Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, No 1227/2011).
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato.
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Prima pagina REMIT
Agli operatori che effettuano la prima registrazione comparirà un collegamento dal quale è
possibile procedere all’iscrizione nel registro REMIT mediante una procedura che presenterà a
ogni step una sezione in cui fornire i dati.
Nessun dato viene salvato prima del completamento di ogni sezione.
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Prima pagina REMIT
Gli operatori già iscritti al registro REMIT potranno modificare le singole sezioni
indipendentemente l’una dall’altra.
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Sezione 1 – persona giuridica
I dati già forniti al momento
dell’iscrizione all’Anagrafica
Operatori saranno caricati
automaticamente e possono
essere modificati solo
dall’Anagrafica.
Energy Identification Code
Bank Identifier Code
Legal Entity Identifier
Global Location Number
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Sezione 1 – persona fisica
Energy Identification Code
Bank Identifier Code
Legal Entity Identifier
Global Location Number
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Sezione 3
Il beneficiario/controllore è la
persona fisica o giuridica che
esercita una influenza
significativa sul management
dell’operatore di mercato
attraverso un potere di
controllo delle quote azionarie
o attraverso diritto di voto, a
prescindere dal fatto che il
controllo sia esercitato
direttamente o indirettamente
attraverso la società
capogruppo
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Beneficiario/controllore
Ai fini del registro REMIT, una persona fisica o giuridica è considerata
beneficiario/controllore se:
- detiene almeno il 10% delle quote azionarie dell’operatore di mercato o della sua
capogruppo;
- controlla, di diritto o di fatto, almeno il 10% del potere di voto dell’operatore di mercato
o della sua capogruppo;
- ha il potere di esercitare una influenza significativa sul management dell’operatore di
mercato attraverso forme di controllo delle quote azionarie o del potere di voto
dell’operatore di mercato stesso o sulla sua capogruppo.
Una persona fisica o giuridica che si trova in una delle condizioni sopra riportate e che
non è controllata da altra entità o portatore di interessi, deve essere indicata come
beneficiario/controllore.
Il beneficiario/controllore non è necessariamente un operatore di mercato ai sensi del
REMIT e non deve comunque risultare una filiale o una succursale di altre società. Esso
può anche essere una autorità pubblica o uno Stato sovrano.
Chiarimenti di ACER sul ruolo di «benficiario/controllore»
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Sezione 4
In questa sezione si indicano altri operatori di mercato già iscritti nel registro europeo che
hanno rapporti di collegamento societario con l’operatore ai sensi della settima Direttiva
83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.
Per ogni società collegata occorre indicare dal menu a tendina il tipo di collegamento.
È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso
dell’“ACER code”.
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Sezione 5
La sezione 5 è facoltativa. Se l’operatore di mercato intende delegare l’attività di reporting ad uno o
più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione.
Se l’operatore vuole agire come soggetto delegato (e quindi comparire nella lista dei delegati resa
disponibile agli altri operatori), deve segnare «Sì» sotto il campo “è mia intenzione chiedere di essere
registrato come delegato”.
I requisiti necessari per qualificarsi come soggetto delegato sono indicati nel documento dell’ACER
«Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs)» disponibile al link:
https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=c047ha134tb
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Sezione 5
Se l’operatore vuole indicare un soggetto delegato ad effettuare il reporting, può farlo
selezionando da una lista fissa proposta in un menu a tendina.
Ciò perché i soggetti delegati devono essere qualificati dall’ACER.
Se il delegato desiderato non è presente, significa che l’ACER non ha rilasciato il benestare
(in via definitiva o provvisoria).
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Accreditamento - Riepilogo
Una volta compilata l’ultima sezione si accede ad una maschera di riepilogo dove sono
presentate tutte le precedenti sezioni con i relativi dati.
Controllati i dati, cliccando “salva” si procede all’invio di tutti i dati e si completa l’iscrizione al
registro REMIT.
Cliccando “annulla” si verrà invece inoltrati alla pagina iniziale e si annullerà la procedura di
iscrizione.
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Notifica iscrizione
L’iscrizione, una volta effettuata, deve essere validata dall’ACER.
Pertanto vi sarà un lasso temporale in cui l’iscrizione risulta in sospeso.
La validazione viene comunicata mediante posta elettronica alla persona indicata nella
sezione 2 come referente per le comunicazioni con l’ACER.
Nella mail, all’interno del rettangolo rosso, viene indicato il codice identificativo (ACER
code) dell’operatore
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Gestione dell’iscrizione
Accedendo al registro REMIT, un operatore già iscritto troverà la pagina “Gestione REMIT”, in
cui compare l’ACER code.
Da qui si può accedere alle diverse sezioni compilate in fase di iscrizione per apportare gli
aggiornamenti.
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Richieste di informazioni
Per informazioni e supporto di tipo tecnico sul funzionamento del registro è possibile
contattare il numero verde:
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Per chi chiama dall'estero il numero è: 080-3497420.
In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it
Per informazioni relative alle informazioni da inserire nel registro:
- remit@autorita.energia.it
- numero di telefono 02 6556 5264.
Nelle comunicazioni inviate via posta elettronica è necessario indicare ragione sociale e
partita IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del
referente.