L'avvocato penalista e le intersezioni fra il diritto interno ed il diritto d...
Nota ddl 1053 ratifica accordo italia - usa coop. per il contrasto delle forme gravi di criminalitã
1. SENATO DELLA REPUBBLICA
GRUPPO PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE"
UFFICIO LEGISLATIVO
Disegno di legge 1053 - Nota breve di commento
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella
prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio
2009
Il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel 2009 dal Governo
italiano con il Governo statunitense, sulla cooperazione al fine di contrastare le forme gravi di
criminalità.
L'accordo è composto da un preambolo e 24 articoli. Dopo il primo articolo, contenente le
definizioni, l'articolo 2, definendo lo scopo dello stesso (già citato innanzi), specifica che esso non
inciderà sulle procedure di assistenza giudiziaria, ma solo sulle facoltà di investigazione.
L'articolo 3 stabilisce che le parti si impegnano a condividere i contenuti dei sistemi nazionali di
identificazione delle impronte digitali
Il seguente articolo 4, così come i seguenti articoli 5, 6 e 7 (ma per i dati relativi al DNA),
riguarda le modalità (caso per caso) di interrogazione di detti sistemi contenenti dati utili ai
fini del riconoscimento.
Agli articoli 5 e 6 sono individuati i "punti di contatto" ai quali, tramite "legislazione
nazionale" e "future intese", saranno assegnate le competenze a riguardo della collaborazione
oggetto dell'accordo, con particolare riguardo ai dati dattiloscopici (articolo 4).
All'articolo 8 si stabilisce che le parti designino ulteriori i "punti di contatto nazionali" per la
trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, relativo all'interrogazione automatizzata delle
banche dati relative ai profili DNA. Anche l'articolo 9 riguarda la trasmissione di dati ulteriori in
caso di concordanza nelle le interrogazioni del sistema DNA.
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2. L'articolo 10 invece stabilisce che le Parti possano inviarsi - per tramite dei punti di contatto
nazionali - reciprocamente dati personali ulteriori per meglio perseguire reati gravi come il
terrorismo e/o la criminalità organizzata.
Al comma 4 dell'articolo 10 è quindi previsto che, nei casi innanzi citati di possibili reati gravi, le
Parti non possano opporre eccezioni - relative alle legislazione nazionali sul trattamento dei dati
sensibili - al fine di non procedere all'invio dei dati oggetto della richiesta.
Pur non essendo questa la sede della valutazione dell'ordinamento giuridico statunitense in materia
di privacy - e pur rientrando gli Stati Uniti le democrazie occidentali più avanzate - questa
disposizione potrebbe meritare maggiore attenzione, anche solo per evitare che possa esser
foriera di problematiche connesse a violazioni, eventualmente legalizzate, del diritto di chi,
accidentalmente e ingiustamente dovesse incappare in dette procedure.
Si segnala che si potrebbe ovviare a detto rischio, semplicemente affidando ai sistemi di
intelligence - già competenti per la prevenzione di atti di terrorismo - detta competenza.
Relegando in tal modo, l'eventuale violazione della privacy del possibile criminale poi non
verificatosi come tale, ad una sfera "classificata".
I seguenti articoli 11, 12 e 13, 14 e 15 riguardano il trattamento dei dati e della documentazione
trasmessi tra le parti ed in particolare stabiliscono metodi di sicurezza e limiti da rispettarsi per
l'interrogazione dei sistemi di cui sopra.
L'articolo 16 dispone circa la possibilità di diniego di una Parte dal fornire dati al soggetto
interessato, nei casi in cui detta fornitura pregiudichi le finalità medesime per i quali vengono
richiesti, oppure indagini giudiziarie "condotti" o, infine, diritti e libertà di terzi.
Gli articoli finali dell'accordo riguardano aspetti pratici meno rilevanti del funzionamento dello
stesso, relativo all'informazione (articolo 17), non ingerenza su eventuali altri accordi (articolo 18),
consultazioni, spese, durata, modifiche (articolo 19, 20, 21 e 22).
L'articolo 23 individua quindi nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno
italiano e nei Dipartimenti di Giustizia e Sicurezza interna statunitensi, gli organi preposti
all'applicazione dell'accordo.
L'articolo finale, relativo all'entrata in vigore dell'accordo, rinvia a numerose procedure,
previste dal'accordo medesimo, al cui esaurimento, sarà possibile procedere al trasferimenti
di dati.
Concludendo, il disegno di legge che autorizza la ratifica dell'accordo in commento, contiene una
disposizione relativi all'adozione dei decreti, non ancora adottati, di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personali (articolo 2, comma 2).
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3. Infine, come puntualmente rilevato dal Senatore Orellana, l'articolo 3, nel quantificare i costi
dell'attuazione del presente accordo - dipendendo lo stesso principalmente dalla fatturazione di
servizi informatici aggiuntivi agli attuali, oggetto di imposizione - si dovrà tener presente
dell'attualissimo aumento della imposta sul valore aggiunto, non in vigore al momento della
redazione del disegno di legge governativo.
L'intera copertura finanzia della disposizione normativa è rinvenuta nei fondi speciali di parte
corrente, accantonati per il Ministero degli Affari esteri.
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