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1
Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MAGGIO - LUGLIO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA GESTIONE............................................................................................................................ 9
Deroga inquinamento nitrati da attività agricole (Normativa Comunitaria).......................................... 9
Proroga accesso bonus idrico (Normativa Nazionale)............................................................................. 9
Applicazione del deflusso ecologico (Normativa Nazionale) ................................................................ 10
Concessioni di derivazione e modalità di irrigazione (Normativa Nazionale)...................................... 11
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe (Normativa Nazionale) ........................ 11
PNRR: Investimenti fognatura e depurazione (Normativa Nazionale)................................................. 12
Piano Laghetti (Documentazione Nazionale)......................................................................................... 13
Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 13
Legge ratifica Convenzione inquinanti organici persistenti (Normativa Nazionale)............................ 13
Siccità e risorsa idrica: negli ultimi 30 anni 1991-2020 (Documentazione Nazionale)......................... 14
Siccità e impatto sull’agricoltura (Documentazione Internazionale).................................................... 16
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della
politica delle acque (Normativa Comunitaria)....................................................................................... 16
Tutela da progetti e programmi che possono produrre deterioramento dello stato di un corpo idrico
superficiale (Giurisprudenza Comunitaria)............................................................................................ 17
AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.................................................................................... 18
Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in aria linee guida Ispra (Documentazione
Nazionale) ............................................................................................................................................... 18
Quando la proroga di una discarica o altro impianto costituisce modifica sostanziale (Giurisprudenza
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 18
AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ ................................................................................................................ 21
Parchi Nazionali e PNRR (Normativa Nazionale) ................................................................................... 21
Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (Normativa Nazionale)21
Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Sicilia (Normativa Nazionale)........................................... 22
PNRR Direttiva ai Parchi Nazionali su servizi digitali e semplificazione procedure per i servizi degli
Enti Parco (Normativa Nazionale).......................................................................................................... 22
Rapporto sui parametri per valutare la biodiversità (Documentazione Internazionale)..................... 23
Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 25
Quale strumento e procedura per regolare la nuova perimetrazione di un Parco (Giurisprudenza
Nazionale) ............................................................................................................................................... 26
Tagli urgenti nei piani di gestione forestale e necessità della valutazione di incidenza (Giurisprudenza
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 28
ARIA............................................................................................................................................................. 29
Deroghe UE alle emissioni e alla VIA per le centrali a carbone (Normativa Comunitaria) .................. 29
3
Paper su qualità aria nelle città (Documentazione Nazionale)............................................................. 30
Come internalizzare gli impatti economici dell’inquinamento atmosferico sulla mortalità umana
(Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 32
Battere il cancro: il ruolo dell'ambiente in Europa (Documentazione Comunitaria)........................... 33
Superamenti valori limite annuali biossidi di azoto (Giurisprudenza Comunitaria) ............................ 37
BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 38
Attuazione PNRR e rimozione ruolo Soprintendenze regionali (Normativa Nazionali)....................... 38
Estensione poteri Soprintendenza Speciale PNRR (Normativa Nazionale) .......................................... 38
Ristrutturazione edilizia e codice del Paesaggio (Normativa Nazionale) ............................................. 39
Esclusione autorizzazione paesaggistica impianti telefonia mobile temporanei (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 39
Esclusione della VIA non comporta la esclusione della autorizzazione paesaggistica o altra
autorizzazione obbligatoria ex lege per impianti rifiuti (Giurisprudenza Nazionale) .......................... 40
Inedificabilità e limiti pianificazione urbanistica in aree boscate (Giurisprudenza Nazionale)........... 41
Mancata indicazione del rispetto della pianificazione paesaggistica nella legge regionale
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 42
Interventi edilizi di demolizione, ricostruzione e ampliamento e rispetto Piano Paesaggistico
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 44
CACCIA......................................................................................................................................................... 46
Annotazione su tesserino venatorio, controllo anelli specie cacciabili, banca dati richiami vivi
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 46
Disciplina della caccia nei boschi percorsi da incendi (Giurisprudenza Nazionale).............................. 48
ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 50
Linee Guida ISPRA sui documenti settoriali di riferimento per EMAS (Documentazione Nazionale) . 50
Modifica periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per alcuni
prodotti (Normativa Comunitaria)......................................................................................................... 51
Criteri di assegnazione marchio Ecolabel ammendanti (Normativa Comunitaria) .............................. 52
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 53
Garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (Documentazione Comunitaria) ....... 53
Obiettivo riduzione gas serra 55% (Documentazione Comunitaria)..................................................... 54
Condizioni necessarie per l’accettabilità sociale della transizione energetica e verso un’economia a
basso consumo di carbonio (Documentazione Comunitaria) ............................................................... 55
Dichiarazione G7 sui cambiamenti climatici (Documentazione Internazionale).................................. 56
Rapporto ISPRA “Gli indicatori del clima in Italia” (Documentazione Nazionale)................................ 57
I normali climatici 1991-2020 di temperatura e precipitazione in Italia (Documentazione Nazionale)
................................................................................................................................................................. 58
ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 59
Semplificazione documentazione pali e tralicci telefoni mobile (Normativa Nazionale) .................... 59
4
Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G,
basati sulla tecnologia cloud (Normativa Nazionale)............................................................................ 62
Nuove semplificazioni per gli impianti di telefonia mobile (Normativa Nazionale) ............................ 65
Oneri per impianti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)............................................ 66
Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 66
Indagine su percezione 5G in due quartieri di Roma (Documentazione Nazionale)............................ 67
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 69
Raddoppia il carbone in Europa e in Italia nel 2022 (Documentazione Internazionale)...................... 69
PNRR finanziamenti per rafforzamento Smart Grid (Normativa Nazionale)........................................ 69
Finanziamenti per smart gride regioni meno sviluppate (Normativa Nazionale)................................ 69
Dati sistema energetico globale (Documentazione Nazionale) ............................................................ 70
Il nuovo Regolamento UE che stabilisce le condizioni per inserisce gas e nucleare nella tassonomia
verde (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................. 71
Costi di produzione di energia rinnovabile nel 2021 (Documentazione Internazionale)..................... 74
Comunità Energetiche i limiti della azione del Governo Draghi (Documentazione Nazionale)........... 74
Azioni Amministrative e Comportamentali per la riduzione del Fabbisogno Nazionale di Gas Metano
(Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 75
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)........... 76
Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale Normativa Nazionale) ................................ 81
Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 82
Nuova disciplina per l’uso delle risorse geotermiche (Normativa Nazionale) ..................................... 84
Semplificazioni per fotovoltaico in strutture turistiche o termali (Normativa Nazionale) .................. 85
Procedure di semplificazione autorizzazione impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)... 85
Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 87
Comunità energetiche e autorità militari (Normativa Nazionale)........................................................ 88
Autorità di Sistema Portuale e Comunità energetiche (Normativa Nazionale) ................................... 89
Semplificazione per linee elettriche esistenti per trasporto energia da fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 89
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da
fonti fossili (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 90
Riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia (Normativa Nazionale).................. 91
Misure contro aumento prezzi energia (Documentazione Comunitaria)............................................. 91
Fondo per l'innovazione: 1,8 miliardi di € dell'UE per progetti in tecnologie pulite (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 91
Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori (Normativa Nazionale).................. 92
5
PAS per impianti da fonti rinnovabili interessanti più Comuni (Normativa Nazionale) ...................... 92
Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire per impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 92
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 94
Indirizzi per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 94
Disciplina delle zone logistiche semplificate (Normativa Nazionale) ................................................... 95
Rapporto globale sulle crisi alimentari - GRFC (Documentazione Internazionale) .............................. 98
Modalità utilizzo Green Transition Fund (Normativa Nazionale) ......................................................... 98
Individuazione delle Green Communities pilota (Normativa Nazionale)........................................... 100
Obiettivi sviluppo sostenibile della UE: panoramica statistica (Documentazione Comunitaria) ...... 101
Economia verde e transizione ecologica 1° rapporto Censis-Green&Blue (Documentazione
Nazionale) ............................................................................................................................................. 102
Risorse per il finanziamento agevolato a imprese turistiche per interventi di riqualificazione
energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (Normativa Nazionale) ........................ 103
Piattaforma Incentivi.gov. Modalità operative (Normativa Nazionale)............................................. 103
Valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 103
Accertamento della prima rata del PNRR (Normativa Nazionale)...................................................... 105
Piano per la transizione ecologica (Normativa Nazionale).................................................................. 105
Cosa fa il PNRR per la transizione ecologica (Documentazione Nazionale)........................................ 108
Apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (Documentazione Comunitaria) 109
Criteri per agevolazioni ai programmi ambientali nelle aree industriali di crisi (Normativa Nazionale)
............................................................................................................................................................... 110
Supporto al MITE per attuare il PNRR (Normativa Nazionale)............................................................ 111
Coalizione mondiale per la conservazione della terra e degli oceani (Documentazione Internazionale)
............................................................................................................................................................... 111
Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo (Documentazione Comunitaria) ................. 112
Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (Normativa Nazionale) ........................... 113
Transizione ecologica nel settore della ristorazione (Normativa Nazionale)..................................... 114
Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Normativa Comunitaria)............... 115
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)....................... 116
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE........................................................................................................... 118
Partecipazione organizzazioni società civile nei processi di accordi di libero scambio
(Documentazione Comunitaria)........................................................................................................... 118
MARE – PORTI........................................................................................................................................... 119
Disciplina delle zone logistiche semplificate (Normativa Nazionale) ................................................. 119
6
Nuove procedure semplificate per la elettrificazione delle banchine portuali (Normativa Nazionale)
............................................................................................................................................................... 121
Corte dei Conti: l’elettrificazione delle banchine portuali ritarda insieme con la tutela della salute
pubblica (Documentazione Nazionale) ................................................................................................ 123
Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 128
Il monitoraggio della fascia costiera: presentazione della Linea di Costa Italiana 2020
(Documentazione Nazionale) ............................................................................................................... 128
Legge SalvaMare: recupero rifiuti ed economia circolare (Normativa Nazionale) ............................ 129
Canoni di concessione per promuovere traffico ferroviario merci nelle aree demaniali portuali
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 130
MOBILITÀ SOSTENIBILE ............................................................................................................................ 131
L’Europa può disporre di materie prime critiche sufficienti per l’auto elettrica (Documentazione
Internazionale)...................................................................................................................................... 131
Dispositivo intelligente per il riscaldamento del carburante diesel in motori a combustione
convenzionali (Normativa Comunitaria).............................................................................................. 135
Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi – Proposta di Regolamento (Normativa Comunitaria)................. 135
Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (Normativa Nazionale) ...... 136
Ferrobonus e marebonus: ulteriori finanziamenti (Normativa Nazionale)........................................ 136
Risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel (Normativa Nazionale)................................................................................... 136
Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 137
PNRR investimento per ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici (Normativa Nazionale)
............................................................................................................................................................... 137
PNRR Missione 2 - Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile»,
Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» - graduatoria (Normativa Nazionale)............. 138
Trasporti su strada a emissioni zero (Documentazione Comunitaria)................................................ 138
Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di
quelli esistenti (Normativa Nazionale)................................................................................................. 139
PNRR: finanziamento autobus elettrici (Normativa Nazionale).......................................................... 139
NUCLEARE ................................................................................................................................................. 140
Tassonomia verde il Parlamento UE esclude di inserire gas e nucleare (Documentazione
Comunitaria) ......................................................................................................................................... 140
Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari (Normativa Nazionale)... 140
Rapporto GME sul settore nucleare in Europa (Documentazione Nazionale).................................... 141
Modalità iscrizione elenco medici per sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale)............................................................... 143
PROTEZIONE CIVILE................................................................................................................................... 144
7
Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (Normativa Comunitaria)............... 144
Risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 144
Misure lotta attiva agli incendi boschivi (Normativa Nazionale)........................................................ 144
Dichiarazione emergenza idrica Regioni Nord Italia (Normativa Nazionale) ..................................... 144
Dichiarazione emergenza idrica Appennino centrale (Normativa Nazionale) ................................... 145
Incendi in Italia: nel 2021 bruciati il triplo degli ettari del 2020 (Documentazione Nazionale)......... 145
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE .......................................................................................... 147
Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Normativa Nazionale)....... 147
RIFIUTI ....................................................................................................................................................... 150
Criteri di valutazione del rischio per l’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi di bonifica
(Documentazione Nazionale) ............................................................................................................... 150
Osservatorio Bonifiche (Documentazione Nazionale)......................................................................... 150
Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste (Documentazione Nazionale) ............ 151
Interpello su gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico (Documentazione Nazionale)
............................................................................................................................................................... 152
Caricabatteria standardizzato (Normativa Nazionale)........................................................................ 152
Mancato recupero materie prime critiche da RAEE (Documentazione Nazionale)............................ 153
Finanziamenti per i centri di raccolta comunali dei RAEE (Normativa Nazionale)............................. 155
Integrazioni agli obiettivi dei Piani Regionali Rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................... 155
Rapporto Ispra rifiuti speciali 2022 (Documentazione Nazionale) ..................................................... 156
Programma Nazionale Gestione Rifiuti (Normativa Nazionale).......................................................... 157
Gestione rifiuti pirotecnici (Normativa Nazionale).............................................................................. 158
Destinazione parte tassa rifiuti (Normativa Nazionale)...................................................................... 158
Legge SalvaMare: recupero rifiuti ed economia circolare (Normativa Nazionale) ............................ 159
Statuto Consorzio RILEGNO (Normativa Nazionale)............................................................................ 166
Accordo di Programma costi e modalità raccolta rifiuti imballaggi (Normativa Nazionale).............. 167
Linee guida per attuazione Direttiva sulla riduzione plastica (Documentazione Nazionale)............. 167
Programma generale Imballaggi CONAI 2022 (Documentazione Nazionale)..................................... 168
Posizione UE sulla Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti (Normativa
Comunitaria) ......................................................................................................................................... 169
Esclusione della VIA non comporta la esclusione della autorizzazione paesaggistica o altra
autorizzazione obbligatoria ex lege per impianti rifiuti (Giurisprudenza Nazionale) ........................ 170
Divieto inceneritori nel territorio regionale e distanze impianti rifiuti da siti sensibili (Giurisprudenza
Nazionale) ............................................................................................................................................. 171
Gestione dei rifiuti – Affidamento “in houseˮ (Giurisprudenza Comunitaria)................................... 174
SOSTANZE PERICOLOSE ............................................................................................................................ 175
8
Modifica allegato al Regolamento sulla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (Normativa Comunitaria)............................................................................. 175
Definizione nanomateriale (Documentazione Comunitaria) .............................................................. 175
Convenzione commercio prodotti chimici e pesticidi pericolosi (Normativa Comunitaria) .............. 176
Divieto uso biocidi in ambiti territoriali ampi di una regione (Giurisprudenza Nazionale) ............... 176
SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA........................................................................................................... 178
Piani di Bacino e parere Conferenza Stato Regioni (Normativa Nazionale)....................................... 178
Ruolo Autorità di Bacino nelle bonifiche su iniziativa della P.A. (Normativa Nazionale).................. 178
Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale (Normativa Nazionale) .......................... 179
Istituto Forestale Europeo apre sede in Italia (Normativa Nazionale) ............................................... 183
URBANISTICA ............................................................................................................................................ 184
Contributo ai Comuni per demolizione opere abusive (Normativa Nazionale) ................................. 184
Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire per impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 184
VIA VAS...................................................................................................................................................... 186
Modifiche in materia di VIA su opere del PNRR (Normativa Nazionale)............................................ 186
VIA impianti fotovoltaici a terra (Normativa Nazionale) .................................................................... 188
Procedura abilitativa semplificata fotovoltaico e VIA (Normativa Nazionale)................................... 188
Impianti fotovoltaici disciplina transitoria su competenze Stato Regioni (Normativa Nazionale).... 189
Commissioni tecniche VIA e VAS (Normativa Nazionale).................................................................... 189
Pulcinaie soggette a VIA (Normativa Nazionale)................................................................................. 189
Moduli istanza di VIA e presentazione integrazioni (Normativa Nazionale)...................................... 190
La modifica della perimetrazione di un Parco regionale con la legge regionale non richiede la VAS
(Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................. 190
VIGILANZA AMBIENTALE .......................................................................................................................... 193
Assunzioni nelle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (Normativa Nazionale) .......... 193
Copertura costi asseverazioni del rispetto prescrizioni che sanano contravvenzioni ambientali
(Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 193
9
ACQUE TUTELA GESTIONE
Deroga inquinamento nitrati da attività agricole (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione del 29 aprile 2022 relativa alla
concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole.
Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12 della Decisione, è concessa la
deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione
al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto
nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (2), vale a dire
170 kg di azoto.
TESTO DECISIONE 2022/696:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0696&from=IT
Proroga accesso bonus idrico (Normativa Nazionale)
La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 3) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2021.
Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo
comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61
e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con
nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e
colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità
e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211&qid=1655449524060
3
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
10
Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 (4) vengono individuati i soggetti
beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio.
Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite
massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità
immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
La legge di bilancio 2022 (5) lo ha confermato per il 2022 e il 2023.
Esiste un manuale per all’acceso al bonus (6).
Il ministero della Transizione ecologica in una nota pubblicata sul proprio sito ricorda che la data
del 30 giugno è il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel
corso dell'anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici.
LINK ALLA PROROGA
https://www.bonusidricomite.it/home/
Applicazione del deflusso ecologico (Normativa Nazionale)
L’articolo 21-bis della legge 51/2022 (conversione Decreto Legge 21/2022) prevede che
al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire
di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-
quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei
cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità
dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento
dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano
di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo,
nazionale e regionale.
4
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:LEGGE:2021-12-30;234!vig=
6
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/Acqua/BonusIdrico_ManualeBeneficiario.pdf
11
Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle
sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela
ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in
considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la
riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché
dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
TESTO LEGGE 51/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-05-20&atto.codiceRedazionale=22A03102&elenco30giorni=false
COMMENTO
https://terraevita.edagricole.it/irrigazione/deflusso-minimo-ecologico-finalmente-arriva-il-
rinvio/
Concessioni di derivazione e modalità di irrigazione (Normativa Nazionale)
L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 modifica l’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n.1775 (7). In particolare la nuova versione del comma 4 articolo 21 del regio decreto è la
seguente: “Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla
coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la
digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di
acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la
domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio”.
TESTO DECRETO LEGGE 36/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 ha modificato la legge 584
del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 8), in particolare ha introdotto all’articolo 2 della
legge del 1994 il seguente comma:
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa
in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la
dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per
l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a
costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità
di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
7
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775
8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
12
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a
migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione
delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse
all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di
conservazione e di manutenzione delle opere;
i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera
a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 prevede incentivi in favore
dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni degli uffici periferici del
registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 9), per lo svolgimento di specifiche funzioni
di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di
istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.
TESTO DECRETO LEGGE 68/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-06-16&atto.codiceRedazionale=22G00082&elenco30giorni=false
PNRR: Investimenti fognatura e depurazione (Normativa Nazionale)
La Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, è quella dove il Ministero
della Transizione ecologica svolge il maggior numero di attività.
La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un
nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in
linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’economia circolare varato dall’Unione europea.
La Missione è articolata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie
di investimenti e riforme.
La componente 4 (10) riguarda la tutela della risorsa idrica e gli investimenti della misura 4.4. (11)
riguardano fognatura e depurazione
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 fissa i criteri di riparto delle risorse
e quelli di ammissibilità alle stesse relativamente alla suddetta misura 4.4.
Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi della misura suddetta sono
finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in considerazione
delle procedure di infrazione in essere (12), sono pari a 600.000.000,00 euro.
Le risorse sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la
sottoscrizione di Accordi di programma tra le parti interessate: Ministero della transizione
9
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136
10
https://www.mite.gov.it/pagina/componente-4-m2c4-tutela-del-territorio-e-della-risorsa-idrica
11
https://www.mite.gov.it/pagina/misura-4-garantire-la-gestione-sostenibile-delle-risorse-idriche-lungo-l-intero-ciclo-
e-il
12
https://www.mite.gov.it/comunicati/sanzioni-ue-sulla-depurazione-avviati-dal-ministero-dellambiente-124-
interventi-superare
13
ecologica (MITE), regioni o province autonome, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali
(EGATO).
TESTO DECRETO 17/5/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-06-23&atto.codiceRedazionale=22A03638&elenco30giorni=false
Piano Laghetti (Documentazione Nazionale)
L’Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica (13) insieme con Coldiretti hanno presentato il Piano
Laghetti che prevede la creazione di piccoli e medi laghetti sparsi su tutto il territorio
nazionale che permetterebbero di trattenere l'acqua per fini civili, agricoli e di produrre energia
elettrica.
https://www.anbi.it/art/articoli/6128-anbi-il-piano-laghetti-di-coldiretti-e-anbi-contribuira-a-co
https://www.anbi.it/art/articoli/6690-osservatorio-anbi-risorse-idriche-nasce-l-europa-della-sete-
Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti (Normativa Comunitaria)
La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in
vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del
Consiglio.
Il Regolamento (UE) 2019/1021 (14)del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione
all’interno dell’Unione.
La Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 ha stabilito che, in vista della decima
riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione, la posizione da adottare a nome
dell’Unione è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e
dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle
pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza
deroghe specifiche.
Questa sostanza rientra nei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) che non si scompongono
nell'ambiente né nell’organismo umano e possono accumularsi nel tempo. L'esposizione ai PFAS
può causare effetti nocivi sulla salute. Le persone possono venire esposte ai PFAS in diversi modi, e
uno di questi è il cibo. Gli alimenti possono venire contaminati da terreno e acqua inquinati
utilizzati per coltivarli; dai PFAS concentratisi nell’organismo di animali tramite mangimi e acqua;
da imballaggi alimentari contenenti PFAS; o anche da attrezzature contenenti PFAS durante le
lavorazioni alimentari.
TESTO DECISIONE 2022/997:
L_2022168IT.01006301.xml (europa.eu)
Legge ratifica Convenzione inquinanti organici persistenti (Normativa Nazionale)
La legge 12 luglio 2022, n. 93 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
13
https://www.anbi.it/
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315&qid=1658136776939
14
Il Ministero della transizione ecologica é designato quale autorità nazionale competente per
l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione.
Alla legge è allegato il Testo della Convenzione con l’elenco delle sostanze considerate inquinanti
organici persistenti e per questo vietato import ed export (allegato A) o limitata la produzione e
l’uso (allegato B).
TESTO LEGGE 93/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22G00101&elenco30giorni=false
Siccità e risorsa idrica: negli ultimi 30 anni 1991-2020 (Documentazione Nazionale)
Rapporto Ispra secondo il quale In base ai dati attualmente disponibili e alle valutazioni del
modello BIGBANG (Rapporto ISPRA n. 339/2021 e successivi aggiornamenti - 15), la disponibilità di
risorsa idrica media annua in Italia, calcolata sul lungo periodo 1951–2020, ammonta a 469,8 mm,
corrispondenti per il territorio nazionale a un volume di circa 141,9 miliardi di metri cubi, dei quali
circa 64 miliardi di metri cubi sono il volume che ricarica gli acquiferi.
Il valore annuo medio di risorsa idrica disponibile per l’ultimo trentennio 1991–2020,
corrispondente a 445,2 mm (ca. 134,5 mld m3), rappresenta una riduzione di 104,8 mm (ovvero –
19%) rispetto al valore annuo medio di 550 mm (ca. 166 mld m3) del trentennio 1921–1950, così
come stimato dalla Conferenza Nazionale delle Acque tenutasi nel 1971 e che rappresenta il valore
di riferimento storico.
Per avere una valutazione della disponibilità idrica completa, che cioè tenga conto anche
dell’aliquota di risorsa idrica proveniente dall’esterno del territorio nazionale (c.d. actual external
inflow), è possibile utilizzare la stima, di 8,8 miliardi di metri cubi, fornita dalla banca dati della
FAO “AQUASTAT – FAO's Global Information System on Water and Agriculture”. Sulla base quindi
dei dati del BIGBANG e di AQUASTAT sopra richiamati, la risorsa idrica rinnovabile media annua
complessiva (RWRs-Renewable Water Resources) potenzialmente utilizzabile ammonta, per il
periodo 1991–2020, a 143,3 miliardi di metri cubi.
Per quanto riguarda le tendenze o i possibili scenari futuri, andando a considerare i possibili
impatti a breve, medio e lungo termine dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e in
particolare sulla disponibilità di risorsa idrica, la situazione che emerge dalle valutazioni effettuate
dall’ISPRA è decisamente poco rassicurante (Report SNPA n. 21/2021; Braca et al., 2019 - 16).
Infatti, da una prima analisi condotta dall’ISPRA (FIGURA 5), si prevede che per effetto dei
cambiamenti climatici ci possa essere a livello nazionale una riduzione della disponibilità di risorsa
idrica di circa: ▪ il 10% nella proiezione a breve termine, nel caso si adotti un approccio di
mitigazione aggressivo nella riduzione delle emissioni di gas serra (scenario IPCC RCP2.6); ▪ il 40%
(con punte del 90% per il sud Italia) nella proiezione a lungo termine, ipotizzando che la crescita
delle emissioni di gas serra mantenga i ritmi attuali (scenario IPCC RCP8.5 «business as usual» più
gravoso in termini di emissioni).
Il prelievo totale medio annuo per l’Italia si aggirerebbe sui 37,7 miliardi di metri cubi. Tale valore
risulta in linea con quanto pubblicato dall’Istat, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua
15
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-bilancio-idrologico-gis-based-a-scala-nazionale-su-
griglia-regolare-bigbang
16
https://www.snpambiente.it/2021/06/30/rapporto-sugli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici-edizione-
2021/
15
del 22 marzo 2017 (17), che, pur limitandosi al solo 2012, fornisce un valore complessivo dei
prelievi per le principali attività in Italia di 34,2 miliardi di metri cubi.
Sulla base di queste informazioni è possibile valutare la pressione dei prelievi sulla risorsa
utilizzando l’indicatore WEI-Water Exploitation Index, calcolato come rapporto tra prelievi medi
annui (37,7 mld m3 ) e risorsa idrica rinnovabile media annua di lungo periodo (143,3 mld m3 ). Il
valore di WEI di 26,3% che così si ottiene, essendo superiore alla soglia del 20%, è rappresentativo
di una situazione di stress idrico. Sopra il 40% lo stress idrico sarebbe “molto grave” e l’utilizzo
della risorsa idrica non sarebbe sostenibile (Raskin et al., 1997; Alcamo et al., 2000). Si tratta,
ovviamente, di valutazioni aggregate e a grande scala, che tuttavia sono le uniche possibili non
essendo di fatto disponibili per l’intero territorio nazionale valori di maggior dettaglio, in
particolare dei prelievi, in termini di risoluzione sia temporale sia spaziale. Non è, inoltre, possibile
effettuare una valutazione del “consumo effettivo” della risorsa idrica, ossia del prelievo al netto
delle restituzioni, non essendo note, nella maggior parte dei casi, le restituzioni di acqua dopo
l’uso.
Rispetto a una condizione di scarsità idrica risulta ancor più di interesse il tema delle perdite in
rete relativamente al servizio di distribuzione dell’acqua potabile. Le statistiche dell’Istat sull’acqua
per gli anni 2019-2021 (18), rivelano che nel 2020, nei 109 Comuni capoluogo di provincia/città
metropolitana (dove risiede il 30% circa della popolazione italiana), il servizio di distribuzione
dell’acqua potabile è stato caratterizzato da perdite in rete dell’ordine del 36%, il che si traduce
nel fatto che a fronte di un prelievo di 370 litri per abitante al giorno, quelli effettivamente
utilizzati sono 236. Sebbene ancora notevoli, le analisi dell’Istat evidenziano che le perdite totali di
rete si riducono di circa un punto percentuale (rispetto al 2018), proseguendo la tendenza iniziata
nel 2018, quando a seguito della siccità del 2017 venne avviata una serie di interventi.
CONCLUSIONI E PROPOSTE
Tutto quanto descritto in precedenza ci può aiutare a riflettere sulle condizioni in cui versa la
risorsa idrica e sulle modalità di gestione anche alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici che
sono già oggi ampiamente presenti. Appare evidente che una gestione sostenibile, adattiva e pro-
attiva della risorsa richieda innanzitutto di disporre di un monitoraggio sistematico e omogeneo a
scala nazionale delle portate, dei prelievi e delle restituzioni. Sebbene limitatamente alle portate,
è in corso un intervento ad hoc del Piano Operativo Ambiente (19) promosso dal MiTE sul Fondo di
Sviluppo e Coesione e coordinato a livello nazionale dall’ISPRA; esso tuttavia ha una copertura
temporale di un triennio, mentre sarebbe necessario che tale attività fosse sostenuta da fondi
ordinari. Senza tali informazioni, non è possibile valutare la consistenza della risorsa disponibile e
stimare gli effetti dei differenti scenari di utilizzo (specie nel corso di eventi di siccità e/o di scarsità
idrica), nonché la sostenibilità degli utilizzi rispetto alla risorsa rinnovabile.
Una gestione adattiva inoltre implica la necessità di adottare regimi concessori dinamici, in grado
di adattarsi alla effettiva disponibilità di una risorsa, sulle cui variazioni, incidono in maniera
sempre maggiore gli effetti dei cambiamenti climatici, così come l’evidenza di trend negativi della
disponibilità dovrebbe orientare a un utilizzo più parsimonioso della risorsa che renda strutturali,
ad esempio, il passaggio a colture meno idroesigenti, l’utilizzo di tecnologie di irrigazione di tipo
17
Giornata mondiale dell’acqua – Le statistiche dell’Istat: https://www.istat.it/it/files/2017/03/Focus_acque.pdf
18
4 Le statistiche dell’Istat sull’acqua | anni 2019-2021, report:
https://www.istat.it/it/files/2022/03/REPORTACQUA2022.pdf
19
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2021/02/avviato-il-progetto-
sul-bilancio-idrologico-nazionale
16
non dispersivo, il riuso e il riciclo delle acque, la riduzione delle perdite in rete nei sistemi di
distribuzione.
TESTO RAPPORTO ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/notizie/nota_ispra-
_siccita_dispon_idrica_luglio2022.pdf
Siccità e impatto sull’agricoltura (Documentazione Internazionale)
Studio pubblicato su Scientific Reports sull’impatto della siccità sulle coltivazioni.
Le colture multiuso come mais, riso, soia e grano sono fondamentali nel dibattito sulla sicurezza e
sostenibilità di cibo, terra, acqua ed energia. Sebbene esistano forti prove sugli effetti della
variabilità climatica sulla produzione di queste colture, finora i vari aspetti della siccità - entità,
frequenza, durata e tempistica - sono stati affrontati principalmente separatamente, per una parte
limitata della stagione colturale, o in relazione ad aree regionali.
Lo studio fornisce una valutazione più completa su come la siccità con i suoi modelli complessi,
dimostrino una correlazione agli impatti negativi sulla resa delle colture su scala globale.
L'entità e la frequenza della variabilità climatica e della resa sono analizzate congiuntamente dal
1981 al 2016 considerando siccità multiscala, cioè condizioni di siccità che si verificano con tempi
diversi lungo l'intera stagione agricola, attraverso due indicatori analoghi e standardizzati che
consentono il confronto tra colture, paesi e anni. Principalmente il frumento invernale e poi il
frumento primaverile, la soia e la principale stagione del mais rivelano un'elevata suscettibilità alla
resa in condizioni di siccità più complesse di quelle valutate in precedenza. La seconda stagione del
mais e del riso presentano rispettivamente risultati meno marcati e più incerti.
Nel complesso, l'Europa meridionale e orientale, le Americhe e l'Africa subsahariana presentano
una suscettibilità multi-raccolto, con l'Europa orientale, il Medio Oriente e l'Asia centrale che
appaiono regioni critiche per la coltura più vulnerabile, che è il frumento.
Infine, le perdite di resa per frumento e soia peggiorano chiaramente quando si passa da siccità
moderata a siccità estrema su più livelli.
TESTO STUDIO:
https://www.nature.com/articles/s41598-022-09611-0
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione
nel settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria)
L’articolo 8-ter della Direttiva 2008/105/UE prevede che la Commissione stabilisce un elenco di
controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione
allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo
16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (20), per integrare i dati provenienti, tra l’altro, dalle
analisi e dagli esami ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE (Caratteristiche del distretto
idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo
idrico) e dai programmi di monitoraggio ai sensi dell’articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle
acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della stessa Direttiva
2000/60/CE.
20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&qid=1659452093438&from=IT#tocId18
17
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/1307 della Commissione del 22 luglio 2022 ha istituito ai
sensi del sopra citato articolo 8-ter della Direttiva 2008/105/UE un elenco di controllo delle
sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque.
TESTO DECISIONE 2022/1307:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1307&from=IT
Tutela da progetti e programmi che possono produrre deterioramento dello stato di
un corpo idrico superficiale (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia UE con sentenza del 5 maggio 2022 si è così pronunciata l’articolo 4 della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (21), che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel
senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma
o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque,
di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su
queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa
incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un «deterioramento»
ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un
programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può
provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato,
anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni
previste all’articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.
Per quanto riguarda la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, non
definita nella direttiva 2000/60, la Corte ha precisato che sussiste un deterioramento dello stato di
un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva,
quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V di detta direttiva si
degradi di una classe, anche laddove tale deterioramento non si traduca in un deterioramento
nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, nel caso in cui
l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trovi già nella classe più bassa,
qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato di un
corpo idrico superficiale (sentenza del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C-346/14,
EU:C:2016:322, punto 59 - 22)
TESTO SENTENZA 5/5/2022:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258871&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4042801
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120&qid=1659604461797
22
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-346/14&language=IT
18
AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in aria linee guida Ispra
(Documentazione Nazionale)
Con Delibera n° 170/2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente è
stato approvato il documento: “Linee Guida - Proposta prescrizioni/condizioni sui Sistemi di
Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi
AIA”.
TESTO DELIBERA 170/2022
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/06/Delibera-170-LLGG-SME-Def.pdf
Quando la proroga di una discarica o altro impianto costituisce modifica sostanziale
(Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 2 giugno 2022 è intervenuta per rispondere alla richiesta di
rinvio pregiudiziale del giudice di uno stato membro in relazione alla questione se la proroga di
una discarica per la terza volta oltre il termine della fine di esercizio della stessa possa costituire
modifica sostanziale ai sensi del punto 9 articolo 3 della Direttiva 2010/75/UE (23) e quindi
richiedere l’avvio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.
Come è noto il rinvio pregiudiziale è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato
sull'Unione europea (TUE - 24) e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE - 25)
La sentenza della Corte di Giustizia esclude che una proroga senza modifiche impiantistiche e
senza quindi possibili effetti su ambiente e salute pubblica possa essere definita sostanziale e
comportare sostanzialmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo però,
come affermato da precedente sentenza sempre della Corte di Giustizia su un altro caso simile,
non esclude la necessità nel caso di proroghe prolungate (anni come nel caso della discarica della
nuova sentenza) la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a questa proroga
anche se gli interventi legati alla proroga riguardano il miglioramento dell’impianto energetico
esistente anche ai fini della tutela ambientale.
Vediamo entrambe queste sentenze
DEFINIZIONE MODIFICA SOSTANZIALE (punto 9 articolo 3 Direttiva 2010/75/UE)
“9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di
incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti
negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;”.
23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-
20110106&qid=1654266569219&from=IT#tocId3
24
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
19
QUESTIONE PREGIUDIALE AFFRONTATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Il giudice nazionale ha rinviato alla Corte di Giustizia la seguente domanda pregiudiziale: “… se
l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che il mero
prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le
dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità
totale, costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.”
Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere
qualificata come «sostanziale» a due condizioni
1. la prima relativa al contenuto della modifica;
2. la seconda alle sue potenziali conseguenze.
Secondo la Corte di Giustizia tali due condizioni sono cumulative.
In altri termini una modifica di un impianto assoggettato ad AIA (come la discarica del caso oggetto
della sentenza) cmq per essere sostanziale la modifica deve avere anche solo potenzialmente
effetti negativi su ambiente e salute umana. Ma questo non basta occorre altresì che la modifica
riguardi le caratteristiche o il funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o
dell’impianto.
Ora nel caso in esame, secondo la Corte di Giustizia la mera proroga della durata della messa in
discarica dei rifiuti:
1. non modifica, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista
nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento” dell’impianto;
2. non modifica neppure il funzionamento o le caratteristiche della discarica.
Conclude quindi la Corte di Giustizia che “nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona la
durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve
necessariamente figurare nell’autorizzazione” per cui la stessa Direttiva non la si può interpretare
nel senso che essa impone che un semplice prolungamento dell’utilizzazione costituisca oggetto di
una nuova autorizzazione.
Diverso sarebbe precisa la sentenza della Corte di Giustizia il caso in cui la proroga della durata
della discarica si accompagnasse ad una modifica delle dimensioni massime approvate
dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale.
LA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 2019 SULLA APPLICABILITA' DELLA VIA AD UN PROROGA
SIGNIFICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO ENERGETICO IN DISMISSIONE (NEL CASO
CENTRALI NUCLEARI)
La questione affrontata da questa sentenza (29 luglio 2019 causa C-411/17 26) riguarda l’ipotesi di
rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di
una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti
connessi alla sicurezza per le centrali nucleari e se questo rinvio possa essere esentato dalla VIA
per motivi imperativi d’interesse generale, legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia
elettrica per il paese.
26
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216539&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=3881117
20
Secondo la sentenza del 2019 gli interventi legati alla proroga della durata della centrale pur
riguardando miglioramenti per la tutela dell’ambiente e per l’efficientamento dell’impianto
comporterebbero non soltanto miglioramenti nelle strutture esistenti ma anche la realizzazione di
tre edifici, due dei quali destinati ad ospitare i sistemi di ventilazione e il terzo una struttura
antincendio. Orbene, detti lavori sono tali da incidere sulla realtà fisica dei siti interessati, ai sensi
della giurisprudenza della Corte e quindi rientrerebbero nella definizione di progetto
della Direttiva VIA 2011/92/UE lettera a) paragrafo 2 articolo 1: “a) «progetto»: — la realizzazione
di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, — altri interventi sull’ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;”. Quindi in questo
caso, a differenza del caso della discarica della sentenza più recente, siamo nella definizione di
progetto ai sensi della applicazione della VIA relativamente al primo trattino: lavori di costruzione
o di altre opere.
Aggiunge poi questa sentenza del 2019 due altri principi significativi:
1. Ne può eludere, aggiunge la Corte di Giustizia, la applicazione della VIA il fatto che la proroga
derivi da necessità ne garantire la sicurezza nazionale di produzione di energia elettrica salvo che
lo stato membro abbia dimostrato di avere esaminato se sia opportuna un’altra forma di
valutazione, abbia messo a disposizione del pubblico interessato le informazioni ottenute in tale
ambito, e abbia informato la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che
giustificano l’eccezione concessa e fornire alla stessa le informazioni che essi mettono,
eventualmente, a disposizione dei propri cittadini. tali obblighi non costituiscono mere formalità,
bensì condizioni destinate a garantire il rispetto, per quanto possibile, degli obiettivi perseguiti
dalla direttiva VIA.
2. in relazione alla questione se il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un
giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di
misure come quelle del caso qui esaminato, che siano state adottate in violazione degli obblighi
sanciti dalle direttive VIA e habitat, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni
imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione
dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe
far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto
mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a
tale illegittimità, vale a dire per permettere la applicazione della VIA e della Valutazione di
Incidenza.
SENTENZA 2/6/2022:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D21DF89160F1EA990C2491DA
309ABBFB?text=&docid=260185&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=2781735
21
AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ
Parchi Nazionali e PNRR (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Finanze 3 febbraio 2022 modifica il decreto 6 agosto 2021(27) di assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione
In particolare la modifica prevede che fermo restando l'importo complessivo, l'investimento di cui
alla Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali, a titolarità
del Ministero della transizione ecologica, é articolato in tre sub-investimenti in base al prospetto in
allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto.
TESTO DECRETO 3/2/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22A02888&elenco30giorni=false
Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale
(Normativa Nazionale)
Con Decreto 31 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica in attuazione del comma 3
articolo 13 del testo unico foreste e filiere di foreste (28) individua i Centri nazionali per lo
studio e la conservazione della biodiversità forestale. L’articolo 2 elenca i centri.
I Centri sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e
possono coadiuvare le regioni nell'individuazione dei materiali di base collaborando con i Centri di
ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse
genetiche forestali.
I Centri assicurano e perseguono:
a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la
salvaguardia della biodiversità di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi
le specie più rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti;
b) la cura di specifiche attività di studio e modalità di conservazione del germoplasma forestale, di
cui alla lettera a) e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale.
TESTO DECRETO 31/3/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03586&elenco30giorni=false
27
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556
28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
22
Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sicilia (Normativa
Nazionale)
La Regione Biogeografica Mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta,
parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra,
per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne.
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
Decreto MITE 10/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-06-22&atto.codiceRedazionale=22A03636&elenco30giorni=false
PNRR Direttiva ai Parchi Nazionali su servizi digitali e semplificazione procedure per i
servizi degli Enti Parco (Normativa Nazionale)
La misura M2C4 - Investimento 3.2 “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine
protette” con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e
digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette
nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa
delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
attraverso la realizzazione di tre subinvestimenti: “Conservazione della natura - monitoraggio delle
pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”, orientato a rafforzare l’azione
di monitoraggio attraverso strumentazione avanzata; “Servizi digitali ai visitatori dei parchi
nazionali e delle aree marine protette”, finalizzato a creare le condizioni per uno sviluppo socio-
economico basato sull’utilizzo sostenibile del capitale naturale attraverso servizi e attività
incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia, artigianato, arte, cultura, ecc.) e, al
contempo, a promuovere educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del turismo
sostenibile e dell’uso consapevole di risorse; “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure
per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”, orientato alla semplificazione
amministrativa tramite la digitalizzazione e la facilitazione di accesso alle procedure per i cittadini,
le imprese e i visitatori dei Parchi nazionali e delle aree marine protette.
Con Decreto 23 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica sono state approvate le
direttive agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette, volta a definire il piano di attività, le
tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione dei due sub-investimenti “Servizi digitali ai
visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione
delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”.
La Direttiva tratta:
1. servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
2. digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dalle aree protette -
semplificazione amministrativa
3. indicatori: al fine di verificare il raggiungimento delle finalità dell'Investimento attraverso
l'utilizzo dei servizi digitali sviluppati, é realizzata ed utilizzata la raccolta di dati sui seguenti
23
indicatori, distinta per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta: • Numero di utenti dei
servizi, distinto per tipologia di servizio; • Grado di soddisfazione degli utenti, distinto per tipologia
di servizio.
TESTO DECRETO 23/3/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22A03719&elenco30giorni=false
Rapporto sui parametri per valutare la biodiversità (Documentazione Internazionale)
L’Assessment report on the diverse values and valuation of nature dell’Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES - 29) valuta, sulla base dei parametri
IBPES, lo stato della biodiversità .
Il modo in cui la natura è valutata nelle decisioni politiche ed economiche è sia un fattore chiave
della crisi globale della biodiversità sia un'opportunità vitale per affrontarla, secondo una
valutazione metodologica di quattro anni condotta da 82 scienziati ed esperti di spicco di ogni
regione del mondo.
Approvato dai rappresentanti dei 139 Stati membri dell'Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), il rapporto di valutazione sui diversi valori e la
valutazione della natura rileva che esiste un'attenzione globale dominante sul breve termine
profitti e crescita economica, spesso escludendo la considerazione di molteplici valori della natura
nelle decisioni politiche.
Le decisioni economiche e politiche hanno privilegiato prevalentemente determinati valori della
natura, in particolare valori strumentali della natura basati sul mercato, come quelli associati al
cibo prodotto in modo intensivo. Sebbene spesso privilegiati nel processo decisionale, questi valori
di mercato non riflettono adeguatamente il modo in cui i cambiamenti della natura influiscono
sulla qualità della vita delle persone. Inoltre, il processo decisionale trascura i molti valori non di
mercato associati ai contributi della natura alle persone, come la regolamentazione del clima e
l'identità culturale.
“Con oltre 50 metodi e approcci di valutazione, non mancano i modi e gli strumenti per rendere
visibili i valori della natura”, ha affermato la Prof.ssa Unai Pascual (Spagna/Svizzera), che ha co-
presieduto l'Assessment insieme alla Prof. Patricia Balvanera (Messico), Prof. Mike Christie (Regno
Unito) e Dott.ssa Brigitte Baptiste (Colombia). “Solo il 2% degli oltre 1.000 studi esaminati consulta
le parti interessate sui risultati della valutazione e solo l'1% degli studi ha coinvolto le parti
interessate in ogni fase del processo di valutazione della natura. Quello che scarseggia è l'uso di
metodi di valutazione per affrontare le asimmetrie di potere tra le parti interessate e per
incorporare in modo trasparente i diversi valori della natura nel processo decisionale".
Profondamente interdisciplinare e, sulla base di un'ampia revisione condotta da esperti in scienze
sociali, economia e discipline umanistiche, la valutazione dei valori si basa su oltre 13.000
riferimenti, inclusi articoli scientifici e fonti di informazione provenienti dalla conoscenza indigena
e locale. Si basa inoltre direttamente sulla valutazione globale dell'IPBES del 2019, che ha
identificato il ruolo della crescita economica come un fattore chiave per la perdita della natura,
con 1 milione di specie di piante e animali ora a rischio di estinzione.
Per aiutare i responsabili politici a comprendere meglio i modi molto diversi in cui le persone
concepiscono e apprezzano la natura, il Rapporto fornisce una tipologia nuova e completa dei
valori della natura. La tipologia evidenzia come diverse visioni del mondo e sistemi di conoscenza
influenzino i modi in cui le persone interagiscono e apprezzano la natura.
29
https://ipbes.net/
24
Per rendere questa tipologia utile al processo decisionale, gli autori presentano quattro
prospettive generali. Questi sono: vivere da, con, dentro e come natura. Vivere dalla natura
enfatizza la capacità della natura di fornire risorse per sostenere i mezzi di sussistenza, i bisogni e i
desideri delle persone, come cibo e beni materiali. Vivere con la natura si concentra sulla vita
"diversa da quella umana", come il diritto intrinseco dei pesci in un fiume a prosperare
indipendentemente dai bisogni umani. Vivere nella natura si riferisce all'importanza della natura
come ambiente per il senso del luogo e dell'identità delle persone. Vivere come la natura vede il
mondo naturale come una parte fisica, mentale e spirituale di se stessi.
Il rapporto rileva che il numero di studi che valutano la natura è aumentato in media di oltre il 10%
all'anno negli ultimi quattro decenni. L'obiettivo più importante dei recenti studi di valutazione
(2010-2020) è stato il miglioramento della condizione della natura (65% degli studi di valutazione
esaminati) e il miglioramento della qualità della vita delle persone (31%), con solo il 4%
concentrato sul miglioramento delle problematiche relative a giustizia sociale. Il 74% degli studi
valutativi si è concentrato sui valori strumentali, con il 20% sui valori intrinseci e solo il 6% sui
valori relazionali.
“Riconoscere e rispettare le visioni del mondo, i valori e la conoscenza tradizionale delle
popolazioni indigene e delle comunità locali consente alle politiche di essere più inclusive, il che si
traduce anche in risultati migliori per le persone e la natura”, ha affermato il dott. Baptiste.
"Inoltre, riconoscere il ruolo delle donne nella gestione della natura e superare le asimmetrie di
potere spesso legate allo status di genere, può favorire l'inclusione della diversità dei valori nelle
decisioni sulla natura".
Il Rapporto rileva che esistono una serie di valori profondamente radicati che possono essere
allineati con la sostenibilità, sottolineando principi come unità, responsabilità, amministrazione e
giustizia, sia nei confronti delle altre persone che della natura. "Spostare il processo decisionale
verso i molteplici valori della natura è una parte davvero importante del cambiamento
trasformativo a livello di sistema necessario per affrontare l'attuale crisi globale della biodiversità",
ha affermato il dott. Balvanera. "Ciò comporta la ridefinizione dello 'sviluppo' e della 'buona qualità
della vita' e il riconoscimento dei molteplici modi in cui le persone si relazionano tra loro e con il
mondo naturale".
Gli autori identificano quattro "punti di leva" centrati sui valori che possono aiutare a creare le
condizioni per il cambiamento trasformativo necessario per un futuro più sostenibile e giusto:
1. Riconoscere i diversi valori della natura
2. Incorporare la valutazione nel processo decisionale
3. Riformare le politiche e le normative per interiorizzare i valori della natura
4. Spostare le norme e gli obiettivi sociali sottostanti per allinearli agli obiettivi globali di
sostenibilità e giustizia
Tra gli altri strumenti offerti dal Rapporto per rafforzare la considerazione di una maggiore
diversità dei valori della natura nel processo decisionale vi sono: un'esplorazione dei punti di
ingresso per la valutazione in tutte le parti del ciclo politico; sei linee guida interconnesse
incentrate sui valori per promuovere percorsi di sostenibilità; una valutazione del potenziale dei
diversi strumenti di politica ambientale per sostenere il cambiamento trasformativo verso futuri
più sostenibili e giusti rappresentando valori diversi e un'illustrazione dettagliata delle capacità
richieste dai decisori per promuovere la considerazione e l'inclusione dei diversi valori della natura
nelle decisioni .
"La biodiversità si sta perdendo e i contributi della natura alle persone vengono degradati più
velocemente ora che in qualsiasi altro momento della storia umana", ha affermato Ana María
Hernández Salgar, presidente dell'IPBES. “Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il nostro attuale
approccio alle decisioni politiche ed economiche non tiene sufficientemente conto della diversità
25
dei valori della natura. La valutazione dei valori IPBES viene pubblicata in un momento
estremamente importante, appena prima dell'accordo previsto entro la fine dell'anno dalle parti
della Convenzione sulla diversità biologica su un nuovo quadro globale per la biodiversità per il
prossimo decennio. Le informazioni, l'analisi e gli strumenti offerti dalla Valutazione dei Valori
danno un contributo inestimabile a tale processo, al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e allo spostamento di tutte le decisioni verso risultati migliori incentrati sui valori per le
persone e il resto della natura”.
TESTO COMPLETO DEL RAPPORTO:
https://www.unep.org/resources/report/assessment-report-diverse-values-and-valuation-
nature
Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga
(Normativa Nazionale)
L’articolo 32 della legge 79/2022 che ha convertito il Decreto Legge 36/2022 prevede che
per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di
infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza per i siti
tutelati dalla normativa sulla biodiversità (articolo 5 DPR 357/1997). L'operatore di rete si limita a
comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla
verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonche' una
descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.
Ovviamente questa autodichiarazione non esiste nella norma speciale sulla tutela della
biodiversità quindi appare in netto contrasto non solo con l’articolo 5 DPR 357/1997 ma anche con
la Direttiva UE da cui promana. Non a caso le Linee Guida per lo svolgimento della Valutazione di
Incidenza (Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 - 30) nel caso di
deroga a valutazione di incidenza perchè il piano o progetto pur riguardando un sito habitat o
producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico, è
comunque richiesta la adozione di misure compensative per tutelare il sito habitat che richiedono
una istruttoria da valutare preventivamente da parte della autorità competente non certo una
autodichiarazione.
TESTO LEGGE 79/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&elenco30giorni=false
30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT
26
Quale strumento e procedura per regolare la nuova perimetrazione di un Parco
(Giurisprudenza Nazionale)
Viene impugnata, da parte del Governo, la decisione della Regione di modificare la perimetrazione
di un Parco regionale con una legge regionale e non un provvedimento amministrativo richiesto
dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991 (31), che la giurisprudenza
costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. e cui, pertanto, la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la
Regione Lazio avrebbe «eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle
comunità montane» nella gestione dell’area protetta.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 115 del 9 maggio 2022 dichiara la non fondatezza della
impugnazione per i seguenti motivi.
RELATIVAMENTE AGLI STRUMENTI PER MODIFICARE IL PERIMETRO DI UN PARCO REGIONALE
L’articolo 23 della legge 394/1991 stabilisce che i parchi (e le riserve naturali) regionali siano
istituiti con legge regionale, la quale – tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’art. 22,
comma 1, lettera a) (altra norma evocata a parametro interposto) – deve definire la
perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, nonché individuare il soggetto per la
gestione del parco, indicare gli elementi del piano per il parco e i princìpi del relativo regolamento.
Il richiamato art. 22, comma 1, lettera a), stabilisce, inoltre, che al procedimento di istituzione
dell’area protetta debbano partecipare le Province, le Comunità montane e i Comuni interessati.
La legge quadro nulla dispone, invece, su come debba essere operata la perimetrazione definitiva
dell’area protetta regionale o una sua successiva riperimetrazione.
Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l’autonomia regionale,
purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del 1991. Ne consegue che
− per quel che riguarda la perimetrazione definieva, la quale segue quella provvisoria fafa al
momento dell’istituzione dell’area protetta – è «implicito nel sistema legislativo statale che [essa]
possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in
particolare al piano del parco» (sentenza n. 134 del 2020); mentre per quel che riguarda la
riperimetrazione – la quale presuppone un’area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque,
non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto
a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso deve
«osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione
provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le
autonomie locali» (ancora sentenza n. 134 del 2020).
RELATIVAMENTE ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE, DELLE
COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI NELLA PROCEDURA DI RIPERIMETRAZIONE.
In punto di fatto − sulla scorta di quanto dedofo dalla Regione, non contraddefo specificamente
dal ricorrente, nonché della documentazione versata in atti − va rilevato che: il sefore interessato
dall’ampliamento del parco naturale regionale è collocato interamente all’interno del territorio
comunale di Arsoli; in data 3 luglio 2017 era stata convocata dalla Regione Lazio una conferenza
finalizzata alla redazione del documento di indirizzo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della
legge quadro; all’esito di tale convocazione, il documento di indirizzo è stato redatto e quindi
sottoscritto, in data 2 agosto 2017, dalla Città metropolitana di Roma, dal Comune di Arsoli e dalla
X Comunità montana dell’Aniene.
31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394
27
Deve quindi ritenersi che al procedimento di ampliamento del perimetro dell’area protetta, in
linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394 del 1991,
abbiano partecipato tutti gli enti locali interessati.
In assenza di una chiara previsione statale, la quale, a tutela dell’ambiente, imponga che, in sede
di ampliamento del parco, debbano essere sentiti tutti gli enti locali il cui territorio ricade
all’interno dell’area protetta, al procedimento che provvede alla variazione in aumento della
perimetrazione devono partecipare i soli enti esponenziali del territorio interessato da tale
variazione; variazione che – merita di essere ricordato – è disposta in via provvisoria e determina
l’applicazione di un regime “vincolistico” ai territori interessati: si tratta delle misure di
salvaguardia previste ai sensi del più volte richiamato art. 22, comma 1, lettera a), della legge
quadro, e nel caso di specie disposte dall’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, per
mezzo del richiamo delle misure di cui all’art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n.
29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).
D’altro canto, gli altri enti locali ricompresi nell’area protetta dovranno essere consultati – anche
per la riperimetrazione definitiva – in sede di modifica del piano per il parco, il cui adeguamento è
espressamente previsto dal comma 2 della disposizione impugnata: non solo, infatti, l’art. 12,
comma 3, della legge quadro stabilisce che tale piano è adottato e predisposto dall’Ente parco
dopo che su di esso la Comunità del parco (costituita, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge
quadro, dai presidenti delle Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle
Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco: art. 10, comma 1, della
legge quadro) ha espresso un proprio parere, ma, similmente, anche l’art. 16 della citata legge reg.
Lazio n. 29 del 1997 prevede che un parere obbligatorio sul piano sia espresso dalla comunità
dell’area naturale protetta.
NELLA MODIFICA DI PERIMETRAZIONE DEL PARCO NON OCCORRE LA VAS SE SI USA LA LEGGE
REGIONALE E NON UNA VARIANTE AL PIANO
Quanto agli ulteriori profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, concernenti la supposta
violazione della normativa statale ed europea, sul rilievo che la riperimetrazione del parco
andrebbe assoggettata a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza
ambientale, trattasi di questioni strettamente connesse con quelle sinora affrontate, perché si
basano sul presupposto, come si è visto non condivisibile, che la riperimetrazione del parco
regionale debba essere effettuata necessariamente per mezzo del piano per il parco, dopo avere
compiuto VAS e VINCA.
Avendo la Regione Lazio scelto di seguire il procedimento legislativo per la perimetrazione
provvisoria del parco, demandando al piano del parco – oltre alla previsione degli interventi di
gestione dell’area protetta – la sua perimetrazione definitiva, sarà in quella sede che potranno
svolgersi le verifiche richieste dalla normativa ambientale nazionale ed europea, come del resto è
previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che impone la VAS, per l’appunto, per il
piano del parco,
TESTO SENTENZA 115/2022:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=115
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
New Lex Maggio -Luglio 2022.pdf
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  • 1. 1 Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MAGGIO - LUGLIO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA GESTIONE............................................................................................................................ 9 Deroga inquinamento nitrati da attività agricole (Normativa Comunitaria).......................................... 9 Proroga accesso bonus idrico (Normativa Nazionale)............................................................................. 9 Applicazione del deflusso ecologico (Normativa Nazionale) ................................................................ 10 Concessioni di derivazione e modalità di irrigazione (Normativa Nazionale)...................................... 11 Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe (Normativa Nazionale) ........................ 11 PNRR: Investimenti fognatura e depurazione (Normativa Nazionale)................................................. 12 Piano Laghetti (Documentazione Nazionale)......................................................................................... 13 Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 13 Legge ratifica Convenzione inquinanti organici persistenti (Normativa Nazionale)............................ 13 Siccità e risorsa idrica: negli ultimi 30 anni 1991-2020 (Documentazione Nazionale)......................... 14 Siccità e impatto sull’agricoltura (Documentazione Internazionale).................................................... 16 Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria)....................................................................................... 16 Tutela da progetti e programmi che possono produrre deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale (Giurisprudenza Comunitaria)............................................................................................ 17 AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.................................................................................... 18 Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in aria linee guida Ispra (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................... 18 Quando la proroga di una discarica o altro impianto costituisce modifica sostanziale (Giurisprudenza Comunitaria) ........................................................................................................................................... 18 AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ ................................................................................................................ 21 Parchi Nazionali e PNRR (Normativa Nazionale) ................................................................................... 21 Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (Normativa Nazionale)21 Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sicilia (Normativa Nazionale)........................................... 22 PNRR Direttiva ai Parchi Nazionali su servizi digitali e semplificazione procedure per i servizi degli Enti Parco (Normativa Nazionale).......................................................................................................... 22 Rapporto sui parametri per valutare la biodiversità (Documentazione Internazionale)..................... 23 Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 25 Quale strumento e procedura per regolare la nuova perimetrazione di un Parco (Giurisprudenza Nazionale) ............................................................................................................................................... 26 Tagli urgenti nei piani di gestione forestale e necessità della valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) ........................................................................................................................................... 28 ARIA............................................................................................................................................................. 29 Deroghe UE alle emissioni e alla VIA per le centrali a carbone (Normativa Comunitaria) .................. 29
  • 3. 3 Paper su qualità aria nelle città (Documentazione Nazionale)............................................................. 30 Come internalizzare gli impatti economici dell’inquinamento atmosferico sulla mortalità umana (Documentazione Internazionale).......................................................................................................... 32 Battere il cancro: il ruolo dell'ambiente in Europa (Documentazione Comunitaria)........................... 33 Superamenti valori limite annuali biossidi di azoto (Giurisprudenza Comunitaria) ............................ 37 BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 38 Attuazione PNRR e rimozione ruolo Soprintendenze regionali (Normativa Nazionali)....................... 38 Estensione poteri Soprintendenza Speciale PNRR (Normativa Nazionale) .......................................... 38 Ristrutturazione edilizia e codice del Paesaggio (Normativa Nazionale) ............................................. 39 Esclusione autorizzazione paesaggistica impianti telefonia mobile temporanei (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 39 Esclusione della VIA non comporta la esclusione della autorizzazione paesaggistica o altra autorizzazione obbligatoria ex lege per impianti rifiuti (Giurisprudenza Nazionale) .......................... 40 Inedificabilità e limiti pianificazione urbanistica in aree boscate (Giurisprudenza Nazionale)........... 41 Mancata indicazione del rispetto della pianificazione paesaggistica nella legge regionale (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 42 Interventi edilizi di demolizione, ricostruzione e ampliamento e rispetto Piano Paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 44 CACCIA......................................................................................................................................................... 46 Annotazione su tesserino venatorio, controllo anelli specie cacciabili, banca dati richiami vivi (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................... 46 Disciplina della caccia nei boschi percorsi da incendi (Giurisprudenza Nazionale).............................. 48 ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 50 Linee Guida ISPRA sui documenti settoriali di riferimento per EMAS (Documentazione Nazionale) . 50 Modifica periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per alcuni prodotti (Normativa Comunitaria)......................................................................................................... 51 Criteri di assegnazione marchio Ecolabel ammendanti (Normativa Comunitaria) .............................. 52 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 53 Garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (Documentazione Comunitaria) ....... 53 Obiettivo riduzione gas serra 55% (Documentazione Comunitaria)..................................................... 54 Condizioni necessarie per l’accettabilità sociale della transizione energetica e verso un’economia a basso consumo di carbonio (Documentazione Comunitaria) ............................................................... 55 Dichiarazione G7 sui cambiamenti climatici (Documentazione Internazionale).................................. 56 Rapporto ISPRA “Gli indicatori del clima in Italia” (Documentazione Nazionale)................................ 57 I normali climatici 1991-2020 di temperatura e precipitazione in Italia (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................................................................. 58 ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 59 Semplificazione documentazione pali e tralicci telefoni mobile (Normativa Nazionale) .................... 59
  • 4. 4 Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud (Normativa Nazionale)............................................................................ 62 Nuove semplificazioni per gli impianti di telefonia mobile (Normativa Nazionale) ............................ 65 Oneri per impianti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)............................................ 66 Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 66 Indagine su percezione 5G in due quartieri di Roma (Documentazione Nazionale)............................ 67 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 69 Raddoppia il carbone in Europa e in Italia nel 2022 (Documentazione Internazionale)...................... 69 PNRR finanziamenti per rafforzamento Smart Grid (Normativa Nazionale)........................................ 69 Finanziamenti per smart gride regioni meno sviluppate (Normativa Nazionale)................................ 69 Dati sistema energetico globale (Documentazione Nazionale) ............................................................ 70 Il nuovo Regolamento UE che stabilisce le condizioni per inserisce gas e nucleare nella tassonomia verde (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................. 71 Costi di produzione di energia rinnovabile nel 2021 (Documentazione Internazionale)..................... 74 Comunità Energetiche i limiti della azione del Governo Draghi (Documentazione Nazionale)........... 74 Azioni Amministrative e Comportamentali per la riduzione del Fabbisogno Nazionale di Gas Metano (Documentazione Nazionale) ................................................................................................................. 75 Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)........... 76 Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale Normativa Nazionale) ................................ 81 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 82 Nuova disciplina per l’uso delle risorse geotermiche (Normativa Nazionale) ..................................... 84 Semplificazioni per fotovoltaico in strutture turistiche o termali (Normativa Nazionale) .................. 85 Procedure di semplificazione autorizzazione impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)... 85 Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 87 Comunità energetiche e autorità militari (Normativa Nazionale)........................................................ 88 Autorità di Sistema Portuale e Comunità energetiche (Normativa Nazionale) ................................... 89 Semplificazione per linee elettriche esistenti per trasporto energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 89 Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 90 Riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia (Normativa Nazionale).................. 91 Misure contro aumento prezzi energia (Documentazione Comunitaria)............................................. 91 Fondo per l'innovazione: 1,8 miliardi di € dell'UE per progetti in tecnologie pulite (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 91 Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori (Normativa Nazionale).................. 92
  • 5. 5 PAS per impianti da fonti rinnovabili interessanti più Comuni (Normativa Nazionale) ...................... 92 Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire per impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 92 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 94 Indirizzi per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 94 Disciplina delle zone logistiche semplificate (Normativa Nazionale) ................................................... 95 Rapporto globale sulle crisi alimentari - GRFC (Documentazione Internazionale) .............................. 98 Modalità utilizzo Green Transition Fund (Normativa Nazionale) ......................................................... 98 Individuazione delle Green Communities pilota (Normativa Nazionale)........................................... 100 Obiettivi sviluppo sostenibile della UE: panoramica statistica (Documentazione Comunitaria) ...... 101 Economia verde e transizione ecologica 1° rapporto Censis-Green&Blue (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................. 102 Risorse per il finanziamento agevolato a imprese turistiche per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (Normativa Nazionale) ........................ 103 Piattaforma Incentivi.gov. Modalità operative (Normativa Nazionale)............................................. 103 Valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 103 Accertamento della prima rata del PNRR (Normativa Nazionale)...................................................... 105 Piano per la transizione ecologica (Normativa Nazionale).................................................................. 105 Cosa fa il PNRR per la transizione ecologica (Documentazione Nazionale)........................................ 108 Apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (Documentazione Comunitaria) 109 Criteri per agevolazioni ai programmi ambientali nelle aree industriali di crisi (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................................... 110 Supporto al MITE per attuare il PNRR (Normativa Nazionale)............................................................ 111 Coalizione mondiale per la conservazione della terra e degli oceani (Documentazione Internazionale) ............................................................................................................................................................... 111 Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo (Documentazione Comunitaria) ................. 112 Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (Normativa Nazionale) ........................... 113 Transizione ecologica nel settore della ristorazione (Normativa Nazionale)..................................... 114 Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Normativa Comunitaria)............... 115 Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)....................... 116 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE........................................................................................................... 118 Partecipazione organizzazioni società civile nei processi di accordi di libero scambio (Documentazione Comunitaria)........................................................................................................... 118 MARE – PORTI........................................................................................................................................... 119 Disciplina delle zone logistiche semplificate (Normativa Nazionale) ................................................. 119
  • 6. 6 Nuove procedure semplificate per la elettrificazione delle banchine portuali (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................................... 121 Corte dei Conti: l’elettrificazione delle banchine portuali ritarda insieme con la tutela della salute pubblica (Documentazione Nazionale) ................................................................................................ 123 Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 128 Il monitoraggio della fascia costiera: presentazione della Linea di Costa Italiana 2020 (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................... 128 Legge SalvaMare: recupero rifiuti ed economia circolare (Normativa Nazionale) ............................ 129 Canoni di concessione per promuovere traffico ferroviario merci nelle aree demaniali portuali (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 130 MOBILITÀ SOSTENIBILE ............................................................................................................................ 131 L’Europa può disporre di materie prime critiche sufficienti per l’auto elettrica (Documentazione Internazionale)...................................................................................................................................... 131 Dispositivo intelligente per il riscaldamento del carburante diesel in motori a combustione convenzionali (Normativa Comunitaria).............................................................................................. 135 Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi – Proposta di Regolamento (Normativa Comunitaria)................. 135 Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (Normativa Nazionale) ...... 136 Ferrobonus e marebonus: ulteriori finanziamenti (Normativa Nazionale)........................................ 136 Risorse per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (Normativa Nazionale)................................................................................... 136 Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 137 PNRR investimento per ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................................... 137 PNRR Missione 2 - Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» - graduatoria (Normativa Nazionale)............. 138 Trasporti su strada a emissioni zero (Documentazione Comunitaria)................................................ 138 Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti (Normativa Nazionale)................................................................................................. 139 PNRR: finanziamento autobus elettrici (Normativa Nazionale).......................................................... 139 NUCLEARE ................................................................................................................................................. 140 Tassonomia verde il Parlamento UE esclude di inserire gas e nucleare (Documentazione Comunitaria) ......................................................................................................................................... 140 Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari (Normativa Nazionale)... 140 Rapporto GME sul settore nucleare in Europa (Documentazione Nazionale).................................... 141 Modalità iscrizione elenco medici per sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale)............................................................... 143 PROTEZIONE CIVILE................................................................................................................................... 144
  • 7. 7 Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (Normativa Comunitaria)............... 144 Risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 144 Misure lotta attiva agli incendi boschivi (Normativa Nazionale)........................................................ 144 Dichiarazione emergenza idrica Regioni Nord Italia (Normativa Nazionale) ..................................... 144 Dichiarazione emergenza idrica Appennino centrale (Normativa Nazionale) ................................... 145 Incendi in Italia: nel 2021 bruciati il triplo degli ettari del 2020 (Documentazione Nazionale)......... 145 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE .......................................................................................... 147 Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Normativa Nazionale)....... 147 RIFIUTI ....................................................................................................................................................... 150 Criteri di valutazione del rischio per l’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi di bonifica (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................... 150 Osservatorio Bonifiche (Documentazione Nazionale)......................................................................... 150 Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste (Documentazione Nazionale) ............ 151 Interpello su gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................................... 152 Caricabatteria standardizzato (Normativa Nazionale)........................................................................ 152 Mancato recupero materie prime critiche da RAEE (Documentazione Nazionale)............................ 153 Finanziamenti per i centri di raccolta comunali dei RAEE (Normativa Nazionale)............................. 155 Integrazioni agli obiettivi dei Piani Regionali Rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................... 155 Rapporto Ispra rifiuti speciali 2022 (Documentazione Nazionale) ..................................................... 156 Programma Nazionale Gestione Rifiuti (Normativa Nazionale).......................................................... 157 Gestione rifiuti pirotecnici (Normativa Nazionale).............................................................................. 158 Destinazione parte tassa rifiuti (Normativa Nazionale)...................................................................... 158 Legge SalvaMare: recupero rifiuti ed economia circolare (Normativa Nazionale) ............................ 159 Statuto Consorzio RILEGNO (Normativa Nazionale)............................................................................ 166 Accordo di Programma costi e modalità raccolta rifiuti imballaggi (Normativa Nazionale).............. 167 Linee guida per attuazione Direttiva sulla riduzione plastica (Documentazione Nazionale)............. 167 Programma generale Imballaggi CONAI 2022 (Documentazione Nazionale)..................................... 168 Posizione UE sulla Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti (Normativa Comunitaria) ......................................................................................................................................... 169 Esclusione della VIA non comporta la esclusione della autorizzazione paesaggistica o altra autorizzazione obbligatoria ex lege per impianti rifiuti (Giurisprudenza Nazionale) ........................ 170 Divieto inceneritori nel territorio regionale e distanze impianti rifiuti da siti sensibili (Giurisprudenza Nazionale) ............................................................................................................................................. 171 Gestione dei rifiuti – Affidamento “in houseˮ (Giurisprudenza Comunitaria)................................... 174 SOSTANZE PERICOLOSE ............................................................................................................................ 175
  • 8. 8 Modifica allegato al Regolamento sulla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Normativa Comunitaria)............................................................................. 175 Definizione nanomateriale (Documentazione Comunitaria) .............................................................. 175 Convenzione commercio prodotti chimici e pesticidi pericolosi (Normativa Comunitaria) .............. 176 Divieto uso biocidi in ambiti territoriali ampi di una regione (Giurisprudenza Nazionale) ............... 176 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA........................................................................................................... 178 Piani di Bacino e parere Conferenza Stato Regioni (Normativa Nazionale)....................................... 178 Ruolo Autorità di Bacino nelle bonifiche su iniziativa della P.A. (Normativa Nazionale).................. 178 Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale (Normativa Nazionale) .......................... 179 Istituto Forestale Europeo apre sede in Italia (Normativa Nazionale) ............................................... 183 URBANISTICA ............................................................................................................................................ 184 Contributo ai Comuni per demolizione opere abusive (Normativa Nazionale) ................................. 184 Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire per impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 184 VIA VAS...................................................................................................................................................... 186 Modifiche in materia di VIA su opere del PNRR (Normativa Nazionale)............................................ 186 VIA impianti fotovoltaici a terra (Normativa Nazionale) .................................................................... 188 Procedura abilitativa semplificata fotovoltaico e VIA (Normativa Nazionale)................................... 188 Impianti fotovoltaici disciplina transitoria su competenze Stato Regioni (Normativa Nazionale).... 189 Commissioni tecniche VIA e VAS (Normativa Nazionale).................................................................... 189 Pulcinaie soggette a VIA (Normativa Nazionale)................................................................................. 189 Moduli istanza di VIA e presentazione integrazioni (Normativa Nazionale)...................................... 190 La modifica della perimetrazione di un Parco regionale con la legge regionale non richiede la VAS (Giurisprudenza Nazionale).................................................................................................................. 190 VIGILANZA AMBIENTALE .......................................................................................................................... 193 Assunzioni nelle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (Normativa Nazionale) .......... 193 Copertura costi asseverazioni del rispetto prescrizioni che sanano contravvenzioni ambientali (Normativa Nazionale).......................................................................................................................... 193
  • 9. 9 ACQUE TUTELA GESTIONE Deroga inquinamento nitrati da attività agricole (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione del 29 aprile 2022 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12 della Decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (2), vale a dire 170 kg di azoto. TESTO DECISIONE 2022/696: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0696&from=IT Proroga accesso bonus idrico (Normativa Nazionale) La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 3) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211&qid=1655449524060 3 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 10. 10 Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 (4) vengono individuati i soggetti beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Sono ammissibili spese per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. La legge di bilancio 2022 (5) lo ha confermato per il 2022 e il 2023. Esiste un manuale per all’acceso al bonus (6). Il ministero della Transizione ecologica in una nota pubblicata sul proprio sito ricorda che la data del 30 giugno è il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell'anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. LINK ALLA PROROGA https://www.bonusidricomite.it/home/ Applicazione del deflusso ecologico (Normativa Nazionale) L’articolo 21-bis della legge 51/2022 (conversione Decreto Legge 21/2022) prevede che al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali- quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale. 4 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:LEGGE:2021-12-30;234!vig= 6 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/Acqua/BonusIdrico_ManualeBeneficiario.pdf
  • 11. 11 Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione. TESTO LEGGE 51/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-05-20&atto.codiceRedazionale=22A03102&elenco30giorni=false COMMENTO https://terraevita.edagricole.it/irrigazione/deflusso-minimo-ecologico-finalmente-arriva-il- rinvio/ Concessioni di derivazione e modalità di irrigazione (Normativa Nazionale) L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 modifica l’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (7). In particolare la nuova versione del comma 4 articolo 21 del regio decreto è la seguente: “Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio”. TESTO DECRETO LEGGE 36/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 ha modificato la legge 584 del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 8), in particolare ha introdotto all’articolo 2 della legge del 1994 il seguente comma: Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; 7 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
  • 12. 12 d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 prevede incentivi in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni degli uffici periferici del registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 9), per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. TESTO DECRETO LEGGE 68/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-06-16&atto.codiceRedazionale=22G00082&elenco30giorni=false PNRR: Investimenti fognatura e depurazione (Normativa Nazionale) La Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, è quella dove il Ministero della Transizione ecologica svolge il maggior numero di attività. La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’economia circolare varato dall’Unione europea. La Missione è articolata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e riforme. La componente 4 (10) riguarda la tutela della risorsa idrica e gli investimenti della misura 4.4. (11) riguardano fognatura e depurazione Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 fissa i criteri di riparto delle risorse e quelli di ammissibilità alle stesse relativamente alla suddetta misura 4.4. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi della misura suddetta sono finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in considerazione delle procedure di infrazione in essere (12), sono pari a 600.000.000,00 euro. Le risorse sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di programma tra le parti interessate: Ministero della transizione 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136 10 https://www.mite.gov.it/pagina/componente-4-m2c4-tutela-del-territorio-e-della-risorsa-idrica 11 https://www.mite.gov.it/pagina/misura-4-garantire-la-gestione-sostenibile-delle-risorse-idriche-lungo-l-intero-ciclo- e-il 12 https://www.mite.gov.it/comunicati/sanzioni-ue-sulla-depurazione-avviati-dal-ministero-dellambiente-124- interventi-superare
  • 13. 13 ecologica (MITE), regioni o province autonome, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). TESTO DECRETO 17/5/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-06-23&atto.codiceRedazionale=22A03638&elenco30giorni=false Piano Laghetti (Documentazione Nazionale) L’Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica (13) insieme con Coldiretti hanno presentato il Piano Laghetti che prevede la creazione di piccoli e medi laghetti sparsi su tutto il territorio nazionale che permetterebbero di trattenere l'acqua per fini civili, agricoli e di produrre energia elettrica. https://www.anbi.it/art/articoli/6128-anbi-il-piano-laghetti-di-coldiretti-e-anbi-contribuira-a-co https://www.anbi.it/art/articoli/6690-osservatorio-anbi-risorse-idriche-nasce-l-europa-della-sete- Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio. Il Regolamento (UE) 2019/1021 (14)del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione all’interno dell’Unione. La Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 ha stabilito che, in vista della decima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza deroghe specifiche. Questa sostanza rientra nei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) che non si scompongono nell'ambiente né nell’organismo umano e possono accumularsi nel tempo. L'esposizione ai PFAS può causare effetti nocivi sulla salute. Le persone possono venire esposte ai PFAS in diversi modi, e uno di questi è il cibo. Gli alimenti possono venire contaminati da terreno e acqua inquinati utilizzati per coltivarli; dai PFAS concentratisi nell’organismo di animali tramite mangimi e acqua; da imballaggi alimentari contenenti PFAS; o anche da attrezzature contenenti PFAS durante le lavorazioni alimentari. TESTO DECISIONE 2022/997: L_2022168IT.01006301.xml (europa.eu) Legge ratifica Convenzione inquinanti organici persistenti (Normativa Nazionale) La legge 12 luglio 2022, n. 93 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. 13 https://www.anbi.it/ 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315&qid=1658136776939
  • 14. 14 Il Ministero della transizione ecologica é designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione. Alla legge è allegato il Testo della Convenzione con l’elenco delle sostanze considerate inquinanti organici persistenti e per questo vietato import ed export (allegato A) o limitata la produzione e l’uso (allegato B). TESTO LEGGE 93/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22G00101&elenco30giorni=false Siccità e risorsa idrica: negli ultimi 30 anni 1991-2020 (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra secondo il quale In base ai dati attualmente disponibili e alle valutazioni del modello BIGBANG (Rapporto ISPRA n. 339/2021 e successivi aggiornamenti - 15), la disponibilità di risorsa idrica media annua in Italia, calcolata sul lungo periodo 1951–2020, ammonta a 469,8 mm, corrispondenti per il territorio nazionale a un volume di circa 141,9 miliardi di metri cubi, dei quali circa 64 miliardi di metri cubi sono il volume che ricarica gli acquiferi. Il valore annuo medio di risorsa idrica disponibile per l’ultimo trentennio 1991–2020, corrispondente a 445,2 mm (ca. 134,5 mld m3), rappresenta una riduzione di 104,8 mm (ovvero – 19%) rispetto al valore annuo medio di 550 mm (ca. 166 mld m3) del trentennio 1921–1950, così come stimato dalla Conferenza Nazionale delle Acque tenutasi nel 1971 e che rappresenta il valore di riferimento storico. Per avere una valutazione della disponibilità idrica completa, che cioè tenga conto anche dell’aliquota di risorsa idrica proveniente dall’esterno del territorio nazionale (c.d. actual external inflow), è possibile utilizzare la stima, di 8,8 miliardi di metri cubi, fornita dalla banca dati della FAO “AQUASTAT – FAO's Global Information System on Water and Agriculture”. Sulla base quindi dei dati del BIGBANG e di AQUASTAT sopra richiamati, la risorsa idrica rinnovabile media annua complessiva (RWRs-Renewable Water Resources) potenzialmente utilizzabile ammonta, per il periodo 1991–2020, a 143,3 miliardi di metri cubi. Per quanto riguarda le tendenze o i possibili scenari futuri, andando a considerare i possibili impatti a breve, medio e lungo termine dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e in particolare sulla disponibilità di risorsa idrica, la situazione che emerge dalle valutazioni effettuate dall’ISPRA è decisamente poco rassicurante (Report SNPA n. 21/2021; Braca et al., 2019 - 16). Infatti, da una prima analisi condotta dall’ISPRA (FIGURA 5), si prevede che per effetto dei cambiamenti climatici ci possa essere a livello nazionale una riduzione della disponibilità di risorsa idrica di circa: ▪ il 10% nella proiezione a breve termine, nel caso si adotti un approccio di mitigazione aggressivo nella riduzione delle emissioni di gas serra (scenario IPCC RCP2.6); ▪ il 40% (con punte del 90% per il sud Italia) nella proiezione a lungo termine, ipotizzando che la crescita delle emissioni di gas serra mantenga i ritmi attuali (scenario IPCC RCP8.5 «business as usual» più gravoso in termini di emissioni). Il prelievo totale medio annuo per l’Italia si aggirerebbe sui 37,7 miliardi di metri cubi. Tale valore risulta in linea con quanto pubblicato dall’Istat, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 15 https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-bilancio-idrologico-gis-based-a-scala-nazionale-su- griglia-regolare-bigbang 16 https://www.snpambiente.it/2021/06/30/rapporto-sugli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici-edizione- 2021/
  • 15. 15 del 22 marzo 2017 (17), che, pur limitandosi al solo 2012, fornisce un valore complessivo dei prelievi per le principali attività in Italia di 34,2 miliardi di metri cubi. Sulla base di queste informazioni è possibile valutare la pressione dei prelievi sulla risorsa utilizzando l’indicatore WEI-Water Exploitation Index, calcolato come rapporto tra prelievi medi annui (37,7 mld m3 ) e risorsa idrica rinnovabile media annua di lungo periodo (143,3 mld m3 ). Il valore di WEI di 26,3% che così si ottiene, essendo superiore alla soglia del 20%, è rappresentativo di una situazione di stress idrico. Sopra il 40% lo stress idrico sarebbe “molto grave” e l’utilizzo della risorsa idrica non sarebbe sostenibile (Raskin et al., 1997; Alcamo et al., 2000). Si tratta, ovviamente, di valutazioni aggregate e a grande scala, che tuttavia sono le uniche possibili non essendo di fatto disponibili per l’intero territorio nazionale valori di maggior dettaglio, in particolare dei prelievi, in termini di risoluzione sia temporale sia spaziale. Non è, inoltre, possibile effettuare una valutazione del “consumo effettivo” della risorsa idrica, ossia del prelievo al netto delle restituzioni, non essendo note, nella maggior parte dei casi, le restituzioni di acqua dopo l’uso. Rispetto a una condizione di scarsità idrica risulta ancor più di interesse il tema delle perdite in rete relativamente al servizio di distribuzione dell’acqua potabile. Le statistiche dell’Istat sull’acqua per gli anni 2019-2021 (18), rivelano che nel 2020, nei 109 Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana (dove risiede il 30% circa della popolazione italiana), il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è stato caratterizzato da perdite in rete dell’ordine del 36%, il che si traduce nel fatto che a fronte di un prelievo di 370 litri per abitante al giorno, quelli effettivamente utilizzati sono 236. Sebbene ancora notevoli, le analisi dell’Istat evidenziano che le perdite totali di rete si riducono di circa un punto percentuale (rispetto al 2018), proseguendo la tendenza iniziata nel 2018, quando a seguito della siccità del 2017 venne avviata una serie di interventi. CONCLUSIONI E PROPOSTE Tutto quanto descritto in precedenza ci può aiutare a riflettere sulle condizioni in cui versa la risorsa idrica e sulle modalità di gestione anche alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici che sono già oggi ampiamente presenti. Appare evidente che una gestione sostenibile, adattiva e pro- attiva della risorsa richieda innanzitutto di disporre di un monitoraggio sistematico e omogeneo a scala nazionale delle portate, dei prelievi e delle restituzioni. Sebbene limitatamente alle portate, è in corso un intervento ad hoc del Piano Operativo Ambiente (19) promosso dal MiTE sul Fondo di Sviluppo e Coesione e coordinato a livello nazionale dall’ISPRA; esso tuttavia ha una copertura temporale di un triennio, mentre sarebbe necessario che tale attività fosse sostenuta da fondi ordinari. Senza tali informazioni, non è possibile valutare la consistenza della risorsa disponibile e stimare gli effetti dei differenti scenari di utilizzo (specie nel corso di eventi di siccità e/o di scarsità idrica), nonché la sostenibilità degli utilizzi rispetto alla risorsa rinnovabile. Una gestione adattiva inoltre implica la necessità di adottare regimi concessori dinamici, in grado di adattarsi alla effettiva disponibilità di una risorsa, sulle cui variazioni, incidono in maniera sempre maggiore gli effetti dei cambiamenti climatici, così come l’evidenza di trend negativi della disponibilità dovrebbe orientare a un utilizzo più parsimonioso della risorsa che renda strutturali, ad esempio, il passaggio a colture meno idroesigenti, l’utilizzo di tecnologie di irrigazione di tipo 17 Giornata mondiale dell’acqua – Le statistiche dell’Istat: https://www.istat.it/it/files/2017/03/Focus_acque.pdf 18 4 Le statistiche dell’Istat sull’acqua | anni 2019-2021, report: https://www.istat.it/it/files/2022/03/REPORTACQUA2022.pdf 19 https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2021/02/avviato-il-progetto- sul-bilancio-idrologico-nazionale
  • 16. 16 non dispersivo, il riuso e il riciclo delle acque, la riduzione delle perdite in rete nei sistemi di distribuzione. TESTO RAPPORTO ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/notizie/nota_ispra- _siccita_dispon_idrica_luglio2022.pdf Siccità e impatto sull’agricoltura (Documentazione Internazionale) Studio pubblicato su Scientific Reports sull’impatto della siccità sulle coltivazioni. Le colture multiuso come mais, riso, soia e grano sono fondamentali nel dibattito sulla sicurezza e sostenibilità di cibo, terra, acqua ed energia. Sebbene esistano forti prove sugli effetti della variabilità climatica sulla produzione di queste colture, finora i vari aspetti della siccità - entità, frequenza, durata e tempistica - sono stati affrontati principalmente separatamente, per una parte limitata della stagione colturale, o in relazione ad aree regionali. Lo studio fornisce una valutazione più completa su come la siccità con i suoi modelli complessi, dimostrino una correlazione agli impatti negativi sulla resa delle colture su scala globale. L'entità e la frequenza della variabilità climatica e della resa sono analizzate congiuntamente dal 1981 al 2016 considerando siccità multiscala, cioè condizioni di siccità che si verificano con tempi diversi lungo l'intera stagione agricola, attraverso due indicatori analoghi e standardizzati che consentono il confronto tra colture, paesi e anni. Principalmente il frumento invernale e poi il frumento primaverile, la soia e la principale stagione del mais rivelano un'elevata suscettibilità alla resa in condizioni di siccità più complesse di quelle valutate in precedenza. La seconda stagione del mais e del riso presentano rispettivamente risultati meno marcati e più incerti. Nel complesso, l'Europa meridionale e orientale, le Americhe e l'Africa subsahariana presentano una suscettibilità multi-raccolto, con l'Europa orientale, il Medio Oriente e l'Asia centrale che appaiono regioni critiche per la coltura più vulnerabile, che è il frumento. Infine, le perdite di resa per frumento e soia peggiorano chiaramente quando si passa da siccità moderata a siccità estrema su più livelli. TESTO STUDIO: https://www.nature.com/articles/s41598-022-09611-0 Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria) L’articolo 8-ter della Direttiva 2008/105/UE prevede che la Commissione stabilisce un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (20), per integrare i dati provenienti, tra l’altro, dalle analisi e dagli esami ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE (Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico) e dai programmi di monitoraggio ai sensi dell’articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della stessa Direttiva 2000/60/CE. 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060- 20141120&qid=1659452093438&from=IT#tocId18
  • 17. 17 La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/1307 della Commissione del 22 luglio 2022 ha istituito ai sensi del sopra citato articolo 8-ter della Direttiva 2008/105/UE un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque. TESTO DECISIONE 2022/1307: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1307&from=IT Tutela da progetti e programmi che possono produrre deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia UE con sentenza del 5 maggio 2022 si è così pronunciata l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (21), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un «deterioramento» ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva. Per quanto riguarda la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, non definita nella direttiva 2000/60, la Corte ha precisato che sussiste un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V di detta direttiva si degradi di una classe, anche laddove tale deterioramento non si traduca in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, nel caso in cui l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trovi già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale (sentenza del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C-346/14, EU:C:2016:322, punto 59 - 22) TESTO SENTENZA 5/5/2022: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258871&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4042801 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120&qid=1659604461797 22 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-346/14&language=IT
  • 18. 18 AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in aria linee guida Ispra (Documentazione Nazionale) Con Delibera n° 170/2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente è stato approvato il documento: “Linee Guida - Proposta prescrizioni/condizioni sui Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA”. TESTO DELIBERA 170/2022 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/06/Delibera-170-LLGG-SME-Def.pdf Quando la proroga di una discarica o altro impianto costituisce modifica sostanziale (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 2 giugno 2022 è intervenuta per rispondere alla richiesta di rinvio pregiudiziale del giudice di uno stato membro in relazione alla questione se la proroga di una discarica per la terza volta oltre il termine della fine di esercizio della stessa possa costituire modifica sostanziale ai sensi del punto 9 articolo 3 della Direttiva 2010/75/UE (23) e quindi richiedere l’avvio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. Come è noto il rinvio pregiudiziale è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE - 24) e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE - 25) La sentenza della Corte di Giustizia esclude che una proroga senza modifiche impiantistiche e senza quindi possibili effetti su ambiente e salute pubblica possa essere definita sostanziale e comportare sostanzialmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo però, come affermato da precedente sentenza sempre della Corte di Giustizia su un altro caso simile, non esclude la necessità nel caso di proroghe prolungate (anni come nel caso della discarica della nuova sentenza) la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a questa proroga anche se gli interventi legati alla proroga riguardano il miglioramento dell’impianto energetico esistente anche ai fini della tutela ambientale. Vediamo entrambe queste sentenze DEFINIZIONE MODIFICA SOSTANZIALE (punto 9 articolo 3 Direttiva 2010/75/UE) “9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;”. 23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075- 20110106&qid=1654266569219&from=IT#tocId3 24 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506- fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
  • 19. 19 QUESTIONE PREGIUDIALE AFFRONTATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Il giudice nazionale ha rinviato alla Corte di Giustizia la seguente domanda pregiudiziale: “… se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.” Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» a due condizioni 1. la prima relativa al contenuto della modifica; 2. la seconda alle sue potenziali conseguenze. Secondo la Corte di Giustizia tali due condizioni sono cumulative. In altri termini una modifica di un impianto assoggettato ad AIA (come la discarica del caso oggetto della sentenza) cmq per essere sostanziale la modifica deve avere anche solo potenzialmente effetti negativi su ambiente e salute umana. Ma questo non basta occorre altresì che la modifica riguardi le caratteristiche o il funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto. Ora nel caso in esame, secondo la Corte di Giustizia la mera proroga della durata della messa in discarica dei rifiuti: 1. non modifica, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento” dell’impianto; 2. non modifica neppure il funzionamento o le caratteristiche della discarica. Conclude quindi la Corte di Giustizia che “nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona la durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione” per cui la stessa Direttiva non la si può interpretare nel senso che essa impone che un semplice prolungamento dell’utilizzazione costituisca oggetto di una nuova autorizzazione. Diverso sarebbe precisa la sentenza della Corte di Giustizia il caso in cui la proroga della durata della discarica si accompagnasse ad una modifica delle dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale. LA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 2019 SULLA APPLICABILITA' DELLA VIA AD UN PROROGA SIGNIFICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO ENERGETICO IN DISMISSIONE (NEL CASO CENTRALI NUCLEARI) La questione affrontata da questa sentenza (29 luglio 2019 causa C-411/17 26) riguarda l’ipotesi di rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari e se questo rinvio possa essere esentato dalla VIA per motivi imperativi d’interesse generale, legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il paese. 26 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216539&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di r=&occ=first&part=1&cid=3881117
  • 20. 20 Secondo la sentenza del 2019 gli interventi legati alla proroga della durata della centrale pur riguardando miglioramenti per la tutela dell’ambiente e per l’efficientamento dell’impianto comporterebbero non soltanto miglioramenti nelle strutture esistenti ma anche la realizzazione di tre edifici, due dei quali destinati ad ospitare i sistemi di ventilazione e il terzo una struttura antincendio. Orbene, detti lavori sono tali da incidere sulla realtà fisica dei siti interessati, ai sensi della giurisprudenza della Corte e quindi rientrerebbero nella definizione di progetto della Direttiva VIA 2011/92/UE lettera a) paragrafo 2 articolo 1: “a) «progetto»: — la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, — altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;”. Quindi in questo caso, a differenza del caso della discarica della sentenza più recente, siamo nella definizione di progetto ai sensi della applicazione della VIA relativamente al primo trattino: lavori di costruzione o di altre opere. Aggiunge poi questa sentenza del 2019 due altri principi significativi: 1. Ne può eludere, aggiunge la Corte di Giustizia, la applicazione della VIA il fatto che la proroga derivi da necessità ne garantire la sicurezza nazionale di produzione di energia elettrica salvo che lo stato membro abbia dimostrato di avere esaminato se sia opportuna un’altra forma di valutazione, abbia messo a disposizione del pubblico interessato le informazioni ottenute in tale ambito, e abbia informato la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’eccezione concessa e fornire alla stessa le informazioni che essi mettono, eventualmente, a disposizione dei propri cittadini. tali obblighi non costituiscono mere formalità, bensì condizioni destinate a garantire il rispetto, per quanto possibile, degli obiettivi perseguiti dalla direttiva VIA. 2. in relazione alla questione se il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure come quelle del caso qui esaminato, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive VIA e habitat, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità, vale a dire per permettere la applicazione della VIA e della Valutazione di Incidenza. SENTENZA 2/6/2022: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D21DF89160F1EA990C2491DA 309ABBFB?text=&docid=260185&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1 &cid=2781735
  • 21. 21 AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ Parchi Nazionali e PNRR (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Finanze 3 febbraio 2022 modifica il decreto 6 agosto 2021(27) di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione In particolare la modifica prevede che fermo restando l'importo complessivo, l'investimento di cui alla Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali, a titolarità del Ministero della transizione ecologica, é articolato in tre sub-investimenti in base al prospetto in allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto. TESTO DECRETO 3/2/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22A02888&elenco30giorni=false Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (Normativa Nazionale) Con Decreto 31 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica in attuazione del comma 3 articolo 13 del testo unico foreste e filiere di foreste (28) individua i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. L’articolo 2 elenca i centri. I Centri sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali. I Centri assicurano e perseguono: a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversità di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi le specie più rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti; b) la cura di specifiche attività di studio e modalità di conservazione del germoplasma forestale, di cui alla lettera a) e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale. TESTO DECRETO 31/3/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03586&elenco30giorni=false 27 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
  • 22. 22 Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sicilia (Normativa Nazionale) La Regione Biogeografica Mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne. I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. Decreto MITE 10/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-06-22&atto.codiceRedazionale=22A03636&elenco30giorni=false PNRR Direttiva ai Parchi Nazionali su servizi digitali e semplificazione procedure per i servizi degli Enti Parco (Normativa Nazionale) La misura M2C4 - Investimento 3.2 “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette” con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre subinvestimenti: “Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”, orientato a rafforzare l’azione di monitoraggio attraverso strumentazione avanzata; “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”, finalizzato a creare le condizioni per uno sviluppo socio- economico basato sull’utilizzo sostenibile del capitale naturale attraverso servizi e attività incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia, artigianato, arte, cultura, ecc.) e, al contempo, a promuovere educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile e dell’uso consapevole di risorse; “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”, orientato alla semplificazione amministrativa tramite la digitalizzazione e la facilitazione di accesso alle procedure per i cittadini, le imprese e i visitatori dei Parchi nazionali e delle aree marine protette. Con Decreto 23 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica sono state approvate le direttive agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette, volta a definire il piano di attività, le tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione dei due sub-investimenti “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”. La Direttiva tratta: 1. servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette 2. digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dalle aree protette - semplificazione amministrativa 3. indicatori: al fine di verificare il raggiungimento delle finalità dell'Investimento attraverso l'utilizzo dei servizi digitali sviluppati, é realizzata ed utilizzata la raccolta di dati sui seguenti
  • 23. 23 indicatori, distinta per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta: • Numero di utenti dei servizi, distinto per tipologia di servizio; • Grado di soddisfazione degli utenti, distinto per tipologia di servizio. TESTO DECRETO 23/3/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22A03719&elenco30giorni=false Rapporto sui parametri per valutare la biodiversità (Documentazione Internazionale) L’Assessment report on the diverse values and valuation of nature dell’Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES - 29) valuta, sulla base dei parametri IBPES, lo stato della biodiversità . Il modo in cui la natura è valutata nelle decisioni politiche ed economiche è sia un fattore chiave della crisi globale della biodiversità sia un'opportunità vitale per affrontarla, secondo una valutazione metodologica di quattro anni condotta da 82 scienziati ed esperti di spicco di ogni regione del mondo. Approvato dai rappresentanti dei 139 Stati membri dell'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), il rapporto di valutazione sui diversi valori e la valutazione della natura rileva che esiste un'attenzione globale dominante sul breve termine profitti e crescita economica, spesso escludendo la considerazione di molteplici valori della natura nelle decisioni politiche. Le decisioni economiche e politiche hanno privilegiato prevalentemente determinati valori della natura, in particolare valori strumentali della natura basati sul mercato, come quelli associati al cibo prodotto in modo intensivo. Sebbene spesso privilegiati nel processo decisionale, questi valori di mercato non riflettono adeguatamente il modo in cui i cambiamenti della natura influiscono sulla qualità della vita delle persone. Inoltre, il processo decisionale trascura i molti valori non di mercato associati ai contributi della natura alle persone, come la regolamentazione del clima e l'identità culturale. “Con oltre 50 metodi e approcci di valutazione, non mancano i modi e gli strumenti per rendere visibili i valori della natura”, ha affermato la Prof.ssa Unai Pascual (Spagna/Svizzera), che ha co- presieduto l'Assessment insieme alla Prof. Patricia Balvanera (Messico), Prof. Mike Christie (Regno Unito) e Dott.ssa Brigitte Baptiste (Colombia). “Solo il 2% degli oltre 1.000 studi esaminati consulta le parti interessate sui risultati della valutazione e solo l'1% degli studi ha coinvolto le parti interessate in ogni fase del processo di valutazione della natura. Quello che scarseggia è l'uso di metodi di valutazione per affrontare le asimmetrie di potere tra le parti interessate e per incorporare in modo trasparente i diversi valori della natura nel processo decisionale". Profondamente interdisciplinare e, sulla base di un'ampia revisione condotta da esperti in scienze sociali, economia e discipline umanistiche, la valutazione dei valori si basa su oltre 13.000 riferimenti, inclusi articoli scientifici e fonti di informazione provenienti dalla conoscenza indigena e locale. Si basa inoltre direttamente sulla valutazione globale dell'IPBES del 2019, che ha identificato il ruolo della crescita economica come un fattore chiave per la perdita della natura, con 1 milione di specie di piante e animali ora a rischio di estinzione. Per aiutare i responsabili politici a comprendere meglio i modi molto diversi in cui le persone concepiscono e apprezzano la natura, il Rapporto fornisce una tipologia nuova e completa dei valori della natura. La tipologia evidenzia come diverse visioni del mondo e sistemi di conoscenza influenzino i modi in cui le persone interagiscono e apprezzano la natura. 29 https://ipbes.net/
  • 24. 24 Per rendere questa tipologia utile al processo decisionale, gli autori presentano quattro prospettive generali. Questi sono: vivere da, con, dentro e come natura. Vivere dalla natura enfatizza la capacità della natura di fornire risorse per sostenere i mezzi di sussistenza, i bisogni e i desideri delle persone, come cibo e beni materiali. Vivere con la natura si concentra sulla vita "diversa da quella umana", come il diritto intrinseco dei pesci in un fiume a prosperare indipendentemente dai bisogni umani. Vivere nella natura si riferisce all'importanza della natura come ambiente per il senso del luogo e dell'identità delle persone. Vivere come la natura vede il mondo naturale come una parte fisica, mentale e spirituale di se stessi. Il rapporto rileva che il numero di studi che valutano la natura è aumentato in media di oltre il 10% all'anno negli ultimi quattro decenni. L'obiettivo più importante dei recenti studi di valutazione (2010-2020) è stato il miglioramento della condizione della natura (65% degli studi di valutazione esaminati) e il miglioramento della qualità della vita delle persone (31%), con solo il 4% concentrato sul miglioramento delle problematiche relative a giustizia sociale. Il 74% degli studi valutativi si è concentrato sui valori strumentali, con il 20% sui valori intrinseci e solo il 6% sui valori relazionali. “Riconoscere e rispettare le visioni del mondo, i valori e la conoscenza tradizionale delle popolazioni indigene e delle comunità locali consente alle politiche di essere più inclusive, il che si traduce anche in risultati migliori per le persone e la natura”, ha affermato il dott. Baptiste. "Inoltre, riconoscere il ruolo delle donne nella gestione della natura e superare le asimmetrie di potere spesso legate allo status di genere, può favorire l'inclusione della diversità dei valori nelle decisioni sulla natura". Il Rapporto rileva che esistono una serie di valori profondamente radicati che possono essere allineati con la sostenibilità, sottolineando principi come unità, responsabilità, amministrazione e giustizia, sia nei confronti delle altre persone che della natura. "Spostare il processo decisionale verso i molteplici valori della natura è una parte davvero importante del cambiamento trasformativo a livello di sistema necessario per affrontare l'attuale crisi globale della biodiversità", ha affermato il dott. Balvanera. "Ciò comporta la ridefinizione dello 'sviluppo' e della 'buona qualità della vita' e il riconoscimento dei molteplici modi in cui le persone si relazionano tra loro e con il mondo naturale". Gli autori identificano quattro "punti di leva" centrati sui valori che possono aiutare a creare le condizioni per il cambiamento trasformativo necessario per un futuro più sostenibile e giusto: 1. Riconoscere i diversi valori della natura 2. Incorporare la valutazione nel processo decisionale 3. Riformare le politiche e le normative per interiorizzare i valori della natura 4. Spostare le norme e gli obiettivi sociali sottostanti per allinearli agli obiettivi globali di sostenibilità e giustizia Tra gli altri strumenti offerti dal Rapporto per rafforzare la considerazione di una maggiore diversità dei valori della natura nel processo decisionale vi sono: un'esplorazione dei punti di ingresso per la valutazione in tutte le parti del ciclo politico; sei linee guida interconnesse incentrate sui valori per promuovere percorsi di sostenibilità; una valutazione del potenziale dei diversi strumenti di politica ambientale per sostenere il cambiamento trasformativo verso futuri più sostenibili e giusti rappresentando valori diversi e un'illustrazione dettagliata delle capacità richieste dai decisori per promuovere la considerazione e l'inclusione dei diversi valori della natura nelle decisioni . "La biodiversità si sta perdendo e i contributi della natura alle persone vengono degradati più velocemente ora che in qualsiasi altro momento della storia umana", ha affermato Ana María Hernández Salgar, presidente dell'IPBES. “Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il nostro attuale approccio alle decisioni politiche ed economiche non tiene sufficientemente conto della diversità
  • 25. 25 dei valori della natura. La valutazione dei valori IPBES viene pubblicata in un momento estremamente importante, appena prima dell'accordo previsto entro la fine dell'anno dalle parti della Convenzione sulla diversità biologica su un nuovo quadro globale per la biodiversità per il prossimo decennio. Le informazioni, l'analisi e gli strumenti offerti dalla Valutazione dei Valori danno un contributo inestimabile a tale processo, al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e allo spostamento di tutte le decisioni verso risultati migliori incentrati sui valori per le persone e il resto della natura”. TESTO COMPLETO DEL RAPPORTO: https://www.unep.org/resources/report/assessment-report-diverse-values-and-valuation- nature Esclusione valutazione incidenza per scavi per posa infrastruttura banda larga (Normativa Nazionale) L’articolo 32 della legge 79/2022 che ha convertito il Decreto Legge 36/2022 prevede che per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza per i siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità (articolo 5 DPR 357/1997). L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica. Ovviamente questa autodichiarazione non esiste nella norma speciale sulla tutela della biodiversità quindi appare in netto contrasto non solo con l’articolo 5 DPR 357/1997 ma anche con la Direttiva UE da cui promana. Non a caso le Linee Guida per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza (Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 - 30) nel caso di deroga a valutazione di incidenza perchè il piano o progetto pur riguardando un sito habitat o producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico, è comunque richiesta la adozione di misure compensative per tutelare il sito habitat che richiedono una istruttoria da valutare preventivamente da parte della autorità competente non certo una autodichiarazione. TESTO LEGGE 79/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&elenco30giorni=false 30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT
  • 26. 26 Quale strumento e procedura per regolare la nuova perimetrazione di un Parco (Giurisprudenza Nazionale) Viene impugnata, da parte del Governo, la decisione della Regione di modificare la perimetrazione di un Parco regionale con una legge regionale e non un provvedimento amministrativo richiesto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991 (31), che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e cui, pertanto, la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la Regione Lazio avrebbe «eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane» nella gestione dell’area protetta. La Corte Costituzionale con sentenza n° 115 del 9 maggio 2022 dichiara la non fondatezza della impugnazione per i seguenti motivi. RELATIVAMENTE AGLI STRUMENTI PER MODIFICARE IL PERIMETRO DI UN PARCO REGIONALE L’articolo 23 della legge 394/1991 stabilisce che i parchi (e le riserve naturali) regionali siano istituiti con legge regionale, la quale – tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) (altra norma evocata a parametro interposto) – deve definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, nonché individuare il soggetto per la gestione del parco, indicare gli elementi del piano per il parco e i princìpi del relativo regolamento. Il richiamato art. 22, comma 1, lettera a), stabilisce, inoltre, che al procedimento di istituzione dell’area protetta debbano partecipare le Province, le Comunità montane e i Comuni interessati. La legge quadro nulla dispone, invece, su come debba essere operata la perimetrazione definitiva dell’area protetta regionale o una sua successiva riperimetrazione. Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l’autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del 1991. Ne consegue che − per quel che riguarda la perimetrazione definieva, la quale segue quella provvisoria fafa al momento dell’istituzione dell’area protetta – è «implicito nel sistema legislativo statale che [essa] possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco» (sentenza n. 134 del 2020); mentre per quel che riguarda la riperimetrazione – la quale presuppone un’area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso deve «osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali» (ancora sentenza n. 134 del 2020). RELATIVAMENTE ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI NELLA PROCEDURA DI RIPERIMETRAZIONE. In punto di fatto − sulla scorta di quanto dedofo dalla Regione, non contraddefo specificamente dal ricorrente, nonché della documentazione versata in atti − va rilevato che: il sefore interessato dall’ampliamento del parco naturale regionale è collocato interamente all’interno del territorio comunale di Arsoli; in data 3 luglio 2017 era stata convocata dalla Regione Lazio una conferenza finalizzata alla redazione del documento di indirizzo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro; all’esito di tale convocazione, il documento di indirizzo è stato redatto e quindi sottoscritto, in data 2 agosto 2017, dalla Città metropolitana di Roma, dal Comune di Arsoli e dalla X Comunità montana dell’Aniene. 31 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394
  • 27. 27 Deve quindi ritenersi che al procedimento di ampliamento del perimetro dell’area protetta, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394 del 1991, abbiano partecipato tutti gli enti locali interessati. In assenza di una chiara previsione statale, la quale, a tutela dell’ambiente, imponga che, in sede di ampliamento del parco, debbano essere sentiti tutti gli enti locali il cui territorio ricade all’interno dell’area protetta, al procedimento che provvede alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti esponenziali del territorio interessato da tale variazione; variazione che – merita di essere ricordato – è disposta in via provvisoria e determina l’applicazione di un regime “vincolistico” ai territori interessati: si tratta delle misure di salvaguardia previste ai sensi del più volte richiamato art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro, e nel caso di specie disposte dall’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, per mezzo del richiamo delle misure di cui all’art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali). D’altro canto, gli altri enti locali ricompresi nell’area protetta dovranno essere consultati – anche per la riperimetrazione definitiva – in sede di modifica del piano per il parco, il cui adeguamento è espressamente previsto dal comma 2 della disposizione impugnata: non solo, infatti, l’art. 12, comma 3, della legge quadro stabilisce che tale piano è adottato e predisposto dall’Ente parco dopo che su di esso la Comunità del parco (costituita, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge quadro, dai presidenti delle Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco: art. 10, comma 1, della legge quadro) ha espresso un proprio parere, ma, similmente, anche l’art. 16 della citata legge reg. Lazio n. 29 del 1997 prevede che un parere obbligatorio sul piano sia espresso dalla comunità dell’area naturale protetta. NELLA MODIFICA DI PERIMETRAZIONE DEL PARCO NON OCCORRE LA VAS SE SI USA LA LEGGE REGIONALE E NON UNA VARIANTE AL PIANO Quanto agli ulteriori profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, concernenti la supposta violazione della normativa statale ed europea, sul rilievo che la riperimetrazione del parco andrebbe assoggettata a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, trattasi di questioni strettamente connesse con quelle sinora affrontate, perché si basano sul presupposto, come si è visto non condivisibile, che la riperimetrazione del parco regionale debba essere effettuata necessariamente per mezzo del piano per il parco, dopo avere compiuto VAS e VINCA. Avendo la Regione Lazio scelto di seguire il procedimento legislativo per la perimetrazione provvisoria del parco, demandando al piano del parco – oltre alla previsione degli interventi di gestione dell’area protetta – la sua perimetrazione definitiva, sarà in quella sede che potranno svolgersi le verifiche richieste dalla normativa ambientale nazionale ed europea, come del resto è previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che impone la VAS, per l’appunto, per il piano del parco, TESTO SENTENZA 115/2022: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=115