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COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
         Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 –
         6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet
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                                         Al Procuratore della
                                         Repubblica di Roma
                                         Dott Ferrara Giovanni
                                         Piazzale Clodio
                                         00195 Roma
                                         procura.roma@giustizia.it
                                         Al Procuratore Generale
                                         della Corte dei Conti
                                         Presidente Dott Mario
                                         Ristuccia
                                         Via Baiamonti 25
                                         00195 Roma
                                         Al Procuratore della Corte
                                         dei Conti
                                         Dott Pasquale
                                         Iannantuono
                                         Via Baiamonti 25
                                         00195 Roma
                                         seg.procura.regionale.lazio@co
                                         rteconti.it




                                         Al Ministro per i Beni e le
                                         Attività Culturali
                                         Al Capo di Gabinetto
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                                         Al Segretario Uil Bac di
                                         Roma e Lazio
                                         Franco Taschini


                                                  Loro Sedi

Prot:   /2011
Servizio: Segreteria Generale
Oggetto: Roma gestione Commissariale
           Esposto – Denuncia


Con una serie di ordinanze della Protezione Civile a partire dalla
n.3742 del 12.03.2009 è stato disposto il Commissariamento dell’area
archeologica di Roma e Provincia e successivamente con l’ordinanza
n.3774 del 28 maggio 2009 è stato nominato , quale Commissario l’
arch Roberto Cecchi.

Le motivazioni che avevano portato all’adozione delle misure di
Protezione Civile sono riportate in maniera del tutto impropria nelle
premesse della prima ordinanza la quale recita “che per fronteggiare la
grave situazione di criticità ed il rischio imminente di crolli che
caratterizza l'area archeologica di Roma e Provincia si rende
necessario ed urgente adottare misure straordinarie per la messa in
sicurezza ed il consolidamento delle strutture e dei manufatti ivi
localizzati”

Il comma 8 dell’art. 3 dell’Opcm n.3747 stabilisce che “Al fine di
supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto
emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed
una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della
congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, è istituita,
con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una
Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal
Soprintendente per i beni archeologici di Roma e composta da due
esperti , senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

La Commissione provvede all’approvazione del piano degli interventi
ed esprime parere vincolante sui singoli progetti presentati dal
Commissario.


Il successivo comma 9 dispone che “ Al fine di garantire il necessario
supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle
attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il
Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura
composta da 10 unità di personale, di cui al massimo 5 unità con
contratti di collaborazione della durata dello stato di emergenza e le
restanti 5 individuate tra il personale appartenente alla pubblica
amministrazione.

Al predetto personale spetta una “indennità mensile pari a 70 ore di
straordinario “ che sommate alle 36 ore settimanale porta a superare
il limite previsto dal decreto legislativo 66/2003 e s.m.i. pari a non più
di 48 ore settimanali.
L’art. 4 stabilisce che nell’ambito delle risorse finanziarie a
disposizione del Commissario delegato c’è una percentuale
inizialmente dello 0,5%, poi innalzata all’1% che può essere destinata
alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura
commissariale.

Attualmente la struttura commissariale prevede le seguenti unità di
personale ivi compresi i soggetti attuatori ed i consulenti previsti
dall’opcm secondo quanto riportiamo in sintesi nella tabella .




art. 1, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 marzo
2009, n. 3747 e ss.m.i.,

Soggetti attuatori

Per l'Area archeologica di Roma e Ostia Antica:
Dott.ssa Maria Assunta LORRAI
Arch. Pia PETRANGELI
Dott. Giuseppe SANSONE

Per il Complesso Monumentale del Vittoriano OPCM 3783/2009
Arch. Federica GALLONI

Segreteria

Sig.ra Cinzia BARONE
Sig.ra Enrica BRUNETTI
Sig.ra Germana FOSCHI
Sig.ra Sandra MASSIMIANI
Contratti e gare

Dott. Massimo EPIFANI
Sig.ra Paola TOMASSI

Aspetti tecnici

Arch. Sonia MARTONE
Sig.ra Patrizia PAOLONI
Redazione WEB

Stefania SEGARELLI

Ufficio stampa

Cristiano BRUGHITTA
Consulenze specialistiche

Arch. Laura MORO

Dott.ssa Laura XIMENES

Arch. Gennaro MICCIO
Consulenti esterni

Dott. Franco TARADDEI
Dott.ssa Sabina VASSALLO




Con l’opcm n.3890 del 29 luglio 2010 viene a cessare la condizione di
straordinarietà ed emergenza che aveva dato origine all’opcm n.3734
tanto è vero che al Commissario Cecchi viene consentito la
prosecuzione delle attività poste in essere in “ regime ordinario.”

In data 4 agosto viene pubblicato l’avviso pubblico per “ la ricerca di
sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il
PIANO INTERVENTI COLOSSEO Roma” relativamente alla sola lettera
A quali:

A1) Restauro del prospetto settentrionale;
A2) Restauro del prospetto meridionale;
A3) Sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate.

Al predetto avviso secondo quanto riportato da una ampia
pubblicistica, non risponde nessuno.

In data 21 gennaio 2011 viene stipulato un accordo tra il
Commissario delegato arch Roberto Cecchi ( soggetto promotore), la
Soprintendenza archeologica di Roma rappresentata dalla dott.ssa
Anna Maria Moretti e la Tod’s spa nella persona del dott Diego Della
Valle in qualità di Presidente e legale rappresentante.

Dalla lettura del citato accordo del 21 gennaio 2011 emerge che in
data 30 ottobre 2010 sono scaduti i termini per la presentazione delle
proposte di sponsorizzazioni di cui all’avviso del 4 agosto 2010 e la “
procedura di valutazione delle proposte si è conclusa con offerte che
l’autorità competente ha ritenuto
“ non appropriate”.

Sempre in data 30 ottobre 2010 “lo sponsor” ( Tod’s) ha formalizzato “
il proprio interesse a finanziare i lavori”.
Tale interesse viene ribadito, per conto dello sponsor , in data 30
dicembre dall’Avv Carlo Montagna confermando la disponibilità a
finanziare i lavori per un importo di 25 milioni di euro con la
condizione “ di essere l’unico sponsor.”

Il Commissario delegato Arch Cecchi afferma di aver “ provveduto ad
interpellare gli altri soggetti che avevano manifestato interesse “ non
ottenendo un riscontro positivo.”

Gli interventi previsti dall’accordo sono:

Descrizione Calcolo sommario della spesa e loro durata
A.1
Restauro del Prospetto settentrionale € 5.165..000,00 durata stimata
24 mesi
A.2
Restauro del Prospetto meridionale € 1.936.000,00         durata stimata
12 mesi
A.3
Sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate €
1.680.000,00 durata stimata 10 mesi
B.1
Ambulacri (I e II), revisione e restauro € 7.000.000,00 ca durata
stimata 24 mesi
B.2
Ipogei, revisione, restauro e consolidamento € 4.500.000,00 ca durata
stimata 24 mesi
C.1
IMPIANTI € 900.000,00 ca durata stimata 18 mesi
C.2
ILLUMINAZIONE Da definire a seguito del compimento del progetto
sul Foro Romano
D.1
CENTRO SERVIZI € 2.500,00/mq durata stimata 24 mesi

L’accordo , che si allega, presenta molti lati oscuri poiché mentre da
una parte vengono citati i due soggetti ( Soggetto promotore e
Soprintendenza) che “garantiscono” la capacità di sottoscrivere il
testo dell’accordo nonché di disporre dei diritti relativi all’uso di
immagini, logo e altri segni distintivi, spazi e informazioni previsti dal
piano di comunicazione come specificato nell’art.4, in altre parti
compare solo il Soggetto promotore come nel caso di cui alla lettera a)
nella parte in cui prevede che “le attività siano pianificate sulla base di
un piano di comunicazione annuale o pluriennale redatto
dall’associazione o sponsor “ così come nella parte in cui si prevedono
iniziative non comprese nel piano che comunque potranno essere
avviate dall’associazione d’intesa con il Soggetto promotore”.

Lo stesso schema si riproduce nella lettera d) allorquando “ d’intesa
con il soggetto promotore si possono concludere accordi e convenzioni
con associazioni, fondazioni enti di ricerca e università, o altre
istituzioni o enti pubblici e privati che perseguono e/ o condividano
obiettivi analoghi a quelli dell’associazione”

Nei casi citati scompare la Soprintendenza mentre si afferma una
sorta di posizione esclusiva del Soggetto promotore vale a dire il
Commissario delegato arch Roberto Cecchi.

A questo punto v’è da ricordare che l’opcm n.3980 del 29 luglio 2010
all’articolo dispone che l’arch Roberto Cecchi è confermato
Commissario delegato a provvedere al completamento delle attività ,
peraltro in regime “ ordinario” sino al 31 luglio 2011.

Pertanto non si comprende come possa, in qualità di soggetto
promotore ed in via del tutto autonoma assumere impegni che
superano il predetto termine.

Peraltro sempre al medesimo art.4.1 lettera b) si prevede la
realizzazione di un centro e questo per lo sponsor assume valenza
strategica mediante una struttura temporanea e/o permanente.

Ora è del tutto evidente , ai fini dell’esercizio della tutela che si tratta
di due ipotesi che non possono essere contemplate poiché un conto è
la realizzazione di una struttura removibile e quindi temporanea ,
un'altra è la realizzazione di una struttura permanente visto l’impatto
che ne deriverebbe sul Colosseo.

Inoltre è in contrasto con la legge di tutela del patrimonio culturale
(D.Lgs. n. 42/2004) prevedere la facoltà di realizzare un manufatto,
anche a carattere provvisorio, in area vincolata (quale è l'area
archeologica antistante il Colosseo) senza averne espressamente e
preventivamente valutata la compatibilità con 'il carattere artistico o
storico, l'aspetto e il decoro' del monumento da tutelare (stiamo
parlando del Colosseo!) e senza uno straccio di idea progettuale: in
pratica è una facoltà concessa 'al buio', in violazione di ogni
disposizione, ed in particolare degli artt. 20, comma 1; 21, commi 4 e
5; 120, comma 2 del detto D.Lgs. n. 42/2004.

Nell’art. 4.1 che tratta dell’associazione si scrive che lo sponsor
costituirà l’associazione cui potranno aderire, previo parere favorevole
dello sponsor consultato il Soggetto promotore ( anche qui senza la
Soprintendenza) tutti coloro che intendano sostenere l’attività di
restauro del Colosseo e si aggiunge , allargando a dismisura il
campo , “ iniziative di altrettanto rilievo riferite al patrimonio
archeologico e storico artistico a livello nazionale e internazionale e,
più in generale, l’attività dell’associazione stessa.”

Nell’art.4.2 vengono citati i diritti concessi allo sponsor mentre nel
punto 4.3 si prevede che i “ diritti concessi all’Associazione e allo
Sponsor sono concessi senza limitazione territoriali e, pertanto sono
esercitabili sia in Italia che all’estero”.
La durata dei diritti è di 15 anni eventualmente prorogabili mentre i
diritti dello sponsor decorrono “ dalla data di sottoscrizione
dell’accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di
restauro e per i successivi due anni”.


In buona sostanza , visto il crono programma di massima degli
interventi si può senz’altro dire che allo sponsor l’esercizio dei diritti
supererà abbondantemente i 5 anni mentre la durata dei diritti
dell’associazione sarà di gran lunga superiore ai 15 e non è facile
immaginare almeno sino a 20 salvo proroghe.

L’articolo 5 contiene la clausola di esclusiva per la Tod’s spa poiché il
Soggetto promotore e la Soprintendenza si impegnano a garantire di:
   • non concludere con terzi altri accordi di sponsorizzazione per i
       lavori di restauro del Colosseo.
   • Non concedere a terzi l’uso, a qualsiasi titolo, di marchi, nomi e
       immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo;
   • Non concedere a terzi il diritto di associare a fini promo-
       pubblicitari la propria immagine e/o i propri segni distintivi del
       Colosseo e/o i lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano
       degli interventi;
   • Non concedere a terzi diritti in grado di ledere gli interessi dello
       sponsor e/o dell’Associazione.


Ora alla luce di quanto esposto e dalla lettura degli atti quali l’avviso
pubblico per la ricerca di sponsor del 4 agosto e l’accordo del 21
gennaio 2011 riteniamo che l’attività posta in essere dal Commissario
Delegato ed in parte dalla stessa Soprintendenza , presenta profili di
dubbia legittimità e per tali motivi si segnalano a spettabili Procure
alcune questioni su cui chiediamo che sia fatta luce , in particolare :


Si ha notizia che nelle scorse settimane la Wolkswagen si sia rivolta al
Ministero per i Beni e Attività Culturali chiedendo l’autorizzazione a
poter svolgere una campagna promozionale dei propri prodotti
mediante il pagamento di un importo variabile tra i 500.000,00 e
1.500.000,00 di euro.

Il Mibac si è visto costretto a non poter accettare la proposta della
Wolkswagen poiché in base all’accordo stipulato il 21 gennaio tra il
Commissario arch Roberto Cecchi, la Soprintendenza e la Tod’s di
fatto i diritti circa l’utilizzo del Colosseo sono stati ceduti.

L’esempio della Wolkswagen dimostra come l’accordo realizzato
costituisca legittimamente per la Tod’s un affare a fronte dell’impegno
a versare la sponsorizzazione di 25 milioni di euro.

Il problema sta nella errata è grave sottovalutazione fatta dal
Commissario Delegato ed eventualmente dalla Soprintendenza
Archeologia di Roma nella valutazione economica di un accordo che
qualsiasi economista valuta superiore ad oltre 200 milioni di euro
considerando l’esclusività concessa e la durata superiore ai 15 anni
con un piano di comunicazione e di commercializzazione spendibile in
tutto il mondo.

Peraltro è singolare che su ciò che appare di fatto una dismissione di
tale natura e portata non ci sia mai stato un qualsiasi parere del
Comitato Tecnico scientifico dei Beni Archeologici di cui all’art. 14 del
Dpr 233/2007 per l’approvazione del piano degli interventi e sui
singoli progetti presentati dal Commissario nonché sull’accordo del 21
gennaio 2011.

Tra l’altro il parere del Comitato Tecnico Scientifico viene di fatto
richiamato dallo stesso art.120, comma 1del Codice dei Beni Culturali
che in tema di sponsorizzazioni stabilisce che è il Ministero ad
effettuare “ la verifica della compatibilità di dette iniziative con le
esigenze di tutela in conformità alle disposizioni del Codice.”

Mentre il comma 2 rafforza le precauzioni che il Ministero deve
assumere rispetto agli interventi di sponsorizzazione e promozione
devono essere “compatibili con il carattere artistico e storico” e questo
è un aspetto che ad esempio riguarda la realizzazione della struttura
temporanea o permanente di accoglienza.


A ciò si aggiunge il fatto che la figura il Commissario delegato
( Soggetto Promotore ) prima ancora della firma dell’accordo impegna
il Mibac o meglio la Soprintendenza per i Beni Archeologici per un
periodo oltremodo lungo che supera il proprio mandato.

In più in virtù di quali poteri il Soggetto promotore affida allo sponsor
la diffusione all'estero dell'immagine del Colosseo e delle iniziative ad
esso legate.


Inoltre visto che l’accordo del 21 gennaio è stato sottoscritto dal
Commissario Delegato in condizioni di amministrazione “ ordinaria”
si chiede di verificare se lo stesso è stato mai sottoposto al visto della
Corte dei Conti.


Inoltre , nella struttura del Commissario delegato viene utilizzato
personale della pubblica amministrazione anche in posizione di
distacco o comando nonché consulenti e progettisti e ad eccezione di
quanto viene pubblicato sul sito della struttura Commissariale in
oggetto non c’è alcuna indicazione circa il rispetto delle regole dettate
dall’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede la
pubblicazione delle retribuzioni e/o dei compensi , dei curricula vitae
delle unità, quantomeno Dirigenziali, dei consulenti e dei progettisti
che ha impiegato la struttura Commissariale.


Pertanto sulla base di quanto descritto la scrivente organizzazione
sindacale presenta l’esposto - denuncia affinchè le autorità in
indirizzo accertino eventuali responsabilità erariali ed ipotesi di reato
e qualora vi si ravvisassero di perseguirli dichiarandoci sin d’ora
disponibili a fornire integrazioni o chiarimenti a quanto rappresentato
con espressa istanza di essere informati in caso di richiesta di
archiviazione, ai sensi dell'art.408, 2° comma c.p.p..

Roma 18 marzo 2011



                                                   LA SEGRETERIA
NAZIONALE

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Esposto

  • 1. COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it Al Procuratore della Repubblica di Roma Dott Ferrara Giovanni Piazzale Clodio 00195 Roma procura.roma@giustizia.it Al Procuratore Generale della Corte dei Conti Presidente Dott Mario Ristuccia Via Baiamonti 25 00195 Roma Al Procuratore della Corte dei Conti Dott Pasquale Iannantuono Via Baiamonti 25 00195 Roma seg.procura.regionale.lazio@co rteconti.it Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali Al Capo di Gabinetto Dott Salvo Nastasi Al Segretario Uil Bac di Roma e Lazio Franco Taschini Loro Sedi Prot: /2011
  • 2. Servizio: Segreteria Generale Oggetto: Roma gestione Commissariale Esposto – Denuncia Con una serie di ordinanze della Protezione Civile a partire dalla n.3742 del 12.03.2009 è stato disposto il Commissariamento dell’area archeologica di Roma e Provincia e successivamente con l’ordinanza n.3774 del 28 maggio 2009 è stato nominato , quale Commissario l’ arch Roberto Cecchi. Le motivazioni che avevano portato all’adozione delle misure di Protezione Civile sono riportate in maniera del tutto impropria nelle premesse della prima ordinanza la quale recita “che per fronteggiare la grave situazione di criticità ed il rischio imminente di crolli che caratterizza l'area archeologica di Roma e Provincia si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle strutture e dei manufatti ivi localizzati” Il comma 8 dell’art. 3 dell’Opcm n.3747 stabilisce che “Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, è istituita, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma e composta da due esperti , senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. La Commissione provvede all’approvazione del piano degli interventi ed esprime parere vincolante sui singoli progetti presentati dal Commissario. Il successivo comma 9 dispone che “ Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da 10 unità di personale, di cui al massimo 5 unità con contratti di collaborazione della durata dello stato di emergenza e le restanti 5 individuate tra il personale appartenente alla pubblica amministrazione. Al predetto personale spetta una “indennità mensile pari a 70 ore di straordinario “ che sommate alle 36 ore settimanale porta a superare il limite previsto dal decreto legislativo 66/2003 e s.m.i. pari a non più di 48 ore settimanali.
  • 3. L’art. 4 stabilisce che nell’ambito delle risorse finanziarie a disposizione del Commissario delegato c’è una percentuale inizialmente dello 0,5%, poi innalzata all’1% che può essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale. Attualmente la struttura commissariale prevede le seguenti unità di personale ivi compresi i soggetti attuatori ed i consulenti previsti dall’opcm secondo quanto riportiamo in sintesi nella tabella . art. 1, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 marzo 2009, n. 3747 e ss.m.i., Soggetti attuatori Per l'Area archeologica di Roma e Ostia Antica: Dott.ssa Maria Assunta LORRAI Arch. Pia PETRANGELI Dott. Giuseppe SANSONE Per il Complesso Monumentale del Vittoriano OPCM 3783/2009 Arch. Federica GALLONI Segreteria Sig.ra Cinzia BARONE Sig.ra Enrica BRUNETTI Sig.ra Germana FOSCHI Sig.ra Sandra MASSIMIANI Contratti e gare Dott. Massimo EPIFANI Sig.ra Paola TOMASSI Aspetti tecnici Arch. Sonia MARTONE Sig.ra Patrizia PAOLONI Redazione WEB Stefania SEGARELLI Ufficio stampa Cristiano BRUGHITTA
  • 4. Consulenze specialistiche Arch. Laura MORO Dott.ssa Laura XIMENES Arch. Gennaro MICCIO Consulenti esterni Dott. Franco TARADDEI Dott.ssa Sabina VASSALLO Con l’opcm n.3890 del 29 luglio 2010 viene a cessare la condizione di straordinarietà ed emergenza che aveva dato origine all’opcm n.3734 tanto è vero che al Commissario Cecchi viene consentito la prosecuzione delle attività poste in essere in “ regime ordinario.” In data 4 agosto viene pubblicato l’avviso pubblico per “ la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il PIANO INTERVENTI COLOSSEO Roma” relativamente alla sola lettera A quali: A1) Restauro del prospetto settentrionale; A2) Restauro del prospetto meridionale; A3) Sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate. Al predetto avviso secondo quanto riportato da una ampia pubblicistica, non risponde nessuno. In data 21 gennaio 2011 viene stipulato un accordo tra il Commissario delegato arch Roberto Cecchi ( soggetto promotore), la Soprintendenza archeologica di Roma rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Moretti e la Tod’s spa nella persona del dott Diego Della Valle in qualità di Presidente e legale rappresentante. Dalla lettura del citato accordo del 21 gennaio 2011 emerge che in data 30 ottobre 2010 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte di sponsorizzazioni di cui all’avviso del 4 agosto 2010 e la “ procedura di valutazione delle proposte si è conclusa con offerte che l’autorità competente ha ritenuto “ non appropriate”. Sempre in data 30 ottobre 2010 “lo sponsor” ( Tod’s) ha formalizzato “ il proprio interesse a finanziare i lavori”.
  • 5. Tale interesse viene ribadito, per conto dello sponsor , in data 30 dicembre dall’Avv Carlo Montagna confermando la disponibilità a finanziare i lavori per un importo di 25 milioni di euro con la condizione “ di essere l’unico sponsor.” Il Commissario delegato Arch Cecchi afferma di aver “ provveduto ad interpellare gli altri soggetti che avevano manifestato interesse “ non ottenendo un riscontro positivo.” Gli interventi previsti dall’accordo sono: Descrizione Calcolo sommario della spesa e loro durata A.1 Restauro del Prospetto settentrionale € 5.165..000,00 durata stimata 24 mesi A.2 Restauro del Prospetto meridionale € 1.936.000,00 durata stimata 12 mesi A.3 Sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate € 1.680.000,00 durata stimata 10 mesi B.1 Ambulacri (I e II), revisione e restauro € 7.000.000,00 ca durata stimata 24 mesi B.2 Ipogei, revisione, restauro e consolidamento € 4.500.000,00 ca durata stimata 24 mesi C.1 IMPIANTI € 900.000,00 ca durata stimata 18 mesi C.2 ILLUMINAZIONE Da definire a seguito del compimento del progetto sul Foro Romano D.1 CENTRO SERVIZI € 2.500,00/mq durata stimata 24 mesi L’accordo , che si allega, presenta molti lati oscuri poiché mentre da una parte vengono citati i due soggetti ( Soggetto promotore e Soprintendenza) che “garantiscono” la capacità di sottoscrivere il testo dell’accordo nonché di disporre dei diritti relativi all’uso di immagini, logo e altri segni distintivi, spazi e informazioni previsti dal piano di comunicazione come specificato nell’art.4, in altre parti compare solo il Soggetto promotore come nel caso di cui alla lettera a) nella parte in cui prevede che “le attività siano pianificate sulla base di un piano di comunicazione annuale o pluriennale redatto dall’associazione o sponsor “ così come nella parte in cui si prevedono iniziative non comprese nel piano che comunque potranno essere avviate dall’associazione d’intesa con il Soggetto promotore”. Lo stesso schema si riproduce nella lettera d) allorquando “ d’intesa
  • 6. con il soggetto promotore si possono concludere accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni enti di ricerca e università, o altre istituzioni o enti pubblici e privati che perseguono e/ o condividano obiettivi analoghi a quelli dell’associazione” Nei casi citati scompare la Soprintendenza mentre si afferma una sorta di posizione esclusiva del Soggetto promotore vale a dire il Commissario delegato arch Roberto Cecchi. A questo punto v’è da ricordare che l’opcm n.3980 del 29 luglio 2010 all’articolo dispone che l’arch Roberto Cecchi è confermato Commissario delegato a provvedere al completamento delle attività , peraltro in regime “ ordinario” sino al 31 luglio 2011. Pertanto non si comprende come possa, in qualità di soggetto promotore ed in via del tutto autonoma assumere impegni che superano il predetto termine. Peraltro sempre al medesimo art.4.1 lettera b) si prevede la realizzazione di un centro e questo per lo sponsor assume valenza strategica mediante una struttura temporanea e/o permanente. Ora è del tutto evidente , ai fini dell’esercizio della tutela che si tratta di due ipotesi che non possono essere contemplate poiché un conto è la realizzazione di una struttura removibile e quindi temporanea , un'altra è la realizzazione di una struttura permanente visto l’impatto che ne deriverebbe sul Colosseo. Inoltre è in contrasto con la legge di tutela del patrimonio culturale (D.Lgs. n. 42/2004) prevedere la facoltà di realizzare un manufatto, anche a carattere provvisorio, in area vincolata (quale è l'area archeologica antistante il Colosseo) senza averne espressamente e preventivamente valutata la compatibilità con 'il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro' del monumento da tutelare (stiamo parlando del Colosseo!) e senza uno straccio di idea progettuale: in pratica è una facoltà concessa 'al buio', in violazione di ogni disposizione, ed in particolare degli artt. 20, comma 1; 21, commi 4 e 5; 120, comma 2 del detto D.Lgs. n. 42/2004. Nell’art. 4.1 che tratta dell’associazione si scrive che lo sponsor costituirà l’associazione cui potranno aderire, previo parere favorevole dello sponsor consultato il Soggetto promotore ( anche qui senza la Soprintendenza) tutti coloro che intendano sostenere l’attività di restauro del Colosseo e si aggiunge , allargando a dismisura il campo , “ iniziative di altrettanto rilievo riferite al patrimonio archeologico e storico artistico a livello nazionale e internazionale e, più in generale, l’attività dell’associazione stessa.” Nell’art.4.2 vengono citati i diritti concessi allo sponsor mentre nel
  • 7. punto 4.3 si prevede che i “ diritti concessi all’Associazione e allo Sponsor sono concessi senza limitazione territoriali e, pertanto sono esercitabili sia in Italia che all’estero”. La durata dei diritti è di 15 anni eventualmente prorogabili mentre i diritti dello sponsor decorrono “ dalla data di sottoscrizione dell’accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di restauro e per i successivi due anni”. In buona sostanza , visto il crono programma di massima degli interventi si può senz’altro dire che allo sponsor l’esercizio dei diritti supererà abbondantemente i 5 anni mentre la durata dei diritti dell’associazione sarà di gran lunga superiore ai 15 e non è facile immaginare almeno sino a 20 salvo proroghe. L’articolo 5 contiene la clausola di esclusiva per la Tod’s spa poiché il Soggetto promotore e la Soprintendenza si impegnano a garantire di: • non concludere con terzi altri accordi di sponsorizzazione per i lavori di restauro del Colosseo. • Non concedere a terzi l’uso, a qualsiasi titolo, di marchi, nomi e immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo; • Non concedere a terzi il diritto di associare a fini promo- pubblicitari la propria immagine e/o i propri segni distintivi del Colosseo e/o i lavori di restauro del Colosseo di cui al Piano degli interventi; • Non concedere a terzi diritti in grado di ledere gli interessi dello sponsor e/o dell’Associazione. Ora alla luce di quanto esposto e dalla lettura degli atti quali l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor del 4 agosto e l’accordo del 21 gennaio 2011 riteniamo che l’attività posta in essere dal Commissario Delegato ed in parte dalla stessa Soprintendenza , presenta profili di dubbia legittimità e per tali motivi si segnalano a spettabili Procure alcune questioni su cui chiediamo che sia fatta luce , in particolare : Si ha notizia che nelle scorse settimane la Wolkswagen si sia rivolta al Ministero per i Beni e Attività Culturali chiedendo l’autorizzazione a poter svolgere una campagna promozionale dei propri prodotti mediante il pagamento di un importo variabile tra i 500.000,00 e 1.500.000,00 di euro. Il Mibac si è visto costretto a non poter accettare la proposta della Wolkswagen poiché in base all’accordo stipulato il 21 gennaio tra il Commissario arch Roberto Cecchi, la Soprintendenza e la Tod’s di fatto i diritti circa l’utilizzo del Colosseo sono stati ceduti. L’esempio della Wolkswagen dimostra come l’accordo realizzato
  • 8. costituisca legittimamente per la Tod’s un affare a fronte dell’impegno a versare la sponsorizzazione di 25 milioni di euro. Il problema sta nella errata è grave sottovalutazione fatta dal Commissario Delegato ed eventualmente dalla Soprintendenza Archeologia di Roma nella valutazione economica di un accordo che qualsiasi economista valuta superiore ad oltre 200 milioni di euro considerando l’esclusività concessa e la durata superiore ai 15 anni con un piano di comunicazione e di commercializzazione spendibile in tutto il mondo. Peraltro è singolare che su ciò che appare di fatto una dismissione di tale natura e portata non ci sia mai stato un qualsiasi parere del Comitato Tecnico scientifico dei Beni Archeologici di cui all’art. 14 del Dpr 233/2007 per l’approvazione del piano degli interventi e sui singoli progetti presentati dal Commissario nonché sull’accordo del 21 gennaio 2011. Tra l’altro il parere del Comitato Tecnico Scientifico viene di fatto richiamato dallo stesso art.120, comma 1del Codice dei Beni Culturali che in tema di sponsorizzazioni stabilisce che è il Ministero ad effettuare “ la verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela in conformità alle disposizioni del Codice.” Mentre il comma 2 rafforza le precauzioni che il Ministero deve assumere rispetto agli interventi di sponsorizzazione e promozione devono essere “compatibili con il carattere artistico e storico” e questo è un aspetto che ad esempio riguarda la realizzazione della struttura temporanea o permanente di accoglienza. A ciò si aggiunge il fatto che la figura il Commissario delegato ( Soggetto Promotore ) prima ancora della firma dell’accordo impegna il Mibac o meglio la Soprintendenza per i Beni Archeologici per un periodo oltremodo lungo che supera il proprio mandato. In più in virtù di quali poteri il Soggetto promotore affida allo sponsor la diffusione all'estero dell'immagine del Colosseo e delle iniziative ad esso legate. Inoltre visto che l’accordo del 21 gennaio è stato sottoscritto dal Commissario Delegato in condizioni di amministrazione “ ordinaria” si chiede di verificare se lo stesso è stato mai sottoposto al visto della Corte dei Conti. Inoltre , nella struttura del Commissario delegato viene utilizzato personale della pubblica amministrazione anche in posizione di
  • 9. distacco o comando nonché consulenti e progettisti e ad eccezione di quanto viene pubblicato sul sito della struttura Commissariale in oggetto non c’è alcuna indicazione circa il rispetto delle regole dettate dall’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede la pubblicazione delle retribuzioni e/o dei compensi , dei curricula vitae delle unità, quantomeno Dirigenziali, dei consulenti e dei progettisti che ha impiegato la struttura Commissariale. Pertanto sulla base di quanto descritto la scrivente organizzazione sindacale presenta l’esposto - denuncia affinchè le autorità in indirizzo accertino eventuali responsabilità erariali ed ipotesi di reato e qualora vi si ravvisassero di perseguirli dichiarandoci sin d’ora disponibili a fornire integrazioni o chiarimenti a quanto rappresentato con espressa istanza di essere informati in caso di richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art.408, 2° comma c.p.p.. Roma 18 marzo 2011 LA SEGRETERIA NAZIONALE