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LA GESTIONE DEGLI F-GAS NEL SETTORE
TERMOIDRAULICO.
ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI
GEOSOLUTION S.r.l. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Offre ai propri Committenti, pubblici e privati, un valido ausilio per il trattamento e la risoluzione delle
problematiche che, a vario titolo, interessano l’ambiente ed il territorio, dall’ambito progettuale a quello
operativo di cantiere.
Principali settori di intervento:
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia
Progettazione impianti trattamento acque meteoriche
Studi idrologici e di compatibilità idraulica
Bonifica siti contaminati
Screening e Valutazioni di Impatto Ambientale
Modellazione geologica - Geotecnica - Geotermia
www.geosolution.it
La sinergia di professionalità specializzate in ambiti distinti garantisce un approccio
metodologico completo, in grado di fornire esaustività e flessibilità di intervento, sia nel
campo pubblico che in quello privato
Le prestazioni di GEOSOLUTION sono mirate ad assicurare al Committente il miglior risultato
nel minor tempo, cercando di soddisfare anche le richieste più esigenti
con un servizio “tutto compreso”con un servizio “tutto compreso”
I servizi di Geosolution ricoprono i seguenti macro-settori:
Ingegneria ambientale Consulenza ambientale Geologia applicata Consulenza aziendale
ARGOMENTI DELLA PRESENTAZIONE
LA NORMATIVA VIGENTE
DPR 43/2012
D.LGS. 26/2013D.LGS. 26/2013
Regolamento CE 517/2014
I NUOVI OBBLIGHI PER I RIVENDITORI DI GAS SERRA E DI
APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS
LA NORMATIVA
NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA
La normativa che regolamenta l’utilizzo e la gestione dei gas serra (F-gas) in Italia
è la seguente:
Regolamento CE 842/2006: su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(ABROGATO dal Reg. CE 517/2014)
DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN VIGORE)
D.LGS. 26/2013: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN
VIGORE)
Regolamento CE 517/2014: sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006 (IN VIGORE)
Nota: i regolamenti CE 842/2006 e 517/2014 hanno altri 10 regolamenti collegati
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione a:
individuazione delle autorità competenti
determinazione delle procedure per designare gli organismi di
certificazione (OdC) delle persone e delle impresecertificazione (OdC) delle persone e delle imprese
rilasciare i certificati provvisori
acquisizione dei dati sulle emissioni
tenuta dei registri da parte degli OdC con le posizioni delle persone e delle
imprese certificate
etichettatura delle apparecchiature
In vigore dal 05/05/2012
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO
In Italia è ACCREDIA, che rilascia i certificati di accreditamento ai fini della
designazione degli OdC (Organismo di Certificazione) da parte del Ministero
Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…)Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…)
Protocollo d’intesa tra ACCREDIA e Ministero Ambiente per definire le modalità di
accreditamento
L’accreditamento degli OdC è effettuato secondo la procedura ACCREDIA RT 29 e RT 30
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ODC)
Gli OdC vengono autorizzati dal Ministero Ambiente previa approvazione del loro
tariffario contenente i costi relativi a:
• presentazione domanda di certificazione
• esame della documentazione
• verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)• verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)
• rilascio della certificazione
Gli OdC designati si iscrivono ad un registro presso la Camera di Commercio e
trasmettono le informazioni relative a:
• persone ed imprese certificate
• rinnovo delle certificazioni
• sospensione o revoca dei certificati
Gli OdC svolgono anche la funzione di organismo di valutazione e trasmettono
annualmente al ministero Ambiente una relazione sull’attività svolta
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO (art. 8)
Devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono le
seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di
calore ed antincendio
• Controllo perdite
• Recupero gas• Recupero gas
• Installazione
• Manutenzione e riparazione
e le imprese che fanno installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori, impianti antincendio,
commutatori ad alta tensione che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Le iscrizioni al Registro presso la Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica
NOTA: Si intende “impresa” colui che prende in consegna il gas HFC, sia come persona
fisica che giuridica.
Registro visitabile sul sito www.fgas.it/Ricerca
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento
di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui all’allegato del
Regolamento Ce 303/2008.
La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata dall’OdC che ha rilasciato la
certificazione su domanda dell’interessato
Le imprese vengono certificate se impiegano personale certificato in numero
sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1 persona certificata ogni
€ 200.000 di fatturato) e dimostrino che il personale ha a disposizione strumenti e
procedure necessarie per svolgere l’attività
Le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di
Commercio ogni variazione del personale certificato e del volume di attività
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
DEROGHE TRANSITORIE
Nessun obbligo di certificazione per
• 2 anni per le persone che svolgono attività, su apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi direfrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi di
formazione che rilasciano un certificato sull’attività pertinente
• 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità tecniche
necessarie a superare l’esame.
La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva
che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga
DEROGHE TUTTE SCADUTE
LA NORMATIVA
DPR 43/2012
ESENZIONI
Nessun obbligo di certificazione per la persona:
• che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività
disciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione didisciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di
personale certificato
• addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 kg
purché assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di
un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del
Regolamento CE 303)
L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
• Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006
• Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati
Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce
Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/Ce
Requisiti standard di controllo delle perdite su:
• sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi
• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
1497/2007/Ce
1516/2007/Ce
Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale:
• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
• impianti fissi di protezione antincendio ed estintori
303/2008/Ce
304/2008/Ce
Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su:
• commutatori ad alta tensione
• apparecchiature contenenti solventi
305/2008/Ce
306/2008/Ce
Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di
formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore
307/2008/Ce
Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
• Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006
• Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati
Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce
Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/Ce
Requisiti standard di controllo delle perdite su:
• sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi
• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
1497/2007/Ce
1516/2007/Ce
Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale:
• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
• impianti fissi di protezione antincendio ed estintori
303/2008/Ce
304/2008/Ce
Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su:
• commutatori ad alta tensione
• apparecchiature contenenti solventi
305/2008/Ce
306/2008/Ce
Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di
formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore
307/2008/Ce
Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
L’OPERATORE dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi
normativi
OPERATORE: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul
funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati nel
Regolamento 517/2014.Regolamento 517/2014.
ll DPR 43/2012 all’art 2 interviene sulla definizione di operatore considerando come
tale “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato
ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”
(vale a dire libero accesso, controllo sulla gestione e potere di spesa)
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
CONTROLLI DELLE PERDITE: a cura dell’OPERATORE
VECCHIO Regolamento n. 842/2006
da effettuarsi per applicazioni fisse:
• refrigerazione
• condizionamento d’aria
NUOVO Regolamento n. 517/2014
da effettuarsi per
• apparecchiature fisse di refrigerazione
• apparecchiature fisse di condizionamento• condizionamento d’aria
• pompe di calore mobili
• sistemi di protezione antincendio
contenenti ≥ 3 Kg di F-Gas (6 Kg o più per
apparecchiature con impianti ermeticamente
sigillati)
• apparecchiature fisse di condizionamento
aria
• pompe di calore fisse
• apparecchiature fisse di protezione
antincendio
• celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero
• commutatori elettrici
• cicli Rankine a fluido organico
contenenti ≥ 5 tonnellate equivalenti di CO2
(10 tonn equivalenti se apparecchiature
ermeticamente sigillate)
5≤ t eq CO2< 50: controlli annuali
50 ≤ t eq CO2< 500: controlli semestrali
t eq CO2 ≥ 500: controlli trimestrali
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
Tonnellata equivalente di CO2
la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a
effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale
(GWP – Global Warming Potential)
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
fino al 31 dicembre 2016
le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurato a effetto serra o
le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno
di 6 Kg di gas fluorurati a effetto serra
NON SONO SOGGETTE A CONTROLLI DELLE PERDITE
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
REGISTRO (LIBRETTO DI IMPIANTO) – art. 6
Il registro dell’apparecchiatura (libretto impianto) va tenuti a cura dell’operatore per
ciascuna apparecchiatura e conservati per 5 anni. Esso deve contenere le seguenti
informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o
l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate,
incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il
numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione
e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso,
ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire
i gas fluorurati a effetto serra.
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
REGISTRO VENDITA – art. 6 c.3
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri
contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto
serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti;
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per
almeno cinque anni. Su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità
competente.
Non è ancora definito un modello di registro e
non sono definite le modalità operative
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 4
Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle
apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento
dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma
dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e
acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a normaacquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma
dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o
di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.
Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono
le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o
consegnare gas fluorurati a effetto serra. (NdR es. altri rivenditori, costruttori di
apparecchiature)
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
IN PRATICA:
Un’azienda, per poter vendere gas refrigerante, deve
1. Verificare che l’acquirente (tecnico del freddo) sia in possesso :
a. del patentino personale del frigorista (PIF)
oppureoppure
b. della certificazione della azienda (CIF);
Tali soggetti devono essere regolarmente registrati (sezione C) con certificato in corso di
validità sul registro telematico F-Gas del Ministero dell’Ambiente, disponibile all’indirizzo
http://www.fgas.it/Ricerca
2. Istituire appositi registri contenenti tutte le informazioni pertinenti relative agli
acquirenti di gas fluorurati a effetto serra (numeri dei certificati; quantità di gas
fluorurati a effetto serra acquistati)
3. Conservare in maniera corretta e mettere tali registri a disposizione dell’autorità
competente per almeno 5 anni.
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
CASI PRATICI:
Azienda installatrice
Un dipendente dell’azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare
fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell’azienda (e
quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).
Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali,
banche ecc...)
Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio
un supermercato e/o un’azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i
recipienti DEVONO essere presi in consegna da personale che sia in possesso di certificazione
personale.
Aziende costruttrici di impianti
Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati
al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione
LA NORMATIVA
REG. CE 517/2014
RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 5
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto
serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che
l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.
MA….
• non esistono sanzioni
• risulta eccessivamente cautelativo rispetto allo spirito della norma
• richiederebbe uno smisurato controllo da parte dei venditori di apparecchiature
(per la “dimostrazione” non risulterebbe sufficiente l’autocertificazione….)
Commento: se non è sanzionabile, è difficile contestare…
LA NORMATIVA
IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008)
PERSONE: per certificarsi, devono sostenere un esame teorico e pratico.
Per la parte teorica i candidati devono rispondere ad un questionario di 30 domande a risposta
multipla, mentre nella prova pratica devono eseguire le attività previste dal Regolamento (CE) n.
303/08, fra le quali:
- saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l‟impianto di condizionamento;
- prova di pressione per la tenuta dell’impianto;
- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;
- utilizzo dell’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite.
L’esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall’OdV (Organismo
di Valutazione della conformità).
Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno dichiarare annualmente di effettuare almeno 1
installazione all’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione
dell’incarico svolto.
L’Organismo di Certificazione (OdC) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti.
La certificazione delle Persone ha una durata di 10 anni, al termine dei quali l’addetto dovrà
sostenere un nuovo esame.
LA NORMATIVA
IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008)
IMPRESE: quelle che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature
contenti F-gas devono avvalersi di personale certificato – in numero sufficiente da coprire il volume
d’attività relativa agli F-gas (rif. documento RT-29 ACCREDIA) – ed essere certificate a loro volta.
La certificazione dell’Impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da ACCREDIA, con propri
Ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’Impresa e con un sopralluogo presso un
cantiere di installazione, al fine di verificare che:
• l’Impresa abbia un Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la
norma UNI ISO 10005:2007);
• l’Impresa impieghi personale certificato;
• il personale impiegato dall’Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione
adeguati strumenti e procedure.
La Certificazione dell’Impresa ha una durata di 5 anni e l’Impresa sarà sottoposta a due verifiche
ispettive nell’arco di validità della certificazione (la prima verifica è quella iniziale per ottenere la
certificazione), mentre le altre verifiche annuali saranno documentali.
Il rinnovo avverrà con l’esecuzione di un nuovo iter di certificazione.
PROCEDURA RT 29 DI ACCREDIA stabilisce 1 persona certificata ogni € 200.000 di fatturato su
installazioni, riparazioni, manutenzioni di impianti.
LA NORMATIVA
Obblighi di certificazione REG. CE 303/2008
Installazione
Assistenza
Manutenzione
Riparazione
Smantellamento
Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone Certificazione impresa
Apparecchiature fisse di
condizionamento aria
Certificazione persone Certificazione impresa
Pompe di calore fisse Certificazione persone Certificazione impresa
Apparecchiature fisse di protezione
antincendio
Certificazione persone Certificazione impresa
Smantellamento
antincendio
Celle frigorifere di autocarri e rimorchi
frigorifero
Certificazione persone
Commutatori elettrici Certificazione persone
Verifica perdite
(contenuto di F-gas
superiore a 5 ton di CO2
equivalente)
Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone
Apparecchiature fisse di
condizionamento aria
Certificazione persone
Pompe di calore fisse Certificazione persone
Apparecchiature fisse di protezione
antincendio
Certificazione persone
Celle frigorifere di autocarri e rimorchi
frigorifero
Certificazione persone
LA NORMATIVA
Sanzioni (D.lgs. 26/2013)
Attività Infrazione da Euro a Euro
Controllo delle perdite, riparazioni e recupero di gas
serra
Mancato impiego di personale certificato quando prendono in
consegna gas a effetto serra
10.000 100.000
Installazione, manutenzione o riparazione di impianti Mancanza del pertinente certificato 10.000 100.000
Controllo delle perdite, recupero, installazione,
manutenzione, riparazione di impianti; recupero di gas Mancata iscrizione al registro telematico delle imprese
1.000 10.000
IMPRESE
serra da impianti di condizionamento per veicoli a
motore
certificate
1.000 10.000
Recupero dei gas fluorurati dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore
Mancato impiego di personale in possesso di idoneo
attestato
7.000 100.000
LA NORMATIVA
Sanzioni (D.lgs. 26/2013)
SOGGETTO Infrazione
OPERATORE
Mancato controllo periodico dell'impianto per individuare le perdite; mancata
installazione di sistemi di rilevamento fissi per cariche pari o superiori a 300 kg di
F-gas
7.000 100.000
Non avvalersi di tecnici certificati per il controllo, la riparazione delle perdite, il
recupero dei gas durante le riparazioni e manutenzioni dell'impianto
10.000 100.000
Mancanza del registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto) o compilazione
incompleta, inesatta o non conforme alle disposizioni
7.000 100.000
Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro
500 5.000
Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro
dell'apparecchiatura
500 5.000
Mancata trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno (o trasmissione in modo
incompleto, inesatto o comunque non conforme) della dichiarazione contenente
informazioni riguardanti le emissioni in atmosfera di gas serra sulla base dei dati
contenuti nel registro di impianto
1.000 10.000
PROPRIETARIO BOMBOLE
PER REFRIGERANTI
Mancato recupero dei gas fluorurati ivi contenuti al fine di assicurarne il riciclaggio,
la rigenerazione o la distruzione
7.000 100.000
PRODUTTORI
COMMERCIANTI
Immissione in commercio di prodotti, impianti o bombole contenenti gas serra
sprovvisti di specifica etichetta o con etichetta non conforme
5.000 50.000
Immissione in commercio di bombole non ricaricabili contenenti gas serra (si
escludono le fabbricazioni antecedenti il 4 luglio 2007)
50.000 150.000
arresto da 3 a 9 mesi
Grazie per l’attenzione
Il materiale oggetto della presente trattazione costituisce proprietà intellettuale di Geosolution S.r.l. e come tale non
potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore
(legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e seg. C.C.)
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  • 1. LA GESTIONE DEGLI F-GAS NEL SETTORE TERMOIDRAULICO. ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI
  • 2. GEOSOLUTION S.r.l. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA Offre ai propri Committenti, pubblici e privati, un valido ausilio per il trattamento e la risoluzione delle problematiche che, a vario titolo, interessano l’ambiente ed il territorio, dall’ambito progettuale a quello operativo di cantiere. Principali settori di intervento: Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia Progettazione impianti trattamento acque meteoriche Studi idrologici e di compatibilità idraulica Bonifica siti contaminati Screening e Valutazioni di Impatto Ambientale Modellazione geologica - Geotecnica - Geotermia www.geosolution.it
  • 3. La sinergia di professionalità specializzate in ambiti distinti garantisce un approccio metodologico completo, in grado di fornire esaustività e flessibilità di intervento, sia nel campo pubblico che in quello privato Le prestazioni di GEOSOLUTION sono mirate ad assicurare al Committente il miglior risultato nel minor tempo, cercando di soddisfare anche le richieste più esigenti con un servizio “tutto compreso”con un servizio “tutto compreso” I servizi di Geosolution ricoprono i seguenti macro-settori: Ingegneria ambientale Consulenza ambientale Geologia applicata Consulenza aziendale
  • 4. ARGOMENTI DELLA PRESENTAZIONE LA NORMATIVA VIGENTE DPR 43/2012 D.LGS. 26/2013D.LGS. 26/2013 Regolamento CE 517/2014 I NUOVI OBBLIGHI PER I RIVENDITORI DI GAS SERRA E DI APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS
  • 5. LA NORMATIVA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA La normativa che regolamenta l’utilizzo e la gestione dei gas serra (F-gas) in Italia è la seguente: Regolamento CE 842/2006: su taluni gas fluorurati ad effetto serra (ABROGATO dal Reg. CE 517/2014) DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN VIGORE) D.LGS. 26/2013: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN VIGORE) Regolamento CE 517/2014: sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (IN VIGORE) Nota: i regolamenti CE 842/2006 e 517/2014 hanno altri 10 regolamenti collegati
  • 6. LA NORMATIVA DPR 43/2012 Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione a: individuazione delle autorità competenti determinazione delle procedure per designare gli organismi di certificazione (OdC) delle persone e delle impresecertificazione (OdC) delle persone e delle imprese rilasciare i certificati provvisori acquisizione dei dati sulle emissioni tenuta dei registri da parte degli OdC con le posizioni delle persone e delle imprese certificate etichettatura delle apparecchiature In vigore dal 05/05/2012
  • 7. LA NORMATIVA DPR 43/2012 ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO In Italia è ACCREDIA, che rilascia i certificati di accreditamento ai fini della designazione degli OdC (Organismo di Certificazione) da parte del Ministero Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…)Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…) Protocollo d’intesa tra ACCREDIA e Ministero Ambiente per definire le modalità di accreditamento L’accreditamento degli OdC è effettuato secondo la procedura ACCREDIA RT 29 e RT 30
  • 8. LA NORMATIVA DPR 43/2012 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ODC) Gli OdC vengono autorizzati dal Ministero Ambiente previa approvazione del loro tariffario contenente i costi relativi a: • presentazione domanda di certificazione • esame della documentazione • verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)• verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo) • rilascio della certificazione Gli OdC designati si iscrivono ad un registro presso la Camera di Commercio e trasmettono le informazioni relative a: • persone ed imprese certificate • rinnovo delle certificazioni • sospensione o revoca dei certificati Gli OdC svolgono anche la funzione di organismo di valutazione e trasmettono annualmente al ministero Ambiente una relazione sull’attività svolta
  • 9. LA NORMATIVA DPR 43/2012 OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO (art. 8) Devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio • Controllo perdite • Recupero gas• Recupero gas • Installazione • Manutenzione e riparazione e le imprese che fanno installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori, impianti antincendio, commutatori ad alta tensione che contengono gas fluorurati ad effetto serra Le iscrizioni al Registro presso la Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica NOTA: Si intende “impresa” colui che prende in consegna il gas HFC, sia come persona fisica che giuridica. Registro visitabile sul sito www.fgas.it/Ricerca
  • 10. LA NORMATIVA DPR 43/2012 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui all’allegato del Regolamento Ce 303/2008. La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata dall’OdC che ha rilasciato la certificazione su domanda dell’interessato Le imprese vengono certificate se impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1 persona certificata ogni € 200.000 di fatturato) e dimostrino che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività Le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione del personale certificato e del volume di attività
  • 11. LA NORMATIVA DPR 43/2012 DEROGHE TRANSITORIE Nessun obbligo di certificazione per • 2 anni per le persone che svolgono attività, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi direfrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi di formazione che rilasciano un certificato sull’attività pertinente • 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità tecniche necessarie a superare l’esame. La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga DEROGHE TUTTE SCADUTE
  • 12. LA NORMATIVA DPR 43/2012 ESENZIONI Nessun obbligo di certificazione per la persona: • che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività disciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione didisciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato • addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 kg purché assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303) L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio
  • 13. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 • Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006 • Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/Ce Requisiti standard di controllo delle perdite su: • sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 1497/2007/Ce 1516/2007/Ce Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore • impianti fissi di protezione antincendio ed estintori 303/2008/Ce 304/2008/Ce Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: • commutatori ad alta tensione • apparecchiature contenenti solventi 305/2008/Ce 306/2008/Ce Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore 307/2008/Ce Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce
  • 14. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 • Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006 • Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/Ce Requisiti standard di controllo delle perdite su: • sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 1497/2007/Ce 1516/2007/Ce Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: • apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore • impianti fissi di protezione antincendio ed estintori 303/2008/Ce 304/2008/Ce Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: • commutatori ad alta tensione • apparecchiature contenenti solventi 305/2008/Ce 306/2008/Ce Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore 307/2008/Ce Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce
  • 15. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 L’OPERATORE dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi OPERATORE: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati nel Regolamento 517/2014.Regolamento 517/2014. ll DPR 43/2012 all’art 2 interviene sulla definizione di operatore considerando come tale “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi” (vale a dire libero accesso, controllo sulla gestione e potere di spesa)
  • 16. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 CONTROLLI DELLE PERDITE: a cura dell’OPERATORE VECCHIO Regolamento n. 842/2006 da effettuarsi per applicazioni fisse: • refrigerazione • condizionamento d’aria NUOVO Regolamento n. 517/2014 da effettuarsi per • apparecchiature fisse di refrigerazione • apparecchiature fisse di condizionamento• condizionamento d’aria • pompe di calore mobili • sistemi di protezione antincendio contenenti ≥ 3 Kg di F-Gas (6 Kg o più per apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati) • apparecchiature fisse di condizionamento aria • pompe di calore fisse • apparecchiature fisse di protezione antincendio • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero • commutatori elettrici • cicli Rankine a fluido organico contenenti ≥ 5 tonnellate equivalenti di CO2 (10 tonn equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate) 5≤ t eq CO2< 50: controlli annuali 50 ≤ t eq CO2< 500: controlli semestrali t eq CO2 ≥ 500: controlli trimestrali
  • 17. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 Tonnellata equivalente di CO2 la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP – Global Warming Potential)
  • 18. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurato a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 Kg di gas fluorurati a effetto serra NON SONO SOGGETTE A CONTROLLI DELLE PERDITE
  • 19. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 REGISTRO (LIBRETTO DI IMPIANTO) – art. 6 Il registro dell’apparecchiatura (libretto impianto) va tenuti a cura dell’operatore per ciascuna apparecchiatura e conservati per 5 anni. Esso deve contenere le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
  • 20. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 REGISTRO VENDITA – art. 6 c.3 Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli: a) i numeri dei certificati degli acquirenti; b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni. Su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente. Non è ancora definito un modello di registro e non sono definite le modalità operative
  • 21. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 4 Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a normaacquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra. (NdR es. altri rivenditori, costruttori di apparecchiature)
  • 22. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 IN PRATICA: Un’azienda, per poter vendere gas refrigerante, deve 1. Verificare che l’acquirente (tecnico del freddo) sia in possesso : a. del patentino personale del frigorista (PIF) oppureoppure b. della certificazione della azienda (CIF); Tali soggetti devono essere regolarmente registrati (sezione C) con certificato in corso di validità sul registro telematico F-Gas del Ministero dell’Ambiente, disponibile all’indirizzo http://www.fgas.it/Ricerca 2. Istituire appositi registri contenenti tutte le informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra (numeri dei certificati; quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati) 3. Conservare in maniera corretta e mettere tali registri a disposizione dell’autorità competente per almeno 5 anni.
  • 23. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 CASI PRATICI: Azienda installatrice Un dipendente dell’azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell’azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona). Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc...) Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio un supermercato e/o un’azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti DEVONO essere presi in consegna da personale che sia in possesso di certificazione personale. Aziende costruttrici di impianti Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione
  • 24. LA NORMATIVA REG. CE 517/2014 RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 5 Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10. MA…. • non esistono sanzioni • risulta eccessivamente cautelativo rispetto allo spirito della norma • richiederebbe uno smisurato controllo da parte dei venditori di apparecchiature (per la “dimostrazione” non risulterebbe sufficiente l’autocertificazione….) Commento: se non è sanzionabile, è difficile contestare…
  • 25. LA NORMATIVA IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008) PERSONE: per certificarsi, devono sostenere un esame teorico e pratico. Per la parte teorica i candidati devono rispondere ad un questionario di 30 domande a risposta multipla, mentre nella prova pratica devono eseguire le attività previste dal Regolamento (CE) n. 303/08, fra le quali: - saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l‟impianto di condizionamento; - prova di pressione per la tenuta dell’impianto; - controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas; - utilizzo dell’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite. L’esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall’OdV (Organismo di Valutazione della conformità). Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno dichiarare annualmente di effettuare almeno 1 installazione all’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto. L’Organismo di Certificazione (OdC) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti. La certificazione delle Persone ha una durata di 10 anni, al termine dei quali l’addetto dovrà sostenere un nuovo esame.
  • 26. LA NORMATIVA IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008) IMPRESE: quelle che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenti F-gas devono avvalersi di personale certificato – in numero sufficiente da coprire il volume d’attività relativa agli F-gas (rif. documento RT-29 ACCREDIA) – ed essere certificate a loro volta. La certificazione dell’Impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da ACCREDIA, con propri Ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’Impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di installazione, al fine di verificare che: • l’Impresa abbia un Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la norma UNI ISO 10005:2007); • l’Impresa impieghi personale certificato; • il personale impiegato dall’Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione adeguati strumenti e procedure. La Certificazione dell’Impresa ha una durata di 5 anni e l’Impresa sarà sottoposta a due verifiche ispettive nell’arco di validità della certificazione (la prima verifica è quella iniziale per ottenere la certificazione), mentre le altre verifiche annuali saranno documentali. Il rinnovo avverrà con l’esecuzione di un nuovo iter di certificazione. PROCEDURA RT 29 DI ACCREDIA stabilisce 1 persona certificata ogni € 200.000 di fatturato su installazioni, riparazioni, manutenzioni di impianti.
  • 27. LA NORMATIVA Obblighi di certificazione REG. CE 303/2008 Installazione Assistenza Manutenzione Riparazione Smantellamento Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone Certificazione impresa Apparecchiature fisse di condizionamento aria Certificazione persone Certificazione impresa Pompe di calore fisse Certificazione persone Certificazione impresa Apparecchiature fisse di protezione antincendio Certificazione persone Certificazione impresa Smantellamento antincendio Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero Certificazione persone Commutatori elettrici Certificazione persone Verifica perdite (contenuto di F-gas superiore a 5 ton di CO2 equivalente) Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone Apparecchiature fisse di condizionamento aria Certificazione persone Pompe di calore fisse Certificazione persone Apparecchiature fisse di protezione antincendio Certificazione persone Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero Certificazione persone
  • 28. LA NORMATIVA Sanzioni (D.lgs. 26/2013) Attività Infrazione da Euro a Euro Controllo delle perdite, riparazioni e recupero di gas serra Mancato impiego di personale certificato quando prendono in consegna gas a effetto serra 10.000 100.000 Installazione, manutenzione o riparazione di impianti Mancanza del pertinente certificato 10.000 100.000 Controllo delle perdite, recupero, installazione, manutenzione, riparazione di impianti; recupero di gas Mancata iscrizione al registro telematico delle imprese 1.000 10.000 IMPRESE serra da impianti di condizionamento per veicoli a motore certificate 1.000 10.000 Recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore Mancato impiego di personale in possesso di idoneo attestato 7.000 100.000
  • 29. LA NORMATIVA Sanzioni (D.lgs. 26/2013) SOGGETTO Infrazione OPERATORE Mancato controllo periodico dell'impianto per individuare le perdite; mancata installazione di sistemi di rilevamento fissi per cariche pari o superiori a 300 kg di F-gas 7.000 100.000 Non avvalersi di tecnici certificati per il controllo, la riparazione delle perdite, il recupero dei gas durante le riparazioni e manutenzioni dell'impianto 10.000 100.000 Mancanza del registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto) o compilazione incompleta, inesatta o non conforme alle disposizioni 7.000 100.000 Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro 500 5.000 Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro dell'apparecchiatura 500 5.000 Mancata trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno (o trasmissione in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme) della dichiarazione contenente informazioni riguardanti le emissioni in atmosfera di gas serra sulla base dei dati contenuti nel registro di impianto 1.000 10.000 PROPRIETARIO BOMBOLE PER REFRIGERANTI Mancato recupero dei gas fluorurati ivi contenuti al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione 7.000 100.000 PRODUTTORI COMMERCIANTI Immissione in commercio di prodotti, impianti o bombole contenenti gas serra sprovvisti di specifica etichetta o con etichetta non conforme 5.000 50.000 Immissione in commercio di bombole non ricaricabili contenenti gas serra (si escludono le fabbricazioni antecedenti il 4 luglio 2007) 50.000 150.000 arresto da 3 a 9 mesi
  • 30. Grazie per l’attenzione Il materiale oggetto della presente trattazione costituisce proprietà intellettuale di Geosolution S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e seg. C.C.) www.geosolution.it