per maggiori informazioni nel merito alla cancellazione di protesti vi invitiamo a visitare la risorsa a questo link: http://www.consultingaziendale.it/C/6/Finanziamenti/Cancellazione-di-protesti-ed-ipoteche-giudiziali.html
1. Definizione del Protesto
Cancellazione del protesto
Definizione del Protesto
Cos'è un protesto?
E' l'atto con il quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito le cui
caratteristiche prevedano l'immediata esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali,
tratte accettate e vaglia cambiari sono soggetti al protesto.
Il protesto deve essere elevato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale).
L'atto di protesto è il presupposto essenziale per poter esercitare l'azione di regresso che spetta al portatore
nei confronti degli obbligati di regresso: traente, girante, e loro avallanti nella tratta; giranti e loro avallanti nel
pagherò.
Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?
Gli Ufficiali Levatori (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale) trasmettono alla Camera di
Commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel
corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).
La Camera di Commercio cura la pubblicazione dei protesti levati nella propria provincia nel Registro
Informatico dei Protesti entro 10 giorni dalla trasmissione degli elenchi.
La pubblicità del protesto serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato
cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Per quanto tempo permane l'iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti?
Qualora il protestato non si attivi per ottenere la cancellazione, oltre a subire il pignoramento (nel caso il
creditore prosegua nell'attività giudiziale), rimane iscritto nel Registro Informatico dei protesti per 5 anni.
Cancellazione del Protesto
Il protesto può essere cancellato dal Registro Informatico dei Protesti, prima che
decorrano i cinque anni, presentando apposita istanza all’Ufficio Protesti della Camera di
Commercio competente nelle seguenti ipotesi:
1) cancellazione per avvenuto pagamento;
2) cancellazione per erroneità o illegittimità;
3) cancellazione a seguito di riabilitazione.
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