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              INTERPRETAZIONE E
             OGGETTO DEL NEGOZIO



 G. Pedrazzi - UniBS                                                    v0.9/46                                                   1
INTERPRETAZIONE
• Procedimento con cui si ricostruisce il significato
     giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni
     negoziali

• Presupposto dell’attività di:
1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto
   all’interno di un tipo previsto dalla legge
2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è
   conforme agli interessi perseguiti dalle parti
3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal
   contratto

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CRITERI D’INTERPRETAZIONE


                              SOGGETTIVA
              Ricercano l’effettiva volontà delle parti




                               OGGETTIVA
                      Utilizzati quando non è possibile
                      ricostruire la volontà delle parti


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REGOLE DI
                      INTERPRETAZIONE
                         SOGGETTIVA



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INTENZIONE DEI CONTRAENTI
               ART. 1362 C.C.
• indagare quale sia stata la COMUNE
  INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I)
• valutare il COMPORTAMENTO
  COMPLESSIVO DELLE PARTI per
  determinarne la comune intenzione
  (Comma II)


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INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA

• Le clausole del contratto devono essere
  interpretate le une per mezzo delle altre ,
  attribuendo a ciascuna di esse il senso
  che risulta dal complesso dell’atto
              (ART. 1363 C.C.)




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ART. 1364                              ART. 1365
     ESPRESSIONI                           INDICAZIONI
      GENERALI                           ESEMPLIFICATIVE



In presenza di espressioni                   Quando il contratto
    generali, il contratto                       contiene
comprende solo gli oggetti               un’esemplificazione, non si
 sui quali le parti si siano              presumono esclusi i casi
  proposte di contrattare                      non espressi


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INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE

• Il contratto deve essere interpretato secondo
  buona fede (1366 C.C.)
• Canone interpretativo che funge da ponte tra le
  regole di interpretazione soggettiva e
  oggettiva
 Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi
  perseguiti dalle parti
 Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il
  significato conforme all’affidamento voluto dalle
  parti in base al contesto socio-economico di
  riferimento

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REGOLE DI
                      INTERPRETAZIONE
                         OGGETTIVA



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CONSERVAZIONE DEL
                  CONTRATTO

• Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio
  essere interpretate nel senso in cui possano
  avere qualche effetto ART. 1367 C.C.
• Principio che permette al contratto di dispiegare i
  suoi effetti, espressione di un atteggiamento di
  favor del legislatore verso il contratto



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ART. 1368                           ART. 1369
 PRATICHE GENERALI                          ESPRESSIONI
  INTERPRETATIVE                            CON PIÙ SENSI


Riferirsi alle pratiche/usi del
 luogo di conclusione del
                                           Tali espressioni devono
 contratto per interpretare
                                            essere interpretate nel
     clausole ambigue
                                          senso più conveniente alla
                      ≠                     natura e all’oggetto del
                                                   contratto
  Usi normativi art.1374 c.c.

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ART. 1370                          ART. 1371
 INTERPRETAZIONE                         REGOLE FINALI
      CONTRO
  L’AUTORE DELLA
     CLAUSOLA
                                            Contratto a titolo
                                        gratuito: interpretarlo nel
                                        senso meno gravoso per
                                                l’obbligato
 Interpretazione contro il
predisponente di clausole                   Contratto a titolo
   inserite in condizioni               oneroso: interpretarlo nel
 generali di contratto o in             senso che realizzi l’equo
     moduli o formulari                  contemperamento degli
                                           interessi delle parti
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SIMULAZIONE DEL
                         CONTRATTO




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SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.)
             Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione
             voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi
               una situazione diversa da quella realmente voluta


       ASSOLUTA                                         RELATIVA
   La parti simulano la                            La parti concludono un
    stipulazione di un                             negozio (simulato) ma
  contratto ma in realtà                            con l’accordo (intesa
   non voglio costituire                             simulatoria) che si
       tra loro alcun                             producano gli effetti di un
  rapporto contrattuale                               negozio diverso
                                                        (dissimulato)



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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
                         TRA LE PARTI



       ASSOLUTA                             RELATIVA
   Il contratto simulato               Il contratto dissimulato
    non produce alcun                 produce effetti tra le parti
     effetto tra le parti             se dotato dei requisiti di
                                          forma e sostanza




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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
                      NEI CONFRONTI DEI TERZI


        Aventi causa dal                         Pregiudicati dal
      simulato acquirente                       contratto simulato
   Simulazione non opponibile                   Possono dimostrare la
    nei loro confronti se il loro                simulazione affinché
    acquisto è in buona fede                    prevalga la situazione
                                              reale (purché provvedano
                                                tempestivamente alla
                                                   trascrizione della
                                                 domanda giudiziale)

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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
                NEI CONFRONTI DEI CREDITORI


  Creditori del simulato               Creditori del simulato
       acquirente                            alienante
    Se hanno compiuto                 • Possono far valere la
   in buona fede atti di                 simulazione che
   esecuzione sui beni                 pregiudica i loro diritti
   oggetto del contratto
                                     • Prevalgono sui creditori
        simulato, la
                                      del simulato acquirente
   simulazione non può
                                         se il loro credito è
   essere opposta loro
                                     anteriore all’atto simulato

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PROVA DELLA SIMULAZIONE




             PARTI                                   TERZI
Non possono avvalersi della                  Possono fornire la prova
 prova testimoniale e delle                   della simulazione con
  presunzioni a meno che                      qualsiasi mezzo, non
   l’azione di simulazione                    esistono preclusioni in
voglia far accertare l’illiceità                 sede probatoria
 del contratto dissimulato




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NEGOZIO FIDUCIARIO

•     Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo
      ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a
      realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un
      terzo
•     Fiducia
1.    Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni
      con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante
2.    Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del
      credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con
      l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione

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CONTENUTO E
                      OGGETTO DEL
                       CONTRATTO




G. Pedrazzi - UniBS       v0.9/46   20
CONTENUTO DEL                             CLAUSOLE
     CONTRATTO                             CONTRATTUALI




   Complesso di regole                    Singole articolazioni o
attraverso le quali le parti             proposizioni del contratto
disciplinano i loro rapporti               dotate di una propria
                                                autonomia
        Autoregolamento
  delle parti ex art. 1322
       comma I c.c.

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Prestazione
           Contenuto
                                            alla quale si
              del
                                             riferisce il
         regolamento
                                              contratto
          contrattuale


                         OGGETTO

                                        Bene su cui
                                     ricadono gli effetti
                                        del contratto

G. Pedrazzi - UniBS        v0.9/46                          22
REQUISITI
                      DELL’OGGETTO




                                     DETERMINATO O
    POSSIBILE           LECITO
                                     DETERMINABILE



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POSSIBILITÀ

• Da intendersi in senso fisico e giuridico
• Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di
  attuazione
 Cosa che non esiste
 Prestazione materialmente ineseguibile
• Impossibilità giuridica:
 Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c.
 Bene inalienabile o fuori commercio

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LICEITÀ

  • L’oggetto è illecito quando contrario a
  norme imperative, ordine pubblico e buon
                    costume.
• La nullità del contratto esprime un giudizio
           di riprovevolezza da parte
           dell’ordinamento giuridico


G. Pedrazzi - UniBS     v0.9/46              25
DETERMINATEZZA O
                  DETERMINABILITÀ
• Determinatezza: le parti indicano
  specificamente il bene dedotto nel
  contratto

• Determinabilità: il contratto contiene
  l’indicazione dei criteri che permettono di
  individuare il bene

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ARBITRAGGIO
              Determinazione dell’oggetto del
               contratto ad opera di un terzo
                      ARBITRATORE




Equo arbitrio del terzo              Mero arbitrio del terzo


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Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo

Il terzo deve procedere        Determinazione impugnabile
  nella determinazione              da ogni parte se
        cercando di             • Manifestatamente iniqua
     contemperare gli                   • Erronea
    interessi delle parti


                                 Se si accerta la manifesta
                                  iniquità o erroneità della
                                   determinazione o se la
                                determinazione manca, essa
                                    è operata dal giudice
G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46                       28
Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo

    Il terzo può            Determinazione impugnabile da
 procedere nella                    ogni parte se
 determinazione
                                      • Mala fede del terzo
secondo una sua
   libera scelta                 In ogni altro caso la
                            determinazione è insindacabile


                          Se si accerta la mala fede o se la
                         determinazione manca, il contratto è
                            nullo salvo che le parti si siano
                            accordate per sostituire il terzo
G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46                           29
FONTI ETERONOME DI
                INTEGRAZIONE DEL
                   CONTRATTO




G. Pedrazzi - UniBS   v0.9/46       30
FONTI
                      DI INTEGRAZIONE
                      EX ART. 1374 C.C.




       LEGGE           USI NORMATIVI      EQUITÀ




G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46                31
1) LEGGE
                      modello di integrazione legale


NORME SUPPLETIVE                            NORME IMPERATIVE
   • In presenza di una                       • In presenza di
   lacuna del contratto                        determinazioni
                                             contrattuali difformi
  • Scopo: consentire il
    funzionamento del                       • Scopo: evitare nullità
         contratto                          dell’intero contratto, si
                                            applica l’art. 1419 c.c.



G. Pedrazzi - UniBS               v0.9/46                               32
2) USI NORMATIVI



• Se richiamati dalla legge             • Non confonderli con gli
   o se si tratta di una                 usi negoziali o clausole
  materia non oggetto di                         d’uso
     disciplina legale
                                            • Art. 1340 c.c.
                                         • Si intendono inserite
                                          nel contratto se non
                                           risulta una diversa
                                           volontà delle parti

 G. Pedrazzi - UniBS          v0.9/46                              33
3) EQUITÀ




                  • Giudice valorizza i tratti peculiari del
                caso concreto al fine di creare una regola
                     che meglio garantisca l’equilibrio
                               contrattuale
                       • Giustizia del singolo caso




G. Pedrazzi - UniBS               v0.9/46                      34
BUONA FEDE & INTEGRAZIONE

 Ufficialmente la buona fede non rientra
        tra le fonti di integrazione del
          contratto ex art. 1374 c.c.
   Tuttavia secondo un orientamento
    maggioritario anche il canone della
  buona fede può essere ricondotto tra
            le fonti di integrazione
G. Pedrazzi - UniBS   v0.9/46          35
ELEMENTI ACCIDENTALI
             DEL CONTRATTO




G. Pedrazzi - UniBS   v0.9/46    36
CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.)
   Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le
      parti fanno dipendere la produzione degli
      effetti del negozio o la loro eliminazione


               Il termine “condizione” si riferisce:
       • alla clausola condizionale contenuta nel
                         contratto
            • all’evento dedotto nella condizione

G. Pedrazzi - UniBS            v0.9/46                 37
TIPOLOGIE
                      DI CONDIZIONI
                      Con riferimento a




   Effetti            Evento dedotto         Fonte
SOSPENSIVA              CASUALE           VOLONTARIA
RISOLUTIVA            POTESTATIVA           LEGALE
                         MISTA

G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46               38
CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI



       CONDIZIONE                           CONDIZIONE
       SOSPENSIVA                           RISOLUTIVA
     Da essa dipende                  Da essa dipende il venir
  l’efficacia del negozio              meno degli effetti del
          giuridico.                         negozio.
    Effetti del negozio               Effetti si producono subito
        subordinati                    ma l’avveramento della
  all’avveramento della               condizione ne determina
        condizione                            l’eliminazione

G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46                          39
CON RIFERIMENTO
                      ALL’ EVENTO DEDOTTO

CONDIZIONE CASUALE                   CONDIZIONE POTESTATIVA
   Il suo avveramento                     Il suo avveramento dipende
     dipende dal caso                        dalla volontà della parte



              CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA
            Il suo avveramento dipende in parte dal
            caso e in parte dalla volontà della parte

G. Pedrazzi - UniBS             v0.9/46                             40
Ipotesi particolare
               CONDIZIONE MERAMENTE
              POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.)
   Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere



      Se fa dipendere                           Se fa dipendere
l’alienazione di un diritto o                l’acquisto del diritto o
l’assunzione di un obbligo                  del credito dalla mera
     dalla mera volontà                     volontà dell’acquirente
     dell’alienante o del                       o del creditore, il
   debitore, rende nullo il                  negozio è valido (cfr.
           negozio                                  recesso)
G. Pedrazzi - UniBS               v0.9/46                               41
CON RIFERIMENTO ALLA FONTE


      CONDIZIONE                CONDIZIONE LEGALE
      VOLONTARIA
                                    Prevista dalla legge a
 Apposta al contratto                 prescindere dalla
per volontà delle parti                volontà privata
                                    (p.e. autorizzazione
                                      amministrativa)



G. Pedrazzi - UniBS       v0.9/46                            42
CONDIZIONE ILLECITA
                         (Art. 1354 c.c.)
       Contraria a norme imperative, ordine
            pubblico e buon costume

   Se apposta a un                       Se apposta a un
   negozio giuridico                     negozio giuridico
                                           mortis causa
         inter vivos
                                            Si ha per non
 Tale negozio è nullo                          apposta


G. Pedrazzi - UniBS            v0.9/46                       43
CONDIZIONE IMPOSSIBILE
                      (Art. 1354 c.c.)
      Evento dedotto in condizione è irrealizzabile



  Se è sospensiva                     Se è risolutiva o se
rende nullo il negozio                contenuta in un atto
                                      mortis causa, si ha
                                        per non apposta




G. Pedrazzi - UniBS         v0.9/46                          44
PENDENZA DELLA CONDIZIONE

• Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è
  ancora verificato
• Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora
  prodotti
• Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto
  venga perso
• Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti
  conservativi
• Obbligo di comportarsi secondo buona fede



G. Pedrazzi - UniBS           v0.9/46                          45
VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE

FINZIONE DI AVVERAMENTO                 RETROATTIVITÀ DELLA
                                            CONDIZIONE
          (Art. 1359 c.c.)
                                            (ART. 1360 C.C.)
La condizione si considera
                                         Gli effetti del negozio
 avverata quando non si è
                                    retroagiscono al momento della
  verificata per una causa                  sua conclusione
    imputabile alla parte
                                        Retroattività reale perché
     controinteressata                  opponibile anche ai terzi
          (Cfr. art. 1358               Retroattività derogabile per
     Obbligo di buona fede)                 volontà delle parti


G. Pedrazzi - UniBS           v0.9/46                                  46

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13 interpretazione e oggetto

  • 1. Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported INTERPRETAZIONE E OGGETTO DEL NEGOZIO G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 1
  • 2. INTERPRETAZIONE • Procedimento con cui si ricostruisce il significato giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni negoziali • Presupposto dell’attività di: 1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto all’interno di un tipo previsto dalla legge 2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è conforme agli interessi perseguiti dalle parti 3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 2
  • 3. CRITERI D’INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA Ricercano l’effettiva volontà delle parti OGGETTIVA Utilizzati quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 3
  • 4. REGOLE DI INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 4
  • 5. INTENZIONE DEI CONTRAENTI ART. 1362 C.C. • indagare quale sia stata la COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I) • valutare il COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI per determinarne la comune intenzione (Comma II) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 5
  • 6. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA • Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre , attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto (ART. 1363 C.C.) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 6
  • 7. ART. 1364 ART. 1365 ESPRESSIONI INDICAZIONI GENERALI ESEMPLIFICATIVE In presenza di espressioni Quando il contratto generali, il contratto contiene comprende solo gli oggetti un’esemplificazione, non si sui quali le parti si siano presumono esclusi i casi proposte di contrattare non espressi G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 7
  • 8. INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE • Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366 C.C.) • Canone interpretativo che funge da ponte tra le regole di interpretazione soggettiva e oggettiva  Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi perseguiti dalle parti  Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il significato conforme all’affidamento voluto dalle parti in base al contesto socio-economico di riferimento G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 8
  • 9. REGOLE DI INTERPRETAZIONE OGGETTIVA G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 9
  • 10. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO • Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto ART. 1367 C.C. • Principio che permette al contratto di dispiegare i suoi effetti, espressione di un atteggiamento di favor del legislatore verso il contratto G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 10
  • 11. ART. 1368 ART. 1369 PRATICHE GENERALI ESPRESSIONI INTERPRETATIVE CON PIÙ SENSI Riferirsi alle pratiche/usi del luogo di conclusione del Tali espressioni devono contratto per interpretare essere interpretate nel clausole ambigue senso più conveniente alla ≠ natura e all’oggetto del contratto Usi normativi art.1374 c.c. G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 11
  • 12. ART. 1370 ART. 1371 INTERPRETAZIONE REGOLE FINALI CONTRO L’AUTORE DELLA CLAUSOLA Contratto a titolo gratuito: interpretarlo nel senso meno gravoso per l’obbligato Interpretazione contro il predisponente di clausole Contratto a titolo inserite in condizioni oneroso: interpretarlo nel generali di contratto o in senso che realizzi l’equo moduli o formulari contemperamento degli interessi delle parti G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 12
  • 13. SIMULAZIONE DEL CONTRATTO G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 13
  • 14. SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.) Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi una situazione diversa da quella realmente voluta ASSOLUTA RELATIVA La parti simulano la La parti concludono un stipulazione di un negozio (simulato) ma contratto ma in realtà con l’accordo (intesa non voglio costituire simulatoria) che si tra loro alcun producano gli effetti di un rapporto contrattuale negozio diverso (dissimulato) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 14
  • 15. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI ASSOLUTA RELATIVA Il contratto simulato Il contratto dissimulato non produce alcun produce effetti tra le parti effetto tra le parti se dotato dei requisiti di forma e sostanza G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 15
  • 16. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI Aventi causa dal Pregiudicati dal simulato acquirente contratto simulato Simulazione non opponibile Possono dimostrare la nei loro confronti se il loro simulazione affinché acquisto è in buona fede prevalga la situazione reale (purché provvedano tempestivamente alla trascrizione della domanda giudiziale) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 16
  • 17. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI Creditori del simulato Creditori del simulato acquirente alienante Se hanno compiuto • Possono far valere la in buona fede atti di simulazione che esecuzione sui beni pregiudica i loro diritti oggetto del contratto • Prevalgono sui creditori simulato, la del simulato acquirente simulazione non può se il loro credito è essere opposta loro anteriore all’atto simulato G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 17
  • 18. PROVA DELLA SIMULAZIONE PARTI TERZI Non possono avvalersi della Possono fornire la prova prova testimoniale e delle della simulazione con presunzioni a meno che qualsiasi mezzo, non l’azione di simulazione esistono preclusioni in voglia far accertare l’illiceità sede probatoria del contratto dissimulato G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 18
  • 19. NEGOZIO FIDUCIARIO • Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un terzo • Fiducia 1. Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante 2. Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 19
  • 20. CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTRATTO G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 20
  • 21. CONTENUTO DEL CLAUSOLE CONTRATTO CONTRATTUALI Complesso di regole Singole articolazioni o attraverso le quali le parti proposizioni del contratto disciplinano i loro rapporti dotate di una propria autonomia Autoregolamento delle parti ex art. 1322 comma I c.c. G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 21
  • 22. Prestazione Contenuto alla quale si del riferisce il regolamento contratto contrattuale OGGETTO Bene su cui ricadono gli effetti del contratto G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 22
  • 23. REQUISITI DELL’OGGETTO DETERMINATO O POSSIBILE LECITO DETERMINABILE G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 23
  • 24. POSSIBILITÀ • Da intendersi in senso fisico e giuridico • Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di attuazione  Cosa che non esiste  Prestazione materialmente ineseguibile • Impossibilità giuridica:  Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c.  Bene inalienabile o fuori commercio G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 24
  • 25. LICEITÀ • L’oggetto è illecito quando contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. • La nullità del contratto esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 25
  • 26. DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ • Determinatezza: le parti indicano specificamente il bene dedotto nel contratto • Determinabilità: il contratto contiene l’indicazione dei criteri che permettono di individuare il bene G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 26
  • 27. ARBITRAGGIO Determinazione dell’oggetto del contratto ad opera di un terzo ARBITRATORE Equo arbitrio del terzo Mero arbitrio del terzo G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 27
  • 28. Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo Il terzo deve procedere Determinazione impugnabile nella determinazione da ogni parte se cercando di • Manifestatamente iniqua contemperare gli • Erronea interessi delle parti Se si accerta la manifesta iniquità o erroneità della determinazione o se la determinazione manca, essa è operata dal giudice G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 28
  • 29. Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo Il terzo può Determinazione impugnabile da procedere nella ogni parte se determinazione • Mala fede del terzo secondo una sua libera scelta In ogni altro caso la determinazione è insindacabile Se si accerta la mala fede o se la determinazione manca, il contratto è nullo salvo che le parti si siano accordate per sostituire il terzo G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 29
  • 30. FONTI ETERONOME DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 30
  • 31. FONTI DI INTEGRAZIONE EX ART. 1374 C.C. LEGGE USI NORMATIVI EQUITÀ G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 31
  • 32. 1) LEGGE modello di integrazione legale NORME SUPPLETIVE NORME IMPERATIVE • In presenza di una • In presenza di lacuna del contratto determinazioni contrattuali difformi • Scopo: consentire il funzionamento del • Scopo: evitare nullità contratto dell’intero contratto, si applica l’art. 1419 c.c. G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 32
  • 33. 2) USI NORMATIVI • Se richiamati dalla legge • Non confonderli con gli o se si tratta di una usi negoziali o clausole materia non oggetto di d’uso disciplina legale • Art. 1340 c.c. • Si intendono inserite nel contratto se non risulta una diversa volontà delle parti G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 33
  • 34. 3) EQUITÀ • Giudice valorizza i tratti peculiari del caso concreto al fine di creare una regola che meglio garantisca l’equilibrio contrattuale • Giustizia del singolo caso G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 34
  • 35. BUONA FEDE & INTEGRAZIONE Ufficialmente la buona fede non rientra tra le fonti di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. Tuttavia secondo un orientamento maggioritario anche il canone della buona fede può essere ricondotto tra le fonti di integrazione G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 35
  • 36. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 36
  • 37. CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.) Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio o la loro eliminazione Il termine “condizione” si riferisce: • alla clausola condizionale contenuta nel contratto • all’evento dedotto nella condizione G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 37
  • 38. TIPOLOGIE DI CONDIZIONI Con riferimento a Effetti Evento dedotto Fonte SOSPENSIVA CASUALE VOLONTARIA RISOLUTIVA POTESTATIVA LEGALE MISTA G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 38
  • 39. CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI CONDIZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA RISOLUTIVA Da essa dipende Da essa dipende il venir l’efficacia del negozio meno degli effetti del giuridico. negozio. Effetti del negozio Effetti si producono subito subordinati ma l’avveramento della all’avveramento della condizione ne determina condizione l’eliminazione G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 39
  • 40. CON RIFERIMENTO ALL’ EVENTO DEDOTTO CONDIZIONE CASUALE CONDIZIONE POTESTATIVA Il suo avveramento Il suo avveramento dipende dipende dal caso dalla volontà della parte CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA Il suo avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà della parte G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 40
  • 41. Ipotesi particolare CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.) Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere Se fa dipendere Se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’acquisto del diritto o l’assunzione di un obbligo del credito dalla mera dalla mera volontà volontà dell’acquirente dell’alienante o del o del creditore, il debitore, rende nullo il negozio è valido (cfr. negozio recesso) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 41
  • 42. CON RIFERIMENTO ALLA FONTE CONDIZIONE CONDIZIONE LEGALE VOLONTARIA Prevista dalla legge a Apposta al contratto prescindere dalla per volontà delle parti volontà privata (p.e. autorizzazione amministrativa) G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 42
  • 43. CONDIZIONE ILLECITA (Art. 1354 c.c.) Contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume Se apposta a un Se apposta a un negozio giuridico negozio giuridico mortis causa inter vivos Si ha per non Tale negozio è nullo apposta G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 43
  • 44. CONDIZIONE IMPOSSIBILE (Art. 1354 c.c.) Evento dedotto in condizione è irrealizzabile Se è sospensiva Se è risolutiva o se rende nullo il negozio contenuta in un atto mortis causa, si ha per non apposta G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 44
  • 45. PENDENZA DELLA CONDIZIONE • Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è ancora verificato • Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora prodotti • Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto venga perso • Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti conservativi • Obbligo di comportarsi secondo buona fede G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 45
  • 46. VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE FINZIONE DI AVVERAMENTO RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE (Art. 1359 c.c.) (ART. 1360 C.C.) La condizione si considera Gli effetti del negozio avverata quando non si è retroagiscono al momento della verificata per una causa sua conclusione imputabile alla parte Retroattività reale perché controinteressata opponibile anche ai terzi (Cfr. art. 1358 Retroattività derogabile per Obbligo di buona fede) volontà delle parti G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 46