2. Il D.L.gs. 152/06 Parte V ( prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività), si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera. DEFINIZIONE DI IMPIANTO: ai sensi dell’art. 268 comma h) del D.L.gs. 152/06, è definito come il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato il macchinario può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.
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5. Inquinamento atmosferico L’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi tali da mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente.
76. Materia Prima: pietre e pietrisco pronti per essere frantumati. La materia prima viene immessa nell'impianto per mezzo di una pala meccanica Impianto frantumazione
77. La materia prima attraverso un nastro trasportatore viene immessa nel frantoio dove è frantumata e ridotta dai quattro ai sette centimetri. Impianto frantumazione
78. a pietra frantumata attraverso una tramoggia viene immessa in un secondo nastro trasportatore per essere inviata alla macchina sfangatrice. Impianto di frantumazione
79. Dalla macchina sfangatrice la pietra frantumata passa al primo vaglio selezionatore dove la rena naturale viene separata da tutto il resto. Impianto di frantumazione
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86. Inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti di frantumazione dei materiali di cava . In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell`atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell`art. 1 del D.P.R. 203, non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell`atmosfera. Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534
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93. 6.3. TRASPORTO, CARICO E SCARICO, DELLE SOSTANZE POLVERULENTE. Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. DM 12 LUGLIO 1990
94. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti: - punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile: - si deve mantenere, possibilmente in modo automatico un'adeguata altezza di caduta; - nei tubi di scarico deve essere mantenuta quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. DM 12 LUGLIO 1990
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96. 6.4. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI. Nello stabilire le prescrizioni per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure: - stoccaggio in silos - copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; - copertura della superficie, ad es. con stuoie; - manti erbosi; - costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità alla superficie del suolo. DM 12 LUGLIO 1990