso delle prestazioni fornite da una istituzione pubblica, si
applica la norma che regge l’istituzione.
Convenzione dell’Aja del 1980: Il fine è quello di assicurare
l’immediato rientro di un minore illecitamente trasferito o trattenuto
in un qualsiasi altro Stato contraente. Si ritiene illecito trasferimento
o trattenimento quando avviene in violazione dei diritti di custodia
assegnati ad una persona istituzione o altro ente in base alla
legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale
immediatamente prima del trasferimento. La convenzione disciplina
le modalità per il rientro12
. Il suo fine è quello di agevolare
l’immediato rientro del minore trattenuto illecitamente o sottratto e
di assicurare il rispetto dei diritti di affidamento e dei relativi
provvedimenti negli Stati contraenti13
.
Convenzione dell’Aja del 1993: E’ la famosa convenzione che ha
disciplinato le adozioni internazionali. La convenzione si applica
nell’imputazione relativa a maltrattamenti familiari a causa di mancata erogazione dell’assegno
stesso. Una temperamento al principio si è avuto solo di recente.
12
La Convenzione dell’Aja del 1996 riprende le questioni regolate dalla Convenzione del 1980 il
cui compito era ed è quello di dirimere le questioni relative al trasferimento illecito o alla
mancata restituzione di un minore di 16 anni che abbia avuto la residenza abituale in uno Stato
contraente
13
L’Italia non ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1996 e dunque le sue fonti di diritto
internazionale in materia di protezione minori rimangono :la Convenzione dell’Aja del 1961,
la Convenzione di Lussemburgo del 1980, la Convenzione dell’Aja del 1980, il Bruxelles II e dalla
norma di riforma del sistema di diritto internazionale privato del 1998
6. solamente nei casi che comportano l’instaurazione dei legami di
filiazione ed ha espresso ed esclusivo riferimento alle adozioni. La
portata innovativa di questa convenzione ha fatto sentire i suoi
effetti anche sulla legislazione nazionali. In Italia è stata promotrice
della completa equiparazione, eliminato ogni distinguo ed ogni
sottigliezza lessicale, delle posizioni dei figli legittimi e dei figli
adottivi nelle famiglie di accoglienza14
.
Convenzione dell’Aja 1996 : Aggiorna la convenzione dell’Aja del
1961 e in confronto a questa specifica le materie di pertinenza.
Attribuzione, esercizio , la revoca e la delega della responsabilità
genitoriale, diritto di affidamento in ogni sua forma,la tutela e la
curatela, la amministrazione, la conservazione, o la facoltà di
disporre dei beni del minore ecc. sono espressamente previste. Allo
stesso modo vengono espressamente escluse: accertamento e la
contestazione della filiazione, la decisione sull’adozione e le misure
che la preparano e la revoca e l’annullamento della stessa,
attribuzione del cognome, emancipazione, alimenti, amministrazioni
14
In Italia, dove i distinguo sulle categorie dei figli hanno afflitto per decenni la dottrina, la
progressiva apertura di equiparazione è iniziata a ridosso dell’adozione internazionale e della
Convenzione dell’Aja del 1993, perché l’adozione prevista da questa normativa è legittimante, ed
integra la figura del figlio legittimo a quella del figlio adottivo. Mentre la normativa italiana
relativa all’istituzione dell’adozione legittimante del 1983 equipara lo status del figlio legittimo a
quello dell’adottato, lasciando in piedi la possibilità di individuare ancora sottilissime differenze
che mantengano in piedi esili barricate
Atti Notarili volume I diritto internazionale e comunitario Utet giuridica Torino; Le adozioni
internazionali in Italia Maurizio Orlandi Edizioni Giuffrè, Commentario al Codice Civile a cura di
Paolo Cendon Giuffrè Editore
7. fiduciarie e successioni, previdenza sociale, reati commessi dai
minori, diritto d’asilo e immigrazione, istruzione e sanità.
L’autorità competente è quella dello Stato di residenza abituale del
minore, come per la convenzione del 1961 e nell’esercizio delle
competenze a loro attribuite gli Stati investiti applicano la loro legge.
Al contrario della convenzione del 1961, non viene presa in esame né
per l’individuazione della autorità competente né quale elemento
concorrente la legislazione dello Stato di cittadinanza del minore, a
meno che non coincida con quello della residenza abituale.
In via eccezionale qualora l’autorità competente secondo la
Convenzione ritenga che altro Stato possa meglio valutare il
superiore interesse del minore può devolvere a questo Stato il
proprio compito o invitare le parti a investire questo diverso Stato
delle richieste necessarie.
In questo caso gli Stati ai quali può essere devoluta la competenza
possono essere lo Stato di cittadinanza del minore, lo Stato in cui si
trovano i beni del minore, lo Stato la cui autorità giudiziaria ha deciso
del divorzio, separazione o annullamento del matrimonio dei genitori
del minore, o ancora le autorità dello Stato con il quale il minore
possa avere qualche legame di interesse.
Anche le autorità degli Stati di cui sopra potranno a loro volta
chiedere di essere investite della competenza. Ed hanno competenza
sulle questioni correlate e riguardanti i figli minori le autorità
impegnate a decidere delle istanze di separazione, divorzio o
8. annullamento del matrimonio dei genitori del minore. Le autorità in
cui si trova fisicamente il minore o in cui si trovano i beni del minore
sono sempre competenti a decidere misure d’urgenza.
In generale la normativa applicabile è quello dello Stato di
competenza, quindi quello della residenza abituale del minore, anche
se questa norma è quella di uno Stato non contraente.
L’applicazione della Convenzione e nello spirito di cooperazione fra
gli Stati contraenti verrà designata da ciascun Nazione una autorità
centrale incaricata anche dei rapporti con le altre autorità centrali.
In caso di trasferimento o di mancato ritorno di minore la
convenzione dell’Aja del 1996 prevede che la normativa applicabile
rimanga quella della residenza precedente e che non si ha
mutamento della competenza fino a che il legittimo affidatario non
abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno oppure sia
passato un anno da quando il legittimo affidatario ha saputo o
avrebbe dovuto sapere dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.
E’ illecito qualsiasi trasferimento avvenuto in lesione del diritto di
affidamento legittimamente assegnato a persona o istituzione in base
alla legislazione vigente nello Stato di residenza abituale del minore
ed effettivamente esercitato.
La convenzione dell’Aja del 1996 opera una svolta importante nel
riconoscimento e nella definizione a livello internazionale dei
provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, alla tutela e
curatela, agli affidi ed in genere alla protezione minori, segnando un
9. progresso notevole nella cooperazione internazionale sulla difesa dei
minori.
In particolare definisce alcuni elementi chiave: l’iterazione
internazionale in favore della protezione minori, la individuazione
concordata della legge applicabile e quindi il riconoscimento e
l’eseguibilità dei provvedimenti resi dalla autorità competente, il
consolidamento del principio della competenza dello Stato di
residenza abituale del minore, definizione che finisce per individuare
comunque lo Stato di cittadinanza del minore ma che privilegia
l’ottica del legame affettivo su quella del legame giuridico, e ribadisce
l’impossibilità che un atto compiuto in lesione al diritto/dovere
originario si consolidi e si legalizzi all’estero con mutamento
sostanziale della normativa applicabile.
In questa logica giuridica , la norma e i provvedimenti già emanati
che proteggono il minore lo seguono dovunque egli vada, e quindi i
provvedimenti di tutela o di affido o la responsabilità genitoriale
mantengono la loro forza e la loro protezione indipendentemente
dalla Nazione in cui il minore viene a trovarsi lecitamente o meno e
per ogni motivo.
Fino ad oggi le Nazioni che hanno ratificato la Convenzione del 1996
sono 38. Nel 2012 si sono aggiunte la Federazione Russa, la Svezia, la
Grecia, il Montenegro, la Gran Bretagna.
L’Unione Europeacon decisione del Consiglio del 19 dicembre del
2002, ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la Convenzione
10. dell’Aja del 1996, poiché solo gli Stati Sovrani possono aderire e non
anche la Comunità Europea. Ma per gli evidenti conflitti tra la
convenzione dell’Aja ed i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II il
Consiglio prevede espressamente nella decisione che gli Stati
aderenti dovranno dichiarare che nello spazio Comunitario saranno
applicate le norme comunitarie.
L’opera di internazionalizzazione dei provvedimenti di protezione
minore nell’ambito della tutela della curatela dell’ affido e della
responsabilità genitoriale, ossia nell’ambito di diritto di famiglia
seppure allargato alle fattispecie similari o assimilate, è la migliore
garanzia per il minore sempre e dovunque. E lo renderà libero di
crescere in un mondo libero e confortevole.
Dunque gli Stati dell’Unione Europea sono stati autorizzati ad aderire,
ma all’interno degli spazi dell’Unione si applicheranno le normative
altrettanto garantiste dei Regolamenti di Bruxelles: Bruxelles I per
quello che riguarda le obbligazioni alimentari ( e non solo ma qui
trattiamo diritto di famiglia) e Bruxelles II per quanto riguarda la
protezione minori
Abbastanza sinteticamente il Bruxelles II prevede la competenza dello
Stato di residenza abituale del minore per ogni questione relativa.
L’importanza del Bruxelles II è soprattutto nell’aver aderito, nella sua
formulazione rinnovata, all’istanza della Francia ed al dettato del
Consiglio di Tampere sulla immediata esecutività dei provvedimenti
emessi all’interno della Ue, senza bisogno di exequatur. Nella
11. formulazione del testo le materie di competenza del Bruxelles II sono
le stesse di quelle della Convenzione dell’Aja del 1996 . Quindi:
divorzio, separazione ed annullamento e responsabilità genitoriale
dall’altra, comprendente affido, tutela. Non si applica a
provvedimenti relativi al disconoscimento e riconoscimento della
filiazione, adozione, attribuzione del cognome e nome, obbligazioni
alimentari, trust e successioni, provvedimenti derivanti da illeciti
penali commessi da minori.
Tralasciando le competenze in materia di divorzio e limitandoci
all’analisi relativa alla protezione minori e quindi affido, tutela ecc
sono competenti i giudici dello stato membro in cui il minore ha la
residenza abituale.
Si diceva prima che non c’è bisogno di exequatur, però ciascuna delle
parti coinvolte dal provvedimento puo’ chiedere la verifica di
riconoscibilità dell’atto eseguito. La verifica terrà conto se il
provvedimento non violi l’ordine pubblico, se è stato emesso senza
che il minore sia stato ascoltato, se è stato emesso senza che una
parte sia stata ascoltata o in contumacia di una delle parti, se è
incompatibile con altro provvedimento che pronunci sulla medesima
questione emessa successivamente nel medesimo Stato membro o in
uno Stato membro in cui risiede il minore o se non è stata rispettata
la procedura prevista dall’art.56 del Regolamento
In caso di trasferimento lecito del minore, la competenza del
precedente Stato di residenza abituale permane per altri ulteriori tre
12. mesi. In caso di trasferimento illecito similmente alla Convenzione
dell’Aja del 1996 la competenza precedente permane fino ad un anno
dalla data in cui il responsabile del minore ha saputo o doveva sapere
dell’illecito trasferimento o mancata restituzione.1516
Relativamente alla procedura di rientro del minore illecitamente
trattenuto o trasferito il Bruxelles II si rifà espressamente alla
Convenzione dell’Aja del 1980.
La simbiosi tra i Regolamenti dell’ Unione Europea e le Convenzioni
dell’Aja sono evidenti . In questo modo viene assicurato uniformità di
normativa ed uguaglianza di trattamento tra i minori stranieri e i
minori dello Stato di competenza o degli Stati dell’Unione Europea, in
ossequio al dettato del Consiglio di Tampere. Questo sempre se gli
Stati membri hanno a loro volta aderito alle Convenzioni dell’Aja.
In questo caso il panorama giuridico è assolutamente soddisfacente.Il
minore è al riparo, perché sia i provvedimenti concernenti le
responsabilità genitoriali che le tutele o le curatele li accompagnano
e li proteggono. Lo Stato che li accoglie diventa una specie di
emanazione dell’autorità che ha provveduto a loro fin dall’inizio, il
15
In questo modo viene sancito ed assicurato l’immutabilità del titolo della presenza del minore
su territorio straniero: l’implicito e sostanziale recepimento del provvedimento di affido o di
tutela o di curatela o del correlato provvedimento in ottemperanza al diritto di visita o relativo
alla responsabilità genitoriale comporta che il motivo della presenza del minore in uno Stato
diverso da quello di residenza abituale non può essere mutato da un comportamento
esorbitante il suo diritto dell’adulto che accoglie il minore neppure se astrattamente nello Stato
in cui soggiorna la norma in astratto potrebbe permetterlo
16
Sempre però che l’esercente la potestà genitoriale non adotti comportamenti negligenti
paragonabili o rapportabili all’abbandono
13. loro transito in uno Stato straniero e la loro permanenza non ne fa
dei soggetti non identificati o di dubbia provenienza.
La certezza del diritto è la migliore garanzia per i minori e lo è ancora
di più se è in grado di superare le frontiere.
Non sempre è così. Alcune nazioni, l’Italia, ad esempio, non ha
ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996. Nonostante l’Unione
Europea ne richiedesse l’impegno.
E quindi potrebbe nascere il problema di una disparità di
trattamento dei minori e di mancato riconoscimento dei
provvedimenti che li riguardano, perché i minori cittadini europei
sono garantiti dal Regolamento di Bruxelles II, mentre i minori che
vengono da Paesi terzi non ne sono garantiti.
In questo caso soccorre però la Convenzione dell’Aja del 1961 a cui
l’Italia ha aderito e che per l’Italia mantiene tutta la sua efficacia,
considerando che non solo l’Italia ha ratificato, ma anche è
richiamato espressamente dalla legge di riforma del diritto
internazionale privato che in tema di protezione minori si riporta alla
Convenzione dell’Aja del 1961 ed espressamente ne dichiara
l’efficacia e l’applicazione anche ai Paesi non contraenti.
In Italia l’Autorità Centrale in grado di cooperare con le altre Autorità
e di dirimere i problemi dei minori all’interno, è stata costituita ed è il
Dipartimento per la giustizia minorile.
La convenzione dell’Aja del 1961, stante anche il suo esplicito
richiamo nella normativa italiana è risolutiva di ogni rapporto e
14. quindi anche del riconoscimento delle tutele, anche di quelle emesse
da un Paese terzo ossia non firmatario,ma la supporta anche la
Convenzione di Lussemburgo del 1980 proposta dagli Stati membri
del Consiglio d’Europa, le cui disposizioni non variano rispetto alle
Convenzioni già esposte se non per il fatto che sono presenti in
un’atto che fa riferimento al Consiglio d’ Europa.
Conclusioni: Dal 1961 la produzione internazionale ha scelto la strada
della chiarificazione legislativa della posizione dei minori per
assicurare loro coerenza ed uniformità di trattamento in ogni Stato in
cui possano trovarsi. I punti chiave di intervento e di cooperazione
legislativa passano dal principio del privilegio della competenza dello
Stato di residenza abituale del minore e del recepimento dei
provvedimenti di protezione del minore indipendentemente da
procedure di exequatur ed anche in relazione a Paesi terzi non
contraenti. Inoltre ogni provvedimento inerente il minore o i suoi
bene, sia che sia di affido, curatela, tutela, responsabilità genitoriale
o semplice diritto di affido ottiene la medesima rilevanza ed
ammissibilità. Il risultato giuridico è quello di una semplificazione
degli interventi nell’ottica della certezza del diritto e della
trasparenza legislativa con la conseguente impossibilità logica di
sovrapporre legislazioni ed interventi o di manomettere quelli che
garantivano il minore. Ogni modifica della condizione del minore
deve passare attraverso procedure che si rapportino alla normativa
dello Stato di provenienza, ossia di quello Stato in cui il minore ha
15. sviluppato i suoi legami affettivi. In questo modo ogni provvedimento
in favore del minore è dotato di una ultrattività oltre confine in grado
di impedire conflitti di competenza e di assicurare che nessuno,
neppure con le migliori intenzioni, sconvolga la vita di un bambino.
Avv.IsabellaCusanno