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Periodo dal 1° al 31 Agosto 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
AGOSTO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUA TUTELA E GESTIONE......................................................................................................................... 5
Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) ...... 5
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio
(Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 6
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 7
Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) ............................................... 8
Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 8
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 10
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................. 12
Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 12
Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale)12
ARIA............................................................................................................................................................. 13
La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione
Nazionale) ............................................................................................................................................... 13
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI............................................................................................................. 15
Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 15
Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale)16
CACCIA TUTELA FAUNA .............................................................................................................................. 17
Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento (Normativa Nazionale).................................................................................................. 17
ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 18
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 18
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 19
Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)........................................... 19
Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)......................................................................... 19
Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 20
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 22
REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria)
................................................................................................................................................................. 22
Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria)... 22
Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria).............. 23
Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)................................ 24
PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)................................... 24
3
Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)......................... 24
Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)........... 26
Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) ......................................................................................... 27
Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale................................ 28
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 29
Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)............................................... 29
Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) ......... 29
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello
sviluppo economico (Normativa Nazionale).......................................................................................... 30
MARE E PORTI............................................................................................................................................. 31
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)............................... 31
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE................................................................................................ 32
PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) ................ 32
Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) ............................................................. 32
Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e
degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) ................................................................................... 32
Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)................................................. 33
Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale) ................................................ 34
Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale)................................................................ 34
Omologazione veicoli e impianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria)............................. 35
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 37
NUCLEARE ................................................................................................................................................... 38
Vademecum contro il Nucleare (Documentazione Nazionale) ............................................................. 38
Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale)........................................................ 38
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 39
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 39
Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 39
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)......................... 40
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 41
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 41
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 41
Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale)........................................................................................ 42
Prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 43
Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................. 46
4
Standard attività smaltimento e recupero (Normativa Nazionale) ...................................................... 46
Rendere l’industria degli imballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente (Documentazione Comunitaria)
................................................................................................................................................................. 47
Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale)........................................... 47
Trasporto intermodale dei rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................................................... 48
Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)................................................ 48
RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI ................................................................................................................... 49
Norma UNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale)............................................................... 49
RUMORE...................................................................................................................................................... 50
Modalità individuazione zone silenziose in agglomerati e campagna (Normativa Nazionale) ........... 50
Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa Nazionale)............... 52
Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale)................................ 53
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 54
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Normativa Nazionale)....................................................................................................... 54
VIA VAS........................................................................................................................................................ 55
VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 55
Funzionamento Commissioni VIA VAS MITE (Normativa Nazionale) ................................................... 65
VIGILANZA AMBIENTALE E PENALE............................................................................................................ 66
Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 66
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri
e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale)................................................................................. 67
5
ACQUA TUTELA E GESTIONE
Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa
Comunitaria)
Comunicazione della Commissione UE su Orientamenti a sostegno dell'applicazione del
regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
Il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 (2), applicabile da giugno 2023, stabilisce le
prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché
disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una
gestione integrata delle risorse idriche.
Per acque affinate si intendono, ai sensi di questo Regolamento, le acque reflue urbane che sono
state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (3) e sono state
sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I,
sezione 2.
Per impianto di affinamento si intende un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o
altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente
alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato
nell’allegato I, sezione 1.
Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in
conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura,
come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.
La Comunicazione della Commissione UE (2022/C 298/01) in attuazione del paragrafo 5 articolo
11 del Regolamento 2020/741 che stabilisce l’impegno della Commissione a elaborare
orientamenti per l'applicazione del Regolamento.
La sezione 2 della Comunicazione riguarda:
a) l’ambito di applicazione in particolare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 (4
);
b) le autorità competenti;
c) i punti di contatto e la cooperazione transfrontaliera; le responsabilità di vari soggetti;
d) i permessi;
e) le verifiche della conformità;
f) le sanzioni;
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=IT#d1e640-32-1
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT
4
“2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più
dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici
sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi
idrici;
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e
presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative
ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni,
tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.”
6
g) la sensibilizzazione e la condivisione delle informazioni.
La sezione 3 della Comunicazione riguarda tutti gli aspetti relativi alla gestione dei rischi connessi
al riutilizzo dell’acqua; i tipi di colture e le classi di acque affinate; e il controllo di validazione.
TESTO DELLA COMUNICAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0805(01)&from=IT
Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul
loro esercizio (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge
108/2022 ha modificato la legge 584 del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 5), in
particolare ha introdotto all’articolo 2 della legge del 1994 il seguente comma:
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa
in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la
dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per
l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a
costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità
di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a
migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione
delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse
all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di
conservazione e di manutenzione delle opere;
i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera
a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge
108/2022 prevede incentivi in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle
articolazioni degli uffici periferici del registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 6),
per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e
delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136
7
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
(Normativa Nazionale)
L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 prevede che gli enti di governo dell'ambito che non
abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto
previsto dall'articolo 149-bis (7) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di
competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal
10 agosto 2022).
POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo
dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di
un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in
progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione,
pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro
della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (10 agosto 2022).
POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna
al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al
paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico
integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito
entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra,
l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di
affidamento iniziale.
RISPETTO OBIETTIVI PNRR
Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del
7
“1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della
gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a
favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in
house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale.”
8
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 (8).
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale)
L’articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (9) disciplina le tipologie di rischio gestite
dal sistema della Protezione Civile. In particolare L'azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare secondo il comma 1 di detto articolo, in relazione alle seguenti tipologie di rischi:
sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici
avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
L’articolo 15 del Decreto 115/2022 aggiunge a detto comma 1 il seguente periodo allo scopo di
assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit
idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24
(deliberazione dello stato di emergenza nazionale - 10) può essere adottata anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili
e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui
all'articolo 21 (11), sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione
emergenziale.
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica
(Normativa Nazionale)
Il comma 1-ter articolo 12 del DLgs 79/1991 (12) prevede che le Regioni disciplinano con legge,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo anche un elenco dei contenuti di detta disciplina
regionale.
PARAMETRI DI COMPETITIVITÀ DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE
L’articolo 7 della legge 118/2022 aggiunge dopo il suddetto comma 1-ter un nuovo comma
8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
9
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1
11
Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e
rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere
integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079
9
Secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e
trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori (13) e degli
interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della
capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo (14), che tenga conto
dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata
della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri
economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori
dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa
e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle
infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può
avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (15).
TEMPI AVVIO PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONI
L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce un nuovo comma 1-quater all’articolo12 del DLgs
79/1999 secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che
disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazione e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023.
Le Regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche.
Decorso il termine suddetto dei due anni o al massimo del 31 dicembre 2023, e comunque in caso
di mancata adozione delle leggi regionali entro detti termini prescritti, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (16), ai fini dell'avvio, prevedendo che il 10 per cento
13
I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone,
determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in
una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata
come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
14
In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal
concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, é riconosciuto al
concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.
15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
16 Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
10
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i) (17), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale.
Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (18), e di cui alla legge 1° agosto
2002, n. 166 (19).
LE CONCESSIONI CON SCADENZA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 2024
L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce nuovo comma 1-sexies all’articolo 12 del già citato
DLgs 79/1999 secondo il quale per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che
prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le
Regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprietà delle Regioni (20), in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e
comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo
l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano
in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del
concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione
dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale)
L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un
apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico
integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale.
L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della
delega. Tra questi:
1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non;
2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei
servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;
17
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua
pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo
nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1
19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;166
20
Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
11
3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici;
4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento
al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il
coordinamento;
5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni,
nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine
di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti
locali;
7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità
del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al
termine dell'affidamento;
8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella
fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio
pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso
meccanismi non giurisdizionali.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
12
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive
(Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Transizione Ecologico 17 giugno 2022 definisce le modalità di ripartizione del
«Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 (21) e
22 (22) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (23), secondo le previsioni dell'art. 1,
comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n.234 (24) che ha istituito il predetto Fondo.
Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili del Fondo tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-
porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato al nuovo Decreto.
TESTO DECRETO 17/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04371&elenco30giorni=false
Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive
(Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 7 del DLgs 230/2015 prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le
azioni prioritarie previste dall’articolo 13 regolamento UE 1143/2014 (25). I piani d'azione sono
sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 giugno 2022 ha adottato il Piano d'azione per
ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di
interesse acquaristico e terraristico.
TESTO DECRETO 21/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04370&elenco30giorni=false
TESTO PIANO ALLEGATO AL DECRETO 21/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A04370001000101
10001&dgu=2022-08-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
05&art.codiceRedazionale=22A04370&art.num=1&art.tiposerie=SG
21 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida specie invasive
22 Misure di emergenza nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio
nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove
scientifiche preliminari.
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;230
24
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1143-
20191214&qid=1661856993497&from=IT#tocId10
13
ARIA
La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni
(Documentazione Nazionale)
Rapporto Ispra del luglio 2022 che illustra l’attività svolta per disaggregare su base provinciale le
emissioni di inquinanti e dei gas serra stimati nell’inventario nazionale delle emissioni predisposto
da ISPRA. Le stime sono state ottenute utilizzando un approccio top-down e calcolate per gli anni:
1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 – 2019. La disaggregazione è stata condotta, qualora
siano stati disponibili i dati di base necessari, sino al dettaglio di attività. La realizzazione di una
base dati di oltre 1 milione e 600 mila record ha comportato la raccolta ed elaborazione di una
notevole mole di dati statistici di varia natura: indicatori demografici, economici, di produzione
industriale (come per esempio popolazione, immatricolazione di veicoli, traffico aereo, consumo di
prodotti, consumi di combustibili, etc.) e altri di tipo territoriale relativi all’uso del suolo (ad
esempio terre agricole, coperte da foreste o da vegetazione, etc.). Un importante contributo è
derivato dalla consultazione e dal confronto dei dati relativi ad alcune sorgenti puntuali, raccolti
nei registri nazionali: Emissions Trading, E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer
Register) e LCP (Large Combustion Plants).
Lo studio svolto ha permesso di disporre di stime di emissioni per i principali inquinanti e gas serra
per tutte le province del territorio italiano (107 nel 2019) e di fornire un’indicazione per ciascuna
di esse sulla tendenza della pressione emissiva nell’arco degli ultimi 30 anni. Pertanto i risultati di
questo studio si configurano come possibili utili contributi conoscitivi sia in ambito locale, a
supporto della gestione della qualità dell’aria e dei relativi fattori di pressione, sia nell’ambito di
valutazioni di fenomeni di inquinamento atmosferico su più ampia scala, per esempio bacini sovra
provinciali e sovra regionali.
L’aver utilizzato criteri omogenei di elaborazione dei dati e le medesime banche dati di origine
costituisce un’ipotesi di lavoro importante al fine di garantire la comparabilità delle stime
ottenute.
Nel rapporto vengono presentate le metodologie utilizzate ed i principali risultati ottenuti.
Fonti, ipotesi di lavoro, metodi di stima e di disaggregazione, sono riassunti in circa 300 schede
analitiche
Una vecchia indagine (APAT) del 2004 sottolineava come il panorama delle emissioni regionali e
provinciali su tutto il territorio nazionale presentasse ancora notevoli disomogeneità sia nei
metodi, che nella disponibilità dei dati. Le differenze riguardavano più aspetti: l’anno di
riferimento, le metodologie utilizzate, le specie chimiche ed attività emissive prese in
considerazione, la risoluzione spazio-temporale, gli approcci seguiti, le fonti di dati utilizzate. Negli
ultimi anni è considerevolmente aumentata la disponibilità di stime emissive a livello regionale
anche con gradi di dettaglio differenti. Analisi dello stato di avanzamento dei lavori a livello
regionale sono disponibili nelle indagini conoscitive dei gruppi di lavoro del SNPA e nei rapporti
tecnici di sviluppo degli inventari stessi. Con il rinnovo del quadro normativo in molte regioni è
documentato un miglioramento nella frequenza e nell’aggiornamento delle stime degli inventari
locali (ISPRA/SNPA, 2016). La disponibilità di differenti edizioni degli inventari deve essere
opportunamente tenuta in considerazione nella gestione delle fasi di realizzazione di nuovi
aggiornamenti, suggerendo come buona pratica una armonizzazione preliminare delle stime: con
le edizioni precedenti della stessa regione, con altri inventari disponibili (es: nazionale e sua
disaggregazione provinciale, bottomup a maggiore risoluzione, ...) ed anche con quanto
disponibile a livello di dati e procedure in altre regioni.
14
Lo sviluppo e l’aggiornamento degli inventari può contare quindi su differenti tipologie di raccordo
ed armonizzazione, per esempio:
 Durante la fase di realizzazione degli inventari tramite analisi critica delle metodologie impiegate
se disponibili nelle edizioni precedenti e tramite raccordo metodologico con inventari di altre
regioni, l’inventario nazionale o sua disaggregazione provinciale
 Tramite raccordo con stime già realizzate per il territorio regionale o parti di esso con riferimento
alla identificazione dei possibili punti di miglioramento degli inventari nelle edizioni successive
 Tramite lo sviluppo comune/condiviso di algoritmi e strumenti di calcolo.
Tuttavia il traguardo posto dalla normativa nazionale è ben più ambizioso in quanto per poter
procedere regolarmente con le valutazioni legate alla qualità dell’aria c’è bisogno di una maggiore
frequenza nella disponibilità dei dati e dettagli migliori per particolari sorgenti emissive. In questo
quadro si colloca l’attività di ISPRA relativa alla produzione di stime delle emissioni provinciali e su
maglia con la realizzazione della disaggregazione di dettaglio ogni 4 anni come richiesto dagli
aggiornamenti delle convenzioni internazionali e una disaggregazione semplificata e a livello
regionale ogni 2 anni. La metodologia nazionale, essendo uniforme per tutto il territorio, si
configura come un valido termine di paragone per le stime degli inventari bottom-up e mette a
disposizione degli enti territoriali delle stime emissive per le sorgenti per le quali non siano
disponibili dati a livello locale
TESTO RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/dis_inv_naz_12luglio_2022_rev-1.pdf
15
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi
monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)
La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in
particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e
che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle
amministrazioni pubbliche e della collettività.
Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (26) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune
l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (27)
Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco, inoltre
varie Regioni hanno integrato questo elenco.
Con Decreto 5 maggio 2021 (28
) è stato approvato il penultimo aggiornamento dell’elenco.
Quindi ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 26 luglio 2022 l’elenco è integrato da
quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Secondo il nuovo Decreto alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste -
Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di
trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento
per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato.
Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti
nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al
fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere
avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.
TESTO DECRETO 26/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false
TESTO ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
26
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2014-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false
27
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html
28
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
16
Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
(Normativa Nazionale)
Il comma 13 articolo 26 della legge 118/2022 prevede che entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (dal 28 agosto 2022) sono adottate disposizioni modificative
e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - 29).
Le modifiche sono finalizzate ad ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve
entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina
nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati
introdotte mediante norme di legge.
TESTO LEGGE 118/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
17
CACCIA TUTELA FAUNA
Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali
durante l'abbattimento (Normativa Nazionale)
L’articolo 18 della legge n° 127 del 4 agosto 2022 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa legge (dal 10/9/2022), con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (30), acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del
Consiglio, del 24 settembre 2009 (31).
I decreti legislativi dovranno recepire i seguenti criteri direttivi:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026,
il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus
gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non
destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai
sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi
specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del
presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel
rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla
normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime
imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il
sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso
del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o
di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei
pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e
degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti
procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
TESTO LEGGE 127/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false
30
Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234
31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1099-20191214&qid=1661872252868
18
ECOCERTIFICAZIONI
Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE
(Normativa Nazionale)
Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS.
Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere
sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica.
Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono
certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la
relativa documentazione
Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al
Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica.
Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con
successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della
transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al
quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e
comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.
TESTO DECRETO 15/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
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EFFETTO SERRA
Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)
Nel primo trimestre del 2022 le emissioni di gas a effetto serra dell'economia dell'UE sono state
pari a 1 029 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2-eq), con un aumento del 7% e del 6%
rispetto allo stesso trimestre del 2020 e del 2021, ma ancora al di sotto dei livelli pre-COVID
registrati nel primo trimestre del 2019, quando l'economia dell'UE ha emesso 1 035 milioni di
tonnellate di CO2-eq.
Queste informazioni provengono dai dati sulle stime trimestrali delle emissioni di gas a effetto
serra per attività economica pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta una manciata di
risultati dall'articolo più dettagliato Statistics Explained sulle emissioni trimestrali di gas serra.
Gli aumenti documentati sono stati in gran parte dovuti all'effetto del rimbalzo economico dopo il
forte calo dell'attività dovuto alla crisi COVID-19.
Nel primo trimestre del 2022, i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni
di gas serra sono stati le famiglie (24%), l'elettricità, la fornitura di gas (21%) e l'industria
manifatturiera (20%), seguiti dall'agricoltura (12%) e dai trasporti e stoccaggi (10%). Le emissioni di
gas serra sono aumentate in tutti i settori rispetto allo stesso periodo del 2021, ad eccezione delle
famiglie che sono rimaste allo stesso livello (245 milioni di tonnellate di CO2-eq.). Gli aumenti più
elevati sono stati registrati nei trasporti e nello stoccaggio (+21%), nell'industria mineraria (+15%)
e nell'edilizia (+11%).
Le emissioni nel primo trimestre del 2022 sono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell'UE
rispetto allo stesso trimestre del 2021, indicando una ripresa dalla pandemia di Covid-19. I Paesi
Bassi (-9%) e la Finlandia (-1%) sono stati gli unici Stati membri a registrare una diminuzione delle
emissioni nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre del 2021. Tra gli Stati membri
con un aumento delle emissioni nello stesso periodo di confronto figurano la Bulgaria (+38%),
Malta (+21%) e l'Irlanda (+20%).
Confrontando il primo trimestre del 2020 con lo stesso trimestre del 2019, ha rivelato il quadro
opposto: quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno registrato una riduzione delle emissioni
all'inizio della pandemia.
LINK AI DATI EUROSTAT:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220816-1
Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)
L’Italy Climate Report (ICR) è il documento con cui ogni anno Italy for Climate intende fare il punto
sulla performance dell’Italia sui temi del clima.
Il nostro Paese ha una performance sulle emissioni di gas serra abbastanza positiva rispetto agli
altri partner europei, come emerge dall’Italy Climate Report 2021. Infatti in termini di emissioni
pro capite, l’Italia si attesta a 7 tonnellate di CO2 (tCO2) per abitante, al di sotto della media
europea (8,1) e di poco superiore alla Francia e alla Spagna. Anche in termini di intensità carbonica
del Pil, cioè di emissioni prodotte per ogni unità di Pil nazionale, l’Italia con 258 tCO2/M€ si trova
al di sotto della media europea (288) e di quasi tutti gli altri partner, sempre ad eccezione della
Francia su cui però incide il peculiare mix energetico con il nucleare.
E’ importante però notare che questi risultati sono solo in parte frutto delle politiche di
decarbonizzazione che sono state realizzate negli ultimi decenni.
La performance tutto sommato positiva dell’Italia sulle emissioni dipende anche molto da una
condizione di partenza favorevole, grazie ad un clima più mite e ad un tessuto produttivo
20
storicamente meno intensivo dal punto di vista energetico. Già nel 1990 (anno di avvio delle
misurazioni su questi temi), infatti, il livello di emissioni del nostro Paese era più basso dei partner
UE. E negli ultimi trent’anni, in Italia la riduzione delle emissioni è stata ben più modesta della
media europea e degli altri partner – ad eccezione della Spagna che ha avuto un trend di crescita,
economico oltre che sule emissioni, in controtendenza.
A livello europeo i fattori chiave che contribuiscono alla riduzione di emissioni sono l’uso crescente
di energie rinnovabili, l’uso di combustibili fossili a minore intensità di carbonio e il miglioramento
dell’efficienza energetica, i cambiamenti strutturali nell’economia, la minore domanda di
riscaldamento dovuta agli inverni più caldi in Europa – come sottolineato in un recente
report della European Environment Agency (EEA) (32).
Anche se tutti i Paesi faticano a stare al passo con gli obiettivi europei, l’Italia è fra i Paesi che più
hanno rallentato il passo negli ultimi anni e molti sforzi dovranno essere messi in campo per
riallinearsi alla media europea e per implementare politiche che possano permetterci di rispettare
l’obiettivo del -55% rispetto al 1990.
Le emissioni nazionali di gas serra infatti dovranno passare dagli attuali 418 a 232 MtCO2eq nette
entro il 2030 (considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti). Un obiettivo estremamente ambizioso
che richiede interventi eccezionali da realizzare in tutti i settori in percentuale variabile: da circa il -
30% dei trasporti e dell’agricoltura, al dimezzamento e oltre dell’industria e degli edifici.
RAPPORTO ITALY CLIMATE REPORT ICR:
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Italy-Climate-Report-2021-Italy-for-Climate.pdf
Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima
(Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Europeo delle Regioni su:
1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo
sociale per il clima (COM 2021 568 final - 33)
2. la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) COM(2021) 563 final 34.
FONDO SOCIALE PER IL CLIMA
Il Fondo sociale per il clima mira a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo
del carbonio e dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere le loro politiche
volte ad affrontare gli impatti sociali di tale scambio di quote di emissioni sulle famiglie vulnerabili,
sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Ciò dovrebbe essere
conseguito in particolare mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti
intesi a ridurre a medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una
maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del
raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la
concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI E DELLA ELETTRICITÀ
La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante nel settore delle
politiche in materia di clima ed energia. Le norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE
32
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
21
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia") mirano a garantire il
buon funzionamento del mercato interno.
Tuttavia, rispetto all'epoca dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia, il quadro
sottostante delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la direttiva
non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE. Inoltre tale direttiva non garantisce più il
buon funzionamento del mercato interno.
La proposta di rifusione si colloca nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo
"Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), in quanto si concentra sulle questioni ambientali e climatiche per
sostenere l'impegno della Commissione nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e conseguire gli
obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e di riduzione
dell'inquinamento atmosferico.
TESTO PARERE COMITATO EUROPEO REGIONI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4801&from=IT
22
ENERGIA
REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica
(Documentazione Comuntaria)
Risoluzione del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 che accoglie con favore le
iniziative previste dalla Commissione europea per far fronte agli attuali prezzi elevati dell’energia,
in aumento dall’estate 2021 e aggravati dalla guerra illegale, non provocata e ingiustificata
condotta dalla Federazione russa in Ucraina; sottolinea che non è sufficiente limitarsi a eliminare
gradualmente la dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento di combustibili fossili dalla sola
Federazione russa, ma ritiene che il piano REPowerEU sia un modo per accelerare la transizione
energetica, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e di materie prime in
generale e diminuire quindi i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali
importazioni; tuttavia, esprime profondo rammarico per la mancanza di un chiaro riferimento al
ruolo delle città e delle regioni sia nell’affrontare l’attuale crisi energetica che nel fornire soluzioni
durature al riguardo.
La Risoluzione esprime la forte preoccupazione del Comitato per le conclusioni presentate
nell’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal
titolo Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability («Cambiamenti climatici 2022:
effetti, adattamento e vulnerabilità») (1), in cui viene confermato che gli effetti dei cambiamenti
climatici sono in buona parte già irreversibili; sottolinea l’importanza di non ritardare
ulteriormente le misure di adattamento e mitigazione di tali cambiamenti, misure per le quali gli
enti locali e regionali sono attori chiave.
La Risoluzione chiede alla Commissione di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali
nell’individuazione delle «zone di riferimento» adatte per la realizzazione di progetti in materia di
energie rinnovabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di garantire che siano
pienamente conformi al principio di «non nuocere».
TESTO RISOLUZIONE 28/4/2022:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XR1800&from=IT
Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione
Comunitaria)
Il Comitato Europeo delle Regioni con un parere del 28 aprile 2022 relativo alla proposta di
modifica della Direttiva sulla efficienza energetica ha formulato un emendamento che prevede la
introduzione di sportelli unici per la efficienza energetica.
Secondo l’emendamento presentato gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i
portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o
nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di
elaborare progetti a livello locale:
1. fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e
finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie;
2. collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del
mercato;
3. favorendo l’azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di
consumo di energia;
23
4. fornendo informazioni sui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di
professionisti del settore dell’efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al
fine di soddisfare le esigenze del mercato;
5. promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e
imprese;
6. raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in
materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che
elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione
transfrontaliera tra gli Stati membri;
Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali
quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di
progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e
la realizzazione di ristrutturazioni energetiche.
Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici;
La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine
di creare un approccio armonizzato in tutta Europa.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4548&from=IT
Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione
Comunitaria)
Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 con il quale sono stati presentati
emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Il Parere
1. introduce una nuova definizione di comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico:
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e
volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati
nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e
sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche,
PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree
locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;»
2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di regioni ed enti locali nel
promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4547&from=IT
24
Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 stabilisce norme per far fronte a
una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il
miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure
nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su
proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico
dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione.
Secondo il Regolamento ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di
gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo
medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data
di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»).
Se le misure volontarie non sono sufficienti su proposta della Commissione viene dichiarato da
parte del Consiglio UE lo stato di allarme della UE.
Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il
consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»). Secondo
il paragrafo 2 ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di
allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal
1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio
consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate
le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse
dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1369:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1369&from=IT
PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 sono stati stabiliti
i criteri generali per la concessione dei benefici per la realizzazione di interventi volti all'estensione
di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti nell'ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
TESTO DECRETO 30/6/2022:
https://www.mite.gov.it/pagina/misura-3-sistemi-di-teleriscaldamento
Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)
Rapporto n° 162 dell’agosto 2022:
MERCATO DEL GAS
I consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), in aumento sul mese
precedente, per effetto di un incremento della domanda del settore termoelettrico (+9,7%). Sul
lato delle immissioni le importazioni tramite gasdotto e GNL si attestano complessivamente a
6.739 milioni di mc (71,2 TWh), in ripresa soprattutto sulla frontiera settentrionale (26,0 TWh).
Con riferimento ai sistemi di stoccaggio, le iniezioni nei siti ammontano a 27,5 TWh, in crescita
rispetto a giugno, e superiori anche rispetto ad un anno fa. In linea sui livelli dei mesi precedenti la
produzione nazionale, a 265 milioni di mc (2,8 TWh). Nei mercati a pronti del gas gestiti dal GME i
volumi negoziati si attestano a 19,8 TWh, valore massimo storico e rappresentativo di una quota
25
sul totale dei consumi pari al 42%. All’interno del contesto regolatorio definito dalle Deliberazioni
ARERA 165/2022/R/gas e 274/2022/R/ GAS, anche a luglio gli scambi risultano concentrati nei
mercati day-ahead (80%), sia a negoziazione continua (5,9 TWh) che soprattutto in asta (9,9 TWh).
In aumento rispetto al mese precedente tutti i prezzi registrati sui mercati del GME, in linea con le
dinamiche osservate sui principali hub europei (PSV: 176 €/MWh; TTF: 169 €/MWh.
A luglio i consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), sostenuti da
una significativa ripresa della domanda del settore termoelettrico (2.341 milioni di mc, 24,7 TWh),
in corrispondenza di una crescita dei consumi elettrici e ridotta offerta rinnovabile. Si confermano
in calo i consumi nel settore civile (911 milioni di mc, 9,6 TWh) e nel settore industriale (1.004
milioni di mc, 10,6 TWh), così come le esportazioni e gli altri consumi, a 180 milioni di mc (1,9
TWh). Sul lato delle importazioni (6.739 milioni di mc, 71,2 TWh), i volumi di gas in ingresso
tramite gasdotto ammontano a 5.278 milioni di mc (55,8 TWh), di questi circa il 47% concentrato
sulla frontiera settentrionale, mentre quelli tramite GNL risultano pari a 1.461 milioni di mc (15,4
TWh). Prosegue la rimodulazione dei flussi di import per singoli punti di entrata che, rispetto a
giugno, risultano in aumento soprattutto a Tarvisio (11,3 TWh) e Passo Gries (14,7 TWh), le cui
quote salgono rispettivamente al 16% e 21% del totale. In calo i flussi dagli altri gasdotti, tra cui in
particolare Mazara (18,0 TWh, 25% del totale), a causa di una riduzione per manutenzione
programmata di circa il 65% della capacità, e dai terminali di rigassificazione di Panigaglia (3,1
TWh, 4% del totale) e Cavarzere (8,0 TWh, 11% del totale). Relativamente allo stoccaggio, le
iniezioni nei siti di stoccaggio ammontano a luglio a 27,5 TWh, per una giacenza complessiva di gas
naturale negli stoccaggi nell’ultimo giorno del mese a 8.349 milioni di mc (88,3 TWh).
PREZZI MERCATI ENERGETICI UE
A luglio tornano a registrare una flessione mensile i riferimenti di Brent e derivati, tuttavia ancora
su livelli tra i più elevati di sempre; nuovo record storico, invece, per le quotazioni del carbone e
del gas che si riflettono sui prezzi elettrici registrati sulla gran parte delle borse europee.
A luglio accelerano la loro crescita le quotazioni del gas sui principali hub europei che si portano ai
massimi storici di 176,21 €/MWh al PSV e a 169,42 €/MWh al TTF. A fine mese, in corrispondenza
di una nuova contrazione delle forniture di gas russo, PSV e TTF registrano valori prossimi o
superiori a 200 €/MWh, con il riferimento italiano lievemente inferiore a quello olandese in una
sola sessione del mese e un conseguente allargamento del loro differenziale ai massimi da gennaio
2018 (6,79 €/MWh, +4,67 €/MWh). I mercati futures prospettano per i due riferimenti valori a
170/180 €/ MWh nel medio periodo, con uno spread atteso PSV-TTF in riduzione rispetto
all’attuale e negativo a settembre.
L’elevato livello delle quotazioni dei combustibili spinge i prezzi elettrici nell’Europa centrale ai
massimi storici. Il Pun italiano sfiora 442 €/MWh, supera i 400 €/MWh anche il prezzo francese,
mentre nelle altre zone le quotazioni si attestano tra i 315 €/MWh della Germania e 383 €/MWh
della Svizzera. Ancora in flessione, invece, il riferimento della Spagna (143 €/MWh), calmierato da
metà giugno dal meccanismo di cap al prezzo offerto dalle unità di produzione a gas, e quello
dell’Area scandinava (94 €/MWh). I mercati a termine rivedono al rialzo le aspettative di prezzo
per i prossimi mesi, collocandole su livelli leggermente inferiori agli attuali spot per l’Italia e
decisamente più elevati per Francia e Germania, con uno spread atteso IT-FR praticamente nullo
ad agosto e negativo nei mesi autunnali.
TESTO RAPPORTO:
https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20220812Newsletter.pdf
26
Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale)
SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRIVATE
L’articolo 26 della legge 118/2022 prevede che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi
regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in
digitale delle procedure amministrative, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di
procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle
per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva.
L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività é effettuata al fine di eliminare le
autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina
generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività
di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche
tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222. Si tratta del Decreto Legislativo che prevede la individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti. In particolare la tabella A individua, per ciascuna delle attività elencate,
il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
L’articolo 26 della legge 118/2022 individua i criteri per definire i contenuti dei decreti legislativi
previsti.
SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 26 legge 118/2022 al comma 4 prevede che Il Governo è delegato, altresì, ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 27/8/2022), uno o più
decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della
normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della
semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei
cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.
Indirizzi per i contenuti dei decreti legislativi su fonti rinnovabili
I decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 26 legge 118/2022 sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al
fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei
procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea,
apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa
medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina
in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di
attività;
27
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili,
anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei
procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di
agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento
degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della
digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione
europea.
ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE
I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di
riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento
in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
Incentivi Biometano (Normativa Nazionale)
Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che
mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di
iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli.
Per i contenuti del Decreto 2 marzo 2018 vedi a questo link
https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi
Il Decreto 5 agosto 2022 ha meglio definito le modalità e le tempistiche di accesso agli incentivi
suddetti previsti dal Decreto del 2018.
In particolare secondo il nuovo Decreto possono accedere agli incentivi di cui al decreto
ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti
condizioni:
a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal Gestore
Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento del diritto all'incentivo (vedi procedure applicative
Decreto del 2018 - 35);
b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione
del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di
biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023 (modificando la data precedente del Decreto
del 2018 che prevedeva quale condizione per il relativo riconoscimento il rispetto della data del 31
dicembre 2022 per la messa in esercizio di impianti di produzione di biometano). Sono fatti salvi
eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a
responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti
35
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/Regole%20e%20procedure
/Procedure%20applicative%205.0%20DM%202%20marzo%202018.pdf
28
autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come
tali.
TESTO DECRETO 5/8/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04725&elenco30giorni=false
Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale.
Con Decreto Direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica - Direzione
generale incentivi energia (DG IE) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo a, di
cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2021, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il Piano triennale 2019-2021 della
ricerca di sistema elettrico nazionale.
Il summenzionato bando di gara di tipo a riguarda progetti di ricerca finalizzati all'innovazione
tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale beneficio degli
utenti del sistema elettrico nazionale.
TESTO DECRETO 5/8/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/Ricerca_Sistema_Elettric
o_Nazionale/decreto_appr._bandoA2019_2021-182.05-08-2022.pdf
29
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)
L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (36) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali
minimi allegati allo stesso:
a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
TESTO DECRETO 23/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-06&atto.codiceRedazionale=22A04307&elenco30giorni=false
Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa
Nazionale)
L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (37) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali
minimi di cui all'allegato allo stesso:
a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni;
b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni;
c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni.
TESTO DECRETO 23/6/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-08&atto.codiceRedazionale=22A04308&elenco30giorni=false
36
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
37
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
30
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del
Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale)
L’articolo 43 della legge 133/2008 (38) disciplina la semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa.
L’articolo 35 del Decreto Legge 115/2022 prevede che per il finanziamento dei contratti di
sviluppo di cui al sopra citato articolo 43, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400
milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50
per cento di tali risorse é destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela
ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge.
TESTO DECRETO LEGGE 115/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
31
MARE E PORTI
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)
L’articolo 3-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di favorire la transizione ecologica nel settore
della nautica da diporto, é istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da
carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo suddetto, che costituiscono limite di
spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate
e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed
eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da
carburanti fossili.
I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (39) della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (40) agli aiuti «de minimis» cioè aiuti che non richiedono
obbligo di notifica ex articolo 108 Trattato (41).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le
procedure per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato.
TESTO LEGGE 108/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false
39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1407-
20200727&qid=1661329364291&from=IT
40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
41
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non
può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale
32
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE
PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa
Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1 luglio 2022 disciplina le modalità di
assegnazione dei 300 milioni di euro complessivi disponibili per le finalità previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.4
“Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario”.
L'investimento ha lo scopo di sviluppare la sperimentazione della trasformazione verso l'idrogeno
di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi rotabili a gasolio
o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso la realizzazione di almeno dieci stazioni di
stoccaggio e rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026,
prevedendo l'assegnazione delle risorse entro il 31 marzo 2023.
TESTO DECRETO 1/7/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04299&elenco30giorni=false
Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1° agosto 2022 che attua il
regolamento (CE) n. 595/2009 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul
consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei
veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (43).
Il nuovo Regolamento si applica ai veicoli di categoria O3 e O4 sono i rimorchi con massa massima
superiore a 3,5 t.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1362:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1362&from=IT
Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri
medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento
(UE) 2017/2400 (44) per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli
elettrici e altre nuove tecnologie.
Il nuovo Regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei
motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme
per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le
emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti,
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0595-20200901&qid=1661330320329
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0683-20220612&qid=1661330378369
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2400-20200901&qid=1661331501201
33
immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e
la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.
TESTO REGOLAMENTO 2022/1379:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1379&from=IT
Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)
Il comma 697 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (45) prevedeva che al fine di raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità
elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte
di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata (ultra veloce cioè superiore a 50
kw: vedi articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257 - 46), garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi
di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a
combustione interna.
I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (dal 1/1/2021), provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni
per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui
entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica,
consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette
infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario é tenuto
a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse
volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta,
delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché
dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e
disponibilità dei servizi.
L’articolo 12 legge 118/2022 aggiunge a detto comma 697 alla fine il seguente periodo: le
procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in
cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid (47), ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai
sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle
tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.
Il comma 13 articolo 57 della legge 120/2020 (48) prevede che: “13. Le concessioni rilasciate a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
45
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art2-com1-lete-num2
47
la tecnologia, denominata vehicle to grid prevede l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica per “erogare,
attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi ancillari: riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle
congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere” – vedi Parere ARERA
https://www.arera.it/allegati/docs/19/394-19all.pdf
48
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76
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  • 1. 1 Periodo dal 1° al 31 Agosto 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI AGOSTO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUA TUTELA E GESTIONE......................................................................................................................... 5 Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) ...... 5 Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio (Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 6 Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale). 7 Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) ............................................... 8 Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................. 8 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 10 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................. 12 Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 12 Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale)12 ARIA............................................................................................................................................................. 13 La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione Nazionale) ............................................................................................................................................... 13 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI............................................................................................................. 15 Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 15 Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale)16 CACCIA TUTELA FAUNA .............................................................................................................................. 17 Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Normativa Nazionale).................................................................................................. 17 ECOCERTIFICAZIONI.................................................................................................................................... 18 Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 18 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 19 Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria)........................................... 19 Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale)......................................................................... 19 Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 20 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 22 REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria) ................................................................................................................................................................. 22 Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria)... 22 Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria).............. 23 Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria)................................ 24 PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale)................................... 24
  • 3. 3 Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale)......................... 24 Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)........... 26 Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) ......................................................................................... 27 Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale................................ 28 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 29 Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale)............................................... 29 Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) ......... 29 Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale).......................................................................................... 30 MARE E PORTI............................................................................................................................................. 31 Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale)............................... 31 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE................................................................................................ 32 PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) ................ 32 Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) ............................................................. 32 Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) ................................................................................... 32 Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale)................................................. 33 Linee guida gestione monitoraggi rischi ponti (Normativa Nazionale) ................................................ 34 Linee guida gestione rischio gallerie (Normativa Nazionale)................................................................ 34 Omologazione veicoli e impianti di manipolazione (Giurisprudenza Comunitaria)............................. 35 Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 37 NUCLEARE ................................................................................................................................................... 38 Vademecum contro il Nucleare (Documentazione Nazionale) ............................................................. 38 Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Normativa Nazionale)........................................................ 38 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 39 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 39 Modifiche alle competenze delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologiche (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 39 Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR (Normativa Nazionale)......................... 40 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 41 Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) ................................... 41 Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 41 Statuti consorzi RAEE (Normativa Nazionale)........................................................................................ 42 Prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 43 Esclusioni dalla tariffa gestione rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................. 46
  • 4. 4 Standard attività smaltimento e recupero (Normativa Nazionale) ...................................................... 46 Rendere l’industria degli imballaggi sicura e rispettosa dell’ambiente (Documentazione Comunitaria) ................................................................................................................................................................. 47 Criteri ambientali minimi servizio gestione rifiuti (Normativa Nazionale)........................................... 47 Trasporto intermodale dei rifiuti (Normativa Nazionale) ..................................................................... 48 Cabotaggio e trasporto transfrontaliero rifiuti (Normativa Nazionale)................................................ 48 RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI ................................................................................................................... 49 Norma UNI per impianti Seveso (Normativa Internazionale)............................................................... 49 RUMORE...................................................................................................................................................... 50 Modalità individuazione zone silenziose in agglomerati e campagna (Normativa Nazionale) ........... 50 Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici (Normativa Nazionale)............... 52 Linee guida per la redazione delle mappature acustiche (Normativa Nazionale)................................ 53 SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 54 Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)....................................................................................................... 54 VIA VAS........................................................................................................................................................ 55 VAS e VIA per le Aree di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale) ................................. 55 Funzionamento Commissioni VIA VAS MITE (Normativa Nazionale) ................................................... 65 VIGILANZA AMBIENTALE E PENALE............................................................................................................ 66 Semplificazione dei sistemi di controllo sulle attività economiche – Delega al Governo (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 66 Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (Normativa Nazionale)................................................................................. 67
  • 5. 5 ACQUA TUTELA E GESTIONE Indirizzi operativi per attuare le prescrizioni per il riutilizzo dell’acqua (Normativa Comunitaria) Comunicazione della Commissione UE su Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 (2), applicabile da giugno 2023, stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Per acque affinate si intendono, ai sensi di questo Regolamento, le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (3) e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2. Per impianto di affinamento si intende un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1. Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento. La Comunicazione della Commissione UE (2022/C 298/01) in attuazione del paragrafo 5 articolo 11 del Regolamento 2020/741 che stabilisce l’impegno della Commissione a elaborare orientamenti per l'applicazione del Regolamento. La sezione 2 della Comunicazione riguarda: a) l’ambito di applicazione in particolare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 (4 ); b) le autorità competenti; c) i punti di contatto e la cooperazione transfrontaliera; le responsabilità di vari soggetti; d) i permessi; e) le verifiche della conformità; f) le sanzioni; 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=IT#d1e640-32-1 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT 4 “2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti: a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso; b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE; c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici; d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche. Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.”
  • 6. 6 g) la sensibilizzazione e la condivisione delle informazioni. La sezione 3 della Comunicazione riguarda tutti gli aspetti relativi alla gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua; i tipi di colture e le classi di acque affinate; e il controllo di validazione. TESTO DELLA COMUNICAZIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0805(01)&from=IT Costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge 108/2022 ha modificato la legge 584 del 1994 (misura urgenti in materia di dighe - 5), in particolare ha introdotto all’articolo 2 della legge del 1994 il seguente comma: Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, é adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge n° 68 del 16 giugno 2022 convertito nella legge 108/2022 prevede incentivi in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni degli uffici periferici del registro italiano dighe (vedi articolo 11 DPR 136/2003 - 6), per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-03-24;136
  • 7. 7 Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale) L’articolo 14 del Decreto Legge 115/2022 prevede che gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis (7) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 10 agosto 2022). POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini di cui sopra il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di sopra, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10 agosto 2022). POTERE SOSTITUTIVO ULTERIORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al paragrafo precedente di questo commento, di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di gestione transitoria di cui sopra, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale. RISPETTO OBIETTIVI PNRR Fermo restando quanto previsto sopra, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del 7 “1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”
  • 8. 8 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (8). TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false Stato di emergenza preventivo da deficit idrico (Normativa Nazionale) L’articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (9) disciplina le tipologie di rischio gestite dal sistema della Protezione Civile. In particolare L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare secondo il comma 1 di detto articolo, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. L’articolo 15 del Decreto 115/2022 aggiunge a detto comma 1 il seguente periodo allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 (deliberazione dello stato di emergenza nazionale - 10) può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21 (11), sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false Procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica (Normativa Nazionale) Il comma 1-ter articolo 12 del DLgs 79/1991 (12) prevede che le Regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo anche un elenco dei contenuti di detta disciplina regionale. PARAMETRI DI COMPETITIVITÀ DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE L’articolo 7 della legge 118/2022 aggiunge dopo il suddetto comma 1-ter un nuovo comma 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1 11 Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. 12 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;079
  • 9. 9 Secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori (13) e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo (14), che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (15). TEMPI AVVIO PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONI L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce un nuovo comma 1-quater all’articolo12 del DLgs 79/1999 secondo il quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le Regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine suddetto dei due anni o al massimo del 31 dicembre 2023, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro detti termini prescritti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (16), ai fini dell'avvio, prevedendo che il 10 per cento 13 I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. 14 In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, é riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. 15 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 16 Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
  • 10. 10 dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i) (17), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (18), e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 (19). LE CONCESSIONI CON SCADENZA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 2024 L’articolo 7 della legge 118/2022 introduce nuovo comma 1-sexies all’articolo 12 del già citato DLgs 79/1999 secondo il quale per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le Regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle Regioni (20), in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (Normativa Nazionale) L’articolo 8 della legge 118/2022 prevede che Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica abbiamo il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani e il traposto pubblico locale. L’articolo 8 sopra citato fissa dei criteri a cui dovrà attenersi i decreti legislativi attuativi della delega. Tra questi: 1. una chiara distinzione tra servizi a rete e non; 2. la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione; 17 i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; 18 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994;507~art1 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;166 20 Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
  • 11. 11 3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici; 4. revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; 5. revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente; 6. razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali; 7. previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento; 8. razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
  • 12. 12 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Transizione Ecologico 17 giugno 2022 definisce le modalità di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 (21) e 22 (22) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (23), secondo le previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n.234 (24) che ha istituito il predetto Fondo. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili del Fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro- porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato al nuovo Decreto. TESTO DECRETO 17/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04371&elenco30giorni=false Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 7 del DLgs 230/2015 prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie previste dall’articolo 13 regolamento UE 1143/2014 (25). I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni. Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 giugno 2022 ha adottato il Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico. TESTO DECRETO 21/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04370&elenco30giorni=false TESTO PIANO ALLEGATO AL DECRETO 21/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A04370001000101 10001&dgu=2022-08-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08- 05&art.codiceRedazionale=22A04370&art.num=1&art.tiposerie=SG 21 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida specie invasive 22 Misure di emergenza nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari. 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;230 24 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1143- 20191214&qid=1661856993497&from=IT#tocId10
  • 13. 13 ARIA La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra del luglio 2022 che illustra l’attività svolta per disaggregare su base provinciale le emissioni di inquinanti e dei gas serra stimati nell’inventario nazionale delle emissioni predisposto da ISPRA. Le stime sono state ottenute utilizzando un approccio top-down e calcolate per gli anni: 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 – 2019. La disaggregazione è stata condotta, qualora siano stati disponibili i dati di base necessari, sino al dettaglio di attività. La realizzazione di una base dati di oltre 1 milione e 600 mila record ha comportato la raccolta ed elaborazione di una notevole mole di dati statistici di varia natura: indicatori demografici, economici, di produzione industriale (come per esempio popolazione, immatricolazione di veicoli, traffico aereo, consumo di prodotti, consumi di combustibili, etc.) e altri di tipo territoriale relativi all’uso del suolo (ad esempio terre agricole, coperte da foreste o da vegetazione, etc.). Un importante contributo è derivato dalla consultazione e dal confronto dei dati relativi ad alcune sorgenti puntuali, raccolti nei registri nazionali: Emissions Trading, E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) e LCP (Large Combustion Plants). Lo studio svolto ha permesso di disporre di stime di emissioni per i principali inquinanti e gas serra per tutte le province del territorio italiano (107 nel 2019) e di fornire un’indicazione per ciascuna di esse sulla tendenza della pressione emissiva nell’arco degli ultimi 30 anni. Pertanto i risultati di questo studio si configurano come possibili utili contributi conoscitivi sia in ambito locale, a supporto della gestione della qualità dell’aria e dei relativi fattori di pressione, sia nell’ambito di valutazioni di fenomeni di inquinamento atmosferico su più ampia scala, per esempio bacini sovra provinciali e sovra regionali. L’aver utilizzato criteri omogenei di elaborazione dei dati e le medesime banche dati di origine costituisce un’ipotesi di lavoro importante al fine di garantire la comparabilità delle stime ottenute. Nel rapporto vengono presentate le metodologie utilizzate ed i principali risultati ottenuti. Fonti, ipotesi di lavoro, metodi di stima e di disaggregazione, sono riassunti in circa 300 schede analitiche Una vecchia indagine (APAT) del 2004 sottolineava come il panorama delle emissioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale presentasse ancora notevoli disomogeneità sia nei metodi, che nella disponibilità dei dati. Le differenze riguardavano più aspetti: l’anno di riferimento, le metodologie utilizzate, le specie chimiche ed attività emissive prese in considerazione, la risoluzione spazio-temporale, gli approcci seguiti, le fonti di dati utilizzate. Negli ultimi anni è considerevolmente aumentata la disponibilità di stime emissive a livello regionale anche con gradi di dettaglio differenti. Analisi dello stato di avanzamento dei lavori a livello regionale sono disponibili nelle indagini conoscitive dei gruppi di lavoro del SNPA e nei rapporti tecnici di sviluppo degli inventari stessi. Con il rinnovo del quadro normativo in molte regioni è documentato un miglioramento nella frequenza e nell’aggiornamento delle stime degli inventari locali (ISPRA/SNPA, 2016). La disponibilità di differenti edizioni degli inventari deve essere opportunamente tenuta in considerazione nella gestione delle fasi di realizzazione di nuovi aggiornamenti, suggerendo come buona pratica una armonizzazione preliminare delle stime: con le edizioni precedenti della stessa regione, con altri inventari disponibili (es: nazionale e sua disaggregazione provinciale, bottomup a maggiore risoluzione, ...) ed anche con quanto disponibile a livello di dati e procedure in altre regioni.
  • 14. 14 Lo sviluppo e l’aggiornamento degli inventari può contare quindi su differenti tipologie di raccordo ed armonizzazione, per esempio:  Durante la fase di realizzazione degli inventari tramite analisi critica delle metodologie impiegate se disponibili nelle edizioni precedenti e tramite raccordo metodologico con inventari di altre regioni, l’inventario nazionale o sua disaggregazione provinciale  Tramite raccordo con stime già realizzate per il territorio regionale o parti di esso con riferimento alla identificazione dei possibili punti di miglioramento degli inventari nelle edizioni successive  Tramite lo sviluppo comune/condiviso di algoritmi e strumenti di calcolo. Tuttavia il traguardo posto dalla normativa nazionale è ben più ambizioso in quanto per poter procedere regolarmente con le valutazioni legate alla qualità dell’aria c’è bisogno di una maggiore frequenza nella disponibilità dei dati e dettagli migliori per particolari sorgenti emissive. In questo quadro si colloca l’attività di ISPRA relativa alla produzione di stime delle emissioni provinciali e su maglia con la realizzazione della disaggregazione di dettaglio ogni 4 anni come richiesto dagli aggiornamenti delle convenzioni internazionali e una disaggregazione semplificata e a livello regionale ogni 2 anni. La metodologia nazionale, essendo uniforme per tutto il territorio, si configura come un valido termine di paragone per le stime degli inventari bottom-up e mette a disposizione degli enti territoriali delle stime emissive per le sorgenti per le quali non siano disponibili dati a livello locale TESTO RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/dis_inv_naz_12luglio_2022_rev-1.pdf
  • 15. 15 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale) La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, é istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività. Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (26) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (27) Successivamente a questo Decreto sono stati emanati altri Decreti che hanno aggiornato l’elenco, inoltre varie Regioni hanno integrato questo elenco. Con Decreto 5 maggio 2021 (28 ) è stato approvato il penultimo aggiornamento dell’elenco. Quindi ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 26 luglio 2022 l’elenco è integrato da quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Secondo il nuovo Decreto alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. TESTO DECRETO 26/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false TESTO ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260 26 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2014-11-18&atto.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false 27 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html 28 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
  • 16. 16 Estensione progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Normativa Nazionale) Il comma 13 articolo 26 della legge 118/2022 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 28 agosto 2022) sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - 29). Le modifiche sono finalizzate ad ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge. TESTO LEGGE 118/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false 29 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
  • 17. 17 CACCIA TUTELA FAUNA Attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Normativa Nazionale) L’articolo 18 della legge n° 127 del 4 agosto 2022 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (dal 10/9/2022), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (30), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 (31). I decreti legislativi dovranno recepire i seguenti criteri direttivi: a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali; b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini; d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. TESTO LEGGE 127/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-26&atto.codiceRedazionale=22G00136&elenco30giorni=false 30 Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234 31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1099-20191214&qid=1661872252868
  • 18. 18 ECOCERTIFICAZIONI Misure per favorire introduzione sistemi eco-certificazione nel trattamento RAEE (Normativa Nazionale) Decreto MITE del 15 giugno 2022 prevede misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecocertificazione EMAS. Le misure sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa documentazione Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento é pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Il contributo concesso é pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. TESTO DECRETO 15/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
  • 19. 19 EFFETTO SERRA Eurostat su emissioni gas serra nella UE (Documentazione Comunitaria) Nel primo trimestre del 2022 le emissioni di gas a effetto serra dell'economia dell'UE sono state pari a 1 029 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2-eq), con un aumento del 7% e del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e del 2021, ma ancora al di sotto dei livelli pre-COVID registrati nel primo trimestre del 2019, quando l'economia dell'UE ha emesso 1 035 milioni di tonnellate di CO2-eq. Queste informazioni provengono dai dati sulle stime trimestrali delle emissioni di gas a effetto serra per attività economica pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta una manciata di risultati dall'articolo più dettagliato Statistics Explained sulle emissioni trimestrali di gas serra. Gli aumenti documentati sono stati in gran parte dovuti all'effetto del rimbalzo economico dopo il forte calo dell'attività dovuto alla crisi COVID-19. Nel primo trimestre del 2022, i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra sono stati le famiglie (24%), l'elettricità, la fornitura di gas (21%) e l'industria manifatturiera (20%), seguiti dall'agricoltura (12%) e dai trasporti e stoccaggi (10%). Le emissioni di gas serra sono aumentate in tutti i settori rispetto allo stesso periodo del 2021, ad eccezione delle famiglie che sono rimaste allo stesso livello (245 milioni di tonnellate di CO2-eq.). Gli aumenti più elevati sono stati registrati nei trasporti e nello stoccaggio (+21%), nell'industria mineraria (+15%) e nell'edilizia (+11%). Le emissioni nel primo trimestre del 2022 sono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell'UE rispetto allo stesso trimestre del 2021, indicando una ripresa dalla pandemia di Covid-19. I Paesi Bassi (-9%) e la Finlandia (-1%) sono stati gli unici Stati membri a registrare una diminuzione delle emissioni nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre del 2021. Tra gli Stati membri con un aumento delle emissioni nello stesso periodo di confronto figurano la Bulgaria (+38%), Malta (+21%) e l'Irlanda (+20%). Confrontando il primo trimestre del 2020 con lo stesso trimestre del 2019, ha rivelato il quadro opposto: quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno registrato una riduzione delle emissioni all'inizio della pandemia. LINK AI DATI EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220816-1 Italy Climate Report ICR (Documentazione Nazionale) L’Italy Climate Report (ICR) è il documento con cui ogni anno Italy for Climate intende fare il punto sulla performance dell’Italia sui temi del clima. Il nostro Paese ha una performance sulle emissioni di gas serra abbastanza positiva rispetto agli altri partner europei, come emerge dall’Italy Climate Report 2021. Infatti in termini di emissioni pro capite, l’Italia si attesta a 7 tonnellate di CO2 (tCO2) per abitante, al di sotto della media europea (8,1) e di poco superiore alla Francia e alla Spagna. Anche in termini di intensità carbonica del Pil, cioè di emissioni prodotte per ogni unità di Pil nazionale, l’Italia con 258 tCO2/M€ si trova al di sotto della media europea (288) e di quasi tutti gli altri partner, sempre ad eccezione della Francia su cui però incide il peculiare mix energetico con il nucleare. E’ importante però notare che questi risultati sono solo in parte frutto delle politiche di decarbonizzazione che sono state realizzate negli ultimi decenni. La performance tutto sommato positiva dell’Italia sulle emissioni dipende anche molto da una condizione di partenza favorevole, grazie ad un clima più mite e ad un tessuto produttivo
  • 20. 20 storicamente meno intensivo dal punto di vista energetico. Già nel 1990 (anno di avvio delle misurazioni su questi temi), infatti, il livello di emissioni del nostro Paese era più basso dei partner UE. E negli ultimi trent’anni, in Italia la riduzione delle emissioni è stata ben più modesta della media europea e degli altri partner – ad eccezione della Spagna che ha avuto un trend di crescita, economico oltre che sule emissioni, in controtendenza. A livello europeo i fattori chiave che contribuiscono alla riduzione di emissioni sono l’uso crescente di energie rinnovabili, l’uso di combustibili fossili a minore intensità di carbonio e il miglioramento dell’efficienza energetica, i cambiamenti strutturali nell’economia, la minore domanda di riscaldamento dovuta agli inverni più caldi in Europa – come sottolineato in un recente report della European Environment Agency (EEA) (32). Anche se tutti i Paesi faticano a stare al passo con gli obiettivi europei, l’Italia è fra i Paesi che più hanno rallentato il passo negli ultimi anni e molti sforzi dovranno essere messi in campo per riallinearsi alla media europea e per implementare politiche che possano permetterci di rispettare l’obiettivo del -55% rispetto al 1990. Le emissioni nazionali di gas serra infatti dovranno passare dagli attuali 418 a 232 MtCO2eq nette entro il 2030 (considerando 11 MtCO2eq di assorbimenti). Un obiettivo estremamente ambizioso che richiede interventi eccezionali da realizzare in tutti i settori in percentuale variabile: da circa il - 30% dei trasporti e dell’agricoltura, al dimezzamento e oltre dell’industria e degli edifici. RAPPORTO ITALY CLIMATE REPORT ICR: https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Italy-Climate-Report-2021-Italy-for-Climate.pdf Proposta di Regolamento UE di istituzione del Fondo sociale per il clima (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Europeo delle Regioni su: 1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima (COM 2021 568 final - 33) 2. la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) COM(2021) 563 final 34. FONDO SOCIALE PER IL CLIMA Il Fondo sociale per il clima mira a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo del carbonio e dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere le loro politiche volte ad affrontare gli impatti sociali di tale scambio di quote di emissioni sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Ciò dovrebbe essere conseguito in particolare mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi a ridurre a medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI E DELLA ELETTRICITÀ La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante nel settore delle politiche in materia di clima ed energia. Le norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE 32 https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-1 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN 34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
  • 21. 21 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia") mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, rispetto all'epoca dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia, il quadro sottostante delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la direttiva non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE. Inoltre tale direttiva non garantisce più il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di rifusione si colloca nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), in quanto si concentra sulle questioni ambientali e climatiche per sostenere l'impegno della Commissione nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e conseguire gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e di riduzione dell'inquinamento atmosferico. TESTO PARERE COMITATO EUROPEO REGIONI https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4801&from=IT
  • 22. 22 ENERGIA REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica (Documentazione Comuntaria) Risoluzione del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 che accoglie con favore le iniziative previste dalla Commissione europea per far fronte agli attuali prezzi elevati dell’energia, in aumento dall’estate 2021 e aggravati dalla guerra illegale, non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa in Ucraina; sottolinea che non è sufficiente limitarsi a eliminare gradualmente la dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento di combustibili fossili dalla sola Federazione russa, ma ritiene che il piano REPowerEU sia un modo per accelerare la transizione energetica, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e di materie prime in generale e diminuire quindi i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali importazioni; tuttavia, esprime profondo rammarico per la mancanza di un chiaro riferimento al ruolo delle città e delle regioni sia nell’affrontare l’attuale crisi energetica che nel fornire soluzioni durature al riguardo. La Risoluzione esprime la forte preoccupazione del Comitato per le conclusioni presentate nell’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability («Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità») (1), in cui viene confermato che gli effetti dei cambiamenti climatici sono in buona parte già irreversibili; sottolinea l’importanza di non ritardare ulteriormente le misure di adattamento e mitigazione di tali cambiamenti, misure per le quali gli enti locali e regionali sono attori chiave. La Risoluzione chiede alla Commissione di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nell’individuazione delle «zone di riferimento» adatte per la realizzazione di progetti in materia di energie rinnovabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di garantire che siano pienamente conformi al principio di «non nuocere». TESTO RISOLUZIONE 28/4/2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XR1800&from=IT Nuova Direttiva efficienza energetica: proposta di sportelli unici (Documentazione Comunitaria) Il Comitato Europeo delle Regioni con un parere del 28 aprile 2022 relativo alla proposta di modifica della Direttiva sulla efficienza energetica ha formulato un emendamento che prevede la introduzione di sportelli unici per la efficienza energetica. Secondo l’emendamento presentato gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di elaborare progetti a livello locale: 1. fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie; 2. collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del mercato; 3. favorendo l’azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di consumo di energia;
  • 23. 23 4. fornendo informazioni sui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di professionisti del settore dell’efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al fine di soddisfare le esigenze del mercato; 5. promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e imprese; 6. raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri; Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e la realizzazione di ristrutturazioni energetiche. Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici; La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta Europa. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4548&from=IT Nuova direttiva energie rinnovabili: ruolo degli enti locali (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 con il quale sono stati presentati emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il Parere 1. introduce una nuova definizione di comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;» 2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di regioni ed enti locali nel promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4547&from=IT
  • 24. 24 Misure coordinate di riduzione della domanda di gas (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione. Secondo il Regolamento ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»). Se le misure volontarie non sono sufficienti su proposta della Commissione viene dichiarato da parte del Consiglio UE lo stato di allarme della UE. Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»). Secondo il paragrafo 2 ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione. TESTO REGOLAMENTO 2022/1369: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1369&from=IT PNRR: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione dei benefici per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. TESTO DECRETO 30/6/2022: https://www.mite.gov.it/pagina/misura-3-sistemi-di-teleriscaldamento Rapporto gestore mercati energetici su gas e petrolio (Documentazione Nazionale) Rapporto n° 162 dell’agosto 2022: MERCATO DEL GAS I consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), in aumento sul mese precedente, per effetto di un incremento della domanda del settore termoelettrico (+9,7%). Sul lato delle immissioni le importazioni tramite gasdotto e GNL si attestano complessivamente a 6.739 milioni di mc (71,2 TWh), in ripresa soprattutto sulla frontiera settentrionale (26,0 TWh). Con riferimento ai sistemi di stoccaggio, le iniezioni nei siti ammontano a 27,5 TWh, in crescita rispetto a giugno, e superiori anche rispetto ad un anno fa. In linea sui livelli dei mesi precedenti la produzione nazionale, a 265 milioni di mc (2,8 TWh). Nei mercati a pronti del gas gestiti dal GME i volumi negoziati si attestano a 19,8 TWh, valore massimo storico e rappresentativo di una quota
  • 25. 25 sul totale dei consumi pari al 42%. All’interno del contesto regolatorio definito dalle Deliberazioni ARERA 165/2022/R/gas e 274/2022/R/ GAS, anche a luglio gli scambi risultano concentrati nei mercati day-ahead (80%), sia a negoziazione continua (5,9 TWh) che soprattutto in asta (9,9 TWh). In aumento rispetto al mese precedente tutti i prezzi registrati sui mercati del GME, in linea con le dinamiche osservate sui principali hub europei (PSV: 176 €/MWh; TTF: 169 €/MWh. A luglio i consumi di gas naturale in Italia si portano a 4.437 milioni di mc (46,9 TWh), sostenuti da una significativa ripresa della domanda del settore termoelettrico (2.341 milioni di mc, 24,7 TWh), in corrispondenza di una crescita dei consumi elettrici e ridotta offerta rinnovabile. Si confermano in calo i consumi nel settore civile (911 milioni di mc, 9,6 TWh) e nel settore industriale (1.004 milioni di mc, 10,6 TWh), così come le esportazioni e gli altri consumi, a 180 milioni di mc (1,9 TWh). Sul lato delle importazioni (6.739 milioni di mc, 71,2 TWh), i volumi di gas in ingresso tramite gasdotto ammontano a 5.278 milioni di mc (55,8 TWh), di questi circa il 47% concentrato sulla frontiera settentrionale, mentre quelli tramite GNL risultano pari a 1.461 milioni di mc (15,4 TWh). Prosegue la rimodulazione dei flussi di import per singoli punti di entrata che, rispetto a giugno, risultano in aumento soprattutto a Tarvisio (11,3 TWh) e Passo Gries (14,7 TWh), le cui quote salgono rispettivamente al 16% e 21% del totale. In calo i flussi dagli altri gasdotti, tra cui in particolare Mazara (18,0 TWh, 25% del totale), a causa di una riduzione per manutenzione programmata di circa il 65% della capacità, e dai terminali di rigassificazione di Panigaglia (3,1 TWh, 4% del totale) e Cavarzere (8,0 TWh, 11% del totale). Relativamente allo stoccaggio, le iniezioni nei siti di stoccaggio ammontano a luglio a 27,5 TWh, per una giacenza complessiva di gas naturale negli stoccaggi nell’ultimo giorno del mese a 8.349 milioni di mc (88,3 TWh). PREZZI MERCATI ENERGETICI UE A luglio tornano a registrare una flessione mensile i riferimenti di Brent e derivati, tuttavia ancora su livelli tra i più elevati di sempre; nuovo record storico, invece, per le quotazioni del carbone e del gas che si riflettono sui prezzi elettrici registrati sulla gran parte delle borse europee. A luglio accelerano la loro crescita le quotazioni del gas sui principali hub europei che si portano ai massimi storici di 176,21 €/MWh al PSV e a 169,42 €/MWh al TTF. A fine mese, in corrispondenza di una nuova contrazione delle forniture di gas russo, PSV e TTF registrano valori prossimi o superiori a 200 €/MWh, con il riferimento italiano lievemente inferiore a quello olandese in una sola sessione del mese e un conseguente allargamento del loro differenziale ai massimi da gennaio 2018 (6,79 €/MWh, +4,67 €/MWh). I mercati futures prospettano per i due riferimenti valori a 170/180 €/ MWh nel medio periodo, con uno spread atteso PSV-TTF in riduzione rispetto all’attuale e negativo a settembre. L’elevato livello delle quotazioni dei combustibili spinge i prezzi elettrici nell’Europa centrale ai massimi storici. Il Pun italiano sfiora 442 €/MWh, supera i 400 €/MWh anche il prezzo francese, mentre nelle altre zone le quotazioni si attestano tra i 315 €/MWh della Germania e 383 €/MWh della Svizzera. Ancora in flessione, invece, il riferimento della Spagna (143 €/MWh), calmierato da metà giugno dal meccanismo di cap al prezzo offerto dalle unità di produzione a gas, e quello dell’Area scandinava (94 €/MWh). I mercati a termine rivedono al rialzo le aspettative di prezzo per i prossimi mesi, collocandole su livelli leggermente inferiori agli attuali spot per l’Italia e decisamente più elevati per Francia e Germania, con uno spread atteso IT-FR praticamente nullo ad agosto e negativo nei mesi autunnali. TESTO RAPPORTO: https://www.mercatoelettrico.org/newsletter/20220812Newsletter.pdf
  • 26. 26 Delega al Governo per semplificazioni in materia di fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRIVATE L’articolo 26 della legge 118/2022 prevede che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività é effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Si tratta del Decreto Legislativo che prevede la individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. In particolare la tabella A individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. L’articolo 26 della legge 118/2022 individua i criteri per definire i contenuti dei decreti legislativi previsti. SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DA FONTI RINNOVABILI L’articolo 26 legge 118/2022 al comma 4 prevede che Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese. Indirizzi per i contenuti dei decreti legislativi su fonti rinnovabili I decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 26 legge 118/2022 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico; c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
  • 27. 27 d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea. ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. Incentivi Biometano (Normativa Nazionale) Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli. Per i contenuti del Decreto 2 marzo 2018 vedi a questo link https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi Il Decreto 5 agosto 2022 ha meglio definito le modalità e le tempistiche di accesso agli incentivi suddetti previsti dal Decreto del 2018. In particolare secondo il nuovo Decreto possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento del diritto all'incentivo (vedi procedure applicative Decreto del 2018 - 35); b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023 (modificando la data precedente del Decreto del 2018 che prevedeva quale condizione per il relativo riconoscimento il rispetto della data del 31 dicembre 2022 per la messa in esercizio di impianti di produzione di biometano). Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti 35 https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/Regole%20e%20procedure /Procedure%20applicative%205.0%20DM%202%20marzo%202018.pdf
  • 28. 28 autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali. TESTO DECRETO 5/8/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04725&elenco30giorni=false Graduatorie relative al bando di gara per ricerca di sistema elettrico nazionale. Con Decreto Direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale incentivi energia (DG IE) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo a, di cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2021, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale. Il summenzionato bando di gara di tipo a riguarda progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. TESTO DECRETO 5/8/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/Ricerca_Sistema_Elettric o_Nazionale/decreto_appr._bandoA2019_2021-182.05-08-2022.pdf
  • 29. 29 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Criteri ambientali minimi per interventi edilizi (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (36) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali minimi allegati allo stesso: a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi; c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. TESTO DECRETO 23/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-06&atto.codiceRedazionale=22A04307&elenco30giorni=false Criteri Ambientali Minimi per servizi su vita utile di arredi per interni (Normativa Nazionale) L’articolo 34 del Codice Lavori Pubblici (37) dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato allo stesso: a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni; b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni; c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni. TESTO DECRETO 23/6/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-08&atto.codiceRedazionale=22A04308&elenco30giorni=false 36 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50 37 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
  • 30. 30 Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale) L’articolo 43 della legge 133/2008 (38) disciplina la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. L’articolo 35 del Decreto Legge 115/2022 prevede che per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al sopra citato articolo 43, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse é destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge. TESTO DECRETO LEGGE 115/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false 38 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
  • 31. 31 MARE E PORTI Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale) L’articolo 3-bis della legge 108/2022 prevede che al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, é istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo suddetto, che costituiscono limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (39) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (40) agli aiuti «de minimis» cioè aiuti che non richiedono obbligo di notifica ex articolo 108 Trattato (41). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato. TESTO LEGGE 108/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04562&elenco30giorni=false 39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1407- 20200727&qid=1661329364291&from=IT 40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT 41 Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale
  • 32. 32 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE PNRR: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1 luglio 2022 disciplina le modalità di assegnazione dei 300 milioni di euro complessivi disponibili per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.4 “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario”. L'investimento ha lo scopo di sviluppare la sperimentazione della trasformazione verso l'idrogeno di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso la realizzazione di almeno dieci stazioni di stoccaggio e rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026, prevedendo l'assegnazione delle risorse entro il 31 marzo 2023. TESTO DECRETO 1/7/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04299&elenco30giorni=false Rimorchi pesanti ed emissioni CO2 (Normativa Comunitaria) Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1° agosto 2022 che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (43). Il nuovo Regolamento si applica ai veicoli di categoria O3 e O4 sono i rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t. TESTO REGOLAMENTO 2022/1362: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1362&from=IT Determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 (44) per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie. Il nuovo Regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti, 42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0595-20200901&qid=1661330320329 43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0683-20220612&qid=1661330378369 44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2400-20200901&qid=1661331501201
  • 33. 33 immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati. TESTO REGOLAMENTO 2022/1379: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1379&from=IT Ricariche autoelettriche in tratti autostradali (Normativa Nazionale) Il comma 697 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (45) prevedeva che al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata (ultra veloce cioè superiore a 50 kw: vedi articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 - 46), garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 1/1/2021), provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario é tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi. L’articolo 12 legge 118/2022 aggiunge a detto comma 697 alla fine il seguente periodo: le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid (47), ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento. Il comma 13 articolo 57 della legge 120/2020 (48) prevede che: “13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle 45 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178 46 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257~art2-com1-lete-num2 47 la tecnologia, denominata vehicle to grid prevede l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica per “erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi ancillari: riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere” – vedi Parere ARERA https://www.arera.it/allegati/docs/19/394-19all.pdf 48 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76