1. Il sistema di imposte comunali e la
loro continua trasformazione
ANTONIO MISIANI
Deputato – Commissione bilancio Camera
Antegnate (BG), 24 ottobre 2014
2. Fiscalità comunale: una breve storia
• 1948: alla nascita della Repubblica la finanza locale era regolata dalle norme del
Testo unico sulla finanza locale (R.D. 1175/1931). Le principali imposte comunali
erano le imposte di consumo, l’imposta sul valore locativo delle abitazioni,
l’imposta di famiglia, le imposte sulle vetture pubbliche e private, la tassa per
l’occupazione degli spazi pubblici, la tassa per la raccolta dei rifiuti
• 1971-1973: abolizione dell’autonomia tributaria locale, accentramento delle
entrate tributarie, passaggio ad un sistema di finanza derivata fondato sulla
“spesa storica”
• 1990-1992: la legge 142/1990 riconosce agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe (= potere di
emanare norme tributarie integrative della disciplina primaria). Con la legge
delega 421/1992 e il d.lgs. 504/1992 nasce l’ICI
• 1997-2000: il d.lgs. 446/1997 amplia la potestà regolamentare dei comuni; il
d.lgs. 360/1998 istituisce l’addizionale comunale IRPEF; il d.lgs. 267/2000 (TUEL)
riordina radicalmente le norme in materia di autonomia regolamentare e
impositiva; il nuovo articolo 119 Cost. ha attribuito agli enti locali autonomia
finanziaria e di spesa, prevedendo: 1) la facoltà di stabilire e applicare tributi ed
entrate propri; 2) compartecipazioni al gettito di tributi erariali; 3) un fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
• 2008: il d.l. 93/2008 ha abolito l’ICI sulla prima casa
3. Il federalismo fiscale
• La legge delega 42/2009 (federalismo fiscale) e il successivo
d.lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) hanno avviato
un processo di riforma che era finalizzato alla soppressione dei
trasferimenti erariali e alla loro sostituzione con entrate proprie
(tributi propri, istituendo IMU principale e secondaria e imposta
di soggiorno, compartecipazioni al gettito di tributi erariali,
addizionali a tributi erariali) e un fondo perequativo
• L’emergenza finanziaria ha portato a ripetute modifiche del
disegno previsto dal d.lgs. 23/2011
• Dal 2010 al 2013 per effetto delle manovre di risanamento
della finanza pubblica i trasferimenti erariali sono passati da
17,8 a 12 md (-32,5%) e i nuovi spazi di autonomia impositiva
sono stati in gran parte utilizzati per compensare questi tagli,
provocando un forte aumento della pressione fiscale
complessiva.
4. 2012-2013: un biennio “horribilis”
• d.l. 201/2011: introduzione IMU, che grava anche sulle
abitazioni principali, e TARES
• d.l. 85/2013: sospensione della prima rata 2013 dell’IMU sulle
abitazioni principali
• d.l. 102/2013: abolizione della prima rata 2013 dell’IMU sulle
abitazioni principali
• d.l. 133/2013: abolizione della seconda rata 2013 dell’IMU sulle
abitazioni principali e mini-IMU per il 2013
• Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e d.l. 16/2004:
definitiva abolizione dell’IMU sulle abitazioni principali,
introduzione della IUC (TARI, TASI)
• Risultato: rinvio del termine dell’approvazione dei bilanci di
previsione 2012 (al 30 ottobre) , 2013 (al 30 novembre) e 2014
(30 settembre)
5. Le novità del 2014
• La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha ulteriormente
ridisegnato la fiscalità comunale
• all’art. 1, commi 639-704 ha introdotto la IUC (Imposta Unica
Comunale), che si basa su due presupposti impositivi:
• Il possesso di immobili;
• L’erogazione e la fruizione di servizi comunali.
• La IUC si compone di:
a) IMU (Imposta munICIpale propria): di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili con esclusione dell’abitazione principale
(salvo le abitazioni in categoria A1, A8 e A9)
b) TASI (Tributo per i servizi indivisibili): riferita ai servizi indivisibili, a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile
c) TARI (Tariffa rifiuti): destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, esclusivamente a carico
dell’utilizzatore dell’immobile
6. La TASI
• La TASI (commi 669-681) è un tributo a base patrimoniale ed è riferito
alla fruizione dei servizi indivisibili
• La TASI è dovuta, oltre che dal proprietario, anche dall’inquilino in
misura compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta dovuta
• L’aliquota base della TASI è pari all’1‰.
• Non sono previste detrazioni di base sulla prima casa. In base al d.l.
16/2014 i Comuni possono applicare un’aliquota aggiuntiva fino allo e
“a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU”.
• L’aliquota complessiva IMU+TASI nel 2014 non potrà superare
l’11,4‰ (altri immobili) e - per il solo 2014 - il 3,3‰ (prime case), di
cui 0,8‰ per finanziare le detrazioni TASI prima casa.
• Il fondo di solidarietà comunale è stato integrato per il solo 2014 di
625 milioni per compensare il minor gettito TASI rispetto a quello
dell’IMU abitazione principale
7. IMU e TASI: come si calcolano
RENDITA
catastale non
rivalutata
X 168 X aliquota Meno: detrazioni
8. Dall’IMU alla TASI
2012 2013 2014 2015
IMU
Soggetto passivo proprietario proprietario proprietario proprietario
Abitazione principale Sì Abolita salvo A/1, A/8 e A/9 Abolita salvo A/1, A/8 e A/9 Abolita salvo A/1, A/8 e A/9
Aliquota base 4 per mille - - -
Manovrabilità aliquota (±) ±2 per mille - - -
Detrazioni 200€ + 50€ per ogni figlio ≤26 anni - - -
Altri immobili Sì Sì, salvo alcune categorie minori Sì, salvo alcune categorie minori Sì, salvo alcune categorie minori
Aliquota base 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille
Manovrabilità aliquota (±) ±3 per mille ±3 per mille ±3 per mille ±3 per mille
Ripartizione del gettito
Comune-Stato
Al Comune: abitazione principale +
fabbricati rurali strumentali - Allo
Stato: 50% gettito altri immobili
Al Comune: 100% gettito al netto
quota Stato - Allo Stato: immobili cat.
D + quota per finanziare FSC
Al Comune: 100% gettito al netto
quota Stato - Allo Stato: immobili cat.
D + quota per finanziare FSC
Al Comune: 100% gettito al netto
quota Stato - Allo Stato: immobili cat.
D + quota per finanziare FSC
TASI
Soggetto passivo proprietario e affittuario proprietario e affittuario
Abitazione principale Sì Sì
Aliquota base 1 per mille 1 per mille
Manovrabilità aliquota (±) tra 0 e 3,3 per mille (*) -
Detrazioni facoltative facoltative
Altri immobili Sì Sì
Aliquota base 1 per mille 1 per mille
Manovrabilità aliquota (±) IMU+TASI max 11,4 per mille (*) IMU+TASI max 11,4 per mille (*)
Addizionale TARES
Aliquota base 30 cent./mq Abolita
Ripartizione del gettito
Comune-Stato
Allo Stato: 100% gettito -
(*) di cui 0,8 per mille per finanziare le detrazioni per la TASI abitazione principale
9. La TASI: criticità
• Spazi di manovra limitati per molti comuni:
• 1.600 comuni (= 29,6 M abitanti) avevano l'aliquota IMU altri immobili
superiore al 9,6‰, disponendo di spazi di manovra per la TASI inferiori
all’aliquota standard dell’1‰ (salvo lo 0,8‰ per finanziare le detrazioni
sulle prime case)
• 500 comuni (un terzo dei capoluoghi e due terzi delle grandi città)
erano impossibilitati a recuperare il gettito dell’IMU prima casa anche
portando la TASI al massimo (2,5‰)
• Lo Stato ha previsto una compensazione per questi comuni
(625 milioni) ma per il solo 2014
• In assenza di una detrazione di base sulle abitazioni principali,
la TASI è regressiva rispetto alla vecchia IMU sulle abitazioni
principali e grava anche su 5 milioni di contribuenti che erano
esenti dall’IMU sulle abitazioni principali.
• Gli aumenti TASI rispetto all’IMU hanno parzialmente vanificato
per molte famiglie il bonus IRPEF introdotto con il d.l. 66/2014
10. Il d.l. 66/2014
• L’art. 4, comma 12-quater del d.l. 66/2014 è intervenuto sulla disciplina
relativa al versamento della TASI per l’anno 2014, disponendo le seguenti
scadenze:
• Entro il 16 giugno nei comuni che hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio
2014 (pubblicazione entro il 31 maggio 2014)
• Entro il 16 ottobre nei comuni che invieranno le deliberazioni entro il 10 settembre
2014 (pubblicazione entro il 18 settembre 2014). A questi comuni è strato erogato
un importo a valere sul FSC pari al 50 per cento del gettito annuo TASI ad aliquota
base
• Entro il 16 dicembre in un’unica soluzione nei comuni che non hanno rispettato il
termine del 10 settembre 2014, applicando l’aliquota base dell’1 per mille (10 per
cento dovuto da parte dell’occupante l’immobile)
• Dal 2015 la TASI si paga in due rate: 16 giugno e 16 dicembre.
• E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il
16 giugno
• Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell’aliquota dei 12
mesi precedenti
• Il 17 giugno la Camera ha approvato gli odg Misiani (per consentire il rinvio
del versamento della prima rata TASI al 16 ottobre anche ai Comuni
adempienti) e Fragomeli (per evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi
per chi paga la TASI entro il 31 luglio 2014)
11. TASI: le scelte dei comuni
• Secondo i dati del Caf Acli (riportati da Il Sole 24 Ore dell’8-9-2014)
l’85% dei Comuni applica la TASI sull’abitazione principale e il 51% la
richiede per gli altri immobili e per quelli affittati. Gli inquilini in media
devono versare il 22% del prelievo richiesto per i fabbricati locati.
• I comuni hanno ampia autonomia nella determinazione delle
detrazioni sulle abitazioni principali. La risultante è un quadro di
enorme variabilità tra i comuni
• La mancata previsione di detrazioni base rende la TASI regressiva
rispetto all’IMU sulle abitazioni principali
• Secondo uno studio del Servizio politiche territoriali della UIL,
l’aliquota media applicata sulla prima casa è pari all’1,99‰ (2,63‰
per i capoluoghi). Il costo medio è di 148€ (191€ per i capoluoghi).
• Tra i 105 capoluoghi che all’11 ottobre avevano pubblicato le delibere,
2 non hanno applicato la TASI sulla prima casa. Tra gli altri
capoluoghi, 23 non hanno applicato detrazioni; 14 hanno applicato
detrazioni in misura fissa; 66 hanno applicato detrazioni in misura
variabile, in genere a seconda della rendita catastale (in qualche caso
anche in rapporto all’Isee o all’imponibile IRPEF
12. Riassumendo…
IMU TASI
Imposta di
soggiorno
Imposta sulla
pubblicità
Addizionale IRPEF TARI
Presupposto
Possesso di beni
immobili (fabbricati,
incluse prime case solo
A1, A8 e A9, pertinenze,
terreni agricoli
Possesso o detenzione
di beni immobili
(fabbricati, incluse prime
case non A1, A8 e A9,
pertinenze, aree
scoperte o edificabili, ad
eccezione dei terreni
agricoli
Alloggio nelle strutture
ricettive situate nel
comune (solo
capoluoghi, unioni di
comuni, comuni turistici
o città d'arte)
Diffusione di messaggi
pubblicitari attraverso
mezzi di comunicazione
visivi ed acustici in
luoghi pubblici o aperti
al pubblico
E’ dovuta se per lo
stesso anno risulta
dovuta l’IRPEF, al netto
delle detrazioni
Possesso o detenzione a
qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte
suscettibili di produrre
rifiuti urbani
Soggetto passivo
Proprietario ovvero
titolare di diritto reale
Possessore o detentore
a qualsiasi titolo
Coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive
Chi dispone del mezzo
attraverso cui il
messaggio è diffuso
Contribuenti IRPEF
Possessore o detentore
a qualsiasi titolo
Base imponibile
Rendita catastale
rivalutata x
moltiplicatore
Rendita catastale
rivalutata x
moltiplicatore
Prezzo del soggiorno
Superficie della minima
figura piana geometrica
Reddito imponibile ai
fini IRPEF al netto degli
oneri deducibili
Superficie calpestabile
delle unità immobiliari
Aliquota base
4‰ (prima casa); 7,6‰
(altri immobili)
1‰ (il detentore paga
dal 10% al 30% del
totale)
Non prevista
La tariffa base varia in
funzione della tipologia
pubblicitaria
Non prevista
Il regolamento
comunale determina le
tariffe
Manovrabilità
±2‰ (prima casa); ±4‰
(altri immobili)
Fino al 2014 tetto di
3,3‰ (prima casa con
detrazioni) e 11,4‰
(IMU+TASI altri
immobili)
Fino a 5€ per notte di
soggiorno
La tariffa è commisurata
ai metri quadrati
Fino all’8‰. Possono
essere previste aliquote
differenziate per gli
scaglioni IRPEF
Le tariffe variano a
seconda delle categorie
di attività
Detrazioni 200€ (prima casa) Facoltative
Sono previste esenzioni
e riduzioni
Possono essere previste
riduzioni ed esenzioni
(anche applicando ISEE)
Ripartizione del gettito
Comune-Stato
Allo Stato: gettito
immobili D + quota per
FSC
100% al Comune 100% al Comune 100% al Comune 100% al Comune 100% al Comune
Destinazione gettito
Finanziamento delle
spese correnti
Servizi indivisibili
Interventi in materia di
turismo e di
manutenzione, fruizione
e recupero dei beni
culturali e ambientali
Finanziamento delle
spese correnti
Finanziamento delle
spese correnti
Copertura integrale dei
costi di investimento e
di esercizio del servizio
di raccolta e
smaltimento rifiuti
13. Nel 2015: unificazione IMU-TASI?
• Il presidente del consiglio ha annunciato l’introduzione di
una nuova imposta comunale che unifichi IMU e TASI
• Il disegno di legge di stabilità 2015 non prevede la nuova
imposta. E’ possibile che venga introdotta nel corso della
discussione parlamentare
• La proposta Zanetti prevede l’unificazione IMU-TASI, con
facoltà del comune di rendere compartecipe il detentore
(max 30%), revisione delle aliquote massime (o riduzione
della compartecipazione dello Stato al gettito da fabbricati
D), detrazione minima fissa di 100€ per abitazioni
principali con rendita ≤500€, facoltà per i comuni di
integrare tale detrazione e di prevederne altre per le
abitazioni con rendita >500€, superamento delle categorie
catastali di lusso (A1, A8 e A9)
14. Conclusioni
• Il 2012-2013 è stato un periodo estremamente travagliato per
la finanza locale, segnato dall’emergenza finanziaria e dal tira
e molla sull’IMU prima casa
• La legge di stabilità 2014 ha ridisegnato la fiscalità comunale.
• Rimangono però aperte questioni molto importanti:
• Eccessiva diversificazione delle detrazioni TASI
• Duplicazione del regime fiscale sugli altri immobili
• Eccessivi adempimenti per contribuenti e comuni per il prelievo TASI
sui detentori, laddove previsto
• Nel 2015 vengono meno il tetto al 2,5‰ dell’aliquota TASI per la prima
casa, la facoltà di incremento dello 0,8‰ per finanziare le detrazioni e i
625 mln integrativi per i comuni in tensione fiscale
• Quale futuro per la riscossione comunale?
• Necessità di rivedere e consolidare il nuovo assetto della fiscalità
comunale, con particolare riferimento al coordinamento IMU-TASII