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COMMENTO
AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77
COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 29 LUGLIO 2021, N. 108,
RECANTE: «GOVERNANCE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E
PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE”.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
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Sommario
PAESAGGIO..................................................................................................................................4
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza.................................4
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio.4
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale.................................................7
ELETTROMAGNETISMO..........................................................................................................8
Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa
Nazionale) ...................................................................................................................................8
ENERGIA.....................................................................................................................................12
Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico................................................12
Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico..........................................13
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio
....................................................................................................................................................13
Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo............................................................16
Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW..........................16
Impianti fotovoltaici in area agricola.....................................................................................17
Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili .................................17
Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano..................................17
Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas ........................18
Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER .....................18
Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico ...............................................................20
POLITICHE SOSTENIBILI ......................................................................................................21
Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza........................................21
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................28
Interpello in materia ambientale ............................................................................................28
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico....................................................................28
MARE ...........................................................................................................................................30
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili ................................................................................30
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................31
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici.......................................................................................................................................31
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO................................................................................32
Nuova disciplina poteri sostitutivo nel procedimento amministrativo ...............................32
Modifica della disciplina del silenzio assenso nel procedimento amministrativo ..............32
Nuovi termini annullamento di ufficio atto amministrativo................................................32
RIFIUTI........................................................................................................................................33
Cessazione qualifica rifiuto .....................................................................................................33
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Modiche alla parte IV del testo unico ambientale.................................................................34
Nuove funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte del MITE...........................36
Riduzione termini per installazione impianti mobili di rifiuti.............................................37
Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata...............................................................................................38
Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale ............................38
Misure di semplificazione per la bonifica e riconversione dei siti industriali ....................40
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di
rifiuti radioattivi.......................................................................................................................45
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................46
Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-
legno...........................................................................................................................................46
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale...............................................47
Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico ......48
Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo.......................................................51
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52
Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture
turistiche ...................................................................................................................................52
VIA VAS .......................................................................................................................................53
Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo esclusione dalla VIA (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................53
Modifica soglie applicabilità della VIA ad impianti fotovoltaici .........................................53
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC......................................................54
Modifiche semplificatorie alla disciplina della VIA..............................................................55
Modifiche impianti rifiuti assoggettate a verifica assoggettabilità a VIA...........................67
Modifiche alla disciplina della VAS .......................................................................................68
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PAESAGGIO
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza
L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito nella Legge 108/2021 istituisce
presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La
struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.
La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in
cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La
Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione
del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici
del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio.
Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente
decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle
istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze.
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del
Paesaggio
L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del
DLgs 387/2003 (1) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di
autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi
progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree.
Sempre il suddetto articolo 30, al comma 2, aggiunge che nei procedimenti di autorizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree
contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime
nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che
“5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il
parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.”
E’ vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della
Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a
parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:
1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle
aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
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effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146.
2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2 (2), 141, comma 1 (3), 141-bis (4) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (5),
nonché della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti
urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle
prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli
atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”
Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021
prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a
parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.
Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei
termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro
tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo
146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma
precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il
proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del
soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se
nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione
paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del
2 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano
paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del
piano medesimo”
3 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre
agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.”
4 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente
adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di
sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti
previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi
3 e 4 del medesimo articolo”
5 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
… b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-
bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a
termini dell'articolo 138, comma 1;”
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Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della
Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la
conferenza dei servizi. Con il Decreto Draghi invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione
paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.
Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici.
D’altronde del perché possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della
Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una
Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai
Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta
di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino
a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono
rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non
ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”.
Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del
parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in
aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici
regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere
della Soprintendenza.
Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato
rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della
Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha
presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la
richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del
Codice).
Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 prevede che: “In
tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i
rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241.”
Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi sui progetti localizzati in area assoggettato a vincolo non possono più
proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi
negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo
14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei
Servizi!
Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo
Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando
meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e
fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
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Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Il comma 2 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che
nei boschi e nelle foreste assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è richiesta l'autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo
stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
Il comma 3 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che
sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (6), anche se interessano aree vincolate ai
sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (7), e nel rispetto di quanto
previsto dal Piano forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o
strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti
interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi
attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti
climatici dei boschi.
Il comma 3-bis articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 esclude
(8) dalla autorizzazione paesaggistica i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti
parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di
distribuzione locale.
6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31
7 Aree di individuazione per interesse pubblico nelle categorie elencate dall’articolo 136:
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b)
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (Beni Culturali), che si
distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
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8
ELETTROMAGNETISMO
Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa
Nazionale)
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica l’articolo 86
del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (9).
Secondo il comma 1 articolo 86 riformato le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico
adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni (prima erano 6 mesi) dalla richiesta,
salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci,
trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le
domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore
autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 relativamente alla
necessità di rispettare il Codice dei Beni Culturali aggiunge sempre al primo comma dell’articolo 86
del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che però questo deve avvenire secondo le procedure
semplificate degli articoli 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Vediamo quali sono
queste ulteriori semplificazioni introdotte dal nuovo Decreto semplificazioni.
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica il comma 4
articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche affermando L'istanza per realizzazione
infrastrutture di comunicazione elettroniche ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
L’articolo 40 modifica inoltre i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche che disciplina i procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici. Vediamo di seguito queste modifiche in materia di
Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso.
LA CONFERENZA DEI SERVIZI
Nella versione originaria del Codice delle Comunicazioni Elettroniche si prevedeva la Conferenza
dei Servizi solo nella ipotesi di dissenso di una Amministrazione interessata.
La nuova versione afferma invece che comunque quando l'installazione dell'infrastruttura é
subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi
comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni
9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259
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9
lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione,
nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 (quindi Arpa e per le installazione militari si veda codice ordinamento militare
10 ).
La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
Secondo il nuovo comma 8 alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni della
Conferenza dei Servizi come disciplinata dalla legge 241/1990 (11) ma con il dimezzamento dei
termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies (12)
possibilità peraltro già indicata dall’originario comma 8 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
presente procedimento indicato al comma 9 che si riporta di seguito e che afferma il silenzio
assenso.
SILENZIO ASSENSO e DISSENSO MOTIVATO
Secondo il nuovo comma 9 le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, (Arpa) e non sia stato espresso un dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine dei 90 giorni suddetti, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7
agosto 1990 n. 241 vale a dire che il responsabile o l'unità organizzativa a cui è attribuita la
funzione di potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo
e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario
10 secondo il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, si applica la normativa civile (legge quadro
36/2001 e codice delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate od operative.
11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-
07;241#:~:text=LEGGE%207%20agosto%201990%2C%20n.%20241%20-%20Normattiva,legge%3A%202-9-
1990%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2014%2F09%2F2020%29
12 “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a
condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori
della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente”.
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10
Decorso il suddetto termine di 90 giorni, l'amministrazione procedente comunica, entro il
termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é
sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Queste procedure accelerate si applicano, modificando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 88 del Codice
delle Comunicazioni Elettroniche, anche Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico.
La riforma appare punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in
quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora appare
comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal
commissario.
Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal nuovo comma 9, sopra descritto, ex articolo 87 Codice Comunicazioni Elettroniche.
Siamo di fronte alle ennesime accelerazioni e semplificazioni per riuscire ad approvare le
installazioni in tempi brevissimi (quindi con istruttorie chiaramente penalizzate) e bypassando il
dissenso anche ambientale e sanitario. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo
87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra
riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione
legislativa e amministrativa decisionista.
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E METODO MICROTRINCEA
Il comma 4 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che
qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra
larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità
variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità
del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a
banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati
con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, l'operatore di rete si limita a
comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri
storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto
degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le
caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa
dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in
merito al posizionamento
dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
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Le suddette attività sono tutte in deroga alle seguenti norme:
1. agli articoli 5 e 7 del DLgs 33/2016 (13) relativo alle misure volte a ridurre i costi
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
2. ai regolamenti comunali (dizione generica quindi valida anche per quelli edilizi ed urbanistici
oltre che relativi alle infrastrutture per la comunicazione elettronica
3. alle autorizzazioni eventuali previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
4. a quanto previsto dal comma 2-bis del DLgs 33/2016 : nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex
Codice Beni Culturali, l’obbligo di trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione
elettronica, alla Soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica
prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e
delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della
pavimentazione.
5. a quanto previsto dal comma 2-ter del DLgs 33/2016 che prevede ai fini della autorizzazione
archeologica che le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la
soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.
SEMPLIFICAZIONI IMPIANTI UMTS E VARIANTI IMPIANTI ESISTENTI AUTORIZZATI
Il comma 5 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 relativamente
agli impianti umts (articolo 87-bis del Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle
caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice Comunicazioni
Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che
gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie
di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.
In particolare sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori si
devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;033
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ENERGIA
Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico
Il Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 all’articolo 33 modifica l’articolo 119
(14) della legge 77/2020 in materia di procedure di autorizzazione degli interventi di
efficientamento energetico degli edifici.
Il nuovo comma 13-ter della legge 77/2020 prevede che gli interventi di cui al presente articolo,
con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA - 15). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
ovvero é attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 (16) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
14 https://www.anit.it/wp-content/uploads/2021/01/Testo_coordinato_Art119-220_L77.pdf
15 https://www.altalex.com/guide/cila-comunicazione-di-inizio-lavori-asseverata
16 “1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto
con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve
riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il
due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. E' fatto
obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.”
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Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico
L’articolo 5-bis del decreto legge 73/2021 convertito nella legge 106/2021 prevede che anche al
fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (17), per una quota di competenza del
Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, é destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di
incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (18), entro il 30 settembre 2021,
risorse pari a 591 milioni di euro.
TESTO LEGGE 106/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del
Paesaggio
L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del
DLgs 387/2003 (19) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di
autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi
progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree.
Invece l’articolo 30 sempre del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 aggiunge
al comma 2 di detto articolo 12 DLgs 387/2003: 2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a
quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della
conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che
“5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il
parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.”
È vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della
Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a
parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:
1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle
aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
18 https://www.csea.it/site/chi-siamo/ccse
19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
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effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146.
2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2 (20), 141, comma 1 (21), 141-bis (22) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (23),
nonché della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti
urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle
prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli
atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”
Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021
prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a
parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.
Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei
termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro
tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo
146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014). La norma
precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il
proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del
soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se
nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione
paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del
Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della
20 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del
piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione
del piano medesimo”
21 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre
agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.”
22 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente
adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di
sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti
previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai
commi 3 e 4 del medesimo articolo”
23 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
… b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-
bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala
idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei
caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di
ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”
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Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la
conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece l’autorità competente rilascia
l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.
Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici.
D’altronde del perché possa fare paura, ai “semplificatori dell’uso del territorio”, il Parere della
Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una
Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai
Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta
di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino
a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza
per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le
condizioni indicata dal Codice.”.
Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del
parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in
aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici
regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere
della Soprintendenza.
Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato
rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della
Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha
presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la
richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del
Codice).
Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che:
“In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può
attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241.”
Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo non possono più
proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi
negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo
14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei
Servizi!
Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo
Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando
meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e
fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
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Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo
L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 1
della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)
introducendo il comma 2-quinquies che prevede la esclusione ex lege dalla Valutazione di Impatto
Ambientale degli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative
connessioni alla rete elettrica salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette
procedure (qui ritengo si faccia riferimento agli elettrodotti vedi lettera z) (24) allegato III Via
ordinaria regionale e lettera z) punto 7 (25) allegato IV verifica di VIA regionale, alla Parte II del
Dlgs 152/2006.
Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW
L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 1
della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). Il
comma 1 di questo articolo 1 prevede l’Intesa con la Regione per la autorizzazione di impianti
superiori ai 300 Mwe.
Secondo la modifica introdotta dall’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge
108/2021 in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al
comma 2 (26), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-
legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290.
Sostanzialmente questo rinvio alla legge 290 del 2003 (27) conferma la necessità della Intesa con
la Regione prima del rilascio della autorizzazione ministeriale (ora competenza del MITE).
Inoltre è previsto il parere del Comune territorialmente interessato, sulla conformità urbanistica. Il
rilascio del parere comunale non può incidere sul rispetto del termine entro il quale é prevista la
conclusione del procedimento. In altri termini se non viene rilasciato entro il termine di
conclusione del procedimento di autorizzazioni decade il diritto del Comune a presentarlo.
Sempre secondo il sopra richiamato articolo 1-sexies dalla data della comunicazione dell'avviso
dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, é sospesa ogni determinazione comunale in
ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate,
fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde
efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso
in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno
per sopravvenute esigenze istruttorie. In altri termini la destinazione urbanistica dell’area
interessata dal progetto di centrale è congelata almeno per quattro anni dall’avvio del
procedimento di autorizzazione successivo alla conclusione del procedimento di VIA.
24 [z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
25 [z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
26 L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
27 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;239
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Impianti fotovoltaici in area agricola
Secondo il comma 1 articolo 65 legge 27/2012 (28) agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 titolo V (29).
L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 introduce un nuovo
comma 1-quater al suddetto articolo 65 stabilendo che il divieto del comma 1 non si applica agli
impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in
modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi
contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.
Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili
Il comma 5 articolo 12 del DLgs 387del 2003 prevede che agli impianti da fonti rinnovabili al di
sotto delle soglie dell’allegato A al detto DLgs si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività
(ora vedi Segnalazione di Inizio Attività - SCIA) secondo il testo unico della edilizia DPR 380/2001
articolo da 22 a 23-quater (30).
L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 sostituisce detto
allegato A stabilendo le seguenti nuove soglie: Eolico 60KW; fotovoltaico 50kw, idraulico 100 Kw,
biomasse 200 kw, gas di discarica gas da depurazione e biogas 250 kw.
Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
L’articolo 31-bis del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 stabilisce che al fine
di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento,
nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per
l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (31), utilizzati al fine di produrre
biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al
riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 marzo 2018 (32).
Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (33), si applicano
anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente
di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere
anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la
variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (34).
28 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#65
29https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Decreto-legislativo:2011-03-03;28
30 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380
31 https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0483200100010110001&dgu=2016-
06-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&art.codiceRedazionale=16A04832&art.num=1&art.tiposerie=SG
32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/19/18A01821/SGe
33 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
34 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327
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Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas
L’articolo 31-ter del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica il comma
954 articolo 1 della legge 145/2018 (35). La nuova versione è la seguente: Gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e
facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori
agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui
e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio
di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (36), e per il restante 20 per cento da
loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le
modalità e le tariffe di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (37) .
L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal 954 al 957 (articolo 1 sopra citata legge 145/2018) é
condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi
aziendali.
Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER
L’articolo 32 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 5 del
DLgs 28/2011 (38) in modo da escludere dall’obbligo di autorizzazione unica (in quanto modifiche
non sostanziali):
1. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad
ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica
risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di
assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere
connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della
normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative
munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati
dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e
recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile
dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità
delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore
del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.
35 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145
36 Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
37 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg
38 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Decreto-legislativo:2011-03-03;28
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La nuova norma chiarisce che per sito dell’impianto eolico si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto é realizzato sulla stessa direttrice
con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza
pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo
impianto é all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti
corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva
del 15 per cento.
Secondo la nuova norma per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o
autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale
rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
Secondo la nuova norma per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2
raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del
precedente, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità
delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b)
precedente, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale
dell'aerogeneratore già esistente.
Alle suddette tipologie di progetti invece che l’autorizzazione unica ex articolo 5 DLgs 28/2011 si
applica la procedura abilitativa semplificata e comunicazione di cui all’articolo 6 del DLgs 28/2011.
Questa ultima consiste in una autodichiarazione rilasciata 30 giorni prima dall’inizio lavori e che
dovrà essere vagliata dalla Amministrazione Comunale territorialmente interessata entro gli stessi
30 giorni.
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Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
L’articolo 31-quater del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica
l’articolo 2 del DLgs 387/2003 (39) allargando la nozione di impianti alimentati fonte rinnovabile
programmabile anche, relativamente alla fonte idraulica, agli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro.
Sempre il succitato articolo 31-quater modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 prevedendo che
per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione é rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e d'intesa con la regione interessata secondo le modalità del comma 4 dell’articolo 12
DLgs 387/2003.
In particolare detto comma 4 prevede che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità a VIA sul
progetto preliminare, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può
essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale.
39 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
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POLITICHE SOSTENIBILI
Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Il Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 istituisce presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna
seduta.
In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione
amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli
obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la
Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, é sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la
propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (40), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età
per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101 (41),
determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza.
Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della
vigente disciplina.
La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione
degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attività. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento
ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche
mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal
Servizio centrale per il PNRR (42), di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 77/2021;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e tematiche e gli specifici
profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di
competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
40 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
41 https://www.ancereggiocalabria.it/wp-content/uploads/2021/07/Legge-1-luglio-2021-n.-101.pdf
42 compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR
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d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli
interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 (43) l'eventuale necessità di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (44), nonché, anche su richiesta
delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti con specifico riguardo alle
politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla
parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
della Segreteria tecnica della Cabina di Regia, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata Stato Regioni Città di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente
decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticità attuative;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente per il Partenariato economico sociale e territoriale di cui all'articolo 3 (45);
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 (46).
Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o
provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome,
43 L'Unità svolge i seguenti compiti: a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR
derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; b) coordina, anche sulla
base delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente
e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione; c) cura
l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; d) promuove e
potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite
in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione
e sperimentazione normativa a livello internazionale; e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
44 Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei
ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla
base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui
risultati raggiunti. La relazione indica, altresi', le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei
progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
45 Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il
Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per
il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il
superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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23
ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle
province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta
partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre
invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei
rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e
territoriale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme
vigenti. Le amministrazioni centrali assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali
già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il
PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e
propone eventuali misure compensative.
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
L’articolo 8-bis del Decreto Legge 77-2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che Per
garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione
alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di
secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore
di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, é rafforzata la
Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai
Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero
all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante
attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
SUPERAMENTO DEL DISSENSO PER ATTUARE I PROGETTI DEL PNRR
L’articolo 13 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del
Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i
successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le
conseguenti determinazioni.
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Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione,
o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 (47), anche su impulso del Servizio
centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto
dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di
quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di
soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,
propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui agli articoli 117, quinto comma (48), e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
PIANO COMPLEMENTARE (PNC)
L’articolo 14 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che le misure e
le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR si applicano anche al Piano Complementare. Il Piano Complementare previsto
dal Decreto Legge n° 59 del 2021 (49), e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (50), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
47 a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina
di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento
delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i
dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità
rilevate nella fase di attuazione degli interventi; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio
dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi
all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.
48 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
49 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/SGe
50 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;088
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SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA'
O DI RILEVANTE IMPATTO
L’articolo 44 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 prevede una procedura
semplificata per un elenco di opere specifiche contenute nell’allegato IV (51) al Decreto. In
particolare questa è la procedura:
1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica (52) di cui all'articolo 23 del Codice Appalti (53) è
trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dell’apposito parere.
2. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 45 del Decreto
Legge 77/2021, verifica entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico -
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle
afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del
parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente,
con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini
dell'espressione del parere in senso favorevole.
3. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,
entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto.
4. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla
ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma.
5. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
51 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero
(opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea
ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della
linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento
delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
52 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra
costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori
pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo
21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità é preceduto dal documento di fattibilità delle
alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere
la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa,
nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita'
previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti
funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa
53 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
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6. In relazione agli interventi di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, é stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tale parere tiene luogo di quello previsto del Comitato speciale (vedi in precedenza punto
4), in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle
posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi 7 e 8
dell’articolo 44 del presente Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021,
relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini
dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente Decreto Legge 77/2021.
Qualora il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo 44 Decreto Legge 77/2021 si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili.
7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice
Appalti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all' Allegato IV al
presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine
per conclude la verifica preventiva dell’interesse archeologico è ridotto a quarantacinque giorni
dai 60 previsti per le grandi opere infrastrutturali e a rete. Le risultanze della verifica preventiva
sono acquisite nel corso della conferenza di servizi.
8. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica con lo Studio di Impatto Ambientale é trasmesso all'autorità competente ai
fini dell'espressione della Valutazione di Impatto Ambientale, a cura della stazione appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle
altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, é escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza,
comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (54). Gli enti locali provvedono
54 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non
possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
10. Nel caso di approvazione del progetto in conferenza dei servizi a maggioranza di posizioni
prevalenti e di dissenso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
dei cittadini non è più possibile fare opposizione in Consiglio dei Ministri ma deciderà Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
11. il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni entro i quali il
Comitato esprime la propria posizione su integrazioni tecnico economiche al progetto o dalla
scadenza dei 20 giorni entro i quali si pronuncia l’autorità competente che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, trasmette alla Segreteria tecnica della Cabina di Regia una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle
proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le
preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal
PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale
Complementare .
12. La Segreteria tecnica della Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio dei ministri,
entro quindici giorni dalla ricezione della relazione del Comitato Speciale, di sottoporre la
questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei
ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza
diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
13. In deroga all'articolo 27 del Codice Appalti, la verifica del progetto definitivo e del progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice accerta altresì l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai
sensi della concertazione ai sensi due suddetti punti 10 e 11 ed all'esito della stessa la stazione
appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto
esecutivo direttamente.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
28
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Interpello in materia ambientale
L’articolo 27 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha introdotto l’articolo
3-septies al DLgs 152/2006 (testo unico ambientale).
Secondo questo nuovo articolo le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province,
le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al
Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa
statale in materia ambientale.
La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio
delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica
della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai
comportamenti futuri dell'istante.
Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente
normativa.
Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni
analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.
Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 (55) e
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (56), pubblica senza indugio le risposte fornite alle
istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio
sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (57),
previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né
sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini
di prescrizione.
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
L’articolo 46 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, possono essere individuate, in
relazione agli interventi ex allegato IV al Decreto Legge 77/2021, nonché a quelli finanziati in tutto
o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre
obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (58).
In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una
55 Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
56 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195%21vig=
57 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33a
58 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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durata massima di 45 giorni (4 mesi era il termine ordinario) e tutti i termini previsti dal decreto n.
76 del 2018, sono ridotti della metà.
Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il
relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di competenza.
Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati nella conferenza di servizi
In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito
pubblico, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (articolo 4 Decreto 76/2018) esercita,
senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.
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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 COMMENTO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 2021, N. 108, RECANTE: «GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE”. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2 Sommario PAESAGGIO..................................................................................................................................4 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza.................................4 Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio.4 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale.................................................7 ELETTROMAGNETISMO..........................................................................................................8 Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale) ...................................................................................................................................8 ENERGIA.....................................................................................................................................12 Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico................................................12 Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico..........................................13 Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio ....................................................................................................................................................13 Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo............................................................16 Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW..........................16 Impianti fotovoltaici in area agricola.....................................................................................17 Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili .................................17 Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano..................................17 Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas ........................18 Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER .....................18 Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico ...............................................................20 POLITICHE SOSTENIBILI ......................................................................................................21 Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza........................................21 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................28 Interpello in materia ambientale ............................................................................................28 Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico....................................................................28 MARE ...........................................................................................................................................30 Piano nazionale dei dragaggi sostenibili ................................................................................30 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................31 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.......................................................................................................................................31 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO................................................................................32 Nuova disciplina poteri sostitutivo nel procedimento amministrativo ...............................32 Modifica della disciplina del silenzio assenso nel procedimento amministrativo ..............32 Nuovi termini annullamento di ufficio atto amministrativo................................................32 RIFIUTI........................................................................................................................................33 Cessazione qualifica rifiuto .....................................................................................................33
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 3 Modiche alla parte IV del testo unico ambientale.................................................................34 Nuove funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte del MITE...........................36 Riduzione termini per installazione impianti mobili di rifiuti.............................................37 Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata...............................................................................................38 Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale ............................38 Misure di semplificazione per la bonifica e riconversione dei siti industriali ....................40 Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi.......................................................................................................................45 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................46 Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta- legno...........................................................................................................................................46 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale...............................................47 Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico ......48 Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo.......................................................51 URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52 Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche ...................................................................................................................................52 VIA VAS .......................................................................................................................................53 Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo esclusione dalla VIA (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................53 Modifica soglie applicabilità della VIA ad impianti fotovoltaici .........................................53 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC......................................................54 Modifiche semplificatorie alla disciplina della VIA..............................................................55 Modifiche impianti rifiuti assoggettate a verifica assoggettabilità a VIA...........................67 Modifiche alla disciplina della VAS .......................................................................................68
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 4 PAESAGGIO Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito nella Legge 108/2021 istituisce presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze. Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 (1) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree. Sempre il suddetto articolo 30, al comma 2, aggiunge che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che “5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.” E’ vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica: 1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi 1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5 effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 (2), 141, comma 1 (3), 141-bis (4) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (5), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.” Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili. Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del 2 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo” 3 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.” 4 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo” 5 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: … b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141- bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6 Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Con il Decreto Draghi invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici. D’altronde del perché possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”. Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere della Soprintendenza. Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice). Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 prevede che: “In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sui progetti localizzati in area assoggettato a vincolo non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi! Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 7 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale Il comma 2 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che nei boschi e nelle foreste assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Il comma 3 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (6), anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (7), e nel rispetto di quanto previsto dal Piano forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. Il comma 3-bis articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 esclude (8) dalla autorizzazione paesaggistica i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31 7 Aree di individuazione per interesse pubblico nelle categorie elencate dall’articolo 136: Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (Beni Culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 ELETTROMAGNETISMO Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale) L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica l’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (9). Secondo il comma 1 articolo 86 riformato le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni (prima erano 6 mesi) dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 relativamente alla necessità di rispettare il Codice dei Beni Culturali aggiunge sempre al primo comma dell’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che però questo deve avvenire secondo le procedure semplificate degli articoli 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Vediamo quali sono queste ulteriori semplificazioni introdotte dal nuovo Decreto semplificazioni. L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica il comma 4 articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche affermando L'istanza per realizzazione infrastrutture di comunicazione elettroniche ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. L’articolo 40 modifica inoltre i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che disciplina i procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Vediamo di seguito queste modifiche in materia di Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso. LA CONFERENZA DEI SERVIZI Nella versione originaria del Codice delle Comunicazioni Elettroniche si prevedeva la Conferenza dei Servizi solo nella ipotesi di dissenso di una Amministrazione interessata. La nuova versione afferma invece che comunque quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 9 lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (quindi Arpa e per le installazione militari si veda codice ordinamento militare 10 ). La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. Secondo il nuovo comma 8 alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni della Conferenza dei Servizi come disciplinata dalla legge 241/1990 (11) ma con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies (12) possibilità peraltro già indicata dall’originario comma 8 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 che si riporta di seguito e che afferma il silenzio assenso. SILENZIO ASSENSO e DISSENSO MOTIVATO Secondo il nuovo comma 9 le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, (Arpa) e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni suddetti, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 vale a dire che il responsabile o l'unità organizzativa a cui è attribuita la funzione di potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario 10 secondo il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, si applica la normativa civile (legge quadro 36/2001 e codice delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative. 11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08- 07;241#:~:text=LEGGE%207%20agosto%201990%2C%20n.%20241%20-%20Normattiva,legge%3A%202-9- 1990%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2014%2F09%2F2020%29 12 “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente”.
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 10 Decorso il suddetto termine di 90 giorni, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Queste procedure accelerate si applicano, modificando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, anche Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico. La riforma appare punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal commissario. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal nuovo comma 9, sopra descritto, ex articolo 87 Codice Comunicazioni Elettroniche. Siamo di fronte alle ennesime accelerazioni e semplificazioni per riuscire ad approvare le installazioni in tempi brevissimi (quindi con istruttorie chiaramente penalizzate) e bypassando il dissenso anche ambientale e sanitario. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione legislativa e amministrativa decisionista. INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E METODO MICROTRINCEA Il comma 4 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, l'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 11 Le suddette attività sono tutte in deroga alle seguenti norme: 1. agli articoli 5 e 7 del DLgs 33/2016 (13) relativo alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità 2. ai regolamenti comunali (dizione generica quindi valida anche per quelli edilizi ed urbanistici oltre che relativi alle infrastrutture per la comunicazione elettronica 3. alle autorizzazioni eventuali previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 4. a quanto previsto dal comma 2-bis del DLgs 33/2016 : nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex Codice Beni Culturali, l’obbligo di trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla Soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. 5. a quanto previsto dal comma 2-ter del DLgs 33/2016 che prevede ai fini della autorizzazione archeologica che le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. SEMPLIFICAZIONI IMPIANTI UMTS E VARIANTI IMPIANTI ESISTENTI AUTORIZZATI Il comma 5 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 relativamente agli impianti umts (articolo 87-bis del Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. In particolare sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;033
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 12 ENERGIA Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico Il Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 all’articolo 33 modifica l’articolo 119 (14) della legge 77/2020 in materia di procedure di autorizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Il nuovo comma 13-ter della legge 77/2020 prevede che gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA - 15). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero é attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 (16) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione. 14 https://www.anit.it/wp-content/uploads/2021/01/Testo_coordinato_Art119-220_L77.pdf 15 https://www.altalex.com/guide/cila-comunicazione-di-inizio-lavori-asseverata 16 “1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.”
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico L’articolo 5-bis del decreto legge 73/2021 convertito nella legge 106/2021 prevede che anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021: a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (17), per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, é destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (18), entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro. TESTO LEGGE 106/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 (19) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree. Invece l’articolo 30 sempre del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 aggiunge al comma 2 di detto articolo 12 DLgs 387/2003: 2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che “5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.” È vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica: 1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47 18 https://www.csea.it/site/chi-siamo/ccse 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 (20), 141, comma 1 (21), 141-bis (22) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (23), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.” Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili. Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014). La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della 20 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo” 21 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.” 22 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo” 23 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: … b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141- bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 15 Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici. D’altronde del perché possa fare paura, ai “semplificatori dell’uso del territorio”, il Parere della Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”. Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere della Soprintendenza. Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice). Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che: “In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi! Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) introducendo il comma 2-quinquies che prevede la esclusione ex lege dalla Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure (qui ritengo si faccia riferimento agli elettrodotti vedi lettera z) (24) allegato III Via ordinaria regionale e lettera z) punto 7 (25) allegato IV verifica di VIA regionale, alla Parte II del Dlgs 152/2006. Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). Il comma 1 di questo articolo 1 prevede l’Intesa con la Regione per la autorizzazione di impianti superiori ai 300 Mwe. Secondo la modifica introdotta dall’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 (26), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290. Sostanzialmente questo rinvio alla legge 290 del 2003 (27) conferma la necessità della Intesa con la Regione prima del rilascio della autorizzazione ministeriale (ora competenza del MITE). Inoltre è previsto il parere del Comune territorialmente interessato, sulla conformità urbanistica. Il rilascio del parere comunale non può incidere sul rispetto del termine entro il quale é prevista la conclusione del procedimento. In altri termini se non viene rilasciato entro il termine di conclusione del procedimento di autorizzazioni decade il diritto del Comune a presentarlo. Sempre secondo il sopra richiamato articolo 1-sexies dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, é sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. In altri termini la destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale è congelata almeno per quattro anni dall’avvio del procedimento di autorizzazione successivo alla conclusione del procedimento di VIA. 24 [z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 25 [z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km 26 L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale. 27 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;239
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 17 Impianti fotovoltaici in area agricola Secondo il comma 1 articolo 65 legge 27/2012 (28) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 titolo V (29). L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 introduce un nuovo comma 1-quater al suddetto articolo 65 stabilendo che il divieto del comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture. Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili Il comma 5 articolo 12 del DLgs 387del 2003 prevede che agli impianti da fonti rinnovabili al di sotto delle soglie dell’allegato A al detto DLgs si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (ora vedi Segnalazione di Inizio Attività - SCIA) secondo il testo unico della edilizia DPR 380/2001 articolo da 22 a 23-quater (30). L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 sostituisce detto allegato A stabilendo le seguenti nuove soglie: Eolico 60KW; fotovoltaico 50kw, idraulico 100 Kw, biomasse 200 kw, gas di discarica gas da depurazione e biogas 250 kw. Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano L’articolo 31-bis del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 stabilisce che al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (31), utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (32). Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (33), si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (34). 28 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#65 29https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Decreto-legislativo:2011-03-03;28 30 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380 31 https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0483200100010110001&dgu=2016- 06-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&art.codiceRedazionale=16A04832&art.num=1&art.tiposerie=SG 32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/19/18A01821/SGe 33 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387 34 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 18 Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas L’articolo 31-ter del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica il comma 954 articolo 1 della legge 145/2018 (35). La nuova versione è la seguente: Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (36), e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (37) . L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal 954 al 957 (articolo 1 sopra citata legge 145/2018) é condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER L’articolo 32 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 5 del DLgs 28/2011 (38) in modo da escludere dall’obbligo di autorizzazione unica (in quanto modifiche non sostanziali): 1. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. 35 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145 36 Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge 37 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg 38 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Decreto-legislativo:2011-03-03;28
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 19 La nuova norma chiarisce che per sito dell’impianto eolico si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto é realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto é all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. Secondo la nuova norma per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende: a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato. Secondo la nuova norma per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del precedente, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) precedente, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente. Alle suddette tipologie di progetti invece che l’autorizzazione unica ex articolo 5 DLgs 28/2011 si applica la procedura abilitativa semplificata e comunicazione di cui all’articolo 6 del DLgs 28/2011. Questa ultima consiste in una autodichiarazione rilasciata 30 giorni prima dall’inizio lavori e che dovrà essere vagliata dalla Amministrazione Comunale territorialmente interessata entro gli stessi 30 giorni.
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 20 Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico L’articolo 31-quater del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 modifica l’articolo 2 del DLgs 387/2003 (39) allargando la nozione di impianti alimentati fonte rinnovabile programmabile anche, relativamente alla fonte idraulica, agli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro. Sempre il succitato articolo 31-quater modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 prevedendo che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione é rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata secondo le modalità del comma 4 dell’articolo 12 DLgs 387/2003. In particolare detto comma 4 prevede che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 39 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 21 POLITICHE SOSTENIBILI Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, é sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (40), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101 (41), determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare: a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali; b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR (42), di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 77/2021; c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 40 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 41 https://www.ancereggiocalabria.it/wp-content/uploads/2021/07/Legge-1-luglio-2021-n.-101.pdf 42 compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 22 d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 (43) l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione; e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (44), nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; f) riferisce periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica della Cabina di Regia, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata Stato Regioni Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative; i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il Partenariato economico sociale e territoriale di cui all'articolo 3 (45); l) promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 (46). Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, 43 L'Unità svolge i seguenti compiti: a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; b) coordina, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione; c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale; e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. 44 Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresi', le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 45 Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. 46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 23 ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni centrali assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO L’articolo 8-bis del Decreto Legge 77-2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, é rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. SUPERAMENTO DEL DISSENSO PER ATTUARE I PROGETTI DEL PNRR L’articolo 13 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 24 Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 (47), anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma (48), e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. PIANO COMPLEMENTARE (PNC) L’articolo 14 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR si applicano anche al Piano Complementare. Il Piano Complementare previsto dal Decreto Legge n° 59 del 2021 (49), e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (50), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 47 a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44. 48 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 49 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/SGe 50 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;088
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 25 SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' O DI RILEVANTE IMPATTO L’articolo 44 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 prevede una procedura semplificata per un elenco di opere specifiche contenute nell’allegato IV (51) al Decreto. In particolare questa è la procedura: 1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica (52) di cui all'articolo 23 del Codice Appalti (53) è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dell’apposito parere. 2. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 45 del Decreto Legge 77/2021, verifica entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico - economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. 3. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. 4. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. 5. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. 51 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova. 52 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità é preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa 53 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
  • 26. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 26 6. In relazione agli interventi di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, é stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tale parere tiene luogo di quello previsto del Comitato speciale (vedi in precedenza punto 4), in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 dell’articolo 44 del presente Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente Decreto Legge 77/2021. Qualora il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo 44 Decreto Legge 77/2021 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. 7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice Appalti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine per conclude la verifica preventiva dell’interesse archeologico è ridotto a quarantacinque giorni dai 60 previsti per le grandi opere infrastrutturali e a rete. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi. 8. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica con lo Studio di Impatto Ambientale é trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della Valutazione di Impatto Ambientale, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, é escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 9. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (54). Gli enti locali provvedono 54 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327
  • 27. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 27 alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 10. Nel caso di approvazione del progetto in conferenza dei servizi a maggioranza di posizioni prevalenti e di dissenso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini non è più possibile fare opposizione in Consiglio dei Ministri ma deciderà Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici 11. il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni entro i quali il Comitato esprime la propria posizione su integrazioni tecnico economiche al progetto o dalla scadenza dei 20 giorni entro i quali si pronuncia l’autorità competente che ha rilasciato il provvedimento di VIA, trasmette alla Segreteria tecnica della Cabina di Regia una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale Complementare . 12. La Segreteria tecnica della Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione del Comitato Speciale, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 13. In deroga all'articolo 27 del Codice Appalti, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi della concertazione ai sensi due suddetti punti 10 e 11 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
  • 28. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 28 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Interpello in materia ambientale L’articolo 27 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha introdotto l’articolo 3-septies al DLgs 152/2006 (testo unico ambientale). Secondo questo nuovo articolo le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 (55) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (56), pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (57), previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico L’articolo 46 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, possono essere individuate, in relazione agli interventi ex allegato IV al Decreto Legge 77/2021, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (58). In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una 55 Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig= 56 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195%21vig= 57 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33a 58 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
  • 29. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 29 durata massima di 45 giorni (4 mesi era il termine ordinario) e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di competenza. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati nella conferenza di servizi In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (articolo 4 Decreto 76/2018) esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.