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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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1
LE NOVITÀ NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
NOVEMBRE 2019
A cura del Dott. Marco Grondacci
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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2
Sommario
ARIA ............................................................................................................................................................... 4
Emissioni odori: nuova orma UNI sulle tecniche di monitoraggio (Documentazione Nazionale)............ 4
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................................................ 5
Nuove competenze Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Normativa Nazionale) ........................... 5
CACCIA........................................................................................................................................................... 6
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Normativa Nazionale).. 6
Tassidermia disciplina regionale (Giurisprudenza Nazionale)................................................................... 6
EFFETTO SERRA.............................................................................................................................................. 7
Nuove modalità di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria)
................................................................................................................................................................... 7
ENERGIA......................................................................................................................................................... 8
Fondo riduzione prezzi energia per le imprese e chiusura di centrali a carbone (Normativa Nazionale) 8
Incentivi per energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................. 8
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9
Ecobonus: sconto in fattura (Normativa Nazionale) ................................................................................. 9
Ecobonus: risposte Enea su richieste chiarimenti (Documentazione Nazionale) ..................................... 9
Indirizzi per gestione efficiente sistemi di riscaldamento e raffreddamento (Documentazione
Comunitaria).............................................................................................................................................. 9
Indirizzi per la contabilizzazione e fatturazione consumi energia (Documentazione Comunitaria)....... 10
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILE ............................................................................................................. 11
Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 11
MOBILITÀ SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE............................................................................................... 12
Omologazione emissioni da veicoli pesanti - Euro VI (Normativa Comunitaria)..................................... 12
Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Normativa Comunitaria) .................................... 12
Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria)................... 12
Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria)................... 13
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 13
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 14
Nuova legge sulla cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale).................................................... 14
Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 16
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3
Calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani (Normativa
Comunitaria)............................................................................................................................................ 16
Statuto del Consorzio Recupero Vetro (Normativa Nazionale)............................................................... 16
Protocollo d’intesa al fine di promuovere la raccolta degli oli vegetali esausti (Documentazione
Nazionale)................................................................................................................................................ 17
Autorizzazione impianti recupero rifiuti e fabbisogno regionale (Giurisprudenza Nazionale)............... 17
Modalità comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari (Normativa Comunitaria) ................................. 18
RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI................................................................................................................. 19
Prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 19
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.............................. 20
Valutazione di Impatto Ambientale e Partecipazione del Pubblico (Giurisprudenza Comunitaria) ....... 20
La VIA ex post: principi (Giurisprudenza Comunitaria)........................................................................... 23
VIGILANZA AMBIENTALE ............................................................................................................................. 25
Consultazione UE su Criminalità ambientale e direttiva 2008/99/CE (Documentazione Comunitaria) ..... 25
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ARIA
Emissioni odori: nuova orma UNI sulle tecniche di monitoraggio (Documentazione Nazionale)
La norma UNI 11761:2019, in vigore dal 3 ottobre 2019, pubblicata sul sito UNI, dal titolo:
Emissioni e qualità dell’aria – Determinazione degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour
Monitoring Systems) considera tre tipi di monitoraggio degli odori:
- in aria ambiente (al recettore);
- in emissione (alla sorgente);
- al confine di impianto (a bordo impianto).
Le grandezze determinate dalla norma sono:
I. misurazione di tipo A: presenza/assenza di odore;
II. misurazione di tipo B: quantità di odore sotto e sopra soglia;
III. misurazione di tipo C: la quantità di odore espressa in concentrazione odorigena determinata
secondo la norma UNI EN 13725.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma:
- l’impiego di strumenti per monitoraggi finalizzati alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- l’impiego di strumenti per monitoraggi della concentrazione o presenza di singoli inquinanti
atmosferici, finalizzati alla protezione della salute.
Come afferma una nota dello studio legale Butti & Partners: “la norma attribuisce grande rilievo
alle modalità di gestione degli apparecchi di misurazione. Essa prevede che la gestione del
processo di misurazione debba avvenire sulla base di tre passaggi distinti: a) all’atto della
costruzione dello strumento, occorre una verifica metrologica iniziale che deve portare alla
definizione da parte del costruttore dei principali parametri di funzionamento dello strumento; b)
nella fase iniziale dell’utilizzo in campo, occorre verificarne il corretto addestramento al fine di
valutare l’affidabilità dei risultati forniti in termini di odore; c) nel corso dell’utilizzo in campo
occorre un controllo periodico sulla funzionalità dello strumento, che ha lo scopo di garantire la
validità dei risultati forniti. Infine, si segnala l’allegato A della norma in commento, nella parte in
cui si occupa dei criteri determinazione delle singole incertezze dei diversi sensori di misura.”
PER ACQUISTARE LA NORMA UNI 11761:2019 : http://store.uni.com/catalogo/uni-11761-
2019?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Nuove competenze Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del legge 132/2019 (conversione Decreto Legge 104/2019) trasferisce al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministero quindi assume una nuova
denominazione: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta
eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle
foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
TESTO LEGGE 132/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=19A07309&elenco30giorni=false
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CACCIA
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
(Normativa Nazionale)
Ordinanza Ministero Salute del 12 luglio 2019 prevede che ai fini della tutela della salute pubblica,
della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a
chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o
materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li
ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento
preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del
soggetto che lo ingerisce.
TESTO ORDINANZA 12/7/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-08-22&atto.codiceRedazionale=19A05368&elenco30giorni=false
Tassidermia disciplina regionale (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 236 del 2019 ha dichiarato la costituzionalità delle
seguenti norme regionali sulla disciplina della attività di tassidermia:
Regolarizzazione amministrativa tardiva degli esemplari a loro tempo non denunciati
tempestivamente alla Provincia. In particolare la impugnata disposizione regionale, lasciando
impregiudicata la sanzionabilità penale delle condotte e consentendo un'ulteriore attività di
controllo sulle nuove comunicazioni, non riduce in peius il livello di tutela della fauna selvatica
stabilito, anche in attuazione della direttiva 79/409/CEE, dalla legislazione nazionale, risultando
conseguentemente non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Governo
La riformulazione della quantità della sanzione amministrativa sulla inosservanza dell’obbligo di
coloro che detenevano a qualsiasi titolo animali imbalsamati e ne fornissero l'elenco dettagliato
alla Provincia (ente competente pro tempore) con lettera raccomandata. La legge regionale infatti
si è limitata a introdurre delle modifiche alla previgente legge regionale, con la conseguenza che
- come osservato dalla difesa regionale - resta ancora pienamente efficace la prescrizione
esistente nella legislazione regionale al citato art. 46 della legge regionale. Questa disposizione
prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n.
157/1992 (legge quadro caccia); ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del
tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio
implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (1
).
TESTO SENTENZA N° 236/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=T-190236
1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157
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EFFETTO SERRA
Nuove modalità di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra
(Normativa Comunitaria)
Il Regolamento UE 2019/1842 del 31 ottobre 2019 definisce nuove modalità per l’assegnazione
delle quote gratuite di gas serra. In particolare si fa riferimento a quanto previsto del paragrafo 20
dell’articolo 10-bis della Direttiva 2003/87/CE (2
). Questo articolo 10-bis prevede norme delegate
della Commissione come quella in oggetto per fissare parametri di riferimento comunitari ex ante
per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a
effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei
prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto
rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la
biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da
non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti
di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater (3
) e per
l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.
TESTO REGOLAMENTO UE 2019/1842: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1842&from=IT
VEDI ANCHE SEZIONE SITO MINAMBENTE SU ASSEGNAZIONE QUOTE GRATUITE:
https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-titolo-gratuito-il-periodo-2013-2020-agli-impianti-
esistenti
2
http://www.info-ets.isprambiente.it/docs/int/Direttiva_87-2003-CE_coordinata_410-2018-CE.pdf
3
diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino
ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie
rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e
sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;
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8
ENERGIA
Fondo riduzione prezzi energia per le imprese e chiusura di centrali a carbone
(Normativa Nazionale)
L’articolo 13 della Legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) modifica l’articolo 19
DLgs 30/2013 ch ha dato attuazione alla Direttiva 2003/87/CE (scambio quote di emissione)
prevede La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di
euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per
finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale
e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone"
da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo
economico.
In particolare detto articolo 13 della legge 128/2019 istituendo il Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale", prevede che per l’utilizzo delle risorse ivi previste sia data
priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione
che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.
TESTO ARTICOLO 13 LEGGE 128/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
Incentivi per energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
L’articolo 13-bis della legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) introduce modifiche
all’articolo 42 del DLgs 28/20114
(QUI) relativamente alle sanzioni in caso di violazioni nell’accesso
agli incentivi sulla base dei controlli del GSE.
TESTO ARTICOLO 13-BIS LEGGE 128/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
4 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
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9
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)
L’articolo 15 della legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) introduce modifiche
all’articolo 30 della legge 58/2019 (5
). Si tratta di contributi in favore dei Comuni, nel limite
massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile.
In particolare l’articolo 15 della legge 128/2019 modifica la data entro la quale il Comune,
beneficiario del suddetto contributo, deve iniziare i lavori finanziati passando dal 31/10/2019 al
31/12/2019.
TESTO ARTICOLO 15 LEGGE 128/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
Ecobonus: sconto in fattura (Normativa Nazionale)
L’articolo 10 della legge 28 giugno 2019, n. 58 (6
) ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli
incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS), in particolare si fa riferimento
alle detrazione fiscali per interventi di efficientamento dei consumi energetici degli edifici
esistenti. Con la ultima modifica il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in
cinque quote annuali di pari importo.
Ora la Agenzia delle Entrate con risoluzione 96/e/2019 avvia lo sconto in fattura dell’Ecobonus
TESTO RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+si
smabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
Ecobonus: risposte Enea su richieste chiarimenti (Documentazione Nazionale)
Risposte Enea a domande più frequenti su utilizzo Ecobonus (interventi per gli interventi di
riqualificazione energetica edifici).
TESTO RISPOSTE ENEA: http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf
Indirizzi per gestione efficiente sistemi di riscaldamento e raffreddamento
(Documentazione Comunitaria)
Quello del riscaldamento e del raffreddamento, con il 50 % circa della domanda totale, è il settore
più significativo di uso finale dell’energia nell’UE L’edilizia è responsabile dell’80 % di questo
consumo. Per garantire una «transizione energetica» ad ogni livello amministrativo nell’UE, è
essenziale individuare il potenziale di efficienza energetica per ottenere risparmi in tutti gli Stati
membri e allineare le politiche.
5
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
6
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2019-07-11&atto.codiceRedazionale=19A04392&elenco30giorni=false
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10
L’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE (direttiva Efficienza energetica 7
,8
) impone a ciascuno
Stato membro di effettuare e notificare alla Commissione, ai fini della promozione, una
valutazione globale del potenziale del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. La
valutazione globale deve includere tutti gli elementi menzionati nell’allegato VIII della direttiva
Efficienza energetica.
La Raccomandazione (UE) 2019/1659 del 25 settembre 2019 approva gli allegati che contengono
le indicazioni che gli stati membri dovrebbero seguire Nel condurre le valutazioni globali a norma
dell’articolo 14 e dell’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE.
TESTO RACCOMANDAZIONE 2019/1659: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H1659&from=IT
Indirizzi per la contabilizzazione e fatturazione consumi energia (Documentazione
Comunitaria)
Le informazioni chiare e tempestive e una fatturazione dell’energia basata sul consumo effettivo
permettono ai consumatori di svolgere un ruolo attivo nel diminuire il fabbisogno energetico per il
riscaldamento e il raffrescamento. La direttiva sull’efficienza energetica (Direttiva 2012/27/UE) è
l’atto normativo a livello dell’Unione che disciplina la contabilizzazione e la fatturazione della
fornitura di energia termica. È stata modificata nel 2018 (9
). Uno degli scopi della modifica era
chiarire e rafforzare le norme applicabili alla contabilizzazione e alla fatturazione.
La Raccomandazione (UE) 2019/1660 del25 settembre 2019 definisci gli indirizzi operativi che gli
stati membri dovrebbero seguire in materia di contabilizzazione e fatturazione consumi di energia.
TESTO RACCOMANDAZIONE 2019/1660: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H1660&from=IT
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2018:156:FULL
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2018:156:FULL
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11
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILE
Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro
(Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente 17 ottobre 2019 sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 1 per le seguenti forniture e servizi:
a) cartucce di toner e a getto di inchiostro;
b) servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il
riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.
Il Decreto è attuativo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Criteri di
sostenibilità energetica ed ambientale” che stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
TESTO DECRETO 17/10/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-07&atto.codiceRedazionale=19A06871&elenco30giorni=false
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12
MOBILITÀ SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE
Omologazione emissioni da veicoli pesanti - Euro VI (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2019/1939 del 7 novembre 2019 modifica il regolamento (UE) n. 582/2011
(10
) per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle
informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la
misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili
di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti.
TESTO REGOLAMENTO 2019/1939: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1939&from=IT
Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Normativa Comunitaria)
La Direttiva (UE) 2019/1936 del 23 ottobre 2019 modifica la direttiva 2008/96/CE (QUI) sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali recepita in Italia con DLgs 15/3/2011 n° 35 .
La nuova Direttiva sviluppa in modo estensivo tra i vari parametri di sicurezza anche quelli relativi
al territorio contermine alla autostrada (strade di interesse nazionale) e non solo agli incidenti sul
tratto stradale. Vengono introdotti ad esempio i parametri
a) Ambiente e margini della strada compresa la vegetazione
b) Uso del suolo (istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere, residenziale,
agricoltura, aree non edificati.
Questi parametri si vanno ad aggiungere a quelli dell’allegato III alla Direttiva 2008/96/CE
(Classificazione dei Tratti Stradali ad Elevata Concentrazione di Incidenti e Classificazione della
Sicurezza della Rete) al punto 3 definisce gli elementi di valutazione per le visite in loco dei gruppi
di esperti tra i quali si prevede anche: “e) un pacchetto di potenziali misure correttive da mettere
in atto entro varie scadenze che preveda ad esempio: …
— protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e valanghe”.
TESTO DIRETTIVA 2019/1936: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1936&from=IT
Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa
Comunitaria)
Si fa riferimento ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Con Decisione
(UE) 2019/1971 del 26 novembre 2019 è stato riconosciuto il sistema volontario denominato
"Universal Feed Assurance Scheme" che permette di dimostrare la conformità di partite di
biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.
TESTO DECISIONE 2019/1971: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1971&from=IT
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0582&from=IT
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13
Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa
Comunitaria)
Si fa riferimento ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Con Decisione
(UE) 2019/1993 del 28 novembre 2019 è stato riconosciuto il sistema volontario denominato “Trade
Assurance Scheme for Combinable Crops”che permette di dimostrare la conformità di partite di
biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.
TESTO DECISIONE 2019/1993: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:308:FULL&from=IT
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
(Normativa Nazionale)
L’articolo 7-quater del DLGS 66/2005 (11
) prevede che al fine della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilità sulla qualità di benzina e diesel, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta
al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono
aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti.
Con Decreto Ministero Ambiente 14 novembre 2019 sono state approvate le modalità di
funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei
bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso.
I biocarburanti sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. I bioliquidi
sono i combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il
riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa. Tra questi anche il “Biogas”
inteso come il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione
anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e
i gas derivanti dai processi di depurazione.
TESTO DECRETO 14/11/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-28&atto.codiceRedazionale=19A07378&elenco30giorni=false
11
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66
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14
RIFIUTI
Nuova legge sulla cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale)
La legge 128/2019 all’articolo 14-bis (12
) modifica l’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (parametri
normativi per definire la cessazione della qualifica di rifiuto). In particolare
1. Si stabilisce che tra le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto la sostanza o
l'oggetto devono essere destinate ad essere utilizzate per scopi specifici (mentre nella
versione precedente si faceva riferimento al termine più blando “comune utilizzo per scopi
specifici”.
2. La seconda modifica prevede che, in assenza di norme specifiche comunitarie o di decreti
ministeriali che per singole tipologie di rifiuto definiscano quando il rifiuto cessa di essere tale dopo
attività di recupero, sono validi i criteri definiti nell’ambito delle procedure autorizzatorie per le
attività di recupero.
I criteri definiti nelle procedure autorizzatorie (secondo la modifica introdotta dalla nuova legge)
devono contenere:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione
di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e
l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Secondo la modifica spetta ad Ispra e alle Arpa territorialmente competenti controllare la
coerenza tra le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e i criteri definiti come sopra
riportato. Questa verifica viene comunicata al Ministero dell’Ambiente che deve avvallare le nuove
autorizzazioni e relativi criteri. Qui sorge un problema : i controlli Ispra/Arpa sono a campione, il
che potrebbe comportare che chi non è controllato fa come gli pare e chi è controllato visti i tempi
dei passaggi prima ad Ispra e poi al Ministero dell’Ambiente potrebbe attendere mesi se non
anche 1 anno (visti i tempi burocratici peraltro non bene definiti dalla riforma) per lavorare con
certezza di essere nel diritto.
Quindi questa modifica permette di dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto anche con
criteri definiti a livello regionale in sede appunto di autorizzazione delle singole attività di recupero
anche con specifiche linee guida regionali.
La nuova normativa supera la sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 2018 (13
) secondo la
quale le Regioni non possono autonomamente fissare criteri per far cessare la qualifica di rifiuto
attraverso singole procedure autorizzatorie. Il Consiglio di Stato, con questa sentenza non aveva
12
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
13
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=4i2lfqxruq7mnjehxtlscxmwp4
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15
fatto altro che applicare quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 184-ter del DLgs 152/2006
nella versione precedente alla modifica ora introdotta.
Quello che non pare superare la nuova normativa è invece la giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE.
LE CONTRADDIZIONI DELLA NUOVA NORMATIVA CON LA RECENTE GIUISPRUDENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA
Quanto sopra non risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia del 28/3/2019 causa C-
60-18, (14
).
La sentenza deriva da un quesito posto dalla autorità giudiziaria dello Stato membro. Il quesito
rivolto alla Corte europea riguardava la possibilità di ottenere, caso per caso, in assenza di un atto
comunitario e di un regolamento ministeriale, una dichiarazione di fine-rifiuto dalla parte della
Agenzia per l’ambiente nazionale applicando direttamente l’art. 6, comma 4 della direttiva sui
rifiuti 2008/98, secondo il quale “se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in
conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per
caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza
applicabile”.
La Corte di Giustizia UE pronunciandosi sul quesito ha così statuito:
1. “L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 non osta quindi ad una normativa nazionale in
forza della quale, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di
Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, detta cessazione dipende dalla sussistenza
per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale.”
2. l’art. 6, comma 4 della direttiva comunitaria non consente al detentore di un rifiuto “di esigere
l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità competente dello
Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro ”.
Aggiunge inoltre la Corte di Giustizia: “risulta dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi
individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o
dell’oggetto qualificati come « rifiuti », ma possono anche adottare una norma o una
regolamentazione tecnica relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo
di rifiuti. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni,
l’obbligo, contenuto in tale disposizione, di notificare siffatte misure alla Commissione allorché la
direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, lo richiede riguarda i progetti di regola
tecnica e non le decisioni individuali”.
La Corte quindi fa esplicito riferimento alla possibilità di criteri nazionali di esclusione dalla
definizione di rifiuto solo con un “atto giuridico nazionale”.
La Corte esclude un potere decisionale sulla esclusione dalla definizione di rifiuto da parte di una
autorità competente alla gestione dei rifiuti (in Italia Regioni e Province) come pure da parte di un
giudice nazionale.
La Corte aggiunge che si possa derogare a tali divieti con provvedimenti (regole tecniche) anche
per casi singoli. Ma questo dipende dalla legislazione nazionale.
Non mi pare che la norma ora introdotta che ha cambiato il 184-ter segua questo indirizzo.
TESTO LEGGE 128/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false
14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-60/18&td=ALL
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16
Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati (Normativa Nazionale)
Il Consorzio è previsto dall’articolo 236 del DLgs 152/2006 e riguarda la gestione degli oli minerali
usati che devono essere avviato obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli
base.
Con Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2019 è approvato lo statuto del Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
TESTO DECRETO 7/11/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2017-11-18&atto.codiceRedazionale=17A07790&elenco30giorni=false
Calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani
(Normativa Comunitaria)
La Direttiva sulle discariche 1999/31/CE all’articolo 5 (15
) prevede obiettivi sulle quantità e qualità
dei rifiuti abbancabili in discarica secondo scadenze temporali precise.
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ai sensi dell’articolo 5-bis, la quantità di rifiuti urbani
collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva
1999/31/CE.
La Decisione della Commissione (UE) 2019/1885 del 6 novembre 2019 stabilisce le modalità di
calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della
direttiva, nonché le modalità di comunicazione dei dati alla Commissione secondo il formato
dell’allegato alla stessa Decisione.
TESTO DECISIONE 2019/1885: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:290:FULL&from=EN
Statuto del Consorzio Recupero Vetro (Normativa Nazionale)
L'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina i consorzi per la corretta gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed, in particolare al comma 2, prevede che
i predetti consorzi adeguino il proprio Statuto allo schema tipo approvato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
Con Decreto Ministero Ambiente 22 ottobre 2019 è approvato lo Statuto del Consorzio Recupero
Vetro (CoReVe) contenuto nell’allegato 1.
TESTO DECRETO 22/10/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=19A06959&elenco30giorni=false
15
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/consolidato_DiscaricheRifiuti_4lug2018.pdf
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Protocollo d’intesa al fine di promuovere la raccolta degli oli vegetali esausti
(Documentazione Nazionale)
Firmato Protocollo d’intesa, lo scorso 7 novembre 2019, fra il CONOE, Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, e Federdistribuzione,
l’organizzazione che riunisce la maggioranza delle aziende della Distribuzione Moderna
Organizzata.
Il protocollo, siglato a Ecomondo presso la piazza delle Utilities di Utilitalia, ha dato vita a
un’operazione congiunta per avviare nelle strutture commerciali di Federdistribuzione la raccolta
di oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti nelle abitazioni domestiche. Compito del CONOE è
di vigilare sulle fasi di gestione di questo rifiuto, in conformità con le disposizioni nazionali e
sovranazionali. L’accordo prevede inoltre la definizione di una campagna di educazione ambientale
diretta a informare i cittadini e i produttori dei rischi causati dalla cattiva gestione e i vantaggi
derivati dall’avvio a recupero di questo rifiuto.
TESTO PROTOCOLLO: http://www.conoe.it/wp-content/uploads/2019/11/Protocollo-dintesa-Conoe-
Federdistribuzione-firmato.pdf
Autorizzazione impianti recupero rifiuti e fabbisogno regionale (Giurisprudenza
Nazionale)
Le norme regionale impugnate di fronte alla Corte Costituzionale sono le seguenti:
1. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo
smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali
anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti.
2. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che
dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità. Tali istanze sono
ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e
quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i
fabbisogni regionali.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 231 del 2019, in relazione alla norma di cui al sopra
riportato punto 2, ha affermato che il legislatore regionale, disciplinando espressamente la
procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimi il rigetto di quelle
relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall'art. 179 cod.
ambiente e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando così anche l'art. 35 del
d.l. n. 133 del 201416
, come convertito. Si tenga presente, inoltre, che autorizzare solo gli impianti
di recupero di materia, la cui attività determini una minima produzione di scarti e che siano
dedicati nella loro quasi totalità alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre
un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali. Da un
lato, infatti, si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d'incenerimento, scaricato su
altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica; dall'altro lato, ovviamente, si finirebbe con
l'escludere, o comunque limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre
Regioni.
La declaratoria d'illegittimità costituzionale non riguarda invece la norma regionale di cui al punto
1 in quanto la improcedibilità delle istanze non conformi al Piano Regionale Gestione Rifiuti ivi
prevista, infatti, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo
16
qualifica gli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale», su cui dunque non può incidere in senso del tutto ostativo la legislazione regionale (Corte
Costituzionale sentenza n. 154 del 2016).
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applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Si ricorda che l’articolo 199 è quello che definisce i
contenuti dei Piani Regionali tra i quali ci sono: “g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;…. “.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 231/2019:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=231
Modalità comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari (Normativa Comunitaria)
La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l'obbligo di controllare e valutare l'attuazione
delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla
base di una metodologia comune e di comunicare tali dati alla Commissione. I dati devono essere
accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
Il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per la comunicazione dei dati sui livelli di
rifiuti alimentari deve tener conto delle metodologie stabilite nella decisione delegata (UE)
2019/1597 della Commissione, che fornisce la metodologia comune per misurare i livelli di rifiuti
alimentari prodotti negli Stati membri
Secondo la Decisione 2019/2000 del 28 novembre 2019 gli Stati membri comunicano i dati e
presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della
direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato della presente decisione.
TESTO DECISIONE 2019/2000: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=EN
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RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI
Prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore alimentati da
combustibili gassosi. (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Interno 8 Novembre 2019 disciplina la regola tecnica applicabile alla
progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili
extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili
gassosi asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche
nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
TESTO DECRETO 8/11/2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-11-21&atto.codiceRedazionale=19A07240&elenco30giorni=false
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Valutazione di Impatto Ambientale e Partecipazione del Pubblico (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 7 novembre 2019 (causa C280-18) è intervenuta su due
questioni pregiudiziali (richiesta di verifica di conformità di una norma nazionale con il diritto
comunitario) relativamente al ruolo della partecipazione del pubblico nei procedimenti di VIA.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo
6 (17
) della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può condurre
le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello
17 “2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è
informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma
adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al
più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che
sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere
ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui
termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali
esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità
competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 1 ), alle informazioni diverse da quelle previste al
paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che
sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure
decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni
e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata
la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5.Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione
entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad
esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le
informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di
accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato
6.Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
b)consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare
efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.”
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21
della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale
da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto.
La Corte di Giustizia risponde alla prima questione posta dal giudice del rinvio affermando che
l’articolo 6 della direttiva VIA deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato
membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un
progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello
dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità
concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato,
circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Relativamente a dette “modalità concrete” nel caso specifico la Corte ricorda che degli interessati
risiedevano o erano proprietari di un bene immobile sull’isola di Io (Grecia) , un’affissione nei locali
della sede amministrativa regionale, situata sull’isola di Siro (quindi un'altra isola), anche
accompagnata da una pubblicazione in un giornale locale di quest’ultima isola, non sembrerebbe
tale da contribuire in modo adeguato all’informazione del pubblico interessato. La valutazione
opposta potrebbe derivare unicamente dalla constatazione che il giornale locale in questione era,
in quel periodo, ampiamente diffuso e letto sull’isola di Io. In caso contrario, modalità di
comunicazione come quelle considerate nel procedimento principale potrebbero essere ritenute
sufficienti solo in assenza di altri mezzi di comunicazione più adatti, che avrebbero potuto essere
utilizzati dalle autorità competenti senza tuttavia richiedere oneri sproporzionati, come
un’affissione in luoghi più frequentati dell’isola di Io o nel luogo stesso di ubicazione del progetto.
Inoltre la Corte, rispetto al caso specifico sottolinea come rilevi, per verificare dette “modalità
concrete”, il luogo in cui il fascicolo contenente le informazioni relative al progetto di cui trattasi
nel procedimento principale è stato messo a disposizione del pubblico. A tale riguardo, le
condizioni di accesso al fascicolo della procedura di partecipazione devono essere tali da
consentire al pubblico interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti, il che implica
l’accessibilità di detto fascicolo a condizioni agevoli. Le eventuali difficoltà incontrate dal pubblico
interessato possono tuttavia essere giustificate dall’esistenza di un onere amministrativo
sproporzionato per l’autorità competente.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce della
risposta fornita alla prima questione, gli articoli 9 (18
) e 118 (19
) della direttiva VIA debbano essere
18 “1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità
o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le
procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle
informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3: a)il
contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2; b) le
principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai
sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in
considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui
all'articolo 7.
2. L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7,
inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità
appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.”
19
“1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del
pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
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22
interpretati nel senso che essi ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che prevede che l’annuncio dell’approvazione di un progetto su un sito
internet specifico faccia decorrere un termine di 60 giorni per la presentazione di un ricorso.
La Corte di Giustizia risponde alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 9 e
11 della direttiva VIA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico
interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio
di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non
abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione
conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Aggiunge la Corte che la direttiva VIA non prevede, peraltro, nessuna norma relativa all’avvio e al calcolo
dei termini di ricorso, occorre constatare che il legislatore dell’Unione ha inteso riservare tali questioni
all’autonomia procedurale degli Stati membri.
Inoltre la Corte, citando precedente giurisprudenza, non considera una difficoltà eccessiva
l’imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale
l’interessato sia venuto a conoscenza dell’annuncio o, quantomeno, sarebbe dovuto venirne a
conoscenza.
Aggiunge però la Corte, ad ulteriore precisazione della risposta di sintesi sopra riportata, Si può
rilevare a tale riguardo che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il pubblico interessato
deve essere informato riguardo alla procedura di autorizzazione e alle sue possibilità di
parteciparvi in maniera adeguata e sufficientemente in anticipo. Ora, se ciò non avviene, i membri
del pubblico interessato non possono attendersi di essere informati di una decisione finale di
autorizzazione. Ciò è particolarmente vero in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale. Infatti, il semplice fatto di poter accedere ex post a una decisione di autorizzazione sul
sito Internet del Ministero dell’Ambiente non potrebbe essere considerato soddisfacente alla luce
del principio di effettività una volta che, in assenza di informazioni sufficienti sull’avvio della
procedura di partecipazione del pubblico, nessuno può essere ritenuto informato della
pubblicazione della corrispondente decisione finale.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 7/11/2019 C280-18: https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/cg-
7-11019-c28018-via-partecipazione
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato
membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e
imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni
soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con
l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi
organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere
lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi
all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo
quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal
diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del
pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.”
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
23
La VIA ex post: principi (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 12 novembre 2019 (causa C261-18) ha condannato l’Irlanda
ad una pesante sanzione per non avere applicato una precedente sua sentenza (3 luglio 2008
causa C215-06) che imponeva di applicare ad un impianto una VIA ex post per regolarizzarne la
autorizzazione, considerato che al momento di rilascio di questa ultima non era stata applicata la
VIA che invece era obbligatoria.
La Corte condannando ad una sanzione di 5 milioni di euro lo Stato membro inadempienti coglie
l’occasione per ribadire in modo molto ampio i principi della VIA ex post ricostruendo la univoca
giurisprudenza comunitaria in materia. Vediamoli questi principi:
1. SENZA LA VIA EX POST SI PUO’ ARRIVARE A REVOCARE LA AUTORIZZAZIONE AD UN IMPIANTO
In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri
sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di violazioni del diritto dell’Unione.
Tale obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in particolare, alle autorità
nazionali che, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti
nazionali necessari per rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale, ad
esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, al fine di effettuare una tale
valutazione di impatto ambientale(VIA).
2. LA VIA EX POST DEVE ESSERE APPLICATA SENZA VIOLARE I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA SULLA VIA
Per quanto riguarda la possibilità di regolarizzare a posteriori tale omissione, la direttiva 85/337
non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti
irregolari rispetto al diritto dell’Unione, a condizione che tale possibilità non offra agli interessati
l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e che rimanga eccezionale
3. LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L’IMPIANTO FIN DALLA SUA COSTRUZIONE
Una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione
e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo
sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a
partire dalla sua realizzazione.
4. LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE SENZA LA VIA EX POST NON E’ VALIDA
la Direttiva sulla VIA osta a una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali, anche al
di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale dimostrata, di rilasciare un permesso di
regolarizzazione avente gli stessi effetti di quelli di una previa autorizzazione concessa in seguito a
una valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente alla Direttiva sulla VIA.
5. SONO IN CONSTRASTO NORME E MISURE CHE PERMETTANO DI AGGIRARE LA VIA EX POST
La predetta direttiva osta inoltre a una misura legislativa che consenta, senza neanche imporre
una valutazione ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che un
progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, ai sensi
della direttiva sulla VIA, sia considerato come se fosse stato oggetto di una valutazione siffatta.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
24
6. LA SCADENZA DI TERMINI PER IMPUGNARE LA AUTORIZZAZIONE NON FA VENIRE MENO
L’OBBLIGO DI APPLICARE LA VIA EX POST
Parimenti, la direttiva sulla VIA osta a che i progetti la cui autorizzazione non sia più esposta a un
ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa
nazionale, siano puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo
dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.
7. SE L’ENTE OBBLIGATO AD APPLICARE LA VIA X POST SI RIFIUTA DI APPLICARLA LO STATO NON
PUO’ USARLO COME ARGOMENTO PER EVADERE DETTO OBBLIGO
secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi
o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi
risultanti dal diritto dell’Unione: ad esempio che un Comune una Provincia o una Regione si
rifiutino di applicare la VIA x post chiesto dal Ministero dell’Ambiente. Infatti precisa la Corte di
Giustizia: “per quanto riguarda l’asserita impossibilità per tale Stato membro di obbligare le
autorità comunali competenti ad avviare la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa
irlandese, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 75 della presente
sentenza, ogni organo del suddetto Stato membro e, in particolare, tali autorità comunali sono
tenute ad adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per
rimediare all’omissione della valutazione dell’impatto ambientale sull’impianto in questione.”
8. IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO CHE HA AVUTO UNA
AUTORIZZAZIONE MA NON HA AVUTO UNA VIA EX POST NON COSTITUISCE MOTIVO PER NON
APPLICARLA
Per quanto riguarda l’argomento dell’Irlanda relativo al fatto che i principi della certezza del diritto
e della tutela del legittimo affidamento osterebbero alla revoca delle autorizzazioni
illegittimamente concesse al gestore della centrale eolica, occorre ricordare, da un lato, che il
procedimento di inadempimento si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da
parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli impone il Trattato o un atto di diritto derivato e,
dall’altro, che, sebbene la revoca di un atto illegittimo debba avvenire entro un termine
ragionevole e occorra tenere conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente
confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale revoca è in linea di principio consentita
(sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C-508/03, EU:C:2006:287, punti 67 e 68).
9. IL TITOLARE DI UN IMPIANTO CHE HA AVUTO REVOCA LA AUTORIZZAZIONE PER NON AVERE
APPLICATO LA VIA EX POST PUO’ AGIRE IN DANNO DELLA AUTORITÀ COMPETENTE CHE NON
HAIMPOSTO TALE APPLICAZIONE IN TEMPO UTILE
Occorre inoltre rilevare che, se certamente non è escluso che una valutazione effettuata dopo
l’installazione e la messa in servizio dell’impianto interessato al fine di rimediare all’omessa
valutazione dell’impatto ambientale prima che le autorizzazioni siano rilasciate possa comportare
o il loro ritiro o la loro modifica, tale constatazione non pregiudica l’eventuale facoltà di un
operatore economico che abbia agito conformemente alla normativa di uno Stato membro
rivelatasi contraria al diritto dell’Unione, di rivolgere a tale Stato, in applicazione della normativa
nazionale, una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle azioni e delle
omissioni del suddetto Stato.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 12/11/2019 C 261/18:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-261/18
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
25
VIGILANZA AMBIENTALE
Consultazione UE su Criminalità ambientale e direttiva 2008/99/CE (Documentazione
Comunitaria)
La Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda la tutela penale
dell'ambiente, adottata il 19 novembre 2008 (20
).
La Commissione UE intende raccogliere contributi da un'ampia gamma di soggetti interessati, tra
cui amministrazioni ed enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, organizzazioni non
governative ambientaliste, operatori del settore della tutela dell'ambiente, associazioni di
categoria, esponenti del mondo accademico, avvocati e studi legali, gruppi d'interesse e privati
cittadini.
LINK ALLA CONSULTAZIONE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-
4981980/public-consultation_it
20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN

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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI NOVEMBRE 2019 A cura del Dott. Marco Grondacci
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2 Sommario ARIA ............................................................................................................................................................... 4 Emissioni odori: nuova orma UNI sulle tecniche di monitoraggio (Documentazione Nazionale)............ 4 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................................................ 5 Nuove competenze Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Normativa Nazionale) ........................... 5 CACCIA........................................................................................................................................................... 6 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Normativa Nazionale).. 6 Tassidermia disciplina regionale (Giurisprudenza Nazionale)................................................................... 6 EFFETTO SERRA.............................................................................................................................................. 7 Nuove modalità di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria) ................................................................................................................................................................... 7 ENERGIA......................................................................................................................................................... 8 Fondo riduzione prezzi energia per le imprese e chiusura di centrali a carbone (Normativa Nazionale) 8 Incentivi per energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)............................................................. 8 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9 Ecobonus: sconto in fattura (Normativa Nazionale) ................................................................................. 9 Ecobonus: risposte Enea su richieste chiarimenti (Documentazione Nazionale) ..................................... 9 Indirizzi per gestione efficiente sistemi di riscaldamento e raffreddamento (Documentazione Comunitaria).............................................................................................................................................. 9 Indirizzi per la contabilizzazione e fatturazione consumi energia (Documentazione Comunitaria)....... 10 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILE ............................................................................................................. 11 Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 11 MOBILITÀ SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE............................................................................................... 12 Omologazione emissioni da veicoli pesanti - Euro VI (Normativa Comunitaria)..................................... 12 Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Normativa Comunitaria) .................................... 12 Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria)................... 12 Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria)................... 13 Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 13 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 14 Nuova legge sulla cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale).................................................... 14 Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 16
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 3 Calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani (Normativa Comunitaria)............................................................................................................................................ 16 Statuto del Consorzio Recupero Vetro (Normativa Nazionale)............................................................... 16 Protocollo d’intesa al fine di promuovere la raccolta degli oli vegetali esausti (Documentazione Nazionale)................................................................................................................................................ 17 Autorizzazione impianti recupero rifiuti e fabbisogno regionale (Giurisprudenza Nazionale)............... 17 Modalità comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari (Normativa Comunitaria) ................................. 18 RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI................................................................................................................. 19 Prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 19 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.............................. 20 Valutazione di Impatto Ambientale e Partecipazione del Pubblico (Giurisprudenza Comunitaria) ....... 20 La VIA ex post: principi (Giurisprudenza Comunitaria)........................................................................... 23 VIGILANZA AMBIENTALE ............................................................................................................................. 25 Consultazione UE su Criminalità ambientale e direttiva 2008/99/CE (Documentazione Comunitaria) ..... 25
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 4 ARIA Emissioni odori: nuova orma UNI sulle tecniche di monitoraggio (Documentazione Nazionale) La norma UNI 11761:2019, in vigore dal 3 ottobre 2019, pubblicata sul sito UNI, dal titolo: Emissioni e qualità dell’aria – Determinazione degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring Systems) considera tre tipi di monitoraggio degli odori: - in aria ambiente (al recettore); - in emissione (alla sorgente); - al confine di impianto (a bordo impianto). Le grandezze determinate dalla norma sono: I. misurazione di tipo A: presenza/assenza di odore; II. misurazione di tipo B: quantità di odore sotto e sopra soglia; III. misurazione di tipo C: la quantità di odore espressa in concentrazione odorigena determinata secondo la norma UNI EN 13725. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma: - l’impiego di strumenti per monitoraggi finalizzati alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; - l’impiego di strumenti per monitoraggi della concentrazione o presenza di singoli inquinanti atmosferici, finalizzati alla protezione della salute. Come afferma una nota dello studio legale Butti & Partners: “la norma attribuisce grande rilievo alle modalità di gestione degli apparecchi di misurazione. Essa prevede che la gestione del processo di misurazione debba avvenire sulla base di tre passaggi distinti: a) all’atto della costruzione dello strumento, occorre una verifica metrologica iniziale che deve portare alla definizione da parte del costruttore dei principali parametri di funzionamento dello strumento; b) nella fase iniziale dell’utilizzo in campo, occorre verificarne il corretto addestramento al fine di valutare l’affidabilità dei risultati forniti in termini di odore; c) nel corso dell’utilizzo in campo occorre un controllo periodico sulla funzionalità dello strumento, che ha lo scopo di garantire la validità dei risultati forniti. Infine, si segnala l’allegato A della norma in commento, nella parte in cui si occupa dei criteri determinazione delle singole incertezze dei diversi sensori di misura.” PER ACQUISTARE LA NORMA UNI 11761:2019 : http://store.uni.com/catalogo/uni-11761- 2019?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security- check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Nuove competenze Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del legge 132/2019 (conversione Decreto Legge 104/2019) trasferisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministero quindi assume una nuova denominazione: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. TESTO LEGGE 132/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=19A07309&elenco30giorni=false
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6 CACCIA Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Normativa Nazionale) Ordinanza Ministero Salute del 12 luglio 2019 prevede che ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce. TESTO ORDINANZA 12/7/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-08-22&atto.codiceRedazionale=19A05368&elenco30giorni=false Tassidermia disciplina regionale (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 236 del 2019 ha dichiarato la costituzionalità delle seguenti norme regionali sulla disciplina della attività di tassidermia: Regolarizzazione amministrativa tardiva degli esemplari a loro tempo non denunciati tempestivamente alla Provincia. In particolare la impugnata disposizione regionale, lasciando impregiudicata la sanzionabilità penale delle condotte e consentendo un'ulteriore attività di controllo sulle nuove comunicazioni, non riduce in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito, anche in attuazione della direttiva 79/409/CEE, dalla legislazione nazionale, risultando conseguentemente non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Governo La riformulazione della quantità della sanzione amministrativa sulla inosservanza dell’obbligo di coloro che detenevano a qualsiasi titolo animali imbalsamati e ne fornissero l'elenco dettagliato alla Provincia (ente competente pro tempore) con lettera raccomandata. La legge regionale infatti si è limitata a introdurre delle modifiche alla previgente legge regionale, con la conseguenza che - come osservato dalla difesa regionale - resta ancora pienamente efficace la prescrizione esistente nella legislazione regionale al citato art. 46 della legge regionale. Questa disposizione prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 (legge quadro caccia); ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (1 ). TESTO SENTENZA N° 236/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic azioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=T-190236 1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 7 EFFETTO SERRA Nuove modalità di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria) Il Regolamento UE 2019/1842 del 31 ottobre 2019 definisce nuove modalità per l’assegnazione delle quote gratuite di gas serra. In particolare si fa riferimento a quanto previsto del paragrafo 20 dell’articolo 10-bis della Direttiva 2003/87/CE (2 ). Questo articolo 10-bis prevede norme delegate della Commissione come quella in oggetto per fissare parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater (3 ) e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico. TESTO REGOLAMENTO UE 2019/1842: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1842&from=IT VEDI ANCHE SEZIONE SITO MINAMBENTE SU ASSEGNAZIONE QUOTE GRATUITE: https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-titolo-gratuito-il-periodo-2013-2020-agli-impianti- esistenti 2 http://www.info-ets.isprambiente.it/docs/int/Direttiva_87-2003-CE_coordinata_410-2018-CE.pdf 3 diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 ENERGIA Fondo riduzione prezzi energia per le imprese e chiusura di centrali a carbone (Normativa Nazionale) L’articolo 13 della Legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) modifica l’articolo 19 DLgs 30/2013 ch ha dato attuazione alla Direttiva 2003/87/CE (scambio quote di emissione) prevede La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. In particolare detto articolo 13 della legge 128/2019 istituendo il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", prevede che per l’utilizzo delle risorse ivi previste sia data priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. TESTO ARTICOLO 13 LEGGE 128/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false Incentivi per energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 13-bis della legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) introduce modifiche all’articolo 42 del DLgs 28/20114 (QUI) relativamente alle sanzioni in caso di violazioni nell’accesso agli incentivi sulla base dei controlli del GSE. TESTO ARTICOLO 13-BIS LEGGE 128/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false 4 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 9 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale) L’articolo 15 della legge 128/2019 (conversione Decreto Legge 101/2019) introduce modifiche all’articolo 30 della legge 58/2019 (5 ). Si tratta di contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In particolare l’articolo 15 della legge 128/2019 modifica la data entro la quale il Comune, beneficiario del suddetto contributo, deve iniziare i lavori finanziati passando dal 31/10/2019 al 31/12/2019. TESTO ARTICOLO 15 LEGGE 128/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false Ecobonus: sconto in fattura (Normativa Nazionale) L’articolo 10 della legge 28 giugno 2019, n. 58 (6 ) ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS), in particolare si fa riferimento alle detrazione fiscali per interventi di efficientamento dei consumi energetici degli edifici esistenti. Con la ultima modifica il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Ora la Agenzia delle Entrate con risoluzione 96/e/2019 avvia lo sconto in fattura dell’Ecobonus TESTO RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+si smabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3 Ecobonus: risposte Enea su richieste chiarimenti (Documentazione Nazionale) Risposte Enea a domande più frequenti su utilizzo Ecobonus (interventi per gli interventi di riqualificazione energetica edifici). TESTO RISPOSTE ENEA: http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf Indirizzi per gestione efficiente sistemi di riscaldamento e raffreddamento (Documentazione Comunitaria) Quello del riscaldamento e del raffreddamento, con il 50 % circa della domanda totale, è il settore più significativo di uso finale dell’energia nell’UE L’edilizia è responsabile dell’80 % di questo consumo. Per garantire una «transizione energetica» ad ogni livello amministrativo nell’UE, è essenziale individuare il potenziale di efficienza energetica per ottenere risparmi in tutti gli Stati membri e allineare le politiche. 5 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg 6 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2019-07-11&atto.codiceRedazionale=19A04392&elenco30giorni=false
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 10 L’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE (direttiva Efficienza energetica 7 ,8 ) impone a ciascuno Stato membro di effettuare e notificare alla Commissione, ai fini della promozione, una valutazione globale del potenziale del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. La valutazione globale deve includere tutti gli elementi menzionati nell’allegato VIII della direttiva Efficienza energetica. La Raccomandazione (UE) 2019/1659 del 25 settembre 2019 approva gli allegati che contengono le indicazioni che gli stati membri dovrebbero seguire Nel condurre le valutazioni globali a norma dell’articolo 14 e dell’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE. TESTO RACCOMANDAZIONE 2019/1659: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H1659&from=IT Indirizzi per la contabilizzazione e fatturazione consumi energia (Documentazione Comunitaria) Le informazioni chiare e tempestive e una fatturazione dell’energia basata sul consumo effettivo permettono ai consumatori di svolgere un ruolo attivo nel diminuire il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento. La direttiva sull’efficienza energetica (Direttiva 2012/27/UE) è l’atto normativo a livello dell’Unione che disciplina la contabilizzazione e la fatturazione della fornitura di energia termica. È stata modificata nel 2018 (9 ). Uno degli scopi della modifica era chiarire e rafforzare le norme applicabili alla contabilizzazione e alla fatturazione. La Raccomandazione (UE) 2019/1660 del25 settembre 2019 definisci gli indirizzi operativi che gli stati membri dovrebbero seguire in materia di contabilizzazione e fatturazione consumi di energia. TESTO RACCOMANDAZIONE 2019/1660: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H1660&from=IT 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027 8 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2018:156:FULL 9 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2018:156:FULL
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 11 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILE Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Ambiente 17 ottobre 2019 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 per le seguenti forniture e servizi: a) cartucce di toner e a getto di inchiostro; b) servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate. Il Decreto è attuativo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” che stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. TESTO DECRETO 17/10/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-07&atto.codiceRedazionale=19A06871&elenco30giorni=false
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 12 MOBILITÀ SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE Omologazione emissioni da veicoli pesanti - Euro VI (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2019/1939 del 7 novembre 2019 modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 (10 ) per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti. TESTO REGOLAMENTO 2019/1939: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1939&from=IT Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Normativa Comunitaria) La Direttiva (UE) 2019/1936 del 23 ottobre 2019 modifica la direttiva 2008/96/CE (QUI) sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali recepita in Italia con DLgs 15/3/2011 n° 35 . La nuova Direttiva sviluppa in modo estensivo tra i vari parametri di sicurezza anche quelli relativi al territorio contermine alla autostrada (strade di interesse nazionale) e non solo agli incidenti sul tratto stradale. Vengono introdotti ad esempio i parametri a) Ambiente e margini della strada compresa la vegetazione b) Uso del suolo (istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificati. Questi parametri si vanno ad aggiungere a quelli dell’allegato III alla Direttiva 2008/96/CE (Classificazione dei Tratti Stradali ad Elevata Concentrazione di Incidenti e Classificazione della Sicurezza della Rete) al punto 3 definisce gli elementi di valutazione per le visite in loco dei gruppi di esperti tra i quali si prevede anche: “e) un pacchetto di potenziali misure correttive da mettere in atto entro varie scadenze che preveda ad esempio: … — protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e valanghe”. TESTO DIRETTIVA 2019/1936: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1936&from=IT Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria) Si fa riferimento ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Con Decisione (UE) 2019/1971 del 26 novembre 2019 è stato riconosciuto il sistema volontario denominato "Universal Feed Assurance Scheme" che permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. TESTO DECISIONE 2019/1971: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1971&from=IT 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0582&from=IT
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 Criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (Normativa Comunitaria) Si fa riferimento ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Con Decisione (UE) 2019/1993 del 28 novembre 2019 è stato riconosciuto il sistema volontario denominato “Trade Assurance Scheme for Combinable Crops”che permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. TESTO DECISIONE 2019/1993: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:308:FULL&from=IT Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (Normativa Nazionale) L’articolo 7-quater del DLGS 66/2005 (11 ) prevede che al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità sulla qualità di benzina e diesel, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti. Con Decreto Ministero Ambiente 14 novembre 2019 sono state approvate le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso. I biocarburanti sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. I bioliquidi sono i combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa. Tra questi anche il “Biogas” inteso come il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione. TESTO DECRETO 14/11/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-28&atto.codiceRedazionale=19A07378&elenco30giorni=false 11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 RIFIUTI Nuova legge sulla cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale) La legge 128/2019 all’articolo 14-bis (12 ) modifica l’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (parametri normativi per definire la cessazione della qualifica di rifiuto). In particolare 1. Si stabilisce che tra le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto la sostanza o l'oggetto devono essere destinate ad essere utilizzate per scopi specifici (mentre nella versione precedente si faceva riferimento al termine più blando “comune utilizzo per scopi specifici”. 2. La seconda modifica prevede che, in assenza di norme specifiche comunitarie o di decreti ministeriali che per singole tipologie di rifiuto definiscano quando il rifiuto cessa di essere tale dopo attività di recupero, sono validi i criteri definiti nell’ambito delle procedure autorizzatorie per le attività di recupero. I criteri definiti nelle procedure autorizzatorie (secondo la modifica introdotta dalla nuova legge) devono contenere: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Secondo la modifica spetta ad Ispra e alle Arpa territorialmente competenti controllare la coerenza tra le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e i criteri definiti come sopra riportato. Questa verifica viene comunicata al Ministero dell’Ambiente che deve avvallare le nuove autorizzazioni e relativi criteri. Qui sorge un problema : i controlli Ispra/Arpa sono a campione, il che potrebbe comportare che chi non è controllato fa come gli pare e chi è controllato visti i tempi dei passaggi prima ad Ispra e poi al Ministero dell’Ambiente potrebbe attendere mesi se non anche 1 anno (visti i tempi burocratici peraltro non bene definiti dalla riforma) per lavorare con certezza di essere nel diritto. Quindi questa modifica permette di dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto anche con criteri definiti a livello regionale in sede appunto di autorizzazione delle singole attività di recupero anche con specifiche linee guida regionali. La nuova normativa supera la sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 2018 (13 ) secondo la quale le Regioni non possono autonomamente fissare criteri per far cessare la qualifica di rifiuto attraverso singole procedure autorizzatorie. Il Consiglio di Stato, con questa sentenza non aveva 12 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false 13 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=4i2lfqxruq7mnjehxtlscxmwp4
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 15 fatto altro che applicare quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 nella versione precedente alla modifica ora introdotta. Quello che non pare superare la nuova normativa è invece la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. LE CONTRADDIZIONI DELLA NUOVA NORMATIVA CON LA RECENTE GIUISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Quanto sopra non risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia del 28/3/2019 causa C- 60-18, (14 ). La sentenza deriva da un quesito posto dalla autorità giudiziaria dello Stato membro. Il quesito rivolto alla Corte europea riguardava la possibilità di ottenere, caso per caso, in assenza di un atto comunitario e di un regolamento ministeriale, una dichiarazione di fine-rifiuto dalla parte della Agenzia per l’ambiente nazionale applicando direttamente l’art. 6, comma 4 della direttiva sui rifiuti 2008/98, secondo il quale “se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile”. La Corte di Giustizia UE pronunciandosi sul quesito ha così statuito: 1. “L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 non osta quindi ad una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, detta cessazione dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale.” 2. l’art. 6, comma 4 della direttiva comunitaria non consente al detentore di un rifiuto “di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro ”. Aggiunge inoltre la Corte di Giustizia: “risulta dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell’oggetto qualificati come « rifiuti », ma possono anche adottare una norma o una regolamentazione tecnica relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo di rifiuti. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l’obbligo, contenuto in tale disposizione, di notificare siffatte misure alla Commissione allorché la direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, lo richiede riguarda i progetti di regola tecnica e non le decisioni individuali”. La Corte quindi fa esplicito riferimento alla possibilità di criteri nazionali di esclusione dalla definizione di rifiuto solo con un “atto giuridico nazionale”. La Corte esclude un potere decisionale sulla esclusione dalla definizione di rifiuto da parte di una autorità competente alla gestione dei rifiuti (in Italia Regioni e Province) come pure da parte di un giudice nazionale. La Corte aggiunge che si possa derogare a tali divieti con provvedimenti (regole tecniche) anche per casi singoli. Ma questo dipende dalla legislazione nazionale. Non mi pare che la norma ora introdotta che ha cambiato il 184-ter segua questo indirizzo. TESTO LEGGE 128/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&elenco30giorni=false 14 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-60/18&td=ALL
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (Normativa Nazionale) Il Consorzio è previsto dall’articolo 236 del DLgs 152/2006 e riguarda la gestione degli oli minerali usati che devono essere avviato obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base. Con Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2019 è approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. TESTO DECRETO 7/11/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2017-11-18&atto.codiceRedazionale=17A07790&elenco30giorni=false Calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani (Normativa Comunitaria) La Direttiva sulle discariche 1999/31/CE all’articolo 5 (15 ) prevede obiettivi sulle quantità e qualità dei rifiuti abbancabili in discarica secondo scadenze temporali precise. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ai sensi dell’articolo 5-bis, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 1999/31/CE. La Decisione della Commissione (UE) 2019/1885 del 6 novembre 2019 stabilisce le modalità di calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva, nonché le modalità di comunicazione dei dati alla Commissione secondo il formato dell’allegato alla stessa Decisione. TESTO DECISIONE 2019/1885: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:290:FULL&from=EN Statuto del Consorzio Recupero Vetro (Normativa Nazionale) L'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina i consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed, in particolare al comma 2, prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio Statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con Decreto Ministero Ambiente 22 ottobre 2019 è approvato lo Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) contenuto nell’allegato 1. TESTO DECRETO 22/10/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=19A06959&elenco30giorni=false 15 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/consolidato_DiscaricheRifiuti_4lug2018.pdf
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 17 Protocollo d’intesa al fine di promuovere la raccolta degli oli vegetali esausti (Documentazione Nazionale) Firmato Protocollo d’intesa, lo scorso 7 novembre 2019, fra il CONOE, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, e Federdistribuzione, l’organizzazione che riunisce la maggioranza delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata. Il protocollo, siglato a Ecomondo presso la piazza delle Utilities di Utilitalia, ha dato vita a un’operazione congiunta per avviare nelle strutture commerciali di Federdistribuzione la raccolta di oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti nelle abitazioni domestiche. Compito del CONOE è di vigilare sulle fasi di gestione di questo rifiuto, in conformità con le disposizioni nazionali e sovranazionali. L’accordo prevede inoltre la definizione di una campagna di educazione ambientale diretta a informare i cittadini e i produttori dei rischi causati dalla cattiva gestione e i vantaggi derivati dall’avvio a recupero di questo rifiuto. TESTO PROTOCOLLO: http://www.conoe.it/wp-content/uploads/2019/11/Protocollo-dintesa-Conoe- Federdistribuzione-firmato.pdf Autorizzazione impianti recupero rifiuti e fabbisogno regionale (Giurisprudenza Nazionale) Le norme regionale impugnate di fronte alla Corte Costituzionale sono le seguenti: 1. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti. 2. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali. La Corte Costituzionale con sentenza n° 231 del 2019, in relazione alla norma di cui al sopra riportato punto 2, ha affermato che il legislatore regionale, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimi il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall'art. 179 cod. ambiente e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando così anche l'art. 35 del d.l. n. 133 del 201416 , come convertito. Si tenga presente, inoltre, che autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali. Da un lato, infatti, si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d'incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica; dall'altro lato, ovviamente, si finirebbe con l'escludere, o comunque limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni. La declaratoria d'illegittimità costituzionale non riguarda invece la norma regionale di cui al punto 1 in quanto la improcedibilità delle istanze non conformi al Piano Regionale Gestione Rifiuti ivi prevista, infatti, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo 16 qualifica gli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», su cui dunque non può incidere in senso del tutto ostativo la legislazione regionale (Corte Costituzionale sentenza n. 154 del 2016).
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 18 applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Si ricorda che l’articolo 199 è quello che definisce i contenuti dei Piani Regionali tra i quali ci sono: “g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;…. “. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 231/2019: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=231 Modalità comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari (Normativa Comunitaria) La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l'obbligo di controllare e valutare l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune e di comunicare tali dati alla Commissione. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per la comunicazione dei dati sui livelli di rifiuti alimentari deve tener conto delle metodologie stabilite nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, che fornisce la metodologia comune per misurare i livelli di rifiuti alimentari prodotti negli Stati membri Secondo la Decisione 2019/2000 del 28 novembre 2019 gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato della presente decisione. TESTO DECISIONE 2019/2000: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:310:FULL&from=EN
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 19 RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI Prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Interno 8 Novembre 2019 disciplina la regola tecnica applicabile alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi asserviti a: a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari. TESTO DECRETO 8/11/2019: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2019-11-21&atto.codiceRedazionale=19A07240&elenco30giorni=false
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 20 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Valutazione di Impatto Ambientale e Partecipazione del Pubblico (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 7 novembre 2019 (causa C280-18) è intervenuta su due questioni pregiudiziali (richiesta di verifica di conformità di una norma nazionale con il diritto comunitario) relativamente al ruolo della partecipazione del pubblico nei procedimenti di VIA. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 6 (17 ) della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può condurre le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello 17 “2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7; c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione; e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5; f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso: a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5; b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 1 ), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione. 5.Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato 6.Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per: a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e b)consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo. 7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.”
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 21 della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto. La Corte di Giustizia risponde alla prima questione posta dal giudice del rinvio affermando che l’articolo 6 della direttiva VIA deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Relativamente a dette “modalità concrete” nel caso specifico la Corte ricorda che degli interessati risiedevano o erano proprietari di un bene immobile sull’isola di Io (Grecia) , un’affissione nei locali della sede amministrativa regionale, situata sull’isola di Siro (quindi un'altra isola), anche accompagnata da una pubblicazione in un giornale locale di quest’ultima isola, non sembrerebbe tale da contribuire in modo adeguato all’informazione del pubblico interessato. La valutazione opposta potrebbe derivare unicamente dalla constatazione che il giornale locale in questione era, in quel periodo, ampiamente diffuso e letto sull’isola di Io. In caso contrario, modalità di comunicazione come quelle considerate nel procedimento principale potrebbero essere ritenute sufficienti solo in assenza di altri mezzi di comunicazione più adatti, che avrebbero potuto essere utilizzati dalle autorità competenti senza tuttavia richiedere oneri sproporzionati, come un’affissione in luoghi più frequentati dell’isola di Io o nel luogo stesso di ubicazione del progetto. Inoltre la Corte, rispetto al caso specifico sottolinea come rilevi, per verificare dette “modalità concrete”, il luogo in cui il fascicolo contenente le informazioni relative al progetto di cui trattasi nel procedimento principale è stato messo a disposizione del pubblico. A tale riguardo, le condizioni di accesso al fascicolo della procedura di partecipazione devono essere tali da consentire al pubblico interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti, il che implica l’accessibilità di detto fascicolo a condizioni agevoli. Le eventuali difficoltà incontrate dal pubblico interessato possono tuttavia essere giustificate dall’esistenza di un onere amministrativo sproporzionato per l’autorità competente. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce della risposta fornita alla prima questione, gli articoli 9 (18 ) e 118 (19 ) della direttiva VIA debbano essere 18 “1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3: a)il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2; b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7. 2. L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.” 19 “1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato: a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 22 interpretati nel senso che essi ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che l’annuncio dell’approvazione di un progetto su un sito internet specifico faccia decorrere un termine di 60 giorni per la presentazione di un ricorso. La Corte di Giustizia risponde alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 9 e 11 della direttiva VIA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva. Aggiunge la Corte che la direttiva VIA non prevede, peraltro, nessuna norma relativa all’avvio e al calcolo dei termini di ricorso, occorre constatare che il legislatore dell’Unione ha inteso riservare tali questioni all’autonomia procedurale degli Stati membri. Inoltre la Corte, citando precedente giurisprudenza, non considera una difficoltà eccessiva l’imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale l’interessato sia venuto a conoscenza dell’annuncio o, quantomeno, sarebbe dovuto venirne a conoscenza. Aggiunge però la Corte, ad ulteriore precisazione della risposta di sintesi sopra riportata, Si può rilevare a tale riguardo che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il pubblico interessato deve essere informato riguardo alla procedura di autorizzazione e alle sue possibilità di parteciparvi in maniera adeguata e sufficientemente in anticipo. Ora, se ciò non avviene, i membri del pubblico interessato non possono attendersi di essere informati di una decisione finale di autorizzazione. Ciò è particolarmente vero in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Infatti, il semplice fatto di poter accedere ex post a una decisione di autorizzazione sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente non potrebbe essere considerato soddisfacente alla luce del principio di effettività una volta che, in assenza di informazioni sufficienti sull’avvio della procedura di partecipazione del pubblico, nessuno può essere ritenuto informato della pubblicazione della corrispondente decisione finale. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 7/11/2019 C280-18: https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/cg- 7-11019-c28018-via-partecipazione b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni. 3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa. 5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.”
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 23 La VIA ex post: principi (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 12 novembre 2019 (causa C261-18) ha condannato l’Irlanda ad una pesante sanzione per non avere applicato una precedente sua sentenza (3 luglio 2008 causa C215-06) che imponeva di applicare ad un impianto una VIA ex post per regolarizzarne la autorizzazione, considerato che al momento di rilascio di questa ultima non era stata applicata la VIA che invece era obbligatoria. La Corte condannando ad una sanzione di 5 milioni di euro lo Stato membro inadempienti coglie l’occasione per ribadire in modo molto ampio i principi della VIA ex post ricostruendo la univoca giurisprudenza comunitaria in materia. Vediamoli questi principi: 1. SENZA LA VIA EX POST SI PUO’ ARRIVARE A REVOCARE LA AUTORIZZAZIONE AD UN IMPIANTO In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di violazioni del diritto dell’Unione. Tale obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in particolare, alle autorità nazionali che, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti nazionali necessari per rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, al fine di effettuare una tale valutazione di impatto ambientale(VIA). 2. LA VIA EX POST DEVE ESSERE APPLICATA SENZA VIOLARE I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA SULLA VIA Per quanto riguarda la possibilità di regolarizzare a posteriori tale omissione, la direttiva 85/337 non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione, a condizione che tale possibilità non offra agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e che rimanga eccezionale 3. LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L’IMPIANTO FIN DALLA SUA COSTRUZIONE Una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. 4. LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE SENZA LA VIA EX POST NON E’ VALIDA la Direttiva sulla VIA osta a una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali, anche al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale dimostrata, di rilasciare un permesso di regolarizzazione avente gli stessi effetti di quelli di una previa autorizzazione concessa in seguito a una valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente alla Direttiva sulla VIA. 5. SONO IN CONSTRASTO NORME E MISURE CHE PERMETTANO DI AGGIRARE LA VIA EX POST La predetta direttiva osta inoltre a una misura legislativa che consenta, senza neanche imporre una valutazione ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che un progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva sulla VIA, sia considerato come se fosse stato oggetto di una valutazione siffatta.
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 24 6. LA SCADENZA DI TERMINI PER IMPUGNARE LA AUTORIZZAZIONE NON FA VENIRE MENO L’OBBLIGO DI APPLICARE LA VIA EX POST Parimenti, la direttiva sulla VIA osta a che i progetti la cui autorizzazione non sia più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, siano puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale. 7. SE L’ENTE OBBLIGATO AD APPLICARE LA VIA X POST SI RIFIUTA DI APPLICARLA LO STATO NON PUO’ USARLO COME ARGOMENTO PER EVADERE DETTO OBBLIGO secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione: ad esempio che un Comune una Provincia o una Regione si rifiutino di applicare la VIA x post chiesto dal Ministero dell’Ambiente. Infatti precisa la Corte di Giustizia: “per quanto riguarda l’asserita impossibilità per tale Stato membro di obbligare le autorità comunali competenti ad avviare la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa irlandese, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, ogni organo del suddetto Stato membro e, in particolare, tali autorità comunali sono tenute ad adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione dell’impatto ambientale sull’impianto in questione.” 8. IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO CHE HA AVUTO UNA AUTORIZZAZIONE MA NON HA AVUTO UNA VIA EX POST NON COSTITUISCE MOTIVO PER NON APPLICARLA Per quanto riguarda l’argomento dell’Irlanda relativo al fatto che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento osterebbero alla revoca delle autorizzazioni illegittimamente concesse al gestore della centrale eolica, occorre ricordare, da un lato, che il procedimento di inadempimento si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli impone il Trattato o un atto di diritto derivato e, dall’altro, che, sebbene la revoca di un atto illegittimo debba avvenire entro un termine ragionevole e occorra tenere conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale revoca è in linea di principio consentita (sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C-508/03, EU:C:2006:287, punti 67 e 68). 9. IL TITOLARE DI UN IMPIANTO CHE HA AVUTO REVOCA LA AUTORIZZAZIONE PER NON AVERE APPLICATO LA VIA EX POST PUO’ AGIRE IN DANNO DELLA AUTORITÀ COMPETENTE CHE NON HAIMPOSTO TALE APPLICAZIONE IN TEMPO UTILE Occorre inoltre rilevare che, se certamente non è escluso che una valutazione effettuata dopo l’installazione e la messa in servizio dell’impianto interessato al fine di rimediare all’omessa valutazione dell’impatto ambientale prima che le autorizzazioni siano rilasciate possa comportare o il loro ritiro o la loro modifica, tale constatazione non pregiudica l’eventuale facoltà di un operatore economico che abbia agito conformemente alla normativa di uno Stato membro rivelatasi contraria al diritto dell’Unione, di rivolgere a tale Stato, in applicazione della normativa nazionale, una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle azioni e delle omissioni del suddetto Stato. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 12/11/2019 C 261/18: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-261/18
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 25 VIGILANZA AMBIENTALE Consultazione UE su Criminalità ambientale e direttiva 2008/99/CE (Documentazione Comunitaria) La Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda la tutela penale dell'ambiente, adottata il 19 novembre 2008 (20 ). La Commissione UE intende raccogliere contributi da un'ampia gamma di soggetti interessati, tra cui amministrazioni ed enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, organizzazioni non governative ambientaliste, operatori del settore della tutela dell'ambiente, associazioni di categoria, esponenti del mondo accademico, avvocati e studi legali, gruppi d'interesse e privati cittadini. LINK ALLA CONSULTAZIONE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018- 4981980/public-consultation_it 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN