1. LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Legge 28 giugno 2012 , n. 92
con le modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
Palermo – 18 febbraio 2014
2. La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Art. 1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina
in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
Finalità del provvedimento:Finalità del provvedimento:Finalità del provvedimento:Finalità del provvedimento:
-realizzare un mercato del lavoro “inclusivo e
dinamico”;
-il lavoro subordinato a T.I. quale forma comune di
rapporto di lavoro e quindi “contratto dominante”;
-valorizzare l’apprendistato come modalità
prevalente per l’ingresso dei Giovani nel MdL;prevalente per l’ingresso dei Giovani nel MdL;
- redistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego
(contrastando la flessibilità malata e revisionando le
norme sui licenziamenti);
2La Riforma del mercato del lavoro
3. segue Finalità del provvedimentoFinalità del provvedimento:
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- rendere più efficiente ed equo l’assetto degli
ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro;
-contrastare l’elusione contributiva e fiscale nell’utilizzo
di taluni istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione di donne e di
lavoratori ultracinquantenni nella vita economica;
- promuovere nuove modalità partecipative di relazioni- promuovere nuove modalità partecipative di relazioni
industriali secondo gli indirizzi europei per migliorare la
competitività delle imprese.
3La Riforma del mercato del lavoro
4. Art. 1 – Sistema di Monitoraggio e Valutazione
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Vengono istituiti un sistema di Monitoraggio e di
valutazione delle misure (a cura di Istat e Sistan – sistema
statistico nazionale) con il concorso delle parti sociali ad
una banca dati informatizzata anonima, a cura di Inps e
Istat ai fini della ricerca scientifica.
4La Riforma del mercato del lavoro
5. Art. 1 – Rapporti di lavoro P.A.
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Eventuale applicabilità della legge al settore pubblico verrà
valutata a seguito di un confronto tra dipartimento della
Funzione Pubblica e OO.SS. maggiormente rappresentative,
nell’ambito del quale saranno definiti misure, modalità e
tempi di attuazione, nonché lo strumento legislativo datempi di attuazione, nonché lo strumento legislativo da
utilizzare, comprese le relative modifiche da apportare al
D.Lgs. 165/2001.
5La Riforma del mercato del lavoro
6. La legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 del decreto-legge 28
Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
giugno 2013, n. 76 semplifica quanto previsto dalla legge n. 92 sulla
possibilità di contratto senza causale.
Non è più richiesto il requisito della causale ( le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo):
-nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a 12 mesi, comprensivi di proroga (come specificato nella
conversione in legge), compreso il caso di prima missioneconversione in legge), compreso il caso di prima missione
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;
-in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
6La Riforma del mercato del lavoro
7. -Si allargano in questo modo gli spazi della contrattazione collettiva,
anche di secondo livello, che può stabilire autonomamente l’assenza
Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
anche di secondo livello, che può stabilire autonomamente l’assenza
di causale;
-Viene abrogata la norma che stabiliva l’impossibilità di prorogare il
contratto a termine stipulato senza causale.
-Viene estesa al contratto a-causale la sanzione della trasformazione
a tempo indeterminato in caso di continuazione oltre 30 giorni ovvero
oltre 50 giorni (a seconda della durata inferiore o superiore a sei
mesi) nonché in caso di superamento della durata complessiva di 36mesi) nonché in caso di superamento della durata complessiva di 36
mesi.
- Viene eliminato l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare
al Centro per l’impiego la continuazione del rapporto entro i limiti di
tolleranza di 30 e 50 giorni visti sopra.
7La Riforma del mercato del lavoro
8. Per quanto riguarda la questione degli intervalli tra un contratto a
Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Per quanto riguarda la questione degli intervalli tra un contratto a
termine e il successivo:
- viene eliminato l’allungamento previsto dalla legge n.92, riportando
i periodi minimi che devono decorrere, pena la trasformazione a
tempo indeterminato, tra un contratto e l’altro a dieci giorni e venti
giorni (nei casi di contratti di durata rispettivamente inferiore o
superiore a 6 mesi).
- La norma che vieta due assunzioni successive a termine, cioè
senza alcun giorno di interruzione, non trova applicazione neisenza alcun giorno di interruzione, non trova applicazione nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in
relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
8La Riforma del mercato del lavoro
9. -I limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi
Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-I limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi
riguardano tutti i contratti a termine, compresi i contratti
senza causale;
-dal 1° gennaio 2013 l’impugnazione di licenziamenti
avvenuti per la nullità del termine apposto ai contratti
dovrà avvenire entro 120 giorni, ed il deposito del ricorso
entro 180gg.;
-viene specificato il contenuto dell’art. 32 comma 5 L.-viene specificato il contenuto dell’art. 32 comma 5 L.
183/2010 riguardo al risarcimento (da 2,5 a 12 mensilità)
oltre alla conversione del contratto a tempo
indeterminato per il torto subito dal lavoratore;
9La Riforma del mercato del lavoro
10. Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-viene prevista la misura dell’1,4% della retribuzione,
quale contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro
per gli ammortizzatori sociali;
-tale contributo non è dovuto nel caso di assunzioni in
sostituzione o per attività stagionali;
-il contributo è restituito in caso di conversione del rapporto a-il contributo è restituito in caso di conversione del rapporto a
tempo indeterminato, nel limite delle ultime 6 mensilità
pagate.
10La Riforma del mercato del lavoro
11. -Nei casi di licenziamento per motivazioni economiche, la
Art. 1 – Tipologie contrattuali
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-Nei casi di licenziamento per motivazioni economiche, la
procedura di conciliazione obbligatoria e preventiva non trova
applicazione in presenza di licenziamento per superamento del
periodo di comporto nonché per i licenziamenti e le interruzioni
di contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma
34. della legge 28 giugno 2012. n. 92 (cambi di appalto con
continuazione della attività in applicazione di clausola sociale
contrattuale e chiusura di cantiere);contrattuale e chiusura di cantiere);
-Viene chiarito, positivamente, che la mancata presentazione
di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione sarà
valutata dal giudice nel corso del processo.
11La Riforma del mercato del lavoro
12. Le novità principali sul “Contratto a tempo determinato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riformaDisciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Causale
Sempre necessaria per ogni
assunzione a termine
Non richiesta per:
-Il primo contratto a termine
di durata non superiore a 12
mesi, comprensivi di proroga;
-In ogni alta ipotesi prevista
dai contratti nazionali e/o
aziendali
12La Riforma del mercato del lavoro
aziendali
13. Le novità principali sul “Contratto a tempo determinato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riformaDisciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Durata Massima
36 mesi senza contare i periodi
di somministrazione a termine
36 mesi contando anche i
periodi di somministrazione a
termine
Prosecuzione
oltre il termine
Consentita per massimo:
- 20 giorni, se il contratto ha
durata fino a 6 mesi;
- 30 giorni, se il contratto ha
Consentita per massimo:
- 30 giorni, se il contratto ha
durata fino a 6 mesi;
- 50 giorni, se il contratto ha
13La Riforma del mercato del lavoro
oltre il termine
- 30 giorni, se il contratto ha
durata oltre 6 mesi.
- 50 giorni, se il contratto ha
durata oltre 6 mesi.
14. Le novità principali sul “Contratto a tempo determinato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Comunicazione
prosecuzione
lavoro al centro
per l’impiego
Non dovuta Non dovuta
14La Riforma del mercato del lavoro
per l’impiego
15. Le novità principali sul “Contratto a tempo determinato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Riassunzione a
termine
Consentita dopo:
-10 giorni, se il contratto ha
durata fino a 6 mesi;
- 20 giorni, se il contratto ha
Consentita dopo:
-10 giorni, se il contratto ha
durata fino a 6 mesi;
- 20 giorni, se il contratto ha
durata oltre 6 mesi.
Senza limiti temporali:
15La Riforma del mercato del lavoro
- 20 giorni, se il contratto ha
durata oltre 6 mesi.
Senza limiti temporali:
-Lavoratori stagionali,
-Casi previsti dai Contratti
nazionali ed aziendali.
16. Le novità principali sul “Contratto a tempo determinato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina
Le regole prima della
riforma
Dopo la riformaDisciplina
riforma
Dopo la riforma
Ricorso per la
nullità del
termine
-Impugnazione entro 60 gg.
-Deposito ricorso entro
270 gg.
- Impugnazione entro
120 gg.
- Deposito ricorso entro
180 gg.
- previsto in misura dello
1,4% salvo che nel caso di
assunzioni in sostituzione o
16La Riforma del mercato del lavoro
Contributo
aggiuntivo per
ammortizzatori
- non previsto
assunzioni in sostituzione o
per attività stagionali. Il
contributo è restituito in
caso di conversione del
rapporto a T.I., nel limite
delle ultime 6 mensilità
pagate
17. Le novità principali sul “Contratto di inserimento”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- vengono aboliti gli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del Dlgs
276/2003 sancendo così la fine del contratto di
inserimento;
-Vengono altresì salvaguardati però le assunzioni effettuate-Vengono altresì salvaguardati però le assunzioni effettuate
con questo strumento, fino al 31/12/2012.
17La Riforma del mercato del lavoro
18. - Viene inserita una durata minima del contratto di
Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- Viene inserita una durata minima del contratto di
apprendistato di 6 mesi, fatti salvi i contratti stipulati per
attività stagionali;
- Se le parti manifestano la volontà di recedere dal contratto,
nel periodo di preavviso continua ad applicarsi il contratto di
apprendistato;
-A partire dal 1° gennaio 2013 il numero delle assunzioni
che un datore di lavoro può operare in rapporto agliche un datore di lavoro può operare in rapporto agli
specializzati e/o qualificati presenti in azienda, è di 3 a 2.
Mentre il rapporto rimane di 1 a 1 per i datori di lavoro
che occupano meno di 10 addetti. Rimane il rapporto di 3
specializzati e 3 apprendisti;
18La Riforma del mercato del lavoro
19. - non possono essere assunti apprendisti con contratto di
Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- non possono essere assunti apprendisti con contratto di
somministrazione a T.D., mentre è possibile assumere con
contratto di somministrazione a T.I.;
- L’assunzione di nuovi apprendisti è possibile se risultano
stabilizzati la metà dei rapporti di apprendistato svolti nell’ultimo
triennio. In ogni caso, è data facoltà di attivare un nuovo
apprendistato;
-per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della riforma, il
vincolo è ridotto dal 50 al 30%;
--sono esclusi da queste clausole i datori di lavoro che
hanno fino a 10 dipendenti;
19La Riforma del mercato del lavoro
20. Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-dal 1° gennaio 2013, sugli apprendisti è dovuta anche
l’aliquota dell’1,31% per gli ammortizzatori (ASPI);
-dal 1° gennaio 2013 in caso di mancata stabilizzazione
dell’apprendista, il datore di lavoro dovrà pagare all’Inps un
contributo pari al 50% dell’indennità mensile ASPI per ogni 12
mesi di anzianità del lavoratore negli ultimi 3 anni;mesi di anzianità del lavoratore negli ultimi 3 anni;
- tale contributo non è dovuto in caso di dimissioni del
lavoratore o recesso del datore per giusta causa.
20La Riforma del mercato del lavoro
21. Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
L’art. 9, comma 3, della legge 99/2013 introduce un
comma 2 bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, stabilendo:
-che è possibile trasformare i contratti di apprendistato
per la qualifica o diploma professionale, allo scopo di
conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, in
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere;di mestiere;
-la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva.
21La Riforma del mercato del lavoro
22. Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Durata minima Non prevista 6 mesi
Rapporto tra
apprendisti e
lavoratori
qualificati
1:1
Dal 1° gennaio 2013 il
rapporto di 3 a 2; deroga per
datori di lavoro fino a 10
dipendenti il rapporto è di 1
22La Riforma del mercato del lavoro
qualificati
dipendenti il rapporto è di 1
a 1
23. Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riformaDisciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Stabilizzazione
per nuove
assunzioni
Vincolo non previsto
L’assunzione di nuovi
apprendisti è possibile se
risultano già stabilizzati la
metà degli apprendisti
nell’ultimo triennio. In ogni
caso è data facoltà di
attivare 1 apprendistato:
-Per i primi 36 mesi il vincolo
23La Riforma del mercato del lavoro
-Per i primi 36 mesi il vincolo
è ridotto dal 50% al 30%
- sono esclusi i datori di
lavoro con 10 dipendenti
24. Le novità principali sul “Contratto di Apprendistato”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina
Le regole prima della
riforma
Dopo la riformaDisciplina
riforma
Dopo la riforma
Contributi per
ammortizzatori
Si versa l’aliquota
unica agevolata
Dal 1° gennaio 2013 è dovuta sugli
apprendisti una aliquota dell’1,31%
(ASPI)
Contributo per
risoluzione del
Dal 1° gennaio 2013, in caso di mancata
stabilizzazione è dovuto un contributo
all’INPS pari al 50% dell’indennità
mensile ASPI per ogni 12 mesi di
24La Riforma del mercato del lavoro
risoluzione del
rapporto di
apprendistato
Non previsto
mensile ASPI per ogni 12 mesi di
anzianità del lavoratore negli ultimi 3
anni. Contributo non dovuto in caso di
dimissioni del lavoratore o recesso del
datore di lavoro per giusta causa
25. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Part-Time”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Vengono introdotte sostanzialmente due modifiche al
D.L. 61/2000:
* il diritto del lavoratore a vedere inserito nel CCNL “le
condizioni e modalità per richiedere l’eliminazione o la
modifica delle clausole flessibili ed elastiche previste dal
CCNL;CCNL;
* viene riconosciuta ai lavoratori studenti e ai lavoratori
affetti da patologie oncologiche la possibilità di revocare il
consenso alle clausole flessibili ed elastiche.
25La Riforma del mercato del lavoro
26. Le novità principali sul “Contratto di lavoro
Intermittente o a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- il lavoro discontinuo introdotto dal DLgs 276/2003 definito
dai CCNL, in base alle esigenze, per periodi (settimane – mesi
– anni) viene modificato (art. 34 e 35 DLGs 276/2003) così di
seguito:
* viene introdotta la obbligatorietà dell’indennità di
disponibilità da corrispondere comunque indipendentementedisponibilità da corrispondere comunque indipendentemente
dalla chiamata;
* viene ampliato il limite di età per l’utilizzo di questo
istituto, comprendendo soggetti sotto i 25 anni e sopra i 55
(non più 45);
26La Riforma del mercato del lavoro
27. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Intermittente o
a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
* viene introdotta l’obbligatorietà della comunicazione della
durata del lavoro, alla Direzione territoriale del lavoro mediante
Sms, Fax o posta elettronica prima della prestazione, con
sanzioni dai 400 ai 2.400 € in caso di omissione;
* i contratti già sottoscritti, ma non compatibili con le nuove
disposizioni cessano gli effetti, decorsi 12 mesi dalla data didisposizioni cessano gli effetti, decorsi 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
27La Riforma del mercato del lavoro
28. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Intermittente o
a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-La legge 99/2013 introduce, con l’eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, un limite
massimo di utilizzo per il contratto di lavoro intermittente;
-Per ciascun lavoratore, esso è pari a 400 giornate di effettivo
lavoro nell'arco di 3 anni solari con lo stesso datore di lavoro.
-In caso di superamento di tale periodo il rapporto si trasforma
in contratto a tempo pieno e indeterminato. Si computanoin contratto a tempo pieno e indeterminato. Si computano
esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate dopo
l'entrata in vigore della presente disposizione.
-Restano fermi i presupposti per l’instaurazione del rapporto di
lavoro.
28La Riforma del mercato del lavoro
29. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Intermittente o
a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Indennità di
disponibilità
Corrisposta solo per risposta
alle chiamate al lavoro
Obbligo di corrisponderla
indipendentemente alla
chiamata
Ambito
soggettivo di
Il contratto è stipulabile in
ogni caso con soggetti di età
inferiore ai 25 anni o
Il contratto è stipulabile con
soggetti sotto i 25 anni e
29La Riforma del mercato del lavoro
soggettivo di
applicazione
inferiore ai 25 anni o
superiore ai 45 anni anche se
pensionati
soggetti sotto i 25 anni e
sopra i 55 anni
30. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Intermittente o
a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riformaDisciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Ambito oggettivo
di applicazione
Previsti i periodi specifici di
ricorso al lavoro intermittente
(fine settimana, vacanze estive,
pasquali e natalizie)
Abrogata la previsione di periodi
specifici di ricorso al lavoro
intermittente
Viene introdotta l’obbligatorietà
della comunicazione della durata
del lavoro non superiore a 30gg.,
30La Riforma del mercato del lavoro
Comunicazione di
inizio periodo
Non dovuta
del lavoro non superiore a 30gg.,
mediante sms, fax o posta
elettronica, agli UPLMO –
sanzioni per omessa denuncia
400 -2.400€
31. Le novità principali sul “Contratto di lavoro Intermittente o
a chiamata”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina
Le regole prima della
riforma
Dopo la riforma
Validità
contratti
stipulati
Validi per l’intero periodo
sottoscritti
La validità dei contratti già
sottoscritti hanno effetti
purché compatibili con le
norme nuove. Viceversa
cessano entro 12 mesi dalla
entrata in vigore della
31La Riforma del mercato del lavoro
entrata in vigore della
presente legge.
Limite Utilizzo
ulteriore
Non esistente
400 giornate di effettivo
lavoro x lavoratore in 3 anni,
con eccezioni settoriali
32. -Vengono ridotti i margini di utilizzo del lavoro a progetto,
Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-Vengono ridotti i margini di utilizzo del lavoro a progetto,
attraverso modifiche ad alcuni articoli del DLgs 276/2003;
-I rapporti di Co.Co.Co devono essere riconducibili a uno o più
progetti determinati dal committente e gestiti in maniera
autonoma dal collaboratore;
- il progetto deve essere riconducibile unicamente a progetti
specifici;specifici;
-Il progetto non può consistere in una mera riproposizione
dell’oggetto dell’attività del committente o nello svolgimento
di compiti meramente esecutivi ee ripetitivi;
32La Riforma del mercato del lavoro
33. -Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) è
Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
-Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) è
aggiunto il risultato finale che si intende perseguire;
-i contenuti del contratto scritto (durata,descrizione del
progetto, corrispettivo, ecc.) erano fino ad ora richiesti ai
soli fini della prova, mentre ora sono tassativamente
richiesti;
- il compenso fissato in questi casi, non può essere inferiore ai- il compenso fissato in questi casi, non può essere inferiore ai
minimi fissati per settore di attività dai CCNL. In assenza di tali
minimi, non può essere inferiore alle retribuzioni minime
previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento;
33La Riforma del mercato del lavoro
34. Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
- le Co.Co.Co. sono considerate rapporti di lavoro
subordinato quando prevedano attività svolte con modalità
analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti
dell’impresa committente, salvo prova contraria a carico del
committente e ad eccezione delle prestazioni ad alta
professionalità.professionalità.
34La Riforma del mercato del lavoro
35. Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Oggetto del
contratto
-Deve essere riconducibile ad
un progetto, programma di
lavoro o fasi di questo;
- può riguardare anche
l’oggetto delle attività del
committente.
-Deve essere riconducibile
unicamente a progetti
specifici;
- il progetto non può
consistere in una mera
riproposizione dell’oggetto
della attività del
committente o nello
svolgimento di compiti
35La Riforma del mercato del lavoro
committente.
svolgimento di compiti
esecutivi e ripetitivi.
Forma del
contratto
-Richiesta solo ai fini della
prova
-Tassativamente richiesta
36. Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina Le regole prima della riforma Dopo la riforma
Vincolo del
risultato
non previsto
- tra gli elementi essenziali del
contratto (scritto) è aggiunto il
risultato finale da conseguire.
Compenso
- deve essere proporzionato a
quantità e qualità del lavoro
eseguito, e deve tener conto
dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe
- non può essere inferiore ai
minimi fissati per settore di
attività dai CCNL. In assenza di
tali minimi, non può essere
inferiore alle retribuzioni
36La Riforma del mercato del lavoro
corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del
rapporto
inferiore alle retribuzioni
minime previste dai CCNL
applicati al settore di
riferimento.
37. Le novità principali sul “Contratto di lavoro a progetto”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Disciplina
Le regole prima della
riforma
Dopo la riforma
Presunzione di
subordinazione
non prevista
- Le Co.Co.Co. sono
considerate rapporti di
lavoro subordinato quando
sono analoghe ai lavoratori
delle imprese committenti,
salvo le prestazioni ad alta
37La Riforma del mercato del lavoro
salvo le prestazioni ad alta
professionalità.
38. L’introduzione dell’art. 69 bis nel corpo del Dlgs 276/2003 limita l’utilizzo
improprio delle cosiddette “Partite Iva”.
Le novità principali su “Partite Iva”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
improprio delle cosiddette “Partite Iva”.
Esso stabilisce che i titolari di partite iva che eseguano prestazioni
lavorative siano considerati rapporti di Co.Co.Co, salvo prova contraria,
fornita dal committente, qualora decorrano almeno 2 dei seguenti
presupposti:
-la collaborazione abbia una durata inferiore ad almeno 8 mesi
nell’anno;
-che il corrispettivo percepito anche se fatturato a più soggetti,
costituisca più dell’80% dei corrispettivi dal collaboratore
nell’arco dell’anno;
-che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa
presso una delle sedi del committente.
38La Riforma del mercato del lavoro
39. La presunzione di cui sopra non opera qualora la prestazione lavorativa
presenti i seguenti requisiti:
Le novità principali su “Partite Iva”
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
presenti i seguenti requisiti:
•prestazione connotata da competenze elevate attraverso percorsi
formativi o esperienze pratiche;
•prestazione svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini
versamento contributi (€18.000) vedi art. 1 comma 3 L.233/90;
•attività professionali che richiedono iscrizione ad albi professionali,•attività professionali che richiedono iscrizione ad albi professionali,
ruoli stabiliti con decreto Ministeriale.
Dette norme si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge 92. Per i rapporti in corso, si
applicano decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore della legge.
39La Riforma del mercato del lavoro
40. Associazione in partecipazione con rapporto di lavoro
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Con l’aggiunta di un comma all’art. 2549 del Codice Civile,
viene stabilito che qualora il conferimento di un associato
consiste anche in una prestazione di lavoro, il numero degli
associati non può essere superiore a 3, salvo la presenza di
associati con vincoli di parentela entro il 3° grado, o con
affinità entro il 2° grado.
In caso di violazione di questo divieto, qualsiasi rapporto
di lavoro con gli associati si considera a tutti gli effetti,
lavoro subordinato a T.I..
40La Riforma del mercato del lavoro
41. Associazione in partecipazione con rapporto di lavoro
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Sono fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati certificati ai sensi dell’art. 75
DLgs 276/2003.
Il rapporto di lavoro degli associati viene altresì
considerato a T.I. subordinato anche se:
• gli associati non abbiano partecipato agli utili• gli associati non abbiano partecipato agli utili
dell’impresa e non abbiano il rendiconto;
• la prestazione non sia connotata da
competenze elevate acquisite attraverso
formazione o esperienza pratica.
41La Riforma del mercato del lavoro
42. Viene esteso a tutti i settori, fatte salve le particolari
Lavoro accessorio
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Viene esteso a tutti i settori, fatte salve le particolari
disposizioni per l’agricoltura.
• Il lavoro accessorio si intende attività lavorativa che non da
luogo con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a € 5.000 nel corso dell’anno solare;
•Il limite che un committente imprenditore commerciale•Il limite che un committente imprenditore commerciale
o professionista non può superare è di € 2.000;
42La Riforma del mercato del lavoro
43. L’utilizzo di questo istituto nel settore agricolo è limitativo
Lavoro accessorio
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
L’utilizzo di questo istituto nel settore agricolo è limitativo
per i seguenti casi:
• attività stagionali effettuate da pensionati e studenti
con meno di 25 anni;
• attività a favore di soggetti con fatturato inferiore a
€7.000;€7.000;
• divieto per gli iscritti negli E.A. dei lavoratori agricoli.
43La Riforma del mercato del lavoro
44. • Il ricorso al lavoro accessorio da parte del committente
Lavoro accessorio
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
• Il ricorso al lavoro accessorio da parte del committente
pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli del patto di
stabilità interno;
• I voucher diventano di riferimento orari, sono numerati
progressivamente e datati, con valore nominale stabilito con
decreto ministeriale dopo confronto con le parti sociali;
• I compensi percepiti con il lavoro accessorio da parte degli• I compensi percepiti con il lavoro accessorio da parte degli
immigrati, saranno computati ai fini del reddito necessari che
gli stessi dovranno dimostrare per il rilascio permesso di
soggiorno;
44La Riforma del mercato del lavoro
45. • La percentuale relativa al versamento contributivo
Lavoro accessorio
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
• La percentuale relativa al versamento contributivo
previdenziale verrà rideterminata con decreto ministeriale in
base agli incrementi delle aliquote contributive INPS per la
gestione separata;
• I buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della
legge vengono utilizzati secondo le normative precedenti entro il
31 maggio 2013;
•Sarà emanato un apposito decreto ministeriale per•Sarà emanato un apposito decreto ministeriale per
specificare condizioni, modalità e importi dei buoni orari per
soggetti svantaggiati (disabili, exdetenuti,
tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali).
45La Riforma del mercato del lavoro
46. Tirocini Formativi
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
• Entro il 180 gg. Dall’entrata in vigore della presente legge
la conferenza Stato Regioni dovrà definire le linee guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base
dei seguenti criteri:
• revisione delle discipline dei tirocini formativi con
valorizzazione di altre forme contrattuali a contenutovalorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
• prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, con
particolare attenzione con cui il tirocinante presta
l’attività;
46La Riforma del mercato del lavoro
47. Tirocini Formativi
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
•Individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e
degli effetti negativi per la loro assenza;
• riconoscimento di una indennità anche forfettarie;
• In caso di mancata corresponsione dell’indennità
comporta una sanzione variabile da 1.000 ad un massimo
di 6.000 €;di 6.000 €;
•i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più
regioni possono fare riferimento alla sola normativa
della Regione dove è ubicata la sede legale.
47La Riforma del mercato del lavoro
48. Viene introdotto un incentivo per i datori di lavoro che
Incentivi alle assunzioni di percettori di Aspi
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Viene introdotto un incentivo per i datori di lavoro che
assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) .
L’incentivo è pari al 50% dell'indennità mensile residua
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Non spetta per quei lavoratori che siano stati licenziati nei
sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
diverso settore di attività che, al momento deldiverso settore di attività che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume.
48La Riforma del mercato del lavoro
49. Viene modificata la Legge 604/66 in materia di licenziamenti individuali,
Disciplina in tema di flessibilità in uscita
e tutela del lavoratore
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Viene modificata la Legge 604/66 in materia di licenziamenti individuali,
introducendo una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva per
i licenziamenti per motivi economici.
• Viene introdotta l’obbligatorietà che nella comunicazione del
licenziamento devono essere specificati i motivi che lo determinano;
•Viene ridotto da 270 a 180 gg il termine per il deposito al tribunale
dell’impugnazione stragiudiziale;
• Nella comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve
comunicare alla D.T.L. deve contenere l’intenzione di procedere al
licenziamento ed i motivi che o determinano;
49La Riforma del mercato del lavoro
50. Disciplina in tema di flessibilità in uscita
e tutela del lavoratore
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
•La D.T.L. acquisita la documentazione, comunica al datore
di lavoro e al lavoratore (con comunicazione scritta per
sottoscrivere compia per ricevuta) entro 7 giorni la data
del territorio di conciliazione, preso la commissione
provinciale di cui all’art. 410 del C.C.;
• Le parti possono essere assistite da OO.SS., avvocati o
consulenti del lavoro;consulenti del lavoro;
• Le procedure di conciliazione di norma debbono
concludersi entro 20gg (fatti salvi anche deroghe
finalizzate al raggiungimento dell’accordo).
50La Riforma del mercato del lavoro
51. •In caso di legittimo impedimento del lavoratore a
Disciplina in tema di flessibilità in uscita
e tutela del lavoratore
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
•In caso di legittimo impedimento del lavoratore a
presenziare alla conciliazione, la procedura potrà essere
sospesa per un massimo di 15 gg.;
• Se fallisce il tentativo di conciliazione o trascorrono i
termini, il datore di lavoro può comunicare il
licenziamento al lavoratore;
• Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, può essere
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, può essere
previsto al fine di una ricollocazione professionale
l’affidamento del lavoratore ad una agenzia del lavoro;
51La Riforma del mercato del lavoro
52. Disciplina in tema di flessibilità in uscita
e tutela del lavoratore
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
• Il comportamento complessivo delle parti durante la
fase di conciliazione è valutato dal giudice nel caso si
adisca in giudizio;
• il licenziamento produce effetto dal giorno della sua
comunicazione salvo diritto del lavoratore al preavviso,comunicazione salvo diritto del lavoratore al preavviso,
alla relativa indennità sostitutiva e fatti salvi gli effetti
sospensivi in caso di malattia, maternità, infortunio sul
lavoro.
52La Riforma del mercato del lavoro
53. La riforma dei licenziamenti
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Il licenziamento individuale
Quando è lecito
In presenza di:
- Giusta causa;
- Giustificato motivo soggettivo (inadempimenti obblighi
contrattuali del lavoratore)
- Giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa
53La Riforma del mercato del lavoro
funzionamento di essa
54. La riforma dei licenziamenti
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Il licenziamento individuale
Quando è nullo
Se è avvenuto:
- Per ragioni discriminatori (razza, fede, sesso, etc.);
- in concomitanza con il matrimonio;
- in concomitanza di maternità;
- per motivo illecito.
Quando è - Qualora il licenziamento non sia stato comunicato per
54La Riforma del mercato del lavoro
Quando è
inefficace
- Qualora il licenziamento non sia stato comunicato per
iscritto.
55. La riforma dell’art. 18
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Tutti i datori di lavoro (a prescindere dalla dimensione)
In caso di
licenziamento
nullo
Il Giudice:
- ordina la reintegrazione nel posto di lavoro (in alternativa il
lavoratore opta ad una indennità pari a 15 mesi di
retribuzione)
- condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
(retribuzioni perse e comunque non inferiore a 5 mensilità)
55La Riforma del mercato del lavoro
(retribuzioni perse e comunque non inferiore a 5 mensilità)
56. La riforma dell’art. 18
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Datori di lavoro fino a 15 dipendenti
In caso di
licenziamento senza
giusta causa o
giustificato motivo
soggettivo e oggettivo
Il datore di lavoro alternativamente è tenuto:
• a riassumere il lavoratore
Oppure
• a risarcirlo con una indennità tra 2,5 e 6 mensilità
56La Riforma del mercato del lavoro
57. La riforma dell’art. 18
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti (5 se agricolo)
Nei casi di Il giudice, alternativamente, può stabilire:Nei casi di
licenziamenti:
• senza giusta causa;
• senza giustificato
motivo soggettivo;
• inefficace;
• prima del periodo di
comporto (malattia)
• motivato da inidoneità
Il giudice, alternativamente, può stabilire:
• risarcimento con indennità da 15 a 24 mensilità di
retribuzione
Oppure
(se il lavoratore non ha commesso il fatto
contestatogli o se il fatto era punibile anche con
sanzioni previste dal CCNL)
• reintegrazione nel posto di lavoro; risarcimento
57La Riforma del mercato del lavoro
• motivato da inidoneità
fisica o psichica del
lavoratore
• reintegrazione nel posto di lavoro; risarcimento
danno (retribuzioni perse) fino a 12 mesi di
retribuzione, contributi previdenziali e interessi
legali
58. La riforma dell’art. 18
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti (5 se agricolo)
In caso di
licenziamento lecito
senza giustificato
motivo oggettivo
Il giudice:
• condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno con indennità omnicomprensiva tra 15 e 24
mensilità di retribuzione.
58La Riforma del mercato del lavoro
59. Il licenziamento economico
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti (5 se agricolo)
Quando c’è
giustificato motivo
oggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è
determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa.
Chi ha l’onere della
prova (motivo
L’onere della prova della sussistenza del giustificato
motivo oggettivo di licenziamento spetta al datore di
59La Riforma del mercato del lavoro
prova (motivo
oggettivo)
motivo oggettivo di licenziamento spetta al datore di
lavoro.
60. Le conseguenze dell’impugnazione del licenziamento
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Decisione del giudice Tutele Conseguenze
Il giudice riconosce la
legittimità del
licenziamento
Nessuna Il rapporto è dichiarato chiuso
Il giudice rileva una
manifesta insussistenza Reintegrazione e
Il licenziamento è annullato dal giudice
che di conseguenza:
• ordina la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro;
• condanna il datore di lavoro a pagare
60La Riforma del mercato del lavoro
manifesta insussistenza
del fatto posto a base
del licenziamento
Reintegrazione e
risarcimento
• condanna il datore di lavoro a pagare
una indennità risarcitoria di importo pari
all’ultima retribuzione e commisurata al
periodo che va dal giorno di
licenziamento a quello del reintegro
(massimo 12 mesi)
61. Le conseguenze dell’impugnazione del licenziamento
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Decisione del giudice Tutele Conseguenze
Il giudice rileva altre
ipotesi di illegittimo
licenziamento
Solo
risarcimento
Il rapporto di lavoro è comunque
dichiarato estinto dal giudice tuttavia:
• il lavoratore ha diritto ad un
risarcimento pari a 12/24 mensilità in
relazione all’anzianità del lavoratore ed in
considerazione della forza lavoro
aziendale, dimensioni economiche,
61La Riforma del mercato del lavoro
aziendale, dimensioni economiche,
nonché dei comportamenti e condizioni
delle parti (datore di lavoro e lavoratori)
62. Le conseguenze dell’impugnazione del licenziamento
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Decisione del giudice Conseguenze
Il giudice, su specifica
istanza del lavoratore,
rileva che il
licenziamento è stato
determinato da ragioni
Si applicano le relative discipline:
• per ragioni discriminatorie, il licenziamento è nullo.
Pertanto c’è reintegrazione nel posto di lavoro e
programmato al lavoratore delle retribuzioni perse;
• per ragioni disciplinari, il giudice decide tra reintegrazione e
62La Riforma del mercato del lavoro
determinato da ragioni
discriminatorie o
disciplinari
• per ragioni disciplinari, il giudice decide tra reintegrazione e
pagamento di indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità
63. La procedura di licenziamento economico
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Quando Che cosa Chi
Prima del
licenziamento
Comunicazione alla direzione territoriale del
lavoro trasmessa per conoscenza al
lavoratore, in cui dichiara di procedere al
licenziamento indicando i motivi, nonché le
eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore
Datore di lavoro
Entro 7 giorni
63La Riforma del mercato del lavoro
Entro 7 giorni
dal ricevimento
della
comunicazione
Convocazione del lavoratore e del datore di
lavoro per tentativo di conciliazione
Direzione Territoriale
del lavoro
64. La procedura di licenziamento economico
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Quando Che cosa Chi
Entro 20 giorni dalla
convocazione salvo
proroga per volontà
delle parti (datore di
lavoro e lavoratore)
Si esperisce il tentativo di
conciliazione finalizzato a ricercare
soluzioni alternative al licenziamento
Datore di lavoro e
lavoratore presso
Direzione Territoriale
del lavoro
Al termine dei 20 giorni
Se il tentativo di conciliazione fallisce,
il datore di lavoro prosegue e
Datore di lavoro
64La Riforma del mercato del lavoro
Al termine dei 20 giorni
il datore di lavoro prosegue e
comunica al lavoratore il
licenziamento
Datore di lavoro
65. L’art. 18 nei licenziamenti collettivi
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Ipotesi Tutele applicabili
Licenziamento intimato
senza la osservanza
della forma scritta
Il giudice dichiara nullo il licenziamento e:
• ordina la reintegrazione nel posto di lavoro (in alternativa
indennità disoccupazione fino a 12 mensilità)
• condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
(retribuzioni perse, non inferiore a 5 mensilità)
65La Riforma del mercato del lavoro
66. L’art. 18 nei licenziamenti collettivi
La Riforma del mercato del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.
Ipotesi Tutele applicabili
Messa in mobilità con licenziamento
non comunicato con forma scritta al
lavoratore senza rispetto dei termini di
preavviso e non comunicato per iscritto
all’UPLMO
Il Giudice alternativamente stabilisce:
• il risarcimento con indennità da 12 a 24
mensilità di retribuzione;Individuazione dei lavoratori da
collocare in mobilità (e licenziare) in
66La Riforma del mercato del lavoro
• reintegrazione nel posto di lavoro
collocare in mobilità (e licenziare) in
violazione dei criteri di legge (esigenze
tecnico-produttive, criteri CCNL, carichi
famiglia, ecc.)