SlideShare a Scribd company logo
1 of 88
Download to read offline
Corso ANAPIA, gennaio 2008




RELATORE        Salvo Renato Cerruto

                studio legale Cerruto-Galzignato

                Avvocato del Foro di Venezia
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
            (artt. 177 – 266)

           - le principali definizioni
        - il registro di carico e scarico
            - il trasporto dei rifiuti
        - autorizzazioni ed iscrizioni
                 - le sanzioni
rifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
  riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente
  decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
  abbia l'obbligo di disfarsi
Secondo CGCE, sez. III, 18/12/2007 (in causa C-263/05),
                     punti 32 ss.:

“A questo proposito, l’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva
   definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
   categorie riportate nell’allegato I [a tale direttiva] e di cui il detentore
   si disfi o abbia deciso (...) di disfarsi». L’allegato I precisa e
   chiarisce tale definizione proponendo un elenco di sostanze e di
   oggetti qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto
   un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende
   anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del
   termine «disfarsi» (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997,
   causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411,
   punto 26; 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a.,
   Racc. pag. I 7613, punto 42, nonché 10 maggio 2007, causa C
   252/05, Thames Water Utilities, Racc. pag. I-3883, punto 24).
“Il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della
     finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo
     ‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente
     contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento,
     dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n.
     2, CE. Quest’ultimo dispone che «[l]a politica della Comunità in
     materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
     della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità.
     Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione
     preventiva (…)». Ne consegue che il termine «disfarsi», e
     pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della
     direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo
     (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 giugno 2000, cause
     riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc.
     pag. I-4475, punti 36 40, nonché Thames Water Utilities, cit., punto
     27).”
“Alcune circostanze possono costituire indizi del fatto che il detentore
   della sostanza od oggetto se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia
   l’obbligo di «disfarsene» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva
   (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 83). Ciò si
   verifica in particolare se una sostanza è un residuo di produzione
   o di consumo, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto
   tale (v., in tal senso, sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a.,
   punto 84, nonché Niselli, punto 43).”
“Del resto, il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non
   sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto (v. sentenze ARCO
   Chemie Nederland e a., cit., punto 64, e 1° marzo 2007, causa C 176/05, KVZ
   retec, Racc. pag. I 1721, punto 52).
La Corte ha infatti precisato, da un lato, che l’esecuzione di una delle operazioni di
   smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non
   consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto
   trattato in tale operazione (v., in tal senso, in particolare, sentenza Niselli, cit.,
   punti 36 e 37) e, dall’altro, che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e
   gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v., in tal senso, in particolare,
   sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C
   224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I 3561, punti 47 et 48). Il sistema di
   sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende riferirsi infatti a tutti gli
   oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore
   commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di
   riutilizzo (v., in particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit
   e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I 3533; in
   prosieguo: la sentenza «Palin Granit», punto 29).”
“Tuttavia, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in
   determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima
   che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non
   è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un
   residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca
   di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, ma che
   intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il
   fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto
   – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a
   condizione che tale riutilizzo sia certo, senza trasformazione
   preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione
   o di utilizzazione.”
“Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di
   una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza
   operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai
   fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva.
   Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il
   detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale
   riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può
   più essere considerata un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì
   un autentico prodotto (v. sentenze citate Palin Granit, punto 37, e Niselli,
   punto 46).
Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono
   avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore
   nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la
   direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato
   certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la
   sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come
   rifiuto (v., in tal senso, sentenze citate Palin Granit, punto 38, e
   AvestaPolarit Chrome, punto 39).”
“L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva va pertanto accertata
    alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della
    stessa e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (v. sentenze citate ARCO
    Chemie Nederland e a., punto 88, e KVZ retec, punto 63, nonché ordinanza 15
    gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 40).
Atteso che la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la
    volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato
    materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di
    scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi
    recepite, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenze
    citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 41, nonché Niselli, punto 34). Infatti, gli
    Stati membri possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per
    facilitare l’organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti
    dalla direttiva o da altre disposizioni di diritto comunitario relative a tali rifiuti siano
    rispettati e l’eventuale esclusione di determinate categorie dall’ambito di applicazione
    dei testi adottati per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in
    conformità all’art. 2, n. 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2004,
    causa C-62/03, Commissione/Regno Unito, non pubblicata nella Raccolta, punto
    12).”
smaltimento

ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
  sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
  economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
  previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente
  decreto
recupero

le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie
  prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
  trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse
  la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni
  previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente
  decreto
luogo di produzione dei rifiuti

uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
  tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
  le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti
deposito temporaneo (1)
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
     stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
     policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti
     per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a
     25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
     smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
     In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il
     deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle
     isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente
     dalle quantità;
deposito temporaneo (2)

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
    recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta
    del produttore;
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
    deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20
    metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri
    cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
    anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
    nelle isole minori [cioè diverse da Sicilia e Sardegna], entro il termine di
    durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
deposito temporaneo (3)


4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
    omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
    nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
    disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
   l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
deposito temporaneo (4)

   raggruppamento di rifiuti prima della raccolta

              nel luogo di produzione:
cioè divieto di deposito temporaneo “extra-aziendale”
deposito temporaneo (5)

Eccezioni al divieto generale di deposito temporaneo extra-
  aziendale:


- art. 230 comma 1 (in caso di attività di manutenzione
  delle infrastrutture di pubblico interesse)
- art. 266 comma 4 (in caso di attività di manutenzione o
  assistenza sanitaria)
materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
  caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181.
Art. 181 comma 12: “La disciplina in materia di gestione
  dei rifiuti si applica fino al completamento delle
  operazioni di recupero che si realizza quando non
  sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i
  materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un
  processo industriale o commercializzati come materia
  prima secondaria, combustibile o come prodotto da
  collocare, a condizione che il detentore non se ne
  disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di
  disfarsene.”
Il registro di carico e scarico
           (art. 190)
Il registro ove devono essere annotate

le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
               quantitative dei rifiuti.
Chi deve tenere il registro c/s?

1) I soggetti tenuti alla compilazione del MUD ex art. 189 c. 3:
   cioè chiunque effettua a titolo professionale attività di
   raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e
   gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le
   operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché
   le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i
   consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari
   tipologie di rifiuto. Sono esonerati da tale obbligo gli
   imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume
   di affari annuo non superiore a euro 8.000,00
2) I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui
   all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), cioè:
   c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
   g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
   di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
   trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque
   reflue e da abbattimento di fumi.
Le tempistiche per le annotazioni

Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione
   del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
   entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10
   giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
   smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Inoltre ai sensi dell’art. 208 c. 17 le annotazioni vanno
  effettuate entro 24 ore dalla produzione del rifiuto nel
 caso in cui l’attività di deposito temporaneo sia affidata
dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione
                          di rifiuti
dove va tenuto il registro c/s e per quanto tempo?

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio,
    di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle
    imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché
    presso la sede dei commercianti e degli intermediari. (in caso di
    manutenzione delle infrastrutture, vedi l’art. 230 c. 4)
I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al
    trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima
    registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
    smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a
    tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
    consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure
   e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (cioè
   non devono essere vidimati).

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e
 scarico si intendono correttamente adempiuti anche
 qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente
 numerata dall’impresa stessa.
La disciplina del registro c/s è completata dai
            seguenti testi normativi:

  decreto ministeriale 01/04/1998 n. 148

 circolare ministeriale 04/08/1998 n. 812
Il trasporto dei rifiuti
Trasporto nazionale: art. 193

Trasporto transnazionale: art. 194
Trasporto nazionale


     Durante il loro trasporto i rifiuti devono essere
     accompagnati da un formulario di identificazione,
             utilizzando il modello approvato
             con D.M. n. 01/04/1998 n. 145
Trasporto nazionale

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari,
    compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore
    dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
    formulario deve rimanere presso il produttore o il
    detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
    dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
    due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
    al detentore.
Trasporto nazionale

Il produttore/detentore deve ricevere la quarta copia del
    formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
    rifiuti al trasportatore.


…….e se non la riceve?
Egli deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia
  della mancata ricezione del formulario (art. 188 c. 3)
Trasporto nazionale

Esenzioni dall’obbligo di tenuta del formulario:

● trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
   gestisce il servizio pubblico
● trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore
   dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che
   non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
   [al giorno]
Trasporto nazionale



“La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
  all'interno di aree private non è considerata trasporto
  ai fini della parte quarta del presente decreto.” (art. 193
  c. 9)
Trasporto nazionale

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di
  rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
  presso più produttori o detentori svolta con lo stesso
  automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo
  tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione
  dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al
  percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in
  cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
  spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a
  cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Trasporto nazionale

La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la
  spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari,
  delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli
  stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
  nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo
  non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui
  all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse
  siano dettate da esigenze di trasporto e non
  superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni
  interdetti alla circolazione.
Trasporto transnazionale


      La disciplina normativa delle spedizioni

       transfrontaliere di rifiuti è contenuta nel

       Regolamento (CE) 14/06/2006 n. 1013

       (composto da 64 articoli e 14 allegati)

che dal 12/07/2007 sostituisce il precedente Reg. CEE

                      n. 259/1993
Trasporto transnazionale

 Le tre precedenti liste di rifiuti (verde, ambra e rossa – in
      ordine crescente di pericolosità -) divengono due
                            elenchi:

                elenco verde (allegato III)

                elenco ambra (allegato IV)
Trasporto transnazionale

Il Regolamento contempla due diverse procedure:
1.- procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte
   (artt. 3 ss.)




        per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento
nonché per i rifiuti destinati a talune operazioni di recupero
         (rifiuti rientranti nel c.d. “elenco ambra”)
Trasporto transnazionale

Per la notifica preventiva, in linea generale, occorre
  utilizzare:
-documento di notifica (allegato IA)
-documento di movimento (allegato IB) da compilare
  dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla spedizione e
  prima di far partire il carico
Trasporto transnazionale

2.- procedura d’informazione (art. 18)




    per rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero
         (rifiuti rientranti nel c.d. “elenco verde”),
   nonché per rifiuti destinati ad analisi di laboratorio se
                         inferiori a 25 Kg.
Trasporto transnazionale


   Nel caso in cui sia applicabile la procedura
      semplificata d’informazione è sufficiente
                     utilizzare

 il documento di accompagnamento contenuto
                  nell’allegato VII.
Autorizzazioni ed iscrizioni
per impianti che gestiscono rifiuti
autorizzazione unica
per realizzare e gestire un impianto di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
           pericolosi (art. 208)
L’iter per ottenere l’autorizzazione unica:
- domanda alla Regione competente, allegando il progetto definitivo
     dell’impianto e - ove previsto - la documentazione relativa
     all’avvenuta valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- entro 30 gg. la Regione convoca un’apposita conferenza di servizi per
     l’esame della domanda
- in caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto e
     autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto
- l’istruttoria deve concludersi (con il rilascio o il diniego
     dell’autorizzazione) entro 150 giorni dalla presentazione della
     domanda
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
   garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana e contiene
   almeno i seguenti elementi:



a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle
      attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
      conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
      e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
      momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione,
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei
      rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di 10
                    anni ed è rinnovabile.
  Al fine del rinnovo, almeno 180 giorni prima della
  scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata
  apposita domanda alla Regione che decide prima della
  scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso
  l'attività può essere proseguita fino alla decisione
  espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie
  prestate (art. 208 comma 12).
Ai sensi dell’art. 209,le imprese in possesso di
certificazione ambientale (registrate EMAS, operanti
nell’ambito del sistema Ecolabel, o certificate ISO
14001) possono effettuare il rinnovo dell’autorizzazione
mediante un’autocertificazione, la quale deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione, nonché da una denuncia di
prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni
legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste.
Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento
degli impianti, questi non risultino conformi
all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa
autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto
disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
L'autorizzazione unica deve essere comunicata, a cura
   dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo Nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.
  In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso,
                        anche all'Albo.
Procedure semplificate

per lo svolgimento di attività di recupero di

      rifiuti, pericolosi e non (art. 216).
1.- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può
essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla
comunicazione di inizio di attività (con allegata
relazione tecnica) alla competente Sezione Regionale
dell'Albo N.G.A., di cui all'articolo 212, che ne dà notizia
alla Provincia territorialmente competente, entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2.- La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di
inizio di attività e, entro i 90 gg., verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
3.- Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di legge, essa propone alla Provincia di
disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività (salvo che
l'interessato non provveda a regolarizzarsi).
La comunicazione di inizio attività deve essere

              rinnovata ogni 5 anni

e comunque in caso di modifica sostanziale delle

   operazioni di recupero (art. 216 comma 5).
Recupero semplificato,

di rifiuti non pericolosi: D.M. 05/02/1998

di rifiuti pericolosi: D.M. 12/06/2002 n. 161
L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (art. 212)

                      Albo N.G.A.



       costituito presso il Ministero dell’Ambiente
                      e articolato in:

Comitato Nazionale                      Sezioni regionali
                                        (e provinciali)
L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento
   delle attività di:

■ raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non,
■ bonifica dei siti,
■ bonifica dei beni contenenti amianto,
■ commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
   detenzione dei rifiuti stessi,
■ gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
   titolarità di terzi e
■ gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di
   rifiuti.
È prevista una procedura semplificata di iscrizione per:

A) le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei
  propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e
  regolare;
B) le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
  quantità che non eccedano 30 Kg. al giorno o 30 litri al
  giorno.
Tali imprese non sono obbligate alla prestazione di
  garanzie finanziarie, e sono iscritte all'Albo a seguito di
  semplice richiesta scritta senza che la richiesta stessa
  sia soggetta a valutazione relativa alla capacità
  finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia
  l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.
C) le imprese che effettuano operazioni di recupero di rottami,
   ferrosi e non, per la produzione di materie prime secondarie
   per l'industria siderurgica e metallurgica (art. 212 c. 12)
D) le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di
   rifiuti, pericolosi e non, avviati in modo effettivo ed oggettivo
   ad operazioni di recupero svolte in regime semplificato (art.
   212 c. 18)
E) le aziende speciali, i consorzi e le s.p.a. a prevalente capitale
   pubblico locale che effettuano attività di raccolta e trasporto di
   rifiuti urbani e assimilati (art. 13 D.M. n. 406/1998)
F) i soggetti firmatari di accordi e contratti di programma
   sono iscritti in apposita sezione dell’Albo (art. 212 c. 22)
G) le imprese che svolgono attività di autosmaltimento di
   rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi
   ex art. 215 (art. 212 c. 24) e le imprese che svolgono
   operazioni di recupero in regime semplificato (art. 212 c.
   25)
In linea di principio le imprese iscritte all’Albo con
   procedura ordinaria possono conferire solo in impianti
   autorizzati in via ordinaria.

Tuttavia con circolare n. 1555 del 27/7/2007 il Comitato Nazionale
   dell’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che, ai sensi del
   comma 20 dell’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, l’impresa iscritta con
   procedura ordinaria può trasportare i rifiuti anche con
   destinazione a impianti che effettuano le operazioni di
   recupero in procedura semplificata, mentre “non risulta
   possibile il contrario in quanto l’iscrizione alle categorie 2 [cioè
   raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi
   dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo
   effettivo ed oggettivo, n.d.r.] o 3 [raccolta e trasporto di rifiuti
   pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006,
   avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] vincola la
   destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le
   operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli
   articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006.”
PROFILO SANZIONATORIO

(artt. 254 – 263 T.U. ambientale)
profilo sanzionatorio [continua]




           art. 256 T.U. ambientale
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
profilo sanzionatorio [continua]




                                 (comma 1)
In caso di svolgimento di attività di gestione di rifiuti in assenza:
-   dell’autorizzazione unica (art. 208 T.U.; ex artt. 27 – 28 Ronchi);
-   dell’autorizzazione all’esercizio o dell’iscrizione all’Albo rinnovate
    mediante autocertificazione, ove consentita (art. 209 T.U.);
-   dell’autorizzazione in ipotesi particolari (art. 210 T.U.)
-   dell’autorizzazione nel caso di impianti di ricerca e di
    sperimentazione (art. 211 T.U.; ex art. 29 Ronchi)
-   dell’iscrizione all’Albo N.G.A. (art. 212 T.U.)
-   dell’iscrizione all’Albo N.G.A. per le imprese che operano in regime
    semplificato (artt. 214, 215, 216 T.U.; ex artt. 31, 32, 33 Ronchi)
profilo sanzionatorio [continua]




Sanzione:
                          I) in caso di rifiuti non pericolosi:
  arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a
  € 26.000,00

                          II) in caso di rifiuti pericolosi:
  arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a €
  26.000,00
profilo sanzionatorio [continua]




                           (comma 2)
Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai
  responsabili di enti che violano il divieto di abbandono di rifiuti
  di cui all’art. 192 T.U.

Se a violare il divieto di abbandono di rifiuti è un privato si
  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a
  620,00; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non
  pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione
  amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro (art.
  255 c. 1 T.U.)
profilo sanzionatorio [continua]




                              (comma 3)
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
   punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con
   l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.
Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da
   euro € 5.200,00 a 52.000,00 se la discarica è destinata,
   anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue la
   confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva
   se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, salvi gli
   obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
profilo sanzionatorio [continua]




                         (comma 4)

In caso di mera inosservanza delle prescrizioni contenute
   o richiamate nelle autorizzazioni e nelle ipotesi di
   carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le
   iscrizioni o comunicazioni, le pene sono ridotte della
   metà.
profilo sanzionatorio [continua]




                             (comma 5)
In caso di violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti
   previsto dall’art. 187 T.U., si applica la pena dell’arresto
   da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 2.600,00 a €
   26.000,00; salvo l’obbligo di procedere alla separazione
   dei rifiuti miscelati in base all’art. 187 c. 3 T.U.

L’art. 187 T.U. vieta la miscelazione:
- di rifiuti pericolosi, tra loro
- di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
profilo sanzionatorio [continua]




                          (comma 6)
In caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari
   pericolosi in violazione dei requisiti di legge, si applica
   la pena dell’arresto d 3 mesi ad 1 anno o l’ammenda da
   € 2.600,00 a € 26.000,00 (si applica la sanzione
   amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00
   per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità
   equivalenti)
profilo sanzionatorio [continua]




                              (comma 7)
Commina la sanzione amministrativa da € 260,00 ad € 1.550,00
   in caso di violazione degli obblighi specifici a carico:
● dei gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari di
   succursali delle case costruttrici, in relazione alla demolizione
   e rottamazione di veicoli (art. 231 c. 7, 8, 9);
● di chiunque, in ragione della propria attività professionale,
   detiene oli e grassi vegetali/animali esausti, in relazione al
   loro conferimento (art. 233 c. 12 e 13);
● di chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di
   beni in polietilene, in relazione al loro conferimento (art. 234 c.
   14).
profilo sanzionatorio [continua]




                                   (comma 8)
Punisce con la sanzione amministrativa da € 8.000,00 a 45.000,00 i
  soggetti che violano l’obbligo di partecipazione al consorzio di
  rispettiva appartenenza, “fatto comunque salvo l’obbligo di
  corrispondere i contributi pregressi” (consorzi per la raccolta ed il
  trattamento degli oli e grassi esausti; consorzi per il riciclaggio dei
  rifiuti di beni in polietilene; consorzi per la raccolta ed il trattamento
  delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; consorzi per
  la gestione degli oli minerali usati da avviare a rigenerazione).

(comma 9): sanzioni ridotte della metà in caso di adesione entro 60 gg.
   dalla scadenza del termine.
profilo sanzionatorio [continua]




                art. 258 T.U. ambientale
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
             registri obbligatori e dei formulari
profilo sanzionatorio [continua]


1.) art. 189 c. 3 T.U.: comunicazione annuale alla CCIAA del MUD
                (modello unico di dichiarazione dei rifiuti)

                                  - novità -
- esentati dall’obbligo i produttori di rifiuti non pericolosi, non più
menzionati nell’art. 189 c. 3 T.U.
- nuovi obbligati: i consorzi istituiti con le finalità di recuperare
particolari tipologie di rifiuti.
profilo sanzionatorio [continua]




                          sanzioni (art. 258 c. 1 T.U.)

il mancato invio del MUD, o la sua compilazione incompleta o inesatta,
    comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 2.600,00
    a € 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del
    termine, si applica la sanzione amministrativa da € 26,00 a €
    160,00.
profilo sanzionatorio [continua]




             Ai sensi dell’art. 258 commi 2 e 3:

 La mancanza o l’incompletezza del registro C/S è punita
        con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 ad
                             € 15.500,00.
Se il registro riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione
       amministrativa da € 15.500,00 ad € 93.000,00 e la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione
       del trasgressore da 1 mese ad 1 anno dalla carica
             rivestita e dalla carica di amministratore
profilo sanzionatorio [continua]




Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni pecuniarie
  sono così ridotte

  - da € 1.040,00 ad € 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi;

  - da € 2.070,00 ad € 12.400,00 per i pericolosi
profilo sanzionatorio [continua]




Ai sensi dell’art. 258 c. 4 chiunque effettua il trasporto di rifiuti
   senza il formulario ovvero indica nel formulario dati
   incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
   pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.300,00.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto
   di rifiuti pericolosi (Falsità ideologica commessa dal privato in
   atto pubblico, punita con la reclusione fino a 2 anni): tale pena
   si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di
   analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
   composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
   ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
profilo sanzionatorio [continua]


Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
   260,00 ad € 1.550,00 (sanzione ridotta):

- se le indicazioni riportate nel MUD o nel registro C/S sono
   formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati
   nella comunicazione al catasto, nei registri C/S, nei
   formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle
   altre scritture contabili tenute per legge consentono di
   ricostruire le informazioni dovute;
- se le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente
   incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi
   per ricostruire le informazioni dovute per legge;
- nei casi di mancata conservazione dei registri C/S o del
   formulario.
profilo sanzionatorio [continua]




  Ai sensi dell’art. 259 chiunque effettua una spedizione
transfrontaliera di rifiuti illecita è punito con l’ammenda da €
1.550,00 ad € 26.000,00 e con l’arresto fino a 2 anni: la pena è
     aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
 Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue
     obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
profilo sanzionatorio [continua]




 art. 260 T.U.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex
                             art. 53 bis Ronchi)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto (dolo specifico), con
  più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
  continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
  comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è
  punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
  reclusione da 3 a 8 anni.
profilo sanzionatorio [continua]




Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28
   (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione
   o da un’arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi
   delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di
   contrattare con la p.a.) del c.p.

Con la sentenza di condanna o di patteggiamento il giudice ordina il
  ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione
  della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
  danno o del pericolo per l'ambiente.
profilo sanzionatorio [continua]


                                bonifica dei siti
             (Titolo V, artt. 239 – 253 T.U.; 5 specifici allegati)

Novità: distinzione tra Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) e
  Csr (concentrazioni soglia di rischio).

      In caso di superamento delle Csc, il sito è potenzialmente
     contaminato: occorre procedere alla caratterizzazione del sito ed
                           all’analisi di rischio.
  In caso di superamento delle Csr, il sito è contaminato ed occorre
       procedere con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

[per ulteriori approfondimenti “Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali
    novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006” dell’Avv. S.R. Cerruto, in
    www.ambientediritto.it]
profilo sanzionatorio [continua]




                         sanzioni (art. 257 T.U.)
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
  superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
  concentrazioni soglia di rischio (Csr) è punito con la pena
  dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a
  26.000,00 se non provvede alla bonifica: la pena è aumentata se
  l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Nella sentenza di condanna o di patteggiamento, il beneficio della
  sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
  esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino
  ambientale.
profilo sanzionatorio [continua]




           - art. 262 T.U.: competenza e giurisdizione -
   all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
   provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la
   violazione, ad eccezione delle sanzioni per violazione del
   divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
   contenitori recuperati, per le quali è competente il Comune.
Ai sensi dell’art. 22 bis della L. n. 689/1981 le opposizioni contro
   le ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale si propongono
   (entro 30 gg. dalla notifica) al Tribunale, e non al giudice di
   pace.
profilo sanzionatorio [continua]
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad
    incrementare e potenziare le attività di controllo in materia
    ambientale.




                                              Sanzioni
                controlli
                                             pecuniarie




                               proventi
 Fine   della lezione

More Related Content

What's hot

Corso Resp 03 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti AmministrativiCorso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi
Corso Resp 03 Lezione Adempimenti AmministrativiLuca Vecchiato
 
Manuale gestione rifiuti
Manuale gestione rifiutiManuale gestione rifiuti
Manuale gestione rifiutiGEA-PN
 
2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiuto
2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto
2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiutoANAPIA FSE 2010
 
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentomartino massimiliano trapani
 
Corso Resp 08 Lezione Recupero
Corso Resp   08 Lezione   RecuperoCorso Resp   08 Lezione   Recupero
Corso Resp 08 Lezione RecuperoLuca Vecchiato
 
Corso Resp 17 Lezione Terra E Rocce
Corso Resp   17 Lezione   Terra E RocceCorso Resp   17 Lezione   Terra E Rocce
Corso Resp 17 Lezione Terra E RocceLuca Vecchiato
 
Convegno sistri I parte
Convegno sistri I parteConvegno sistri I parte
Convegno sistri I parteghirardo
 
Corso Resp 06 Lezione Discarica
Corso Resp   06 Lezione   DiscaricaCorso Resp   06 Lezione   Discarica
Corso Resp 06 Lezione DiscaricaLuca Vecchiato
 
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006Allegati alla parte iv dlgs 152 2006
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006Marco Grondacci
 
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieriCorso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieriANAPIA FSE 2010
 
Corso Resp 04 Lezione Semplificata
Corso Resp   04 Lezione   SemplificataCorso Resp   04 Lezione   Semplificata
Corso Resp 04 Lezione SemplificataLuca Vecchiato
 
Corso Rifiuti 01 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Rifiuti   01 Lezione Adempimenti AmministrativiCorso Rifiuti   01 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Rifiuti 01 Lezione Adempimenti AmministrativiLuca Vecchiato
 
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
Corso Resp   09 Lezione   CompostaggioCorso Resp   09 Lezione   Compostaggio
Corso Resp 09 Lezione CompostaggioLuca Vecchiato
 
Corso Resp 05 Lezione Ordinaria
Corso Resp   05 Lezione   OrdinariaCorso Resp   05 Lezione   Ordinaria
Corso Resp 05 Lezione OrdinariaLuca Vecchiato
 
Corso Resp 14 Lezione Ippc
Corso Resp   14 Lezione   IppcCorso Resp   14 Lezione   Ippc
Corso Resp 14 Lezione IppcLuca Vecchiato
 
Corso resp 05a lezione autorizz cat5
Corso resp   05a lezione autorizz cat5Corso resp   05a lezione autorizz cat5
Corso resp 05a lezione autorizz cat5ANAPIA FSE 2010
 

What's hot (20)

Corso Resp 03 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti AmministrativiCorso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi
Corso Resp 03 Lezione Adempimenti Amministrativi
 
Manuale gestione rifiuti
Manuale gestione rifiutiManuale gestione rifiuti
Manuale gestione rifiuti
 
2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiuto
2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto
2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiuto
 
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle impreseGuida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
 
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
 
Corso Resp 08 Lezione Recupero
Corso Resp   08 Lezione   RecuperoCorso Resp   08 Lezione   Recupero
Corso Resp 08 Lezione Recupero
 
Corso Resp 17 Lezione Terra E Rocce
Corso Resp   17 Lezione   Terra E RocceCorso Resp   17 Lezione   Terra E Rocce
Corso Resp 17 Lezione Terra E Rocce
 
7 Rifiuti Ospedalieri
7 Rifiuti Ospedalieri7 Rifiuti Ospedalieri
7 Rifiuti Ospedalieri
 
Convegno sistri I parte
Convegno sistri I parteConvegno sistri I parte
Convegno sistri I parte
 
Corso Resp 06 Lezione Discarica
Corso Resp   06 Lezione   DiscaricaCorso Resp   06 Lezione   Discarica
Corso Resp 06 Lezione Discarica
 
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006Allegati alla parte iv dlgs 152 2006
Allegati alla parte iv dlgs 152 2006
 
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieriCorso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
 
Corso Resp 04 Lezione Semplificata
Corso Resp   04 Lezione   SemplificataCorso Resp   04 Lezione   Semplificata
Corso Resp 04 Lezione Semplificata
 
Corso Rifiuti 01 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Rifiuti   01 Lezione Adempimenti AmministrativiCorso Rifiuti   01 Lezione Adempimenti Amministrativi
Corso Rifiuti 01 Lezione Adempimenti Amministrativi
 
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
Corso Resp   09 Lezione   CompostaggioCorso Resp   09 Lezione   Compostaggio
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
 
Corso Resp 05 Lezione Ordinaria
Corso Resp   05 Lezione   OrdinariaCorso Resp   05 Lezione   Ordinaria
Corso Resp 05 Lezione Ordinaria
 
7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi
 
News A 46 2016
News A 46 2016News A 46 2016
News A 46 2016
 
Corso Resp 14 Lezione Ippc
Corso Resp   14 Lezione   IppcCorso Resp   14 Lezione   Ippc
Corso Resp 14 Lezione Ippc
 
Corso resp 05a lezione autorizz cat5
Corso resp   05a lezione autorizz cat5Corso resp   05a lezione autorizz cat5
Corso resp 05a lezione autorizz cat5
 

Viewers also liked

6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
Fse 09 lezione - solare termico
Fse   09 lezione - solare termicoFse   09 lezione - solare termico
Fse 09 lezione - solare termicoANAPIA FSE 2010
 
Fse 05 lezione - scambiatori
Fse   05 lezione - scambiatoriFse   05 lezione - scambiatori
Fse 05 lezione - scambiatoriANAPIA FSE 2010
 
Fse 16 lezione - iso14001
Fse   16 lezione - iso14001Fse   16 lezione - iso14001
Fse 16 lezione - iso14001ANAPIA FSE 2010
 
4 Muraro Il Business Plan
4 Muraro Il Business Plan4 Muraro Il Business Plan
4 Muraro Il Business PlanANAPIA FSE 2010
 
Fse 14b lezione - cogenerazione ridotta
Fse   14b lezione - cogenerazione ridottaFse   14b lezione - cogenerazione ridotta
Fse 14b lezione - cogenerazione ridottaANAPIA FSE 2010
 
4 Muraro Calcolo Economico 40 M C
4  Muraro Calcolo Economico 40  M C4  Muraro Calcolo Economico 40  M C
4 Muraro Calcolo Economico 40 M CANAPIA FSE 2010
 
Fse 14 lezione cogenerazione
Fse 14 lezione   cogenerazioneFse 14 lezione   cogenerazione
Fse 14 lezione cogenerazioneANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 18 lezione - iso14001
Corso resp   18 lezione - iso14001Corso resp   18 lezione - iso14001
Corso resp 18 lezione - iso14001ANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 01 lezione - resptecnico
Corso resp   01 lezione - resptecnicoCorso resp   01 lezione - resptecnico
Corso resp 01 lezione - resptecnicoANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiCorso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativiANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 20 lezione - rifiuti transfrontalieri
Corso resp   20 lezione - rifiuti transfrontalieriCorso resp   20 lezione - rifiuti transfrontalieri
Corso resp 20 lezione - rifiuti transfrontalieriANAPIA FSE 2010
 

Viewers also liked (17)

6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
Fse 09 lezione - solare termico
Fse   09 lezione - solare termicoFse   09 lezione - solare termico
Fse 09 lezione - solare termico
 
Fse 05 lezione - scambiatori
Fse   05 lezione - scambiatoriFse   05 lezione - scambiatori
Fse 05 lezione - scambiatori
 
Fse 16 lezione - iso14001
Fse   16 lezione - iso14001Fse   16 lezione - iso14001
Fse 16 lezione - iso14001
 
4 Muraro Il Business Plan
4 Muraro Il Business Plan4 Muraro Il Business Plan
4 Muraro Il Business Plan
 
3 muraro sottoprodotto
3 muraro sottoprodotto3 muraro sottoprodotto
3 muraro sottoprodotto
 
Fse 10 lezione - eolico
Fse   10 lezione - eolicoFse   10 lezione - eolico
Fse 10 lezione - eolico
 
Fse 14b lezione - cogenerazione ridotta
Fse   14b lezione - cogenerazione ridottaFse   14b lezione - cogenerazione ridotta
Fse 14b lezione - cogenerazione ridotta
 
4 Muraro Calcolo Economico 40 M C
4  Muraro Calcolo Economico 40  M C4  Muraro Calcolo Economico 40  M C
4 Muraro Calcolo Economico 40 M C
 
Fse 14 lezione cogenerazione
Fse 14 lezione   cogenerazioneFse 14 lezione   cogenerazione
Fse 14 lezione cogenerazione
 
2 muraro sistri cerruto
2 muraro sistri cerruto2 muraro sistri cerruto
2 muraro sistri cerruto
 
Corso resp 18 lezione - iso14001
Corso resp   18 lezione - iso14001Corso resp   18 lezione - iso14001
Corso resp 18 lezione - iso14001
 
Allegato 6 lg_giugno_09
Allegato 6 lg_giugno_09Allegato 6 lg_giugno_09
Allegato 6 lg_giugno_09
 
Corso resp 01 lezione - resptecnico
Corso resp   01 lezione - resptecnicoCorso resp   01 lezione - resptecnico
Corso resp 01 lezione - resptecnico
 
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiCorso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
 
Corso resp 20 lezione - rifiuti transfrontalieri
Corso resp   20 lezione - rifiuti transfrontalieriCorso resp   20 lezione - rifiuti transfrontalieri
Corso resp 20 lezione - rifiuti transfrontalieri
 
Lezione 04
Lezione 04Lezione 04
Lezione 04
 

Similar to Corso resp 10 lezione - responsabilita giuridiche

Similar to Corso resp 10 lezione - responsabilita giuridiche (20)

News A 43 2016
News A 43 2016News A 43 2016
News A 43 2016
 
News A 50 2016
News A 50 2016News A 50 2016
News A 50 2016
 
Delibera Veneto n. 120 2018
Delibera  Veneto n. 120 2018Delibera  Veneto n. 120 2018
Delibera Veneto n. 120 2018
 
News A 11 2017
News A 11 2017News A 11 2017
News A 11 2017
 
Nota esplicativa applicazione_dm_13_10_2016_264
Nota esplicativa applicazione_dm_13_10_2016_264Nota esplicativa applicazione_dm_13_10_2016_264
Nota esplicativa applicazione_dm_13_10_2016_264
 
DPR 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo
DPR 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo DPR 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo
DPR 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo
 
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
 
News A 16 2017
News A 16 2017News A 16 2017
News A 16 2017
 
News a 1 2013
News a 1 2013News a 1 2013
News a 1 2013
 
Judgement C-487/17
Judgement C-487/17Judgement C-487/17
Judgement C-487/17
 
News A 37 2017
News A 37 2017News A 37 2017
News A 37 2017
 
News A 31 2017
News A 31 2017News A 31 2017
News A 31 2017
 
News A 48 2016
News A 48 2016News A 48 2016
News A 48 2016
 
News A 03 2017
News A 03 2017News A 03 2017
News A 03 2017
 
News A 26 2017
News A 26 2017News A 26 2017
News A 26 2017
 
News A 08 2017
News A 08 2017News A 08 2017
News A 08 2017
 
News A 20 2017
News A 20 2017News A 20 2017
News A 20 2017
 
News A 48 2017
News A 48 2017News A 48 2017
News A 48 2017
 
Corso Sia Lez1
Corso Sia Lez1Corso Sia Lez1
Corso Sia Lez1
 
News A 07 2015
News A 07 2015News A 07 2015
News A 07 2015
 

More from ANAPIA FSE 2010

Fse 20 lezione - abbattimento
Fse   20 lezione - abbattimentoFse   20 lezione - abbattimento
Fse 20 lezione - abbattimentoANAPIA FSE 2010
 
Lezione scarsità risorse
Lezione   scarsità risorseLezione   scarsità risorse
Lezione scarsità risorseANAPIA FSE 2010
 
Fse 19 lezione - antincendio
Fse   19 lezione - antincendioFse   19 lezione - antincendio
Fse 19 lezione - antincendioANAPIA FSE 2010
 
Autodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciAutodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciANAPIA FSE 2010
 
Autodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteAutodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 21 lezione - sicurezza
Corso resp   21 lezione - sicurezzaCorso resp   21 lezione - sicurezza
Corso resp 21 lezione - sicurezzaANAPIA FSE 2010
 
Fse 17 lezione - iso 16001
Fse   17 lezione - iso 16001Fse   17 lezione - iso 16001
Fse 17 lezione - iso 16001ANAPIA FSE 2010
 
Fse 15 lezione - iso9001
Fse   15 lezione - iso9001Fse   15 lezione - iso9001
Fse 15 lezione - iso9001ANAPIA FSE 2010
 
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)ANAPIA FSE 2010
 
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuotaANAPIA FSE 2010
 
6 muraro volantino-mastrotto[1]
6 muraro volantino-mastrotto[1]6 muraro volantino-mastrotto[1]
6 muraro volantino-mastrotto[1]ANAPIA FSE 2010
 

More from ANAPIA FSE 2010 (20)

Fse 21 lezione - acque
Fse   21 lezione - acqueFse   21 lezione - acque
Fse 21 lezione - acque
 
Fse 20 lezione - abbattimento
Fse   20 lezione - abbattimentoFse   20 lezione - abbattimento
Fse 20 lezione - abbattimento
 
Lezione scarsità risorse
Lezione   scarsità risorseLezione   scarsità risorse
Lezione scarsità risorse
 
Fse 19 lezione - antincendio
Fse   19 lezione - antincendioFse   19 lezione - antincendio
Fse 19 lezione - antincendio
 
Autodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciAutodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubblici
 
Autodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteAutodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villette
 
Lezione 03-detoni
Lezione 03-detoniLezione 03-detoni
Lezione 03-detoni
 
Corso resp 21 lezione - sicurezza
Corso resp   21 lezione - sicurezzaCorso resp   21 lezione - sicurezza
Corso resp 21 lezione - sicurezza
 
Fse 17 lezione - iso 16001
Fse   17 lezione - iso 16001Fse   17 lezione - iso 16001
Fse 17 lezione - iso 16001
 
Fse 15 lezione - iso9001
Fse   15 lezione - iso9001Fse   15 lezione - iso9001
Fse 15 lezione - iso9001
 
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
 
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
 
Lezione 02-De Toni
Lezione 02-De ToniLezione 02-De Toni
Lezione 02-De Toni
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro esercitazione
6 muraro esercitazione6 muraro esercitazione
6 muraro esercitazione
 
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota
6 muraro esercitazione inerti-scheda vuota
 
6 muraro volantino-mastrotto[1]
6 muraro volantino-mastrotto[1]6 muraro volantino-mastrotto[1]
6 muraro volantino-mastrotto[1]
 

Corso resp 10 lezione - responsabilita giuridiche

  • 1. Corso ANAPIA, gennaio 2008 RELATORE Salvo Renato Cerruto studio legale Cerruto-Galzignato Avvocato del Foro di Venezia
  • 2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 177 – 266) - le principali definizioni - il registro di carico e scarico - il trasporto dei rifiuti - autorizzazioni ed iscrizioni - le sanzioni
  • 3. rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
  • 4. Secondo CGCE, sez. III, 18/12/2007 (in causa C-263/05), punti 32 ss.: “A questo proposito, l’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I [a tale direttiva] e di cui il detentore si disfi o abbia deciso (...) di disfarsi». L’allegato I precisa e chiarisce tale definizione proponendo un elenco di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411, punto 26; 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I 7613, punto 42, nonché 10 maggio 2007, causa C 252/05, Thames Water Utilities, Racc. pag. I-3883, punto 24).
  • 5. “Il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo ‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n. 2, CE. Quest’ultimo dispone che «[l]a politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (…)». Ne consegue che il termine «disfarsi», e pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punti 36 40, nonché Thames Water Utilities, cit., punto 27).”
  • 6. “Alcune circostanze possono costituire indizi del fatto che il detentore della sostanza od oggetto se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di «disfarsene» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 83). Ciò si verifica in particolare se una sostanza è un residuo di produzione o di consumo, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale (v., in tal senso, sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 84, nonché Niselli, punto 43).”
  • 7. “Del resto, il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto (v. sentenze ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 64, e 1° marzo 2007, causa C 176/05, KVZ retec, Racc. pag. I 1721, punto 52). La Corte ha infatti precisato, da un lato, che l’esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (v., in tal senso, in particolare, sentenza Niselli, cit., punti 36 e 37) e, dall’altro, che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v., in tal senso, in particolare, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C 224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I 3561, punti 47 et 48). Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende riferirsi infatti a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (v., in particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I 3533; in prosieguo: la sentenza «Palin Granit», punto 29).”
  • 8. “Tuttavia, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, ma che intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.”
  • 9. “Pertanto, oltre al criterio relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (v. sentenze citate Palin Granit, punto 37, e Niselli, punto 46). Tuttavia, se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto (v., in tal senso, sentenze citate Palin Granit, punto 38, e AvestaPolarit Chrome, punto 39).”
  • 10. “L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva va pertanto accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della stessa e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (v. sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 88, e KVZ retec, punto 63, nonché ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 40). Atteso che la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi recepite, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenze citate ARCO Chemie Nederland e a., punto 41, nonché Niselli, punto 34). Infatti, gli Stati membri possono, ad esempio, definire varie categorie di rifiuti, in particolare per facilitare l’organizzazione e il controllo della loro gestione, purché gli obblighi risultanti dalla direttiva o da altre disposizioni di diritto comunitario relative a tali rifiuti siano rispettati e l’eventuale esclusione di determinate categorie dall’ambito di applicazione dei testi adottati per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva si verifichi in conformità all’art. 2, n. 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 2004, causa C-62/03, Commissione/Regno Unito, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).”
  • 11. smaltimento ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto
  • 12. recupero le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto
  • 13. luogo di produzione dei rifiuti uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti
  • 14. deposito temporaneo (1) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
  • 15. deposito temporaneo (2) 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori [cioè diverse da Sicilia e Sardegna], entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
  • 16. deposito temporaneo (3) 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
  • 17. deposito temporaneo (4) raggruppamento di rifiuti prima della raccolta nel luogo di produzione: cioè divieto di deposito temporaneo “extra-aziendale”
  • 18. deposito temporaneo (5) Eccezioni al divieto generale di deposito temporaneo extra- aziendale: - art. 230 comma 1 (in caso di attività di manutenzione delle infrastrutture di pubblico interesse) - art. 266 comma 4 (in caso di attività di manutenzione o assistenza sanitaria)
  • 19. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181. Art. 181 comma 12: “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.”
  • 20. Il registro di carico e scarico (art. 190)
  • 21. Il registro ove devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
  • 22. Chi deve tenere il registro c/s? 1) I soggetti tenuti alla compilazione del MUD ex art. 189 c. 3: cioè chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00
  • 23. 2) I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), cioè: c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
  • 24. Le tempistiche per le annotazioni Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
  • 25. Inoltre ai sensi dell’art. 208 c. 17 le annotazioni vanno effettuate entro 24 ore dalla produzione del rifiuto nel caso in cui l’attività di deposito temporaneo sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti
  • 26. dove va tenuto il registro c/s e per quanto tempo? I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. (in caso di manutenzione delle infrastrutture, vedi l’art. 230 c. 4) I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
  • 27. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (cioè non devono essere vidimati). Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata dall’impresa stessa.
  • 28. La disciplina del registro c/s è completata dai seguenti testi normativi: decreto ministeriale 01/04/1998 n. 148 circolare ministeriale 04/08/1998 n. 812
  • 29. Il trasporto dei rifiuti
  • 30. Trasporto nazionale: art. 193 Trasporto transnazionale: art. 194
  • 31. Trasporto nazionale Durante il loro trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, utilizzando il modello approvato con D.M. n. 01/04/1998 n. 145
  • 32. Trasporto nazionale Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
  • 33. Trasporto nazionale Il produttore/detentore deve ricevere la quarta copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. …….e se non la riceve? Egli deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (art. 188 c. 3)
  • 34. Trasporto nazionale Esenzioni dall’obbligo di tenuta del formulario: ● trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ● trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri [al giorno]
  • 35. Trasporto nazionale “La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.” (art. 193 c. 9)
  • 36. Trasporto nazionale La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
  • 37. Trasporto nazionale La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
  • 38. Trasporto transnazionale La disciplina normativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è contenuta nel Regolamento (CE) 14/06/2006 n. 1013 (composto da 64 articoli e 14 allegati) che dal 12/07/2007 sostituisce il precedente Reg. CEE n. 259/1993
  • 39. Trasporto transnazionale Le tre precedenti liste di rifiuti (verde, ambra e rossa – in ordine crescente di pericolosità -) divengono due elenchi: elenco verde (allegato III) elenco ambra (allegato IV)
  • 40. Trasporto transnazionale Il Regolamento contempla due diverse procedure: 1.- procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (artt. 3 ss.) per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento nonché per i rifiuti destinati a talune operazioni di recupero (rifiuti rientranti nel c.d. “elenco ambra”)
  • 41. Trasporto transnazionale Per la notifica preventiva, in linea generale, occorre utilizzare: -documento di notifica (allegato IA) -documento di movimento (allegato IB) da compilare dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla spedizione e prima di far partire il carico
  • 42. Trasporto transnazionale 2.- procedura d’informazione (art. 18) per rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero (rifiuti rientranti nel c.d. “elenco verde”), nonché per rifiuti destinati ad analisi di laboratorio se inferiori a 25 Kg.
  • 43. Trasporto transnazionale Nel caso in cui sia applicabile la procedura semplificata d’informazione è sufficiente utilizzare il documento di accompagnamento contenuto nell’allegato VII.
  • 44. Autorizzazioni ed iscrizioni per impianti che gestiscono rifiuti
  • 45. autorizzazione unica per realizzare e gestire un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi (art. 208)
  • 46. L’iter per ottenere l’autorizzazione unica: - domanda alla Regione competente, allegando il progetto definitivo dell’impianto e - ove previsto - la documentazione relativa all’avvenuta valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - entro 30 gg. la Regione convoca un’apposita conferenza di servizi per l’esame della domanda - in caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto - l’istruttoria deve concludersi (con il rilascio o il diniego dell’autorizzazione) entro 150 giorni dalla presentazione della domanda
  • 47. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
  • 48. L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. Al fine del rinnovo, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate (art. 208 comma 12).
  • 49. Ai sensi dell’art. 209,le imprese in possesso di certificazione ambientale (registrate EMAS, operanti nell’ambito del sistema Ecolabel, o certificate ISO 14001) possono effettuare il rinnovo dell’autorizzazione mediante un’autocertificazione, la quale deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
  • 50. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
  • 51. L'autorizzazione unica deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
  • 52. Procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti, pericolosi e non (art. 216).
  • 53. 1.- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività (con allegata relazione tecnica) alla competente Sezione Regionale dell'Albo N.G.A., di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla Provincia territorialmente competente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
  • 54. 2.- La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro i 90 gg., verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. 3.- Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di legge, essa propone alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività (salvo che l'interessato non provveda a regolarizzarsi).
  • 55. La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (art. 216 comma 5).
  • 56. Recupero semplificato, di rifiuti non pericolosi: D.M. 05/02/1998 di rifiuti pericolosi: D.M. 12/06/2002 n. 161
  • 57. L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (art. 212) Albo N.G.A. costituito presso il Ministero dell’Ambiente e articolato in: Comitato Nazionale Sezioni regionali (e provinciali)
  • 58. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di: ■ raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, ■ bonifica dei siti, ■ bonifica dei beni contenenti amianto, ■ commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, ■ gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e ■ gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
  • 59. È prevista una procedura semplificata di iscrizione per: A) le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare; B) le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg. al giorno o 30 litri al giorno. Tali imprese non sono obbligate alla prestazione di garanzie finanziarie, e sono iscritte all'Albo a seguito di semplice richiesta scritta senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.
  • 60. C) le imprese che effettuano operazioni di recupero di rottami, ferrosi e non, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica (art. 212 c. 12) D) le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, avviati in modo effettivo ed oggettivo ad operazioni di recupero svolte in regime semplificato (art. 212 c. 18) E) le aziende speciali, i consorzi e le s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (art. 13 D.M. n. 406/1998)
  • 61. F) i soggetti firmatari di accordi e contratti di programma sono iscritti in apposita sezione dell’Albo (art. 212 c. 22) G) le imprese che svolgono attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi ex art. 215 (art. 212 c. 24) e le imprese che svolgono operazioni di recupero in regime semplificato (art. 212 c. 25)
  • 62. In linea di principio le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria possono conferire solo in impianti autorizzati in via ordinaria. Tuttavia con circolare n. 1555 del 27/7/2007 il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che, ai sensi del comma 20 dell’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, l’impresa iscritta con procedura ordinaria può trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata, mentre “non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione alle categorie 2 [cioè raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] o 3 [raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, n.d.r.] vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 D.Lgs. 152/2006.”
  • 63. PROFILO SANZIONATORIO (artt. 254 – 263 T.U. ambientale)
  • 64. profilo sanzionatorio [continua] art. 256 T.U. ambientale Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
  • 65. profilo sanzionatorio [continua] (comma 1) In caso di svolgimento di attività di gestione di rifiuti in assenza: - dell’autorizzazione unica (art. 208 T.U.; ex artt. 27 – 28 Ronchi); - dell’autorizzazione all’esercizio o dell’iscrizione all’Albo rinnovate mediante autocertificazione, ove consentita (art. 209 T.U.); - dell’autorizzazione in ipotesi particolari (art. 210 T.U.) - dell’autorizzazione nel caso di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211 T.U.; ex art. 29 Ronchi) - dell’iscrizione all’Albo N.G.A. (art. 212 T.U.) - dell’iscrizione all’Albo N.G.A. per le imprese che operano in regime semplificato (artt. 214, 215, 216 T.U.; ex artt. 31, 32, 33 Ronchi)
  • 66. profilo sanzionatorio [continua] Sanzione: I) in caso di rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 II) in caso di rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00
  • 67. profilo sanzionatorio [continua] (comma 2) Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che violano il divieto di abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 T.U. Se a violare il divieto di abbandono di rifiuti è un privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a 620,00; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro (art. 255 c. 1 T.U.)
  • 68. profilo sanzionatorio [continua] (comma 3) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro € 5.200,00 a 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
  • 69. profilo sanzionatorio [continua] (comma 4) In caso di mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, le pene sono ridotte della metà.
  • 70. profilo sanzionatorio [continua] (comma 5) In caso di violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti previsto dall’art. 187 T.U., si applica la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00; salvo l’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in base all’art. 187 c. 3 T.U. L’art. 187 T.U. vieta la miscelazione: - di rifiuti pericolosi, tra loro - di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
  • 71. profilo sanzionatorio [continua] (comma 6) In caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dei requisiti di legge, si applica la pena dell’arresto d 3 mesi ad 1 anno o l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00 per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti)
  • 72. profilo sanzionatorio [continua] (comma 7) Commina la sanzione amministrativa da € 260,00 ad € 1.550,00 in caso di violazione degli obblighi specifici a carico: ● dei gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari di succursali delle case costruttrici, in relazione alla demolizione e rottamazione di veicoli (art. 231 c. 7, 8, 9); ● di chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali/animali esausti, in relazione al loro conferimento (art. 233 c. 12 e 13); ● di chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene, in relazione al loro conferimento (art. 234 c. 14).
  • 73. profilo sanzionatorio [continua] (comma 8) Punisce con la sanzione amministrativa da € 8.000,00 a 45.000,00 i soggetti che violano l’obbligo di partecipazione al consorzio di rispettiva appartenenza, “fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi” (consorzi per la raccolta ed il trattamento degli oli e grassi esausti; consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene; consorzi per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; consorzi per la gestione degli oli minerali usati da avviare a rigenerazione). (comma 9): sanzioni ridotte della metà in caso di adesione entro 60 gg. dalla scadenza del termine.
  • 74. profilo sanzionatorio [continua] art. 258 T.U. ambientale Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
  • 75. profilo sanzionatorio [continua] 1.) art. 189 c. 3 T.U.: comunicazione annuale alla CCIAA del MUD (modello unico di dichiarazione dei rifiuti) - novità - - esentati dall’obbligo i produttori di rifiuti non pericolosi, non più menzionati nell’art. 189 c. 3 T.U. - nuovi obbligati: i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti.
  • 76. profilo sanzionatorio [continua] sanzioni (art. 258 c. 1 T.U.) il mancato invio del MUD, o la sua compilazione incompleta o inesatta, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00. Se la comunicazione è effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa da € 26,00 a € 160,00.
  • 77. profilo sanzionatorio [continua] Ai sensi dell’art. 258 commi 2 e 3: La mancanza o l’incompletezza del registro C/S è punita con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 ad € 15.500,00. Se il registro riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa da € 15.500,00 ad € 93.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del trasgressore da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita e dalla carica di amministratore
  • 78. profilo sanzionatorio [continua] Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni pecuniarie sono così ridotte - da € 1.040,00 ad € 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi; - da € 2.070,00 ad € 12.400,00 per i pericolosi
  • 79. profilo sanzionatorio [continua] Ai sensi dell’art. 258 c. 4 chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la reclusione fino a 2 anni): tale pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
  • 80. profilo sanzionatorio [continua] Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00 (sanzione ridotta): - se le indicazioni riportate nel MUD o nel registro C/S sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri C/S, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute; - se le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge; - nei casi di mancata conservazione dei registri C/S o del formulario.
  • 81. profilo sanzionatorio [continua] Ai sensi dell’art. 259 chiunque effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti illecita è punito con l’ammenda da € 1.550,00 ad € 26.000,00 e con l’arresto fino a 2 anni: la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
  • 82. profilo sanzionatorio [continua] art. 260 T.U.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 53 bis Ronchi) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto (dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.
  • 83. profilo sanzionatorio [continua] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un’arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di contrattare con la p.a.) del c.p. Con la sentenza di condanna o di patteggiamento il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
  • 84. profilo sanzionatorio [continua] bonifica dei siti (Titolo V, artt. 239 – 253 T.U.; 5 specifici allegati) Novità: distinzione tra Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) e Csr (concentrazioni soglia di rischio). In caso di superamento delle Csc, il sito è potenzialmente contaminato: occorre procedere alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di rischio. In caso di superamento delle Csr, il sito è contaminato ed occorre procedere con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. [per ulteriori approfondimenti “Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006” dell’Avv. S.R. Cerruto, in www.ambientediritto.it]
  • 85. profilo sanzionatorio [continua] sanzioni (art. 257 T.U.) Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a 26.000,00 se non provvede alla bonifica: la pena è aumentata se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna o di patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
  • 86. profilo sanzionatorio [continua] - art. 262 T.U.: competenza e giurisdizione - all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni per violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, per le quali è competente il Comune. Ai sensi dell’art. 22 bis della L. n. 689/1981 le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale si propongono (entro 30 gg. dalla notifica) al Tribunale, e non al giudice di pace.
  • 87. profilo sanzionatorio [continua] I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad incrementare e potenziare le attività di controllo in materia ambientale. Sanzioni controlli pecuniarie proventi
  • 88.  Fine della lezione