2. Fonte
LEGGE DI BILANCIO 2018
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 del 29/12/
2017, art. 1, commi 46-56
Piano nazionale
Industria 4.0
Ambiti
Vendita e
marketing
Informatica;
Tecniche e tecnologie di
produzione
Tipologia di
spese
Attività di formazione nel
settore delle tecnologie
3. Periodo di
applicazione
Anno 2018
Credito di
imposta
40 per cento delle spese relative al
solo costo aziendale di ciascun
beneficiario per il periodo in cui il
lavoratore è occupato in attività di
formazione nei predetti ambiti
Il credito d'imposta è riconosciuto, nel rispetto delle
norme europee di cui al regolamento UE n. 651/2014,
fino ad un importo massimo di euro 300.000 per ciascun
beneficiario per le attività formative pattuite attraverso
contratti collettivi aziendali o territoriali
Esclusioni
Le attività di formazione ordinaria e straordinaria organizzata dall'impresa per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute sicurezza sui luoghi
lavoro e di protezione, dell'ambiente ed ad ogni altra normativa obbligatoria in
materia di formazione
4. Fruizione del
credito
d'imposta
Il credito d'imposta é utilizzato solamente in
compensazione senza applicazione dei limiti previsti per
l'utilizzo dei crediti di imposta di cui all'art. 1, comma 53,
L. n. 244/2007, e di compensabilità massima disposta
dall'art. 34 L. n. 388/2000
Ammissibilità
del credito
I soggetti richiedenti il beneficio, compreso quelli non soggetti a revisione legale,
devono certificare i costi sostenuti da un revisore legale. Le modalità applicative
sono disposte da un D.M. da emanarsi entro 31/03/2018