2. Ai fini iva si applica una disciplina particolare per le "vendite
a distanza", per tali intendendosi le vendite in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili, comprese le vendite
a domicilio e quindi anche quelle riconducibili al c.d.
"commercio elettronico indiretto".
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
3. Nell’ambito delle vendite nei confronti di consumatori
finali italiani, l'art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n.
633/1972 esonera dall'obbligo di fatturazione le
vendite per corrispondenza e a domicilio salvo,
naturalmente, che la stessa sia richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
4. Peraltro, per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, le
predette vendite non sono soggette nemmeno
all'obbligo di certificazione mediante scontrino e
ricevuta fiscale.
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
5. Il venditore ha di fatto il solo obbligo di annotare, entro il
giorno non festivo successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, i corrispettivi giornalieri delle vendite nel
“registro dei corrispettivi”, (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
6. Attenzione:
questo esonero vale solo per le cessioni di beni a
distanza verso consumatori finali e mai per le
prestazioni di servizi.
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
7. L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, se da un
lato rappresenta certamente un’agevolazione,
dall’altro può rivelarsi un handicap in caso di merce
resa dal cliente.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
8. Nel caso di reso di merce, infatti, ove non sia stata
emessa la fattura di vendita il venditore, è abilitato a
rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile
individuare il collegamento tra la vendita originaria e la
successiva restituzione della merce.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
9. A tal fine, secondo quanto specificato nella Risoluzione
274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, il
verificatore deve essere in grado, dalla documentazione in
possesso del venditore, di individuare gli elementi necessari
a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal
documento probante l'acquisto originario.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
10. Elementi quali: le generalità del soggetto acquirente;
l'ammontare del prezzo rimborsato; il "codice" dell'articolo
oggetto di restituzione e il "codice di reso" (quest'ultimo
deve essere riportato su ogni documento emesso per
certificare il rimborso).
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
11. Inoltre, mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie
di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere
possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è
stato oggetto di restituzione.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
12. La risoluzione non lo dice è, però, ragionevole ritenere che
tutta la procedura sopra indicata possa essere espletata
anche nel caso di imprese non tenute alla contabilità di
magazzino.
Commercio elettronico indiretto.
Il reso di merce.
13. Ove, dunque, sia stata emessa fattura di
vendita, l’impresa venditrice è abilitata a
recuperare l’Iva addebitata semplicemente
mediante emissione di nota di variazione in
diminuzione, secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Dpr 633/1972.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
14. Per tutto il resto, al commercio elettronico indiretto, si
applicano le regole iva ordinarie delle cessioni di beni
interne, delle esportazione e delle cessioni in ambito
comunitario.
Commercio elettronico indiretto
15. Per la facilità con cui il commercio elettronico in
generale si trova ad avere a che fare con soggetti
stranieri, merita qualche parola la particolare disciplina
che in ambito europeo, ai fini della tassazione indiretta,
soggiacciono le transazioni di commercio elettronico
diretto verso i consumatori finali.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
16. Nel caso di vendite nei confronti di consumatori finali
residenti in altri paesi Ue (B2C), si applica un regime
speciale per la territorialità applicabile alle vendite a
distanza (artt. 40, comma 3 e comma 4 , del DL
331/1993).
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
17. Tale regime prevede che le vendite sono imponibili in
Italia (tassazione all’origine) a seconda se il cedente
italiano, sia nell’anno precedente, sia in quello in corso, ha
effettuato, nello stato membro di destinazione della
cessione comunitaria, vendite a distanza di ammontare
globale inferiore ad una determinata soglia.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
18. Finché si rimane al disotto della soglia, quindi,
l’operazione è imponibile in Italia e il venditore sarà
soggetto a tutta la normativa italiana in materia d’iva
(aliquote, non obbligatorietà di fatturazione,
annotazione sui corrispettivi etc.. ).
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
19. Tali soglie (in inglese thresholds), per lo più comprese
tra un massimo di € 100.000,00 ed un minimo di €
35.000,00, sono definite dalla disciplina interna di
ciascuno dei 28 Stati membri potenziali destinatari dei
beni.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
20. La tabella, continuamente aggiornata, può essere
reperita accedendo a:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/tra
ders/vat_community/index_en.htm
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
21. Nel caso invece che il fatturato nello stato membro di
destinazione della cessione comunitaria superi la soglia
come precedentemente individuata, immediatamente
cambierà l’applicazione del criterio territoriale e
l’operazione sarà imponibile in quello stesso stato.
Territorialità C.E. Indiretto.
Cessioni a clienti Ue consumatori finali.
22. Il cedente sarà, quindi, tenuto a nominare un proprio
rappresentante fiscale, ovvero ad identificarsi direttamente
ai fini dell’assolvimento dell’iva.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
23. Si capisce quindi come questo possa diventare un ostacolo
insormontabile per alcune imprese da valutare bene già in
fase di start up.
Fondamentale, anche, il costante monitoraggio delle soglie
che possono variare ad ogni periodo d’imposta.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
24. Anche qualora la suddetta soglia non fosse stata superata
il cedente può comunque optare per l’applicazione
dell’imposta nell’altro stato membro dandone
comunicazione all’amministrazione finanziaria italiana.
Tale opzione ha effetto fino a quando non viene revocata
e, in ogni caso, vale per almeno 3 anni.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
25. La stessa opera dal 1° gennaio dell’anno in corso, se
esercitata in sede di dichiarazione Iva (VO10) annuale
relativa all’anno precedente, oppure dal momento in cui
viene esercitata nel caso di inizio dell’attività. La revoca
(VO11) va comunicata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito
della dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
26. PAESE SOGLIA DI ESONERO PAESE SOGLIE DI ESONERO
Belgio 35.000 € Austria 35.000 €
Danimarca 37.508 € Finlandia 35.000 €
Francia 100.000 € Repubblica Ceca 41.510 €
Germania 100.000 € Estonia 35.000 €
Gran Bretagna 84.541 € Cipro 35.000 €
Grecia 35.000 € Lettonia 35.000 €
Irlanda 35.000 € Lituania 36.203 €
Lussemburgo 100.000 € Ungheria 35.000 €
Portogallo 35.000 € Malta 35.000 €
Spagna 35.000 € Polonia 38.307 €
Italia 35.000 € Slovenia 35.000 €
Olanda 100.000 € Slovacchia 35.000 €
Romania 26.419 € Svezia 35.935 €
Tabella riepilogativa della soglia fissata dai singoli Stati membri per
l’applicazione del regime speciale delle vendite a distanza effettuate nei
confronti dei soggetti residenti nei loro territori. MARZO 2014
27. E’ chiaro come una soglia più alta sia indice di una politica
più tesa a voler facilitare l’ingresso sul mercato interno di
operatori comunitari e viceversa in caso di soglie più basse.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
28. Nel caso in cui, invece, l’acquirente, residente in un altro
stato membro, sia un soggetto passivo iva (B2B), siamo,
ovviamente di fronte a «normali» operazioni
intracomunitarie, disciplinata dagli artt. 41 e seguenti del Dl
331/1993, con tutti gli obblighi e le difficoltà connesse
(imponibilità a destino e reverse charge in capo al
committente, compilazione degli Intrastat..).
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
29. Il cedente, iscritto al Vies, entro il 15 del mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei prodotti, emetterà
fattura, senza applicazione dell’Iva, indicandovi il proprio
numero identificativo Iva e quello del cliente estero.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
30. Sulla fattura bisognerà fare attenzione ad apporre la
dicitura in italiano:
“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera
a), del DL 331/1993–inversione contabile”.
L’operazione sarà, inoltre, oggetto di comunicazione
attraverso il modello Intrastat.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
31. La fattura deve essere emessa all’atto della consegna o
spedizione dei beni. Se anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni, viene incassato il corrispettivo, la
fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno
in cui è stato incassato il corrispettivo.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
32. Se, dunque, il pagamento della fornitura viene
eseguito all’atto della compilazione dell’ordine,
mediante carta di credito o Paypal, è necessario
emettere fattura immediata.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
33. Per le cessioni nei confronti di clienti extracomunitari,
indipendentemente dalla soggettività passiva o meno
di questi, si tratterà di esportazione e quindi di
operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
633 del 1972.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti extra Ue