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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Comitato Sarzana, Che Botta!, rappresentato e difeso dagli avv. Raniero Raggi,
Mattia Crucioli, Carlo Raggi, con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in
Genova, V.Mameli 3 -Anzi V. Assarotti 11/9; Associazione "Legambiente Onlus",
Tilde Ricci, Aurora Toracca, Mauro Balbi, Miria Forcieri, Annalisa Beatini,
Barbara Sisti, Anna Panciroli, Silvia Lanfranchi, Gabriella Bertone, Valerio
Galazzo, Alessandra Zecca, Monica Boschi, Stefania Bernardini, Eliana
Taraborelli, Rodolfo Conti, Roberto Mazza, Paolo Galazzo, Domenico Galli,
Giacomo De Benedetti, Paolo Biso, Alessandra Landini, Irene Pucci, Franca
Cardelli, Fiammetta Gemmi, Rossella Pellini, Rodolfo Furter, Carlo Ruocco,
Giovanna Devoto, Andrea Forcieri, Silvano D'Alto, Alessandro Gazzola, Gabriele
Rossi, Andrea Pietra, Francesca Simorini, Sonia Menghi, Antonella Bido,
Gabriella Bertone, Carla Chiappini, Antonella Tarca, Sara Frassini, Carla
Ridella, Bruno Ferrari, Piero Orsi, rappresentati e difesi dagli avv. Mattia
Crucioli, Carlo Raggi, Raniero Raggi, con domicilio eletto presso Mattia
Crucioli in Genova, V.Mameli 3 -Anzi V. Assarotti 11/9;
contro
Comune di Sarzana, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cozzani, con
domicilio eletto presso Vittorio Corte in Genova, via G. Mameli 1; Regione
Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Michela Sommariva,
con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia della Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Barbieri,
Veronica Allegri, con domicilio eletto presso Piero Barbieri in, c/o Segreteria
Tar;
nei confronti di
Società Mutua Cooperativa Edilizia 2 Dicembre Scarl, rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via
Macaggi 21/5 - 8; Sarzana Valorizzazione Patrimonio Srl, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabio Cozzani, con domicilio eletto presso Vittorio Corte in Genova,
via G. Mameli 1; Primo Maggio '85 Scarl;
per l'annullamento
di tutti gli atti di formazione e approvazione della “variante al Piano
Particolareggiato d’iniziativa pubblica relativo all’area Progetto n. 3 di Via
Muccini, con varianti contestuali connesse al vigente P.R.G. e in particolare:
della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sarzana n. 98 del
26.6.2007; della determinazione n. 248 del 29.8.2007; delle note n. 11096 del
17.3.09, n. 29 del 30.3.2009, della nota prot. n. PG/2009/52037 del 31.3.2009;
della deliberazione n. 59 del 9.7.2009, e n. 88 del 10.11.2009; del decreto n.
1590 del 18.6.2010; del voto del C.T.U. n. 362 del 20.7.2010; del decreto n.
44059 del 22.7.20109; della nota n. 288810 del 6.9.2010;
e con motivi aggiunti depositati il 17.5.2011 della deliberazione del
16.12.2010 n. 137; della nota del 21.1.2011 prot. PG/2011/8848; della nota del
28.1.2011 prot. 3864; della nota del 31.1.2011 prot. n. PG/2011/12745; e con
motivi aggiunti depositati il 6.9.2011 delle determinazioni n. 120 del
23.6.2011 e n. 147 del 13.7.2011; del permesso di costruire rilasciato il
20.7.2011; di tutti gli atti a tali provvedimenti preparatori, presupposti,
connessi e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sarzana e di Regione
Liguria e di Provincia di La Spezia e di Societa' Mutua Cooperativa Edilizia 2
Dicembre Scarl e di Sarzana Valorizzazione Patrimonio Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto
Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato in segreteria il 19112010,
l’associazione “Comitato Sarzana,che botta!”, l’associazione “Legambiente
onlus” e, individualmente, i ricorrenti compiutamente individuati in epigrafe,
impugnano tutti gli atti di formazione ed approvazione della “variante al Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all’area Progetto n. 3 di Via
Muccini”, con varianti contestuali connesse al vigente P.R.G..
Vengono poi impugnati, con due distinti atti, con motivi aggiunti, ulteriori
provvedimenti finalizzati alla realizzazione della complessa riorganizzazione
urbanistica di via Muccini, oggetto di un Piano Particolareggiato approvato dal
Comune di Sarzana con delibera consiliare n.73 del 961998.
La tesi avanzata nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti è, in estrema
sintesi, che la variante all’originario Piano Particolareggiato d’iniziativa
pubblica, oggetto di ricorso, avrebbe modificato, (meglio stravolto) in maniera
sostanziale le scelte urbanistiche compiute dal comune di Sarzana nel 1998 e
che la diversa distribuzione dei volumi e delle forme e comunque le modifiche
al P.P. progettate ed approvate, risulterebbero illegittime per gravi carenze
istruttorie (mancata sottoposizione del progetto a VAS-VIA; mancanza delle
verifiche in materia di compatibilità sismica, e di valutazione dell’impatto
del progetto sulla falda acquifera, mancato rispetto delle prescrizioni (6 su
11) richieste dall’ufficio tecnico del servizio Urbanistica).
I motivi di ricorso, molto diffusi e articolati sono 18 che possono essere
tuttavia in alcune ipotesi raggruppati per omogeneità delle censure
introdotte.
Censure che lamentano la mancata sottoposizione a VAS e a VIA della variante
(motivi 1, 2 e primo profilo del motivo 3);
4)-Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
5)Eccesso di potere per errore sui presupposti,contraddittorietà, illogicità
ed indeterminatezza.
6)Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 1 lett. a e comma 3,
lett. B) n.2 della l.r. n.361997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9
della l.r. n.2487.Difetto di competenza. Erroneità dei presupposti.
7)-Violazione dell’art. 6, comma 1 lett. B)l.r. n.3092 e degli artt. 8 e 9
della l.r. n.2487. Difetto dei presupposti.
8)- Violazione del combinato disposto degli artt. 81,comma 3 della lr.n.3697
e degli artt. 4 3 e 5 della l.r. 3092. Violazione del combinato disposto tra l’
art. 13 primo comma e l’art.2 , primo comma della l.r.n. 2487. Difetto d’
istruttoria. Errore sui presupposti di fatto.
9)-Violazione dell’art. 4 lr. N.2487. Violazione dei principi di trasparenza
e partecipazione. Illogicità. Indeterminatezza.
10)-Violazione eo falsa applicazione degli artt. 14 e 18 della l.r. n.2487.
Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della
PA.
11)- Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di
motivazione.
12)Violazione dell’art. 89 del DPR n.3802001. Difetto d’istruttoria e di
motivazione.
13)-Violazione dell’art.6 del regolamento delle consulte territoriali del
comune di Sarzana adottato con deliberazione di CC n.69 del 2671999. Difetto
d’istruttoria e di motivazione.
14-15 –Difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché errore sui presupposti.
Irragionevolezza.
Nei motivi aggiunti oltre ad un motivo che denuncia l’illegittimità derivata
dei provvedimenti successivamente impugnati per i vizi già esposti in relazione
agli atti pregressi, (16) vengono avanzate le seguenti ulteriori censure:
17)-Violazione dell’art. 10 della l.r. n.381998; eccesso di potere per
contraddittorietà intrinseca e con precedente provvedimento; illogicità,
travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.
18)-Difetto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con
precedente atto e difetto d’istruttoria.
Infine, con il secondo atto di motivi aggiunti vengono impugnate le
convenzioni ed i permessi di costruzione quali atti esecutivi della variante
impugnata in principalità e ritenuti affetti da illegittimità derivata dagli
atti ad essi preordinati.
Si costituivano in giudizio tutte le amministrazioni coinvolte nelle scelte
urbanistiche contestate e, in qualità di contro interessate, la società
cooperativa edilizia 2 dicembre e la srl Sarzana valorizzazione Patrimonio, le
quali tutte contro deducevano su tutti i motivi di ricorso, sottolineando l’
inammissibilità dell’attuale contenzioso, e ritenendo comunque infondati i
motivi d’impugnativa.
La difesa della regione Liguria, avanzava anche una censura di carenza di
legittimazione del comitato ricorrente e dei singoli soggetti privati indicati
nell’epigrafe del ricorso per mancata dimostrazione della titolarità dell’
interesse azionato..
Tutte le parti in lite depositavano diffuse memorie difensive a corredo delle
proprie tesi e ampia documentazione sui profili più controversi della vicenda
sottoposta all’attenzione del tribunale.
Con ordinanza in data 2292011 il Tribunale respingeva la richiesta di
sospensione degli atti esecutivi (convenzioni e permessi di costruzione)
ritenendo necessaria una disamina complessiva del ricorso poiché le censure
introdotte non erano relative agli atti di realizzazione del Piano, ma
lamentavano la illegittimità della variante, oggetto del ricorso introduttivo.
All’udienza di merito, fissata per il 23 maggio 2013 la causa veniva discussa
dalle parti che si soffermavano sugli aspetti più rilevanti della controversia
e veniva infine trattenuta dal Collegio per la sua decisione.
DIRITTO
Il ricorso ed i successivi atti di motivi aggiunti, tutti contestualmente
decisi con la presente sentenza, non sono fondati.
Questa premessa consente al Collegio di non delibare l’eccezione di carenza di
legittimazione di parte dei soggetti ricorrenti, avanzata dalla regione
Liguria, posto che, in ogni caso, l’eccezione non travolgerebbe il ricorso, per
il quale, certamente l’associazione “Legambiente ONLUS” anch’essa tra i
ricorrenti, ha una legittimazione che le deriva dalla legge istitutiva del
Ministero per l’Ambiente, in virtù del suo statuto e delle finalità del suo
operato e, sulla quale, neppure la Regione ha ritenuto di estendere l’eccezione
rivolta contro gli altri ricorrenti.
Ciò detto in via preliminare, occorre delineare gli esatti confini della
presente controversia per poter poi esaminare nello specifico, i singoli motivi
di ricorso.
La tesi avanzata dai ricorrenti si fonda sui seguenti assiomi:
A)-La variante impugnata, per le modifiche introdotte all’originario Piano
Particolareggiato è un atto diverso ed autonomo, quindi non dipendente dal SUA
approvato in via definitiva con D.P.P. il 552000 (n.6507);
B)-Conseguenza diretta del punto A) è la necessità di sottoposizione del nuovo
PP alle normative nel frattempo intervenute (in materia ambientale, ma anche
sismica etc) con la conseguente illegittimità degli atti impugnati per
violazione di legge e un costante difetto d’istruttoria e di eccesso di potere
sotto svariati profili che costituiscono la quasi totalità dei motivi di
ricorso.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, le premesse sopra indicate non sono
corrette, con la conseguenza della non fondatezza delle censure proposte.
Il PRG del comune di Sarzana è stato approvato con DPGR n.97 in data
1131998.
Per quello che riguarda l’area di via Muccini, oggetto specifico del ricorso,
il comune aveva approvato un SUA, in variante contestuale al PRG,
definitivamente approvato con DPP n.6507 il 552000.
Il Piano in questione, volto a riqualificare una zona semi-centrale del
territorio municipale aveva una estensione di mq.60.272. Di questa superficie,
mq.24.224 erano destinati a residenza; mq.17.303 a superficie coperta; mq.1750
a destinazione ricettiva; mq.10562 destinata a terziario; mq.10224 a commercio;
mq. 4682 a servizi.
Contro l’approvazione di questo Piano, nessuno degli attuali ricorrenti ha
proposto ricorso.
Di quel piano, le unità d’intervento 8 bis, 9 e 10 sono state già realizzate.
Con due distinte deliberazioni (CC n.29 e n.59 del marzo e del luglio 2009) il
comune ha adottato la variante contestata all’originario SUA .
La lettura del decreto Presidenziale di approvazione della Variante dà
contezza delle modifiche apportate, sia dal punto di vista quantitativo, che
qualitativo all’originaria previsione.
Nel dettaglio:
1)-incremento di mq. 2164 e recupero della superficie residenziale ivi
esistente (mq.565). In totale meno del 4% del totale dell’originaria estensione
del PP.
2)-incremento delle aree a verde eo ad uso pubblico per mq. 4.500;
3)-aumento delle superfici destinate a servizi pubblici (+mq.500ca)
attrezzature collettive (mq.1472).
La lettura delle modifiche apportate all’originario PP. Testimonia anzitutto l’
assenza, nella variante di un aumento, in termini quantitativi, dell’
insediamento previsto.
La variante, cioè non comporta nessun aumento del peso insediativo, di cui si
mantengono le superfici originarie con incremento soltanto di servizi pubblici
o d’interesse collettivo (si veda DD provinciale n.1592010 e la relazione che
mette a confronto i due SUA).
La variante qui contestata non opera nessuna variazione delle caratteristiche
o dell’impianto distributivo originario, che rimane concentrato lungo l’asse
viario di via Muccini con modifiche architettoniche alla forma delle
costruzioni ed all’asse viario, mantenuto tuttavia nella sua unitarietà,
seppure intervallato da rotonde anziché da un tracciato curvilineo, secondo una
filosofia viabilistica ormai generalizzata in tutti i tracciati urbani.
Se questo è il contenuto della variante oggi impugnata, si deve riconoscere
che la stessa non ha contenuto innovativo rispetto alle scelte di
pianificazione urbanistica compiute dall’amministrazione nel 2000.
Se dunque non esistono i presupposti quantitativi e qualitativi per attribuire
alla variante impugnata una capacità innovativa sufficiente a considerare la
rivisitazione dell’intervento come sostanziale e quindi come autonomo rispetto
alle scelte compiute nel 2000, ne deriva la conseguenza della inammissibilità
delle censure che vorrebbero sottoporre a VAS-VIA la variante.
Infatti, le norme che hanno introdotto, giustamente ad avviso del Collegio,
una verifica più puntuale della compatibilità ambientale di interventi di
ristrutturazione urbanistica, hanno previsto delle “soglie” d’intervento
ritenute il parametro di riferimento per verificare il permanere dell’
equilibrio tra ambiente ed intervento umano.
Al di sotto di tali soglie, la verifica rischierebbe di appesantire
procedimenti edilizi che, per la loro modesta entità, non sono in grado di
compromettere l’equilibrio ambientale del sito d’intervento.
Perché infatti una variante venga considerata sostanziale occorre che la
stessa operi un ampliamento sia sotto il profilo delle quantità di volumi
realizzati e cioè del peso insediativo che graverà sulla zona, sia sotto il
profilo della modifica dell’impianto complessivo delle scelte urbanistiche
effettuate.
Nessuno dei due parametri viene interessato dalla variante sottoposta all’
attenzione del Tribunale, posto che viene mantenuta la scelta urbanistica
primigenia di concentrare l’ edificazione sull’asse viario di via Muccini, e la
cui diversa distribuzione di alcuni dei volumi edificati attiene ad una diversa
interpretazione dello spazio, ma non aumenta la densità edilizia.
Inoltre, come testimoniato dalla documentazione tecnica prodotta, la diversa
altezza degli edifici, non mette in pericolo la falda acquifera e recupera
invece spazi per servizi pubblici e verde.
Nello specifico, dunque, non sussiste il presupposto per l’applicazione della
VAS (art. 6, commi 2 e 3 D.Lgs n.1522006 che presuppone il recupero, per ciò
che ci riguarda, di aree urbane esistenti non inferiori ai dieci ettari, mentre
nel caso di specie tutto l’intervento supera di poco i sei ettari.
Inoltre, in risposta alle osservazioni sul punto proposte dal Comitato
ricorrente e confluite nella deliberazione di CC: 10112009 n.88, l’intervento
risulta fortemente migliorativo sotto il profilo ambientale, sia per l’aumento
delle aree verdi; sia per la razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi
pubblici e pertinenziali che previsti in sottosuolo liberano le strade dalle
auto, sia, infine, per il complessivo aumento di aree a servizi pubblici.
A questo proposito, verificato che il parcheggio progettato ha una capacità
massima di 431 posti auto pubblici neppure quest’ opera supera il limite di
legge che fa scattare l’obbligo di VIA sul progetto e di VAS sul piano per le
opere in questione (park superiore a 500 posti –all.IV parte II cod.
ambiente).
Alle stesse conclusioni deve essere giunta anche la Commissione Europea che in
data 982012 ha archiviato una procedura di verifica del rispetto della Dir
Com. 200142CE (Dir.VAS) proprio in riferimento al progetto di variante del
quale si discute.
Le stesse conclusioni possono svolgersi per le censure relative alla necessità
(esclusa dalla regione con il DD 862010) con il quale la regione Liguria ha
ritenuto il SUA non assoggettabile a VIA ed ha espresso parere favorevole ai
fini dello screening.
Restano sul punto da verificare le censure che lamentano il mancato rispetto
di alcune delle prescrizioni dettate in sede di screening regionale.
Va premesso che la norma applicabile nella fattispecie, ad avviso del Collegio
è l’art. 4L.R. n.381998, perché il PP in discussione, avviato il 2662007,
era dunque precedente alla entrata in vigore delle norme del DLgs n.1522006
titolo II che erano operative nella regione Liguria a partire dal 182007
(cfr. art. 46, c.3 l.r. n.102008).
Le censure ivi avanzate di mancato rispetto delle prescrizioni imposte in sede
di screening risultano smentite dalla copiosa documentazione versata in atti ed
in particolare dai docc. 14; 15 e 16 ricorrenti dai quali risulta, nella
corrispondenza tra il settore VIA della regione Liguria e il comune di Sarzana
l’approfondimento degli aspetti prescrittivi, sia in relazione al superamento
dei limiti relativi all’isolamento acustico per l’immobile a base pentagonale,
sia in relazione ai dubbi paventati in ricorso, relativi al rischio sismico e
alla necessità di un’approfondita relazione geologica, “anche in rapporto alle
opere di progetto”(f).
Entrambi gli aspetti risultano documentalmente presi in considerazione e
risolti, con relazione integrativa, che ha portato ad una carta di micro
zonizzazione sismica che ha escluso, per l’area oggetto del PP., il rischio di
amplificazione sismica, anche in relazione alle opere in progetto.
Fatte queste precisazioni, per la suggestione delle censure denunciate che
sembravano paventare rischi di carattere idrogeologico o sismico, che risultano
invece esclusi dagli atti posti a corredo della deliberazione, va riconosciuto,
come affermato dalle parti resistenti che, al contrario di quanto affermato,
tutte le censure di difetto di motivazione o di istruttoria sono smentite dalla
copiosa documentazione, che dimostra come ogni aspetto della variante sia stato
sottoposto piu’ volte a tutti gli organi tecnici deputati alla sua valutazione
e che, solo dopo gli approfondimenti e le modifiche imposte dalle prescrizioni,
si è arrivati alla conclusione del procedimento.
Inoltre gran parte delle critiche svolte per contestare il (supposto)mancato
adeguamento alle prescrizioni o sono inammissibili perché attengono ad un
profilo di merito non sindacabile in sede di legittimità o sono intempestive
perchè anticipano indagini e soluzioni da porre in essere al momento della
realizzazione delle opere o attinenti ad una fase successiva alla elaborazione
del Piano.
Venendo ora alla confutazione delle altre censure, in relazione agli specifici
motivi da queste proposti si osserva:
il quarto motivo, nel quale si contesta l’incompetenza (relativa) del soggetto
che avrebbe formalmente accettato per il comune le prescrizioni assunte in sede
di screening è irrilevante, perché il Consiglio comunale ha poi fatto proprie
le prescrizioni, sanando il vizio ex art.6 l.n.2491968 con la deliberazione di
CC n.1372010.
Il motivo è comunque infondato perché il timore di una violazione delle
distanze prescritte in materia di distanza dalle linee ferroviarie (trenta
metri) sarà comunque superato poiché qualora non venga accordata la deroga alla
distanza richiesta, in sede attuativa si è già assunto l’impegno, come
consentito dall’art. 14 NA della variante attraverso una parziale modifica del
posizionamento degli edifici del lotto, a rispettare la distanza stabilita
dalle norme per le linee ferroviarie.
Il quinto motivo, che lamenta la illegittimità del voto del CTU provinciale (n.
362 del 2072010) per errore sui presupposti è invece smentito dalla lettura
del dispositivo dell’atto provinciale che ha subordinato al recepimento delle
prescrizioni poste dalla regione l’efficacia della sua presa d’atto,
dimostrando così la perfetta sintonia tra le prescrizioni regionali e le
conseguenti decisioni del CTU provinciale.
Il sesto motivo è infondato per almeno due ordini di motivi.
Innanzitutto non si applica ai comuni come Sarzana (oltre 20000 ab.) il
termine di dieci anni indicato in ricorso ma il diverso e più lungo termine di
cui all’art. 5 l.r. n.301992.
Inoltre, come già evidenziato in ricorso, la variante qui discussa non ha
comportato né individuazione di nuove aree; né aumento della densità
edificatoria; né infine modifiche alla zona “A” , con la conseguenza dell’
applicabilità dell’art. 85, c.1 lett.a) l.r.n.361947 e la legittimità della
scelta operata di individuare nella provincia l’organo competente.
Il settimo motivo non è fondato perché, contrariamente a quanto asserito nel
motivo, ai sensi dell’art.2 l.r. n.91983 le varianti di esclusivo interesse
locale sono ammissibili ex art. 9 lr.n.2487 anche se contestuali, con il
limite che, le stesse, rientrino nelle definizioni che di esse da l’art. 2
della lr. N.91983.
L’ottavo motivo, invece, parte dalla erronea considerazione che trattandosi di
una variante rilevante debba sottostare ad un procedimento di verifica dell’
attualità delle scelte di un PRG risalente ad oltre dieci anni prima.
Senonchè, oltre a ciò che si più volte detto circa la reale portata della
variante in discussione, la documentazione a sostegno delle scelte urbanistiche
effettuate smentisce la censura di poca o nulla verifica del permanere delle
scelte compiute nel piano regolatore del 1998.
Le censure del nono motivo sono di ordine formale.
Risulta pacifico in atti la volontà dell’amministrazione comunale di
riadottare con la delibera n.592009 il contenuto della precedente delibera n.
29. La prova della correttezza della procedura e dell’assenza di una lesione
dei criteri di partecipazione si riscontra nella possibilità, effettivamente
poi esercitata dai soggetti interessati di valutare la documentazione a corredo
della delibera e di contribuire con le proprie osservazioni all’iter della sua
approvazione.
Lo stesso discorso può essere svolto per il refuso nella parte dispositiva
della deliberazione che va letto in relazione al contenuto dell’atto e di tutto
l’iter procedimentale seguito, che elimina il dubbio di una volontà del comune
“condizionata” come affermato nel motivo.
Il decimo motivo, pur suggestivo, non evidenzia profili di illegittimità nell’
operato dell’amministrazione.
L’atto sottoposto all’attenzione del tribunale è costituito infatti da una
variante all’interno di un PP già in parte realizzato con le modalità di un SUA
d’iniziativa pubblica mediante convenzione con i privati proprietari ex artt.
16 e 18 lr.n.241987.
Dal punto di vista dell’amministrazione, quindi, il coinvolgimento dei privati
nel procedimento di scelte di carattere pubblicistico se, come nel caso di
specie, il governo delle scelte rimane intestato al comune, appare solo una
modalità di realizzazione dell’interesse della comunità senza aggravio, sull’
interesse pubblico di parte dei costi dell’operazione.
La stessa VIA è affidata al privato interessato alla realizzazione del
progetto, ma non per questo si ipotizza, come fanno i ricorrenti, una
violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della PA se, come nel
caso di specie, tutte le scelte risultano passate al vaglio degli organi
pubblici preposti al controllo della legittimità degli atti e delle procedure.
L’undicesimo motivo lamenta un supposto errore nel quale sarebbe incorsa la
provincia di La Spezia per aver affermato che l’intervento riguarda “una zona
periferica dell’abitato di Sarzana”, mentre si tratta di una zona semi-
centrale.
Il motivo è inconsistente.
L’intervento non è ubicato nel centro storico e la cittadina di Sarzana, di
poco più di ventimila abitanti può ben essere essere distinta in centro storico
e periferia, rendendo del tutto comprensibile la dizione contenuta nell’atto
contestato.
Quanto poi alla censura di mancata autonomia per avere la provincia aderito
alle controdeduzioni del comune, non si può che ripetere come il lungo ed
approfondito iter della pratica abbiano consentito a tutte le amministrazioni
coinvolte di confrontarsi sul progetto per addivenire ad una unanime
condivisione del risultato complessivo approvato.
Il dodicesimo motivo riprende un’argomentazione già confutata in occasione del
terzo motivo di ricorso e relativo al corredo documentale a garanzia del
rispetto della normativa anti sismica.
In particolare il motivo si rifà ad una normativa statale (art89TUed.) che
prevede un parere preventivo in materia di strumenti urbanistici attuativi, nei
casi di aree esposte al rischio sismico.
La norma in questione, riproduttiva dell’art. 13 della l.n.641974 risulta
tuttavia superata dalla normativa della regione che in maniera più diffusa
specifica gli obblighi necessari a garantire o attenuare il rischio sismico.
Ma nel caso di specie in risposta alle prescrizioni avanzate in sede di
screening vi è stato un supplemento d’indagine geologica proprio sotto il
profilo del rischio sismico dell’area, eliminando così in radice il dubbio di
una carenza istruttoria sul punto.
Il tredicesimo motivo lamenta la mancata sottoposizione alla Consulta
territoriale del comune di Sarzana della deliberazione n.59 che ha recepito la
precedente delibera di identico contenuto, n.29 invece correttamente inviata.
Il principio di non aggravamento del procedimento milita a favore del rigetto
del motivo posto che il SUA oggetto di entrambe le deliberazioni è rimasto
identico e sul contenuto di quello andava rilasciato il parere della Consulta
ai sensi dell’art.6, del reg. adottato con deliberazione del CC n.69 del
2671999.
Il quattordicesimo motivo indica, senza giustificarli dati in contrasto con le
risultanze documentali di causa e puntualmente confutati dalle parti contro
interessate e resistenti.
L’indice di densità fondiaria è infatti di 0,87 e ciò che più importa sono
rimasti invariati i rapporti previsti nell’originario piano con un incremento
della superficie destinata a standard urbanistici.
Inammissibile risulta infine il quindicesimo motivo di ricorso, poiché del
tutto irrilevante sotto il profilo della legittimità si appalesa la valutazione
compiuta dal C.C. delle osservazioni presentate alla variante, valutate
individualmente, sulla base dei soggetti proponenti, anziché in relazione all’
oggetto dell’osservazione.
Dalla lettura dell’atto, che compara con testo a fronte, osservazione e
controdeduzione del comune, nessun dubbio circa il contenuto della critica e la
risposta dell’amministrazione può ingenerarsi e quindi nessuna irragionevolezza
è riconducibile al provvedimento dell’amministrazione.
Il sedicesimo motivo lamenta l’illegittimità derivata degli atti impugnati con
i primi motivi aggiunti e, per tale ragione, il Collegio rinvia a quanto
osservato fin qui.
Con il diciassettesimo motivo si riprendono argomentazioni già svolte dal
Tribunale in relazione alle prescrizioni imposte in esito alla procedura di
screening.
Il Collegio rinvia sul punto e non può che ribadire che le prescrizioni sono
state alla fine di una istruttoria tecnica tra gli organi preposti alla loro
valutazione ritenute soddisfatte dal settore via della regione.
Trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali l’unico profilo sindacabile
appare il difetto di motivazione o di istruttoria nella specie, come più volte
sottolineto assente.
Le stesse ragioni militano nel negare fondamento all’ultimo motivo di ricorso,
poiché il settore Via della regione dopo aver manifestato perplessità su alcune
delle risposte fornite dal comune sulle prescrizioni imposte, ha poi rivalutato
la propria opinione, alla luce delle argomentazioni inviate dal comune il 281
2011 (doc.15 ricorrente).
Il ricorso va complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge per le ragioni di cui in narrativa.
Le spese sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate a favore delle
amministrazioni resistenti e dei contro interessati in parti uguali nella
misura complessiva di €.8000 (ottomila), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Sentenza 2013

  • 1. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comitato Sarzana, Che Botta!, rappresentato e difeso dagli avv. Raniero Raggi, Mattia Crucioli, Carlo Raggi, con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in Genova, V.Mameli 3 -Anzi V. Assarotti 11/9; Associazione "Legambiente Onlus", Tilde Ricci, Aurora Toracca, Mauro Balbi, Miria Forcieri, Annalisa Beatini, Barbara Sisti, Anna Panciroli, Silvia Lanfranchi, Gabriella Bertone, Valerio Galazzo, Alessandra Zecca, Monica Boschi, Stefania Bernardini, Eliana Taraborelli, Rodolfo Conti, Roberto Mazza, Paolo Galazzo, Domenico Galli, Giacomo De Benedetti, Paolo Biso, Alessandra Landini, Irene Pucci, Franca Cardelli, Fiammetta Gemmi, Rossella Pellini, Rodolfo Furter, Carlo Ruocco, Giovanna Devoto, Andrea Forcieri, Silvano D'Alto, Alessandro Gazzola, Gabriele Rossi, Andrea Pietra, Francesca Simorini, Sonia Menghi, Antonella Bido, Gabriella Bertone, Carla Chiappini, Antonella Tarca, Sara Frassini, Carla Ridella, Bruno Ferrari, Piero Orsi, rappresentati e difesi dagli avv. Mattia Crucioli, Carlo Raggi, Raniero Raggi, con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in Genova, V.Mameli 3 -Anzi V. Assarotti 11/9; contro Comune di Sarzana, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cozzani, con domicilio eletto presso Vittorio Corte in Genova, via G. Mameli 1; Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, via Fieschi, 15; Provincia della Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Barbieri, Veronica Allegri, con domicilio eletto presso Piero Barbieri in, c/o Segreteria Tar; nei confronti di Società Mutua Cooperativa Edilizia 2 Dicembre Scarl, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Sarzana Valorizzazione Patrimonio Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cozzani, con domicilio eletto presso Vittorio Corte in Genova, via G. Mameli 1; Primo Maggio '85 Scarl; per l'annullamento di tutti gli atti di formazione e approvazione della “variante al Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica relativo all’area Progetto n. 3 di Via Muccini, con varianti contestuali connesse al vigente P.R.G. e in particolare: della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sarzana n. 98 del 26.6.2007; della determinazione n. 248 del 29.8.2007; delle note n. 11096 del 17.3.09, n. 29 del 30.3.2009, della nota prot. n. PG/2009/52037 del 31.3.2009; della deliberazione n. 59 del 9.7.2009, e n. 88 del 10.11.2009; del decreto n. 1590 del 18.6.2010; del voto del C.T.U. n. 362 del 20.7.2010; del decreto n. 44059 del 22.7.20109; della nota n. 288810 del 6.9.2010; e con motivi aggiunti depositati il 17.5.2011 della deliberazione del 16.12.2010 n. 137; della nota del 21.1.2011 prot. PG/2011/8848; della nota del 28.1.2011 prot. 3864; della nota del 31.1.2011 prot. n. PG/2011/12745; e con motivi aggiunti depositati il 6.9.2011 delle determinazioni n. 120 del
  • 2. 23.6.2011 e n. 147 del 13.7.2011; del permesso di costruire rilasciato il 20.7.2011; di tutti gli atti a tali provvedimenti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sarzana e di Regione Liguria e di Provincia di La Spezia e di Societa' Mutua Cooperativa Edilizia 2 Dicembre Scarl e di Sarzana Valorizzazione Patrimonio Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso regolarmente notificato e depositato in segreteria il 19112010, l’associazione “Comitato Sarzana,che botta!”, l’associazione “Legambiente onlus” e, individualmente, i ricorrenti compiutamente individuati in epigrafe, impugnano tutti gli atti di formazione ed approvazione della “variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all’area Progetto n. 3 di Via Muccini”, con varianti contestuali connesse al vigente P.R.G.. Vengono poi impugnati, con due distinti atti, con motivi aggiunti, ulteriori provvedimenti finalizzati alla realizzazione della complessa riorganizzazione urbanistica di via Muccini, oggetto di un Piano Particolareggiato approvato dal Comune di Sarzana con delibera consiliare n.73 del 961998. La tesi avanzata nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti è, in estrema sintesi, che la variante all’originario Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica, oggetto di ricorso, avrebbe modificato, (meglio stravolto) in maniera sostanziale le scelte urbanistiche compiute dal comune di Sarzana nel 1998 e che la diversa distribuzione dei volumi e delle forme e comunque le modifiche al P.P. progettate ed approvate, risulterebbero illegittime per gravi carenze istruttorie (mancata sottoposizione del progetto a VAS-VIA; mancanza delle verifiche in materia di compatibilità sismica, e di valutazione dell’impatto del progetto sulla falda acquifera, mancato rispetto delle prescrizioni (6 su 11) richieste dall’ufficio tecnico del servizio Urbanistica). I motivi di ricorso, molto diffusi e articolati sono 18 che possono essere tuttavia in alcune ipotesi raggruppati per omogeneità delle censure introdotte. Censure che lamentano la mancata sottoposizione a VAS e a VIA della variante (motivi 1, 2 e primo profilo del motivo 3); 4)-Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. 5)Eccesso di potere per errore sui presupposti,contraddittorietà, illogicità ed indeterminatezza. 6)Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 1 lett. a e comma 3, lett. B) n.2 della l.r. n.361997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. n.2487.Difetto di competenza. Erroneità dei presupposti. 7)-Violazione dell’art. 6, comma 1 lett. B)l.r. n.3092 e degli artt. 8 e 9 della l.r. n.2487. Difetto dei presupposti.
  • 3. 8)- Violazione del combinato disposto degli artt. 81,comma 3 della lr.n.3697 e degli artt. 4 3 e 5 della l.r. 3092. Violazione del combinato disposto tra l’ art. 13 primo comma e l’art.2 , primo comma della l.r.n. 2487. Difetto d’ istruttoria. Errore sui presupposti di fatto. 9)-Violazione dell’art. 4 lr. N.2487. Violazione dei principi di trasparenza e partecipazione. Illogicità. Indeterminatezza. 10)-Violazione eo falsa applicazione degli artt. 14 e 18 della l.r. n.2487. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA. 11)- Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. 12)Violazione dell’art. 89 del DPR n.3802001. Difetto d’istruttoria e di motivazione. 13)-Violazione dell’art.6 del regolamento delle consulte territoriali del comune di Sarzana adottato con deliberazione di CC n.69 del 2671999. Difetto d’istruttoria e di motivazione. 14-15 –Difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché errore sui presupposti. Irragionevolezza. Nei motivi aggiunti oltre ad un motivo che denuncia l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivamente impugnati per i vizi già esposti in relazione agli atti pregressi, (16) vengono avanzate le seguenti ulteriori censure: 17)-Violazione dell’art. 10 della l.r. n.381998; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e con precedente provvedimento; illogicità, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. 18)-Difetto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà con precedente atto e difetto d’istruttoria. Infine, con il secondo atto di motivi aggiunti vengono impugnate le convenzioni ed i permessi di costruzione quali atti esecutivi della variante impugnata in principalità e ritenuti affetti da illegittimità derivata dagli atti ad essi preordinati. Si costituivano in giudizio tutte le amministrazioni coinvolte nelle scelte urbanistiche contestate e, in qualità di contro interessate, la società cooperativa edilizia 2 dicembre e la srl Sarzana valorizzazione Patrimonio, le quali tutte contro deducevano su tutti i motivi di ricorso, sottolineando l’ inammissibilità dell’attuale contenzioso, e ritenendo comunque infondati i motivi d’impugnativa. La difesa della regione Liguria, avanzava anche una censura di carenza di legittimazione del comitato ricorrente e dei singoli soggetti privati indicati nell’epigrafe del ricorso per mancata dimostrazione della titolarità dell’ interesse azionato.. Tutte le parti in lite depositavano diffuse memorie difensive a corredo delle proprie tesi e ampia documentazione sui profili più controversi della vicenda sottoposta all’attenzione del tribunale. Con ordinanza in data 2292011 il Tribunale respingeva la richiesta di sospensione degli atti esecutivi (convenzioni e permessi di costruzione) ritenendo necessaria una disamina complessiva del ricorso poiché le censure introdotte non erano relative agli atti di realizzazione del Piano, ma lamentavano la illegittimità della variante, oggetto del ricorso introduttivo. All’udienza di merito, fissata per il 23 maggio 2013 la causa veniva discussa dalle parti che si soffermavano sugli aspetti più rilevanti della controversia e veniva infine trattenuta dal Collegio per la sua decisione.
  • 4. DIRITTO Il ricorso ed i successivi atti di motivi aggiunti, tutti contestualmente decisi con la presente sentenza, non sono fondati. Questa premessa consente al Collegio di non delibare l’eccezione di carenza di legittimazione di parte dei soggetti ricorrenti, avanzata dalla regione Liguria, posto che, in ogni caso, l’eccezione non travolgerebbe il ricorso, per il quale, certamente l’associazione “Legambiente ONLUS” anch’essa tra i ricorrenti, ha una legittimazione che le deriva dalla legge istitutiva del Ministero per l’Ambiente, in virtù del suo statuto e delle finalità del suo operato e, sulla quale, neppure la Regione ha ritenuto di estendere l’eccezione rivolta contro gli altri ricorrenti. Ciò detto in via preliminare, occorre delineare gli esatti confini della presente controversia per poter poi esaminare nello specifico, i singoli motivi di ricorso. La tesi avanzata dai ricorrenti si fonda sui seguenti assiomi: A)-La variante impugnata, per le modifiche introdotte all’originario Piano Particolareggiato è un atto diverso ed autonomo, quindi non dipendente dal SUA approvato in via definitiva con D.P.P. il 552000 (n.6507); B)-Conseguenza diretta del punto A) è la necessità di sottoposizione del nuovo PP alle normative nel frattempo intervenute (in materia ambientale, ma anche sismica etc) con la conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge e un costante difetto d’istruttoria e di eccesso di potere sotto svariati profili che costituiscono la quasi totalità dei motivi di ricorso. Tuttavia, ad avviso del Collegio, le premesse sopra indicate non sono corrette, con la conseguenza della non fondatezza delle censure proposte. Il PRG del comune di Sarzana è stato approvato con DPGR n.97 in data 1131998. Per quello che riguarda l’area di via Muccini, oggetto specifico del ricorso, il comune aveva approvato un SUA, in variante contestuale al PRG, definitivamente approvato con DPP n.6507 il 552000. Il Piano in questione, volto a riqualificare una zona semi-centrale del territorio municipale aveva una estensione di mq.60.272. Di questa superficie, mq.24.224 erano destinati a residenza; mq.17.303 a superficie coperta; mq.1750 a destinazione ricettiva; mq.10562 destinata a terziario; mq.10224 a commercio; mq. 4682 a servizi. Contro l’approvazione di questo Piano, nessuno degli attuali ricorrenti ha proposto ricorso. Di quel piano, le unità d’intervento 8 bis, 9 e 10 sono state già realizzate. Con due distinte deliberazioni (CC n.29 e n.59 del marzo e del luglio 2009) il comune ha adottato la variante contestata all’originario SUA . La lettura del decreto Presidenziale di approvazione della Variante dà contezza delle modifiche apportate, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo all’originaria previsione. Nel dettaglio: 1)-incremento di mq. 2164 e recupero della superficie residenziale ivi esistente (mq.565). In totale meno del 4% del totale dell’originaria estensione del PP. 2)-incremento delle aree a verde eo ad uso pubblico per mq. 4.500; 3)-aumento delle superfici destinate a servizi pubblici (+mq.500ca)
  • 5. attrezzature collettive (mq.1472). La lettura delle modifiche apportate all’originario PP. Testimonia anzitutto l’ assenza, nella variante di un aumento, in termini quantitativi, dell’ insediamento previsto. La variante, cioè non comporta nessun aumento del peso insediativo, di cui si mantengono le superfici originarie con incremento soltanto di servizi pubblici o d’interesse collettivo (si veda DD provinciale n.1592010 e la relazione che mette a confronto i due SUA). La variante qui contestata non opera nessuna variazione delle caratteristiche o dell’impianto distributivo originario, che rimane concentrato lungo l’asse viario di via Muccini con modifiche architettoniche alla forma delle costruzioni ed all’asse viario, mantenuto tuttavia nella sua unitarietà, seppure intervallato da rotonde anziché da un tracciato curvilineo, secondo una filosofia viabilistica ormai generalizzata in tutti i tracciati urbani. Se questo è il contenuto della variante oggi impugnata, si deve riconoscere che la stessa non ha contenuto innovativo rispetto alle scelte di pianificazione urbanistica compiute dall’amministrazione nel 2000. Se dunque non esistono i presupposti quantitativi e qualitativi per attribuire alla variante impugnata una capacità innovativa sufficiente a considerare la rivisitazione dell’intervento come sostanziale e quindi come autonomo rispetto alle scelte compiute nel 2000, ne deriva la conseguenza della inammissibilità delle censure che vorrebbero sottoporre a VAS-VIA la variante. Infatti, le norme che hanno introdotto, giustamente ad avviso del Collegio, una verifica più puntuale della compatibilità ambientale di interventi di ristrutturazione urbanistica, hanno previsto delle “soglie” d’intervento ritenute il parametro di riferimento per verificare il permanere dell’ equilibrio tra ambiente ed intervento umano. Al di sotto di tali soglie, la verifica rischierebbe di appesantire procedimenti edilizi che, per la loro modesta entità, non sono in grado di compromettere l’equilibrio ambientale del sito d’intervento. Perché infatti una variante venga considerata sostanziale occorre che la stessa operi un ampliamento sia sotto il profilo delle quantità di volumi realizzati e cioè del peso insediativo che graverà sulla zona, sia sotto il profilo della modifica dell’impianto complessivo delle scelte urbanistiche effettuate. Nessuno dei due parametri viene interessato dalla variante sottoposta all’ attenzione del Tribunale, posto che viene mantenuta la scelta urbanistica primigenia di concentrare l’ edificazione sull’asse viario di via Muccini, e la cui diversa distribuzione di alcuni dei volumi edificati attiene ad una diversa interpretazione dello spazio, ma non aumenta la densità edilizia. Inoltre, come testimoniato dalla documentazione tecnica prodotta, la diversa altezza degli edifici, non mette in pericolo la falda acquifera e recupera invece spazi per servizi pubblici e verde. Nello specifico, dunque, non sussiste il presupposto per l’applicazione della VAS (art. 6, commi 2 e 3 D.Lgs n.1522006 che presuppone il recupero, per ciò che ci riguarda, di aree urbane esistenti non inferiori ai dieci ettari, mentre nel caso di specie tutto l’intervento supera di poco i sei ettari. Inoltre, in risposta alle osservazioni sul punto proposte dal Comitato ricorrente e confluite nella deliberazione di CC: 10112009 n.88, l’intervento risulta fortemente migliorativo sotto il profilo ambientale, sia per l’aumento delle aree verdi; sia per la razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi pubblici e pertinenziali che previsti in sottosuolo liberano le strade dalle auto, sia, infine, per il complessivo aumento di aree a servizi pubblici. A questo proposito, verificato che il parcheggio progettato ha una capacità massima di 431 posti auto pubblici neppure quest’ opera supera il limite di legge che fa scattare l’obbligo di VIA sul progetto e di VAS sul piano per le
  • 6. opere in questione (park superiore a 500 posti –all.IV parte II cod. ambiente). Alle stesse conclusioni deve essere giunta anche la Commissione Europea che in data 982012 ha archiviato una procedura di verifica del rispetto della Dir Com. 200142CE (Dir.VAS) proprio in riferimento al progetto di variante del quale si discute. Le stesse conclusioni possono svolgersi per le censure relative alla necessità (esclusa dalla regione con il DD 862010) con il quale la regione Liguria ha ritenuto il SUA non assoggettabile a VIA ed ha espresso parere favorevole ai fini dello screening. Restano sul punto da verificare le censure che lamentano il mancato rispetto di alcune delle prescrizioni dettate in sede di screening regionale. Va premesso che la norma applicabile nella fattispecie, ad avviso del Collegio è l’art. 4L.R. n.381998, perché il PP in discussione, avviato il 2662007, era dunque precedente alla entrata in vigore delle norme del DLgs n.1522006 titolo II che erano operative nella regione Liguria a partire dal 182007 (cfr. art. 46, c.3 l.r. n.102008). Le censure ivi avanzate di mancato rispetto delle prescrizioni imposte in sede di screening risultano smentite dalla copiosa documentazione versata in atti ed in particolare dai docc. 14; 15 e 16 ricorrenti dai quali risulta, nella corrispondenza tra il settore VIA della regione Liguria e il comune di Sarzana l’approfondimento degli aspetti prescrittivi, sia in relazione al superamento dei limiti relativi all’isolamento acustico per l’immobile a base pentagonale, sia in relazione ai dubbi paventati in ricorso, relativi al rischio sismico e alla necessità di un’approfondita relazione geologica, “anche in rapporto alle opere di progetto”(f). Entrambi gli aspetti risultano documentalmente presi in considerazione e risolti, con relazione integrativa, che ha portato ad una carta di micro zonizzazione sismica che ha escluso, per l’area oggetto del PP., il rischio di amplificazione sismica, anche in relazione alle opere in progetto. Fatte queste precisazioni, per la suggestione delle censure denunciate che sembravano paventare rischi di carattere idrogeologico o sismico, che risultano invece esclusi dagli atti posti a corredo della deliberazione, va riconosciuto, come affermato dalle parti resistenti che, al contrario di quanto affermato, tutte le censure di difetto di motivazione o di istruttoria sono smentite dalla copiosa documentazione, che dimostra come ogni aspetto della variante sia stato sottoposto piu’ volte a tutti gli organi tecnici deputati alla sua valutazione e che, solo dopo gli approfondimenti e le modifiche imposte dalle prescrizioni, si è arrivati alla conclusione del procedimento. Inoltre gran parte delle critiche svolte per contestare il (supposto)mancato adeguamento alle prescrizioni o sono inammissibili perché attengono ad un profilo di merito non sindacabile in sede di legittimità o sono intempestive perchè anticipano indagini e soluzioni da porre in essere al momento della realizzazione delle opere o attinenti ad una fase successiva alla elaborazione del Piano. Venendo ora alla confutazione delle altre censure, in relazione agli specifici motivi da queste proposti si osserva: il quarto motivo, nel quale si contesta l’incompetenza (relativa) del soggetto che avrebbe formalmente accettato per il comune le prescrizioni assunte in sede di screening è irrilevante, perché il Consiglio comunale ha poi fatto proprie le prescrizioni, sanando il vizio ex art.6 l.n.2491968 con la deliberazione di CC n.1372010. Il motivo è comunque infondato perché il timore di una violazione delle distanze prescritte in materia di distanza dalle linee ferroviarie (trenta metri) sarà comunque superato poiché qualora non venga accordata la deroga alla distanza richiesta, in sede attuativa si è già assunto l’impegno, come consentito dall’art. 14 NA della variante attraverso una parziale modifica del posizionamento degli edifici del lotto, a rispettare la distanza stabilita
  • 7. dalle norme per le linee ferroviarie. Il quinto motivo, che lamenta la illegittimità del voto del CTU provinciale (n. 362 del 2072010) per errore sui presupposti è invece smentito dalla lettura del dispositivo dell’atto provinciale che ha subordinato al recepimento delle prescrizioni poste dalla regione l’efficacia della sua presa d’atto, dimostrando così la perfetta sintonia tra le prescrizioni regionali e le conseguenti decisioni del CTU provinciale. Il sesto motivo è infondato per almeno due ordini di motivi. Innanzitutto non si applica ai comuni come Sarzana (oltre 20000 ab.) il termine di dieci anni indicato in ricorso ma il diverso e più lungo termine di cui all’art. 5 l.r. n.301992. Inoltre, come già evidenziato in ricorso, la variante qui discussa non ha comportato né individuazione di nuove aree; né aumento della densità edificatoria; né infine modifiche alla zona “A” , con la conseguenza dell’ applicabilità dell’art. 85, c.1 lett.a) l.r.n.361947 e la legittimità della scelta operata di individuare nella provincia l’organo competente. Il settimo motivo non è fondato perché, contrariamente a quanto asserito nel motivo, ai sensi dell’art.2 l.r. n.91983 le varianti di esclusivo interesse locale sono ammissibili ex art. 9 lr.n.2487 anche se contestuali, con il limite che, le stesse, rientrino nelle definizioni che di esse da l’art. 2 della lr. N.91983. L’ottavo motivo, invece, parte dalla erronea considerazione che trattandosi di una variante rilevante debba sottostare ad un procedimento di verifica dell’ attualità delle scelte di un PRG risalente ad oltre dieci anni prima. Senonchè, oltre a ciò che si più volte detto circa la reale portata della variante in discussione, la documentazione a sostegno delle scelte urbanistiche effettuate smentisce la censura di poca o nulla verifica del permanere delle scelte compiute nel piano regolatore del 1998. Le censure del nono motivo sono di ordine formale. Risulta pacifico in atti la volontà dell’amministrazione comunale di riadottare con la delibera n.592009 il contenuto della precedente delibera n. 29. La prova della correttezza della procedura e dell’assenza di una lesione dei criteri di partecipazione si riscontra nella possibilità, effettivamente poi esercitata dai soggetti interessati di valutare la documentazione a corredo della delibera e di contribuire con le proprie osservazioni all’iter della sua approvazione. Lo stesso discorso può essere svolto per il refuso nella parte dispositiva della deliberazione che va letto in relazione al contenuto dell’atto e di tutto l’iter procedimentale seguito, che elimina il dubbio di una volontà del comune “condizionata” come affermato nel motivo. Il decimo motivo, pur suggestivo, non evidenzia profili di illegittimità nell’ operato dell’amministrazione. L’atto sottoposto all’attenzione del tribunale è costituito infatti da una variante all’interno di un PP già in parte realizzato con le modalità di un SUA d’iniziativa pubblica mediante convenzione con i privati proprietari ex artt. 16 e 18 lr.n.241987. Dal punto di vista dell’amministrazione, quindi, il coinvolgimento dei privati nel procedimento di scelte di carattere pubblicistico se, come nel caso di specie, il governo delle scelte rimane intestato al comune, appare solo una modalità di realizzazione dell’interesse della comunità senza aggravio, sull’ interesse pubblico di parte dei costi dell’operazione. La stessa VIA è affidata al privato interessato alla realizzazione del progetto, ma non per questo si ipotizza, come fanno i ricorrenti, una violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della PA se, come nel caso di specie, tutte le scelte risultano passate al vaglio degli organi
  • 8. pubblici preposti al controllo della legittimità degli atti e delle procedure. L’undicesimo motivo lamenta un supposto errore nel quale sarebbe incorsa la provincia di La Spezia per aver affermato che l’intervento riguarda “una zona periferica dell’abitato di Sarzana”, mentre si tratta di una zona semi- centrale. Il motivo è inconsistente. L’intervento non è ubicato nel centro storico e la cittadina di Sarzana, di poco più di ventimila abitanti può ben essere essere distinta in centro storico e periferia, rendendo del tutto comprensibile la dizione contenuta nell’atto contestato. Quanto poi alla censura di mancata autonomia per avere la provincia aderito alle controdeduzioni del comune, non si può che ripetere come il lungo ed approfondito iter della pratica abbiano consentito a tutte le amministrazioni coinvolte di confrontarsi sul progetto per addivenire ad una unanime condivisione del risultato complessivo approvato. Il dodicesimo motivo riprende un’argomentazione già confutata in occasione del terzo motivo di ricorso e relativo al corredo documentale a garanzia del rispetto della normativa anti sismica. In particolare il motivo si rifà ad una normativa statale (art89TUed.) che prevede un parere preventivo in materia di strumenti urbanistici attuativi, nei casi di aree esposte al rischio sismico. La norma in questione, riproduttiva dell’art. 13 della l.n.641974 risulta tuttavia superata dalla normativa della regione che in maniera più diffusa specifica gli obblighi necessari a garantire o attenuare il rischio sismico. Ma nel caso di specie in risposta alle prescrizioni avanzate in sede di screening vi è stato un supplemento d’indagine geologica proprio sotto il profilo del rischio sismico dell’area, eliminando così in radice il dubbio di una carenza istruttoria sul punto. Il tredicesimo motivo lamenta la mancata sottoposizione alla Consulta territoriale del comune di Sarzana della deliberazione n.59 che ha recepito la precedente delibera di identico contenuto, n.29 invece correttamente inviata. Il principio di non aggravamento del procedimento milita a favore del rigetto del motivo posto che il SUA oggetto di entrambe le deliberazioni è rimasto identico e sul contenuto di quello andava rilasciato il parere della Consulta ai sensi dell’art.6, del reg. adottato con deliberazione del CC n.69 del 2671999. Il quattordicesimo motivo indica, senza giustificarli dati in contrasto con le risultanze documentali di causa e puntualmente confutati dalle parti contro interessate e resistenti. L’indice di densità fondiaria è infatti di 0,87 e ciò che più importa sono rimasti invariati i rapporti previsti nell’originario piano con un incremento della superficie destinata a standard urbanistici. Inammissibile risulta infine il quindicesimo motivo di ricorso, poiché del tutto irrilevante sotto il profilo della legittimità si appalesa la valutazione compiuta dal C.C. delle osservazioni presentate alla variante, valutate individualmente, sulla base dei soggetti proponenti, anziché in relazione all’ oggetto dell’osservazione. Dalla lettura dell’atto, che compara con testo a fronte, osservazione e controdeduzione del comune, nessun dubbio circa il contenuto della critica e la risposta dell’amministrazione può ingenerarsi e quindi nessuna irragionevolezza è riconducibile al provvedimento dell’amministrazione. Il sedicesimo motivo lamenta l’illegittimità derivata degli atti impugnati con i primi motivi aggiunti e, per tale ragione, il Collegio rinvia a quanto osservato fin qui.
  • 9. Con il diciassettesimo motivo si riprendono argomentazioni già svolte dal Tribunale in relazione alle prescrizioni imposte in esito alla procedura di screening. Il Collegio rinvia sul punto e non può che ribadire che le prescrizioni sono state alla fine di una istruttoria tecnica tra gli organi preposti alla loro valutazione ritenute soddisfatte dal settore via della regione. Trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali l’unico profilo sindacabile appare il difetto di motivazione o di istruttoria nella specie, come più volte sottolineto assente. Le stesse ragioni militano nel negare fondamento all’ultimo motivo di ricorso, poiché il settore Via della regione dopo aver manifestato perplessità su alcune delle risposte fornite dal comune sulle prescrizioni imposte, ha poi rivalutato la propria opinione, alla luce delle argomentazioni inviate dal comune il 281 2011 (doc.15 ricorrente). Il ricorso va complessivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni di cui in narrativa. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate a favore delle amministrazioni resistenti e dei contro interessati in parti uguali nella misura complessiva di €.8000 (ottomila), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati: Santo Balba, Presidente Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore Luca Morbelli, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/08/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)