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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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                    COMMENTO
         AL DECRETO LEGISLATIVO CHE ATTUA
              LA DIRETTIVA ALLUVIONI

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
(10G0071) (GU n. 77 del 2-4-2010 )

TESTO DEL DLGS 49/2010
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-
02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=010G0071&tmstp=1270416175717

DIRETTIVA 2007/60
Per un commento:
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=839&categoria=Difesa%20del%20Suolo



LA NORMATIVA CHE RESTA IN VIGORE DOPO IL DLGS 49/2010
Con il presente dlgs restano comunque in vigore le disposizioni della parte terza del dlgs
152/2006 (TU ambiente); nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione
alla materia del sistema di' allertamento nazionale.

Per un commento alla parte III di detto dlgs 152/2006:
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=956&categoria=Difesa%20del%20Suolo

Per il testo del dlgs 152/2006: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/VARIE/2006/dlgs_2006_n.152.htm



DEFINIZIONI
La definizione di alluvione viene leggermente modificata e ampliata rispetto a quelle della
Direttiva. Secondo il presente dlgs per alluvione si intende: l'allagamento temporaneo, anche con
trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non
sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente
reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo,
naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non
direttamente imputabili ad eventi meteorologici.
Stesso discorso per la definizione di rischio alluvioni, secondo il presente dlgs per rischio alluvioni
si intende la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle
potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio
culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.
Viene introdotta una definizione non prevista dalla Direttiva quella di pericolosità da alluvione, con
la quale si intende la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale
prefissato e in una certa area.



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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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I SOGGETTI ISTITUZIONALE CENTRALI NELLA POLITICA DI DIFESA DAL RISCHIO
ALLUVIONI.
Il primo soggetto centrale per l’attuazione degli obiettivi del presente dlgs sono le Autorità di
bacino distrettuali. Secondo l’articolo 63 del dlgs 152/2006 tali Autorità sono istituite presso ogni
distretto idrografico e andranno a sostituire le Autorità di bacino. Il distretto idrografico è infatti
definito (sempre dal dlgs 152/2006) come un’area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini
idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità
per la gestione dei bacini idrografici.
Sul regime transitorio dalle Autorità di bacino a quelle di Distretto vedi:
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1234&categoria=Difesa%20del%20
Suolo
In particolare atto fondamentale di competenza di dette Autorità di Distretto Idrografico sono i piani
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (Pai), che contengano in particolare l'individuazione
delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

Il secondo soggetto istituzionale centrale sono le Regioni. Secondo il comma 2 articolo 3 del
presente dlgs le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della
protezione civile, provvedono, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27 febbraio 2004 e 25 febbraio 2005, per il distretto idrografico di riferimento, alla
predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per
il rischio idraulico ai fini di protezione civile secondo quanto previsto dal presente dlgs (vedi
presente commento paragrafo: ).
Per il testo della Direttiva 27/2/2004: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/59/6.htm
Per il testo della Direttiva 25/2/2005: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/55/2.htm



GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
  a) Sulla base della VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI ,
      predisposta dalle Autorità di bacino distrettuali (entro il 22 settembre 2011 ) vengono
      individuate le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si
      ritenga che questo si possa generare in futuro. La Valutazione è riesaminata entro entro il
      22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
  1. Per le zone di rischio le Autorità di bacino distrettuale individuano (entro il 22 giugno
      2013), a livello di distretto idrografico, MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ DA
      ALLUVIONE E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI con i relativi scenari di
      potenziali alluvioni. Le mappe sono riesaminate entro il 22 settembre 2019 e,
      successivamente, ogni sei anni.
  2. I PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI predisposti dalle Autorità di bacino
      distrettuali (entro il 22 giugno 2015) con i quali sono definiti gli obiettivi della gestione del
      rischio di alluvioni per 1e zone di rischio alluvioni come sopra individuate (vedi punto 1). I
      piani sono riesaminati entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.




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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO (articolo 4)
La Valutazione comprende almeno i seguenti elementi:
    a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti
         amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere,
         dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio;
    b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze
         negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale
         e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora
         verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove
         noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle
         conseguenze negative che hanno avuto;
    c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto
         notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro;
    d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana,
         il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali,
         tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali
         e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione
         naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle
         alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e
         sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali,
         determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.
La valutazione suddetta non deve essere effettuata se le Autorità di bacino distrettuale hanno
stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di
alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle indicazioni del
presente dlgs.


MAPPE DI PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE (articolo 6)
Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono
verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la
perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i
seguenti scenari:
a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa
probabilità);
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Per ogni scenario di cui sopra vanno indicati almeno i seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione;
b) altezza idrica o livello;
c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).


MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (articolo 6)
Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle
alluvioni, nell'ambito degli scenari elencati nel paragrafo precedente ( del presente commento) e
prevedono le 4 classi di rischio di cui al DPCM 29/9/1998
(http://www.autorita.bacinoserchio.it/normative/difesa_suolo_assetto_idrogeologico/dpcm_29091998)
Le 4 classi di rischio sono:
     • moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono
         marginali;

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   •   medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
       patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli
       edifici e la funzionalità delle attività economiche;
   •   elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni
       funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
       interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio
       ambientale;
   •   molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
       persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione
       di attività socioeconomiche.

Le suddette classi di rischio sono espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente
interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti soggetti ad autorizzazione integrata
(http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=357&categoria=Autori
zzazione%20Integrata ) che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione
e aree protette potenzialmente interessate;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad
alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti
di inquinamento.

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: CONTENUTI E FINALITÀ GENERALI
(articolo 7)
I piani di gestione del rischio di alluvioni, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di
alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni dì
alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la
promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione
delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. Nei
piani di gestione, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di
rischio alluvioni e per quelle transitorie (che rendono non necessaria la Valutazione preliminare del
rischio), evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e
sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione
della pericolosità
I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi di cui
sopra, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A al presente dlgs . I piani di gestione
tengono conto di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n.152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
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l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

I piani di gestione non sono predisposti se entro il 22/12/2010 le Autorità di bacino ha stabilito di
predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni.

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: PARTI DI COMPETENZA DELLE
AUTORITÀ DI BACINO DI DISTRETTO (articolo 7)
Le Autorità di bacino predispongono i piani di gestione per le zone a rischio potenziale di alluvioni
e per le zone comprese nelle mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e nei piani di
gestione del rischio di alluvioni predisposte/i prima del 22/12/2010.
Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino ex dlgs 152/2006)
facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di
bacino in attuazione della normativa previgente.


PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: PARTI DI COMPETENZA DELLE
REGIONI (articolo 7)
Le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile,
predispongono, ai sensi della normativa vigente, la parte dei piani di gestione per il distretto
idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il
rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/59/6.htm), con particolare
riferimento al governo delle piene.
Per questa parte i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di
emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate,
compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva (ex comma 5 articolo 67 dlgs
152/2006 TU ambiente), nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi
alle attività di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione
civile ai sensi del sopra citato comma 5 articolo 67 dlgs 152/2006.

COORDINAMENTO TERRITORIALE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI
ALLUVIONI (articolo 8)
Per i distretti idrografici (elencati all'articolo 64 del dlgs 152/2006), che ricadono interamente nel
territorio nazionale Autorità di bacino e Regioni ciascuna per la parte di propria competenza,
predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello
di distretto idrografico.


CONFORMITÀ DEI PIANI URBANISTICI AI PIANI DI GESTIONE (ARTICOLO 7)
Secondo il comma 6 articolo 7 del presente dlgs gli enti territorialmente interessati ( quindi in primo
luogo comuni e province) si conformano alle disposizioni dei piani di gestione rispettandone le
prescrizioni nel settore urbanistico. I piani di gestione hanno carattere immediatamente vincolante
per le amministrazioni ed Enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni
dichiarate di tale efficacia. Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di
gestione integrato all’interno della pianificazione generale di bacino sui rispettivi Bollettini ufficiali

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regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel
settore urbanistico. Decorso tale termine, gli Enti territorialmente interessati dal Piano di bacino
(integrato con i Piani di gestione)sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli Enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai
propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni.


COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE TERZA, SEZIONI I E II, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 (articolo 9)
Le mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni devono essere predisposti in modo da coordinare
il sistema di informazioni ivi previsto con quello (ex comma 7 articolo 63 del dlgs 152/2006)
relativo alla analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane
sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonchè di un'analisi economica
dell'utilizzo idrico; ed affinchè siano utilizzabili nel riesame dei piani si gestione della tutela delle
acque (articolo 117 dlgs 152/2006).
L'elaborazione dei primi piani di gestione ed i successivi riesami devono essere effettuati in
coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del
decreto legislativo n.152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi.


INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO (articolo 10)
Le autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro
e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono
a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della
pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dal
presente dlgs.
Le autorità di cui sopra promuovono la partecipazione attiva all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di gestione del pubblico secondo le stesse modalità previste per
l’adozione e l’approvazione dei piani di bacino (comma 7 articolo 66 del dlgs 152/2006) a
cominciare dalla presentazione di osservazioni nella fase istruttoria di detti piani di gestione.




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Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 Attuazione della direttiva
2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica
delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché
modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244) (GU n. 296
del 20-12-2010 )

TESTO DEL DLGS 219/2010
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2010-12-
20&annoatto=2010&numeroatto=219&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0244
&newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1294240132767


REGIME TRANSITORIO FINO ALLA ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALI
Le Autorità di Bacino Distrettuali, previste dall’articolo 63 del dlgs 152/2006, derivano dalla
istituzione dei Bacini distrettuali come previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, vedi per un commento
di questa ultima Direttiva il seguente link
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1380&categoria=Acque

Secondo l’articolo 4 del presente dlgs nelle more della costituzione delle autorità di bacino
distrettuali:
a) le autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di
bacini idrografici. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle
regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
b) le autorità di bacino di rilievo nazionale, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria
competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio
2010, n.49. Per un commento di questo ultimo decreto legislativo vedi il seguente link
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1504&categoria=Difesa
%20del%20Suolo
Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo
n.49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento
nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

Ai suddetti adempimenti nel caso di distretti nei quali non é presente alcuna autorità di bacino di
rilievo nazionale, provvedono le regioni.

L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale é effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle
autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei
medesimi comitati.




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Commento alla normativa sul rischio alluvioni

  • 1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO CHE ATTUA LA DIRETTIVA ALLUVIONI Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071) (GU n. 77 del 2-4-2010 ) TESTO DEL DLGS 49/2010 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04- 02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=010G0071&tmstp=1270416175717 DIRETTIVA 2007/60 Per un commento: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=839&categoria=Difesa%20del%20Suolo LA NORMATIVA CHE RESTA IN VIGORE DOPO IL DLGS 49/2010 Con il presente dlgs restano comunque in vigore le disposizioni della parte terza del dlgs 152/2006 (TU ambiente); nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di' allertamento nazionale. Per un commento alla parte III di detto dlgs 152/2006: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=956&categoria=Difesa%20del%20Suolo Per il testo del dlgs 152/2006: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/VARIE/2006/dlgs_2006_n.152.htm DEFINIZIONI La definizione di alluvione viene leggermente modificata e ampliata rispetto a quelle della Direttiva. Secondo il presente dlgs per alluvione si intende: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Stesso discorso per la definizione di rischio alluvioni, secondo il presente dlgs per rischio alluvioni si intende la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento. Viene introdotta una definizione non prevista dalla Direttiva quella di pericolosità da alluvione, con la quale si intende la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area. 1
  • 2. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ I SOGGETTI ISTITUZIONALE CENTRALI NELLA POLITICA DI DIFESA DAL RISCHIO ALLUVIONI. Il primo soggetto centrale per l’attuazione degli obiettivi del presente dlgs sono le Autorità di bacino distrettuali. Secondo l’articolo 63 del dlgs 152/2006 tali Autorità sono istituite presso ogni distretto idrografico e andranno a sostituire le Autorità di bacino. Il distretto idrografico è infatti definito (sempre dal dlgs 152/2006) come un’area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Sul regime transitorio dalle Autorità di bacino a quelle di Distretto vedi: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1234&categoria=Difesa%20del%20 Suolo In particolare atto fondamentale di competenza di dette Autorità di Distretto Idrografico sono i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (Pai), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. Il secondo soggetto istituzionale centrale sono le Regioni. Secondo il comma 2 articolo 3 del presente dlgs le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 e 25 febbraio 2005, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile secondo quanto previsto dal presente dlgs (vedi presente commento paragrafo: ). Per il testo della Direttiva 27/2/2004: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/59/6.htm Per il testo della Direttiva 25/2/2005: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/55/2.htm GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI a) Sulla base della VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI , predisposta dalle Autorità di bacino distrettuali (entro il 22 settembre 2011 ) vengono individuate le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro. La Valutazione è riesaminata entro entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni. 1. Per le zone di rischio le Autorità di bacino distrettuale individuano (entro il 22 giugno 2013), a livello di distretto idrografico, MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI con i relativi scenari di potenziali alluvioni. Le mappe sono riesaminate entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni. 2. I PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali (entro il 22 giugno 2015) con i quali sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di rischio alluvioni come sopra individuate (vedi punto 1). I piani sono riesaminati entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni. 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO (articolo 4) La Valutazione comprende almeno i seguenti elementi: a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio; b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto; c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro; d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici. La valutazione suddetta non deve essere effettuata se le Autorità di bacino distrettuale hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle indicazioni del presente dlgs. MAPPE DI PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE (articolo 6) Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità); b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità); c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità). Per ogni scenario di cui sopra vanno indicati almeno i seguenti elementi: a) estensione dell'inondazione; b) altezza idrica o livello; c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata). MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (articolo 6) Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari elencati nel paragrafo precedente ( del presente commento) e prevedono le 4 classi di rischio di cui al DPCM 29/9/1998 (http://www.autorita.bacinoserchio.it/normative/difesa_suolo_assetto_idrogeologico/dpcm_29091998) Le 4 classi di rischio sono: • moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ • medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; • elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; • molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche. Le suddette classi di rischio sono espresse in termini di: a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc); c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata; d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata; e) impianti soggetti ad autorizzazione integrata (http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=357&categoria=Autori zzazione%20Integrata ) che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate; f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento. PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: CONTENUTI E FINALITÀ GENERALI (articolo 7) I piani di gestione del rischio di alluvioni, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni dì alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. Nei piani di gestione, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di rischio alluvioni e per quelle transitorie (che rendono non necessaria la Valutazione preliminare del rischio), evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A al presente dlgs . I piani di gestione tengono conto di aspetti quali: a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene; c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n.152 del 2006; d) la gestione del suolo e delle acque; e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; f) l'uso del territorio; g) la conservazione della natura; h) la navigazione e le infrastrutture portuali; i) i costi e i benefici; 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. I piani di gestione non sono predisposti se entro il 22/12/2010 le Autorità di bacino ha stabilito di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: PARTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ DI BACINO DI DISTRETTO (articolo 7) Le Autorità di bacino predispongono i piani di gestione per le zone a rischio potenziale di alluvioni e per le zone comprese nelle mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e nei piani di gestione del rischio di alluvioni predisposte/i prima del 22/12/2010. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino ex dlgs 152/2006) facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente. PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI: PARTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI (articolo 7) Le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/59/6.htm), con particolare riferimento al governo delle piene. Per questa parte i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva (ex comma 5 articolo 67 dlgs 152/2006 TU ambiente), nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di: a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali; b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi del sopra citato comma 5 articolo 67 dlgs 152/2006. COORDINAMENTO TERRITORIALE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (articolo 8) Per i distretti idrografici (elencati all'articolo 64 del dlgs 152/2006), che ricadono interamente nel territorio nazionale Autorità di bacino e Regioni ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. CONFORMITÀ DEI PIANI URBANISTICI AI PIANI DI GESTIONE (ARTICOLO 7) Secondo il comma 6 articolo 7 del presente dlgs gli enti territorialmente interessati ( quindi in primo luogo comuni e province) si conformano alle disposizioni dei piani di gestione rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico. I piani di gestione hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed Enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia. Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di gestione integrato all’interno della pianificazione generale di bacino sui rispettivi Bollettini ufficiali 5
  • 6. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli Enti territorialmente interessati dal Piano di bacino (integrato con i Piani di gestione)sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli Enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE TERZA, SEZIONI I E II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 (articolo 9) Le mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni devono essere predisposti in modo da coordinare il sistema di informazioni ivi previsto con quello (ex comma 7 articolo 63 del dlgs 152/2006) relativo alla analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonchè di un'analisi economica dell'utilizzo idrico; ed affinchè siano utilizzabili nel riesame dei piani si gestione della tutela delle acque (articolo 117 dlgs 152/2006). L'elaborazione dei primi piani di gestione ed i successivi riesami devono essere effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO (articolo 10) Le autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dal presente dlgs. Le autorità di cui sopra promuovono la partecipazione attiva all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del pubblico secondo le stesse modalità previste per l’adozione e l’approvazione dei piani di bacino (comma 7 articolo 66 del dlgs 152/2006) a cominciare dalla presentazione di osservazioni nella fase istruttoria di detti piani di gestione. 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244) (GU n. 296 del 20-12-2010 ) TESTO DEL DLGS 219/2010 http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2010-12- 20&annoatto=2010&numeroatto=219&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0244 &newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1294240132767 REGIME TRANSITORIO FINO ALLA ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI Le Autorità di Bacino Distrettuali, previste dall’articolo 63 del dlgs 152/2006, derivano dalla istituzione dei Bacini distrettuali come previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, vedi per un commento di questa ultima Direttiva il seguente link http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1380&categoria=Acque Secondo l’articolo 4 del presente dlgs nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali: a) le autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di bacini idrografici. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; b) le autorità di bacino di rilievo nazionale, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49. Per un commento di questo ultimo decreto legislativo vedi il seguente link http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1504&categoria=Difesa %20del%20Suolo Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n.49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza. Ai suddetti adempimenti nel caso di distretti nei quali non é presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale é effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati. 7