1. LA CONVENZIONE DELLE ALPI
SVILUPPO SOSTENIBILE E
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
NELL’ARCO ALPINO
2. La montagna nella
legislazione italiana
• Art. 44 Costituzione Italiana: “La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane”
• 54% del territorio italiano montuoso
• Regolamenti e norme specifiche sulle aree
montane servizi e infrastrutture
• Decentralizzazione delle competenze
3. La Convenzione delle Alpi
• Ecosistema uniforme meritevole di una tutela
sovranazionale, considerando la crescente pressione
antropica
• Conferenza dei Ministri dell’Ambiente alpini a
Berchtesgaden (1989)
• La Convenzione per la Protezione delle Alpi è stata
firmata il 7 novembre 1991 (6 paesi alpini + Unione
Europea)
• Convenzione quadro ratificata in Italia con Legge 14
ottobre 1999, n.403
• Entrata in vigore fra 1995 (AT, D, FL, SLO) e 2000 (I)
5. La Convenzione quadro:
finalità (1)
• Sviluppo sostenibile
• Tutela della biodiversità
• Principio di prevenzione
• Principio di cooperazione
• Principio della responsabilità dei danni
ambientali
• Uso responsabile e durevole delle risorse
• Cooperazione transfrontaliera
6. La Convenzione quadro:
finalità (2)
Articolo 3: Ricerca e osservazione
sistematica nei settori di cui all'articolo 2:
- effettuare lavori di ricerca e valutazioni
scientifiche, collaborando insieme,
- sviluppare programmi comuni o integrati di
osservazione sistematica,
- armonizzare ricerche ed osservazioni, nonché
la relativa raccolta dati.
7. La Convenzione quadro:
finalità (3)
Articolo 4: Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico
e tecnico:
-le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di
informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica,
- le Parti contraenti si informano reciprocamente sui previsti
provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possono
derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa,
- le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali,
governative o non governative, ove necessario per attuare in modo
efficace la presente Convenzione e i suoi Protocolli,
- le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare
regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e
osservazioni, nonché sulle misure adottate.
8. La Convenzione quadro:
tematiche (art. 2)
• Popolazione e cultura
• Pianificazione territoriale
• Salvaguardia della qualità dell’aria
• Difesa del suolo
• Idroeconomia
• Protezione della natura e tutela del paesaggio
• Agricoltura di montagna
• Foreste montane
• Turismo e attività del tempo libero
• Trasporti
• Energia
• Economia dei rifiuti
9. I Protocolli
• Protezione della natura e tutela del paesaggio (1994)
• Agricoltura di montagna (1994)
• Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile (1994)
• Foreste montane (1996)
• Turismo (1998)
• Energia (1998)
• Difesa del suolo (1998)
• Trasporti (2000)
• Protocollo supplementare di Monaco (1994)
• Composizione delle controversie (2000)
L’Italia ha ratificato tutti i protocolli nel 2012.
10. Le Dichiarazioni
dei Ministri
• Dichiarazione popolazione e cultura (2006)
• Dichiarazione sui cambiamenti climatici (2006)
________
• Discussione sulla necessità o meno di un
Protocollo Acqua
11. Gli Organi della
Convenzione delle Alpi
• La Conferenza dei Ministri (Conferenza delle Alpi)
• Il Comitato Permanente
• I Gruppi di Lavoro e le Piattaforme
• Il Gruppo di Verifica
• Il Segretariato Permanente
• La Presidenza di turno e le Parti Contraenti
• Gli Osservatori
• Il Depositario
• La Consulta Stato-Regioni dell’arco alpino (Italia)
12. I Gruppi di Lavoro e le
Piattaforme (1)
• Il Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi può
decidere di farsi supportare per questioni
tecnico/scientifiche da Gruppi di Lavoro / Piattaforme
• Gruppi di Lavoro e Piattaforme operano secondo il
regolamento del Comitato Permanente, se non regolate
diversamente
• Nei GdL e nelle PF si sviluppano concretamente la
cooperazione transfrontaliera, lo scambio di esperienze e
la ricerca di soluzioni condivise e di buone pratiche, la
realizzazione di strumenti di supporto alle decisioni
politiche, che sono base fondamentale del lavoro della
Convenzione delle Alpi
13. I Gruppi di Lavoro e le
Piattaforme (2)
• GdL Trasporti
• GdL UNESCO
• GdL Grandi Predatori (WISO)
• GdL Strategia Macroregionale Alpina
• GdL Agricoltura di Montagna
• GdL Foreste di Montagna
• GdL redazione RSA V sulla Demografia e l’Occupazione
• Piattaforma Pericoli Naturali (PLANALP)
• Piattaforma Reti Ecologiche
• Piattaforma Gestione delle Risorse Idriche
• Piattaforma Energia
• Gruppo di Verifica
14. La procedura di verifica
• Il Gruppo di Verifica è un organo incaricato di
controllare l’adempimento degli impegni e degli
obblighi risultanti dalla Convenzione delle Alpi
• Ogni quattro anni, le Parti contraenti devono
presentare un rapporto riguardante l’attuazione della
Convenzione e dei suoi protocolli
• Il primo rapporto è stato approvato dalla Conferenza
delle Alpi (marzo 2009)
• L’Italia, anche se ha ratificato i Protocolli nel 2012, si
è volontariamente sottoposta a verifica
15. Risultati
• Accresciuta cooperazione transfrontaliera
• Condivisione di problemi, esperienze,
soluzioni, buone pratiche, raccomandazioni
• Miglior supporto ai processi decisionali
• Alpi e popolazioni alpine al centro dell’agenda
internazionale
• Confronto multilivello
• Pubblicazioni e attività di raising awareness
pubblica
16. La Presidenza Italiana (1)
• L’Italia ha assunto la Presidenza di turno della Convenzione
per il biennio 2013-2014
• Secondo la legge di ratifica della Convenzione delle Alpi in
Italia, l‘attuazione della Convenzione spetta al Ministero
dell‘Ambiente, che guida la delegazione italiana nell‘ambito
delle riunioni della Convenzione stessa
• Il Protocollo d'intesa firmato il 15.11.2012 istituisce il Tavolo di
Coordinamento della Presidenza Italiana
• “Il tavolo di coordinamento ha lo scopo di individuare gli
elementi di un’intesa da raggiungere con gli Enti partecipanti
circa le priorità tematiche del programma della prossima
Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi”