1. 1
Periodo dal 1° al 31 Marzo 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MARZO 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2. 2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6
Qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Nazionale) ...........................6
Utilitalia 8 proposte contro la siccità (Documentazione Nazionale)....................................10
Ulteriori interventi dei Commissari contro il rischio siccità (Normativa Nazionale)........11
Canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica (Normativa Nazionale) .................11
Osservatorio AMBI l’Italia non ha più i grandi fiumi (Documentazione Nazionale) .......12
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ......................................................................................13
Tendenze delle specie di uccelli selvatici (Normativa Comunitaria)...................................13
Portale Ispra nuova sezione "Fauna, Ambiente e Uomo”....................................................13
Conservazione Habitat piani di gestione forestale e diritti delle associazioni ambientaliste
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................14
ARIA .............................................................................................................................................16
Deroghe ai limiti di emissione in aria e rispetto limiti qualità aria (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................16
Superamento limiti PM10 per un periodo superiore al più breve possibile
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................21
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................22
Deroghe ai limiti di emissione in aria e rispetto limiti qualità aria (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................22
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................23
Rapporto Agenzia Internazionale per l’Energia sulle emissioni CO2 nel 2022
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................23
Agenzia esecutiva europea per il clima: Stato Entrate 2023 (Normativa Comunitaria)...25
Global Methane Tracker dell'IEA (Documentazione Internazionale)................................26
Grandi perdite dalle operazioni sui combustibili fossili, 2022....................................28
Diseguaglianza sociali e regionali nelle emissioni di gas serra (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................30
Osservatorio Città Clima: Bilancio 2022 (Documentazione Nazionale) .............................30
Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................31
ENERGIA.....................................................................................................................................32
Invece che sovvenzioni ridurre i consumi rendendo i cittadini proattivi (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................32
Panoramica sulla energia: rapporto BEI (documentazione comunitaria) .........................33
Parere BCE su proposta di Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................34
Aggiornamento risorse per Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica (Normativa Nazionale) .........................................................................34
3. 3
Statistiche e NEWS IEA su gas petrolio elettricità e transizione energetica
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................36
Scenari gas per l'Europa: inverno 2023/2024 (Documentazione Nazionale)......................39
Stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e
decarbonizzato (Normativa Comunitaria).............................................................................43
Raffreddamento ambienti di residenza (Documentazione Internazionale)........................43
Un Regolamento UE sulle materie prime critiche (Normativa Comunitaria) ...................44
Utilizzo dell'idrogeno in settore Hard to Abate» (Normativa Nazionale)...........................46
Pianificazione siti impianti rinnovabili e moratorie (Giurisprudenza Costituzionale).....47
Poteri di disciplina regionale delle Comunità Energetiche (Giurisprudenza
Costituzionale)..........................................................................................................................48
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................51
Relazione BEI sugli investimenti 2022/2023 (Documentazione Comunitaria)...................51
Proposte delle ONG ambientaliste sul Piano industriale della Commissione UE
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................52
Le piccole aree urbane, attori chiave per la gestione di una transizione giusta
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................55
Criteri ambientali minimi per l'affidamento progettazione esecuzione parchi giochi
(Normativa Nazionale).............................................................................................................56
Criteri ambientali minimi prodotti tessili (Normativa Nazionale)......................................56
Net Zero Industry Act (Normativa Comunitaria) ................................................................57
INFORMAZIONI AMBIENTALI.............................................................................................64
Frequentare un habitat naturale cambia l'importanza che gli attribuiamo
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................64
Norme di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................64
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................65
Mettiamo fine alla macellazione dei cavalli (Normativa Comunitaria)..............................65
MARE ...........................................................................................................................................66
Iniziative contro la plastica negli oceani (Documentazione Comunitaria).........................66
Accordo globale sulla protezione e sull'uso sostenibile delle risorse e della biodiversità in
alto mare (Documentazione Internazionale) .........................................................................66
Nessun accordo all’IMO sulla riduzione gas serra da emissioni navi (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................67
Trasporto marittimo nella tassonomia verde (Normativa Comunitaria)...........................68
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................70
Auto elettrica e materie critiche (Documentazione Internazionale) ...................................70
Quadro finanziario finanziamenti PNR per progetti di mobilità sostenibile (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................72
Tassonomia verde della UE per aviazione (Normativa Comunitaria)................................73
4. 4
Le società di leasing stanno danneggiando la transizione verso le auto elettriche
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................74
Omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................74
Scenari per riciclo batterie dei veicoli elettrici (Documentazione Nazionale)....................74
Due terzi della produzione europea di batterie a rischio (Documentazione Comunitaria)
....................................................................................................................................................77
Metodologia standard per il calcolo e la rendicontazione delle emissioni per la supply
chain automobilistica (Documentazione Internazionale).....................................................78
Spreco terreni nella UE per produrre biocarburanti (Documentazione Comunitaria)....78
Auto professionali e delle amministrazioni pubbliche in ritardo verso l’elettrico
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................79
Carburanti biologici e sintetici: rischi e potenzialità per le emissioni (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................79
Misurazioni particelle emesse da veicoli ad accensione spontanea (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................80
Omologazione dei veicoli a motore: Quale tutela per il singolo acquirente
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................81
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................82
Potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile
(Normativa Nazionale).............................................................................................................82
SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA AMBIENTALE..........................................................83
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................83
RIFIUTI........................................................................................................................................84
Criteri di valutazione dello stato qualitativo delle matrici materiali di riporto nei siti di
bonifica (Documentazione Nazionale)....................................................................................84
Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023 (Normativa Nazionale)........84
Rapporto sui rifiuti elettronici in Italia (Documentazione Nazionale)................................85
Iter autorizzativo per attività di trattamento del percolato di discarica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................86
Etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale)..................................................................87
Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non ricicla (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................87
Nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in
mare (Normativa Nazionale)...................................................................................................88
Discariche di rifiuti da attività di messa in sicurezza devono rispettare i criteri di
localizzazione della normativa sulle discariche (Giurisprudenza Costituzionale).............88
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................90
Metodi di prova ai sensi del Regolamento REACH su gestione sostanze chimiche
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................90
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................91
5. 5
Piani di monitoraggio o gestione impatto su qualità del suolo e carbonio nel suolo
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................91
Attuazione dei Contratti di filiera settore forestale (Normativa Nazionale)......................91
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................93
Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive
(Normativa Nazionale).............................................................................................................93
Quale utilizzo delle risorse dalla oblazione per il condono (Giurisprudenza
Costituzionale)..........................................................................................................................93
VIA VAS .......................................................................................................................................95
Nozione di piano programma per applicazione della VAS (Giurisprudenza Comunitaria)
....................................................................................................................................................95
VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI ..............................................................................97
Responsabilità da illeciti ambientali nella gestione degli impianti di interesse strategico
nazionale (Normativa Nazionale) ...........................................................................................97
6. 6
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Nazionale)
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 ha attuato la Direttiva (UE) 2020/2184 (2) del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
La Direttiva UE 2020/2184 ha ripubblicato con modifiche e superandola la vecchia Direttiva
98/83/CE che stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi
derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la
salubrità e la pulizia.
La nuova Direttiva ha quindi l’obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque
nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le
acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare.
Per una analisi della Direttiva 2020/2184 vedi NewsAmbiente Dicembre 2020 (3).
Il nuovo DLgs 18/2023 riprende la definizione di acque per il consumo umano della Direttiva,
vediamo in particolare le parti più significative di questo nuovo Decreto Legislativo.
ACQUE A CUI NON SI APPLICA IL DLGS 18/20023
1. alle acque minerali (4);
2. a quelle medicinali
3. rispetto alla Direttiva, specifica ulteriormente che non si applica anche tutte le acque utilizzate
in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel
corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato a
condizione se:
3.1. provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto
soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e.
in particolare, comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema
HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B
(5);
3.2. la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto
alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente
4. alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse
quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette,
sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa,
come individuate nell'allegato V.
CONDIZIONI PER CONSIDERARE LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SALUBRI E PULITE
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT#d1e873-1-1
3
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/news-lex-ambiente-dicembre-2020
4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;176
5
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=23G0002500100010110001&dgu=2023-
03-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-06&art.codiceRedazionale=23G00025&art.num=1&art.tiposerie=SG
7. 7
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D (6);
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e
fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13 (7);
d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 (8) a 15 (9).
PUNTI IN CUI I VALORI DEI PARAMETRI EX ALLEGATO I – PARTI A e B - DEVONO ESSERE RISPETTATI
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove
sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto
rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di
consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano all'interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque
fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in
cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui
sono utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua e nel
punto di utenza, tenendo conto che le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case
dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino a questo punto di rispetto della
conformità e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono
da quel punto in poi essere considerate alimenti.
NON CONFORMITÀ AL RUBINETTO DELLE ACQUE
Qualora sussista il rischio che le acque di cui alla sopra citata lettera a), pur essendo nel punto di
consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali
valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di
distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure
appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo
la fornitura, quali, ad esempio: 1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore
del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 2) ferma restando la responsabilità
primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al
6
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=23G0002500100010110001&dgu=2023-
03-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-06&art.codiceRedazionale=23G00025&art.num=1&art.tiposerie=SG
7
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su
proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanità (CSS), sono fissati valori per parametri
supplementari non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in
tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti per cui non devono contenere
microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana.
8
Punti di fruizione delle acque in cui i valori dei parametri devono essere rispettati.
9
Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso in caso di violazione dei parametri di cui all’allegato I al DLgs 18/2023
8. 8
gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle
acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilità di impiego di adeguate tecniche di
trattamento, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica di tali misure;
b) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per
quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente
informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
OBBLIGHI GENERALI PER L'APPROCCIO ALLA SICUREZZA DELL'ACQUA BASATO SUL RISCHIO
L'approccio basato sul rischio é finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al
consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al nuovo Dlgs qui
esaminato, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e
natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla
continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure
più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo
l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità
dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori
dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.
L'approccio di cui sopra comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque
da destinare al consumo umano, in conformità all'articolo 7 (10);
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il
prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano
fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali
prioritari, in conformità all'articolo 9 (11).
LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLE AREE DI ALIMENTAZIONE PER I
PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Le Regioni e Province Autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio
delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano,
coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 (disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI (12) e AnTeA
(Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili da istituire entro 12 mesi a partire dal
21/3/2003 – vedi articolo 19 Dlgs qui esaminato) la mettono a disposizione delle Autorità
ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali,
del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dei
gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
10
Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo
umano
11 Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni che consistono le condutture, i raccordi
e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali
sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o
attraverso l'allacciamento idrico
12
https://www.sintai.isprambiente.it/
9. 9
La valutazione e gestione del rischio è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027,
riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
PIANI DI SICUREZZA DELLE ACQUE
il piano attraverso il quale é definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera
idro-potabile, vedi in precedenza, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed
azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque
da destinare al consumo umano, vedi in precedenza, con particolare riguardo ai piani di tutela
delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza
dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna,
effettuata in conformità all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio,
effettuata in conformità all'articolo 9;
L’articolo 20 del nuovo DLgs qui esaminato prevede la istituzione di una Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i
parametri indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione,
nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni
sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se
applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV (13).
Le informazioni sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA (Piano
sicurezza dell’acqua) richiamato all'Allegato VI, Parte I (14), e trasmesse con periodicità almeno
semestrale al CeNSiA (da istituire entro 90 giorni a partire dal 21/3/2023) attraverso il sistema
AnTeA.
13
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArtic
olo=4&art.codiceRedazionale=23G00025&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazzetta=2023-03-06&art.progressivo=0#art
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArtic
olo=6&art.codiceRedazionale=23G00025&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazzetta=2023-03-06&art.progressivo=0#art
10. 10
CeNSiA
Centro nazionale per la sicurezza delle acque articolato in quattro aree funzionali: rischio
microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati;
valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque.
Per le funzioni vedi articolo 19 del nuovo DLgs qui esaminato.
SANZIONI E NORME TRANSITORIE
Per le sanzioni vedi articolo 23 nuovo DLgs qui esaminato
Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e
comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate
al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto
riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e
uranio.
Il controllo dei parametri di cui sopra assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio
2026.
TESTO DLGS 18/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-03-06&atto.codiceRedazionale=23G00025&elenco30giorni=false
Utilitalia 8 proposte contro la siccità (Documentazione Nazionale)
La federazione delle imprese dei servizi pubblici ha avanzato 8 proposte per favorire l’adattamento
infrastrutturale delle reti idriche al cambiamento climatico:
1. promuovere un uso efficiente dell’acqua, incentivando ulteriormente la riduzione delle perdite
e i comportamenti virtuosi: gli investimenti sono in costante aumento (+22% negli ultimi 5 anni)
con un valore pro capite di 49 euro l’anno, che però è ancora lontano dalla media europea che è di
circa 100 euro, al contempo, in Italia il consumo pro capite di acqua potabile si attesta in Italia sui
215 litri per abitante al giorno, rispetto ai 125 litri della media europea;
2. realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche, ovvero di grandi invasi ad uso plurimo, di
invasi di piccole e medie dimensioni ad uso irriguo e di interconnessioni delle reti idriche per
favorire l’adattamento e per garantire ad ogni territorio una pluralità di fonti, prevenendo le
emergenze future;
3. riutilizzo efficiente delle acque depurate a fini agricoli o industriali: si tratta, ricorda la
Federazione, di un potenziale enorme pari a 9 miliardi di metri cubi all’anno, che in Italia viene
sfruttato solo per il 5% e che potrebbe essere impiegato in misura maggiore, laddove
economicamente efficiente;
4. contrastare l’avanzata del cuneo salino attraverso l’aumento dei volumi delle falde: lo scorso
anno il cuneo salino è risalito di diverse decine di chilometri nel Po, nell’Adige, nel Piave e lungo il
Livenza, e l’impinguamento della falda rappresenta una soluzione che contrasta l’immissione di
acqua salata dal mare;
5. necessità di diversificare la strategia di approvvigionamento, con la produzione complementare
di acqua potabile anche attraverso la dissalazione: in Italia le acque marine o salmastre
rappresentano solo lo 0,1 % delle fonti di approvvigionamento idrico, contro il 3% della Grecia e il
7% della Spagna;
11. 11
6. rafforzamento del ruolo di pianificazione dei sette distretti idrografici, il cui ruolo è
indispensabile nella governance interregionale della risorsa idrica, soprattutto nella gestione delle
fasi particolarmente siccitose;
7. sostegno alla presenza di gestori industriali e al conseguente superamento delle gestioni in
economia: in media, al Sud, oltre il 30% delle gestioni idriche è privo di un soggetto industriale,
contro il 7,2% del Centro-Nord; a fronte di una media di investimenti annui di 49 euro per
abitante, nelle gestioni comunali in economia gli investimenti crollano a 8 euro per abitante;
8. semplificare le procedure per la realizzazione degli investimenti, estendendo le semplificazioni
ai progetti connessi ai servizi pubblici locali a rete, dal momento che nel nostro Paese le procedure
autorizzative occupano oltre il 40% del tempo necessario per la realizzazione di un’opera
infrastrutturale.
LINK AL COMUNICATO DI UTILITALIA:
https://www.utilitalia.it/notizia/b1bfb72d-ffee-4a93-80f4-5028ab9aea45
Ulteriori interventi dei Commissari contro il rischio siccità (Normativa Nazionale)
Ordinanza 28/2/2023 Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con la quale devono essere predisposte entro inizio aprile le ulteriori misure necessarie per il
superamento della emergenza idrica nelle Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana.
Le misure fanno riferimento all’articolo 25 del Codice (15) di Protezione Civile:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
I commissari delegati identificano, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la
relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
TESTO ORDINANZA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-03-06&atto.codiceRedazionale=23A01395&elenco30giorni=false
Canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Economia e Finanze del 31 dicembre 2022 fissa criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,
tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al
principio chi inquina paga. Il Decreto attua quanto previsto dal comma 3 articolo 154 DLgs
152/2006 (16) secondo il quale possono essere previste riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il
concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;1
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
12. 12
I criteri generali, sono riportati nell'allegato A al Decreto 31/12/2022 ed entreranno in vigore
il 31 dicembre 2022.
TESTO DECRETO 31/12/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-03-10&atto.codiceRedazionale=23A01535&elenco30giorni=false
Osservatorio AMBI l’Italia non ha più i grandi fiumi (Documentazione Nazionale)
Il Report (n°10/2023) della Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue afferma che l’Italia non ha più grandi fiumi. Resta largamente insufficiente, infatti, la
portata del Po che, pur godendo di un leggero incremento nel tratto iniziale, permane
abbondantemente sotto il minimo storico mensile nel tratto lombardo-emiliano, toccando, nel
rilevamento finale a Pontelagoscuro, la portata di 604,23 mc/s, inferiore di ben il 14% rispetto ai
valori minimi del periodo. In Veneto, l’Adige scende al di sotto dei -4 metri sullo zero idrometrico:
non era mai successo dal 2015! Ai livelli più bassi del recente passato è anche la Livenza, mentre
cala la Piave e restano sostanzialmente stabili Bacchiglione e Brenta.
Secondo il Report ci sono molti dubbi che si possa risolvere il problema dissalando l’acqua del
mare. Questo può funzionare per le, sostituendo le obsolete e costosissime “bettoline” del mare.
Molti dubbi, invece, se farlo nel resto del Paese, soprattutto avendo come riferimento nazioni
prettamente desertiche, dove l’economia del petrolio finanzia abbondantemente tale pratica. I
costi metterebbero fuori mercato il made in Italy agroalimentare, aumentando i costi dei prodotti
sullo scaffale. Insieme all’efficientamento della rete idraulica ed all’ottimizzazione dell’utilizzo
irriguo, è più logico creare le condizioni per trattenere e trasferire le acque di pioggia, migliorando
al contempo l’ambiente attraverso una rete di laghetti multifunzionali ad iniziare dal riutilizzo delle
migliaia di cave abbandonate.
Ma c’è di più. nel Report n° 7/2023 (17) ANBI ricorda come secondo il C.N.R. (Consiglio Nazionale
Ricerche), una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori
esposti ad una siccità severa od estrema: questo è solo uno dei dati eclatanti. Dati alla mano è
lecito ritenere che, per almeno tre milioni. E’ la dimostrazione del clamoroso errore, che fa chi
ritiene la siccità un problema prettamente agricolo, pur essendo il settore primario e la sovranità
alimentare, i primi ad esserne minacciati.
TESTO REPORT 10/2023:
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230318_anno-xxv-n-10.html
17
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230227_anno-xxv-n-7.html
13. 13
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ
Tendenze delle specie di uccelli selvatici (Normativa Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/695 della Commissione del 27 marzo 2023 che stabilisce il
modello di relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 12
della direttiva 2009/147/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva Uccelli).
Secondo l’articolo 12 paragrafo 1 della Direttiva 2009/147 gli Stati membri trasmettono alla
Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità
dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (19), una relazione
sull’attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali
misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni
sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle
minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e
sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all’articolo 2 della
presente direttiva.
La Decisione 2023/695 approva il modello della relazione di cui sopra.
TESTO DECISIONE 2023/695:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D0695&from=IT
Portale Ispra nuova sezione "Fauna, Ambiente e Uomo”
In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, sul portale ISPRA è stata pubblicata una
sezione tematica dal titolo “Fauna, Ambiente e Uomo” con un ampio corredo di documenti utili
all’approfondimento. ISPRA, nell’ambito del suo mandato istituzionale, porta avanti delle linee di
attività che hanno come obiettivo la conservazione della fauna selvatica intesa come azioni di
tutela e di gestione del patrimonio faunistico. Per svolgere questo compito, che richiede
competenze molto diversificate - dall’ecologia, alla zoologia, veterinaria, genetica, biogeografia e
biologia della conservazione - si avvale da un lato di un continuo confronto con la comunità
scientifica per la produzione e scambio di dati attendibili, verificabili e pubblici, e dall’altro lato di
un costante dialogo anche con gli enti centrali e territoriali (regioni, province autonome, parchi)
per comprendere meglio gli specifici contesti, con il fine di fornire il migliore supporto alle scelte
dei decisori.
LINK ALLA SEZIONE FAUNA AMBIENTE E UOMO:
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/fauna-ambiente-uomo
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626&qid=1680197156887
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0147-
20190626&qid=1680197156887&from=IT#E0001
14. 14
Conservazione Habitat piani di gestione forestale e diritti delle associazioni
ambientaliste (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte ha già avuto modo di esaminare un piano di gestione forestale, quale previsto dalla
normativa polacca, alla luce della direttiva «habitat» e ha applicato, a questo proposito, i requisiti
stabiliti all’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018,
Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C-441/17, EU:C:2018:255, punti da 106 a 193].
Pertanto tale disposizione, che riguarda «qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito», può
trovare applicazione rispetto ai piani di gestione forestale previsti all’articolo 22 della legge sulle
foreste polacca.
Per quanto riguarda i rapporti tra, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e,
dall’altro, l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, la Corte ha già dichiarato che le
decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti nell’ambito di detto articolo 6, paragrafo 3,
della direttiva «habitat», che riguardino una domanda di partecipazione al procedimento di
autorizzazione, o la valutazione della necessità di una valutazione dell’impatto ambientale di un
piano o progetto su un sito protetto o anche il carattere appropriato delle conclusioni tratte da
tale valutazione dei rischi di detto progetto o piano per l’integrità di un tale sito, e che siano
autonome o integrate in una decisione di autorizzazione, sono decisioni che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus (sentenza dell’8 novembre
2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, punto 56).
Infatti, le decisioni adottate dalle autorità nazionali rientranti nel campo di applicazione
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che non riguardano un’attività elencata
nell’allegato I alla Convenzione di Aarhus, sono contemplate nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
di tale Convenzione e rientrano, quindi, nel campo di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2 della
stessa, poiché tali decisioni comportano che le autorità competenti valutino, prima di autorizzare
una qualunque attività, se essa, nelle circostanze del caso di specie, possa avere effetti significativi
sull’ambiente (sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15,
EU:C:2016:838, punto 57).
Quanto all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, tale disposizione circoscrive il
margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nella determinazione delle modalità
dei ricorsi cui essa si riferisce, in quanto tale disposizione persegue l’obiettivo di garantire un
«ampio accesso alla giustizia» al pubblico interessato, che comprende le organizzazioni per la
tutela dell’ambiente che soddisfano i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale
convenzione (sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15,
EU:C:2016:838, punto 58).
A tal riguardo, si deve constatare che, sebbene la Convenzione di Aarhus e, in particolare, il suo
articolo 6, paragrafo 1, lettera b), lasci agli Stati parti contraenti un certo margine di discrezionalità
per quanto riguarda l’esame di effetti significativi sull’ambiente dell’attività di cui trattasi, resta
tuttavia il fatto che, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 172 e 173 della presente
sentenza, la direttiva «habitat» concretizza i requisiti da stabilire per quanto riguarda il carattere
significativo degli effetti sull’ambiente nel settore della tutela europea della natura. Orbene, gli
effetti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione delle zone europee di tutela dovrebbero, in
linea di principio, essere considerati significativi ai sensi di tale disposizione della Convenzione di
Aarhus, sicché le organizzazioni per la tutela dell’ambiente avrebbero, quindi, il diritto di chiedere
che le autorità competenti verifichino, caso per caso, se le attività proposte possano avere un tale
effetto importante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 9,
15. 15
paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, prevede l’obbligo, per la Repubblica di Polonia, di
garantire alle organizzazioni di tutela dell’ambiente la possibilità di investire un organo
giurisdizionale di una domanda diretta a verificare, in modo effettivo, la legittimità, nel merito e
sotto il profilo procedurale, dei piani di gestione forestale, ai sensi delle disposizioni della legge
sulle foreste, nei limiti in cui tali piani rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6,
paragrafo 3, della direttiva «habitat».
TESTO SENTENZA 2 MARZO 2023:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270827&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=90118
16. 16
ARIA
Deroghe ai limiti di emissione in aria e rispetto limiti qualità aria (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 9 marzo 2023 (causa C-375/21) è intervenuta in relazione ad
un caso di uno stato membro dove le autorità competenti avevano aggiornato l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ad una centrale termoelettrica applicando limiti di emissioni superiori a
quelli previsti dalle BAT (Decisioni UE - 20 - sulle migliori tecnologie disponibili per una determinata
categoria di impianto assoggettato ad AIA) utilizzando quanto previsto dal paragrafo 4 articolo 15
della Direttiva 2010/75/UE (21).
La Corte ha dovuto decidere su domanda pregiudiziale della Corte Suprema dello stato membro
relativamente alla questione se dette deroghe erano o meno coerenti con le condizioni poste dal
suddetto paragrafo 4 articolo 15 nonché da quelle Direttiva UE sulla qualità dell’aria (direttiva
2008/50/CE - 22).
La Corte ha deciso che non erano coerenti affermando principi molto rilevanti e che si possono
così riassumere:
1. quando si autorizzano (o se ne rinnova l’autorizzazione come nel caso specifico) attività
inquinanti i limiti fissati devono tenere conto del livello di qualità dell’aria della zona interessata
soprattutto se ci sono superamenti di detti limiti per i vari inquinanti questo perché la direttiva che
disciplina le autorizzazioni delle emissioni è strettamente coordinata con quella che disciplina i
valori di qualità dell’aria e i relativi piani di risanamento
2. le autorizzazioni e i limiti di emissione nonché le prescrizioni in esse contenuti devono tenere
conto della esistenza di altre fonti inquinanti che possono contribuire, grazie alla nuova
autorizzazione, a superare i limiti di qualità dell’aria della zona interessata
3. in base al principio di precauzione se c’è anche solo incertezza sulla possibilità che
l’autorizzazione senza adeguati limiti di emissione e prescrizioni possa produrre eventi inquinanti
di rilievo come pure il superamento dei valori di qualità dell’aria dei singoli inquinanti,
l’autorizzazione in deroga non può essere rilasciata
4. autorizzazioni in deroga ai limiti di legge degli inquinanti ma anche alle prescrizioni dei piani di
qualità dell’aria non possono essere giustificate dagli alti costi che il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni più stringenti comporterebbero per chi gestisce l’attività e/o l’impianto da autorizzare
5. le norme di qualità ambientali non sono solo misure specifiche temporanee ma consistono
anche nelle prescrizioni permanenti previsti dalle leggi vigenti in materia come pure dai piani di
qualità dell’aria
Vediamo ora di descrivere puntualmente questa sentenza molto rilevante non solo per il caso
trattato…
20
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b640a6ee-8189-4ae1-9369-74101e1133be/language-
it#:~:text=Decisione%20di%20esecuzione%20%28UE%29%202017%2F1442%20della%20Commissione%20del,%28201
7%29%205225%5D%20%28Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE%29
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT#d1e1444-17-1
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT#d1e1180-1-1
17. 17
LE CONDIZIONI PER APPLICARE LE DEROGHE ALLE BAT SECONDO LA DIRETTIVA 2010/75/UE
Il paragrafo 5 articolo 15 della Direttiva 2010/75/UE prevede che le deroghe sono condizionate
ad una valutazione, della autorità competente, che dimostri come il conseguimento dei livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT
comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in
ragione:
1. dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata o
2. delle caratteristiche tecniche dell’istallazione interessata.
Inoltre, occorre dimostrare il rispetto dell’articolo 18 della Direttiva 2010/75/UE relativo alla
norme di qualità ambientale che richiedano condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le
migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre
misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
LE NORME DELLA DIRETTIVA SULLA QUALITÀ DELL’ARIA PRESE IN CONSIDERAZIONE PER
VALUTARE LA CORRETTEZZA DELLA DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONI PREVISTI DALLE BAT
Qui si fa riferimento agli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/C, in particolare:
-l’articolo 13: Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana per gli
inquinanti biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio, biossido di azoto e benzene
- l’articolo 23: riguarda i piani di qualità dell’aria che gli stati membri devono attivare nel caso di
superamento dei limiti stabiliti dalla Direttive in determinati comparti dello stato stesso con la
finalità che le misure dei piani riportino al più presto l’inquinamento dell’aria nei limiti della
Direttiva e ovviamente evitino nuovi superamenti.
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E DOMANDE PREGIUDIZIALI RIVOLTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Alcune associazioni ambientaliste dello stato membro erano ricorsi alla giustizia nazionale contro
la decisione della autorità competente di rinnovare l’AIA fissando limiti di emissione per il biossido
di zolfo superiori a quelli previsti dalla Decisione UE (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31
luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75 per i grandi impianti di combustione, imponendo, in particolare, i livelli di
emissioni associati a tali BAT per quanto riguarda le emissioni di anidride solforosa.
Il rinnovo dell’AIA in deroga ai limiti di emissione della BAT
L’autorità competente nazionale ha rinnovato l’AIA alla centrale termoelettrica ritenendo che i
valori limite di emissione di biossido di zolfo (SO2) e di mercurio potessero essere sostituiti con
altri parametri o misure tecniche equivalenti che fornissero un livello equivalente di protezione
ambientale.
Tuttavia (qui nasce la contestazione delle associazioni), il grado di desolforazione così autorizzato è
stato fissato, sulla base della legge nazionale, in via derogatoria a livelli del 97% e del 97,5%. Tali
livelli di desolforazione – che pur potendo ridurre le emissioni di SO2 a 570 mg/Nm3 non
consentono, in realtà, di garantire il rispetto del livello massimo di emissione di 320
mg/Nm3 associato alle BAT e normalmente richiesto per l’SO2 – sono stati così fissati in quanto un
livello di desolforazione più elevato avrebbe richiesto, da parte dell’operatore interessato,
investimenti considerevoli e, pertanto, una maggiorazione dei costi ritenuta sproporzionata ai
sensi di detta disposizione.
18. 18
La decisione del giudice nazionale in primo grado
In primo grado il giudice nazionale ha respinto il ricorso delle associazioni, motivando che, non
occorreva esaminare e valutare l’importanza dell’aggiornamento del piano di gestione della
qualità dell’aria ambiente nella città interessata, predisposto per gli inquinanti costituiti da
particelle sottili (PM10) e biossido di zolfo (SO2) per il periodo 2019-2023, adottato dal consiglio
comunale della stessa in applicazione dell’articolo 23 della direttiva 2008/50. Detto giudice ha
ritenuto che la procedura dettagliata di rilascio e di aggiornamento delle autorizzazioni integrate,
definita nel regolamento del 2 ottobre 2009, nella versione applicabile alla controversia oggetto
del procedimento principale, non richiedesse la predisposizione di siffatto piano come condizione
preliminare per l’aggiornamento di un’autorizzazione integrata, cosicché il direttore esecutivo non
sarebbe stato tenuto a conformarsi al contenuto del piano suddetto.
La decisione della Corte Suprema dello stato membro adita in secondo grado
Le associazioni contestando la decisione di primo grado hanno successivamente adito la Suprema
Corte dello Stato membro, la quale ha prima di tutto rilevato come il piano di qualità dell’aria della
città interessata dall’impatto della centrale termoelettrica contiene una misura a lungo termine di
riduzione dell’inquinamento da SO2 intitolata «Attuazione di progetti di conversione di impianti di
desolforazione e raggiungimento di un livello minimo di desolforazione del 98% e divieto di
funzionamento per le unità di caldaie prive di impianti di desolforazione funzionanti». Esso rileva,
in proposito, che le riduzioni del grado di desolforazione autorizzate dal direttore esecutivo nella
decisione controversa non sono conformi a tale grado minimo di desolforazione del 98%.
Inoltre, secondo la Corte Suprema dello stato membro è accertato che, nel territorio della città in
questione, i valori medi giornalieri e orari di SO2 autorizzati sono sistematicamente superati, il che
avrebbe comportato, in particolare, l’adozione e l’aggiornamento del suddetto piano.
Le domande pregiudiziali rivolte alla Corte di Giustizia della UE
Sulla base di quanto sopra la Corte Suprema dello stato membro ha chiesto ai giudici comunitari se
nel caso di una domanda di deroga ai limiti di emissione ufficiali di un impianto:
1. l’autorità competente deve valutare se la concessione della deroga possa compromettere il
rispetto delle norme di qualità ambientale, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi
all’inquinamento, comprese le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria in una
determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50;
2. l’autorità competente deve astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli
inquinanti atmosferici originati da un impianto, qualora tale deroga sia in contrasto con le misure
previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria adottato in una determinata zona o
agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva [2008/50] e possa compromettere l’obiettivo di
far sì che il periodo di superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria sia il più breve
possibile;
3. l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per
gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti
relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante,
possa contribuire al superamento dei relativi valori limite legali di qualità dell’aria ai sensi
dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 in una determinata zona o agglomerato e, in caso
affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle
norme di qualità ambientale.
19. 19
LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
La Corte rileva quanto segue:
1. prima di tutto il legame tra superamento limiti qualità aria e obbligo di attivare piani per
riportare detti limiti in quelli della Direttiva 2008/50/CE, nel caso specifico i limiti erano superati
ed era stato attivato appunto il piano le cui prescrizioni sono state però derogate in peggio dalla
decisione di rilascio dell’AIA nel caso specifico
2. sussiste un collegamento tra la Direttiva 2008/50/CE e la Direttiva 2010/75/UE, infatti, il
considerando 18 della Direttiva del 2008 stabilisce espressamente che si tenga pienamente conto
degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente previsti da quest’ultima direttiva quando vengono
concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2010/75.
3. il fatto che secondo il paragrafo 4 articolo 15 della Direttiva 2010/75/UE le deroghe ai limiti di
emissione più rigidi di un impianto possano essere rilasciate nel caso in cui l’applicazione dei limiti
ordinari costi troppo a chi gestisce l’impianto non può rimuovere tutte le condizioni ambientali
affinché la deroga venga concessa. In particolare, sottolinea la Corte di Giustizia UE, detta deroga
può essere concessa unicamente se i valori limite di emissione meno severi non comportano
«eventi inquinanti di rilievo». Nel caso di specie sussisteva il superamento dei limiti di qualità
dell’aria nella zona interessata dalla centrale autorizzata in deroga, e questo superamento
secondo la Corte di Giustizia costituiva sicuramente un “evento inquinante di rilievo” visto che,
riguardo all’SO2 (ma il discorso vale anche per altri inquinanti ndr.), il legislatore dell’Unione
europea non ha previsto la possibilità di una proroga della data alla quale i valori limite relativi alla
qualità dell’aria devono essere rispettati.
4. Come abbiamo visto in precedenza la seconda condizione, prevista dal paragrafo 4 articolo 15
della Direttiva 2010/75/UE, da rispettare per concedere delle deroghe più permissive in termini di
emissioni inquinanti è quella che sia comunque rispettato nell’area interessata dalla
autorizzazione in deroga un “elevato grado di tutela ambientale”. Secondo la Corte di Giustizia le
regole fissate dalla direttiva 2008/50 sono la concretizzazione degli obblighi dell’Unione in materia
di tutela dell’ambiente e della sanità pubblica, che derivano, in particolare, dall’articolo 3,
paragrafo 3 del TUE (23) e dall’articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE (24), secondo i quali la politica
dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità
delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, ed è fondata, tra l’altro, sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva. Quindi anche la seconda condizione garantire un elevato
grado di tutela ambientale non viene rispettata nel caso specifico.
23 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente.
24
1.La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
protezione della salute umana,
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o
mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle
situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina
paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi
opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non
20. 20
5. non solo ma il riferimento al principio di precauzione fa affermare alla Corte di Giustizia che se
sussistono incertezze quanto al fatto che i valori limite di emissione meno rigorosi comportino o
meno «eventi inquinanti di rilievo», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, quarto comma, della
direttiva 2010/75, non può essere concessa una deroga (vedi anche Corte di Giustizia 10/10/2019 -
25).
6. La Corte di Giustizia poi relativamente all’area interessata dall’impianto autorizzato in deroga
interessata da più fonti inquinanti, rileva che la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 4, della direttiva 2010/75 richiede una valutazione globale che tenga conto di tutte le
fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che, anche se una deroga è
concessa per una delle fonti, la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun
superamento dei valori limite per la qualità dell’aria quali definiti dalla direttiva 2008/50.
7. relativamente al rispetto della ulteriore condizione per autorizzare in deroga questa riguarda il
rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all’articolo 18 della Direttiva 2010/75/UE. La
Corte di Giustizia anche in sentenze precedenti (C-165/09 a C-167/09 - 26) ha chiarito che per
norme di qualità ambientale si deve intendere i requisiti concreti di natura qualitativa, relativi alle
concentrazioni di sostanze inquinanti, che devono sussistere in un dato momento nell’ambiente di
cui trattasi. In questo senso secondo la nuova sentenza della Corte di Giustizia UE qui esaminata
che i valori limite di qualità dell’aria previsti per taluni inquinanti dall’articolo 13 e dall’allegato XI
della direttiva 2008/50 costituiscano siffatte «norme di qualità ambientale», ai sensi dell’articolo
18 della direttiva 2010/75. Precisa in questo senso la Corte di Giustizia che il fatto che la
definizione di «norme di qualità ambientale» faccia riferimento a una serie di requisiti che devono
sussistere soltanto «in un dato momento» non esclude che i valori limite relativi alla qualità
dell’aria, che devono essere rispettati in permanenza, siano compresi in tale definizione. Infatti,
sebbene detta definizione consenta l’inclusione di requisiti che non devono essere rispettati in
modo permanente, requisiti di natura permanente sono a fortiori «norme di qualità ambientale»,
ai sensi della medesima definizione, poiché sono validi in qualsiasi momento.
8. relativamente ai piani di qualità dell’aria di cui all’articolo 23 della Direttiva 2008/50/CE la Corte
di Giustizia afferma infine che quando i valori limite di qualità dell’aria sono superati nella zona di
influenza di una determinata installazione, l’eventuale concessione di una siffatta deroga ai valori
limite di emissione può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni dei piani per la qualità dell’aria,
ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, che hanno dovuto essere predisposti in un simile
contesto di superamento. Pertanto, l’autorità competente per la concessione di una deroga
siffatta deve altresì astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti
originati da un’installazione qualora una simile deroga sia contraria alle misure stabilite nel piano
per la qualità dell’aria adottato nella zona o nell’agglomerato di cui trattasi conformemente
all’articolo 23 della direttiva 2008/50, in particolare quelle che prescrivono, come nel caso di
specie, il rispetto di un grado di desolforazione, e possa compromettere la realizzazione
dell’obiettivo consistente nel garantire che il periodo di superamento dei valori sia più breve sia
possibile.
CONCLUSIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE DOMANDE PREGIUDIZIALI
L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento), in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23
25
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=30906909D585D1E57ABD548188B59434?text=&doc
id=218935&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1015455
26
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=81538&doclang=IT
21. 21
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,
deve essere interpretato nel senso che:
nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità
competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso
l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato nonché delle misure previste dal
pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi
dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa
contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo
13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il
rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il
più breve possibile.
TESTO SENTENZA CORTE GIUSTIZIA UE 9/3/2023:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271070&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1237708
Superamento limiti PM10 per un periodo superiore al più breve possibile
(Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2023 (causa C-70/21) che afferma:
lo stato membro (la Grecia nel caso specifico):
1.non ha garantito che il valore limite giornaliero per il PM10 fissato per il PM2005 sia
sistematicamente e persistentemente superato, dal 2012 al 2014 incluso, nel 2017 e di nuovo dal
2019 al 0004 incluso, nell'agglomerato di Salonicco (EL 13), è venuto meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del combinato disposto di detto articolo 1 e del suo articolo 2008, paragrafo
50 e allegato XI della direttiva 21/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e
2. non ha adottato, a partire dall'11 giugno 2010, le misure atte a garantire il rispetto del valore
limite giornaliero per il PM10 nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuto meno agli obblighi
imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV di
quest'ultima, e, in particolare, l'obbligo di garantire che i piani per la qualità dell'aria prevedano
misure adeguate per garantire che il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve
possibile.
Quindi viene condannata alle spese.
TESTO SENTENZA 23/3/2023:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271781&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3785451
22. 22
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Deroghe ai limiti di emissione in aria e rispetto limiti qualità aria (Giurisprudenza
Comunitaria)
VEDI ALLA VOCE ARIA IN QUESTA NEWS AMBIENTE MARZO 2023
23. 23
EFFETTO SERRA
Rapporto Agenzia Internazionale per l’Energia sulle emissioni CO2 nel 2022
(Documentazione Internazionale)
Il nuovo Rapporto della IEA rileva come se da un lato l’aumento delle emissioni di gas serra è stato
nel 2022 inferiore alle previsioni grazie alle fonti rinnovabili allo stesso tempo le emissioni
rimangono ancora su una traiettoria di crescita insostenibile, richiedendo azioni più forti per
accelerare la transizione verso l'energia pulita e spostare il mondo su un percorso verso il
raggiungimento dei suoi obiettivi energetici e climatici.
Il rapporto è il primo di una nuova serie, il Global Energy Transitions Stocktake (27), che riunirà le
ultime analisi dell'IEA in un unico luogo, rendendolo liberamente accessibile a sostegno del primo
Global Stocktake in vista della Conferenza COP28 sui cambiamenti climatici di novembre (28).
Gli aumenti più significativi sono stati quelli degli Stati Uniti e dei Paesi emergenti ad esclusione
della Cina come dimostra il Rapporto della Corte dei Conti 2 sull’Alleanza mondiale per il clima (29).
La riduzione delle emissioni di gas serra dal metano è stata compensata dal ritorno del carbone.
Gli aumenti significativi di emissioni sono stati nel settore dell’elettricità e del calore, una
riduzione invece c’è stata per i processi industriali.
Soprattutto le emissioni sono tornate ad aumentare meno del PIL globale.
Insomma dati contraddittori per cui se si vedono mettendo a confronto gli ultimi due anni
sembrano positivi ma strategicamente continuiamo ad essere lontani dagli obiettivi di neutralità
climatica della UE (entro il 2050) ma anche da quelli meno ambiziosi degli accordi globali legati a
COP 28 (30).
Ecco le parti più significative del Rapporto:
CO globale legato all'energia le emissioni sono cresciute dello 0,9% o 321 Mt nel 2022,
raggiungendo un nuovo massimo di oltre 36,8 Gt. Dopo due anni di oscillazioni eccezionali nell'uso
di energia e nelle emissioni, causate in parte dalla pandemia di Covid-19, la crescita dello scorso
anno è stata molto più lenta rispetto al rimbalzo del 2021 di oltre il 6%. Le emissioni derivanti dalla
combustione di energia sono aumentate di 423 Mt, mentre le emissioni da processi industriali
sono diminuite di 102 Mt.
In un anno caratterizzato da shock dei prezzi dell'energia, aumento dell'inflazione e interruzioni
dei flussi commerciali tradizionali di combustibili, la crescita globale delle emissioni è stata
inferiore a quanto temuto, nonostante il passaggio dal gas al carbone in molti paesi. Una maggiore
diffusione di tecnologie energetiche pulite come le energie rinnovabili, i veicoli elettrici e le pompe
di calore ha contribuito a prevenire ulteriori 550 Mt di CO2 Emissioni. Anche la riduzione della
produzione industriale, in particolare in Cina e in Europa, ha evitato ulteriori emissioni.
27
https://www.iea.org/topics/global-energy-transitions-stocktake
28
https://sdg.iisd.org/events/2022-un-climate-change-conference-unfccc-cop-28/
29
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/02/corte-dei-conti-ue-il-quasi-fallimento.html
30
Accordo di Parigi: Per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ° C, le emissioni di gas serra devono raggiungere il picco
al più tardi entro il 2025 e diminuire del 43% entro il 2030.
24. 24
Le sfide specifiche nel 2022 hanno contribuito alla crescita delle emissioni. Dei 321 mt
CO2 aumento, 60 Mt CO2 può essere attribuito alla domanda di raffreddamento e riscaldamento in
condizioni meteorologiche estreme e altri 55 Mt CO2 alle centrali nucleari offline.
CO2 la crescita nel 2022 è stata ben al di sotto della crescita del PIL globale del 3,2%, tornando a
una tendenza decennale di disaccoppiamento delle emissioni e crescita economica che è stata
interrotta dal forte rimbalzo delle emissioni del 2021. Miglioramenti nel CO2 L'intensità del
consumo di energia è stata leggermente più lenta rispetto alla media dell'ultimo decennio.
Le emissioni di gas naturale sono diminuite dell'1,6% o di 118 Mt, a seguito della continua
contrazione dell'offerta esacerbata dall'invasione russa dell'Ucraina. Le riduzioni delle emissioni da
gas sono state particolarmente pronunciate in Europa (-13,5%). Anche la regione Asia-Pacifico ha
registrato riduzioni senza precedenti (-1,8%).
L'aumento delle emissioni di carbone ha più che compensato le riduzioni del gas naturale. Nel
mezzo di un'ondata di passaggio dal gas al carbone durante la crisi energetica globale, CO2 le
emissioni da carbone sono cresciute dell'1,6% o 243 Mt, superando di gran lunga il tasso di
crescita medio dell'ultimo decennio e raggiungendo un nuovo massimo storico di quasi 15,5 Gt.
Le emissioni da petrolio sono cresciute anche più delle emissioni da carbone, aumentando del
2,5% o 268 Mt a 11,2 Gt. Circa la metà dell'aumento proviene dall'aviazione, poiché i viaggi aerei
hanno continuato a rimbalzare dai minimi della pandemia, avvicinandosi all'80% dei livelli del
2019. Mitigando questo aumento, i veicoli elettrici hanno continuato a guadagnare slancio nel
2022, con oltre 10 milioni di auto vendute, superando il 14% delle vendite globali di auto.
Il maggiore aumento settoriale delle emissioni nel 2022 è venuto dalla produzione di elettricità e
calore, le cui emissioni sono aumentate dell'1,8% o di 261 Mt. In particolare, le emissioni globali
derivanti dalla produzione di elettricità e calore a carbone sono cresciute di 224 Mt, pari al 2,1%,
guidate dalle economie emergenti in Asia.
Una forte espansione delle energie rinnovabili ha limitato il rimbalzo delle emissioni di energia
da carbone. Le energie rinnovabili hanno rappresentato il 90% della crescita globale dello scorso
anno nella produzione di elettricità. Il solare fotovoltaico e la produzione eolica sono aumentati
ciascuno di circa 275 TWh, un nuovo record annuale.
Le emissioni dell'industria sono diminuite dell'1,7% a 9,2 Gtlo scorso anno. Mentre diverse
regioni hanno visto riduzioni del settore manifatturiero, il declino globale è stato in gran parte
guidato da un CO di 161 Mt. 2 diminuzione delle emissioni dell'industria cinese, che riflette un calo
del 10% della produzione di cemento e un calo del 2% della produzione di acciaio.
Le emissioni della Cina sono state relativamente piatte nel 2022, in calo di 23 Mt o dello 0,2%. Le
crescenti emissioni derivanti dalla combustione sono state compensate dal calo dei processi
industriali. La crescita economica più debole, il calo dell'attività edilizia e le severe misure Covid-19
hanno portato a riduzioni delle emissioni industriali e dei trasporti. La crescita delle emissioni del
settore energetico ha rallentato rispetto alla media dell'ultimo decennio, ma ha comunque
raggiunto il 2,6%.
25. 25
L'Unione Europea ha visto una riduzione del 2,5% o 70 Mt di CO2 nonostante le interruzioni
del mercato petrolifero e del gas, le carenze idriche dovute alla siccità e numerose centrali
nucleari che vanno offline. Le emissioni del settore edilizio sono diminuite notevolmente, aiutate
da un inverno mite. Sebbene le emissioni del settore energetico siano aumentate del 3,4%, l'uso
del carbone non è stato così elevato come previsto. Per la prima volta, la produzione di elettricità
da eolico e solare fotovoltaico combinati ha superato quella del gas o del nucleare.
Le emissioni degli Stati Uniti sono cresciute dello 0,8% o 36 Mt. Il settore dell'edilizia ha
registrato la più alta crescita delle emissioni, trainata dalle temperature estreme. Le principali
riduzioni delle emissioni sono arrivate dalla produzione di elettricità e calore, grazie a aumenti
senza precedenti del solare fotovoltaico ed eolico, nonché dal passaggio dal carbone al gas.
Mentre molti altri paesi hanno ridotto il loro uso di gas naturale, gli Stati Uniti hanno visto un
aumento di 89 Mt in CO2 emissioni da gas, in quanto è stato chiamato a soddisfare i picchi di
domanda di elettricità durante le ondate di calore estive.
Le emissioni dei mercati emergenti asiatici e delle economie in via di sviluppo, esclusa la Cina,
sono cresciute più di quelle di qualsiasi altra regione nel 2022, aumentando del 4,2% o di 206 Mt
CO2. Oltre la metà dell'aumento delle emissioni della regione proviene dalla produzione di energia
elettrica a carbone.
TESTO RAPPORTO IEA:
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022
Agenzia esecutiva europea per il clima: Stato Entrate 2023 (Normativa Comunitaria)
Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva europea per il clima,
l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA)
TESTO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.119.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A119
%3AFULL
26. 26
Global Methane Tracker dell'IEA (Documentazione Internazionale)
Report 2023 della Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) sulle ultime stime delle emissioni
provenienti dal settore metano – attingendo ai dati e alle letture più recenti dei satelliti e delle
misurazioni terrestri – e i costi e le opportunità per affrontare queste emissioni.
L’AUMENTO DELLE EMISSIONI DI METANO NEL SETTORE ENERGETICO
Il settore energetico globale é stato responsabile di quasi 135 milioni di tonnellate di emissioni di
metano nel 2022, in leggero aumento rispetto al 2021. L’utilizzo di carbone, petrolio e gas naturale
sono responsabili di circa 40 Mt di emissioni e quasi 5 Mt di perdite dalle apparecchiature di uso
finale. Circa 10 Mt di emissioni proviene dalla combustione incompleta di bioenergia, in gran parte
dall'uso tradizionale delle biomasse. Il settore energetico è responsabile di quasi il 40% delle
emissioni totali di metano attribuibili all'attività umana, secondo solo all'agricoltura.
L'intensità media globale di metano della produzione di petrolio e gas sia diminuita di circa il 5%
dal 2019. Tuttavia, l'intensità delle emissioni della produzione è ancora troppo elevata e le
emissioni complessive sono ancora in aumento, evidenziando che l'industria petrolifera e del gas
deve andare oltre gli obiettivi di intensità e adottare un approccio di tolleranza zero.
RIDURRE LE EMISSIONI DEL METANO CON TECNOLOGIE ADEGUATE
C'è un'enorme opportunità per ridurre le emissioni di metano dal settore energetico. Stimiamo
che circa il 70% delle emissioni di metano derivanti dalle operazioni di combustibili fossili potrebbe
essere ridotto con la tecnologia esistente. Nel settore petrolifero e del gas, le emissioni possono
essere ridotte di oltre il 75% implementando misure ben note come programmi di rilevamento e
riparazione delle perdite e l'aggiornamento delle apparecchiature che perdono.
27. 27
Vedi data base (31) IEA sulle esperienze (450) di riduzione delle emissioni del metano e le linee
guida IEA (32) su una tabella di marcia per ridurre le emissioni di metano
RIDURRE LE EMISSIONI DEL METANO CONVIENE ECONOMICAMENTE
Sulla base dei prezzi record del gas osservati in tutto il mondo nel 2022, stimiamo che circa l'80%
delle opzioni per ridurre le emissioni delle operazioni petrolifere e del gas in tutto il mondo
potrebbe essere implementato senza costi netti. Sono necessari circa 100 miliardi di dollari di
investimenti fino al 2030 per implementare tutte le misure di abbattimento del metano nel
settore petrolifero e del gas. Questo è meno del 3% del reddito netto ricevuto dall'industria
petrolifera e del gas nel 2022.
Vedi il Rapporto 2021 IEA sulla riduzione delle emissioni di metano dalle operazioni sui
combustibili fossili vale a dire attività estrattive (33).
IN PARTICOLARE: RIDURRE L’EFFETO FLARING VUOL RIDURRE ENORMI SPRECHI DI METANO
Il flaring consiste nella pratica (messa in atto dalle maggiori compagnie petrolifere del mondo) che,
in fase di perforazione, consente di liberarsi dei gas naturali inutili accumulati nel sottosuolo.
Più di 260 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale vengono sprecati a causa del flaring e delle
perdite di metano a livello globale. È improbabile che tutto ciò possa essere evitato, ma con le
giuste politiche e l'attuazione sul campo sia sul fuoco che sulle emissioni di metano, si stima che
200 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivo potrebbero essere immessi sul mercato. Questo
volume è superiore alle importazioni di gas naturale dell'Unione europea dalla Russia prima
dell'invasione russa dell'Ucraina. Fermare questo spreco di gas naturale ridurrebbe anche
l'aumento della temperatura globale di quasi 0,1 ° C entro la metà del secolo. Questo è lo stesso
effetto sull'aumento della temperatura globale come eliminare immediatamente le emissioni di
gas serra da tutte le automobili, camion, autobus e veicoli a due e tre ruote del mondo.
A livello globale, le normali operazioni petrolifere e del gas emettono in media l'equivalente di un
evento delle dimensioni di Nord Stream ogni singolo giorno. Gli sforzi per arrestare eventi di
perdita di grandi dimensioni devono quindi andare di pari passo con misure volte a ridurre le
emissioni derivanti dal normale funzionamento, ad esempio sostituendo le apparecchiature che
perdono e installando dispositivi di controllo delle emissioni.
Si veda questo riquadro sulle perdite di metano da operazioni ordinarie nei giacimenti
31
https://www.iea.org/policies?topic=Methane%20abatement
32
https://www.iea.org/reports/driving-down-methane-leaks-from-the-oil-and-gas-industry
33
https://www.iea.org/reports/curtailing-methane-emissions-from-fossil-fuel-operations
28. 28
Grandi perdite dalle operazioni sui combustibili fossili, 2022
I RISCHI AMBIENTALI DEL METANO IMMESSO LIBERAMENTE NELL’ATMOSFERA
Il metano ha una durata atmosferica molto più breve dell'anidride carbonica (CO2) – circa 12 anni
rispetto ai secoli – ma assorbe molta più energia mentre esiste nell'atmosfera.
Il metano influisce anche sulla qualità dell'aria perché può portare all'ozono troposferico
(troposferico), un inquinante pericoloso. Le perdite di metano possono anche comportare rischi di
esplosione.
EMISSIONI DI METANO DALL'INDUSTRIA DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO
Le perdite di metano possono verificarsi lungo la catena del valore del gas naturale liquefatto
(GNL) e vi è una crescente evidenza che potrebbero essere una piccola ma importante fonte di
emissioni. Possono verificarsi perdite negli impianti di liquefazione da valvole di servizio del gas,
compressori alternativi, guarnizioni di pompe o apparecchiature di misurazione, nonché durante il
trasferimento di GNL dall'impianto alla nave. Durante la spedizione, possono verificarsi perdite di
metano anche se il gas "bollito" (una piccola frazione del carico di GNL che evapora) viene
29. 29
scaricato o viene utilizzato come propulsione e non completamente bruciato nei motori della
nave.
Sulla base di dati dettagliati sul commercio globale di GNL e del campione di letture satellitari degli
impianti di liquefazione del GNL di GHGSat (34), stimiamo che le emissioni totali fuggitive di
metano derivanti dalla liquefazione e dal trasporto di GNL nel 2022 siano pari a circa 0,4 Mt,
equivalenti a circa lo 0,1% del GNL annuo totale trasportato a livello globale. Il trasporto marittimo
costituisce la maggior parte delle emissioni e la via principale per ridurre il metano associato è
garantire che il gas di ebollizione venga iniettato nei motori o riprodotto piuttosto che sfiatato. I
produttori stanno promuovendo sempre più tecnologie che riducono lo slittamento del metano
(gas che non è completamente bruciato nei motori delle navi), ad esempio ricircolando i gas di
scarico, utilizzando l'iniezione diretta ad alta pressione o catalizzatori di ossidazione del metano.
GLOBAL METHANE PLEDGE
Il Global Methane Pledge (GMP -35) è stato lanciato alla COP26 nel novembre 2021 per catalizzare
l'azione per ridurre le emissioni di metano. Guidato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea,
l'impegno ha ora 150 paesi partecipanti che insieme sono responsabili di oltre la metà delle
emissioni globali di metano derivanti dall'attività umana. Aderendo all'impegno, i paesi si
impegnano a lavorare insieme per ridurre collettivamente le emissioni di metano di almeno il 30%
rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030.
Vedi Dichiarazione congiunta degli importatori ed esportatori di energia sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte da combustibili fossili (36).
Si veda anche la Dichiarazione congiunta di Glasgow USA-Cina del 2021 (37), la Cina si è impegnata
a sviluppare un "piano d'azione nazionale globale e ambizioso sul metano, con l'obiettivo di
ottenere un effetto significativo sul controllo e sulla riduzione delle emissioni di metano negli anni
'2020". Da allora, la Cina ha lavorato a un piano d'azione nazionale per affrontare le emissioni di
metano, che è previsto per il 2023.
TESTO RAPPORTO GLOBAL METHANE TRACKER:
https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022
34
https://www.ghgsat.com/en/
35
https://www.globalmethanepledge.org/
36
https://www.state.gov/joint-declaration-from-energy-importers-and-exporters-on-reducing-greenhouse-gas-
emissions-from-fossil-fuels/
37
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
30. 30
Diseguaglianza sociali e regionali nelle emissioni di gas serra (Documentazione
Internazionale)
Secondo un Rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) la ricchezza, l'uso di energia
e il consumo di beni e servizi sono distribuiti in modo non uniforme in tutto il mondo. Le emissioni
di C02 non fanno eccezione. Le emissioni variano tra i paesi e tra le generazioni (38), ma ancora di
più tra i gruppi di reddito.
Nel 2021, il Nord America medio ha emesso 11 volte più CO legato all'energia rispetto all'africano
medio. Tuttavia, le variazioni tra i gruppi di reddito sono ancora più significative. L'1% dei principali
emettitori a livello globale aveva ciascuno un'impronta di carbonio di oltre 50 tonnellate di
CO2 nel 2021, oltre 1 000 volte superiori a quelli dell'1% inferiore degli emettitori. Nel frattempo,
l'impronta di carbonio media globale legata all'energia è di circa 4,7 tonnellate di CO2 a persona –
l'equivalente di prendere due voli di andata e ritorno tra Singapore e New York, o di guidare un
SUV medio per 18 mesi. Questi grandi contrasti riflettono grandi differenze di reddito e ricchezza,
e di stili di vita e modelli di consumo.
Su questa problematica vedi anche il Rapporto (39) “Carbon billionaires – The investment emissions
of the world’s richest people” pubblicato da Oxfam secondo il quale a differenza della gente
comune, dal 50% al 70% delle emissioni delle persone più ricche del mondo derivano dai loro
investimenti.
TESTO RAPPORTO:
https://www.iea.org/commentaries/the-world-s-top-1-of-emitters-produce-over-1000-times-
more-co2-than-the-bottom-1
Osservatorio Città Clima: Bilancio 2022 (Documentazione Nazionale)
CittàClima (40) è un osservatorio di Legambiente, con il supporto di UnipolSai Assicurazioni, sugli
impatti dei cambiamenti climatici nel territorio italiano, con particolare riguardo per le aree
urbane. Attraverso il sito cittaclima.it si vuole aumentare ed allargare l’attenzione nei confronti di
fenomeni che stanno sempre di più cambiando nella dimensione e frequenza.
Secondo il Bilancio 2022 dell’Osservatorio nel 2022 l’Italia ha registrato un incremento del 55% di
casi rispetto al 2021; parliamo di 310 fenomeni meteo-idrogeologici che quest’anno hanno
provocato impatti e danni da nord a sud e causato ben 29 morti. Nello specifico si sono
verificati 104 casi di allagamenti e alluvioni da piogge intense, 81 casi di danni da trombe d’aria e
raffiche di vento, 29 da grandinate, 28 da siccità prolungata, 18 da mareggiate, 14 eventi con
l’interessamento di infrastrutture, 13 esondazioni fluviali, 11 casi di frane causate da piogge
intense, 8 casi di temperature estreme in città e 4 eventi con impatti sul patrimonio storico. Molti
gli eventi che riguardano due o più categorie, ad esempio casi in cui esondazioni fluviali o
allagamenti da piogge intense provocano danni anche alle infrastrutture. Nel 2022 sono
aumentati, rispetto allo scorso anno, i danni da siccità, che passano da 6 nel 2021 a 28 nel 2022
(+367%), quelli provocati da grandinate da 14 nel 2021 a 29 nel 2022 (+107%), i danni da trombe
d’aria e raffiche di vento, che passano da 46 nel 2021 a 81 nel 2022 (+76%), e allagamenti e
alluvioni, da 88 nel 2021 a 104 nel 2022 (+19%).
38
https://www.iea.org/commentaries/what-would-net-zero-by-2050-mean-for-the-emissions-footprints-of-younger-
people-versus-their-parents
39
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/12/limpatto-sul-clima-delle-persone-piu.html
40
https://cittaclima.it/chi-siamo/
31. 31
A livello territoriale, quest’anno il nord della Penisola è stata l’area più colpita, seguita dal sud e
dal centro. A livello regionale, la Lombardia è la regione che registra più casi, ben 37, seguita dal
Lazio e dalla Sicilia, con rispettivamente 33 e 31. Rilevanti anche i casi registrati in Toscana, 25,
Campania, 23, Emilia-Romagna, 22, e Piemonte, 20, Veneto, 19, Puglia, 18. Tra le province, quella
di Roma risulta quella più colpita con 23 eventi meteo-idro, seguita da Salerno con 11, Trapani con
9, Trento, Venezia, Genova e Messina con 8 casi. Tra le città, Roma (13) e Palermo (4).
LINK AL BILANCIO 2022:
https://cittaclima.it/2022/12/29/bilancio-2022-dellosservatorio-
cittaclima/#:~:text=Nel%202022%20l'Italia%20ha,e%20causato%20ben%2029%20morti
Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
(Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Tribunale della UE del 22 marzo 2023 (cause T-825/19 e T-826/19)
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271705&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3788257
32. 32
ENERGIA
Invece che sovvenzioni ridurre i consumi rendendo i cittadini proattivi
(Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni «Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica».
Il Parere è interessante perché conferma la contraddittorietà con la quale la Commissione UE e le
altre istituzioni comunitarie per non parlare degli Stati Membri, perseguono una politica di
transizione che continua ad oscillare tra rinnovabili e fossili che allontana sempre di più dagli
obiettivi della neutralità climatica al 2050.
Così il Parere chiede una maggiore partecipazione dei cittadini consumatori e più in generale delle
comunità e istituzioni locali, alla riduzione delle emissioni eppoi allo stesso tempo si favoriscono
soprattutto a livello dei singoli stati infrastrutture legate al gas (vedi ad esempio in Italia
rigassificatori e biodigestori) che non fanno che aumentare la domanda di questa fonte favorendo
l’aumento dei prezzi. È vero che gli ultimi dati parlano di una riduzione del prezzo del gas dovuta
però a circostanza favorevoli e ci si riferisce non solo all’inverno mite ma anche e soprattutto alla
riduzione dei consumi di GNL in Cina ma come affermano le statistiche della Agenzia
Internazionale dell’Energia non è detto che questa situazione venga confermata nel prossimo anno
con il rischio di una carenza di offerta e conseguenti nuovi aumenti dei prezzi.
SUPERARE LA COMPENSAZIONI SUI PREZZI DELL’ENERGIA RENDENDO I CITTADINI PROSUMATORI
Secondo il Parere Invece di basarsi su una compensazione continua, il CESE chiede ai responsabili
politici di incoraggiare e sostenere i cittadini, ponendoli nelle condizioni adeguate, affinché
diventino prosumatori di energia e creino comunità energetiche locali, aiutandoli così a essere più
indipendenti dai prezzi del mercato comune. Il CESE invita gli Stati membri e la Commissione
europea a venire incontro ai consumatori vulnerabili attraverso programmi specifici per farli
diventare prosumatori. In particolare secondo il Parere si dovrebbero inoltre intensificare gli
sforzi tesi a orientare e sostenere i cittadini e le piccole imprese nelle loro attività di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nonché nel rispondere a una produzione variabile mediante
una domanda flessibile. Come ampiamente analizzato dal CESE, i consumatori particolarmente
vulnerabili, che risentono maggiormente dei prezzi elevati dell'energia, sono quelli che hanno le
peggiori possibilità, e in molti casi non ne hanno affatto, di diventare prosumatori. Sia la
Commissione europea che gli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, devono avviare
iniziative (per esempio campagne di informazione e di sensibilizzazione, risorse finanziarie, accesso
al capitale, accesso al suolo e ai tetti per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ecc.) per
aiutare i consumatori a superare i diversi ostacoli che incontrano.
IL PREZZO DEL GAS
A giudizio del CESE, il problema principale è costituito dal prezzo elevato del gas naturale, e
qualsiasi misura a livello sia europeo che nazionale dovrebbe pertanto essere intesa a eliminare
questa causa che è alla base del rialzo dei prezzi dell'energia elettrica, nonché ad agevolare
l'aumento della produzione e dell'utilizzo di energia non fossile in misura tale da soddisfare la
domanda di energia. Il Comitato accoglie pertanto con favore l'azione sul versante della domanda
proposta dalla Commissione europea il 14 settembre 2022 e chiede uno sforzo congiunto da parte
delle famiglie, del settore pubblico e delle imprese. Ridurre la domanda è il modo più semplice per
33. 33
far fronte alle bollette energetiche e ridurre le emissioni. Il CESE chiede inoltre maggiori
investimenti in una transizione più rapida verso un sistema energetico non fossile e neutro dal
punto di vista climatico.
Nel dibattito sui prezzi elevati dell'energia elettrica è stata espressa molto chiaramente la
necessità di sostituire l'attuale meccanismo del prezzo marginale con un diverso tipo di sistema,
poiché il gas è spesso in una posizione marginale, determinando così il prezzo dell'energia elettrica
nel suo complesso.
LE PROPOSTE A BREVE TERMINI NON COMPROMETTANO LE STRATEGIE A LUNGO TERMINE
Il CESE sottolinea che qualsiasi attività di follow-up deve essere preceduta da un dibattito rigoroso
e da un'analisi d'impatto. Il CESE desidera essere coinvolto in tale dibattito. La Commissione e gli
Stati membri dovrebbero evitare proposte a breve termine che compromettano gli obiettivi
fondamentali di un sistema energetico sostenibile.
RIDURRE AL MINIMO LE FONTI FOSSILI
Considerando che la causa principale degli attuali prezzi elevati dell'energia è il gas, la soluzione
ideale al problema sarebbe quella di ridurre al minimo l'utilizzo del gas e aumentare la produzione
e l'utilizzo di energia non fossile in misura tale da soddisfare la domanda di energia.
L'energia da fonti fossili incide anche sui prezzi dell'energia elettrica attraverso le quote di
emissione, il cui prezzo è aumentato in misura significativa, sebbene abbia ancora un impatto
limitato rispetto ai prezzi del gas. Inoltre, una percentuale elevata del prezzo dell'energia elettrica
pagato dai consumatori è ancora costituita da imposte di vario genere.
TESTO PARERE CES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE3219&from=IT
Panoramica sulla energia: rapporto BEI (documentazione comunitaria)
Negli ultimi 25 anni, le emissioni del settore energetico sono aumentate di oltre il 50%.
Attualmente, circa l'84% dell'energia che consumiamo a livello globale dipende dai combustibili
fossili. Secondo l'International Energy Agency, l'investimento mondiale nell'energia pulita deve
triplicare entro il 2030 - a oltre $ 4 trilioni all'anno - se vogliamo raggiungere la neutralità del
carbonio entro la metà del secolo.
La BEI ha erogato circa 81 miliardi di euro a sostegno del settore energetico tra il 2017 e il 2022. Di
questi, oltre 76 miliardi di euro per progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica e rete
elettrica in Europa e nel mondo.
Il Rapporto elenca progetti finanziati dalla BEI.
In Italia la BEI fornirà un prestito di 1,9 miliardi di euro per un cavo sottomarino da 1 000 MW
970 km (41) per collegare la penisola italiana con la Sicilia, e la Sicilia con la Sardegna. Il progetto
migliorerà il collegamento tra le regioni, sviluppando l'energia rinnovabile fonti energetiche,
affidabilità della rete elettrica e sicurezza energetica riducendo i costi complessivi di fornitura. La
prima tranche del prestito (per 500 milioni di euro) è stato firmato nel 2022.
TESTO RAPPORTO BEI:
https://www.eib.org/en/publications/20220286-energy-overview-
2023?utm_source=mailjet&utm_medium=Email&utm_campaign=february&utm_content=na
41
https://www.eib.org/en/press/all/2022-469-terna-eib-provides-eur1-9-billion-in-financing-for-tyrrhenian-link
34. 34
Parere BCE su proposta di Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
(Documentazione Comunitaria)
La BCE nutre preoccupazioni in merito alla metodologia proposta per la definizione delle nuove
classi di attestato di prestazione energetica e chiede un maggiore grado di armonizzazione in tutta
l’Unione. La proposta di direttiva si limita a definire criteri comuni per gli attestati di prestazione
energetica migliori e peggiori per ciascuno Stato membro, senza armonizzare completamente le
definizioni e le metodologie sottostanti stabilite a livello nazionale. Dal punto di vista del rischio,
ciò ridurrà la comparabilità tra gli Stati membri e l’utilità degli attestati di prestazione energetica
come indicatori per la rischiosità di uno specifico bene immobile. Una metodologia più
armonizzata aiuterebbe la BCE, nelle proprie funzioni di vigilanza prudenziale, a valutare l’impatto
dell’efficienza energetica sulle esposizioni immobiliari degli enti creditizi, sulla base di dati
affidabili e comparabili nonché di definizioni comuni e standardizzate a livello dell’Unione.
Rafforzerebbe inoltre la capacità dell’Eurosistema di monitorare e valutare adeguatamente
l’impatto dei rischi finanziari legati al clima sulle attività detenute nel proprio bilancio e di
assicurare un’adeguata protezione dai rischi del bilancio dell’Eurosistema.
TESTO PARERE BCE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023AB0002&from=IT
Aggiornamento risorse per Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica (Normativa Nazionale)
La Delibera 29/4/2021 (42) del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) è stata stabilita la disciplina ordinamentale dei Piani di sviluppo e
coesione, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e
armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario.
Con Delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 6, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione
del Piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica», che ha approvato il PSC
del Ministero della transizione ecologica avente un valore complessivo di 3.547,20 milioni di euro
di provenienza contabile FSC 2014-2020.
Con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, prot. n. 327-P del 20 dicembre 2022, e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, concernente la proposta di riprogrammazione del PSC del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, mediante assegnazione di 200,00 milioni di euro
provenienti dal PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Sulla base di quanto sopra la Delibera CIPESS N° 47 27 dicembre 2022 ha aggiornato il Piano
sviluppo e coesione a titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per cui il
Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, così come
articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente
delibera, é incrementato, a seguito delle risorse trasferite dal PSC del Ministero delle imprese e del
made in Italy di 200,00 milioni di euro, da complessivi 3.547.203.024,60 milioni di euro a
complessivi 3.747.203.024,60 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020.
42
https://www.pim.mi.it/normativa/Cipess-Delibera_del_29_aprile_2021_GU_134_07-06-2021.pdf