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STUDIO
PANATO
Dottori Commercialisti
Le società partecipate
Andrea Arrigo Panato
Youth Politicians’ Best Practice 2012 - http://www.ypbpr.it/
Scuola di Alta Formazione non-partisan per Amministratori Pubblici Under 35
Villa Alba – Gardone Riviera
2. Chi sono
Laureato in Economia presso l‟Università Bocconi, è Dottore
Commercialista e Revisore Legale.
La sua attività professionale è rivolta in maniera principale a
fornire consulenza fiscale e societaria ad imprese organizzate in
forma di società di capitali. Ha maturato una particolare
esperienza nella gestione ordinaria e straordinaria occupandosi in
particolar modo di valutazioni d‟azienda ed operazioni di finanza
@commercialista straordinaria: Fusioni, scissioni, LBO, ecc..
E’ autore del libro “Le Perizie di stima e la valutazione d’azienda
nelle operazioni straordinarie” e di numerosi articoli per le
principali case editrici professionali.
Relatore a numerosi convegni, è docente della Scuola di Alta
Formazione ( Fondazione Dottori Commercialisti e Università
Bocconi).
È membro del Cda della Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano.
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3. Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si
vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi,
Semplificare ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di
complicare. Pochi sono capaci di semplificare.
è più difficile Per semplificare bisogna togliere, e per togliere
bisogna sapere che cosa togliere, come fa lo scultore
quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra
tutto quel materiale che c’è in più.
Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo
interno una scultura bellissima, come si fa a sapere
dove ci si deve fermare nel togliere, senza rovinare la
scultura? Togliere invece che aggiungere vuol dire
riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella
loro essenzialità. Questo processo porta fuori dal
Bruno Munari tempo e dalle mode…
La semplificazione è il segno dell’intelligenza,
un antico detto cinese dice: quello che non si può dire
in poche parole non si può dirlo neanche in molte.
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4. Indice
• Privatizzazioni tra opportunità e rischi
• Servizi pubblici in bilico tra Stato e mercato
• Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comp. ec.
• Spending review
• Liberalizzazioni, referendum e Sent. Corte Cost. 20.7.2012 n. 199/200
• Liberalizzazioni e Decreto Sviluppo bis
• Rapporti tra enti locali e società partecipate
• La Holding: luci ed ombre di uno strumento
• Responsabilità amministratori pubblici
• Giurisdizione responsabilità amministratori
• Dal 1° gennaio, riscossione dei tributi locali solo da parte dei Comuni
• TIA e IVA
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5. Privatizzazione: opportunità e rischi
Dalla privatizzazione dei servizi pubblici risorse utili per
la crescita con un miglioramento della qualità
oppure
la rendita del monopolista pubblico piuttosto che essere
erosa e distribuita ai cittadini, viene semplicemente
trasferita ai privati in assenza di vincoli concorrenziali?
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6. Chi è a favore
• Gestione aziendale (principi, metodi,
economicità)
• Privatizzazione formale (adozione forma
giuridica privatistica)
• Privatizzazione sostanziale (soci privati con
competenze finanziarie ed operative)
• Liberalizzazione (percorso verso…)
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7. Chi è contro
• Fenomeno cresciuto rapidamente (a volte
fuori controllo)
• Moltiplicazione luoghi di potere e
rappresentanza
• Talvolta utilizzate per eludere vincoli (patto
stabilità, limiti assunzioni)
• Percorso interrotto verso libero mercato.
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8. Società mono servizio
• servizi di trasporto pubblico locale (oneri di
servizio pubblico e tariffe strutturalmente al di
sotto dei costi);
• igiene urbana (sia che si trovino in regime di
tassa che in regime di tariffa hanno l’obiettivo
del pareggio)
• distribuzione del gas.
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9. Società multi servizio
• Società ad intero capitale pubblico o Società a
capitale misto, in alcuni casi quotate in
mercati regolamentati, spesso operanti su
ambiti territoriali vasti e indirizzate
soprattutto nei servizi a rete ed energetici,
ove si trovano margini di redditività più
elevati
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10. Sintesi
• L’utile medio di esercizio delle multi è quadruplo
rispetto a quello delle mono
• L’incidenza del fatturato sul valore della produzione
è assolutamente maggiore dei trasferimenti pubblici
nelle multi rispetto alle mono
• Dal punto di vista reddituale, l’aggregato nelle regioni
del Sud presenta una perdita di 90 milioni di Euro,
quello delle regioni del Centro un utile di 50 milioni
di Euro, quello delle regioni del Nord un utile di 1,1
miliardi di Euro.
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12. Legge 29 marzo 1903, n. 103
- Costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua
potabile
- Impianto ed esercizio della illuminazione pubblica e privata
- Costruzione di fognature ed utilizzo delle sostanze fertilizzanti
- Costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica
- Costruzione ed esercizio di reti telefoniche comunali
- Impianto ed esercizio di farmacie
- Nettezza pubblica e sgombro d’immondizie dalle case
- Trasporti funebri
- Costruzione ed esercizio di molini e forni comunali
- Costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione
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13. Legge 29 marzo 1903, n. 103 (segue)
- Costruzione ed esercizio di mercati pubblici
- Costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici
- Fabbrica e vendita di ghiaccio
- Costruzione ed esercizio di asili notturni
- Impianto ed esercizio di omnibus, automobile e di ogni altro idoneo
mezzo diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni
- Produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e
costruzione degli impianti relativi
- Pubbliche affissioni eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli
atti della pubblica autorità
- Essiccatoi di granturco e relativi depositi
- Stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di vite ed altre
piante arboree o fruttifere
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14. Servizi pubblici
• Servizi strumentali: le attività rivolte alla P.A. a
supporto di funzioni pubblicistiche di cui resta
titolare l’Ente di riferimento.
• I servizi pubblici propriamente detti: attività che
sono dirette a gestire servizi che mirano a soddisfare
direttamente esigenze generali della collettività
• SP di rilevanza economica: acquisisce rilevanza
economica quel servizio che si innesta in un settore
per il quale almeno potenzialmente sussiste una
redditività ed un mercato competitivo
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15. Differenze “empiriche”
servizio pubblico locale : utenza diffusa sul
territorio e pagatrice di prezzo
attività strumentale: il beneficio della
prestazione è soltanto dell’ente e l’ente è l’unico
pagatore del corrispettivo.
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16. Modalità di gestione
• Affidamento a società di capitali, mediante
procedure ad evidenza pubblica
• Affidamento diretto a:
– società a capitale misto pubblico privato in cui il socio
privato sia scelto mediante procedure ad evidenza
pubblica
– società a capitale interamente pubblico a condizione che
gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante dell'attività con gli
enti che la controllano.
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17. Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica
Il dl 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica» convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30/07/2010).
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18. Riduzione membri organi sociali
Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, sono tenutI ad adeguare i rispettivi statuti al fine di
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica,
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli.
La previsione in commento ripropone il tema relativo alla necessità di stabilire i casi in
cui un organismo con personalità giuridica di diritto privato può essere considerato
“pubblico”. Si ricorda che a livello comunitario vige il principio secondo il quale tutti
coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche devono essere considerati
organismi pubblici a prescindere dalla forma giuridica che assumono.
18
19. Riduzione compensi amministratori
Riduzione dei compensi degli amministratori e dei membri del collegio
sindacale. I compensi previsti per i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale sono ridotti del 10%:
– nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite in tale conto è stato recentemente
pubblicato dall'Istat sulla G.U. n. 171 del 24/07/2010)
– nelle società possedute, direttamente o indirettamente, in misura totalitaria alla data del
31/05/2010 dalle amministrazioni pubbliche.
– In base alla ridefinizione dell'ambito di applicazione della disposizione avvenuta in sede
di conversione del decreto, sono ora tenute ad applicare la riduzione del 10% dei
compensi anche le società partecipate indirettamente dalle amministrazioni pubbliche,
purché tale partecipazione possa comunque configurarsi come totalitaria.
Tuttavia, tale obbligo, sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette,
non scatta immediatamente, ma sorge a partire dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva al 31/05/2010. La disposizione non si
applica alle società quotate e alle loro controllate.
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20. Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e
rilascio di garanzie a partecipate non quotate
Salvo quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile in caso di perdite
d’esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, tutte le
amministrazioni pubbliche, fra cui i Comuni e le Province (escluse quelle
autonome, le Regioni e gli enti del s.s.n.) non possono effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie
in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero, che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate a fronte di
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti
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21. Liquidazione società partecipate
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'.
Entro il 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre 2012 -
Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ) i comuni mettono in liquidazione
le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.
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22. Liquidazione società partecipate (segue1)
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le
società già costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012 (proroga al 30 settembre
2012 - Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ), il bilancio in utile negli
ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di
capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato
dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
22
23. Liquidazione società partecipate (segue2)
• La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società, con partecipazione paritaria
ovvero con partecipazione proporzionale al numero
degli abitanti, costituite da più comuni la cui
popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i
comuni con popolazione compresa tra 30.000 e
50.000 abitanti possono detenere la partecipazione
di una sola società;
23
25. Finalità
Il Decreto ha la finalità di introdurre un processo di
Spending review nel settore delle Amministrazioni
Pubbliche mediante l’introduzione di prescrizioni
indirizzate alla razionalizzazione dei livelli di spesa
delle Amministrazioni centrali, degli enti previdenziali
e delle amministrazioni territoriali.
25
26. Messa in liquidazione e
privatizzazione di società pubbliche
il DL 95/2012 limita il ricorso alle società partecipate
dagli enti territoriali ed individua nell’incremento della
libera concorrenza dei mercati dei servizi pubblici la
strada (obbligata) per l’esternalizzazione di attività
dell’ente.
26
27. Liquidazione: comma 1 dell’art. 4
stabilisce che per le società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano
conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi
a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento,
si procede, alternativamente:
1. allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
2. all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni (non rinnovabili) a
decorrere dal 1 gennaio 2014.
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28. Agevolazioni fiscali
Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle
pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento
della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta
salva l'applicazione dell‘ imposta sul valore aggiunto, e
assoggettati in misura fissa alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali;
28
29. Sanzioni?
Non sono previste sanzioni per gli enti che non adempiono
entro le suddette date agli obblighi previsti dall’art. 4;
Ove l’amministrazione non proceda allo scioglimento o
dismissione della partecipata, a decorrere dal 1 gennaio 2014
tali società non possono comunque ricevere affidamenti
diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di
affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito
dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale.
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30. Esclusioni: comma 3
Il comma 3 disciplina i casi di esclusione dall’obbligo di
scioglimento o dismissione prevedendo che tali disposizioni non
si applicano:
– alle società che erogano servizi in favore dei cittadini;
– alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
– le società da individuarsi con Dpcm sulla base di particolari esigenze di
interesse pubblico generale (tutela della riservatezza e della sicurezza
dei dati ed efficacia dei controlli sull’erogazione degli aiuti comunitari
del settore agricolo);
– le società Consip e Sogei
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31. Chi si salva?
• le holding, che di regola non vivono di proventi da prestazioni
ma di una quota di dividendi
• le società strumentali delle società di servizi pubblici, a
condizione che abbiano la fonte del loro fatturato nella società
controllante e non nell'ente locale.
• le società che "erogano servizi in favore dei cittadini". In
questa categoria rientrano, per quanto riguarda gli enti locali,
tutte le aziende di servizi pubblici locali, a prescindere dal fatto
che essi trovino la loro fonte di reddito in una tariffa o nei
proventi generati da un contratto di servizio. La norma, infatti,
non fa cenno ai ricavi bensì alla natura della prestazione.
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32. Problemi per liquidazione
• Società poco appetibili sul piano economico (salva
revisione onerosa del contratto di servizio)
• Cessione a qualunque costo pur di rispettare i
termini di legge
• Dipendenti
• Accollo dei debiti da parte degli enti
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33. Governance società partecipate (a)
•In base al comma 4 i consigli di amministrazione delle società partecipate che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da
non più di tre membri di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero per le società a partecipazione
indiretta due scelti tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime e dipendenti della stessa società controllante.
•Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.
•La norma prevede, inoltre, che i dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i
relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza.
•È comunque consentita la nomina di un amministratore unico.
•La disposizione si applica a partire dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.
33
34. Governance società partecipate (b)
In base al comma 5 i consigli di amministrazione delle altre società a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o
cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. Nell’ipotesi di consigli di amministrazione composti da 5
membri, tre membri devono essere scelti tra i dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o tra i dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante
(nel caso di controllo indiretto).
Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe
esclusivamente nelle aree: relazioni esterne e istituzionali e supervisione
delle attività di controllo interno.
34
35. La verifica dei crediti e debiti reciproci
A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata
dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il
Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
35
36. Liberalizzazioni
Referendum e
Corte Cost. 20.7.2012 n. 199 e 200
36
37. La storia
• Art. 23-bis dl 112/2008 limita affidamento in house
providing (strumento derogatorio a modalità
ordinarie costituite da gara / parere antitrust sopra i
200.000 € di affidamento)
• Norma esce indenne da controllo costituzionalità
richiesto da alcune regioni
• Referendum giugno 2011 norma abrogata
• Art. 4 dl 138/2011 ripropone norma in versione più
restrittiva (escludendo servizio idrico oggetto di
referendum).
37
38. Articolo 4 dl 138/2011
• I giudici delle leggi con la sentenza 20 luglio 2012 n.
199 hanno "annullato" l'articolo 4 del Dl 138/2011
che limitava le ipotesi di affidamento in house dei
servizi pubblici locali senza gara al di sotto dei
900mila euro alle società a capitale interamente
pubblico .
• Salta quindi la norma che disponeva la
privatizzazione dei servizi pubblici da parte degli
enti locali.
38
39. Normativa comunitaria
Il superamento di tale soglia determinerebbe l'esclusione della possibilità
di affidamenti diretti. “Tale effetto si verifica a prescindere da
qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed
anche - in linea con l'abrogato art. 23-bis - in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non
impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio
pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole
di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione»
dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale
totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo
"analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve
essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui
propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante
dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.”
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40. Articolo 3, 3c, del Dl 138/2011
Prevedeva l'abrogazione dopo il 30 settembre 2012 di tutte le
disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo
comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge».
Con la sentenza numero 200 i giudici della corte costituzionale
hanno bocciato il comma 3 perché «l'effetto della soppressione
automatica e generalizzata delle normative statali oltre ad avere
una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero
imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul
legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di
competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a
competenze regionali.
40
41. Spending Review
Art 4, c. 8 DL 6 luglio 2012, n. 95
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può
avvenire solo a favore di società a capitale interamente
pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa
e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house
e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o
inferiore a 200.000 euro annui.
Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.
41
43. Nuovi limiti all’ in House
• Con il decreto sviluppo bis, il governo intende porre nuovi
paletti all'in house.
• Per gli affidamenti per cui non è prevista una scadenza, gli enti
locali dovranno inserire nel contratto di servizio un termine,
pena la cessazione al 31 dicembre 2013.
• Per gli affidamenti concessi alla data del 1° ottobre 2003 a
società a partecipazione pubblica che erano già quotate, e a
loro controllate, cessano alla scadenza prevista; inoltre quelli
che non prevedono una scadenza cessano automaticamente il
31 dicembre 2020
43
44. in House
• Con il termine « in house» si fa riferimento
alla gestione di un servizio che un ente
pubblico (generalmente locale) garantisce
attraverso una società controllata al 100% (o
controllo analogo).
• L'affidamento del servizio avviene senza gara
e aggira anche le regole di concorrenza
disposte in passato per molti settori.
44
45. Rapporti tra Enti Locali
e società partecipate
Gli Enti Locali, in attesa di una definitiva
razionalizzazione e definizione sistematica
dell’impianto normativo e concettuale del
comparto, devono correttamente improntare la
propria pianificazione strategica, fornendo il
corretto indirizzo e indicando gli obiettivi da
raggiungere
45
46. Gli enti locali devono:
• Conoscere l’attività delle Società partecipate, i dati
gestionali e quelli economici e finanziari;
• Disporre, per le proprie controllate, di strumenti di
direzione e controllo adeguati anche a garantire la
costante osservanza a tutte le disposizioni di legge;
• Esercitare nelle controllate attività di indirizzo della
gestione, con una forte incidenza sui risultati
economici e finanziari, attraverso sistemi di
controllo preventivo, concomitante e successivo
sulle Partecipate.
46
47. Un percorso virtuoso
1) La verifica della composizione del Patrimonio Netto delle Partecipate
2) La verifica degli assets immobiliari esistenti all’interno dell’attivo
patrimoniale
3) La verifica sull’adozione di un piano industriale e finanziario di breve
– medio periodo per l’attività delle Partecipate
4) La previsione di un’ attività almeno annuale di conferma e revisione
del piano industriale e finanziario
5) L’analisi dei fabbisogni finanziari delle Partecipate
6) L’analisi dello Statuto delle Partecipate, al fine di definirne gli aspetti
legati al corretto grado di controllo da parte dell’Ente
7) L’analisi congiunta dei fabbisogni finanziari rilevati nelle Partecipate
e dei coincidenti fabbisogni dell’Ente socio.
47
48. Holding degli enti locali
Luci ed ombre di uno strumento di
controllo delle partecipate
48
49. Corte dei conti deliberazione n. 13/2008
Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni,
centrali rispetto a reti di società “satellite”, potrebbe
essere la creazione di un apposito organismo societario,
totalmente partecipato dall’ente locale, che opera come
holding titolare delle partecipazioni in precedenza
detenute dall’ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a
tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici
nelle decisioni strategiche
49
50. Holding per gli enti locali
La società holding per gli enti locali deve derivare da un
programma di razionalizzazione organizzativa della
governance societaria tesa a rendere più efficace il sistema
della programmazione e controllo delle società partecipate e
non deve essere motivata da mere finalità di elusione di
disposizioni di legge che riguardano gli enti locali.
• Favorendo un processo aggregativo con altri comuni
• Determinando una riduzione dei costi di struttura delle
società partecipate in misura tale da coprire quanto meno
quelli aggiuntivi della holding.
NB: Holding ammessa se operativa, dubbi se strumentale.
50
52. Direzione e coordinamento di società
Articolo 2497. Responsabilità.
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e
coordinamento di società, agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti
dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazione sociale,
nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all'integrità del patrimonio della società.
…
52
53. Omesso esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori delle partecipate
“Sussiste la responsabilità dei Sindaci (comunali) che
hanno omesso di esercitare nei confronti degli
amministratori revocati l'azione sociale di
responsabilità prevista dall'articolo 2393 codice civile,
causando la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al
sindaco competeva convocare il consiglio comunale
per deliberare in merito all’azione di responsabilità e
questo non è stato fatto.”
53
54. Criteri contrari ad ogni principio di
efficienza ed economicità
condannato i componenti della giunta comunale per
avere costituito una società partecipata al solo scopo
di assumere il personale per il tramite dello schermo
societario, concorrendo alla gestione della partecipata
con criteri contrari ad ogni principio di efficienza ed
economicità.
54
55. Omessa revoca degli amministratori
delle partecipate
“Delle due l’una, se la Regione riteneva che la società
potesse raggiungere il pareggio economico, pur in presenza
dei vincoli impostigli sull’acquisto del latte, dovevano
provvedere all’immediata revoca degli amministratori
della spa, perché evidentemente incapaci di raggiungere
gli obiettivi prefissati; se, al contrario, ritenevano corretta
l’analisi degli amministratori della spa, relativamente alle
cause strutturali delle perdite, dovevano intervenire
rivedendo le decisioni a suo tempo prese in termini di
prezzo e volume del latte acquistato.”
55
56. Abuso di uno schema societario o di una
struttura di gruppo
Tra i suddetti illeciti amministrativi può senz’altro annoverarsi ,
beninteso in linea teorica, anche l’abuso di uno schema
societario o di una struttura di gruppo, qualora si dimostri che
ciò abbia comportato, per il socio pubblico, un’elusione di
inderogabili vincoli pubblicistici (domestici o comunitari) od
anche solo una lievitazione o moltiplicazione dei costi gestionali
sproporzionata o comunque immotivata o inutile rispetto
all’obiettivo finale perseguito (si pensi, a titolo di mero esempio,
non solo ai compensi pagati ad una pletora di amministratori e
revisori – le c.d. “poltrone” – ma anche alle imposte ed agli altri
costi “di struttura”).”
56
57. Inutilità delle società
Il pubblico Ministero aveva evidenziato il prolungato
stato di inattività societaria ed aveva chiesto il
risarcimento per le perdite derivanti principalmente
dagli oneri sostenuti per gli organi societari.
57
58. Omessa Pianificazione e Controllo
ha condannato il Consiglio Comunale al risarcimento
dei dati causati dalla delibera di ricapitalizzazione di
una società partecipata, in assenza di progetti e piani
gestionali, mettendo in atto, secondo la procura, “una
soluzione gestoria ispirata alla privatizzazione, con la
distribuzione degli utili ai privati ed il carico delle
perdite all'ente pubblico.”
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59. Segue
rinunciando, in pratica, alla gestione diretta dell'intera
struttura. E sta proprio in tale rinuncia la dimostrazione
di quanto fosse inutile la Società, cosicché, se per
realizzare il progetto sociale fosse stato proprio
necessario ricorrere a soggetti privati, tanto valeva che
il Comune stipulasse direttamente il contratto di
collaborazione, senza ricorrere all'artificio di creare (o,
più propriamente, di mantenere in vita) una società
che, da un lato, era priva di contenuti e, dall'altro,
comportava in ogni caso spese continue di
mantenimento”.
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60. Nomina di amministratori privi
di competenze.
responsabilità dei Sindaci quotisti contestando:
– la nomina, a componenti del C.d.A., di persone prive dei necessari
requisiti benché lo statuto del Consorzio prevedesse, per essi, il
“possesso di una specifica competenza professionale tecnica e/o
amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati”;
– l’aver approvato, come evidenziato nell’atto di citazione, l’inizio di
un’attività imprenditoriale senza alcuna istruttoria comprendente
anche l’elaborazione di un organico piano aziendale o valutazione
ponderata
– l’omessa vigilanza sulla gestione, nonostante lo statuto attribuisse
all’assemblea il controllo amministrativo, oltre che politico, della
stessa, la definizione “dei relativi programmi e delle linee
programmatiche” e l’art. 2746/2° c.c. desse loro il diritto di avere
notizie;
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61. Fattispecie di danno diretto al patrimonio dell’Ente
collegato alla cessione di una società partecipata
Danno diretto arrecato dal sindaco, dal vice segretario
generale e responsabile di settore, da quattro assessori
e dai revisori per:
– una cessione di società partecipata, senza gara e con
perizia affidata a soggetto in conflitto di interessi che
ha consentito per l’acquirente il realizzo di notevoli
plusvalenze;
– la concessione di rateizzazione senza interessi del
corrispettivo.
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63. Giurisdizione giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non
in quella della Corte dei Conti, l'azione per il
risarcimento dei danni subiti da una società a
partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite
degli amministratori e dei dipendenti, non essendo in
tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma
personalità giuridica della società, né un rapporto di
servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della
partecipazione, né un danno direttamente arrecato
allo Stato o ad altro ente pubblico.
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64. Giurisdizione Corte dei Conti
La giurisdizione della Corte dei Conti, invece, sussiste nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti delle
suddette società i cui comportamenti abbiano
compromesso la ragione stessa della partecipazione
sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento
di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse
pubbliche, così da arrecare pregiudizio al patrimonio del
socio pubblico direttamente e non come mero riflesso del
danno al patrimonio sociale.
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65. Giurisdizione Corte dei Conti (segue)
La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste, inoltre, nei
confronti del rappresentante dell'ente partecipante (o
comunque del titolare del potere di decidere per esso)
che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri
diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della
partecipazione
(Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20940 cfr. anche Cass. SS.UU.
12.10.2011 n. 20941).
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67. Niente più Equitalia
Dal 1° gennaio 2013 la riscossione spontanea
dei tributi locali deve essere effettuata solo dai
Comuni, ovvero mediante affidamento diretto
alle società a capitale interamente pubblico ai
sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3) del
DLgs. n. 446/1997, senza possibilità di
affidamento a terzi.
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69. Corte di cassazione sent. 3765/2012
• La TIA è un tributo a cui non è applicabile l’IVA.
• 1 mld la stima dell’IVA da rimborsare ai contribuenti
• Il MinEconomia nonostante la Cassazione continua a
pretendere l’applicazione dell’imposta.
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