1. INDICE
1. Testo del quesito del referendum;
2. Introduzione al referendum;
3. Premessa Bicameralismo;
4. Bicameralismo differenziato;
5. Regioni, Province e Comuni: Titolo V;
6. Soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro;
7. Elezione Presidente della Repubblica;
8. Referendum, quorum e rappresentanza di genere
2. Testo del quesito del referendum
Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi del funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del
Titolo V della parte II della Costituzione”
approvato dal Parlamento e Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016.
3. INTRODUZIONE AL REFERENDUM
Il referendum costituzionale si terrà in Italia il 4 dicembre 2016 per
confermare o respingere la cosiddetta riforma Renzi-Boschi, contenuta
nella legge costituzionale approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016,
recante «disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione».
La proposta di riforma è stata già approvata con una maggioranza inferiore ai
due terzi dei componenti di ciascuna camera: di conseguenza, come
prescritto dall'articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non è stato
direttamente promulgato per dare la possibilità di richiedere un referendum
confermativo entro i successivi tre mesi, facoltà esercitata nello stesso
mese di aprile 2016. Non essendo previsto un quorum di votanti, la riforma
entrerà in vigore se il numero dei voti favorevoli sarà superiore al numero
dei suffragi contrari, a prescindere dalla partecipazione al voto.
4. BICAMERALISMO DIFFERENZIATO
Organizzazione e funzionamento del nuovo Senato
Riduzione numero senatori: 95 rappresentanti delle istituzioni
territoriali 5 di nomina presidenziale
Elezione indiretta dei Senatori in quanto eletti dai Consigli Regionali
I Senatori godono di immunità parlamentare come i Deputati della
Camera
I Senatori non hanno diritto a indennità (in quanto percepiscono
quella da Consiglieri Regionali o da Sindaci)
Il potere del Senato è fortemente ridimensionato
Il Senato è un organo a rinnovo parziale
Il Senato non conferisce fiducia al Governo
5. BICAMERALISMO DIFFERENZIATO
Procedimento legislativo
Per alcune materie il procedimento di formazione delle leggi è
esercitato da entrambe le Camere
Per tutte le altre materie il procedimento di formazione delle leggi è
esercitato solo dalla Camera, il Senato può esprimere pareri
6. BICAMERALISMO DIFFERENZIATO
Rapporti tra Parlamento e Governo
Il Governo ha rapporto di fiducia solo con la Camera
Il Governo è controllato solo dalla Camera
La funzione di indirizzo politico è esercitata solo dalla Camera
7. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L'elezione del Presidente della Repubblica:
Partecipano al voto solo i deputati e i senatori (scompaiono i 59 delegati
regionali)
Rimane uguale il quorum delle prime tre votazioni: maggioranza qualificata
dei due terzi (ovvero il 66%)
Sale il quorum dal quarto al sesto scrutinio: servirà la maggioranza di 3/5
(60%) contro l'attuale maggioranza assoluta (50%)
Cambia il quorum dal sesto scrutinio in poi: servirà la maggioranza di tre
quinti dei votanti invece della maggioranza degli aventi diritto.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere solo la Camera dei Deputati e
non più anche il Senato.
Il Presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato; Egli fà le
veci del Presidente della Repubblica se quest'ultimo non può.
8. LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Modifica art. 71 Costituzione:
Sale a 150.000 il numero di firme necessarie per le leggi di iniziativa
popolare (oggi è 50.000)
Introduzione della garanzia che le proposte saranno discusse e
votate
9. REFERENDUM
Cambia in parte il quorum dei referendum abrogativi: il voto è valido
se partecipa il 50% degli aventi diritto (come oggi) ma se il
referendum era stato richiesto da almeno 800.000 elettori, il quorum
scende al 50% dei votanti alle ultime elezioni.
Sono previsti 2 nuovi tipi di referendum:
referendum propositivo;
referendum di indirizzo.
10. RAPPRESENTANZA DI GENERE
Introduzione di nuovo comma dell'art. 55 della Costituzione:
“Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere
promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza”.
11. CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro)
La legge di Riforma Costituzione prevede l'ABOLIZIONE del
CNEL.
Che cosa è il CNEL?
E' un Organo di rilievo costituzionale previsto (ad oggi) dalla Carta
Costituzionale all'art. 99.
Le attribuzioni di questo Organo sono state disciplinate dalla legge
33 del 1957 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo è
intervenuta la legge 15 del 2009 attribuendo ulteriori competenze al
Cnel.
Negli anni le potenzialità del Cnel sono rimaste oggettivamente
inespresse e la sua attività è piuttosto limitata.
12. Il Titolo V parte seconda della
Costituzione (articoli da 114 al
133) regola i rapporti tra lo Stato
e gli enti locali (Regioni, città
metropolitane e comuni).
13. rapporti tra lo Stato e le Autonomie Locali(Regioni, città
metropolitane e comuni)
Testo attuale
La repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
Modifiche previste nella riforma
Viene tolto il riferimento alle Province, che perdono, così rilevanza
costituzionale. In base alla normativa prodotta recentemente (legge
Del Rio), parte delle attuali funzioni saranno esercitate da Enti di
area vasta (unioni dei Comuni) coordinate da un presidente e da
una giunta non eletta direttamente dai cittadini, ma dai Comuni
stessi. Altre funzioni sono state trasferite a Regioni e Comuni.
14. rapporti tra lo Stato e le Autonomie
Locali(Regioni, città metropolitane e
comuni)
Testo attuale
Prevede la legislazione concorrente tra Stato e Regioni su molte materie in cui
spetta l’ iniziativa legislativa alle Regioni, salvo che sui principi
fondamentali, riservati allo Stato
Modifiche previste nella riforma
Viene rivisto profondamente il riparto di competenza legislativa e
regolamentare tra Stato e Regioni. In particolare viene soppressa la
competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra
competenza legislativa statale e competenza regionale.
15. La nuova potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art.117 Costituzione si esercita su:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul
procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
16. l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della
salute, per le politiche sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la
sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del
lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città
metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati,
dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento
sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento
della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale ed
internazionale
17. Rapporti tra lo Stato e le Autonomie
Locali(Regioni, città metropolitane e
comuni)
L’articolo 116 disciplina il così detto “regionalismo differenziato”. In
particolare viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere
attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni, e ai fini
dell’attribuzione, viene introdotta la necessaria condizione di equilibrio tra
entrate e spese di bilancio della Regione.
Le Regioni “virtuose” che hanno i conti in ordine, avranno più possibilità di
poteri da parte dello Stato. L’attribuzione delle forme speciali di autonomia
avverrà con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però
richiedere la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la
necessità dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
18. rapporti tra lo Stato e le Autonomie
Locali(Regioni, città metropolitane e
comuni)
Viene inoltre introdotta la così detta
"clausola di supremazia", in base alla
quale la legge statale - su proposta del
Governo - può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva, quando
lo richieda la tutela dell'unità giuridica o
economica della Repubblica ovvero al tutela
dell'interesse nazionale.