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Focus
In un contesto internazionale in cui la realizzazione di progetti sociali ed ambientali attrae, sotto il
profilo degli investimenti, sempre maggiore interesse, anche in Italia sono state introdotte alcune
previsioni normative e misure regolamentari volte a favorire lo sviluppo di questo mercato. Si
ricorda infatti che tra il 2016 e ed il 2017, da un lato, vi è stata l’introduzione della disciplina delle
c.d. “Società benefit” e, dall’altro lato, Borsa Italiana, al fine di incentivare, nell’ambito delle
emissioni obbligazionarie, l’investimento in social e green bond, ha apportato alcune modifiche al
regolamento del segmento ExtraMOT PRO.
1. Green e Social Bonds: le modifiche al Regolamento ExtraMOT
In data 13 marzo 2017 sono entrate in vigore alcune modifiche al Regolamento ExtraMOT
pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Tali modifiche sono state introdotte (i) al fine
di prevedere alcuni specifici requisiti in relazione alle obbligazioni ed ai titoli di debito i cui proventi
vengono utilizzati per finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d.
“green bonds”) (i “Green Bonds”) e/o sociale (c.d. “social bonds”) (i “Social Bonds”) e (ii) al fine di
avvicinare l’offerta di Borsa Italiana ai principali mercati borsistici europei, tra cui, tra l’altro, il
London Stock Exchange. Quest’ultimo infatti, ha provveduto a lanciare, negli ultimi anni, nuovi
segmenti dedicati ai c.d. green bonds.
In particolare, le modifiche sono finalizzate a:
- disciplinare le modalità di ottenimento dello status di Green Bond o Social Bond previo
ottenimento di una certificazione esterna (la “Certificazione”);
- prevedere determinati obblighi informativi in capo agli emittenti di bond che ottengano la
qualificazione come Green e/o Social Bonds.
1.1 Lo status di “Green Bond” e/o “Social Bond”
La prima modifica riguarda l’ottenimento dello status di Green Bond o Social Bond con
l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 200.1 del Regolamento ExtraMOT. Obbligazioni e
titoli di debito possono essere ammessi alle negoziazioni con la qualificazione di Green Bonds
e/o Social Bonds previa certificazione da parte di un soggetto terzo della “natura ambientale e/o
sociale dei proventi”.
Si prevedono altresì alcuni requisiti (i) che dovranno essere rispettati dal soggetto terzo che potrà
rilasciare la Certificazione e (ii) di cui gli emittenti dovranno fornire evidenza scritta a Borsa
Italiana.
In particolare, il soggetto terzo “dovrà essere:
- indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa;
- remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della
remunerazione; e
- un soggetto specializzato avente expertise nell’ambito della valutazione di progetti di natura
ambientale e/o sociale”.
I Green/Social Bonds e le Società
Benefit
Patrizio Messina è Partner di Orrick e Head
del gruppo italiano di Finance.
Ha una vasta esperienza in emissioni di
strumenti di debito sui mercati regolamentati
europei, in operazioni di finanza strutturata,
cartolarizzazioni private e pubbliche, con
una significativa specializzazione in RMBS,
CMBS, NPLs e consumer, su cui assiste le
principali banche italiane e internazionali in
qualità di originator, arranger e lead
managers.
È inoltre esperto di finanza aziendale e di
finanza straordinaria.
Dal 2011, Patrizio Messina è classificato da
Chambers and Partners, IFLR 1000 e The
Legal 500 nei rankings del 2015 tra i leading
individuals in Capital Markets – Debt,
Securitisation e Banking & Finance. Nel
2015 ha vinto il Legalcommunity award
come "Professionista dell'anno in Debt
Capital Markets". Ha vinto il TopLegal award
nel 2014, 2010 e nel 2008 nella categoria
"Professionista dell'anno in Capital
Markets".
Patrizio Messina
15
N.7 – Maggio 2017
Focus
Si evidenzia che l’ottenimento della certificazione non costituisce un requisito per la quotazione
ma una condizione ai fini dell’ottenimento da parte di Borsa Italiana della qualificazione dello
strumento finanziario come Green Bond o Social Bond.
1.2 Obblighi informativi
Nella sezione “Obblighi del richiedente” del Regolamento ExtraMOT è stato introdotto un nuovo
articolo 350 volto a definire alcuni obblighi di comunicazione in capo agli emittenti le cui
obbligazioni ottengano lo status di Green Bond e/o Social Bond.
Il nuovo articolo 350 prevede quanto segue:
- obbligo di comunicazione annuale dell’impiego effettivo dei proventi in progetti di natura
ambientale e/o sociale;
- obbligo in capo all’emittente di comunicare senza indugio a Borsa Italiana e al pubblico
(secondo le modalità previste nel Regolamento ExtraMOT) quanto sopra nonché eventuali
deviazioni dell’impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale.
In caso di omessa comunicazione annuale delle suddette informazioni da parte degli emittenti,
Borsa Italiana procederà a privare gli strumenti finanziari emessi di tale qualificazione e a
eliminarli dalla sezione del sito internet di Borsa Italiana dedicata ai Green e Social Bonds.
1.3 Lo status di “Green Bond” e/o “Social Bond” e le Società Benefit
L’emissione di obbligazioni qualificate come Green Bonds e/o Social Bonds potrebbe risultare di
particolare interesse per le Società Benefit. In particolare, come si vedrà di seguito, l’esercizio di
un’attività economica da parte di una Società Benefit deve essere finalizzato, inter alia, a
"migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale opera utilizzando pratiche, processi di
produzione e beni in grado di produrre esternalità positive”. Per tale motivo, l’emissione di Green
e/o Social Bonds da parte di questa tipologia di società potrebbe (i) permettere a tali società di
perseguire le proprie finalità a beneficio della collettività e (ii) attrarre investitori sempre più
interessati a finanziare progetti sostenibili e/o iniziative ad elevata valenza sociale.
2. Le Società Benefit
La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (la "Legge di Stabilità 2016"), entrata in vigore il 1°
gennaio 2016, ha elaborato una nuova formula per lo svolgimento dell’attività di impresa: le
società a scopo di lucro che distribuiscono utili, ma che perseguono al medesimo tempo ed in
maniera costante una o più finalità a beneficio della collettività e/o con un impatto sociale
significativo ("Società Benefit" o "SB").
In particolare, con la Legge di Stabilità 2016, sono stati (i) definiti gli obiettivi della Società Benefit
e gli adempimenti statutari minimi, (ii) individuate specifiche responsabilità in capo agli
amministratori, (iii) introdotte particolari misure in materia di trasparenza verso i soci e gli altri
portatori di interessi e (iv) individuata nell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato
("AGCM") l’autorità che dovrà svolgere i necessari accertamenti ed assicurare il corretto
perseguimento degli obiettivi della Società Benefit.
16
N.7 – Maggio 2017
Annalisa Dentoni-Litta è partner del team
di Finance, basata nella sede di Roma.
Ha un'ampia esperienza nella finanza
strutturata, cartolarizzazioni, e in operazioni
di finanza pubblica.
È specializzata nell'implementazione di
programmi di covered bonds di banche
italiane.
L'esperienza nella finanza strutturata
include l'assistenza ad arranger, issuer e
originator in relazione a numerose
cartolarizzazioni pubbliche e private,
domestiche e cross-border di vari tipi di tra
cui RMBS, CMBS, finanziamenti al
consumo, finanziamenti a PMI, crediti
sanitari, fiscali e commerciali. È inoltre
esperta in operazioni di cessioni di crediti e
assiste sia cedenti che cessionari in
operazioni su Non-Performing Loans.
È esperta di materie regolamentari in ambito
bancario e finanziario.
Annalisa Dentoni Litta è abilitata come
avvocato in Italia e nello stato di New York.
Annalisa Dentoni-Litta
Focus
2.1 Le scopo di lucro e la finalità sociale
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la figura della Società Benefit all’interno delle previsioni
contenute nei commi da 376 a 382 dell’articolo 1 della stessa legge. Obiettivo del legislatore è
stato quello di promuovere la costituzione e favorire la diffusione delle Società Benefit quali
società che perseguono una o più finalità di beneficio comune e che operano in maniera
"responsabile, sostenibile e trasparente". Il perseguimento continuo di tale finalità deve essere
messo in atto nel corso del normale svolgimento di una attività economica, oltre lo scopo di
dividere gli utili generati. Il beneficio comune è da intendersi come quell’insieme di effetti positivi o
la riduzione di effetti negativi che lo svolgimento dell’attività d’impresa della Società Benefit
riuscirà ad assicurare nei confronti della comunità e degli altri portatori di interessi.
L’esercizio dell’attività economica della Società Benefit è in particolare finalizzato a "migliorare
l’ambiente naturale e sociale nel quale opera utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in
grado di produrre esternalità positive; le Società Benefit si prefiggono di destinare una parte delle
proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di
persone e nel luogo ove operano o sul territorio azionale, alla diffusione e al sostegno della
attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al
benessere sociale " ("Beneficio Comune").
Sono individuati quali diretti beneficiari di ogni potenziale utilità espressa dall’operatività della
Società Benefit, ai sensi della Legge di Stabilità 2016: le persone, la comunità, i territori e
l’ambiente, i beni ed atre attività culturali e sociali, nonché enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.
2.2 Adempimenti societari
La Società Benefit può essere costituita in una delle forme societarie prevista dal nostro
ordinamento; in particolare si fa riferimento sia alle società di capitali che alle società di persone,
includendovi altresì le società costituite in forma cooperativa. È chiaro, altresì, che ciascuna
società che assume la finalità della Società Benefit dovrà operare nel rispetto delle norme che
regolano la specifica forma societaria prescelta. Ma il punto essenziale riguarda la previsione
statutaria che attiene all’oggetto sociale, nel quale devono essere indicate le finalità di
Beneficio Comune che la SB intende perseguire (cfr. supra § 1.1).
La Società Benefit deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, con il
perseguimento del beneficio comune. Per le società già costituite, e che intendano trasformarsi in
una Società Benefit, è necessario procedere con la modifica dello statuto sociale al fine di
adeguarne l’oggetto con l’inserimento delle previsioni necessarie ad individuare le finalità di
Beneficio Comune che le stesse intenderanno perseguire.
Solamente nel caso in cui tali adempimenti societari saranno pienamente soddisfatti, la società
potrà aggiungere accanto alla propria denominazione sociale anche le parole: "Società Benefit" o
"SB". È, inoltre, richiesto dal nostro legislatore l’individuazione di uno o più soggetti
all’interno delle Società Benefit cui affidare il compito di accertare il continuo
perseguimento delle finalità proprie della SB come definite nell’oggetto sociale dello statuto.
Sarà, quindi, necessario procedere con la definizione di un adeguato processo di gestione delle
deleghe che possa attribuire a tale soggetto poteri e strumenti necessari.
17
N.7 – Maggio 2017
Costituito nel 1863 a San Francisco, Orrick,
Herrington & Sutcliffe è uno studio legale
internazionale di cui fanno parte oltre 1100
avvocati basati in 25 sedi nei principali centri
finanziari, presente in 10 paesi tra Stati
Uniti, Europa, Africa ed Asia.
Dopo essersi consolidato negli Stati Uniti,
Orrick si è espanso a livello internazionale
per garantire ai clienti il raggiungimento dei
propri obiettivi con l'assistenza di team di
avvocati altamente specializzati, operativi in
ogni mercato al mondo.
Orrick presta assistenza altamente
qualificata in complesse questioni
contenziose, stragiudiziali e regolamentari.
Assistiamo le principali istituzioni finanziarie,
6 tra le prime 10 società tecnologiche al
mondo, oltre 1000 start-up innovative e le
principali società e istituzioni finanziarie e
società al mondo.
Lo Studio e gli avvocati sono regolarmente
classificati ai primi posti dalle principali
riviste legali, quali Chambers and Partners,
The Legal 500 IFLR 1000.
Focus
2.3 La valutazione del Beneficio Comune
Il sistema di valutazione del Beneficio Comune deve essere quanto più oggettivo possibile; per
tale ragione, si richiede che la valutazione avvenga ad opera di un soggetto esterno, terzo ed
indipendente.
La Legge di Stabilità 2016 prevede in due specifici e distinti allegati dell’articolo 1, comma 378, la
definizione (i) delle aree di valutazione (allegato n. 5) e (ii) dello standard di valutazione esterno
(allegato n. 4).
Sono, pertanto, oggetto di valutazione le seguenti aree:
- Governo d’Impresa con particolare riferimento agli aspetti della trasparenza delle azioni e della
strategia intrapresa dalla Società Benefit nel perseguimento dell’oggetto sociale, nonché nel
coinvolgimento dei diversi portatori di interessi;
- Forza Lavoro per tale intendendosi i dipendenti e i collaboratori della Società Benefit, così da
poter accertare la qualità delle retribuzioni ed eventuali altri benefit, i piani di formazione e di
crescita, la qualità dell’ambiente di lavoro, la flessibilità e la sicurezza;
- Altri portatori di interessi al fine di valutare le relazione della Società Benefit con i propri
fornitori, il territorio e la comunità nella quale opera, le attività culturali e sociali e ogni azione di
supporto allo sviluppo locale;
- Ambiente ossia l’analisi dell’impatto e del ciclo di vita dei prodotti e servizi resi, dell’utilizzo delle
risorse ed il consumo di energia e materie prime nonché i sistemi di efficientamento della
produzione.
Ciascuna di queste aree dovrà essere sottoposta ad una attenta valutazione che risulti, anche nel
continuo (i) esauriente ed articolata per valutare l’impatto complessivo dell’attività della Società
Benefit; (ii) credibile perché sviluppato da esperti competenti che utilizzino un approccio
scientifico e multidisciplinare; e (iii) trasparente in ragione dell’elevato grado di chiarezza e delle
modalità con cui si rendono disponibili le informazioni inerenti la Società Benefit, il proprio
management, i propri processi e soprattutto il sistema di valutazione di misurazione.
La Legge di Stabilità 2016 richiede che le Società Benefit adottino alcune misure importanti al fine
di rendere disponibile una adeguata ed idonea informativa nei confronti dei soci e degli altri
portatori di interessi. La principale tra queste riguarda l’obbligo di redigere annualmente una
relazione concernente le modalità tramite le quali è stato perseguito dalla SB il Beneficio
Comune. La relazione, che sarà allegata al bilancio societario, deve fornire un’informazione
puntuale che sia in grado di rappresentare (i) un adeguato resoconto delle attività svolte al fine
di perseguire le finalità del Beneficio Comune, nonché l’indicazione dei limiti eventualmente
riscontrati che ne hanno impedito o rallentato il raggiungimento; (ii) la valutazione dell’impatto
generato dalla SB in relazione all’applicazione del modello standard di valutazione esterno; (iii)
ogni eventuale piano che la SB intenda adottare nell’esercizio successivo relativamente ad
eventuali nuovi obiettivi. La relazione annuale dovrà, inoltre, essere pubblicata sul sito internet
della SB.
Da ultimo si segnala che l’attività svolta dalla SB è sottoposta al controllo dell’AGCM che in
particolare dovrà intervenire al fine di accertare quei comportamenti che risultassero in violazione
delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007) e/o quelle rilevanti ai fini
della tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005).
18
N.7 – Maggio 2017
Focus
2.4 Emissione di Green e Social Bonds
Sulla base della disciplina normativa generale non sembrano esservi dubbio circa il fatto che una
Società Benefit, costituita nella forma di società di capitali, possa emettere titoli obbligazionari o
titoli di debito (a seconda del caso). Come già anticipato in precedenza, le modifiche apportate da
Borsa Italiana al Regolamento ExtraMOT riguardanti in particolar modo l’ottenimento da parte di
emissioni obbligazionarie e/o di titoli di debito della qualificazione di “Green Bond” o “Social Bond”
potrebbero risultare di particolare rilevanza anche per le Società Benefit. A seguito di tale
modifiche, difatti, una Società Benefit potrebbe, nel rispetto dei requisiti previsti da Borsa Italiana
ed, in particolare, l’ottenimento della certificazione esterna, e nell’ambito di una emissione
obbligazionaria o di titoli di debito negoziata sul mercato ExtraMOT, ottenere per tale emissione le
qualificazione di “Green Bond” o “Social Bond” (a seconda del caso) attraendo in questo modo
l’interesse degli investitori e, soprattutto, di quelli i cui statuti e/o policy di investimento sono
caratterizzati dalla presenza di vincoli ad effettuare investimenti in progetti di rilevanza sociale e/o
ambientale.
19
N.7 – Maggio 2017

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I Green/Social bonds e le Società Benefit

  • 1. Focus In un contesto internazionale in cui la realizzazione di progetti sociali ed ambientali attrae, sotto il profilo degli investimenti, sempre maggiore interesse, anche in Italia sono state introdotte alcune previsioni normative e misure regolamentari volte a favorire lo sviluppo di questo mercato. Si ricorda infatti che tra il 2016 e ed il 2017, da un lato, vi è stata l’introduzione della disciplina delle c.d. “Società benefit” e, dall’altro lato, Borsa Italiana, al fine di incentivare, nell’ambito delle emissioni obbligazionarie, l’investimento in social e green bond, ha apportato alcune modifiche al regolamento del segmento ExtraMOT PRO. 1. Green e Social Bonds: le modifiche al Regolamento ExtraMOT In data 13 marzo 2017 sono entrate in vigore alcune modifiche al Regolamento ExtraMOT pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Tali modifiche sono state introdotte (i) al fine di prevedere alcuni specifici requisiti in relazione alle obbligazioni ed ai titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d. “green bonds”) (i “Green Bonds”) e/o sociale (c.d. “social bonds”) (i “Social Bonds”) e (ii) al fine di avvicinare l’offerta di Borsa Italiana ai principali mercati borsistici europei, tra cui, tra l’altro, il London Stock Exchange. Quest’ultimo infatti, ha provveduto a lanciare, negli ultimi anni, nuovi segmenti dedicati ai c.d. green bonds. In particolare, le modifiche sono finalizzate a: - disciplinare le modalità di ottenimento dello status di Green Bond o Social Bond previo ottenimento di una certificazione esterna (la “Certificazione”); - prevedere determinati obblighi informativi in capo agli emittenti di bond che ottengano la qualificazione come Green e/o Social Bonds. 1.1 Lo status di “Green Bond” e/o “Social Bond” La prima modifica riguarda l’ottenimento dello status di Green Bond o Social Bond con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 200.1 del Regolamento ExtraMOT. Obbligazioni e titoli di debito possono essere ammessi alle negoziazioni con la qualificazione di Green Bonds e/o Social Bonds previa certificazione da parte di un soggetto terzo della “natura ambientale e/o sociale dei proventi”. Si prevedono altresì alcuni requisiti (i) che dovranno essere rispettati dal soggetto terzo che potrà rilasciare la Certificazione e (ii) di cui gli emittenti dovranno fornire evidenza scritta a Borsa Italiana. In particolare, il soggetto terzo “dovrà essere: - indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa; - remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e - un soggetto specializzato avente expertise nell’ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale”. I Green/Social Bonds e le Società Benefit Patrizio Messina è Partner di Orrick e Head del gruppo italiano di Finance. Ha una vasta esperienza in emissioni di strumenti di debito sui mercati regolamentati europei, in operazioni di finanza strutturata, cartolarizzazioni private e pubbliche, con una significativa specializzazione in RMBS, CMBS, NPLs e consumer, su cui assiste le principali banche italiane e internazionali in qualità di originator, arranger e lead managers. È inoltre esperto di finanza aziendale e di finanza straordinaria. Dal 2011, Patrizio Messina è classificato da Chambers and Partners, IFLR 1000 e The Legal 500 nei rankings del 2015 tra i leading individuals in Capital Markets – Debt, Securitisation e Banking & Finance. Nel 2015 ha vinto il Legalcommunity award come "Professionista dell'anno in Debt Capital Markets". Ha vinto il TopLegal award nel 2014, 2010 e nel 2008 nella categoria "Professionista dell'anno in Capital Markets". Patrizio Messina 15 N.7 – Maggio 2017
  • 2. Focus Si evidenzia che l’ottenimento della certificazione non costituisce un requisito per la quotazione ma una condizione ai fini dell’ottenimento da parte di Borsa Italiana della qualificazione dello strumento finanziario come Green Bond o Social Bond. 1.2 Obblighi informativi Nella sezione “Obblighi del richiedente” del Regolamento ExtraMOT è stato introdotto un nuovo articolo 350 volto a definire alcuni obblighi di comunicazione in capo agli emittenti le cui obbligazioni ottengano lo status di Green Bond e/o Social Bond. Il nuovo articolo 350 prevede quanto segue: - obbligo di comunicazione annuale dell’impiego effettivo dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale; - obbligo in capo all’emittente di comunicare senza indugio a Borsa Italiana e al pubblico (secondo le modalità previste nel Regolamento ExtraMOT) quanto sopra nonché eventuali deviazioni dell’impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale. In caso di omessa comunicazione annuale delle suddette informazioni da parte degli emittenti, Borsa Italiana procederà a privare gli strumenti finanziari emessi di tale qualificazione e a eliminarli dalla sezione del sito internet di Borsa Italiana dedicata ai Green e Social Bonds. 1.3 Lo status di “Green Bond” e/o “Social Bond” e le Società Benefit L’emissione di obbligazioni qualificate come Green Bonds e/o Social Bonds potrebbe risultare di particolare interesse per le Società Benefit. In particolare, come si vedrà di seguito, l’esercizio di un’attività economica da parte di una Società Benefit deve essere finalizzato, inter alia, a "migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale opera utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive”. Per tale motivo, l’emissione di Green e/o Social Bonds da parte di questa tipologia di società potrebbe (i) permettere a tali società di perseguire le proprie finalità a beneficio della collettività e (ii) attrarre investitori sempre più interessati a finanziare progetti sostenibili e/o iniziative ad elevata valenza sociale. 2. Le Società Benefit La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (la "Legge di Stabilità 2016"), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha elaborato una nuova formula per lo svolgimento dell’attività di impresa: le società a scopo di lucro che distribuiscono utili, ma che perseguono al medesimo tempo ed in maniera costante una o più finalità a beneficio della collettività e/o con un impatto sociale significativo ("Società Benefit" o "SB"). In particolare, con la Legge di Stabilità 2016, sono stati (i) definiti gli obiettivi della Società Benefit e gli adempimenti statutari minimi, (ii) individuate specifiche responsabilità in capo agli amministratori, (iii) introdotte particolari misure in materia di trasparenza verso i soci e gli altri portatori di interessi e (iv) individuata nell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ("AGCM") l’autorità che dovrà svolgere i necessari accertamenti ed assicurare il corretto perseguimento degli obiettivi della Società Benefit. 16 N.7 – Maggio 2017 Annalisa Dentoni-Litta è partner del team di Finance, basata nella sede di Roma. Ha un'ampia esperienza nella finanza strutturata, cartolarizzazioni, e in operazioni di finanza pubblica. È specializzata nell'implementazione di programmi di covered bonds di banche italiane. L'esperienza nella finanza strutturata include l'assistenza ad arranger, issuer e originator in relazione a numerose cartolarizzazioni pubbliche e private, domestiche e cross-border di vari tipi di tra cui RMBS, CMBS, finanziamenti al consumo, finanziamenti a PMI, crediti sanitari, fiscali e commerciali. È inoltre esperta in operazioni di cessioni di crediti e assiste sia cedenti che cessionari in operazioni su Non-Performing Loans. È esperta di materie regolamentari in ambito bancario e finanziario. Annalisa Dentoni Litta è abilitata come avvocato in Italia e nello stato di New York. Annalisa Dentoni-Litta
  • 3. Focus 2.1 Le scopo di lucro e la finalità sociale La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la figura della Società Benefit all’interno delle previsioni contenute nei commi da 376 a 382 dell’articolo 1 della stessa legge. Obiettivo del legislatore è stato quello di promuovere la costituzione e favorire la diffusione delle Società Benefit quali società che perseguono una o più finalità di beneficio comune e che operano in maniera "responsabile, sostenibile e trasparente". Il perseguimento continuo di tale finalità deve essere messo in atto nel corso del normale svolgimento di una attività economica, oltre lo scopo di dividere gli utili generati. Il beneficio comune è da intendersi come quell’insieme di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi che lo svolgimento dell’attività d’impresa della Società Benefit riuscirà ad assicurare nei confronti della comunità e degli altri portatori di interessi. L’esercizio dell’attività economica della Società Benefit è in particolare finalizzato a "migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale opera utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive; le Società Benefit si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e nel luogo ove operano o sul territorio azionale, alla diffusione e al sostegno della attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale " ("Beneficio Comune"). Sono individuati quali diretti beneficiari di ogni potenziale utilità espressa dall’operatività della Società Benefit, ai sensi della Legge di Stabilità 2016: le persone, la comunità, i territori e l’ambiente, i beni ed atre attività culturali e sociali, nonché enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 2.2 Adempimenti societari La Società Benefit può essere costituita in una delle forme societarie prevista dal nostro ordinamento; in particolare si fa riferimento sia alle società di capitali che alle società di persone, includendovi altresì le società costituite in forma cooperativa. È chiaro, altresì, che ciascuna società che assume la finalità della Società Benefit dovrà operare nel rispetto delle norme che regolano la specifica forma societaria prescelta. Ma il punto essenziale riguarda la previsione statutaria che attiene all’oggetto sociale, nel quale devono essere indicate le finalità di Beneficio Comune che la SB intende perseguire (cfr. supra § 1.1). La Società Benefit deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, con il perseguimento del beneficio comune. Per le società già costituite, e che intendano trasformarsi in una Società Benefit, è necessario procedere con la modifica dello statuto sociale al fine di adeguarne l’oggetto con l’inserimento delle previsioni necessarie ad individuare le finalità di Beneficio Comune che le stesse intenderanno perseguire. Solamente nel caso in cui tali adempimenti societari saranno pienamente soddisfatti, la società potrà aggiungere accanto alla propria denominazione sociale anche le parole: "Società Benefit" o "SB". È, inoltre, richiesto dal nostro legislatore l’individuazione di uno o più soggetti all’interno delle Società Benefit cui affidare il compito di accertare il continuo perseguimento delle finalità proprie della SB come definite nell’oggetto sociale dello statuto. Sarà, quindi, necessario procedere con la definizione di un adeguato processo di gestione delle deleghe che possa attribuire a tale soggetto poteri e strumenti necessari. 17 N.7 – Maggio 2017 Costituito nel 1863 a San Francisco, Orrick, Herrington & Sutcliffe è uno studio legale internazionale di cui fanno parte oltre 1100 avvocati basati in 25 sedi nei principali centri finanziari, presente in 10 paesi tra Stati Uniti, Europa, Africa ed Asia. Dopo essersi consolidato negli Stati Uniti, Orrick si è espanso a livello internazionale per garantire ai clienti il raggiungimento dei propri obiettivi con l'assistenza di team di avvocati altamente specializzati, operativi in ogni mercato al mondo. Orrick presta assistenza altamente qualificata in complesse questioni contenziose, stragiudiziali e regolamentari. Assistiamo le principali istituzioni finanziarie, 6 tra le prime 10 società tecnologiche al mondo, oltre 1000 start-up innovative e le principali società e istituzioni finanziarie e società al mondo. Lo Studio e gli avvocati sono regolarmente classificati ai primi posti dalle principali riviste legali, quali Chambers and Partners, The Legal 500 IFLR 1000.
  • 4. Focus 2.3 La valutazione del Beneficio Comune Il sistema di valutazione del Beneficio Comune deve essere quanto più oggettivo possibile; per tale ragione, si richiede che la valutazione avvenga ad opera di un soggetto esterno, terzo ed indipendente. La Legge di Stabilità 2016 prevede in due specifici e distinti allegati dell’articolo 1, comma 378, la definizione (i) delle aree di valutazione (allegato n. 5) e (ii) dello standard di valutazione esterno (allegato n. 4). Sono, pertanto, oggetto di valutazione le seguenti aree: - Governo d’Impresa con particolare riferimento agli aspetti della trasparenza delle azioni e della strategia intrapresa dalla Società Benefit nel perseguimento dell’oggetto sociale, nonché nel coinvolgimento dei diversi portatori di interessi; - Forza Lavoro per tale intendendosi i dipendenti e i collaboratori della Società Benefit, così da poter accertare la qualità delle retribuzioni ed eventuali altri benefit, i piani di formazione e di crescita, la qualità dell’ambiente di lavoro, la flessibilità e la sicurezza; - Altri portatori di interessi al fine di valutare le relazione della Società Benefit con i propri fornitori, il territorio e la comunità nella quale opera, le attività culturali e sociali e ogni azione di supporto allo sviluppo locale; - Ambiente ossia l’analisi dell’impatto e del ciclo di vita dei prodotti e servizi resi, dell’utilizzo delle risorse ed il consumo di energia e materie prime nonché i sistemi di efficientamento della produzione. Ciascuna di queste aree dovrà essere sottoposta ad una attenta valutazione che risulti, anche nel continuo (i) esauriente ed articolata per valutare l’impatto complessivo dell’attività della Società Benefit; (ii) credibile perché sviluppato da esperti competenti che utilizzino un approccio scientifico e multidisciplinare; e (iii) trasparente in ragione dell’elevato grado di chiarezza e delle modalità con cui si rendono disponibili le informazioni inerenti la Società Benefit, il proprio management, i propri processi e soprattutto il sistema di valutazione di misurazione. La Legge di Stabilità 2016 richiede che le Società Benefit adottino alcune misure importanti al fine di rendere disponibile una adeguata ed idonea informativa nei confronti dei soci e degli altri portatori di interessi. La principale tra queste riguarda l’obbligo di redigere annualmente una relazione concernente le modalità tramite le quali è stato perseguito dalla SB il Beneficio Comune. La relazione, che sarà allegata al bilancio societario, deve fornire un’informazione puntuale che sia in grado di rappresentare (i) un adeguato resoconto delle attività svolte al fine di perseguire le finalità del Beneficio Comune, nonché l’indicazione dei limiti eventualmente riscontrati che ne hanno impedito o rallentato il raggiungimento; (ii) la valutazione dell’impatto generato dalla SB in relazione all’applicazione del modello standard di valutazione esterno; (iii) ogni eventuale piano che la SB intenda adottare nell’esercizio successivo relativamente ad eventuali nuovi obiettivi. La relazione annuale dovrà, inoltre, essere pubblicata sul sito internet della SB. Da ultimo si segnala che l’attività svolta dalla SB è sottoposta al controllo dell’AGCM che in particolare dovrà intervenire al fine di accertare quei comportamenti che risultassero in violazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007) e/o quelle rilevanti ai fini della tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005). 18 N.7 – Maggio 2017
  • 5. Focus 2.4 Emissione di Green e Social Bonds Sulla base della disciplina normativa generale non sembrano esservi dubbio circa il fatto che una Società Benefit, costituita nella forma di società di capitali, possa emettere titoli obbligazionari o titoli di debito (a seconda del caso). Come già anticipato in precedenza, le modifiche apportate da Borsa Italiana al Regolamento ExtraMOT riguardanti in particolar modo l’ottenimento da parte di emissioni obbligazionarie e/o di titoli di debito della qualificazione di “Green Bond” o “Social Bond” potrebbero risultare di particolare rilevanza anche per le Società Benefit. A seguito di tale modifiche, difatti, una Società Benefit potrebbe, nel rispetto dei requisiti previsti da Borsa Italiana ed, in particolare, l’ottenimento della certificazione esterna, e nell’ambito di una emissione obbligazionaria o di titoli di debito negoziata sul mercato ExtraMOT, ottenere per tale emissione le qualificazione di “Green Bond” o “Social Bond” (a seconda del caso) attraendo in questo modo l’interesse degli investitori e, soprattutto, di quelli i cui statuti e/o policy di investimento sono caratterizzati dalla presenza di vincoli ad effettuare investimenti in progetti di rilevanza sociale e/o ambientale. 19 N.7 – Maggio 2017