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INCARICATO ALLE VENDITE ( I.A.V. o I.V.D.)

1.1 INCARICATO ALLE VENDITE.

La figura dell’incaricato alle vendite a domicilio è riferita all’attività diretta di vendita di prodotti
a mezzo di dimostrazione e party plan. Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano nella
vendita diretta di prodotti al consumatore finale o multilevel. All’incaricato alle vendite viene
rilasciato, dall’azienda committente, un tesserino di riconoscimento, che deve essere esposto
durante la fase della dimostrazione di vendita. I compensi sono in percentuale alle vendite
effettuate e rientrano nella tipologia delle provvigioni. L’attività di incaricato alle vendite a
domicilio può essere definita occasionale o continuativa. L’attività si definisce occasionale fino a
6410 euro lorde di provvigioni come conteplato dalla Risoluzione Ministeriale n. 18 del 27
Gennaio 2006. Quando viene superato questo parametro l’attività non può essere più
considerata occasionale ma continuativa. Gli incaricati alle vendite a domicilio occasionali, per le
provvigioni percepite, emettono semplice ricevuta assoggettandola a ritenuta d’imposta
definitiva. In questa fase gli incaricati non devono iscriversi all’Ufficio IVA. Gli incaricati alle
vendite a domicilio continuativi devono iscriversi all'Agenzia delle Entrate (l’iscrizione è gratuita)
ed emettono fattura assoggettata a ritenuta d’imposta ed IVA. Gli incaricati alle vendite, sia
occasionali che continuativi, non devono presentare la dichiarazione dei redditi per tale tipo di
reddito in quanto le provvigioni sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva.
L’inquadramento con l’azienda committente è con lettera di incarico.

1.2 PROCACCIATORE DI AFFARI

La figura del procacciatore di affari è una figura intermedia che viene utilizzata per quei soggetti
che non hanno i requisiti per essere inquadrati come agenti di commercio. Il procacciatore di
affari ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, ha
l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio e alla Gestione
Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale. La figura di procacciatore di
affari ha una limitazione relativamente alle detrazioni IVA e dei costi sostenuti ed ha una
maggiore tassazione. L’inquadramento con l’azienda committente è con accordo commerciale
privato.

1.3 AGENTE DI COMMERCIO

Per svolgere l’attività di agente di commercio è obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese
presso la Camera di Commercio. L’agente di commercio ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni
percepite nella propria dichiarazione dei redditi ed ha l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione
Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale. L’agente di commercio ha una
maggiore detrazione di costi ed iva. L’inquadramento con l’azienda committente è con mandato
di agenzia che può essere monomandatario (con unica azienda) o plurimandatario (con più
aziende). L’agente di commercio è soggetto al versamento dei contributi Enasarco, di cui il 50%
a carico dell'agente e il 50% a carico della società committente. Al pagamento del contributo
trimestrale provvede direttamente l’azienda committente.
Alcune Camere di Commercio hanno recepito la sentenza della Corte Europea e permettono
l'iscrizione al Registro Imprese senza avere l'iscrizione al Ruolo Agenti.

2. PER SAPERE CHI PUO'SVOLGERE L'ATTIVITA'

Tutte le persone fisiche che non hanno pendenze penali possono svolgere l’attività di incaricato
alle vendite a domicilio sia in forma occasionale che continuativa.
Possono svolgere tale attività i seguenti soggetti:
2.1 CHI NON HA REDDITO.

Tutti coloro che non sono in possesso di nessun tipo di reddito e coloro che hanno solo il reddito
dell’abitazione principale possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite .

2.2 COMMERCIANTI.

Tutti coloro che svolgono un’attività commerciale in proprio (tipo negoziante, imprenditore,
amministratore, etc.). Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate
l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni
percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.

2.3 ARTIGIANI

Tutti coloro che svolgono un’attività artigianale in proprio (tipo meccanico, falegname etc.).
Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di
incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano,
fiscalmente, con gli altri redditi.

2.4 PROFESSIONISTI.

Tutti coloro che svolgono un’attività professionale di cui è prevista l’iscrizione o la non iscrizione
all’albo professionale. Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate
l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni
percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.

2.5 DIPENDENTI PRIVATI.

Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende private purché l’attività sia
svolta al di fuori degli orari di lavoro privato. L’attività è sempre compatibile. Le provvigioni
percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.

2.6 DIPENDENTI PUBBLICI

Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende pubbliche (Asl, Poste,
Scuole, Ministeri etc.) purché l’attività esercitata sia svolta al di fuori degli orari di lavoro
pubblico e sia compatibile con il contratto di lavoro. Per i dipendenti pubblici si consiglia
interpellare il relativo ufficio del personale per chiedere se il proprio contratto di lavoro consente
la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di incaricato alle vendite a domicilio part-time
occasionale. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.

3. ISCRIZIONE IVA

L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Agenzia delle
Entrate fino a 6410 euro lordi di provvigioni pari a 5000 euro di provvigioni nette. Superato
questo parametro l’attività è definita continuativa e sussiste l'obbligo dell’apertura della Partita
IVA che è gratuita. Per la corretta iscrizione deve essere utilizzato il codice 46.19.02 con
descrizione: Incaricato alle Vendite a Domicilio (Legge 173/2005). Il Modello AA9 deve essere
presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data indicata come inizio attività. Non
è consentito detrarre l' IVA per le spese sostenute. I registri devono essere numerati ed
intestati ma non è più obbligatorio la vidimazione iniziale. I versamenti IVA sono trimestrali e
sono effettuati a mezzo del Mod.F24 con sistema on line o a mezzo di Intermediario abilitato.
4. ISCRIZIONE INPS

Gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS di
cui alla Legge 335 dell’ 8 Agosto 1995 obbligatoria al superamento dei 6410 euro di provvigioni
lorde pari a 5000 euro di provvigioni nette. L’iscrizione dev’essere effettuata, tramite l'apposito
modello, direttamente dal singolo incaricato presentandolo od inviandolo a mezzo
raccomandata, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, alla sede Inps della propria zona. La
ritenuta INPS è calcolata sul 78% delle provvigioni di cui 1/3 a carico dell’incaricato e 2/3 a
carico della ditta committente. L’incaricato può usufruire dell’aliquota ridotta se ha già aperta
una posizione previdenziale obbligatoria, ad es. dipendente, commerciante, artigiano etc. Tali
contributi, ad oggi, non sono cumulabili con altre gestioni e pertanto segue una contribuzione
separata. La quota Inps di 1/3 a carico dell'incaricato è un onere deducibile nella propria
dichiarazione dei redditi nel quadro RP. Per tale adempimento, le aziende committenti, inviano
la certificazione dei versamenti effettuati a ciascun incaricato nel mese di Marzo di ogni anno.

5.1. PENSIONE DI INVALIDITA'

Gli incaricati che percepiscono una pensione di invalidità, svolgendo qualunque tipo di attività,
possono incorrere nella revoca di tale pensione, che può essere anche retroattiva. Si consiglia
un’attenta analisi della propria posizione interpellando l’ufficio che eroga la pensione o assegno
di invalidità.

5.2 PENSIONE DI PREVIDENZA

Gli incaricati alle vendite che hanno una pensione di previdenza con 40 anni di anzianità o
sociale possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite a domicilio in quanto tale tipo di
reddito non influisce nel cumulo del calcolo per l’eventuale riduzione della pensione. Per tutti gli
altri casi lo svolgimento dell’attività di incaricato alle vendite può comportare una riduzione della
pensione che è pari, al massimo, al 30% della differenza fra il totale della pensione e la quota
minima base. Pertanto tale riduzione è variabile da caso a caso e si consiglia di interpellare
l’ufficio che la eroga per valutare se e quanto viene eventualmente ridotta.

6.1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Gli incaricati alle vendite a domicilio non devono dichiarare le provvigioni percepite nella propria
dichiarazione dei redditi in quanto sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla
fonte come contemplato dall’Articolo 25/Bis 6’Comma DPR600 del 73. L’esclusione totale di tali
provvigioni dal cumulo dei redditi e dalla dichiarazione è riportato nella Risoluzione Ministeriale
N. 180/E del 12 Luglio 95. Pertanto tali provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi
percepiti. Le ritenute operate sono versate direttamente dall’azienda committente in qualità di
sostituto d’imposta. L’azienda committente invia a ciascun incaricato la certificazione delle
ritenute versate nel mese di Marzo di ogni anno.
Sono escluse dalla dichiarazione dei redditi sia le provvigioni dirette che le provvigioni indirette,
indipendentemente dall'ammontare totale. Inoltre tali provvigioni sono escluse dalla
presentazione degli Studi di Settore e dall'assoggettamento IRAP.
Gli incaricati alle vendite che sono in possesso della partita IVA non possono, per gli altri redditi
percepiti, presentare il modello 730 ma devono presentare il modello Unico. Il modello 730 lo
possono presentare esclusivamente gli IVD occasionali senza partita IVA.
Indipendentemente dall'ammontare delle provvigioni percepite, l'incaricato alle vendite è
sempre a carico fiscale del coniuge se non ha altri redditi soggetti a dichiarazione.
7. SCADENZE FISCALI

Le scadenze fiscali degli incaricati alle vendite sono le seguenti:

7.1 VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di
provvigioni emesse e datate nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo. All’Importo da versare deve
essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento
deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6031 con sistema on line o
a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Maggio.

7.2 VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di
provvigioni emesse e datate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. All’Importo da versare deve
essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento
deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6032 con sistema on line o
a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Agosto.

7.3 VERSAMENTO IVA 3'TRIMESTRE.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di
provvigioni emesse e datate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre. All’Importo da versare
deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale
pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6033 con
sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Novembre.

7.4 VERSAMENTO ACCONTO IVA.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono pagare l’acconto IVA a partire
dal secondo anno di attività. Utilizzando il sistema storico l’importo da versare è pari all’88%
dell’importo IVA del 4’Trimestre dell’anno precedente. L’importo minimo del versamento è di
103 euro. Il pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo
6035 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 27 Dicembre.

7.5 VERSAMENTO IVA 4'TRIMESTRE.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di
provvigioni emesse e datate nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre. All’Importo da versare
deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale
pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6099 con
sistema on line o a mezzo intermediario abilitato (al netto dell’eventuale acconto versato a
Dicembre) entro il 16 Marzo.

7.6 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.

Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione
IVA annuale in via autonoma, tranne nel caso in cui debbano presentare il Modello Unico per
altri redditi: in questo caso la dichiarazione IVA deve essere allegata alla dichiarazione dei
redditi. La dichiarazione IVA annuale autonoma deve essere presentata al Ministero delle
Finanze esclusivamente con sistema telematico.
7.7 SPESE DETRAIBILI.

Gli incaricati alle vendite a domicilio non possono detrarre nessun tipo di spesa. Recenti
verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza hanno contestato la
configurazione delle provvigioni degli Incaricati alle Vendite quale reddito soggetto a ritenuta
d'imposta definitiva, quando il contribuente ha detratto l'IVA sulle fatture di acquisto. Il
contribuente non è più considerato come un semplice Incaricato alle vendite ma, tenendo conto
delle fatture di acquisto detratte, come un'attività "organizzata" d'impresa: per questo motivo
richiedono il Modello Unico.


8.1 SERVIZIO CONTABILITA'.

Lo Studio Consult offre il servizio di registrazione delle fatture di provvigioni e della
dichiarazione IVA annuale dei singoli Incaricati alle vendite a costi convenzionati e minimi. Gli
adempimenti consistono in 3 versamenti IVA trimestrali e in una dichiarazione IVA annuale con
versamento IVA a saldo. Per ulteriori informazioni sui costi e la gestione contabile è possibile
inviare una mail all’indirizzo info@studioconsult.it

Regolamentazione: Legge 173/2005 - D.Lgs.114/1998
Inquadramento: Occasionale senza IVA o abituale con IVA
Identificazione: Tesserino rilasciato dalla società committente
Contratto società: Lettera d’incarico alle vendite a domicilio
Iscrizione CCIAA: No. C.M.I. n. 3407/C del 09.01.1997
Iscrizione IVA: Sì. Obbligatoria con provvigioni > € 6.410
Codice attività: 46.19.02 Incaricato alle vendite a domicilio
Normativa IVA: Ris.Ministeriale 18/E del 27.01.2006
Soggetto fiscale: Ditte individuali
Regime IVA: Ordinario (esclusa l’opzione per Regime dei Minimi)
Versamento IVA: Mensile o Trimestrale tramite F24 telematico
Dichiarazione IVA annuale: Sì, con presentazione telematica
Dichiarazione dei redditi: No. Ris.Ministeriale 180/E del 12.07.95
Dichiarazione Studi di settore: No (esclusi)
Dichiarazione e Versamenti I.R.A.P.: No (esclusi)
Imposizione fiscale: Ritenuta d’imposta definitiva del 23% sul 78%
Detrazioni IVA: Nessuna (consigliabile)
Detrazioni IRPEF: Nessuna (esclusione dichiarazione dei redditi)
Iscrizione INPS: Sì. Per provvigioni > € 6.410 (Legge 335/95)
Contributi INPS: Sì. Di cui 1/3 a carico IVD, 2/3 a carico società
Franchigia INPS: Fino a € 6.410 di provvigioni lorde
Detrazione Fiscale: Coniuge sempre a carico

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Incaricato alle vendite iav o ivd

  • 1. INCARICATO ALLE VENDITE ( I.A.V. o I.V.D.) 1.1 INCARICATO ALLE VENDITE. La figura dell’incaricato alle vendite a domicilio è riferita all’attività diretta di vendita di prodotti a mezzo di dimostrazione e party plan. Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano nella vendita diretta di prodotti al consumatore finale o multilevel. All’incaricato alle vendite viene rilasciato, dall’azienda committente, un tesserino di riconoscimento, che deve essere esposto durante la fase della dimostrazione di vendita. I compensi sono in percentuale alle vendite effettuate e rientrano nella tipologia delle provvigioni. L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere definita occasionale o continuativa. L’attività si definisce occasionale fino a 6410 euro lorde di provvigioni come conteplato dalla Risoluzione Ministeriale n. 18 del 27 Gennaio 2006. Quando viene superato questo parametro l’attività non può essere più considerata occasionale ma continuativa. Gli incaricati alle vendite a domicilio occasionali, per le provvigioni percepite, emettono semplice ricevuta assoggettandola a ritenuta d’imposta definitiva. In questa fase gli incaricati non devono iscriversi all’Ufficio IVA. Gli incaricati alle vendite a domicilio continuativi devono iscriversi all'Agenzia delle Entrate (l’iscrizione è gratuita) ed emettono fattura assoggettata a ritenuta d’imposta ed IVA. Gli incaricati alle vendite, sia occasionali che continuativi, non devono presentare la dichiarazione dei redditi per tale tipo di reddito in quanto le provvigioni sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva. L’inquadramento con l’azienda committente è con lettera di incarico. 1.2 PROCACCIATORE DI AFFARI La figura del procacciatore di affari è una figura intermedia che viene utilizzata per quei soggetti che non hanno i requisiti per essere inquadrati come agenti di commercio. Il procacciatore di affari ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi, ha l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale. La figura di procacciatore di affari ha una limitazione relativamente alle detrazioni IVA e dei costi sostenuti ed ha una maggiore tassazione. L’inquadramento con l’azienda committente è con accordo commerciale privato. 1.3 AGENTE DI COMMERCIO Per svolgere l’attività di agente di commercio è obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio. L’agente di commercio ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi ed ha l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale. L’agente di commercio ha una maggiore detrazione di costi ed iva. L’inquadramento con l’azienda committente è con mandato di agenzia che può essere monomandatario (con unica azienda) o plurimandatario (con più aziende). L’agente di commercio è soggetto al versamento dei contributi Enasarco, di cui il 50% a carico dell'agente e il 50% a carico della società committente. Al pagamento del contributo trimestrale provvede direttamente l’azienda committente. Alcune Camere di Commercio hanno recepito la sentenza della Corte Europea e permettono l'iscrizione al Registro Imprese senza avere l'iscrizione al Ruolo Agenti. 2. PER SAPERE CHI PUO'SVOLGERE L'ATTIVITA' Tutte le persone fisiche che non hanno pendenze penali possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite a domicilio sia in forma occasionale che continuativa. Possono svolgere tale attività i seguenti soggetti:
  • 2. 2.1 CHI NON HA REDDITO. Tutti coloro che non sono in possesso di nessun tipo di reddito e coloro che hanno solo il reddito dell’abitazione principale possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite . 2.2 COMMERCIANTI. Tutti coloro che svolgono un’attività commerciale in proprio (tipo negoziante, imprenditore, amministratore, etc.). Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi. 2.3 ARTIGIANI Tutti coloro che svolgono un’attività artigianale in proprio (tipo meccanico, falegname etc.). Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi. 2.4 PROFESSIONISTI. Tutti coloro che svolgono un’attività professionale di cui è prevista l’iscrizione o la non iscrizione all’albo professionale. Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi. 2.5 DIPENDENTI PRIVATI. Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende private purché l’attività sia svolta al di fuori degli orari di lavoro privato. L’attività è sempre compatibile. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi. 2.6 DIPENDENTI PUBBLICI Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con aziende pubbliche (Asl, Poste, Scuole, Ministeri etc.) purché l’attività esercitata sia svolta al di fuori degli orari di lavoro pubblico e sia compatibile con il contratto di lavoro. Per i dipendenti pubblici si consiglia interpellare il relativo ufficio del personale per chiedere se il proprio contratto di lavoro consente la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di incaricato alle vendite a domicilio part-time occasionale. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi. 3. ISCRIZIONE IVA L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Agenzia delle Entrate fino a 6410 euro lordi di provvigioni pari a 5000 euro di provvigioni nette. Superato questo parametro l’attività è definita continuativa e sussiste l'obbligo dell’apertura della Partita IVA che è gratuita. Per la corretta iscrizione deve essere utilizzato il codice 46.19.02 con descrizione: Incaricato alle Vendite a Domicilio (Legge 173/2005). Il Modello AA9 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data indicata come inizio attività. Non è consentito detrarre l' IVA per le spese sostenute. I registri devono essere numerati ed intestati ma non è più obbligatorio la vidimazione iniziale. I versamenti IVA sono trimestrali e sono effettuati a mezzo del Mod.F24 con sistema on line o a mezzo di Intermediario abilitato.
  • 3. 4. ISCRIZIONE INPS Gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335 dell’ 8 Agosto 1995 obbligatoria al superamento dei 6410 euro di provvigioni lorde pari a 5000 euro di provvigioni nette. L’iscrizione dev’essere effettuata, tramite l'apposito modello, direttamente dal singolo incaricato presentandolo od inviandolo a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, alla sede Inps della propria zona. La ritenuta INPS è calcolata sul 78% delle provvigioni di cui 1/3 a carico dell’incaricato e 2/3 a carico della ditta committente. L’incaricato può usufruire dell’aliquota ridotta se ha già aperta una posizione previdenziale obbligatoria, ad es. dipendente, commerciante, artigiano etc. Tali contributi, ad oggi, non sono cumulabili con altre gestioni e pertanto segue una contribuzione separata. La quota Inps di 1/3 a carico dell'incaricato è un onere deducibile nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro RP. Per tale adempimento, le aziende committenti, inviano la certificazione dei versamenti effettuati a ciascun incaricato nel mese di Marzo di ogni anno. 5.1. PENSIONE DI INVALIDITA' Gli incaricati che percepiscono una pensione di invalidità, svolgendo qualunque tipo di attività, possono incorrere nella revoca di tale pensione, che può essere anche retroattiva. Si consiglia un’attenta analisi della propria posizione interpellando l’ufficio che eroga la pensione o assegno di invalidità. 5.2 PENSIONE DI PREVIDENZA Gli incaricati alle vendite che hanno una pensione di previdenza con 40 anni di anzianità o sociale possono svolgere l’attività di incaricato alle vendite a domicilio in quanto tale tipo di reddito non influisce nel cumulo del calcolo per l’eventuale riduzione della pensione. Per tutti gli altri casi lo svolgimento dell’attività di incaricato alle vendite può comportare una riduzione della pensione che è pari, al massimo, al 30% della differenza fra il totale della pensione e la quota minima base. Pertanto tale riduzione è variabile da caso a caso e si consiglia di interpellare l’ufficio che la eroga per valutare se e quanto viene eventualmente ridotta. 6.1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Gli incaricati alle vendite a domicilio non devono dichiarare le provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi in quanto sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla fonte come contemplato dall’Articolo 25/Bis 6’Comma DPR600 del 73. L’esclusione totale di tali provvigioni dal cumulo dei redditi e dalla dichiarazione è riportato nella Risoluzione Ministeriale N. 180/E del 12 Luglio 95. Pertanto tali provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi percepiti. Le ritenute operate sono versate direttamente dall’azienda committente in qualità di sostituto d’imposta. L’azienda committente invia a ciascun incaricato la certificazione delle ritenute versate nel mese di Marzo di ogni anno. Sono escluse dalla dichiarazione dei redditi sia le provvigioni dirette che le provvigioni indirette, indipendentemente dall'ammontare totale. Inoltre tali provvigioni sono escluse dalla presentazione degli Studi di Settore e dall'assoggettamento IRAP. Gli incaricati alle vendite che sono in possesso della partita IVA non possono, per gli altri redditi percepiti, presentare il modello 730 ma devono presentare il modello Unico. Il modello 730 lo possono presentare esclusivamente gli IVD occasionali senza partita IVA. Indipendentemente dall'ammontare delle provvigioni percepite, l'incaricato alle vendite è sempre a carico fiscale del coniuge se non ha altri redditi soggetti a dichiarazione.
  • 4. 7. SCADENZE FISCALI Le scadenze fiscali degli incaricati alle vendite sono le seguenti: 7.1 VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo. All’Importo da versare deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6031 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Maggio. 7.2 VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. All’Importo da versare deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6032 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Agosto. 7.3 VERSAMENTO IVA 3'TRIMESTRE. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre. All’Importo da versare deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6033 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Novembre. 7.4 VERSAMENTO ACCONTO IVA. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono pagare l’acconto IVA a partire dal secondo anno di attività. Utilizzando il sistema storico l’importo da versare è pari all’88% dell’importo IVA del 4’Trimestre dell’anno precedente. L’importo minimo del versamento è di 103 euro. Il pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6035 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 27 Dicembre. 7.5 VERSAMENTO IVA 4'TRIMESTRE. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre. All’Importo da versare deve essere aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6099 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato (al netto dell’eventuale acconto versato a Dicembre) entro il 16 Marzo. 7.6 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE. Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione IVA annuale in via autonoma, tranne nel caso in cui debbano presentare il Modello Unico per altri redditi: in questo caso la dichiarazione IVA deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi. La dichiarazione IVA annuale autonoma deve essere presentata al Ministero delle Finanze esclusivamente con sistema telematico.
  • 5. 7.7 SPESE DETRAIBILI. Gli incaricati alle vendite a domicilio non possono detrarre nessun tipo di spesa. Recenti verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza hanno contestato la configurazione delle provvigioni degli Incaricati alle Vendite quale reddito soggetto a ritenuta d'imposta definitiva, quando il contribuente ha detratto l'IVA sulle fatture di acquisto. Il contribuente non è più considerato come un semplice Incaricato alle vendite ma, tenendo conto delle fatture di acquisto detratte, come un'attività "organizzata" d'impresa: per questo motivo richiedono il Modello Unico. 8.1 SERVIZIO CONTABILITA'. Lo Studio Consult offre il servizio di registrazione delle fatture di provvigioni e della dichiarazione IVA annuale dei singoli Incaricati alle vendite a costi convenzionati e minimi. Gli adempimenti consistono in 3 versamenti IVA trimestrali e in una dichiarazione IVA annuale con versamento IVA a saldo. Per ulteriori informazioni sui costi e la gestione contabile è possibile inviare una mail all’indirizzo info@studioconsult.it Regolamentazione: Legge 173/2005 - D.Lgs.114/1998 Inquadramento: Occasionale senza IVA o abituale con IVA Identificazione: Tesserino rilasciato dalla società committente Contratto società: Lettera d’incarico alle vendite a domicilio Iscrizione CCIAA: No. C.M.I. n. 3407/C del 09.01.1997 Iscrizione IVA: Sì. Obbligatoria con provvigioni > € 6.410 Codice attività: 46.19.02 Incaricato alle vendite a domicilio Normativa IVA: Ris.Ministeriale 18/E del 27.01.2006 Soggetto fiscale: Ditte individuali Regime IVA: Ordinario (esclusa l’opzione per Regime dei Minimi) Versamento IVA: Mensile o Trimestrale tramite F24 telematico Dichiarazione IVA annuale: Sì, con presentazione telematica Dichiarazione dei redditi: No. Ris.Ministeriale 180/E del 12.07.95 Dichiarazione Studi di settore: No (esclusi) Dichiarazione e Versamenti I.R.A.P.: No (esclusi) Imposizione fiscale: Ritenuta d’imposta definitiva del 23% sul 78% Detrazioni IVA: Nessuna (consigliabile) Detrazioni IRPEF: Nessuna (esclusione dichiarazione dei redditi) Iscrizione INPS: Sì. Per provvigioni > € 6.410 (Legge 335/95) Contributi INPS: Sì. Di cui 1/3 a carico IVD, 2/3 a carico società Franchigia INPS: Fino a € 6.410 di provvigioni lorde Detrazione Fiscale: Coniuge sempre a carico