1. DOPO LE PROVINCE?
I percorsi di aggregazione territorialeI percorsi di aggregazione territoriale
a partire dal percorso di conoscenza del Venetoa partire dal percorso di conoscenza del Veneto
Dott. Luca RomanoDott. Luca Romano
Direttore Local Area NetworkDirettore Local Area Network
FONDAZIONE KAIROSFONDAZIONE KAIROS
Istituto San Gaetano - Via Mora 12 VicenzaIstituto San Gaetano - Via Mora 12 Vicenza
Mercoledì 22 giugno 2016Mercoledì 22 giugno 2016
2. LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DELRIO 56/2014
Art. 1 comma 85
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Art. 1, comma 85, legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le
seguenti funzioni fondamentali:
a)pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
b)pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
c)programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
d)raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
e)gestione dell'edilizia scolastica
f)controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale
3. LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DELRIO 56/2014
Art. 1 comma 88
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La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive
Nella legge 56/2014 vi è questa specie di funzioni fondamentali, che presenta caratteristiche di
ancora maggiore fragilità di fondamento ed elasticità di interpretazione. Sono le cosiddette
“funzioni esercitabili su intesa” tra le Province e i Comuni sommariamente elencate nel comma
88.
4. 1 - Istituti di istruzione secondaria
13 - Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale
2 - Istituti gestiti direttamente dalla Provincia
14 - Rilevamento, disciplina e controllo degli
scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore
3 - Formazione professionale ed altri servizi
inerenti l'istruzione
15 - Caccia e pesca nelle acque interne
4 - Biblioteche, musei e pinacoteche
16 - Parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
5 - Valorizzazione di beni di interesse storico,
artistico e altre attività culturali
17 - Tutela e valorizzazione risorse idriche ed
energetiche
6 - Turismo 18 - Servizi di protezione civile
7 - Sport e tempo libero 19 - Sanità
8 - Trasporti pubblici locali
20 - Assistenza infanzia, handicappati e altri
servizi sociali
9 - Viabilità 21 - Agricoltura
10 - Urbanistica e programmazione territoriale 22 - Industria, commercio e artigianato
11 - Difesa del suolo 23 - Mercato del lavoro
12 - Servizi di tutela e valorizzazione
ambientale
24 - Funzioni generali di amministrazione,
gestione e controllo.
LE FUNZIONI FONDAMENTALI
Tabella di mappatura dell’Accordo Stato – Regioni dell’11 Settembre 2014
e DPCM 26 Settembre 2014
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5. LA RATIO DELLA LEGGE DELRIO/1
Il superamento della gerarchia per aggregati omogenei
5
Il Legislatore della 56/2014 ha definitivamente abbandonato la sistematica di classificazione
delle funzioni fondamentali che era stata in precedenza utilizzata per clusterizzare le funzioni
amministrative di competenza delle Province in aggregati omogenei secondo la scala
“materie/funzioni/servizi”
Le funzioni fondamentali stabilite dalla legge 56/2014 risultano essere dei complessi eterogenei
di attività e di compiti amministrativi, fra le quali coesistono singole e puntuali attività
amministrative, aventi caratteristiche serventi di una o l’altra funzione (come la pianificazione
territoriale o le autorizzazioni in materia di trasporto privato o addirittura la costruzione, gestione
e regolazione delle strade), insieme a interi “comparti di materie”, cioè aggregati di differenti
funzioni amministrative, com’è nel caso della tutela e valorizzazione dell’ambiente, o della
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
6. LA RATIO DELLA LEGGE DELRIO/2
La differenziazione regionale del riordino
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Occorre comunque ricordare che, sulla base di quanto stabilito dal citato Accordo Stato-Regioni,
la clusterizzazione in concreto delle funzioni dipende da ciascun legislatore regionale, il quale in
sede di riordino delle funzioni non fondamentali (ai sensi dell’art. 1, commi 89 e ss. della legge
56/2014) può eventualmente differenziare l’ampiezza (anche) delle funzioni (fondamentali)
mediante l’esercizio della propria potestà legislativa concorrente o esclusiva.
C’è quindi da aspettarsi un esito del processo di riordino sostanzialmente differenziato da
Regione a Regione, non soltanto per ciò che concerne l’eventuale riaccentramento delle funzioni
o – viceversa il mantenimento di assetti amministrativi decentrati presso gli enti locali.
7. LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER AGGREGATI OMOGENEI
L’edilizia scolastica
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Sulla base della previsione generale dell’art. 19, lett. i) del TUEL, che individuava l’edilizia scolastica come
funzione delle Province rinviando a successive attribuzioni di legge statale e regionale, detta funzione è stata
attribuita alle Province dalla legge statale n. 23/ 1996 e quindi appartiene alle funzioni storicamente esercitate,
addirittura antecedentemente alla riforma costituzionale del 2001. Nello specifico dei compiti attributi dal TUEL
rilevano:
•la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (messa in sicurezza degli edifici, messa a norma degli
impianti)
•la costruzione di nuove scuole
•le spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed
per i relativi impianti
•le spese varie di ufficio e per l'arredamento delle aule: banchi, sedie, aule multimediali, laboratori, etc..
A tali funzioni, il D.lgs. 112/1998 (attuazione della legge delega 59/1997, cd. “Bassanini I”) ha aggiunto le
funzioni e i compiti delegati alle Regioni e descritti Nel Titolo IV (“Servizi alla Persona e alla Comunità”), Capo
III (“Istruzione scolastica”), artt. 135 e ss. Tra i vari compiti, quelli connessi all’edilizia scolastica consistono in:
a)la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale
b)la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete
scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla
lettera a)
Il medesimo Decreto Legislativo (art. 139) ha invece attribuito alle Province ai sensi dell’art. 128 Cost. (testo
ante riforma del Titolo V del 2001) ( ) - in relazione all'istruzione secondaria superiore – i seguenti compiti e
funzioni:
•l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione
•la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche
•il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche
8. ACCORDO STATO – REGIONI DELL’11 SETTEMBRE 2014
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Impegna le Regioni a:
•rispettare l’attribuzione alle Province delle diverse attività amministrative riconducibili alle nuove
funzioni fondamentali
•ricomporre in modo organico in capo alle Province tutte le competenze che impropriamente
sono esercitate da altri soggetti amministrativi e che invece rientrano nelle funzioni fondamentali
•trasferire eventualmente ad altri livelli di governo le competenze amministrative oggi svolte dalle
Province che non rientreranno nelle loro funzioni fondamentali
•sospendere il riordino delle funzioni che sono oggi coinvolte in processi di riforma legislativa in
atto, come quelle sul mercato del lavoro o sulla polizia provinciale
Un simile approccio interpretativo dovrebbe portare a considerare le attuali funzioni svolte dalle
Province in materia di controlli e autorizzazioni ambientali, caccia e pesca, protezione della flora
e della fauna, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale e protezione civile parte della nuova funzione fondamentale di “tutela e
valorizzazione dell'ambiente” prevista dall’art. 1, comma 85 della legge.
13. LE QUESTIONI APERTE NEL RIORDINO/1
Le opzioni tra centralizzazione regionale e sussidiarietà comunale
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Diverse Regioni stanno procedendo con una regionalizzazione delle seguenti funzioni:
14. LE QUESTIONI APERTE NEL RIORDINO/2
Riforma Costituzionale: oltre le Province quali Aree Vaste di secondo livello?
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20. LA NUOVA GEOGRAFIA DEL VENETO
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Montagna
Pedemontana
PaTreVe + Delta lagunare
Città Rete Veneto Centrale
Verona – Adige – Garda
21. LA RICERCA
21
SVILUPPO
ECONOMICO
WELFARE SOSTENIBILITA’ INFRASTRUTTURE
COMUNI
INNOVATIVI IN
CRESCITA
• Imprese in crescita
• Mercato lavoro in
espansione
• Partite IVA in
crescita
• Saldo demo.
positivo
• Reti sociali di
pross. integrate
territorial.
• Governo territoriale
e ambientale eff.
• Riduzione consumo
di suolo
• Rigeneraz. urbana
• Grandi infrastrutture
ben collegate
• Infrastrutt. di pross.
• Reti e servizi TPL
efficienti
COMUNI
IN TRANSIZIONE
• Imprese statiche
• Mercato del lavoro
chiaroscuro
• Partite IVA statiche
• Saldo demo.
positivo
• Reti sociali di
pross. in trasf.
• Programmazione
terr. e ambientale
conflittuale e
incompleta
• Collegamenti ancora
incompleti
• Reti e servizi non
ancora adeguati
COMUNI
IN DECLINO
• Imprese in calo
• Disocc. in crescita
• Partite IVA statiche
• Saldo demo.
negativo
• Reti sociali di
prossimità sotto
pressione
• Aumento aree
dismesse
• Mercato immob.
fermo
• Bonifiche inattuate
• Collegamenti ancora
incompleti
• Reti e servizi non
ancora adeguati
COMUNI
MARGINALI
• Imprese in calo
• Disocc. in crescita
• Partite IVA statiche
• Saldo demo.
negativo
• Spopolamento
• Criticità assistenz.
• Assenza investim.
• Emigrazione e
trasf.
• Lontananza dalle
grandi infrastrutture e
aree più servite