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Tutte le novità fiscali per le auto aziendali
e i veicoli commerciali
Il trattamento fiscale delle auto aziendali
ai fini delle imposte sui redditi
CONVEGNO
Giovedì 24 novembre - ore 18.30
Laura Aspergh
Studio Associato Aspergh
Giorgio Bonifaccio
Studio Bonifaccio
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Novità fiscali per i veicoli aziendali
Legge di stabilità 2016, art. 1, c. 91-97 («Super ammortamenti»)
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La fiscalità delle auto aziendali nei principali Paesi UE
*25.306 per le autovetture acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016
** 5.061 per le autovetture acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016
Fonte: Centro studi Unrae
Auto aziendali: il regime fiscale italiano è tra i più penalizzanti in Europa
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Una novità fiscale a favore delle auto: i «super ammortamenti» (Legge di stabilità 2016)
L’agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei
beni strumentali nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di
leasing.
«Super ammortamenti»
Fonte: Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016
Fonte: Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016
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«Super ammortamenti»
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese (indipendentemente da forma giuridica, dimensione
aziendale, regime contabile, settore economico), nonché i professionisti
Beni agevolabili
L’agevolazione riguarda i beni:
• materiali strumentali nuovi
• con coefficiente di ammortamento ≥ 6,5%*
*Sono esclusi i beni con coefficiente < 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, alcuni beni elencati
nell’Allegato 3 della L. 208/2015 (condutture, materiale rotabile ecc.)
• acquisiti tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016
Sono agevolabili anche gli autoveicoli
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Modalità di acquisizione
• Proprietà
• Leasing
Non sono ammessi all’agevolazione la locazione operativa (senza possibilità di riscatto) e
il noleggio. In questi casi l’agevolazione può spettare alle società di locazione/noleggio.
Ambito temporale
Sono agevolati gli autoveicoli acquisiti in proprietà o in leasing dal 15.10.2015 al
31.12.2016
• proprietà: rileva la data di consegna o spedizione (ovvero se successiva la data in cui si
verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale)
• leasing: rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore
«Super ammortamenti»
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Meccanismo agevolativo
Il super ammortamento è deduzione extra contabile effettuata ai fini
Ires/Irpef (non ai fini Irap) attraverso una variazione in diminuzione
nella dichiarazione dei redditi.
Risparmio fiscale Ires 2016 = 27,5% x 40% = 11%
Acconti: l’acconto per il 2016 deve essere calcolato considerando
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata in assenza dell’agevolazione (metodo storico)
Nessun effetto su plusvalenze/minusvalenze, plafond di deducibilità,
studi di settore
«Super ammortamenti»
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Veicoli a deducibilità integrale
Art. 164, c. 1, lett. a, Tuir
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Veicoli a deducibilità integrale
Deducibilità Integrale
(100%)
Veicoli usati
esclusivamente come beni
strumentali (es.:
autovetture per imprese di
autonoleggio)
Tuir, art. 164, c. 1, lett. a, n. 1
Veicoli adibiti ad uso
pubblico (es: autovetture
per compagnie di taxi o
imprese di noleggio con
conducente)
Tuir, art. 164, c. 1, lett. a, n. 2
Veicoli diversi da quelli
individuati dalla lett. a
dell’art. 164 (es.: autotreni,
autocarri «veri» ecc.) purché
inerenti (veicoli strumentali
per natura)
N.B.: I veicoli a deducibilità integrale acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015
e il 31.12.2016 possono beneficiare dei «super ammortamenti».
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Veicoli a deducibilità integrale
Veicoli* usati esclusivamente come beni strumentali
*autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto
• Sono i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata (circolari 37/1997,
48/1998)
• Si tratta di un’interpretazione restrittiva: il veicolo deve essere indispensabile per lo
svolgimento dell’attività e senza di esso l’attività è neppure configurabile (circ. 1/2007;
ris. 59/2007)
Es: autovetture per le imprese che esercitano attività di autonoleggio
Veicoli adibiti ad uso pubblico
Sono i veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un atto proveniente
dalla pubblica amministrazione (circ. 48/1998) Es: taxi, auto a noleggio con conducente
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Veicoli a deducibilità integrale
Autocarri - Regole di deducibilità
Sono definiti dal Codice della Strada (art. 54, c. 1, lett. d) come «veicoli destinati al
trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse».
Non esistono norme di deducibilità
specifiche per gli autocarri
Deduzione al 100% se inerenti
(ris. 244/2002)
Se sono contestualmente verificate le seguenti condizioni:
 immatricolazione (o reimmatricolazione) come
N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con
massa non sup. a 3,5 t)
 codice carrozzeria F0
 numero posti a sedere ≥4
 potenza motore (Kw)/portata (massa-tara) in
tonnellate ≥180 (Rif: Provvedimento AdE
n.184192/2006)
L’autocarro è “falso” ed è
assimilato all’autovettura
Deducibilità limitata
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Veicoli a deducibilità integrale
«Super ammortamento» - Acquisto in proprietà di un autocarro nel 2016
Costo di acquisto: 30.000 Coefficiente di ammortamento: 20% Percentuale di deduzione = 100%
Maggiorazione del costo: 40% x 30.000 = 12.000 Costo «figurativo»: 30.000 + 12.000 = 42.000 Il calcolo
delle quote di ammortamento deducibili viene fatto sul costo «figurativo»
NB: Il primo anno la quota di ammortamento deducibile si riduce alla metà (Tuir, art. 102, c.2)
Risparmio fiscale = 27,5% x 40% x 30.000 = 3.300
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Veicoli a deducibilità limitata
Art. 164, c. 1, lett. b e b-bis, Tuir
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Veicoli a deducibilità limitata
Deducibilità Limitata
Veicoli aziendali
a disposizione
− non usati
esclusivamente
come beni
strumentali
− né adibiti ad uso
pubblico
Tuir, art.164, c. 1,
lett. b
Veicoli
utilizzati da
professionisti
e agenti
Tuir, art.164, c.
1, lett. b
Veicoli concessi
ai dipendenti in
uso promiscuo
Tuir, art.164, c.
1, lett. b-bis
Veicoli utilizzati da
amministratori
Tuir, art.164, c. 1,
lett. b
Veicoli utilizzati da soci
Tuir, art.164, c. 1, lett. b
N.B.:I veicoli a deducibilità limitata acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.206
possono beneficiare dei «super ammortamenti».
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Veicoli aziendali a disposizione
Art. 164, c. 1, lett. b, Tui
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Veicoli aziendali a disposizione
Limiti di deducibilità per i veicoli aziendali «a disposizione» (regola generale) 18 Veicoli
aziendali a disposizione
1) un limite percentuale del 20% che si applica
• sia al costo di acquisizione, qualunque sia il titolo di detenzione del veicolo (proprietà,
leasing, noleggio)
• sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.)
2) un limite al costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto che varia in funzione del
titolo di detenzione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio)
N.B.: Il limite del 20% è stabilito come presunzione assoluta di utilizzo promiscuo che non
ammette prova contraria. Non si può proporre interpello disapplicativo in quanto l’art.
164 non è una disposizione antielusiva ma una norma finalizzata a forfettizzare l’uso
privato del bene (ris. 190/2007, circ. 9/2016).
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Veicoli aziendali a disposizione
Acquisto del veicolo (detenzione in proprietà) - Limiti di deducibilità
1) un limite percentuale di deducibilità del 20%
2) 2) un limite sul costo di acquisto fiscalmente riconosciuto che varia a
seconda del tipo di veicolo. Tale limite per i veicoli acquistati tra il
15.10.2015 e il 31.12.2016 aumenta del 40%.
Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo
del veicolo comprensivo dell’Iva indetraibile.
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Veicoli utilizzati da professionisti e agenti
Art. 164, c. 1, lett. b, Tuir
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Veicoli utilizzati da professionisti e agenti
Limiti di deducibilità per i lavoratori autonomi
Si applicano le stesse regole di deducibilità previste per i veicoli aziendali utilizzati dalle
imprese, ma c’è un vincolo sul numero di veicoli ammessi in deduzione:
1) limite percentuale di deducibilità fissato al 20%
2) limiti sul costo di acquisizione (acquisto/leasing/noleggio) uguali a quelli previsti per
le i veicoli aziendali delle imprese
3) è deducibile un solo veicolo (un veicolo per professionista negli studi associati).
Il professionista può assegnare autovetture ai suoi dipendenti e dedurre i costi al 70%
secondo le regole dell’art. 164, c. 1, lett. b-bis (vd. oltre) 25 Veicoli utilizzati da
professionisti e agenti
N.B.: Anche i veicoli utilizzati dai professionisti e acquisiti in proprietà o in leasing tra il
15.10.2015 e il 31.12.206 possono beneficiare dei «super ammortamenti». Per tali
veicoli aumentano del 40% i limiti sul costo di acquisto come per le imprese.
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Veicoli utilizzati da professionisti e agenti
Limiti di deducibilità per gli agenti e i rappresentanti
Sono previste regole di deducibilità più favorevoli:
1) limite percentuale di deducibilità fissato all’80%
2) limite sul costo di acquisto delle autovetture fissato a € 25.822,84 anziché a €
18.075,99. I limiti per autocaravan, motocicli e ciclomotori sono uguali a quelli
previsti per le imprese (pari, rispettivamente, a 18.075,99, 4.131,66 e 2.065,83). 26
Veicoli utilizzati da professionisti e agenti
N.B.: Anche i veicoli utilizzati dagli agenti e acquisiti in proprietà o in leasing tra il
15.10.2015 e il 31.12.206 possono beneficiare dei «super ammortamenti». In tal caso il
limite sul costo di acquisto delle autovetture aumenta del 40% da 25.822,84 a 36.151,14.
Aumentano del 40% anche i limiti previsti per autocaravan, motocicli e ciclomotori.
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Autovetture assegnate ai dipendenti
Regime di imponibilità per il dipendente (art. 51. c. 4) e di deducibilità
per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b-bis)
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Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo
Imponibilità per il dipendente
(art. 51, c. 4, Tuir) L’assegnazione dell’auto al dipendente in uso promiscuo (per motivi
sia lavorativi che personali) genera un compenso in natura da quantificare applicando la
regola prevista dall’art. 51, c. 4, del Tuir e da assoggettare a tassazione ordinaria.
Benefit
= 30% del costo relativo a una percorrenza
convenzionale annua di 15.000 km (tab. ACI) -
eventuale corrispettivo a carico del dipendente
(compresa l’Iva)
Le tabelle ACI sono pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal
periodo d’imposta successivo e consultabili sul sito dell’Aci Le tabelle Aci 2016 sono state
pubblicate nel S.O. n.66 alla G.U. n.291 del 15.12.2015, parzialmente rettificate
(autoveicoli GPL-Metano OUT) nella G.U. n.27 del 3.2.2016
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Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo
Deducibilità per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b-bis) Le auto assegnate in uso
promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime di deducibilità più favorevole
• la percentuale di deducibilità è più alta di quella «ordinaria» (70% anziché 20%)
• non è previsto un limite al costo fiscalmente riconosciuto.
Deduzione = 70% x totale costi
La limite di deducibilità (70%) si applica:
• sia al costo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio)
• sia ai costi di impiego (carburante, assicurazione ecc.) senza limiti;
indipendentemente dal valore del benefit (circ. 47/2008).
Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo 22 aprile 2016
N.B.: Anche le autovetture acquisite in proprietà o leasing tra il 15.10.2015 e il
31.12.2016 e assegnate in uso promiscuo ai dipendenti possono beneficiare dei
«super ammortamenti» (Deduzione complessiva=70% x costo di acquisizione x 1,4)
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Autovetture assegnate agli
amministratori
Tuir, art. 51, c. 4 e art. 164, c. 1, lett. b
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Autovetture assegnate agli amministratori in uso promiscuo
Imponibilità per l’amministratore (art. 51, c. 4, Tuir) L’assegnazione dell’auto
all’amministratore in uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali)
genera un compenso in natura. Se l’amministratore è un collaboratore, per
l’assimilazione di tale figura a quella di lavoratore dipendente, la quantificazione
del benefit avviene applicando le regole dell’art. 51, c. 4, del Tuir previste per
l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti (circ. 5/2001, circ.
1/2007).
Benefit
=
30% del costo relativo a una percorrenza
convenzionale annua di 15.000 km (tab. ACI)
-
eventuale corrispettivo a carico
dell’amministratore (compresa l’Iva)
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Autovetture assegnate agli amministratori in uso promiscuo
Deducibilità per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b)
L’assimilazione della figura di collaboratore a quella di lavoratore dipendente rende
applicabili all’amministratore le stesse regole di determinazione del benefit utilizzate per i
dipendenti, ma non rende applicabili le stesse regole di deducibilità (circ. 1/2007, par. 17).
In tal caso il datore di lavoro deduce (circ. 5/2001):
 il benefit al 100% come costo per prestazione di lavoro (art. 95, c. 5, Tuir)
 l’eccedenza delle spese rispetto al benefit al 20% nel limite del costo di acquisizione
fiscalmente riconosciuto (art. 164, c. 1, lett. b)
Deduzione = Benefit + 20% (spese* - benefit)
* nel limite del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto
Le autovetture acquisite in proprietà o leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 e
assegnate in uso promiscuo agli amministratori possono beneficiare dei «super
ammortamenti»
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Spese di impiego degli autoveicoli
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Spese di impiego degli autoveicoli
N.B.: Le multe sono indeducibili in quanto, essendo conseguenza di un
comportamento illecito, non sono inerenti all’attività d’impresa (circ.
98/2000, par. 9.2.6, ris. 89/2001, Cass. n. 600/2011)
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Spese di impiego degli autoveicoli
Spese di manutenzione non imputate ad incremento del costo (art. 102, c. 6, Tuir)
Sono spese che non incrementano il valore del veicolo ma consentono al veicolo di
mantenere la propria funzionalità (es.: cambio gomme, tagliando ecc.).
Sono soggette:
• ai limiti dell’art. 164 (deduzione al 20% o al 70% in base al veicolo cui si riferiscono)
• e all’ulteriore limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili che risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili
(l’eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi)
Per il calcolo del plafond:
– le autovetture rilevano nei limiti del costo fiscalmente ammesso ex art. 164 del Tuir
(circ. 48/1997).
– non rilevano i «super ammortamenti»
Per la deducibilità è essenziale indicare nelle fatture l’automezzo al quale le spese di
manutenzione si riferiscono (Cass. 16253/2007).
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Leasing
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Leasing
Deduzione dei canoni di leasing È possibile dedurre i canoni di competenza nel
rispetto:
• dei limiti dell’art. 164 del Tuir
• della durata minima fiscale prevista dall’art. 102, c. 7, del Tuir
Dai canoni di leasing è necessario scorporare gli interessi passivi impliciti nei canoni
per due motivi:
1. sono soggetti a deducibilità limitata ai sensi dell’art. 96 (art. 102, c.7)
2. sono indeducibili ai fini Irap
* Costo del leasing = somma di tutte le rate (inclusa la maxi rata iniziale ed
escluso il prezzo del riscatto), compresa l’eventuale Iva indetraibile
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Leasing
Limiti di deducibilità (art. 164) I canoni di competenza sono deducibili nei limiti
dell’art. 164 del Tuir:
• auto in uso promiscuo ai dipendenti:
1) limite del 70% senza limite sul canone
• auto aziendali «a disposizione»:
1) limite del 20%
2) limite del canone fiscalmente riconosciuto
Possibile dedurre i canoni di
competenza corrispondenti a
un costo dell’auto non >
18.075,99
Rapporto di deducibilità = minore tra {18.075,99 e costo sostenuto dal concedente}
costo sostenuto dal concedente
N.B. : Il costo sostenuto dal concedente è comprensivo di eventuale Iva indetraibile in
base all’utilizzo che ne fa l’utilizzatore (art. 19 bis1, D.P.R. 633/72).
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Leasing
«Super ammortamenti»
La maggiorazione del 40% va imputata (cfr. circ. Assilea 29.10.2015):
• alla quota capitale del canone di leasing
• al prezzo del riscatto
Resta fuori dal beneficio la quota interessi che non rappresenta il costo di acquisizione
del bene ma il costo del finanziamento.
- Ambito temporale: sono agevolati gli autoveicoli acquisiti in leasing dal 15.10.2015 al
31.12.2016 (rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte
dell’utilizzatore)
- Mancato esercizio dell’opzione: non è previsto un meccanismo di «recapture» del
beneficio
- Cessione del contratto di leasing prima del riscatto: il cedente non perde il beneficio
sulle quote già dedotte
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Rispetto della durata minima fiscale (art. 102, c.7)
La durata contrattuale dei leasing è «libera» (D.L. 16/2012, dal 29.4.2012).
La deduzione dei canoni di leasing, però, deve avvenire nel rispetto della durata minima fiscale (art.
102, c.7).
La legge di stabilità 2014 ha accorciato, per le auto ai dipendenti e per le auto a deducibilità integrale,
la durata minima fiscale portandola dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento.
Leasing
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Coordinamento tra durata contrattuale e durata minima fiscale del leasing
Venendo meno il vincolo sulla durata dei contratti di leasing, si possono verificare le tre seguenti
ipotesi
Leasing
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Leasing
Il «doppio binario» (circ. 17/2013) - Durata contrattuale < durata minima fiscale
Il contratto di leasing per un’autovettura aziendale (art. 164, c. 1, lett. b) potrebbe
avere una durata di 2 anni, ma la deducibilità deve avvenire sempre in 4 anni. Pertanto
si crea un «doppio binario»:
• a conto economico sono iscritti dei canoni più alti per via della durata più breve del
contratto di leasing
• i canoni fiscalmente deducibili, però, sono più bassi e pertanto, in costanza di
contratto, è necessario effettuare in Unico delle variazioni in aumento
• a fine contratto per recuperare fiscalmente i canoni già transitati a conto
economico, ma non ancora dedotti, sarà necessario effettuare delle variazioni in
diminuzione fino al completo riassorbimento dei valori sospesi.
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Leasing
• A fine contratto (31.12.2016), supponendo che l’autovettura venga
riscattata, sarà possibile recuperare i canoni transitati a conto
economico e non dedotti, continuando extra-contabilmente la
deduzione dei canoni (attraverso variazioni in diminuzione in Unico)
fino alla fine della durata fiscale (e quindi fino al 2018).
• Questa procedura di recupero extracontabile si applica anche se alla
fine del contratto di leasing l’auto non viene riscattata
• Se invece il contratto di leasing viene ceduto, i canoni possono essere
scomputati dalla sopravvenienza attiva che si genera in capo al cedente
(art. 88, c. 5, Tuir), pari alla differenza tra il valore normale
dell’autovettura e la somma tra il valore attuale dei canoni non ancora
scaduti e il valore attuale del prezzo del riscatto.
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Noleggio
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Noleggio
Deduzione dei canoni di noleggio I canoni di noleggio sono deducibili nei
limiti dell’art. 164, c. 1, del Tuir:
• auto in uso promiscuo ai dipendenti:
1) limite del 70% senza limite sul canone di noleggio
• auto aziendali «a disposizione»:
1) limite del 20%
2) limite del canone di noleggio fiscalmente riconosciuto
Gli autoveicoli acquisiti mediante contratti di noleggio non possono
beneficiare dei «super ammortamenti».
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Noleggio
Alcune precisazioni
 Il canone massimo fiscalmente riconosciuto è fissato su base annua: va
ragguagliato ai giorni di durata del noleggio.
 Nel noleggio “full service”, la soglia massima fiscalmente riconosciuta opera solo
per il noleggio puro e non per le spese di gestione (per esempio: manutenzione,
soccorso stradale, assicurazione, tassa di proprietà ecc.) che sono deducibili
senza alcun tetto di spesa. È necessario, però, i costi di noleggio puro e i costi di
gestione siano esposti in fattura separatamente (circ. 48/1998). In caso contrario
anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento della soglia fiscale.
 I costi di manutenzione non subiscono il limite previsto dall’art. 102, comma 6,
del Tuir, se non quella del 20% o del 70% prevista dall’art. 164, c. 1.
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Noleggio
Esempio - Fattura per noleggio full service
Caso 1 - In fattura è specificata la quota riferibile alle spese di gestione Noleggio
auto 7.000 Spese di gestione 3.000 Deduzione noleggio auto = 20% x 3.615,2 =
723,04 Deduzione spese di gestione = 20% x 3.000 = 600 NB: no limite di
3.615,20
Caso 2 - In fattura non è specificata la quota riferibile alle spese di gestione
Noleggio auto (incluse spese di gestione) = 10.000 Deduzione noleggio auto =
20% x 3.615,2 = 723,04
NB: è vantaggioso chiedere che in fattura le due componenti di costo siano
indicate distintamente
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Cessione degli autoveicoli
Art. 164, c. 2, Tuir
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Cessione degli autoveicoli
La cessione di un autoveicolo genera una plusvalenza civilistica data dalla differenza tra il
corrispettivo di vendita e il valore contabile. Tale plusvalenza rileva fiscalmente nella stessa
proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato (art. 164, c. 2, Tuir)
Cessione di autoveicoli a deducibilità
integrale (per es. autocarro)
Cessione di autoveicoli a deducibilità
limitata (per es. autovetture aziendali o
autovetture assegnate in uso promiscuo
ai dipendenti)
Plusvalenza rileva fiscalmente per intero
(supposto che coeff. amm. civ.= coeff. amm. fisc.)
Plusvalenza rileva fiscalmente in modo parziale
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Tutte le novità fiscali per le auto aziendali
e i veicoli commerciali
SECONDA PARTE – REGIME IVA
CONVEGNO
Giovedì 24 novembre - ore 18.30
Laura Aspergh
Studio Associato Aspergh
Giorgio Bonifaccio
Studio Bonifaccio
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• Art. 19 – bis1, DPR 633/72
• Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006
• Art. 1, comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2006, n. 258
• Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007
• Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007
pubblicata in GU dell’Unione Europea il 27 giugno 2007
• Art. 1, comma 261, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Riferimenti normativi
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•Risoluzione N. 6 DPF del 20 febbraio 2008
• Circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007
• Circolare n. 51/E del 17 settembre 2007
• Circolare n. 28/E del 16 maggio 2007
Prassi di riferimento
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• Dal 1979 al 1983 50%
• Dal 1983 al 2000 0%
• Dal 2001 al 2005 10%
• Dal 1/1/2006 al 13/9/2006 15%
• Dal 14/9/2006 al 27/6/2007 Principio di inerenza
• Dal 28/6/2007 Nuove regole (40%)
La storia sulla detraibilità dell’Iva sulle autovetture
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Le regole dal 28-6-2007
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007 in GUUE del 27 giugno
2007, Serie L 165
Autorizzazione a limitare la detrazione dell’iva sulle spese relative ai veicoli stradali a
motore non interamente utilizzati a fini professionali fino al 31-12-2010 (prorogata al 31-
12-13)
Valida per acquisto, importazione, leasing, noleggio, modificazione, riparazione,
manutenzione, carburanti e lubrificanti
Detraibilità 40% (Decisione del Consiglio UE del 15 novembre 2013 in GU dell’UE il 27
novembre 2013 proroga fino al 31-12-2016, Decisione del Consiglio UE n.1982 del
08/11/2016 in GU dell’UE il 12 novembre 2016 proroga fino al 31/12/2019)
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Le regole dal 28-6-2007
Art. 1, comma 261, L. 24-12-2007 n. 244
Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72
Motocicli
“b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella
B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è
ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; “
Sono i motocicli di cilindrata superiore a 350 CC
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Le regole dal 28-6-2007
Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72
Autovetture
“c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da
quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione
non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali,
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto; “
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Le regole dal 28-6-2007
Quali veicoli?
• Nessuna distinzione in base all’immatricolazione
• Veicoli stradali a motore
• Diversi dai trattori agricoli o forestali e dai ciclomotori di cilindrata superiore a 350 CC
• Adibiti normalmente al trasporto di persone e beni
• Di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg
• Con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8
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Le regole dal 28-6-2007
Regola generale
Detraibilità 40%
Acquisto, importazione, leasing e noleggio
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Le regole dal 28-6-2007
Eccezioni
 Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
 Veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
 taxi
 autovetture delle autoscuole
 autovetture delle società di noleggio e leasing
 autovetture degli agenti e rappresentanti
 autovetture che sono oggetto di commercializzazione da parte dell’impresa, cosiddetti
“beni merce” (concessionarie di vendita auto)
 autovetture date in uso promiscuo al dipendente e fatturate allo stesso
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Le regole dal 28-6-2007
Eccezioni
Per tutte questi veicoli la detraibilità dell’iva è
il 100%
In caso di detrazione totale dell’iva il successivo utilizzo personale o familiare di tali beni
è da assoggettare a Iva sulla base del valore normale
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Le regole dal 28-6-2007
Le spese relative agli autoveicoli
“d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati
ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di
cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in
detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa
all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore; “
Main Partner
Le regole dal 28-6-2007
Le spese relative agli autoveicoli
• Acquisto o importazione di carburanti
• Acquisto o importazione di lubrificanti
• Spese di manutenzione
• Spese di riparazione
• Spese di custodia
• Spese di impiego
• Pedaggi stradali
% di detrazione dell’iva del veicolo a cui si riferiscono
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La rivendita del veicolo
Sulle rivendite effettuate dal 28 giugno 2007 non si applica più il regime
del margine
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La rivendita del veicolo
Main Partner
Acquisti intracomunitari di autovetture
Art. 38 DL 331/93
• Acquisti a titolo oneroso
• di mezzi di trasporto nuovi
• trasportati o spediti in Italia da altro Stato membro
• anche se il cedente è privato
• anche se non effettuati nell’esercizio d’impresa arte o professione
Main Partner
Acquisti intracomunitari di autovetture
Trattamento ai fini Iva
Normale acquisto intracomunitario
Integrazione della fattura con iva
Obbligo di comunicazione entro 15 gg dall’acquisto al Dipartimento dei trasporti terrestri per
l’immatricolazione
Main Partner
La scheda carburante
Normativa di riferimento
Art. 2, L. 21 febbraio 1977, n. 31
DM 7 giugno 1977
DPR 10 novembre 1997, n. 444
Art. 7, comma 1 lett. l) DL 13 maggio 2011, n. 70
Prassi di riferimento
C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E
CAE 9 novembre 2012, n. 42/E
CAE 15 febbraio 2013, n. 1/E
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La scheda carburante
Perché nasce
Dal divieto di emissione della fattura e dalla non obbligatorietà di emissione della
ricevuta o dello scontrino per i distributori di carburante
Necessità di documentazione per la detrazione dell’iva e la deduzione dei costi
per l’acquisto di carburanti
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La scheda carburante
Ambito applicativo
• acquisti di carburanti per autotrazione
• effettuati presso impianti stradali di distribuzione
• da soggetti iva nell’esercizio d’impresa, arte o professione
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La scheda carburante
Esclusioni
• acquisti di carburante non effettuati presso impianti stradali di distribuzione
• acquisti di carburante non destinato all’autotrazione
• rifornimenti durante l’orario di chiusura (self service)
• netting
• acquisti di carburante da parte dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti
universitari, enti ospedalieri di assistenza e beneficenza
• acquisti di carburante per veicoli non abilitati alla circolazione stradale
In questi casi rimane l’obbligo di fattura su richiesta del cliente
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La scheda carburante
Contenuto
• estremi identificativi del veicolo (marca, modello, targa o n. telaio)
• estremi identificativi del soggetto che acquista il carburante (ditta,
denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e partita iva)
• estremi identificativi del distributore (timbro) e firma dello stesso
• data del rifornimento
• importo pagato
• km risultanti sul contachilometri alla fine del mese o trimestre di riferimento
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La scheda carburante
Registrazione
• Obbligatoria solo se si vuole esercitare la detrazione dell’iva
• Ogni scheda può essere mensile o trimestrale (libera scelta) e va annotata
distintamente nel registro acquisti con numerazione progressiva del registro
Obbligo di indicazione:
• mese o trimestre di riferimento
• il veicolo cui si riferisce la scheda
• numero progressivo attribuito
• imponibile e iva scorporata se è possibile la detrazione
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La scheda carburante
Le novità del decreto sviluppo
Ulteriore possibilità No scheda carburante
Condizioni:
• Pagamento esclusivo con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate;
• Carte emesse da operatori finanziari operanti sul territorio nazionale (Banche, Poste
Italiane, intermediari finanziari, OICR, imprese di investimento, SGR, e tutti quegli operatori
che sono tenuti a rilevare e comunicare all’anagrafe tributaria i dati identificativi dei soggetti
che intrattengono con loro rapporti o effettuino operazioni finanziarie);
• Utilizzo del medesimo sistema di pagamento per soggetto d’imposta;
• Intestazione della carta al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione.
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La scheda carburante
Possibilità:
• Utilizzo della carta per l’acquisto di altri beni (obbligo di transazioni separate in
caso di acquisti cumulativi comprendenti il carburante);
• Utilizzo per l’acquisto di beni nell’ambito della sfera personale (solo per gli
esercenti arti e professioni e per gli imprenditori individuali)
Main Partner
La scheda carburante
La detrazione dell’IVA
E’ possibile registrare l’estratto conto della carta di credito purchè da questo
risulti:
• la data;
• il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento;
• l’ammontare del corrispettivo.
Questi dati rappresentano il contenuto minimo del documento che consente la
detrazione dell’iva e la deduzione del costo
Main Partner
Grazie per la vostra attenzione

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Convegno novità fiscali 2016/2017: auto aziendali e veicoli commerciali

  • 2. Main Partner Tutte le novità fiscali per le auto aziendali e i veicoli commerciali Il trattamento fiscale delle auto aziendali ai fini delle imposte sui redditi CONVEGNO Giovedì 24 novembre - ore 18.30 Laura Aspergh Studio Associato Aspergh Giorgio Bonifaccio Studio Bonifaccio
  • 3. Main Partner Novità fiscali per i veicoli aziendali Legge di stabilità 2016, art. 1, c. 91-97 («Super ammortamenti»)
  • 4. Main Partner La fiscalità delle auto aziendali nei principali Paesi UE *25.306 per le autovetture acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016 ** 5.061 per le autovetture acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016 Fonte: Centro studi Unrae Auto aziendali: il regime fiscale italiano è tra i più penalizzanti in Europa
  • 5. Main Partner Una novità fiscale a favore delle auto: i «super ammortamenti» (Legge di stabilità 2016) L’agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. «Super ammortamenti» Fonte: Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016 Fonte: Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016
  • 6. Main Partner «Super ammortamenti» Soggetti beneficiari Tutte le imprese (indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, settore economico), nonché i professionisti Beni agevolabili L’agevolazione riguarda i beni: • materiali strumentali nuovi • con coefficiente di ammortamento ≥ 6,5%* *Sono esclusi i beni con coefficiente < 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, alcuni beni elencati nell’Allegato 3 della L. 208/2015 (condutture, materiale rotabile ecc.) • acquisiti tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 Sono agevolabili anche gli autoveicoli
  • 7. Main Partner Modalità di acquisizione • Proprietà • Leasing Non sono ammessi all’agevolazione la locazione operativa (senza possibilità di riscatto) e il noleggio. In questi casi l’agevolazione può spettare alle società di locazione/noleggio. Ambito temporale Sono agevolati gli autoveicoli acquisiti in proprietà o in leasing dal 15.10.2015 al 31.12.2016 • proprietà: rileva la data di consegna o spedizione (ovvero se successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale) • leasing: rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore «Super ammortamenti»
  • 8. Main Partner Meccanismo agevolativo Il super ammortamento è deduzione extra contabile effettuata ai fini Ires/Irpef (non ai fini Irap) attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Risparmio fiscale Ires 2016 = 27,5% x 40% = 11% Acconti: l’acconto per il 2016 deve essere calcolato considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione (metodo storico) Nessun effetto su plusvalenze/minusvalenze, plafond di deducibilità, studi di settore «Super ammortamenti»
  • 9. Main Partner Veicoli a deducibilità integrale Art. 164, c. 1, lett. a, Tuir
  • 10. Main Partner Veicoli a deducibilità integrale Deducibilità Integrale (100%) Veicoli usati esclusivamente come beni strumentali (es.: autovetture per imprese di autonoleggio) Tuir, art. 164, c. 1, lett. a, n. 1 Veicoli adibiti ad uso pubblico (es: autovetture per compagnie di taxi o imprese di noleggio con conducente) Tuir, art. 164, c. 1, lett. a, n. 2 Veicoli diversi da quelli individuati dalla lett. a dell’art. 164 (es.: autotreni, autocarri «veri» ecc.) purché inerenti (veicoli strumentali per natura) N.B.: I veicoli a deducibilità integrale acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 possono beneficiare dei «super ammortamenti».
  • 11. Main Partner Veicoli a deducibilità integrale Veicoli* usati esclusivamente come beni strumentali *autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto • Sono i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata (circolari 37/1997, 48/1998) • Si tratta di un’interpretazione restrittiva: il veicolo deve essere indispensabile per lo svolgimento dell’attività e senza di esso l’attività è neppure configurabile (circ. 1/2007; ris. 59/2007) Es: autovetture per le imprese che esercitano attività di autonoleggio Veicoli adibiti ad uso pubblico Sono i veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione (circ. 48/1998) Es: taxi, auto a noleggio con conducente
  • 12. Main Partner Veicoli a deducibilità integrale Autocarri - Regole di deducibilità Sono definiti dal Codice della Strada (art. 54, c. 1, lett. d) come «veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse». Non esistono norme di deducibilità specifiche per gli autocarri Deduzione al 100% se inerenti (ris. 244/2002) Se sono contestualmente verificate le seguenti condizioni:  immatricolazione (o reimmatricolazione) come N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non sup. a 3,5 t)  codice carrozzeria F0  numero posti a sedere ≥4  potenza motore (Kw)/portata (massa-tara) in tonnellate ≥180 (Rif: Provvedimento AdE n.184192/2006) L’autocarro è “falso” ed è assimilato all’autovettura Deducibilità limitata
  • 13. Main Partner Veicoli a deducibilità integrale «Super ammortamento» - Acquisto in proprietà di un autocarro nel 2016 Costo di acquisto: 30.000 Coefficiente di ammortamento: 20% Percentuale di deduzione = 100% Maggiorazione del costo: 40% x 30.000 = 12.000 Costo «figurativo»: 30.000 + 12.000 = 42.000 Il calcolo delle quote di ammortamento deducibili viene fatto sul costo «figurativo» NB: Il primo anno la quota di ammortamento deducibile si riduce alla metà (Tuir, art. 102, c.2) Risparmio fiscale = 27,5% x 40% x 30.000 = 3.300
  • 14. Main Partner Veicoli a deducibilità limitata Art. 164, c. 1, lett. b e b-bis, Tuir
  • 15. Main Partner Veicoli a deducibilità limitata Deducibilità Limitata Veicoli aziendali a disposizione − non usati esclusivamente come beni strumentali − né adibiti ad uso pubblico Tuir, art.164, c. 1, lett. b Veicoli utilizzati da professionisti e agenti Tuir, art.164, c. 1, lett. b Veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo Tuir, art.164, c. 1, lett. b-bis Veicoli utilizzati da amministratori Tuir, art.164, c. 1, lett. b Veicoli utilizzati da soci Tuir, art.164, c. 1, lett. b N.B.:I veicoli a deducibilità limitata acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.206 possono beneficiare dei «super ammortamenti».
  • 16. Main Partner Veicoli aziendali a disposizione Art. 164, c. 1, lett. b, Tui
  • 17. Main Partner Veicoli aziendali a disposizione Limiti di deducibilità per i veicoli aziendali «a disposizione» (regola generale) 18 Veicoli aziendali a disposizione 1) un limite percentuale del 20% che si applica • sia al costo di acquisizione, qualunque sia il titolo di detenzione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio) • sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.) 2) un limite al costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto che varia in funzione del titolo di detenzione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio) N.B.: Il limite del 20% è stabilito come presunzione assoluta di utilizzo promiscuo che non ammette prova contraria. Non si può proporre interpello disapplicativo in quanto l’art. 164 non è una disposizione antielusiva ma una norma finalizzata a forfettizzare l’uso privato del bene (ris. 190/2007, circ. 9/2016).
  • 18. Main Partner Veicoli aziendali a disposizione Acquisto del veicolo (detenzione in proprietà) - Limiti di deducibilità 1) un limite percentuale di deducibilità del 20% 2) 2) un limite sul costo di acquisto fiscalmente riconosciuto che varia a seconda del tipo di veicolo. Tale limite per i veicoli acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 aumenta del 40%. Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo del veicolo comprensivo dell’Iva indetraibile.
  • 19. Main Partner Veicoli utilizzati da professionisti e agenti Art. 164, c. 1, lett. b, Tuir
  • 20. Main Partner Veicoli utilizzati da professionisti e agenti Limiti di deducibilità per i lavoratori autonomi Si applicano le stesse regole di deducibilità previste per i veicoli aziendali utilizzati dalle imprese, ma c’è un vincolo sul numero di veicoli ammessi in deduzione: 1) limite percentuale di deducibilità fissato al 20% 2) limiti sul costo di acquisizione (acquisto/leasing/noleggio) uguali a quelli previsti per le i veicoli aziendali delle imprese 3) è deducibile un solo veicolo (un veicolo per professionista negli studi associati). Il professionista può assegnare autovetture ai suoi dipendenti e dedurre i costi al 70% secondo le regole dell’art. 164, c. 1, lett. b-bis (vd. oltre) 25 Veicoli utilizzati da professionisti e agenti N.B.: Anche i veicoli utilizzati dai professionisti e acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.206 possono beneficiare dei «super ammortamenti». Per tali veicoli aumentano del 40% i limiti sul costo di acquisto come per le imprese.
  • 21. Main Partner Veicoli utilizzati da professionisti e agenti Limiti di deducibilità per gli agenti e i rappresentanti Sono previste regole di deducibilità più favorevoli: 1) limite percentuale di deducibilità fissato all’80% 2) limite sul costo di acquisto delle autovetture fissato a € 25.822,84 anziché a € 18.075,99. I limiti per autocaravan, motocicli e ciclomotori sono uguali a quelli previsti per le imprese (pari, rispettivamente, a 18.075,99, 4.131,66 e 2.065,83). 26 Veicoli utilizzati da professionisti e agenti N.B.: Anche i veicoli utilizzati dagli agenti e acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.206 possono beneficiare dei «super ammortamenti». In tal caso il limite sul costo di acquisto delle autovetture aumenta del 40% da 25.822,84 a 36.151,14. Aumentano del 40% anche i limiti previsti per autocaravan, motocicli e ciclomotori.
  • 22. Main Partner Autovetture assegnate ai dipendenti Regime di imponibilità per il dipendente (art. 51. c. 4) e di deducibilità per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b-bis)
  • 23. Main Partner Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo Imponibilità per il dipendente (art. 51, c. 4, Tuir) L’assegnazione dell’auto al dipendente in uso promiscuo (per motivi sia lavorativi che personali) genera un compenso in natura da quantificare applicando la regola prevista dall’art. 51, c. 4, del Tuir e da assoggettare a tassazione ordinaria. Benefit = 30% del costo relativo a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km (tab. ACI) - eventuale corrispettivo a carico del dipendente (compresa l’Iva) Le tabelle ACI sono pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal periodo d’imposta successivo e consultabili sul sito dell’Aci Le tabelle Aci 2016 sono state pubblicate nel S.O. n.66 alla G.U. n.291 del 15.12.2015, parzialmente rettificate (autoveicoli GPL-Metano OUT) nella G.U. n.27 del 3.2.2016
  • 24. Main Partner Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo Deducibilità per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b-bis) Le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime di deducibilità più favorevole • la percentuale di deducibilità è più alta di quella «ordinaria» (70% anziché 20%) • non è previsto un limite al costo fiscalmente riconosciuto. Deduzione = 70% x totale costi La limite di deducibilità (70%) si applica: • sia al costo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio) • sia ai costi di impiego (carburante, assicurazione ecc.) senza limiti; indipendentemente dal valore del benefit (circ. 47/2008). Autovetture assegnate ai dipendenti in uso promiscuo 22 aprile 2016 N.B.: Anche le autovetture acquisite in proprietà o leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 e assegnate in uso promiscuo ai dipendenti possono beneficiare dei «super ammortamenti» (Deduzione complessiva=70% x costo di acquisizione x 1,4)
  • 25. Main Partner Autovetture assegnate agli amministratori Tuir, art. 51, c. 4 e art. 164, c. 1, lett. b
  • 26. Main Partner Autovetture assegnate agli amministratori in uso promiscuo Imponibilità per l’amministratore (art. 51, c. 4, Tuir) L’assegnazione dell’auto all’amministratore in uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali) genera un compenso in natura. Se l’amministratore è un collaboratore, per l’assimilazione di tale figura a quella di lavoratore dipendente, la quantificazione del benefit avviene applicando le regole dell’art. 51, c. 4, del Tuir previste per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti (circ. 5/2001, circ. 1/2007). Benefit = 30% del costo relativo a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km (tab. ACI) - eventuale corrispettivo a carico dell’amministratore (compresa l’Iva)
  • 27. Main Partner Autovetture assegnate agli amministratori in uso promiscuo Deducibilità per l’impresa (art. 164, c. 1, lett. b) L’assimilazione della figura di collaboratore a quella di lavoratore dipendente rende applicabili all’amministratore le stesse regole di determinazione del benefit utilizzate per i dipendenti, ma non rende applicabili le stesse regole di deducibilità (circ. 1/2007, par. 17). In tal caso il datore di lavoro deduce (circ. 5/2001):  il benefit al 100% come costo per prestazione di lavoro (art. 95, c. 5, Tuir)  l’eccedenza delle spese rispetto al benefit al 20% nel limite del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto (art. 164, c. 1, lett. b) Deduzione = Benefit + 20% (spese* - benefit) * nel limite del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto Le autovetture acquisite in proprietà o leasing tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 e assegnate in uso promiscuo agli amministratori possono beneficiare dei «super ammortamenti»
  • 28. Main Partner Spese di impiego degli autoveicoli
  • 29. Main Partner Spese di impiego degli autoveicoli N.B.: Le multe sono indeducibili in quanto, essendo conseguenza di un comportamento illecito, non sono inerenti all’attività d’impresa (circ. 98/2000, par. 9.2.6, ris. 89/2001, Cass. n. 600/2011)
  • 30. Main Partner Spese di impiego degli autoveicoli Spese di manutenzione non imputate ad incremento del costo (art. 102, c. 6, Tuir) Sono spese che non incrementano il valore del veicolo ma consentono al veicolo di mantenere la propria funzionalità (es.: cambio gomme, tagliando ecc.). Sono soggette: • ai limiti dell’art. 164 (deduzione al 20% o al 70% in base al veicolo cui si riferiscono) • e all’ulteriore limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (l’eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi) Per il calcolo del plafond: – le autovetture rilevano nei limiti del costo fiscalmente ammesso ex art. 164 del Tuir (circ. 48/1997). – non rilevano i «super ammortamenti» Per la deducibilità è essenziale indicare nelle fatture l’automezzo al quale le spese di manutenzione si riferiscono (Cass. 16253/2007).
  • 32. Main Partner Leasing Deduzione dei canoni di leasing È possibile dedurre i canoni di competenza nel rispetto: • dei limiti dell’art. 164 del Tuir • della durata minima fiscale prevista dall’art. 102, c. 7, del Tuir Dai canoni di leasing è necessario scorporare gli interessi passivi impliciti nei canoni per due motivi: 1. sono soggetti a deducibilità limitata ai sensi dell’art. 96 (art. 102, c.7) 2. sono indeducibili ai fini Irap * Costo del leasing = somma di tutte le rate (inclusa la maxi rata iniziale ed escluso il prezzo del riscatto), compresa l’eventuale Iva indetraibile
  • 33. Main Partner Leasing Limiti di deducibilità (art. 164) I canoni di competenza sono deducibili nei limiti dell’art. 164 del Tuir: • auto in uso promiscuo ai dipendenti: 1) limite del 70% senza limite sul canone • auto aziendali «a disposizione»: 1) limite del 20% 2) limite del canone fiscalmente riconosciuto Possibile dedurre i canoni di competenza corrispondenti a un costo dell’auto non > 18.075,99 Rapporto di deducibilità = minore tra {18.075,99 e costo sostenuto dal concedente} costo sostenuto dal concedente N.B. : Il costo sostenuto dal concedente è comprensivo di eventuale Iva indetraibile in base all’utilizzo che ne fa l’utilizzatore (art. 19 bis1, D.P.R. 633/72).
  • 34. Main Partner Leasing «Super ammortamenti» La maggiorazione del 40% va imputata (cfr. circ. Assilea 29.10.2015): • alla quota capitale del canone di leasing • al prezzo del riscatto Resta fuori dal beneficio la quota interessi che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento. - Ambito temporale: sono agevolati gli autoveicoli acquisiti in leasing dal 15.10.2015 al 31.12.2016 (rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore) - Mancato esercizio dell’opzione: non è previsto un meccanismo di «recapture» del beneficio - Cessione del contratto di leasing prima del riscatto: il cedente non perde il beneficio sulle quote già dedotte
  • 35. Main Partner Rispetto della durata minima fiscale (art. 102, c.7) La durata contrattuale dei leasing è «libera» (D.L. 16/2012, dal 29.4.2012). La deduzione dei canoni di leasing, però, deve avvenire nel rispetto della durata minima fiscale (art. 102, c.7). La legge di stabilità 2014 ha accorciato, per le auto ai dipendenti e per le auto a deducibilità integrale, la durata minima fiscale portandola dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento. Leasing
  • 36. Main Partner Coordinamento tra durata contrattuale e durata minima fiscale del leasing Venendo meno il vincolo sulla durata dei contratti di leasing, si possono verificare le tre seguenti ipotesi Leasing
  • 37. Main Partner Leasing Il «doppio binario» (circ. 17/2013) - Durata contrattuale < durata minima fiscale Il contratto di leasing per un’autovettura aziendale (art. 164, c. 1, lett. b) potrebbe avere una durata di 2 anni, ma la deducibilità deve avvenire sempre in 4 anni. Pertanto si crea un «doppio binario»: • a conto economico sono iscritti dei canoni più alti per via della durata più breve del contratto di leasing • i canoni fiscalmente deducibili, però, sono più bassi e pertanto, in costanza di contratto, è necessario effettuare in Unico delle variazioni in aumento • a fine contratto per recuperare fiscalmente i canoni già transitati a conto economico, ma non ancora dedotti, sarà necessario effettuare delle variazioni in diminuzione fino al completo riassorbimento dei valori sospesi.
  • 38. Main Partner Leasing • A fine contratto (31.12.2016), supponendo che l’autovettura venga riscattata, sarà possibile recuperare i canoni transitati a conto economico e non dedotti, continuando extra-contabilmente la deduzione dei canoni (attraverso variazioni in diminuzione in Unico) fino alla fine della durata fiscale (e quindi fino al 2018). • Questa procedura di recupero extracontabile si applica anche se alla fine del contratto di leasing l’auto non viene riscattata • Se invece il contratto di leasing viene ceduto, i canoni possono essere scomputati dalla sopravvenienza attiva che si genera in capo al cedente (art. 88, c. 5, Tuir), pari alla differenza tra il valore normale dell’autovettura e la somma tra il valore attuale dei canoni non ancora scaduti e il valore attuale del prezzo del riscatto.
  • 40. Main Partner Noleggio Deduzione dei canoni di noleggio I canoni di noleggio sono deducibili nei limiti dell’art. 164, c. 1, del Tuir: • auto in uso promiscuo ai dipendenti: 1) limite del 70% senza limite sul canone di noleggio • auto aziendali «a disposizione»: 1) limite del 20% 2) limite del canone di noleggio fiscalmente riconosciuto Gli autoveicoli acquisiti mediante contratti di noleggio non possono beneficiare dei «super ammortamenti».
  • 41. Main Partner Noleggio Alcune precisazioni  Il canone massimo fiscalmente riconosciuto è fissato su base annua: va ragguagliato ai giorni di durata del noleggio.  Nel noleggio “full service”, la soglia massima fiscalmente riconosciuta opera solo per il noleggio puro e non per le spese di gestione (per esempio: manutenzione, soccorso stradale, assicurazione, tassa di proprietà ecc.) che sono deducibili senza alcun tetto di spesa. È necessario, però, i costi di noleggio puro e i costi di gestione siano esposti in fattura separatamente (circ. 48/1998). In caso contrario anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento della soglia fiscale.  I costi di manutenzione non subiscono il limite previsto dall’art. 102, comma 6, del Tuir, se non quella del 20% o del 70% prevista dall’art. 164, c. 1.
  • 42. Main Partner Noleggio Esempio - Fattura per noleggio full service Caso 1 - In fattura è specificata la quota riferibile alle spese di gestione Noleggio auto 7.000 Spese di gestione 3.000 Deduzione noleggio auto = 20% x 3.615,2 = 723,04 Deduzione spese di gestione = 20% x 3.000 = 600 NB: no limite di 3.615,20 Caso 2 - In fattura non è specificata la quota riferibile alle spese di gestione Noleggio auto (incluse spese di gestione) = 10.000 Deduzione noleggio auto = 20% x 3.615,2 = 723,04 NB: è vantaggioso chiedere che in fattura le due componenti di costo siano indicate distintamente
  • 43. Main Partner Cessione degli autoveicoli Art. 164, c. 2, Tuir
  • 44. Main Partner Cessione degli autoveicoli La cessione di un autoveicolo genera una plusvalenza civilistica data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore contabile. Tale plusvalenza rileva fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164, c. 2, Tuir) Cessione di autoveicoli a deducibilità integrale (per es. autocarro) Cessione di autoveicoli a deducibilità limitata (per es. autovetture aziendali o autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti) Plusvalenza rileva fiscalmente per intero (supposto che coeff. amm. civ.= coeff. amm. fisc.) Plusvalenza rileva fiscalmente in modo parziale
  • 45. Main Partner Tutte le novità fiscali per le auto aziendali e i veicoli commerciali SECONDA PARTE – REGIME IVA CONVEGNO Giovedì 24 novembre - ore 18.30 Laura Aspergh Studio Associato Aspergh Giorgio Bonifaccio Studio Bonifaccio
  • 46. Main Partner • Art. 19 – bis1, DPR 633/72 • Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 • Art. 1, comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2006, n. 258 • Provvedimento Dir. Ag. Entrate 22 febbraio 2007 • Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007 pubblicata in GU dell’Unione Europea il 27 giugno 2007 • Art. 1, comma 261, L. 24 dicembre 2007, n. 244 Riferimenti normativi
  • 47. Main Partner •Risoluzione N. 6 DPF del 20 febbraio 2008 • Circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007 • Circolare n. 51/E del 17 settembre 2007 • Circolare n. 28/E del 16 maggio 2007 Prassi di riferimento
  • 48. Main Partner • Dal 1979 al 1983 50% • Dal 1983 al 2000 0% • Dal 2001 al 2005 10% • Dal 1/1/2006 al 13/9/2006 15% • Dal 14/9/2006 al 27/6/2007 Principio di inerenza • Dal 28/6/2007 Nuove regole (40%) La storia sulla detraibilità dell’Iva sulle autovetture
  • 49. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007 in GUUE del 27 giugno 2007, Serie L 165 Autorizzazione a limitare la detrazione dell’iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali fino al 31-12-2010 (prorogata al 31- 12-13) Valida per acquisto, importazione, leasing, noleggio, modificazione, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti Detraibilità 40% (Decisione del Consiglio UE del 15 novembre 2013 in GU dell’UE il 27 novembre 2013 proroga fino al 31-12-2016, Decisione del Consiglio UE n.1982 del 08/11/2016 in GU dell’UE il 12 novembre 2016 proroga fino al 31/12/2019)
  • 50. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Art. 1, comma 261, L. 24-12-2007 n. 244 Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72 Motocicli “b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; “ Sono i motocicli di cilindrata superiore a 350 CC
  • 51. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Adeguamento dell’art. 19 bis-1 DPR 633/72 Autovetture “c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; “
  • 52. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Quali veicoli? • Nessuna distinzione in base all’immatricolazione • Veicoli stradali a motore • Diversi dai trattori agricoli o forestali e dai ciclomotori di cilindrata superiore a 350 CC • Adibiti normalmente al trasporto di persone e beni • Di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg • Con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8
  • 53. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Regola generale Detraibilità 40% Acquisto, importazione, leasing e noleggio
  • 54. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Eccezioni  Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione  Veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa  taxi  autovetture delle autoscuole  autovetture delle società di noleggio e leasing  autovetture degli agenti e rappresentanti  autovetture che sono oggetto di commercializzazione da parte dell’impresa, cosiddetti “beni merce” (concessionarie di vendita auto)  autovetture date in uso promiscuo al dipendente e fatturate allo stesso
  • 55. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Eccezioni Per tutte questi veicoli la detraibilità dell’iva è il 100% In caso di detrazione totale dell’iva il successivo utilizzo personale o familiare di tali beni è da assoggettare a Iva sulla base del valore normale
  • 56. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Le spese relative agli autoveicoli “d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore; “
  • 57. Main Partner Le regole dal 28-6-2007 Le spese relative agli autoveicoli • Acquisto o importazione di carburanti • Acquisto o importazione di lubrificanti • Spese di manutenzione • Spese di riparazione • Spese di custodia • Spese di impiego • Pedaggi stradali % di detrazione dell’iva del veicolo a cui si riferiscono
  • 58. Main Partner La rivendita del veicolo Sulle rivendite effettuate dal 28 giugno 2007 non si applica più il regime del margine
  • 60. Main Partner Acquisti intracomunitari di autovetture Art. 38 DL 331/93 • Acquisti a titolo oneroso • di mezzi di trasporto nuovi • trasportati o spediti in Italia da altro Stato membro • anche se il cedente è privato • anche se non effettuati nell’esercizio d’impresa arte o professione
  • 61. Main Partner Acquisti intracomunitari di autovetture Trattamento ai fini Iva Normale acquisto intracomunitario Integrazione della fattura con iva Obbligo di comunicazione entro 15 gg dall’acquisto al Dipartimento dei trasporti terrestri per l’immatricolazione
  • 62. Main Partner La scheda carburante Normativa di riferimento Art. 2, L. 21 febbraio 1977, n. 31 DM 7 giugno 1977 DPR 10 novembre 1997, n. 444 Art. 7, comma 1 lett. l) DL 13 maggio 2011, n. 70 Prassi di riferimento C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E CAE 9 novembre 2012, n. 42/E CAE 15 febbraio 2013, n. 1/E
  • 63. Main Partner La scheda carburante Perché nasce Dal divieto di emissione della fattura e dalla non obbligatorietà di emissione della ricevuta o dello scontrino per i distributori di carburante Necessità di documentazione per la detrazione dell’iva e la deduzione dei costi per l’acquisto di carburanti
  • 64. Main Partner La scheda carburante Ambito applicativo • acquisti di carburanti per autotrazione • effettuati presso impianti stradali di distribuzione • da soggetti iva nell’esercizio d’impresa, arte o professione
  • 65. Main Partner La scheda carburante Esclusioni • acquisti di carburante non effettuati presso impianti stradali di distribuzione • acquisti di carburante non destinato all’autotrazione • rifornimenti durante l’orario di chiusura (self service) • netting • acquisti di carburante da parte dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri di assistenza e beneficenza • acquisti di carburante per veicoli non abilitati alla circolazione stradale In questi casi rimane l’obbligo di fattura su richiesta del cliente
  • 66. Main Partner La scheda carburante Contenuto • estremi identificativi del veicolo (marca, modello, targa o n. telaio) • estremi identificativi del soggetto che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e partita iva) • estremi identificativi del distributore (timbro) e firma dello stesso • data del rifornimento • importo pagato • km risultanti sul contachilometri alla fine del mese o trimestre di riferimento
  • 67. Main Partner La scheda carburante Registrazione • Obbligatoria solo se si vuole esercitare la detrazione dell’iva • Ogni scheda può essere mensile o trimestrale (libera scelta) e va annotata distintamente nel registro acquisti con numerazione progressiva del registro Obbligo di indicazione: • mese o trimestre di riferimento • il veicolo cui si riferisce la scheda • numero progressivo attribuito • imponibile e iva scorporata se è possibile la detrazione
  • 68. Main Partner La scheda carburante Le novità del decreto sviluppo Ulteriore possibilità No scheda carburante Condizioni: • Pagamento esclusivo con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate; • Carte emesse da operatori finanziari operanti sul territorio nazionale (Banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, OICR, imprese di investimento, SGR, e tutti quegli operatori che sono tenuti a rilevare e comunicare all’anagrafe tributaria i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con loro rapporti o effettuino operazioni finanziarie); • Utilizzo del medesimo sistema di pagamento per soggetto d’imposta; • Intestazione della carta al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione.
  • 69. Main Partner La scheda carburante Possibilità: • Utilizzo della carta per l’acquisto di altri beni (obbligo di transazioni separate in caso di acquisti cumulativi comprendenti il carburante); • Utilizzo per l’acquisto di beni nell’ambito della sfera personale (solo per gli esercenti arti e professioni e per gli imprenditori individuali)
  • 70. Main Partner La scheda carburante La detrazione dell’IVA E’ possibile registrare l’estratto conto della carta di credito purchè da questo risulti: • la data; • il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento; • l’ammontare del corrispettivo. Questi dati rappresentano il contenuto minimo del documento che consente la detrazione dell’iva e la deduzione del costo
  • 71. Main Partner Grazie per la vostra attenzione