Una presentazione dei principali elementi della Riforma costituzionale su cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi con il referendum del 4 dicembre 2016 - A cura di Antonio Misiani (deputato PD)
2. Un assetto con molti limiti (1)
l L’assetto istituzionale definito dalla
Costituzione del 1948 è stato fortemente
influenzato dall’avvento della Guerra fredda …
l …e ha prodotto, insieme alla legge elettorale
proporzionale sia per la Camera che per il
Senato, un sistema fondato sulla “non
decisione”:
Ø Bicameralismo paritario (Camera e Senato
con funzioni analoghe, doppia fiducia)
Ø Governo debole (il PdCM dirige e non
determina la politica generale del governo;
non può nominare o revocare i ministri)
Ø Primato della rappresentanza sulla
decisione (regolamenti parlamentari con
ampi poteri di interdizione per le
minoranze)
Ø Centralità dei partiti (la “Repubblica dei
partiti” di cui parlava Pietro Scoppola)
3. Un assetto con molti limiti (2)
l Nella cd. “Prima Repubblica” il sistema ha retto, grazie a:
Ø Assenza di alternanza (“bipartitismo imperfetto”)
Ø Patto repubblicano (il cd. “arco costituzionale”)
Ø Forte sviluppo economico e sociale
Ø Instabilità dei governi (45 governi tra il 1948 e il
1992: durata media=358 giorni)…
Ø ...ma forte stabilità dei partiti al governo e dei
ministri (dal 1948: 7 governi Fanfani e Andreotti, 5
governi Moro e Rumor, 4 governi De Gasperi, ecc.)
l Dopo l’assassinio di Moro (1978) è iniziata la crisi del
sistema politico,
l Negli anni Ottanta la spesa sociale e il debito pubblico
sono stati utilizzati per fronteggiare la crisi di consenso
dei partiti di governo
l Il sistema è crollato tra il 1989 (caduta del Muro di
Berlino) e il 1992 (Tangentopoli e uscita dallo SME)
4. Un assetto con molti limiti (3)
l Durante la cd. “Seconda Repubblica”:
Ø nuove leggi elettorali per enti locali (1993),
Parlamento (1993: “Mattarellum”) e Regioni:
“bipolarismo”
Ø Fallimento dei tentativi di riforma del
bicameralismo e della forma di governo
Ø Nel 1999 elezione diretta dei presidenti di
regione, nel 2000 riforma del Titolo V
Ø Nel 2005 nuova legge elettorale (“Porcellum”)
l Il sistema è rimasto “in mezzo al guado” (14
governi tra il 1992 e il 2014: durata media=565
giorni ma con alternanza di coalizioni ogni
legislatura tra il 1994 e il 2013)
l La riforma del Titolo V e il “Porcellum” hanno
aggravato le disfunzioni del sistema politico e
istituzionale
5. Perché la riforma?
l I principi fondamentali (artt. 1-12) e la prima parte della Costituzione (artt. 13-54)
mantengono intatto il loro valore. L’ordinamento della Repubblica va invece reso più
semplice, efficiente e in grado di rispondere alle grandi sfide europee e globali
l Tra i 28 Paesi dell’Unione europea (15 monocamerali e 13 bicamerali) solo l’Italia ha
un sistema bicamerale paritario. Criticato da molti costituenti, è stato messo in
discussione da tutte le proposte di riforma avanzate dal 1983 ad oggi
l Con il bicameralismo perfetto il governo deve avere la fiducia di entrambi i rami del
Parlamento. L’introduzione del sistema elettorale maggioritario ha prodotto una
maggioranza certa alla Camera ma non al Senato nel 1994, 2006 e 2013. Con un
sistema politico tripolare diventa sempre più improbabile avere maggioranze
omogenee sia alla Camera che al Senato
l Il procedimento bicamerale di formazione delle leggi penalizza le leggi di iniziativa
parlamentare e favorisce l’abuso dei decreti legge e dei voti di fiducia
l La ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni definita dalla riforma
del Titolo V del 2001 ha aumentato enormemente i conflitti di competenze tra Stato e
Regioni (1.715 ricorsi presentati alla Corte costituzionale tra il 2002 e l’ottobre 2016)
l Gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini (referendum, disegni di legge di
iniziativa popolare) vanno razionalizzati e rilanciati
6. Il bicameralismo paritario:
nella UE un’anomalia italiana
Sistemi
monocamerali
(15)
Sistemi bicamerali (13)
Differenziato (12) Perfetto (1)
Elezione
indiretta (8)
Elezione
Diretta (4)
Elezione
indiretta (0)
Elezione
Diretta (1)
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Grecia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Portogallo
Slovacchia
Svezia
Ungheria
Germania
Francia
Belgio
Regno Unito
Paesi Bassi
Irlanda
Austria
Slovenia
Polonia
Romania
Spagna (*)
Rep. Ceca
Italia
Fonte: cise.luiss.it (*) Ad elezione parzialmente indiretta
8. L’abuso di decreti e fiducie
XVII Legislatura (al 31 ottobre 2016) Leggi approvate % totale
Totale leggi approvate 248
di cui: ratifiche di trattati 99
Totale leggi approvare (escluse ratifiche di
trattati)
149 100,0%
di cui: con 2 letture 101 67,8%
con più di 2 letture 48 32,2%
di cui: conversione di decreti-legge 68 45,6%
Bilancio dello Stato 12 8,1%
altri disegni di legge governativi 21 14,1%
di iniziativa parlamentare 46 30,9%
di iniziativa regionale 1 0,7%
di iniziativa popolare 1 0,7%
di cui: con voto di fiducia 42 28,2%
Fonte: Senato, Statistiche sull’attività legislativa
9. I differenti tempi di approvazione
XVII Legislatura (al 31 ottobre 2016) Leggi approvate Tempo medio di
approvazione
(giorni)
Totale leggi approvate 248 243
di cui: ratifiche di trattati 99 263
Totale leggi approvare (escluse ratifiche di
trattati)
149 230
di cui: conversione di decreti-legge 68 42
Bilancio dello Stato 12 52
altri disegni di legge governativi 21 309
di iniziativa parlamentare 46 504
di iniziativa regionale 1 547
di iniziativa popolare 1 420
Fonte: Senato, Statistiche sull’attività legislativa
11. Il conflitto Stato-Regioni
Fonte: Corte Costituzionale, «Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2015», 11 aprile 2016
Corte costituzionale: il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)
12. Le conseguenze negative della
riforma del Titolo V
Riforma del Titolo V (2001)
Più potere legislativo delle Regioni, competenza legislativa concorrente
Incertezza sulla ripartizione delle
competenze tra Stato e Regioni
Enorme aumento del
contenzioso Stato-Regioni
Sovrapposizioni, duplicazioni, mancanza di
coordinamento, sprechi
Rallentamento o blocco di importanti
progetti infrastrutturali
Indebolimento o blocco dell’adozione di politiche
nazionali per materie importanti
13. Il declino del referendum
Fonte: Ministero dell’Interno, Archivio storico delle elezioni
14. Trent’anni di tentativi di riforma…
l Commissione bicamerale Bozzi
(1983-1985)
l Commissione bicamerale De Mita –
Iotti (1992-1994)
l Comitato Speroni (1994)
l Commissione bicamerale D’Alema
(1997-1998)
l Comitato Brigandì (2002-2004)
l Progetto di riforma bocciato dal
referendum del 2006
l Bozza Violante (2007)
l Commissione Quagliariello (2013)
15. I punti chiave della riforma
Superamento del bicameralismo perfetto (fiducia solo alla Camera) e
riforma del Senato (100 membri senza indennità)
Nuovo procedimento legislativo (di norma monocamerale, salvo un
numero limitato di leggi)
Revisione del rapporto Stato – Enti territoriali
Riduzione dei costi delle istituzioni,
abolizione di province e CNEL
Rafforzamento dei contrappesi istituzionali (elezione del Presidente
della Repubblica, esame preventivo delle leggi elettorali)
Rafforzamento degli istituti di democrazia diretta (quorum
referendum, referendum propositivo, leggi di iniziativa popolare)
27. Focus: la redistribuzione delle
competenze Stato-Regioni (1)
Costituzione vigente Riforma costituzionale
Competenza concorrente Competenza Stato Competenza Regioni
Commercio con l’estero Commercio con l’estero
Professioni Ordinamento delle professioni
Ordinamento sportivo Ordinamento sportivo
Ordinamento della comunicazione Ordinamento della comunicazione
Produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia
Produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia
Previdenza complementare e integrativa Previdenza complementare e integrativa
Tutela e sicurezza del lavoro Tutela e sicurezza del lavoro
Sostegno all’innovazione per i settori
produttivi
Promozione dello sviluppo economico locale;
organizzazione regionale dei servizi alle
imprese
Ricerca scientifica e tecnologica Programmazione strategica della ricerca
scientifica e tecnologica
Alimentazione Disposizioni generali e comuni per la
sicurezza alimentare
Protezione civile Sistema nazionale e coordinamento della
protezione civile
28. Focus: la redistribuzione delle
competenze Stato-Regioni (2)
Costituzione vigente Riforma costituzionale
Competenza concorrente Competenza Stato Competenza Regioni
Porti e aeroporti civili Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale
e internazionale
Grandi reti di trasporto e di navigazione Grandi reti di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale e relative norme di
sicurezza
Istruzione Disposizioni generali e comuni sull’istruzione;
ordinamento scolastico e istruzione
universitaria; disposizioni generali e comuni
sull’istruzione e formazione professionale
Servizi scolastici, promozione del diritto allo
studio, anche universitario; organizzazione in
ambito regionale della formazione
professionale
Tutela della salute Disposizioni generali e comuni per la tutela
della salute
Programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari
Governo del territorio Disposizioni generali e comuni sul governo
del territorio; infrastrutture strategiche
Pianificazione del territorio regionale e
mobilità al suo interno e dotazione
infrastrutturale
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali Tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici
Disciplina, per quanto di interesse regionale,
della promozione dei beni ambientali, culturali
e paesaggistici
Promozione e organizzazione di attività
culturali
Disposizioni generali e comuni sulle attività
culturali
Disciplina, per quanto di interesse regionale,
delle attività culturali
Coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario
Coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario
Regolazione in ambito regionale delle
relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
Nota bene: in base alla clausola generale residuale, spetta alle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato
33. Focus: le conseguenze
economiche della riforma
lBenefici diretti ➤Risparmi sui costi delle
istituzioni
lBenefici indiretti ➤Processi decisionali più
chiari e più rapidi ➤Realizzazione più
rapida di opere pubbliche, politiche
pubbliche nazionali più efficaci per materie
importanti
34. Benefici diretti: i risparmi sui
costi delle istituzioni
Ø 315 indennità in meno = 80 mln/anno
Ø Riforma del Senato = 70 mln/anno
Ø Eliminazione province = 320 mln/anno
Ø Soppressione CNEL = 20 mln/anno
TOTALE = 490 mln/anno
Fonte: ministro Boschi, question time Camera, 8 giugno 2016
35. Benefici indiretti: l’impatto della
riforma sulla crescita economica
l OCSE: “in passato, molti progetti validi di riforma non sono stati
pienamente attuati, impedendo in tal modo all’economia di beneficiare
interamente dei loro effetti”
l FMI: “Ci sono elementi importanti all’interno delle riforme
costituzionali che sono legati allo snellimento delle responsabilità nei
diversi livelli del governo con l’obiettivo di agevolare il processo
decisionale, che potrebbero avere benefici”
l Commissione UE: “le riforme strutturali in corso e in programma
aiuteranno a superare gli ostacoli agli investimenti e eserciteranno col
tempo un effetto positivo sulla crescita della produttività e del PIL”
l Centro studi Confindustria: “con la vittoria del ‘No’ sarebbe inevitabile
una nuova recessione per l’economia italiana”
36. Focus: una simulazione di
funzionamento del nuovo art. 70
Anno
TOTALE
LEGGI
APPROVATE
Procedimento
bicamerale
paritario
Procedimento monocamerale
Partecipato
70, comma
3
70, comma 4 70, comma 5
2013 29 3 22 0 4
2014 66 1 60 1 4
2015 83 1 77 2 3
TOTALE 178 5 159 3 11
% totale 100,0% 2,8% 89,3% 1,7% 6,2%
Fonte: Stefano Ceccanti, «L’articolo 70 e i procedimenti legislativi: i timori infondati», 5 ottobre 2016
38. Politiche sociali
l OGGI: competenza esclusiva regionale in via residuale
l CON LA RIFORMA: allo Stato la competenza esclusiva relativa alle
“disposizioni generali e comuni” in materia di politiche sociali
l Dopo la riforma del 2001 i ricorsi delle Regioni (su fondo asili nido,
misure abitative per le famiglie, bonus bebé, fondi per le politiche
della famiglia, fondi per disabili e anziani, fondo nazionale per le
politiche sociali) hanno costretto lo Stato a cancellare o modificare
numerose iniziative nazionali in materia di politiche sociali
l La necessità di passare attraverso intese in Conferenza Stato-
Regioni e i ritardi e le inadempienze di molte Regioni hanno indebolito
o bloccato molte iniziative nazionali in materia di politiche sociali
(vedi, per esempio, il Piano straordinario triennale servizi socio-
educativi per la prima infanzia del 2007)
39. Politiche attive del lavoro
l OGGI: “tutela e sicurezza del lavoro” materia di competenza
concorrente
l CON LA RIFORMA: “tutela e sicurezza del lavoro” e “politiche attive
del lavoro” materia di competenza esclusiva dello Stato
l Oggi le politiche passive sono gestite dall’INPS, mentre le politiche
attive sono affidate alle Regioni. Il sistema funziona male, perché
manca coordinamento e impegno delle Regioni per attivare al lavoro i
beneficiari dei sussidi.
l Tutti i Paesi europei hanno una Agenzia nazionale che eroga i sussidi
e gestisce i servizi per il lavoro, con rilevanti risparmi nella spesa per
gli ammortizzatori sociali
l L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva pone le basi per
un’importante ristrutturazione delle nostre politiche del lavoro
40. Commercio estero
l OGGI: il commercio estero è materia di competenza concorrente
l CON LA RIFORMA: il commercio estero diventa materia di
competenza esclusiva dello Stato
l Fino ad oggi le iniziative di promozione e supporto promozionale al
commercio estero facevano riferimento anche alle Regioni,
frammentando e indebolendo le iniziative
l Riportare allo Stato questa funzione permette una politica
promozionale nazionale unitaria, dando maggiore coerenza sistemica
a tutte le attività di politica estera e rapporti internazionali, maggiore
massa critica nelle iniziative all’estero, miglior coordinamento con le
altre attività di politica estera, politiche settoriali più efficaci, meno
costi e più efficacia degli interventi
l Le Regioni potranno promuovere iniziative proprie ma all’interno di
iniziative statali condivise e in un quadro di coordinamento nazionale
41. Processi e
piattaforme informatiche
l OGGI: “pesi, misure e determinazione del tempo”, “coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati” e “opere di ingegno” sono
competenze esclusive statali
l CON LA RIFORMA: il coordinamento ”dei processi e delle relative
infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale,
regionale e locale” diventa competenza esclusiva dello Stato
l Negli anni è aumentata la frammentazione dei sistemi informativi, con
enormi problemi di coordinamento, interoperabilità, costi, efficienza
dei servizi offerti (vedi: bollo auto, fascicolo sanitario elettronico,
sistema informativo del lavoro, ecc.)
l Secondo l’Agid con la razionalizzazione delle piattaforme informatiche
e la riduzione dei data center si risparmierebbero 800 mln in 3 anni
l L’affidamento allo Stato del coordinamento migliorerà anche la
sicurezza dei sistemi informatici
42. Cultura e turismo
l OGGI: la valorizzazione dei beni culturali è materia di competenza
concorrente; il turismo è competenza esclusiva delle Regioni
l CON LA RIFORMA: la valorizzazione dei beni culturali e le
disposizioni generali e comuni in materia di turismo diventano
competenze esclusive statali, insieme alla tutela e valorizzazione dei
beni paesaggistici
l La riforma semplifica il riparto di competenze legislative, consolidando
la giurisprudenza costituzionale e insistendo sulla materia “beni
culturali e paesaggistici”, salvaguardando comunque le attuali
competenze regionali in materia di valorizzazione
l Il riconoscimento di una funzione di programmazione strategica
statale per il turismo consente si superare l’attuale frammentazione
regionale del quadro disciplinare (definizione delle strutture ricettive,
classificazione degli alberghi, disciplina delle guide turistiche, ecc.)
43. Energia
l OGGI: la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali
dell’energia sono materie di competenza concorrente
l CON LA RIFORMA: la produzione, il trasporto e la distribuzione
nazionali dell’energia diventano competenza esclusiva statale
l Il potere di veto di Regioni ed enti locali ha ritardato o impedito
progetti fondamentali per la sicurezza energetica del Paese, con
particolare riferimento alle reti di trasporti dell’energia (vedi:
collegamento elettrico Sicilia-Calabria; linea Matera-Santa Sofia;
gasdotto TAP; rigassificatore di Monfalcone, ecc.)
l L’incertezza normativa e la conflittualità grava i promotori di rilevanti
oneri per la gestione delle autorizzazioni e del contenzioso
giudiziario-amministrativo
l Chiarire le competenze statali in materia è un deciso passo in avanti
44. Coordinamento
della finanza pubblica
l OGGI: le grandi reti di trasporto e di navigazione sono materia di
competenza concorrente
l CON LA RIFORMA: le “infrastrutture strategiche e grandi reti di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza, porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e
internazionale” diventano di competenza esclusiva dello Stato
l Il governo e il parlamento potranno modificare nel senso della
rapidità, efficienza ed efficacia le disposizioni in materia di
pianificazione e realizzazione di infrastrutture, evitando un
sovraccarico di atti intesa con le Regioni, definendo più liberamente i
sistemi portuali e aeroportuali, promuovendo più agevolmente
interventi di riforma anche in relazione a servizi locali (vedi TPL)
l La potestà legislativa delle Regioni rimarrà in materia di pianificazione
del territorio regionale e mobilità al suo interno e della dotazione
infrastrutturale
45. Infrastrutture e grandi reti di
trasporto
l OGGI: le grandi reti di trasporto e di navigazione sono materia di
competenza concorrente
l CON LA RIFORMA: le “infrastrutture strategiche e grandi reti di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza, porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e
internazionale” diventano di competenza esclusiva dello Stato
l Il governo e il parlamento potranno modificare nel senso della
rapidità, efficienza ed efficacia le disposizioni in materia di
pianificazione e realizzazione di infrastrutture, evitando un
sovraccarico di atti intesa con le Regioni, definendo più liberamente i
sistemi portuali e aeroportuali, promuovendo più agevolmente
interventi di riforma anche in relazione a servizi locali (vedi TPL)
l La potestà legislativa delle Regioni rimarrà in materia di pianificazione
del territorio regionale e mobilità al suo interno e della dotazione
infrastrutturale
46. I numeri della riforma (1)
Data Camera Esito votazione Gruppi a favore Gruppi contrari Note
8 agosto 2014 Senato 183 sì, 0 no, 4
ast., 134 assenti
PD, FI-PdL, Ncd,
SCpI, PI, Per le
autonomie
LN, M5S, Misto-
SEL, GAL escono
10 marzo 2015 Camera 357 sì, 125 no, 7
ast., 141 assenti
PD, AP, Misto-
Svp, Misto-Psi,
SCpI
SEL, LN, Fd’I,
PICD
FI-PdL e M5S
escono
13 ottobre 2015 Senato 178 sì, 17 no, 7
ast., 118 assenti
PD, AP (Ncd-
Udc), AL-A
Misto-SEL, Misto-
CoR
Ast.: Misto-Fare.
GAL, LN, M5S e
FI-PdL non
partecipano
11 gennaio 2016 Camera 367 sì, 194 no, 5
ast., 64 assenti
PD, AP, SC, AL-A,
Dem.sol.CD,
Misto-Psi, SCpI
M5S, SEL, LN,
FI, Fd’I, CoR
20 gennaio 2016 Senato 180 sì, 112 no, 1
ast., 28 assenti
PD, AP (Ncd-
Udc), AL-A,
Misto-Fare
M5S, SEL, LN,
FI, CoR
12 aprile 2016 Camera 361 sì, 7 no, 2
ast., 260 assenti
PD, AP (Ncd-
Udc), SCpI, AL-A,
Centro, altri
M5S, SEL, LN,
FI, Fd’I, CoR
escono
Fonte: Carlo Fusaro, “Le ragioni della riforma costituzionale. Una guida”, 15 maggio 2016
47. I numeri della riforma (2)
Disegno di
legge
Camera Giorni di
esame
Votazioni Emendamenti
approvati
Interventi
S.1429 Senato 122 2.317 71 1.440
C.2613 Camera 214 58 116 2.317
S.1429-B Senato 217 2 6 337
C.2613-B Camera 90 1 0 337
S.1429-D Senato 9 1 0 66
C.2613-D Camera 83 1 0 67
TOTALE 735 2.380 193 4.564
Fonte: elaborazione su dati OpenParlamento
48. Cosa NON C’E’ nella riforma
lI Principi fondamentali e la Prima Parte
della Costituzione non vengono toccati
lLa forma di governo e i poteri del
Presidente del Consiglio non vengono
cambiati
lLa legge elettorale non è oggetto della
riforma costituzionale
lIl referendum è sulla riforma
costituzionale, non sul governo Renzi
49. Obiezioni…e risposte (1)
La riforma è illegittima perché
votata da un Parlamento eletto
con una legge incostituzionale
La sentenza della Corte costituzionale che ha
dichiarato incostituzionale il “Porcellum” ha ribadito
che questo Parlamento mantiene le sue prerogative
La riforma non doveva essere
proposta dal governo
La legittimità dell’iniziativa governativa non è mai
stata messa in dubbio. In passato numerose riforme
costituzionali sono state di proposta governativa
La riforma è stata approvata in
modo affrettato
La riforma è stata discussa per 2 anni (735 giorni),
con 6 letture parlamentari, 4.564 interventi, 2.380
votazioni e l’approvazione di 193 emendamenti
La riforma è stata votata solo
dalla maggioranza
Il testo iniziale è stato condiviso e votato in prima
lettura Senato anche da Forza Italia, che si è sfilata
per ragioni di natura diversa (elezione di Mattarella)
Se vincerà il No, sarà possibile
approvare una nuova riforma in
tempi brevi
Se vincerà il No, le cose rimarranno come oggi.
Passeranno molti anni prima che il Parlamento trovi
un accordo per una nuova riforma
50. Obiezioni…e risposte (2)
Era meglio abolire del tutto il
Senato
Tutti i grandi Paesi europei hanno un sistema
bicamerale. In ogni caso, non c’era una
maggioranza per l’abolizione del Senato.
Sindaci e consiglieri regionali
non avranno tempo per fare
anche i senatori
I lavori del Senato saranno organizzati come
avviene in altri Paesi (in Germania il Bundesrat si
riunisce una volta al mese)
Un solo partito da solo potrà
eleggere il Presidente e i
giudici costituzioinali
Per eleggere il Presidente sarà necessaria una
maggioranza di 3/5 dei votanti. Tre giudici saranno
eletti dalla Camera, due dal Senato
Le Regioni avranno meno
poteri
Le Regioni potranno partecipare alle scelte politiche
nazionali. Le Regioni con i conti in ordine potranno
chiedere competenza su ulteriori materie
I procedimenti legislativi
previsti sono troppi e troppo
complicati
L’art. 74 della Legge fondamentale tedesca è
formato da 505 parole, 67 in più del nuovo art. 70. Il
nuovo meccanismo andrà messo alla prova
51. Obiezioni…e risposte (3)
La clausola di supremazia
svilisce l’autonomia regionale
Tutti i sistemi regionali/federali prevedono
direttamente o per via giurisprudenziale una
clausola di supremazia del Parlamento nazionale
Non sono state riformate le
regioni a statuto speciale
E’ vero, ma la questione è di grande delicatezza
(per le regioni/province di confine incrocia anche
trattati internazionali)
I senatori saranno dei nominati I sindaci e i consiglieri regionali che faranno parte
del Senato sono degli eletti. In UE su 13 sistemi
bicamerali, 8 sono ad elezione indiretta
La riforma rafforza
eccessivamente i poteri del
premier
La riforma non tocca la forma di governo e i poteri
del presidente del consiglio. L’unico elemento di
stabilizzazione è la fiducia alla sola Camera
La riforma comporterà una
deriva autoritaria
La riforma rafforza le garanzie (quorum elezione
presidente, vaglio preventivo leggi elettorali, statuto
opposizione) e gli strumenti di democrazia diretta