Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Ilbullismo 200111203338
1. Istituto Superiore Polispecialistico “San Paolo”
www.isusanpaolo.it
IL BULLISMO
Definizione
Il bullismo è un atto aggressivo, che viene commesso da un singolo o da un
gruppo, in modo ripetuto e nel tempo, contro una vittima che non riesce a
difendersi
LE CARATTERISTICHE
Intenzionalità
Bullismo
Squilibrio
di potere
Ripetizione
2. Le tipologie
FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto danneggiamento degli oggetti
personali della vittima
VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, di
leggende metropolitane.
Il cyberbullismo Il cyberbullismo è un’azione aggressiva
intenzionale, condotta da un individuo o
da un gruppo di persone, utilizzando
mezzi elettronici, nei confronti di chi
non può difendersi
Chi è coinvolto nel bullismo
Sostenitore Chi “rinforza” il bullo (ridendo, incitando,
guardando)
Bullo Chi prende attivamente l’iniziativa
Aiutante Chi compie prepotenza come seguace del bullo
Vittima Chi subisce spesso le prepotenze
Difensore Chi prende le difese della vittima
Esterno Chi non fa niente, cercando di rimanerne fuori
Caratteristiche del cyberbullismo
Anonimato
Deresponsabilizzazione
Permanenza nel tempo
Pubblico più vasto
Rapida diffusione
3. Specificità del
cyberbullismo La vittima non può vedere il volto di chi la prende di mira.
L’identità dei cyber-bulli è quindi nascosta o confusa. Nel
cyber-bullismo il pubblico non è identificabile solo con il
gruppo classe o con il gruppo scolastico.
Nel mondo online i contenuti offensivi, infatti, possono
raggiungere tutti i contatti della vittima, tutti i contatti
del bullo, e potenzialmente l’intero web. Il mondo online
è in continua trasformazione: in pochi mesi possono
mutare notevolmente non solo i dispositivi elettronici e i
Social Network, ma anche le modalità di utilizzo e i
comportamenti ad essi associati.
Cyberbullismo: le tipologie
SCRITTO-VERBALE Offese e insulti tramite messaggi di
testo, e-mail, pubblicati su siti, social
network o tramite telefono (es.
telefonate mute)
VISIVO Diffusione di foto o video che ritraggono
situazioni intime, violente o spiacevoli
tramite cellulare, siti web e social
network
ESCLUSIONE Esclusione dalla comunicazione online,
dai gruppi
IMPERSONIFICAZIONE Furto, appropriazione, uso e rivelazione
di altre informazioni personali come le
credenziali d’accesso ai social network
VITTIMIZZAZIONE: CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE
Conseguenze a breve termine Conseguenze a lungo termine
Allontanamento
dalle relazioni
con i pari
Difficoltà
scolastiche e
relazionali
Problemi
psicosomatici
Depressione Rischio
suicidio
4. applica all’affiliante”.
Definizione di cyberbullismo
Fino a poco tempo fa nel nostro ordinamento non era presente una definizione di
cyberbullismo. Con la legge 29 maggio 2017 n.71 dal titolo “Disposizioni a tutela dei
minori per prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” viene data
la seguente definizione di cyberbullismo.
per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Le responsabilità
E’ risaputo che, affinché si abbia un reato, è necessario il concorso della
volontà non essendo sufficiente il solo fatto materiale.
La volontà, quindi, rappresenta il limite fra il reato e il non reato.
La responsabilità penale è personale e, pertanto, risponderà dell’illecito
penale esclusivamente l’autore del reato.
Una delle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità è costituita dalla
minore età che viene suddivisa in due momenti
A. Sino al 14° anno di età
B. Dai 14 ai 18 anni
La risposta della giurisprudenza è severa. Infatti secondo l’orientamento, anche
della Corte di Cassazione, si può sostenere che i genitori possono liberarsi da ogni
responsabilità solo se dimostrano di non aver avuto una colpa nell’educare i loro figli
anche se prossimi alla maggiore età.
L’art.2043 c.c. ci dice che “…qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”
mentre l’art. 1173 c.c. nell’elencare le fonti delle obbligazioni, prevede il
risarcimento derivante da fatto illecito, unitamente al contratto e ad ogni altro atto
o fatto idoneo a produrle.
L’articolo 2048 c.c. esordisce con questa espressione “…il padre e la madre, sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o
delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si
5. Ad esempio:
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo
Legge n.71 del 29 maggio 2017
Obiettivo della Legge
Obiettivo della legge è quello “di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittima
sia in quella di responsabili di illeciti…” (art.1, c. I)
Tutela della dignità del minore.
Istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco
Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la
responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti (di cui al precedente art.)
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social
media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato
personale del minore, diffuso nella rete internet
Segnalazioni o reclamo al Garante
Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al
comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l’incarico di
provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro
quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia
possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del
social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o
reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto
ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.” (art. 2, c.II)
Adeguamento dei social network più diffusi nel mondo.
Molte piattaforme si sono già allineate alle esigenze di tutela predisponendo un
apposito link per segnalare violazioni di legge e, comunque, l’uso improprio del web.
6. Facebook: cliccando su https://www.facebook.com/safety appare la pagina
“sicurezza” di Facebook che può essere utilizzato per la segnalazione di
immagini, contenuti, profili.
Nella stessa pagina è prevista anche la “Piattaforma di prevenzione contro il
bullismo” suddivisa in tre sezioni destinate la prima agli adolescenti, la
seconda ai genitori e la terza agli educatori.
Twitter: in questo caso è stata attivata la funzione “mute” per bloccare gli
account non desiderati
Instagram: in questo caso il social network consente la segnalazione di
immagini, commenti, di account non desiderati, oltre a key-words attraverso
le quali possono essere bloccati i contenuti in cui appaiono le parole scelte.