La videoarte: inquadramento giuridico di un'opera fragile

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11. Nov 2019
La videoarte: inquadramento giuridico di un'opera fragile
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La videoarte: inquadramento giuridico di un'opera fragile

Hinweis der Redaktion

  1. “Ho un amico che ha un amico che ha comprato un video, una volta” L’ironico titolo dell’opera dedicata al collezionismo di video da LOOP Barcelona, importante fiera di settore, rende bene l’idea della difficoltà di questa espressione artistica ad accreditarsi sul mercato.
  2. Si discute se sussista anche requisito novità, intesa come (a) oggettiva, ovvero nell’atto di produrre qualcosa che prima non esisteva, o (b) soggettiva, in base al quale LDA tenderebbe a premiare unicamente lo sforzo creativo in sé considerato, a prescindere dall’apporto nuovo della creazione quale contributo allo sviluppo del progresso nella società. Per la giurisprudenza, il concetto giuridico di creatività non richiede una novità assoluta, ma solo una personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie delle opere protette (articolo 2 della Legge Autore), consistente anche in nozioni e idee semplici.
  3. anche se l’opera d’arte tende a soddisfare anche interessi di natura differente rispetto a quelli prettamente economici, come ad esempio, il bisogno di realizzazione individuale o la necessità interiore di espressione del sé e della propria esperienza artistica, in una forma tangibile ed esteriore, ovvero espressa nell’oggetto materiale che incorpora l’opera d’arte.
  4. Problemi di inquadramento sono sorti anche dal punto di vista fiscale, in quanto alcuni video di artisti non sono stati ritenuti opere d’arte ma parti tecniche e commerciali completamente avulse da un qualsiasi contesto artistico e che quindi devono essere tassate alla dogana come un qualsiasi altro oggetto commerciale e non con l’eventuale IVA agevolata che è riconosciuta alle opere d’arte in alcuni paesi europei; cfr. M. Di Veroli, Bill Viola e Dan Flavin non sono artisti secondo la Comunità Europea, Global Art Mag, 17 dicembre 2010, reperibile sul sito www.globalartmag.com
  5. Ad un esame più attento del fenomeno artistico entrambi gli inquadramenti si sono tuttavia dimostrati inadeguati e ciò in quanto nella video arte manca di massima, da un lato, il ruolo del produttore che finanzia l’opera sperando nei ritorni economici generati dalla distribuzione della pellicola nelle sale, tipico dei film, e dall’altro, è assente la finalità promozionale caratteristica dei video musicali, realizzati per promuovere la canzone che ne sta alla base
  6. Il museo e/o il collezionista che intenda pertanto utilizzare in modo ampio (e lecito) un’opera di video arte deve assicurarsi di aver acquisito, insieme all’opera, anche il consenso allo sfruttamento dei diritti sull’opera da tutti i (co)autori coinvolti, se del caso facendosi rilasciare opportune manleve e garanzie che l’uso del video e di eventuali opere nel video è stato autorizzato dai rispettivi autori. Meglio se tali attestazioni avvengano poi per iscritto, in quanto la Legge Autore richiede che il trasferimento dei diritti di sfruttamento debba essere sempre provato per iscritto. Spesso invece collezionisti e musei si limitano ad acquistare l’opera (rectius il supporto materiale), senza curarsi di acquisire ulteriori diritti, con la conseguenza che ogni eventuale utilizzo del video diverso dal mero godimento dell’opera, come la sua pubblicazione (anche in estratto) su cataloghi od on-line, potrebbe costituire una violazione dei diritti degli autori
  7. Luciano Giaccari, considerato uno dei padri della video arte (oltre che valente pittore e scultore), in merito aveva introdotto la classificazione tra video caldo, inteso come il video d’artista che presenta carattere creativo, e video freddo, quello che documenta un’altra manifestazione artistica (teatro, danza o qualsiasi altra performance).
  8. Ad un esame più attento del fenomeno artistico entrambi gli inquadramenti si sono tuttavia dimostrati inadeguati e ciò in quanto nella video arte manca di massima, da un lato, il ruolo del produttore che finanzia l’opera sperando nei ritorni economici generati dalla distribuzione della pellicola nelle sale, tipico dei film, e dall’altro, è assente la finalità promozionale caratteristica dei video musicali, realizzati per promuovere la canzone che ne sta alla base
  9. Lo stesso vale su sito internet