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INTERPRETAZIONE E
OGGETTO DEL NEGOZIO
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2. INTERPRETAZIONE
• Procedimento con cui si ricostruisce il significato
giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni
negoziali
• Presupposto dell’attività di:
1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto
all’interno di un tipo previsto dalla legge
2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è
conforme agli interessi perseguiti dalle parti
3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal
contratto
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3. CRITERI D’INTERPRETAZIONE
SOGGETTIVA
Ricercano l’effettiva volontà delle parti
OGGETTIVA
Utilizzati quando non è possibile
ricostruire la volontà delle parti
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4. REGOLE DI
INTERPRETAZIONE
SOGGETTIVA
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5. INTENZIONE DEI CONTRAENTI
ART. 1362 C.C.
• indagare quale sia stata la COMUNE
INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I)
• valutare il COMPORTAMENTO
COMPLESSIVO DELLE PARTI per
determinarne la comune intenzione
(Comma II)
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6. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA
• Le clausole del contratto devono essere
interpretate le une per mezzo delle altre ,
attribuendo a ciascuna di esse il senso
che risulta dal complesso dell’atto
(ART. 1363 C.C.)
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7. ART. 1364 ART. 1365
ESPRESSIONI INDICAZIONI
GENERALI ESEMPLIFICATIVE
In presenza di espressioni Quando il contratto
generali, il contratto contiene
comprende solo gli oggetti un’esemplificazione, non si
sui quali le parti si siano presumono esclusi i casi
proposte di contrattare non espressi
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8. INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE
• Il contratto deve essere interpretato secondo
buona fede (1366 C.C.)
• Canone interpretativo che funge da ponte tra le
regole di interpretazione soggettiva e
oggettiva
Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi
perseguiti dalle parti
Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il
significato conforme all’affidamento voluto dalle
parti in base al contesto socio-economico di
riferimento
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9. REGOLE DI
INTERPRETAZIONE
OGGETTIVA
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10. CONSERVAZIONE DEL
CONTRATTO
• Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio
essere interpretate nel senso in cui possano
avere qualche effetto ART. 1367 C.C.
• Principio che permette al contratto di dispiegare i
suoi effetti, espressione di un atteggiamento di
favor del legislatore verso il contratto
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11. ART. 1368 ART. 1369
PRATICHE GENERALI ESPRESSIONI
INTERPRETATIVE CON PIÙ SENSI
Riferirsi alle pratiche/usi del
luogo di conclusione del
Tali espressioni devono
contratto per interpretare
essere interpretate nel
clausole ambigue
senso più conveniente alla
≠ natura e all’oggetto del
contratto
Usi normativi art.1374 c.c.
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12. ART. 1370 ART. 1371
INTERPRETAZIONE REGOLE FINALI
CONTRO
L’AUTORE DELLA
CLAUSOLA
Contratto a titolo
gratuito: interpretarlo nel
senso meno gravoso per
l’obbligato
Interpretazione contro il
predisponente di clausole Contratto a titolo
inserite in condizioni oneroso: interpretarlo nel
generali di contratto o in senso che realizzi l’equo
moduli o formulari contemperamento degli
interessi delle parti
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14. SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.)
Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione
voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi
una situazione diversa da quella realmente voluta
ASSOLUTA RELATIVA
La parti simulano la La parti concludono un
stipulazione di un negozio (simulato) ma
contratto ma in realtà con l’accordo (intesa
non voglio costituire simulatoria) che si
tra loro alcun producano gli effetti di un
rapporto contrattuale negozio diverso
(dissimulato)
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15. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
TRA LE PARTI
ASSOLUTA RELATIVA
Il contratto simulato Il contratto dissimulato
non produce alcun produce effetti tra le parti
effetto tra le parti se dotato dei requisiti di
forma e sostanza
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16. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
NEI CONFRONTI DEI TERZI
Aventi causa dal Pregiudicati dal
simulato acquirente contratto simulato
Simulazione non opponibile Possono dimostrare la
nei loro confronti se il loro simulazione affinché
acquisto è in buona fede prevalga la situazione
reale (purché provvedano
tempestivamente alla
trascrizione della
domanda giudiziale)
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17. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
Creditori del simulato Creditori del simulato
acquirente alienante
Se hanno compiuto • Possono far valere la
in buona fede atti di simulazione che
esecuzione sui beni pregiudica i loro diritti
oggetto del contratto
• Prevalgono sui creditori
simulato, la
del simulato acquirente
simulazione non può
se il loro credito è
essere opposta loro
anteriore all’atto simulato
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18. PROVA DELLA SIMULAZIONE
PARTI TERZI
Non possono avvalersi della Possono fornire la prova
prova testimoniale e delle della simulazione con
presunzioni a meno che qualsiasi mezzo, non
l’azione di simulazione esistono preclusioni in
voglia far accertare l’illiceità sede probatoria
del contratto dissimulato
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19. NEGOZIO FIDUCIARIO
• Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo
ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a
realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un
terzo
• Fiducia
1. Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni
con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante
2. Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del
credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con
l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione
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20. CONTENUTO E
OGGETTO DEL
CONTRATTO
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21. CONTENUTO DEL CLAUSOLE
CONTRATTO CONTRATTUALI
Complesso di regole Singole articolazioni o
attraverso le quali le parti proposizioni del contratto
disciplinano i loro rapporti dotate di una propria
autonomia
Autoregolamento
delle parti ex art. 1322
comma I c.c.
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22. Prestazione
Contenuto
alla quale si
del
riferisce il
regolamento
contratto
contrattuale
OGGETTO
Bene su cui
ricadono gli effetti
del contratto
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23. REQUISITI
DELL’OGGETTO
DETERMINATO O
POSSIBILE LECITO
DETERMINABILE
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24. POSSIBILITÀ
• Da intendersi in senso fisico e giuridico
• Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di
attuazione
Cosa che non esiste
Prestazione materialmente ineseguibile
• Impossibilità giuridica:
Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c.
Bene inalienabile o fuori commercio
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25. LICEITÀ
• L’oggetto è illecito quando contrario a
norme imperative, ordine pubblico e buon
costume.
• La nullità del contratto esprime un giudizio
di riprovevolezza da parte
dell’ordinamento giuridico
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26. DETERMINATEZZA O
DETERMINABILITÀ
• Determinatezza: le parti indicano
specificamente il bene dedotto nel
contratto
• Determinabilità: il contratto contiene
l’indicazione dei criteri che permettono di
individuare il bene
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27. ARBITRAGGIO
Determinazione dell’oggetto del
contratto ad opera di un terzo
ARBITRATORE
Equo arbitrio del terzo Mero arbitrio del terzo
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28. Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo
Il terzo deve procedere Determinazione impugnabile
nella determinazione da ogni parte se
cercando di • Manifestatamente iniqua
contemperare gli • Erronea
interessi delle parti
Se si accerta la manifesta
iniquità o erroneità della
determinazione o se la
determinazione manca, essa
è operata dal giudice
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29. Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo
Il terzo può Determinazione impugnabile da
procedere nella ogni parte se
determinazione
• Mala fede del terzo
secondo una sua
libera scelta In ogni altro caso la
determinazione è insindacabile
Se si accerta la mala fede o se la
determinazione manca, il contratto è
nullo salvo che le parti si siano
accordate per sostituire il terzo
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30. FONTI ETERONOME DI
INTEGRAZIONE DEL
CONTRATTO
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31. FONTI
DI INTEGRAZIONE
EX ART. 1374 C.C.
LEGGE USI NORMATIVI EQUITÀ
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32. 1) LEGGE
modello di integrazione legale
NORME SUPPLETIVE NORME IMPERATIVE
• In presenza di una • In presenza di
lacuna del contratto determinazioni
contrattuali difformi
• Scopo: consentire il
funzionamento del • Scopo: evitare nullità
contratto dell’intero contratto, si
applica l’art. 1419 c.c.
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33. 2) USI NORMATIVI
• Se richiamati dalla legge • Non confonderli con gli
o se si tratta di una usi negoziali o clausole
materia non oggetto di d’uso
disciplina legale
• Art. 1340 c.c.
• Si intendono inserite
nel contratto se non
risulta una diversa
volontà delle parti
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34. 3) EQUITÀ
• Giudice valorizza i tratti peculiari del
caso concreto al fine di creare una regola
che meglio garantisca l’equilibrio
contrattuale
• Giustizia del singolo caso
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35. BUONA FEDE & INTEGRAZIONE
Ufficialmente la buona fede non rientra
tra le fonti di integrazione del
contratto ex art. 1374 c.c.
Tuttavia secondo un orientamento
maggioritario anche il canone della
buona fede può essere ricondotto tra
le fonti di integrazione
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37. CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.)
Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le
parti fanno dipendere la produzione degli
effetti del negozio o la loro eliminazione
Il termine “condizione” si riferisce:
• alla clausola condizionale contenuta nel
contratto
• all’evento dedotto nella condizione
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38. TIPOLOGIE
DI CONDIZIONI
Con riferimento a
Effetti Evento dedotto Fonte
SOSPENSIVA CASUALE VOLONTARIA
RISOLUTIVA POTESTATIVA LEGALE
MISTA
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39. CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI
CONDIZIONE CONDIZIONE
SOSPENSIVA RISOLUTIVA
Da essa dipende Da essa dipende il venir
l’efficacia del negozio meno degli effetti del
giuridico. negozio.
Effetti del negozio Effetti si producono subito
subordinati ma l’avveramento della
all’avveramento della condizione ne determina
condizione l’eliminazione
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40. CON RIFERIMENTO
ALL’ EVENTO DEDOTTO
CONDIZIONE CASUALE CONDIZIONE POTESTATIVA
Il suo avveramento Il suo avveramento dipende
dipende dal caso dalla volontà della parte
CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA
Il suo avveramento dipende in parte dal
caso e in parte dalla volontà della parte
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41. Ipotesi particolare
CONDIZIONE MERAMENTE
POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.)
Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere
Se fa dipendere Se fa dipendere
l’alienazione di un diritto o l’acquisto del diritto o
l’assunzione di un obbligo del credito dalla mera
dalla mera volontà volontà dell’acquirente
dell’alienante o del o del creditore, il
debitore, rende nullo il negozio è valido (cfr.
negozio recesso)
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42. CON RIFERIMENTO ALLA FONTE
CONDIZIONE CONDIZIONE LEGALE
VOLONTARIA
Prevista dalla legge a
Apposta al contratto prescindere dalla
per volontà delle parti volontà privata
(p.e. autorizzazione
amministrativa)
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43. CONDIZIONE ILLECITA
(Art. 1354 c.c.)
Contraria a norme imperative, ordine
pubblico e buon costume
Se apposta a un Se apposta a un
negozio giuridico negozio giuridico
mortis causa
inter vivos
Si ha per non
Tale negozio è nullo apposta
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44. CONDIZIONE IMPOSSIBILE
(Art. 1354 c.c.)
Evento dedotto in condizione è irrealizzabile
Se è sospensiva Se è risolutiva o se
rende nullo il negozio contenuta in un atto
mortis causa, si ha
per non apposta
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45. PENDENZA DELLA CONDIZIONE
• Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è
ancora verificato
• Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora
prodotti
• Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto
venga perso
• Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti
conservativi
• Obbligo di comportarsi secondo buona fede
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46. VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE
FINZIONE DI AVVERAMENTO RETROATTIVITÀ DELLA
CONDIZIONE
(Art. 1359 c.c.)
(ART. 1360 C.C.)
La condizione si considera
Gli effetti del negozio
avverata quando non si è
retroagiscono al momento della
verificata per una causa sua conclusione
imputabile alla parte
Retroattività reale perché
controinteressata opponibile anche ai terzi
(Cfr. art. 1358 Retroattività derogabile per
Obbligo di buona fede) volontà delle parti
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