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News 51/SSL/2017
Lunedì, 18 dicembre 2017
La rilevazione di infortuni e quasi infortuni nel settore socio-sanitario.
Un intervento si sofferma sulla procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi
infortuni nel settore socio assistenziale. La procedura, il campo di applicazione, la
clausola per i contratti d’appalto, gli obiettivi e le criticità.
Milano, 18 Dic – Il nostro giornale si è occupato più volte del delicato tema dei
“quasi infortuni”, sia con diversi articoli sia organizzando un convegno nel 2015 per
rispondere ai dubbi sull’obbligatorietà o facoltatività della rilevazione dei “near
miss” nelle aziende.
Partendo dalla constatazione dell’importanza della conoscenza dei quasi infortuni
per migliorare le strategie di prevenzione aziendali, riprendiamo a parlare di una
specifica procedura per la rilevazione degli infortuni e dei quasi infortuni del settore
socio sanitario, elaborata attraverso un Protocollo di intesa firmato nel maggio 2015
dalle sedi Inail di Milano, da ATS Milano e da UNEBA (Unione nazionale istituzioni e
iniziative di assistenza sociale).
Per conoscere i risultati della sperimentazione, per ricordare e diffondere questa
importante procedura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ci soffermiamo su
un intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario” che si
è tenuto mercoledì 8 novembre 2017 a Milano presso il Centro per la cultura della
prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita.
In “Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio
assistenziale: i risultati del primo anno di sperimentazione”, a cura dell’Ing. Carmine
Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP Inail) sono riportati innanzitutto diversi dati tratti
dalla banca dati statistica dell’Inail, sia sui lavoratori e le aziende del settore, che
sugli infortuni di lavoro indennizzati.
Riprendiamo una tabella con i dati relativi ai lavoratori assicurati:
Dopo i dati il relatore si sofferma direttamente sulla procedura per la gestione degli
infortuni e dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro, nella versione definitiva
del 27 aprile 2016. Si ricorda anche che un utile riferimento per la redazione della
procedura è la linea guida UNI 10999:2002.
La procedura definisce dunque le “modalità operative per la raccolta e l'analisi
degli infortuni e quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro” e che occorrono non
solo ai dipendenti delle strutture socio assistenziali ma anche a coloro che, pur
dipendendo da altri soggetti quali per esempio le cooperative, svolgono la loro
attività lavorativa all’interno delle strutture stesse.
Partendo dai dati infortunistici del settore socio-sanitario e tenendo presente il
frequente ricorso all'esternalizzazione delle mansioni lavorative si è resa necessaria la
procedura “al fine di ridurre il fenomeno infortunistico anche in relazione alla
selezione dei fornitori. La procedura, quale strumento di miglioramento delle
condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, è stata redatta anche al fine di
accedere agli sconti INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art.
24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.)”.
Il campo di applicazione è relativo a tutte le attività aziendali e a quelle connesse ai
contratti d'appalto o d’opera o di somministrazione.
Queste le definizioni contenute nella procedura:
- infortunio: “evento traumatico, avvenuto per una causa violenta in occasione di
lavoro, che comporta la temporanea impossibilità di svolgere l'attività lavorativa, a
causa di una lesione dell'integrità psicofisica”;
- quasi infortunio: “qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare
un infortunio o un danno alla salute ma non lo ha prodotto; un evento quindi che ha
in sé la potenzialità di produrre un infortunio”.
Questa è invece la clausola “da inserire nei contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione”: ‘resta inteso che in caso di eventi infortunistici o quasi infortuni
durante lo svolgimento del servizio ai propri dipendenti, l'Appaltatore si impegna a
comunicare tempestivamente al Committente l'evento successo utilizzando la
procedura interna dell'Ente, relativa alla segnalazione di infortunio/quasi infortunio’.
Nelle slide relative all’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, vengono
poi riportati alcuni esempi di moduli e registri:
- modulo di rilevazione dell'infortunio;
- modulo di rilevazione del quasi infortunio;
- registro infortuni;
- registro quasi infortuni.
Sono poi presentate alcune elaborazioni sui dati ricevuti riguardo ai quasi infortuni,
anche con riferimento alle azioni correttive e ai dati pervenuti tramite gli Allegati al
Modello OT24:2017.
Ad esempio si segnala che le azioni correttive hanno riguardato per lo più
“manutenzioni ordinarie e riparazioni”, ma anche attività di formazione,
informazione, controllo, elaborazione di nuove procedure, …
Veniamo, infine, alle conclusioni del relatore.
Sono ricordati innanzitutto gli obiettivi del progetto:
- “contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro
attraverso l’identificazione e l’analisi degli eventi avvenuti in Azienda per evitare
infortuni futuri;
- definire le modalità operative per la raccolta e l’analisi degli infortuni e quasi
infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale, agli appaltatori e ai
subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha disponibilità
giuridica;
- ridurre il fenomeno infortunistico anche in relazione alla eventuale applicazione di
una procedura per la selezione dei fornitori”.
E sono riportate le criticità riscontrate:
- “si evidenzia una scarsa collaborazione degli appaltatori/subappaltatori;
- i dati sono pervenuti solo tramite gli Allegati al Modello OT24:2017;
- deve ancora costruirsi una rete di collaborazione tra i Servizi di Prevenzione e
Protezione aziendale tra le aziende partecipanti;
- ancora pochi dati ai fini statistici per dimostrare l’efficacia della procedura
adottata per divenire ad una Buona Prassi aziendale”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio assistenziale: i risultati
del primo anno di sperimentazione”, a cura dell’Ing. Carmine Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP
Inail), intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario” (formato PDF, 2.1
MB).
Fonte: puntosicuro.it
Voucher digitalizzazione Pmi, domande dal 30 gennaio 2018.
ROMA – Voucher digitalizzazione Pmi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda
che sarà aperta il 30 gennaio la procedura per richiedere i voucher per la
digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Nella nota dal Mise, riportate schede informative e Faq.
Info: Mise, voucher digitalizzazione Pmi 30 gennaio 2018
Fonte: quotidianosicurezza.it
Whistleblowing, in Gazzetta la Legge 30 novembre 2017, n.179.
ROMA – Whistleblowing. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 14
dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Legge in vigore dal 29
dicembre 2017.
Pubblico
Le disposizioni introdotte dall’articolo 1 sostituiscono integralmente l’articolo 54-bis
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e interessano dipendenti pubblici, dipendenti di enti di diritto
privato sotto controllo pubblico e dipendenti di fornitrici dell’amministrazione
pubblica.
“Comma 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazione”.
In caso di misure ritorsive l’interessato o le organizzazioni sindacali debbono
comunicare ad Anac che a sua volta informa il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chi segnala non può essere rivelato ed è tutelato in varie forme nel procedimento
penale, nel procedimento presso la Corte dei conti, nel procedimento disciplinare.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il segnalante se licenziato per la segnalazione deve essere reintegrato “ai sensi
dell’articolo 2 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23″.
L’Anac predisporrà linee guida per la segnalazione in accordo con il Garante per la
Privacy. Previste sanzioni da 5.000 a 30.000 per il responsabile della misura
discriminatoria accertato in istruttoria Anac; 10.000 – 50.000 in caso si assenza di
procedure per la segnalazione; 10.000 – 50.000 in caso di mancato svolgimento
delle indagini a seguito di segnalazione. La sanzione sarà calibrata sulla dimensione
dell’ente.
Comma 9 “Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del
segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi
con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso
titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.
Privato
Il settore privato è disciplinato nell’articolo 2 Tutela del dipendente o collaboratore
che segnala illeciti nel settore privato. Le modifiche in questo caso riguardano
l’articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dove vengono inseriti: comma 2-bis, 2-ter-2-
quater.
Il comma 2-bis prevede che i modelli di organizzazione dell’ente (articolo 6 comma
1 lettera a del 231/2001) di cui si dota l’organo dirigente, devono prevedere uno o
più canali per consentire la segnalazione tutelando la riservatezza a direzione,
amministrazione, unità organizzativa o personale di cui questi sono responsabili
(indicati da articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del del 231/2001).
Deve essere previsto almeno un canale alternativo a quello citato; divieto di ogni
ritorsione e discriminazione verso il segnalante con sanzioni previste nel sistema
disciplinare interno (anche in caso di dolo per segnalazioni infondate)
“2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano
le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale
del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante,
anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e’ nullo.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,
nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,
trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla
presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni
estranee alla segnalazione stessa”.
Segreto d’ufficio
In caso di segnalazione l’articolo 3 della nuova legge indica che: “il perseguimento
dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla
prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di
rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623
del codice penale e all’articolo 2105 del Codice civile”. Tale disposizione non si
applica su chi ha appreso la notizia a seguito di consulenza o assistenza.
Notizie coperte dall’obbligo professionale rientrano nella violazione dell’obbligo se
utilizate nella segnalazione all’organo che deve riceverla “con modalità eccedenti
rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di
fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine”. (Articolo
di Corrado De Paolis)
Info: Legge 30 novembre 2017 n.179 Gu n.241 del 14 dicembre 2017
Fonte: quotidianosicurezza.it
Impianti elettrici: la verifica iniziale e la verifica periodica.
Indicazioni sulle verifiche di un impianto elettrico con particolare riferimento ai locali
medici. Le norme tecniche, la verifica iniziale, le verifiche periodiche e parziali, la
sicurezza elettrica e la frequenza delle verifiche.
Roma, 15 Dic – Con il termine “verifica” di un impianto elettrico o di un impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche si può intendere quell’insieme di
operazioni che deve accertare la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte,
dal punto di vista della sicurezza. Ed infatti lo stesso articolo 86 del Testo Unico (D.Lgs.
81/2008) ritiene necessario verificare lo stato di conservazione e di efficienza di
impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini ai fini della sicurezza. E laddove
esistano norme di buona tecnica “cui sia riconosciuta la presunzione di conformità
alla regola dell’arte in materia di sicurezza, allora la verifica può essere svolta
verificando la rispondenza alle prescrizioni di tali norme”.
A ricordarlo è un documento, prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail e già
presentato dal nostro giornale, dall’esplicativo titolo “ Impianti elettrici nei locali
medici: verifiche”.
Il documento, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa
Settino, ricorda che la verifica di un sistema elettrico collegato alla rete “può essere
effettuata con riferimento alla norma CEI 64-8/6, che fornisce le prescrizioni per le
verifiche di qualsiasi impianto elettrico”. Inoltre per gli impianti elettrici nei locali a
uso medico, “ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710 (la variante
V2 è in vigore dall’agosto 2015). In aggiunta a quanto previsto da tali norme,
prescrizioni e considerazioni aggiuntive specifiche per i lavori elettrici possono essere
trovate nella norma CEI 11-27 (la IV edizione è in vigore dall’aprile 2014)”. E riguardo
alla terminologia usata nelle norme, si ricorda che nella CEI 64-8 si parla di ″verifiche″
e nella CEI 11-27 si parla di ″ispezioni″, ma “con significati simili”
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi indicazioni sulle
guide disponibili per le verifiche degli impianti elettrici.
E sempre con riferimento alla terminologia utilizzata dalle norme tecniche, le
verifiche si dividono in:
- verifica iniziale;
- verifiche periodiche.
E, a volte, “durante la realizzazione dell’impianto possono essere svolte delle
verifiche parziali che hanno lo scopo di ausilio alla prosecuzione dei lavori”.
In ogni caso il documento sottolinea che non esiste “sostanziale differenza nelle
operazioni fra i vari tipi di verifica in quanto esse devono essere condotte in maniera
da accertare la sicurezza dell’impianto”.
In particolare la verifica iniziale “serve per determinare la conformità dell’impianto
allo stato dell’arte in vigore (al fine anche del rilascio della dichiarazione di
conformità), per controllare la conformità dell’installazione al progetto e per
identificare eventuali difetti dell’impianto”. E tale verifica “non deve essere confusa
con la prima verifica a campione, di cui all’art.3 del d.p.r. 462/01, sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di terra e degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche”. Nel documento una tabella riporta “le verifiche iniziali
previste dalla norma CEI 64-8/6 e dalla norma CEI 64-8/710”.
Invece le verifiche periodiche “sono volte a determinare la permanenza nel tempo
dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature
che lo costituiscono”. Sono utili a confermare che “l’impianto non sia danneggiato o
deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti
dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti.
L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanza”.
Il documento riporta alcune precauzioni per la verifica.
Infatti durante la verifica “si devono prendere precauzioni per garantire la sicurezza
e per evitare danni alle persone, ai beni e ai componenti dell’impianto, anche
quando una parte dell’impianto potrebbe essere difettosa”:
- “le persone che effettuano le verifiche dovrebbero avere a disposizione tutta la
documentazione riguardante l’impianto (anche per gli impianti non soggetti a
obblighi di progettazione dovrebbe essere disponibile almeno l’elenco dei
componenti dell’impianto e uno schema dello stesso). Per gli impianti elettrici nei
locali a uso medico il d.m. 37/08 prescrive l’obbligo del progetto, redatto da un
professionista iscritto all’albo (e contenente planimetrie, schemi, componenti e
relazione tecnica)”;
- “quando un impianto elettrico esistente è modificato o a esso è aggiunta una
parte, si deve verificare che la modifica o l’aggiunta siano conformi alla regola
dell’arte in materia di sicurezza e non compromettano la sicurezza complessiva
dell’impianto”.
E riguardo alla sicurezza elettrica durante una verifica, “secondo la CEI 11-27 (punto
5.3.3.5) le verifiche, quando comportano rischio di trovarsi in prossimità o a contatto
con parti sotto tensione (rischio che potrebbe sussistere durante le misure, le prove o
la ricerca di guasti), devono essere eseguite da PES o PAV” con “esperienza di
verifica su impianti simili (già in esercizio)”. E sempre secondo la CEI 11-27, “in
dipendenza della situazione di lavoro (misure, prove, ricerca di guasti), si dovranno
adottare le regole previste per i lavori fuori tensione (punto 6.2, CEI 11-27) o sotto
tensione (punto 6.3, CEI 11-27) o in prossimità di parti attive (punto 6.4, CEI 11-27)”.
In particolare, le misure e/o le prove in presenza di rischio elettrico “devono essere
eseguite:
- solo da PES o PAV o,
- se il lavoro non è sotto tensione: da PEC sotto la supervisione di PES; da PEC sotto la
sorveglianza di PES o PAV”.
Ricordiamo il significato degli acronimi:
- PES: “persona esperta in ambito elettrico (definizione 3.2.5 della CEI 11-27). Persona
con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i
rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PAV: persona avvertita in ambito elettrico (definizione 3.2.6 della CEI 11-27).
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di
evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PEC: persona comune (definizione 3.2.7 della CEI 11-27). Persona che non è
esperta e non è avvertita”.
Il documento sottolinea poi che secondo la CEI 64-8/6 (punto 62.2.1), la “frequenza
della verifica periodica di un impianto va determinata considerando il tipo di
impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della
manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. In qualche caso,
l’intervallo di tempo è stabilito da prescrizioni di carattere legislativo. Secondo la CEI
64-8/6, l’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni), con
l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un rischio maggiore, sono richiesti
intervalli di 2 anni:
- posti di lavoro/luoghi con rischio di degrado, incendio, esplosione;
- posti di lavoro/luoghi in cui coesistano impianti di AT e BT;
- luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
- cantieri;
- locali medici”.
E si segnala che in assenza del decreto indicato dall’art. 86 del Testo Unico, con le
modalità e i criteri di effettuazione delle verifiche, “i valori temporali riportati al punto
62.2.1 della norma (e, per i locali medici, gli altri valori riportati nella sez. 710) sono
l’unico riferimento disponibile”.
Si ricorda poi che una verifica è articolata in:
- esame della documentazione: “è un accertamento svolto sulla documentazione
tecnica per valutarne la conformità alle norme e la consistenza rispetto alle
assunzioni adottate per i calcoli, che potrebbero essere non veritiere, errate o
obsolete, a causa di modifiche della struttura e/o degli impianti e/o del loro uso”;
- esame sul campo: comprende due momenti diversi, l’esame a vista e l’esecuzione
di misure e/o prove.
Al termine, “sulla base dell’esito dell’esame della documentazione, dell’esame a
vista e dei dati raccolti con le misure e le prove eseguite, si redige il rapporto di
verifica. Il rapporto di verifica deve riportare anche i dati e la firma di chi ha
effettuato la verifica”.
Concludiamo segnalando che il documento si sofferma poi più nel dettaglio nelle
modalità dell’esame della documentazione, dell’esame a vista, dell’esecuzione di
misure e prove e riporta ulteriori indicazioni sugli elementi specifici della verifica degli
impianti di messa a terra.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti
antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio
Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Prototipo postura eretta persone con disabilità motorie, Inail e Sant’Anna Pisa.
ROMA – Rise. È stato presentato dal Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra e
dall’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa un prototipo per
la postura eretta di persone con disabilità motorie. Una sedia a ruote che permette
la verticalità e migliora la mobilità della persona.
Il prototipo è un risultato del progetto di ricerca Rise – Robotic innovation for
standing and enabling ed è stato presentato da Inail e Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa a Roma lo scorso 12 dicembre.
Tecnicamente si tratta di un dispositivo a sei ruote che consente alla persona di
avvicinarsi ai piani di lavoro e quindi sollevarsi. Ha tre interfacce meccaniche,
femorale addominale e tibiale, controller che all’occorrenza può essere attivato
anche con wireless e bluethoot, e può supportare una persona con un peso
massimo di 110 kg e un’altezza massima di 210 cm.
Il prototipo è ora in validazione clinica presso il Crm Inail di Volterra. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: info foto e video prototipo postura eretta persone disabilità motorie
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 51/SSL/2017 Lunedì, 18 dicembre 2017 La rilevazione di infortuni e quasi infortuni nel settore socio-sanitario. Un intervento si sofferma sulla procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio assistenziale. La procedura, il campo di applicazione, la clausola per i contratti d’appalto, gli obiettivi e le criticità. Milano, 18 Dic – Il nostro giornale si è occupato più volte del delicato tema dei “quasi infortuni”, sia con diversi articoli sia organizzando un convegno nel 2015 per rispondere ai dubbi sull’obbligatorietà o facoltatività della rilevazione dei “near miss” nelle aziende. Partendo dalla constatazione dell’importanza della conoscenza dei quasi infortuni per migliorare le strategie di prevenzione aziendali, riprendiamo a parlare di una specifica procedura per la rilevazione degli infortuni e dei quasi infortuni del settore socio sanitario, elaborata attraverso un Protocollo di intesa firmato nel maggio 2015 dalle sedi Inail di Milano, da ATS Milano e da UNEBA (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale). Per conoscere i risultati della sperimentazione, per ricordare e diffondere questa importante procedura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ci soffermiamo su un intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario” che si è tenuto mercoledì 8 novembre 2017 a Milano presso il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. In “Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio assistenziale: i risultati del primo anno di sperimentazione”, a cura dell’Ing. Carmine Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP Inail) sono riportati innanzitutto diversi dati tratti dalla banca dati statistica dell’Inail, sia sui lavoratori e le aziende del settore, che sugli infortuni di lavoro indennizzati. Riprendiamo una tabella con i dati relativi ai lavoratori assicurati:
  • 2. Dopo i dati il relatore si sofferma direttamente sulla procedura per la gestione degli infortuni e dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro, nella versione definitiva del 27 aprile 2016. Si ricorda anche che un utile riferimento per la redazione della procedura è la linea guida UNI 10999:2002. La procedura definisce dunque le “modalità operative per la raccolta e l'analisi degli infortuni e quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro” e che occorrono non solo ai dipendenti delle strutture socio assistenziali ma anche a coloro che, pur dipendendo da altri soggetti quali per esempio le cooperative, svolgono la loro attività lavorativa all’interno delle strutture stesse. Partendo dai dati infortunistici del settore socio-sanitario e tenendo presente il frequente ricorso all'esternalizzazione delle mansioni lavorative si è resa necessaria la procedura “al fine di ridurre il fenomeno infortunistico anche in relazione alla selezione dei fornitori. La procedura, quale strumento di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, è stata redatta anche al fine di accedere agli sconti INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.)”. Il campo di applicazione è relativo a tutte le attività aziendali e a quelle connesse ai contratti d'appalto o d’opera o di somministrazione. Queste le definizioni contenute nella procedura: - infortunio: “evento traumatico, avvenuto per una causa violenta in occasione di lavoro, che comporta la temporanea impossibilità di svolgere l'attività lavorativa, a causa di una lesione dell'integrità psicofisica”; - quasi infortunio: “qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute ma non lo ha prodotto; un evento quindi che ha
  • 3. in sé la potenzialità di produrre un infortunio”. Questa è invece la clausola “da inserire nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”: ‘resta inteso che in caso di eventi infortunistici o quasi infortuni durante lo svolgimento del servizio ai propri dipendenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'evento successo utilizzando la procedura interna dell'Ente, relativa alla segnalazione di infortunio/quasi infortunio’. Nelle slide relative all’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, vengono poi riportati alcuni esempi di moduli e registri: - modulo di rilevazione dell'infortunio; - modulo di rilevazione del quasi infortunio; - registro infortuni; - registro quasi infortuni. Sono poi presentate alcune elaborazioni sui dati ricevuti riguardo ai quasi infortuni, anche con riferimento alle azioni correttive e ai dati pervenuti tramite gli Allegati al Modello OT24:2017. Ad esempio si segnala che le azioni correttive hanno riguardato per lo più “manutenzioni ordinarie e riparazioni”, ma anche attività di formazione, informazione, controllo, elaborazione di nuove procedure, … Veniamo, infine, alle conclusioni del relatore. Sono ricordati innanzitutto gli obiettivi del progetto: - “contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro attraverso l’identificazione e l’analisi degli eventi avvenuti in Azienda per evitare infortuni futuri; - definire le modalità operative per la raccolta e l’analisi degli infortuni e quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale, agli appaltatori e ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha disponibilità giuridica; - ridurre il fenomeno infortunistico anche in relazione alla eventuale applicazione di una procedura per la selezione dei fornitori”. E sono riportate le criticità riscontrate: - “si evidenzia una scarsa collaborazione degli appaltatori/subappaltatori;
  • 4. - i dati sono pervenuti solo tramite gli Allegati al Modello OT24:2017; - deve ancora costruirsi una rete di collaborazione tra i Servizi di Prevenzione e Protezione aziendale tra le aziende partecipanti; - ancora pochi dati ai fini statistici per dimostrare l’efficacia della procedura adottata per divenire ad una Buona Prassi aziendale”. Tiziano Menduto Scarica il documento da cui è tratto l'articolo: “ Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio assistenziale: i risultati del primo anno di sperimentazione”, a cura dell’Ing. Carmine Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP Inail), intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario” (formato PDF, 2.1 MB). Fonte: puntosicuro.it Voucher digitalizzazione Pmi, domande dal 30 gennaio 2018. ROMA – Voucher digitalizzazione Pmi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che sarà aperta il 30 gennaio la procedura per richiedere i voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Nella nota dal Mise, riportate schede informative e Faq. Info: Mise, voucher digitalizzazione Pmi 30 gennaio 2018 Fonte: quotidianosicurezza.it Whistleblowing, in Gazzetta la Legge 30 novembre 2017, n.179. ROMA – Whistleblowing. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 14 dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Legge in vigore dal 29 dicembre 2017. Pubblico Le disposizioni introdotte dall’articolo 1 sostituiscono integralmente l’articolo 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e interessano dipendenti pubblici, dipendenti di enti di diritto privato sotto controllo pubblico e dipendenti di fornitrici dell’amministrazione pubblica. “Comma 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica
  • 5. amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. In caso di misure ritorsive l’interessato o le organizzazioni sindacali debbono comunicare ad Anac che a sua volta informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chi segnala non può essere rivelato ed è tutelato in varie forme nel procedimento penale, nel procedimento presso la Corte dei conti, nel procedimento disciplinare. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il segnalante se licenziato per la segnalazione deve essere reintegrato “ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23″. L’Anac predisporrà linee guida per la segnalazione in accordo con il Garante per la Privacy. Previste sanzioni da 5.000 a 30.000 per il responsabile della misura discriminatoria accertato in istruttoria Anac; 10.000 – 50.000 in caso si assenza di procedure per la segnalazione; 10.000 – 50.000 in caso di mancato svolgimento delle indagini a seguito di segnalazione. La sanzione sarà calibrata sulla dimensione dell’ente. Comma 9 “Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. Privato Il settore privato è disciplinato nell’articolo 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. Le modifiche in questo caso riguardano l’articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dove vengono inseriti: comma 2-bis, 2-ter-2- quater.
  • 6. Il comma 2-bis prevede che i modelli di organizzazione dell’ente (articolo 6 comma 1 lettera a del 231/2001) di cui si dota l’organo dirigente, devono prevedere uno o più canali per consentire la segnalazione tutelando la riservatezza a direzione, amministrazione, unità organizzativa o personale di cui questi sono responsabili (indicati da articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del del 231/2001). Deve essere previsto almeno un canale alternativo a quello citato; divieto di ogni ritorsione e discriminazione verso il segnalante con sanzioni previste nel sistema disciplinare interno (anche in caso di dolo per segnalazioni infondate) “2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e’ nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”. Segreto d’ufficio In caso di segnalazione l’articolo 3 della nuova legge indica che: “il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del Codice civile”. Tale disposizione non si applica su chi ha appreso la notizia a seguito di consulenza o assistenza. Notizie coperte dall’obbligo professionale rientrano nella violazione dell’obbligo se utilizate nella segnalazione all’organo che deve riceverla “con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Legge 30 novembre 2017 n.179 Gu n.241 del 14 dicembre 2017
  • 7. Fonte: quotidianosicurezza.it Impianti elettrici: la verifica iniziale e la verifica periodica. Indicazioni sulle verifiche di un impianto elettrico con particolare riferimento ai locali medici. Le norme tecniche, la verifica iniziale, le verifiche periodiche e parziali, la sicurezza elettrica e la frequenza delle verifiche. Roma, 15 Dic – Con il termine “verifica” di un impianto elettrico o di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si può intendere quell’insieme di operazioni che deve accertare la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte, dal punto di vista della sicurezza. Ed infatti lo stesso articolo 86 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) ritiene necessario verificare lo stato di conservazione e di efficienza di impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini ai fini della sicurezza. E laddove esistano norme di buona tecnica “cui sia riconosciuta la presunzione di conformità alla regola dell’arte in materia di sicurezza, allora la verifica può essere svolta verificando la rispondenza alle prescrizioni di tali norme”. A ricordarlo è un documento, prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail e già presentato dal nostro giornale, dall’esplicativo titolo “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”. Il documento, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino, ricorda che la verifica di un sistema elettrico collegato alla rete “può essere effettuata con riferimento alla norma CEI 64-8/6, che fornisce le prescrizioni per le verifiche di qualsiasi impianto elettrico”. Inoltre per gli impianti elettrici nei locali a uso medico, “ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710 (la variante V2 è in vigore dall’agosto 2015). In aggiunta a quanto previsto da tali norme, prescrizioni e considerazioni aggiuntive specifiche per i lavori elettrici possono essere trovate nella norma CEI 11-27 (la IV edizione è in vigore dall’aprile 2014)”. E riguardo alla terminologia usata nelle norme, si ricorda che nella CEI 64-8 si parla di ″verifiche″ e nella CEI 11-27 si parla di ″ispezioni″, ma “con significati simili” Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi indicazioni sulle guide disponibili per le verifiche degli impianti elettrici. E sempre con riferimento alla terminologia utilizzata dalle norme tecniche, le verifiche si dividono in: - verifica iniziale; - verifiche periodiche.
  • 8. E, a volte, “durante la realizzazione dell’impianto possono essere svolte delle verifiche parziali che hanno lo scopo di ausilio alla prosecuzione dei lavori”. In ogni caso il documento sottolinea che non esiste “sostanziale differenza nelle operazioni fra i vari tipi di verifica in quanto esse devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto”. In particolare la verifica iniziale “serve per determinare la conformità dell’impianto allo stato dell’arte in vigore (al fine anche del rilascio della dichiarazione di conformità), per controllare la conformità dell’installazione al progetto e per identificare eventuali difetti dell’impianto”. E tale verifica “non deve essere confusa con la prima verifica a campione, di cui all’art.3 del d.p.r. 462/01, sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”. Nel documento una tabella riporta “le verifiche iniziali previste dalla norma CEI 64-8/6 e dalla norma CEI 64-8/710”. Invece le verifiche periodiche “sono volte a determinare la permanenza nel tempo dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature che lo costituiscono”. Sono utili a confermare che “l’impianto non sia danneggiato o deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti. L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”. Il documento riporta alcune precauzioni per la verifica. Infatti durante la verifica “si devono prendere precauzioni per garantire la sicurezza e per evitare danni alle persone, ai beni e ai componenti dell’impianto, anche quando una parte dell’impianto potrebbe essere difettosa”: - “le persone che effettuano le verifiche dovrebbero avere a disposizione tutta la documentazione riguardante l’impianto (anche per gli impianti non soggetti a obblighi di progettazione dovrebbe essere disponibile almeno l’elenco dei componenti dell’impianto e uno schema dello stesso). Per gli impianti elettrici nei locali a uso medico il d.m. 37/08 prescrive l’obbligo del progetto, redatto da un professionista iscritto all’albo (e contenente planimetrie, schemi, componenti e relazione tecnica)”; - “quando un impianto elettrico esistente è modificato o a esso è aggiunta una
  • 9. parte, si deve verificare che la modifica o l’aggiunta siano conformi alla regola dell’arte in materia di sicurezza e non compromettano la sicurezza complessiva dell’impianto”. E riguardo alla sicurezza elettrica durante una verifica, “secondo la CEI 11-27 (punto 5.3.3.5) le verifiche, quando comportano rischio di trovarsi in prossimità o a contatto con parti sotto tensione (rischio che potrebbe sussistere durante le misure, le prove o la ricerca di guasti), devono essere eseguite da PES o PAV” con “esperienza di verifica su impianti simili (già in esercizio)”. E sempre secondo la CEI 11-27, “in dipendenza della situazione di lavoro (misure, prove, ricerca di guasti), si dovranno adottare le regole previste per i lavori fuori tensione (punto 6.2, CEI 11-27) o sotto tensione (punto 6.3, CEI 11-27) o in prossimità di parti attive (punto 6.4, CEI 11-27)”. In particolare, le misure e/o le prove in presenza di rischio elettrico “devono essere eseguite: - solo da PES o PAV o, - se il lavoro non è sotto tensione: da PEC sotto la supervisione di PES; da PEC sotto la sorveglianza di PES o PAV”. Ricordiamo il significato degli acronimi: - PES: “persona esperta in ambito elettrico (definizione 3.2.5 della CEI 11-27). Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare; - PAV: persona avvertita in ambito elettrico (definizione 3.2.6 della CEI 11-27). Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare; - PEC: persona comune (definizione 3.2.7 della CEI 11-27). Persona che non è esperta e non è avvertita”. Il documento sottolinea poi che secondo la CEI 64-8/6 (punto 62.2.1), la “frequenza della verifica periodica di un impianto va determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. In qualche caso, l’intervallo di tempo è stabilito da prescrizioni di carattere legislativo. Secondo la CEI 64-8/6, l’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni), con l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un rischio maggiore, sono richiesti intervalli di 2 anni: - posti di lavoro/luoghi con rischio di degrado, incendio, esplosione;
  • 10. - posti di lavoro/luoghi in cui coesistano impianti di AT e BT; - luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; - cantieri; - locali medici”. E si segnala che in assenza del decreto indicato dall’art. 86 del Testo Unico, con le modalità e i criteri di effettuazione delle verifiche, “i valori temporali riportati al punto 62.2.1 della norma (e, per i locali medici, gli altri valori riportati nella sez. 710) sono l’unico riferimento disponibile”. Si ricorda poi che una verifica è articolata in: - esame della documentazione: “è un accertamento svolto sulla documentazione tecnica per valutarne la conformità alle norme e la consistenza rispetto alle assunzioni adottate per i calcoli, che potrebbero essere non veritiere, errate o obsolete, a causa di modifiche della struttura e/o degli impianti e/o del loro uso”; - esame sul campo: comprende due momenti diversi, l’esame a vista e l’esecuzione di misure e/o prove. Al termine, “sulla base dell’esito dell’esame della documentazione, dell’esame a vista e dei dati raccolti con le misure e le prove eseguite, si redige il rapporto di verifica. Il rapporto di verifica deve riportare anche i dati e la firma di chi ha effettuato la verifica”. Concludiamo segnalando che il documento si sofferma poi più nel dettaglio nelle modalità dell’esame della documentazione, dell’esame a vista, dell’esecuzione di misure e prove e riporta ulteriori indicazioni sugli elementi specifici della verifica degli impianti di messa a terra. RTM Scarica il documento da cui è tratto l'articolo: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB). Fonte: puntosicuro.it Prototipo postura eretta persone con disabilità motorie, Inail e Sant’Anna Pisa. ROMA – Rise. È stato presentato dal Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra e
  • 11. dall’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa un prototipo per la postura eretta di persone con disabilità motorie. Una sedia a ruote che permette la verticalità e migliora la mobilità della persona. Il prototipo è un risultato del progetto di ricerca Rise – Robotic innovation for standing and enabling ed è stato presentato da Inail e Scuola superiore Sant’Anna di Pisa a Roma lo scorso 12 dicembre. Tecnicamente si tratta di un dispositivo a sei ruote che consente alla persona di avvicinarsi ai piani di lavoro e quindi sollevarsi. Ha tre interfacce meccaniche, femorale addominale e tibiale, controller che all’occorrenza può essere attivato anche con wireless e bluethoot, e può supportare una persona con un peso massimo di 110 kg e un’altezza massima di 210 cm. Il prototipo è ora in validazione clinica presso il Crm Inail di Volterra. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: info foto e video prototipo postura eretta persone disabilità motorie Fonte: quotidianosicurezza.it