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ISEE: COSA CAMBIA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

-- um Franco Pesaresi
27. Nov 2022
ISEE: COSA CAMBIA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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  1. STRUMENTI   1|2014 ∙ 99 [SPECIALE – GUIDA PRATICA AL NUOVO ISEE] I contenuti del d.P.C.M. n. 159/2013 sull’ISEE producono degli effetti sull’efficacia selettiva dell’ISEE e sui valori di reddito ISEE dell’assi- stito. Quale potrebbe essere l’im- patto sugli anziani delle modifica- zioni introdotte dalla nuova norma- tiva? L’IMPATTO DELLA REVISIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) L’ISEE è costituito da due parti: l’Indicatore della Situazione Reddi- tuale (ISR) che valuta i redditi cor- renti del richiedente e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) che valuta invece il patrimonio. Per i redditi, il decreto n. 159/2013 introduce una serie di novità che vanno ad incidere sull’indicatore applicato agli anziani. In genera- le il nuovo decreto adotta una de- finizione di reddito più ampia del- la precedente includendo, a fianco del reddito complessivo ai fini Ir- pef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi e i redditi esenti, com- presi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ottenu- ti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pen- sioni di invalidità, assegno socia- le, indennità di accompagnamen- to, ecc.). A questo tendenziale au- mento del reddito si contrappon- gono le nuove deduzioni e franchi- gie relative alle famiglie con anzia- ni disabili o non autosufficienti che sembrerebbero incidere di più dei redditi non rilevanti ai fini Irpef che oggi si devono inserire nell’ISEE (cfr. tabella 1). Il risultato comples- sivo sembrerebbe essere quello di una riduzione dell’Indicatore del- la Situazione Reddituale (ISR) per gli anziani disabili e non autosuffi- cienti rispetto alla normativa pre- cedente, mentre dovrebbe aumen- tare, seppur non di molto, l’ISR de- gli altri anziani senza disabilità ri- conosciuta. Rispetto alla precedente normati- va è stato eliminato dalla Scala di Equivalenza il parametro aggiunti- vo di 0,50 nel caso di presenza nel nucleo di una persona con invalidi- tà superiore al 66%. Per tali fami- glie, in sostituzione della maggio- razione nella Scala di Equivalenza, è stata però introdotta la detrazio- ne dal reddito di spese e franchigie articolate in funzione del grado di disabilità. Poiché la maggiorazione precedente si traduceva in un ab- battimento dell’ISEE tanto più al- to quanto più alto era il reddito e il patrimonio della famiglia conside- rata, l’effetto della sua sostituzio- ne con le franchigie è di attribuire invece un trattamento di maggior favore alle famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condi- zioni economiche che in funzione del grado di disabilità. Le simulazioni realizzate dimostra- no che le deduzioni e le franchi- gie introdotte hanno un peso mag- giore dei redditi esenti da Irpef che oggi vengono valutati. Infatti, l’I- SR diminuisce sempre, rispetto a quello della precedente normati- va, nei nuclei familiari in cui non sono presenti anziani disabili e di- minuisce di più laddove il reddito pro capite è più basso (fra il 5% e il 14% nelle simulazioni). Nei ca- si di nuclei con anziani disabili, l’I- SR diminuisce nella gran parte dei casi (75% dei casi nella nostra si- mulazione). Nei casi di nuclei fami- liari con un anziano non autosuf- ficiente (con indennità di accom- pagnamento), l’ISR è sempre più basso della precedente normativa salvo i casi in cui la rendicontazio- ne delle spese sostenute non pre- COSA CAMBIA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Franco Pesaresi * *] Direttore Azienda servizi alla persona “Ambito 9” Jesi (AN), Presidente Anoss.
  2. 100 ∙ 1|2014   STRUMENTI veda quelle per l’assistenza per- sonale (badante). Difficile identifi- care una percentuale di riduzione che oscilla in base al reddito fami- liare e che è comunque più eleva- ta con il ridursi dei redditi. Ci sono invece possibilità che l’ISR possa crescere nei casi di disabilità gra- ve ma senza indennità di accom- pagnamento (e senza riconosci- mento della non autosufficienza) e in presenza di ridotte spese da rendicontare (assenza di assisten- te familiare). L’IMPATTO DELLA REVISIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) Prima del nuovo decreto molte ipotesi di riforma si sono sofferma- te sul ruolo giocato dalle franchigie del patrimonio, ritenute eccessive rispetto alle finalità selettive dell’in- dicatore. Le statistiche descrittive hanno dimostrato che le franchigie svolgono un ruolo decisivo nel de- terminare la percentuale dei nuclei con valori patrimoniali nulli, osser- vando che tale effetto limita le po- tenzialità dell’indicatore nell’indivi- duazione delle famiglie più biso- gnose del sostegno pubblico. Tut- te le famiglie che riportavano un in- dicatore patrimoniale pari a zero, infatti, diventavano indistinguibili e nessuna differenziazione poteva essere effettuata tra chi non pos- sedeva alcun bene patrimoniale e chi, ad esempio, possedeva la ca- sa di abitazione per un ammontare inferiore ai 51.645 euro di franchi- gia. Il nuovo sistema riduce in mo- do significativo il numero delle fa- miglie con un indicatore patrimo- niale pari a zero anche se vivono in case di proprietà. Tutte le altre famiglie con un patrimonio otten- gono un indicatore che, dal punto di vista del valore, si distribuisce in modo più graduale che in prece- denza. Non ci saranno, pertanto, differenze per quelle famiglie che non possiedono alcun valore pa- trimoniale o ne detengono somme molto basse mentre “emergeran- no” con un indicatore della situa- zione patrimoniale comunque non più nullo quelle famiglie con bas- si redditi ma con significative ric- chezze patrimoniali, che in prece- denza venivano equiparate al pri- mo gruppo di famiglie. Queste os- servazioni spiegano le ragioni per cui l’impatto selettivo della riduzio- ne delle franchigie o per altro ver- so dell’aumento del “peso” del pa- trimonio nell’indicatore è più for- te per i lavoratori autonomi e per i pensionati mentre i lavoratori di- pendenti, invece, costituiscono la categoria professionale più avvan- taggiata (Cappellini et al., 2011). Proprio per questi motivi, il nuovo decreto prevede diversi elementi che concorrono alla maggiore va- lorizzazione del patrimonio: ridu- zione della franchigia sulla compo- nente mobiliare (era di 15.494 eu- ro) e sua articolazione in funzione del numero dei componenti il nu- cleo familiare; considerazione del patrimonio all’estero; valorizzazio- ne della prima casa al 66% del suo valore ai fini Imu (rivalutato quindi del 60%), detratta la franchigia di Tabella 1 – Le novità che impattano sull’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) degli anziani Novità che aumentano l’ISEE Novità che riducono l’ISEE Si somma ogni componente di reddito anche esente da imposta Si sottrae il canone annuo di locazione per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di € 7.000, in- crementato di € 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Deduzione fino ad un massimo di 5.000 euro di spese sanitarie per anziani disabili nonché per spese mediche e di assistenza specifica indicate in dichiarazione dei redditi tra gli oneri deducibili. Deduzione del 20% dei redditi da pensione ed altri trattamenti assistenziali ed indennitari fino ad un massimo di 1.000 euro. Detrazione della spesa sostenuta da anziani non autosufficienti per collaboratori domestici e addetti all’assistenza fino a copertura dei trattamenti pubblici assistenziali e previdenziali esenti da imposta, al netto della deduzione di € 1.000. Deduzioni: Persone con disabilità media: € 4.000; Persone con disabilità grave: € 5.500; Persone non autosufficienti: € 7.000.
  3.   1|2014 ∙ 101 STRUMENTI 52.500 euro (il tutto da considerare al 20% come in precedenza) (cfr. tabella 2). Di conseguenza le ca- se tenderanno a pesare di più nel conteggio dell’ISEE, peso che pe- rò sarà ridotto per chi deve ancora finire di pagare il mutuo. Il d.P.C.M. n. 159/2013, al fine di evitare comportamenti opportuni- stici, stabilisce inoltre che le do- nazioni del patrimonio immobilia- re dell’assistito avvenute succes- sivamente alla prima richiesta di ri- covero in una struttura residenzia- le continuano ad essere valorizza- te nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazio- ni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favo- re di familiari. Per esempio: un ge- nitore anziano fa richiesta di rico- vero in istituto ed effettua la dona- zione della propria abitazione al fi- glio (magari confidando di abbas- sare il proprio ISEE). In questo ca- so la rendita dell’immobile conti- nua a pesare sul proprio ISEE e, visto che la donazione è avvenu- ta nei confronti del figlio, continue- rebbe a pesare anche se l’avesse effettuata tre anni prima di richie- dere il ricovero. Le modifiche introdotte dal nuo- vo ISEE, oltre a limitare i fenome- ni opportunistici, sono in grado di fotografare più fedelmente la ric- chezza patrimoniale, di rendere più equo e selettivo lo strumen- to di valutazione e, conseguen- temente, vanno in direzione di un aumento del valore dell’Indicato- re della Situazione Patrimoniale (ISP). Ciò posto va detto che ri- spetto alla legislazione preceden- te saranno avvantaggiate le tipo- logie di contribuenti con un nu- cleo familiare ampio rispetto ai nu- clei composti da una sola perso- na o esclusivamente da moglie e marito. Questa tendenza fa sì che per i lavoratori, i quali mediamen- te hanno un nucleo familiare più numeroso, con coniuge e figli, il nuovo ISEE presenti scostamen- ti più favorevoli al richiedente. Di- versamente i pensionati, che me- diamente hanno il nucleo familia- re composto da una singola per- sona o da due (moglie e marito), sono penalizzati con scostamenti sfavorevoli del nuovo ISEE rispet- to al precedente sistema di calco- lo, tenuto conto che sono proprio gli anziani a detenere un patrimo- nio più significativo rispetto alle al- tre fasce di età. Le simulazioni ef- fettuate con il nuovo ISEE, infat- ti, hanno fatto registrare degli au- menti nelle categorie dei pensio- nati più frequenti delle riduzioni. Sembrano invece favoriti coloro che abitano in affitto. L’IMPATTO DELLE NORME SUL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO Modificazioni ci sono anche nella composizione del nucleo familiare nel caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, come i cen- tri diurni per anziani non autosuf- ficienti. In questi casi il nucleo fa- miliare è diverso da quello ordina- rio anagrafico ed è predetermina- to. Esso è composto, oltre che dal beneficiario, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli mag- giorenni. Non c’è il coinvolgimen- to dei figli non conviventi e que- sto potrebbe allentare la respon- sabilizzazione familiare, ma non c’è più neanche il coinvolgimen- to di eventuali altri familiari con- viventi, come una sorella, e que- sto potrebbe essere condivisibile. Ma non è sempre così. Nel caso di accesso alle strutture residenzia- Tabella 2 – Le novità che impattano sull’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) degli anziani Novità che aumentano l’ISEE Novità che riducono l’ISEE Dal valore del patrimonio definito ai fini IMU si sottrae il debito residuo del mutuo. Tale importo non rile- va se inferiore alla soglia di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successi- vo al secondo. Se superiore, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. La somma si moltiplica per il 20%. Patrimonio mobiliare: franchigia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo fa- miliare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, più mille euro per ogni figlio componen- te il nucleo familiare successivo al secondo. La differenza fra depositi e franchigia si moltiplica per il 20%. Sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di prestazioni agevolate, se in favore di familiari.
  4. 102 ∙ 1|2014   STRUMENTI li il nucleo familiare su cui conteg- giare l’ISEE ha una diversa com- posizione. In questo caso oltre al coniuge, si considerano tutti i figli anche maggiorenni non conviventi nel nucleo familiare che vengono considerati “componente aggiun- tiva” del nucleo originario. Il de- creto n. 159/2013 entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni dei figli non conviventi avendo però riguardo alle neces- sità del nucleo familiare di appar- tenenza. Le componenti aggiunti- ve, calcolate per ciascun figlio in- tegrano l’ISEE dell’anziano bene- ficiario delle prestazioni. Le prime simulazioni hanno evidenziato un coinvolgimento economico piutto- sto contenuto dei figli non convi- venti, presumibilmente inferiore al livello possibile di coinvolgimento precedente al decreto 159/2013. I figli non conviventi non vengo- no invece considerati come com- ponente aggiuntiva nel caso in cui un componente del loro nucleo sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata la loro estraneità in termini di rapporti af- fettivi ed economici. L’individuazione puntuale del nu- cleo familiare di riferimento per gli anziani spazza via tutto il con- tenzioso amministrativo legato al- la diatriba fra chi, interpretando il precedente decreto sull’ISEE, so- steneva che il reddito di riferimen- to dovesse essere del solo anzia- no beneficiario di prestazioni e chi invece sosteneva che doves- se essere di tutto il nucleo fami- liare di appartenenza. Il dibattito ha coinvolto soprattutto il mon- do della disabilità e in misura mi- nore, ma ancora significativa, an- che gli stakeholder degli anzia- ni non autosufficienti. Le senten- ze di questi ultimi anni sono sta- te un buon termometro di questo conflitto. Nel settore della residen- zialità, negli ultimi 7 anni, si sono registrate 10 sentenze che si so- no ripartite equamente gli orienta- menti. Nel settore della disabilità, invece, si sono registrate 21 sen- tenze che hanno quasi tutte spo- sato la tesi della valutazione del reddito del solo assistito. Ma an- cora prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012 rendesse inutile questa discussio- ne stabilendo che non esiste una norma nazionale che faccia rife- rimento al solo reddito dell’assi- stito, la maggioranza delle regio- ni ha stabilito di coinvolgere, lad- dove necessario, il nucleo familia- re dell’anziano non autosufficien- te ricoverato in struttura residen- ziale per il pagamento della retta. Una minoranza costituita da cin- que Regioni ha invece previsto che sia il solo assistito a pagare la retta nei limiti delle risorse proprie disponibili. Ancora una volta deci- sioni diverse delle Regioni italiane hanno reso ineguale le condizioni di accesso alle strutture residen- ziali mentre maggiore omogeneità si è registrata per le altre presta- zioni sociosanitarie. Con la nuova normativa ISEE, la lunga stagione dell’incertezza e della diseguaglianza dovrebbe dunque essere superata. Tale previsione di legge viene in- contro alla necessità di differen- ziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutar- lo, tenuto conto dei loro carichi fa- miliari, dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricove- ro in struttura. La norma sostan- zialmente, promuove una respon- sabilizzazione di tutta la famiglia nei confronti dell’anziano che frui­ sce di prestazioni socio-sanitarie e conseguentemente tende a fre- nare il suo ricovero in strutture re- sidenziali (cfr. tabella 3). Il decre- to n. 159/2013, con la predetermi- nazione del basso livello di coin- volgimento economico dei figli non conviventi, ha il merito di evitare il rischio di un loro impoverimen- to ma, per contro, impedisce un pieno coinvolgimento economico dei figli benestanti. Questo aspet- to produrrà inevitabilmente un au- mento dell’onere pubblico nella copertura delle rette delle struttu- re residenziali. È invece giusto il non coinvolgi- mento di altri familiari pur previ- sti nel codice civile, come i fratelli degli assistiti, nel pagamento del- le rette residenziali, anche se que- sto aspetto produrrà un aumento tendenziale degli oneri a carico dei Comuni. Tabella 3 – Le novità del nucleo familiare che impattano sull’ISEE degli anziani Novità che aumentano l’ISEE Novità che riducono l’ISEE Si considerano tutti i figli, anche quelli non conviventi nel nucleo fa- miliare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
  5.   1|2014 ∙ 103 STRUMENTI EFFETTI DI CARATTERE GENERALE La relazione tecnica allegata al- la proposta di decreto (Atto del Governo n. 18/2013) segnala op- portunamente che “L’INPS, utiliz- zando i dati del sistema informa- tivo ISEE, ha effettuato una simu- lazione del calcolo dell’ISEE in ba- se alle nuove modalità riporta- te nello schema di d.P.C.M. So- no stati considerati tutti i sogget- ti appartenenti ai nuclei familiari ri- portati nelle Dichiarazioni Sostitu- tive Uniche (DSU) dell’anno 2011 relative ai redditi 2010 (6,3 milioni di dichiarazioni, che corrispondo- no al 30% della popolazione italia- na); per tali soggetti si è procedu- to al calcolo puntuale dell’ISEE in base alle nuove modalità, riscon- trando un aumento del valore ISEE mediano di circa il 7,8% rispetto all’ISEE” precedente. “Pertanto, anche in assenza di revisione del- le soglie e dei criteri utilizzati per l’erogazione delle prestazioni so- ciali agevolate sottoposte a ISEE, in riferimento agli attuali beneficia- ri non si stimano in media rilevan- ti variazioni nelle platee di benefi- ciari e comunque non in direzione di espansione della spesa” (Atto del Governo n.18/2013). La simu- lazione è di quelle importanti visto il numero di dati coinvolti, c’è pe- rò da dire che questa simulazione non ha potuto tener conto dei da- ti che non venivano richiesti nel- la precedente DSU e cioè, per fa- re qualche esempio, i dati sui red- diti esenti da Irpef e quelli relati- vi alle deduzioni e detrazioni relati- ve alle spese sanitarie e alla condi- zione di disabilità. Per cui, almeno per gli anziani disabili e per quel- li non autosufficienti, questa simu- lazione potrebbe non essere mol- to indicativa. Inoltre, quelle indica- te sono le tendenze generali ma è evidente che per alcune prestazio- ni in relazione alla tipologia di be- neficiari cui sono rivolte si posso- no verificare differenze significati- ve nell’impatto della nuova norma- tiva ISEE. Emerge chiaramente come nel nuovo ISEE incida maggiormente il patrimonio detenuto sia in termi- ni di ricchezza mobiliare che di ric- chezza immobiliare. Ciò posto, va detto che rispetto alla norma pre- cedente saranno avvantaggiate le tipologie di contribuenti con nucleo familiare crescente rispetto ai nu- clei composti da una sola persona o esclusivamente da moglie e ma- rito. Questa tendenza fa sì che per i lavoratori dipendenti il nuovo ISEE presenti scostamenti favorevoli al richiedente mentre gli anziani sono penalizzati con scostamenti sfavo- revoli. Anche la norma che preve- de il calcolo della componente ag- giuntiva per i figli non conviventi nel caso di ricovero in struttura resi- denziale spinge verso un aumento contenuto del valore ISEE rispet- to alla vecchia norma. È evidente che questa situazione ha ripercus- sioni potenzialmente significative sui servizi sociali offerti in funzione dell’ISEE che potrebbero coinvol- gere la categoria degli anziani. Le simulazioni effettuate con il nuo- vo ISEE hanno fatto registrare de- gli aumenti nelle categorie dei pen- sionati più frequenti delle riduzioni. Nel complesso, è probabile che l’I- SEE degli anziani possa aumenta- re di una percentuale superiore a quella stimata per la generalità del- la popolazione da parte dell’Inps, a causa soprattutto dell’aumenta- to peso del patrimonio che incide di più proprio nell’area dell’utenza anziana. Nel caso degli anziani non autosufficienti è invece probabile che l’aumento dell’ISEE sia inferio- re a quello medio stimato dall’Inps in virtù dell’efficacia delle deduzio- ni e delle detrazioni previste per ta- le fascia di popolazione. In una po- sizione intermedia potrebbero col- locarsi gli anziani disabili ma sen- za il riconoscimento di non auto- sufficienza. In definitiva, il valore del nuovo ISEE sarà diverso da quello previ- sto dal vecchio decreto. Per que- sto è importante che i Comuni e gli altri enti che erogano prestazio- ni agevolate ridefiniscano le soglie d’accesso ISEE alla luce delle ri- sorse disponibili e delle scelte di politica sociale. La norma nazio- nale prevede dei tempi piuttosto stretti per questo. Di per sé il nuo- vo ISEE non produce una riduzio- ne o un ampliamento della platea dei beneficiari dei servizi. Saranno le nuove determinazioni degli enti gestori sulle soglie di accesso e/o sulle eventuali fasce di comparte- cipazione a definire il senso politi- co delle politiche di welfare. LETTURE...
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