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Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di
rappresentanza di interessi presso irappresentanza di interessi presso i
decisori pubblicidecisori pubblici
DISEGNO DI LEGGE 1522
d'iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014
Regolamentazione della rappresentanza diRegolamentazione della rappresentanza di
interessi: una prospettiva comparatainteressi: una prospettiva comparata
L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori
pubblici, ovvero di lobbying, è variamente disciplinata negli ordinamenti
di molte democrazie occidentali.
Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle
democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al
costituzionalismo di matrice «giacobina», che risulta invece
predominante in gran parte dell'Europa.
Il modello nord-americanoIl modello nord-americano
Trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i due
archetipi fondamentali.
Concepisce la regolamentazione del lobbying come «opportunità»
per promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;
E’ volto sopratutto a garantire la trasparenza, ridurre la
corruzione nel processo di definizione delle politiche e
promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;
Il modello europeoIl modello europeo
 Tende a configurare la regolamentazione delle lobbies come una «possibilità» per semplificare
e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori promuovendo in tal modo lo
sviluppo economico.
 Mira facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per
rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere la
crescita economica l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una questione
di convenienza che un vero e proprio obbligo.
 Germania: primo paese ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della
rappresentanza di interessi, già nel 1951, ha implementato un proprio registro dei lobbisti,
seguita, negli anni Novanta, dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2008;
 nell'ultimo decennio diversi paesi hanno introdotto normative specifiche per la
regolamentazione delle lobbies, tra questi meritano particolare menzione la Lituania (2001),
Polonia (2005), Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), in Francia (Z009), in Slovenia
(2011) e in Austria (2012);
Slovenia e AustriaSlovenia e Austria
 Rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una tipologia di
regolamentazione piuttosto rigida.
 Slovenia nel 2011:
a. mira rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della corruzione
e di evitare e combattere i conflitti di interesse;
b. registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a titolo
privato al fine di influenzare la legislazione;
c. necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti, interazioni
che saranno poi rese pubbliche sulla pagina web dell'apposita Commissione speciale
per la prevenzione della corruzione.
 Austria 2012:
a) tutti gli stakeholders che percepiscono compensi per influenzare le politiche pubbliche,
così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a registrarsi
presso il Registro dei rappresentanti di interessi;
b) all'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei
funzionari del Governo contattati, i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a rispettare
un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una sospensione
dell'attività e dei contratti di lavoro in essere;
c) la maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su internet da parte del
pubblico.
Il panorama italianoIl panorama italiano
 In Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli
interessi.
 Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla
regolamentazione dei gruppi di pressione, «disperse» all'interno di svariati
provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in maniera
organica un fenomeno di tale complessità
 I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti avuto
esito negativo.
 La regolamentazione dell'attività di lobbying è sempre stata condizionata da
due impulsi contrapposti:
a) quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa
dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in
passato, nel rapporto tra Stato e società,
b) quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra mondo
dell'economia e quello delle istituzioni.
I primi tentativi di regolamentazioneI primi tentativi di regolamentazione
 Le prime proposte di legge volte a regolamentare l'attività professionale del
rappresentante di interessi risalgono alla IX legislatura.
 Nella XIII si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in
Commissione, sia alla Camera che al Senato, il fenomeno del lobbismo cominciava infatti
ad essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato necessario oggetto di
disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli interessi leciti.
 Ben sei sono state le proposte elaborate nel corso della XV legislatura, tra queste merita
particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, Giulio Santagata.
 L'A.S.1866 è stata la prima proposta elaborata in seno alla Presidenza del Consiglio, frutto
del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno degli elementi cardine di
questo disegno di legge è il meccanismo della premialità: ovvero il diritto di accesso ai
documenti, presentati dai gruppi di pressione durante lo svolgimento dei processi
decisionali, consentito esclusivamente ai soggetti iscritti al registro pubblico dei lobbisti.
Non si impediva l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente
offerto un vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.
Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?
 Una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, improntata ai
principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e, in particolare,
di conoscibilità dei processi decisionali, determinerebbe, nel medio lungo periodo, un
positivo impatto su molteplici variabili economiche nazionali:
1) stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici per tutti i
rappresentanti di interessi particolari, elemento imprescindibile al fine di assicurare il
pluralismo nei processi politici.
1) anche i portatori di interessi "deboli" ma non meno rilevanti per l'economia
nazionale, avrebbero la possibilità di orientare le decisioni politiche mediante
l'apporto di idee ed atti concreti.
1) riduzione del moral hazard da parte dei portatori di interessiassoggettati agli
obblighi derivanti dall'iscrizione al registro e alle eventuali sanzioni che una loro
violazione genererebbe.
1) azioni del lobbista direttamente verificabili e controllabili  drastica riduzione del
livello di corruzione e aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?
 Nel corso della XVII legislatura, al Senato, sono stati presentati numerosi ddl atti a
disciplinare l’attività di lobbying (S.281, S.358, S.643, S.1497, S.806, S.992, S.1191,
S.1632, S.1782, Petizioni n. 217 e 768).
 Inizio della discussione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
seduta N. 194 dell’11 settembre 2014.
 Nel corso della seduta n. 261 dell’8 aprile 2015 l’A.S. 1522 viene scelto come testo
base ed è fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 aprile 2015.
Sembra si sia arrivati a un punto decisivo
 Tuttavia, a partire dalla seduta n. del 22 aprile 2015 l’iter, subisce un arresto, con un
continuo slittamento del termine emendamenti (30 aprile 2015, 14 maggio 2015, 10
giugno 2015).
 L’ultimo termine emendamenti è stato fissato per il 17 giugno 2015 ma, ad oggi, non
è ancora stato pubblicato il fascicolo e il provvedimento non è stato più oggetto di
discussione in commissione.
A.S. 1522 – L’ANALISI
Struttura: Capi e ArticoliStruttura: Capi e Articoli
Disegno di legge A.S.1522 è composto da 3 Capi con
16 articoli:
◦ Capo I (artt.1-2): Principi Generali
◦ Capo II (artt.3-13): Attività di Rappresentanza di
interessi
◦ Capo III (artt.14-16): Disposizioni finali
I principi fondamentali – Art. 1I principi fondamentali – Art. 1
Oggetto: la disciplina dell'attività di
rappresentanza degli interessi presso i decisori
pubblici.
Principi: pubblicità, trasparenza, partecipazione
democratica, conosciblilità dei processi decisionali.
Fine: garantire una più ampia base informativa su
cui i decisori pubblici possano fondare le proprie
scelte.
Definizioni – Art. 2Definizioni – Art. 2
attività di rappresentanza degli interessi: ogni attività diretta
a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche
attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni,
suggerimenti, richieste di incontri;
rappresentante di interessi: chiunque professionalmente svolge
l'attività di rappresentanza degli interesssi;
decisore pubblico: i membri del Parlamento e del Governo, i
commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i
consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei
Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i
titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.
Organo di controllo – Art. 3Organo di controllo – Art. 3
Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di
interessi Presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri:
 composizione:
1. cinque membri selezionati a seguito di una procedura
improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del
principio delle pari opportunità di genere, di particolare e
comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza
e in possesso di documentata esperienza in materia, per un
mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta;
1. presidente, eletto dallo stesso comitato;
1. segreteria del Comitato, cui è destinato personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o
comandato da altre amministrazioni.
Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6
 Dove? Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di
interessi.
 Chi è tenuto a iscriversi?I soggetti che intendono svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti
preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.
 Cosa contiene?
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di
interessi;
b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è
eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
c) l'interesse specifico rappresentato;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante
medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;
e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza
delle informazioni comunicate.
 Pubblicità dei contenuti del Registro: il Comitato dedica una sezione
specifica e accessibile del proprio sito internet istituzionale.
Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6
Quali requisiti?
a) deve aver compiuto la maggiore età;
b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati
contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità
pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la
persona, e non essere mai stato interdetto, anche
temporaneamente, dai pubblici uffici;
c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato
riabilitato;
d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.
Un requisito specifico: il codice di condotta - Art. 5Un requisito specifico: il codice di condotta - Art. 5
I soggetti che intendono svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi e le società preposte a
tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla
domanda di iscrizione al Registro, devono depositare il
proprio regolamento e il codice di condotta.
il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del
codice di condotta.
Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet del
Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
Prerogative – Art. 8Prerogative – Art. 8
I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:
a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste,
suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi
altra documentazione relativa all'interesse rappresentato,
debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in
modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;
b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del
Governo
Banca dei provvedimenti normativi – Art. 7Banca dei provvedimenti normativi – Art. 7
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è
istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via
internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto
l'iscrizione al Registro.
Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti
normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici,
corredati dai seguenti elementi di informazione:
a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
b) le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso;
c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;
d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno
l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui
alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire
l'aggiornamento dei dati.
Obblighi per i lobbisti – Art. 9Obblighi per i lobbisti – Art. 9
 A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio
di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria
responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.
 La relazione contiene:
a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle
predette attività;
d) i risultati ottenuti e quelli attesi.
 Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici dati e informazioni
integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.
 Relazioni sono pubbliche e accessibili via internet.
 Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica
dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, contestualmente pubblicato sul
sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro
Obblighi per i decisori pubblici – Art. 10Obblighi per i decisori pubblici – Art. 10
L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei
decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei
processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa
oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti
amministrativi generali.
Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di
interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente
legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il
monitoraggio della rappresentanza di interessi.
Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni
informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché
l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende
pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell’apposita sezione
del sito internet.
Incompatibilità – Art. 11Incompatibilità – Art. 11
Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi:
durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione
dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:
a) i decisori pubblici;
b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche
amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di
comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
in nessun caso:
a) i giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti;
b) i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni
di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione
pubblica totale o di controllo.
 La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il
mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la
censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione
dal Registro.
 Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel
confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione
nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000.
 Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per
estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del
responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno
economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere
una nuova iscrizione.
Sanzioni – Art. 13Sanzioni – Art. 13
Le disposizioni non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi
svolta :
 Da enti pubblici anche territoriali o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblci
 Da partiti politici
 Nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa o
altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e
imprenditoriali
Esclusioni – Art. 12Esclusioni – Art. 12
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cosiddetta
Autorità Antitrust nella sua relazione annuale presentata al
Parlamento nel 2015 ha analizzato dettagliamente le previsioni di questo
DDL nella sua “RELAZIONE DELL’AUTORITA` GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLO STATO DELLE ATTIVITA` DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI”
esprimendosi, testualmente, in questi termini:
“Al riguardo, l’Autorità non può che esprimere un generale apprezzamento per le
previsioni contenute nel citato disegno di legge, finalizzato ad introdurre
finalmente, nel nostro ordinamento, un’apposita normativa in materia di
regolazione d ell’attività di lobbying … “
Aggiungendo nelle conclusioni a tale relazione:
“... è auspicabile la previsione di una contestuale regolamentazione e
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In conclusione, cosa ne pensa l'Antitrust?In conclusione, cosa ne pensa l'Antitrust?
GRAZIE !

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Presentazione del DDL 1522 sulla regolamentazione dell'attività di Lobyying

  • 1. Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso irappresentanza di interessi presso i decisori pubblicidecisori pubblici DISEGNO DI LEGGE 1522 d'iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014
  • 2. Regolamentazione della rappresentanza diRegolamentazione della rappresentanza di interessi: una prospettiva comparatainteressi: una prospettiva comparata L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, ovvero di lobbying, è variamente disciplinata negli ordinamenti di molte democrazie occidentali. Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al costituzionalismo di matrice «giacobina», che risulta invece predominante in gran parte dell'Europa.
  • 3. Il modello nord-americanoIl modello nord-americano Trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i due archetipi fondamentali. Concepisce la regolamentazione del lobbying come «opportunità» per promuovere la responsabilità pubblica dei decisori; E’ volto sopratutto a garantire la trasparenza, ridurre la corruzione nel processo di definizione delle politiche e promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;
  • 4. Il modello europeoIl modello europeo  Tende a configurare la regolamentazione delle lobbies come una «possibilità» per semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori promuovendo in tal modo lo sviluppo economico.  Mira facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere la crescita economica l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una questione di convenienza che un vero e proprio obbligo.  Germania: primo paese ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della rappresentanza di interessi, già nel 1951, ha implementato un proprio registro dei lobbisti, seguita, negli anni Novanta, dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2008;  nell'ultimo decennio diversi paesi hanno introdotto normative specifiche per la regolamentazione delle lobbies, tra questi meritano particolare menzione la Lituania (2001), Polonia (2005), Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), in Francia (Z009), in Slovenia (2011) e in Austria (2012);
  • 5. Slovenia e AustriaSlovenia e Austria  Rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una tipologia di regolamentazione piuttosto rigida.  Slovenia nel 2011: a. mira rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della corruzione e di evitare e combattere i conflitti di interesse; b. registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a titolo privato al fine di influenzare la legislazione; c. necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti, interazioni che saranno poi rese pubbliche sulla pagina web dell'apposita Commissione speciale per la prevenzione della corruzione.  Austria 2012: a) tutti gli stakeholders che percepiscono compensi per influenzare le politiche pubbliche, così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a registrarsi presso il Registro dei rappresentanti di interessi; b) all'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei funzionari del Governo contattati, i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a rispettare un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una sospensione dell'attività e dei contratti di lavoro in essere; c) la maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su internet da parte del pubblico.
  • 6. Il panorama italianoIl panorama italiano  In Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli interessi.  Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla regolamentazione dei gruppi di pressione, «disperse» all'interno di svariati provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in maniera organica un fenomeno di tale complessità  I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti avuto esito negativo.  La regolamentazione dell'attività di lobbying è sempre stata condizionata da due impulsi contrapposti: a) quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in passato, nel rapporto tra Stato e società, b) quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra mondo dell'economia e quello delle istituzioni.
  • 7. I primi tentativi di regolamentazioneI primi tentativi di regolamentazione  Le prime proposte di legge volte a regolamentare l'attività professionale del rappresentante di interessi risalgono alla IX legislatura.  Nella XIII si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in Commissione, sia alla Camera che al Senato, il fenomeno del lobbismo cominciava infatti ad essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato necessario oggetto di disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli interessi leciti.  Ben sei sono state le proposte elaborate nel corso della XV legislatura, tra queste merita particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata.  L'A.S.1866 è stata la prima proposta elaborata in seno alla Presidenza del Consiglio, frutto del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno degli elementi cardine di questo disegno di legge è il meccanismo della premialità: ovvero il diritto di accesso ai documenti, presentati dai gruppi di pressione durante lo svolgimento dei processi decisionali, consentito esclusivamente ai soggetti iscritti al registro pubblico dei lobbisti. Non si impediva l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente offerto un vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.
  • 8. Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?  Una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, improntata ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e, in particolare, di conoscibilità dei processi decisionali, determinerebbe, nel medio lungo periodo, un positivo impatto su molteplici variabili economiche nazionali: 1) stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici per tutti i rappresentanti di interessi particolari, elemento imprescindibile al fine di assicurare il pluralismo nei processi politici. 1) anche i portatori di interessi "deboli" ma non meno rilevanti per l'economia nazionale, avrebbero la possibilità di orientare le decisioni politiche mediante l'apporto di idee ed atti concreti. 1) riduzione del moral hazard da parte dei portatori di interessiassoggettati agli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro e alle eventuali sanzioni che una loro violazione genererebbe. 1) azioni del lobbista direttamente verificabili e controllabili  drastica riduzione del livello di corruzione e aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
  • 9. La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?  Nel corso della XVII legislatura, al Senato, sono stati presentati numerosi ddl atti a disciplinare l’attività di lobbying (S.281, S.358, S.643, S.1497, S.806, S.992, S.1191, S.1632, S.1782, Petizioni n. 217 e 768).  Inizio della discussione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali): seduta N. 194 dell’11 settembre 2014.  Nel corso della seduta n. 261 dell’8 aprile 2015 l’A.S. 1522 viene scelto come testo base ed è fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 aprile 2015. Sembra si sia arrivati a un punto decisivo  Tuttavia, a partire dalla seduta n. del 22 aprile 2015 l’iter, subisce un arresto, con un continuo slittamento del termine emendamenti (30 aprile 2015, 14 maggio 2015, 10 giugno 2015).  L’ultimo termine emendamenti è stato fissato per il 17 giugno 2015 ma, ad oggi, non è ancora stato pubblicato il fascicolo e il provvedimento non è stato più oggetto di discussione in commissione.
  • 10. A.S. 1522 – L’ANALISI
  • 11. Struttura: Capi e ArticoliStruttura: Capi e Articoli Disegno di legge A.S.1522 è composto da 3 Capi con 16 articoli: ◦ Capo I (artt.1-2): Principi Generali ◦ Capo II (artt.3-13): Attività di Rappresentanza di interessi ◦ Capo III (artt.14-16): Disposizioni finali
  • 12. I principi fondamentali – Art. 1I principi fondamentali – Art. 1 Oggetto: la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici. Principi: pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conosciblilità dei processi decisionali. Fine: garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.
  • 13. Definizioni – Art. 2Definizioni – Art. 2 attività di rappresentanza degli interessi: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri; rappresentante di interessi: chiunque professionalmente svolge l'attività di rappresentanza degli interesssi; decisore pubblico: i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.
  • 14. Organo di controllo – Art. 3Organo di controllo – Art. 3 Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri:  composizione: 1. cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta; 1. presidente, eletto dallo stesso comitato; 1. segreteria del Comitato, cui è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.
  • 15. Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6  Dove? Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.  Chi è tenuto a iscriversi?I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.  Cosa contiene? a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse specifico rappresentato; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.  Pubblicità dei contenuti del Registro: il Comitato dedica una sezione specifica e accessibile del proprio sito internet istituzionale.
  • 16. Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6 Quali requisiti? a) deve aver compiuto la maggiore età; b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.
  • 17. Un requisito specifico: il codice di condotta - Art. 5Un requisito specifico: il codice di condotta - Art. 5 I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare il proprio regolamento e il codice di condotta. il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta. Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
  • 18. Prerogative – Art. 8Prerogative – Art. 8 I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a: a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza; b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo
  • 19. Banca dei provvedimenti normativi – Art. 7Banca dei provvedimenti normativi – Art. 7 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione: a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica; b) le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso; c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo; d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.
  • 20. Obblighi per i lobbisti – Art. 9Obblighi per i lobbisti – Art. 9  A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.  La relazione contiene: a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività; c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) i risultati ottenuti e quelli attesi.  Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.  Relazioni sono pubbliche e accessibili via internet.  Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro
  • 21. Obblighi per i decisori pubblici – Art. 10Obblighi per i decisori pubblici – Art. 10 L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell’apposita sezione del sito internet.
  • 22. Incompatibilità – Art. 11Incompatibilità – Art. 11 Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi: durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto: a) i decisori pubblici; b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. in nessun caso: a) i giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti; b) i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
  • 23.  La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.  Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000.  Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione. Sanzioni – Art. 13Sanzioni – Art. 13
  • 24. Le disposizioni non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta :  Da enti pubblici anche territoriali o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblci  Da partiti politici  Nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa o altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali Esclusioni – Art. 12Esclusioni – Art. 12
  • 25. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cosiddetta Autorità Antitrust nella sua relazione annuale presentata al Parlamento nel 2015 ha analizzato dettagliamente le previsioni di questo DDL nella sua “RELAZIONE DELL’AUTORITA` GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLO STATO DELLE ATTIVITA` DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI” esprimendosi, testualmente, in questi termini: “Al riguardo, l’Autorità non può che esprimere un generale apprezzamento per le previsioni contenute nel citato disegno di legge, finalizzato ad introdurre finalmente, nel nostro ordinamento, un’apposita normativa in materia di regolazione d ell’attività di lobbying … “ Aggiungendo nelle conclusioni a tale relazione: “... è auspicabile la previsione di una contestuale regolamentazione e vigilanza sulle attività di lobbying ...” In conclusione, cosa ne pensa l'Antitrust?In conclusione, cosa ne pensa l'Antitrust?