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QUADRO NORMATIVO
Ing. Marco Greco
Arch. Massimiliano Pigoni
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
QUADRO NORMATIVO
Decreto Rilancio
19 maggio 2020 DECRETI ATTUATIVI
• DL Rilancio introduce il “Bonus 110%” per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
• il DL Rilancio deve essere convertito in Legge entro 60 giorni, ovvero entro il 19 luglio 2020. Questa
conversione potrebbe portare a una modifica del testo originario del DL e quindi sarà necessario verificare
le modalità di accesso al bonus alla luce del nuovo testo approvato dal Parlamento;
• entro 30 giorni dalla pubblicazione del DL rilancio (ossia entro il 18 giugno2020) dovrà essere pubblicato
un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce le modalità attuative legate alle
opzioni di cessione del credito o sconto in fattura come indicato nell’art. 121 del DL Rilancio;
• entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione del DL Rilancio tramite decreto del Ministero
dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione che i tecnici
dovranno eseguire per il rispetto dei requisiti e le relative modalità attuative.
È probabile quindi che per il 1° luglio 2020 il quadro operativo non sarà del tutto delineato e bisognerà attendere
altro tempo per accedere al nuovo bonus.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
QUADRO NORMATIVO
Decreto Rilancio
19 maggio 2020
Titolo VI
Articolo 119 e 121
"Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici",
L'Ecobonus 110% permette di
cambiare in meglio le condizioni,
già favorevoli, del vecchio
Ecobonus al 50 o al 65%, che
resta comunque sfruttabile per i
lavori non compresi nel nuovo
super incentivo.
Il decreto legge agganciandosi ai già esistenti “Ecobonus” e “Sismabonus”
introduce la detrazione al 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico
degli edifici (art.119) ed estende alcune opportunità fiscali agli strumenti
“Ecobonus”, “Bonus casa” e “Bonus facciate” (art.121).
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
QUADRO TEMPORALE
Sarà possibile beneficiare del nuovo
Ecobonus per spese sostenute dal:
01.07.2020
31.12.2021.
Ecobonus 110%:
quali sono le novità
DETRAZIONALE
FISCALE DEL
110%
5 RATE
ANNUALI DI
PARI IMPORTO
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
INTERVENTI TRAINANT
Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%
ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO OPACO
ORIZZONTALE E/O VERTICALE
• Con un’incidenza
superiore al 25% della
superficie disperdente
lorda.
• Con limite di spesa =
60.000 euro per le
abitazioni familiari e =
60.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari nel caso di
condomini
I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di
intervento trainante.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
INTERVENTI TRAINANT
• Con una caldaia a
condensazione almeno in
classe A oppure con una
pompa di calore (anche in
impianto ibrido).
• Il limite di spesa è di
30.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari presenti.
In questa casistica è possibile abbinare anche un
impianto fotovoltaico con accumulo o a
microcogenerazione.
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO*
CENTRALIZZATI
* RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO - ACS
Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
INTERVENTI TRAINANT
• Con un impianto di
riscaldamento,
raffrescamento e
produzione di acqua
calda sanitaria in pompa
di calore (anche in
impianto ibrido).
• Il limite di spesa è di
30.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari presenti.
In questa casistica è possibile abbinare anche un
impianto fotovoltaico con accumulo o a
microcogenerazione.
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO*
IN EDIFICI UNIFAMILIARI
* RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO - ACS
Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
INTERVENTI APPLICABILI
Quali sono gli interventi "non trainanti" che possono
beneficiare dell'Ecobonus 110%
É possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano
abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti":
Altri interventi di efficienza energetica
Sismabonus
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
Altri interventi di efficienza energetica Detrazione fiscale 65% per interventi di
efficientamento energetico
Quali interventi
- sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di
termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- installazione di pompe di calore
- installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle
unità abitative
- interventi di efficientamento energetico dell'edificio, compreso il miglioramento termico dell'involucro e la sostituzione di finestre e infissi
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore) assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- utilizzo di microcogeneratori (fino a 50 kWel) in sostituzione di impianti esistenti, fino a un tetto massimo di detrazione di 100.000 €. Questa
scelta deve garantire, per essere incentivabile, un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
Altri interventi di efficienza energetica Detrazione fiscale 50% per interventi di
efficientamento energetico
Quali interventi
- sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a condensazione in classe energetica A
- sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a biomassa
- manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici residenziali
- messa a norma degli impianti
- manutenzione dei condomini sulle parti comuni
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
Come ottenere l'Ecobonus 110% Gli interventi che possono beneficiare della
maxi detrazione devono necessariamente
prevedere:
MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI
ENERGETICHE DELL’EDIFICIO,
oppure, nel caso in cui questo non sia
possibile per le caratteristiche dell’immobile,
l'intervento deve permettere di ottenere la
classe energetica più alta possibile.
Il miglioramento della classe energetica dovrà
essere certificato attraverso la presentazione
dell’Attestato di prestazione energetica, sia in
fase precedente ai lavori che in fase
successiva.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI:
per gli interventi di isolamento termico
del comma 1 lettera a) è richiesto che:
- i materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI:
PROCEDURE
per gli interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione è richiesto:
- che i nuovi impianti abbiano efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato(UE) n.
811/2013 della Commissione del 18
febbraio 2013
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
A chi spetta l'Ecobonus 110%
Sono escluse dalla detrazione del 110% gli
edifici unifamiliari adibiti a seconde case, gli
immobili delle Imprese e soggetti IRES, in
entrambi i casi a meno che siano all’interno
di un condominio.
• Condomini
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
impresa, sulle singole unità immobiliari
adibite ad abitazione principale
• IACP (istituti autonomi case popolari) per
interventi di edilizia residenziale pubblica
• cooperative di abitazione su immobili
dello stato
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
A chi spetta l'Ecobonus 110%
Il decreto Rilancio all’art. 119 descrive gli interventi ammessi al bonus 110%, ma non cita direttamente le
tipologie di edifici che possono partecipare alla detrazione (il testo del decreto riporta solo i soggetti
ammessi)
Siccome il Decreto Rilancio fa riferimento all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90” (ovvero il decreto dell’Ecobonus),
riteniamo che per quanto non precisato si possa fare riferimento a alla disciplina per l’accesso
all’Ecobonus.
Si possono ritenere valide le seguenti indicazioni generali dell’Ecobonus riportate dalla Circolare Agenzia
delle Entrate 31 Maggio 2007 e dalla Guida all’Ecobonus dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2019:
La detrazione riguarda edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti 3
condizioni:
iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
Gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di
installazione di collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come
richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017);
Nota: Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare ≥ 5kW (come indicato nella definizione revisionata dalla Legge 90/2013 art. 2 comma 1
lettera I-trices);
Gli edifici devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se
l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;
A chi spetta l'Ecobonus 110%
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
Gli edifici devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se
l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
Rispetto a questa posizione un dubbio riguarda il fatto che il Bonus 110% ammette l’accesso alla
detrazione alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, mentre
l’Ecobonus ammette interventi su unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) esistenti, di qualunque
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività di impresa o professionale).
Questa incongruenza potrebbe portare a pensare che un edifico o un’unità immobiliari anche
strumentale siano ammessi al Bonus 110% purché l’intervento venga effettuato dal condominio o da una
persona fisica non intestataria dell’attività di impresa.
Per avere certezze su tutte queste criticità interpretative sarà necessario attendere la legge di
conversione e i relativi documenti di chiarimenti di ENEA, Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo
economico.
A chi spetta l'Ecobonus 110%
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
CRITICITÀ RISCONTRATE
1) APE EDIFICIO O SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE ?
L’attuale legislazione prevede che la certificazione energetica sia riferita ad una singola unità immobiliare, a
prescindere dal tipo di impianto (autonomo o centralizzato). Il riferimento è l’art 6 comma 4 del DLGS 192 come
modificato dalla Legge 90/2013.
Anche la FAQ 10 della serie del 21/10/2015 specifica che può essere prodotto un solo attestato per un edificio
solo nel caso l’edificio stesso comprenda una sola unità immobiliare.
FAQ 10
L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare.
La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità
immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel).
La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve
far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una
unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CRITICITÀ RISCONTRATE
APE EDIFICIO O SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE ?
Alla luce dell’applicazione del recentissimo DL rilancio, quanto sopra rappresenta una grave
criticità applicativa.
Se occorre garantire (con APE prodotto secondo la legge e asseverato) il salto di due classi
energetiche per gli interventi, questo non può, con l’attuale procedura, essere attestato
sull’intero fabbricato. Per cui ad oggi il salto di classe dovrebbe essere verificato su ciascuna
unità immobiliare. Questo risultato è però molto difficile
da ottenere, perché in ogni edificio (soprattutto in condomini grandi e complessi con
appartamenti con caratteristiche differenti) è probabile che ci siano unità sfavorite che non
raggiungono l’obiettivo.
SERVE MAGGIORE CHIAREZZA IN MERITO
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CRITICITÀ RISCONTRATE
REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione
dell'ozono superiore a zero;
 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
 se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
 se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di
cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
 se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella,
questi
 devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità
minime
 indicate, misurato sul peso del prodotto finito
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CRITICITÀ RISCONTRATE
REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI
 se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella,
questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità
minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CRITICITÀ RISCONTRATE
REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita (solo per prodotti plastici) o equivalenti;
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Se l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti,
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità
alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In
questo caso é necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PROCEDURE
CRITICITÀ RISCONTRATE
RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE PREVISTI PER L’ECOBONUS
Attualmente ci si deve riferire a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 2008 integrato e modificato
con il DM 26 gennaio 2010 che riporta gli attuali limiti di trasmittanza per le detrazioni.
Per gli interventi di cui al comma 1a e comma 2, oltre che i requisiti previsti per legge, quindi sono da
verificare anche le trasmittanze indicate nella seguente tabella:
Limiti di
legge in
fase di
revisione
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
CRITICITÀ RISCONTRATE
L’intervento di isolamento termico delle parti opache sulla singola unità
immobiliare inserita in un condominio può essere intervento trainante
Il problema è piuttosto complesso e prevede una duplice lettura:
Si parte dalla definizione di edificio che nella normativa italiana è presente in due diverse norme..
 Allegato A del DPCM 20/10/2016  l’edificio è una costruzione stabile dotata di copertura e appoggiata sul
terreno (quindi non può considerarsi in questa definizione il singolo appartamento in un complesso
condominiale)
 Art.2 del D.Lgs 192/2005  l’edificio è un «sistema» costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano un
volume oltre che dalle partizioni interne e da tutti gli impianti tecnologici in esso contenuto (quindi si potrebbe
considerare edificio anche una singola unità immobiliare)
QUINDI SE CONSIDERIAMO UNA LETTURA PRETTAMENTE URBANISTICA (DPCM 20/10/2016) non si potrebbe
realizzare interventi sull’involucro del singolo immobile come lavoro trainante in quanto difficilmente si potrebbe
intervenire su una percentuale superiore al 25% di tutto il complesso residenziale, fatti salvi i casi in cui il singolo
appartamento rappresenti una parte rilevante dell’edificio complessivo.
SE CONSIDERIAMO UNA LETTURA PRETTAMENTE ENERGETICA (D.Lgs 192/2005) considerando per edificio anche il
singolo appartamento allora potrei intervenire sull’involucro opaco (cappotto interno e/o insufflaggio in
intercapedine muraria) e avere un’incidenza > 25%
Quale la giusta
interpretazione
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
NON DIMENTICHIAMO I REQUISITI DI BASE PER ACCEDERE
AL SISTEMA DELLE DETRAZIONI FISCALI
Visto che l’art. 119 del D.L. Rilancio cita espressamente i riferimenti normativi che hanno introdotto il meccanismo
delle detrazioni fiscali è verosimile che valgano gli stessi requisiti relativi agli edifici che possono ottenere tali benefici.
 edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta
di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.
 devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di installazione di collettori
solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 7/E 2017)
SI RICORDA CHE non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ≥ 5kW
 devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il
frazionamento dell’unità immobiliare;
 devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
PARTIRE COME?
ITER DI APPROVAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DEL SUPERBONUS 110% CHE LASCIA POCHI DUBBI SUL
FATTO CHE IL 1 LUGLIO 2020 SI PARTIRÀ SENZA AVERE UN QUADRO DEFINITIVO IN TUTTE LE SUE PARTI
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA’
Nel comma 3 dell’art. 119 viene evidenziato che il doppio salto di classe
deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica
(A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.
Al comma 13 dell’art. 119 è riportato che ai fini dell’opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, per gli interventi di cui
ai commi 1, 2 e 3 i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei
requisiti previsti per l’Ecobonus e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ ENEA.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative
modalità attuative.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
SANZIONI
I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri
clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
QUADRO NORMATIVO
Decreto Rilancio
19 maggio 2020
Titolo VI
Articolo 119 e 121
“Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul
corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile”
Queste possibilità erano già
presenti da diversi anni, ma
erano principalmente legate al
solo Ecobonus (e in parte
al Sismabonus) e con molte
limitazioni sulla forma dello
sconto in fattura.
L’articolo 121 del DL Rilancio,
estende l’impiego di tale
strumento ad altre forme di
detrazione e aumenta la
platea dei soggetti cedenti e
cessionari
L’articolo in sostanza riconosce due forme di utilizzo della
possibilità della cessione del credito di imposta da parte del
beneficiario:
- cessione del credito a un concessionario,
- cessione del credito sotto forma di sconto in fattura al
fornitore.
Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
QUADRO NORMATIVO
Decreto Rilancio
19 maggio 2020
Titolo VI
Articolo 119 e 121
CESSIONE DEL CREDITO:
Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con
facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari.
SCONTO IN FATTURA:
è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene
direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha
effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma
applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
E’ in ogni caso necessario
attendere un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate
con le modalità attuative. La
norma del dl rilancio prevede
anche le regole relative a controlli e
recupero delle agevolazioni
indebitamente fruite.

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Presentazione - quadro normativo - Frangerini Impresa

  • 1. QUADRO NORMATIVO Ing. Marco Greco Arch. Massimiliano Pigoni Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni
  • 2. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni QUADRO NORMATIVO Decreto Rilancio 19 maggio 2020 DECRETI ATTUATIVI • DL Rilancio introduce il “Bonus 110%” per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; • il DL Rilancio deve essere convertito in Legge entro 60 giorni, ovvero entro il 19 luglio 2020. Questa conversione potrebbe portare a una modifica del testo originario del DL e quindi sarà necessario verificare le modalità di accesso al bonus alla luce del nuovo testo approvato dal Parlamento; • entro 30 giorni dalla pubblicazione del DL rilancio (ossia entro il 18 giugno2020) dovrà essere pubblicato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce le modalità attuative legate alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura come indicato nell’art. 121 del DL Rilancio; • entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione del DL Rilancio tramite decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione che i tecnici dovranno eseguire per il rispetto dei requisiti e le relative modalità attuative. È probabile quindi che per il 1° luglio 2020 il quadro operativo non sarà del tutto delineato e bisognerà attendere altro tempo per accedere al nuovo bonus.
  • 3. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni QUADRO NORMATIVO Decreto Rilancio 19 maggio 2020 Titolo VI Articolo 119 e 121 "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", L'Ecobonus 110% permette di cambiare in meglio le condizioni, già favorevoli, del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo. Il decreto legge agganciandosi ai già esistenti “Ecobonus” e “Sismabonus” introduce la detrazione al 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico degli edifici (art.119) ed estende alcune opportunità fiscali agli strumenti “Ecobonus”, “Bonus casa” e “Bonus facciate” (art.121).
  • 4. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni QUADRO TEMPORALE Sarà possibile beneficiare del nuovo Ecobonus per spese sostenute dal: 01.07.2020 31.12.2021. Ecobonus 110%: quali sono le novità DETRAZIONALE FISCALE DEL 110% 5 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO
  • 5. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni INTERVENTI TRAINANT Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110% ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO OPACO ORIZZONTALE E/O VERTICALE • Con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. • Con limite di spesa = 60.000 euro per le abitazioni familiari e = 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomini I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.
  • 6. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni INTERVENTI TRAINANT • Con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido). • Il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo o a microcogenerazione. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO* CENTRALIZZATI * RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO - ACS Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%
  • 7. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni INTERVENTI TRAINANT • Con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in pompa di calore (anche in impianto ibrido). • Il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo o a microcogenerazione. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO* IN EDIFICI UNIFAMILIARI * RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO - ACS Quali sono gli interventi che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%
  • 8. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni INTERVENTI APPLICABILI Quali sono gli interventi "non trainanti" che possono beneficiare dell'Ecobonus 110% É possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti": Altri interventi di efficienza energetica Sismabonus Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici
  • 9. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni Altri interventi di efficienza energetica Detrazione fiscale 65% per interventi di efficientamento energetico Quali interventi - sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - installazione di pompe di calore - installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative - interventi di efficientamento energetico dell'edificio, compreso il miglioramento termico dell'involucro e la sostituzione di finestre e infissi - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore) assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro - utilizzo di microcogeneratori (fino a 50 kWel) in sostituzione di impianti esistenti, fino a un tetto massimo di detrazione di 100.000 €. Questa scelta deve garantire, per essere incentivabile, un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
  • 10. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni Altri interventi di efficienza energetica Detrazione fiscale 50% per interventi di efficientamento energetico Quali interventi - sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a condensazione in classe energetica A - sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a biomassa - manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici residenziali - messa a norma degli impianti - manutenzione dei condomini sulle parti comuni
  • 11. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE Come ottenere l'Ecobonus 110% Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere: MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO, oppure, nel caso in cui questo non sia possibile per le caratteristiche dell’immobile, l'intervento deve permettere di ottenere la classe energetica più alta possibile. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di prestazione energetica, sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.
  • 12. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI: per gli interventi di isolamento termico del comma 1 lettera a) è richiesto che: - i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017
  • 13. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI: PROCEDURE per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione è richiesto: - che i nuovi impianti abbiano efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
  • 14. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE A chi spetta l'Ecobonus 110% Sono escluse dalla detrazione del 110% gli edifici unifamiliari adibiti a seconde case, gli immobili delle Imprese e soggetti IRES, in entrambi i casi a meno che siano all’interno di un condominio. • Condomini • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale • IACP (istituti autonomi case popolari) per interventi di edilizia residenziale pubblica • cooperative di abitazione su immobili dello stato
  • 15. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE A chi spetta l'Ecobonus 110% Il decreto Rilancio all’art. 119 descrive gli interventi ammessi al bonus 110%, ma non cita direttamente le tipologie di edifici che possono partecipare alla detrazione (il testo del decreto riporta solo i soggetti ammessi) Siccome il Decreto Rilancio fa riferimento all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90” (ovvero il decreto dell’Ecobonus), riteniamo che per quanto non precisato si possa fare riferimento a alla disciplina per l’accesso all’Ecobonus. Si possono ritenere valide le seguenti indicazioni generali dell’Ecobonus riportate dalla Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007 e dalla Guida all’Ecobonus dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2019: La detrazione riguarda edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.
  • 16. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE Gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di installazione di collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017); Nota: Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ≥ 5kW (come indicato nella definizione revisionata dalla Legge 90/2013 art. 2 comma 1 lettera I-trices); Gli edifici devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare; A chi spetta l'Ecobonus 110%
  • 17. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE Gli edifici devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione Rispetto a questa posizione un dubbio riguarda il fatto che il Bonus 110% ammette l’accesso alla detrazione alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, mentre l’Ecobonus ammette interventi su unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività di impresa o professionale). Questa incongruenza potrebbe portare a pensare che un edifico o un’unità immobiliari anche strumentale siano ammessi al Bonus 110% purché l’intervento venga effettuato dal condominio o da una persona fisica non intestataria dell’attività di impresa. Per avere certezze su tutte queste criticità interpretative sarà necessario attendere la legge di conversione e i relativi documenti di chiarimenti di ENEA, Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo economico. A chi spetta l'Ecobonus 110%
  • 18. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni CRITICITÀ RISCONTRATE 1) APE EDIFICIO O SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE ? L’attuale legislazione prevede che la certificazione energetica sia riferita ad una singola unità immobiliare, a prescindere dal tipo di impianto (autonomo o centralizzato). Il riferimento è l’art 6 comma 4 del DLGS 192 come modificato dalla Legge 90/2013. Anche la FAQ 10 della serie del 21/10/2015 specifica che può essere prodotto un solo attestato per un edificio solo nel caso l’edificio stesso comprenda una sola unità immobiliare. FAQ 10 L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel). La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.
  • 19. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CRITICITÀ RISCONTRATE APE EDIFICIO O SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE ? Alla luce dell’applicazione del recentissimo DL rilancio, quanto sopra rappresenta una grave criticità applicativa. Se occorre garantire (con APE prodotto secondo la legge e asseverato) il salto di due classi energetiche per gli interventi, questo non può, con l’attuale procedura, essere attestato sull’intero fabbricato. Per cui ad oggi il salto di classe dovrebbe essere verificato su ciascuna unità immobiliare. Questo risultato è però molto difficile da ottenere, perché in ogni edificio (soprattutto in condomini grandi e complessi con appartamenti con caratteristiche differenti) è probabile che ci siano unità sfavorite che non raggiungono l’obiettivo. SERVE MAGGIORE CHIAREZZA IN MERITO
  • 20. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CRITICITÀ RISCONTRATE REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:  non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;  non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;  non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;  se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;  se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)  se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi  devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime  indicate, misurato sul peso del prodotto finito
  • 21. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CRITICITÀ RISCONTRATE REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI  se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito
  • 22. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CRITICITÀ RISCONTRATE REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI ISOLANTI La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:  una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;  una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita (solo per prodotti plastici) o equivalenti;  una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Se l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
  • 23. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PROCEDURE CRITICITÀ RISCONTRATE RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE PREVISTI PER L’ECOBONUS Attualmente ci si deve riferire a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 2008 integrato e modificato con il DM 26 gennaio 2010 che riporta gli attuali limiti di trasmittanza per le detrazioni. Per gli interventi di cui al comma 1a e comma 2, oltre che i requisiti previsti per legge, quindi sono da verificare anche le trasmittanze indicate nella seguente tabella: Limiti di legge in fase di revisione
  • 24. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni CRITICITÀ RISCONTRATE L’intervento di isolamento termico delle parti opache sulla singola unità immobiliare inserita in un condominio può essere intervento trainante Il problema è piuttosto complesso e prevede una duplice lettura: Si parte dalla definizione di edificio che nella normativa italiana è presente in due diverse norme..  Allegato A del DPCM 20/10/2016  l’edificio è una costruzione stabile dotata di copertura e appoggiata sul terreno (quindi non può considerarsi in questa definizione il singolo appartamento in un complesso condominiale)  Art.2 del D.Lgs 192/2005  l’edificio è un «sistema» costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano un volume oltre che dalle partizioni interne e da tutti gli impianti tecnologici in esso contenuto (quindi si potrebbe considerare edificio anche una singola unità immobiliare) QUINDI SE CONSIDERIAMO UNA LETTURA PRETTAMENTE URBANISTICA (DPCM 20/10/2016) non si potrebbe realizzare interventi sull’involucro del singolo immobile come lavoro trainante in quanto difficilmente si potrebbe intervenire su una percentuale superiore al 25% di tutto il complesso residenziale, fatti salvi i casi in cui il singolo appartamento rappresenti una parte rilevante dell’edificio complessivo. SE CONSIDERIAMO UNA LETTURA PRETTAMENTE ENERGETICA (D.Lgs 192/2005) considerando per edificio anche il singolo appartamento allora potrei intervenire sull’involucro opaco (cappotto interno e/o insufflaggio in intercapedine muraria) e avere un’incidenza > 25% Quale la giusta interpretazione
  • 25. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni NON DIMENTICHIAMO I REQUISITI DI BASE PER ACCEDERE AL SISTEMA DELLE DETRAZIONI FISCALI Visto che l’art. 119 del D.L. Rilancio cita espressamente i riferimenti normativi che hanno introdotto il meccanismo delle detrazioni fiscali è verosimile che valgano gli stessi requisiti relativi agli edifici che possono ottenere tali benefici.  edifici esistenti, la cui prova di esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta.  devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di installazione di collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017) SI RICORDA CHE non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ≥ 5kW  devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;  devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
  • 26. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni PARTIRE COME? ITER DI APPROVAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DEL SUPERBONUS 110% CHE LASCIA POCHI DUBBI SUL FATTO CHE IL 1 LUGLIO 2020 SI PARTIRÀ SENZA AVERE UN QUADRO DEFINITIVO IN TUTTE LE SUE PARTI
  • 27. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA’ Nel comma 3 dell’art. 119 viene evidenziato che il doppio salto di classe deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Al comma 13 dell’art. 119 è riportato che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti per l’Ecobonus e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
  • 28. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni SANZIONI I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
  • 29. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni QUADRO NORMATIVO Decreto Rilancio 19 maggio 2020 Titolo VI Articolo 119 e 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile” Queste possibilità erano già presenti da diversi anni, ma erano principalmente legate al solo Ecobonus (e in parte al Sismabonus) e con molte limitazioni sulla forma dello sconto in fattura. L’articolo 121 del DL Rilancio, estende l’impiego di tale strumento ad altre forme di detrazione e aumenta la platea dei soggetti cedenti e cessionari L’articolo in sostanza riconosce due forme di utilizzo della possibilità della cessione del credito di imposta da parte del beneficiario: - cessione del credito a un concessionario, - cessione del credito sotto forma di sconto in fattura al fornitore.
  • 30. Ing. Marco Greco - Arch. Massimiliano Pigoni QUADRO NORMATIVO Decreto Rilancio 19 maggio 2020 Titolo VI Articolo 119 e 121 CESSIONE DEL CREDITO: Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. SCONTO IN FATTURA: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.