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STUDIO
PANATO
Dottori Commercialisti




    Le società partecipate
                          Andrea Arrigo Panato
          Youth Politicians’ Best Practice 2012 - http://www.ypbpr.it/
Scuola di Alta Formazione non-partisan per Amministratori Pubblici Under 35
                         Villa Alba – Gardone Riviera
Chi sono
                  Laureato in Economia presso l‟Università Bocconi, è Dottore
                  Commercialista e Revisore Legale.
                  La sua attività professionale è rivolta in maniera principale a
                  fornire consulenza fiscale e societaria ad imprese organizzate in
                  forma di società di capitali. Ha maturato una particolare
                  esperienza nella gestione ordinaria e straordinaria occupandosi in
                  particolar modo di valutazioni d‟azienda ed operazioni di finanza
@commercialista   straordinaria: Fusioni, scissioni, LBO, ecc..
                  E’ autore del libro “Le Perizie di stima e la valutazione d’azienda
                  nelle operazioni straordinarie” e di numerosi articoli per le
                  principali case editrici professionali.
                  Relatore a numerosi convegni, è docente della Scuola di Alta
                  Formazione ( Fondazione Dottori Commercialisti e Università
                  Bocconi).
                  È membro del Cda della Fondazione dei Dottori Commercialisti di
                  Milano.

                                                                                    2
Complicare è facile, semplificare è difficile.
                  Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si
                  vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi,
Semplificare      ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di
                  complicare. Pochi sono capaci di semplificare.
è più difficile   Per semplificare bisogna togliere, e per togliere
                  bisogna sapere che cosa togliere, come fa lo scultore
                  quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra
                  tutto quel materiale che c’è in più.
                  Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo
                  interno una scultura bellissima, come si fa a sapere
                  dove ci si deve fermare nel togliere, senza rovinare la
                  scultura? Togliere invece che aggiungere vuol dire
                  riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella
                  loro essenzialità. Questo processo porta fuori dal
Bruno Munari      tempo e dalle mode…
                  La semplificazione è il segno dell’intelligenza,
                  un antico detto cinese dice: quello che non si può dire
                  in poche parole non si può dirlo neanche in molte.
                                                                       3
Indice
•    Privatizzazioni tra opportunità e rischi
•    Servizi pubblici in bilico tra Stato e mercato
•    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comp. ec.
•    Spending review
•    Liberalizzazioni, referendum e Sent. Corte Cost. 20.7.2012 n. 199/200
•    Liberalizzazioni e Decreto Sviluppo bis
•    Rapporti tra enti locali e società partecipate
•    La Holding: luci ed ombre di uno strumento
•    Responsabilità amministratori pubblici
•    Giurisdizione responsabilità amministratori
•    Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni
•    TIA e IVA

                                                                           4
Privatizzazione: opportunità e rischi

Dalla privatizzazione dei servizi pubblici risorse utili per
la crescita con un miglioramento della qualità
                            oppure
la rendita del monopolista pubblico piuttosto che essere
erosa e distribuita ai cittadini, viene semplicemente
trasferita ai privati in assenza di vincoli concorrenziali?




                                                          5
Chi è a favore

• Gestione aziendale (principi, metodi,
  economicità)
• Privatizzazione formale (adozione forma
  giuridica privatistica)
• Privatizzazione sostanziale (soci privati con
  competenze finanziarie ed operative)
• Liberalizzazione (percorso verso…)


                                                  6
Chi è contro

• Fenomeno cresciuto rapidamente (a volte
  fuori controllo)
• Moltiplicazione luoghi di potere e
  rappresentanza
• Talvolta utilizzate per eludere vincoli (patto
  stabilità, limiti assunzioni)
• Percorso interrotto verso libero mercato.


                                                   7
Società mono servizio

• servizi di trasporto pubblico locale (oneri di
  servizio pubblico e tariffe strutturalmente al di
  sotto dei costi);
• igiene urbana (sia che si trovino in regime di
  tassa che in regime di tariffa hanno l’obiettivo
  del pareggio)
• distribuzione del gas.


                                                  8
Società multi servizio

• Società ad intero capitale pubblico o Società a
  capitale misto, in alcuni casi quotate in
  mercati regolamentati, spesso operanti su
  ambiti territoriali vasti e indirizzate
  soprattutto nei servizi a rete ed energetici,
  ove si trovano margini di redditività più
  elevati



                                                    9
Sintesi

• L’utile medio di esercizio delle multi è quadruplo
  rispetto a quello delle mono
• L’incidenza del fatturato sul valore della produzione
  è assolutamente maggiore dei trasferimenti pubblici
  nelle multi rispetto alle mono
• Dal punto di vista reddituale, l’aggregato nelle regioni
  del Sud presenta una perdita di 90 milioni di Euro,
  quello delle regioni del Centro un utile di 50 milioni
  di Euro, quello delle regioni del Nord un utile di 1,1
  miliardi di Euro.
                                                         10
Servizi Pubblici
In bilico tra Stato e mercato




                                11
Legge 29 marzo 1903, n. 103
- Costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua
   potabile
- Impianto ed esercizio della illuminazione pubblica e privata
- Costruzione di fognature ed utilizzo delle sostanze fertilizzanti
- Costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica
- Costruzione ed esercizio di reti telefoniche comunali
- Impianto ed esercizio di farmacie
- Nettezza pubblica e sgombro d’immondizie dalle case
- Trasporti funebri
- Costruzione ed esercizio di molini e forni comunali
- Costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione
                                                                 12
Legge 29 marzo 1903, n. 103 (segue)
- Costruzione ed esercizio di mercati pubblici
- Costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici
- Fabbrica e vendita di ghiaccio
- Costruzione ed esercizio di asili notturni
- Impianto ed esercizio di omnibus, automobile e di ogni altro idoneo
mezzo diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni
- Produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e
costruzione degli impianti relativi
- Pubbliche affissioni eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli
atti della pubblica autorità
- Essiccatoi di granturco e relativi depositi
- Stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di vite ed altre
piante arboree o fruttifere
                                                                       13
Servizi pubblici
• Servizi strumentali: le attività rivolte alla P.A. a
  supporto di funzioni pubblicistiche di cui resta
  titolare l’Ente di riferimento.
• I servizi pubblici propriamente detti: attività che
  sono dirette a gestire servizi che mirano a soddisfare
  direttamente esigenze generali della collettività
• SP di rilevanza economica: acquisisce rilevanza
  economica quel servizio che si innesta in un settore
  per il quale almeno potenzialmente sussiste una
  redditività ed un mercato competitivo
                                                       14
Differenze “empiriche”

servizio pubblico locale : utenza diffusa sul
territorio e pagatrice di prezzo
attività strumentale: il beneficio della
prestazione è soltanto dell’ente e l’ente è l’unico
pagatore del corrispettivo.




                                                  15
Modalità di gestione
• Affidamento a società di capitali, mediante
  procedure ad evidenza pubblica
• Affidamento diretto a:
  – società a capitale misto pubblico privato in cui il socio
    privato sia scelto mediante procedure ad evidenza
    pubblica
  – società a capitale interamente pubblico a condizione che
    gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società
    un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la
    società realizzi la parte più importante dell'attività con gli
    enti che la controllano.
                                                                      16
Misure urgenti in materia di
   stabilizzazione finanziaria e di
      competitività economica
Il dl 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica» convertito nella
   legge 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata sulla Gazzetta
              Ufficiale n. 176 del 30/07/2010).



                                                              17
Riduzione membri organi sociali
Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, sono tenutI ad adeguare i rispettivi statuti al fine di
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica,
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli.

La previsione in commento ripropone il tema relativo alla necessità di stabilire i casi in
cui un organismo con personalità giuridica di diritto privato può essere considerato
“pubblico”. Si ricorda che a livello comunitario vige il principio secondo il quale tutti
coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche devono essere considerati
organismi pubblici a prescindere dalla forma giuridica che assumono.

                                                                                              18
Riduzione compensi amministratori
Riduzione dei compensi degli amministratori e dei membri del collegio
sindacale. I compensi previsti per i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale sono ridotti del 10%:
    – nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
      (l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite in tale conto è stato recentemente
      pubblicato dall'Istat sulla G.U. n. 171 del 24/07/2010)
    – nelle società possedute, direttamente o indirettamente, in misura totalitaria alla data del
      31/05/2010 dalle amministrazioni pubbliche.
    – In base alla ridefinizione dell'ambito di applicazione della disposizione avvenuta in sede
      di conversione del decreto, sono ora tenute ad applicare la riduzione del 10% dei
      compensi anche le società partecipate indirettamente dalle amministrazioni pubbliche,
      purché tale partecipazione possa comunque configurarsi come totalitaria.
Tuttavia, tale obbligo, sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette,
non scatta immediatamente, ma sorge a partire dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva al 31/05/2010. La disposizione non si
applica alle società quotate e alle loro controllate.

                                                                                               19
Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e
rilascio di garanzie a partecipate non quotate
Salvo quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile in caso di perdite
d’esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, tutte le
amministrazioni pubbliche, fra cui i Comuni e le Province (escluse quelle
autonome, le Regioni e gli enti del s.s.n.) non possono effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie
in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero, che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate a fronte di
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti




                                                                                  20
Liquidazione società partecipate

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'.

Entro il 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre 2012 -
Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ) i comuni mettono in liquidazione
le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.




                                                                  21
Liquidazione società partecipate (segue1)

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le
società già costituite:
   a) abbiano, al 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre
   2012 - Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ), il bilancio in utile negli
   ultimi tre esercizi;
   b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di
   capitale conseguenti a perdite di bilancio;
   c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di
   bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato
   dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

                                                                  22
Liquidazione società partecipate (segue2)

• La disposizione di cui al presente comma non si
  applica alle società, con partecipazione paritaria
  ovvero con partecipazione proporzionale al numero
  degli abitanti, costituite da più comuni la cui
  popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i
  comuni con popolazione compresa tra 30.000 e
  50.000 abitanti possono detenere la partecipazione
  di una sola società;



                                                    23
Spending Review
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95




                                    24
Finalità

Il Decreto ha la finalità di introdurre un processo di
Spending review nel settore delle Amministrazioni
Pubbliche mediante l’introduzione di prescrizioni
indirizzate alla razionalizzazione dei livelli di spesa
delle Amministrazioni centrali, degli enti previdenziali
e delle amministrazioni territoriali.




                                                           25
Messa in liquidazione e
privatizzazione di società pubbliche
il DL 95/2012 limita il ricorso alle società partecipate
dagli enti territoriali ed individua nell’incremento della
libera concorrenza dei mercati dei servizi pubblici la
strada (obbligata) per l’esternalizzazione di attività
dell’ente.




                                                             26
Liquidazione: comma 1 dell’art. 4

stabilisce che per le società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano
conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi
a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento,
si procede, alternativamente:
   1. allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
   2. all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
      partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del
      presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale
      assegnazione del servizio per cinque anni (non rinnovabili) a
      decorrere dal 1 gennaio 2014.


                                                                      27
Agevolazioni fiscali

Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle
pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento
della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta
salva l'applicazione dell‘ imposta sul valore aggiunto, e
assoggettati in misura fissa alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali;




                                                        28
Sanzioni?
Non sono previste sanzioni per gli enti che non adempiono
entro le suddette date agli obblighi previsti dall’art. 4;
Ove l’amministrazione non proceda allo scioglimento o
dismissione della partecipata, a decorrere dal 1 gennaio 2014
tali società non possono comunque ricevere affidamenti
diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di
affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito
dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale.

                                                           29
Esclusioni: comma 3
Il comma 3 disciplina i casi di esclusione dall’obbligo di
scioglimento o dismissione prevedendo che tali disposizioni non
si applicano:
   – alle società che erogano servizi in favore dei cittadini;
   – alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
     dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   – le società da individuarsi con Dpcm sulla base di particolari esigenze di
     interesse pubblico generale (tutela della riservatezza e della sicurezza
     dei dati ed efficacia dei controlli sull’erogazione degli aiuti comunitari
     del settore agricolo);
   – le società Consip e Sogei



                                                                              30
Chi si salva?

• le holding, che di regola non vivono di proventi da prestazioni
  ma di una quota di dividendi
• le società strumentali delle società di servizi pubblici, a
  condizione che abbiano la fonte del loro fatturato nella società
  controllante e non nell'ente locale.
• le società che "erogano servizi in favore dei cittadini". In
  questa categoria rientrano, per quanto riguarda gli enti locali,
  tutte le aziende di servizi pubblici locali, a prescindere dal fatto
  che essi trovino la loro fonte di reddito in una tariffa o nei
  proventi generati da un contratto di servizio. La norma, infatti,
  non fa cenno ai ricavi bensì alla natura della prestazione.

                                                                    31
Problemi per liquidazione
• Società poco appetibili sul piano economico (salva
  revisione onerosa del contratto di servizio)
• Cessione a qualunque costo pur di rispettare i
  termini di legge
• Dipendenti
• Accollo dei debiti da parte degli enti




                                                       32
Governance società partecipate (a)
•In base al comma 4 i consigli di amministrazione delle società partecipate che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da
non più di tre membri di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero per le società a partecipazione
indiretta due scelti tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime e dipendenti della stessa società controllante.
•Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.
•La norma prevede, inoltre, che i dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i
relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza.
•È comunque consentita la nomina di un amministratore unico.
•La disposizione si applica a partire dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.

                                                                                             33
Governance società partecipate (b)
In base al comma 5 i consigli di amministrazione delle altre società a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o
cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. Nell’ipotesi di consigli di amministrazione composti da 5
membri, tre membri devono essere scelti tra i dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o tra i dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante
(nel caso di controllo indiretto).

Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe
esclusivamente nelle aree: relazioni esterne e istituzionali e supervisione
delle attività di controllo interno.


                                                                            34
La verifica dei crediti e debiti reciproci

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata
dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il
Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.



                                                                    35
Liberalizzazioni
          Referendum e
Corte Cost. 20.7.2012 n. 199 e 200




                                     36
La storia
• Art. 23-bis dl 112/2008 limita affidamento in house
  providing (strumento derogatorio a modalità
  ordinarie costituite da gara / parere antitrust sopra i
  200.000 € di affidamento)
• Norma esce indenne da controllo costituzionalità
  richiesto da alcune regioni
• Referendum giugno 2011 norma abrogata
• Art. 4 dl 138/2011 ripropone norma in versione più
  restrittiva (escludendo servizio idrico oggetto di
  referendum).
                                                            37
Articolo 4 dl 138/2011
• I giudici delle leggi con la sentenza 20 luglio 2012 n.
  199 hanno "annullato" l'articolo 4 del Dl 138/2011
  che limitava le ipotesi di affidamento in house dei
  servizi pubblici locali senza gara al di sotto dei
  900mila euro alle società a capitale interamente
  pubblico .
• Salta quindi la norma che disponeva la
  privatizzazione dei servizi pubblici da parte degli
  enti locali.


                                                            38
Normativa comunitaria
Il superamento di tale soglia determinerebbe l'esclusione della possibilità
di affidamenti diretti. “Tale effetto si verifica a prescindere da
qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed
anche - in linea con l'abrogato art. 23-bis - in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non
impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio
pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole
di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione»
dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale
totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo
"analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve
essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui
propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante
dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.”
                                                                         39
Articolo 3, 3c, del Dl 138/2011
Prevedeva l'abrogazione dopo il 30 settembre 2012 di tutte le
disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo
comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge».
Con la sentenza numero 200 i giudici della corte costituzionale
hanno bocciato il comma 3 perché «l'effetto della soppressione
automatica e generalizzata delle normative statali oltre ad avere
una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero
imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul
legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di
competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a
competenze regionali.
                                                                    40
Spending Review
  Art 4, c. 8 DL 6 luglio 2012, n. 95
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può
avvenire solo a favore di società a capitale interamente
pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa
e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house
e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o
inferiore a 200.000 euro annui.
Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.


                                                           41
Liberalizzazioni: non è finita
       Decreto sviluppo bis




                                 42
Nuovi limiti all’ in House

• Con il decreto sviluppo bis, il governo intende porre nuovi
  paletti all'in house.
• Per gli affidamenti per cui non è prevista una scadenza, gli enti
  locali dovranno inserire nel contratto di servizio un termine,
  pena la cessazione al 31 dicembre 2013.
• Per gli affidamenti concessi alla data del 1° ottobre 2003 a
  società a partecipazione pubblica che erano già quotate, e a
  loro controllate, cessano alla scadenza prevista; inoltre quelli
  che non prevedono una scadenza cessano automaticamente il
  31 dicembre 2020



                                                                 43
in House
• Con il termine « in house» si fa riferimento
  alla gestione di un servizio che un ente
  pubblico (generalmente locale) garantisce
  attraverso una società controllata al 100% (o
  controllo analogo).
• L'affidamento del servizio avviene senza gara
  e aggira anche le regole di concorrenza
  disposte in passato per molti settori.

                                                  44
Rapporti tra Enti Locali
       e società partecipate
Gli Enti Locali, in attesa di una definitiva
razionalizzazione e definizione sistematica
dell’impianto normativo e concettuale del
comparto, devono correttamente improntare la
propria pianificazione strategica, fornendo il
corretto indirizzo e indicando gli obiettivi da
raggiungere


                                                  45
Gli enti locali devono:
• Conoscere l’attività delle Società partecipate, i dati
  gestionali e quelli economici e finanziari;
• Disporre, per le proprie controllate, di strumenti di
  direzione e controllo adeguati anche a garantire la
  costante osservanza a tutte le disposizioni di legge;
• Esercitare nelle controllate attività di indirizzo della
  gestione, con una forte incidenza sui risultati
  economici e finanziari, attraverso sistemi di
  controllo preventivo, concomitante e successivo
  sulle Partecipate.
                                                        46
Un percorso virtuoso
1) La verifica della composizione del Patrimonio Netto delle Partecipate
2) La verifica degli assets immobiliari esistenti all’interno dell’attivo
patrimoniale
3) La verifica sull’adozione di un piano industriale e finanziario di breve
– medio periodo per l’attività delle Partecipate
4) La previsione di un’ attività almeno annuale di conferma e revisione
del piano industriale e finanziario
5) L’analisi dei fabbisogni finanziari delle Partecipate
6) L’analisi dello Statuto delle Partecipate, al fine di definirne gli aspetti
legati al corretto grado di controllo da parte dell’Ente
7) L’analisi congiunta dei fabbisogni finanziari rilevati nelle Partecipate
e dei coincidenti fabbisogni dell’Ente socio.

                                                                           47
Holding degli enti locali
Luci ed ombre di uno strumento di
    controllo delle partecipate




                                    48
Corte dei conti deliberazione n. 13/2008

Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni,
centrali rispetto a reti di società “satellite”, potrebbe
essere la creazione di un apposito organismo societario,
totalmente partecipato dall’ente locale, che opera come
holding titolare delle partecipazioni in precedenza
detenute dall’ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a
tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici
nelle decisioni strategiche



                                                         49
Holding per gli enti locali
La società holding per gli enti locali deve derivare da un
programma di razionalizzazione organizzativa della
governance societaria tesa a rendere più efficace il sistema
della programmazione e controllo delle società partecipate e
non deve essere motivata da mere finalità di elusione di
disposizioni di legge che riguardano gli enti locali.
• Favorendo un processo aggregativo con altri comuni
• Determinando una riduzione dei costi di struttura delle
   società partecipate in misura tale da coprire quanto meno
   quelli aggiuntivi della holding.
NB: Holding ammessa se operativa, dubbi se strumentale.
                                                          50
Responsabilità
Fattispecie di responsabilità contestabili agli
amministratori e revisori degli enti pubblici.




                                                  51
Direzione e coordinamento di società
Articolo 2497. Responsabilità.
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e
coordinamento di società, agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti
dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazione sociale,
nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all'integrità del patrimonio della società.
…
                                                           52
Omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori delle partecipate
 “Sussiste la responsabilità dei Sindaci (comunali) che
 hanno omesso di esercitare nei confronti degli
 amministratori revocati l'azione sociale di
 responsabilità prevista dall'articolo 2393 codice civile,
 causando la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al
 sindaco competeva convocare il consiglio comunale
 per deliberare in merito all’azione di responsabilità e
 questo non è stato fatto.”



                                                         53
Criteri contrari ad ogni principio di
efficienza ed economicità
condannato i componenti della giunta comunale per
avere costituito una società partecipata al solo scopo
di assumere il personale per il tramite dello schermo
societario, concorrendo alla gestione della partecipata
con criteri contrari ad ogni principio di efficienza ed
economicità.




                                                          54
Omessa revoca degli amministratori
delle partecipate
“Delle due l’una, se la Regione riteneva che la società
potesse raggiungere il pareggio economico, pur in presenza
dei vincoli impostigli sull’acquisto del latte, dovevano
provvedere all’immediata revoca degli amministratori
della spa, perché evidentemente incapaci di raggiungere
gli obiettivi prefissati; se, al contrario, ritenevano corretta
l’analisi degli amministratori della spa, relativamente alle
cause strutturali delle perdite, dovevano intervenire
rivedendo le decisioni a suo tempo prese in termini di
prezzo e volume del latte acquistato.”


                                                             55
Abuso di uno schema societario o di una
struttura di gruppo
Tra i suddetti illeciti amministrativi può senz’altro annoverarsi ,
beninteso in linea teorica, anche l’abuso di uno schema
societario o di una struttura di gruppo, qualora si dimostri che
ciò abbia comportato, per il socio pubblico, un’elusione di
inderogabili vincoli pubblicistici (domestici o comunitari) od
anche solo una lievitazione o moltiplicazione dei costi gestionali
sproporzionata o comunque immotivata o inutile rispetto
all’obiettivo finale perseguito (si pensi, a titolo di mero esempio,
non solo ai compensi pagati ad una pletora di amministratori e
revisori – le c.d. “poltrone” – ma anche alle imposte ed agli altri
costi “di struttura”).”


                                                                  56
Inutilità delle società

Il pubblico Ministero aveva evidenziato il prolungato
stato di inattività societaria ed aveva chiesto il
risarcimento per le perdite derivanti principalmente
dagli oneri sostenuti per gli organi societari.




                                                        57
Omessa Pianificazione e Controllo

ha condannato il Consiglio Comunale al risarcimento
dei dati causati dalla delibera di ricapitalizzazione di
una società partecipata, in assenza di progetti e piani
gestionali, mettendo in atto, secondo la procura, “una
soluzione gestoria ispirata alla privatizzazione, con la
distribuzione degli utili ai privati ed il carico delle
perdite all'ente pubblico.”




                                                           58
Segue
rinunciando, in pratica, alla gestione diretta dell'intera
struttura. E sta proprio in tale rinuncia la dimostrazione
di quanto fosse inutile la Società, cosicché, se per
realizzare il progetto sociale fosse stato proprio
necessario ricorrere a soggetti privati, tanto valeva che
il Comune stipulasse direttamente il contratto di
collaborazione, senza ricorrere all'artificio di creare (o,
più propriamente, di mantenere in vita) una società
che, da un lato, era priva di contenuti e, dall'altro,
comportava in ogni caso spese continue di
mantenimento”.
                                                          59
Nomina di amministratori privi
di competenze.
responsabilità dei Sindaci quotisti contestando:
  – la nomina, a componenti del C.d.A., di persone prive dei necessari
    requisiti benché lo statuto del Consorzio prevedesse, per essi, il
    “possesso di una specifica competenza professionale tecnica e/o
    amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati”;
  – l’aver approvato, come evidenziato nell’atto di citazione, l’inizio di
    un’attività imprenditoriale senza alcuna istruttoria comprendente
    anche l’elaborazione di un organico piano aziendale o valutazione
    ponderata
  – l’omessa vigilanza sulla gestione, nonostante lo statuto attribuisse
    all’assemblea il controllo amministrativo, oltre che politico, della
    stessa, la definizione “dei relativi programmi e delle linee
    programmatiche” e l’art. 2746/2° c.c. desse loro il diritto di avere
    notizie;
                                                                              60
Fattispecie di danno diretto al patrimonio dell’Ente
collegato alla cessione di una società partecipata

 Danno diretto arrecato dal sindaco, dal vice segretario
 generale e responsabile di settore, da quattro assessori
 e dai revisori per:
    – una cessione di società partecipata, senza gara e con
      perizia affidata a soggetto in conflitto di interessi che
      ha consentito per l’acquirente il realizzo di notevoli
      plusvalenze;
    – la concessione di rateizzazione senza interessi del
      corrispettivo.


                                                              61
Giurisdizione
Responsabilità amministratori
   Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20940




                                      62
Giurisdizione giudice ordinario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non
in quella della Corte dei Conti, l'azione per il
risarcimento dei danni subiti da una società a
partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite
degli amministratori e dei dipendenti, non essendo in
tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma
personalità giuridica della società, né un rapporto di
servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della
partecipazione, né un danno direttamente arrecato
allo Stato o ad altro ente pubblico.

                                                           63
Giurisdizione Corte dei Conti

La giurisdizione della Corte dei Conti, invece, sussiste nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti delle
suddette società i cui comportamenti abbiano
compromesso la ragione stessa della partecipazione
sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento
di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse
pubbliche, così da arrecare pregiudizio al patrimonio del
socio pubblico direttamente e non come mero riflesso del
danno al patrimonio sociale.


                                                         64
Giurisdizione Corte dei Conti (segue)

La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste, inoltre, nei
confronti del rappresentante dell'ente partecipante (o
comunque del titolare del potere di decidere per esso)
che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri
diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della
partecipazione
(Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20940 cfr. anche Cass. SS.UU.
12.10.2011 n. 20941).



                                                           65
Riscossione tributi locali
Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi
   locali solo da parte dei Comuni




                                          66
Niente più Equitalia

Dal 1° gennaio 2013 la riscossione spontanea
dei tributi locali deve essere effettuata solo dai
Comuni, ovvero mediante affidamento diretto
alle società a capitale interamente pubblico ai
sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3) del
DLgs. n. 446/1997, senza possibilità di
affidamento a terzi.



                                                     67
Tassa igiene ambientale
Il problema dell’IVA sulla tassa rifiuti




                                           68
Corte di cassazione sent. 3765/2012

• La TIA è un tributo a cui non è applicabile l’IVA.
• 1 mld la stima dell’IVA da rimborsare ai contribuenti
• Il MinEconomia nonostante la Cassazione continua a
  pretendere l’applicazione dell’imposta.




                                                          69

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YPBPR - Società partecipate

  • 1. [][][] STUDIO PANATO Dottori Commercialisti Le società partecipate Andrea Arrigo Panato Youth Politicians’ Best Practice 2012 - http://www.ypbpr.it/ Scuola di Alta Formazione non-partisan per Amministratori Pubblici Under 35 Villa Alba – Gardone Riviera
  • 2. Chi sono Laureato in Economia presso l‟Università Bocconi, è Dottore Commercialista e Revisore Legale. La sua attività professionale è rivolta in maniera principale a fornire consulenza fiscale e societaria ad imprese organizzate in forma di società di capitali. Ha maturato una particolare esperienza nella gestione ordinaria e straordinaria occupandosi in particolar modo di valutazioni d‟azienda ed operazioni di finanza @commercialista straordinaria: Fusioni, scissioni, LBO, ecc.. E’ autore del libro “Le Perizie di stima e la valutazione d’azienda nelle operazioni straordinarie” e di numerosi articoli per le principali case editrici professionali. Relatore a numerosi convegni, è docente della Scuola di Alta Formazione ( Fondazione Dottori Commercialisti e Università Bocconi). È membro del Cda della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. 2
  • 3. Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, Semplificare ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. è più difficile Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere che cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c’è in più. Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno una scultura bellissima, come si fa a sapere dove ci si deve fermare nel togliere, senza rovinare la scultura? Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità. Questo processo porta fuori dal Bruno Munari tempo e dalle mode… La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte. 3
  • 4. Indice • Privatizzazioni tra opportunità e rischi • Servizi pubblici in bilico tra Stato e mercato • Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comp. ec. • Spending review • Liberalizzazioni, referendum e Sent. Corte Cost. 20.7.2012 n. 199/200 • Liberalizzazioni e Decreto Sviluppo bis • Rapporti tra enti locali e società partecipate • La Holding: luci ed ombre di uno strumento • Responsabilità amministratori pubblici • Giurisdizione responsabilità amministratori • Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni • TIA e IVA 4
  • 5. Privatizzazione: opportunità e rischi Dalla privatizzazione dei servizi pubblici risorse utili per la crescita con un miglioramento della qualità oppure la rendita del monopolista pubblico piuttosto che essere erosa e distribuita ai cittadini, viene semplicemente trasferita ai privati in assenza di vincoli concorrenziali? 5
  • 6. Chi è a favore • Gestione aziendale (principi, metodi, economicità) • Privatizzazione formale (adozione forma giuridica privatistica) • Privatizzazione sostanziale (soci privati con competenze finanziarie ed operative) • Liberalizzazione (percorso verso…) 6
  • 7. Chi è contro • Fenomeno cresciuto rapidamente (a volte fuori controllo) • Moltiplicazione luoghi di potere e rappresentanza • Talvolta utilizzate per eludere vincoli (patto stabilità, limiti assunzioni) • Percorso interrotto verso libero mercato. 7
  • 8. Società mono servizio • servizi di trasporto pubblico locale (oneri di servizio pubblico e tariffe strutturalmente al di sotto dei costi); • igiene urbana (sia che si trovino in regime di tassa che in regime di tariffa hanno l’obiettivo del pareggio) • distribuzione del gas. 8
  • 9. Società multi servizio • Società ad intero capitale pubblico o Società a capitale misto, in alcuni casi quotate in mercati regolamentati, spesso operanti su ambiti territoriali vasti e indirizzate soprattutto nei servizi a rete ed energetici, ove si trovano margini di redditività più elevati 9
  • 10. Sintesi • L’utile medio di esercizio delle multi è quadruplo rispetto a quello delle mono • L’incidenza del fatturato sul valore della produzione è assolutamente maggiore dei trasferimenti pubblici nelle multi rispetto alle mono • Dal punto di vista reddituale, l’aggregato nelle regioni del Sud presenta una perdita di 90 milioni di Euro, quello delle regioni del Centro un utile di 50 milioni di Euro, quello delle regioni del Nord un utile di 1,1 miliardi di Euro. 10
  • 11. Servizi Pubblici In bilico tra Stato e mercato 11
  • 12. Legge 29 marzo 1903, n. 103 - Costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile - Impianto ed esercizio della illuminazione pubblica e privata - Costruzione di fognature ed utilizzo delle sostanze fertilizzanti - Costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica - Costruzione ed esercizio di reti telefoniche comunali - Impianto ed esercizio di farmacie - Nettezza pubblica e sgombro d’immondizie dalle case - Trasporti funebri - Costruzione ed esercizio di molini e forni comunali - Costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione 12
  • 13. Legge 29 marzo 1903, n. 103 (segue) - Costruzione ed esercizio di mercati pubblici - Costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici - Fabbrica e vendita di ghiaccio - Costruzione ed esercizio di asili notturni - Impianto ed esercizio di omnibus, automobile e di ogni altro idoneo mezzo diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni - Produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi - Pubbliche affissioni eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità - Essiccatoi di granturco e relativi depositi - Stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di vite ed altre piante arboree o fruttifere 13
  • 14. Servizi pubblici • Servizi strumentali: le attività rivolte alla P.A. a supporto di funzioni pubblicistiche di cui resta titolare l’Ente di riferimento. • I servizi pubblici propriamente detti: attività che sono dirette a gestire servizi che mirano a soddisfare direttamente esigenze generali della collettività • SP di rilevanza economica: acquisisce rilevanza economica quel servizio che si innesta in un settore per il quale almeno potenzialmente sussiste una redditività ed un mercato competitivo 14
  • 15. Differenze “empiriche” servizio pubblico locale : utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo attività strumentale: il beneficio della prestazione è soltanto dell’ente e l’ente è l’unico pagatore del corrispettivo. 15
  • 16. Modalità di gestione • Affidamento a società di capitali, mediante procedure ad evidenza pubblica • Affidamento diretto a: – società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica – società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con gli enti che la controllano. 16
  • 17. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Il dl 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/07/2010). 17
  • 18. Riduzione membri organi sociali Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono tenutI ad adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. La previsione in commento ripropone il tema relativo alla necessità di stabilire i casi in cui un organismo con personalità giuridica di diritto privato può essere considerato “pubblico”. Si ricorda che a livello comunitario vige il principio secondo il quale tutti coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche devono essere considerati organismi pubblici a prescindere dalla forma giuridica che assumono. 18
  • 19. Riduzione compensi amministratori Riduzione dei compensi degli amministratori e dei membri del collegio sindacale. I compensi previsti per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono ridotti del 10%: – nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite in tale conto è stato recentemente pubblicato dall'Istat sulla G.U. n. 171 del 24/07/2010) – nelle società possedute, direttamente o indirettamente, in misura totalitaria alla data del 31/05/2010 dalle amministrazioni pubbliche. – In base alla ridefinizione dell'ambito di applicazione della disposizione avvenuta in sede di conversione del decreto, sono ora tenute ad applicare la riduzione del 10% dei compensi anche le società partecipate indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, purché tale partecipazione possa comunque configurarsi come totalitaria. Tuttavia, tale obbligo, sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette, non scatta immediatamente, ma sorge a partire dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31/05/2010. La disposizione non si applica alle società quotate e alle loro controllate. 19
  • 20. Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e rilascio di garanzie a partecipate non quotate Salvo quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile in caso di perdite d’esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, tutte le amministrazioni pubbliche, fra cui i Comuni e le Province (escluse quelle autonome, le Regioni e gli enti del s.s.n.) non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero, che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti 20
  • 21. Liquidazione società partecipate 32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre 2012 - Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ) i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. 21
  • 22. Liquidazione società partecipate (segue1) Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre 2012 - Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ), il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. 22
  • 23. Liquidazione società partecipate (segue2) • La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; 23
  • 24. Spending Review Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 24
  • 25. Finalità Il Decreto ha la finalità di introdurre un processo di Spending review nel settore delle Amministrazioni Pubbliche mediante l’introduzione di prescrizioni indirizzate alla razionalizzazione dei livelli di spesa delle Amministrazioni centrali, degli enti previdenziali e delle amministrazioni territoriali. 25
  • 26. Messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche il DL 95/2012 limita il ricorso alle società partecipate dagli enti territoriali ed individua nell’incremento della libera concorrenza dei mercati dei servizi pubblici la strada (obbligata) per l’esternalizzazione di attività dell’ente. 26
  • 27. Liquidazione: comma 1 dell’art. 4 stabilisce che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente: 1. allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013; 2. all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1 gennaio 2014. 27
  • 28. Agevolazioni fiscali Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell‘ imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 28
  • 29. Sanzioni? Non sono previste sanzioni per gli enti che non adempiono entro le suddette date agli obblighi previsti dall’art. 4; Ove l’amministrazione non proceda allo scioglimento o dismissione della partecipata, a decorrere dal 1 gennaio 2014 tali società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 29
  • 30. Esclusioni: comma 3 Il comma 3 disciplina i casi di esclusione dall’obbligo di scioglimento o dismissione prevedendo che tali disposizioni non si applicano: – alle società che erogano servizi in favore dei cittadini; – alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; – le società da individuarsi con Dpcm sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale (tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati ed efficacia dei controlli sull’erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo); – le società Consip e Sogei 30
  • 31. Chi si salva? • le holding, che di regola non vivono di proventi da prestazioni ma di una quota di dividendi • le società strumentali delle società di servizi pubblici, a condizione che abbiano la fonte del loro fatturato nella società controllante e non nell'ente locale. • le società che "erogano servizi in favore dei cittadini". In questa categoria rientrano, per quanto riguarda gli enti locali, tutte le aziende di servizi pubblici locali, a prescindere dal fatto che essi trovino la loro fonte di reddito in una tariffa o nei proventi generati da un contratto di servizio. La norma, infatti, non fa cenno ai ricavi bensì alla natura della prestazione. 31
  • 32. Problemi per liquidazione • Società poco appetibili sul piano economico (salva revisione onerosa del contratto di servizio) • Cessione a qualunque costo pur di rispettare i termini di legge • Dipendenti • Accollo dei debiti da parte degli enti 32
  • 33. Governance società partecipate (a) •In base al comma 4 i consigli di amministrazione delle società partecipate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero per le società a partecipazione indiretta due scelti tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante. •Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. •La norma prevede, inoltre, che i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. •È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. •La disposizione si applica a partire dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del Decreto. 33
  • 34. Governance società partecipate (b) In base al comma 5 i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nell’ipotesi di consigli di amministrazione composti da 5 membri, tre membri devono essere scelti tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante (nel caso di controllo indiretto). Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree: relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. 34
  • 35. La verifica dei crediti e debiti reciproci A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 35
  • 36. Liberalizzazioni Referendum e Corte Cost. 20.7.2012 n. 199 e 200 36
  • 37. La storia • Art. 23-bis dl 112/2008 limita affidamento in house providing (strumento derogatorio a modalità ordinarie costituite da gara / parere antitrust sopra i 200.000 € di affidamento) • Norma esce indenne da controllo costituzionalità richiesto da alcune regioni • Referendum giugno 2011 norma abrogata • Art. 4 dl 138/2011 ripropone norma in versione più restrittiva (escludendo servizio idrico oggetto di referendum). 37
  • 38. Articolo 4 dl 138/2011 • I giudici delle leggi con la sentenza 20 luglio 2012 n. 199 hanno "annullato" l'articolo 4 del Dl 138/2011 che limitava le ipotesi di affidamento in house dei servizi pubblici locali senza gara al di sotto dei 900mila euro alle società a capitale interamente pubblico . • Salta quindi la norma che disponeva la privatizzazione dei servizi pubblici da parte degli enti locali. 38
  • 39. Normativa comunitaria Il superamento di tale soglia determinerebbe l'esclusione della possibilità di affidamenti diretti. “Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l'abrogato art. 23-bis - in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.” 39
  • 40. Articolo 3, 3c, del Dl 138/2011 Prevedeva l'abrogazione dopo il 30 settembre 2012 di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Con la sentenza numero 200 i giudici della corte costituzionale hanno bocciato il comma 3 perché «l'effetto della soppressione automatica e generalizzata delle normative statali oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a competenze regionali. 40
  • 41. Spending Review Art 4, c. 8 DL 6 luglio 2012, n. 95 A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. 41
  • 42. Liberalizzazioni: non è finita Decreto sviluppo bis 42
  • 43. Nuovi limiti all’ in House • Con il decreto sviluppo bis, il governo intende porre nuovi paletti all'in house. • Per gli affidamenti per cui non è prevista una scadenza, gli enti locali dovranno inserire nel contratto di servizio un termine, pena la cessazione al 31 dicembre 2013. • Per gli affidamenti concessi alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica che erano già quotate, e a loro controllate, cessano alla scadenza prevista; inoltre quelli che non prevedono una scadenza cessano automaticamente il 31 dicembre 2020 43
  • 44. in House • Con il termine « in house» si fa riferimento alla gestione di un servizio che un ente pubblico (generalmente locale) garantisce attraverso una società controllata al 100% (o controllo analogo). • L'affidamento del servizio avviene senza gara e aggira anche le regole di concorrenza disposte in passato per molti settori. 44
  • 45. Rapporti tra Enti Locali e società partecipate Gli Enti Locali, in attesa di una definitiva razionalizzazione e definizione sistematica dell’impianto normativo e concettuale del comparto, devono correttamente improntare la propria pianificazione strategica, fornendo il corretto indirizzo e indicando gli obiettivi da raggiungere 45
  • 46. Gli enti locali devono: • Conoscere l’attività delle Società partecipate, i dati gestionali e quelli economici e finanziari; • Disporre, per le proprie controllate, di strumenti di direzione e controllo adeguati anche a garantire la costante osservanza a tutte le disposizioni di legge; • Esercitare nelle controllate attività di indirizzo della gestione, con una forte incidenza sui risultati economici e finanziari, attraverso sistemi di controllo preventivo, concomitante e successivo sulle Partecipate. 46
  • 47. Un percorso virtuoso 1) La verifica della composizione del Patrimonio Netto delle Partecipate 2) La verifica degli assets immobiliari esistenti all’interno dell’attivo patrimoniale 3) La verifica sull’adozione di un piano industriale e finanziario di breve – medio periodo per l’attività delle Partecipate 4) La previsione di un’ attività almeno annuale di conferma e revisione del piano industriale e finanziario 5) L’analisi dei fabbisogni finanziari delle Partecipate 6) L’analisi dello Statuto delle Partecipate, al fine di definirne gli aspetti legati al corretto grado di controllo da parte dell’Ente 7) L’analisi congiunta dei fabbisogni finanziari rilevati nelle Partecipate e dei coincidenti fabbisogni dell’Ente socio. 47
  • 48. Holding degli enti locali Luci ed ombre di uno strumento di controllo delle partecipate 48
  • 49. Corte dei conti deliberazione n. 13/2008 Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società “satellite”, potrebbe essere la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall’ente locale, che opera come holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall’ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche 49
  • 50. Holding per gli enti locali La società holding per gli enti locali deve derivare da un programma di razionalizzazione organizzativa della governance societaria tesa a rendere più efficace il sistema della programmazione e controllo delle società partecipate e non deve essere motivata da mere finalità di elusione di disposizioni di legge che riguardano gli enti locali. • Favorendo un processo aggregativo con altri comuni • Determinando una riduzione dei costi di struttura delle società partecipate in misura tale da coprire quanto meno quelli aggiuntivi della holding. NB: Holding ammessa se operativa, dubbi se strumentale. 50
  • 51. Responsabilità Fattispecie di responsabilità contestabili agli amministratori e revisori degli enti pubblici. 51
  • 52. Direzione e coordinamento di società Articolo 2497. Responsabilità. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. … 52
  • 53. Omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle partecipate “Sussiste la responsabilità dei Sindaci (comunali) che hanno omesso di esercitare nei confronti degli amministratori revocati l'azione sociale di responsabilità prevista dall'articolo 2393 codice civile, causando la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al sindaco competeva convocare il consiglio comunale per deliberare in merito all’azione di responsabilità e questo non è stato fatto.” 53
  • 54. Criteri contrari ad ogni principio di efficienza ed economicità condannato i componenti della giunta comunale per avere costituito una società partecipata al solo scopo di assumere il personale per il tramite dello schermo societario, concorrendo alla gestione della partecipata con criteri contrari ad ogni principio di efficienza ed economicità. 54
  • 55. Omessa revoca degli amministratori delle partecipate “Delle due l’una, se la Regione riteneva che la società potesse raggiungere il pareggio economico, pur in presenza dei vincoli impostigli sull’acquisto del latte, dovevano provvedere all’immediata revoca degli amministratori della spa, perché evidentemente incapaci di raggiungere gli obiettivi prefissati; se, al contrario, ritenevano corretta l’analisi degli amministratori della spa, relativamente alle cause strutturali delle perdite, dovevano intervenire rivedendo le decisioni a suo tempo prese in termini di prezzo e volume del latte acquistato.” 55
  • 56. Abuso di uno schema societario o di una struttura di gruppo Tra i suddetti illeciti amministrativi può senz’altro annoverarsi , beninteso in linea teorica, anche l’abuso di uno schema societario o di una struttura di gruppo, qualora si dimostri che ciò abbia comportato, per il socio pubblico, un’elusione di inderogabili vincoli pubblicistici (domestici o comunitari) od anche solo una lievitazione o moltiplicazione dei costi gestionali sproporzionata o comunque immotivata o inutile rispetto all’obiettivo finale perseguito (si pensi, a titolo di mero esempio, non solo ai compensi pagati ad una pletora di amministratori e revisori – le c.d. “poltrone” – ma anche alle imposte ed agli altri costi “di struttura”).” 56
  • 57. Inutilità delle società Il pubblico Ministero aveva evidenziato il prolungato stato di inattività societaria ed aveva chiesto il risarcimento per le perdite derivanti principalmente dagli oneri sostenuti per gli organi societari. 57
  • 58. Omessa Pianificazione e Controllo ha condannato il Consiglio Comunale al risarcimento dei dati causati dalla delibera di ricapitalizzazione di una società partecipata, in assenza di progetti e piani gestionali, mettendo in atto, secondo la procura, “una soluzione gestoria ispirata alla privatizzazione, con la distribuzione degli utili ai privati ed il carico delle perdite all'ente pubblico.” 58
  • 59. Segue rinunciando, in pratica, alla gestione diretta dell'intera struttura. E sta proprio in tale rinuncia la dimostrazione di quanto fosse inutile la Società, cosicché, se per realizzare il progetto sociale fosse stato proprio necessario ricorrere a soggetti privati, tanto valeva che il Comune stipulasse direttamente il contratto di collaborazione, senza ricorrere all'artificio di creare (o, più propriamente, di mantenere in vita) una società che, da un lato, era priva di contenuti e, dall'altro, comportava in ogni caso spese continue di mantenimento”. 59
  • 60. Nomina di amministratori privi di competenze. responsabilità dei Sindaci quotisti contestando: – la nomina, a componenti del C.d.A., di persone prive dei necessari requisiti benché lo statuto del Consorzio prevedesse, per essi, il “possesso di una specifica competenza professionale tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati”; – l’aver approvato, come evidenziato nell’atto di citazione, l’inizio di un’attività imprenditoriale senza alcuna istruttoria comprendente anche l’elaborazione di un organico piano aziendale o valutazione ponderata – l’omessa vigilanza sulla gestione, nonostante lo statuto attribuisse all’assemblea il controllo amministrativo, oltre che politico, della stessa, la definizione “dei relativi programmi e delle linee programmatiche” e l’art. 2746/2° c.c. desse loro il diritto di avere notizie; 60
  • 61. Fattispecie di danno diretto al patrimonio dell’Ente collegato alla cessione di una società partecipata Danno diretto arrecato dal sindaco, dal vice segretario generale e responsabile di settore, da quattro assessori e dai revisori per: – una cessione di società partecipata, senza gara e con perizia affidata a soggetto in conflitto di interessi che ha consentito per l’acquirente il realizzo di notevoli plusvalenze; – la concessione di rateizzazione senza interessi del corrispettivo. 61
  • 62. Giurisdizione Responsabilità amministratori Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20940 62
  • 63. Giurisdizione giudice ordinario Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella della Corte dei Conti, l'azione per il risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori e dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico. 63
  • 64. Giurisdizione Corte dei Conti La giurisdizione della Corte dei Conti, invece, sussiste nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle suddette società i cui comportamenti abbiano compromesso la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, così da arrecare pregiudizio al patrimonio del socio pubblico direttamente e non come mero riflesso del danno al patrimonio sociale. 64
  • 65. Giurisdizione Corte dei Conti (segue) La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste, inoltre, nei confronti del rappresentante dell'ente partecipante (o comunque del titolare del potere di decidere per esso) che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione (Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20940 cfr. anche Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20941). 65
  • 66. Riscossione tributi locali Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni 66
  • 67. Niente più Equitalia Dal 1° gennaio 2013 la riscossione spontanea dei tributi locali deve essere effettuata solo dai Comuni, ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3) del DLgs. n. 446/1997, senza possibilità di affidamento a terzi. 67
  • 68. Tassa igiene ambientale Il problema dell’IVA sulla tassa rifiuti 68
  • 69. Corte di cassazione sent. 3765/2012 • La TIA è un tributo a cui non è applicabile l’IVA. • 1 mld la stima dell’IVA da rimborsare ai contribuenti • Il MinEconomia nonostante la Cassazione continua a pretendere l’applicazione dell’imposta. 69