1. Corso ANAPIA, gennaio 2008
RELATORE Salvo Renato Cerruto
studio legale Cerruto-Galzignato
Avvocato del Foro di Venezia
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(artt. 177 – 266)
- le principali definizioni
- il registro di carico e scarico
- il trasporto dei rifiuti
- autorizzazioni ed iscrizioni
- le sanzioni
3. rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente
decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi
4. Secondo CGCE, sez. III, 18/12/2007 (in causa C-263/05),
punti 32 ss.:
“A questo proposito, l’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva
definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
categorie riportate nell’allegato I [a tale direttiva] e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso (...) di disfarsi». L’allegato I precisa e
chiarisce tale definizione proponendo un elenco di sostanze e di
oggetti qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto
un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende
anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del
termine «disfarsi» (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997,
causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411,
punto 26; 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a.,
Racc. pag. I 7613, punto 42, nonché 10 maggio 2007, causa C
252/05, Thames Water Utilities, Racc. pag. I-3883, punto 24).
5. “Il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della
finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo
‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente
contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento,
dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n.
2, CE. Quest’ultimo dispone che «[l]a politica della Comunità in
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità.
Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione
preventiva (…)». Ne consegue che il termine «disfarsi», e
pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della
direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo
(v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 giugno 2000, cause
riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc.
pag. I-4475, punti 36 40, nonché Thames Water Utilities, cit., punto
27).”
6. “Alcune circostanze possono costituire indizi del fatto che il detentore
della sostanza od oggetto se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia
l’obbligo di «disfarsene» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva
(sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 83). Ciò si
verifica in particolare se una sostanza è un residuo di produzione
o di consumo, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto
tale (v., in tal senso, sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a.,
punto 84, nonché Niselli, punto 43).”
7. “Del resto, il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non
sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto (v. sentenze ARCO
Chemie Nederland e a., cit., punto 64, e 1° marzo 2007, causa C 176/05, KVZ
retec, Racc. pag. I 1721, punto 52).
La Corte ha infatti precisato, da un lato, che l’esecuzione di una delle operazioni di
smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non
consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto
trattato in tale operazione (v., in tal senso, in particolare, sentenza Niselli, cit.,
punti 36 e 37) e, dall’altro, che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e
gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v., in tal senso, in particolare,
sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C
224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I 3561, punti 47 et 48). Il sistema di
sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende riferirsi infatti a tutti gli
oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore
commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di
riutilizzo (v., in particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit
e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I 3533; in
prosieguo: la sentenza «Palin Granit», punto 29).”
8. “Tuttavia, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in
determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima
che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non
è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un
residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca
di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, ma che
intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il
fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto
– a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a
condizione che tale riutilizzo sia certo, senza trasformazione
preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione
o di utilizzazione.”
9. “Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di
una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza
operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai
fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva.
Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il
detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale
riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può
più essere considerata un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì
un autentico prodotto (v. sentenze citate Palin Granit, punto 37, e Niselli,
punto 46).
Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono
avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore
nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la
direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato
certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la
sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come
rifiuto (v., in tal senso, sentenze citate Palin Granit, punto 38, e
AvestaPolarit Chrome, punto 39).”
10. “L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva va pertanto accertata
alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della
stessa e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (v. sentenze citate ARCO
Chemie Nederland e a., punto 88, e KVZ retec, punto 63, nonché ordinanza 15
gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 40).
Atteso che la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la
volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato
materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di
scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi
recepite, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenze
citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 41, nonché Niselli, punto 34). Infatti, gli
Stati membri possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per
facilitare l’organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti
dalla direttiva o da altre disposizioni di diritto comunitario relative a tali rifiuti siano
rispettati e l’eventuale esclusione di determinate categorie dall’ambito di applicazione
dei testi adottati per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in
conformità all’art. 2, n. 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2004,
causa C-62/03, Commissione/Regno Unito, non pubblicata nella Raccolta, punto
12).”
11. smaltimento
ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente
decreto
12. recupero
le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie
prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse
la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto
13. luogo di produzione dei rifiuti
uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti
14. deposito temporaneo (1)
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti
per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a
25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle
isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente
dalle quantità;
15. deposito temporaneo (2)
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta
del produttore;
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20
metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri
cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori [cioè diverse da Sicilia e Sardegna], entro il termine di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
16. deposito temporaneo (3)
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
17. deposito temporaneo (4)
raggruppamento di rifiuti prima della raccolta
nel luogo di produzione:
cioè divieto di deposito temporaneo “extra-aziendale”
18. deposito temporaneo (5)
Eccezioni al divieto generale di deposito temporaneo extra-
aziendale:
- art. 230 comma 1 (in caso di attività di manutenzione
delle infrastrutture di pubblico interesse)
- art. 266 comma 4 (in caso di attività di manutenzione o
assistenza sanitaria)
19. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181.
Art. 181 comma 12: “La disciplina in materia di gestione
dei rifiuti si applica fino al completamento delle
operazioni di recupero che si realizza quando non
sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i
materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un
processo industriale o commercializzati come materia
prima secondaria, combustibile o come prodotto da
collocare, a condizione che il detentore non se ne
disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di
disfarsene.”
21. Il registro ove devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti.
22. Chi deve tenere il registro c/s?
1) I soggetti tenuti alla compilazione del MUD ex art. 189 c. 3:
cioè chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e
gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i
consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari
tipologie di rifiuto. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume
di affari annuo non superiore a euro 8.000,00
23. 2) I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), cioè:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi.
24. Le tempistiche per le annotazioni
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
25. Inoltre ai sensi dell’art. 208 c. 17 le annotazioni vanno
effettuate entro 24 ore dalla produzione del rifiuto nel
caso in cui l’attività di deposito temporaneo sia affidata
dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione
di rifiuti
26. dove va tenuto il registro c/s e per quanto tempo?
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio,
di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché
presso la sede dei commercianti e degli intermediari. (in caso di
manutenzione delle infrastrutture, vedi l’art. 230 c. 4)
I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a
tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
27. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure
e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (cioè
non devono essere vidimati).
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e
scarico si intendono correttamente adempiuti anche
qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente
numerata dall’impresa stessa.
28. La disciplina del registro c/s è completata dai
seguenti testi normativi:
decreto ministeriale 01/04/1998 n. 148
circolare ministeriale 04/08/1998 n. 812
31. Trasporto nazionale
Durante il loro trasporto i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione,
utilizzando il modello approvato
con D.M. n. 01/04/1998 n. 145
32. Trasporto nazionale
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore
dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il produttore o il
detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al detentore.
33. Trasporto nazionale
Il produttore/detentore deve ricevere la quarta copia del
formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore.
…….e se non la riceve?
Egli deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia
della mancata ricezione del formulario (art. 188 c. 3)
34. Trasporto nazionale
Esenzioni dall’obbligo di tenuta del formulario:
● trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico
● trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore
dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che
non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
[al giorno]
35. Trasporto nazionale
“La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non è considerata trasporto
ai fini della parte quarta del presente decreto.” (art. 193
c. 9)
36. Trasporto nazionale
La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso più produttori o detentori svolta con lo stesso
automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo
tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione
dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al
percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in
cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a
cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
37. Trasporto nazionale
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la
spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari,
delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli
stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse
siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
38. Trasporto transnazionale
La disciplina normativa delle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti è contenuta nel
Regolamento (CE) 14/06/2006 n. 1013
(composto da 64 articoli e 14 allegati)
che dal 12/07/2007 sostituisce il precedente Reg. CEE
n. 259/1993
39. Trasporto transnazionale
Le tre precedenti liste di rifiuti (verde, ambra e rossa – in
ordine crescente di pericolosità -) divengono due
elenchi:
elenco verde (allegato III)
elenco ambra (allegato IV)
40. Trasporto transnazionale
Il Regolamento contempla due diverse procedure:
1.- procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte
(artt. 3 ss.)
per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento
nonché per i rifiuti destinati a talune operazioni di recupero
(rifiuti rientranti nel c.d. “elenco ambra”)
41. Trasporto transnazionale
Per la notifica preventiva, in linea generale, occorre
utilizzare:
-documento di notifica (allegato IA)
-documento di movimento (allegato IB) da compilare
dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla spedizione e
prima di far partire il carico
42. Trasporto transnazionale
2.- procedura d’informazione (art. 18)
per rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero
(rifiuti rientranti nel c.d. “elenco verde”),
nonché per rifiuti destinati ad analisi di laboratorio se
inferiori a 25 Kg.
43. Trasporto transnazionale
Nel caso in cui sia applicabile la procedura
semplificata d’informazione è sufficiente
utilizzare
il documento di accompagnamento contenuto
nell’allegato VII.
46. L’iter per ottenere l’autorizzazione unica:
- domanda alla Regione competente, allegando il progetto definitivo
dell’impianto e - ove previsto - la documentazione relativa
all’avvenuta valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- entro 30 gg. la Regione convoca un’apposita conferenza di servizi per
l’esame della domanda
- in caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto e
autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto
- l’istruttoria deve concludersi (con il rilascio o il diniego
dell’autorizzazione) entro 150 giorni dalla presentazione della
domanda
47. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana e contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione,
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
48. L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di 10
anni ed è rinnovabile.
Al fine del rinnovo, almeno 180 giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata
apposita domanda alla Regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso
l'attività può essere proseguita fino alla decisione
espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie
prestate (art. 208 comma 12).
49. Ai sensi dell’art. 209,le imprese in possesso di
certificazione ambientale (registrate EMAS, operanti
nell’ambito del sistema Ecolabel, o certificate ISO
14001) possono effettuare il rinnovo dell’autorizzazione
mediante un’autocertificazione, la quale deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione, nonché da una denuncia di
prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni
legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste.
50. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento
degli impianti, questi non risultino conformi
all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa
autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto
disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
51. L'autorizzazione unica deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo Nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.
In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso,
anche all'Albo.
53. 1.- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può
essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla
comunicazione di inizio di attività (con allegata
relazione tecnica) alla competente Sezione Regionale
dell'Albo N.G.A., di cui all'articolo 212, che ne dà notizia
alla Provincia territorialmente competente, entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
54. 2.- La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di
inizio di attività e, entro i 90 gg., verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
3.- Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di legge, essa propone alla Provincia di
disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività (salvo che
l'interessato non provveda a regolarizzarsi).
55. La comunicazione di inizio attività deve essere
rinnovata ogni 5 anni
e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero (art. 216 comma 5).
57. L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (art. 212)
Albo N.G.A.
costituito presso il Ministero dell’Ambiente
e articolato in:
Comitato Nazionale Sezioni regionali
(e provinciali)
58. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento
delle attività di:
■ raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non,
■ bonifica dei siti,
■ bonifica dei beni contenenti amianto,
■ commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi,
■ gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi e
■ gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di
rifiuti.
59. È prevista una procedura semplificata di iscrizione per:
A) le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei
propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e
regolare;
B) le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano 30 Kg. al giorno o 30 litri al
giorno.
Tali imprese non sono obbligate alla prestazione di
garanzie finanziarie, e sono iscritte all'Albo a seguito di
semplice richiesta scritta senza che la richiesta stessa
sia soggetta a valutazione relativa alla capacità
finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia
l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.
60. C) le imprese che effettuano operazioni di recupero di rottami,
ferrosi e non, per la produzione di materie prime secondarie
per l'industria siderurgica e metallurgica (art. 212 c. 12)
D) le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, pericolosi e non, avviati in modo effettivo ed oggettivo
ad operazioni di recupero svolte in regime semplificato (art.
212 c. 18)
E) le aziende speciali, i consorzi e le s.p.a. a prevalente capitale
pubblico locale che effettuano attività di raccolta e trasporto di
rifiuti urbani e assimilati (art. 13 D.M. n. 406/1998)
61. F) i soggetti firmatari di accordi e contratti di programma
sono iscritti in apposita sezione dell’Albo (art. 212 c. 22)
G) le imprese che svolgono attività di autosmaltimento di
rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi
ex art. 215 (art. 212 c. 24) e le imprese che svolgono
operazioni di recupero in regime semplificato (art. 212 c.
25)
62. In linea di principio le imprese iscritte all’Albo con
procedura ordinaria possono conferire solo in impianti
autorizzati in via ordinaria.
Tuttavia con circolare n. 1555 del 27/7/2007 il Comitato Nazionale
dell’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che, ai sensi del
comma 20 dell’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, l’impresa iscritta con
procedura ordinaria può trasportare i rifiuti anche con
destinazione a impianti che effettuano le operazioni di
recupero in procedura semplificata, mentre “non risulta
possibile il contrario in quanto l’iscrizione alle categorie 2 [cioè
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi
dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo
effettivo ed oggettivo, n.d.r.] o 3 [raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006,
avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] vincola la
destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le
operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli
articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006.”
65. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 1)
In caso di svolgimento di attività di gestione di rifiuti in assenza:
- dell’autorizzazione unica (art. 208 T.U.; ex artt. 27 – 28 Ronchi);
- dell’autorizzazione all’esercizio o dell’iscrizione all’Albo rinnovate
mediante autocertificazione, ove consentita (art. 209 T.U.);
- dell’autorizzazione in ipotesi particolari (art. 210 T.U.)
- dell’autorizzazione nel caso di impianti di ricerca e di
sperimentazione (art. 211 T.U.; ex art. 29 Ronchi)
- dell’iscrizione all’Albo N.G.A. (art. 212 T.U.)
- dell’iscrizione all’Albo N.G.A. per le imprese che operano in regime
semplificato (artt. 214, 215, 216 T.U.; ex artt. 31, 32, 33 Ronchi)
66. profilo sanzionatorio [continua]
Sanzione:
I) in caso di rifiuti non pericolosi:
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a
€ 26.000,00
II) in caso di rifiuti pericolosi:
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a €
26.000,00
67. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 2)
Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che violano il divieto di abbandono di rifiuti
di cui all’art. 192 T.U.
Se a violare il divieto di abbandono di rifiuti è un privato si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a
620,00; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non
pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro (art.
255 c. 1 T.U.)
68. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 3)
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con
l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.
Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da
euro € 5.200,00 a 52.000,00 se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue la
confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva
se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
69. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 4)
In caso di mera inosservanza delle prescrizioni contenute
o richiamate nelle autorizzazioni e nelle ipotesi di
carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le
iscrizioni o comunicazioni, le pene sono ridotte della
metà.
70. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 5)
In caso di violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti
previsto dall’art. 187 T.U., si applica la pena dell’arresto
da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 2.600,00 a €
26.000,00; salvo l’obbligo di procedere alla separazione
dei rifiuti miscelati in base all’art. 187 c. 3 T.U.
L’art. 187 T.U. vieta la miscelazione:
- di rifiuti pericolosi, tra loro
- di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
71. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 6)
In caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari
pericolosi in violazione dei requisiti di legge, si applica
la pena dell’arresto d 3 mesi ad 1 anno o l’ammenda da
€ 2.600,00 a € 26.000,00 (si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00
per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità
equivalenti)
72. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 7)
Commina la sanzione amministrativa da € 260,00 ad € 1.550,00
in caso di violazione degli obblighi specifici a carico:
● dei gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari di
succursali delle case costruttrici, in relazione alla demolizione
e rottamazione di veicoli (art. 231 c. 7, 8, 9);
● di chiunque, in ragione della propria attività professionale,
detiene oli e grassi vegetali/animali esausti, in relazione al
loro conferimento (art. 233 c. 12 e 13);
● di chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di
beni in polietilene, in relazione al loro conferimento (art. 234 c.
14).
73. profilo sanzionatorio [continua]
(comma 8)
Punisce con la sanzione amministrativa da € 8.000,00 a 45.000,00 i
soggetti che violano l’obbligo di partecipazione al consorzio di
rispettiva appartenenza, “fatto comunque salvo l’obbligo di
corrispondere i contributi pregressi” (consorzi per la raccolta ed il
trattamento degli oli e grassi esausti; consorzi per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene; consorzi per la raccolta ed il trattamento
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; consorzi per
la gestione degli oli minerali usati da avviare a rigenerazione).
(comma 9): sanzioni ridotte della metà in caso di adesione entro 60 gg.
dalla scadenza del termine.
74. profilo sanzionatorio [continua]
art. 258 T.U. ambientale
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari
75. profilo sanzionatorio [continua]
1.) art. 189 c. 3 T.U.: comunicazione annuale alla CCIAA del MUD
(modello unico di dichiarazione dei rifiuti)
- novità -
- esentati dall’obbligo i produttori di rifiuti non pericolosi, non più
menzionati nell’art. 189 c. 3 T.U.
- nuovi obbligati: i consorzi istituiti con le finalità di recuperare
particolari tipologie di rifiuti.
76. profilo sanzionatorio [continua]
sanzioni (art. 258 c. 1 T.U.)
il mancato invio del MUD, o la sua compilazione incompleta o inesatta,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 2.600,00
a € 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del
termine, si applica la sanzione amministrativa da € 26,00 a €
160,00.
77. profilo sanzionatorio [continua]
Ai sensi dell’art. 258 commi 2 e 3:
La mancanza o l’incompletezza del registro C/S è punita
con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 ad
€ 15.500,00.
Se il registro riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa da € 15.500,00 ad € 93.000,00 e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
del trasgressore da 1 mese ad 1 anno dalla carica
rivestita e dalla carica di amministratore
78. profilo sanzionatorio [continua]
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni pecuniarie
sono così ridotte
- da € 1.040,00 ad € 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi;
- da € 2.070,00 ad € 12.400,00 per i pericolosi
79. profilo sanzionatorio [continua]
Ai sensi dell’art. 258 c. 4 chiunque effettua il trasporto di rifiuti
senza il formulario ovvero indica nel formulario dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.300,00.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi (Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico, punita con la reclusione fino a 2 anni): tale pena
si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
80. profilo sanzionatorio [continua]
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
260,00 ad € 1.550,00 (sanzione ridotta):
- se le indicazioni riportate nel MUD o nel registro C/S sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati
nella comunicazione al catasto, nei registri C/S, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle
altre scritture contabili tenute per legge consentono di
ricostruire le informazioni dovute;
- se le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi
per ricostruire le informazioni dovute per legge;
- nei casi di mancata conservazione dei registri C/S o del
formulario.
81. profilo sanzionatorio [continua]
Ai sensi dell’art. 259 chiunque effettua una spedizione
transfrontaliera di rifiuti illecita è punito con l’ammenda da €
1.550,00 ad € 26.000,00 e con l’arresto fino a 2 anni: la pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
82. profilo sanzionatorio [continua]
art. 260 T.U.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex
art. 53 bis Ronchi)
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto (dolo specifico), con
più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è
punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da 3 a 8 anni.
83. profilo sanzionatorio [continua]
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28
(interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione
o da un’arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di
contrattare con la p.a.) del c.p.
Con la sentenza di condanna o di patteggiamento il giudice ordina il
ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione
della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
danno o del pericolo per l'ambiente.
84. profilo sanzionatorio [continua]
bonifica dei siti
(Titolo V, artt. 239 – 253 T.U.; 5 specifici allegati)
Novità: distinzione tra Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) e
Csr (concentrazioni soglia di rischio).
In caso di superamento delle Csc, il sito è potenzialmente
contaminato: occorre procedere alla caratterizzazione del sito ed
all’analisi di rischio.
In caso di superamento delle Csr, il sito è contaminato ed occorre
procedere con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.
[per ulteriori approfondimenti “Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali
novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006” dell’Avv. S.R. Cerruto, in
www.ambientediritto.it]
85. profilo sanzionatorio [continua]
sanzioni (art. 257 T.U.)
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio (Csr) è punito con la pena
dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a
26.000,00 se non provvede alla bonifica: la pena è aumentata se
l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Nella sentenza di condanna o di patteggiamento, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino
ambientale.
86. profilo sanzionatorio [continua]
- art. 262 T.U.: competenza e giurisdizione -
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la
violazione, ad eccezione delle sanzioni per violazione del
divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori recuperati, per le quali è competente il Comune.
Ai sensi dell’art. 22 bis della L. n. 689/1981 le opposizioni contro
le ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale si propongono
(entro 30 gg. dalla notifica) al Tribunale, e non al giudice di
pace.
87. profilo sanzionatorio [continua]
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad
incrementare e potenziare le attività di controllo in materia
ambientale.
Sanzioni
controlli
pecuniarie
proventi