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News 30/SA/2014
Lunedì,22 dicembre 2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Rucola con Salmonella e pesto italiano infestato da muffe… Ritirati dal mercato
europeo 72 prodotti
Nella settimana n°51 del 2014 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi sono state 72 (14 quelle inviate dal Ministero della
salute italiano).
L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende due casi:
cadmio in carne di cavallo refrigerata dalla Romania, via Belgio; norovirus in cozze
pre-cotte e congelate provenienti dalla Spagna, via del Portogallo.
Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un
intervento urgente troviamo: eccesso di Escherichia coli in vongole (Ruditapes
decussatus) dalla Tunisia; Listeria monocytogenes in due lotti di salmone affumicato
dalla Polonia; Escherichia coli in mitili refrigerati (Mitilus spp) dalla Spagna;
Escherichia coli in vongole refrigerate dall’Italia.
Tra i lotti respinti alle frontiere l’Italia segnala: residui di pesticida (tiofanato metile) in
fragole provenienti dall’Egitto; migrazione di nichel e di manganese da grill a gas
provenienti dalla Cina; insetti morti in datteri dalla Tunisia; residui di pesticida
(profenofos) in peperoni in salamoia da Egitto; enteropatogeno (Escherichia coli) in
carni di manzo disossate congelate dal Brasile; aflatossine in fichi secchi turchi;
residui di pesticida (carbendazim) in riso dall’India.
Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal
mercato, la Norvegia segnala rucola con Salmonella Kottbus (via Danimarca), e i
Paesi Bassi segnalano pesto infestato da muffe.
Fonte: ilfattoalimentare.it
Pesce: le nuove etichette in pescheria. Obbligatorio il metodo di cattura.
L’infografica di MDC ed Eurofishmarket
Le nuove regole prevedono che venga indicata la provenienza del pesce. Se il
pesce è pescato anche l’attrezzo, il pesce congelato avrà la data di congelamento
L’entrata in vigore del Regolamento UE 1169 modifica le etichette dei prodotti
alimentari e prevede nuovi obblighi per la commercializzazione del pesce a partire
dal 13 dicembre 2014. Il Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con
Eurofishmarket ha sintetizzato in questa infografica le novità .
La prima novità è che si dovrà indicare il metodo in cui il pesce è stato catturato –
pescato, pescato in acque dolci oppure allevato. Per quello pescato sarà
obbligatorio indicare la zona di origine (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, anche
attraverso un disegno o una mappa) e la modalità di cattura scelta a bordo del
peschereccio. La lista comprende: reti da traino, reti da circuizione, sciabiche, reti
da imbrocco, ami e palagari, draghe e anche nasse e trappole. Deve inoltre essere
indicato il Termine Minimo di consumo ovvero e la presenza di allergeni. Per quanto
riguarda il pesce congelato, dovrà essere indicata la data di congelamento,
mentre quelli decongelati dovranno riportare le diciture “decongelato” e
l’avvertenza di non ricongelare il prodotto, conservarlo in frigorifero e consumarlo
entro 24 ore.Più trasparenza anche nelle preparazioni. I prodotti della pesca che
possono sembrare costituiti da un unico pezzo, ma che in realtà sono ottenuti
assemblando diverse parti amalgamati ad altri ingredienti (additivi ed enzimi
alimentari), dovranno recare l’indicazione “pesce ricomposto”. In questo caso
l’etichetta deve riportare gli ingredienti e la loro quantità oltre alla presenza degli
eventuali additivi. Fonte: ilfattoalimentare.it
L’ebook “L’Etichetta” in cui si analizza il regolamento (UE) n.1169/2011
A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”, entra
finalmente in applicazione la gran parte del regolamento (UE) n. 1169/2011. I
prodotti già etichettati nel rispetto delle norme previgenti potranno venire mantenuti
in circolazione fino a esaurimento delle scorte o del periodo di durabilità, ma d’ora
in avanti si cambia. Vediamo come, in estrema sintesi.
- Altezza dei caratteri. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono avere
un’altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x” minuscola (per gli altri caratteri
dell’alfabeto, e le lettere maiuscole, cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le
etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima
di 0,9mm.
- Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro” è obbligatoria su ogni
singolo preimballo, se pure parte di confezioni “multi-pack”. A partire dal giorno
successivo alla scadenza, i prodotti sono considerati a rischio, a prescindere da ogni
sua effettiva e concreta valutazione. Ricordiamo che la data di scadenza si applica
solo ai prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.
- Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria non è più sufficiente,
bisogna invece precisare la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es.
palma, cocco, soia, colza). Cogliamo l’occasione per segnalare la nostra petizione,
volta a escludere il palma dalle produzioni alimentari .
- Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati (es. in
grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, nell’apposita lista. Bisogna evidenziare la
parola chiave, es. “latte”, e non l’intera dicitura (nell’esempio, “proteine del latte”).
E ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza grafica, laddove lo stesso
allergene sia presente in diversi ingredienti o altre matrici (es. supporto di additivi).
Deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta” quando essa raggiunga o superi il
5%
- Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Devono sempre essere indicati sulle etichette
di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi. Su
tali prodotti, quando essi abbiano la parvenza di fetta, filetto o porzione – e fatti salvi
gli alimenti esclusi dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri (tra
cui, misteriosamente, salsicce e würstel) – deve riportarsi la dicitura “con acqua
aggiunta”, accanto alla denominazione di vendita, quando essa raggiunga o superi
il 5%.
- Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi
totalità dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di IV e V gamma, solo a partire dal
14 dicembre del 2016. Ma già adesso le etichette che riportino la tabella nutrizionale
– se pure su base facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema
che comprende sette elementi obbligatori. Nell’ordine, valore energetico (in Kjoule
e Kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale (inteso come
sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”). Le fibre alimentari possono
essere inserite prima delle proteine. Divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi
trans-grassi. I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed
eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.
È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, impiegato in
gastronomia, pasticceria, panetteria
- Alimenti venduti sfusi e i cosiddetti “preincartati”. L’attenzione si focalizza
sull’indicazione – inderogabile – della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno
dei prodotti offerti in vendita. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli
ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di
gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio perché un’indicazione
generalizzata non è in grado di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di
allergeni in ogni alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di
omissioni, quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16.
- Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria – a partire dal primo aprile 2015
(reg. UE 1337/2013) – per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina,
ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati).
L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e
quaglia. La Commissione europea avrebbe già dovuto presentare al Parlamento
europeo e al Consiglio una serie di valutazioni d’impatto sulle cui basi valutare
l’opportunità di estendere l’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza delle
materie prime su una più ampia varietà di prodotti, ma è ancora una volta in
ritardo.
Fonte: ilfattoalimentare.it

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  • 1. News 30/SA/2014 Lunedì,22 dicembre 2014 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Rucola con Salmonella e pesto italiano infestato da muffe… Ritirati dal mercato europeo 72 prodotti Nella settimana n°51 del 2014 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi sono state 72 (14 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende due casi: cadmio in carne di cavallo refrigerata dalla Romania, via Belgio; norovirus in cozze pre-cotte e congelate provenienti dalla Spagna, via del Portogallo. Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: eccesso di Escherichia coli in vongole (Ruditapes decussatus) dalla Tunisia; Listeria monocytogenes in due lotti di salmone affumicato dalla Polonia; Escherichia coli in mitili refrigerati (Mitilus spp) dalla Spagna; Escherichia coli in vongole refrigerate dall’Italia. Tra i lotti respinti alle frontiere l’Italia segnala: residui di pesticida (tiofanato metile) in fragole provenienti dall’Egitto; migrazione di nichel e di manganese da grill a gas provenienti dalla Cina; insetti morti in datteri dalla Tunisia; residui di pesticida (profenofos) in peperoni in salamoia da Egitto; enteropatogeno (Escherichia coli) in carni di manzo disossate congelate dal Brasile; aflatossine in fichi secchi turchi; residui di pesticida (carbendazim) in riso dall’India. Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato, la Norvegia segnala rucola con Salmonella Kottbus (via Danimarca), e i Paesi Bassi segnalano pesto infestato da muffe. Fonte: ilfattoalimentare.it
  • 2. Pesce: le nuove etichette in pescheria. Obbligatorio il metodo di cattura. L’infografica di MDC ed Eurofishmarket Le nuove regole prevedono che venga indicata la provenienza del pesce. Se il pesce è pescato anche l’attrezzo, il pesce congelato avrà la data di congelamento L’entrata in vigore del Regolamento UE 1169 modifica le etichette dei prodotti alimentari e prevede nuovi obblighi per la commercializzazione del pesce a partire dal 13 dicembre 2014. Il Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con Eurofishmarket ha sintetizzato in questa infografica le novità . La prima novità è che si dovrà indicare il metodo in cui il pesce è stato catturato – pescato, pescato in acque dolci oppure allevato. Per quello pescato sarà obbligatorio indicare la zona di origine (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, anche attraverso un disegno o una mappa) e la modalità di cattura scelta a bordo del peschereccio. La lista comprende: reti da traino, reti da circuizione, sciabiche, reti da imbrocco, ami e palagari, draghe e anche nasse e trappole. Deve inoltre essere indicato il Termine Minimo di consumo ovvero e la presenza di allergeni. Per quanto riguarda il pesce congelato, dovrà essere indicata la data di congelamento, mentre quelli decongelati dovranno riportare le diciture “decongelato” e l’avvertenza di non ricongelare il prodotto, conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 24 ore.Più trasparenza anche nelle preparazioni. I prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo, ma che in realtà sono ottenuti assemblando diverse parti amalgamati ad altri ingredienti (additivi ed enzimi alimentari), dovranno recare l’indicazione “pesce ricomposto”. In questo caso l’etichetta deve riportare gli ingredienti e la loro quantità oltre alla presenza degli eventuali additivi. Fonte: ilfattoalimentare.it
  • 3. L’ebook “L’Etichetta” in cui si analizza il regolamento (UE) n.1169/2011 A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”, entra finalmente in applicazione la gran parte del regolamento (UE) n. 1169/2011. I prodotti già etichettati nel rispetto delle norme previgenti potranno venire mantenuti in circolazione fino a esaurimento delle scorte o del periodo di durabilità, ma d’ora in avanti si cambia. Vediamo come, in estrema sintesi. - Altezza dei caratteri. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono avere un’altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x” minuscola (per gli altri caratteri dell’alfabeto, e le lettere maiuscole, cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima di 0,9mm. - Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro” è obbligatoria su ogni singolo preimballo, se pure parte di confezioni “multi-pack”. A partire dal giorno successivo alla scadenza, i prodotti sono considerati a rischio, a prescindere da ogni sua effettiva e concreta valutazione. Ricordiamo che la data di scadenza si applica solo ai prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico. - Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria non è più sufficiente, bisogna invece precisare la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es. palma, cocco, soia, colza). Cogliamo l’occasione per segnalare la nostra petizione, volta a escludere il palma dalle produzioni alimentari . - Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati (es. in grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, nell’apposita lista. Bisogna evidenziare la parola chiave, es. “latte”, e non l’intera dicitura (nell’esempio, “proteine del latte”). E ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza grafica, laddove lo stesso allergene sia presente in diversi ingredienti o altre matrici (es. supporto di additivi). Deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta” quando essa raggiunga o superi il 5% - Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Devono sempre essere indicati sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi. Su tali prodotti, quando essi abbiano la parvenza di fetta, filetto o porzione – e fatti salvi gli alimenti esclusi dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri (tra cui, misteriosamente, salsicce e würstel) – deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta”, accanto alla denominazione di vendita, quando essa raggiunga o superi il 5%. - Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di IV e V gamma, solo a partire dal
  • 4. 14 dicembre del 2016. Ma già adesso le etichette che riportino la tabella nutrizionale – se pure su base facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema che comprende sette elementi obbligatori. Nell’ordine, valore energetico (in Kjoule e Kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale (inteso come sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”). Le fibre alimentari possono essere inserite prima delle proteine. Divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi. I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, impiegato in gastronomia, pasticceria, panetteria - Alimenti venduti sfusi e i cosiddetti “preincartati”. L’attenzione si focalizza sull’indicazione – inderogabile – della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in vendita. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio perché un’indicazione generalizzata non è in grado di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di allergeni in ogni alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di omissioni, quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16. - Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria – a partire dal primo aprile 2015 (reg. UE 1337/2013) – per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati). L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e quaglia. La Commissione europea avrebbe già dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una serie di valutazioni d’impatto sulle cui basi valutare l’opportunità di estendere l’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza delle materie prime su una più ampia varietà di prodotti, ma è ancora una volta in ritardo. Fonte: ilfattoalimentare.it