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N. 00655/2011 REG.RIC.                                                                                                           Pagina 1




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                                                                                                   N. 00655/2011 REG.RIC.




                                                       REPUBBLICA ITALIANA

                                        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

                                                             (Sezione Prima)

               ha pronunciato la presente

                                                             ORDINANZA

         sul ricorso numero di registro generale 655 del 2011, proposto da:

         Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con
         domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;

                                                                 contro
         Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio
         Abruzzo Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e
         delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Militare Sardegna,
         Aeronautica Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Cagliari,
         via Dante n. 23; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
         Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Sardegna, Soprintendenza per i Beni Archeologici di
         Cagliari e Oristano, Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici Storici Cagliari Oristano, Agenzia
         Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Comune di Fluminimaggiore, Ministero dell'Interno;
         Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio
         eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
                                                            nei confronti di
         Almaviva S.p.a.;
                                                          per l'annullamento
                                                  previa sospensione dell'efficacia,
         - del provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01363 del 15.2.2011, adottato dal
         Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede
         coordinata di Cagliari;
         - del verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il
         Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
         se ed in quanto lesivi:


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N. 00655/2011 REG.RIC.                                                                                                           Pagina 2


         - della nota prot. 90312, Area V, del 16.12.2010 della Prefettura di Cagliari;
         - della nota prot. 27370 del 7.12.2010 dell'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela dell'Atmosfera
         e del territorio;
         - della nota prot. 28283 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI;
         - della nota prot. 7291 del 16.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
         Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;
         - della nota prot. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
         Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio ;
         - della nota prot. 24858 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
         - della nota prot. 1731 dell'8.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e
         Oristano;
         - della nota prot. 2011/3645 dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Sardegna ARPAS;
         - della nota prot. 7441/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
         Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias;
         - della nota prot. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
         Ambiente – Servizio tutela della natura ;
         - della nota prot. 1826 del 31.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI;
         - della nota prot. 6846 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
         Ambiente – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
         - della nota prot. 36 del 9.2.2011 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale delle aree
         minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese ;
         - della nota prot. 6815/PIAN dell'8.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
         Pianificazione Urbanistica e paesaggistica ;
         - della nota del 10.2.2011 del Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ;
         - della nota prot. 7727 del 6.4.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
         Ambiente;
         - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
         Visti il ricorso e i relativi allegati;
         visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del
         Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, di U.T.G. - Prefettura di
         Cagliari, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale
         della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Militare Sardegna, della Aeronautica Militare e della
         Regione Sardegna;
         vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via
         incidentale dalla parte ricorrente;
         visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
         visti tutti gli atti della causa;


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N. 00655/2011 REG.RIC.                                                                                                           Pagina 3


         ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
         relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato
         Pubusa per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Tenaglia per le amministrazioni dello Stato intimate e gli
         avvocati Murroni e Angius per la Regione autonoma della Sardegna;

         Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la
         concessione dell’invocata misura in quanto:
         l’area interessata dalla installazione del radar ricade nell’ambito n. 8 “Arburese” del Piano paesaggistico
         regionale;
         si tratta di un sito di interesse comunitario di particolare pregio naturalistico e paesaggistico;
         nel piano urbanistico comunale l’area è inserita in zona E definita “agricola”;
         l’intervento da realizzare consiste:
         nel trasporto e installazione di una torre d’acciaio (alta 10 metri) con porta antenna;
         nel trasporto e posizionamento di un contenitore (shelter) di dimensione 6,00 metri x 2,5 metri x 2,7
         metri previa realizzazione del basamento (getto di calcestruzzo cementizio armato con una doppia rete
         elettrosaldata di acciaio, al 95% interrato e sporgente dal terreno 10 – 15 cm) che isoli lo shelter dal
         terreno;
         nella realizzazione della recinzione e del cancello a sicurezza degli impianti e del contatore Enel, per un
         totale di 300 mq di superficie e rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2 metri;
         ad un primo esame alcune delle censure dedotte dalla associazione ricorrente appaiono fondate ed in
         particolare osserva il Collegio che:
         1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al
         superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute;
         2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della
         persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre;
         3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente;
         4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che,
         lo stesso legislatore da tempo ha sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal
         proposito, tra gli altri, gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti
         aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana);
         5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della
         assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile
         da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata;
         6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno
         raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di
         minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria;




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N. 00655/2011 REG.RIC.                                                                                                           Pagina 4


         7) non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di
         danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori
         ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri
         interessi;
         8) nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il parere dell’ARPAS non sembra reso (stante anche la
         complessità della questione dal punto di vista scientifico) sulla base di una approfondita istruttoria;
         9) risulta dagli atti di causa che l’ARPAS, in un primo momento, ha espresso parere negativo
         relativamente al radar di Tresnuraghes di caratteristiche analoghe se non identiche rispetto a quello di
         Fluminimaggiore in un sito, le cui condizioni ambientali non sembrano essere più sfavorevoli per la
         installazione, rispetto a quelle interessanti il sito qui all’esame, in cui è evidente e nota la presenza di
         cittadini e di turisti (circostanza sulla quale non sembra vi sia stata una attenta considerazione da parte
         dell’ARPAS), onde tornare repentinamente sulla decisione in sede di conferenza di servizi (relativamente
         al radar da installare a Tresnuraghes);
         appare, in definitiva, ad un primo esame fondato il quinto motivo di ricorso.
         Tanto basterebbe per accogliere la domanda cautelare.
         L’importanza della questione induce il Collegio a svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine al
         sesto motivo di ricorso che, sempre tenuto conto della sommaria delibazione tipica della fase cautelare,
         appare fondato.
         L’area di intervento ricade in una Zona SIC perimetrata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
         Appare erronea o comunque approssimativa la valutazione negativa effettuata dal Servizio Savi in ordine
         alla necessità della valutazione di incidenza; tale giudizio del Servizio Savi appare reso in difetto di
         appropriata considerazione delle caratteristiche del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere.
         Secondo tale parere l’intervento non avrebbe effetti sulle specie animali o vegetali presenti nella Zona
         SIC.
         Risulta dall’esame degli atti di causa che:
         1) l’area sarebbe interessata da lavori che prevedono l’estirpazione di macchia mediterranea, la
         realizzazione di un basamento di cemento armato, la realizzazione di un manufatto, la installazione di un
         traliccio di notevole altezza, la realizzazione di une rete metallica, il tutto in un sito di rilevantissimo
         pregio naturalistico;
         2) non viene in alcun modo fatto riferimento all’impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero
         spiegare sulle specie animali oggetto di protezione.
         Il Collegio ritiene di non condividere il riferimento (pagina 6 della memoria depositata dalla difesa
         regionale) al generale principio di economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, posto che
         gli interventi in siti quali quello oggetto della presente controversia devono, invece, essere caratterizzati
         da estrema cautela e da adeguata ed approfondita istruttoria.
         Ritenuto quindi che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che è evidente la
         sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.


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N. 00655/2011 REG.RIC.                                                                                                           Pagina 5


         Tenuto conto altresì che la controversia deve essere decisa con urgenza nella opportuna sede di merito.
                                                                 P.Q.M.
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e
         per l'effetto sospende gli atti impugnati.
         Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25.01.2012.
         Compensa le spese della presente fase cautelare.
         La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
         tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
         Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
               Aldo Ravalli, Presidente
               Alessandro Maggio, Consigliere
               Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore



                            L'ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE




                                                 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                                                             Il 06/10/2011
                                                          IL SEGRETARIO
                                                  (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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Ordinanza 5 ottobre 2011 TAR Sardegna Fluminimaggiore

  • 1. N. 00655/2011 REG.RIC. Pagina 1 N. 00398/2011 REG.PROV.CAU. N. 00655/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 655 del 2011, proposto da: Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Militare Sardegna, Aeronautica Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Sardegna, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici Storici Cagliari Oristano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Comune di Fluminimaggiore, Ministero dell'Interno; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; nei confronti di Almaviva S.p.a.; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01363 del 15.2.2011, adottato dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari; - del verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari; se ed in quanto lesivi: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
  • 2. N. 00655/2011 REG.RIC. Pagina 2 - della nota prot. 90312, Area V, del 16.12.2010 della Prefettura di Cagliari; - della nota prot. 27370 del 7.12.2010 dell'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio; - della nota prot. 28283 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI; - della nota prot. 7291 del 16.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna; - della nota prot. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio ; - della nota prot. 24858 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna; - della nota prot. 1731 dell'8.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e Oristano; - della nota prot. 2011/3645 dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Sardegna ARPAS; - della nota prot. 7441/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias; - della nota prot. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Servizio tutela della natura ; - della nota prot. 1826 del 31.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI; - della nota prot. 6846 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias; - della nota prot. 36 del 9.2.2011 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese ; - della nota prot. 6815/PIAN dell'8.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Pianificazione Urbanistica e paesaggistica ; - della nota del 10.2.2011 del Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ; - della nota prot. 7727 del 6.4.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, di U.T.G. - Prefettura di Cagliari, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Militare Sardegna, della Aeronautica Militare e della Regione Sardegna; vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo; visti tutti gli atti della causa; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
  • 3. N. 00655/2011 REG.RIC. Pagina 3 ritenuta la propria giurisdizione e competenza; relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Pubusa per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Tenaglia per le amministrazioni dello Stato intimate e gli avvocati Murroni e Angius per la Regione autonoma della Sardegna; Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto: l’area interessata dalla installazione del radar ricade nell’ambito n. 8 “Arburese” del Piano paesaggistico regionale; si tratta di un sito di interesse comunitario di particolare pregio naturalistico e paesaggistico; nel piano urbanistico comunale l’area è inserita in zona E definita “agricola”; l’intervento da realizzare consiste: nel trasporto e installazione di una torre d’acciaio (alta 10 metri) con porta antenna; nel trasporto e posizionamento di un contenitore (shelter) di dimensione 6,00 metri x 2,5 metri x 2,7 metri previa realizzazione del basamento (getto di calcestruzzo cementizio armato con una doppia rete elettrosaldata di acciaio, al 95% interrato e sporgente dal terreno 10 – 15 cm) che isoli lo shelter dal terreno; nella realizzazione della recinzione e del cancello a sicurezza degli impianti e del contatore Enel, per un totale di 300 mq di superficie e rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2 metri; ad un primo esame alcune delle censure dedotte dalla associazione ricorrente appaiono fondate ed in particolare osserva il Collegio che: 1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute; 2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre; 3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente; 4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che, lo stesso legislatore da tempo ha sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal proposito, tra gli altri, gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana); 5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata; 6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
  • 4. N. 00655/2011 REG.RIC. Pagina 4 7) non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri interessi; 8) nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il parere dell’ARPAS non sembra reso (stante anche la complessità della questione dal punto di vista scientifico) sulla base di una approfondita istruttoria; 9) risulta dagli atti di causa che l’ARPAS, in un primo momento, ha espresso parere negativo relativamente al radar di Tresnuraghes di caratteristiche analoghe se non identiche rispetto a quello di Fluminimaggiore in un sito, le cui condizioni ambientali non sembrano essere più sfavorevoli per la installazione, rispetto a quelle interessanti il sito qui all’esame, in cui è evidente e nota la presenza di cittadini e di turisti (circostanza sulla quale non sembra vi sia stata una attenta considerazione da parte dell’ARPAS), onde tornare repentinamente sulla decisione in sede di conferenza di servizi (relativamente al radar da installare a Tresnuraghes); appare, in definitiva, ad un primo esame fondato il quinto motivo di ricorso. Tanto basterebbe per accogliere la domanda cautelare. L’importanza della questione induce il Collegio a svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine al sesto motivo di ricorso che, sempre tenuto conto della sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare fondato. L’area di intervento ricade in una Zona SIC perimetrata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Appare erronea o comunque approssimativa la valutazione negativa effettuata dal Servizio Savi in ordine alla necessità della valutazione di incidenza; tale giudizio del Servizio Savi appare reso in difetto di appropriata considerazione delle caratteristiche del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere. Secondo tale parere l’intervento non avrebbe effetti sulle specie animali o vegetali presenti nella Zona SIC. Risulta dall’esame degli atti di causa che: 1) l’area sarebbe interessata da lavori che prevedono l’estirpazione di macchia mediterranea, la realizzazione di un basamento di cemento armato, la realizzazione di un manufatto, la installazione di un traliccio di notevole altezza, la realizzazione di une rete metallica, il tutto in un sito di rilevantissimo pregio naturalistico; 2) non viene in alcun modo fatto riferimento all’impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero spiegare sulle specie animali oggetto di protezione. Il Collegio ritiene di non condividere il riferimento (pagina 6 della memoria depositata dalla difesa regionale) al generale principio di economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, posto che gli interventi in siti quali quello oggetto della presente controversia devono, invece, essere caratterizzati da estrema cautela e da adeguata ed approfondita istruttoria. Ritenuto quindi che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che è evidente la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
  • 5. N. 00655/2011 REG.RIC. Pagina 5 Tenuto conto altresì che la controversia deve essere decisa con urgenza nella opportuna sede di merito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25.01.2012. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Aldo Ravalli, Presidente Alessandro Maggio, Consigliere Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18