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Garante 
Privacy: 
geolocalizzare 
i 
dipendenti 
per 
migliorare 
la 
qualità 
del 
servizio 
24 
novembre 
2014 
Di 
Federica 
De 
Santis 
Con 
provvedimenti 
n. 
401 
dell’11 
settembre 
e 
n. 
448 
del 
9 
ottobre 
del 
2014, 
il 
Garante 
per 
la 
protezione 
dei 
dati 
personali 
(“Garante 
Privacy”) 
ha 
ritenuto 
legittimo 
l’utilizzo 
di 
applicazioni, 
installate 
su 
smartphones 
in 
dotazione 
dei 
lavoratori 
di 
due 
società, 
che 
consentono, 
attraverso 
la 
geolocalizzazione 
dei 
dispositivi, 
la 
rilevazione 
dell’esatta 
posizione 
geografica 
dei 
dipendenti 
per 
finalità 
organizzative, 
produttive 
e 
connesse 
alla 
sicurezza 
del 
lavoro. 
I 
provvedimenti 
in 
esame 
offrono 
l’occasione 
per 
riepilogare 
i 
principi 
che 
regolano 
lo 
svolgimento 
di 
controlli 
sull’attività 
dei 
dipendenti. 
La 
questione 
è 
stata 
da 
noi 
analizzata 
in 
precedenza 
nelle 
newsletter 
del 
mese 
di 
settembre 
2012 
e 
di 
marzo 
2013. 
Il 
contesto 
normativo 
La 
localizzazione 
di 
dispositivi 
in 
dotazione 
ai 
dipendenti 
(così 
come 
di 
veicoli 
affidati 
ai 
medesimi) 
può 
comportare 
una 
forma 
di 
controllo 
a 
distanza 
dell’attività 
lavorativa, 
rispetto 
alla 
quale 
vengono 
in 
rilievo 
le 
disposizioni 
del 
Decreto 
Legislativo 
30 
giugno 
2003, 
n. 
196, 
recante 
il 
“Codice 
in 
materia 
di 
protezione 
dei 
dati 
personali” 
-­‐ 
di 
seguito, 
il 
“Codice 
Privacy”) 
nonché 
della 
legge 
20 
maggio 
1970, 
n. 
300, 
recante 
il 
c.d. 
“Statuto 
dei 
Lavoratori”. 
In 
particolare, 
l’articolo 
114 
del 
Codice 
Privacy, 
rubricato 
“controllo 
a 
distanza”, 
rinvia 
all’articolo 
4 
dello 
Statuto 
dei 
Lavoratori, 
il 
quale, 
al 
primo 
comma, 
stabilisce 
che 
“È 
vietato 
l’uso 
di 
impianti 
audiovisivi 
e 
di 
altre 
apparecchiature 
per 
finalità 
di 
controllo 
a 
distanza 
dell’attività 
dei 
lavoratori”. 
L’installazione 
di 
dispositivi 
che 
consentono 
il 
controllo 
a 
distanza 
dell’attività 
dei 
dipendenti 
è 
consentito 
per 
soddisfare 
esigenze 
organizzative 
e 
produttive 
ovvero 
per 
la 
sicurezza 
sul 
lavoro, 
qualora 
siano 
adottate 
le 
garanzie 
previste 
dal 
secondo 
comma 
dell’articolo 
4 
dello 
Statuto 
dei 
Lavoratori, 
ossia 
un 
procedimento 
di 
codeterminazione 
diretto 
alla 
conclusione 
di 
un 
accordo 
con 
le 
rappresentanze 
sindacali 
aziendali 
ed, 
in 
mancanza, 
un’apposita 
autorizzazione 
della 
Direzione 
Territoriale 
del 
Lavoro 
territorialmente 
competente. 
Con 
provvedimento 
di 
carattere 
generale 
n. 
370 
del 
4 
ottobre 
2011, 
il 
Garante 
Privacy 
ha 
individuato 
le 
condizioni 
di 
liceità 
dei 
trattamenti 
effettuati 
mediante 
sistemi 
di 
localizzazione 
della 
posizione 
dei 
lavoratori 
installati 
a 
bordo 
di 
veicoli 
nell’ambito 
dell’esecuzione 
del 
rapporto 
di 
lavoro 
per 
soddisfare
esigenze 
organizzative 
e 
produttive 
ovvero 
per 
la 
sicurezza 
sul 
lavoro, 
prescrivendo 
alcune 
misure 
rispetto 
al 
trattamento 
dei 
dati 
in 
questione. 
In 
particolare, 
dando 
applicazione 
all’istituto 
del 
c.d. 
bilanciamento 
di 
interessi 
di 
cui 
all’articolo 
24, 
comma 
1, 
lett. 
g), 
del 
Codice 
Privacy 
(secondo 
cui 
si 
può 
prescindere 
dal 
consenso 
dell’interessato 
al 
trattamento 
di 
dati 
-­‐ 
diversi 
da 
quelli 
sensibili 
-­‐ 
ad 
esso 
riferibili, 
quando 
il 
trattamento 
è 
necessario, 
nei 
casi 
individuati 
dal 
Garante, 
per 
perseguire 
un 
legittimo 
interesse 
del 
titolare 
o 
di 
un 
terzo 
destinatario 
dei 
dati, 
qualora 
non 
prevalgano 
i 
diritti 
e 
le 
libertà 
fondamentali, 
la 
dignità 
o 
un 
legittimo 
interesse 
dell’interessato), 
il 
Garante 
ha 
ammesso 
il 
trattamento 
tramite 
i 
menzionati 
sistemi 
di 
localizzazione 
senza 
il 
consenso 
dei 
dipendenti, 
individuando 
in 
capo 
ai 
datori 
di 
lavoro 
privati 
che 
si 
avvalgono 
di 
tali 
sistemi 
un 
legittimo 
interesse 
al 
trattamento 
dei 
dati 
relativi 
all’ubicazione 
dei 
propri 
dipendenti, 
a 
condizione 
che 
(i) 
siano 
adottate 
le 
garanzie 
di 
cui 
all’articolo 
4 
Statuto 
dei 
Lavoratori, 
sopra 
citate, 
e 
(ii) 
siano 
implementate 
le 
misure 
prescritte 
con 
il 
provvedimento 
medesimo 
(in 
particolare, 
la 
posizione 
del 
veicolo 
non 
deve 
essere 
monitorata 
continuativamente, 
ma 
solo 
quando 
ciò 
si 
renda 
necessario 
per 
il 
conseguimento 
delle 
finalità 
perseguite; 
il 
trattamento 
effettuato 
mediante 
il 
sistema 
di 
localizzazione 
deve 
essere 
reso 
noto 
ai 
dipendenti, 
attraverso 
avvisi 
ben 
visibili 
all’interno 
del 
veicolo; 
ecc.). 
Il 
provvedimento 
generale 
è 
consultabile 
al 
seguente 
link. 
Localizzazione 
di 
dispositivi 
smartphones 
Rispetto 
alle 
ipotesi 
prese 
in 
considerazione 
dal 
Garante 
Privacy 
nel 
provvedimento 
generale 
del 
2011 
sopra 
richiamato, 
i 
trattamenti 
oggetto 
dei 
citati 
provvedimenti 
dell’11 
settembre 
e 
del 
9 
ottobre 
2014 
presentano 
caratteristiche 
particolari 
in 
considerazione 
della 
raccolta 
dei 
dati 
di 
localizzazione 
a 
mezzo 
di 
un 
dispositivo 
smartphone 
messo 
a 
disposizione 
dei 
dipendenti. 
In 
entrambi 
i 
casi, 
le 
società 
intendevano 
attivare 
una 
nuova 
funzionalità 
di 
localizzazione 
di 
dispositivi 
smartphones 
in 
dotazione 
ai 
tecnici 
che 
effettuano 
interventi 
sul 
campo, 
nell’ambito 
di 
un 
sistema 
di 
Work 
Force 
Management 
già 
esistente, 
al 
fine 
di 
ottimizzare 
l’impiego 
delle 
risorse 
presenti 
sul 
territorio 
e 
migliorare 
la 
gestione, 
il 
coordinamento 
e 
la 
tempestività 
degli 
interventi 
tecnici, 
soprattutto 
in 
caso 
di 
emergenze 
o 
calamità 
naturali 
(nessun 
dato 
sarebbe 
stato 
utilizzato 
per 
finalità 
disciplinari). 
Le 
società 
avevano 
presentato 
al 
Garante 
Privacy 
un’istanza 
di 
verifica 
preliminare 
ai 
sensi 
dell’articolo 
17 
del 
Codice 
Privacy, 
necessaria 
allorché 
il 
trattamento 
dei 
dati 
-­‐ 
diversi 
da 
quelli 
sensibili 
e 
giudiziari 
-­‐ 
presenti 
rischi 
specifici 
per 
i 
diritti 
e 
le 
libertà 
fondamentali, 
nonché 
per 
la 
dignità 
dell’interessato, 
in 
relazione 
alla 
natura 
dei 
dati 
o 
alle 
modalità 
del 
trattamento 
o 
agli 
effetti 
che 
può 
determinare. 
In 
relazione 
al 
trattamento 
prospettato 
dalle 
società 
a 
mezzo 
di 
dispositivi 
smartphones, 
il 
Garante 
osserva 
che 
“Tali 
dispositivi, 
in 
considerazione 
delle 
normali 
potenzialità 
d’uso 
nonché 
in 
ragione 
dell’utilizzo 
oramai 
comune 
degli 
stessi, 
possono 
essere 
agevolmente 
impiegati 
anche 
per 
finalità 
diverse 
da 
quelle 
lavorative. 
(…) 
Inoltre 
lo 
smartphone 
è, 
per 
le 
proprie 
caratteristiche, 
destinato 
inevitabilmente 
a 
“seguire” 
la 
persona 
che 
lo 
possiede, 
indipendentemente 
dalla 
distinzione 
tra 
tempo 
di 
lavoro 
e 
tempo 
di 
non 
lavoro”. 
Il 
trattamento 
in 
questione, 
pertanto, 
presenta 
rischi 
specifici 
per 
la 
libertà 
(ad 
esempio, 
di 
circolazione 
e 
di 
comunicazione), 
i 
diritti 
e 
la 
dignità 
del 
dipendente. 
Nel 
caso 
di 
specie, 
il 
Garante 
ha 
accolto 
l’istanza 
di 
verifica 
preliminare 
presentata 
dalle 
due 
società 
e, 
dunque, 
ritenuto 
ammissibile 
il 
trattamento 
in 
questione, 
prescrivendo 
l’adozione 
di 
una 
serie 
di 
misure 
e 
accorgimenti 
a 
garanzia 
degli 
interessati. 
In 
particolare, 
i 
sistemi 
di 
localizzazione 
adottati, 
nel 
rispetto 
dei 
principi 
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necessità 
nonché 
di 
pertinenza 
e 
non 
eccedenza 
dei 
dati, 
dovranno 
garantire: 
• la 
visibilità 
delle 
sole 
informazioni 
relative 
alla 
geolocalizzazione, 
rimanendo 
escluso 
il 
trattamento 
di 
ulteriori 
dati 
come 
quelli 
relativi 
al 
traffico 
telefonico, 
agli 
sms 
o 
alle 
email; 
• la 
segnalazione 
costante 
della 
funzionalità 
di 
localizzazione 
durante 
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periodo 
in 
cui 
è 
attiva, 
attraverso 
un’apposita 
icona 
visibile 
sullo 
schermo 
dello 
smartphone;
• l’accesso 
ai 
dati 
ai 
soli 
incaricati 
della 
società. 
I 
provvedimenti 
in 
esame, 
in 
applicazione 
del 
cd. 
bilanciamento 
di 
interessi, 
consentono 
alle 
società 
di 
procedere 
alla 
localizzazione 
descritta 
senza 
il 
consenso 
dei 
dipendenti, 
previa 
attivazione 
delle 
procedure 
di 
cui 
all’articolo 
4, 
secondo 
comma, 
dello 
Statuto 
dei 
Lavoratori, 
sopra 
citato. 
I 
lavoratori 
dovranno 
essere 
informati, 
unitamente 
agli 
elementi 
di 
cui 
all’articolo 
13 
del 
Codice 
Privacy, 
sulla 
natura 
dei 
dati 
trattati 
e 
sulle 
caratteristiche 
del 
dispositivo 
utilizzato, 
sulle 
ipotesi 
in 
cui 
la 
funzione 
di 
geolocalizzazione 
può 
essere 
disattivata 
durante 
l’orario 
di 
lavoro 
e 
sulle 
eventuali 
conseguenze 
nel 
caso 
in 
cui 
la 
disattivazione 
avvenga 
attraverso 
modalità 
non 
consentite. 
Inoltre, 
dovranno 
essere 
adottate 
le 
misure 
di 
sicurezza 
previste 
dal 
Codice 
Privacy 
al 
fine 
di 
preservare 
l’integrità 
dei 
dati 
trattati 
e 
prevenire 
l’accesso 
agli 
stessi 
da 
parte 
di 
soggetti 
non 
autorizzati. 
Il 
Garante 
ha 
inoltre 
precisato 
che 
l’utilizzo 
dei 
sistemi 
di 
localizzazione, 
installati 
sugli 
smartphone, 
deve 
risultare 
conforme 
alle 
prescrizioni 
contenute 
nelle 
“Linee 
guida 
del 
Garante 
per 
posta 
elettronica 
e 
internet” 
nei 
rapporti 
di 
lavoro, 
del 
1° 
marzo 
2007. 
Infine, 
il 
trattamento 
dei 
dati 
di 
geolocalizzazione 
deve 
essere 
notificato 
al 
Garante 
Privacy 
ai 
sensi 
dell’articolo 
37, 
primo 
comma, 
lett. 
a), 
del 
Codice 
Privacy. 
Il 
testo 
del 
provvedimento 
n. 
401 
dell’11 
settembre 
2014 
è 
reperibile 
a 
questo 
link. 
Il 
testo 
del 
provvedimento 
n. 
448 
del 
9 
ottobre 
2014 
è 
reperibile 
a 
questo 
link. 
Pubblicato 
su 
Portolano 
Cavallo 
INFORM@ 
del 
mese 
di 
Novembre 
2014

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Garante Privacy: geolocalizzare i dipendenti per migliorare la qualità del servizio

  • 1. Garante Privacy: geolocalizzare i dipendenti per migliorare la qualità del servizio 24 novembre 2014 Di Federica De Santis Con provvedimenti n. 401 dell’11 settembre e n. 448 del 9 ottobre del 2014, il Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”) ha ritenuto legittimo l’utilizzo di applicazioni, installate su smartphones in dotazione dei lavoratori di due società, che consentono, attraverso la geolocalizzazione dei dispositivi, la rilevazione dell’esatta posizione geografica dei dipendenti per finalità organizzative, produttive e connesse alla sicurezza del lavoro. I provvedimenti in esame offrono l’occasione per riepilogare i principi che regolano lo svolgimento di controlli sull’attività dei dipendenti. La questione è stata da noi analizzata in precedenza nelle newsletter del mese di settembre 2012 e di marzo 2013. Il contesto normativo La localizzazione di dispositivi in dotazione ai dipendenti (così come di veicoli affidati ai medesimi) può comportare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa, rispetto alla quale vengono in rilievo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” -­‐ di seguito, il “Codice Privacy”) nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il c.d. “Statuto dei Lavoratori”. In particolare, l’articolo 114 del Codice Privacy, rubricato “controllo a distanza”, rinvia all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale, al primo comma, stabilisce che “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. L’installazione di dispositivi che consentono il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti è consentito per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, qualora siano adottate le garanzie previste dal secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, ossia un procedimento di codeterminazione diretto alla conclusione di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ed, in mancanza, un’apposita autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. Con provvedimento di carattere generale n. 370 del 4 ottobre 2011, il Garante Privacy ha individuato le condizioni di liceità dei trattamenti effettuati mediante sistemi di localizzazione della posizione dei lavoratori installati a bordo di veicoli nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro per soddisfare
  • 2. esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, prescrivendo alcune misure rispetto al trattamento dei dati in questione. In particolare, dando applicazione all’istituto del c.d. bilanciamento di interessi di cui all’articolo 24, comma 1, lett. g), del Codice Privacy (secondo cui si può prescindere dal consenso dell’interessato al trattamento di dati -­‐ diversi da quelli sensibili -­‐ ad esso riferibili, quando il trattamento è necessario, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato), il Garante ha ammesso il trattamento tramite i menzionati sistemi di localizzazione senza il consenso dei dipendenti, individuando in capo ai datori di lavoro privati che si avvalgono di tali sistemi un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all’ubicazione dei propri dipendenti, a condizione che (i) siano adottate le garanzie di cui all’articolo 4 Statuto dei Lavoratori, sopra citate, e (ii) siano implementate le misure prescritte con il provvedimento medesimo (in particolare, la posizione del veicolo non deve essere monitorata continuativamente, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità perseguite; il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione deve essere reso noto ai dipendenti, attraverso avvisi ben visibili all’interno del veicolo; ecc.). Il provvedimento generale è consultabile al seguente link. Localizzazione di dispositivi smartphones Rispetto alle ipotesi prese in considerazione dal Garante Privacy nel provvedimento generale del 2011 sopra richiamato, i trattamenti oggetto dei citati provvedimenti dell’11 settembre e del 9 ottobre 2014 presentano caratteristiche particolari in considerazione della raccolta dei dati di localizzazione a mezzo di un dispositivo smartphone messo a disposizione dei dipendenti. In entrambi i casi, le società intendevano attivare una nuova funzionalità di localizzazione di dispositivi smartphones in dotazione ai tecnici che effettuano interventi sul campo, nell’ambito di un sistema di Work Force Management già esistente, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali (nessun dato sarebbe stato utilizzato per finalità disciplinari). Le società avevano presentato al Garante Privacy un’istanza di verifica preliminare ai sensi dell’articolo 17 del Codice Privacy, necessaria allorché il trattamento dei dati -­‐ diversi da quelli sensibili e giudiziari -­‐ presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare. In relazione al trattamento prospettato dalle società a mezzo di dispositivi smartphones, il Garante osserva che “Tali dispositivi, in considerazione delle normali potenzialità d’uso nonché in ragione dell’utilizzo oramai comune degli stessi, possono essere agevolmente impiegati anche per finalità diverse da quelle lavorative. (…) Inoltre lo smartphone è, per le proprie caratteristiche, destinato inevitabilmente a “seguire” la persona che lo possiede, indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro”. Il trattamento in questione, pertanto, presenta rischi specifici per la libertà (ad esempio, di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente. Nel caso di specie, il Garante ha accolto l’istanza di verifica preliminare presentata dalle due società e, dunque, ritenuto ammissibile il trattamento in questione, prescrivendo l’adozione di una serie di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati. In particolare, i sistemi di localizzazione adottati, nel rispetto dei principi di necessità nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, dovranno garantire: • la visibilità delle sole informazioni relative alla geolocalizzazione, rimanendo escluso il trattamento di ulteriori dati come quelli relativi al traffico telefonico, agli sms o alle email; • la segnalazione costante della funzionalità di localizzazione durante il periodo in cui è attiva, attraverso un’apposita icona visibile sullo schermo dello smartphone;
  • 3. • l’accesso ai dati ai soli incaricati della società. I provvedimenti in esame, in applicazione del cd. bilanciamento di interessi, consentono alle società di procedere alla localizzazione descritta senza il consenso dei dipendenti, previa attivazione delle procedure di cui all’articolo 4, secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori, sopra citato. I lavoratori dovranno essere informati, unitamente agli elementi di cui all’articolo 13 del Codice Privacy, sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del dispositivo utilizzato, sulle ipotesi in cui la funzione di geolocalizzazione può essere disattivata durante l’orario di lavoro e sulle eventuali conseguenze nel caso in cui la disattivazione avvenga attraverso modalità non consentite. Inoltre, dovranno essere adottate le misure di sicurezza previste dal Codice Privacy al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati. Il Garante ha inoltre precisato che l’utilizzo dei sistemi di localizzazione, installati sugli smartphone, deve risultare conforme alle prescrizioni contenute nelle “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet” nei rapporti di lavoro, del 1° marzo 2007. Infine, il trattamento dei dati di geolocalizzazione deve essere notificato al Garante Privacy ai sensi dell’articolo 37, primo comma, lett. a), del Codice Privacy. Il testo del provvedimento n. 401 dell’11 settembre 2014 è reperibile a questo link. Il testo del provvedimento n. 448 del 9 ottobre 2014 è reperibile a questo link. Pubblicato su Portolano Cavallo INFORM@ del mese di Novembre 2014